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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    45. ADEMPIMENTI FORMALI PER I SOGGETTI D’IMPOSTA

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    45.1.Inizio attività - 45.2.Variazioni - 45.3. Cessazione - 45.4. Conferimento delle deleghe a soggetti intermediari abilitati - 45.5.Contabilità presso terzi

    45.1. Inizio attività

    45.1.Inizio attività

    I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione (42.1.) nello Stato ovvero i soggetti non residenti che vi istituiscono una Stabile Organizzazione (60.2.) devono, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, darne comunicazione ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (art. 35, D.P.R. n. 633/1972) al fine di ottenere l’attribuzione della Partita IVA, senza la quale non è possibile operare.

    Per quanto concerne modi e formalità per ottenere l’attribuzione della Partita IVA si veda (41.1.1.).

    Controlli da parte dell’Agenzia

    L’attribuzione di un numero di partita IVA ad un soggetto passivo comporta da parte dell’Agenzia delle Entrate una serie di controlli e riscontri al fine di individuare elementi di rischio partendo dai dati forniti.

    Se risulta che il richiedente è privo dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate può notificare la cessazione della partita IVA ed anche l’eventuale iscrizione al VIES (51.1.1.). Analogo provvedimento può essere comunicato qualora, pur risultante il soggetto passivo in possesso dei requisiti ex D.P.R. n. 633/1972, abbia consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in frode all’IVA (art. 35, c. 15-bis, D.P.R. n. 633/1972).

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito criteri e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove Partite IVA (Provv. n. 156803/2023).

    Può invitare il contribuente a comparire di persona per dimostrare l’assenza dei profili di rischio. Se confermati, l’Agenzia provvede alla cessazione della Partita IVA comminando una sanzione amministrativa di 3.000 euro (art. 35, c. 15-bis e 15-bis1, D.P.R. n. 633/1972). Dopo il provvedimento di cessazione, può essere rilasciata una nuova Partita IVA al medesimo soggetto dietro rilascio di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per un importo non inferiore a 50.000 euro.

    Con il Provvedimento con il quale è chiusa d’ufficio la partita IVA, è preclusa al contribuente la possibilità di avvalersi della possibilità di effettuare compensazioni con crediti tributari di qualunque natura ed importo. Il divieto rimane in vigore sino a quando la partita IVA risulti cessata (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997). Detti crediti potranno essere oggetto di rimborso oppure riportati a nuovo nella dichiarazione successiva anche con la compensazione verticale IVA da IVA.

    Nel caso di utilizzo in compensazione del credito il Mod. F24 è scartato d’ufficio e l’azione viene comunicata d’ufficio (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).

    Nella tabella seguente si definisce l’inizio di attività per le diverse categorie di soggetti.

    Inizio attività Soggetti
    Compimento di un’operazione attiva o passiva, effettuata non con carattere occasionale Artisti
    Enti non commerciali
    Associazioni riconosciute e non
    Altri enti che intendano svolgere attività anche commerciali
    Data di iscrizione all’albo professionale Professionisti (la mera iscrizione all’albo senza alcun mezzo operativo non determina la soggettività IVA)
    Compimento di un’operazione attiva o passiva, effettuata non con carattere occasionale per Imprese individuali
    Data dell’atto di costituzione Società di persone
    Data di iscrizione nel Registro Imprese Società di capitali

    Inizio attività per i soggetti non residenti già esercenti attività in altro Stato

    I soggetti non residenti nello Stato, esercenti attività di impresa, arte o professione in altro Stato UE o in un Paese terzo (con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indirette) che intendono identificarsi direttamente in Italia, per porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972) devono presentare il Mod. ANR/3. La possibilità di servirsi di un rappresentante fiscale è alternativa a quella della identificazione diretta. Se il medesimo sia titolare di una Stabile organizzazione in Italia non può qui operare né direttamente né tramite rappresentante fiscale.

    Il Mod. ANR/3 deve essere presentato esclusivamente all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara:

    • direttamente all’ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata);

    • a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia di un documento di identificazione del dichiarante, nonché la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’IVA posseduta nello Stato di appartenenza. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite.

    Le dichiarazioni di variazione dati ovvero di cessazione attività possono invece essere presentate, oltre che secondo le modalità sopra descritte, anche per via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati.

    Per i soggetti non residenti che non esercitano attività in altro Stato si veda (41.1.1.).

