49.1.Soggetti esportatori abituali - 49.2. Modalità di calcolo del plafond - 49.2.1. Plafond fisso - 49.2.2. Plafond mobile - 49.2.3. Operazioni straordinarie - 49.3. Comunicazioni all’Agenzia - Dichiarazione o lettera d’intento - 49.4. Comunicazioni al fornitore - 49.5. Controlli da parte del fornitore - 49.6.Splafonamento e rimedi - 49.7. Disposizioni a contrasto delle frodi da utilizzo di falsi plafond
49.1. Soggetti esportatori abituali
49.1.Soggetti esportatori abitualiL’esportatore abituale è il soggetto passivo d’imposta residente o non residente, ma identificato ai fini IVA in Italia, che nell’anno solare precedente oppure nei 12 mesi precedenti abbia registrato operazioni
con l’estero rappresentate da:
-
Esportazioni dirette ed assimilate (compresi Stato del Vaticano e S. Marino),
-
cessioni intracomunitarie,
-
servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali,
-
cessioni di navi ed aeromobili (art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972),
superiori al 10% del volume d’affari, appositamente rettificato al fine di non tenere conto di alcune operazioni extraterritoriali
(art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972) (47.;
49.2.).
Momento costitutivo del plafond
Il momento costitutivo del plafond è riferito alle fatture registrate (ex art. 23, D.P.R. n. 633/1972) con riferimento alla data di emissione della fattura, ivi comprese le emissioni anticipate di fatture o il pagamento anticipato dei corrispettivi in quanto facenti parte, nel loro insieme, ad una preordinata cessione all’esportazione (C.M. n. 145/1998 e risposta a interpello n. 3/2024).
Possono essere esportatori abituali anche imprese con sede all’estero, identificate in Italia, che abbiano il ruolo di agente senza rappresentanza ove non sia previsto il passaggio di proprietà tra committente e commissionario (risposta a interpello n. 1/2021).
Nel caso di operazione triangolare (promotore/secondo cedente stabilito in Italia, acquista beni dal primo cedente -
residente all’estero, ma identificato in Italia - incaricandolo di consegnare direttamente
i beni al proprio cessionario finale residente in un Paese extra UE), si verifica
una doppia cessione all’estero con maturazione di un doppio plafond, ma “libero” per
il primo cedente e “vincolato” per il secondo (promotore) (49.2.;
53.1.2.) (risposta a interpello n. 580/2020).
Lo status di esportatore abituale consente di acquistare e importare:
-
beni o servizi senza corrispondere l’IVA al proprio fornitore ovvero in dogana nei limiti del c.d. plafond;
-
beni o servizi “potenzialmente” esportabili, senza pagare l’IVA al proprio fornitore, compresi i beni ammortizzabili ed i beni acquistati in leasing, purché inerenti all’attività svolta (circ. n. 145/E/1998), con la eccezione del “plafond vincolato” (
49.2.) che riguarda i commissionari ed i promotori delle triangolazioni in quanto utilizzabile solo per acquistare beni da esportare allo stato originario (per ulteriori eccezioni si rimanda al successivo paragrafo “Utilizzo del plafond”).
A tal fine, l’esportatore abituale deve seguire una specifica procedura che prevede una serie di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Anche i soggetti che effettuano vendite a distanza a favore di consumatori finali (B2C), avendone i requisiti previsti per gli esportatori abituali, possono costituire il
plafond per acquistare beni e servizi senza pagamento d’imposta, purché in aggiunta alla documentazione trimestrale (artt. 74-quinquies e 74-sexies) rinuncino all’esonero
dalla fatturazione, registrazione e presentazione della dichiarazione annuale IVA
(51.9.4.).
Soggetti esclusi
Sono esclusi i seguenti soggetti:
-
coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 12 mesi (nel senso di anno solare per coloro che adottano il plafond fisso, ovvero 12 mesi di calendario per coloro che vogliono adottare il plafond mobile) (
49.2.2.),
-
produttori agricoli in regime speciale (art. 34, D.P.R. n. 633/1972),
-
tutti i soggetti che non possono detrarre l’IVA sugli acquisti.
Utilizzo del plafond
Il plafond può essere speso per acquistare beni e servizi non necessariamente destinati ad essere a loro volta esportati o, comunque, inviati in altri Paesi UE, compresi i beni solo potenzialmente esportabili sebbene di fatto non varcheranno mai i confini nazionali.
