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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    63.

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    Successivo 64. IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
    Mostra tutte le note

    63.1.Oggetto dell’imposta - 63.2. Atti soggetti a registrazione in termine fisso - 63.2.1. Termine per la registrazione - 63.2.2. Ufficio competente - 63.2.3. Nullità e annullabilità dell’atto - 63.3. Atti soggetti a registrazione in caso d’uso - 63.3.1. Operazioni soggette ad IVA - 63.3.2. Termine per la registrazione - 63.4. Atti non soggetti a registrazione - 63.4.1. Registrazione volontaria - 63.5. Soggetti obbligati - 63.5.1. Soggetti obbligati a richiedere la registrazione - 63.5.2. Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta - 63.5.3. Legge delega per la riforma fiscale - 63.6. Alternatività IVA-registro - 63.6.1. Obbligo di registrazione degli atti soggetti ad IVA - 63.6.2. Operazioni soggette ad IVA - 63.6.3. Operazioni non soggette ad IVA - 63.6.4. Fabbricati strumentali - 63.6.5. Operazioni permutative - 63.7. Interpretazione degli atti - 63.8. Registrazione degli atti - 63.8.1. Procedura ordinaria - 63.8.2. Procedura telematica - 63.8.3. Effetti della registrazione - 63.8.4. Denuncia di eventi successivi alla registrazione - 63.8.5. Registrazione a debito - 63.9. Registrazione del contratto di locazione - 63.9.1. Procedura ordinaria - 63.9.2. Procedura telematica - 63.9.3. Denuncia cumulativa di fondi rustici - 63.9.4. Contratto verbale di locazione - 63.9.5. Atti sprovvisti delle indicazioni necessarie - 63.10. Atti che contengono più disposizioni - 63.11. Enunciazione di atti non registrati - 63.12. Beni soggetti ad aliquote diverse - 63.13.Atti sottoposti a condizione sospensiva - 63.14. Risoluzione del contratto - 63.15. Transazioni - 63.16. Ratifica, convalida, conferma - 63.17. Cessione del contratto - 63.18. Dichiarazione di nomina - 63.19. Mandato irrevocabile - 63.20. Divisioni - 63.20.1. Assegnazioni proporzionali - 63.20.2. Assegnazioni non proporzionali - 63.21. Contratti a prezzo o a tempo indeterminato - 63.21.1. Contratti a prezzo indeterminato - 63.21.2. Contratti a tempo indeterminato - 63.22. Atti dell’autorità giudiziaria - 63.22.1. Misura dell’imposta - 63.22.2. Base imponibile - 63.22.3. Registrazione - 63.22.4. Liquidazione e riscossione dell’imposta - 63.22.5. Provvedimenti giudiziari non soggetti a registrazione - 63.23. Base imponibile - 63.23.1.Disposizioni generali - 63.23.2. Espropriazione forzata e asta pubblica - 63.23.3. Espropriazione per pubblica utilità - 63.23.4.Concessioni e atti con Amministrazioni dello Stato - 63.23.5. Rendite e pensioni - 63.23.6. Enfiteusi - 63.23.7. Usufrutto, uso e abitazione - 63.23.8. Crediti - 63.23.9. Atti societari - 63.23.10. Valore dei beni e dei diritti - 63.24. Compravendita immobiliare - 63.24.1.Immobili ad uso abitativo - 63.24.2. Immobili strumentali - 63.24.3.Terreni - 63.24.4. Diritti reali di godimento - 63.24.5. Atti espropriativi - 63.24.6. Contratto preliminare - 63.24.7. Usucapione - 63.24.8. Leasing immobiliare - 63.25. Compravendita di beni diversi dagli immobili - 63.26. Operazioni di credito a medio e lungo termine - 63.26.1. Ambito applicativo - 63.26.2. Nozione di finanziamento - 63.26.3. Contratto di mutuo - 63.27. Locazione immobiliare - 63.27.1.Registrazione del contratto di locazione - 63.27.2. Cedolare secca - 63.27.3. Imposta proporzionale di registro - 63.27.4. Cessioni, risoluzioni e proroghe - 63.27.5. Comodato - 63.28. Affitto di azienda - 63.29. Cessione di azienda - 63.29.1. Base imponibile - 63.29.2. Aliquote - 63.30. Operazioni societarie - 63.31. Cessioni di crediti e garanzie - 63.31.1. Cessioni di crediti - 63.31.2. Garanzie - 63.32. Scambio di corrispondenza - 63.33. Accertamento e riscossione - 63.33.1. Poteri degli Uffici - 63.33.2. Imposta principale, suppletiva e complementare - 63.33.3. Decadenza - 63.33.4. Prescrizione - 63.33.5. Riscossione in pendenza di giudizio

    In attuazione dell’art. 10 della legge di delega fiscale (legge n. 111/2023) è stato emanato il D.Lgs. n. 139/2024, che reca modifiche, tra l’altro, al D.P.R. n. 131/1986. Il D.Lgs. n. 139/2024 è entrato in vigore il 3 ottobre 2024 ma l’art. 9, comma 3, stabilisce che le relative disposizioni “hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data”. Le principali modifiche riguardano la richiesta di registrazione (art. 11), l’esecuzione della registrazione (art. 16), i contratti di locazione di immobili (art. 17), gli effetti della registrazione (art. 18), la denuncia di eventi successivi alla registrazione (art. 19), la cessione di azienda (art. 23, comma 4), le divisioni (art. 34), la liquidazione dell’imposta (art. 41), la base imponibile di rendite e pensioni (art. 46), il valore dei beni immobili e delle aziende (art. 51), la riscossione dell’imposta (art. 54) e la riscossione coattiva (art. 56, comma 4), soggetti obbligati al pagamento per i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (art. 57), la decadenza dell’azione dell’Amministrazione finanziaria (art. 76), i contratti che trasferiscono diritti edificatori (art. 9, parte I, della tariffa) e la caparra o l’acconto prezzo in caso di contratti preliminari (art. 10, parte I, della tariffa).

    63.1. Oggetto dell’imposta

    63.1.Oggetto dell’imposta

    L’imposta di registro si applica agli atti:

    • soggetti a registrazione;

    • volontariamente presentati per la registrazione.

    L’oggetto dell’imposta di registro per quanto genericamente e formalmente individuato negli atti soggetti a registrazione o volontariamente presentati per la registrazione, è costituito, nella sostanza, dagli effetti giuridici di tali atti e l’imposta si collega all’atto come negozio e non all’atto come documento (Cass. 16 gennaio 2019, n. 881; Cass. 8 giugno 2018, n. 14923).

    Atti soggetti a registrazione

    Sono soggetti a registrazione:

    • gli atti indicati nella Tariffa allegata al Testo Unico, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;

    • i contratti verbali di (art. 3, D.P.R. n. 131/1986):

      • locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;

      • trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;

    • le operazioni delle società ed enti esteri (art. 4, D.P.R. n. 131/1986);

    • gli atti formati all’estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto di beni immobili o aziende (all’operazione di “Trasferimento Universale del Patrimonio”, prevista dalla legislazione francese e non assimilabile alla fusione, avente ad oggetto anche immobili abitativi presenti in Italia, si applica l’imposta di registro nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna; v. risposta a interpello 28 marzo 2024, n. 81).

    L’invalidità o l’inefficacia dell’atto non rileva ai fini dell’imposta, che è dovuta anche se l’atto è invalido, in quanto trattasi di imposta d’atto, che prescinde dalla validità ed efficacia dell’atto suscettibile di registrazione (CTR Toscana 28 settembre 2015, n. 1620 e Cass. 2 luglio 2003, n. 10429). In caso di nullità o annullabilità di un atto (63.2.3.)

    Registrazione in termine fisso e in caso d’uso - Gli atti soggetti a registrazione si distinguono in:

    • atti soggetti a registrazione in termine fisso (Tariffa, Parte I);

    • atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso (Tariffa, Parte II).

    Gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso non scontano l’imposta fino a che non si verifica il caso d’uso (artt. 5 e 6, D.P.R. n. 131/1986).

    Atti non soggetti a registrazione

    Per gli atti indicati nella Tabella allegata al Testo Unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione.

    Gli atti non indicati nella tariffa, diversi dai contratti verbali e dagli atti sopra menzionati, non sono soggetti a registrazione.

    Atti volontariamente assoggettati a registrazione

    Gli atti volontariamente presentati per la registrazione sono soggetti ad imposta, anche se:

    • non compresi nella Tariffa;

    • compresi nella Tabella.

    Atti a titolo oneroso e gratuito

    Gli atti in parte onerosi e in parte gratuiti sono soggetti:

    • all’imposta di registro per la parte a titolo oneroso;

    • all’imposta sulle donazioni, ove applicabile, per la parte a titolo gratuito (art. 25, D.P.R. n. 131/1986).

    63.2. Atti soggetti a registrazione in termine fisso

    63.2.Atti soggetti a registrazione in termine fisso

    Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella Parte I della Tariffa. Tra questi rientrano, ad esempio:

    • trasferimento della proprietà di immobili;

    • trasferimento, costituzione o rinuncia di diritti reali immobiliari di godimento (enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù);

    • espropriazione per pubblica utilità e trasferimenti coattivi di immobili;

    • trasferimento di beni e diritti mobiliari non soggetti ad IVA;

    • contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni;

    • atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura;

    • atti relativi a società (costituzione e aumento di capitale, fusioni, trasformazioni, proroghe, assegnazioni ai soci, regolarizzazione di società di fatto, operazioni di società o enti esteri);

    • locazione e affitto di beni immobili di durata superiore a 30 giorni;

    • atti giudiziari;

    • contratti preliminari di immobili;

    • concessioni demaniali.

    Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (art. 9, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986), come ad esempio la cessione di cubatura (risposta a interpello 18 gennaio 2023, n. 69). La fattispecie rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però si tratti di fattispecie con prestazione onerosa, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale (Cass., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 19310). Invece, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, scontano l’imposta in misura fissa e solo in caso d’uso (art. 4, Tariffa, Parte II, D.P.R. n. 131/1986). La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito è atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, quindi, è soggetto ad imposta in misura fissa e solo in caso d’uso (Cass., SS.UU., 16 marzo 2023, n. 7682; Cass. 13 dicembre 2023, n. 34869). La disposizione ricognitiva di compensazione legale, contenuta in un atto di compravendita, è soggetta a registrazione con applicazione dell’imposta in misura fissa (art. 11, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986) (risposta a interpello 16 settembre 2020, n. 358).

    63.2.1. Termine per la registrazione

    63.2.1.Termine per la registrazione

    Gli atti soggetti a registrazione in termine fisso devono essere registrati entro 30 giorni (art. 13, D.P.R. n. 131/1986) dalla data dell’atto, se si tratta di atti formati in Italia (ivi compresi i contratti di locazione, art. 17, D.P.R. n. 131/1986) o se la registrazione avviene utilizzando la procedura telematica (MUI) (art. 4, D.P.R. n. 308/2000).

    Gli atti formati all’estero devono essere registrati entro 60 giorni.

    Per i contratti verbali soggetti a registrazione, il termine di 30 giorni decorre dalla loro esecuzione (art. 13, c. 2, D.P.R. n. 131/1986). La data apposta sul modello di denunzia è irrilevante

    Per i contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’obbligo di registrazione può essere assolto presentando all’Ufficio delle entrate, entro il mese di febbraio, una denuncia relativa ai contratti in essere nell’anno precedente (art. 17, c. 3-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    Per la sospensione dei termini nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, cfr. art. 62, c. 1, D.L. n. 18/2020 e circ. 3 aprile 2020, n. 8/E.

    Sono previsti termini specifici per la registrazione delle denunce di eventi successivi alla registrazione (63.8.4.).

    Atti giudiziari

    I cancellieri:

    • per i decreti di trasferimento,

    • per gli atti da essi ricevuti,

    devono richiedere la registrazione entro 60 giorni da quello in cui il provvedimento giudiziario è stato emanato (art. 13, c. 1-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    Per gli altri provvedimenti giudiziari (sentenze, decreti ingiuntivi, ecc.), i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato (art. 13, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Se dagli atti del procedimento non risulta l’indicazione del domicilio o della residenza anagrafica delle parti, il termine di 30 giorni decorre dal momento di acquisizione di tali dati (art. 13, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Esempi

    1) Un decreto ingiuntivo deve essere registrato entro 30 giorni dalla data di emanazione.

    2) Una sentenza deve essere registrata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

    3) Un decreto di trasferimento deve essere registrato entro 60 giorni dalla data di emanazione.

    4) Una sentenza pubblicata in data 14 gennaio ma non indicante il domicilio e la residenza anagrafica delle parti deve essere registrata entro 30 giorni da quando la residenza e il domicilio delle parti vengono conosciuti.

    5) Un atto rogato dal cancelliere deve essere registrato entro 60 giorni dalla data di emanazione.

    Atti soggetti ad approvazione od omologazione

    Per gli atti soggetti ad approvazione o ad omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria ordinaria, il termine per la richiesta di registrazione decorre dal giorno in cui i soggetti obbligati a richiedere la registrazione hanno avuto notizia del provvedimento di approvazione o di omologazione (art. 14, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    I funzionari e i cancellieri preposti all’ufficio che deve provvedere all’approvazione od omologazione dell’atto devono dare notizia dell’approvazione od omologazione, ai soggetti interessati, entro 5 giorni dall’emanazione del provvedimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    Atti ad esecuzione rinviata

    Per gli atti che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine per la richiesta di registrazione decorre dal giorno in cui l’atto è divenuto eseguibile (art. 14, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Società costituite all’estero

    La richiesta di registrazione per:

    • l’istituzione o il trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria della società nel territorio dello Stato,

    • le altre operazioni societarie,

    deve essere presentata entro 60 giorni.

    Per le operazioni societarie che non risultano da atto scritto, la registrazione deve essere richiesta entro 30 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese dell’operazione effettuata, se il termine cade prima di quello di 60 giorni dall’operazione (art. 13, c. 4, D.P.R. n. 131/1986).

    Atti non formati in un solo giorno

    Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e tutti gli atti che non sono formati in un solo giorno, il termine per la richiesta di registrazione decorre dalla data di chiusura dell’atto (art. 13, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Atti pubblici e scritture private autenticate

    Gli atti pubblici e le scritture private autenticate devono essere sempre registrati in termine fisso, anche se non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, con esclusione degli atti di cui agli artt. 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter della Tabella (Tariffa, Parte I, artt. 9 e 11, D.P.R. n. 131/1986) (63.4.).

    L’atto costitutivo di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. non è un atto traslativo a titolo oneroso, né un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale né, infine, un atto avente natura meramente ricognitiva, con conseguente applicabilità dell’imposta nella misura fissa indicata nell’art. 11, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986 (Cass. 12 settembre 2019, n. 22758).

    Alla cessione di quota societaria, quand’anche avvenuta per effetto di sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., si applica la disciplina specifica di cui all’art. 11 D.P.R. n. 131/1986 che prevede l’assoggettamento dell’atto all’imposta di registro in misura fissa (Cass. 23 giugno 2021, n. 18037).

    Costituisce atto pubblico anche il certificato successorio europeo (risposta a interpello 27 novembre 2020, n. 563).

    Scritture private autenticate

    Per le scritture private autenticate il termine per la richiesta di registrazione decorre dalla data dell’ultima autenticazione (art. 13, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    63.2.2. Ufficio competente

    63.2.2.Ufficio competente

    Atti pubblici o autenticati

    Gli atti pubblici e le scritture private autenticate devono essere registrati presso l’Ufficio delle entrate nella cui circoscrizione risiede il notaio che ha redatto o autenticato l’atto (art. 9, D.P.R. n. 131/1986).

    Atti giurisdizionali

    Gli atti degli organi giurisdizionali devono essere registrati presso l’Ufficio delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione (artt. 9 e 10, lett. c), D.P.R. n. 131/1986).

    Altri atti

    La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi Ufficio delle entrate.

    Esempio

    Un contratto di locazione redatto con scrittura privata non autentica può essere registrato presso qualunque Ufficio delle entrate del territorio nazionale.

    L’ufficio presso il quale è stata effettuata la registrazione è competente a compiere ogni altra attività in ordine all’atto registrato.

    63.2.3. Nullità e annullabilità dell’atto

    63.2.3.Nullità e annullabilità dell’atto

    La nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta (art. 38, D.P.R. n. 131/1986; Cass. 9 ottobre 2020, n. 21819; Cass. 19 marzo 2018, n. 6834).

    Rimborso

    L’imposta assolta deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato:

    • per causa non imputabile alle parti,

    • con sentenza passata in giudicato,

    e l’atto non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

    Esempi

    1) Non dà luogo a rimborso l’inefficacia del contratto derivante da risoluzione (Cass. 1° aprile 2003, n. 4971) per mutuo dissenso (Cass. 19 luglio 2021, n. 20590).

    2) L’inefficacia del contratto scaturente dalla sentenza che accerti l’esistenza del diritto di prelazione a favore dell’affittuaria del fondo compravenduto dà diritto al rimborso dell’imposta pagata sull’atto annullato (ris. 12 giugno 2012, n. 64/E; contra, CTC 15 febbraio 2002, n. 1332).

    63.3. Atti soggetti a registrazione in caso d’uso

    63.3.Atti soggetti a registrazione in caso d’uso

    Sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso gli atti indicati nella Parte II della Tariffa.

    L’imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

    Caso d’uso

    Si ha caso d’uso quando un atto si deposita per essere acquisito presso gli uffici giudiziari nell’esplicazione di attività amministrativa (art. 6, D.P.R. n. 131/1986).

    Non si ha caso d’uso quando l’atto viene depositato presso le cancellerie giudiziarie nell’esecuzione di attività giurisdizionali.

    Esempi

    Si ha caso d’uso se un atto viene depositato nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

    Non si ha caso d’uso per le domande di insinuazione al passivo fallimentare o nel processo di esecuzione (ris. 5 aprile 1983, n. 251258).

    Si ha caso d’uso quando un atto si deposita per essere acquisito presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo (art. 6, D.P.R. n. 131/1986).

    Il deposito dell’atto dal quale scaturisce il “caso d’uso” presuppone la volontarietà.

    Non si ha caso d’uso quando il deposito:

    • avviene per l’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni;

    • è obbligatorio per legge o regolamento.

    Esempi

    Si ha caso d’uso se un atto viene depositato, cioè acquisito dall’ufficio presso il quale è presentato.

    Non si ha caso d’uso quando un atto viene esibito e, dopo, rientra nella disponibilità del soggetto che l’ha presentato.

    Non si ha caso d’uso quando l’atto deve essere depositato per obbligo di legge.

    63.3.1. Operazioni soggette ad IVA

    63.3.1.Operazioni soggette ad IVA

    Sono soggette a registrazione solo in caso d’uso le scritture private non autenticate contenenti esclusivamente disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA (art. 5, D.P.R. n. 131/1986).

    Si considerano soggette ad IVA le operazioni:

    • sulle quali è applicata l’imposta con aliquota del 4, 5, 10 o 22%;

    • tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA (artt. 70-bis e ss., D.P.R. n. 633/1972);

    • per le quali l’imposta non è dovuta per mancanza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972);

    • non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, per le quali la fattura è obbligatoria (art. 21, c. 6, D.P.R. n. 633/1972).

    Operazioni non soggette ad IVA - Si considerano non soggette ad IVA le seguenti operazioni, sia esenti sia imponibili ad IVA (art. 5, c. 2, D.P.R. n. 131/1986):

    • le locazioni di terreni, aziende agricole, aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli (art. 10, c. 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972);

    • le locazioni di fabbricati (art. 10, c. 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972);

    • le cessioni di fabbricati abitativi (art. 10, c. 1, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/1972);

    • le cessioni di fabbricati strumentali (art. 10, c. 1, n. 8-ter), D.P.R. n. 633/1972);

    • le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta (art. 10, c. 27-quinquies), D.P.R. n. 633/1972);

    • le locazioni di immobili effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione è stata non superiore al 10% (art. 10, c. 2, D.P.R. n. 633/1972);

    • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le disposizioni sopra citate.

    Atti pubblici e scritture private autenticate

    Gli atti pubblici e le scritture private autenticate devono essere sempre registrati in termine fisso (Tariffa, Parte I, artt. 9 e 11, D.P.R. n. 131/1986).

    CASO 1 - Atti soggetti e non soggetti a IVA

    1) L’atto di cessione di un bene non soggetto ad IVA perché l’operazione si considera effettuata fuori del territorio dello Stato (art. 7-bis, D.P.R. n. 633/1972) è soggetto a registrazione ai fini dell’imposta di registro solo in caso d’uso perché l’operazione, a questi fini, si considera soggetta a IVA (art. 5, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    2) Il contratto redatto con scrittura privata non autenticata relativo a una prestazione di servizi che sconta l’IVA del 22% deve essere registrato solo in caso d’uso perché l’operazione è soggetta a IVA (art. 5, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    3) Il contratto redatto con scrittura privata autenticata relativo a una prestazione di servizi che sconta l’IVA del 22% deve essere registrato in termine fisso (art. 5, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    4) Un contratto d’appalto redatto con scrittura privata non autenticata, le cui prestazioni scontano l’IVA del 10% ma che contiene anche clausole escluse da IVA (ad esempio, prevede la clausola penale), deve essere registrato in termine fisso perché non tutte le disposizioni in esso contenute sono relative ad operazioni soggette a IVA.

    63.3.2. Termine per la registrazione

    63.3.2.Termine per la registrazione

    La registrazione degli atti soggetti a registrazione in caso d’uso deve avvenire quando si verifica il caso d’uso; la legge non prevede alcun termine per adempiere a tale obbligo.

    In dottrina sono state enunciate due tesi:

    • la registrazione degli atti da registrare in caso d’uso deve essere operata prima dell’evento che realizza il caso d’uso;

    • la registrazione deve avvenire entro 30 giorni dall’evento.

    Decadenza per l’accertamento

    L’Amministrazione finanziaria può richiedere la corresponsione dell’imposta entro il generale termine decadenziale di 5 anni dal momento in cui si è verificato il caso d’uso (art. 76, c. 1, D.P.R. n. 131/1986) (63.33.3.).

    63.4. Atti non soggetti a registrazione

    63.4.Atti non soggetti a registrazione

    Per gli atti indicati nella Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986 non vi è obbligo di richiedere la registrazione, nemmeno in caso d’uso e se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa (art. 7, D.P.R. n. 131/1986).

    Atti pubblici e scritture private autenticate

    Gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto gli atti previsti nella Tabella sono soggetti a registrazione in termine fisso (art. 7, e Tariffa, Parte I, artt. 9 e 11, D.P.R. n. 131/1986), ad esclusione (v. Tariffa, Parte I, art. 11):

    • degli atti di ultima volontà (Tabella, art. 4, D.P.R. n. 131/1986);

    • degli atti in materia impositiva (Tabella, art. 5, D.P.R. n. 131/1986);

    • delle cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari (Tabella, art. 11, D.P.R. n. 131/1986);

    • degli atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno (Tabella, art. 11, D.P.R. n. 131/1986);

    • degli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (Tabella, art. 11-bis, D.P.R. n. 131/1986);

    • dei verbali di gara o d’incontro, dichiarazioni di nomina di cui all’art. 583 del c.p.c. e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati (Tabella, art. 11-ter, D.P.R. n. 131/1986).

    Non sono soggetti a registrazione gli atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari (Tabella, art. 11-quater, D.P.R. n. 131/1986).

    63.4.1. Registrazione volontaria

    63.4.1.Registrazione volontaria

    Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto (art. 8, D.P.R. n. 131/1986). Gli atti non soggetti a registrazione, se sono registrati volontariamente, scontano l’imposta in misura fissa (200 euro) (art. 7, D.P.R. n. 131/1986).

    63.5. Soggetti obbligati

    63.5.Soggetti obbligati

    Gli obblighi soggettivi per l’applicazione dell’imposta di registro sono:

    • l’obbligo di richiedere la registrazione dell’atto (art. 10, D.P.R. n. 131/1986);

    • l’obbligo di corrispondere il tributo (art. 57, D.P.R. n. 131/1986).

    63.5.1. Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

    63.5.1.Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

    Sono tenuti a chiedere la registrazione dell’atto (art. 10, D.P.R. n. 131/1986):

    Atto Obbligati D.P.R. n. 131/1986
    Scritture private non autenticate Parti contraenti art. 10, c. 1, lett. a)
    Atti pubblici e privati formati all’estero Parti contraenti art. 10, c. 1, lett. a)
    Contratti verbali Parti contraenti art. 10, c. 1, lett. a)
    Atti pubblici e scritture private autenticate Notaio art. 10, c. 1, lett. b)
    Atti redatti da pubblici ufficiali Pubblico ufficiale che ha redatto gli atti art. 10, c. 1, lett. b)
    Sentenze e atti degli organi giurisdizionali Cancelliere e segretario art. 10, c. 1, lett. c)
    Atti sottoposti a registrazione d’ufficio Impiegati dell’Amministrazione finanziaria o appartenenti alla Guardia di Finanza art. 10, c. 1, lett. d)
    Scritture private non autenticate redatte a seguito dell’attività di agenti immobiliari Agenti immobiliari art. 10, c. 1, lett. d)-bis

    Registrazione d’ufficio

    In mancanza di richiesta di registrazione da parte dei soggetti obbligati è eseguita la registrazione d’ufficio, previa riscossione dell’imposta dovuta (art. 15, D.P.R. n. 131/1986).

    Atti pubblici e scritture private autenticate - La registrazione è eseguita d’ufficio per gli atti pubblici e le scritture private autenticate, conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate (compreso il titolare dello “Sportello telematico dell’automobilista”, risposta a interpello 12 gennaio 2024, n. 8).

    Qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi desumibili dal repertorio (art. 15, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 131/1986).

    Atti degli organi giurisdizionali - La registrazione è eseguita d’ufficio per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie (art. 15, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 131/1986).

    Scritture private non autenticate - La registrazione è eseguita d’ufficio per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando:

    • sono depositate presso pubblici uffici;

    • l’amministrazione finanziaria viene legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizza il sequestro;

    • l’amministrazione finanziaria ne ha visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi (art. 15, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986).

    Contratti verbali di locazione o affitto di immobili - La registrazione è eseguita d’ufficio per i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite (art. 3, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 131/1986), quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 15, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 131/1986.

    Il contribuente può fornire la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale (art. 15, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Contratti verbali di trasferimento e affitto di aziende - Per i contratti verbali di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato, costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse aziende, e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, la registrazione è eseguita d’ufficio quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulta (art. 15, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 131/1986):

    • dal fatto che la stessa attività commerciale viene continuata nello stesso locale o in parte di esso;

    • vengono apportati cambiamenti nella ditta, nell’insegna o nella titolarità dell’esercizio.

    La registrazione è eseguita d’ufficio anche quando l’esistenza del contratto risulta da altre presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Il contribuente può fornire la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale (art. 15, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Operazioni societarie - Per le operazioni di società ed enti esteri soggette a registrazione (art. 4, D.P.R. n. 131/1986), la registrazione è eseguita d’ufficio quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 15, c. 1, lett. c).

    Decadenza

    Per gli atti soggetti a registrazione:

    • in termine fisso, rispetto ai quali è intervenuta la decadenza (art. 76, c. 1, D.P.R. n. 131/1986);

    • in caso d’uso;

    la registrazione è eseguita d’ufficio quando si verifica il caso d’uso (63.3.) (art. 6, D.P.R. n. 131/1986).

    63.5.2. Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta

    63.5.2.Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta

    Sono obbligati al pagamento dell’imposta (art. 57, c. 1, D.P.R. n. 131/1986):

    • i pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto;

    • i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione;

    • le parti contraenti, le parti in causa (63.22.4.), coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di eventi successivi alla registrazione (art. 19, D.P.R. n. 131/1986), coloro che hanno richiesto i provvedimenti giurisdizionali (es. decreto ingiuntivo, lodo arbitrale);

    • le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto;

    • il soggetto che ha richiesto la registrazione, per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione.

    Solidarietà

    I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono fra loro solidalmente responsabili (art. 57, c. 1, D.P.R. n. 131/1986). Il debitore solidale che ha pagato l’intero debito può rivalersi nei confronti degli altri debitori solidali (art. 1299 c.c.).

    CASO 2 - Soggetti obbligati solidalmente

    1) Il notaio che ha rogato un atto di acquisto di un immobile e ne ha richiesto la registrazione presso il competente Ufficio è solidalmente obbligato con le parti contraenti al pagamento dell’imposta principale (Cass. 7 giugno 2019, n. 15450).

    2) Se il pagamento dell’imposta viene chiesto dall’Ufficio al venditore di un bene immobile questi può rivalersi successivamente sul compratore, in quanto, ove non pattuito diversamente, le spese del contratto sono a carico dell’acquirente (art. 1475 c.c.) (Cass. 16 luglio 2010, n. 16743).

    3) Nel caso di aumento di capitale effettuato mediante conferimenti in natura, l’imposta dovuta deve qualificarsi come principale e non complementare con il conseguente obbligo solidale del notaio rogante (Cass. 23 marzo 2011, n. 6606).

    4) Anche se il soggetto obbligato alla richiesta di registrazione telematica è il notaio, i soggetti tenuti al pagamento del tributo rimangono, in ogni caso, le parti contraenti (art. 57, D.P.R. n. 131/1986). In tal senso, la notificazione dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio rogante, vale solo a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, ma non incide sul principio per cui soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, anche nel caso in cui il notaio abbia omesso di provvedere al versamento delle somme dovute (Cass. 11 giugno 2019, n. 15627; Cass. 9 ottobre 2020, n. 21815).

    5) L’imposta di registro liquidata dall’Ufficio a seguito dell’accertata insussistenza dei presupposti di un trattamento agevolato ha natura di imposta complementare, anche nel caso di utilizzo della procedura telematica. In tali casi, l’avviso di liquidazione comunicato al solo notaio rogante quale sostituto di imposta è illegittimo (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34804).

    6) Per le sentenze il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass. 4 luglio 2022, n. 21110).

    Gli agenti immobiliari sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività, per la conclusione degli affari (art. 57, c. 1-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    L’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l’immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto (art. 57, c. 1-ter, D.P.R. n. 131/1986).

    Responsabilità dei pubblici ufficiali - È limitata all’imposta principale e non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive (art. 57, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    È principale l’imposta applicata al momento della registrazione.

    È suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio.

    È complementare l’imposta applicata in ogni altro caso (art. 42, D.P.R. n. 131/1986) (63.33.2.).

    Caso d’uso e registrazione volontaria

    Per gli atti:

    • soggetti a registrazione in caso d’uso,

    • presentati volontariamente alla registrazione,

    obbligato al pagamento dell’imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione (art. 57, c. 5, D.P.R. n. 131/1986).

    Condizione sospensiva

    Quando un atto è soggetto a condizione sospensiva, le parti interessate al suo avveramento sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta quando (art. 57, c. 3, D.P.R. n. 131/1986):

    • la condizione si verifica;

    • l’atto produce i suoi effetti prima dell’avveramento della condizione.

    L’imposta dovuta a seguito di avveramento della condizione è di natura complementare.

    Imposta complementare per fatto addebitabili a una delle parti

    L’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa (art. 57, c. 4, D.P.R. n. 131/1986).

    Esempio

    Si verifica la decadenza dalle agevolazioni prima casa per mancato trasferimento della residenza da parte dell’acquirente entro 18 mesi dall’acquisto. La differenza d’imposta, con sanzioni e interessi, è dovuta soltanto dal compratore.

