62.1. Comunicazioni periodiche - 62.1.1. Vendite a distanza - 62.1.2. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) - 62.1.3.Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (c.d. LIPE) - 62.1.4.Comunicazione dei dati Tessera Sanitaria - 62.2. Acconto IVA annuale - 62.2.1. Calcolo dell’acconto - 62.2.2. Versamento - 62.3. Dichiarazione annuale - 62.3.1. Soggetti obbligati e soggetti esonerati - 62.3.2. Formalità, modalità di presentazione, tempistica - 62.3.3. Dichiarazione precompilata IVA - 62.3.4. Dichiarazione e fallimento (o procedura coatta amministrativa) - 62.3.5. Definizione agevolata di somme dovute a seguito di controllo automatizzato (“avvisi bonari”) - 62.3.6. Dichiarazione IVA 2024 - 62.4. Obblighi di comunicazione da parte dei prestatori di servizi di pagamento - 62.4.1. Definizioni - 62.4.2. Cripto-attività/cripto valute come mezzi di pagamento - 62.4.3.Conservazione e trasmissione delle informazioni - 62.4.4. Comunicazione delle informazioni relative alle operazioni effettuate - 62.4.5.Modalità di localizzazione dello Stato UE del pagatore e del beneficiario - 62.4.6. Dati da conservare - 62.4.7.Modalità di trasmissione ed altri obblighi
62.1. Comunicazioni periodiche
62.1.Comunicazioni periodicheAttualmente, nei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono previsti esclusivamente adempimenti comunicativi aventi carattere periodico, vale a dire:
-
la comunicazione dei dati in relazione alle vendite a distanza mediante piattaforme digitali;
-
la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere con il medesimo formato della fattura elettronica (D.L. n. 146/2021);
-
la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, c.d. LIPE.
62.1.1. Vendite a distanza
62.1.1.Vendite a distanzaL’opzione al regime OSS (51.9.3.) esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione
IVA, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare,
in via elettronica, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. La dichiarazione
IVA deve essere presentata anche se non è stata effettuata alcuna operazione nel corso
del trimestre oggetto di comunicazione.
In tale dichiarazione OSS, l’IVA va applicata secondo le aliquote proprie dello Stato UE di destinazione dei beni e servizi.
Il modello di Dichiarazione, disponibile in modalità web, è redatto in conformità all’Allegato III del Regolamento di esecuzione UE n. 2020/194 del 12 febbraio 2020. La Dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo IVA, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle operazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato UE di Consumo (art. 74-quinquies, c. 6 e 74-sexies, c. 4, del D.P.R. n. 633/1972; nonché gli Allegati D ed E al Provvedimento n. 168315/2021).
La dichiarazione deve contenere:
-
l’ammontare, al netto dell’IVA, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui esse si considerano rilevanti;
-
l’ammontare dell’imposta, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro.
La dichiarazione può essere modificata entro 3 anni dalla data in cui doveva essere presentata, con una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi (art. 74-quinquies, c. 6-bis, D.P.R. n. 633/1972).
Infine, il soggetto passivo deve versare l’IVA emergente dalla dichiarazione nello Stato in cui è identificato entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento (D.M. 12 luglio 2021). Sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo.
Il versamento deve essere effettuato mediante:
-
addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (la richiesta di addebito inviata telematicamente tramite il portale OSS riporta l’indicazione del codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione OSS cui si riferisce il versamento);
-
bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite sul portale OSS, riportando nella causale del bonifico il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
Non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione.
L’opzione al regime IOSS (51.9.4.) esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione
IVA, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione mensile relativamente a tutte
le vendite a distanza effettuate in tutti gli Stati UE, rientranti nel regime. La
Dichiarazione deve essere inviata elettronicamente entro la fine del mese successivo
all’effettuazione delle operazioni, all’Agenzia attraverso il Portale OSS.
Gli operatori registrati in Italia al regime ISS, direttamente o tramite l’intermediario IOSS, devono indicare nella dichiarazione:
-
l’ammontare al netto dell’IVA delle vendite rientranti nel regime (distinte per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni e suddiviso per aliquote) per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese di riferimento;
-
le aliquote applicate nello Stato membro UE di arrivo dei beni a destinazione dell’acquirente;
-
l’ammontare dell’imposta, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato UE di arrivo a destinazione dell’acquirente.
Il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima (art. 74-sexies1, c. 10 e 14, D.P.R. n. 633/1972).
Se il soggetto passivo è registrato tramite un intermediario sarà quest’ultimo ad adempiere gli obblighi dichiarativi e di versamento.
I soggetti che si avvalgono del regime speciale IOSS non possono detrarre dall’imposta dovuta per le operazioni soggette al regime, quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni, ma possono detrarre l’IVA relativa agli acquisti effettuati in Italia, se detraibile, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dagli stessi (art. 74-sexies1, c. 16, D.P.R. n. 633/1972).
L’IVA assolta sugli acquisti effettuati in Italia può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38-ter, c. 1-bis, D.P.R. n. 633/1972 da parte dei soggetti non stabiliti nell’UE.
62.1.2. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro)
62.1.2.Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro)In sostituzione del precedente “esterometro” che prevedeva un invio massivo e trimestrale dei dati, ora l’ obbligo di segnalazione avviene mediante trasmissione telematica attraverso SdI utilizzando il formato XML della fattura elettronica, operazione per operazione, secondo i sottoindicati termini (artt. 12 e 13, D.L. n. 73/2022):
-
ciclo attivo: trasmissione da effettuare entro il termine di emissione del documento, ossia entro, normalmente, 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (per inciso la Relazione di accompagnamento alla legge precisa letteralmente che la trasmissione deve avvenire “entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture, ossia, in linea generale, 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, l’art. 21, c. 4, lett. a) e b)”. Stranamente non cita l’art. 46, c. 2 del D.L. n. 331/1993 per il ben più comune caso delle cessioni di beni intracomunitarie che prevede l’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Resta in ogni caso valida l’emissione entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita. Nel tracciato “codice del destinatario” deve essere indicato il valore XXXXXXX e “codice natura” N2.1;
-
ciclo passivo: di regola sono trasmesse al soggetto passivo stabilito in Italia in formato analogico. Questi dovrà generare un documento elettronico da trasmettere a SdI entro il giorno 15 del mese successivo al giorno del ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione. Il documento è del tipo TD 17, TD 18, TD 19 a seconda della tipologia dell’operazione e il codice natura N2.2.
Qualora il cedente non residente in Italia si sia qui identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale ed abbia erroneamente addebitato l’imposta, il cessionario italiano è obbligato alla trasmissione del nuovo esterometro; in particolare deve indicare nel blocco “cedente/prestatore” il codice Paese e l’identificativo estero del fornitore.
Generalizzazione dell’obbligo
Sono tenuti al nuovo esterometro tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio nazionale obbligati alla fatturazione elettronica nelle operazioni con altri soggetti tanto se stabiliti in Italia ovvero all’estero. Dal 1° gennaio 2024, considerando che tutti i soggetti passivi IVA sono obbligati alla fatturazione elettronica, l’obbligo del nuovo esterometro riguarda anche:
-
coloro che si avvalgono del regime di vantaggio ed i forfetari,
-
le associazioni senza fini di lucro, le pro-loco, le associazioni sportive dilettantistiche (ex Legge n. 398/1991).