Beni e servizi esclusi dall’utilizzo del plafond
-
Immobili, ivi compresi i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’immobile e sono ad esso serventi (a questi infatti si applica il meccanismo dell’inversione contabile - reverse charge - che prevale, quale meccanismo antifrode (circ. n. 37/E/2015) rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali (Principio di diritto 9 aprile 2019, n. 14);
-
acquisti in reverse charge;
-
servizi di locazione semplice e finanziaria immobiliare e contratti di appalto per la costruzione di immobili (risposta a interpello n. 304/2020);
-
aree fabbricabili;
-
beni e servizi con IVA indetraibile per ragioni soggettive od oggettive, anche per effetto di pro-rata. In caso di indetraibilità parziale, il plafond può essere speso pro-quota, in proporzione al costo del bene o servizio con imposta detraibile.
49.2. Modalità di calcolo del plafond
49.2.Modalità di calcolo del plafondIl plafond è determinato avendo come punto di partenza:
-
il volume d’affari generale “rettificato” e
-
il volume d’affari realizzato mediante cessioni verso l’estero (UE o extra UE) che concorrono alla formazione del plafond stesso.
Volume d’affari rettificato
Il volume d’affari rettificato è dato dal Volume d’affari come risulta dalla dichiarazione annuale IVA (attualmente VE50) dedotte le cessioni di:
-
beni in transito,
-
beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (operazioni non soggette all’imposta, ma all’obbligo di fatturazione) (art. 21, c. 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972),
-
beni e servizi extraterritoriali (art. 21, c. 6-bis, D.P.R. n. 633/1972),
-
compravendita di carburanti, con eccezioni (
49.3.).
In definitiva, è esportatore abituale chi può vantare un totale fatture di esportazione, assimilate alle esportazioni, intracomunitarie registrate nell’anno precedente oppure nei 12 mesi precedenti per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari rettificato come sopra detto.
Plafond
Una volta determinati i requisiti per essere considerati esportatori abituali, il plafond è dato dall’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l’estero registrati nel periodo di riferimento che concorrono alla sua formazione, laddove il plafond può essere determinato in riferimento:
-
all’anno solare precedente: plafond fisso (
49.2.1.),
-
ai 12 mesi precedenti: plafond mobile (
49.2.2.).
Operazioni verso l’estero che concorrono alla formazione del plafond |
- esportazioni dirette (anche triangolari) o cessioni in Italia a soggetti esteri
che provvederanno essi stessi all’esportazione entro 90 giorni dalla consegna dando
la prova dell’avvenuta uscita dei beni dal territorio nazionale con esclusione di
quelle indirette ossia vendite ad altri esportatori abituali e di quelle a favore
di viaggiatori esteri; - cessione di beni prelevati da un Deposito IVA, purché vi sia un trasporto o spedizione fuori dalla UE; - cessione intracomunitaria di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Paese UE; - operazioni assimilate alle esportazioni; - servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali; - servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali “effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa” rese nei confronti di soggetti residenti; - operazioni intracomunitarie (dirette o triangolari), comprese quelle riguardanti oro e argento; - cessioni e prestazioni a favore di residenti nella Città del Vaticano o nella Repubblica di S. Marino; - cessioni e servizi in base ad accordi internazionali; |
- triangolazioni proprie (soggetto IT che cede a soggetto IT con trasporto/consegna
a cura del primo a favore di un soggetto UE); - triangolazioni tra soggetti UE e soggetto italiano; - prestazioni di trasporto e connesse operazioni di intermediazione, intra comunitarie; - lavorazioni intracomunitarie di beni; - margini positivi delle esportazioni riguardanti i beni usati. |
Operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
- cessioni e prestazioni ad altri esportatori abituali; - cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo (art. 8, c. 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 633/1972); - invio di beni all’estero per la lavorazione o a titolo non traslativo della proprietà (esportazioni temporanee); - cessioni “franco valuta” o comunque a titolo gratuito; - invio in Paesi extra UE di beni di proprietà dell’impresa per un uso strumentale nell’attività propria (attrezzature, macchinari e simili presso cantieri esteri); - cessioni di beni in transito doganale; - cessioni di beni in depositi IVA senza che gli stessi vengano estratti dopo la cessione o se la successiva cessione non costituisce esportazione o cessione comunitaria; - cessioni in Italia a viaggiatori extra UE; - prestazioni di servizi effettuate extra UE da agenzie di viaggio; - la restante parte dei corrispettivi che non costituisce margine nelle esportazioni di beni usati (coincidente con il prezzo di acquisto); - tutte le prestazioni di servizi extraterritoriali, (artt. 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972); - prestazioni “generiche” di servizi rese a committenti esteri identificati ai fini IVA nel proprio Stato in quanto escluse da IVA (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972). |
Operazioni che variano il plafond
Successivamente all’emissione della fattura possono verificarsi degli accadimenti che comportano la variazione in aumento ovvero in diminuzione dell’operazione che concorre a formare il plafond.