    Atto contenente più disposizioni

    Un atto, alla cui formazione hanno partecipato più soggetti, contenente più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre comporta:

    • responsabilità solidale di tutte le parti per il pagamento dell’imposta principale;

    • che ogni parte è tenuta a corrispondere l’imposta di registro complementare e suppletiva limitatamente alle convenzioni alle quali ha partecipato (art. 57, c. 6, D.P.R. n. 131/1986).

    CASO 3 - Disposizioni non connesse

    Con uno stesso atto A cede un immobile a B e un altro immobile a C.

    L’atto contiene due disposizioni non connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura l’una dall’altra:

    • tutti i soggetti che hanno partecipato all’atto, compreso il notaio, sono responsabili solidali per il pagamento dell’imposta principale;

    • se l’Agenzia delle Entrate rettifica l’imposta dovuta in relazione alla cessione dell’immobile ceduto a B, A e B sono responsabili solidali per l’imposta complementare.

    Contratti in cui è parte lo Stato

    Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente (art. 57, c. 7, D.P.R. n. 131/1986).

    Se il contratto in cui è parte lo Stato viene presentato volontariamente alla registrazione dall’Amministrazione statale, l’Ufficio esegue la registrazione gratuita (circ. 10 giugno 1986, n. 37).

    Il trasferimento dell’obbligo in capo all’altro contraente non si applica quando parte del contratto non è lo Stato ma un ente pubblico territoriale (Regione, Provincia, Comune) (ris. 20 ottobre 2008, n. 392/E; Cass. 15 settembre 2022, n. 27153).

    Esempio

    Un immobile di una Regione viene concesso in uso a favore dello Stato a titolo oneroso. L’imposta di registro è dovuta dalla Regione.

    Espropriazione o trasferimento coattivo

    Negli atti di espropriazione per pubblica utilità e di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l’imposta è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa. Se espropriante o acquirente è lo Stato l’imposta non è dovuta.

    Diritto al rimborso

    Il notaio rogante, obbligato al pagamento dell’imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, non è legittimato a chiedere il rimborso delle somme pagate in eccedenza a titolo di imposta di registro (Cass. 31 agosto 2022, n. 25620; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4047).

    La titolarità alla presentazione dell’istanza di rimborso è unicamente in capo alle parti contraenti (ris. 11 dicembre 2013, n. 90).

    63.5.3. Legge delega per la riforma fiscale

    63.5.3.Legge delega per la riforma fiscale

    La legge di delega al Governo per la riforma fiscale (art. 10, Legge 9 agosto 2023, n. 111) prevede anche l’emanazione di un decreto legislativo relativo all’imposta di registro. La finalità del legislatore è quella di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, ampliando il sistema di autoliquidazione, prevedendo l’applicazione di un’imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva, tra le altre, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro, anche riducendo e semplificando gli adempimenti a carico dei contribuenti e le modalità di pagamento dei tributi.

    63.6. Alternatività IVA-registro

    63.6.Alternatività IVA-registro

    Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad IVA l’imposta, se dovuta, si applica in misura fissa (200 euro) (art. 40, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggetti ad IVA, l’imposta, se dovuta, si applica in misura proporzionale, se così previsto dalla Tariffa.

    63.6.1. Obbligo di registrazione degli atti soggetti ad IVA

    63.6.1.Obbligo di registrazione degli atti soggetti ad IVA

    Le scritture private non autenticate contenenti esclusivamente disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA devono essere registrate solo in caso d’uso (art. 5, D.P.R. n. 131/1986) (63.3.1.).

    Le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA e ad operazioni non soggette ad IVA devono essere registrate in termine fisso se comprese tra quelle indicate nella Tariffa, Parte I allegata al Testo Unico.

    Esempio

    Contratto relativo a prestazioni soggette ad IVA e contenente anche una clausola penale e una caparra confirmatoria: l’atto deve essere registrato in termine fisso perché contiene anche operazioni non soggette ad IVA (clausola penale, caparra confirmatoria).

    Sulla caparra confirmatoria si applica l’imposta proporzionale di registro (0,50%, Tariffa, Parte I, art. 6).

    Sulla clausola penale si applica, al momento della registrazione, l’imposta in misura fissa (200 euro) (si veda risposta a interpello 5 maggio 2022, n. 246).

    Gli atti pubblici e le scritture private autenticate devono essere registrati in termine fisso.

    63.6.2. Operazioni soggette ad IVA

    63.6.2.Operazioni soggette ad IVA

    Si considerano soggette ad IVA le operazioni:

    • sulle quali è applicata l’imposta con aliquota del 4, 5, 10 o 22%;

    • tra soggetti partecipanti a un Gruppo IVA (artt. 70-bis e ss., D.P.R. n. 633/1972);

    • per le quali l’imposta non è dovuta per mancanza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972);

    • non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, per le quali la fattura è obbligatoria (art. 21, c. 6, D.P.R. n. 633/1972).

    Le operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, per le quali la fattura è obbligatoria (art. 21, c. 6, D.P.R. n. 633/1972) sono le seguenti:

    • cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (non soggette ad IVA a norma dell’art. 7-bis, c. 1, D.P.R. n. 633/1972);

    • cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali, cessioni a viaggiatori extracomunitari (operazioni “non imponibili” a norma degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, D.P.R. n. 633/1972);

    • operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (escluse quelle di cui ai nn. 8, 8-bis e 27-quinquies dello stesso art. 10, nonché le prestazioni esenti previste dal secondo c. della stessa norma);

    • operazioni soggette al regime del margine (D.L. n. 41/1995);

    • operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972).

    63.6.3. Operazioni non soggette ad IVA

    63.6.3.Operazioni non soggette ad IVA

    Si considerano non soggette ad IVA le seguenti operazioni esenti da IVA (art. 40, c. 1, D.P.R. n. 131/1986):

    • locazioni di terreni, aziende agricole, aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli (art. 10, c. 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972);

    • locazioni di fabbricati (art. 10, c. 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972);

    Sono soggette ad IVA:

    • le locazioni di fabbricati abitativi:

      • per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero (art. 3, c. 1, lett. c), d), ed f), D.P.R. n. 380/2001);

      • destinati ad alloggi sociali;

    • le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

    • le cessioni di fabbricati abitativi (art. 10, c. 1, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/1972);

    Sono soggette a IVA le cessioni di fabbricati abitativi:

    • effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione;

    • effettuate dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero (art. 3, c. 1, lett. c), d) e f), D.P.R. n. 380/2001), entro 5 anni dalla data di ultimazione dell’intervento;

    • effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero anche successivamente al quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’applicazione dell’IVA;

    • destinati ad alloggi sociali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’applicazione dell’IVA.

    • le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta (art. 10, c. 27-quinquies), D.P.R. n. 633/1972);

    • le locazioni di immobili effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione è stata non superiore al 10% (art. 10, c. 2, D.P.R. n. 633/1972);

    • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le disposizioni sopra citate.

    Le operazioni considerate soggette e non soggette ad IVA ai fini dell’applicazione del principio di alternatività (art. 40, D.P.R. n. 131/1986) non sono le stesse di quelle considerate soggette e non soggette ad IVA ai fini della registrazione in caso d’uso delle scritture private non autenticate (art. 5, D.P.R. n. 131/1986) (63.3.1.).

    Infatti:

    • l’art. 5 fa riferimento alle operazioni esenti e imponibili (art. 10, nn. 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies, D.P.R. n. 633/1972);

    • l’art. 40 fa riferimento solo alle operazioni esenti (art. 10, nn. 8), 8-bis), e 27-quinquies), senza comprendere le operazioni imponibili di locazione o cessione di immobili e senza considerare le cessioni di fabbricati strumentali (n. 8-ter).

    63.6.4. Fabbricati strumentali

    63.6.4.Fabbricati strumentali

    Locazione

    La locazione di fabbricati strumentali da parte di soggetti passivi IVA, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sconta sempre l’imposta proporzionale di registro (art. 40, c. 1-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    L’aliquota applicabile è l’1% del canone (Tariffa, Parte I, art. 5, c. 1, lett. a-bis), D.P.R. n. 131/1986).

    L’imposta proporzionale di registro si applica anche se la locazione dell’immobile strumentale:

    • è imponibile all’IVA (art. 10, n. 8), D.P.R. n. 633/1972);

    • interviene tra soggetti partecipanti a un Gruppo IVA.

    Cessione

    La cessione di fabbricati strumentali è soggetta ad IVA quando (art. 10, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972):

    • la vendita è effettuata dalle imprese costruttrici entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione;

    • la vendita è effettuata dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero (art. 3, c. 1, lett. c), d) e f), D.P.R. n. 380/2001) entro 5 anni dalla data di ultimazione dell’intervento;

    • nell’atto di vendita il cedente manifesti espressamente l’opzione per l’imposizione ad IVA.

    Negli altri casi, la cessione di fabbricati strumentali è esente da IVA (art. 10, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972).

    Per la vendita di immobili strumentali, sia esenti sia imponibili ad IVA, l’imposta di registro si applica sempre in misura fissa (200 euro).

    Le cessioni di immobili strumentali, sia imponibili sia esenti da IVA, ai fini del principio di alternatività si considerano in ogni caso operazioni soggette ad IVA (art. 40, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    CASO 4 - Cessione di fabbricati abitativi e strumentali

    1) La cessione di un fabbricato abitativo da parte di una banca è soggetta ad imposta proporzionale di registro (secondo le aliquote previste dall’art. 1 della Tariffa, Parte I), in quanto atto non soggetto ad IVA.

    2) La cessione di un fabbricato abitativo da parte dell’impresa costruttrice dello stesso, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione, è soggetta ad imposta fissa di registro (200 euro), in quanto atto soggetto ad IVA.

    3) La cessione di un fabbricato abitativo da parte di un privato è soggetta ad imposta proporzionale di registro (secondo le aliquote previste dall’art. 1 della Tariffa, Parte I), in quanto atto non soggetto ad IVA.

    4) La cessione di un fabbricato strumentale da parte di un privato è soggetta ad imposta proporzionale di registro (secondo le aliquote previste dall’art. 1 della Tariffa, Parte I), in quanto atto non soggetto ad IVA.

    5) La cessione di un fabbricato strumentale quando il cedente, nell’atto di vendita, manifesta l’opzione per l’imponibilità ad IVA è soggetta ad imposta fissa di registro (200 euro), in quanto atto soggetto ad IVA.

    6) La cessione di un fabbricato strumentale da parte di una banca, che nell’atto di vendita non manifesta l’opzione per l’imponibilità ad IVA, è soggetta ad imposta fissa di registro (200 euro), in quanto l’operazione, anche se esente (art. 10, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972), si considera soggetta a IVA (art. 40, c. 1, D.P.R. n. 131/1986, che considera soggette ad IVA le operazioni esenti, tranne alcune ipotesi tra le quali non rientra il n. 8-ter dell’art. 10).

    63.6.5. Operazioni permutative

    63.6.5.Operazioni permutative

    Per le operazioni permutative (art. 11, D.P.R. n. 633/1972) l’imposta di registro si applica sulla cessione o prestazione eventualmente non soggetta ad IVA (cfr. risposta a interpello 30 gennaio 2024, n. 26) . Gli atti di permuta che intervengono tra un ente pubblico territoriale e lo Stato sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa (ris. 31 gennaio 2018, n. 12/E), ad imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro e ad imposta catastale nella misura dell’1% (cfr. art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990; risposta a interpello 20 ottobre 2021, n. 739).

    Esempi

    1) Permuta tra un privato e un’impresa costruttrice di un terreno edificabile (da parte del privato) con un fabbricato abitativo realizzato dall’impresa.

    La cessione del terreno edificabile, in quanto effettuata da un privato, non è soggetta ad IVA e sconta l’imposta proporzionale di registro (9%, Tariffa, Parte I, art. 1, c. 1, primo periodo).

    2) Permuta tra un privato e un’impresa costruttrice di un fabbricato fatiscente (da parte del privato) con un fabbricato abitativo realizzato dall’impresa.

    La cessione del fabbricato fatiscente, in quanto effettuata da un privato, non è soggetta ad IVA e sconta l’imposta proporzionale di registro (9%, Tariffa, Parte I, art. 1, c. 1, primo periodo, in mancanza di agevolazioni ex art. 7, D.L. n. 34/2019) mentre la cessione dell’immobile ottenuto dalla ristrutturazione del fabbricato sconta l’imposta fissa di registro in quanto operazione soggetta a IVA (risposta a interpello 22 dicembre 2020, n. 613).

    Permuta tra beni non soggetti ad IVA

    Nel caso di permuta che non include trasferimenti soggetti ad IVA, l’imposta di registro si applica una sola volta, sul valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta (art. 43, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986; Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 111-2011/T).

    63.7. Interpretazione degli atti

    63.7.Interpretazione degli atti

    L’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (art. 20, D.P.R. n. 131/1986).

    La natura e gli effetti dell’atto devono essere desunti dagli elementi contenuti nell’atto stesso, prescindendo:

    • da elementi interpretativi esterni all’atto stesso (extratestuali), come per esempio i comportamenti assunti dalle parti;

    • dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare.

    Non devono assumere rilevanza gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi possono condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte, ad esempio la cessione totalitaria di quote non può essere assimilata a una cessione di azienda (Rel. Ill. all’art. 1, c. 87, Legge n. 205/2017).

    L’esclusione, ai fini interpretativi, degli elementi “extratestuali” e di quelli desumibili da atti collegati, è stata inserita con decorrenza 1° gennaio 2018 (art. 1, c. 87, lett. a), Legge n. 205/2017). Con un successivo intervento legislativo (art. 1, c. 1084, Legge n. 145/2018) è stato stabilito che il citato art. 1, c. 87, lettera a), “costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1” del D.P.R. n. 131/1986, attribuendo così alla norma valenza retroattiva, applicabile quindi ai rapporti ancora pendenti (Cass. 23 settembre 2019, n. 23549) (la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, D.P.R. n. 131/1986, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 87, lett. a), Legge n. 205/2017, è stata dichiarata non fondata da Corte Cost. 21 luglio 2020, n. 158 e 16 marzo 2021, n. 39).

    Resta fermo che, ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l’attività interpretativa (art. 20, D.P.R. n. 131/1986), tale vantaggio potrà essere valutato dal competente ufficio dell’Agenzia, in sede di controllo degli atti registrati anche in data antecedente al 1° gennaio 2018, sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto (circ. 10 aprile 2019, n. 8/E, par. 6.1. e Cass. 26 gennaio 2018, n. 2009).

    Abuso del diritto

    Si ha abuso del diritto quando con una o più operazioni prive di sostanza economica (fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali) si realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti (benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario), pur nel rispetto formale delle norme fiscali (art. 10-bis, Legge n. 212/2000).

    Le operazioni che integrano un abuso del diritto non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria, la quale:

    • ne disconosce i vantaggi;

    • determina i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi;

    • tiene conto di quanto eventualmente versato dal contribuente.

    Presupposti - I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono tre:

    • l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate.

    Sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

    • la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito.

    Sono vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

    • la circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione.

    I vantaggi fiscali indebiti devono essere:

    • fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente;

    • lo scopo essenziale della condotta.

    Operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali - Non possono essere considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.

    Libertà di scelta tra diversi regimi opzionali - La scelta tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale non può essere considerata abuso del diritto.

    Accertamento - L’abuso del diritto deve essere accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro 60 giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto (art. 10-bis, c. 6, Legge n. 212/2000).

    L’Agenzia delle Entrate ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva.

    Il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali che escludono la sussistenza dell’abuso.

    Riscossione - In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione dopo la sentenza di primo grado (art. 68, D.Lgs. n. 546/1992; art. 19, D.Lgs. n. 472/1997).

    Sanzioni - Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie (art. 10-bis, c. 13, Legge n. 212/2000). Le sanzioni amministrative trovano applicazione senza eccezioni.

    63.8. Registrazione degli atti

    63.8.Registrazione degli atti

    La registrazione attesta l’esistenza dell’atto e gli attribuisce data certa di fronte ai terzi (art. 18, D.P.R. n. 131/1986).

    La registrazione degli atti può avvenire con procedura ordinaria o per via telematica.

    Regole particolari sono previste per la registrazione dei contratti di locazione (63.9.).

    63.8.1. Procedura ordinaria

    63.8.1.Procedura ordinaria

    La richiesta di registrazione degli atti scritti deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall’ufficio, conformi al modello approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 11, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    La richiesta di registrazione deve essere presentata presso l’Ufficio delle entrate competente (63.2.2.), previo versamento dell’imposta dovuta.

    L’ufficio competente provvede alla liquidazione dell’imposta principale di registro prima dell’esecuzione della registrazione. L’imposta deve essere versata dal soggetto che richiede la registrazione mediante Mod. F23 (il versamento dell’imposta per gli atti pubblici e le scritture private autenticate, non registrati telematicamente, deve essere effettuato con il Mod. F24 - Provv. 27 novembre 2020).

    Documentazione richiesta

    In caso di registrazione tradizionale, è necessario presentare all’Ufficio delle entrate:

    • almeno due copie dell’atto, con firma originale;

    • contrassegno che dimostri il pagamento dell’imposta di bollo;

    • la richiesta di registrazione redatta sul Mod. 69 (per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili deve essere utilizzato il Mod. “RLI”, che sostituisce il Mod. 69) (63.9.);

    • l’elenco degli atti presentati per la registrazione, redatto sul Mod. RR;

    • la ricevuta del pagamento dell’imposta.

    Per gli atti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana redatta da un perito iscritto presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ed asseverata conforme con giuramento.

    Atti redatti in forma pubblica

    Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate deve essere presentato (art. 11, c. 2, D.P.R. n. 131/1986):

    • l’originale dell’atto con una copia conforme. In luogo dell’originale dell’atto, può essere presentata una copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario (art. 36, Legge n. 340/2000);

    • se si tratta di atti relativi a beni immobili, deve essere presentata anche una copia in carta libera;

    • la richiesta di registrazione redatta sul Mod. 69, in duplice copia;

    • l’elenco degli atti presentati per la registrazione, redatto sul Mod. RR;

    • la ricevuta del pagamento dell’imposta, effettuato attraverso il Mod. F23.

    Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate, i notai possono presentare la relativa richiesta esclusivamente in via telematica.

    Contratti verbali

    La registrazione dei contratti verbali deve essere richiesta presentando all’ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall’ufficio stesso.

    La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto (art. 12, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Per le operazioni societarie non risultanti da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente (art. 12, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    La denuncia assume la qualità di atto.

    63.8.2. Procedura telematica

    63.8.2.Procedura telematica

    Per gli atti pubblici ricevuti e le scritture private autenticate, i notai possono presentare la relativa richiesta esclusivamente in via telematica (D.Lgs. n. 463/1997 e D.P.R. n. 308/2000), mediante il Modello Unico Informatico (MUI).

    In caso di malfunzionamento del software per la registrazione il notaio deve ricorrere alla procedura d’urgenza, che prevede la registrazione secondo il sistema tradizionale, presentando il modello cartaceo con i relativi allegati allo sportello dell’Ufficio di competenza.

    La procedura telematica è facoltativa per gli atti redatti, ricevuti o autenticati da ufficiali giudiziari, segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e altri pubblici ufficiali (diversi dai notai) che operano in determinate amministrazioni dello Stato ed enti di pubblica appartenenza.

    Versamento dell’imposta

    La procedura telematica si caratterizza perché l’imposta principale di registro e le imposte ipotecaria e catastale vengono autoliquidate dal notaio.

    La regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte degli atti con procedura telematica è controllata dagli uffici territorialmente competenti (circ. 5 febbraio 2003, n. 6/E).

    Qualora risulti dovuta una maggiore imposta, l’Ufficio richiede la differenza con apposito avviso di liquidazione, entro 60 giorni dalla data di presentazione del MUI. La maggiore imposta deve essere corrisposta entro 15 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori e la sanzione per omesso o tardivo versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

    Per la sospensione e la proroga dei termini relativi alle attività di liquidazione (63.33.2.).

    63.8.3. Effetti della registrazione

    63.8.3.Effetti della registrazione

    La registrazione (art. 18, c. 1, D.P.R. n. 131/1986):

    • attesta l’esistenza degli atti;

    • ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi (art. 2704 c.c.).

    Conservazione

    L’Ufficio delle entrate conserva gli originali, le copie trattenute ed i modelli; trascorsi 10 anni, trasmette la documentazione all’archivio notarile (art. 18, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Le denunce di contratti verbali e dei modelli vengono distrutti.

    Rilascio di copie

    Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’Ufficio delle entrate rilascia copia:

    • delle scritture private;

    • delle denunce;

    • degli atti formati all’estero;

    • delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato.

    Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente.

    63.8.4. Denuncia di eventi successivi alla registrazione

    63.8.4.Denuncia di eventi successivi alla registrazione

    Gli eventi successivi alla registrazione dell’atto, che comportano una liquidazione di un’imposta ulteriore rispetto a quella pagata al momento della registrazione, devono essere denunciati all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono (art. 19, D.P.R. n. 131/1986):

    • dalle parti contraenti;

    • dai loro aventi causa;

    • da coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione.

    Termine

    La denuncia deve avvenire:

    • entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento (30 giorni in caso di registrazione telematica);

    • entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, se connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

    La decorrenza del termine deve essere ancorata al momento di effettiva conoscenza dell’evento (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 102/2008).

    Per la sospensione dei termini nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, cfr. art. 62, c. 1, D.L. n. 18/2020 e circ. 6 maggio 2020, n. 11/E.

    Eventi

    Alcuni eventi che danno luogo all’obbligo di denuncia sono previsti dalla legge:

    • avveramento di condizione sospensiva (art. 19, c. 1, D.P.R. n. 131/1986);

    • esecuzione di un atto sottoposto a condizione sospensiva prima dell’avveramento della condizione (art. 19, c. 1, D.P.R. n. 131/1986);

    • contratti a prezzo indeterminato (art. 35, D.P.R. n. 131/1986);

    • contratti a tempo indeterminato (art. 36, D.P.R. n. 131/1986);

    • contratti con proroga tacita (art. 36, D.P.R. n. 131/1986);

    • proroga ex lege della durata di una concessione soggetta ad imposta (risposta a interpello 9 dicembre 2020, n. 569 e 10 maggio 2021, n. 325);

    • atti soggetti ad approvazione od omologazione, presentati per la registrazione prima dell’approvazione o della omologazione (art. 27, c. 5, D.P.R. n. 131/1986) (63.2.1.).

    In caso di sopravvenuta decadenza dai benefici fiscali il contribuente non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione, in quanto la norma prevede l’obbligo della denuncia soltanto in relazione ad eventi che danno origine ad una ulteriore liquidazione dell’imposta (Cass. 22 gennaio 2021, n. 1299; Cass. 30 giugno 2016, n. 13424).

    63.8.5. Registrazione a debito

    63.8.5.Registrazione a debito

    La registrazione a debito avviene senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute (art. 59, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Decadenza e prescrizione (63.33.3.)

    Sentenze in cui è parte un’Amministrazione dello Stato

    Si registrano a debito le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi in cui è parte un’amministrazione dello Stato (art. 59, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 131/1986).

    Si intendono per amministrazioni dello Stato le amministrazioni che siano espressione dello Stato, con esclusione degli enti territoriali e di tutti quegli enti che possono operare in termini di alterità rispetto allo Stato (cfr. Cass. 15 settembre 2022, n. 27153).

    Se il procedimento si conclude con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione.

    Le spese prenotate a debito non comportano materiale esborso ma sono annotate in un registro per essere eventualmente recuperate.

    Il residuo dell’imposta va pagato dall’altra parte processuale (ris. 19 novembre 2015, n. 95/E).

    Se la registrazione della sentenza che dispone la compensazione delle spese di giudizio è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l’imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte (art. 159, D.P.R. n. 115/2002; ris. 19 novembre 2015, n. 95).

    Le spese “prenotate a debito” sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore (art. 158, c. 3, D.P.R. n. 115/2002).

    Sentenze in cui è parte un ente morale

    Si registrano a debito le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi in cui sono parti le persone o gli enti morali:

    • ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

    • quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti (art. 59, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 131/1986);

    • ovvero dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e sono necessari per l’ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione (art. 59, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986).

    Atti relativi alla procedura fallimentare

    Si registrano a debito gli atti relativi alla procedura fallimentare (art. 59, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 131/1986).

    Sentenze di condanna al risarcimento del danno da reato

    Si registrano a debito le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato (art. 59, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 131/1986) (63.22.3.).

    La registrazione a debito delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato non richiede necessariamente il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità.

    Conseguentemente, il fatto può essere riconosciuto anche nell’ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile (Cass. 4 dicembre 2020, n. 27778; Cass. 12 novembre 2014, n. 24096).

    La registrazione a debito riguarda esclusivamente le sentenze e non si applica agli atti esecutivi delle medesime, come l’ordinanza di assegnazione di crediti del debitore esecutato (Cass. 18 settembre 2013, n. 21311).

    63.9. Registrazione del contratto di locazione

    63.9.Registrazione del contratto di locazione

    La registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili può avvenire con modalità ordinaria o per via telematica (99.2.).

    La registrazione del contratto di locazione per via telematica rappresenta un obbligo per:

    • i contribuenti-contraenti che possiedono almeno 10 unità immobiliari (art. 5, c. 3, D.P.R. n. 404/2001);

    • gli agenti immobiliari (art. 10, lett. d-bis), D.P.R. n. 131/1986) (art. 5, c. 3-bis, D.P.R. n. 404/2001).

    Per gli altri contribuenti la registrazione telematica costituisce una facoltà.

    63.9.1. Procedura ordinaria

    63.9.1.Procedura ordinaria

    La registrazione con procedura ordinaria prevede la presentazione presso l’Ufficio delle entrate competente di:

    • almeno due copie, con firma in originale, del contratto da registrare;

    • la richiesta di registrazione su Mod. RLI;

    • il Mod. RR, in cui vanno indicati i contratti da registrare se sono in numero superiore a uno;

    • i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo;

    • la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro effettuata con Mod. F24 ELIDE.

    I contribuenti che optano per la cedolare secca (regime sostitutivo) non devono versare l’imposta di registro né l’imposta di bollo.

    Indicazione dei dati catastali

    Nel Mod. RLI (quadro C) devono essere indicati i dati catastali degli immobili locati o affittati (o dati in comodato) (art. 19, c. 15, D.L. n. 78/2010).

    63.9.2. Procedura telematica

    63.9.2.Procedura telematica

    Per la registrazione del contratto di locazione di immobili attraverso i servizi online, è necessario essere registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzare il programma applicativo RLI (trasmissione telematica diretta).

    In alternativa, il contribuente può rivolgersi ad intermediari abilitati.

    Allegazione del contratto

    In caso di registrazione telematica, al modello deve essere allegato un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), contenente:

    • copia del contratto sottoscritto dalle parti;

    • copia di eventuali ulteriori documenti (ad esempio: inventari, mappe, planimetrie e disegni).

    L’allegazione del file è facoltativa se la locazione riguarda:

    • un immobile ad uso abitativo;

    • privo di particolari clausole contrattuali e di allegati soggetti ad imposta di bollo;

    • posto in essere al di fuori dell’attività di impresa o di lavoro autonomo;

    • con un numero di locatori e conduttori non superiore a 3;

    • aventi ad oggetto una sola unità abitativa e un numero massimo di 3 pertinenze;

    • immobili tutti censiti con attribuzione di rendita.

    Pagamento delle imposte

    In caso di registrazione per via telematica, il software calcola automaticamente le imposte da versare in sede di registrazione e richiede l’indicazione degli estremi del conto corrente, acceso presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane S.p.A., per il versamento on line.

    I contribuenti che optano per la cedolare secca (regime sostitutivo) non devono versare l’imposta di registro né l’imposta di bollo.

    63.9.3. Denuncia cumulativa di fondi rustici

    63.9.3.Denuncia cumulativa di fondi rustici

    Per i contratti di affitto di fondi rustici, non stipulati per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, relativi a uno stesso anno solare, è possibile presentare un’unica denuncia cumulativa, in doppio originale, entro il mese di febbraio dell’anno successivo (art. 17, c. 3-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    Unitamente alla denuncia cumulativa, devono essere presentati all’ufficio (circ. 12 febbraio 1999, n. 36/E):

    • l’attestazione del pagamento dell’imposta di registro dovuta (Mod. F24 ELIDE);

    • il modello di richiesta di registrazione (Mod. RLI).

    La data di stipula da indicare sulla denuncia cumulativa è quella di presentazione della denuncia stessa all’ufficio.

    La denuncia cumulativa dell’affitto di fondi rustici può essere presentata sia in forma ordinaria sia in forma telematica.

    Imposta minima

    Per i contratti di affitto di fondi rustici l’ammontare dell’imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro (Tariffa, Parte I, art. 5, Nota I), D.P.R. n. 131/1986).

    63.9.4. Contratto verbale di locazione

    63.9.4.Contratto verbale di locazione

    Per i contratti verbali di locazione, in luogo del contratto scritto, deve essere presentata la denuncia di contratto verbale (art. 12, D.P.R. n. 131/1986) la quale deve:

    • essere redatta, in doppio originale, sull’apposito modulo di denuncia di contratto verbale di locazione e di affitto di beni immobili fornito dagli Uffici delle entrate, che deve essere presentato unitamente al Mod. RLI;

    • essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti;

    • indicare le generalità e il domicilio delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, il canone pattuito e la durata del contratto.

    I contratti di locazione ad uso abitativo devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (art. 1, c. 4, Legge n. 431/1998).

    63.9.5. Atti sprovvisti delle indicazioni necessarie

    63.9.5.Atti sprovvisti delle indicazioni necessarie

    Se l’atto sottoposto alla registrazione non contiene la dichiarazione di valore né l’indicazione del corrispettivo, la base imponibile è determinata d’ufficio (art. 53, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Se l’atto non contiene l’indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui è eseguita la registrazione.

    La violazione è punita con la sanzione da 258 a 2.065 euro (art. 53, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    63.10. Atti che contengono più disposizioni

    63.10.Atti che contengono più disposizioni

    Se un atto contiene più disposizioni:

    • che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto (art. 21, c. 1, D.P.R. n. 131/1986);

    • che derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica una sola volta in relazione alla disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa (art. 21, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Per disposizione si intende ogni atto autonomamente suscettibile di valutazione patrimoniale (Cass. 18 luglio 2022, n. 22476), una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sé compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali (circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 7.1).

    Nel caso di atti giurisdizionali, per più disposizioni si intendono le diverse statuizioni che possono confluire nell’atto (Cass. 7 giugno 2004, n. 10789).

    Le diverse disposizioni sono da considerare tra loro necessariamente connesse quando sussiste una necessaria e reciproca dipendenza tra esse, in modo che ciascuna disposizione non possa produrre i propri effetti se non in correlazione con le altre disposizioni (Cass. 18 luglio 2022, n. 22476).

    Le diverse disposizioni non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre quando ciascuna di esse è espressione di una autonoma capacità contributiva (circ. 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 1.6.1).

    Il c. 2 dell’art. 21, D.P.R. n. 131/1986, che disciplina il caso in cui le diverse disposizioni derivino necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, è norma di stretta interpretazione, e ricorre solo allorquando è la volontà della legge o l’intrinseca natura delle diverse disposizioni a determinare tra esse un rapporto di connessione oggettiva, necessaria e inscindibile, e non anche quando quel rapporto trovi origine nella mera volontà delle parti (Cass. 9 ottobre 2020, n. 21820; Cass. 8 ottobre 2020, n. 21713; Cass. 7 giugno 2004, n. 10789).

