51.1.Operazioni preliminari - VIES - 51.1.1. Fatturazione senza iscrizione al VIES - 51.2. Definizione di cessione intracomunitaria - 51.3. Operazioni non rientranti nel regime intracomunitario - 51.3.1. Cause di esclusione dalle operazioni intracomunitarie - 51.4. Operazioni non imponibili - 51.5. Momento di effettuazione dell’operazione di cessione di beni - 51.5.1. Prova dell’avvenuta cessione - 51.5.2. Trasporto di beni - 51.6. Cessione di beni extraterritoriali - 51.7. Servizi intracomunitari - 51.7.1. Momento di effettuazione dell’operazione per i servizi - 51.7.2. Lavorazioni - 51.8. Anticipi e acconti - 51.8.1. Cessione di beni - 51.8.2. Prestazioni di servizi - 51.9. Cessione e servizi B2C - 51.9.1. Cessioni di beni - 51.9.2. Prestazioni di servizi - 51.9.3. Regimi speciali per le vendite a distanza intracomunitarie - 51.9.4. OSS e IOSS - 51.10. Fatturazione e registrazione - 51.11. INTRASTAT - 51.11.1. Cessione di beni e servizi - 51.12. Vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati - 51.12.1. Intervento “indiretto” del fornitore nel trasporto/spedizione - 51.12.2. Territorialità per le vendite a distanza intracomunitarie verso persona fisica stabilita in Italia - 51.12.3. Territorialità per le vendite a distanza in altro Stato UE di beni importati da Paesi extra UE - 51.12.4. Territorialità per le vendite a distanza intracomunitarie di beni dall’Italia verso altro Stato UE e vendite a distanza di importati in Italia da Paesi extra UE ed inviati a destinazione in altro Stato UE - 51.12.5. Quadro di sintesi
51.1. Operazioni preliminari - VIES
51.1.Operazioni preliminari - VIESIl soggetto passivo d’imposta che intende intraprendere operazioni con altri soggetti
passivi stabiliti nella UE, tanto per cessioni di beni, quanto per prestazioni di
servizi, è tenuto ad iscriversi al VAT Information Exchange System (VIES) che è l’archivio informatico europeo di tutte le partite IVA.
Esso permette di controllare (o far controllare) se effettivamente la controparte è esistente e se è un soggetto passivo d’imposta. Inoltre, è essenziale al fine di informare la Stato UE di arrivo dei beni circa la presenza sul suo territorio di beni provenienti da altro Stato UE.
L’elenco dei soggetti comunitari iscritti al VIES è consultabile nel sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Controllo delle partite IVA comunitarie”) oppure attraverso il portale della Commissione europea.
Il soggetto passivo stabilito in Italia (esercente attività d’impresa, arte o professione sul territorio nazionale; stabile organizzazione di un’impresa estera) richiede l’iscrizione al VIES all’inizio della propria attività, insieme alla richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA. Se il soggetto è già esistente può comunque chiedere, solo telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti abilitati, l’iscrizione nell’archivio VIES. In particolare, un soggetto passivo non residente può chiedere l’iscrizione al VIES in Italia mediante l’apposito Mod. ANR. La richiesta può essere presentata anche dal rappresentante fiscale).
È possibile in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.
L’iscrizione nell’archivio ha effetto immediato, a partire dal momento della richiesta della partita IVA, ovvero della ricezione telematica della richiesta di iscrizione al VIES.
Esclusione - Cancellazione
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i criteri con cui vengono effettuati i controlli nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per riscontrare eventuali irregolarità nei dati forniti per la loro identificazione ai fini IVA. A seguito di tali controlli l’Agenzia delle Entrate può emanare un provvedimento di cessazione della partita IVA e di esclusione della stessa dalla banca dati VIES. Al contribuente resta sempre ferma la possibilità di chiedere nuovamente l’inclusione nella banca dati.
La cancellazione avviene a seguito:
-
dell’esito negativo dell’attività di controllo in merito alla correttezza e completezza dei dati forniti;
-
della mancata presentazione dei Modd. INTRA per 4 trimestri consecutivi.
La cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo dalla comunicazione da parte dell’Ufficio competente.
Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il soggetto interessato può rivolgersi all’Ufficio per provare l’operatività in ambito intracomunitario e, quindi, per mantenere l’iscrizione al VIES. In alternativa, il contribuente può manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie (Provv. 12 giugno 2017).
Iscrizione di soggetti UE al VIES in Italia
I soggetti passivi d’imposta UE non residenti in Italia e che abbiano intenzione di realizzare operazioni intracomunitarie imponibili nel territorio italiano devono anch’essi iscriversi al VIES direttamente oppure per il tramite di un rappresentante fiscale.
Se intendono realizzare esclusivamente operazioni non imponibili, esenti o non soggette in Italia possono adempiere mediante la nomina di un rappresentante fiscale con il limitato compito di provvedere agli obblighi di fatturazione e di presentazione
dei Modelli Intrastat. I soggetti passivi non residenti nella UE che intendono effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia per mezzo di
un proprio rappresentante fiscale, possono iscriversi al VIES solo dopo presentazione
di apposita garanzia (52.1.).
Operazioni intracomunitarie senza iscrizione al VIES
La Direttiva n. 2018/1910/UE ha stabilito che un’operazione intracomunitaria può essere effettuata senza applicazione dell’imposta solo se:
-
il cessionario stabilito in Paese UE differente rispetto a quello del cedente sia iscritto al VIES anteriormente alla realizzazione dell’operazione;
-
il cessionario sia in possesso di un valido numero di identificazione IVA. È per altro sufficiente che si tratti di un numero di identificazione attribuito da uno Stato UE diverso da quello di origine dei beni;
-
il cessionario abbia comunicato al cedente, già nell’ordine di acquisto, tale numero di identificazione IVA;
-
il cedente abbia controllato per ogni singola operazione l’esistenza e la validità del codice, mediante interrogazione nel sistema VIES;
-
il cedente abbia provveduto alla corretta presentazione dei Modelli Intrastat dai quali appaia l’indicazione del numero identificativo IVA.
È quindi elemento essenziale la sussistenza e l’indicazione del codice identificativo. In assenza ovvero qualora non vengano presentati i modelli Intrastat, l’operazione non può più essere considerata non imponibile e pertanto dovrà essere assoggettata all’imposta vigente nel Paese del cedente/prestatore, con le conseguenze sanzionatorie in capo a quest’ultimo.
Il legislatore nazionale ha recepito interamente quanto stabilito dalla Direttiva, con il D.Lgs. n. 192/2021 (noto anche come Quick fixes) benché le disposizioni in materia fossero già obbligatorie anche in Italia dal 1° gennaio 2020. All’art. 41 del D.L. n. 331/1993 è stato inserito il nuovo c. 2-ter, in base al quale le cessioni intracomunitarie sono non imponibili solo se i cessionari abbiano comunicato il numero identificativo loro attribuito da un altro Paese UE ed il cedente abbia compilato e trasmesso l’elenco Intrastat ovvero abbia giustificato l’incompleta o la mancata compilazione dell’elenco.
51.1.1. Fatturazione senza iscrizione al VIES
51.1.1.Fatturazione senza iscrizione al VIESCon l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2021, l’inclusione nell’archivio VIES è la condizione indispensabile che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomunitarie imponibili nel Paese UE di destinazione del bene o servizio.
Nel caso di mancata iscrizione (ovvero in caso di esclusione o revoca), la controparte, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente, deve esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime degli scambi intracomunitari (circ. 1° agosto 2011, n. 39/E e ris. n. 42/E/2012).
Pertanto, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate verso un soggetto passivo non ancora incluso nell’archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, alla stessa stregua di una cessione o prestazione interna.
Sulla medesima linea interpretativa anche la risposta ad interpello formulata da un cedente stabilito in Italia che, operando le proprie vendite di beni fisici attraverso un proprio sito web, aveva riscontrato che alcuni clienti stabiliti in altri Paesi della UE (e sicuramente soggetti passivi d’imposta), non erano iscritti al VIES. Il cedente chiedeva se, in ogni caso, la cessione potesse essere comunque considerata non imponibile ai sensi dell’art 41, c. 1, lett. b) del D.L. n. 331/1993. L’Agenzia già con le quick fixes ha ricordato che le cessioni intracomunitarie sono non imponibili solo se il cessionario abbia comunicato tempestivamente il numero identificativo attribuito dal proprio Paese di stabilimento e che “questo è l’unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l’unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare”. Pertanto, se il cessionario non ha comunicato al fornitore il numero identificativo iscritto al VIES, l’operazione non può beneficiare della non imponibilità, con la conseguenza che la cessione è soggetta all’imposta in Italia con l’aliquota relativa al bene ceduto (risposta a interpello n. 230/E/2023).
51.2. Definizione di cessione intracomunitaria
51.2.Definizione di cessione intracomunitariaSi ha cessione intracomunitaria quando si è in presenza di una cessione di beni:
-
a titolo oneroso;
-
che dia luogo al trasferimento della proprietà o alla costituzione o trasferimento di altro diritto reale di godimento;
-
con trasporto/spedizione dei beni dallo Stato italiano a quello comunitario di destinazione. Il trasporto o spedizione deve essere effettuato dal venditore, dal cessionario o da un terso per loro conto;
-
effettuata da un soggetto passivo nello Stato UE di spedizione o trasporto dei beni, verso un altro soggetto passivo d’imposta ivi identificato il quale abbia comunicato al cedente il numero di identificazione rilasciatogli dal proprio Stato membro ed entrambi iscritti al VIES;
-
il cedente deve compilare correttamente e presentare i Modelli INTRA.
Non si è in presenza di cessione intracomunitaria non imponibile se:
-
il cedente riceve dal cessionario l’indicazione di un numero di partita IVA che non risulta nel Sistema VIES;
-
il cedente non ha presentato il Mod. INTRA o lo ha presentato con dati non corretti, salvo riconoscimento di errore in buona fede o di indicazione dell’operazione del modello del mese successivo per mero errore materiale.
Il Principato di Monaco, dal punto di vista fiscale, è considerato territorio della Repubblica francese, per cui le transazioni con il Principato sono considerate intracomunitarie.
Rientrano nella definizione di cessioni intracomunitarie:
-
le vendite a distanza (per corrispondenza, in base a cataloghi e simili, mediante commercio elettronico indiretto) a favore di privati con trasporto nel Paese estero a cura o per conto del fornitore nazionale (art. 38-bis, c. 1 e 3, D.L. n. 331/1993) (
51.12.).
Queste cessioni operate da un soggetto passivo stabilito in Italia:
-
sono imponibili nello Stato UE di destinazione qualora l’ammontare delle cessioni realizzate complessivamente (in uno o più Stati membri) verso privati consumatori, dal cedente, nell’anno precedente ed in quello in corso, sia superiore alla soglia di 10.000 euro (art. 41, c. 1, D.L. n. 331/1993) (
50.10.1.). Ciò costringerà il cedente ad identificarsi in ciascuno Stato UE ove effettuerà la cessione salvo l’opzione per il regime speciale OSS (
51.9.3.;
51.9.4.);
-
sono imponibili in Italia se l’ammontare delle vendite a distanza effettuate verso privati consumatori residenti in altri Stati UE non supera la predetta soglia e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. Resta comunque possibile optare sempre per il regime speciale OSS con rilevanza dell’imposizione nello Stato membro di vendita;
-
-
le cessioni di mezzi di trasporto nuovi a favore di chiunque;
-
le cessioni di beni con installazione, montaggio o assiemaggio da parte del fornitore o da terzi per suo conto;
-
i trasferimenti di beni in altro Stato membro per esigenze della propria impresa (la fattura è verso sé stessi e la base imponibile è costituita dal valore normale). Trattasi della c.d. Cessione intracomunitaria assimilata.
Cessione intracomunitaria assimilata
Sono assimilate alle cessioni intracomunitarie non imponibili vere e proprie - effettuate a titolo oneroso - le spedizioni (senza vendita contestuale), da parte di un soggetto passivo qui stabilito, di beni di propria produzione o commercializzazione o da terzi per suo conto, in altro Paese UE. Ciò a condizione (art. 41, c. 3, D.P.R. n. 331/1993) che i beni:
-
non siano oggetto di operazioni di manipolazione relative al perfezionamento attivo;
-
non siano destinati ad essere utilizzati temporaneamente per l’esecuzione di prestazioni di servizi;
-
o qualora importati beneficerebbero dell’ammissione temporanea in totale esenzione di dazi doganali (art. 41, c. 2, lett. c), D.L. n. 331/1993).