Variazioni in aumento - Se l’evento determina l’aumento dell’operazione, il fornitore è obbligato all’emissione di una nota debito.
La nota di debito mantiene le medesime caratteristiche della fattura principale e, quindi, è non imponibile.
In particolare:
-
se emessa nel corso dell’anno, va direttamente ad aumentare il plafond disponibile dell’esportatore abituale;
-
se emessa l’anno successivo, non aumenta il plafond disponibile di quell’anno ma aumenta il plafond dell’anno precedente nel quale è stata effettuata l’operazione principale;
-
se emessa in anni ancora successivi, non può aumentare il plafond disponibile nell’anno in cui tale fattura integrativa viene registrata, né serve ad aumentare il plafond originario relativo all’anno in cui è stata effettuata l’operazione principale (tale plafond è già stato utilizzato). La variazione è ininfluente.
Variazioni in diminuzione - L’emissione delle note di credito in diminuzione della base imponibile sono sempre facoltative. Tuttavia, ai fini del plafond, tali variazioni vanno comunque considerate, anche se non emesse.
La nota credito emessa lo stesso anno dell’operazione principale riduce sempre il plafond disponibile dell’anno.
La nota credito emessa (o non emessa) l’anno successivo non diminuisce il plafond disponibile di tale anno successivo, ma riduce il plafond dell’anno precedente.
La nota credito emessa (o non emessa) in anni ancora successivi diminuisce il plafond disponibile dell’anno in cui è stata effettuata l’operazione principale. Questo potrebbe causare per quell’anno uno splafonamento se il plafond di quell’anno fosse stato interamente consumato.
Qualora il soggetto passivo effettui sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, il plafond utilizzabile deve essere ridotto della quota di pro-rata (48.1.4.).
Operazioni triangolari e plafond vincolato o condizionato
Occorre prestare particolare attenzione alle cessioni triangolari ed a quelle effettuate per il tramite di commissionari.
Nel caso di esportazioni cosiddette triangolari - ove si ha un primo cedente italiano che cede ad un secondo cedente italiano, ma consegna direttamente in dogana i beni a favore del cliente estero del secondo cedente italiano - l’acquirente italiano (secondo cedente - promotore dell’operazione), se esportatore abituale, avrà un plafond ridotto di un ammontare pari al costo di acquisto del bene presso il proprio fornitore nazionale e destinato ad essere esportato.
In definitiva nella triangolare si formano i seguenti plafond:
-
uno libero, in capo al primo cedente pari al prezzo di vendita verso il promotore;
-
uno libero in capo al promotore pari alla differenza tra quanto speso per l’acquisto dal primo cedente ed il prezzo di vendita all’acquirente finale;
-
un plafond vincolato sempre in capo al promotore pari al prezzo di acquisto dal primo cedente.
Quello vincolato può essere utilizzato solo per acquistare beni da esportare entro 6 mesi dall’acquisto, tali e quali, ossia senza alcun intervento di manutenzione, modificazione o simili.
Si ha lo stesso vincolo nel caso di intervento di un commissionario quale promotore dell’esportazione nell’ambito di una operazione di esportazione triangolare.
IT1 vende a IT2 (promotore)e consegna direttamente ad un cliente extra UE di IT2 all’estero:
-
per IT1 l’intera fattura verso IT2 è qualificata come esportazione diretta ex art. 8, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 e partecipa totalmente alla formazione del plafond a favore di IT1 stesso (cosiddetto Plafond libero);
-
IT2, che acquista i beni da IT1 per poi cederli e fatturarli al proprio cliente estero, vede il proprio plafond (quello che avrebbe realizzato nella cessione diretta al cliente estero) temporaneamente ridotto di un ammontare pari al corrispettivo fatturatogli da IT1.
Questa porzione ridotta (chiamata plafond condizionato o vincolato) potrà comunque essere interamente utilizzabile a formare il plafond solo se IT2 acquista beni da esportare nello stato originario, ossia senza lavorazione, trasformazione ecc., entro 6 mesi dal loro acquisto.