    CASO 5 - Disposizioni che non derivano le une dalle altre

    1) Un atto che contiene contratti di acquisto di diversi beni da parte di diversi venditori a favore del medesimo acquirente dà luogo a disposizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre perché la riunione delle molteplici compravendite nello stesso documento è solo il frutto di una scelta volontaria delle parti, posto che la natura intrinseca degli atti posti in essere non impedirebbe di realizzarli con atti separati (circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 7.1.1).

    2) Costituisce atto contenente disposizioni non connesse, la cessione di (ris. 2 aprile 2015, n. 35):

    • più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari;

    • più quote sociali da parte di più cedenti ad un unico cessionario;

    • una quota sociale da parte dell’unico titolare a più cessionari.

    In entrambi i casi, l’imposta si applica singolarmente per ogni negozio di cessione (in senso conforme, v. Cass. 11 luglio 2022, n. 21805; Cass. 21 giugno 2019, n. 16708).

    3) Quando con un solo negozio sono trasferiti a soggetti diversi distinti immobili, ciascun trasferimento di proprietà è soggetto ad autonoma tassazione (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27043).

    4) Quando un unico decreto di esproprio comporta il trasferimento contestuale della proprietà di più beni immobili, riferiti a soggetti diversi, ciascun trasferimento è soggetto ad autonoma tassazione ai fini dell’imposta di registro; conseguentemente, sono applicabili tante imposte ipotecaria e catastale pari a euro 50 per ciascun trasferimento (risposta a interpello 1° agosto 2023, n. 410).

    Verbali assembleari

    Per il verbale assembleare che apporta diverse modifiche allo statuto della società, se ciascuna modifica non è dotata di autonomo contenuto patrimoniale, deve essere pagata una sola imposta fissa di registro (circ. 7 ottobre 2011, n. 44/E).

    Esempio

    È soggetto ad un’unica imposta di registro il verbale assembleare contenente modifiche statutarie relative alla sede e alla denominazione sociale.

    Disposizioni prive di contenuto patrimoniale

    Nel caso in cui nel medesimo documento siano contenute più disposizioni non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale va pagata un’unica imposta di registro in misura fissa (200 euro), se formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (Tariffa, Parte I, art. 11) (circ. 7 ottobre 2011, n. 44/E).

    Se l’atto contiene:

    • una disposizione a contenuto patrimoniale,

    • e una disposizione priva di tale contenuto,

    l’imposta di registro deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che esprime una manifestazione di capacità contributiva (circ. 7 ottobre 2011, n. 44).

    Applicazione dell’imposta

    Nel caso di atto contenente più disposizioni che non derivano le une dalle altre, le singole disposizioni sono soggette ciascuna ad autonoma imposizione sulla base della sua natura.

    CASO 6 - Imposta minima su atti che contengono più disposizioni

    1) Un atto contiene due convenzioni, che non derivano l’una dall’altra, soggette ad imposta proporzionale di 50 e 80 euro. Il totale (130 euro) è inferiore alla tassa fissa (200 euro).

    In tal caso, deve essere percepita una sola tassa fissa (200 euro) (circ. 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 1.6; ris. 4 febbraio 1982, n. 250529).

    2) Un atto contiene due convenzioni, che non derivano l’una dall’altra, soggette ad imposta proporzionale di 250 e 80 euro. L’atto sconta l’imposta di 330 euro senza che sia necessario liquidare l’imposta in misura minima (200 euro) in relazione alla convenzione soggetta ad imposta proporzionale di 80 euro (circ. 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 1.6; circ. 14 ottobre 1983, n. 88).

    3) Un atto contiene due convenzioni, che non derivano l’una dall’altra, soggette ad imposta proporzionale di 140 e 80 euro. L’atto sconta l’imposta di 220 euro senza che sia necessario liquidare l’imposta in misura minima (200 euro) (circ. 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 1.6; ris. 3 luglio 2008, n. 272/E).

    4) Un atto contiene due convenzioni, che non derivano l’una dall’altra, entrambe soggette ad imposta fissa.

    Troveranno applicazione tante imposte fisse quante sono le disposizioni autonome, di contenuto economicamente apprezzabile (circ. 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 1.6.1).

    5) Un atto contiene due convenzioni connesse, entrambe soggette ad imposta fissa.

    Troverà applicazione una sola imposta fissa (circ. 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 1.6.1), in quanto l’atto è soggetto a tassazione una sola volta, con riferimento alla disposizione che determina l’imposizione più onerosa.

    6) Unico venditore trasferisce diversi immobili a tre diversi acquirenti. L’imposta proporzionale di registro è la seguente:

    • 300 euro per la prima vendita;

    • 200 euro per la seconda vendita;

    • 300 euro per la terza vendita.

    L’imposta di registro complessivamente dovuta è pari a 1.000 euro (imposta minima per i trasferimenti immobiliari, art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 23/2011), applicabile una sola volta (circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E).

    7) Unico venditore trasferisce diversi immobili a tre diversi acquirenti. L’imposta proporzionale di registro è la seguente:

    • 600 euro per la prima vendita;

    • 300 euro per la seconda vendita;

    • 850 euro per la terza vendita.

    L’imposta di registro complessivamente dovuta è pari a 1.750 euro, in quanto superiore all’imposta minima per i trasferimenti immobiliari di 1.000 euro (circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E).

    8) Atto recante un trasferimento immobiliare soggetto ad imposta proporzionale di registro pari a 900 euro e un trasferimento di immobile strumentale, soggetto ad IVA, per il quale trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro.

    L’importo minimo di 1.000 euro si applica alla prima operazione mentre per la seconda è comunque dovuto il tributo fisso di 200 euro (oltre all’IVA, naturalmente) (circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E).

    9) In caso di sentenza di condanna (principale) del responsabile civile e di condanna (accessoria) dell’assicuratore, permane, come in ogni caso di litisconsorzio facoltativo, l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che esse, per loro natura scindibili, restano distinte ed autonomamente tassabili (Cass. 8 ottobre 2020, n. 21713).

    Accolli di debiti

    Non sono soggetti ad imposta di registro:

    • gli accolli di debiti o oneri se collegati e contestuali ad altre disposizioni;

    • le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono (art. 21, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Esempi

    1) L’accollo del mutuo inserito in un contratto di vendita immobiliare non è tassabile in modo autonomo.

    Il debito accollato riduce il corrispettivo che l’acquirente è tenuto a versare ma non riduce il valore del bene e, quindi, la base imponibile dell’operazione (art. 43, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    2) Acquisto di un immobile per 400.000 euro, con accollo del mutuo di 230.000 euro. Base imponibile: 630.000 euro (400.000 + 230.000).

    3) Non è soggetta ad imposta di registro la quietanza per il pagamento ricevuto, inserita nell’atto di compravendita di un immobile.

    Le quietanze rilasciate con atto diverso da quello che contiene le disposizioni cui esse si riferiscono sono soggette imposta di registro con l’aliquota dello 0,50% (Tariffa, Parte I, art. 6, D.P.R. n. 131/1986) (Cass. 16 aprile 2020, n. 7846).

    63.11. Enunciazione di atti non registrati

    63.11.Enunciazione di atti non registrati

    Quando un atto fa menzione di disposizioni documentate da atti scritti o intervenute verbalmente tra le stesse parti, non sottoposte a registrazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni in esso enunciate (art. 22 c. 1 e 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Presupposti

    La tassazione degli atti enunciati si applica se:

    • le disposizioni enunciate siano intercorse tra le stesse parti che hanno stipulato l’atto enunciante, nel senso che occorre la corrispondenza tra le parti intervenute nell’atto enunciato e in quello enunciante (Cass. 4 agosto 2020, n. 16662; Cass. 2 febbraio 2000, n. 1125; Cass. 14 gennaio 2011, n. 780);

    • dall’atto enunciante si possono individuare gli elementi essenziali del contratto (o dell’atto) enunciato;

    • l’atto enunciato non è stato registrato;

    • l’atto enunciante è sottoposto alla registrazione (Cass. 14 gennaio 2011, n. 780).

    Con riferimento alla corrispondenza necessaria tra le parti intervenute nell’atto enunciato e in quello enunciante, la norma si riferisce non solo alle parti che hanno sottoscritto l’atto enunciante e quello enunciato, bensì anche a tutti i soggetti che, pur non essendo intervenuti in atto e non avendolo sottoscritto, risentono direttamente dei suoi effetti e si riferisce, quindi, alle parti sostanziali, non essendo esclusa la configurabilità dell’istituto dell’enunciazione dall’eventuale presenza nell’atto enunciante di soggetti ulteriori rispetto alle parti della disposizione enunciata (Cass. 4 agosto 2020, n. 16662).

    Esempio

    Vi è enunciazione quando venditore e acquirente si danno atto che l’immobile è detenuto dall’acquirente in qualità di inquilino, ma non quando il venditore renda noto all’acquirente che l’immobile vendutogli è condotto in locazione da terzi; allo stesso modo, non vi è enunciazione nel caso di richiamo effettuato da un decreto ingiuntivo ad un ricorso giudiziale nel quale si fa riferimento ad una cessione di crediti effettuata tra soggetti diversi dal debitore ingiunto o quando una cessione di credito, effettuata mediante corrispondenza commerciale tra cedente e cessionario, viene enunciata nell’atto soggetto a registrazione di rinuncia al credito del cessionario nei confronti del debitore ceduto, per la mancanza di identità delle parti intervenute nell’atto enunciante e in quello enunciato (Cass. 4 agosto 2020, n. 16662).

    L’imposizione degli atti “enunciati” e non registrati non si applica all’enunciazione degli atti esenti, né, tanto meno, riguarda gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato l’imposta, non possono essere nuovamente assoggettati ad imposizione, in assenza di diverso ed autonomo presupposto impositivo (Cass., Sez. V, 4 luglio 2019, n. 17938).

    Sanzione

    Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, si applica anche la sanzione per la mancata registrazione (art. 22, c. 1, D.P.R. n. 131/1986) che va dal 120 al 240% dell’imposta dovuta.

    Enunciazione di atto soggetto a registrazione in caso d’uso

    L’enunciazione di un atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso comporta l’applicazione dell’imposta sull’atto enunciato, anche se il caso d’uso non si è ancora verificato (Cass. 8 novembre 2022, n. 32910; Cass. 4 agosto 2020, n. 16662; Cass. 14 marzo 2007, n. 5946. In senso contrario, v. lo studio Consiglio Nazionale del Notariato 208-2010/T, in base al quale la tassazione può avvenire se il caso d’uso si è concretizzato prima della registrazione dell’atto enunciante).

    Enunciazione di contratti verbali

    L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate:

    • sono già cessati;

    • o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione (art. 22, c. 2, D.P.R. n. 131/1986), come nel caso di delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l’imputazione di un finanziamento del socio (Cass. 18 gennaio 2024, n. 1960).

    Atti dell’autorità giudiziaria

    L’applicazione dell’imposta di registro in caso di enunciazione di atti si applica anche nel caso in cui l’enunciazione avvenga in un atto dell’autorità giudiziaria. In questo caso, se l’atto enunciato è soggetto a registrazione solo in caso d’uso l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita (art. 22, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Esempio

    In un giudizio civile instaurato per il recupero di una somma non pagata, la sentenza di condanna al pagamento della somma enuncia una scrittura privata intervenuta tra le parti, rimasta inadempiuta, con la quale il debito viene riconosciuto. L’atto enunciato deve essere assoggettato ad imposta di registro in quanto la prestazione rientra tra quelle ancora da eseguire (Cass. 26 ottobre 2016, n. 21619).

    Se l’enunciazione riguarda un atto soggetto a registrazione in termine fisso e non registrato, si applica l’imposta di registro e la sanzione per mancata registrazione (art. 22, c. 1, D.P.R. n. 131/1986; Corte Cost. 18 gennaio 1999, n. 7).

    Decadenza

    Nel caso in cui l’atto enunciato sia di data anteriore al quinquennio non è possibile per l’amministrazione finanziaria applicare l’imposta e la sanzione amministrativa, per intervenuta decadenza (ris. 17 luglio 1992, n. 260069). Infatti, l’imposta sugli atti soggetti a registrazione e non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di 5 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione (art. 76, c. 1, D.P.R. n. 131/1986) (63.33.3.).

    63.12. Beni soggetti ad aliquote diverse

    63.12.Beni soggetti ad aliquote diverse

    Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata (art. 23, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Se per i singoli beni o diritti sono pattuiti corrispettivi distinti, ciascun bene o diritto è soggetto all’aliquota propria.

    La cessione di più beni o diritti soggetti ad aliquote diverse non va confusa con l’ipotesi di atti che contengono più disposizioni (art. 21) (63.10.). Nel primo caso, con un unico negozio giuridico si vendono più beni o diritti soggetti a diverse aliquote. Nel secondo caso, l’atto contiene più negozi giuridici.

    CASO 7 - Cessione di più beni ad aliquote diverse

    1) L’atto con cui un soggetto vende beni diversi a diversi acquirenti è un atto contenente più disposizioni (art. 21). L’atto con cui un soggetto cede ad un acquirente un fabbricato e un terreno è un unico negozio giuridico con il quale si dispone di più beni soggetti ad aliquote diverse (art. 23, D.P.R. n. 131/1986).

    2) Viene ceduta un’azienda composta di beni mobili, denaro e beni immobili. L’atto di cessione indica i singoli beni ceduti, stabilendo il relativo corrispettivo.

    In tal caso, ciascun bene o diritto è soggetto all’aliquota propria:

    • beni mobili e denaro: 3% (Tariffa, Parte I, artt. 2 e 9);

    • beni immobili: 9% o 15% (Tariffa, Parte I, art. 1).

    3) Si cede un terreno qualificato in parte come agricolo e in parte come non agricolo.

    Il corrispettivo pattuito è unico e indistinto. L’atto è soggetto ad imposta di registro con l’aliquota più elevata (15% prevista per i terreni agricoli, Tariffa, Parte I, art. 1) (CTC 12 luglio 2004, n. 6510).

    4) Viene ceduto un terreno avente diverse destinazioni d’uso (una parte residenziale, una parte vincolata a spazi pubblici ed una parte agricola), indicando i diversi corrispettivi pattuiti per le singole parti.

    L’imposta di registro si applica per ogni porzione di bene, con l’aliquota propria (ris. 9 aprile 2004, n. 57/E).

    Pertinenze

    Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene principale al cui servizio o ornamento sono destinate, anche se nell’atto viene indicato un corrispettivo distinto (art. 23, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Cessione di eredità o di quote indivise

    Nel caso di cessione di eredità indivisa o quote di una comunione, i crediti, i beni mobili, le rendite facenti parte dell’eredità o della comunione sono soggetti alle aliquote proprie di ciascuno di essi (art. 23, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Cessione di azienda

    Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, composti da beni diversi per i quali viene indicato il relativo corrispettivo, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote (art. 23, c. 1, D.P.R. n. 131/1986), le passività si imputano ai diversi beni, sia mobili che immobili, in proporzione del loro rispettivo valore.

    CASO 8 - Cessione di azienda con indicazione distinta del corrispettivo

    Viene ceduta un’azienda composta di beni mobili, denaro e beni immobili. L’atto di cessione indica i singoli beni ceduti, stabilendo il relativo corrispettivo e valore.

    In tal caso, ciascun bene o diritto è soggetto all’aliquota propria:

    • beni mobili e denaro: valore 1.000; aliquota 3% (Tariffa, Parte I, artt. 2 e 9; circ. 29 maggio 2013, n. 18, par. 6.57);

    • beni immobili: valore 10.000; aliquota 9% o 15% (Tariffa, Parte I, art. 1);

    • avviamento: valore 3.000; aliquota 3% (Tariffa, Parte I, artt. 2 e 9; circ. 29 maggio 2013, n. 18, par. 6.57);

    • passività: 8.000.

    Ai fini della determinazione della base imponibile dei beni cui applicare le aliquote proprie, le passività si imputano ai diversi beni, in proporzione al loro valore (1.000, 10.000, 3.000).

    Se l’atto di cessione di azienda non indica distinti corrispettivi dei diversi beni che la compongono, all’intero valore dell’atto si applica l’aliquota del bene con tassazione più elevata (circ. 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 6.57; circ. 6 febbraio 2007, n. 6/E, par. 1.4.).

    63.13. Atti sottoposti a condizione sospensiva

    63.13.Atti sottoposti a condizione sospensiva

    Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa (200 euro, art. 27, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Quando la condizione si verifica o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra:

    • l’imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto;

    • quella pagata in sede di registrazione.

    Denuncia del verificarsi della condizione

    Quando la condizione si verifica, il contribuente deve denunciare l’evento entro 30 giorni all’Ufficio presso cui l’atto è stato registrato, in quanto occorre versare l’imposta di registro (art. 19, D.P.R. n. 131/1986).

    Se l’avveramento della condizione viene formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata l’obbligo di denuncia può essere assolto mediante registrazione dell’atto pubblico o scrittura privata.

    In tal caso:

    • l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata è soggetto ad imposta fissa (200 euro);

    • l’Ufficio liquida l’ulteriore imposta di registro, pari alla differenza tra quella corrisposta all’atto della registrazione iniziale e quella dovuta (ris. 14 gennaio 2014, n. 7/E).

    Nel caso in cui, in relazione ad una compravendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva, al momento della stipula dell’atto di riconoscimento di avveramento della condizione sia versato il prezzo residuo e venga rilasciata quietanza, l’atto è soggetto a tassazione nella misura dello 0,50% (Tariffa, Parte I, art. 6, D.P.R. n. 131/1986; Cass. 16 aprile 2020, n. 7846).

    Vendite con riserva di proprietà - Non si considerano sottoposti a condizione sospensiva (art. 27, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Condizione potestativa - Non si considerano sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore (art. 27, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Tali atti sono soggetti ad imposta di registro come se la condizione non fosse stata apposta.

    Esempio

    A vende a B un immobile sito a Milano, a condizione che B si trasferisca in quella città.

    L’atto di vendita non si considera sottoposto a condizione sospensiva.

    Analogamente, il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetto ad imposta proporzionale di registro, poiché il verificarsi della condizione dipende dalla mera volontà dell’acquirente ovvero dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (risposta a interpello 22 marzo 2024, n. 78; Cass. 27 novembre 2020, n. 27123; Cass. 30 aprile 2019, n. 11411). A tali fini, il condividente assegnatario del bene può essere considerato alla stregua di un acquirente (Cass. 26 novembre 2019, n. 30778). Tuttavia, ove il mancato pagamento del prezzo dipenda da seri e apprezzabili motivi, consistenti nell’incapienza del patrimonio della società promittente acquirente, la condizione non può essere ritenuta “potestativa”, con la conseguenza che l’atto è soggetto a imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 27, c. 1, (Cass. 4 luglio 2022, n. 21111).

    Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell’obbligato sono civilisticamente nulli ma soggetti all’imposta in misura fissa (art. 27, c. 4, D.P.R. n. 131/1986).

    Atti soggetti ad approvazione o omologazione

    Gli atti soggetti ad approvazione o ad omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria ordinaria (art. 14, c. 1, D.P.R. n. 131/1986) sono soggetti ad imposta:

    • quando interviene l’approvazione o la omologazione;

    • o quando l’atto diviene eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge (art. 27, c. 5, D.P.R. n. 131/1986).

    Atto presentato alla registrazione prima dell’approvazione o omologazione

    Se l’atto viene presentato all’Ufficio per la registrazione prima dell’approvazione o della omologazione è soggetto alla sola imposta fissa (200 euro).

    Successivamente, quando interviene l’approvazione o la omologazione o quando l’atto diviene eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge si applica l’imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti al momento dell’approvazione o della omologazione o quando l’atto è divenuto eseguibile per decorso del tempo.

    Dall’imposta principale viene dedotta l’imposta fissa pagata in sede di registrazione dell’atto.

    L’intervenuta approvazione o omologazione deve essere denunciata entro 30 giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, all’Ufficio che ha registrato l’atto, per il pagamento dell’imposta.

    Condizione risolutiva

    Il contratto soggetto a condizione risolutiva è soggetto ad imposizione secondo le regole ordinarie, perché produce i suoi effetti immediatamente.

    63.14. Risoluzione del contratto

    63.14.Risoluzione del contratto

    La risoluzione del contratto è soggetta ad imposta di registro fissa (200 euro) se dipende da:

    • una clausola risolutiva espressa;

    • una condizione risolutiva espressa.

    Inserimento della clausola o condizione con atto successivo

    L’imposta di registro è dovuta in misura fissa anche nel caso in cui la clausola risolutiva o la condizione risolutiva, non previste dall’originario contratto, siano stipulate, con atto pubblico o scrittura autenticata, entro il secondo giorno non festivo successivo a quello della conclusione del contratto.

    Corrispettivo

    Se per la risoluzione del contratto è previsto un corrispettivo su tale ammontare si applica l’imposta proporzionale di registro:

    • nella misura dello 0,50%, se il pagamento è contestuale alla risoluzione (Tariffa, Parte I, art. 6, D.P.R. n. 131/1986);

    • nella misura del 3% se il pagamento del corrispettivo viene differito (Tariffa, Parte I, art. 9, D.P.R. n. 131/1986), in quanto si realizza un autonomo atto negoziale (circ. 10 giugno 1986, n. 37).

    Risoluzione dipendente da altre cause

    Se la risoluzione del contratto dipende da cause diverse dalla clausola risolutiva espressa o dalla condizione risolutiva espressa, l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione (art. 28, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    L’eventuale corrispettivo stabilito per la risoluzione si considera una maggiorazione delle prestazioni stesse.

    Rientra tra le cause diverse dalla clausola risolutiva e dalla condizione risolutiva ogni ipotesi di scioglimento del contratto che scaturisce dalla volontà delle parti e che determina il venir meno degli effetti del contratto (ad esempio, scioglimento del contratto per mutuo consenso o mutuo dissenso).

    Lo scioglimento del rapporto contrattuale per mutuo consenso deve essere assoggettato a tassazione (Cass., ord. 2 marzo 2015, n. 4134; Cass., ord. 9 marzo 2018, n. 5745), con l’imposta stabilita per il contratto base (Cass., ord. 5 ottobre 2018, n. 24506).

    Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto a effetti traslativi (cui il conferimento in società va equiparato) realizza un nuovo trasferimento di proprietà (Cass. 15 settembre 2021, n. 25013; Cass. 19 febbraio 2014, n. 3935; ris. 18 gennaio 2022, n. 3/E).

    Pertanto nel caso di risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di detta vendita, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari (risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 41 e 28 ottobre 2019, n. 439; Cass., ord. 9 marzo 2018, n. 5745 e Cass., ord. 5 ottobre 2018, n. 24506).

    Il regime di tassazione da applicare al contratto di risoluzione di diritto di usufrutto a termine è quello previsto per la cessione di diritti reali su beni immobili strumentali per natura e quindi con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (tanto se esente da IVA o imponibile per opzione, in virtù del principio di alternatività IVA/registro) e delle imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 3% e dell’1% (risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 41).

    Nel caso di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, con restituzione della caparra confirmatoria a suo tempo versata, l’atto di risoluzione per mutuo consenso rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 28, c. 2, D.P.R. n. 131/1986, ed è quindi soggetto all’imposta di registro proporzionale per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, che nel caso di specie sono rappresentate dalla restituzione della somma a suo tempo versata dalla promittente acquirente a titolo di caparra confirmatoria (risposta a interpello 2 agosto 2022, n. 403).

    Nel caso di risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia, con ripristino della situazione ex ante, la retrocessione ai privati delle aree a suo tempo cedute gratuitamente al Comune non può beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 601/1973 (applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) (risposta a interpello 25 novembre 2022, n. 576).

    Risoluzione giudiziale

    La risoluzione del contratto accertata con sentenza dal giudice civile sconta l’imposta in misura fissa (Tariffa, Parte I, art. 8, lett. e).

    Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somma di denaro, emesso sulla base della prova scritta costituita dal contratto recante la clausola risolutiva espressa, ha natura di sentenza di condanna, e, se esecutivo, deve essere assoggettato all’imposta proporzionale di registro (art. 8, lett. b), Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986); mentre, se l’effetto restitutorio consegue alla pronuncia giudiziale di risoluzione del medesimo contratto (art. 1458 c.c.), all’atto dell’autorità giudiziaria deve applicarsi l’imposta di registro in misura fissa (art. 8, lett. e), Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986) (Cass. 9 dicembre 2020, n. 28031).

    63.15. Transazioni

    63.15.Transazioni

    La transazione può avere ad oggetto:

    • trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali di beni immobili o mobili;

    • obblighi di pagamento;

    • né trasferimento di proprietà né obblighi di pagamento.

    Trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali

    Se la transazione comporta il trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili oppure il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari, si applica l’imposta di registro proporzionale con le aliquote previste dalla Tariffa allegata al Testo Unico (Parte I, art. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Nel caso di transazione che comporta la risoluzione di un precedente conferimento di azienda, qualora a seguito del conferimento il complesso di beni oggetto dell’accordo transattivo ha smesso di svolgere l’attività d’impresa per mancanza delle prescritte autorizzazioni, non potendosi configurare un ramo d’azienda l’accordo negoziale transattivo ha per oggetto un insieme di beni immobili e mobili. Pertanto, nel caso di terreni agricoli questi saranno soggetti ad imposta proporzionale di registro con l’aliquota del 15% (art. 1, Tariffa, allegata al D.P.R. n. 131/1986) e alle imposte ipo-catastali con le aliquote, rispettivamente, del 2 e 1% (art. 1, Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e art. 10 del medesimo D.Lgs. n. 347/1990) mentre i macchinari saranno soggetti all’aliquota del 3% (art. 2, Tariffa, allegata al D.P.R. n. 131/1986) (risposta a interpello 18 settembre 2020, n. 380).

    Se la transazione comporta il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili oppure il trasferimento o la costituzione di diritti reali su tali beni trova applicazione l’imposta di registro proporzionale con le aliquote previste dalla Tariffa allegata al Testo Unico (Parte I, art. 2 o, per le unità da diporto, art. 7, D.P.R. n. 131/1986).

    Transazione con obblighi di pagamento

    Se dalla transazione derivano obblighi di pagamento, si applica l’imposta proporzionale di registro in relazione a tali obblighi (aliquota del 3%, Tariffa, Parte I, art. 9, D.P.R. n. 131/1986; risposta a interpello 7 giugno 2021, n. 390; ris. 16 luglio 2004, n. 91) (art. 29, D.P.R. n. 131/1986).

    Ai fini della tassazione, non si tiene conto:

    • degli obblighi di restituzione (sono tali anche gli obblighi di restituzione dell’IVA pagata a seguito di un contratto risolto in sede transattiva Cass. 10 agosto 2022, n. 24642);

    • degli obblighi estinti per effetto della transazione (art. 29, D.P.R. n. 131/1986).

    Transazione che non comporta trasferimento di diritti reali né obblighi di pagamento

    Sulle transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali né obblighi di pagamento, l’imposta è dovuta in misura fissa (art. 29, D.P.R. n. 131/1986).

    63.16. Ratifica, convalida, conferma

    63.16.Ratifica, convalida, conferma

    La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all’imposta in misura fissa (art. 30, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Se la ratifica, la convalida e la conferma comportano l’enunciazione di atti non registrati, si applicano le disposizioni in materia di enunciazione di atti (art. 22, D.P.R. n. 131/1986) (63.11.).

    Pagamento di corrispettivo

    Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell’acquirente, pagato contestualmente alla conclusione dell’atto di ratifica, convalida, conferma, sul corrispettivo è dovuta l’imposta con l’aliquota propria del contratto originario ratificato, convalidato o confermato (art. 30, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Se il corrispettivo non viene pagato contestualmente, si applica la maggiore imposta tra quella calcolata applicando al valore del corrispettivo (art. 30, c. 2, D.P.R. n. 131/1986):

    • la medesima aliquota applicabile al contratto originario;

    • l’aliquota del 3% (Tariffa, Parte I, art. 9).

    Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell’alienante su di esso è dovuta l’imposta (art. 30, c. 3, D.P.R. n. 131/1986):

    • di quietanza (0,50%) se il pagamento è contestuale all’atto di ratifica, convalida, conferma (Tariffa, Parte I, art. 6, D.P.R. n. 131/1986);

    • per l’assunzione dell’obbligazione (3%) se il pagamento non è contestuale all’atto di ratifica, convalida, conferma (Tariffa, Parte I, art. 9, D.P.R. n. 131/1986).

    La disciplina prevista nel caso di corrispettivo a carico dell’alienante si applica anche nel caso in cui il contratto oggetto di ratifica, convalida, conferma non sia traslativo della proprietà e sia previsto un corrispettivo a carico di una delle parti (art. 30, c. 4, D.P.R. n. 131/1986).

    63.17. Cessione del contratto

    63.17.Cessione del contratto

    Cessioni soggette ad IVA

    La cessione del contratto posta in essere da soggetti passivi IVA nell’esercizio di imprese, arte o professioni, è soggetta ad IVA (art. 3, c. 2, n. 5), D.P.R. n. 633/1972).

    In base al principio di alternatività IVA-Registro:

    • per la cessione del contratto effettuata mediante scrittura privata non autenticata e comprendente esclusivamente operazioni soggette ad IVA vi è obbligo della registrazione solo in caso d’uso (art. 5, c. 2, D.P.R. n. 131/1986);

    • per la cessione di contratto soggetta ad IVA l’imposta di registro si applica in misura fissa.

    Cessioni non soggette ad IVA

    La cessione del contratto che non sia posta in essere da soggetti IVA sconta l’imposta di registro con l’aliquota propria del contratto ceduto, a condizione che non si tratti di cessione senza corrispettivo del contratto di locazione (art. 31, c. 1, D.P.R. n. 131/1986). Nonostante il termine “aliquota” possa far pensare all’applicazione dell’imposta proporzionale, allo stesso deve attribuirsi un significato più ampio, non strettamente aderente alla formulazione letterale della disposizione normativa (risposta a interpello 22 dicembre 2020, n. 613).

    La cessione senza corrispettivo del contratto di locazione di beni immobili è assoggettata all’imposta nella misura fissa di 67 euro (Tariffa, Parte I, art. 5, nota I).

    Base imponibile

    Per la cessione dei contratti, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è costituita dal corrispettivo pattuito per la cessione più il valore delle prestazioni ancora da eseguire (art. 43, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 131/1986) (circ. 9 luglio 2003, n. 36/E).

    Cessione di un contratto a titolo gratuito

    Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito, l’imposta di registro si applica con l’aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso (art. 31, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Esempi

    1) Cessione di un contratto di donazione: si applicano le aliquote previste per la compravendita (contratto a titolo oneroso, corrispondente alla donazione).

    2) Cessione di un contratto di comodato: si applicano le aliquote previste per la locazione (contratto a titolo oneroso, corrispondente al comodato).

    Cessione del contratto di leasing immobiliare (63.24.8.)

    Base imponibile - Per le cessioni dei contratti di leasing, l’imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto (Tariffa, Parte I, art. 8-bis, nota, D.P.R. n. 131/1986).

    63.18. Dichiarazione di nomina

    63.18.Dichiarazione di nomina

    In caso di contratto per persona da nominare, la dichiarazione di nomina è soggetta all’imposta in misura fissa, a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero da espressa riserva contenuta nell’atto cui la dichiarazione si riferisce (art. 32, D.P.R. n. 131/1986).

    Termini per l’esercizio della nomina

    Ai fini dell’applicazione dell’imposta in misura fissa la dichiarazione di nomina deve essere esercitata entro 3 giorni dalla data dell’atto.

    La dichiarazione di nomina:

    • deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;

    • deve essere presentata per la registrazione entro il 3 giorni dalla data dell’atto.

    Dichiarazione di nomina fatta direttamente nell’atto - Se la dichiarazione viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva, non è dovuta alcuna imposta.

