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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    98. IVA

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    98.1. Acconto IVA annuale - 98.2. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - 98.3. Emissione della fattura cartacea - 98.4. Emissione della fattura in modalità reverse charge - 98.5. Emissione di fatture per operazioni UE - 98.6. Esterometro (trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere) - 98.7. Fatturazione differita - 98.8. Fatturazione elettronica - 98.9. Fattura elettronica verso la pubblica amministrazione - 98.10. Fatturazione per imballaggi non restituiti - 98.11.Liquidazione annuale IVA - 98.12.Liquidazione mensile IVA - 98.13.Liquidazione trimestrale IVA - 98.14. Presentazione degli elenchi INTRA-12 - 98.15. Presentazione in via telematica della dichiarazione IVA - 98.16. Registrazione delle fatture attive - 98.17. Registrazione delle fatture passive - 98.18. Registrazione delle fatture per acquisti UE - 98.19. Registrazione delle fatture per cessioni UE - 98.20. Rimborso infrannuale IVA - 98.21. Split payment

    98.1. Acconto IVA annuale

    98.1.Acconto IVA annuale
    Adempimento I soggetti IVA obbligati alla liquidazione e al versamento periodico, devono versare l’acconto IVA dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. L’acconto IVA non è dovuto se inferiore a euro 103,29 (62.2.).
    Chi Soggetti obbligati
    Contribuenti titolari di partita IVA che effettuano liquidazioni mensili e trimestrali.
    Soggetti esclusi
    - Soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività in corso d’anno;
    - contribuenti che nel mese di dicembre/ultimo trimestre dell’anno precedente hanno evidenziato un credito;
    - soggetti a credito nel periodo di riferimento.
    Scade il... 27 dicembre
    Procedura
    e sanzioni
    1) Scelta della modalità di calcolo dell’acconto (storico, previsionale o effettivo).
    2) Determinazione dell’acconto dovuto.
    3) Compilazione del Mod. F24, effettuazione del versamento, conservazione della ricevuta.
    Omesso o insufficiente versamento: sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato.
    Modulistica Mod. F24
    Codici tributo: 6013 (contribuenti mensili) e 6035 (contribuenti trimestrali)

    98.2. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

    98.2.Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
    Adempimento I soggetti passivi IVA trasmettono una comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate (62.1.3.).
    Chi Soggetti obbligati: soggetti passivi ai fini IVA.
    Soggetti esclusi:
    - soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale o dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche (es. chi ha optato per il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario);
    - soggetti IVA che non hanno registrato operazioni rilevanti ai fini IVA nel trimestre oggetto di comunicazione (salvo che emerga un credito dal trimestre precedente).
    Scade il... Ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare. Per il secondo trimestre, entro il 30 settembre.
    Procedura
    e sanzioni
    1) Preparare l’apposita comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
    2) Inviare telematicamente la comunicazione; l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le risultanze dell’esame dei dati delle comunicazioni e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni.
    3) Conservare la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione.
    Omessa, incompleta o infedele comunicazione: sanzione da euro 500 a euro 2.000, ridotta della metà ove la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati. È applicabile il ravvedimento operoso.
    Modulistica Modello comunicazione liquidazioni periodiche IVA