Se IT2 ha un plafond, quanto fatturato al proprio cliente extra UE va a costituire una sorta di duplice plafond:
-
una parte libero pari alla differenza tra il prezzo fatturato al proprio cliente estero e quanto fatturatogli da IT1;
-
una parte vincolato o condizionato pari al prezzo di acquisto fatturatogli da IT1.
IT2 acquista da IT1 ad un prezzo di 1.000 e rivende i beni al cliente estero per 1.400:
-
la parte pienamente utilizzabile per la costituzione del plafond è pari a 400 (1.400 - 1.000);
-
la parte pari al corrispettivo dei beni acquistati (1.000) è ad utilizzo vincolato al fine dell’acquisto di beni da esportare nello stato originario, entro 6 mesi dalla data in cui gli sono stati consegnati.
Si tenga presente che in dichiarazione annuale IVA occorre indicare come plafond l’intero ammontare fatturato al cliente estero (nell’esempio: 1.400) sebbene l’utilizzo sia differenziato.
Ai fini della corretta utilizzazione del plafond, si deve tener conto del momento esatto in cui l’operazione si considera effettuata, come sinteticamente riportato nella tabella che segue.
Operazione | Momento di utilizzo del plafond |
Acquisto di beni | - consegna o spedizione - data di pagamento se antecedente la consegna dei beni o il ricevimento della fattura - data della fattura se antecedente la consegna o pagamento - al momento dell’estrazione di beni precedentemente introdotti all’interno di un deposito IVA |
Acquisto di servizi | - pagamento - data della fattura se antecedente il pagamento |
Importazioni | data della bolla doganale |
Acquisti intracomunitari di beni o servizi | possibile, ma non utile |
49.2.1. Plafond fisso
49.2.1.Plafond fissoIl soggetto che intenda utilizzare il plafond fisso, all’inizio di ciascun periodo d’imposta, deve:
-
determinare l’ammontare delle cessioni registrate con riferimento a quelle effettuate all’estero nel periodo d’imposta precedente;
-
determinare se può esistere lo status di esportatore abituale come detto in precedenza (
49.1.);
-
determinare l’entità del plafond disponibile rettificato come sopra precisato. In genere esso è pari alle cessioni effettuate all’estero nell’anno solare precedente.
L’ammontare del plafond così determinato rappresenta il limite massimo di beni e servizi che possono essere acquistati senza pagare l’IVA al proprio fornitore nel corso del medesimo periodo d’imposta.
Utilizzo del plafond
Il plafond disponibile si riduce man mano che vengono effettuati acquisti senza assolvimento dell’imposta
(acquisti in sospensione d’imposta) e si esaurisce quando questi abbiano consumato l’ammontare del plafond determinato
all’inizio dell’anno.
Al termine del periodo d’imposta (31 dicembre) eventuali residui di plafond non utilizzato sono definitivamente persi.
Un’impresa nel corso dell’anno precedente (X) ha registrato cessioni all’estero per 70.000.
Nell’anno solare precedente (X) ha realizzato un volume d’affari rettificato pari a 600.000.
All’inizio dell’anno (X+1) procede a verificare se vi siano i presupposti per essere considerato esportatore abituale:
70.000/600.000 = 0,1167.
Ossia 11,67%. È pertanto esportatore abituale.
Il plafond disponibile nell’anno X+1 per acquisti in sospensione d’imposta ammonta a 70.000.
L’impresa può effettuare acquisti senza IVA per un ammontare massimo di 70.000. Questo plafond si riduce man mano con gli acquisti senza IVA. Eventuali residui al 31 dicembre sono persi.
49.2.2. Plafond mobile
49.2.2.Plafond mobileCalcolo del plafond mensile
In caso di opzione per il metodo del plafond mobile, il soggetto passivo deve all’inizio di ogni mese:
-
calcolare l’ammontare delle cessioni effettuate e registrate verso l’estero nei 12 mesi precedenti;
-
determinare lo status di esportatore abituale.
Il plafond disponibile nel mese è dato dalla differenza tra:
-
le cessioni effettuate all’estero nei 12 mesi precedenti, e
-
l’utilizzo totale del plafond alla fine del mese precedente al netto delle cessioni all’estero del 13° mese.
Nel corso del mese si possono acquistare beni o servizi senza pagamento dell’IVA nei limiti del plafond disponibile.