Dal punto di vista operativo l’imposta è dovuta nel territorio dello Stato membro di destinazione ove si trova il magazzino di stoccaggio. Pertanto:
-
il soggetto passivo nazionale deve identificarsi direttamente ovvero nominare un proprio rappresentante fiscale in tale Stato unionale;
-
il trasferimento dei beni presuppone l’emissione di una fattura da parte del soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti della propria partita IVA aperta nello Stato UE. La fattura è non imponibile (art. 46, c. 2 e 3, D.P.R. n. 331/1993);
-
la propria partita IVA nello Stato UE provvederà agli adempimenti necessari secondo la legislazione locale;
-
la successiva cessione a terzi, dal punto di vista IVA è soggetta alle formalità previste dallo Stato UE ove è stata aperta la partita IVA. Pertanto, soggetta all’imposta locale se la cessione avviene nel medesimo Stato unionale, ovvero cessione intracomunitaria o esportazione se i beni sono destinati ad altro Stato membro ovvero diretti verso un Paese extra UE (risposta a interpello n. 273/2020). Più in particolare, possono darsi le seguenti ipotesi:
-
nello Stato UE vige il meccanismo del reverse charge: il debitore dell’imposta è il soggetto passivo stabilito nello Stato UE di destino. In questa ipotesi il cedente nazionale emette fattura cartacea (ex art. 21, c. 6-bis, D.P.R. n. 633/1972) e sarà obbligato al nuovo esterometro (indicando il Codice natura: N2.1);
-
nello Stato UE non vige il meccanismo del reverse charge: il debitore dell’imposta rimane il soggetto passivo italiano che sarà obbligato ad aprire una posizione IVA nello Stato UE di destino dei beni e là emettere fattura quale cessione interna a detto Stato utilizzando la propria posizione IVA locale ed addebitando l’imposta ivi vigente. In quest’ultima ipotesi l’operazione non sarebbe soggetta ad alcun obbligo di fatturazione secondo la normativa italiana; di contro ricade nell’obbligo del nuovo esterometro.
-
Modalità operativa nel caso di cessioni intracomunitarie assimilate
Il cedente deve emettere fattura elettronica indicando nel campo “Codice destinatario” il proprio codice destinatario/PEC (non il codice convenzionale XXXXXXX), mentre nel blocco “Cessonario/committente) il proprio numero di partita IVA estera e “Codice natura” N3.2. Così operando si evita il nuovo esterometro.
L’operazione di cessione intracomunitaria assimilata non deve essere confusa con quella
di consignment stock (o call-off stock) (56.2.) perché quest’ultima presuppone che lo stoccaggio effettuato presso il cliente destinatario
dei beni ovvero presso un altro magazzino, ma in entrambe le situazioni egli ha la
piena disponibilità dei beni che può prelevare per le proprie necessità.
51.3. Operazioni non rientranti nel regime intracomunitario
51.3.Operazioni non rientranti nel regime intracomunitario51.3.1. Cause di esclusione dalle operazioni intracomunitarie
51.3.1.Cause di esclusione dalle operazioni intracomunitarieCessione gratuite di beni
Una cessione gratuita di beni (omaggio, donazione, campioni gratuiti, ecc.), anche
a favore di un soggetto passivo UE, non rappresenta una cessione intracomunitaria mancando il presupposto dell’onerosità.
Pertanto, per le cessioni gratuite si applicano le regole nazionali (43.4.1.).
Se al cessionario vengono addebitate delle spese di trasporto relative a beni ceduti gratuitamente, queste assumono rilevanza fiscale autonoma, perché rappresentano il corrispettivo della prestazione di trasporto. Si tratta
di prestazioni generiche (42.3.3.) (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972) non imponibili con Codice Natura N2.1, perché occorre far riferimento al paese dell’acquirente/committente. In fattura
occorre indicare “Inversione contabile”.
Se il cessionario è un soggetto passivo d’imposta, dette spese devono essere indicate nel Mod. INTRA 1-quater.
Altre cause di esclusione dalla definizione di operazione intracomunitaria
Non danno luogo a cessioni intracomunitarie, oltre alle operazioni carenti di almeno uno dei requisiti essenziali, gli invii di beni in altro Stato UE (art. 41, c. 3, D.L. n. 331/1993):
-
per essere oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento, di manipolazioni usuali, con successiva rispedizione dei beni in Italia;
-
per essere temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni di servizi da parte dello stesso fornitore italiano;
-
che, se provenissero da uno Stato extra UE, beneficerebbero della temporanea importazione in esenzione totale dei dazi doganali;
-
se si tratta di beni usati.
Il passaggio di beni dal committente al commissionario è soggetto ad IVA come operazione interna.
51.4. Operazioni non imponibili
51.4.Operazioni non imponibiliLe cessioni intracomunitarie di beni che soddisfano i presupposti richiesti per tale qualificazione si considerano non imponibili IVA.
L’IVA assolta a monte dal cedente stabilito in Italia in relazione ai beni ceduti è detraibile.
Regola generale
Sebbene la fattura sia rivolta ad un soggetto passivo stabilito nella UE, il cedente stabilito in Italia deve, comunque, emettere fattura elettronica riportante come Codice Natura: N3.2 e inviata come di consueto a SdI.
L’emissione della fattura elettronica consente di evitare l’invio del nuovo esterometro, ma non il Mod. INTRA.
Poiché l’acquirente comunitario non può ricevere la fattura elettronica, è onere del cedente inoltragli una fattura cartacea.
51.5. Momento di effettuazione dell’operazione di cessione di beni
51.5.Momento di effettuazione dell’operazione di cessione di beniLa regola generale del momento di effettuazione di un’operazione di cessione intracomunitaria è rappresentata dall’inizio del trasporto o spedizione (art. 39, D.L. n. 331/1993).
Sono previste alcune deroghe. In particolare:
-
in presenza di condizioni sospensive, il momento di effettuazione è posticipato all’epoca in cui si realizzano dette condizioni, comunque non oltre 1 anno dalla consegna;
-
in presenza di un contratto estimatorio, il momento di effettuazione si verifica:
-
alla rivendita del bene al terzo;
-
al prelievo del bene da parte del destinatario;
-
alla scadenza del termine concordato per la vendita, qualora non restituito nel frattempo;
-
entro 1 anno dalla consegna se anteriore al verificarsi delle circostanze di cui sopra;
-
-
in presenza di cessioni effettuate in modo continuativo nel corso di un periodo superiore ad un mese, al termine di ciascun mese.
Emissione della fattura
La fattura elettronica deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inizio trasporto o spedizione).
51.5.1. Prova dell’avvenuta cessione
51.5.1.Prova dell’avvenuta cessioneIl cedente deve dimostrare l’avvenuta spedizione e cessione in un altro Paese UE mediante la conservazione ed esibizione di una serie di documenti.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte in merito ai documenti necessari al fine di provare l’avvenuta cessione di beni a favore di soggetti stabiliti in altri Paesi della UE, sia nel caso in cui il trasporto o spedizione sia curato direttamente dal venditore.
Anche le consorelle amministrazioni comunitarie hanno, ciascuna, dato la propria interpretazione in tema di documentazione atta a provare l’avvenuta operazione comunitaria. Da ultimo è intervenuto il Reg. UE n. 1912/18 al fine di dare uniformità di regole.
Regolamento UE n. 1912/18
Affinché si realizzi una cessione intraeuropea, le presunzioni sono dettate direttamente dal Reg. UE n. 1912/18 e recepite dalla nostra Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello n. 117/2020 e con la circ. n. 12/E/2020.
Trasporto a cura del venditore
Nel caso di trasporto o spedizione curati dal venditore stabilito in Italia o per suo conto, il venditore deve essere in possesso di una dichiarazione in cui attesta che beni sono stati spediti o trasportati per suo conto in un altro Stato membro.
In aggiunta a detta dichiarazione, il venditore deve esibire almeno 2 dei seguenti documenti:
-
DDT o CMR firmato dal cedente, dal cessionario e dal vettore;
-
polizza di carico;
-
fattura di trasporto aereo;
-
fattura dello spedizioniere.
In alternativa (aggiunta alla dichiarazione di cui sopra), è possibile esibire almeno 1 dei seguenti documenti:
-
DDT o CMR firmato,
-
polizza di carico,
-
fattura di trasporto aereo,
-
fattura dello spedizioniere,
nonché almeno uno dei seguenti documenti:
-
polizza assicurativa del trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto;
-
documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità attestanti l’arrivo dei beni;
-
ricevuta rilasciata da un depositario.
Trasporto a cura del cessionario
Nel caso di trasporto o spedizione a cura del cessionario o per conto di questi (ex works), l’acquirente deve fornire al cedente, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta certificante che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni e contenente data e tutti gli elementi identificativi delle parti.
In riferimento al termine “dichiarazione scritta” è stato chiarito che questa può essere data anche mediante formati elettronici (ad esempio mediane sistema EDI - Exchange Data Interchange) a prescindere dalle modalità di trasporto utilizzate dal cessionario, purché gli stessi forniscano le medesime garanzie di una dichiarazione resa su carta, ossia, garantire la completezza delle informazioni, l’integrità, l’autenticità, la veridicità l’immodificabilità dei dati, ecc. (risposta a interpello n. 272/2023)
Una trasmissione anche oltre il termine del decimo giorno non preclude la possibilità per il venditore di beneficiare della presunzione di cessione intracomunitaria in presenza di tutte le altre condizioni previste dall’art. 45-bis della Direttiva (risposta a interpello 29 dicembre 2020, n. 632). Ossia, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati trasportati da un Paese ad un altro, il venditore deve essere in possesso di almeno 2 dei seguenti documenti rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra sia dal venditore, sia dall’acquirente:
-
un documento o una lettera CMR riportante la firma è da presumere, dal vettore;
-
una polizza di carico;
-
una fattura di trasporto aereo;
-
una fattura emessa dallo spedizioniere.
In alternativa (aggiunta alla dichiarazione di cui sopra), è possibile esibire almeno 1 degli elementi sopra indicati insieme a:
-
una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
-
documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
-
documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
-
una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
La documentazione utilizzata a prova e rientrante tra quelle tassativamente indicate dal Regolamento deve essere conservata a cura del venditore (risposta a interpello n. 100/2019).
Con riferimento al CMR, l’Agenzia riconosce che non sempre è possibile ottenere tale documento debitamente firmato dal destinatario o addirittura non si riesca ad ottenere il CMR stesso; pertanto, ricorda che ai fini della prova sussistono anche altri mezzi ritenuti idonei quali ad esempio il CMR elettronico oppure un insieme di documenti sottoscritti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni. I documenti alternativi devono essere conservati insieme alle fatture di vendita, agli elenchi Intrastat, ecc. (risposta dell’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 28 gennaio 2021).
In tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato UE, (come nel caso in cui il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario con mezzi propri senza l’intervento di altri soggetti) di cui all’art. 45-bis del Reg. UE n. 282/2011, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta salva la valutazione, caso per caso, da parte dell’Amministrazione finanziaria (circ. 12 maggio 2020, n. 12/E; risposta a interpello 10 marzo 2022, n. 101).
È invece esclusa l’applicazione della presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario senza l’intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore. Infatti, gli elementi di prova non contraddittori richiesti dal Regolamento devono provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall’acquirente. Ad esempio, non sono considerate parti indipendenti: una Stabile organizzazione e la sua Casa madre; oppure soggetti legati da vincoli familiari o altri stretti legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici quali definiti dagli Stati membri (es., amministratore delegato e società amministrata; società legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.) (circ. n. 12/E/2020).
Indipendentemente dal Regolamento rimane sempre fermo l’obbligo:
-
di essere in possesso del codice identificativo della controparte;
-
che entrambi i soggetti siano iscritti al VIES;
-
che le operazioni siano correttamente indicate nei Modelli INTRA.
In estrema sintesi, occorre che:
-
il venditore che certifica che i beni siano stati spediti o trasportati direttamente o per suo conto sia in possesso di almeno due documenti che attestino il trasporto o la spedizione all’estero;
-
il venditore sia in possesso del codice identificativo IVA del cessionario/committente e ne abbia verificato l’esistenza e la validità dello stesso sul sistema VIES;
-
il venditore che sia in possesso di una dichiarazione scritta del cessionario UE attestante che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente stesso o da terzi per suo conto.
La documentazione utilizzata a prova e rientrante tra quelle tassativamente indicate dal Regolamento deve essere conservata a cura del venditore (risposta a interpello n. 100/E/2019).