    98.3. Emissione della fattura cartacea

    98.3.Emissione della fattura cartacea
    Adempimento L’emissione della fattura comprova l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi, ed il diritto a riscuoterne il prezzo. È obbligatoria per ciascuna operazione imponibile ma anche per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché quelle rientranti in determinati regimi speciali. I soggetti esonerati dall’ obbligo di fatturazione elettronica possono continuare ad emettere la fattura in formato cartaceo (46.6.).
    Chi - Soggetti che operano in regime di vantaggio;
    - soggetti in regime forfettario;
    - soggetti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria (operatori sanitari), ma soltanto per le fatture effettivamente inviate al sistema;
    - soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche;
    - soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge n. 398/1991 (società sportive dilettantistiche e assimilate), che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
    Scade il... - Fattura immediata: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
    - Fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulti da documento di trasporto/altro documento.
    - Commissionari: entro il mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente.
    - Prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE non soggette ad IVA/ Prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
    Procedura
    e sanzioni
    1) Il cedente, essendo esonerato dall’emissione della fattura elettronica, continua ad emettere fattura in duplice esemplare:
    - con consegna a mano,
    - tramite il servizio postale,
    - tramite posta elettronica o con procedure informatizzate sempreché i dati siano materializzati in documenti cartacei,
    - a mezzo fax collegato ad un supporto informatico (e non semplicemente alla linea telefonica) che memorizzi il documento all’interno dell’archivio, garantendone l’integrità.
    2) Cedente e cessionario procedono alla stampa e alla conservazione delle fatture su supporto cartaceo.
    3) Per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché quelle rientranti in determinati regimi speciali:
    - in luogo dell’imposta devono essere indicate apposite annotazioni;
    - se l’importo è superiore a 77,47 euro è dovuta un’imposta di bollo di 2 euro.

    98.4. Emissione della fattura in modalità reverse charge

    98.4.Emissione della fattura in modalità reverse charge
    Adempimento Il reverse charge consente l’inversione contabile dal venditore all’acquirente per quanto riguarda gli obblighi IVA. La fattura è emessa dal cedente/prestatore ma senza applicazione dell’IVA, poiché questa deve essere integrata dall’acquirente o dal committente.
    Il meccanismo è applicabile alle specifiche operazioni di cui agli artt. 17 e 74, D.P.R. n. 633/1972 (46.11.).
    Chi Per applicare il reverse charge è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi IVA e che il destinatario del bene o del servizio risieda nel territorio dello Stato.
    Scade il... La fattura integrata deve essere registrata nel registro delle fatture e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
    Procedura 1) Il cedente/prestatore emette la fattura:
    - senza addebito dell’imposta;
    - con l’annotazione “inversione contabile”;
    - con l’indicazione del riferimento normativo che disciplina la procedura (art. 17, c. 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972).
    2) L’acquirente/committente:
    - integra la fattura con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
    - annota la fattura integrata sia nel registro delle fatture, o dei corrispettivi, sia nel registro degli acquisti ai fini della detrazione.

    98.5. Emissione di fatture per operazioni UE

    98.5.Emissione di fatture per operazioni UE
    Adempimento Le cessioni intracomunitarie - ovvero le cessioni di beni a titolo oneroso tra soggetti passivi d’imposta nei rispettivi Stati che vengono fisicamente trasportati da uno Stato membro in un altro Stato membro della UE - sono operazioni non imponibili. L’emissione della relativa fattura deve soddisfare precisi requisiti (51.10.).
    Chi Soggetti interessati: soggetti passivi IVA nei rispettivi Stati membri della UE iscritti nell’elenco VIES.
    Scade il... Emissione della fattura: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
    Procedura La fattura deve contenere:
    1) indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile con eventuale specificazione della norma comunitaria o nazionale;
    2) numero di identificazione attribuito, agli effetti IVA, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza (escluse vendite in base a cataloghi e simili);
    3) riferimento al cessionario del primo cessionario, per le consegne effettuate in uno Stato diverso;
    4) per beni spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta, numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e designazione dello stesso quale debitore dell’imposta;
    5) per beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto nel territorio di altro Stato membro, indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato;
    6) per mezzi di trasporto nuovi, dati di identificazione degli stessi.
    Le fatture emesse verso soggetti stabiliti nella UE dovranno essere trasmesse attraverso SdI, esattamente come per le operazioni interne.