Ricalcolo mensile
Alla fine di ogni mese occorre calcolare l’utilizzo totale progressivo del plafond dato dalla sommatoria degli utilizzi del plafond nei mesi precedenti sino al mese immediatamente precedente e l’utilizzo del plafond nel mese appena concluso.
Vantaggio
Il metodo del plafond mobile è decisamente più complicato rispetto a quello del plafond fisso. Può essere conveniente la sua adozione qualora si prevedano incrementi progressivi di cessioni all’estero.
Un’impresa nei 12 mesi dell’anno x ha effettuato esportazioni per 400.000.
All’inizio di gennaio dell’anno x+1 il plafond disponibile è 400.000 così calcolato:
Operazioni all’estero nei 12 mesi precedenti | 400.000 | |
dedotto | ||
Utilizzo del plafond alla fine del mese precedente (dicembre x) | 0 | |
Al netto delle cessioni all’estero del 13° mese precedente | - 0 | |
Totale utilizzo | 0 | 0 |
Plafond disponibile nel mese di gennaio x+1 | 400.000 |
A fine gennaio x+1 il plafond è stato utilizzato per 50.000.
Si procede alla verifica dell’utilizzo complessivo del plafond.
Plafond utilizzato nel mese di gennaio | 50.000 |
Utilizzo del plafond alla fine del periodo precedente | - 0 |
Utilizzo totale del plafond a fine gennaio | 50.000 |
Nello stesso mese (gennaio) sono state effettuate operazioni all’estero per 30.000.
Determinazione del plafond disponibile all’inizio di febbraio
cessioni all’estero nei 12 mesi precedenti | ||
da gennaio anno x a gennaio anno x+1 | 400.000 | |
dedotte cessioni all’estero nel 13° mese precedente (gennaio anno x) | (20.000) | |
cessioni all’estero nel mese precedente (gennaio anno x+1) | 30.000 | |
410.000 | 410.000 | |
dedotto l’utilizzo del plafond alla fine del mese precedente al netto delle cessioni all’estero effettuate nel 13° mese precedente |
||
utilizzo del plafond alla fine del mese precedente (gennaio anno x+1) | 50.000 | |
cessioni all’estero effettuate nel 13° mese precedente (anno x) | (20.000) | |
30.000 | (30.000) | |
Plafond disponibile all’inizio di febbraio (anno x+1) | 380.000 |
E così via con la medesima metodologia per tutti i restanti mesi sino all’eventuale consumo del plafond. All’inizio del nuovo anno occorre verificare i presupposti per essere ancora esportatore abituale.
Modifica del sistema di calcolo
È possibile passare da un metodo di calcolo all’altro, ma solo all’inizio di ciascun periodo d’imposta.
Passaggio da mobile a fisso - Nel solo mese di gennaio si assume come plafond quello che sarebbe stato utilizzabile, in base al metodo del plafond mobile, per lo stesso mese. Non vi è possibilità di recuperare eventuali quote pregresse non utilizzate.
Passaggio da fisso a mobile - Il plafond utilizzabile è quello relativo alle operazioni registrate nell’anno precedente.
49.2.3. Operazioni straordinarie
49.2.3.Operazioni straordinarieAffitto d’azienda
E’ possibile trasferire il beneficio di acquistare beni e servizi per cessioni all’esportazione, senza pagamento dell’imposta, purché ciò sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro 30 giorni all’ufficio IVA competente per territorio (art. 8, c. 4, D.P.R. n. 633/1972).
Le “Dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività” - Modelli AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9/12 (per le persone fisiche) - contengono un’apposita casella che deve essere barrata
per comunicare l’intenzione di avvalersi del beneficio (45.). L’adempimento s’intende regolarmente rispettato con la compilazione della sezione
3 del quadro D del Mod. AA7/10 e della sezione 3 del quadro E del Mod. AA9/12.
Cessione/conferimento d’azienda
Il trasferimento del plafond non è condizionato al passaggio di tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative all’azienda o al ramo d’azienda ceduto o conferito. Il diritto a fruire dello speciale trattamento fiscale nasce dalla situazione obiettiva, ovverosia dall’essere esportatore abituale nei limiti quantitativi previsti dalla relativa disciplina. Situazione nella quale il cessionario/conferitario subentra per effetto del trasferimento dei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi al complesso aziendale ceduto/conferito ed è richiesto che il cessionario/conferitario prosegua l’attività di esportazione (ris. 21 aprile 2008, n. 165).