51.5.2. Trasporto di beni
51.5.2.Trasporto di beniÈ definito trasporto intracomunitario di beni l’operazione di trasporto il cui luogo di partenza (ossia il luogo ove effettivamente inizi la fase di trasporto) e luogo di arrivo si trovino in due Stati UE differenti.
È irrilevante il fatto che per arrivare dal luogo di partenza a quello di arrivo i beni attraversino anche Stati non facenti parte dell’Unione.
Sebbene il trasporto sia considerato un servizio generico viene qui trattato per la sua stretta connessione con la cessione dei beni. Infatti,
qualora il trasporto abbia le caratteristiche per essere considerato una prestazione accessoria rispetto alla principale, l’operazione complessiva configura sempre una cessione di beni (46.1.1.) (art. 12, D.P.R. n. 633/1972) e ne segue le rispettive regole.
Trattandosi invece di servizio generico, l’imposta è dovuta nel Paese:
-
del committente, se soggetto IVA;
-
del prestatore, se il committente non è un soggetto IVA.
Prestatore | Committente | IVA in Italia |
Soggetto passivo italiano | Soggetto passivo stabilito nella UE | NO |
Soggetto passivo stabilito in Italia | SÌ |
51.6. Cessione di beni extraterritoriali
51.6.Cessione di beni extraterritorialiL’obbligo di fatturazione sussiste anche per tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi)
di natura extraterritoriale (UE od extra UE) (art. 21, c. 6-bis, D.P.R. n. 633/1972).
Sono cessioni di beni extraterritoriali (art. 7-bis, D.P.R. n. 633/1972):
-
le cessioni di beni in transito, ossia beni esteri che attraversano il territorio dello Stato, ma destinati ad essere consegnati in altri Stati esteri;
-
le cessioni di beni che non soddisfano il presupposto territoriale, essendo effettuate in altro Paese UE o extra UE.
Caratteristiche delle fatture per le operazioni extraterritoriali
Per le cessioni di beni nei confronti di soggetto passivo UE, che sia debitore d’imposta in altro Stato della UE (con riferimento allo Stato ove l’operazione è “territoriale”) occorre indicare nella fattura elettronica:
-
il numero di identificazione attribuito dallo Stato UE;
-
la dicitura “inversione contabile”;
-
su base facoltativa, la norma di riferimento, anche comunitaria.
Se il bene ceduto si trova in uno Stato extra UE, la dicitura da riportare in fattura è “operazione non soggetta” e codice Natura: N2.1.
Le fatture in esame vanno annotate nel registro delle fatture emesse in apposita colonna e contribuiscono al volume d’affari (salvo che per gli esportatori abituali).
Non vi è obbligo di predisposizione ed invio del Mod. INTRA, in quanto i beni restano all’estero e quindi non entrano né transitano per l’Italia.
Cessionario | Il bene si trova | Obbligo del cedente ad emettere fattura | IVA in fattura |
Indicazione in fattura |
Riferimento D.P.R. n. 633/1972 |
Soggetto passivo UE | Nella UE | SÌ | NO | Inversione contabile | Art. 21, c. 6-bis, lett. a) |
extra UE | Operazione non soggetta |
Art. 21, c. 6-bis, lett. b) | |||
Soggetto passivo extra UE (debitore d’imposta nella UE) | Nella UE | Inversione contabile | Art. 21, c. 6-bis, lett. a) | ||
Soggetto passivo italiano | Nella UE | Inversione contabile | Art. 21, c. 6-bis, lett. a) | ||
extra UE | Operazione non soggetta |
Art. 21, c. 6-bis, lett. b) | |||
Privato (italiano, UE, extra UE) | Nella UE | La fattura è emessa dal rappresentante fiscale ovvero direttamente tramite identificazione fiscale nello Stato UE | SÌ (quella locale, se la cessione è ivi soggetta all’imposta) | ||
extra UE | SÌ | NO | Operazione non soggetta |
Art. 21, c. 6-bis, lett. b) |
51.7. Servizi intracomunitari
51.7.Servizi intracomunitariNell’ambito delle prestazioni di servizio occorre distinguere fra prestazioni:
Prestazioni di servizi generici
Se una prestazione di servizio generica è resa in Italia è ivi tassabile allorquando il committente sia residente in Italia (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972).
Una prestazione non si considera effettuata in Italia se resa a favore di:
-
committenti residenti nella UE;
-
rappresentanti fiscali in Italia di un soggetto passivo UE, perché non sono considerati soggetti stabiliti in Italia;
-
soggetti passivi UE identificati direttamente in Italia, perché non sono considerati soggetti stabiliti in Italia;
-
Stabili Organizzazioni all’estero di soggetti passivi stabiliti in Italia.
Luogo di tassazione - Le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi di imposta IVA (B2B) sono tassate nel luogo in cui è stabilito il committente della prestazione.
Le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti privati (B2C) sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio.
Prestazioni di servizi specifici
Trattasi di fattispecie derogatorie rispetto alle regole generali previste per i servizi generici che nel caso di operazioni B2B vedono la prevalenza del luogo di stabilimento del committente.
Tra le principali deroghe si ricordano:
-
servizi relativi a beni immobili, tassati nel Paese dove è ubicato l’immobile;
-
trasporti di persone, tassati nel singolo Paese UE per la tratta interna;
-
servizi di ristorazione e catering, tassati nel Paese della loro esecuzione;
-
servizi di locazione e noleggio a breve termine di mezzi di trasporto, tassati nel Paese di messa a disposizione del mezzo e di utilizzo;
-
servizi di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche educative, ricreative, comprese fiere ed esposizioni, e relative prestazioni accessorie all’accesso, tassati nel Paese dove si verifica la materiale esecuzione dell’evento.
51.7.1. Momento di effettuazione dell’operazione per i servizi
51.7.1.Momento di effettuazione dell’operazione per i serviziPrestazioni generiche
Il momento di effettuazione per i servizi generici (42.3.3.) coincide:
-
con l’ultimazione della prestazione, ovvero
-
con il momento del pagamento del corrispettivo, se anteriore all’ultimazione e limitatamente all’importo incassato (art. 6, c. 6, Legge 15 dicembre 2011, n. 217).
L’emissione della fattura anticipata rispetto all’ultimazione o all’eventuale pagamento anticipato è irrilevante ai fini del momento impositivo.
Nell’ambito delle prestazioni generiche sono previste specifiche regole per le prestazioni:
-
continuative di durata inferiore ad 1 anno, che si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi;
-
continuative di durata superiore ad 1 anno, che si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, sino alla conclusione delle prestazioni stesse, sempreché non comportino versamenti di acconti o pagamenti anche parziali.
Prestazioni specifiche
A differenza delle prestazioni generiche (42.3.4.), si applicano regole particolari per determinate tipologie di servizi, indipendentemente
dalla qualifica del committente (soggetto passivo o privato).
Prestazioni | Luogo impositivo | Fattura e IVA |
Servizi immobiliari (7-quater) |
Luogo ove è situato l’immobile | - Immobile in Italia: SÌ con IVA - Immobile all’estero: SÌ, ma senza IVA e con dizione “inversione contabile” se imponibile nel Paese del committente |
Trasporto passeggeri (7-quater, lett b) |
In proporzione alla distanza percorsa in Italia |
- Tutta in Italia: SÌ con IVA - Parte in Italia, parte all’estero in dipendenza di un unico contratto: SÌ, non imponibile art. 9 - Tratta all’estero: SÌ, ma senza IVA e con dizione “inversione contabile” se imponibile nel Paese del committente |
Ristorazione e catering (7-quater, lett. c) e d) |
Nello Stato ove sono materialmente eseguiti |
- Eseguiti in Italia: SÌ con IVA - Eseguiti all’estero: SÌ, ma senza IVA e con dizione “inversione contabile” se imponibile nel Paese del committente |
Nello Stato di partenza se resi a bordo di navi, aerei, treni, per la parte di trasporto di persone effettuato nella UE | - Partenza da Italia: Si con IVA - Partenza dall’estero: SÌ, ma senza IVA e con dizione “in versione contabile” se imponibile nel Paese del committente |
|
Noleggio e simili (a breve termine) di mezzi di trasporto (art. 7, quater, lett. e) |
In Italia se resi da: - un soggetto passivo italiano od estero a favore di un soggetto UE |
SÌ con IVA |
- Attività educative, ricreative e simili - Fiere ed esposizioni (rese dagli enti organizzatori o titolari, nonché prestazioni per l’allestimento degli stand) - Attività degli organizzatori - Attività accessorie alle precedenti (art. 7-quinquies, lett. a) |
Tassazione nel luogo del committente dal 17 marzo 2012 | Se il committente del servizio è un soggetto passivo UE: SÌ, ma senza IVA e con dizione “inversione contabile” se imponibile nel Paese del committente |
Prestazioni per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili, nonché le prestazioni accessorie all’accesso (7-quinquies, lett. b) |
Nello Stato ove è reso il servizio | - Eseguito in Italia: SÌ con IVA - Eseguito all’estero: SÌ ma senza IVA e con dizione “inversione contabile” se imponibile nel Paese di esecuzione della prestazione indipendentemente da dove sia stabilito il committente |
Prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente (diverse da quelle
di agenzia immobiliare) nei confronti si committenti non soggetti passivi d’imposta
(privati consumatori) (art. 7-sexies, lett. a)) |
In Italia quando le operazioni che sono oggetto dell’intermediazione si considerano
ivi effettuate |
Se la prestazione è considerata eseguita in Italia: SI IVA. Se è eseguita all’estero, il committente stabilito in Italia emette fattura: senza IVA. |
Prestazioni di trasporto diversi da quelli intracomunitari (art. 7-sexies, lett. b)) |
Nello Stato in proporzione alla distanza percorsa in Italia. (5% forfetario per un unico trasporto internazionale marittimo; 38% forfetario per l’unico trasporto aereo internazionale) | Per la quota forfetaria attribuibile al percorso (navale od aereo) attribuito all’Italia: SI con IVA |
Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni (art. 7-sexies, lett. c)) |
Si considerano effettuate in Italia quando il trasporto inizia nel territorio dello Stato | Sì con IVA |
Prestazioni di lavorazione e perizie relative a beni mobili; prestazioni accessorie ai trasporti compreso carico e scarico e movimentazione (art. 7-sexies, lett. d)) |
Si considerano effettuate in Italia quando materialmente eseguite nel territorio dello Stato | Sì con IVA. Se rese a favore di soggetti passivi d’imposta, rileva il luogo di stabilimento del committente |
Questi servizi specifici vanno fatturati al momento di effettuazione dell’operazione, rappresentato dal pagamento, ovvero dalla data della fatturazione anticipata.
Devono essere registrate nei 15 giorni successivi ma con riferimento alla data di emissione.
Prestazioni di servizi specifici di rilevanza extraterritoriale
Trattasi di prestazioni specifiche che hanno:
-
rilevanza in un Paese UE diverso da quello del prestatore,
-
mentre il committente è stabilito in un altro Paese UE.
Queste operazioni pur se escluse dall’imposta, sono soggette obbligatoriamente alla fatturazione (art. 21, c. 6-bis, D.P.R. n. 633/1972) e registrazione separata nel registro delle vendite e concorrono a formare il volume d’affari. Vanno inserite sia nella comunicazione dati, sia nella dichiarazione annuale.
Non generano plafond per l’esportatore abituale.
-
Soggetto passivo stabilito in Italia, presta una serie di servizi su un immobile sito in Spagna.
-
Il committente è un soggetto passivo sito in Francia.
-
La rilevanza fiscale è nel Paese dove è sito l’immobile (Spagna).
Procedura:
-
Il committente francese deve preliminarmente identificarsi o nominare un proprio rappresentante fiscale in Spagna.
-
Il prestatore soggetto passivo italiano emette fattura elettronica fuori campo IVA ex art. 7-quater con la dicitura “inversione contabile” intestandola al soggetto identificato ovvero al suo rappresentante in Spagna.
-
Il prestatore italiano deve inviare una copia cartacea della fattura al rappresentante in Spagna del soggetto francese.
-
Il committente, mediante l’identificazione o tramite il rappresentante fiscale, è soggetto al “reverse charge” ed a tutti gli altri obblighi previsti in Spagna.
51.7.2. Lavorazioni
51.7.2.LavorazioniSi tratta in genere di:
-
lavorazione generiche su beni;
-
montaggi;
-
assiemaggi;
-
opere di adattamento ad altri beni;
-
trasformazione;
-
riparazione e simili;
-
manipolazioni per il miglioramento e/o la conservazione dei prodotti.