Esclusioni
Restano esclusi dall’obbligo di utilizzo del nuovo esterometro i soggetti passivi stabiliti in Italia che comunque emettono o ricevono una fattura elettronica ovvero:
-
quando l’operazione di importazione, sia documentata dal Prospetto sintetico della dichiarazione (
54.2.1.);
-
per gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (artt. 7 - 7-octies D.P.R. n. 633/1972) se di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione (D.L. n. 73/2022). Questa esclusione permette di evitare appesantimenti burocratici per operazioni di insignificante valore (ristoranti, consumazioni al bar, acquisto di carburanti all’estero e simili) o irrilevanti ai fini IVA, comprese le commissioni finanziarie relative ad operazioni bancarie o assicurative. Gli acquisti fuori campo IVA di importo superiore dovranno essere trasmessi a SdI con i tipi documento TD17 per i servizi, TD19 per i beni e codice natura 2.2;
-
soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia.
Riepilogo eccezioni
Sono esclusi all’invio del nuovo esterometro:
-
i soggetti che emettono o ricevono fatture elettroniche;
-
le importazioni di beni non superiori a 5.000 euro;
-
acquisti di beni che restano all’estero;
-
gli acquisti di beni di cui all’art. 2, c. 3, lett. a) nonché i buoni corrispettivi multiuso (art. 6-quater, D.P.R. n. 633/1972) (
43.2.3.) provenienti dall’estero e che circolano prima di essere accettati come corrispettivo totale o parziale di beni o servizi ad essi collegati (risposta a interpello n. 579/2022).
Per quanto riguarda i rapporti B2B e B2C con residenti in Livigno e Campione d’Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi due comuni non rientrano nel territorio italiano ai fini IVA. Pertanto, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere. Tuttavia, poiché i soggetti ivi residenti sono identificati con un codice fiscale, il cedente/prestatore stabilito in Italia utilizza comunque una fattura elettronica inoltrandola a SdI, compilando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornisce una copia (analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia. In tal modo non sarà più necessario inviare alcuna segnalazione utilizzando il nuovo esterometro.
Ad analoghe conclusioni si giunge con riferimento ai soggetti non residenti, ma identificati in Italia. In altri termini i soggetti non stabiliti in Italia, ma solo qui identificati, direttamente o anche per il tramite di un rappresentante fiscale, non sono tenuti né all’emissione di fatture elettroniche, né di trasmissione dell’esterometro (risposta a interpello 26 febbraio 2019, n. 67).
Qualora verso un soggetto non residente sia stata emessa fattura elettronica, deve essere assicurata al cessionario/committente non stabilito la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura. Ai fini del rilascio di tale copia è richiesto l’intervento di un pubblico ufficiale che ne attesti la conformità all’originale ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (risposta a interpello 26 febbraio 2019, n. 67).
Con riguardo alle fatture elettroniche emesse da un cedente/prestatore estero rientrante
nel regime delle piccole imprese e, come tale, privo del numero di identificazione fiscale, queste vanno inserite nell’esterometro anche se l’operazione è rilevante in Italia. In tale circostanza nel campo “natura”
delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti va indicato il codice “N2.1” per le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale (risposta a interpello 27 marzo 2019, n. 85).
Per i soggetti passivi italiani che effettuano scambi di beni e/o servizi con soggetti non residenti siano essi privati o meno, l’invio dell’esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizio generiche verso e da soggetti passivi non stabiliti in Italia qualora per l’operazione, attiva o passiva, non sia stata emessa fattura elettronica ora obbligatoria anche nei rapporti con l’estero. Ai fini dell’obbligo di comunicazione:
-
rileva unicamente la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia (oppure sia stabilito a Livigno o a Campione d’Italia) indipendentemente dalla natura dello stesso;
-
non è significativo il fatto che l’operazione sia rilevante o meno, ai fini IVA, nel territorio nazionale;
-
gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra UE, devono essere documentati da autofattura (ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972) per la quale non corre l’obbligo di emissione elettronica con invio a SdI, detti acquisti ricadono pertanto nell’obbligo dell’esterometro nella nuova veste di tracciato XML. Quest’ultimo potrà essere evitato emettendo comunque, volontariamente, una e-fattura.
62.1.3. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (c.d. LIPE)
62.1.3.Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (c.d. LIPE)Con la finalità di contrastare il fenomeno dell’evasione IVA, dal 2017 è stato introdotto
l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.
Per quanto riguarda i versamenti si veda (61.1.1.).
In data 14 marzo 2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, Sezione Modelli, è stato pubblicato l’aggiornamento del Mod. LIPE con le nuove istruzioni.
Soggetti obbligati
L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA, quali: le imprese individuali, i professionisti, gli studi associati, le società di persone, di capitali, i soggetti esteri che si sono identificati direttamente in Italia o che operano in tale ambito mediante il rappresentante fiscale, le Stabili Organizzazioni le società aderenti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
L’obbligo sussiste anche in presenza di una eccedenza a credito, altrettanto se si deve riportare una eccedenza a credito proveniente da trimestre precedente.
I soggetti esercenti più attività che determinano l’imposta in modalità separata sono tenuti anch’essi all’invio di un’unica comunicazione con cadenza trimestrale.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi non obbligati:
-
alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA (ad esempio, i soggetti che hanno reso esclusivamente operazioni esenti; i produttori agricoli in regime speciale);
-
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti minimi/forfetari), sempreché, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
Sono altresì esonerati i soggetti passivi che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato né operazioni attive e né passive, sempreché non debbano riportare un credito del mese o del trimestre precedente.
Dati da comunicare
Nella comunicazione i contribuenti indicano i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
La comunicazione riepiloga il totale delle liquidazioni periodiche effettuate nel mese (contribuenti mensili) o nel trimestre (contribuenti trimestrali) suddivisi per aliquota.
I dati vanno comunicati anche nel caso in cui la liquidazione sia a credito.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia entrate n. 125654 del 14 marzo, emesso a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 1/2024 che ha aumentato la soglia minima del versamento dell’IVA a 100 euro, anche il modello LIPE ha indicato come nuova soglia minima 100 euro, correggendo così la precedente indicazione al rigo VP7. In caso di importi dovuti inferiori al suddetto limite si possono cumulare i versamenti e adempiere entro il mese o trimestre successivo a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA.
Lo stesso provvedimento è intervenuto sul modello e relative istruzioni con alcune piccole modifiche.
Per i soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, per ciascun trimestre va inviata una sola comunicazione, riepilogativa delle liquidazioni di tutte le attività.
Termini di presentazione della comunicazione
L’invio è trimestrale in modalità telematica indipendentemente dal fatto che il contribuente
sia con liquidazione mensile o trimestrale (98.2.) e può essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un soggetto intermediario
abilitato.
Con modalità da stabilire con appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione dati IVA può essere inviata opzionalmente, anche con cadenza semestrale (art. 1-ter, D.L. n. 148/2017).