    98.6. Esterometro (trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere)

    98.6.Esterometro (trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere)
    Adempimento Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel mese di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.
    Attenzione: il presente adempimento sarà abrogato a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022. I dati delle operazioni transfrontaliere a partire dalla predetta data saranno inviati all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) (62.1.2.).
    Chi Obbligati alla trasmissione sono i soggetti passivi ai fini IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
    Sono esclusi i contribuenti che rientrano:
    - nel regime forfettario;
    - nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
    Scade il... Invio trimestrale: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
    Procedura
    e sanzioni
    1) individuare analiticamente i dati da trasmettere relativi alle fatture emesse e ricevute del trimestre interessato;
    2) escludere dall’adempimento le fatture relative ai casi di non assoggettamento all’obbligo (le fatture elettroniche e quelle relative ai regimi ed ai soggetti non tenuti all’adempimento);
    3) procedere alla creazione del file relativo alle fatture emesse e/o a quello delle fatture ricevute, avendo cura di autenticare i files stessi (o di apporre il sigillo nel caso si acceda dalla sezione Fatture e Corrispettivi);
    4) inviare telematicamente i dati di cui al punto 1;
    5) scaricare e conservano le ricevute dell’invio.
    Omessa o errata trasmissione dei dati: sanzione di 2 euro, con un massimo di 1.000 euro, per ciascun trimestre oggetto di comunicazione. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi al termine ordinario ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non trova applicazione il cumulo giuridico.

    98.7. Fatturazione differita

    98.7.Fatturazione differita
    Adempimento È possibile posticipare l’emissione della fattura successivamente alla prestazione del servizio o consegna/spedizione del bene (46.8.1.).
    Chi a) Soggetti IVA che effettuano cessioni di beni con consegna/spedizione risultante da documento di trasporto o altro documento idoneo;
    b) soggetti che, nel mese solare precedente, hanno prestato servizi nei confronti di un medesimo soggetto individuabili da apposita documentazione;
    c) soggetti che si avvalgono del regime “IVA per cassa”.
    Scade il... 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione del bene o prestazione di servizio.
    Procedura
    e sanzioni
    1) Controllare i documenti/operazioni.
    2) Verificare se trattasi di cessione di beni o di prestazione di servizi.
    3) Individuare il giorno di consegna/spedizione del bene o di prestazione del servizio.
    4) Controllare l’emissione del documento di trasporto/altri documenti idonei per cessione beni; controllare la documentazione per le prestazioni di servizi nei confronti del medesimo soggetto.
    5) Emettere e registrare la fattura differita.

    Sanzioni
    Violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni o individuazione di prodotti determinati
    Indicazione di imposta inferiore a quella dovuta nella documentazione o nei registri: sanzione amministrativa tra il 90% e il 180% (con un minimo di euro 500) dell’imposta relativa all’imponibile non documentato o non registrato.
    Operazioni non soggette ad IVA, non imponibili o esenti: sanzione amministrativa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
    È ammesso il ricorso al ravvedimento operoso.

    98.8. Fatturazione elettronica

    98.8.Fatturazione elettronica
    Adempimento La fattura elettronica è un file in formato XML conforme alle specifiche tecniche approvate dalle Entrate (46.13.).
    Chi La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA (salvo particolari regimi che restano esclusi) per le cessioni di beni, prestazioni di servizi e relative variazioni, effettuate tra soggetti IVA residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
    Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche dell’AdE.
    Scade il... Termine conservazione fatture elettroniche per le fatture emesse nel 2022: 29 febbraio 2024.
    Emissione della fattura:
    - fatturazione immediata, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
    - fatturazione attiva verso l’estero: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
    - fatturazione passiva dall’estero: la trasmissione dei file è effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione;
    - fatturazione differita: giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La fattura elettronica si considera emessa nella data della notifica di ricezione dello SdI.
    Procedura Il soggetto passivo deve:
    1) emettere e ricevere la fattura elettronica, utilizzando il formato XML e il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo le regole tecniche stabilite dalla stessa;
    2) trasmettere la fattura mediante:
    - PEC (posta elettronica certificata);
    - servizio SdICoop (un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite Modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS);
    - servizio SdIFtp (un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP);
    - la specifica funzionalità del servizio web Fatture e corrispettivi;
    3) conservare la fattura elettronica: la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi (quadro RS). Le fatture elettroniche possono essere conservate anche in uno Stato diverso da quello dell’emittente, con il quale siano in vigore accordi di reciproca assistenza;
    4) eventualmente aderire al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche sul sito web dell’Agenzia delle Entrate; in assenza di adesione, l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile l’e-fattura solo fino all’avvenuto recapito al destinatario;
    5) valutare se delegare un soggetto terzo all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, attraverso apposito modulo disponibile sul portale dell’Agenzia;
    6) in caso di assoggettamento dell’importo fatturato all’imposta di bollo, effettuare (trimestralmente o semestralmente) il versamento dell’imposta di bollo tramite F24.