Lavorazioni per conto del soggetto stabilito in Italia
Per capire se l’operazione di lavorazione possa o meno essere considerata intracomunitaria occorre verificare se al termine della stessa i beni:
- Rientrano in Italia | Non si realizza operazione intracomunitaria |
- Restano nel Paese della lavorazione - Vengono spediti in altro Paese della UE |
Si realizza operazione intracomunitaria. Il prestatore stabilito in Italia deve: - nominare nel Paese UE (ove resta o viene spedito) un proprio rappresentante fiscale oppure identificarsi direttamente; - fatturare sé stesso nel Paese; - assolvere gli obblighi d’imposta ivi previsti |
Lavorazioni per conto di soggetto stabilito in altro Paese UE
Una cessione che preveda l’invio per la lavorazione nel Paese UE del cessionario comporta per il cedente italiano l’obbligo di:
-
nominare un proprio rappresentante fiscale ovvero
-
identificarsi direttamente nel Paese della lavorazione.
Conseguentemente:
-
fattura sé stesso nel Paese UE;
-
assolve gli obblighi d’imposta ivi previsti.
La successiva cessione si realizza nel Paese della lavorazione. Si tratta di:
-
una cessione all’interno del Paese UE che soggiace alle regole fiscali sostanziali e formali locali;
-
una cessione fuori campo IVA (operazione extraterritoriale) ai fini fiscali italiani.
51.8. Anticipi e acconti
51.8.Anticipi e acconti51.8.1. Cessione di beni
51.8.1.Cessione di beniNelle operazioni intracomunitarie relative a cessioni di beni, gli acconti ricevuti anteriormente all’inizio del trasporto o spedizione dei beni non sono rilevanti ai fini IVA.
Conseguentemente, non è obbligatorio emettere fattura per l’importo incassato.
Tuttavia, se prima del trasferimento del bene al cessionario viene emessa fattura dal cedente ad attestazione dell’incasso, l’operazione si considera effettuata nei limiti dell’importo fatturato; sicché, di fatto, è possibile dare rilevanza agli effetti dell’IVA agli acconti incassati emettendo fattura in regime di non imponibilità.
La fattura per anticipo/acconto va annotata nei registri obbligatori nei termini di legge.
Non sorge obbligo di presentazione del Mod. INTRA 1-bis, che deve essere presentato solo a seguito della fattura a saldo, per l’intero importo (art. 50, c. 7, D.L. n. 331/1993).
51.8.2. Prestazioni di servizi
51.8.2.Prestazioni di serviziPer le prestazioni di servizi generici rileva il momento di ultimazione.
Gli acconti ricevuti anteriormente all’ultimazione dell’operazione, non sono rilevanti.
Conseguentemente non è obbligatorio fatturare parzialmente l’operazione che resta invece vincolata alla sua effettiva esecuzione. Se emessa in modalità elettronica per ragioni interne amministrative, l’operazione - non imponibile - si considera effettuata nei limiti dell’importo fatturato.
Se emessa va annotata nei registri obbligatori con riferimento al mese di effettuazione e concorre al volume d’affari.
In ogni caso per i servizi generici il ricevimento della fattura da prestatore non residente è indice di ultimazione del servizio, per cui in relazione a tale momento devono essere adempiuti gli obblighi connessi a reverse charge.
Al contrario nel caso di prestazione di servizi considerati “specifici”, gli acconti rilevano immediatamente e, quindi, devono essere subito fatturati. Nell’ipotesi di prestatore stabilito in Italia e committente stabilito in un Paese della UE la rilevanza degli acconti e della fatturazione può essere così riassunta:
Servizio | Rilevanza | Emissione fattura | |
Acconto | Fattura | ||
Generico | SÌ | NO | Facoltativa |
Specifico | SÌ | SÌ | Obbligatoria alla data incasso |
Continuativo/periodico | SÌ | NO | Emissione entro il giorno 15 del mese successivo alla maturazione dei corrispettivi |
51.9. Cessione e servizi B2C
51.9.Cessione e servizi B2C51.9.1. Cessioni di beni
51.9.1.Cessioni di beniRegola generale e imponibilità dell’operazione
Le cessioni di beni a privati consumatori stabiliti in un altro Paese UE non realizzano un’operazione intracomunitaria per carenza di uno dei suoi presupposti essenziali (51.2.) ossia che il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta nel proprio Stato.
L’operazione si considera effettuata in Italia. La fattura sarà assoggettata all’IVA interna ovvero esente o non soggetta a seconda delle circostanze.
Sono tali, ad esempio:
-
tutte le cessioni effettuate all’interno di locali aperti al pubblico;
-
le cessioni effettuate su treni, navi, aerei, a favore di passeggeri comunitari durante l’esecuzione di un trasporto:
-
con partenza dall’Italia e destinazione altro Paese UE, senza scali fuori della UE;
-
con partenza dall’Italia e destinazione fuori della UE, ma con soste all’interno della UE;
-
-
le cessioni effettuate negli esercizi commerciali ubicati negli aeroporti italiani a favore di viaggiatori UE.
Regola per le cessioni di beni: non imponibilità
Sono considerate non imponibili, ancorché poste in essere nei confronti di soggetti privati:
-
le cessioni effettuate su treni, navi, aerei a favore di passeggeri con partenza dall’Italia e destinazione finale fuori della UE senza scali intermedi;
-
le cessioni effettuate in particolari negozi (ex duty free shop) ubicati all’interno di porti od aeroporti a favore di passeggeri muniti di doppia carta d’imbarco e purché la spesa per ciascun viaggiatore sia non superiore a 70 euro. La speciale procedura prevista per le cessioni a turisti esteri extra UE non è applicabile ai soggetti privati residenti nel territorio della comunità (
55.6.).
Deroghe
Per evitare arbitraggi fiscali e fenomeni di distorsione della concorrenza, sono state introdotte delle regole specifiche per alcune cessioni di beni a favore di soggetti privati residenti in altri Paesi UE.
È il caso delle vendite a distanza (50.1.) delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi.
Cessione di mezzi di trasporto nuovi - La cessione rileva nel Paese UE di destinazione ancorché effettuata nei confronti di un privato.
L’operazione è non imponibile (art. 41, c. 2, lett. b), D.L. n. 331/1993).
La fattura va rilevata ai solo agli effetti statistici nel Mod. INTRA 1-bis.
Mezzi di trasporto interessati dalla deroga (art. 38, c. 4, D.L. n. 331/1993) | ||
Tipologia | Caratteristiche essenziali | Requisito della novità |
Imbarcazioni | Lunghezza ≥ 7,5 metri | Con navigazione: < 100 ore Oppure sono stati ceduti non oltre 3 mesi dall’immatricolazione |
Aeromobili | Peso al decollo: ≥ 1.550 Kg. | Con ore di volo: ≤ 40 oppure sono stati ceduti non oltre 3 mesi dall’immatricolazione |
Veicoli | Motore > di 48 c.c. ovvero Potenza > 7,2 KW e purché destinati al trasporto di persone o cose |
Percorrenza: < 6.000 Km e ceduti entro 6 mesi dall’immatricolazione |
51.9.2. Prestazioni di servizi
51.9.2.Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi generici
I servizi generici (rientranti nell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) resi a favore di soggetti privati (B2C) residenti in altro Stato della UE rilevano nel luogo di stabilimento del prestatore.
Prestazioni di servizi specifici
Trovano applicazione le deroghe territoriali (artt. 7-quater a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972) (42.3.4.).
Una disciplina particolare è prevista per i servizi digitali resi a privati (51.9.1.).
51.9.3. Regimi speciali per le vendite a distanza intracomunitarie
51.9.3.Regimi speciali per le vendite a distanza intracomunitarieIn sostituzione del precedente regime MOSS (che era limitato ai servizi TBE) vi sono ora tre regimi speciali in relazione alle vendite di beni e servizi a distanza a favore di privati consumatori (B2C), nonché alle vendite alle vendite intracomunitarie e nazionali di beni tramite l’uso di una interfaccia elettronica, sempre a favore di privati.
Il MEF ha messo a disposizione dei soggetti interessati a queste tipologie di transazioni un’apposita funzionalità che consenta agli stessi di potersi registrare on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it (comunicato MEF 29 marzo 2021).
Sinteticamente, i nuovi regimi speciali sono:
-
OSS (One Stop Shop) - Si tratta di un regime opzionale per l’assolvimento degli obblighi IVA:
-
relativamente a tutti i servizi resi nella UE a favore di consumatori privati (B2C) da soggetti passivi stabiliti in Paesi extra UE, nonché
-
relativamente a: (i) tutti i servizi resi negli altri Stati UE, sempre a favore di privati consumatori; (ii) a tutte le vendite a distanza intracomunitarie ex art. 38-ter del D.L. n. 331/1993 (
42.2.1.); (iii) a tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche ex art. 2-bis, c. 1, del D.P.R. n. 633/1972 (
42.2.1.).
-
Nella pratica attuazione della nuova disposizione, il primo gruppo è detto OSS non UE mentre il secondo è detto OSS UE.
-
IOSS (Import Scheme) - Si tratta di un regime opzionale per l’assolvimento degli obblighi IVA relativamente a tutte le vendite (alias: “acquisti” per i cessionari residenti in Italia) a distanza di beni importati (
42.2.1.) ad eccezione dei beni soggetti ad accisa e di valore non superiore a 150 euro.
È stabilita a livello unionale una soglia di 10.000 euro annui quale limite per distinguere le operazioni rilevanti nello Stato ovvero in altro Paese UE (art. 41, c. 1, lett. b), D.L. n. 331/1993).
La soglia annua fa riferimento, al netto dell’IVA, al volume d’affari realizzato nell’anno precedente, con riferimento alle vendite a distanza intraUE di beni ed alle prestazioni di servizio TTE effettuate in tutta la UE.
Pertanto, se:
-
la cessione/prestazione è inferiore a 10.000 euro annui essa rileva nello Stato del fornitore;
-
la cessione/prestazione è maggiore di 10.000 euro annui, essa rileva nello Stato del destinatario.
In sostanza, per le operazioni poste in essere, ad esempio, nell’anno X si deve tenere conto anche del volume dei corrispettivi, per operazioni nei confronti di soggetti privati UE, dell’anno X-1. Si può comunque decidere di optare sin da subito per l’imponibilità nel Paese di destinazione, senza tenere conto della soglia (Agenzia delle Entrate, Faq OSS/IOSS 28 gennaio 2022), comunicandone l’opzione nella dichiarazione relativa all’anno di effettivo esercizio ed ha effetto sino a revoca e comunque per almeno 2 anni.
Inoltre la soglia di 10.000 euro è applicabile soltanto a un’impresa stabilita in un unico Stato membro (art. 41, c. 1, lett. b), D.L. n. 331/1993). Qualora poi un’impresa sia stabilita in Italia, ma disponga anche di una stabile organizzazione in altro Stato UE, la soglia di 10.000 euro non si applica (Agenzia delle Entrate, Faq OSS/IOSS 28 gennaio 2022).
L’adesione (opzionale e volontaria) ai regimi speciali, vale sia per le vendite a distanza di beni (B2C) (ivi comprese le eventuali spese di spedizione da addebitare al cliente finale che sono da considerare spese accessorie, ex art. 13, D.P.R. n. 633/1972) sia per prestazioni di servizi resi a soggetti consumatori stabiliti in altri Stati UE. In altri termini non è possibile utilizzare l’adesione solo per alcune operazioni rientranti in una delle due categorie appena citate (OSS o IOSS) ed altre nella dichiarazione IVA nazionale.
È possibile iscriversi al regime speciale al fine di poter eventualmente usufruire del regime agevolativo. Per ogni trimestre, in caso di inattività, l’unico obbligo del soggetto iscritto è la presentazione di una dichiarazione a zero.
Se il fornitore utilizza una piattaforma elettronica (marketplace) non vi è trasferimento
in capo a quest’ultima degli obblighi derivanti dalle vendite a distanza intra UE.
Infatti, l’art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972 (42.2.1.) trasferisce in capo al soggetto facilitatore il debito d’imposta, trasformandolo in
fornitore presunto solo se il fornitore è stabilito in un Paese extra UE ed i beni si trovano nella
UE.
Secondo l’art. 14-bis della Direttiva IVA n. 112/2006:
-
se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale e simili - la vendita a distanza di beni importati con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che questi abbia ricevuto e ceduto detti beni;
-
se un soggetto passivo facilita, attraverso le suddette tecnologie, le cessioni di beni effettuate all’interno della UE da un soggetto passivo extra UE a favore di un consumatore finale non soggetto passivo, si considera che il soggetto facilitatore abbia ricevuto e ceduto detti beni.