    Dichiarazione di nomina fatta oltre i 3 giorni dall’atto - Se la dichiarazione non viene esercitata entro 3 giorni dalla data dell’atto, è dovuta l’imposta stabilita per l’atto cui si riferisce la dichiarazione (art. 32, D.P.R. n. 131/1986).

    Esempio

    Nel caso di contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo, la nomina tardiva determina unicamente l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa (dovuta sul contratto preliminare) sia nei confronti dell’originario promissario acquirente, che del terzo nominato tardivamente, mentre l’imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo di compravendita graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l’atto (Cass. 12 aprile 2022, n. 11831; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3176).

    63.19. Mandato irrevocabile

    63.19.Mandato irrevocabile

    Il mandato irrevocabile con dispensa dall’obbligo di rendiconto è soggetto all’imposta stabilita per l’atto per il quale è stato conferito (art. 33, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Il mandato irrevocabile con obbligo di rendiconto:

    • se gratuito, è soggetto alla sola imposta fissa (Tariffa, Parte I, art. 11, D.P.R. n. 131/1986);

    • se oneroso, sconta l’imposta proporzionale del 3% (Tariffa, Parte I, art. 9, D.P.R. n. 131/1986).

    CASO 9 - Mandato con o senza obbligo di rendiconto

    1) A (mandante) conferisce a B (mandatario) mandato irrevocabile per la vendita di un immobile a titolo gratuito.

    Il mandatario ha l’obbligo di rendiconto.

    Il mandato è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

    2) A (mandante) conferisce a B (mandatario) mandato irrevocabile per la vendita di un immobile dietro corrispettivo.

    Il mandatario ha l’obbligo di rendiconto.

    Il mandato è soggetto ad imposta di registro proporzionale (3% del compenso pattuito).

    3) A (mandante) conferisce a B (mandatario) mandato irrevocabile per la vendita di un immobile a titolo gratuito.

    Il mandatario non ha l’obbligo di rendiconto.

    Il mandato è soggetto alla stessa imposta di registro prevista per la vendita dell’immobile (in quanto la legge presume che A stia vendendo l’immobile a B).

    Atto di surrogazione

    L’atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore (artt. 1201 e 1203 c.c.) è soggetto all’imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato (art. 33, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Mandato con o senza rappresentanza

    Il mandato a vendere (con o senza rappresentanza) non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare (Cass. 14 settembre 2022, n. 27000; Cass. 13 dicembre 2023, n. 34942); il trasferimento a titolo gratuito, dal mandante al mandatario, dell’immobile oggetto di futura cessione sconta l’imposta di registro in misura fissa, in quanto non integra il presupposto impositivo per all’applicazione dell’imposta sulle donazioni e successioni (Cass. 30 aprile 2019, n. 11401).

    63.20. Divisioni

    63.20.Divisioni

    La divisione di una massa comune di beni può comportare l’assegnazione di beni:

    • per un valore pari a quello spettante di diritto (quota di fatto uguale a quota di diritto);

    • per un valore diverso (superiore/inferiore) a quello spettante di diritto (quota di fatto maggiore/minore della quota di diritto).

    La costituzione di una comunione mediante un negozio di unificazione di due compendi produce effetti analoghi, seppur opposti, a quelli dell’atto di divisione della comunione, con applicazione dell’imposta di registro dell’1% (risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 413).

    63.20.1. Assegnazioni proporzionali

    63.20.1.Assegnazioni proporzionali

    Se al condividente sono assegnati beni (compreso denaro) per un valore complessivo non eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, la divisione ha natura meramente dichiarativa (Cass. 15 aprile 2022, n. 12366).

    L’imposta di registro si applica in misura proporzionale, con aliquota dell’1% (Tariffa, Parte I, art. 3), anche se la massa comune comprende beni immobili (ris. 15 febbraio 1990, n. 310701; risposta a interpello 31 gennaio 2022, n. 60).

    Esempio

    Una massa comune di beni appartenente a due soggetti ha un valore di 100.000 euro. In sede di divisione ciascun soggetto ha diritto a una quota pari a 50.000 euro.

    L’atto di divisione sconta l’imposta proporzionale di registro con l’aliquota dell’1% sull’intera massa comune di 100.000 euro.

    Scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura

    In caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l’aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest’ultima si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza (Cass., Sez. V, 1° agosto 2019, n. 20736; Cass. 15 ottobre 2019, n. 25958).

    63.20.2. Assegnazioni non proporzionali

    63.20.2.Assegnazioni non proporzionali

    Se la divisione comporta l’assegnazione ad un condividente di una quota di fatto superiore rispetto a quella di diritto, l’operazione, limitatamente all’eccedenza, è considerata una vendita (art. 34, c. 1, D.P.R. n. 131/1986; risposte a interpello 31 gennaio 2022, n. 60 e 13 dicembre 2019, n. 526, Cass. 15 aprile 2022, n. 12366; Cass. 28 marzo 2018, n. 7606).

    Imposta di registro

    L’assegnazione non proporzionale è assoggettata a tassazione ai fini del registro:

    • come atto dichiarativo (aliquota dell’1%, Tariffa, Parte I, art. 3, D.P.R. n. 131/1986);

    • come vendita, limitatamente all’eccedenza della quota di fatto attribuita al condividente rispetto alla quota di diritto.

    Conguagli

    Se per la differenza tra quota di fatto attribuita e quota di diritto viene pattuito un conguaglio superiore al 5% del valore della quota di diritto, questo è soggetto all’imposta proporzionale dovuta per gli atti traslativi indipendentemente dal suo concreto versamento. La presunzione posta dal legislatore tributario è da considerarsi “assoluta”: la divergenza quantitativa tra quota di fatto e quota di diritto induce a ritenere che il conguaglio deve essere tassato con l’imposta proporzionale prevista per i trasferimenti (circ. 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 2.2.2.; si veda anche Cass. 28 marzo 2018, n. 7606 e Cass. 15 ottobre 2019, n. 25958).

    In tal caso, l’imposta si applica con l’aliquota prevista (art. 34, c. 2, D.P.R. n. 131/1986):

    • per i trasferimenti mobiliari, fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota (Tariffa, Parte I, art. 2, D.P.R. n. 131/1986);

    • per i trasferimenti immobiliari, per l’eccedenza (Tariffa, Parte I, art. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Secondo un’altra interpretazione, l’imposta di registro all’1% (e non l’imposta prevista per i trasferimenti) è applicabile anche alle divisioni con conguaglio, se all’esito del procedimento di divisione ai condividendi vengono assegnati beni (in natura e/o con conguagli) corrispondenti alla loro quota di diritto (Studio n. 11-2020/T del 31 gennaio 2020 del Consiglio Nazionale del Notariato; CTR Lazio 4 marzo 2020, n. 1258).

    CASO 10 - Divisione con conguaglio

    Una massa comune di beni appartenente a due soggetti ha un valore di 100.000 euro.

    In sede di divisione ad A vengono attribuiti beni per un valore di 60.000 euro e a B beni per un valore di 40.000 euro.

    In cambio, A dovrà corrispondere a B la somma di 10.000 euro (conguaglio).

    L’atto di divisione sconta l’imposta proporzionale di registro:

    • con l’aliquota dell’1% sulla massa comune, decurtata del valore dell’eccedenza di quota (100.000 - 10.000) euro;

    • con l’aliquota applicabile alla vendita del bene, su una base imponibile di 10.000 euro (art. 34, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    L’aliquota applicabile è quella prevista: per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota (Tariffa, Parte I, art. 2); per i trasferimenti immobiliari, per l’eccedenza (Tariffa, Parte I, art. 1).

    Secondo autorevole dottrina, i conguagli dovrebbero essere tassati con le aliquote proporzionali relative ai trasferimenti mobiliari e immobiliari solo per la quota eccedente il 5% (Studio n. 73/2005/T del Consiglio Nazionale del Notariato).

    Conguagli irrilevanti - I conguagli inferiori al 5% del valore della quota di diritto non danno luogo ad un’autonoma tassazione della parte eccedente.

    CASO 11 - Conguaglio inferiore al 5%

    Una massa comune di beni appartenente a due soggetti ha un valore di 100.000 euro. In sede di divisione ad A vengono attribuiti beni per un valore di 52.000 euro e a B beni per un valore di 48.000 euro.

    In cambio, A dovrà corrispondere a B la somma di 2.000 euro (conguaglio).

    Il conguaglio attribuito è inferiore al 5% del valore della quota di diritto (50.000 x 5% = 2.500 euro).

    L’atto di divisione sconta l’imposta proporzionale di registro con l’aliquota dell’1% sull’intera massa comune di 100.000 euro.

    63.21. Contratti a prezzo o a tempo indeterminato

    63.21.Contratti a prezzo o a tempo indeterminato

    63.21.1. Contratti a prezzo indeterminato

    63.21.1.Contratti a prezzo indeterminato

    Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione del contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione (art. 35, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    La determinazione definitiva del corrispettivo deve essere oggetto di denuncia presso l’Ufficio delle entrate dove è stato registrato il contratto (art. 19, D.P.R. n. 131/1986) e può dar luogo:

    • a conguaglio, se il prezzo definitivo è superiore a quello dichiarato all’atto della registrazione;

    • a rimborso, se il prezzo definitivo è inferiore a quello dichiarato.

    La denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui il corrispettivo viene definitivamente determinato (art. 19, D.P.R. n. 131/1986).

    Variazione del corrispettivo

    Ogni variazione del corrispettivo che interviene durante l’esecuzione del contratto deve essere denunciata entro 30 giorni presso l’Ufficio delle entrate dove è stato registrato il contratto (art. 19, D.P.R. n. 131/1986).

    Adeguamenti del canone di locazione

    Gli adeguamenti del canone di locazione al costo della vita possono essere richiesti a norma della legge sull’equo canone (Legge n. 392/1978) o al di fuori di tale legge.

    Gli adeguamenti effettuati in base alla legge sull’equo canone:

    • non concorrono a formare la base imponibile relativamente all’annualità del contratto nel corso della quale si sono verificate;

    • rilevano ai fini della base imponibile soggetta a imposta di registro dall’anno successivo (art. 35, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Esempio

    Durata del contratto dal 16 aprile 2018 al 16 aprile 2022.

    Il 16 aprile 2019 viene adeguato il canone di locazione in base alla legge sull’equo canone.

    L’adeguamento concorre alla formazione della base imponibile a partire dall’annualità che ha inizio il 16 aprile 2020.

    Nel caso in cui l’imposta di registro sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto, gli adeguamenti del canone hanno effetto solo ai fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto (art. 35, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Gli adeguamenti non effettuati in base alla legge sull’equo canone concorrono da subito alla formazione della base imponibile soggetta ad imposta di registro.

    63.21.2. Contratti a tempo indeterminato

    63.21.2.Contratti a tempo indeterminato

    Per i contratti a tempo indeterminato l’imposta è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione (art. 36, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all’Ufficio una nuova denuncia, corrispondendo l’imposta in relazione alla maggiore durata del contratto (artt. 19 e 36, D.P.R. n. 131/1986).

    Durata dipendente dalla vita di una persona

    Se la durata dell’atto dipende dalla vita di una persona si applica la disciplina prevista per le rendite (art. 36, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Contratti con proroga tacita

    Per i contratti con patto di proroga tacita l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita (art. 36, c. 3, D.P.R. n. 131/1986). Le parti hanno l’obbligo di denunciare l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo (art. 19, D.P.R. n. 131/1986).

    Contratti con diritto di recesso

    Per i contratti che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l’imposta è applicata in relazione a tale periodo (art. 36, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    In caso di ulteriore durata del contratto, le parti hanno l’obbligo di presentare denuncia e di pagare l’integrazione di imposta per l’ulteriore durata (art. 19, D.P.R. n. 131/1986).

    63.22. Atti dell’autorità giudiziaria

    63.22.Atti dell’autorità giudiziaria

    Gli atti dell’autorità giudiziaria sono soggetti ad imposta non in quanto tali ma con riguardo al rapporto racchiuso in essi, quale indice di capacità contributiva (Cass. 4 luglio 2022, n. 21110). Ai sensi dell’art. 20, D.P.R. n. 131/1986, applicabile anche alla registrazione degli atti giudiziari, occorre far riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei (Cass. 28 dicembre 2023, n. 36190).

    Gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti ad imposta in termine fisso sono (art. 37 e Tariffa, Parte I, art. 8, D.P.R. n. 131/1986):

    • i provvedimenti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio;

    • i decreti ingiuntivi esecutivi;

    • i provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni;

    • i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;

    • le sentenze che dichiarano efficaci nel territorio dello Stato le sentenze straniere.

    Gli atti giudiziari sono soggetti ad imposta anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o sono ancora impugnabili. Tuttavia, l’imposta non è dovuta in caso di definitiva riforma dell’atto, qualora il contribuente non abbia ancora versato il tributo liquidato dall’Ufficio a seguito della pronuncia poi riformata (Cass. 14 ottobre 2022, n. 30219; Cass. 29 novembre 2023, n. 33273).

    In base al principio di buona fede, l’ufficio deve rideterminare l’imposta proporzionale di registro dovuta sulla sentenza di primo grado quando già riformata dalla sentenza di appello divenuta definitiva in presenza di richiesta di accertamento con adesione del contribuente, perché tale richiesta evidenzia l’acquiescenza tacita alla sentenza di appello (Cass. 8 luglio 2020, n. 14281).

    In caso di pluralità di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto (Cass. 28 dicembre 2020, n. 29691; Cass. 18 aprile 2018, n. 9501).

    Decreto ingiuntivo

    L’ordinanza ingiunzione di pagamento rientra tra gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti all’imposta di registro proporzionale, in quanto ha natura “decisoria” (Cass. 28 luglio 2010, n. 17607).

    Il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante di una fideiussione, che sia stato escusso dall’Agenzia delle Entrate per l’inadempimento di un’obbligazione d’imposta da parte del debitore principale, è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA (Cass., SS.UU., 10 luglio 2019, n. 18520; Cass. 23 aprile 2020, n. 8085; Cass. 14 marzo 2018, n. 6350; Cass. 17 maggio 2017, n. 12240); l’azione di regresso, infatti, per il suo carattere autonomo e meramente “restitutorio”, non coinvolge l’applicazione del principio di alternatività IVA/registro (ris. 30 luglio 2019, n. 70/E; in senso conforme ris. 22 febbraio 2017, n. 22/E).

    In caso di plurime fideiussioni enunciate nello stesso decreto ingiuntivo e comportanti responsabilità solidale cumulativa dei fideiussori per lo stesso debito, l’imposta proporzionale di registro va applicata ad una sola fideiussione, con sottoposizione delle altre ad imposta di registro in misura fissa (Cass. 17 gennaio 2018, n. 976).

    I decreti ingiuntivi che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA non sono soggetti all’imposta proporzionale (Tariffa, Parte I, art. 8, nota II, D.P.R. n. 131/1986).

    Le somme indicate nel decreto ingiuntivo per la condanna al pagamento delle somme incassate dalla società appaltante per l’esecuzione di lavori effettuati dalla società mandante, sono soggette all’imposta di registro in misura fissa, in quanto relative a prestazioni di servizio già soggette ad IVA (Cass. 2 luglio 2020, n. 13527).

    Sentenza passata in giudicato

    Se la sentenza passata in giudicato comporta una modifica della misura della tassazione già operata, il contribuente ha diritto al rimborso ovvero è tenuto a versare il conguaglio (art. 37, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Alla sentenza passata in giudicato sono equiparati:

    • l’atto di conciliazione giudiziale;

    • l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’Amministrazione dello Stato, intesa come amministrazione che sia espressione dello Stato, con esclusione degli enti territoriali e di tutti quegli enti che possono operare in termini di alterità rispetto allo Stato (Cass. 15 settembre 2022, n. 27153).

    In caso di diritto al rimborso, il contribuente deve presentare istanza all’Ufficio che ha riscosso l’imposta entro 3 anni dal giorno in cui tale diritto è sorto.

    Alternatività IVA - Registro

    Gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’IVA (art. 40 e Tariffa, Parte I; art. 8, nota II, D.P.R. n. 131/1986), senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria (Cass. 12 febbraio 2020, n. 3379; v. anche Cass. 9 dicembre 2020, n. 28031).

    La sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme ad esso dovute per un finanziamento va sottoposta a tassazione fissa, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all’orbita dell’IVA (Cass. 9 dicembre 2020, n. 28031; Cass. 13 luglio 2017, n. 17276).

    La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8, c. 1, lett. c), della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui assoggetta all’imposta proporzionale di registro, anziché a quella fissa, le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA (Corte Cost. 13 luglio 2017, n. 177).

    Il principio di alternatività con l’IVA opera nei soli casi indicati all’art. 8, lett. b) (provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura) e non anche nelle ipotesi di cui alla lett. c), relativi all’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (Cass. 19 aprile 2019, n. 11036).

    La sentenza di condanna alla restituzione di somme indebitamente ricevute in pagamento di prestazioni soggette ad IVA è soggetta all’imposta proporzionale di registro (Cass. 14 dicembre 2023, n. 35043).

    Cause di valore non superiore a euro 1.033

    Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato (art. 46, Legge n. 374/1991), senza applicazione, quindi, dell’imposta di registro prevista ordinariamente sugli atti giudiziari. Tale disposizione si applica a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia (circ. 29 luglio 2022, n. 30/E; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4725; Cass. 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858). Nei casi di cui sopra, non è dovuta neanche l’imposta in misura fissa.

    Legge delega per la riforma fiscale

    La legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 10) prevede l’emanazione di un decreto legislativo relativo all’imposta di registro che, tra l’altro, riveda le modalità di applicazione del tributo sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile.

    63.22.1. Misura dell’imposta

    63.22.1.Misura dell’imposta

    Le aliquote d’imposta applicabili per la tassazione degli atti giudiziari sono stabilite dalla Tariffa, Parte I, art. 8, D.P.R. n. 131/1986.

    Oggetto dell’atto Aliquota
    Trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili 2%, 9%, 15%
    Trasferimento o costituzione di diritti reali su unità da diporto Stessi importi di cui
    all’art. 7
    Condanna al pagamento di somme o valori 3%
    Condanna ad eseguire prestazioni 3%
    Condanna alla consegna di beni di qualsiasi natura 3%
    Accertamento di diritti a contenuto patrimoniale 1%
    Atti che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale 200 euro
    Che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto (ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto) 200 euro
    Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; separazione personale (ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali) Esenzione
    (art. 19, Legge n. 74/1987)
    Omologazione 200 euro
    Atti del Consiglio di Stato e dei TAR che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali (con esclusione delle sentenze che condannano il Comune all’emanazione di un provvedimento amministrativo senza determinare la prestazione in denaro dovuta - Cass. 28 dicembre 2023, n. 36190) 3%
    Decreti ingiuntivi esecutivi emessi dal Consiglio di Stato o dal TAR 3%

    Sentenze di accertamento

    La sentenza di accertamento del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato, essendo di mero accertamento e non suscettibile di esecuzione forzata, è soggetta all’imposta proporzionale (e non a quella fissa) di registro (Cass. 19 aprile 2019, n. 11036).

    Omologazione del concordato fallimentare

    Il decreto di omologazione del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale (art. 8, lett. a) e non ai sensi dell’art. 8, lett. g), Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986), in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento (Cass. 14 settembre 2022, n. 27086; Cass. 6 maggio 2021, n. 11925), con l’esclusione dalla base imponibile del contestuale accollo dei debiti collegato al trasferimento dei beni fallimentari (Cass. 30 novembre 2023, n. 33442; Cass. 6 ottobre 2023 n. 29904).

    Revocatoria fallimentare

    La sentenza che accoglie l’azione revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. b), Tariffa, Parte I, D.P.R. 26 aprile 1986 (Cass. 13 maggio 2019, n. 12685; Cass. 7 luglio 2017, n. 16814).

    Sulla statuizione del giudice che accoglie la domanda di revocatoria esperita dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 2901 del Codice civile e dell’articolo 66 della Legge fallimentare trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa (risposta a interpello 18 settembre 2020, n. 380).

    Scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili

    Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti di:

    • scioglimento del matrimonio,

    • cessazione degli effetti civili del matrimonio,

    • diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni,

    sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 19, Legge n. 74/1987; circ. 21 febbraio 2014, n. 2, par. 9.2.; Cass., ord. 21 settembre 2017, n. 22023).

    L’esenzione si applica anche a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi (Corte Cost. 25 febbraio 1999, n. 41, 15 aprile 1992, n. 176, 10 maggio 1999, n. 154), ivi comprese le sentenze di divisione rese necessarie dal mancato raggiungimento di accordi di separazione e di divorzio (Cass. 6 luglio 2020, n. 13840) e agli accordi a favore dei figli (circ. 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 1.15), anche nel caso in cui trascorrano più anni tra la data del decreto di omologa del Tribunale e la stipula dell’atto notarile per la realizzazione degli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata (risposta a interpello 25 novembre 2019, n. 493).

    La convenzione di negoziazione assistita (art. 2, D.L. n. 132/2014), conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio e, quindi, possono essere ricondotti nell’ambito dell’art. 19 della Legge n. 74/1987 (risposta a interpello 28 maggio 2020, n. 158).

    L’esenzione da imposta di registro si applica anche nel caso, in cui nell’ambito di tali procedimenti, sono posti in essere atti di trasferimento immobiliare (circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 9.2., Cass., ord. 21 settembre 2017, n. 22023), in conformità agli accordi presi dalle parti in sede di scioglimento del matrimonio o di separazione consensuale omologata (risposta a interpello n. 493 del 25 novembre 2019). In tali casi, la vendita infraquinquennale a terzi dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, concordata dai coniugi in sede di separazione, non comporta la decadenza dall’agevolazione (Cass. 21 marzo 2019, n. 7966; ris. 9 settembre 2019, n. 80/E).

    63.22.2. Base imponibile

    63.22.2.Base imponibile

    La base imponibile per la tassazione degli atti giudiziari si determina con le stesse regole previste per la tassazione degli atti ordinari (art. 43, c. 4, D.P.R. n. 131/1986) (63.23.).

    63.22.3. Registrazione

    63.22.3.Registrazione

    Soggetti obbligati

    Sono obbligati a richiedere la registrazione degli atti giudiziari, alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni, i cancellieri e i segretari degli organi giurisdizionali (art. 10, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 131/1986).

    I provvedimenti della Corte di Cassazione sono esenti dall’obbligo della registrazione (art. 73, c. 2-bis, D.P.R. n. 115/2002).

    Trasmissione degli atti all’Ufficio delle entrate

    Il funzionario addetto all’ufficio giudiziario trasmette telematicamente all’Ufficio delle entrate le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione (art. 73, c. 1, D.P.R. n. 115/2002).

    Per le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato la trasmissione della sentenza è curata dal funzionario addetto all’Ufficio del giudice dell’esecuzione (artt. 73-ter, D.P.R. n. 115/2002).

    Termini per richiedere la registrazione

    I cancellieri, per i provvedimenti e gli atti giudiziari diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, devono richiedere la registrazione decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato.

    Se dagli atti del procedimento non sono desumibili:

    • il domicilio

    • o la residenza anagrafica

    delle parti, la registrazione deve essere chiesta entro 30 giorni dalla data di acquisizione di tali elementi (art. 13, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Decreti di trasferimento e atti ricevuti dai cancellieri

    I cancellieri, per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, devono richiedere la registrazione entro 60 giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato (art. 13, c. 1-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    Sentenze di condanna al risarcimento del danno da reato

    La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data di passaggio in giudicato (artt. 73, c. 2-ter e 73-bis, c. 1, D.P.R. n. 115/2002).

    Le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute (art. 59, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 131/1986). La norma non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell’ambito di una sentenza di condanna emessa in esito ad un giudizio civile (Cass. 29 novembre 2023, n. 33242).

    Le parti in causa possono segnalare all’ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione a debito delle pronunce che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.

    Se la registrazione a debito non viene concessa, l’Ufficio giudiziario deve darne apposita motivazione, da trasmettere all’Ufficio delle entrate (art. 73, c. 2-quater, D.P.R. n. 115/2002).

    Estremi di registrazione degli atti

    L’Ufficio delle entrate comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro 10 giorni:

    • dalla ricezione degli atti, nei casi di imposta prenotata a debito (63.8.5.);

    • dal pagamento negli altri casi.

    L’ufficio annota questi dati in calce all’originale degli atti.

    63.22.4. Liquidazione e riscossione dell’imposta

    63.22.4.Liquidazione e riscossione dell’imposta

    I cancellieri e i segretari sono tenuti al pagamento dell’imposta - o al deposito della somma dovuta se il pagamento è differito (art. 16, c. 2, D.P.R. n. 131/1986) - all’atto della richiesta di registrazione limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti (art. 54, c. 2, D.P.R. n. 131/1986) (63.33.2.).

    Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell’imposta deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di avviso di liquidazione, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione (art. 54, c. 3, D.P.R. n. 131/1986). Per “parti in causa” devono intendersi, in via solidale, tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. Il presupposto della solidarietà non può, quindi, essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza, dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente alla situazione sostanziale che abbia dato causa alla sentenza registrata (Cass. 19 giugno 2020, n. 12009).

    Una volta emesso l’avviso di liquidazione, l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta, da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento (Cass. 6 maggio 2019, n. 11798; Cass. 16 maggio 2018, n. 12023). Tuttavia, l’imposta non è dovuta in caso di definitiva riforma dell’atto, qualora il contribuente non abbia ancora versato il tributo liquidato dall’Ufficio a seguito della pronuncia poi riformata (Cass. 14 ottobre 2022, n. 30219).

    63.22.5. Provvedimenti giudiziari non soggetti a registrazione

    63.22.5.Provvedimenti giudiziari non soggetti a registrazione

    Gli atti diversi da quelli espressamente indicati nella Tariffa (Parte I, art. 8) non sono soggetti a registrazione.

    Esempi

    Non sono soggetti a registrazione i provvedimenti emessi:

    • dalla Corte Costituzionale (Tabella, art. 2);

    • dal Consiglio di Stato e dai TAR (diversi da quelli soggetti ad imposta sopra indicati) (Tabella, art. 2);

    • dalle Corti di Giustizia Tributaria (Tabella, art. 2);

    • dalla Corte dei Conti (Tabella, art. 2);

    • dalla Corte di Cassazione (art. 73, c. 2, D.P.R. n. 115/2002);

    • in tema di contenzioso elettorale (Tabella, art. 2);

    • in materia di controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (Tabella, art. 10);

    • per le controversie relative alle opposizioni alle sanzioni amministrative (art. 23, c. 10, Legge n. 689/1981).

    63.23. Base imponibile

    63.23.Base imponibile

    Le norme sulla base imponibile dell’imposta di registro contengono:

    • disposizioni generali (art. 43, D.P.R. n. 131/1986);

    • disposizioni specifiche in relazione a determinati atti (artt. da 44 a 53, D.P.R. n. 131/1986).

    63.23.1. Disposizioni generali

    63.23.1.Disposizioni generali
    Atto Base imponibile Art. 43, c. 1,
    D.P.R.
    n. 131/1986
    Contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali Valore del bene o del diritto alla data dell’atto lett. a)
    Contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione Valore del bene o del diritto alla data in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi lett. a)
    Permute di beni Valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta lett. b)
    Obbligazione in cambio di beni o altra obbligazione Valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta lett. c)
    Permute soggette ad IVA Valore del bene o della prestazione non soggetta ad IVA lett. b) o c)
    e art. 40,
    c. 2.
    Cessioni di contratto Corrispettivo pattuito per la cessione e valore delle prestazioni ancora da eseguire lett. d)
    Assunzione di obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione Ammontare dell’obbligazione assunta lett. e)
    Estinzione di una precedente obbligazione Ammontare dell’obbligazione estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell’atto lett. e)
    Prestazione di garanzia reale o personale Somma garantita. Se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita (nella nozione di “titoli” non rientrano le quote di srl o società personali - Cass. 11 dicembre 2023, n. 34507). lett. f)
    Contratti diversi da quelli indicati nei punti precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale Ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto lett. h)
    Contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette ad IVA Valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette ad IVA lett. i)

    Immobili

    Per la determinazione della base imponibile in caso di vendita di immobili viene attribuito rilievo esclusivamente al valore del bene alla data dell’atto (ovvero, se trattasi di atto traslativo sottoposto a condizione sospensiva, approvazione o omologazione, alla data in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi), a prescindere dalle possibili ricadute derivanti da vicende che successivamente interessano il bene (Cass. 9 ottobre 2020, n. 21870). Tra gli elementi di valutazione ai fini della determinazione della base imponibile può certamente rientrare la perizia per la concessione del mutuo (Cass. 14 dicembre 2023, n. 35055).

    Accollo di debiti

    Concorrono a formare la base imponibile anche (art. 43 c. 2, D.P.R. n. 131/1986):

    • i debiti o gli altri oneri oggetto di accollo;

    • le obbligazioni estinte per effetto dell’atto.

    Esempio

    Acquisto di un immobile per 400.000 euro, con accollo del mutuo di 230.000 euro.

    Base imponibile: 630.000 euro (400.000 + 230.000).

    L’accollo del debito concorre a formare la base imponibile e, quindi, non è soggetto ad imposta autonomamente (art. 21, c. 3, D.P.R. n. 131/1986) (Cass. 25 novembre 2022, n. 34737; Cass. 26 giugno 2003, n. 10201).

    L’accollo liberatorio è soggetto ad imposta di registro come atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (imposta del 3% ai sensi dell’art. 9 della tariffa); se l’accordo viene concluso per corrispondenza, l’atto è soggetto ad imposta solo in caso d’uso (risposta a interpello 20 agosto 2024, n. 170).

    Corrispettivi in valuta estera

    Se i prezzi o i corrispettivi che concorrono a formare la base imponibile dell’imposta di registro sono espressi in valuta estera o in valuta oro, occorre procedere al ragguaglio al cambio (art. 43, c. 3, D.P.R. n. 131/1986):

    • del giorno della stipulazione dell’atto;

    • risultante alla diversa data di ragguaglio stabilita dalle parti.

    Atti dell’autorità giudiziaria

    Le disposizioni sulla base imponibile previste per gli atti e i contratti valgono anche per la tassazione degli atti giudiziari (63.22.2.).

    63.23.2. Espropriazione forzata e asta pubblica

    63.23.2.Espropriazione forzata e asta pubblica

    La base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione (art. 44, c. 1, D.P.R. n. 131/1986):

    • per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata;

    • per la vendita di beni mobili e immobili fatta all’asta pubblica;

    • per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto.

    Nel caso di decadenza dell’aggiudicatario per mancato pagamento del prezzo e di nuovo incanto (art. 587 c.p.c.) la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione diminuito della parte già assoggettata ad imposta (art. 44, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Immobili ad uso abitativo

    Nel particolare caso in cui l’espropriazione o l’asta abbia ad oggetto immobili ad uso abitativo, acquisiti da privati, può trovare applicazione, in presenza degli altri requisiti previsti, il criterio del c.d. “prezzo valore” (63.23.10.).

    63.23.3. Espropriazione per pubblica utilità

    63.23.3.Espropriazione per pubblica utilità

    Per l’espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili, beni immobili, aziende, diritti reali sugli stessi, la base imponibile è costituita dall’ammontare definitivo dell’indennizzo (art. 44, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Trasferimento volontario

    In caso di trasferimento volontario all’espropriante nell’ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo (art. 44, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Le cessioni volontarie, inserendosi nell’ambito di un procedimento espropriativo e producendo gli stessi effetti del decreto di esproprio (cfr. art. 45 del D.P.R. n. 327/2001), sono soggette alla medesima disciplina prevista per gli atti di espropriazione per pubblica utilità (risposta a interpello 6 ottobre 2021, n. 669).

