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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    47. VOLUME D’AFFARI

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    47.1. Definizione - 47.2. Determinazione

    47.1. Definizione

    47.1.Definizione

    Il volume d’affari rappresenta l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, non imponibili, esenti, non soggette):

    • registrate o

    • soggette a registrazione

    in un anno solare al netto delle variazioni in diminuzione e dell’imposta addebitata (art. 20, D.P.R. n. 633/1972).

    47.2. Determinazione

    47.2.Determinazione

    La determinazione del volume d’affari è data dalla somma algebrica degli elementi indicati nella tabella che segue.

    Operazioni che concorro alla formazione del volume d’affari
    Imponibili relativamente ai conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (art. 34, D.P.R. n. 633/1972).
    Operazioni imponibili agricole.
    Operazioni imponibili commerciali e professionali comprese le variazioni in aumento.
    Operazioni che concorrono a formare il plafond.
    Operazioni non imponibili.
    Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento.
    Operazioni esenti.
    Operazioni in regime di “reverse charge” se effettuate nei confronti di soggetti UE od “operazioni non soggette” se effettuate nei confronti di soggetti extra UE.
    Operazioni con fattura ad esigibilità differita anche oltre l’anno in corso.
    Operazioni non soggette ad imposta (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972).
    Operazioni non soggette nei confronti dei terremotati.
    Operazioni con imposta esigibile negli anni successivi.
    Operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società da esse controllate e delle società quotate con applicazione del meccanismo dello “split payment” (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972).
    Altre operazioni non imponibili:
    - cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (art. 7-bis, c. 1, D.P.R. n. 633/1972);
    - cessioni fatte in regime di dettaglio, e senza applicazione dell’IVA, a viaggiatori stranieri residenti in Paesi terzi (art. 38-quater, c. 1);
    - cessioni e prestazioni di servizi relative a beni destinati ad essere introdotti o custoditi nei depositi IVA, di cui all’art. 50-bis, c. 4, lettera c), d), e), h), i), D.L. n. 331/1993;
    - cessioni di beni e prestazioni accessorie effettuate nei confronti dello Stato e di altre Organizzazioni governative riconosciute per la cooperazione allo sviluppo (art. 8, c. 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 633/1972);
    - prestazioni extra-UE delle agenzie di viaggio rientranti nel regime speciale (art. 74-ter);
    - cessioni di beni usati, limitatamente alla differenza tra i corrispettivi e il margine (art. 37, D.L. n. 41/1995);
    - esportazioni di beni ceduti in omaggio a soggetti extracomunitari;
    - esportazioni definitive di beni per finalità di lavorazione.

    Operazioni che non concorrono alla formazione del volume d’affari
    Cessioni di beni ammortizzabili (compresi diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d’ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica).
    Passaggi di beni e di servizi tra attività separate.
    Interessi di mora e di penalità.
    Operazioni fuori campo IVA per difetto dei presupposti oggettivo e/o soggettivo e/o territoriale (salvo quelle espressamente rientranti nel calcolo del volume d’affari).
    Variazioni in diminuzione di fatture registrate o soggette a registrazione.
    Operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno.
    Effettuate nell’ambito dei regimi speciali OSS e IOSS in quanto essi esonerano il soggetto dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA.

    Se vengono espletate più attività, il volume d’affari determinato con le regole sopra esposte, è quello che deriva dall’insieme di tutte le attività svolte nell’anno solare precedente (ris. n. 47/E/2019).

    Nella dichiarazione di inizio attività (45.1.) va indicato il volume d’affari presumibile. Ciò è rilevante in quanto serve ai fini dell’individuazione del regime IVA che può essere (art. 18, c. 1, D.P.R. n. 600/1973):

    • trimestrale se il volume d’affari risulta non superiore a 500.000 euro per le imprese che svolgono una attività di servizi ovvero 800.000 euro se svolgono altre attività. Entro questi limiti è possibile applicare il regime semplificato;

    • mensile, al supero dei suddetti limiti. In tal caso si ricade nel “regime ordinario”.

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