    Tabella riepilogativa (ex art. 35, DPR n. 633/1972)

    Soggetto Modello Modalità di
    presentazione
    Note
    Artisti/
    professionisti
    AA9/12 - telematica Direttamente o tramite soggetto abilitato alle trasmissioni telematiche. La dichiarazione si considera presentata al ricevimento del file. L’AdE rilascia comunicazione.
    - diretta a qualunque ufficio dell’AdE Modello cartaceo in duplice esemplare con copia del documento d’identità del dichiarante. Analoga copia in caso di presentazione a mezzo di delegato. Si considera presentata il giorno stesso della consegna.
    - posta a qualunque ufficio dell’AdE Mediante raccomandata con copia del documento d’identità del dichiarante. Si considera presentata il giorno della spedizione.
    Imprese
    individuali
    AA9/12 - diretta al REA Mediante supporto digitale della comunicazione unica, con firma elettronica. Il Registro Imprese comunica all’AdE e questa restituisce all’impresa la ricevuta una volta elaborata la comunicazione unica.
    - telematica Direttamente o tramite soggetto abilitato alle trasmissioni telematiche. La dichiarazione si considera presentata al ricevimento del file. L’AdE rilascia comunicazione.
    Società AA7/10 - telematica Direttamente o tramite soggetto abilitato alle trasmissioni telematiche. La dichiarazione si considera presentata al ricevimento del file. L’AE rilascia comunicazione.
    - diretta al REA Mediante supporto digitale della comunicazione unica, con firma elettronica. Il Registro Imprese comunica all’AdE e questa restituisce all’impresa la ricevuta una volta elaborata la comunicazione unica.
    - Enti non commerciali
    AA7/10 - telematica Direttamente o tramite soggetto abilitato alle trasmissioni telematiche. La dichiarazione si considera presentata al ricevimento del file. L’AdE rilascia comunicazione.
    - Associazioni riconosciute e non, Enti del Terzo Settore che intendano svolgere attività commerciali e simili - nel caso di soggetti obbligati all’iscrizione al registro delle imprese attraverso la piattaforma Comunicazione Unica (ComUnica) Direttamente o tramite soggetto abilitato alle trasmissioni telematiche. La dichiarazione si considera presentata al ricevimento del file. L’AdE rilascia comunicazione.

    Compilazione dei modelli

    I Modelli AA7/10 e AA9/12 devono essere compilati in tutte le loro parti; fra queste: Codici delle attività (ATECO) che si intendono intraprendere e il volume d’affari che presumibilmente si pensa di raggiungere.

    Acquisti intracomunitari ed obbligo di fidejussione

    Qualora il richiedente rientri tra le tipologie individuate da provvedimento del Direttore dell’Agenzia e intenda compiere acquisti intracomunitari di particolari beni entro i 3 anni successivi dall’ottenimento del numero di Partita IVA (o anche successivamente a seguito di variazioni), quali autoveicoli, telefoni cellulari, PC, animali vivi, carni fresche, deve presentare all’Agenzia delle Entrate anche apposita polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data di rilascio della stessa; mentre l’importo da garantire non può essere inferiore ad euro 50.000 (art. 15-ter, lett. b) D.P.R. n. 633/1972).

    Pubblicità delle Partite IVA

    L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito la possibilità di verificare la validità del numero di Partita IVA tanto dei soggetti passivi stabiliti in Italia, quanto dei codici di identificazione dei soggetti comunitari; la stessa piattaforma può essere utilizzata anche per verificare l’esistenza e la validità del Codice fiscale (Provv. 15 aprile 2023, n. 118366/2023).

    45.2. Variazioni

    45.2.Variazioni

    Quando anche uno solo degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio di attività venga modificato il contribuente persona fisica o giuridica è tenuto a presentare nuovamente il modello relativo alla propria posizione (AA7/10 o AA9/12), comunicando negli appositi campi solo i dati variati e omettendo di indicare i dati rimasti immutati, ad eccezione dei dati richiesti nel quadro B relativi al soggetto d’imposta.

    La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvenuta variazione ad un ufficio dell’Agenzia.

    A seguito dell’avvenuta ricezione del modello, l’Agenzia rilascia una specifica ricevuta.

    I casi più comuni di variazione con obbligo di comunicazione sono:

    • operazioni straordinarie societarie, che comportino l’estinzione di uno dei soggetti coinvolti (es. fusione); in questo caso la dichiarazione di variazione è presentata dal soggetto rimanente;

    • modifiche da ditta individuale a società;

    • cessazione di una o più attività esercitate ma con proseguimento di altre attività;

    • affitto d’azienda;

    • spostamento della sede o del domicilio fiscale (in questa ipotesi la variazione ha effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata);

    • modifiche nella compagine sociale (solo per le società di persone e le associazioni);

    • successione ereditaria;

    • modifica del luogo di conservazione delle scritture contabili;

    • apertura di cantieri edili della durata superiore a 2 mesi.