Nei modelli AA7/10 e AA9/12, il cedente/conferente e il cessionario/conferitario devono barrare, rispettivamente:
-
la casella PL della sezione 2 del quadro D e la casella PL della sezione 1 del quadro D (Mod. AA7/10);
-
la casella PL della sezione 2 del quadro E e la casella PL della sezione 1 del quadro E (Mod. AA9/12).
Trasferimento del plafond a stabile organizzazione in Italia
Nel caso di trasferimento all’estero della residenza fiscale di un soggetto esportatore abituale con mantenimento della branch in Italia, il mantenimento del medesimo numero di partita IVA è dovuto al subentro in continuità nel requisito soggettivo da parte della stabile organizzazione (art. 4, D.P.R. n. 633/1972). In tale circostanza, secondo l’Agenzia delle Entrate, la posizione della branch è assimilabile a quella del soggetto avente causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale, il quale succede alla società dante causa negli obblighi e nei diritti relativi all’IVA inerenti al complesso aziendale oggetto del trasferimento. Di conseguenza viene riconosciuto alla Stabile organizzazione di subentrare nello status di esportatore abituale della casa madre trasferitasi all’estero e quindi del plafond maturato da questa purché tale plafond sia relativo al complesso aziendale dal quale è scaturito e per mezzo del quale viene esercitata, senza soluzione di continuità, l’attività da cui originano le operazioni non imponibili con l’estero (risposta a interpello n. 336/2020).
49.3. Comunicazioni all’Agenzia - Dichiarazione o lettera d’intento
49.3.Comunicazioni all’Agenzia - Dichiarazione o lettera d’intentoIl soggetto che risulta nelle condizioni di essere qualificato esportatore abituale e desidera procedere ad acquisti in sospensione d’imposta, prima di chiedere a qualsiasi proprio fornitore di fatturare senza imposta deve procedere ai seguenti adempimenti:
-
compilare il modello ministeriale di “Dichiarazione d’intenti
” (Provv. n. 96911/2020 e relative specifiche tecniche);
-
trasmettere la Dichiarazione telematicamente all’Agenzia delle Entrate ed attendere di ricevere la “ricevuta telematica di avvenuta trasmissione”;
-
non è più necessario l’invio al fornitore né della copia della dichiarazione, né della ricevuta telematica. Questi possono essere scaricati direttamente dal fornitore dal proprio cassetto fiscale;
-
l’esportatore abituale non deve numerare ed annotare la Dichiarazione d’intenti e la relativa ricevuta.
La trasmissione telematica del modello ministeriale può essere effettuata direttamente o per il tramite di intermediari abilitati.
La Dichiarazione d’intento può riguardare ad insindacabile scelta dell’esportatore abituale:
-
una singola operazione,
-
una pluralità di operazioni.
Divieto di utilizzo della dichiarazione d’intento per la compravendita di carburanti
È vietato l’utilizzo della dichiarazione d’intento a quei soggetti che, pur avendo tutti requisiti per essere considerati esportatori abituali, compravendono carburanti. L’utilizzo è consentito limitatamente al caso di vendite di gasolio commerciale effettuate da depositi commerciali nei confronti di imprese di autotrasporto internazionale di persone e cose per l’esercizio dell’attività d’impresa (art. 1, c. 941-bis, Legge n. 205/2017) che possiedano i requisiti soggettivi individuati dall’art. 24-ter, c. 2 del Testo Unico Accise (risposta a interpello n. 337/2020).
Importazioni - Dogana
Nel caso di importazioni, l’Amministrazione ha messo a disposizione delle dogane un’apposita
banca dati alla quale possono attingere le informazioni necessarie. Per l’esportatore
abituale sarà dunque sufficiente compilare i nuovi Prospetti di riepilogo (54.2.1.).
Nella dichiarazione d’intento occorre indicare un “valore presunto” relativamente all’imponibile ai fini IVA dell’operazione doganale che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo effettivo è, invece, quello risultante dal Prospetto di riepilogo rilasciato dalla Dogana.
Estrazione da un deposito IVA
L’esportatore abituale può effettuare l’estrazione di beni da un deposito IVA senza assolvere l’imposta, ma utilizzando il plafond. La dichiarazione d’intento, in questo caso, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta anch’essa telematicamente (art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993).
Scadenza
La validità delle dichiarazioni d’intento scade irrimediabilmente al 31 dicembre di ciascun anno.