    Soggetto obbligato

    Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento, l’imposta di registro è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente, senza diritto di rivalsa (art. 57, c. 8, D.P.R. n. 131/1986).

    Se espropriante o acquirente è lo Stato, l’imposta non è dovuta (art. 57, c. 8, D.P.R. n. 131/1986).

    L’esenzione si applica sia nel caso in cui lo Stato sia il soggetto espropriante sia nel caso in cui lo stesso, pur non essendo il soggetto espropriante, sia però il soggetto acquirente, laddove l’espropriante sia un soggetto diverso dallo Stato (ad esempio, il concessionario delegato per l’esecuzione di opere pubbliche) (ris. 19 settembre 2018, n. 66/E; Cass. 13 marzo 2020, n. 7221).

    Nei casi in esame, inoltre, non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale (art. 1, c. 2 e 10, c. 3, D.Lgs. n. 347/1990).

    63.23.4. Concessioni e atti con Amministrazioni dello Stato

    63.23.4.Concessioni e atti con Amministrazioni dello Stato

    Per gli atti di:

    • concessione su beni demaniali, cessione e surrogazione relativa,

    • concessione di diritti d’acqua a tempo determinato, cessione e surrogazione relativa,

    la base imponibile è pari all’ammontare del canone (art. 45, D.P.R. n. 131/1986), a cui si aggiungono eventuali ulteriori somme a carattere tariffario (''tariffa idrica''), se previste (risposta a interpello 22 marzo 2024, n. 77).

    Per gli atti di trasferimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari da/a Amministrazioni dello Stato, compresi gli organi con personalità giuridica, con valore determinato dall’Agenzia delle Entrate in base a disposizioni di legge, la base imponibile è pari all’ammontare del corrispettivo pattuito (art. 45, D.P.R. n. 131/1986).

    63.23.5. Rendite e pensioni

    63.23.5.Rendite e pensioni

    Base imponibile rendite

    Per la costituzione di rendite la base imponibile è data (art. 46, c. 1, D.P.R. n. 131/1986):

    • dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario;

    • ovvero, dal valore della rendita, se maggiore rispetto al valore della somma pagata o al valore dei beni ceduti dal beneficiario.

    Base imponibile pensioni

    Per la costituzione di pensioni la base imponibile è data dal valore della pensione (art. 46, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Valore della rendita e della pensione

    Rendita perpetua o a tempo indeterminato - Il valore della rendita perpetua o a tempo indeterminato è pari a 40 volte l’annualità (art. 46, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 131/1986 e art. 1, D.M. 21 dicembre 2023).

    Esempio

    Con scrittura privata autenticata in data 10 gennaio 2024 A cede a B un immobile del valore di 600.000 euro pattuendo che l’acquirente gli dovrà corrispondere, come corrispettivo, una rendita perpetua di 10.000 euro l’anno.

    Valore della rendita: 10.000 x 40 = 400.000 euro.

    Rendita o pensione a tempo determinato - Il valore della rendita o pensione a tempo determinato è costituito dal valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse (dal 1° gennaio 2024 pari al 2,5% in ragione d’anno - D.M. 29 novembre 2023) ma in nessun caso superiore a 40 volte l’annualità (art. 46, c. 2, lett. b), D.P.R. n. 131/1986 e art. 1, D.M. 21 dicembre 2023).

    Il valore della rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è costituito dal valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti per la rendita o pensione vitalizia con riferimento alla durata massima della rendita o pensione (art. 46, c. 4, D.P.R. n. 131/1986).

    Rendita o pensione vitalizia - Il valore della rendita o pensione vitalizia è costituito dall’ammontare che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente indicato nel prospetto seguente (allegato D.P.R. n. 131/1986), applicabile in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare (art. 46, c. 2, lett. c), D.P.R. n. 131/1986; D.M. 21 dicembre 2023).

    Età del beneficiario
    (anni compiuti)
    Coefficiente Età del beneficiario
    (anni compiuti)
    Coefficiente
    da 0 a 20 38 da 64 a 66 20
    da 21 a 30 36 da 67 a 69 18
    da 31 a 40 34 da 70 a 72 16
    da 41 a 45 32 da 73 a 75 14
    da 46 a 50 30 da 76 a 78 12
    da 51 a 53 28 da 79 a 82 10
    da 54 a 56 26 da 83 a 86 8
    da 57 a 60 24 da 87 a 92 6
    da 61 a 63 22 da 93 a 99 4
    Esempio

    Rendita annua costituita il 20 gennaio 2024 di 10.000 euro a favore di una persona di 53 anni.Base imponibile: 10.000 x 28 = 280.000.

    Rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone

    Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che cessa con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato secondo le regole previste per la rendita o pensione vitalizia (art. 46, c. 2, lett. c), tenendo conto dell’età del meno giovane dei beneficiari (art. 46, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato tenendo conto dell’età del più giovane dei beneficiari (art. 46, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    L’accrescimento è quel fenomeno giuridico, relativo alla contitolarità di diritti, che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari qualora venga meno la titolarità di alcuno di essi (per esempio, a causa di morte).

    63.23.6. Enfiteusi

    63.23.6.Enfiteusi

    Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell’enfiteuta, la base imponibile è pari a:

    • 20 volte il canone annuo;

    • ovvero, se maggiore, al valore del diritto dell’enfiteuta (art. 47, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Affrancazione - La base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall’enfiteuta (art. 47, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Valore del diritto del concedente - È pari alla somma dovuta dall’enfiteuta per l’affrancazione (art. 47, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Valore del diritto dell’enfiteuta - È pari alla differenza tra:

    • il valore della piena proprietà;

    • e la somma dovuta per l’affrancazione (art. 47, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    63.23.7. Usufrutto, uso e abitazione

    63.23.7.Usufrutto, uso e abitazione

    Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso, abitazione, la base imponibile è costituita dalla differenza tra:

    • il valore della piena proprietà;

    • il valore dell’usufrutto, uso o abitazione (art. 48, D.P.R. n. 131/1986).

    Valore dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione

    Il valore dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione si determina come segue:

    • si moltiplica il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse (dal 1° gennaio 2024 pari al 2,5% in ragione d’anno - 29 novembre 2023);

    • si moltiplica il valore dell’annualità per il coefficiente applicabile in base all’età della persona, alla cui morte il diritto di usufrutto, uso o abitazione deve cessare per il saggio legale di interesse (63.23.5.).

    Esempio

    Usufrutto su un immobile di valore pari a 450.000 euro.

    Età dell’usufruttuario: 59 anni.

    Tasso interesse 2024: 2,5%.

    Valore annualità: 450.000 x 2,5% = 11.250.

    Valore usufrutto: 11.250 x 24 = 270.000

    Valore nuda proprietà: 450.000 - 270.000 = 180.000.

    Il medesimo procedimento vale sia nel caso di cessione del diritto di usufrutto sia nel caso della sua costituzione.

    Lo stesso procedimento si utilizza per la determinazione del valore dell’uso e dell’abitazione.

    63.23.8. Crediti

    63.23.8.Crediti

    Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati.

    Rileva il valore nominale del credito oggetto di cessione, indipendentemente dalla circostanza che il cessionario possa presumibilmente percepire una somma inferiore, a seguito ad esempio dell’insinuazione al passivo fallimentare del cedente (ris. 26 febbraio 1974, n. 300176).

    Crediti fruttiferi

    Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell’atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

    Crediti di valore non determinabile

    Se al momento della cessione il valore del credito ceduto non è quantificabile esattamente, in quanto il suo ammontare può variare in base ad elementi esterni (ad esempio, in base a quanti beni saranno prodotti o venduti), l’imposta di registro deve essere corrisposta, al momento della registrazione, sul valore del credito stimato ed eventualmente conguagliata versando la differenza o chiedendo il rimborso (artt. 35 e 19, D.P.R. n. 131/1986).

    63.23.9. Atti societari

    63.23.9.Atti societari

    Per il conferimento di immobili o di diritti reali immobiliari per la costituzione di:

    • società,

    • enti diversi dalle società,

    • consorzi,

    • associazioni,

    • altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica,

    aventi per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali o agricole, la base imponibile è pari al valore dei beni o diritti conferiti, al netto di passività, oneri accollati all’ente conferitario, spese e oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento.

    Spese e oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento

    Le spese e oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento sono calcolati forfetariamente in misura pari al:

    • 2% del valore dichiarato fino a 103.291,38 euro;

    • 1% per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a 516.456,90 euro.

    63.23.10. Valore dei beni e dei diritti

    63.23.10.Valore dei beni e dei diritti

    Ai fini della determinazione della base imponibile si assume come valore dei beni o dei diritti:

    • quello dichiarato dalle parti nell’atto;

      in mancanza o se superiore;

    • il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto (art. 51, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Beni immobili e aziende

    Per gli atti che hanno per oggetto:

    • beni immobili,

    • diritti reali immobiliari,

    • aziende o diritti reali su di esse,

    si intende per valore il valore venale in comune commercio (art. 51, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Controllo di congruità beni immobili

    Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, l’Ufficio delle entrate verifica se il valore dichiarato in atti dalle parti corrisponda al valore venale in comune commercio del bene (art. 51, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    La verifica è effettuata secondo tre criteri, che possono anche concorrere tra loro:

    • criterio comparativo;

    • criterio della capitalizzazione;

    • altri elementi.

    Con particolare riferimento al conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche accese dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento (Cass. 15 luglio 2022, n. 22325; Cass. 3 aprile 2019, n. 9209).

    Criterio comparativo - L’ufficio effettua il controllo di congruità avendo riguardo:

    • ai trasferimenti a qualsiasi titolo,

    • e alle divisioni e perizie giudiziarie,

    anteriori di non oltre 3 anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, aventi per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni.

    Criterio della capitalizzazione - L’ufficio effettua il controllo di congruità avendo riguardo:

    • al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili;

    • capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari.

    Il criterio del canone capitalizzato si rivela plausibile perché il canone è la contropartita che la parte poi divenuta cedente ha richiesto a fronte della capacità reddituale rinunciata ed è il costo che l’affittuaria paga in ragione della redditività che si attende di ritrarre dall’azienda (Cass. 23 giugno 2020, n. 12305).

    Altri elementi - L’ufficio effettua il controllo di congruità avendo riguardo ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai Comuni.

    Le quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) non costituiscono fonte tipica di prova ma vanno integrate con altri elementi di valenza almeno indiziaria (Cass. 6 novembre 2020, n. 24875).

    Controllo di congruità aziende

    Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su aziende, l’Ufficio delle entrate verifica se il valore dichiarato in atti dalle parti corrisponda al valore venale in comune commercio del bene (art. 51, c. 4, D.P.R. n. 131/1986).

    Per la verifica del valore, l’Ufficio delle entrate può:

    • tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte (ad esempio, IVA e/o imposte dirette);

    • procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’IVA (art. 51, c. 4, D.P.R. n. 131/1986);

    • utilizzare i poteri di verifica ed accertamento previsti ai fini delle imposte sui redditi (art. 53-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    La verifica è effettuata con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento e con esclusione:

    • delle unità da diporto (Tariffa, Parte I, art. 7, D.P.R. n. 131/1986);

    • dei veicoli iscritti al PRA (Tabella, art. 11-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    L’esistenza di un valore di avviamento dell’azienda, costituente l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l’impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti e di quelli successivi (Cass., Sez. V, 4 novembre 2015, n. 22506), in quanto tale circostanza non esaurisce l’oggetto dell’indagine (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33576).

    Il valore complessivo dell’azienda si determina al netto delle passività relative all’azienda stessa risultanti:

    • dalle scritture contabili obbligatorie;

    • o da atti aventi data certa a norma del Codice civile.

    Dal valore dell’azienda non sono dedotte le passività:

    • che l’alienante si è espressamente impegnato ad estinguere (Cass. 25 novembre 2022, n. 34739);

    • relative alle unità da diporto e ai veicoli.

    Rettifica del valore

    L’ufficio, se ritiene che i beni immobili, i diritti reali immobiliari, le aziende o i diritti reali su di esse, hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, con lo stesso atto (art. 52, c. 1, D.P.R. n. 131/1986):

    • rettifica il valore dichiarato;

    • provvede alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

    L’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta deve contenere:

    • l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti;

    • gli elementi in base ai quali il maggior valore è stato determinato;

    • le aliquote applicate;

    • il calcolo della maggiore imposta;

    • l’imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.

    Sistema del prezzo-valore

    L’Ufficio delle entrate non può procedere alla rettifica del valore di beni immobili, quando i contribuenti applicano il sistema del “prezzo-valore” (art. 1, c. 497, Legge n. 266/2005).

    Con il criterio del “prezzo valore”:

    • la base imponibile è costituita dal valore catastale rivalutato dell’immobile;

    • le parti sono obbligate a dichiarare il corrispettivo realmente pattuito, anche se maggiore del valore catastale;

    • la tassazione si applica in ogni caso sul valore catastale.

    Il sistema “prezzo-valore” si applica alle cessioni:

    • di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (box, cantine, ecc.), dotati di rendita catastale. Il numero delle pertinenze può anche essere superiore a 1 (ris. 11 aprile 2008, n. 149);

    • soggette ad imposta di registro;

    • effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;

    • nelle quali sia indicato il reale corrispettivo nel relativo atto di vendita.

    Per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto di edificare e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile a discrezione (Cass. 24 dicembre 2020, n. 29527). Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni (Cass., ord. 16 maggio 2018, n. 11970).

    Il sistema del “prezzo valore” trova applicazione anche con riferimento agli immobili con attribuzione di rendita proposta con la procedura Docfa. La definitiva determinazione della rendita influirà sulla determinazione della base imponibile, e quindi legittimerà l’ufficio a riscuotere la differenza di imposta, con i relativi interessi, ma senza penalità (Cass. 6 febbraio 2019, n. 3409).

    Il sistema del “prezzo valore” non può essere applicato agli acquisti effettuati da un trustee (circ. 20 ottobre 2022, par. 4.4.7.).

    Il sistema del “prezzo-valore” richiede una precisa richiesta che la parte acquirente deve rendere al notaio.

    Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito:

    • le imposte sono dovute sul corrispettivo pattuito e non sul valore catastale;

    • si applica la sanzione dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

    CASO 12 - Sistema di tassazione “prezzo-valore”

    1) Cessione di un immobile adibito a uso ufficio, di categoria catastale A10.

    Il sistema “prezzo-valore” non si applica non trattandosi di immobile ad uso abitativo.

    2) Cessione di fabbricato abitativo effettuato dall’impresa costruttrice entro 5 anni dalla ultimazione della costruzione.

    Il sistema “prezzo-valore” non si applica trattandosi di cessione soggetta ad IVA.

    3) Cessione di fabbricato abitativo effettuato nei confronti di un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa.

    Il sistema “prezzo-valore” non si applica.

    4) Cessione di fabbricato abitativo effettuato nei confronti di un privato da parte di un’impresa costruttrice, che cede il bene oltre 5 anni dalla ultimazione della costruzione, senza optare per l’applicazione dell’IVA.

    Il sistema “prezzo-valore” si applica, in quanto la cessione è soggetta ad imposta di registro ed è realizzata nei confronti di una persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

    5) Cessione di un fabbricato con “prezzo valore” di 300.000 euro. Nell’atto viene occultato il corrispettivo realmente percepito, pari a 450.000 euro.

    L’imposta di registro si applica su 450.000 euro; si applica la sanzione dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

    Il sistema del “prezzo valore” si applica anche (ris. 1° giugno 2007, n. 121/E):

    • agli acquisti a titolo derivativo-costitutivo;

    • agli atti traslativi della nuda proprietà;

    • agli atti di rinuncia;

    • ad ogni altro negozio assimilato al trasferimento, per il quale la base imponibile è determinata con riferimento al valore del bene oggetto dell’atto.

    Il sistema del “prezzo valore” si applica, inoltre:

    • agli acquisti effettuati in sede di espropriazione forzata e pubblici incanti (Corte Cost. 23 gennaio 2014, n. 6; circ. 4 marzo 2015, n. 8/E);

    • ai contratti atipici di mantenimento (ris. 25 agosto 2017, n. 113/E);

    • alla permuta, con l’obbligo di indicare in atto l’eventuale conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati (ris. 9 novembre 2007, n. 320/E e risposta a interpello 25 novembre 2019, n. 494 con la quale è stato specificato che è assimilabile alla permuta il trasferimento della proprietà di un immobile come corrispettivo della rinuncia all’eredità);

    • ai trasferimenti disposti con provvedimento giudiziale (ris. 28 maggio 2021, n. 38/E).

    Determinazione del prezzo-valore

    Il “prezzo valore” è pari al valore catastale rivalutato dell’immobile (art. 52, c. 4 e 5, D.P.R. n. 131/1986). Il valore catastale rivalutato dell’immobile è determinato dal:

    • reddito risultante in catasto;

    • aggiornato con i coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito (rivalutazione del 5%);

    • moltiplicato per 110, se si tratta di “prima casa”, 120 se non si tratta di “prima casa”.

    CASO 13 - Applicazione del sistema “prezzo-valore”

    1) Cessione di un appartamento con rendita catastale di 800 euro, che non costituisce “prima casa”. Prezzo pattuito (da indicare in atti): 250.000 euro.

    • aggiornamento rendita catastale: 800 x 1,05 = 840;

    • moltiplicazione per 120: 100.800;

    • 100.800 x 9% = 9.072 euro (imposta di registro).

    L’imposta sul prezzo realmente pagato sarebbe di 22.500 euro.

    2) Cessione di un appartamento con rendita catastale di 800 euro, che costituisce “prima casa”. Prezzo pattuito (da indicare in atti): 250.000 euro.

    • aggiornamento rendita catastale: 800 x 1,05 = 840;

    • moltiplicazione per 110: 92.400;

    • 92.400 x 2% = 1.848 euro (imposta di registro).

    L’imposta sul prezzo realmente pagato sarebbe di 5.000 euro.

    63.24. Compravendita immobiliare

    63.24.Compravendita immobiliare

    Il contratto di compravendita immobiliare è soggetto ad imposta proporzionale di registro oppure ad IVA a seconda:

    • della natura del bene;

    • e/o dei soggetti che effettuano l’operazione.

    In caso di vendita degli immobili con il pagamento del prezzo a rate (art. 1523 c.c.) ai fini dell’imposta di registro, per effetto di quanto prevede l’art. 27, c. 3 del D.P.R. n. 131/1986, l’effetto traslativo si verifica immediatamente, sicché il tributo deve essere corrisposto in misura proporzionale al momento della registrazione dell’atto (risposta a interpello 24 settembre 2020, n. 409).

    Applicazione dell’IVA/Registro

    Per gli atti relativi a cessioni di beni non soggetti ad IVA l’imposta di registro si applica in misura proporzionale.

    Per gli atti relativi a cessioni di beni soggetti ad IVA l’imposta di registro si applica in misura fissa (200 euro).

    Imposta proporzionale di registro

    Sono previste 4 aliquote d’imposta (Tariffa, Parte I, art. 1, D.P.R. n. 131/1986):

    Beni immobili in genere (fabbricati e terreni) 9%
    Case di abitazione con le agevolazioni “prima casa”, escluse quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 2%
    Terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale 15%
    Case di abitazione, escluse quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, cedute a banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni per le agevolazioni “prima casa” (norma con effetto fino al 31 dicembre 2020 - art. 1, c. 83 e 84, legge n. 208/2015) 1,5%

    Imposta minima

    Nei casi in cui trova applicazione l’imposta proporzionale di registro, l’imposta non può essere inferiore a 1.000 euro (art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 23/2011).

    Agevolazioni

    La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, anche se richiesta in via subordinata già all’inizio (Cass., Sez. VI, 21 marzo 2019, n. 8078).

    Deve escludersi che l’agevolazione “prima casa” originariamente invocata in ragione dell’esistenza di un certo presupposto (trasferimento della residenza entro 18 mesi), possa, poi, essere recuperata in ragione di un diverso presupposto (luogo dell’attività lavorativa) una volta che si sia accertato inesistente quello su cui si confidava (Cass. 16 marzo 2018, n. 6501).

    Imposte ipotecaria e catastale

    Gli atti assoggettati all’imposta proporzionale di registro sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 23/2011).

    Imposta di bollo, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie

    Gli atti assoggettati all’imposta proporzionale di registro e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 23/2011):

    • dall’imposta di bollo;

    • dai tributi speciali catastali;

    • dalle tasse ipotecarie.

    Demolizione e ricostruzione di interi fabbricati

    Per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione (ivi comprese le cooperative edilizie, risposta a interpello 11 dicembre 2019, n. 515) o di ristrutturazione immobiliare, effettuati entro il 31 dicembre 2021, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi oppure vi eseguano interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia, con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, procedendo all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richiamate, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l’applicazione degli interessi e della sanzione del 30% delle stesse imposte (art. 7, D.L. n. 34/2019), senza possibilità di regolarizzare la violazione, nemmeno con il ravvedimento operoso (risposta a interpello 6 giugno 2022, n. 324).

    L’agevolazione si applica anche in caso di trasferimento di un capannone agricolo ma non può essere estesa al terreno agricolo eventualmente ceduto unitamente al capannone (risposta a interpello 13 dicembre 2019, n. 525) né alla cessione di terreni edificabili (risposta a interpello 11 dicembre 2019, n. 515). L’agevolazione, in presenza di tutte le condizioni previste, si applica anche nel caso di permuta e anche all’eventuale cessione di contratto da parte dell’impresa acquirente ad altra impresa di costruzioni (risposta a interpello 22 dicembre 2020, n. 613).

    L’agevolazione (applicazione delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale):

    • non si applica qualora l’acquisto sia effettuato da parte di un fondo immobiliare (risposta a interpello 7 luglio 2020, n. 204); nel caso di acquisto effettuato da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione, la vendita può avvenire anche nei confronti di un fondo immobiliare (risposta a interpello 27 maggio 2021, n. 376); si applica anche nel caso in cui l’intero fabbricato da acquistare contenga due unità immobiliari censite come C/6 (autorimessa) e C/1 (negozio), purché sia ceduto almeno il 75% del volume dell’intero fabbricato (risposta a interpello 7 luglio 2020, n. 203); le unità abitative in corso di costruzione non possono essere considerate ai fini del raggiungimento del 75% del volume complessivo (risposta a interpello 29 aprile 2021, n. 305);

    • si applica anche in presenza dei c.d. piani di recupero per comparto discontinuo, ma solo con riferimento all’acquisto di fabbricati ed escludendo quello di eventuali terreni (risposta a interpello 31 luglio 2020, n. 234);

    • si applica anche se l’acquisto dell’intero fabbricato avvenga mediante più atti di compravendita, (risposta a interpello 18 settembre 2020, n. 384);

    • non si applica in caso di cessione avente ad oggetto terreni, anche ove si tratti di quelli su cui costruire i nuovi edifici (risposta a interpello 31 luglio 2020, n. 234).

    Trasferimenti a Enti del Terzo Settore

    Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli Enti del Terzo Settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro 5 anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso (art. 82, c. 4, D.Lgs. n. 117/2017). Tale agevolazione non si rende applicabile in caso di cessione di azienda (risposta a interpello 26 agosto 2020, n. 277).

    Operazioni di cartolarizzazione

    Le operazioni di cartolarizzazione per la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (art. 2, D.L. n. 351/2001) e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dello stesso, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto (tale disposizione è in vigore anche dopo la soppressione di tutte le agevolazioni, di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 23/2011). Rientrano in tale agevolazione anche gli atti di retrocessione dei singoli immobili, posti in essere nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione (risposta a interpello 31 agosto 2023, n. 424).

    Cessioni soggette/non soggette ad IVA

    Venditore non soggetto IVA - Le cessioni di immobili poste in essere da un venditore non soggetto IVA (ad esempio, un privato) o che non effettua l’operazione nell’esercizio di impresa, arte o professione, sono escluse dal campo applicativo dell’IVA e soggette ad imposta di registro proporzionale.

    Venditore soggetto IVA - Le cessioni di immobili poste in essere nell’esercizio di impresa, arte o professione rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e possono essere, a seconda della natura del bene e del soggetto che effettua l’operazione:

    • imponibili ad IVA (aliquote: 4%, 10%, 22%);

    • esenti da IVA (art. 10, c. 1, nn. 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), D.P.R. n. 633/1972);

    • escluse da IVA per carenza del requisito della territorialità (artt. 7 e 7-bis, D.P.R. n. 633/1972).

    Cessioni soggette ad IVA - Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, si considerano soggette ad IVA (art. 40, c. 1, D.P.R. n. 131/1986), le cessioni di immobili, effettuate nell’esercizio di impresa, arte o professione:

    • imponibili;

    • poste in essere tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA (artt. 70-bis e ss., D.P.R. n. 633/1972);

    • escluse da IVA per carenza del requisito della territorialità (artt. 7 e 7-bis, D.P.R. n. 633/1972);

    • esenti da IVA (art. 10, D.P.R. n. 633/1972) (si veda la tabella che segue).

    Cessioni non soggette ad IVA - Non si considerano soggette ad IVA e scontano l’imposta proporzionale di registro le seguenti operazioni:

    Operazione Note Riferimenti
    Cessioni di fabbricati abitativi esenti Sono soggette ad IVA:
    a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione;
    b) le cessioni effettuate dalle imprese ristrutturatrici, entro 5 anni dall’ultimazione dell’intervento;
    c) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici oltre i 5 anni, se nell’atto di vendita viene manifestata l’opzione per l’imposizione ad IVA;
    d) le cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali se nell’atto di vendita viene manifestata l’opzione per l’imposizione ad IVA.
    art. 10, c. 1,
    n. 8-bis),
    D.P.R. n. 633/1972
    Cessioni di fabbricati acquistati senza il diritto a detrazione art. 10, c. 1,
    n. 27-quinquies),
    D.P.R. n. 633/1972
    Cessioni tra soggetti partecipanti a un Gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le disposizioni di cui all’art. 10, c. 1, nn. 8-bis) e 27-quinquies) art. 40, c. 1,
    D.P.R. n. 131/1986

    La cessione di fabbricati strumentali si considera:

    • soggetta ad IVA, sia se imponibile sia se esente da IVA (art. 40, c. 1, D.P.R. n. 131/1986);

    • non soggetta ad IVA se l’operazione viene effettuata al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione (ad esempio, da un privato).

    CASO 14 - Applicazione dell’imposta

    1) L’atto di cessione di una casa di abitazione da parte di un privato non è soggetto ad IVA.

    Si applica l’imposta proporzionale di registro:

    • 2%, se l’acquirente beneficia delle agevolazioni per la “prima casa”;

    • 9% negli altri casi.

    2) L’atto di cessione di una casa di abitazione da parte di un’impresa diversa da quella costruttrice o ristrutturatrice costituisce un’operazione esente da IVA (art. 10, c. 1, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/1972). Ai fini dell’imposta di registro si considera operazione non soggetta ad IVA.

    Si applica l’imposta proporzionale di registro:

    • 2%, se l’acquirente beneficia delle agevolazioni per la “prima casa”;

    • 9% negli altri casi.

    3) L’atto di cessione di una casa di abitazione da parte dell’impresa costruttrice entro 5 anni dalla ultimazione della costruzione è soggetto ad IVA (art. 10, c. 1, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/1972).

    Si applica l’imposta fissa di registro (200 euro).

    4) L’atto di cessione di una casa di abitazione da parte dell’impresa costruttrice, oltre 5 anni dalla ultimazione della costruzione, con opzione in atto per l’applicazione dell’IVA, è soggetto ad IVA (art. 10, c. 1, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/1972).

    Si applica l’imposta fissa di registro (200 euro).

    5) L’atto di cessione di un fabbricato strumentale da parte di un privato non è soggetto ad IVA.

    Si applica l’imposta proporzionale di registro pari al 9%.

    6) L’atto di cessione di un fabbricato strumentale da parte di un’impresa diversa da quella costruttrice o ristrutturatrice, che non manifesta, nell’atto di cessione, l’opzione per l’applicazione dell’IVA, costituisce un’operazione esente da IVA (art. 10, c. 1, n. 8-ter), D.P.R. n. 633/1972).

    Ai fini dell’imposta di registro l’operazione si considera comunque soggetta ad IVA (art. 40, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Si applica l’imposta fissa di registro (200 euro).

    7) L’atto di cessione di un fabbricato strumentale da parte dell’impresa costruttrice entro 5 anni dalla ultimazione della costruzione è soggetto ad IVA (art. 10, n. 8-ter), D.P.R. n. 633/1972).

    Si applica l’imposta fissa di registro (200 euro).

    8) La cessione di un immobile residenziale non ultimato è soggetta ad IVA e alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna (risposta a interpello 4 agosto 2020, n. 241).

    63.24.1. Immobili ad uso abitativo

    63.24.1.Immobili ad uso abitativo

    Definizione

    Sono immobili ad uso abitativo i fabbricati o le porzioni di fabbricato classificate o classificabili nelle categorie del gruppo A, eccetto A/10 (circ. 4 agosto 2006, n. 27/E).

    Sono immobili diversi da quelli abitativi (immobili “strumentali”) le unità immobiliari urbane classificate o classificabili nelle categorie dei gruppi B, C, D, E, A/10 (uffici e studi privati).

    La distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo (circ. 4 agosto 2006, n. 27/E).

    Abitazioni di lusso - Si considerano abitazioni di lusso quelle classificate o classificabili nelle categorie:

    • A/1: abitazioni di tipo signorile;

    • A/8: abitazioni in ville;

    • A/9: castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

    Per le abitazioni di lusso le agevolazioni “prima casa” non sono applicabili.

    Cessione di immobili abitativi non soggetti ad IVA
    Categoria catastale Registro Ipotecaria Catastale
    Da A/2 a A/7 e A/11 2% (prima casa)
    9% (altro)
    50 € 50 €
    A/1, A/8, A/9 9% 50 € 50 €

    Cessioni soggette ad IVA

    Sono soggette ad IVA le cessioni di unità abitative effettuate (art. 10, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/1972):

    • dalle imprese costruttrici, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione;

    • dalle imprese costruttrici, oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione, se nel relativo atto il cedente espressamente manifesta l’opzione per l’imposizione IVA;

    • dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero (art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f), D.P.R. n. 380/2001), entro 5 anni dalla data di ultimazione dell’intervento;

    • dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero (art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f), D.P.R. n. 380/2001), oltre 5 anni dalla data di ultimazione dell’intervento, se nel relativo atto il cedente espressamente manifesta l’opzione per l’imposizione IVA.

    Fabbricati destinati ad alloggi sociali

    Sono soggette ad IVA anche le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2008), per le quali, nel relativo atto, il cedente espressamente manifesta l’opzione per l’imposizione IVA.

    Cessione di immobili abitativi soggetti ad IVA
    Categoria catastale IVA Registro Ipotecaria Catastale
    Da A/2 a A/7 e A/11 4% (prima casa)
    10% (altro)
    200 € 200 € 200 €
    A/1, A/8, A/9 22% 200 € 200 € 200 €

    Le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura di 50 euro ciascuna se gli atti sono assoggettati all’imposta proporzionale di registro.

    Negli altri casi, la misura dell’imposta fissa ipotecaria e catastale è pari a 200 euro (art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990 e nota all’art. 1, Tariffa allegata, D.Lgs. n. 347/1990).

    Agevolazioni “prima casa”

    L’aliquota del 2% per l’acquisto della “prima casa” per le case di abitazione non di lusso si applica agli atti traslativi o costitutivi (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis, D.P.R. n. 131/1986):

    • della proprietà;

    • della nuda proprietà;

    • dell’usufrutto;

    • dell’uso;

    • dell’abitazione.