    Qualora si intraprenda una nuova attività occorre presentare il modello per segnalare la variazione nel quadro A. Se la nuova attività è da considerare prevalente rispetto a quella precedente, quest’ultima viene considerata secondaria senza necessità di ulteriore segnalazione. Se la nuova attività non è da considerare prevalente la segnalazione di variazione riguarda solo la Casella A del Quadro G, sez. 1.

    45.3. Cessazione

    45.3.Cessazione

    Entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’intera attività, il contribuente, persona fisica o giuridica, è tenuto alla presentazione del Mod. AA7/10 o AA9/12 indicando la data dell’avvenuta cessazione (art. 35, c. 3, D.P.R. n. 633/1972). Per le modalità di presentazione si veda oltre.

    Momento di cessazione dell’attività

    La cessazione si ha non quando il contribuente si astiene dallo svolgere qualsiasi attività rilevante ai fini IVA, bensì in momenti ben precisi stabiliti dalla norma.

    Soggetto Momento
    Artisti e professionisti Alla data di chiusura di tutti i rapporti con fornitori e clienti; fatturando questi ultimi per tutte le prestazioni effettuate sino a tale data e cedendo (a terzi od a sé stesso) i beni strumentali.
    L’incasso o meno del corrispettivo è irrilevante (circ. n. 11/E/2007, risp. 7.1 e ris. n. 232/E/2009). Di diverso avviso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per la quale resta dovuta l’IVA sui compensi professionali incassati dopo la cessazione dell’attività (ord. 21 aprile 2016, n. 8059).
    Nel caso di fatturazione differita o di cliente con procedimento giudiziario in corso, la posizione non può essere chiusa sin tanto che il corrispettivo non è stato incassato oppure egli non abbia proceduto comunque al versamento della relativa imposta. Se per errore ha proceduto alla chiusura della partita IVA senza che il corrispettivo sia stato fatturato, occorre comunque emettere fattura.
    Imprese individuali Alla data di ultimazione della procedura di liquidazione.
    Società Alla data di cancellazione della società presso il Registro delle Imprese.
    - Enti non commerciali
    - Associazioni riconosciute e non che hanno svolto attività commerciali e simili
    Alla data di cessazione effettiva dell’attività commerciale.

    La chiusura della partita IVA a seguito della cessazione dell’attività obbliga comunque alla presentazione della dichiarazione annuale IVA nei tempi ordinari e terrà conto anche delle operazioni fino alla data di cessazione.

    Morte del contribuente

    In caso di decesso del contribuente artista, professionista od imprenditore individuale, tutti gli obblighi formali e sostanziali debbono essere adempiuti dagli eredi entro 6 mesi dall’evento (art. 35-bis, D.P.R. n. 633/1972).

    Obblighi degli eredi
    Soggetto defunto Modalità operative per gli eredi
    Imprenditore
    individuale
    - Presenta entro 30 giorni dal decesso i Modd. AA7/10 o AA9/12 per denunciare la cessazione dell’attività (qualora l’erede volesse proseguire l’attività ed è già in possesso di una Partita IVA propria, questa subentra a quella cessata; se non possiede Partita IVA ne deve aprire una propria).
    - Provvede a tutti gli obblighi quali: fatturazione, registrazione, liquidazioni, versamenti, comunicazioni periodiche, dichiarazione annuale non effettuati dal de cuius negli ultimi suoi ultimi 4 mesi.
    Eventuali provvigioni percepite e non fatturate dal de cuius sono escluse da IVA.
    Artista
    o professionista
    - Gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non interviene l’incasso dell’ultima parcella, ovvero in alternativa devono provvedere a fatturare i compensi non incassati e versare l’IVA e solo nei successivi 30 giorni chiudere la partita IVA (Cass. SS.UU., sent. n. 8059/2016). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di fatture ad esigibilità differita da incassare oppure di fatture da emettere, è ammissibile una deroga all’obbligatorietà della chiusura della partita IVA del contribuente deceduto da parte degli eredi entro 6 mesi dalla data della sua morte (ris. n. 34/E/2019). Resta comunque salva la possibilità per gli eredi di chiudere la Partita IVA anticipando l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso.
    - Qualora, il professionista ovvero i suoi eredi avessero chiuso egualmente la Partita IVA, prima che tutti gli incassi siano stati soddisfatti, il servizio svolto dal de cuius resta comunque imponibile ai fini IVA (Cass. SS.UU., sent. n. 8059/2016).
    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’erede può chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e quindi fatturare le partite ancora aperte sempre in nome e per conto di quest’ultimo (risposta a interpello n. 785/2021).
    Vedasi anche (42.1.2.).