L’esportatore abituale non può fruirne per acquisti effettuati anche nei primissimi giorni dell’anno successivo.
Qualora entro il mese di dicembre l’acquirente/committente sia già in grado di conoscere con esattezza di trovarsi ancora nella posizione di esportatore abituale anche per l’anno successivo, potrà predisporre e trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Dichiarazione d’intento telematica.
49.4. Comunicazioni al fornitore
49.4.Comunicazioni al fornitoreL’esportatore abituale, una volta inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione d’intento ed ottenuta la ricevuta di avvenuta trasmissione, non è tenuto ad alcun invio particolare al proprio fornitore, Semplicemente gli comunicherà la propria volontà di acquistare beni o servizi senza applicazione dell’imposta. Sarà il fornitore stesso accedendo al proprio cassetto fiscale trovare tutti i dati che l’Agenzia delle Entrate gli mette a disposizione in riferimento a quel determinato cliente “esportatore abituale”.
È opportuno che l’esportatore abituale monitori l’utilizzo del plafond soprattutto se la richiesta di fatturazione in sospensione è stata rivolta ad una pluralità di fornitori, in modo da, eventualmente, chiedere l’interruzione della fatturazione senza imposta.
Non è necessario che analoga comunicazione sia trasmessa all’Agenzia delle Entrate in quanto quest’ultima, attraverso la banca dati in suo possesso, è in grado autonomamente di monitorare l’utilizzo del plafond disponibile.
Qualora l’esportatore abituale abbia ricevuto una fattura non imponibile dal proprio fornitore con un importo nel limite del proprio plafond, ma di valore superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata al medesimo fornitore, è soggetto ad una sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di euro 250, se non provvede alla regolarizzazione nei termini e con le modalità previste dalla normativa (risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 20 settembre 2023).
49.5. Controlli da parte del fornitore
49.5.Controlli da parte del fornitoreA seguito della richiesta telematica da parte dell’esportatore abituale, l’Amministrazione finanziaria rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
A questo punto l’esportatore abituale può chiedere al proprio fornitore di essere fatturato in sospensione d’imposta.
Il fornitore è tenuto a:
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controllare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale. Esame che può essere effettuato direttamente nel proprio cassetto fiscale. La verifica viene eseguita inserendo alcuni dati (numero di protocollo; numero progressivo; anno di emissione della dichiarazione; codice fiscale dell’esportatore abituale) rinvenibili dalla ricevuta stessa;
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scaricare il messaggio “dichiarazione d’intento correttamente presentata” e conservarlo;
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emettere fattura con la dicitura “non imponibile” oppure: “art. 8, c. 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972”. Va utilizzata unicamente la fattura elettronica in formato XML, non è possibile utilizzare quella semplificata (Provv. 28 ottobre 2021, n. 293390). Codice natura N3.5 ed indicando nel campo “Tipo Dato” la dicitura: “Intento”. Se l’esportatore abituale è un soggetto non residente, ma identificato in Italia o che agisce tramite rappresentante fiscale la fattura elettronica è comunque obbligatoria;
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indicare in fattura il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate alla dichiarazione d’intento;
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poiché la fattura verso gli esportatori abituali è soggetta all’imposta di bollo se superiore a 77,47 euro, il campo: Dati Bollo, deve essere valorizzato con “SI” il campo “Bollo virtuale”;
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annotare la dichiarazione e la ricevuta entro i 15 giorni successivi al loro ricevimento, alternativamente in un apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del Decreto IVA oppure in un’apposita sezione del registro delle vendite o dei corrispettivi;
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riepilogare i dati delle dichiarazioni ricevute per ogni singolo esportatore abituale, nella dichiarazione annuale IVA.
La verifica della trasmissione telematica della lettera d’intento deve essere effettuata in data anteriore alla consegna del bene o al pagamento anticipato anche parziale dello stesso rispetto alla data della fattura di vendita. In caso contrario (es.: riscontro della trasmissione anche immediatamente successivo alla consegna) la fattura non può godere della non imponibilità (art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972).
Il fornitore è tenuto ad applicare le direttive comunicategli, salvo che:
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non potesse non conoscere che il richiedente non aveva le caratteristiche di esportatore abituale oppure
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la cessione riguardasse beni oggettivamente esclusi dal plafond (esempio, immobile) oppure
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entrambe le parti fossero in accordo per un tentativo di frode.
Solo in queste circostanze vi è corresponsabilità con il cliente.