    98.9. Fattura elettronica verso la pubblica amministrazione

    98.9.Fattura elettronica verso la pubblica amministrazione
    Adempimento Nei confronti delle amministrazioni dello Stato la fattura deve essere emessa esclusivamente in forma elettronica (file xml) ed inviata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) (46.13.1.).
    Chi L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti della pubblica amministrazione, ovvero:
    a) Ministeri;
    b) Agenzie fiscali;
    c) Enti nazionali di previdenza;
    d) tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato dello Stato (enti locali e territoriali, altre amministrazioni pubbliche).
    Scade il... I termini per l’emissione della fatturaPA sono i medesimi della fattura cartacea sulla base del momento in cui l’operazione si considera effettuata.
    Procedura 1) Predisposizione file XML secondo il formato della FatturaPA (singolo file oppure più file singoli racchiusi in un file compresso). Il file deve essere nominato rispettando la seguente nomenclatura:
    - Codice iPa;
    - codice Paese;
    - identificativo univoco del trasmittente (codice fiscale per soggetto residente in Italia o identificativo proprio del Paese di appartenenza per soggetto residente all’estero);
    - progressivo univoco del file (stringa alfanumerica massimo di 5 caratteri);
    - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità;
    - Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.
    2) Firma del file tramite certificato di firma qualificata (CAdES-BES o XAdES-BES).
    3) Controllo.
    4) Invio al SdI mediante:
    - PEC;
    - via Web (con credenziali Entratel o Fisconline o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
    - Servizio SDICoop;
    - Servizio SDIFTP (per soggetti con elevati volumi di fatture);
    - Servizio SPCoop.

    98.10. Fatturazione per imballaggi non restituiti

    98.10.Fatturazione per imballaggi non restituiti
    Adempimento Emissione della fattura relativamente agli imballaggi e recipienti ceduti nel corso dell’anno precedente con obbligo di resa e non restituiti secondo le pattuizioni contrattuali (46.20.).
    Chi Soggetti titolari di partita IVA.
    Scade il... Emissione della fattura: entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
    Procedura
    e sanzioni
    1) Annotare in apposito registro (distintamente per tipo di recipiente/imballaggio e per aliquota di imposta) le consegne e restituzioni dei recipienti/imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti.
    2) Determinare - per differenza - il quantitativo degli imballaggi/recipienti da assoggettare ad imposta, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso.
    3) Calcolare la base imponibile, data dall’ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi/recipienti di cui al punto 2).
    4) Annotare in fattura, in luogo dell’indicazione dei cessionari, il riferimento al D.M. 11 agosto 1975.
    Violazione degli obblighi di documentazione/registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA ovvero di individuazione di prodotti determinati: sanzione amministrativa fra il 90 e 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, con un minimo di euro 500.
    È ammesso il ricorso al ravvedimento operoso.
    Modulistica Fattura per imballaggi e recipienti non restituiti.
    Registro degli imballaggi.

    98.11. Liquidazione annuale IVA

    98.11.Liquidazione annuale IVA
    Adempimento Determinazione dell’IVA da versare o del credito IVA da riportare nelle liquidazioni successive o, se ne sussistono i presupposti, da chiedere a rimborso o da utilizzare in compensazione (61.1.2.).
    Chi Soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA annuale nella quale risulta dovuta un’imposta per l’anno solare precedente.
    Scade il... Versamento in un’unica soluzione: 16 marzo
    I contribuenti possono rateizzare il versamento. La rateazione non può protrarsi oltre il 16 dicembre.
    Il versamento può essere differito al 30 giugno di ogni anno (anche per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
    Procedura Il soggetto obbligato deve:
    1) individuare il saldo a debito risultante dalla dichiarazione IVA annuale;
    2) versare il saldo IVA ove risulti superiore a 10 euro con il Modello di pagamento F24, tramite modalità telematiche;
    3) in caso di rateizzazione, l’ammontare va suddiviso in rate mensili di pari importo, da versare il giorno 16 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo o dalla scadenza del termine per il versamento delle imposte sui redditi; le rate successive alla prima vanno maggiorate dello 0,33% per ciascun mese a titolo di interesse;
    4) aggiungere la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, in caso di versamento al 30 giugno o al 30 luglio.