Contribuenti mensili | Contribuenti trimestrali | Invio entro il |
gennaio, febbraio, marzo | Primo trimestre | 31 maggio |
aprile, maggio, giugno | - Secondo trimestre - Primo semestre (opzionale) |
30 settembre (1) |
luglio, agosto, settembre | Terzo trimestre | 30 novembre (2 dicembre per il 2024) |
ottobre, novembre, dicembre | - Quarto trimestre - Secondo semestre (opzionale) |
28 febbraio (29 febbraio per il 2024) |
(1) Termine così modificato dall’art. 3, c. 1, del D.L. n. 73/2022 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese del trimestre.
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile, sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4). L’inoltro telematico deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre con le eccezioni relative al terzo ed al quarto trimestre, secondo le date sopra indicate in tabella.
Se il termine di presentazione cade di sabato od in altro giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
In considerazione che la dichiarazione annuale IVA può essere presentata, di regola entro il 30 aprile, i soggetti passivi che provvedono a presentarla entro il termine del 1° marzo evitano di presentare la dichiarazione LIPE relativa al quarto trimestre dell’anno precedente compilando il quadro VP.
Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA; successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (ris. n. 104/E/2017). Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’obbligo di trasmissione della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare per il trimestre.
Modalità di trasmissione
Il modello, insieme alle istruzioni, sono gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con il relativo modello, può essere effettuata:
-
direttamente dal contribuente;
-
da un intermediario abilitato che deve rilasciare al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta per attestarne l’avvenuto ricevimento da parte del Fisco (prova dell’avvenuta presentazione).
Generato il file in formato XML va inviato esclusivamente con modalità telematica attraverso:
-
l’applicativo “Fatture e corrispettivi”;
-
un canale web services o “Ftp” abilitato per il colloquio con il sistema di interscambio.
La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica è resa disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate nonché nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. In relazione alla verifica della tempestività delle comunicazioni, si considerano tempestive quelle trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Semplificazioni fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, in apposita area riservata nel proprio sito Internet (portale Fatture e corrispettivi), le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 127/2015).
Con Provvedimento 8 luglio 2021 erano stati individuati i soggetti interessati alla dichiarazione trimestrale. Con
Provvedimento 12 gennaio 2023, n. 9652 sono stati ricompresi nella fase sperimentale
anche i soggetti che liquidano l’IVA in via trimestrale, i produttori agricoli, gli
agriturismi e simili, i soggetti sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa
(62.3.3.).
Tutti soggetti che nella fase sperimentale ricevono le bozze LIPE sul portale Fatture e corrispettivi possono convalidarle oppure modificare o integrare i dati indicati dall’Agenzia.
L’Agenzia elabora la bozza della liquidazione periodica (LIPE) a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
In pari data mette anche a disposizione la bozza del Mod. F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale. Il versamento dell’imposta può ora essere effettuato mediante addebito diretto sul proprio conto corrente oppure utilizzare il Mod. F24 messo a disposizione.
62.1.4. Comunicazione dei dati Tessera Sanitaria
62.1.4.Comunicazione dei dati Tessera SanitariaSono obbligati alla comunicazione dei dati Tessera Sanitaria:
-
le ASL;
-
le aziende ospedaliere;
-
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
-
i policlinici universitari;
-
le farmacie e le parafarmacie;
-
i presìdi specialistici ambulatoriali;
-
le strutture specializzate nelle prestazioni protesiche e quelle accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari;
-
i medici chirurghi, odontoiatri, infermieri, psicologi, ostetriche, radiologi e tecnici di radiologia medica, ottici, audiometristi e audioprotesisti, ortopedici, dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, podologi logopedisti, massofisioterapisti, ecc.
Il Sistema Tessera Sanitaria (TS) è deputato a raccogliere:
-
i dati concernenti le spese sanitarie sostenute nell’anno precedente;
-
gli eventuali rimborsi effettuati nell’anno precedente in relazione a prestazioni sanitarie non erogate o solo parzialmente erogate. Deve essere indicata la data relativa ai versamenti dei corrispettivi per le prestazioni non usufruite;
-
biologi, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ecc.
La trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria, dal 1° gennaio 2023, è tornato su base mensile.
Al fine di individuare con esattezza il periodo entro il quale devono essere inviati i dati, occorre far riferimento alla data di pagamento da parte del paziente/cliente.
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, anche dopo il 1° gennaio 2024,
continueranno a certificare elettronicamente i corrispettivi mediante memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri
con registratore telematico, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata. I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esonerati - a tutto il 2024 -dall’emissione
delle fatture elettroniche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie
rese alla persona fisica, i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria
(art. 3, c. 3, D.L. n. 215/2023). Quindi continueranno anche ad inviare i dati dei corrispettivi al Sistema TS mediante
propri SW o mediante registratore telematico (D.L. n. 145/2023) (46.6.;
46.24.;
46.25.).
Tipologia dei dati da trasmettere
Per le spese sostenute devono essere indicate:
-
le modalità di pagamento, fatta salva l’esclusione in relazione alle spese per acquisto di medicinali e per quelle relative a prestazioni sanitarie sostenute presso strutture o pubbliche o accreditate al SSN;
-
codice fiscale del paziente;
-
data del documento;
-
tipologia della spesa;
-
importo;
-
tipo di documento fiscale (fattura, documento fiscale, scontrino);
-
eventuale aliquota IVA;
-
indicazione dell’eventuale esercizio dell’opzione, da parte del cliente, alla messa a disposizione dei propri dati all’Agenzia delle Entrate.
62.2. Acconto IVA annuale
62.2.Acconto IVA annualeI contribuenti che effettuano versamenti IVA sia su base mensile, sia trimestrale,
devono entro il 27 dicembre di ciascun anno versare un acconto d’imposta relativo all’ultima liquidazione del medesimo periodo d’imposta (
98.1.).
L’acconto non è rateizzabile.
Se il giorno 27 cade di sabato o di altro giorno festivo, il versamento è posticipato al primo giorno successivo non festivo.
Nessun acconto è dovuto se inferiore ad euro 103,29.
L’acconto IVA è dovuto da tutti i soggetti passivi, obbligati alla liquidazione periodica del tributo:
-
su base mensile (contribuente “mensile”);
-
su base trimestrale “per natura” (art. 74, c. 4, D.P.R. n. 633/1972);
-
su base trimestrale “per opzione” (art. 7, D.P.R. n. 542/1999).
Soggetti esonerati dal versamento dell’acconto |
- Soggetti che devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro; - Soggetti che hanno cessato (o cessano) l’attività in corso d’anno entro il 30 novembre per i contribuenti mensili o entro il 30 settembre per i trimestrali; - Soggetti in regime agricolo di esonero con volume d’affari inferiore a 7.000 euro annui (art. 34, c. 6, D.P.R. n. 633/1972); - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, c. 6, D.P.R. n. 633/1972); - Soggetti esercenti attività di giochi e spettacolo in regime speciale; - Società e associazioni sportive dilettantistiche e associazioni in genere che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991; - Soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98/2011; - Soggetti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, c. 54-89, Legge n. 190/2014) compresi quelli che erano nel regime forfetario nell’anno precedente e ne sono usciti nell’anno corrente); - Soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell’IVA; - Soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente con il meccanismo dello “split payment” nei confronti della Pubblica amministrazione; - Soggetti che hanno effettuato operazioni attive rientranti nel sistema dello split payment verso soggetti rientranti in tale regime; - Soggetti che hanno iniziato l’attività in corso d’anno; - Contribuenti mensili che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre dell’anno precedente o che prevedano di chiudere a credito nel mese di dicembre dell’anno corrente; - Contribuenti trimestrali “per natura” che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa all’ultimo trimestre dell’anno precedente o che ritengano di chiudere a credito il quarto trimestre dell’anno corrente; - Contribuenti trimestrali “per opzione” che abbiano evidenziato un credito IVA nella dichiarazione IVA relativo all’anno anteriore a quello di versamento dell’acconto. |
62.2.1. Calcolo dell’acconto
62.2.1.Calcolo dell’accontoSono previste 3 modalità di calcolo che il contribuente può scegliere di adottare:
-
metodo storico;
-
metodo storico speciale per determinati soggetti passivi;
-
metodo previsionale;
-
metodo calcolato sui dati effettivi o analitico.