    Fornitori del professionista defunto

    Qualora all’atto della morte del professionista i suoi fornitori non abbiano ancora emesso tutte le fatture relative a prestazioni/cessioni a carico di quest’ultimo, devono emetterle intestandole a nome del de cuius. Gli obblighi conseguenti sono adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre 4 mesi prima della data della morte del contribuente, entro i 6 mesi da tale data (art. 35-bis, D.P.R. n. 633/1972). L’imposta relativa potrà essere compensata con quella connessa alle fatture attive.

    Chiusura della Partita IVA per cessazione

    Il contribuente titolare di partita IVA che ha cessato la propria attività ha l’obbligo di comunicarlo, entro 30 giorni dall’evento, all’Agenzia delle Entrate e richiedere la chiusura della partita IVA secondo le seguenti modalità:

    • contribuenti obbligati all’iscrizione nel Registro Imprese (REA) - Si utilizza il Modello comunicazione unica (ComUnica) da inviare telematicamente al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio allegando la modulistica informatica dell’Agenzia delle Entrate;

    • contribuenti non soggetti ad iscrizione al REA - In caso di cessazione dell’attività occorre inviare ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate il Mod. AA9/12:

      • in via telematica direttamente o tramite i soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

      • in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata);

      • in unico esemplare, mediante raccomandata oppure PEC, allegando copia di un documento di identificazione del dichiarante. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

    Chiusura delle partite inattive

    L’Amministrazione finanziaria può procedere alla revoca delle partite IVA inattive, per le quali sia stato accertato (art. 35, c. 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972):

    • il non svolgimento di alcuna attività per 3 anni consecutivi, o

    • la mancata presentazione della dichiarazione annuale per tre periodi d’imposta consecutivi.

    Prima di procedere alla revoca, il contribuente è invitato a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta se egli abbia effettivamente cessato l’attività ovvero se abbia rinvenuto errori nella comunicazione.

    - Se l’attività era veramente cessata il contribuente negligente è sanzionato in via amministrativa;

    - se il contribuente rileva nella comunicazione dell’ufficio degli errori o degli elementi non valutati correttamente li deve segnalare;

    - in caso di mancate risposte o di risposte non soddisfacenti, la Partita IVA è definitivamente revocata ed il contribuente è sanzionato.

    Provvedimento di chiusura della partita IVA

    Con l’attribuzione della partita IVA gli Uffici possono operare una serie di controlli al fine di verificare che i dati comunicati siano esatti e veritieri. Qualora i dati vengano considerati non veritieri, l’Agenzia delle Entrate emana un provvedimento con il quale chiude d’ufficio la partita IVA. Ai contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di chiusura della partita IVA è preclusa la possibilità di avvalersi, a far tempo dalla data di notifica, della possibilità di effettuare compensazioni con crediti tributari di qualunque natura ed importo, anche quando essi non siano ancora maturi in riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento. Il divieto rimane in vigore sino a quando la partita IVA risulti cessata ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997). Detti crediti potranno essere oggetto di rimborso oppure riportati a nuovo nella dichiarazione successiva anche con la compensazione verticale IVA da IVA. I soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dall’apposita banca dati (VIES), non possono operare la compensazione dei crediti IVA dalla data della notifica del provvedimento sino a quando le irregolarità che hanno provocato l’emissione del provvedimento, non siano state rimosse. Nel caso di utilizzo in compensazione del credito in violazione dei punti sopra indicati, il Mod. F24 è scartato d’ufficio e l’azione viene comunicata d’ufficio tramite i sistemi telematici con apposita ricevuta (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).

    45.4. Conferimento delle deleghe a soggetti intermediari abilitati

    45.4.Conferimento delle deleghe a soggetti intermediari abilitati

    I soggetti passivi d’imposta possono delegare determinati soggetti abilitati ad alcune operazioni, quali ad esempio: l’emissione delle fatture elettroniche, l’utilizzo del cassetto fiscale del delegante, nonché l’utilizzo di altri servizi.

    Il conferimento (o la revoca) della delega avviene mediante comunicazione telematica da parte dello stesso delegato che utilizza una particolare procedura contenente gli elementi essenziali della delega ricevuta al fine di consentire all’Agenzia opportuni controlli (Provv. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018).