    98.12. Liquidazione mensile IVA

    98.12.Liquidazione mensile IVA
    Adempimento La procedura di liquidazione determina l’ammontare dell’IVA da versare o del credito IVA da riportare nelle liquidazioni successive/chiedere a rimborso/utilizzare in compensazione (61.1.1.).
    Chi Soggetti obbligati: soggetti passivi IVA che nell’anno solare precedente hanno superato il limite di volume d’affari di euro 500.000 per la prestazione di servizi, o euro 800.000 per l’esercizio delle altre attività, ovvero soggetti che hanno optato per la liquidazione mensile.

    Soggetti esclusi: contribuenti trimestrali speciali.
    Scade il... 16 del mese successivo
    Procedura 1) Registrare le operazioni attive e passive del mese di riferimento.
    2) Individuare IVA a debito e a credito e calcolare la differenza.
    Attenzione: per le operazioni soggette allo split payment, l’IVA esposta in fattura non deve essere conteggiata a debito del contribuente che ha emesso la fattura (sono le P.A. a dover versare l’IVA addebitata loro dai fornitori in fattura).
    3) Versare l’eventuale differenza positiva tramite Modello di pagamento F24 con modalità telematiche.
    Attenzione: se l’importo a debito non supera euro 100 il versamento è effettuato con quello del mese successivo.
    Modulistica Mod. F24
    Codici Tributo: da 6001 a 6012 in relazione al mese per cui si effettua il versamento.

    98.13. Liquidazione trimestrale IVA

    98.13.Liquidazione trimestrale IVA
    Adempimento La procedura di liquidazione determina l’ammontare dell’IVA da versare o del credito IVA da riportare nelle liquidazioni successive/chiedere a rimborso/utilizzare in compensazione (61.1.1.).
    Chi Soggetti obbligati
    a) Contribuenti trimestrali ordinari: soggetti che nell’anno solare precedente non hanno superato il limite di volume d’affari di euro 500.000 per la prestazione di servizi o euro 800.000 per l’esercizio delle altre attività e che non hanno optato per la liquidazione mensile.
    b) Contribuenti trimestrali speciali, a prescindere dal volume di affari: distributori di carburanti; autotrasportatori di merci conto terzi; esercenti attività di servizi al pubblico; esercenti arti e professioni sanitarie.

    Soggetti esclusi: soggetti esclusi dall’applicazione dell’IVA o che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
    Scade il... 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 marzo dell’anno successivo (16 febbraio dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali speciali).
    Procedura 1) Registrare le operazioni attive e passive del trimestre di riferimento.

    2) Individuare l’IVA a debito e a credito e calcolare la differenza.
    Attenzione: per le operazioni soggette allo split payment, l’IVA esposta in fattura non deve essere conteggiata a debito del contribuente che ha emesso la fattura (sono le P.A. a dover versare l’IVA addebitata loro dai fornitori in fattura).

    3) Versare l’eventuale differenza positiva tramite Modello di pagamento F24 con modalità telematiche, maggiorata dei relativi interessi da liquidazione trimestrale (1%).
    Attenzione: se l’importo a debito non supera euro 100 il versamento è effettuato con quello del mese successivo.
    Modulistica Mod. F24
    Codici Tributo:
    - 6031, 6032, 6033 (primo secondo terzo trimestre);
    - 6034 (per i soli contribuenti trimestrali speciali, quarto trimestre).