Controlli da sistema
La versione 1.8 delle specifiche delle fatture elettroniche, ha attivato, dal 1° febbraio 2024, un apposito controllo che, in caso di riscontrata invalidità della dichiarazione d’intento (“altri dati gestionali” della e-fattura), genera il codice d’errore “477”.
Riscontrata l’irregolarità, automaticamente la fattura emessa dal fornitore è anch’essa invalidata ed il sistema ne dà notizia sia all’emittente, sia al destinatario (esportatore abituale). Ne deriva che il fornitore, da quel momento, deve emettere fatture con imposta oltre che provvedere alla correzione di quella emessa e riscontrata irregolare.
49.6. Splafonamento e rimedi
49.6.Splafonamento e rimediQualora l’esportatore abituale acquisti beni e servizi in regime di sospensione d’imposta in misura eccedente il limite del plafond disponibile, deve procedere alla regolarizzazione degli acquisti in eccesso mediante una delle procedure sotto indicate.
Prima alternativa
L’ex esportatore abituale deve immediatamente:
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richiedere al cedente/prestatore di effettuare una variazione in aumento dell’IVA;
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corrispondere al fornitore l’IVA così addebitatagli;
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annotare la Nota di Debito nel periodo di competenza;
versare la sanzione e gli interessi mediante F24. È possibile il ravvedimento operoso se l’errore è individuato nei termini
previsti per l’applicazione di questo istituto (75.5.). Le sanzioni ed interessi potrebbero essere già stati versati dal fornitore in uno
con l’IVA originariamente non addebitata. In tal caso il rapporto rimane tra ex esportatore
abituale e fornitore al quale dovrà rimborsare tanto la sanzione quanto gli interessi.
Se, l’IVA è stata versata dal fornitore mediante variazione in aumento (oltre sanzione
ed interesse), il cessionario, al di là dell’ipotesi di frode, può detrarre l’imposta
addebitatagli il cui termine coincide con quello dell’emissione della nota di debito,
ossia al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno in cui detto diritto è sorto, ciò ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 (risposta a interpello n. 531/2020).
Seconda alternativa
È preferibile alla prima perché non coinvolge il fornitore in quanto è l’ex esportatore abituale che provvede a:
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emettere un’autofattura, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata da versare con F24 insieme agli interessi;
oppure:
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emettere un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento da annotare sia nel registro delle vendite sia nel registro degli acquisti e con l’assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica.
In entrambi i casi l’autofattura elettronica deve riportare come Codice Tipo Documento: TD21.
Se l’assolvimento dell’IVA avviene con F24, l’autofattura è annotata nel solo registro degli acquisti.
Se l’assolvimento dell’IVA avviene in sede di liquidazione periodica, l’esportatore abituale che emette l’autofattura annota, entro i termini della liquidazione periodica, la maggiore imposta nel registro IVA delle vendite, nonché annota l’autofattura anche nel registro IVA degli acquisti;
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indicare in dichiarazione annuale l’imposta regolarizzata al fine di evitare una doppia detrazione (rigo: variazioni ed arrotondamenti), mentre l’ammontare della fattura originariamente ricevuta in sospensione d’imposta non dovrà più essere esposta nel rigo relativo agli acquisti non imponibili.
Rimborso al cessionario a seguito di accertamento
Qualora a seguito di accertamento sia stata contestata all’esportatore abituale lo splafonamento, questi può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA accertata e versata, al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui sia stata assolta l’imposta, la maggiore imposta, le relative sanzioni ed interessi (art. 60, D.P.R. n. 633/1972) (sent. n. 14979/2020).
49.7. Disposizioni a contrasto delle frodi da utilizzo di falsi plafond
49.7.Disposizioni a contrasto delle frodi da utilizzo di falsi plafondAl fine di contrastare possibili frodi per falso utilizzo del plafond IVA, è previsto un meccanismo automatico teso ad effettuare specifiche analisi di rischio e, in caso di esito positivo, consenta all’Agenzia delle Entrate, ex art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, di inibire sia il rilascio, sia l’invalidazione di lettere d’intento illegittime rilasciate da falsi esportatori abituali che risultavano aver già emesso dichiarazioni d’intento false sulla base di plafond fittizi.
In caso di emersione di irregolare emissione di dichiarazioni d’intento, viene inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni.
Qualora sulla fattura elettronica sia esposto il numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ex art. 8, c. 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 1, c. 1079-1081, Legge n. 178/2020).