    Immobili agevolabili Immobili non agevolabili
    - abitazioni di tipo civile (cat. A/2);
    - abitazioni di tipo economico (cat. A/3);
    - abitazioni di tipo popolare (cat. A/4);
    - abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/5);
    - abitazioni di tipo rurale (cat. A/6);
    - abitazioni in villini (cat. A/7);
    - abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (cat. A/11).
    - abitazioni di tipo signorile (cat. A/1):
    - abitazioni in ville (cat. A/8);
    - castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9);
    - Uffici e studi privati (A/10).

    Le agevolazioni “prima casa” si applicano, limitatamente all’imposta di registro, anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione dell’abitazione non di lusso (ris. 20 marzo 2012, n. 25/E; Cass. 15 gennaio 2010, n. 581) e nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale (ris. 28 maggio 2021, n. 38/E). In tali casi, la parte dovrà rendere le dichiarazioni prescritte prima della registrazione del provvedimento di trasferimento (sentenza o decreto) del giudice, dovendosi escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo (Cass. 21 gennaio 2021, n. 1270) (sulla forma delle dichiarazioni cfr. ris. 28 maggio 2021, n. 38/E).

    Le agevolazioni “prima casa” si applicano anche con riferimento agli atti a titolo gratuito (circ. 8 aprile 2016, n. 12/E, par. 2.3).

    Gli acquisti che beneficiano delle agevolazioni “prima casa” effettuati entro il 31 dicembre 2023 da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale (art. 64, D.L. n. 73/2021 e art. 1, c. 74, Legge n. 197/2022).

    L’agevolazione si applica anche se entro il 31 dicembre 2023 sia stato stipulato il contratto preliminare, a condizione che l'atto definitivo sia stipulato entro il 31 dicembre 2024 (artt. 3, 12-terdecies, D.L. n. 215/2023).

    Condizioni - L’agevolazione si applica in presenza di tre condizioni (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis):

    • ubicazione dell’immobile nel comune di residenza dell’acquirente o in quello di esercizio dell’attività;

    • mancanza di altro immobile nel comune dove si trova l’immobile da acquistare;

    • mancanza nel territorio dello Stato di altro immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

    Ubicazione dell’immobile nel comune di residenza - L’immobile da acquistare deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 1, lett. a), D.P.R. n. 131/1986).

    Nel caso di acquisto di immobili sottoposti a uno o più interventi che consentono una detrazione di imposta del 110% (isolamento termico, impianti di climatizzazione), di cui all’art. 119, c. 1, lett. a), b) e c), del D.L. n. 34/2020, il termine per stabilire la residenza è di 30 mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita (art. 119, c. 10-ter, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021).

    La norma subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di 18 mesi, nel Comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata (Cass. 8 luglio 2020, n. 14203).

    La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), lett. a), D.P.R. n. 131/1986). La forza maggiore o il caso fortuito, idonei ad impedire la decadenza in caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto, devono consistere in un evento inevitabile ed imprevedibile, non ravvisabile né in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione né in caso di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile già edificato (Cass. 23 maggio 2019, n. 14114). Costituisce caso di forza maggiore il mancato rilascio dell’immobile da parte dell’occupante abusivo (Cass. 9 maggio 2019, n. 12404; Cass. 18 aprile 2019, n. 10937), così come uno stato di malattia tale da ostacolare la tempestiva variazione anagrafica (Cass. 25 gennaio 2000, n. 797).

    Nel caso di omissione nell’atto di acquisto delle dichiarazioni necessarie per l’applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge (ad esempio, “prima casa”) l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità che, con atto integrativo, successivo al rogito, il contribuente possa rendere le dichiarazioni previste ed erroneamente omesse in atto, per fruire del regime di favore (risposta a interpello 18 settembre 2020, n. 384).

    Assume rilievo la residenza anagrafica dell’acquirente, a nulla rilevando lo stato di fatto, ove contrastante con il dato anagrafico (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3384).

    Una volta che l’acquirente, entro i termini di legge, abbia soddisfatto la condizione di cui alla lettera a) della Nota II-bis, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato non comporta la decadenza dall’agevolazione e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta (risposta a interpello 1° agosto 2022, n. 399; Cass. 15 luglio 2016, n. 14510).

    Ubicazione dell’immobile nel comune di esercizio dell’attività - L’agevolazione spetta anche se l’immobile da acquistare si trova nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 1, lett. a), D.P.R. n. 131/1986).

    Cittadini trasferiti all’estero - Per i cittadini trasferiti all’estero le agevolazioni “prima casa”, a partire dal 14 giugno 2023, si applicano solo se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e a condizione che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni (anche non continuativi). In presenza di tali requisiti, le agevolazioni operano se l’immobile è ubicato nel comune di nascita, in quello in cui il soggetto aveva la residenza o in quello in cui svolgeva la propria attività prima del trasferimento (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 1, lett. a), D.P.R. n. 131/1986). Per gli immobili situati in comuni diversi da quelli indicati, l’agevolazione non spetta (si veda, ad esempio, la risposta a interpello 10 settembre 2020, n. 333).

    Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente di avvalersi del beneficio fiscale. Inoltre, per fruire dell’agevolazione devono ricorrere anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis), art. 1, c. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986 (circ. 16 febbraio 2024, n. 3, par. 3.).

    Mancanza di altro immobile nel comune - Per usufruire dell’agevolazione, l’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione (legale o ordinaria) con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986). Non è richiesta la verifica del concreto utilizzo che dell’immobile ad uso abitativo viene fatto né con riferimento alle case di abitazione che il contribuente già possiede né con riferimento all’immobile che si intende acquistare (risposta a interpello 10 settembre 2019, n. 378), essendo irrilevante l’utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale (circ. 1° marzo 2001, n. 19/E). In giurisprudenza è controversa la questione se, in presenza, nello stesso comune, di un immobile catastalmente classificato come abitazione, l’agevolazione non spetti, a prescindere dal fatto che l’immobile preesistente sia o meno concretamente idoneo a soddisfare, per dimensioni e caratteristiche complessive, i bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia. Al riguardo, l’orientamento più recente ritiene che non è di ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato (Cass., Sez. V, 5 luglio 2019, n. 18092; Cass., Sez. VI, ord. 16 maggio 2019, n. 13118; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2565). In senso contrario, si è affermato che in presenza, nello stesso comune, di un immobile catastalmente classificato come abitazione l’agevolazione non spetta, a prescindere che l’immobile preesistente sia o meno concretamente idoneo a soddisfare, per dimensioni e caratteristiche complessive, i bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia (Cass. 5 aprile 2018, n. 8429).

    Secondo la prassi amministrativa, l’inidoneità deve essere valutabile sulla base di criteri oggettivi, con la conseguenza che la fruizione dell’agevolazione per un nuovo acquisto può essere riconosciuta nel caso di assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l’inagibilità) dell’immobile (già posseduto) all’uso abitativo (ris. 20 agosto 2010, n. 86/E; cfr. anche ris. 1° agosto 2017, n. 107/E) ovvero nel caso di immobile che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell’art. 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente (principio di diritto, 17 marzo 2022, n. 1).

    Inoltre, in caso di proprietà di altro immobile ubicato nello stesso Comune e locato a terzi l’agevolazione non spetta (risposta a interpello 10 settembre 2019, n. 378; contra, v. Cass., ord. 27 luglio 2018, n. 19989).

    L’agevolazione spetta anche se al momento dell’alienazione l’acquirente è titolare di altro immobile, anche ubicato nello stesso comune, acquistato con i benefici “prima casa”, a condizione che tale immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto stesso (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 4-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    L’agevolazione si applica se l’acquirente è titolare, anche nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare, del diritto di nuda proprietà su altro immobile sito nello stesso comune, acquistata senza usufruire dei benefici prima casa.

    Tra i diritti che impediscono l’applicazione del beneficio (proprietà, usufrutto, uso e abitazione) non è compreso quello di nuda proprietà (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986).

    L’agevolazione si applica se l’acquirente è titolare per quote di altro immobile sito nel medesimo comune in cui si intende acquistare l’immobile con l’agevolazione prima casa, se l’immobile preesistente non è stato acquistato con i benefici “prima casa”.

    L’agevolazione non spetta se il diritto di proprietà su un altro immobile ubicato nello stesso comune sia detenuto in comproprietà con il coniuge (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986).

    Mancanza nel territorio dello Stato di altro immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” - Per usufruire dell’agevolazione, l’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o per quote anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di:

    • proprietà,

    • usufrutto,

    • uso,

    • abitazione,

    • e nuda proprietà,

    su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 1, lett. c), D.P.R. n. 131/1986).

    L’agevolazione spetta anche se al momento dell’alienazione l’acquirente è titolare di altro immobile, anche ubicato nello stesso comune, acquistato con i benefici “prima casa”, a condizione che tale immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto stesso (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 4-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    L’agevolazione è applicabile:

    • per l’acquisto di un appartamento, contiguo ad un altro già posseduto ed acquistato beneficiando dell’agevolazione “prima casa”, a condizione che le due unità vengano fuse in una sola (ris. 19 dicembre 2017, n. 154);

    • nel caso in cui, dopo l’acquisto agevolato, il soggetto, a seguito di risoluzione di un precedente atto di donazione, ridiventi titolare dell’immobile donato antecedentemente all’acquisto stesso (risposta a interpello 29 ottobre 2019, n. 443), considerato che, in tal caso, al momento dell’acquisto della “prima casa”, l’acquirente non aveva la titolarità di altro immobile abitativo nel medesimo Comune (risposta a interpello 28 maggio 2020, n. 158; Cass. 21 giugno 2021, n. 17631).

    L’agevolazione non si applica se l’acquirente è titolare del diritto di nuda proprietà su altro immobile ubicato nel territorio dello Stato acquistato usufruendo dei benefici prima casa (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 1, lett. c), D.P.R. n. 131/1986; circ. 12 agosto 2005, n. 38, par. 2.2).

    Tra i diritti che impediscono l’applicazione del beneficio è compreso quello di nuda proprietà (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 1, lett. c), D.P.R. n. 131/1986).

    CASO 15 - Requisiti per fruire dell’agevolazione

    1) Un soggetto residente a Roma acquista un appartamento ubicato a Latina. In presenza delle altre condizioni previste, l’agevolazione si applica se:

    • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiara di voler stabilire la residenza a Latina,

    • e tale condizione si avveri entro 18 mesi dall’acquisto.

    2) Un soggetto residente a Roma, proprietario di un appartamento a Milano, acquista un appartamento ubicato a Roma. L’agevolazione si applica se l’immobile di Milano è stato acquistato senza usufruire dei benefici “prima casa”.

    3) Un soggetto residente a Roma, proprietario di un appartamento ubicato a Roma, acquistato senza usufruire dei benefici “prima casa”, acquista un altro appartamento ubicato a Roma.

    L’agevolazione non si applica in quanto il soggetto è proprietario di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare (mancanza del requisito nota II-bis, lett. b).

    4) Due coniugi sono titolari in comunione legale di un appartamento ubicato a Latina, acquistato con i benefici “prima casa”. Il marito acquista un appartamento a Roma, dichiarando in atti di volervi trasferire la propria residenza.

    L’agevolazione non si applica in quanto il marito è titolare per quote, in regime di comunione legale, di altra casa di abitazione nel territorio dello Stato acquistata con i benefici prima casa (mancanza del requisito nota II-bis, lett. c).

    5) Un soggetto residente a Roma è proprietario al 50% con il fratello di un appartamento ubicato a Roma, acquistato senza usufruire dei benefici “prima casa”. Acquista un altro appartamento ubicato a Roma.

    L’agevolazione si applica perché l’acquirente non è titolare esclusivo né in comunione con il coniuge del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare (nota II-bis, lett. b).

    6) Due coniugi sono titolari in comunione legale di un appartamento ubicato a Roma, acquistato senza usufruire dei benefici “prima casa”. Acquistano un altro appartamento a Roma di cui mantengono l’usufrutto, mentre la nuda proprietà è acquisita dalla figlia.

    Per l’acquisto del diritto di usufrutto l’agevolazione non si applica perché i coniugi sono titolari in comunione con l’altro coniuge del diritto di proprietà di altra casa di abitazione a Roma (mancanza del requisito nota II-bis, lett. b).

    Per l’acquisto della nuda proprietà da parte della figlia, l’agevolazione si applica (nota II-bis, lett. b).

    7) Un soggetto residente a Roma, proprietario al 50% con il fratello di un appartamento ubicato a Milano, acquistato con i benefici “prima casa”, acquista un altro appartamento ubicato a Roma.

    L’agevolazione non si applica perché l’acquirente è titolare per quote della proprietà di una casa di abitazione nel territorio dello Stato acquistata usufruendo dei benefici “prima casa” (mancanza del requisito nota II-bis, lett. c).

    8) Un coniuge in comunione legale acquista un appartamento a Roma, senza usufruire delle agevolazioni “prima casa”. L’altro coniuge acquista successivamente un altro appartamento a Roma.

    L’agevolazione non si applica in quanto il soggetto è proprietario, in comunione con il coniuge, di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare (mancanza del requisito nota II-bis, lett. b).

    9) Un coniuge, in regime di separazione dei beni, acquista un appartamento a Roma, senza usufruire delle agevolazioni “prima casa”. L’altro coniuge acquista successivamente un altro appartamento a Roma.

    L’agevolazione si applica in quanto il soggetto non è proprietario, nemmeno in comunione con il coniuge, di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

    10) Uno dei coniugi (A) intende acquistare un immobile non in comunione legale (in via esclusiva). I coniugi sono titolari di un immobile acquistato in regime di comunione legale in altro Comune, per il quale l’altro coniuge (B) ha usufruito dell’agevolazione “prima casa” per la sua quota pari al 50%. Il precedente acquisto di (A) e di (B) relativo all’immobile residenziale in altro Comune, effettuato in regime di comunione legale, per il quale il coniuge (B) ha usufruito dell’agevolazione “prima casa” per la sua quota pari al 50%, risulta ostativo alla fruizione da parte di (A) del regime agevolativo in relazione all’immobile da acquistare, in quanto si produce ope legis un’estensione dell’agevolazione anche in capo ad (A), seppur quest’ultimo non abbia fruito del regime di favore sulla propria quota (mancanza del requisito nota II-bis, lett. c) - risposta a interpello 1° agosto 2022, n. 400).

    Pertinenze - Le agevolazioni “prima casa” spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile agevolato (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 3), anche se non censite in catasto unitamente all’abitazione principale (Cass. 13 marzo 2013, n. 6259; Cass. 1° dicembre 2023, n. 33639).

    Per le pertinenze:

    • classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,

    • che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato,

    il beneficio si applica limitatamente ad una per ciascuna categoria.

    Fabbricati in corso di costruzione - L’agevolazione si applica anche per i fabbricati in corso di costruzione da destinare ad immobili non di lusso (circ. 1° marzo 2001, n. 19/E) anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalità di destinare l’immobile a propria abitazione venga realizzata entro 3 anni dalla registrazione dell’atto (termine di decadenza del potere di accertamento) (circ. 12 agosto 2005, n. 38, par. 3.3; Cass. 6 ottobre 2020, n. 21466; Cass. 17 ottobre 2018, n. 26088); tale termine non rientra tra quelli sospesi dall’art. 24 del D.L. n. 23/2020 (risposta a interpello 12 gennaio 2021, n. 39). Nel caso di acquisto di immobile in costruzione ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, l’obbligo di trasferire la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall’atto non può essere derogato per la mancata ultimazione dell’appartamento in costruzione (Cass. 17 aprile 2018, n. 9433; Cass. 23 luglio 2020, n. 15740).

    La cessione di un immobile residenziale non ultimato è soggetta ad IVA e alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna (risposta a interpello 4 agosto 2020, n. 241).

    Diritti reali sullo stesso immobile - Il titolare di una quota di proprietà dell’immobile può beneficiare dell’agevolazione (circ. 12 agosto 2005, n. 38/E):

    • per l’acquisto di ulteriori quote di proprietà del medesimo immobile;

    • per l’acquisto della nuda proprietà se è già titolare del diritto di uso, usufrutto o abitazione;

    • per l’acquisto del diritto di usufrutto, uso o abitazione se è già titolare della nuda proprietà.

    Cessioni di immobili soggette ad IVA - L’agevolazione “prima casa” si applica anche per le cessioni di unità abitative soggette ad IVA.

    In tal caso, le dichiarazioni da rendere:

    • devono essere riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo;

    • possono essere effettuate nell’atto di acquisto o in sede di contratto preliminare.

    Leasing (63.24.8.)

    Decadenza dall’agevolazione - È prevista la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” (63.33.3.):

    • in caso di dichiarazione mendace, circa le condizioni previste per l’applicazione del beneficio;

    • in caso di mancata vendita entro un anno dell’immobile già posseduto e acquistato con i benefici “prima casa”;

    • in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di 5 anni dalla data del loro acquisto (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis), c. 4-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    In caso di cessione infraquinquennale la decadenza non si applica se il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (cfr. Cass. 30 dicembre 2019, n. 34572), purché entro tale termine il nuovo immobile venga effettivamente adibito ad abitazione (Cass. 8 agosto 2022, n. 24457).

    A tali fini, “assume rilievo sia l’acquisto della proprietà di un’abitazione da destinare ad abitazione principale, sia la realizzazione di una nuova abitazione su un terreno di proprietà” mentre la decadenza trova invece applicazione nell’ipotesi di acquisto della sola nuda proprietà (Cass., Sez. V, 28 giugno 2018, n. 17148; risposta a interpello 28 giugno 2022, n. 349) oppure del diritto di usufrutto o di abitazione (risposta a interpello 4 ottobre 2024, n. 192).

    La cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa”, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio (risposta a interpello 1° ottobre 2021, n. 651; ris. 9 settembre 2019, n. 80/E).

    In caso di decadenza dall’agevolazione:

    • sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre agli interessi;

    • si applica una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.

    Nel caso di decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, ove il contribuente abbia contratto un mutuo con applicazione dell’imposta sostitutiva in misura agevolata, il soggetto incorre anche nella decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alle imposte sostitutive sul mutuo (risposta a interpello 24 settembre 2020, n. 409).

    Se si tratta di cessioni soggette ad IVA l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti:

    • recupera, nei confronti degli acquirenti, la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata;

    • applica la sanzione amministrativa del 30% della differenza medesima.

    La normativa che ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l’imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969 (art. 10, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 23/2011), pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore (7 aprile 2011), può tuttavia spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del “favor rei”, posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta mendace, che prima integrava una violazione fiscale, non costituisce più il presupposto per l’irrogazione della sanzione (Cass. 26 marzo 2019, n. 8409).

    CASO 16 - Cessione infraquinquennale di immobile “prima casa”

    1) Un contribuente titolare di un appartamento acquistato con i benefici “prima casa” lo cede entro 5 anni dall’acquisto. Entro un anno dalla cessione il contribuente completa la costruzione di una nuova abitazione su terreno di proprietà, destinandola a propria abitazione principale. La decadenza dall’agevolazione “prima casa” non opera (Cass. 16 settembre 2016, n. 18214; Cass., Sez. V, 27 novembre 2015, n. 24253; ris. 26 gennaio 2017, n. 13/E).

    2) Un contribuente titolare di un appartamento acquistato con i benefici “prima casa” lo cede entro 5 anni dall’acquisto. Entro un anno dalla cessione il contribuente acquisisce un immobile a titolo gratuito, destinandolo a propria abitazione principale. La decadenza dall’agevolazione “prima casa” non opera (Cass., Sez. V, 13 novembre 2015, n. 23219).

    3) Un contribuente titolare di un appartamento acquistato con i benefici “prima casa” lo cede entro 5 anni dall’acquisto. Entro un anno dalla cessione il contribuente acquista una quota non significativa di altro immobile, come tale non idonea per consentire di poterlo adibire a propria abitazione. Si determina la decadenza dall’agevolazione “prima casa” (Cass., Sez. V, 17 giugno 2011, n. 13291).

    4) Un contribuente titolare di un appartamento acquistato con i benefici “prima casa” lo cede entro 5 anni dall’acquisto. Entro un anno dalla cessione il contribuente acquista la nuda proprietà di altro immobile. Si applica la decadenza dall’agevolazione “prima casa” (Cass., Sez. V, 28 giugno 2018, n. 17148).

    5) Un contribuente titolare di un appartamento acquistato con i benefici “prima casa” cede entro 5 anni dall’acquisto una quota o parte dell’immobile: si determina la decadenza dall’agevolazione “prima casa” per la quota o porzione di immobile ceduta (ris. 16 febbraio 2006, n. 31/E; ris. 8 agosto 2007, n. 213/E; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24658).

    6) Un contribuente acquista il diritto di proprietà pieno di un immobile “prima casa” e, entro 5 anni dall’acquisto, cede il diritto parziario di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (anche se a tempo determinato): si determina la decadenza dall’agevolazione fruita, limitatamente alla parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto (risposta a interpello 30 agosto 2022, n. 441).

    Sospensione termini per Covid-19

    Con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa” è stata prorogata, con effetto retroattivo dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023 (art. 3, c. 10-quinquies, del D.L. n. 198/2022, convertito dalla Legge n. 14/2023) la sospensione, prevista inizialmente dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 (art. 24, D.L. n. 23/2020), dei termini:

    • per effettuare gli adempimenti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” (Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis);

    • per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” (art. 7, Legge n. 448/1998).

    I termini oggetto di sospensione sono i seguenti (cfr. circ. 13 aprile 2020, n. 9/E, par. 8.1 e circ. 29 marzo 2022, n. 8/E, par. 1):

    • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

    • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale (la proroga in oggetto non si applica al termine quinquennale, circ. 13 aprile 2020, n. 9/E, par. 8.2.1);

    • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa” (risposta a interpello 4 settembre 2020, n. 310).

    È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (art. 7, Legge n. 448/1998).

    La sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto per il caso dell’alienazione infraquinquennale dell’immobile (circ. 13 aprile 2020, n. 9/E, par. 8.2.1) e ai termini di decadenza previsti per l’ultimazione di immobili trasferiti in corso di costruzione che, una volta realizzati, presentino le caratteristiche di case di abitazione riconducibili in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 (circ. 29 marzo 2022, n. 8/E, par. 1).

    La sospensione può trovare applicazione solo se il “termine” di cui trattasi sia riconducibile tra quelli specificatamente elencati dal citato art. 24 D.L. n. 23/2020 (risposta a interpello 9 aprile 2021, n. 235).

    63.24.2. Immobili strumentali

    63.24.2.Immobili strumentali

    Definizione

    Sono immobili strumentali le unità immobiliari urbane classificate o classificabili nelle categorie dei gruppi B, C, D, E, A/10 (uffici e studi privati), che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

    Cessione di immobili strumentali non soggetti ad IVA
    Categoria catastale Registro Ipotecaria Catastale
    Gruppi B, C, D, E, A/10 9% 50 € 50 €

    La cessione di un immobile strumentale per natura da parte di un Comune è soggetta a imposta proporzionale di registro e non ad IVA, quando sia dimostrato che, per diversi anni prima della cessione, l’immobile non era stato utilizzato per lo svolgimento di un’attività d’impresa (Cass. 5 luglio 2017, n. 16534; Cass. 28 giugno 2017, n. 16173).

    Cessioni soggette ad IVA

    Per la cessione di immobili strumentali soggetta ad IVA l’imposta di registro si applica in misura fissa (200 euro) (art. 40, c. 1, D.P.R. n. 131/1986), anche se disposte in un procedimento di esecuzione forzata (Cass. 27 novembre 2019, n. 30903).

    Si considerano soggette ad IVA le cessioni di immobili strumentali effettuate, nell’esercizio di imprese, arti e professioni:

    • tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA;

    • le cessioni esenti da IVA (art. 10, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972);

    • le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici degli immobili entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione;

    • le cessioni effettuate dalle imprese di recupero degli immobili entro 5 anni dalla data di ultimazione dell’intervento;

    • le cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione ad IVA.

    Cessione di immobili strumentali soggetti ad IVA
    Categoria catastale IVA Registro Ipotecaria Catastale
    Gruppi B, C, D, E, A/10 10% o 22% 200 € 3% 1%
    Gruppi B, C, D, E, A/10 - 200 € 3% 1%

    63.24.3. Terreni

    63.24.3.Terreni

    Costituiscono operazioni non soggette ad IVA:

    • le cessioni di terreni effettuate al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni (ad esempio, cessione di un terreno edificabile, non edificabile, agricolo, da parte di un privato);

    • le cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria (art. 2, c. 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972), anche se poste in essere da soggetti IVA.

    Costituiscono operazioni soggette ad IVA le cessioni di terreni edificabili effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

    Un’area si considera fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumentalo urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumentai attuativi del medesimo (art. 36, c. 2, D.L. n. 223/2006). La ricorrenza di particolari vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incidono soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, della base imponibile” (Cass. 25 gennaio 2019, n. 2179; Cass. 25 maggio 2018, n. 13129).

    Cessione di terreni non soggetti ad IVA
    Tipo terreno Registro Ipotecaria Catastale
    Terreno non agricolo 9% 50 € 50 €
    Terreno agricolo ceduto a soggetti diversi:
    - dai coltivatori diretti
    - dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
    15% 50 € 50 €
    Terreno agricolo ceduto a favore di:
    - coltivatori diretti
    - imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
    9% 50 € 50 €

    Sono terreni agricoli quelli classificati come tali dagli strumenti urbanistici. Tale classificazione risulta dal certificato di destinazione urbanistica.

    Cessione di terreni soggetti ad IVA
    Tipo terreno IVA Registro Ipotecaria Catastale
    Terreno edificabile 22% 200 € 200 € 200 €

    Agevolazioni piccola proprietà contadina

    Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti a:

    • imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa;

    • all’imposta catastale nella misura dell’1% (art. 2, c. 4-bis, D.L. n. 194/2009).

    I trasferimenti di proprietà di fondi rustici nei territori montani sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo (art. 9, secondo c., D.P.R. n. 601/1973).

    La medesima agevolazione si applica:

    • alle operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

    • agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi della Provincia autonoma di Bolzano, da loro abitualmente coltivati (Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17);

    • agli atti di trasferimento di terreni agricoli condotti in affitto da una società agricola semplice, anche qualora i soci, che posseggono i requisiti per essere qualificati come imprenditori agricoli a titolo principale, acquistino il terreno uti singuli, a patto che gli stessi acquirenti continuino a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni (risposta a interpello 25 novembre 2019, n. 491).

    Le agevolazioni di cui all’art. 2, c. 4-bis, D.L. n. 194/2009 si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro 24 mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (art. 1, c. 110, Legge n. 197/2022; ris. 22 dicembre 2023, n. 77/E).

    A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli (età inferiore a 41 anni compiuti), aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente (art. 7, c. 1, Legge 15 marzo 2024, n. 36).

    Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto - L’agevolazione prevista per i titolari dell’impresa agricola è stata estesa agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere in favore dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto titolare di impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti (art. 1, c. 705, Legge n. 145/2018). Tale agevolazione si affianca a quella già applicabile a favore del coniuge e dei parenti in linea retta dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali-IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale di soggetti, aventi i requisiti di cui al medesimo art. 2, c. 4-bis, conviventi con i predetti soggetti e purché già proprietari di terreni agricoli (art. 1, c. 907, Legge n. 208/2015; circ. 10 aprile 2019, n. 8/E; ris. 22 dicembre 2023, n. 77/E).

    Decadenza dalle agevolazioni

    I soggetti sopra indicati decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente (ivi compreso il caso in cui una società agricola che ha beneficiato dell’agevolazione affitti il terreno ad uno socio di minoranza - risposta a interpello 30 aprile 2021, n. 307 e nell’ipotesi in cui l’affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società agricola che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l’originario beneficiario dell’agevolazione - Cass. 29 settembre 2022, n. 28369). In tal caso, l’imposta di registro si applica nella misura del 9% (e non del 15%) (risposta a interpello 18 novembre 2020, n. 551). L’imposta si applica nella misura del 9% anche nel caso di rinuncia all’applicazione dell’agevolazione (risposta a istanza di consulenza giuridica 24 giugno 2020, n. 7).

    Pertinenze - Alle pertinenze del terreno si applica lo stesso regime fiscale previsto per la cessione del terreno.

    Cessioni di aree in base a convenzioni di urbanizzazione

    Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla legge sulla edificabilità dei suoli (Legge n. 10/1977) si applica l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale (art. 20, Legge n. 10/1977; art. 32 D.P.R. n. 601/1973). Tale agevolazione si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi (art. 20, c. 2). Queste agevolazioni si applicano esclusivamente ad atti non “genericamente” preordinati alla trasformazione del territorio, ma che abbiano a oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli di cui alla citata legge (risposta a interpello 8 giugno 2022, n. 326) effettuati senza intenti speculativi e che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale, come accade quando le operazioni realizzano, di fatto, interessi meramente individualistici (ris. 11 gennaio 2019, n. 1/E). Le agevolazioni in parola, quindi, non trovano applicazione quando venga posta in essere, ad esempio, una “mera” compravendita immobiliare che, pur interessando un soggetto pubblico, segue uno schema negoziale di carattere privatistico (risposta a interpello 27 ottobre 2023, n. 451).

    Rientrano nell’ambito dell’agevolazione, tra l’altro (ris. 11 gennaio 2019, n. 1/E):

    • le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio (si veda anche ris. 4 gennaio 2012, n. 1/E e ris. 1° giugno 2015, n. 56/E);

    • gli atti aventi ad oggetto la redistribuzione di aree tra colottizzanti, finalizzati ad eliminare gli effetti distorsivi derivanti dalla convenzione di lottizzazione.

    Non è più vigente il regime di favore previsto in relazione ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, che prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota all’1% (circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 1.4). Tale regime agevolativo continua ad applicarsi per gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013 e prevede un termine (11 anni dall’acquisto) entro il quale il soggetto deve completare la costruzione (in mancanza, si incorre nella decadenza e l’imposta di registro è dovuta con l’aliquota ordinaria, detratta quella versata con l’aliquota agevolata, oltre agli interessi di mora e non si applicano sanzioni (risposta a interpello 4 settembre 2020, n. 311). L’agevolazione potrà comunque trovare applicazione qualora l’edificazione non sia realizzata nel termine di legge per effetto di una causa esterna sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile (Cass., SS.UU., 23 aprile 2020, n. 8094).

    Conferimento di terreni al consorzio - Nel caso di conferimento ad un Consorzio, in assenza di onerosità, da parte dei singoli consorziati non operanti nell’esercizio di impresa, della proprietà dei terreni sui quali dovrà essere realizzato il piano di lottizzazione, l’agevolazione sopra indicata riguarda solo la parte delle aree conferite destinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (da individuare a cura dei conferenti) mentre le parti di aree conferite e non interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione non potranno beneficiare del trattamento di favore, e i relativi atti saranno soggetti al trattamento ordinario applicabile agli atti traslativi di diritti reali immobiliari (imposta proporzionale di registro del 9%, art. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986 e imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna, art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 23/2011) (ris. 11 gennaio 2019, n. 1/E).

    In caso di conferimento delle aree da parte di un soggetto che opera nell’esercizio dell’attività di impresa, l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA; conseguentemente, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, gli atti di conferimento sconteranno l’imposta in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna per ognuna di tali imposte (art. 40, D.P.R. n. 131/1986).

    Redistribuzione di aree - Le operazioni c.d. di redistribuzione fondiaria, finalizzate ad eliminare gli effetti distorsivi derivanti dalla convenzione di lottizzazione, per riequilibrare la capacità edificatoria dei singoli lottizzanti, se poste in essere dai soggetti che hanno assunto gli obblighi connessi con l’attuazione della convenzione di lottizzazione, possono beneficiare del regime di favore di cui all’art. 32, D.P.R. n. 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali).