    98.14. Presentazione degli elenchi INTRA-12

    98.14.Presentazione degli elenchi INTRA-12
    Adempimento Invio mensile telematico del Mod. INTRA 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente (50.1.1.).
    Chi a) ENC e altre organizzazioni non soggetti IVA, e produttori agricoli, per acquisti intracomunitari oltre 10.000 euro oppure che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia;
    b) ENC soggetti IVA, per acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività non commerciali;
    c) Enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti IVA, e produttori agricoli che applicano il “reverse charge”, per acquisti da soggetti non residenti.
    Scade il... Entro la fine del 2° mese successivo a quello di ricezione della fattura e/o emissione/ricevimento autofattura.
    Procedura 1) Individuare:
    - gli acquisti intracomunitari le cui fatture sono state ricevute il 2° mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
    - gli acquisti da soggetti non residenti in reverse charge effettuati nel 2° mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
    - gli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura, il 2° mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
    - per l’ENC soggetto IVA, gli acquisti risalenti alle attività non commerciali.
    2) Verificare il superamento del limite di 10.000 euro.
    3) Solo per l’ENC non soggetto IVA:
    - richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA/inizio attività senza alcuna qualifica di soggetto passivo IVA;
    - integrare le fatture di acquisto esponendo l’IVA e numerarle;
    - annotare le fatture nell’apposito registro;
    - versare mensilmente l’imposta utilizzando il Mod. INTRA 12.
    4) Compilare e presentare il modello (direttamente o tramite gli intermediari abilitati) in via telematica utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
    Modulistica Mod. INTRA-12

    98.15. Presentazione in via telematica della dichiarazione IVA

    98.15.Presentazione in via telematica della dichiarazione IVA
    Adempimento Redazione e invio telematico della dichiarazione annuale IVA relativa alle operazioni effettuate nell’anno solare precedente (62.3.2.).
    Chi Soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.
    Scade il... Dichiarazione IVA autonoma: dal 1° febbraio al 30 aprile.
    Procedura 1) Stampare i registri IVA e raggruppare le operazioni attive e passive per tipologia di aliquota, di regime di esenzione, di non imponibilità.
    2) Indicare i risultati delle liquidazioni periodiche e relativi versamenti.
    3) Calcolare l’imposta a debito e l’imposta detraibile sulla base del pro-rata di detraibilità.
    4) Determinare l’eventuale debito o credito d’imposta.
    5) Trasmettere la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
    - direttamente mediante il servizio Entratel o Fisconline;
    - tramite intermediari abilitati.
    6) Conservare la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione inviata telematicamente.
    Modulistica Mod. IVA.

    98.16. Registrazione delle fatture attive

    98.16.Registrazione delle fatture attive
    Adempimento Le fatture emesse per operazioni attive imponibili, non imponibili, esenti e non soggette vanno annotate in apposito registro seguendo l’ordine di numerazione (46.26.1.).
    Chi Soggetti interessati: soggetti passivi IVA e soggetti tenuti a certificare i corrispettivi mediante l’emissione di scontrini/ricevute che hanno emesso fattura su richiesta del cliente.
    Soggetti esonerati: soggetti che svolgono operazioni esenti IVA se hanno esercitato l’opzione per l’esonero degli adempimenti; contribuenti minimi; soggetti in regime contabile agevolato o in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
    Esclusi anche i soggetti che si avvalgono del SdI per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche.
    Scade il... Fattura immediata: entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
    Fattura differita - Prestazioni di servizi a soggetti passivi UE non soggette IVA - Prestazioni di servizi rese/ricevute da soggetti passivi extra-UE: entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
    Autotrasportatori: entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
    Fatture emesse dal 2° cedente di triangolazione: entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
    Operazioni effettuate tramite sedi secondarie/altre dipendenze/dipendenti/ausiliari/intermediari - Cessioni di beni per contratti estimatori - Passaggi dal committente al commissionario: entro la fine del mese successivo di effettuazione dell’operazione.
    Procedura Indicare per ogni fattura raccolta:
    1) numero progressivo e data di emissione;
    2) per le operazioni imponibili: imponibile e imposta, distinti secondo l’aliquota;
    3) per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette: ammontare dell’operazione e titolo di inapplicabilità dell’imposta;
    4) dati anagrafici del cliente (per autofatture dati del soggetto che cede bene/presta servizio).