Metodo storico
L’acconto è determinato applicando l’aliquota dell’88%:
-
del versamento dovuto nel mese di dicembre dell’anno precedente nel caso dei contribuenti mensili;
-
dell’ultimo trimestre dell’anno precedente per i contribuenti trimestrali “per natura”, detti anche “speciali” (
61.1.1.);
-
del versamento dovuto come risulta dalla precedente dichiarazione annuale, al lordo dell’eventuale acconto, nel caso dei contribuenti trimestrali “per opzione”, detti anche “ordinari”.
I contribuenti trimestrali “per opzione” non tengono conto nel calcolo della maggiorazione dell’1%.
Non si tiene neppure conto dell’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per l’anno di riferimento.
Metodo “storico speciale” - Per determinate grandi imprese erogatrici di servizio pubblico (telecomunicazione,
somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano,
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati,
di fognatura e depurazione e che nell’anno solare precedente hanno versato imposta
sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro) (58.3.) l’acconto IVA è elevato al 97% dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti, o che
avrebbero dovuto essere eseguiti, per i precedenti trimestri dell’anno.
Il limite dei 2 milioni è determinato:
-
dai versamenti relativi all’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche;
-
da eventuali versamenti integrativi afferenti i versamenti di cui al punto precedente;
-
dal versamento relativo al quarto trimestre dell’anno precedente, in quanto normalmente effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo (circ. n. 54/E/2005).
In alternativa, detti soggetti possono utilizzare unicamente il metodo analitico (art. 1, c. 471, Legge n. 31/2004). Per le imprese del settore che fanno parte dell’IVA di gruppo vedasi (58.3.).
Metodo previsionale
Questo metodo alternativo consente di determinare l’acconto in misura pari all’88% dell’IVA che si prevede di versare:
-
nel mese di dicembre per i contribuenti mensili;
-
per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali” o “per natura”;
-
in sede di dichiarazione annuale nel caso dei contribuenti trimestrali “per opzione”.
Il dato previsionale deve essere al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente.
Per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l’acconto versato non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA dell’anno corrente.
Per entrambi i metodi in esame, se la periodicità della liquidazione è mutata rispetto all’anno precedente, passando:
-
da trimestrale a mensile, l’acconto è pari ad un terzo dell’imposta dovuta per il quarto trimestre;
-
da mensile a trimestrale, l’acconto è calcolato sulle liquidazioni degli ultimi 3 mesi dell’anno precedente.
Metodo calcolato basato sui dati effettivi o analitico
Con il metodo della liquidazione anticipata al 20 dicembre si considerano le operazioni (attive e passive) del periodo 1° dicembre al 20 dicembre (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali). L’acconto da versare è in questo caso pari al 100% dell’IVA a debito che sia eventualmente emersa da tale liquidazione aggiuntiva.
In sostanza, l’importo da versare, nella misura del 100%, è ottenuto sommando algebricamente i seguenti elementi:
-
(con segno +) l’IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti per il periodo compreso tra:
-
il 1° dicembre e il 20 dicembre, se i contribuenti effettuano le liquidazioni con cadenza mensile;
-
il 1° ottobre e il 20 dicembre, se i contribuenti effettuano le liquidazioni trimestralmente;
-
-
(con segno +) l’IVA a debito relativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre e il 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;
-
(con segno -) l’IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo compreso tra:
-
il 1° dicembre e il 20 dicembre, per i contribuenti mensili;
-
il 1° ottobre e il 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali;
-
-
(con segno -) l’IVA a credito relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);
-
(con segno -) l’eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre o terzo trimestre).
I soggetti che adottano il regime di cassa (50.9.) devono tener conto anche delle operazioni per le quali si sia verificata l’esigibilità
o siano state pagate, ancorché non annotate entro il 20 dicembre.
Ai fini dell’acconto IVA, le PA che sono soggetti passivi IVA e le società devono tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti (art. 5, c. 2-bis, D.M. 23 gennaio 2015). Alla luce, poi, dell’art. 2, c. 4, del D.M. 27 giugno 2017 e dei chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017, in caso di applicazione del metodo storico:
-
le PA e società che versano l’IVA all’Erario direttamente, secondo la modalità prevista dal c. 1 dell’art. 5 del D.M. 23 gennaio 2015, devono operare un ulteriore versamento di acconto, determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre dell’anno corrente;
-
le PA e società che, invece, annotano le fatture nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi, ai sensi del c. 1 dell’art. 5 del D.M. 23 gennaio 2015, devono determinare l’acconto sulla base di calcolo come definito per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, ecc.); a tale base dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile secondo le disposizioni sulla scissione dei pagamenti nel mese di novembre dell’anno corrente per i contribuenti con liquidazione mensile, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre.
Contribuenti che hanno optato per affidare a terzi la propria contabilità
Questi soggetti (45.5.) possono calcolare l’acconto da versare entro il 27 dicembre, applicando:
-
il metodo storico pari al 88% dell’imposta dovuta in base alla liquidazione effettuata per il mese di dicembre dell’anno precedente, sulla base delle operazioni relative al mese di novembre dell’anno precedente. Se si vuole adottare il metodo storico occorre verificare che per l’anno precedente a quello di calcolo siano presenti nel quadro Liquidazioni IVA la liquidazione di dicembre e la liquidazione dell’acconto.
In alternativa:
-
in misura pari a 2/3 dell’imposta dovuta in base alla liquidazione da effettuare per il mese di dicembre dell’anno in corso, riferita alle operazioni relative al mese di novembre dello stesso anno che danno origine alla liquidazione di dicembre (C.M. n. 40/E/1993 che, nonostante non sia più citata nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale deve essere ritenuta ancora pienamente applicabile).
Acconto e split payment (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972)
Per definizione, i soggetti passivi che emettono fatture a soggetti rientranti nello split payment non devono inserire le relative fatture nel calcolo dell’acconto, in quanto non sono più debitori dell’imposta che viene versata direttamente dai clienti all’Erario. Inoltre, l’imposta pur essendo registrata non entra neppure nel calcolo dei versamenti periodici.
Anche i soggetti passivi rientranti soggettivamente nell’ambito dello split payment che dovessero emettere fatture a carico di altri soggetti rientranti nel medesimo ambito, escluderanno l’IVA relativa dal calcolo dell’acconto per le ragioni appena sopra riportate.