    Cessione di diritti volumetrici - Gli atti aventi ad oggetto la cessione di diritti volumetrici dal Comune ad una società, da porre in essere in esecuzione di quanto previsto dalla convenzione attuativa di un piano particolareggiato, non può beneficiare del trattamento di favore (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali ai sensi dell’art. 20, Legge n. 10/1977 e dell’art. 32, D.P.R. n. 601/1973). L’atto è soggetto ad imposta proporzionale di registro (nella misura del 9%, ex art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986) e alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro (art. 10, c. 3, art. 10, D.Lgs. n. 23/2011) (ris. 24 ottobre 2018, n. 80/E).

    Nel caso di acquisto di terreni per la demolizione e ricostruzione interi fabbricati (63.24.).

    63.24.4. Diritti reali di godimento

    63.24.4.Diritti reali di godimento

    Gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi) sono soggetti alle stesse aliquote previste per la cessione del diritto di proprietà degli immobili.

    Gli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli non scontano l’aliquota del 15%, ma quella ordinaria (9%), in quanto l’art. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986, prevede tale aliquota maggiorata solo per il “trasferimento” di terreni agricoli e non anche per la “costituzione” di diritti reali di godimento (ris. 15 gennaio 2021, n. 4/E; Cass. 13 ottobre 2020, n. 2218; Cass. 5 settembre 2019, n. 22198).

    Invece, l’atto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli è soggetto all’imposta di registro del 15% sul valore del bene o del diritto alla data dell’atto e alle imposte ipotecaria e catastale di euro 50 ciascuna (risposta a interpello 3 luglio 2023, n. 365, che ritiene ancora attuale la circ. 29 maggio 2013, n. 18/E; contra, Cass. 11 febbraio 2021, n. 3461, che invece ritiene assimilabile la costituzione del diritto di superficie a quello di servitù).

    63.24.5. Atti espropriativi

    63.24.5.Atti espropriativi

    I provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi di beni immobili, sono soggetti alle stesse aliquote previste per la cessione del diritto di proprietà degli immobili.

    Soggetti obbligati

    Negli atti di espropriazione per pubblica utilità, trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento, l’imposta è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa.

    Se espropriante o acquirente è lo Stato l’imposta non è dovuta (63.23.3.).

    Alla sentenza che, rideterminandone l’entità, ordini il deposito delle dovute indennità di esproprio e di occupazione legittima, si applica l’imposta proporzionale di cui all’art. 8, lett. b) Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di statuizione di condanna, priva della funzione, propria del provvedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità, di trasferire la proprietà del bene allo Stato (Cass. 6 marzo 2019, n. 6481).

    La sentenza di opposizione alla stima dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio sconta l’imposta di registro con l’aliquota dell’1%, non potendosi applicare l’aliquota del 3% propria delle sentenze di condanna (Cass. 30 giugno 2021, n. 18430).

    63.24.6. Contratto preliminare

    63.24.6.Contratto preliminare

    Forma

    Il contratto preliminare deve essere stipulato, a pena di nullità, con la medesima forma contrattuale richiesta per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.).

    Trascrizione

    Deve essere trascritto (art. 2645-bis c.c.) il contratto preliminare redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata che ha ad oggetto la futura conclusione di contratti che trasferiscono la proprietà, costituiscono o trasferiscono diritti di usufrutto, superficie, enfiteusi, diritti di comunione, diritti di servitù prediali, uso e abitazione.

    Registrazione

    Atto pubblico o scrittura privata autenticata - Sono soggetti a registrazione in termine fisso, a prescindere dal regime IVA dell’atto.

    Scrittura privata non autenticata - I contratti preliminari di ogni specie sono soggetti a registrazione in termine fisso (Tariffa, Parte I, art. 10, D.P.R. n. 131/1986). Tuttavia, il contratto preliminare, redatto per scrittura privata non autenticata, che contiene solo disposizioni soggette ad IVA è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (art. 5, D.P.R. n. 131/1986).

    Per verificare se si tratta di atto soggetto ad IVA si deve valutare l’operazione oggetto del contratto definitivo (studio Consiglio Nazionale del Notariato 13-2007/T).

    Contratti preliminare di vendita o di locazione di fabbricati - I contratti preliminari stipulati con scrittura privata non autenticata relativi alla futura stipula di un definitivo di:

    • compravendita di fabbricati (abitativi o non abitativi, esenti o imponibili IVA, art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter), D.P.R. n. 633/1972),

    • locazione immobiliare (art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972),

    sono soggetti a registrazione in termine fisso, indipendentemente dal regime IVA del definitivo (art. 5, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Imposta dovuta

    I contratti preliminari di ogni specie sono soggetti ad imposta fissa di registro (200 euro).

    Caparre

    Se il contratto preliminare prevede la corresponsione di una caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), si applica, oltre all’imposta di registro fissa dovuta sul preliminare, l’imposta proporzionale dello 0,5% sull’ammontare della caparra (Tariffa, Parte I, art. 6, D.P.R. n. 131/1986).

    Nel caso di previsione di una caparra confirmatoria, contenuta in un contratto preliminare di vendita di beni, il cui definitivo sia soggetto ad IVA, occorre valutare se la caparra medesima abbia la funzione di anticipo sul prezzo, unitamente a quella di rafforzamento della garanzia o costituisca, invece, un elemento accidentale del contratto; nel primo caso la dazione di denaro, corrispondente alla caparra, rivestendo la stessa natura della corresponsione del prezzo, è assoggettata ad IVA ed all’imposta di registro in misura fissa. Lo stesso principio è applicabile quando il contratto definitivo è soggetto ad imposta di registro in misura fissa per essere l’immobile situato all’estero (Cass. 1° dicembre 2022, n. 35396).

    Acconti

    Se il contratto preliminare prevede il pagamento di un acconto sul prezzo:

    • non soggetto ad IVA, è dovuta l’imposta proporzionale del 3% sull’ammontare dell’acconto (Tariffa, Parte I, art. 9, D.P.R. n. 131/1986);

    • soggetto ad IVA, deve essere corrisposta l’imposta di registro nella misura fissa per il contratto preliminare (art. 10, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986) e una seconda imposta fissa per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più acconti, assoggettati ad IVA (risposta a interpello 24 luglio 2019, n. 311).

    Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA, l’imposta di registro pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo (Tariffa, Parte I, nota all’art. 10, D.P.R. n. 131/1986).

    63.24.7. Usucapione

    63.24.7.Usucapione

    I provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all’imposta con le stesse aliquote previste per la cessione dei predetti beni (Tariffa, Parte I, art. 8, nota II-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    Terreno con fabbricato

    L’imposta di registro, dovuta su di una sentenza che accerta l’usucapione di un terreno, si estende anche al fabbricato su di esso edificato prima o durante il tempo richiesto dalla legge per il verificarsi dell’usucapione, atteso che l’usucapione come titolo di acquisto vale per accessione anche per detto fabbricato (Cass., Sez. V, 20 giugno 2019, n. 16532).

    63.24.8. Leasing immobiliare

    63.24.8.Leasing immobiliare

    I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali è prescritta a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d’uso (D.P.R. n. 131/1986, tariffa, Parte II, Nota all’art. 1), se i contratti non sono formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (circ. 11 marzo 2011, n. 12, par. “Premessa”).

    I contratti di leasing immobiliare, sia se formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata sia se formati per scrittura privata non autenticata, sono soggetti ad imposta fissa (circ. 11 marzo 2011, n. 12/E, par. 1.2).

    Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all’art. 106 del TUB, nel caso di esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria (riscatto), ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (art. 35, c. 10-ter.1., D.L. n. 223/2006). L’agevolazione può essere applicata solo al ricorrere del requisito soggettivo in capo al cedente (ovvero la qualifica di “banca” o “intermediario finanziario”), per effetto della particolare provenienza dell’immobile acquistato (leasing) (risposta a interpello 28 aprile 2021, n. 303).

    Per l’acquisto da parte della società di leasing dell’immobile da concedere in locazione finanziaria le disposizioni agevolative nel caso in cui l’immobile presenti le caratteristiche di “prima casa” per l’utilizzatore hanno cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2020 (cfr. art. 1, c. 83 e 84, della Legge n. 208/2015).

    Cessione di contratti di leasing (subentro)

    Gli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati ad IVA (art. 10, n. 8-ter), D.P.R. n. 633/1972) si applica l’imposta di registro nella misura del 4% (Tariffa, Parte I, art. 8-bis). La base imponibile è pari al corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale (esclusi, quindi, i componenti di natura finanziaria) compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto (Nota all’art. 8-bis).

    63.25. Compravendita di beni diversi dagli immobili

    63.25.Compravendita di beni diversi dagli immobili

    Gli atti non soggetti ad IVA:

    • traslativi a titolo oneroso della proprietà,

    • traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento,

    relativi a beni diversi dagli immobili e dalle unità da diporto, da veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (Tabella, art. 11-bis, D.P.R. n. 131/1986) sono soggetti all’imposta di registro nella misura del 3% (Tariffa, Parte I, art. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Le merci cedute nell’ambito di una cessione di azienda sono soggette all’aliquota del 3%.

    Trasferimenti a favore dello Stato e di enti pubblici

    Se il trasferimento avviene a favore:

    • dello Stato,

    • di enti pubblici territoriali,

    • consorzi costituiti esclusivamente tra gli enti pubblici territoriali,

    • di comunità montane,

    si applica l’imposta di registro in misura fissa (200 euro).

    Contratti di associazione in partecipazione

    Se i beni sono apportati in una associazione in partecipazione, si applica l’imposta di registro in misura fissa (200 euro).

    63.26. Operazioni di credito a medio e lungo termine

    63.26.Operazioni di credito a medio e lungo termine

    Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine:

    • sono esenti dalle imposte indirette (registro, bollo, ipotecaria, catastale, concessioni governative), che sarebbero altrimenti applicabili ai singoli atti posti in essere per effettuare le operazioni;

    • sono soggette ad un’imposta sostitutiva (artt. 15-20-bis, D.P.R. n. 601/1973);

    • il regime dell’imposta sostitutiva si applica su opzione del contribuente.

    63.26.1. Ambito applicativo

    63.26.1.Ambito applicativo

    L’imposta sostitutiva si applica:

    • alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate dalle banche (sono finanziamenti a medio e lungo termine quelli la cui durata contrattuale è superiore a 18 mesi) (art. 15, D.P.R. n. 601/1973);

    • alle operazioni di finanziamento effettuate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. delle opere, impianti, reti, dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità (art. 15 e art. 5, c. 7, lett. b), D.L. n. 269/2003);

    • alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati dalle banche nei settori del credito (art. 16, D.P.R. n. 601/1973) per il lavoro italiano all’estero, all’artigianato, cinematografico, teatrale, di rifinanziamento, peschereccio di esercizio;

    • alle operazioni di finanziamento, la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, poste in essere da società di cartolarizzazione, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi delle normative degli Stati membri, OICR costituiti negli Stati membri e negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (art. 17-bis, D.P.R. n. 601/1973);

    • alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni (l’agevolazione si applica alle eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti, cancellazioni anche parziali, cessioni di credito, trasferimenti di garanzie, cessione, relative alle obbligazioni) (art. 20-bis, D.P.R. n. 601/1973);

    • alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti (art. 2, c. 1-bis, D.L. n. 220/2004).

    L’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento assoggettato ad imposta sostitutiva, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, rientra nel regime sostitutivo e può, quindi, beneficiare del relativo effetto sostitutivo (ris. 16 febbraio 2018, n. 17/E).

    Requisito temporale

    Il requisito temporale (18 mesi) va riferito esclusivamente alla durata prevista dalle clausole contrattuali e non alla durata effettiva, che può essere maggiore o minore (circ. 24 settembre 2002, n. 8).

    CASO 17 - Durata minima del finanziamento

    1) Viene stipulato un finanziamento con durata contrattuale superiore a 18 mesi.

    È prevista una clausola che subordina l’erogazione a un evento successivo alla stipula, determinando una riduzione del periodo effettivo di durata del finanziamento.

    La previsione di tale clausola non incide sulla durata prevista.

    L’imposta sostitutiva è applicabile (circ. 24 settembre 2002, n. 8/T).

    2) Viene stipulato un contratto di mutuo di durata pari a 12 anni, prevedendo la facoltà per la banca di variare tale termine alla successiva stipulazione di atto pubblico di quietanza.

    L’agevolazione non si applica in quanto l’imposta ipotecaria ordinaria deve essere riscossa all’atto della richiesta delle formalità, per cui è estraneo all’individuazione del regime fiscale ogni elemento non contenuto nel contratto presentato all’ufficio contestualmente alla suddetta richiesta (Cass., ord. 19 marzo 2014, n. 6412).

    Estinzione anticipata del finanziamento - La richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, avanzata dal mutuatario, non fa venir meno l’applicazione dell’agevolazione (circ. 27 aprile 2001, n. 3/T; circ. 14 giugno 2007, n. 6/T; Cass. 18 febbraio 1994, n. 1585).

    Il beneficio non è applicabile se il contratto, pur prevedendo un finanziamento superiore a 18 mesi, consenta all’azienda di credito di risolvere anticipatamente il rapporto con recesso unilaterale (Cass. 24 maggio 2013, n. 12928), salva l’ipotesi di risoluzione anticipata in applicazione delle ordinarie norme del codice civile in tema di inadempimento grave, o in virtù di particolari clausole contrattuali di salvaguardia destinate ad operare in corso di rapporto, sempreché tale anticipata risoluzione sia collegata a circostanze di fatto obiettivamente accertabili e non rimesse al mero arbitrio dell’istituto mutuante (Cass., ord. 18 aprile 2018, n. 9506).

    63.26.2. Nozione di finanziamento

    63.26.2.Nozione di finanziamento

    Costituisce finanziamento la provvista di disponibilità finanziarie, cioè la possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario, in base ad un impegno assunto dall’istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine (medio o lungo) previsto contrattualmente (Cass. 29 marzo 2002, n. 4611).

    Non rientrano nell’ambito dei finanziamenti che possono beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:

    • la costituzione di una garanzia ipotecaria, correlata a una operazione di ricognizione di debito con contestuale stipulazione con il debitore di un piano di rientro di durata superiore ai 18 mesi (circ. 22 dicembre 1999, n. 240/E/T);

    • una dilazione nell’adempimento del debito (circ. 27 dicembre 2002, n. 12/T).

    63.26.3. Contratto di mutuo

    63.26.3.Contratto di mutuo

    I contratti di mutuo che non rientrano nella disciplina agevolativa prevista per le operazioni a medio e lungo termine:

    • se esenti da IVA (art. 10, n. 1), D.P.R. n. 633/1972), scontano l’imposta di registro in misura fissa (200 euro) (art. 40, c. 1, D.P.R. n. 131/1986);

    • se esclusi da IVA, sono soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3% (Tariffa, Parte I, art. 9, D.P.R. n. 131/1986).

    63.27. Locazione immobiliare

    63.27.Locazione immobiliare

    63.27.1. Registrazione del contratto di locazione

    63.27.1.Registrazione del contratto di locazione

    Tutti i contratti di locazione formati in Italia, aventi ad oggetto immobili, compresi i fondi rustici, devono essere registrati entro 30 giorni dalla loro stipulazione (artt. 2, c. 1, lett. a) e 3, D.P.R. n. 131/1986) (63.9.).

    Soggetti obbligati

    Per i contratti di locazione redatti nella forma di scrittura privata non autenticata l’obbligo di richiedere la registrazione grava sulle parti contraenti (conduttore e locatore) (art. 10, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 131/1986).

    Agenti di affari - Se la locazione viene conclusa con l’intervento di un agente di affari in mediazione, l’obbligo della registrazione grava anche su tale soggetto (art. 10, c. 1, lett. d-bis), D.P.R. n. 131/1986).

    Contratti non soggetti a registrazione in termine fisso

    Sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso i contratti di locazione:

    • stipulati mediante scrittura privata non autenticata;

    • aventi durata non superiore a 30 giorni complessivi nel corso dell’anno (Tariffa, Parte II, art. 2-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    Oggetto del contratto Regime IVA Obbligo
    registrazione
    Abitativo, di durata superiore a 30 giorni Escluso SÌ
    Abitativo, di durata superiore a 30 giorni Esente SÌ
    Abitativo, di durata superiore a 30 giorni Imponibile SÌ
    Strumentale, di durata superiore a 30 giorni Escluso SÌ
    Strumentale, di durata superiore a 30 giorni Esente SÌ
    Strumentale, di durata superiore a 30 giorni Imponibile SÌ
    Abitativo/Strumentale di durata non superiore a 30 giorni, redatto per atto pubblico Escluso/esente/Imponibile SÌ
    Abitativo/Strumentale di durata non superiore a 30 giorni, redatto per scrittura privata autenticata Escluso/esente/Imponibile SÌ
    Abitativo/Strumentale di durata non superiore a 30 giorni, redatto per scrittura privata non autenticata Escluso/esente/Imponibile NO

    Durata del contratto

    La durata del contratto viene determinata facendo riferimento al rapporto di locazione intercorso nell’anno tra lo stesso locatario e affittuario (circ. 16 gennaio 1998, n. 12/E).

    Contratti formati all’estero

    I contratti di locazione formati all’estero sono soggetti a registrazione se l’immobile concesso in locazione si trova in Italia (art. 2, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 131/1986).

    Se il contratto di locazione contiene una clausola penale va applicata la tassazione della disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa tra la disposizione afferente al contratto e quella relativa alla clausola penale (art. 21, c. 2, TUR), soggetta all’imposta fissa di euro 200, quale atto sottoposto a condizione sospensiva (risposta a interpello 18 settembre 2024, n. 185). Se il contratto è soggetto a IVA (63.6.1.)

    63.27.2. Cedolare secca

    63.27.2.Cedolare secca

    L’opzione per l’applicazione della “cedolare secca” sostituisce l’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione (art. 3, D.Lgs. n. 23/2011).

    L’opzione si applica solo se il locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, è una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni (ris. 17 maggio 2019, n. 50/E).

    Immobili commerciali

    Il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti degli immobili destinati all’uso abitativo è stato esteso, per i nuovi contratti stipulati nell’anno 2019 (o rinnovati in tale anno in quanto scaduti - risposta a interpello 22 settembre 2020, n. 388) dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, anche agli immobili destinati ad attività commerciale (negozi e botteghe di categoria catastale C1, nonché eventuali pertinenze, come magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, tettoie chiuse e aperte se congiuntamente locate), con superficie non superiore a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze (art. 1, c. 59, Legge n. 145/2018) (circ. 10 aprile 2019, n. 8/E).

    Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 fosse in corso un contratto non scaduto.

    Nel caso in cui il soggetto non abbia espresso l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, lo stesso potrà comunque optare in occasione della prima scadenza annuale (risposta a interpello 22 settembre 2020, n. 388).

    63.27.3. Imposta proporzionale di registro

    63.27.3.Imposta proporzionale di registro

    L’imposta proporzionale di registro è dovuta sui contratti di locazione immobiliare:

    • esclusi da IVA;

    • esenti da IVA (art. 10, n. 8), D.P.R. n. 633/1972);

    • imponibili ad IVA se relativi a immobili strumentali (art. 40, c. 1-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    Le locazioni di fabbricati - diversi dagli immobili strumentali - soggette ad IVA scontano l’imposta di registro in misura fissa se il contratto è soggetto a registrazione (euro 67, si veda Tariffa, Parte I, art. 5, nota II) e circ. 28 giugno 2013, n. 22, par. 4).

    CASO 18 - Applicazione dell’imposta di registro

    1) Locazione di un’abitazione da parte di un privato.

    L’operazione è esclusa da IVA.

    Il contratto è soggetto ad imposta di registro proporzionale (se il locatore non opta per la cedolare secca) (2%).

    Il contratto deve essere registrato se la durata supera i 30 giorni o è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    2) Locazione di un’abitazione da parte di un’impresa diversa da quella costruttrice o ristrutturatrice.

    L’operazione è esente da IVA (art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972).

    Il contratto è soggetto ad imposta di registro proporzionale (2%).

    Il contratto deve essere registrato se la durata supera i 30 giorni o è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    3) Locazione di un’abitazione da parte dell’impresa costruttrice o ristrutturatrice che manifesti l’opzione per l’applicazione dell’IVA nel relativo contratto.

    L’operazione è soggetta ad IVA (art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972).

    Il contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

    Il contratto deve essere registrato se la durata supera i 30 giorni o è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 5, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    4) Locazione di un immobile strumentale da parte di un privato.

    L’operazione è esclusa da IVA.

    Il contratto è soggetto ad imposta di registro proporzionale (2%).

    Il contratto deve essere registrato se la durata supera i 30 giorni o è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    5) Locazione di un immobile strumentale da parte di un’impresa che non manifesti l’opzione per l’applicazione dell’IVA nel relativo contratto.

    L’operazione è esente da IVA (art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972).

    Il contratto è soggetto ad imposta di registro proporzionale (1%).

    Il contratto deve essere registrato se la durata supera i 30 giorni o è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    6) Locazione di un immobile strumentale da parte di un’impresa che manifesti l’opzione per l’applicazione dell’IVA nel relativo contratto.

    L’operazione è imponibile ad IVA (art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972).

    Il contratto è soggetto ad imposta di registro proporzionale (1%).

    Il contratto deve essere registrato se la durata supera i 30 giorni o è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    La misura dell’imposta proporzionale di registro è indicata nella Tariffa, allegata al Testo Unico (Tariffa, art. 5, D.P.R. n. 131/1986).

    Locazione e affitti di beni immobili
    Bene locato Aliquota % Art. 5 Tariffa
    D.P.R. n. 131/1986
    Fondi rustici 0,5 c. 1, lett. a)
    Immobili strumentali (soggetti ad IVA o esenti) 1 c. 1, lett. a-bis)
    Altri (ad es. abitativi, strumentali esclusi da IVA) 2 c. 1, lett. b)
    Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2 c. 2
    Concessioni di diritti d’acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,5 c. 3
    Contratti di comodato di beni immobili Imposta fissa (200 euro) c. 4

    I contratti di locazione di terreni agricoli destinati ad impianti eolici sono soggetti all’imposta di registro dello 0,50% (Tariffa, Parte I, art. 5, D.P.R. n. 131/1986) (risposta a interpello 27 aprile 2021, n. 299).

    Importo minimo dell’imposta proporzionale - Per le locazioni e gli affitti di beni immobili l’ammontare dell’imposta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro (Tariffa, Parte I, art. 5, nota II, D.P.R. n. 131/1986).

    Base imponibile

    La base imponibile per il pagamento dell’imposta di registro sulle locazioni immobiliari è pari al canone pattuito dalle parti (art. 17, c. 3, D.P.R. n. 131/1986). Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni ad elevata tensione abitativa, la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è ridotta del 30%. In pratica, quindi, il canone è assunto nella misura del 70% (ris. 20 aprile 2018, n. 31/E).

    Alle somme riconosciute al locatore a titolo di indennità, a fronte del sacrificio che il locatore stesso subisce per la decurtazione del corrispettivo rispetto al canone pattuito, e qualificate come tali in atti (“scrittura indennitaria”), non si applica il trattamento previsto per il canone di locazione, con la conseguenza che, da un lato, l’indennità è esclusa da IVA e che, dall’altro, la stessa è soggetta all’imposta di registro nella misura del 3% (art. 9, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986) (risposta a interpello 29 gennaio 2019, n. 16).

    Contratti di durata pluriennale

    Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta può essere assolta per l’intera durata del contratto oppure annualmente (art. 17, c. 3, D.P.R. n. 131/1986) (99.4.).

    Pagamento in unica soluzione - L’imposta viene liquidata e interamente versata dalle parti contraenti con il Mod. F24 ELIDE al momento della registrazione del contratto (63.9.).

    In tal caso, l’importo si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (Tariffa, art. 5, Nota I, D.P.R. n. 131/1986).

    In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso (art. 17, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Pagamento annuale - L’imposta dovuta per la prima annualità viene versata con il Mod. F24 ELIDE (63.9.) al momento della registrazione del contratto.

    L’imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, con le stesse modalità, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità (art. 17, c. 3, D.P.R. n. 131/1986).

    Per la sospensione dei termini nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 cfr. art. 62, c. 1 e 6, D.L. n. 18/2020 e circ. 3 aprile 2020, n. 8/E, par. 1.21.

    Locazione di immobili
    Immobile locato Da IVA Registro
    Abitativo
    (Categoria A, esclusa
    A/10)
    Soggetto non IVA Escluso 2%
    (salva opzione per la cedolare secca)
    Abitativo
    (Categoria A, esclusa
    A/10)
    Soggetto IVA che non manifesta l’opzione per l’applicazione dell’IVA Esente
    (art. 10, n. 8), D.P.R.
    n. 633/1972)
    2%
    Abitativo
    (Categoria A, esclusa
    A/10)
    Impresa costruttrice o ristrutturatrice che manifesta l’opzione per l’applicazione dell’IVA Imponibile
    (art. 10, n. 8),
    D.P.R. n. 633/1972)
    67 €
    Alloggi sociali Soggetto IVA che manifesta l’opzione per l’applicazione dell’IVA Imponibile
    (art. 10, n. 8),
    D.P.R. n. 633/1972)
    67 €
    Immobile strumentale Soggetto non IVA Escluso 2%
    (salva opzione per la cedolare secca per i contratti stipulati nel 2019)
    Immobile strumentale Soggetto IVA che non manifesta l’opzione per l’applicazione dell’IVA Esente
    (art. 10, n. 8),
    D.P.R. n. 633/1972)
    1%
    Immobile strumentale Soggetto IVA che manifesta l’opzione per l’applicazione dell’IVA Imponibile
    (art. 10, n. 8),
    D.P.R. n. 633/1972)
    1%

    63.27.4. Cessioni, risoluzioni e proroghe

    63.27.4.Cessioni, risoluzioni e proroghe

    L’imposta di registro è dovuta anche per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite del contratto di locazione e affitto di beni immobili.

    Soggetti obbligati

    L’imposta deve essere liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro 30 giorni successivi all’evento presso lo stesso Ufficio in cui è stata eseguita la registrazione ovvero anche in via telematica (art. 17, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Misura minima dell’imposta - L’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro (Tariffa, Parte I, art. 5, nota II; circ. 16 gennaio 1998, n.12).

    Cessione del contratto soggetta ad IVA - Se la cessione del contratto avviene verso corrispettivo ed è soggetta ad IVA si applica l’imposta di registro in misura fissa (67 euro) (circ. 9 luglio 2003, n. 36).

    Cessione del contratto non soggetta ad IVA - Se la cessione del contratto avviene verso corrispettivo e non è soggetta ad IVA, continua ad essere dovuta l’imposta per le annualità successive, pari al:

    • 2% se il contratto riguarda un immobile urbano,

    • 0,50% se la cessione ha per oggetto un contratto di locazione di un fondo rustico,

    dei canoni che residuano alla scadenza del contratto (con un minimo di 67 euro).

    Cessione senza corrispettivo - La cessione senza corrispettivo del contratto di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale è assoggettata all’imposta fissa di 67 euro (Tariffa, Parte I, art. 5, Nota I), D.P.R. n. 131/1986).

    Se la cessione del contratto senza corrispettivo non riguarda immobili urbani oppure il contratto non ha durata pluriennale, si applica la tassazione dovuta per le cessioni di contratto verso corrispettivo.

    Risoluzione del contratto - Le risoluzioni del contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.

    Se il contratto è risolto anticipatamente ed è stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

    Proroga del contratto - In caso di proroga (anche tacita) del contratto di locazione o di affitto, l’imposta dovuta per la proroga è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro 30 giorni. Entro il termine di 30 giorni deve, inoltre, essere presentata all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alla proroga dello stesso (art. 17, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    63.27.5. Comodato

    63.27.5.Comodato

    I contratti di comodato di:

    • beni immobili sono soggetti a registrazione in termine fisso e all’imposta di registro in misura fissa (200 euro) (art. 5, c. 4, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986);

    • beni mobili sono soggetti all’imposta solo in caso d’uso (art. 3, Tariffa, Parte II, D.P.R. n. 131/1986).

    63.28. Affitto di azienda

    63.28.Affitto di azienda

    Affitto di azienda non soggetto ad IVA

    L’affitto di azienda non soggetto ad IVA sconta l’imposta proporzionale di registro (per la nozione di azienda 63.29.).

    L’affitto dell’unica azienda costituisce un’operazione non soggetta ad IVA (C.M. 19 marzo 1985, n. 26/321285).

    Misura dell’imposta - Sul canone di affitto si applica l’aliquota del 3% (Tariffa, Parte I, art. 9, D.P.R. n. 131/1986).

    Se l’azienda affittata comprende anche immobili e non vengono previsti canoni di affitto distinti in relazione alla parte immobiliare e al resto dell’azienda, si applica su tutto il canone l’aliquota del 3% (Tariffa, Parte I, art. 9, D.P.R. n. 131/1986).

    Se vengono previsti canoni d’affitto distinti in relazione alla parte immobiliare ed al resto dell’azienda affittata (art. 23, c. 1, D.P.R. n. 131/1986):

    • sul canone relativo alla parte immobiliare si applicano, a seconda della tipologia di immobile, le aliquote del 2%, dell’1% o dello 0,5% (cfr. Tariffa, Parte I, art. 5, D.P.R. n. 131/1986);

    • sul canone relativo agli altri beni si applica l’aliquota del 3% (Tariffa, Parte I, art. 9, D.P.R. n. 131/1986).

    Affitto di azienda soggetto ad IVA

    Se l’affitto di azienda è soggetto ad IVA l’imposta di registro si applica in misura fissa (200 euro).

    Contratti verbali

    Sono soggetti a registrazione i contratti verbali di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato (art. 3, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986). L’obbligo si applica anche alle cessioni, risoluzioni, proroghe dei predetti contratti.

    63.29. Cessione di azienda

    63.29.Cessione di azienda

    La nozione di azienda rilevante ai fini fiscali coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica di cui all’art. 2555 c.c. (risposta a interpello 28 settembre 2023, n. 438).

    Costituisce cessione di azienda il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo (Cass. 11 maggio 2016, n. 9575).

    Non occorre che la cessione riguardi la totalità dei beni aziendali, essendo sufficiente che il complesso dei cespiti ceduti (a prescindere dalla successiva integrazione con altri cespiti) sia idoneo all’esercizio dell’impresa da parte del cessionario (Cass. 15 luglio 2022, n. 22327).

    Nella nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” rientra il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un’attività economica autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di prodotti. Non costituisce cessione di azienda l’operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale viene concesso in locazione, unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, ancorché il locatario prosegua l’attività del locatore utilizzando la stessa denominazione commerciale (Corte di Giustizia UE 19 dicembre 2018, n. C-17/18).

    Sono elementi atti a dimostrare l’avvenuta cessione di azienda (Cass. 11 maggio 2016, n. 9575):

    • il trasferimento di beni materiali e immateriali;

    • riassunzione della maggior parte del personale;

    • il trasferimento della clientela;

    • analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione.

    L’esistenza di una cessione di azienda può essere desunta anche dalla continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del cessionario con il medesimo compendio di beni strumentali in altri locali (Cass. 15 luglio 2022, n. 22327), in quanto elemento discretivo decisivo è la preesistenza dell’impresa, o se si vuole, la preesistenza dell’elemento organizzativo sui beni oggetto del contratto (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3888).