51.9.4. OSS e IOSS
51.9.4.OSS e IOSSOSS non UE
A questo regime speciale possono aderire i soggetti passivi (in sostanza, fornitori esteri) non stabiliti e non dotati di stabile organizzazione in alcun Paese UE e, quindi, adempiere nello Stato di iscrizione a tutti gli obblighi in materia di IVA relativamente a tutti servizi resi (compresi i servizi TTE) nella UE a favore di committenti non soggetti passivi d’imposta (B2C) (art. 74-quinquies, D.P.R. n. 633/1972 e Provvedimento n. 168315/2021). Anche se questi soggetti passivi sono registrati o sono obbligati a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per forniture diverse dai servizi B2C, possono comunque utilizzare il regime Non UE (Agenzia delle Entrate, Faq 28 gennaio 2022).
Se il fornitore sceglie di utilizzare il regime Non UE, deve utilizzare il regime per dichiarare e pagare l’IVA per tutte le forniture di servizi nell’UE.
Un fornitore non stabilito nell’UE è registrato ai fini IVA in Germania. Lo stesso fornitore presta anche servizi relativi a beni immobili situati in Germania, Francia e Ungheria a clienti in questi Stati membri. Il fornitore sceglie di utilizzare il regime non UE in Francia (Stato membro di identificazione). Egli deve pertanto dichiarare e pagare l’IVA su tutte le forniture di servizi che rientrano nel regime tramite l’OSS in Francia. Non può scegliere di dichiarare le forniture di questi servizi immobiliari in Germania tramite la sua dichiarazione IVA tedesca (Agenzia delle Entrate, Faq 28 gennaio 2022).
I soggetti che applicano questo regime speciale non possono detrarre dall’imposta che emerge a seguito delle operazioni ivi rientranti, l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni (art. 74-sexies, c. 5, D.P.R. n. 633/1972). Resta comunque la detraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni dall’imposta relativa alle operazioni che non rientrano nel regime speciale.
L’imposta relativa agli acquisti ed importazioni effettuati da soggetti passivi stabiliti fuori della UE che abbiano aderito al regime speciale possono chiederne il rimborso ex art. 38-ter, c. 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972.
OSS UE
Al regime OSS-UE possono aderire:
-
i soggetti passivi stabiliti ed identificati nella UE (compresa l’Italia) che non abbiano stabilito il domicilio all’estero;
-
i soggetti passivi stabiliti extra UE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia;
-
i soggetti passivi stabiliti extra UE che non dispongono di una stabile organizzazione nella UE e che spediscono o trasportano i beni a partire dall’Italia, previa nomina di un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime;
-
le interfacce elettroniche (stabilita nella UE od extra UE) quando considerate “fornitori presunti” ai fini dell’assolvimento degli obblighi in tema di IVA;
per tutti i servizi resi in altri Stati UE nei confronti di committenti consumatori finali (B2C); per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni (art. 38-bis, c. 1 e 3, D.P.R. n. 633/1972) compresi quelli soggetti ad accisa; per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, quando il soggetto passivo si considera cessionario/rivenditore (art. 2-bis, D.P.R. n. 633/1972). Rientrano in detto regime anche le cessioni di beni effettuate in Italia di beni già in libera pratica e collocati presso magazzini in Italia che non possano essere considerati Stabili organizzazioni (art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972).
Per l’eventuale coesistenza tra regime speciale OSS e regime del margine vedasi (50.5.).
Il soggetto passivo che ha aderito al regime speciale OSS UE non può detrarre dall’imposta dovuta a seguito delle operazioni ivi rientranti quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni.
Un fornitore non stabilito nella UE vuole effettuare prestazioni verso consumatori UE e cessioni a distanza sempre a consumatori finali UE. In tale evenienza egli dovrà iscriversi:
-
sia allo schema non UE per le prestazioni di servizio (non può iscriversi allo schema UE per le prestazioni perché non stabilito nell’unione);
-
sia allo schema UE per le vendite a distanza nell’area UE.
Ad esempio, un fornitore stabilito in Svizzera effettua prestazioni di servizi a clienti stabiliti in Austria. Egli vende anche beni, situati in Francia, a clienti in Spagna. L’operatore intende avvalersi dell’OSS per dichiarare e pagare l’IVA su tali operazioni.
Quale schema dovrà utilizzare?
L’operatore non è stabilito nell’Unione: pertanto dovrà utilizzare il regime non UE per le prestazioni di servizi erogate nei confronti dei clienti in Austria (scegliendo liberamente lo Stato membro di identificazione).
Per le cessioni IC di beni a distanza (i beni si trovano in Francia e sono venduti ed inviati a clienti in Spagna), egli dovrà utilizzare il regime UE ed identificarsi in Francia (lo Stato membro di identificazione è la Francia) (Agenzia delle Entrate, Faq OSS/IOSS 28 gennaio 2022).
Una società Irlandese svolge attività di e-commerce a privati consumatori in Italia ed in altri Paesi UE. I beni sono stoccati in Italia presso una società di logistica terza ove i beni ordinati vengono imballati, pesati e spediti ai consumatori finali. La società irlandese vuole sapere in quale Stato deve identificarsi ai fini del regime OSS-UE. Ossia se in Irlanda, luogo di stabilimento, oppure in Italia. La società non ha una Stabile organizzazione in Italia.
Innanzi tutto occorre rammentare che tale tipologia di operazione ha luogo quando la merce viene spedita o trasportata, da o per conto del fornitore, da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (persona fisica non soggetto d’imposta, soggetto nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del Decreto IVA o, infine, soggetto non tenuto ad applicare l’IVA sugli acquisti intracomunitari e che non ha optato per la applicazione della stessa).
Inoltre ai sensi dell’art. 74-sexies, c. 1, del D.P.R. n. 633/1972, la società irlandese deve iscriversi allo sportello OSS-UE nello Stato membro di stabilimento (Irlanda) essendo irrilevante la circostanza che i beni siano stoccati in un altro Paese UE presso una società di logistica terza, dalla quale la società spedisce i beni ai consumatori finali se stabiliti in altri Stati UE diversi dall’Italia, realizzando così una cessione intracomunitaria (art. 74-sexies, c. 4, lett. c), D.P.R. n. 633/1972).
Qualora, invece le cessioni siano effettuate nei confronti di consumatori residenti nello stesso Stato ove sono stoccate le merci (Italia) perché in tal caso si tratterebbe non già di cessioni intracomunitarie ma, piuttosto di vendite interne (a meno che esse non risultino facilitate mediante l’utilizzo di una piattaforma elettronica (cfr. l’art. 74 sexies, c. 4, lett. d), D.P.R. n. 633/1972). Dette cessioni dovranno essere incluse nella dichiarazione IVA italiana, previa identificazione della società irlandese in Italia (risposte a interpello n. 58 e 59/E/2023).
I beni possono essere acquistati direttamente presso punti vendita del fornitore oppure tramite piattaforma elettronica. In ogni caso essi vengono spediti dal magazzino italiano direttamente al domicilio del cliente finale estero.
L’operazione non fa nascere la figura del fornitore presunto (51.9.3.) in quanto il fornitore, pur effettuando la cessione per il tramite di una piattaforma
elettronica, è un soggetto passivo stabilito nella UE (nel caso: Italia); pertanto
non può trovare applicazione il disposto dell’art. 2-bis, c. 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, il trasporto dai beni dallo Stato UE di partenza allo Stato UE di arrivo
avviene a cura del fornitore. Sussistono quindi le condizioni per qualificare tali
operazioni come vendite a distanza intracomunitarie. Ne deriva che il fornitore può
aderire al regime speciale OSS e adempiere agli obblighi ad esso connessi (risposta a interpello n. 51/E/2023).
I beni sono spediti, tramite un trasportatore terzo su incarico del fornitore, da un magazzino del cedente situato in altro Paese UE, verso i clienti finali.
Paese, quest’ultimo, ove il fornitore lì identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale.
Il fatto che il fornitore stabilito nella UE (nel caso: Italia), venda a clientela consumatrice finale residente in altro Stato UE propri prodotti trasportati o spediti da un proprio magazzino sito in altro Paese UE, non incide sul concetto di vendita a distanza. Di conseguenza, una volta rispettato lo schema disegnato, il fornitore può aderire al regime speciale OSS e assolverà l’imposta nel Paese UE dei consumatori finali (risposta a interpello n. 51/E/2023).
I beni vengono spediti da negozi o magazzini di proprietà della consociata al domicilio dei clienti finali con trasporto a cura del fornitore italiano.
Lo schema, piuttosto articolato, può essere così riassunto.
-
i consumatori finali residenti in un Paese UE (detto: A) acquistano on-line dei beni dal fornitore italiano (detto: IT);
-
questi ha una propria consociata (detta: B) stabilita in altro Paese UE;
-
IT acquista i beni dalla consociata B;
-
i beni si trovano al momento della cessione a IT nel Paese di B;
-
IT vende i medesimi beni ai consumatori finali;
-
spedendoli o trasportandoli a propria cura verso il Paese dei consumatori finali residenti in A.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, il fornitore non può usufruire del regime speciale OSS in Italia in questa operazione a catena, in quanto le operazioni triangolari o a catena prevedono che il destinatario finale sia un soggetto passivo d’imposta cosa che nella fattispecie non è.
Conseguentemente:
-
la cessione dei beni dalla consociata B a IT avviene nel Paese UE di B, pertanto, rappresenta una cessione interna nel Paese di B;
-
la spedizione/trasporto dei beni, ora di proprietà di IT, dallo Stato di B allo Stato dei clienti finali A, costituisce una cessione intracomunitaria assimilata (
51.2.), pertanto il fornitore IT deve identificarsi nello Stato A e qui rilevare detto acquisto;
-
IT una volta identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale in A effettua una cessione interna soggetta all’IVA locale nei confronti dei clienti finali (risposta a interpello n. 51/E/2023).
Probabilmente una significativa semplificazione si sarebbe potuta avere qualora il fornitore IT fosse stato in possesso di una identificazione fiscale nel Paese della consociata B da comunicare a quest’ultima in occasione dell’acquisto dei beni da rivendere, poi, ai consumatori finali A e, quindi, poter utilizzare il regime speciale OSS.
Si ipotizzi il caso di un fornitore stabilito in Italia che vende a distanza, mediante propria piattaforma elettronica, beni a soggetti passivi stabiliti nella UE, con trasporto a cura del fornitore stesso e che alcuni clienti UE, al momento della conclusione dell’ordine, hanno comunicato un numero identificativo non rinveniente nella banca dati VIES.
Come riportato anche nelle “quick fixes”, l’unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione inserisce nel VIES è il corrispondente della “Partita IVA” con il prefisso identificativo dello Stato membro (es.: Italia: IT). È questo il numero di cui il fornitore deve verificarne l’esistenza. La mancata comunicazione di detto numero identificativo causa l’impossibilità di poter beneficiare della non imponibilità per le operazioni intracomunitarie.
Con specifico riferimento alle vendite a distanza queste consentono il trasferimento del luogo di tassazione nel Paese membro del consumatore quando questi è una persona fisica non soggetta all’imposta, oppure un organismo internazionale ex art. 72 del D.P.R. n. 633/1972, oppure (salvo i beni soggetti ad accisa) i cessionari che non sono tenuti all’applicazione dell’IVA sugli acquisti intracomunitari e che non abbiano optato per la sua applicazione. Se il cessionario non appartiene a nessuna di queste tre categorie, il regime speciale OSS non può trovare applicazione e la vendita deve essere considerata come interna.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non chiarisce come possa il cedente che non riceve un numero identificativo IVA confermabile interrogando il VIES comprendere se il proprio acquirente non sia un soggetto passivo (risposta a interpello n. 230/2023).
IOSS
Al regime speciale IOSS possono aderire esclusivamente per il tramite di un proprio rappresentante fiscale (salvo quelli stabiliti in altro Stato ove vigono accordi di collaborazione; attualmente Norvegia, Svizzera e Israele):
-
soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero incluse le piattaforme elettroniche;
-
i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia, incluse le piattaforme elettroniche;
-
i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE non stabiliti in alcuno Stato UE. Questi possono scegliere in quale Stato UE aderire;
ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, ex art. 38-ter, c. 2 e 3, del D.L. n. 331/1993, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa che non possono rientrare nel regime IOSS, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. È prevista la nomina di un “intermediario” se il fornitore non ha una sede nella UE.