    98.17. Registrazione delle fatture passive

    98.17.Registrazione delle fatture passive
    Adempimento Le fatture relative agli acquisti effettuati (operazioni passive imponibili, non imponibili, esenti) devono essere registrate nel registro degli acquisti ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione. Sono esclusi i documenti relativi ad operazioni non soggette IVA o con IVA totalmente indetraibile.
    Per taluni acquisti è possibile istituire registri sezionali ovvero separati (es. per acquisti UE) (48.7.1.).
    Chi Soggetti interessati: tutti i soggetti passivi IVA.
    Soggetti esonerati: soggetti che svolgono operazioni esenti IVA se hanno esercitato l’opzione per l’esonero degli adempimenti; contribuenti minimi; soggetti in regime contabile agevolato o in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
    Esclusi anche i soggetti che si avvalgono del SdI per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche.
    Scade il... Registrazione: dopo il ricevimento dei documenti di acquisto e prima della dichiarazione periodica/ dichiarazione annuale in cui si intende esercitare il diritto alla detrazione.
    Esercizio del diritto alla detrazione: il diritto sorge sin dal momento in cui l’operazione si considera effettuata e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Nel caso di operazioni effettuate nell’anno precedente, l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento. Trascorso tale termine la registrazione è possibile ma non consente la detrazione.
    Procedura Indicare per ogni fattura raccolta:
    1) data e numero della fattura/bolletta doganale;
    2) per le operazioni imponibili: imponibile e imposta, distinti secondo l’aliquota;
    3) per le operazioni non imponibili o esenti: ammontare dell’operazione e titolo di inapplicabilità dell’imposta;
    4) dati anagrafici del soggetto che ha ceduto i beni/effettuato le prestazioni (per autofatture dati del soggetto che cede bene/presta servizio).
    5) data di registrazione, totale del documento registrato, eventuali importi non rilevanti ai fini IVA presenti nella fattura.

    98.18. Registrazione delle fatture per acquisti UE

    98.18.Registrazione delle fatture per acquisti UE
    Adempimento Gli acquisti intracomunitari sono effettuati in Italia se i beni provenienti da altro Stato membro sono spediti/trasportati nel territorio nazionale.
    La fattura ricevuta per acquisti comunitari deve essere registrata distintamente nel registro degli acquisti ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta (52.3.1.).
    Chi Soggetti interessati: soggetti passivi IVA nei rispettivi Stati membri della UE iscritti nell’elenco VIES.
    Scade il... Registrazione fattura: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente.
    Procedura
    e sanzioni
    Integrare le fatture per acquisti comunitari indicando:
    1) il controvalore in euro (utilizzando il cambio del giorno in cui l’operazione è stata effettuata) del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera;
    2) l’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni;
    3) (per acquisti intracomunitari senza pagamento dell’imposta, o non imponibili, o esenti), il titolo con eventuale indicazione della norma comunitaria o nazionale.
    Le fatture o documenti similari ricevuti da soggetti passivi UE dovranno essere integrate dal soggetto passivo stabilito in Italia mediante un documento integrativo in formato XML, da trasmettere a SdI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento estero.

    Sanzioni
    Mancata o irregolare registrazione: sanzione amministrativa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato con un minimo di 500 euro, ridotta a metà per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.
    Irregolare od omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili: sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro.

    98.19. Registrazione delle fatture per cessioni UE

    98.19.Registrazione delle fatture per cessioni UE
    Adempimento Le cessioni intracomunitarie - ovvero le cessioni di beni a titolo oneroso tra soggetti passivi d’imposta nei rispettivi Stati che vengono fisicamente trasportati da uno Stato membro in un altro Stato membro della UE - sono operazioni non imponibili. Le relative fatture devono essere registrate distintamente rispetto alle fatture interne (51.10.).
    Chi Soggetti interessati: soggetti passivi IVA nei rispettivi Stati membri della UE iscritti nell’elenco VIES.
    Scade il... Registrazione fattura: entro il termine di emissione della fattura, con riferimento al mese di effettuazione (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione).
    Procedura
    e sanzioni
    1) Registrare distintamente le fatture per cessioni comunitarie rispetto alle fatture interne, secondo l’ordine della numerazione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;
    2) per le fatture in valuta, effettuare la conversione in euro utilizzando il cambio del giorno in cui l’operazione è stata effettuata.
    Le fatture emesse verso soggetti stabiliti nella UE dovranno essere trasmesse attraverso SdI, esattamente come per le operazioni interne.
    Anche queste trasmissioni a SdI dovranno essere effettuate entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

