47.1. Definizione
47.1.DefinizioneIl volume d’affari rappresenta l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, non imponibili, esenti, non
soggette):
-
registrate o
-
soggette a registrazione
in un anno solare al netto delle variazioni in diminuzione e dell’imposta addebitata (art. 20, D.P.R. n. 633/1972).
47.2. Determinazione
47.2.DeterminazioneLa determinazione del volume d’affari è data dalla somma algebrica degli elementi indicati nella tabella che segue.
Operazioni che concorro alla formazione del volume d’affari |
Imponibili relativamente ai conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (art. 34, D.P.R. n. 633/1972). |
Operazioni imponibili agricole. |
Operazioni imponibili commerciali e professionali comprese le variazioni in aumento. |
Operazioni che concorrono a formare il plafond. |
Operazioni non imponibili. |
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento. |
Operazioni esenti. |
Operazioni in regime di “reverse charge” se effettuate nei confronti di soggetti UE od “operazioni non soggette” se effettuate nei confronti di soggetti extra UE. |
Operazioni con fattura ad esigibilità differita anche oltre l’anno in corso. |
Operazioni non soggette ad imposta (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972). |
Operazioni non soggette nei confronti dei terremotati. |
Operazioni con imposta esigibile negli anni successivi. |
Operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società da esse controllate e delle società quotate con applicazione del meccanismo dello “split payment” (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972). |
Altre operazioni non imponibili: - cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (art. 7-bis, c. 1, D.P.R. n. 633/1972); - cessioni fatte in regime di dettaglio, e senza applicazione dell’IVA, a viaggiatori stranieri residenti in Paesi terzi (art. 38-quater, c. 1); - cessioni e prestazioni di servizi relative a beni destinati ad essere introdotti o custoditi nei depositi IVA, di cui all’art. 50-bis, c. 4, lettera c), d), e), h), i), D.L. n. 331/1993; - cessioni di beni e prestazioni accessorie effettuate nei confronti dello Stato e di altre Organizzazioni governative riconosciute per la cooperazione allo sviluppo (art. 8, c. 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 633/1972); - prestazioni extra-UE delle agenzie di viaggio rientranti nel regime speciale (art. 74-ter); - cessioni di beni usati, limitatamente alla differenza tra i corrispettivi e il margine (art. 37, D.L. n. 41/1995); - esportazioni di beni ceduti in omaggio a soggetti extracomunitari; - esportazioni definitive di beni per finalità di lavorazione. |
Operazioni che non concorrono alla formazione del volume d’affari |
Cessioni di beni ammortizzabili (compresi diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d’ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica). |
Passaggi di beni e di servizi tra attività separate. |
Interessi di mora e di penalità. |
Operazioni fuori campo IVA per difetto dei presupposti oggettivo e/o soggettivo e/o territoriale (salvo quelle espressamente rientranti nel calcolo del volume d’affari). |
Variazioni in diminuzione di fatture registrate o soggette a registrazione. |
Operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno. |
Effettuate nell’ambito dei regimi speciali OSS e IOSS in quanto essi esonerano il soggetto dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA. |
Se vengono espletate più attività, il volume d’affari determinato con le regole sopra esposte, è quello che deriva dall’insieme di tutte le attività svolte nell’anno solare precedente (ris. n. 47/E/2019).
Nella dichiarazione di inizio attività (45.1.) va indicato il volume d’affari presumibile. Ciò è rilevante in quanto serve ai fini
dell’individuazione del regime IVA che può essere (art. 18, c. 1, D.P.R. n. 600/1973):
-
trimestrale se il volume d’affari risulta non superiore a 500.000 euro per le imprese che svolgono una attività di servizi ovvero 800.000 euro se svolgono altre attività. Entro questi limiti è possibile applicare il regime semplificato;
-
mensile, al supero dei suddetti limiti. In tal caso si ricade nel “regime ordinario”.