Per il fornitore extra UE che voglia aderire al regime IOSS è necessaria la nomina di un proprio intermediario rappresentante fiscale (salvo, come detto, per i fornitori stabiliti in un Paese che abbia concluso un accordo di mutua assistenza in termini di IVA) ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. L’intermediario può essere nominato in qualunque Paese della UE.
Trattandosi di beni all’importazione, ancorché di modico valore, occorre presentare
in Dogana la dichiarazione doganale. È possibile presentare la dichiarazione in formato
ridotto previsto dal cosiddetto Tracciato H7 - Super Reduced Data Set (54.12.) a condizione che oltre al valore intrinseco non superiore a 150 euro:
-
non vi siano diritti da accertare diversi dall’IVA;
-
non vi siano divieti o restrizioni in relazione alla qualità della merce.
La dichiarazione doganale con Tracciato H7, può essere presentata da chiunque ne abbia interesse (es.: importatore, spedizioniere) (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circ. n. 26/2021 e n. 15/2022).
L’importazione dei beni ceduti a distanza è detassata ai sensi dell’art. 68, c. 1 del D.P.R. n. 633/1972 purché al momento della presentazione della dichiarazione doganale ovvero del Tracciato H7, venga comunicato in Dogana il numero di identificazione IVA attribuito al fornitore o al suo rappresentante. Nel caso di esportazioni di beni in regime IOSS, esse saranno immesse in libera pratica in qualunque Stato della UE indipendentemente dallo Stato UE cui siano destinate. Resta ferma la tassazione nel Paese UE di destinazione dei beni al cui versamento provvede l’importatore in base all’aliquota del paese del cliente finale.
Per le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra UE, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato (art. 74-sexies1, D.P.R. n. 633/1972).
Il cessionario può detrarre l’IVA esposta nella fattura estera (che deve essere versata dal fornitore nel Paese di identificazione) sempreché ne esistano i presupposti di cui agli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972.
Non è detraibile dall’imposta dovuta a seguito di operazioni rientranti nel regime speciale IOSS, quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni che può comunque essere chiesta a rimborso ex art. 38-ter, c. 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972.
Un soggetto, titolare di una piattaforma di e-commerce, cura la pubblicizzazione di prodotti di terzi sul proprio sito web, prende in carico l’ordine da parte del consumatore finale trasmettendolo al fornitore stabilito in un Paese extra UE che provvederà a consegnarli al cliente finale. Trattasi del c.d. dropshipping che consiste, appunto, nella possibilità di vendita di prodotti su un catalogo on-line, che fisicamente non sono nella disponibilità del titolare della piattaforma, ma che verranno consegnati direttamente al consumatore finale da un fornitore con il quale il gestore della piattaforma ha preventivamente instaurato un contratto di partnership.
Si realizza pertanto una sorta di operazione triangolare ove:
-
il titolare della piattaforma assume la veste di intermediario nell’operazione;
-
il fornitore extra UE cura la spedizione della merce nei confronti del consumatore finale italiano.
In questo schema l’imposta può essere assolta con l’adesione al regime speciale IOSS
da parte dell’intermediario che assume la veste di fornitore presunto (51.9.3.) ed opera secondo il modello di dropshipping. Il valore intrinseco dell’operazione
è il prezzo netto pagato dal consumatore finale (risposta a interpello n. 77/E/2023).
Disposizioni comuni
Iscrizione - Per poter utilizzare il regime speciale OSS (OSS UE, OSS non UE e IOSS) il soggetto passivo interessato deve registrarsi nello Stato UE di identificazione, ossia nello Stato ove ha fissato la sede della propria attività. Se lo Stato UE è l’Italia l’iscrizione avviene in via telematica tramite l’apposita funzionalità reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione OSS e IOSS. Qualora un soggetto qui stabilito ceda beni a distanza di beni sia di origine UE sia di importazione (questi ultimi se di valore inferiore a 150 euro) deve registrarsi tanto al regime OSS quanto a quello IOSS se vuole semplificare gli adempimenti e le formalità doganali.
Le posizioni IVA eventualmente aperte in altri Stati unionali, benché non più necessaria, non osta all’applicazione dei regimi speciali OSS.
Il Centro Operativo di Pescara (COP) è l’ufficio competente in Italia a svolgere le attività connesse ai regimi speciali di cui trattasi ed in primis a trattare le richieste di iscrizione nonché la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, agli eventuali rimborsi, all’accertamento dell’imposta dovuta, alle attività di accertamento.
Nel caso OSS non UE, il COP comunica al richiedente, via e-mail, il numero di identificazione IVA valido per tutti i Paesi UE, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate unitamente alle relative istruzioni.
Nel caso OSS UE i soggetti passivi che intendono aderire a questo regime utilizzano le funzionalità rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata online, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite. A tal fine, i predetti soggetti esercitano l’opzione trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti in specifico documento.
L’adesione ai regimi speciali OSS per vendite a distanza di beni e servizi a favore di consumatori finali, anche se
versano l’IVA mediante i regimi speciali (art. 74-sexies, c. 1 che rinvia all’art.
74-quinquies e art. 41, c. 1, lett. b)), non pregiudica la possibilità che le medesime operazioni possano contribuire alla formazione del
plafond dell’esportatore abituale (49.). Per altro, è vero che l’adesione ai regimi speciali consente la dispensa dall’obbligo
di fatturazione, dichiarazione e registrazione in quanto questi adempimenti sono sostituiti
dalla dichiarazione trimestrale riepilogativa delle operazioni in discorso (artt.
74-quinquies, c. 6 e 74-sexies c. 4 e 4-bis) e sua conservazione decennale, ma se
si vuole che le medesime operazioni contribuiscano al plafond, i medesimi soggetti
sono comunque obbligati: ad emettere fattura ex art. 46 del D.L. n. 331/1993, registrare le operazioni nei registri ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972, presentare la dichiarazione annuale inserendo le transazioni nel quadro VE, rigo
VE30, campo 3 (risposta a interpello n. 802/E/2021).
Inoltre, un soggetto che abbia effettuato in aggiunta anche operazioni con soggetti extra UE per un ammontare tale che gli avrebbe comunque consentito di essere qualificato “esportatore abituale”, può (risposta a interpello n. 493/2022):
-
da un lato utilizzare il regime speciale OSS usufruendo della dispensa dall’obbligo della fatturazione per le operazioni relative al regime speciale, versare l’imposta a favore degli Stati membri e redigere la relativa dichiarazione trimestrale, non indicare dette operazioni nella dichiarazione annuale IVA;
-
dall’altro avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del relativo plafond in riferimento unicamente alle altre operazioni che ne danno diritto e poste in essere nel periodo d’imposta considerato ed applicando le regole interne relative ex art. 8, c. 1, lett. c).
A miglior chiarimento l’Agenzia delle Entrate ha specificato che qualora un soggetto non abbia fatturato e documentato le operazioni rese sotto il regime speciale OSS, potrà comunque avvalersi della qualifica di esportatore abituale e dei vantaggi relativi in riferimento e nei limiti delle altre operazioni che ne diano diritto poste in essere dal medesimo soggetto nel periodo considerato. (risposta a interpello n. 493/2022).
I soggetti che applicano i regimi speciali per le cessioni ed i servizi secondo i regimi speciali ex artt. 74-quinquies e 74-sexies mantengono il diritto all’ottenimento degli eventuali rimborsi d’imposta trimestrali (art. 38-bis, c. 2, D.P.R. n. 633/1972), purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 30, c. 3, lett. b) D.P.R. n. 633/1972 (effettuazione di esportazioni, esportazioni assimilate e servizi internazionali) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate. All’uopo presentano il Mod. TR inserendo le operazioni ai righi TA30 e TD32.
È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile la coesistenza tra il regime del margine per i beni usati ed il regime OSS per le vendite a distanza. Innanzi tutto, le cessioni realizzate nel regime dei beni usati, anche se verso soggetti consumatori finali residenti nella UE non realizzano una cessione intracomunitaria ed assoggettate all’imposta nel Paese della fonte. Inoltre, l’adozione del regime del margine impedisce l’applicabilità del regime speciale delle vendite a distanza. Tuttavia, i soggetti che applicano il regime del margine possono anche per singole operazioni applicare l’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione nella dichiarazione annuale. In sostanza, è riconosciuta al contribuente la facoltà di rinunziare all’applicazione del regime del margine su alcune o tutte le operazioni poste in essere, sebbene abbiano ad oggetto beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. A seguito di tale rinuncia, le singole operazioni interessate possono rientrare nel regime OSS applicando l’imposta sull’intero corrispettivo e non solo sul margine (risposta a interpello n. 497/2022).
Nel caso IOSS i soggetti passivi che non hanno una sede nella UE, interessati al regime speciale, possono identificarsi in Italia, direttamente o tramite il c.d. intermediario IOSS, richiedendo la registrazione online e compilando un modulo disponibile sul dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso. A tal fine, i soggetti interessati esercitano l’opzione trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti in apposito schema.
I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE stabiliti in un Paese con il quale la UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca, possono registrarsi direttamente al regime, previa richiesta di attribuzione dell’identificativo con la medesima procedura indicata per i soggetti OSS non UE.
Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell’Unione Europea, l’opzione non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.
Intermediario o rappresentante IOSS
Con intermediario IOSS, si intende un rappresentante fiscale (60.1.2.) appositamente nominato dal soggetto passivo nell’ambito del regime speciale IOSS.
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono registrarsi per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nello stesso schema che deve essere utilizzato dai soggetti che intendono aderire al regime speciale IOSS. Il COP, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, a mezzo e-mail, il numero di identificazione d’intermediario IOSS attribuitogli (Provv. n. 168315/2021).
Variazione dati e uscita dal regime speciale - Le variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati in sede di registrazione, l’intenzione di non svolgere più operazioni di cui alle disposizioni relative ai regimi OSS non UE, OSS UE e IOSS, nonché la perdita dei requisiti richiesti dai predetti regimi sono comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul sito dell’Agenzia.
In caso di esclusione d’ufficio è l’Agenzia delle Entrate stessa che informa i soggetti interessati.
L’opzione per uno dei regimi speciali non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.
Dichiarazioni periodiche - I soggetti OSS non UE ed i soggetti OSS UE presentano telematicamente, trimestralmente ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (anche in mancanza di operazioni), una apposita dichiarazione utilizzando apposito schema reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Se nel trimestre precedente non si sono realizzate vendite B2C a distanza intra UE l’obbligo della dichiarazione permane, ma sarà una dichiarazione a zero (Agenzia delle Entrate, Faq OSS/IOSS 28 gennaio 2022).
Per quanto riguarda le dichiarazioni periodiche, ma anche i versamenti e le eventuali variazioni, devono essere eseguite direttamente (tramite le credenziali ricevute dall’Agenzia delle Entrate) dal soggetto che opera nel regime speciale (Agenzia delle Entrate, Faq OSS/IOSS 28 gennaio 2022).
Per i soggetti passivi OSS non UE:
-
la dichiarazione può essere modificata entro 3 anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche;
-
la dichiarazione deve evidenziare l’imposta dovuta in ciascuno Stato membro ove l’operazione si considera effettuata. In dichiarazione non può essere inserita l’imposta assolta a monte al fine di poter rendere le prestazioni;
tali soggetti se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA per attività non rientranti nell’OSS non UE, in tale sede può detrarre l’imposta corrisposta in relazione alle attività rientranti nel regime speciale.
Per i soggetti passivi OSS UE è previsto che qualora i beni spediti o trasportati anche a partire da altri Stati UE, nella dichiarazione periodica devono indicare anche il numero di identificazione IVA ed il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato UE di partenza dei beni.
I soggetti IOSS presentano, direttamente o tramite l’intermediario IOSS mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione compilata sulla base di apposito schema reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Determinazione dell’imposta e suo versamento - La dichiarazione periodica (trimestrale o mensile) deve indicare l’imponibile e l’imposta relative alle operazioni territorialmente rilevanti del Paese di stabilimento del cessionario/committente ivi stabilito e non soggetto passivo d’imposta, separatamente indicata per ciascun Paese e con le aliquote ivi vigenti al momento di effettuazione dell’operazione. Anche la fattura deve riportare l’aliquota del Paese del cessionario privato consumatore.
Questo è uno dei punti più delicati di tutta la nuova normativa in tema di regimi speciali.
La commissione UE ha creato una banca dati collegata alla “nomenclatura combinata” doganale in riferimento alle cessioni di beni ed al codice CPA per le prestazioni di servizio (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html).