    Sanzioni
    Mancata o irregolare registrazione: sanzione amministrativa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati con un minimo di 500 euro; quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
    La sanzione è ridotta a metà per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.
    Irregolare od omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili: sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro.

    98.20. Rimborso infrannuale IVA

    98.20.Rimborso infrannuale IVA
    Adempimento Richiesta di rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro (Mod. IVA TR) (61.3.2.).
    Chi Titolari di partita IVA con liquidazione IVA a credito che rientrano nelle fattispecie definite dagli artt. 30 e 38-bis, D.P.R. n. 633/1972.
    Scade il... Presentazione Mod. IVA TR: entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento:
    - 30 aprile - 1° trimestre;
    - 31 luglio - 2° trimestre;
    - 31 ottobre - 3° trimestre.
    I crediti maturati nel 4° trimestre possono essere chiesti a rimborso esclusivamente in sede di dichiarazione annuale.
    Presentazione di dichiarazione integrativa (per rettifica): entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
    Procedura 1) Registrare le fatture di acquisto e di vendita del trimestre.
    2) Effettuare la liquidazione per la verifica della sussistenza del credito.
    3) Verificare i requisiti di presentazione della richiesta di rimborso e l’eventuale garanzia al credito richiesto a rimborso:
    - richieste superiori ai 30.000 euro: si può scegliere alternativamente tra il visto di conformità o la presentazione di una dichiarazione assieme ad una polizza fideiussoria;
    - per l’utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5.000 euro è necessario visto di conformità.
    4) Compilare il modello e presentarlo esclusivamente in via telematica all’Agenzia dell’Entrate.
    5) Scaricare e conservare la ricevuta assieme al modello ed all’eventuale dichiarazione sostitutiva.
    6) Utilizzare in compensazione il credito a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

    98.21. Split payment

    98.21.Split payment
    Adempimento La scissione dei pagamenti (split payment) deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’IVA, trasferendo la responsabilità del pagamento dell’imposta dal cedente al cessionario. Sono esclusi gli acquisti soggetti a reverse charge o a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura oltre ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi nell’ambito del lavoro autonomo ed i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (46.12.).
    Chi Sono soggetti al meccanismo ed esonerati dal versamento i soggetti passivi IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di:
    - P.A.;
    - enti pubblici economici nazionali;
    - società controllate da amministrazioni pubbliche, enti ovvero da società controllate da tali soggetti;
    - società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (o altro indice alternativo);
    - enti pubblici economici comprese aziende speciali e pubbliche di servizi alla persona;
    - fondazioni e società partecipate da P.A. o da enti e società dalle stesse controllate, in misura non inferiore al 70%.
    Scade il... Versamento dell’IVA (cessionario): entro il giorno 16 del mese successivo al mese di pagamento dei corrispettivi (ovvero di ricezione della fattura in caso di esigibilità anticipata dell’imposta).
    Procedura Il fornitore:
    1) emette fattura con annotazione “scissione dei pagamenti”;
    2) non è tenuto al pagamento dell’imposta;
    3) opera la registrazione delle fatture emesse in modo distinto riportando aliquota applicata e ammontare dell’imposta;
    4) non deve computare l’imposta indicata nella liquidazione periodica;
    5) è ammesso ai rimborsi dell’IVA.
    La P.A. e gli altri soggetti cessionari effettuano il pagamento dell’IVA con Mod. F24; in alternativa, gli enti possono annotare le fatture entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente: l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese di esigibilità o del relativo trimestre.

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