Di contro, i soggetti passivi che rientrano nel perimetro dello split payment sono naturalmente obbligati alla determinazione e versamento dell’acconto. Si noti che l’applicazione del “metodo storico” non sarà conveniente in quanto corrono il rischio di versare un acconto eccessivo. È più opportuno, invece, ricorrere al “metodo previsionale”.
In ogni caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, questi soggetti devono:
-
tener conto dell’imposta assolta sugli acquisti e versata direttamente all’erario nell’ambito dello split payment per le P.A. e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’ambito di attività commerciali (art. 5, c. 01, D.M. 23 gennaio 2015);
-
ovvero per i soggetti (sempre P.A. e società obbligate al regime) che annotano le fatture sui registri ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 (art. 5, c. 1, D.M. 23 gennaio 2015), l’acconto va calcolato su un dato complessivo che comprende l’IVA assoggettata allo stesso meccanismo (C.M. n. 28/E/2017, par. 2).
62.2.2. Versamento
62.2.2.VersamentoIl versamento, se non inferiore ad euro 103,29, va effettuato in un’unica soluzione
(fatta salva la possibilità di rateizzare il versamento se ricorrono le condizioni
soggettive ed oggettive previste da D.L. n. 157/2020 (61.)) mediante invio telematico del Mod. F24 direttamente dal contribuente ovvero tramite
intermediari abilitati.
A decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al periodo d’imposta 2024 il versamento minimo dell’IVA (tanto per contribuenti mensili, quanto per quelli trimestrali) è di euro 100. Resta fermo il giorno 16 del mese per il versamento. In ogni caso il rinvio al mese/trimestre successivo non può andare oltre il 16 dicembre (art. 9, D.Lgs. n. 1/2024).
I codici tributo da utilizzare per l’acconto, indipendentemente dalla metodologia usata, sono:
-
6013 (mensile);
-
6035 (trimestrale).
L’acconto va indicato nella dichiarazione annuale.
L’acconto dovuto può essere compensato con altri debiti tributari o contributivi.
L’acconto può essere così scomputato:
-
contribuenti mensili: dalla liquidazione relativa al mese di dicembre dell’anno 2xxx da versare di regola entro il 16 di gennaio 2xxx+1;
-
contribuenti trimestrali per natura: dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre dell’anno 2xxx da versare entro il 16 febbraio 2xxx+1;
-
contribuenti trimestrali per opzione: dal saldo relativo all’anno 2xxx da versare entro il 16 marzo 2xxx+1.
62.3. Dichiarazione annuale
62.3.Dichiarazione annualeA chiusura delle operazioni compiute nel periodo d’imposta, tutti i soggetti passivi
muniti di Partita IVA devono provvedere alla preparazione e successivamente all’inoltro
in via telematica di una dichiarazione che riassume il complesso delle operazioni attive e passive relative a tutte le attività esercitate, suddivise per aliquota nonché l’eventuale
emersione di un debito o di un credito d’imposta. L’adempimento consente:
-
la determinazione del volume d’affari dell’anno (
47.) al fine di poter determinare se il soggetto abbia o meno diritto ad alcune semplificazioni contabili;
-
la determinazione dell’IVA effettivamente detraibile;
-
il controllo dei casi in cui il soggetto deve applicare il pro-rata per l’anno successivo e la percentuale (
48.1.4.);
-
la rettifica di eventuali errori nelle liquidazioni periodiche;
-
la scelta o conferma di eventuali opzioni previste dalle norme.
62.3.1. Soggetti obbligati e soggetti esonerati
62.3.1.Soggetti obbligati e soggetti esoneratiSoggetti obbligati - Sono obbligati alla redazione ed invio della dichiarazione annuale IVA, tutti i
soggetti muniti di partita IVA stabiliti in Italia abbiano o meno compiuto operazioni
imponibili, i soggetti non stabiliti in Italia ma che si sono identificati direttamente
(60.1.1.); i rappresentanti fiscali in Italia di soggetti non residenti (
60.1.2.); le Stabili Organizzazioni (
60.2.), le società controllanti che aderiscono all’IVA di gruppo (
58.); la capogruppo nel caso di Gruppo IVA (
59.).
Soggetti esonerati - Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale i soggetti:
-
che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti in regime di dispensa ex art. 36-bis (
44.2.). L’esonero viene meno se il contribuente:
-
è tenuto ad effettuare rettifiche della detrazione operata in anni precedenti,
-
abbia effettuato operazioni intracomunitarie,
-
abbia effettuato acquisti da soggetti che obbligatoriamente applicano il regime di reverse charge;
-
-
produttori agricoli con un volume d’affari riferito all’anno precedente non superiore a 7.000 euro (
50.1.);
-
esercenti attività di intrattenimento, gioco e spettacolo in regime forfetario (
50.4.);
-
soggetti di ridotte dimensioni (forfetari: compensi conseguiti non superiori a euro 85.000; spese per dipendenti non superiori ad euro 20.000;
-
persone fisiche ed imprese individuali titolari di un’unica azienda che è concessa in affitto a terzi senza svolgere alcuna attività rilevante ai fini IVA;
-
rappresentanti fiscali “leggeri” (
52.4.);
-
associazioni sportive dilettantesche, pro-loco;
-
associazioni ed enti non soggetti passivi d’imposta, ma titolari di un numero di partita IVA solo perché hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre la soglia di legge (
50.10.1.);
-
imprese extra UE con attività di e-commerce (
50.10.;
51.9.1.), identificate in Italia.
62.3.2. Formalità, modalità di presentazione, tempistica
62.3.2.Formalità, modalità di presentazione, tempisticaL’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni.
I modelli utilizzabili sono due:
-
Mod. IVA;
-
Mod. IVA Base.
Il primo è destinato a tutta la platea dei contribuenti IVA, mentre il secondo è riservato - quale alternativa non obbligatoria - ai contribuenti che nell’anno:
-
hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
-
hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis;
-
non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);
-
non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta utilizzando il plafond;
-
non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (cessioni o conferimenti aziendali).
Non possono utilizzare il Mod. IVA Base, ma esclusivamente quello “ordinario”:
-
i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, ovvero che si avvalgono di rappresentanti fiscali o dell’identificazione diretta;
-
le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
-
i soggetti tenuti ad utilizzare il Mod. F24 Elementi identificativi (c.d. Elide) per l’immatricolazione di veicoli di provenienza UE (
52.2.1.);
-
i curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedura concorsuale;
-
le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo (
58.);
-
i soggetti che hanno presentato nell’anno dichiarazioni integrative a favore e che, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative.
Modalità di presentazione
La dichiarazione una volta redatta sul modello ministeriale deve essere inviata esclusivamente in forma telematica direttamente dal contribuente oppure per il tramite di intermediari a ciò abilitati.
Nel frontespizio della dichiarazione annuale, nel campo “Firma del dichiarante”, la
casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” deve essere barrata da
tutti i soggetti d’imposta che applicano gli ISA ed abbiano conseguito un livello
di affidabilità fiscale almeno pari a quanto individuato dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del 27 aprile 2023; si ricorda che questi soggetti sono esonerati dalla
richiesta del visto ovvero dalla prestazione delle garanzie, per le compensazioni
e richieste di rimborsi per un importo non superiore a 70.000 euro annui (61.3.1.;
61.3.2.;
61.4.1.;
61.4.2.) (art. 9-bis, c. 11, lett. a) e b), D.L. n. 50/2017 e circ. n. 17/E/2019; art. 14, c. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 1/2024).