Di fatto la nomenclatura combinata nazionale è arretrata di decenni e quindi non in linea con quelle sopra citate con il concreto rischio di rilevare un’aliquota d’imposta non corretta.
Il versamento dell’imposta emergente dalla dichiarazione periodica è interamente effettuato al momento della sua presentazione applicando le regole già vigenti per il MOSS (D.M. 20 aprile 2015 e art. 74-octies, D.P.R. n. 633/1972), ossia:
-
con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il suo portale, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
-
nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
Non è prevista la possibilità (art. 74-octies, c. 1, D.P.R. n. 633/1972 e art. 1, c. 1, D.M. 20 aprile 2015):
-
di effettuare il pagamento tramite Mod. F24;
-
di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione “orizzontale” (art. 74-octies, c. 1, D.P.R. n. 633/1972).
È compito della Pubblica amministrazione, dopo controllo della dichiarazione, procedere ad attribuire a ciascun Paese UE ivi indicato, la quota di imposta di propria pertinenza.
L’imposta versata, a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato estero (sia pur attraverso l’Agenzia delle Entrate), a seguito della dichiarazione periodica può essere recuperata alternativamente:
-
se si è registrati nello Stato estero, attraverso la dichiarazione IVA presentata in detto Stato;
-
se non si è registrati, mediante apposita richiesta di rimborso rivolta all’amministrazione finanziaria di tale Stato (Agenzia delle Entrate, Faq OSS/IOSS 28 gennaio 2022).
Regimi speciali e nuovo esterometro - L’adesione ai regimi speciali OSS consente di non inviare a SdI il nuovo esterometro in formato XML, qualora l’operazione sia giustificata dall’emissione di fattura elettronica. In caso contrario la comunicazione è necessaria.
Vantaggi dell’adesione ai regimi speciali - In presenza di prestazioni di servizio e cessioni di beni a distanza a favore di privati consumatori residenti in altri Paesi UE i principali vantaggi dell’adesione ai regimi speciali sono:
-
evitare l’identificazione ovvero la nomina di un proprio rappresentante fiscale in ogni Stato membro dove l’operazione rileverebbe al superamento della soglia di 10.000 euro;
-
assolvere e dichiarare l’imposta dovuta a destino direttamente per mezzo del portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate operando con un unico numero identificativo valido per ciascuno Stato UE. Gli effetti dell’iscrizione decorrono dal primo giorno del trimestre successivo all’iscrizione;
-
esonero dall’emissione di fattura per le operazioni rientranti nei regimi speciali. Per altro il fornitore/prestatore può comunque emettere fattura, ma in tale evenienza deve rispettare tutte le formalità e gli obblighi previsti per le operazioni “ordinarie” stabilite dalla legislazione del Paese UE di identificazione. Secondo AssoSoftware, qualora il soggetto passivo decida di emettere comunque fattura elettronica a carico del cliente non soggetto passivo, è opportuno indicare - nel formato Xml della fattura - il solo imponibile con codice natura N7, mentre l’imposta estera vigente nello Stato del consumo verrà indicata nel campo “Altri dati gestionali” (Faq 22 ottobre 2021). In alternativa si potrebbe indicare l’IVA estera nel campo imponibile di un altro rigo, con codice natura N1 oppure N2.2. Se, invece, si vogliono utilizzare le agevolazioni per gli esportatori abituali per gli acquisti senza applicazione dell’IVA, anche le vendite in regime OSS possono essere conteggiate ai fini della determinazione del plafond. In tali casi occorre utilizzare il codice natura 3.2, e poi in sede di dichiarazione tali operazioni verranno allocate nel rigo VE30 (interpretazione di Assosoftware Faq n. 1 - 8 marzo 2022); ne deriva che dette operazioni non debbono affluire nelle dichiarazioni Intrastat. Ciò anche se siano state comunque emesse le fatture verso i soggetti consumatori stabiliti in altri Stati UE (Assosoftware, Faq n. 1 - 8 marzo 2022);
-
esonero dalla tenuta dei registri IVA e della dichiarazione annuale in riferimento alle operazioni in discorso. Di contro vi è l’obbligo di apposite dichiarazioni trimestrali o mensili ed obbligo di conservare tutta la documentazione inerente le operazioni rientranti nei regimi speciali, per 10 anni;
-
l’esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale, comporta che le operazioni B2C attraverso i regimi speciali, non concorrono alla formazione del volume d’affari;
-
possibilità di mantenere la partita IVA aperta in altri Stati UE, oppure chiuderla oppure, se opera su più Stati, chiuderne alcune e mantenerne aperte altre.
Il soggetto che ha aderito, ad esempio, al regime OSS-UE (art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) può vendere senza obbligo di emissione di fattura o di altra certificazione fiscale
e, pertanto, le relative operazioni non vanno indicate né nella LIPE (62.1.3.), né nella dichiarazione annuale (
62.3.) ma solo riepilogate nella dichiarazione periodica trimestrale inviata tramite lo
sportello unico OSS. Ciò nonostante, ed a miglior chiarimento, l’Agenzia ha chiarito
che per le cessioni oltre la soglia di euro 10.000, dette operazioni:
-
concorrono allo status di esportatore abituale ed alla costituzione del plafond IVA per gli acquisti senza applicazione dell’imposta;
-
consentono alla possibilità di ottenere il rimborso annuale o trimestrale (artt. 30, c. 2, lett. b) e 38-bis, c. 2, D.P.R. n. 633/1972);
ma per poter beneficiare di queste agevolazioni, pur dovendo dichiarare e versare l’IVA mediante il regime OSS-UE, il soggetto deve (in aggiunta alla documentazione delle operazioni) comunque:
-
emettere fattura ex art. 46, D.P.R. n. 331/1993 (non è stato chiarito se con codice N3.2 oppure N7);
-
registrare le operazioni nei registri IVA;
-
presentare la dichiarazione annuale inserendo queste operazioni nel quadro VE (rigo VE30, campo 3);
-
presentare il Mod. TR compilando i righi TA30 e TD2 ai fini del rimborso trimestrale dell’eventuale credito IVA o della relativa compensazione del credito (risposta a interpello n. 802/2021).
Assistenza - Per informazioni di carattere generale sull’applicazione dei regimi speciali è attivo il servizio mail: ossitaly@agenziaentrate.it; invece il COP è competente per l’attività di assistenza sia sulle proprie attività, sia sui propri provvedimenti all’indirizzo cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it.
51.10. Fatturazione e registrazione
51.10.Fatturazione e registrazioneFatturazione negli scambi intracomunitari | ||
Operazione | Tempi di fatturazione | Indicazioni in fattura |
Cessione di beni | Entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (inizio del
trasporto o della spedizione indipendentemente da chi ne cura l’effettuazione) (![]() |
- “non imponibile” (art. 41, D.L. n. 331/1993); - numero di identificazione fiscale attribuito al cliente; - indicazione del Paese UE se diverso da quello del cliente; - numero di identificazione fiscale attribuito al soggetto italiano nei casi di spedizione di beni dell’impresa senza passaggio di proprietà. |
Prestazioni generiche | Entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione: - ultimazione del servizio, - maturazione dei corrispettivi nel caso di prestazioni continuative o periodiche di durata inferiore all’anno, |
- operazione esclusa da IVA indicando “inversione contabile”; - numero di identificazione fiscale attribuito al cliente. |
- se di durata ultrannuale, al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni, se non comportano pagamenti nel periodo. | ||
Prestazioni specifiche | (si rinvia alla tabella ![]() |
Registrazione
Le fatture emesse debbono essere annotate nel registro delle vendite secondo l’ordine
della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione. Ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’importo deve confluire nella liquidazione relativa al mese in cui l’operazione
è stata effettuata (98.18.).
La Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha introdotto rilevanti novità in tema di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti passivi non stabiliti e non residenti in Italia. In particolare, le fatture emesse verso soggetti stabiliti nella UE dovranno essere trasmesse attraverso SdI, esattamente come per le operazioni interne. Stante questo obbligo, è superata la necessità di invio a SdI del nuovo esterometro ad indicazione delle operazioni con non residenti.
Anche queste trasmissioni a SdI dovranno essere effettuate entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
51.11. INTRASTAT
51.11.INTRASTATGli elenchi Intrastat rappresentano un insieme di obblighi e procedure a carico dei soggetti IVA che abbiano
rapporti con altri soggetti passivi d’imposta stabiliti in Stati della UE, a fini statistici e fiscali.
I soggetti che hanno aderito ai regimi speciali OSS non UE e OSS UE sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture inerenti dette operazioni; ne deriva che dette operazioni non debbono affluire nelle dichiarazioni Intrastat. Ciò anche se siano state comunque emesse le fatture verso i soggetti consumatori stabiliti in altri Stati UE (Assosoftware, Faq n. 1 - 8 marzo 2022).
Agli elenchi riepilogativi da presentare con riferimento ai periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono state apportate una serie di semplificazioni (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU). I nuovi modelli da utilizzare sono rinvenibili sul portale delle Dogane.
In caso di spedizioni di beni di valore inferiore a 1.000 euro, ad esempio, è possibile evitare la disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il Codice unico “99500000”.
Con riferimento al modello riepilogativo INTRA 1 nella Sezione 5 vanno ora indicate le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione
assegnato al soggetto passivo destinatario dei beni oggetto di cessione intracomunitaria
in regime di Call-off stock (53.3.).
Gli elenchi da presentare periodicamente e telematicamente all’Agenzia delle Dogane sono:
Frontespizio | INTRA 1 - destinato a riepilogare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi in ambito comunitari, oltre ai sottoindicati intercalari |
Sezione 1 | INTRA 1-bis: Cessione di beni INTRA 1-ter: rettifiche a cessioni di beni di periodi precedenti |
Sezione 2 | INTRA 2-bis: acquisti di beni INTRA 2-ter: rettifiche acquisti di beni di periodi precedenti |
Sezione 3 | INTRA 1-quater: Servizi resi INTRA 1-quinquies: rettifiche servizi resi in periodi precedenti |
Sezione 4 | INTRA 2-quater: Servizi ricevuti INTRA 2-quinquies: rettifiche servizi ricevuti in periodi precedenti |
INTRA | Operazione | Periodicità e regole |
1-bis | Cessioni di beni | mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’importo è stato pari o superiore
a 50.000 euro. Per le cessioni di beni, l’indicazione dei dati statistici nel Mod. INTRA 1-bis è obbligatoria solo nel caso in cui, in uno dei 4 trimestri precedenti, l’ammontare cessioni intracomunitarie di beni supera i 100.000 euro. Compilare solo ai fini fiscali |
trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l’importo è stato inferiore a 50.000 euro. Compilare solo ai fini fiscali |
||
1-quater | Prestazioni di servizi | mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’importo è stato pari o superiore
a 50.000 euro. Compilare sia la parte fiscale sia quella statistica |
trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l’importo è stato inferiore a 50.000 euro. Compilare sia la parte fiscale sia quella statistica |
È obbligatoria l’indicazione del Paese di origine delle merci (Determinazione Dogane n. 493869/21) anche per cessioni verso la UE. Il dato relativo all’origine è da individuare sulla base delle regole doganali e va evidenziato nella colonna 15 del Mod. INTRA 1-bis in aggiunta rispetto alla Provincia di provenienza o di produzione dei beni.
Occorre, pertanto, fare riferimento alle regole doganali relative alla cosiddetta origine non preferenziale al fine di poter esattamente individuare in quale Paese il bene stesso sia stato interamente ottenuto ovvero abbia subito l’ultima trasformazione sostanziale.
51.11.1. Cessione di beni e servizi
51.11.1.Cessione di beni e serviziLa presentazione dei modelli relativi alle cessioni di beni (INTRA 1-bis) e servizi (INTRA 1-quater) è:
-
trimestrale se le cessioni di beni e servizi non superano 50.000 euro per trimestre, nei 4 trimestri precedenti e riguarda la sola parte fiscale e non statistica;
-
mensile se le cessioni di beni/servizi risultano pari o superiori a 50.000 euro nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti.
È prevista una semplificazione (Mod. INTRA 1-bis) per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro. In tal caso è possibile utilizzare il codice 99500000 senza dover procedere alla scomposizione della nomenclatura combinata.
La compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non hanno superato i 100.000 euro di operazioni trimestrali in nessuno dei 4 trimestri precedenti.