    Nella nozione di cessione d’azienda ai fini tributari assume rilevanza centrale l’elemento funzionale, ossia il legame fra il singolo elemento aziendale e l’impresa (Cass., ord. 20 settembre 2017, n. 21767), anche a scapito di ciò che le parti abbiano scritto, essendo rilevante soltanto ciò che esse abbiano effettivamente realizzato col complessivo regolamento negoziale adottato, anche indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni rese (Cass., Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33495; Cass., Sez. V, 15 marzo 2017, n. 6758). Il trasferimento di un’azienda o di un suo ramo corrisponde al trasferimento dell’insieme di beni, materiali e immateriali, i quali “complessivamente costituiscono un’impresa o una parte d’impresa idonea a continuare un’attività economica autonoma...” (Corte di Giustizia 10 novembre 2011, causa C-444/10), senza che abbia rilievo il requisito dell’attualità dell’esercizio dell’impresa né la mancata cessione delle relazioni finanziarie, commerciali e personali (Cass., Sez. V, ord. 27 dicembre 2018, n. 33486; Cass., Sez. V, 17 novembre 2017, n. 27290).

    CASO 19 - Cessione di azienda

    1) Con un unico atto di acquisto si procede alla cessione di uno stabilimento produttivo comprensivo di silos, impianti, macchinari, computer e arredi d’ufficio. L’operazione configura una cessione di azienda (Cass., Sez. V, ord. 27 dicembre 2018, n. 33486).

    2) Cessione di un’azienda (supermercato) assoggettata ad imposta di registro seguita dalla cessione del magazzino assoggettata ad IVA. L’atto deve essere qualificato complessivamente come cessione di azienda (Cass., Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33495).

    3) La cessione di una members-list (insieme di dati anagrafici e commerciali concernenti i singoli clienti e/o potenziali clienti) non configura una cessione di ramo di azienda ma una prestazione di servizio soggetta ad IVA con aliquota ordinaria (art. 3, c. 2, n. 2), D.P.R. n. 633/1972) (risposta a interpello 18 dicembre 2020, n. 609).

    4) L’insieme dei marchi, le formule, i disegni, i domini e tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi, insieme al magazzino, integra, di fatto, una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un’organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività economica a sé stante (risposta a interpello 12 novembre 2020, n. 546).

    5) Le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (Cass. 13 dicembre 2023, n. 34901).

    6) La cessione di azienda da parte di una stabile organizzazione di un soggetto non residente a favore di un’altra stabile organizzazione di soggetto non residente è soggetta ad imposta di registro sia se l’atto di cessione viene formato in Italia sia se viene formato all’estero, se ha per oggetto aziende esistenti nel territorio dello Stato (risposta a interpello 28 settembre 2023, n. 438).

    Registrazione del contratto

    La registrazione del contratto di cessione deve eseguirsi entro 30 giorni dalla stipula dell’atto.

    Il termine è di 60 giorni se l’atto è formato all’estero.

    Contratti verbali

    Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:

    • di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato;

    • di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su aziende (art. 3, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986).

    L’obbligo si applica anche alle cessioni, risoluzioni, proroghe, dei predetti contratti.

    Fondi immobiliari chiusi

    Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi (art. 37, D.Lgs. n. 58/1998, TUIF) costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto, si considerano assimilati, agli effetti delle imposte indirette (IVA, Registro, Ipotecaria, Catastale) ai conferimenti di azienda e scontano, quindi, le imposte fisse (200 euro) (art. 8, c. 1-bis, D.L. n. 351/2001; circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 9.6).

    Assegnazione di azienda

    L’atto di assegnazione di un ramo di azienda ai soci è soggetto all’imposta fissa di registro (art. 4, lett. d), n. 2) e lett. a), n. 3, della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131/1986). In caso di assegnazione di azienda comprensiva di immobili, l’imposta catastale si applica nella misura dell’1% sul valore degli immobili compresi nell’azienda (artt. 2, c. 2 e 10, D.Lgs n. 347/1990; circ. 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 6.36) e l’imposta ipotecaria, considerato che l’assegnazione avviene a favore di Regioni, Province e Comuni, si applica nella misura fissa di euro 200 (art. 2, Tariffa, D.Lgs n. 347/1990).

    63.29.1. Base imponibile

    63.29.1.Base imponibile

    La base imponibile per la tassazione degli atti di cessione d’azienda è pari al:

    • valore corrente dell’azienda ceduta;

    • comprensivo dell’avviamento;

    • al netto di debiti e altre passività.

    Il valore dell’avviamento rileva non solo se positivo, ma anche se negativo (Cass. 17 gennaio 2018, n. 979).

    Valore corrente dell’azienda

    Il valore corrente delle aziende è costituito dal loro valore venale in comune commercio dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, esclusi (art. 51, c. 2 e 4, D.P.R. n. 131/1986):

    • i natanti, le imbarcazioni e le navi (Tariffa, Parte I, art. 7, D.P.R. n. 131/1986);

    • i veicoli iscritti nel PRA (Tabella, art. 11-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    Passività

    Le passività che possono essere dedotte ai fini della determinazione della base imponibile sono (art. 51, c. 4, D.P.R. n. 131/1986):

    • quelle risultanti dalle scritture contabili obbligatorie

    • o risultanti da atti aventi data certa.

    Non sono deducibili le passività:

    • che il cedente si sia impegnato ad estinguere (Cass. 25 novembre 2022, n. 34739),

    • relative a beni non rilevanti ai fini dell’imposta di registro,

    • relative a beni assoggettati a tassazione in misura fissa.

    Sono deducibili soltanto i debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta e non anche debiti diversi, come ad esempio quelli personali dell’imprenditore, che il cessionario si è impegnato a pagare (Cass., ord. 31 ottobre 2016, n. 22099).

    Valutazione dell’Ufficio

    Gli immobili e l’avviamento sono soggetti a valutazione da parte dell’Ufficio delle entrate.

    L’ufficio può tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’IVA.

    Rettifica del valore - L’ufficio, se ritiene che il valore venale dell’azienda sia superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto:

    • alla rettifica del valore

    • e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni (art. 51, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Espropriazione forzata

    In caso di espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di aziende e di diritti reali su aziende, la base imponibile è costituita dall’ammontare definitivo dell’indennizzo (art. 44, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Trasferimento volontario - In caso di trasferimento volontario all’espropriante nell’ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo (art. 44, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    63.29.2. Aliquote

    63.29.2.Aliquote

    Se per la cessione di azienda vengono pattuiti corrispettivi distinti per le singole categorie di beni, l’imposta si applica con le aliquote proprie delle diverse tipologie di beni (art. 23, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Esempio

    Immobili: 9% (Tariffa, Parte I, art. 1).

    Merci: 3% (Tariffa, Parte I, art. 2).

    Se viene indicato un corrispettivo unitario per i diversi beni, soggetti ad aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata (art. 23, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Passività

    Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni in misura proporzionale al valore degli stessi (art. 23, c. 4, D.P.R. n. 131/1986).

    Costituzione e aumento di capitale con conferimenti di aziende

    Si applica l’imposta fissa di registro (200 euro) per la costituzione e l’aumento di capitale o patrimonio, con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento, su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa (Tariffa, Parte I, art. 4, c. 1, lett. a), n. 3), D.P.R. n. 131/1986).

    Conferimento di aziende

    Si applica l’imposta fissa di registro (200 euro) per il conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto:

    • da una società;

    • ad altra società esistente o da costituire (Tariffa, Parte I, art. 4, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986).

    63.30. Operazioni societarie

    63.30.Operazioni societarie

    Le operazioni societarie effettuate con atto pubblico o scrittura privata autenticata sono soggette a registrazione in termine fisso (art. 5, D.P.R. n. 131/1986).

    Le operazioni societarie soggette ad IVA (imponibili o esenti), effettuate con scrittura privata non autenticata sono soggette a registrazione solo in caso d’uso (art. 5, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Cessione di partecipazioni

    La cessione di partecipazione societaria è soggetta ad imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 11 Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/86 (Cass. 13 dicembre 2023, n. 34955; Cass. 13 dicembre 2023, n. 34930, che respinge l’assimilazione della cessione totalitaria della partecipazione alla cessione di azienda).

    Costituzione di società e aumento di capitale

    Operazione Imposta
    di registro
    Tariffa, Parte I,
    art. 4, lett. a)
    Conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili stesse aliquote
    previste dall’art. 1
    della Tariffa, Parte I
    n. 1)
    Conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento:
    1) su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali
    2) su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati (sempreché i fabbricati siano ultimati entro 5 anni dal conferimento)
    4% n. 2)
    Conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa 200 € n. 3)
    Conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto stesse aliquote
    previste dall’art. 7
    della Tariffa, Parte I
    n. 4)
    Conferimento di denaro, beni mobili (esclusi gli autoveicoli) diritti diversi da quelli indicati nei punti precedenti 200 € n. 5)
    1) Conversione di obbligazioni in azioni
    2) Passaggio a capitale di riserve (diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria)
    200 € n. 6)

    Società con sede in altro Paese membro - Gli atti indicati nella tabella sono soggetti all’imposta nella misura fissa di 200 euro se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea (Tariffa, Parte I, art. 4, Nota IV, D.P.R. n. 131/1986).

    Fusioni, scissioni, conferimenti

    Operazione Imposta
    di registro
    Tariffa, Parte I,
    art. 4
    Fusione tra società 200 € lett. b)
    Scissione di società 200 € lett. b)
    Conferimento di aziende o di complessi aziendali fatto da una società a un’altra società esistente o da costituire 200 € lett. b)

    I passaggi di beni a seguito di atti di fusione o di trasformazione di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, non sono soggetti ad IVA (art. 2, c. 3, lett. f), D.P.R. n. 633/1972). Pertanto, in applicazione del principio di alternatività IVA/Registro (art. 40, D.P.R n. 131/1986), i relativi atti devono essere assoggettati all’imposta di registro (ris. 11 gennaio 2019, n. 2/E):

    • nella misura proporzionale del 3%, quando l’operazione di fusione avviene tra enti non commerciali (art. 9, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986) (Cass. 12 gennaio 2021, n. 227). L’art. 1, c. 737, della Legge n. 147/2013 prevede, però, l’imposta fissa se le operazioni avvengono nell’ambito di una riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (risposta a interpello 8 novembre 2022, n. 555);

    • in misura fissa, quando l’operazione di fusione è posta in essere tra società od enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola (ris. 15 aprile 2008, n. 152/E e ris. 18 aprile 2008, n. 162/E), come ad esempio nel caso di fusione tra due fondazioni bancarie (art. 4, c. 1, lett. b), Tariffa, Parte I D.P.R. n. 131/1986).

    Per quanto riguarda la base imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro, occorre fare riferimento al valore (determinato alla data di stipula dell’atto di fusione) dei beni e dei diritti, compresi i beni immobili, assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio dell’ente incorporato (ris. 11 gennaio 2019, n. 2/E).

    Gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna (art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990 e art. 4, Tariffa, Parte I, allegata D.P.R. n. 131/1986).

    Modifiche statutarie

    Le altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe delle società e degli enti diversi delle società aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole sono soggette all’imposta di registro in misura fissa (200 euro) (Tariffa, Parte I, art. 4, lett. c), D.P.R. n. 131/1986). Il verbale attestante il deposito presso il notaio italiano dell’atto di trasferimento estero su estero di una società estera che possiede un immobile in Italia è soggetto all’imposta di registro in misura fissa (Tariffa, Parte I, art. 11, D.P.R. n. 131/1986) (risposta a interpello 30 aprile 2021, n. 310).

    L’atto di trasformazione di un ente commerciale, diverso dalle società, in fondazione avente anch’essa la qualifica di ente commerciale, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro (ris. 28 giugno 2019, n. 63/E).

    L’atto di trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali che persegua fini di lucro sconta l’imposta di registro in misura proporzionale (Cass. 5 ottobre 2021, n. 26878).

    La trasformazione di un ente non commerciale in un altro ente non commerciale è soggetta ad imposta proporzionale del 3% (art. 9 della Tariffa, si veda ris. 15 aprile 2008, n. 152 e ris. 11 gennaio 2019, n. 2, relative alla fusione per incorporazione di un ente non commerciale in un altro ente non commerciale). Deve ritenersi che anche la trasformazione di un ente non commerciale in una società di capitali sconti l’imposta proporzionale di registro, in quanto l’operazione non è compiuta da un ente avente per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (si veda anche Cass. 27 febbraio 2009, n. 4763).

    È invece assoggettabile ad imposta fissa la trasformazione di una società di capitali in una Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF) (risposta a interpello 24 maggio 2021, n. 370).

    Assegnazioni ai soci

    Operazione Imposta
    di registro
    Tariffa, Parte I,
    art. 4
    Assegnazione ai soci, associati, partecipanti soggette ad IVA 200 € lett. d)
    Assegnazione ai soci, associati, partecipanti aventi per oggetto utili in denaro 200 € lett. d)
    Assegnazione ai soci, associati, partecipanti in ogni altro caso Le stesse aliquote previste
    per la costituzione e aumento
    del capitale (lett. a)
    lett. d)

    Per le assegnazioni ai soci di beni immobili diversi da quelli strumentali per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale e di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, effettuate entro il 30 settembre 2023, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (art. 1, c. 104, Legge n. 197/2022).

    Regolarizzazione di società, operazioni di società estere, Geie

    Operazione Imposta
    di registro
    Tariffa, Parte I,
    art. 4
    Regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa 200 € lett. e)
    Operazioni di società ed enti esteri 200 € lett. f)
    Atti propri dei Gruppi di interesse Economico (GEIE) 200 € lett. g)

    Operazioni di società ed enti esteri

    Le operazioni di trasferimento di sede o di istituzione di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società o enti esteri sono soggette a registrazione in termine fisso (art. 4, D.P.R. n. 131/1986).

    Se tali operazioni non risultano da atto scritto, la denuncia deve essere firmata:

    • dal rappresentante della società o ente estero;

    • ovvero da coloro che rispondono delle obbligazioni della società o dell’ente (art. 12, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Cessazione stabile organizzazione - La soppressione di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, con riallocazione dell’attività e dei rapporti in capo alla sede centrale estera, stante la mancanza dell’alterità soggettiva tra la casa madre e la stabile organizzazione, non determina alcun trasferimento intersoggettivo di beni. Pertanto, l’atto depositato presso un Notaio italiano, “nazionalizzato” e portato alla registrazione sconta l’imposta di registro in misura fissa quale atto non avente contenuto patrimoniale, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR (risposta a interpello 6 aprile 2022, n. 169).

    Termine per la registrazione - Le denunce delle operazioni non risultanti da atto scritto (art. 12, c. 2, D.P.R. n. 131/1986) devono essere presentate:

    • entro 30 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese

    • e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato o dalle altre operazioni compiute da società ed enti esteri (art. 4; art. 13, c. 4, D.P.R. n. 131/1986).

    Enti del Terzo Settore

    Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, poste in essere da Enti del Terzo Settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative; gli atti costitutivi sono esenti da imposta se connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato (art. 87, c. 3, D.Lgs. n. 117/2017).

    Trust

    Istituzione e dotazione del trust - Il trasferimento di beni dal settlor al trustee e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non comporta attribuzione definitiva dei beni al trustee e quindi l’atto è soggetto alle imposte in misura fissa di registro e ipotecaria e catastale (artt. 1 e 10, D.Lgs. n. 347/1990; art. 4 dell’allegata tariffa) (circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E, par. 4.4.1; Cass. 30 novembre 2023, n. 33425; Cass. 22 marzo 2022, n. 9196; Cass. 22 marzo 2022, n. 9173), anche nel caso del c.d. trust “autodichiarato”, connotato dalla coincidenza di settlor e trustee (Cass. 30 novembre 2023, n. 33425).

    La dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali se collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale (circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E, par. 4.4.2.).

    Attribuzione dei beni ai beneficiari - Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni (circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E, par. 4.4.3.) (65.).

    Operazioni effettuate durante la vita del trust - Le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust (ad esempio, atti di acquisto o di vendita di beni) sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto (circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E, par. 4.4.7.).

    L’acquisto di un immobile da parte del trustee non può beneficiare del criterio di determinazione della base imponibile con il sistema del c.d. “prezzo-valore” (63.23.10.) né delle agevolazioni previste per le persone fisiche (circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E, par. 4.4.7.).

    L’atto di revoca di un trust, ivi compresa la rinuncia alla posizione di beneficiario, che comporti la cessazione del trust e la restituzione ai disponenti dei medesimi beni immobili precedentemente segregati in trust, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata deve essere registrato in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, non avendo ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale (Tariffa, Parte I, art. 11, D.P.R. n. 131/1986) (risposta a interpello 18 maggio 2021, n. 352; risposta a interpello 1° agosto 2024, n. 165).

    Patrimonio Rilancio

    Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è costituito un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio” (art. 27, c. 1, D.L. n. 34/2020).

    Sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto:

    • gli apporti effettuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel patrimonio destinato (art. 27, c. 2, D.L. n. 34/2020);

    • i trasferimenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze effettuati a seguito della cessazione del patrimonio destinato (art. 27, c. 14, D.L. n. 34/2020).

    Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall’imposta sul valore aggiunto, dall’imposta sulle transazioni finanziarie, dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto (art. 27, c. 13, D.L. n. 34/2020).

    63.31. Cessioni di crediti e garanzie

    63.31.Cessioni di crediti e garanzie

    63.31.1. Cessioni di crediti

    63.31.1.Cessioni di crediti

    La cessione di crediti può avere natura finanziaria o non finanziaria.

    Operazioni di natura finanziaria

    Le cessioni di crediti aventi natura finanziaria rientrano nel campo applicativo dell’IVA tra le operazioni esenti (art. 10, n. 1), D.P.R. n. 633/1972).

    Le cessioni di crediti di natura finanziaria concluse mediante scritture private non autenticate sono soggette a registrazione solo in caso d’uso (se non contengono anche disposizioni relative a operazioni non soggette ad IVA) (art. 5, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Le cessioni di crediti concluse mediante atto pubblico o scritture private autenticate sono soggette a registrazione in termine fisso.

    Gli atti relativi a cessioni di crediti esenti da IVA sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa (200 euro).

    Operazioni di natura non finanziaria

    Il contratto di cessione di crediti di natura non finanziaria è operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

    L’atto è soggetto all’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50% (Tariffa, Parte I, art. 6, D.P.R. n. 131/1986).

    Esempio

    L’atto di cessione di crediti stipulato a scopo di garanzia di un contratto di leasing non costituisce un’operazione finanziaria.

    L’atto è:

    • escluso da IVA (art. 2, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972);

    • soggetto ad imposta di registro nella misura dello 0,50% (ris. 4 luglio 2008, n. 278/E; ris. 17 ottobre 2012, n. 95).

    Base imponibile

    Per la cessione dei crediti soggetta ad imposta proporzionale di registro, la base imponibile è costituita dall’importo dei crediti, senza tener conto degli interessi non ancora maturati.

    63.31.2. Garanzie

    63.31.2.Garanzie

    Operazione soggetta ad IVA

    Nel caso in cui la garanzia fideiussoria è rilasciata da un soggetto passivo IVA, nell’esercizio dell’attività, costituisce un’operazione soggetta ad IVA anche se esente (art. 10, n. 1, D.P.R. n. 633/1972).

    In tal caso, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (200 euro), ove la fideiussione sia soggetta a registrazione o venga volontariamente registrata.

    Operazione non soggetta ad IVA

    Le garanzie prestate al di fuori dell’attività d’impresa sono soggette all’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50%.

    La fideiussione formata per corrispondenza (e, come tale, soggetta a registrazione in caso di uso) va tassata nei limiti del valore del credito il cui pagamento sia stato ingiunto al debitore ed al fideiussore (Cass. 9 settembre 2022, n. 26601; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22230) (63.32.).

    In caso di plurime fideiussioni enunciate nello stesso decreto ingiuntivo e comportanti responsabilità solidale cumulativa dei fideiussori per lo stesso debito, l’imposta proporzionale di registro va applicata ad una sola fideiussione, con sottoposizione delle altre ad imposta di registro in misura fissa (Cass. 17 gennaio 2018, n. 976).

    In caso di pegno costituito su titoli (azioni) la base imponibile è data dalla somma garantita ovvero dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita. Nel caso di pegno su quote di partecipazione in S.r.l. o in società personali, poiché le quote non rappresentano titoli, la base imponibile va determinata secondo la regola generale della somma garantita (Cass. 11 dicembre 2023, n. 34507).

    Garanzie prestate in solido

    Le garanzie personali prestate in solido (co-fideiussioni) tra più soggetti danno luogo all’applicazione di una sola imposta, salva l’applicazione dell’imposta fissa per quelle non contestuali (Tariffa, Parte I, art. 6, D.P.R. n. 131/1986).

    63.32. Scambio di corrispondenza

    63.32.Scambio di corrispondenza

    Alcuni atti, se redatti mediante corrispondenza, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso (Tariffa, Parte II, art. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Atti soggetti a registrazione in termine fisso

    Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti redatti per corrispondenza:

    • per i quali è richiesta dal Codice civile, a pena di nullità, la forma scritta;

    • aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento sulle stesse.

    Atti soggetti a registrazione in caso d’uso

    Sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso, se redatti mediante corrispondenza, i seguenti atti:

    • atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni diversi dagli immobili e dalle unità da diporto;

    • atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, escluse le imbarcazioni da diporto;

    • cessioni di crediti (compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata, garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge);

    • prestazioni a contenuto patrimoniale (ad esempio, un contratto concluso per corrispondenza);

    • contratti preliminari di ogni specie.

    Un contratto stipulato per corrispondenza è soggetto a registrazione e, quindi, al pagamento dell’imposta proporzionale di registro solo in caso d’uso e non in termine fisso. Il contratto stipulato per corrispondenza si distingue dal contratto stipulato per scrittura privata non autenticata per il fatto che nel secondo caso vi è un solo documento nel quale risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni, mentre, se si tratta di ‘corrispondenza’, in ogni documento è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30179; Cass. 4 agosto 2020, n. 16662). Pertanto, per aversi il cosiddetto scambio di corrispondenza commerciale non è necessario che il rapporto epistolare si attui esclusivamente mediante lettere spedite e ricevute perché a tale modalità va equiparato anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu, il che rende del tutto irrilevante, per un verso, la mancanza della prova dell’avvenuta trasmissione tra le parti e, per altro verso, la circostanza che le società abbiano la stessa sede sociale (Cass. 26 luglio 2018, n. 19799).

    63.33. Accertamento e riscossione

    63.33.Accertamento e riscossione

    63.33.1. Poteri degli Uffici

    63.33.1.Poteri degli Uffici

    Ai fini dei controlli e degli accertamenti in materia di imposta di registro gli Uffici delle entrate possono esercitare gli stessi poteri previsti per le imposte sui redditi (art. 53-bis, D.P.R. n. 131/1986; artt. 31 e ss., D.P.R. n. 600/1973):

    • accessi, ispezioni e verifiche;

    • richieste di informazioni, questionari, inviti;

    • accessi ai dati bancari e finanziari.

    Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono inoltre procedere al controllo del repertorio dei notai e dei pubblici ufficiali autorizzati alla stipulazione di contratti (art. 68, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    63.33.2. Imposta principale, suppletiva e complementare

    63.33.2.Imposta principale, suppletiva e complementare

    Imposta principale

    È principale l’imposta (art. 42, c. 1, D.P.R. n. 131/1986):

    • applicata al momento della registrazione;

    • richiesta dall’ufficio, se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica (Cass. 9 ottobre 2020, n. 21815).

    Riscossione dell’imposta principale - L’imposta principale viene riscossa dall’Ufficio all’atto della richiesta di registrazione (art. 54, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    In mancanza di pagamento, l’Ufficio procede alla registrazione d’ufficio e notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare il pagamento dell’imposta entro 60 giorni (art. 54, c. 4 e 5, D.P.R. n. 131/1986). Per gli atti giudiziari (63.22.4.).

    Procedura telematica - Nel caso di procedura telematica di registrazione degli atti l’imposta principale di registro e le imposte ipotecaria e catastale vengono autoliquidate dal notaio.

    La regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte degli atti con procedura telematica è controllata dagli uffici territorialmente competenti (circ. 5 febbraio 2003, n. 6/E).

    Qualora risulti dovuta una maggiore imposta, l’Ufficio richiede la differenza con apposito avviso di liquidazione, con invito ad effettuare il pagamento dell’imposta entro 15 giorni (D.Lgs. n. 463/1997 e D.P.R. n. 308/2000) (63.8.2.).

    Imposta suppletiva

    È suppletiva l’imposta applicata successivamente alla registrazione, se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio (art. 42, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Riscossione dell’imposta suppletiva - Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro 60 giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione (art. 55, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Imposta complementare

    È complementare l’imposta applicata in ogni altro caso (art. 42, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Riscossione dell’imposta complementare - Il pagamento dell’imposta complementare dovuta in base all’accertamento o alla presentazione di una delle denunce di eventi successivi alla registrazione (art. 19, D.P.R. n. 131/1986) deve essere eseguito entro 60 giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione (art. 55, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    63.33.3. Decadenza

    63.33.3.Decadenza

    Il potere dell’Amministrazione finanziaria di pretendere il pagamento dell’imposta di registro e l’irrogazione delle relative sanzioni si estingue per intervenuta decadenza, cioè per il fatto obiettivo del decorso del tempo.

    Atti registrati

    Rettifica del valore degli immobili e delle aziende - L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta dovuta a seguito della rettifica del valore venale di immobili ed aziende (art. 51, c. 3 e 4, D.P.R. n. 131/1986) (63.23.10.) deve essere notificato entro il termine di decadenza di 2 anni dal pagamento dell’imposta proporzionale (art. 76, c. 1-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    Imposta principale - Salvo il caso di rettifica del valore di immobili e aziende, per gli atti presentati per la registrazione, il pagamento dell’imposta principale deve essere richiesto entro 3 anni dalla richiesta di registrazione (art. 76, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 131/1986).

    Imposta suppletiva - Per gli atti presentati per la registrazione, il pagamento dell’imposta suppletiva deve essere richiesto entro 3 anni dalla richiesta di registrazione ovvero dalla data di presentazione della denuncia per eventi successivi alla registrazione (art. 76, c. 2, lett. c), D.P.R. n. 131/1986).

    Denunce successive alla registrazione - Per le denunce presentate in caso di eventi successivi alla registrazione, che impongono una ulteriore liquidazione dell’imposta dovuta (art. 19, D.P.R. n. 131/1986), l’imposta complementare deve essere richiesta entro 3 anni dalla data in cui è stata presentata la denuncia (art. 76, c. 2, lett. b), D.P.R. n. 131/1986).

    Sentenze tributarie

    Il diritto alla riscossione dell’imposta e delle sanzioni, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di 10 anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. (Cass., SS.UU., 10 dicembre 2009, n. 25790; Cass. 22 dicembre 2023, n. 35907).

    Ove la definitività dell’accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti (ad es., mancata riassunzione della causa) il termine di prescrizione decennale non si applica; in tale casi, si applica l’art. 25, primo c., lett. c), D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale il concessionario notifica la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (Cass. 22 dicembre 2023, n. 35907).

    Qualora, a seguito della sentenza, l’Ufficio sia tenuto a procedere ad un ulteriore accertamento d’imposta, per avere il giudice accolto solo parzialmente il ricorso avverso l’atto impositivo senza, tuttavia, provvedere esso stesso a determinare l’imposta dovuta, si applica il termine triennale di decadenza decorrente dalla data della notificazione della sentenza ex art. 76, c. 2, lett. b), D.P.R. n. 131/1986 (Cass. 31 luglio 2020, n. 16495; Cass. 24 settembre 2019, n. 20153).

    63.33.4. Prescrizione

    63.33.4.Prescrizione

    Il credito dell’Amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in ogni caso in 10 anni (art. 78, D.P.R. n. 131/1986; Cass. 20 marzo 2019, n. 7754; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2231).

    In particolare, una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento (ad esempio, avviso di liquidazione, avviso di rettifica) l’unico termine rilevante in fase di recupero del credito tributario è quello decennale di prescrizione ex art. 78, D.P.R. n. 131/1986 (Cass. 31 luglio 2020, n. 16495; Cass. 20 marzo 2019, n. 7754).

    Agevolazioni

    In caso di decadenza dalle agevolazioni in materia di imposta di registro il termine di decadenza è quello triennale (Cass., SS.UU., 21 novembre 2000, n. 1196; Cass. 29 gennaio 2019, n. 2384) e decorre, nel caso in cui l’agevolazione dipenda dal compimento di un facere, da quando il contribuente ometta di provvedervi (ad esempio, in caso di mancata utilizzazione edificatoria dell’area) (Cass. 9 gennaio 2019, n. 363).

    In tema di trattamento agevolato per l’acquisto della “prima casa” il termine di decadenza triennale decorre dal giorno in cui il proposito del contribuente, inizialmente attuabile, è successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile (Cass. 9 gennaio 2019, n. 363) e, cioè:

    • dal giorno della registrazione dell’atto, se il beneficio non spettava e il contribuente ne ha goduto in base ad una falsa dichiarazione;

    • dal giorno in cui i suoi presupposti sono venuti meno o divenuti irrealizzabili (Cass., Sez. VI, ord. 30 gennaio 2017, n. 2275).

    Atti non registrati

    Per gli atti soggetti a registrazione e non presentati per la registrazione l’imposta deve essere richiesta nel termine di 5 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione (art. 76, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Registrazione d’ufficio - Per i contratti verbali e per gli atti presentati alla registrazione in caso d’uso (art. 15, lett. c), d) ed e), D.P.R. n. 131/1986) l’imposta deve essere richiesta nel termine di 5 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio (art. 76, c. 1, D.P.R. n. 131/1986).

    Denunce successive alla registrazione - In caso di eventi successivi alla registrazione, che impongono una ulteriore liquidazione dell’imposta dovuta (art. 19, D.P.R. n. 131/1986), l’imposta deve essere richiesta nel termine di 5 anni dal giorno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

    Contratti di locazione pluriennali

    Per i contratti di locazione pluriennali (art. 17, D.P.R. n. 131/1986), l’imposta relativa:

    • alle annualità successive alla prima,

    • alle cessioni, risoluzioni e proroghe,

    nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, devono essere richieste entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento (art. 76, c. 2-bis, D.P.R. n. 131/1986).

    Riscossione a debito

    Il procedimento di riscossione dell’imposta, in quanto condizionato all’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all’iniziativa del Cancelliere dell’ufficio giudiziario e non dell’Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza triennale (art. 76, c. 2, D.P.R. n. 131/1986), sicché risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione (art. 78, D.P.R. n. 131/1986) (Cass. 30 luglio 2020, n. 16381).

    63.33.5. Riscossione in pendenza di giudizio

    63.33.5.Riscossione in pendenza di giudizio

    Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione (art. 56, c. 1, D.P.R. n. 131/1986), a meno che si tratti di imposta complementare per il maggior valore accertato o imposte suppletive.

    Imposta complementare per il maggior valore accertato

    Nel caso di ricorso contro l’avviso di accertamento per imposta complementare sul maggior valore accertato la maggior imposta deve essere pagata:

    • per 1/3 entro 60 giorni dalla notifica della relativa liquidazione (art. 56, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 131/1986);

    • per i 2/3 dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che respinge il ricorso (art. 68, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 546/1992);

    • per l’ammontare risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e comunque non oltre i 2/3, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso (art. 68, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992);

    • per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (art. 68, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 546/1992);

    • per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione (art. 68, c. 1, lett. c-bis), D.Lgs. n. 546/1992).

    Imposte suppletive

    Le imposte suppletive devono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in Cassazione (art. 68, c. 3, D.Lgs. n. 546/1992).

    Termine per il pagamento

    Il pagamento delle imposte richieste in relazione alle decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione (art. 56, c. 2, D.P.R. n. 131/1986).

    Fine capitolo