Termini di presentazione
La dichiarazione annuale può essere inviata nell’intervallo temporale dal 1° febbraio al 30 aprile (98.15.).
Resta comunque possibile la presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio qualora si vogliano inserire i dati relativi alle liquidazioni dell’ultimo trimestre del 2021 (LIPE) direttamente in dichiarazione compilando il quadro VP (art. 21-bis, D.L. n. 178/2010). Il medesimo quadro - sempre entro la medesima data del 28 febbraio - è da utilizzare per l’invio dei dati omessi, incompleti o errati.
Se il termine ultimo cade di sabato o di altro giorno festivo, l’invio può essere effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
La dichiarazione inviata dopo la scadenza del 30 aprile è considerata in ritardo se ciò avviene non oltre il 29 luglio (entro 90 giorni dalla scadenza).
Se inviata oltre 90 giorni (dal 30 luglio) la dichiarazione è considerata omessa.
Il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA (attualmente 30 aprile) è anche il termine ultimo per poter esercitare la detrazione dell’imposta sugli acquisti ed importazioni (supportati dai connessi documenti) relativa all’anno che si sta dichiarando (art. 19, c. 1, D.P.R. n. 633/1972).
Correzione ed integrazioni della dichiarazione
Una dichiarazione integrativa può essere presentata solo se la dichiarazione originaria è stata validamente inviata.
Qualora il contribuente riscontri degli errori oppure delle omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile rispetto a quanto esposto nella dichiarazione annuale già inviata, può provvedere con un nuovo invio con i dati corretti. Se la dichiarazione integrativa è inviata prima della scadenza ultima del 30 aprile non vi sono sanzioni.
La correzione può essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (D.L. n. 193/2016).
Dichiarazione integrativa a favore e compensazione
Il diritto alla detrazione dell’imposta ed il principio di neutralità sono garantiti anche dalla cosiddetta dichiarazione integrativa a favore (D.P.R. n. 322/1998) con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.
La dichiarazione integrativa a favore (art. 8, c. 6-bis, D.P.R. n. 322/1998) può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Ne deriva entro lo stesso termine è possibile recuperare l’imposta non detratta sugli acquisti documentati dalla relativa fattura.
È il caso tipico dell’impresa che per mero errore, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente (ossia entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si erano verificate le condizioni). È dunque possibile integrare, non oltre i termini appena sopra indicati (risposta a interpello n. 479/2023). Se la dichiarazione integrativa a favore del contribuente è presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, il credito che è emerso può:
-
essere detratto nella liquidazione dell’imposta di tale periodo;
-
essere utilizzato in compensazione orizzontale (
61.4.1.);
-
essere chiesto a rimborso (
61.3.1.) con riferimento all’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa.
Se presentata in periodo successivo, il credito può essere utilizzato:
-
in compensazione orizzontale con debiti d’imposta maturati nel periodo successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa;
-
chiesto a rimborso, ma con evidenziazione del credito nella dichiarazione annuale relativa all’anno di presentazione della dichiarazione integrativa.
62.3.3. Dichiarazione precompilata IVA
62.3.3.Dichiarazione precompilata IVAIn attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, la cui entrata in vigore è stata più volte rinviata e riguardante la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche IVA e della relativa dichiarazione annuale, in data 8 luglio è stato pubblicato il Provvedimento n. 183994/2021.
Il Provvedimento stabilisce che la predisposizione dei documenti sopra indicati avverrà scaglionata nel tempo ed in funzione della tipologia dei contribuenti.
Per quanto concerne i registri vendite ed acquisti precompilati si rimanda al (46.26.1.), per la LIPE al (
62.1.3.).
A partire dal luglio 2021, l’Agenzia ha messo a disposizione dei soggetti passivi trimestrali (tranne una serie di contribuenti, quali, ad esempio: quelli che operano in regimi speciali, o hanno attività separate, i falliti o soggetti a liquidazione coatta amministrativa, o aderenti all’IVA di gruppo o ad un gruppo IVA eccetera) le bozze di consultazione della dichiarazione IVA precompilata.
Con Provvedimento n. 9652 del 12 gennaio 2023 è stato esteso al 2023 il periodo di sperimentazione; nel contempo anche la platea dei contribuenti interessati è stata allargata a:
-
soggetti trimestrali che operano in un regime speciale ex art. 74, c. 4, del D.P.R. n. 633/1972;
-
soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
-
soggetti che applicano specifici metodi per la determinazione dell’IVA detraibile (segnatamente: produttori agricoli e attività connesse, aziende agrituristiche, e similari.
Dal 2023, poi, sono a disposizione dei soggetti summenzionati sia le bozze della LIPE, sia il servizio per il pagamento dell’IVA, ancora una volta, anche se i medesimi soggetti non abbiano convalidato ed integrato i registri IVA relativi al trimestre di riferimento.
62.3.4. Dichiarazione e fallimento (o procedura coatta amministrativa)
62.3.4.Dichiarazione e fallimento (o procedura coatta amministrativa)Se il fatto generatore dell’imposta si è verificato prima della dichiarazione dell’apertura della procedura concorsuale nei confronti del creditore inadempiente, mentre l’imposta diventa esigibile nelle more della procedura stessa, il relativo credito non può essere considerato prededucibile, ma partecipa alla ripartizione dell’attivo insieme agli altri crediti concorsuali.
Da ciò ne deriva la necessità di annotazione separata delle fatture emesse ante apertura del fallimento o di liquidazione coatta amministrativa ed incassate dopo la dichiarazione di fallimento, da quelle realizzate successivamente. L’IVA relativa alle prime non è immediatamente deducibile.
Ai fini della dichiarazione annuale si devono seguire le indicazioni che emergono dalle istruzioni alla dichiarazione (par. 2.3 - Casi particolari di presentazione della dichiarazione- Punto A) anche nei casi in cui il fallimento (o la liquidazione coatta amministrativa) sia stata aperto in un periodo d’imposta precedente.
In particolare, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare la dichiarazione composta da due moduli:
-
nel primo (previa barratura del codice VA3) le operazioni registrate ante dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, la cui imposta è diventata esigibile successivamente;
-
nel secondo le operazioni effettuate e registrate successivamente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta.
Infine, occorre rammentare che il quadro VX è destinato ad accogliere unicamente il debito o credito (quadro VL) relativo al periodo successivo al fallimento, mentre l’eventuale debito relativo al periodo ante non può essere sommato a quest’ultimo. Se dal quadro VX emerge un credito questo può essere compensato (mediante Mod. F24) con altri debiti fiscali o contributivi sorti post apertura della procedura di fallimento.
Al contrario un eventuale credito d’imposta relativo al periodo ante dichiarazione di fallimento deve essere sommato e compensato con quanto emerge dalla Sez. 3 del quadro VL di ciascun modulo ed il netto affluire al quadro VX (risposta a interpello n. 230/2021).
Dichiarazione Mod. IVA 74-bis
In ogni caso il curatore o il commissario liquidatore, entro 4 mesi dalla loro nomina sono tenuti a presentare telematicamente, per conto del contribuente, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ciò al fine di potersi insinuare al passivo. Per la dichiarazione occorre utilizzare il Mod. IVA 74-bis.