    La delega deve essere inoltrata all’intermediario prescelto in modalità telematica; la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega; se positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva.

    In sintesi, i dati essenziali per il conferimento della delega (Provv. Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2023, n. 3730409) sono tratti dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente e concernono:

    • il volume d’affari;

    • gli ammontari corrispondenti all’imposta dovuta e dell’eventuale imposta a credito.

    45.5. Contabilità presso terzi

    45.5.Contabilità presso terzi

    I contribuenti mensili possono opzionalmente decidere di affidare a terzi abilitati la tenuta della propria contabilità, i quali provvederanno altresì a determinare l’importo dell’imposta da inserire nella liquidazione periodica.

    in tale evenienza il calcolo della liquidazione dell’IVA periodica è riferito all’imposta esigibile e detraibile nel secondo mese precedente. Analogo discorso vale per gli acquisti annotati nel medesimo periodo (art. 1, D.P.R. n. 100/1998).

    L’opzione va applicata sin dall’inizio del periodo d’imposta. Non è possibile instaurarla in corso d’anno salvo che non si tratti di un contribuente che inizi l’attività. L’opzione si esercita barrando la Casella 1 del Rigo VO12 della Dichiarazione annuale. L’opzione ha durata minima di un anno solare e resta valida sino a revoca (da comunicare barrando la Casella 2 del Rigo sopraindicato).

    È ammesso e ritenuto valido il cosiddetto comportamento concludente in caso di omessa opzione nella dichiarazione; il contribuente sarà per questo comunque sanzionato per l’omissione.

    Per i soggetti mensili che iniziano la propria attività in corso d’anno, l’opzione avrà effetto a far tempo dalla seconda liquidazione periodica. L’opzione non comporta in ogni caso né un differimento dei termini di registrazione, né l’esigibilità dell’imposta, bensì l’applicazione di una diversa base di calcolo per la determinazione della liquidazione periodica IVA.

    Poiché l’opzione va applicata sin dall’inizio del periodo d’imposta, occorre rettificare in dichiarazione i dati delle liquidazioni periodiche (effettuate con riferimento alle operazioni registrate nel secondo mese precedente) per ricomprendere tutte le operazioni effettuate nello stesso anno d’imposta (gennaio - dicembre). Ne deriva che occorre eliminare dal conteggio il mese di dicembre dell’anno precedente ed aggiungere quello del mese di dicembre dell’anno appena concluso. L’eventuale debito che ne risulta deve essere versato entro il 16 marzo.

    Esempio:

    Periodo d’imposta IVA esigibile relativa al mese Data di versamento
    2xxx Gennaio 2xxx e dicembre 2xxx-1 16 febbraio
    Gennaio 2xxx 16 marzo
    Febbraio 2xxx 16 aprile
    Marzo 2xxx 16 maggio
    Aprile 2xxx 16 giugno
    Maggio 2xxx 16 luglio
    Giugno 2xxx 20 agosto
    Luglio 2xxx 16 settembre
    Agosto 2xxx 16 ottobre
    Settembre 2xxx 16 novembre
    Ottobre 2xxx 16 dicembre
    Novembre 2xxx 16 gennaio 2xxx+1
    2xxx+1 Dicembre 2xxx 16 febbraio 2xxx+1
    Gennaio 2xxx+1 16 marzo

    Quindi, in caso di liquidazione da effettuare nel mese di giugno relativamente al mese di maggio (con riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di aprile), l'importo risultante dal calcolo deve essere indicato, in sede di dichiarazione annuale nel rigo VH5 (Iva a debito per il mese di maggio).

    I soggetti, ora mensili, ma che nell’anno precedente erano trimestrali, in occasione sia della prima sia della seconda liquidazione periodica devono utilizzare i dati annotati nel mese di gennaio dell’anno di ingresso nel nuovo regime. Quindi: la liquidazione del mese di gennaio dell’anno 2xxx si effettua sulla base delle registrazioni relative al mese di gennaio 2xxx. La liquidazione del mese di febbraio 2xxx si effettua ancora sulla base delle registrazioni di gennaio 2xxx. La liquidazione del mese di marzo 2xxx si effettua sulla base delle registrazioni di febbraio 2xxx, e così via.

    Per il versamento dell’acconto annuale per i soggetti che hanno optato per l’affidamento a terzi della contabilità vedasi 62.2.2.

    Per le modalità operative riferentesi ai rimborsi infrannuale, vedasi 61.3.2.

    Per le formalità da seguire in caso di cessazione dall’incarico di depositario delle scritture del contribuente si veda 46.24.

    Fine capitolo
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