Per quanto concerne le prestazioni di servizi i Modd. INTRA riguardano esclusivamente i cosiddetti servizi generici ex art. 7-ter, con esclusione- quindi - di tutte le altre tipologie di servizi indicati negli artt. 7-quater e ss.
Indipendentemente dalla periodicità dell’invio, dal 1° gennaio 2020, in ottemperanza alla Direttiva n. 2018/1910/UE, nel modello deve essere chiaramente indicato il codice identificativo IVA del cessionario/committente, pena la decadenza della non imponibilità dell’operazione con obbligo di assoggettamento della stessa all’imposta vigente nel Paese del cedente/prestatore, oltre alle sanzioni relative.
Controllo del superamento dei limiti
Il controllo del superamento dei limiti va effettuato distintamente per ogni categoria di operazioni.
Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 350.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.
Termini di invio
Il D.L. n. 73/2022 aveva stabilito che l’invio dovesse essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento sia nel caso degli invii mensili, sia di quelli trimestrali (art. 3, D.L. n. 73/2022).
Sennonché in sede di approvazione la modifica è stata soppressa con il ritorno al regime previgente. Pertanto, il termine ordinario di invio ritorna al giorno 25 del mese.
Beni esclusi dall’Intrastat
Sono esclusi dall’Intrastat:
-
strumenti di pagamento aventi corso legale e valori; oro detto monetario;
-
soccorso d’urgenza in regioni sinistrate;
-
merci che beneficiano dell’immunità diplomatica, consolare o simile;
-
merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) non è prevista né effettuata alcuna lavorazione, b) da durata prevista dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi, c) la spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell’IVA;
-
dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se concepiti su richiesta di un cliente particolare o non oggetto di transazioni commerciali, nonché release non oggetto di fatturazione per il destinatario;
-
beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati;
-
merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico;
-
mezzi di lancio di veicoli spaziali;
-
vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini privati di altri Stati membri;
-
servizi non generici (artt. 7-quater e ss.).
Tabella riepilogativa
Modello | Oggetto | Periodicità | |
INTRA 1-bis | Cessioni di beni |
Trimestrale | Se le cessioni nel trimestre ovvero in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’ammontare delle cessioni non ha superato euro 50.000. Va compilata e trasmessa solo la parte fiscale e non quella statistica |
Mensile | Se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti, l’importo delle cessioni è stato pari o superiore ad euro 50.000. Va compilata e trasmessa solo la parte fiscale | ||
INTRA 1-quater | Prestazioni di servizi |
Trimestrale | Se le prestazioni nel trimestre ovvero in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’ammontare delle prestazioni non ha superato euro 50.000. Va compilata e trasmessa solo la parte fiscale e non quella statistica |
Mensile | Se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti, l’importo delle prestazioni è stato pari o superiore ad euro 50.000. Va compilata e trasmessa sia la parte fiscale sia la parte statistica | ||
INTRA 1-sexies (sez. 5 del Mod. INTRA 1-bis) |
Call-off stock | Trimestrale/Mensile | Essendo una sezione del Mod. INTRA 1-bis, vale la periodicità relativa |
51.12. Vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati
51.12.Vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importatiPer vendite a distanza intracomunitarie di beni (51.2.) si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto,
anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o spedizione, da
uno Stato UE ad un altro e diverso Stato UE, con destinazione:
-
una persona fisica non soggetto d’imposta (B2C) oppure
-
favore di organismi internazionali e consolari ex art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 (
44.1.6.), oppure
-
(con esclusione dei beni soggetti ad accisa), cessionari (soggetti passivi o non soggetti passivi) non tenuti all’applicare l’IVA sugli acquisti intracomunitari e che non abbiano optato per la sua applicazione (art. 38-bis, c. 1, D.L. n. 331/1993).
Per vendite a distanza intracomunitarie di beni importati da Paesi (o territori) extra UE si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o spedizione dei beni, da un Paese (o territorio) extra UE con arrivo in un Paese UE a favore di:
-
persona fisica non soggetto d’imposta (B2C) oppure
-
organismi internazionali e consolari ex art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 (
44.1.6.), oppure
-
(con esclusione dei beni soggetti ad accisa) cessionari (soggetti passivi o non soggetti passivi) non tenuti all’applicare l’IVA sugli acquisti intracomunitari e che non abbiano optato per la sua applicazione (art. 38-bis, c. 2, D.L. n. 331/1993).
Deroghe
Il regime delle vendite a distanza di cui sopra non si applica (art. 38-bis, c. 3, D.L. n. 331/1993):
-
alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
-
alle cessioni di beni da installare, montare, assiemare a cura del fornitore o per suo conto, nello stato di arrivo dei beni;
-
ai beni soggetti ad accise quando effettuate nei confronti di:
-
enti, associazioni ed altre organizzazioni ex art. 4, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, non soggetti passivi d’imposta;
-
soggetti passivi d’imposta per i quali l’IVA sia totalmente indetraibile;
-
produttori agricoli (art. 34, D.P.R. n. 633/1972) che non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
-
soggetti che applicano il regime del margine (
50.5.).
-
51.12.1. Intervento “indiretto” del fornitore nel trasporto/spedizione
51.12.1.Intervento “indiretto” del fornitore nel trasporto/spedizionePer presunzione legislativa si considera che i beni siano stati comunque spediti o trasportati dal fornitore quando:
-
il trasporto/spedizione dei beni è dato in subappalto dal fornitore ad un terzo che poi consegna effettivamente i beni al cessionario;
-
il trasporto/spedizione dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore si assume la responsabilità, totale o parziale, della consegna dei beni al cessionario;
-
il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dal cessionario per poi ribaltarle in capo ad un terzo che organizza il trasporto/spedizione dei beni;
-
il fornitore promuove con ogni mezzo, i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, mette in contatto l’acquirente ed un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore (art. 5-bis del Reg. di esecuzione n. 2011/282/UE, inserito dal Reg. di esecuzione n. 2019/2026/UE).
Non si considera vi sia intervento del fornitore quando il cessionario effettui direttamente il trasporto o ne organizzi la consegna ad un terzo ed il fornitore non interviene per coadiuvarne l’organizzazione.
Il costo del trasporto/spedizione di beni è imputato alle cessioni effettuate dal soggetto che ne facilita le cessioni
tramite l’uso di interfacce elettroniche (c.d. marketplace) (42.2.1.) (art. 38-bis, c. 4, del D.L. n. 331/1993 introdotto dal D.Lgs. n. 83/2021).
51.12.2. Territorialità per le vendite a distanza intracomunitarie verso persona fisica stabilita in Italia
51.12.2.Territorialità per le vendite a distanza intracomunitarie verso persona fisica stabilita in ItaliaQuale deroga all’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 (42.3.2.) per la vendita a distanza intracomunitaria di beni spediti o trasportati a partire
da uno Stato UE, quando l’arrivo è in Italia (sempre a favore di una persona fisica
non soggetto passivo d’imposta oppure a soggetti ex art. 72 D.P.R. n. 633/1972): è considerata effettuata in Italia (tassazione nello Stato di destinazione) (art. 40, c. 3, D.L. n. 331/1993).
Deroga
La suddetta disposizione non trova applicazione qualora il cedente sia stabilito in un solo Stato UE e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
-
l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti consumatori finali stabiliti nella UE diversi da quello di stabilimento del prestatore ex art. 7-octies, c. 2 lett. b) e delle vendite a distanza intracomunitarie non ha superato nell’anno solare precedente la soglia di 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;
-
il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.
In caso di superamento della soglia nel corso dell’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento sì intendono effettuate nello Stato membro di origine e l’imposta verrà applicata secondo il principio dì destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia (art. 40, c. 4, D.L. n. 331/1993).
51.12.3. Territorialità per le vendite a distanza in altro Stato UE di beni importati da Paesi extra UE
51.12.3.Territorialità per le vendite a distanza in altro Stato UE di beni importati da Paesi extra UELe vendite a distanza di beni importati da Stato extra UE in altro Stato UE si considerano effettuate in Italia se l’Italia è lo stato di arrivo dei beni Italia (sempre a favore di una persona fisica non soggetto passivo d’imposta oppure a soggetti ex art. 72, D.P.R. n. 633/1972) (art. 40, c. 4-ter, D.L. n. 331/1993).
L’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati direttamente in Italia si applica:
-
in Italia se l’arrivo dei beni è l’Italia qualora l’operazione sia stata dichiarata nel regime IOSS (
51.9.4.);
-
nello Stato UE qualora la destinazione finale sia in detto Stato comunitario.
51.12.4. Territorialità per le vendite a distanza intracomunitarie di beni dall’Italia verso altro Stato UE e vendite a distanza di importati in Italia da Paesi extra UE ed inviati a destinazione in altro Stato UE
51.12.4.Territorialità per le vendite a distanza intracomunitarie di beni dall’Italia verso altro Stato UE e vendite a distanza di importati in Italia da Paesi extra UE ed inviati a destinazione in altro Stato UELe vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati dall’Italia con destinazione di un altro Stato UE (sempre a favore di una persona fisica non soggetto passivo d’imposta oppure a soggetti ex art. 72 D.P.R. n. 633/1972) costituiscono operazioni non imponibili in Italia, ma sono soggette all’imposta nel luogo di arrivo (tassazione nello Stato di destinazione).
Deroga
La disposizione non trova applicazione se il cedente è stabilito in Italia e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
-
il venditore non è stabilito anche in altro Stato UE;
-
l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta, tanto nel caso di prestazioni di servizi sempre nei confronti di privati consumatori stabiliti in altri Stati UE nonché delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nella UE, non ha superato nell’anno solare precedente la soglia di 10.000 euro e fino al momento del supero di tale soglia;
-
il venditore non abbia optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro. Opzione da comunicare in dichiarazione e con effetto per almeno 2 anni (art. 41, c. 1, lett. b), D.L. n. 331/1993).
Altrettanto non imponibili sono le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra UE in Italia e poi spediti o trasportati a destinazione di altro Stato UE (art. 41, c. 1, lett. b-bis), D.L. n. 331/1993).
51.12.5. Quadro di sintesi
51.12.5.Quadro di sintesiNelle vendite a distanza vige il principio generale secondo il quale la territorialità dell’IVA nel caso di cessioni a favore di cessionari non soggetti passivi d’imposta o a soggetti ex art. 72 del D.P.R. n. 633/1972, è individuata ove detto cessionario è stabilito.
Di contro la territorialità dell’operazione ritorna in capo al venditore soggetto passivo d’imposta al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
-
il cedente non è stabilito in altro Stato anche attraverso una stabile organizzazione;
-
l’ammontare complessivo delle vendite a cessionari non soggetti passivi d’imposta non deve aver superato la soglia di 10.000 euro nell’anno solare precedente (calcolata, per ciascun anno, sommando il valore totale delle vendite a distanza intracomunitarie e delle prestazioni di servizi TTE, al netto dell’imposta) e sino al suo supero nell’anno in corso;
-
il cedente non abbia optato (in dichiarazione e con un vincolo almeno biennale) per uno dei regimi speciali previsti dalla normativa (
51.9.3.;
51.9.4.).
Nel caso di vendite a distanza intracomunitarie verso un consumatore finale non soggetto
passivo d’imposta e con territorialità dell’operazione nello Stato del cessionario,
il venditore che abbia superato la soglia di 10.000 euro (tanto per servizi quanto
per cessioni di beni) al fine di evitare di doversi identificare ovvero nominare un proprio rappresentante fiscale in ciascun Paese UE ove ha operato,
può aderire ad uno dei regimi speciali (OSS oppure IOSS nel caso di vendite a distanza di beni importati da Paesi extra
UE) eliminando l’obbligo di emissione di fattura, dei registri IVA per le relative
operazioni ed anche della dichiarazione annuale, ma dichiarando telematicamente e
periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle operazioni effettuate (imponibile,
aliquota IVA del Paese di destino, imposta), versare periodicamente, sempre all’Agenzia
delle Entrate l’imposta complessivamente considerata e conservare tutta la documentazione
sino al termine del decimo anno successivo (51.9.4.). Anche il venditore che sia rimasto sotto la soglia dei 10.000 euro può comunque optare per i regimi speciali sopra nominati; in tal
modo l’imposta sarà dovuta nel paese della cessione o della prestazione, ma con i
vantaggi appena prima delineati.
Anche i soggetti passivi che facilitano tramite l’uso di piattaforme elettroniche (marketplace) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a cessionari/committenti non soggetti passivi d’imposta, debbono conservare la documentazione relativa alle operazioni, per 10 anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata (art. 39, c. 4, D.P.R. n. 633/1972).