62.3.5. Definizione agevolata di somme dovute a seguito di controllo automatizzato (“avvisi bonari”)
62.3.5.Definizione agevolata di somme dovute a seguito di controllo automatizzato (“avvisi bonari”)Gli artt. 54-bis e ss. del D.P.R. n. 633/1972 consentono all’Agenzia delle Entrate di avvalersi di procedure automatizzate per la liquidazione dell’IVA dovuta sulla base di elementi direttamente ricavabili dalla dichiarazione annuale presentata o attraverso i dati dalla stessa in possesso grazie all’anagrafe tributaria.
Eventuali anomalie rispetto ai dati esposti in dichiarazione ovvero emerge un’imposta o una maggiore imposta, sono comunicate (c.d. “avviso bonario”) al contribuente direttamente mediante raccomandata A/R al contribuente ovvero telematicamente all’intermediario.
Con riferimento alla LIPE prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance, che viene pubblicata sia nel “Cassetto fiscale” - sezione L’Agenzia scrive, sia all’interno del servizio “Fatture e Corrispettivi” sezione Consultazione - L’Agenzia scrive.
Il contribuente rilevi dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Ufficio, può fornire gli elementi necessari a chiarire la sua posizione.
Se il contribuente riconosce l’errore o le omissioni provvedendo a pagare le imposte emergenti dall’avviso bonario entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’importo delle sanzioni è ridotto di un terzo rispetto a quella ordinaria (10% invece del 30%).
Se viene utilizzato il Mod. F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, il contribuente anche se titolare di partita IVA può effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non viene utilizzato il Mod. F24 “precompilato”:
-
il contribuente titolare di partita IVA deve versare esclusivamente in via telematica;
-
il contribuente non titolare di partita IVA può pagare anche con il Mod. F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.
È possibile la compensazione orizzontale.
Gli avvisi bonari derivanti del controllo automatico, non essendo atti impositivi, bensì dei meri mezzi per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente.
62.3.6. Dichiarazione IVA 2024
62.3.6.Dichiarazione IVA 2024L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato (con Provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8230) i due modelli utili per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2023 (IVA-base 2024 ed IVA 2024).
Come di consueto, i modelli vanno inviati telematicamente dal 1° febbraio 2024 e sino al 30 aprile 2024. La trasmissione può essere effettuata direttamente dal dichiarante o tramite intermediario abilitato o tramite una società appartenente ad un Gruppo IVA. Come per il passato, qualora la compilazione del modello sia a cura della controllante, questa dovrà allegare alla dichiarazione anche il Prospetto IVA 26PR/2024 che accoglie i dati delle liquidazioni dell’IVA di Gruppo.
Si analizzano di seguito i Quadri oggetto di novità rispetto ai modelli dell’anno precedente.
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Quadro CS: soppresso. Era relativo al contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37, D.L. n. 21/2023 - Decreto Energia) per consentire di assolvere gli adempimenti dichiarativi da parte dei soggetti operanti nel settore energetico.
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Quadro VA, Sezione 2: è stato soppresso il rigo VA16 previsto per i soggetti stabiliti in determinate aree e che si erano avvalsi della sospensione dei versamenti a seguito della pandemia da Covid 19. Parallelamente è stato eliminato dal quadro VS il rigo 23 per le medesime ragioni.
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Quadro VB: soppresso. Era il quadro che consentiva l’indicazione ed identificazione dei rapporti finanziari per quei contribuenti che intendevano avvalersi delle riduzioni delle sanzioni ex Legge n. 138/2011.
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Quadri VE e VF: le precedenti percentuali di compensazione per le specie bovine e suine vive previste nella misura del 9,5% non sono state prorogate; pertanto, ritornano in vigore le vecchie percentuali del 7 e del 7,5%, conseguentemente i righi sono stati aggiornati.
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Quadro VF: è stato soppresso il campo relativo al calcolo del “pro rata” (campo 9 del precedente rigo VF34) in relazione alle operazioni esenti ex Legge n. 178/2020 inerenti la strumentazione diagnostica e la cessione dei vaccini entrambe dedicate al Covid-19.
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Quadro VL8: è stato introdotto il campo 3 al fine di evidenziare l’eccedenza di credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA oramai sciolto.
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Quadro VO rigo 36: si consente alle imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la detrazione IVA nei modi ordinari.
Infine, nel Prospetto IVA 26PR/2024 è stato eliminato il rigo VS23 della Sez. n. 2.
62.4. Obblighi di comunicazione da parte dei prestatori di servizi di pagamento
62.4.Obblighi di comunicazione da parte dei prestatori di servizi di pagamentoIl D.Lgs. n. 153 del 18 ottobre 2023, in attuazione della Direttiva UE n. 2020/284 che modifica la Direttiva n. 20026/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento con riferimento alle prestazioni/pagamenti transfrontalieri, ha inserito nel D.P.R. n. 633/1972 un nuovo Titolo II-bis, rubricato: “Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento” e composto dagli artt. dal 40-bis al 40-sexies.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la corposa circ. n. 30/2023, ove trovano, tra l’altro anche alcune prime indicazioni in tema di operazioni effettuate con le c.d. “cripto-attività”, che il legislatore non ha trattato nel D.Lgs. n. 153/2023, avvertendo che la materia è estremamente fluida e variabile nel tempo, per cui non è possibile dare una linea di comportamento fissa, ma ogni caso deve essere esaminato a sé stante.
Le novità entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
62.4.1. Definizioni
62.4.1.DefinizioniLe cripto-attività sono servizi che si svolgono attraverso l’uso e la circolazione delle cripto valute o monete virtuali, security token, utility token, hybrid token, NFT (42.2.3.).
Si definiscono prestatori di servizi di pagamento gli istituti di moneta elettronica (42.2.3.) e gli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche,
Poste Italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se
non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche
(D.Lgs. n. 11/2010).
Per servizi di pagamento si intendono:
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i servizi che permettono di depositare ovvero di prelevare contante su/da un conto di pagamento, comprese le operazioni richieste per la gestione;
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le esecuzioni di ordini di pagamento compreso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento, quali ad esempio: esecuzione di addebiti diretti; esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti.
È operazione di pagamento l’attività posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi indipendentemente dall’esistenza di eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Si definisce pagatore il titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ed è localizzato in uno Stato della UE.
Il beneficiario è il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento ed è localizzato in un altro Stato UE, in un territorio terzo o in un Paese terzo, comunque, diverso di quello del pagatore.
È Stato membro di origine lo Stato UE in cui la banca, l’IMEL (Istituto di Moneta Elettronica) o l’IP (Istituto di Pagamento) è stato autorizzato all’esercizio dell’attività; è Stato membro ospitante lo Stato UE nel quale la banca, l’IMEL o l’IP ha una succursale o presta servizi.
62.4.2. Cripto-attività/cripto valute come mezzi di pagamento
62.4.2.Cripto-attività/cripto valute come mezzi di pagamentoConsiderando che le cripto-valute vengono di regola utilizzate alla stregua di mezzi di pagamento alternativi ai consueti mezzi di pagamento, dovrebbero essere considerate operazioni esenti IVA (ex art. 10, c. n. 3 oppure ex art. 10, c. n. 4) in altre situazioni (es.: hybrid token) possono assumere la forma di titoli di legittimità non soggetti ad IVA ex art. 2, c. 3 lett. a) ecc.
Si rinvia a 42.2.3. per un approfondimento.
62.4.3. Conservazione e trasmissione delle informazioni
62.4.3.Conservazione e trasmissione delle informazioniI prestatori di servizi di pagamento (in linea di massima: istituti di moneta elettronica, banche, intermediari finanziari,
altri istituti di pagamento, Poste Italiane, ecc.) devono conservare la documentazione che riporta le informazioni relative ai beneficiari
(62.4.7.) nonché dei pagamenti transfrontalieri (è transfrontaliero quando il pagatore è localizzato
in uno Stato UE mentre il beneficiario è localizzato in un altro Stato UE, oppure
in uno Stato terzo o in un territorio terzo) eseguiti in un trimestre (art. 40-ter, D.P.R. n. 633/1972).
Per altro, l’obbligo esiste solo se nel corso di un trimestre vengono forniti servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri a favore del medesimo beneficiario. Detto numero è calcolato in relazione ai servizi forniti per Stato membro e per identificativo. Qualora il beneficiario possieda più identificativi IVA, il calcolo è effettuato per beneficiario.
Qualora tanto il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quanto il corrispondente prestatore del beneficiario, siano entrambi localizzati nella UE, l’obbligo di conservazione vige solo in capo al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. In questa ipotesi, tuttavia, i prestatori di servizi di pagamento del pagatore devono includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo dei 25 pagamenti per trimestre.
Le informazioni sono comunicate trimestralmente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento alle autorità fiscali dello Stato UE (se del caso: Agenzia delle Entrate) in cui il prestatore di servizi di pagamento ha la sede legale o la sede principale ed anche a tutte le autorità fiscali degli stati unionali in cui il prestatore ha una filiale o un agente. Per l’Italia, l’obbligo di comunicazione si applica quando l’Italia è considerata Stato membro di origine (ossia Stato UE in cui la banca, l’impresa, ecc. sia stata autorizzata all’emissione e gestione di moneta elettronica), oppure Stato ospitante (ove la banca, ecc. stabilita in altro Stato della UE estera ha qui una succursale o presta servizi) (art. 1, lett. g-bis) e g-ter), D.Lgs n. 385/1993).
Gli obblighi di conservazione e comunicazione decorrono dal 1° gennaio 2024.
Infine, la documentazione deve essere conservata per 3 anni a decorrere dalla fine dell’anno corrispondente alla data di pagamento.
La documentazione conservata come sopra detto dovrà quindi essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate con particolari modalità tecniche che verranno indicate in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, mentre a livello unionale è istituito un sistema elettronico di informazioni dei pagamenti (CESOP) per l’archiviazione, aggregazione e analisi delle informazioni relative ai beneficiari dei pagamenti transfrontalieri. Ricevuti i dati le singole autorità fiscali della UE trasmettono al CESOP, entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, le informazioni ricevute.
62.4.4. Comunicazione delle informazioni relative alle operazioni effettuate
62.4.4.Comunicazione delle informazioni relative alle operazioni effettuateL’obbligo di comunicazione e conservazione della documentazione riguarda i pagamenti transfrontalieri (pagatore stabilito in uno Stato UE - beneficiario stabilito in altro Stato UE o in un territorio terzo o in un Paese terzo).
I prestatori di servizi di pagamento localizzati in Italia devono mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni:
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relative ai beneficiari e
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ai servizi di pagamento transfrontalieri conservate (
62.4.3.).
Lo stesso obbligo deve essere assolto dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in altri Stati della UE, ma limitatamente a quelli ove l’Italia è Stato membro ospitante.
62.4.5. Modalità di localizzazione dello Stato UE del pagatore e del beneficiario
62.4.5.Modalità di localizzazione dello Stato UE del pagatore e del beneficiarioIn relazione al citato obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni così raccolte (art. 40-sexies, D.P.R. n. 633/1972):
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il pagatore si considera localizzato nello Stato UE corrispondente all’IBAN del pagatore, oppure al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che consenta di individuare il prestatore di servizi che agisca per conto del pagatore e deve fornire la sua localizzazione;
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il beneficiario, parallelamente, si considera localizzato nello Stato UE, nel territorio terzo o nel Paese terzo corrispondente: all’IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui il beneficiario e fornisca la sua localizzazione (Partita IVA, Codice fiscale); al BIC ad altro codice identificativo d’azienda che consenta di individuare il prestatore di servizi che agisca per conto del beneficiario.
62.4.6. Dati da conservare
62.4.6.Dati da conservareLa documentazione conservata deve contenere:
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l’IBAN del beneficiario
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BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che consenta di individuare il prestatore di servizi di pagamento;
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il nome o la denominazione del beneficiario se impresa, del pagamento come risulta nella documentazione del prestatore;
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qualora disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA oppure Codice fiscale del beneficiario;
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qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento: il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
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l’indirizzo del beneficiario;
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i dettagli dei pagamenti transfrontalieri e/o dei rimborsi di pagamenti relativi a pagamenti transfrontalieri, quali: data ed ora dell’operazione; importo e valuta; Stato UE di origine del pagamento ricevuto dal o a nome del beneficiario ovvero lo Stato UE di destinazione del rimborso; quali siano state le informazioni utilizzate per determinare l’origine del pagamento o la destinazione del rimborso;
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ogni altro riferimento che permetta di individuare l’avvenuto pagamento;
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se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente, l’indicazione di tale circostanza.
In caso di violazioni concernenti:
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la conservazione della documentazione (
63.2.) si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 8.000 (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997);
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trasmissione della documentazione si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi all’ultimo giorno valido per la comunicazione (art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997).
62.4.7. Modalità di trasmissione ed altri obblighi
62.4.7.Modalità di trasmissione ed altri obblighiI dati dei pagamenti devono essere organizzati in file XML (Provvedimento 20 novembre 2023, n. 406675/2023) quindi trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio ove i prestatori sono tenuti a registrarsi. Altro obbligo per i prestatori è anche quello di iscriversi al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) mediante PEC.
L’Agenzia mette a disposizione dei prestatori un apposito software che consenta un controllo formale dei file da trasmettere previa cifratura e firma. Se supera il controllo con esito positivo, il SW di controllo genera una coppia di file da trasmettere al Sistema di Interscambio. La trasmissione è considerata effettuata al ricevimento della coppia dei file. In caso negativo i dati sono considerati non trasmessi. In presenza di errori od omissioni i prestatori devono trasmettere una Comunicazione correttiva.
I file ricevuti ed accettati dall’Agenzia vengono quindi trasmessi al CESOP per ulteriori controlli entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e l’iter sarà completato solo con il risultato positivo dell’elaborazione effettuata da quest’ultimo e verrà comunicato mediante apposita ricevuta. Le informazioni centralizzate dal CESOP vengono poi archiviate e confrontate con altri database e messi a disposizione degli istituti antifrode dei vai Paesi UE.
Sanzioni
Per la violazione degli obblighi di
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conservazione: da 1.000 a 8.000 euro (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997);
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comunicazione: da 2.000 a 21.000 euro (art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997).