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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    38. BASE IMPONIBILE, ALIQUOTE E CALCOLO

    Mostra tutte le note

    38.1. Valore della produzione netta - 38.2. Società di capitali ed enti commerciali - 38.2.1. Differenza tra valore e costi della produzione - 38.2.2. Bilancio redatto secondo Principi contabili internazionali - 38.2.3. Componenti negative escluse - 38.2.4. Regole particolari - 38.2.5. Aliquota e calcolo - 38.3. Società di persone - 38.3.1. Opzione per la determinazione della base imponibile con le regole delle società di capitali - 38.3.2. Soggetti in contabilità semplificata - 38.3.3. Aliquota e calcolo - 38.4. Intermediari finanziari - 38.4.1. Aliquota e calcolo - 38.5. Imprese di assicurazione - 38.5.1. Aliquota e calcolo - 38.6. Esercenti arti e professioni in forma associata - 38.6.1. Aliquota e calcolo - 38.7. Imprese agricole - 38.8. Enti non commerciali - 38.8.1. Enti che svolgono in via esclusiva attività non commerciali - 38.8.2. Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali - 38.8.3. Pubbliche amministrazioni - 38.8.4. Confidi - 38.8.5. Aliquota e calcolo - 38.9. Soggetti in regimi forfetari - 38.9.1. Aliquota e calcolo - 38.10. Agevolazioni - 38.11. Aliquote

    38.1. Valore della produzione netta

    38.1.Valore della produzione netta

    L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione (38.2.1.) (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 446/1997).

    La definizione del valore di produzione netta varia in funzione della tipologia di attività esercitata.

    Occorre distinguere tra:

    • società di capitali ed enti commerciali (38.2.);

    • società di persone (38.3.);

    • intermediari finanziari (38.4.);

    • imprese di assicurazione (38.5.);

    • esercenti arti e professioni in forma associata (38.6.);

    • imprese agricole (38.7.);

    • enti non commerciali (38.8.);

    • soggetti che si avvalgono di regimi forfetari (38.9.).

    38.2. Società di capitali ed enti commerciali

    38.2.Società di capitali ed enti commerciali

    Per la determinazione della base imponibile delle società di capitali e degli enti commerciali (nello specifico, Spa, Srl, Sapa, società cooperative e di mutua assicurazione, enti commerciali pubblici e privati, purché non esercenti attività bancaria o assicurativa) valgono le seguenti regole:

    • è necessario determinare la differenza tra il valore e i costi della produzione (lett. a) e b) dell’art. 2425 c.c.), con esclusione di alcune voci di costo (38.2.1.);

    • sono previste alcune regole specifiche per i soggetti che redigono il bilancio secondo Principi contabili internazionali (38.2.2.);

    • ad alcuni costi si applica una indeducibilità assoluta (38.2.3.);

    • sono previste regole particolari per alcune componenti positive e negative (38.2.4.).

    38.2.1. Differenza tra valore e costi della produzione

    38.2.1.Differenza tra valore e costi della produzione

    Per determinare la base imponibile occorre fare riferimento ad alcune voci del Conto economico civilistico.

    È necessario calcolare la differenza tra il valore e i costi della produzione (lett. a) e b) dell’art. 2425 c.c.), con esclusione delle voci:

    • costi per il personale (n. 9);

    • altre svalutazioni delle immobilizzazioni (n. 10, lett. c);

    • svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide (n. 10, lett. d);

    • accantonamenti per rischi (n. 12);

    • altri accantonamenti (n. 13);

    • componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal Conto economico dell’esercizio.

    Componenti positivi e negativi (art. 2425 c.c.) che rilevano o meno ai fini
    del calcolo del valore della produzione netta
    Valore della produzione Costi della produzione
    ammessi
    Costi della produzione
    esclusi
    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9) per il personale:
    a) salari e stipendi;
    b) oneri sociali;
    c) trattamento di fine rapporto;
    d) trattamento di quiescenza e simili;
    e) altri costi
    2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 7) per servizi 10) ammortamenti e svalutazioni:
    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
    d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
    3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 8) per godimento di beni di terzi 12) accantonamenti per rischi
    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 10) ammortamenti e svalutazioni:
    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali.
    13) altri accantonamenti
    5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
    14) oneri diversi di gestione

    I componenti positivi e negativi classificabili in voci del Conto economico, diverse da quelle indicate in precedenza, concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile, di periodi d’imposta precedenti o successivi.

    Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel Conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai Principi contabili adottati dall’impresa.

    Accantonamento a fondi rischi e oneri - È esclusa la deducibilità, ma, sono comunque deducibili, all’atto dell’effettivo sostenimento, le spese che gli accantonamenti sono chiamati a fronteggiare (circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E, par. 9.2):

    • ancorché non espressamente risultanti nella relativa voce del Conto economico, per via dell’utilizzo del fondo iscritto nel passivo dello Stato patrimoniale;

    • a condizione che si tratti di spese potenzialmente classificabili in una voce dell’aggregato B del Conto economico rilevante ai fini IRAP.

    Beni oggetto di svalutazione o rivalutazione - Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono irrilevanti ai fini IRAP in quanto la voce B.10.c del Conto economico non concorre alla determinazione della base imponibile IRAP (circ. 26 maggio 2009, n. 27/E).

    Sono ugualmente irrilevanti:

    • gli eventuali successivi ripristini di valore nel limite del costo;

    • le c.d. “rivalutazioni economiche”, in presenza di un “caso eccezionale” (ai sensi dell’art. 2423, c. 4, c.c.) in cui l’applicazione di una norma generale, cioè il principio del costo, risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

    Ne deriva che, in caso di svalutazione (valore civilistico del bene inferiore a quello fiscale), il disallineamento tra valore civilistico e fiscale si riassorbe attraverso le variazioni in diminuzione effettuate in dichiarazione nel corso del processo di ammortamento del bene, applicando il criterio di ammortamento utilizzato in sede civilistica, ossia ripartendo il valore fiscale del bene (valore contabile residuo al lordo della svalutazione non dedotta fiscalmente) sulla base della vita utile residua del bene stesso.

    In caso di rivalutazione vale il principio inverso.

    CASO 1 - Svalutazione con variazione della vita utile residua

    Si ipotizzi il caso di un soggetto IRES che abbia acquistato un bene nel 2022 che:

    • ha un costo storico di 100;

    • ha una vita utile di 10 esercizi;

    • ha un coefficiente di ammortamento previsto dal D.M. 31 dicembre 1988 del 10% (si prescinde, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà della quota di ammortamento relativa al primo esercizio);

    • nel 2024 subisce una svalutazione, con rilevanza solo civilistica, di 10 e una riduzione della vita utile residua da 8 a 7 esercizi (calcolati dal 2024 compreso).

    In tale situazione, è stato chiarito che il maggiore valore fiscale (pari a 10), derivante dal mancato riconoscimento della svalutazione operata in bilancio nel 2024, è deducibile dall’imponibile IRAP a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile (2031), nei limiti dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 (circ. 26 maggio 2009, n. 27/E, circ. 16 luglio 2009, n. 36/E).

    2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
    Svalutazione solo civilistica -10
    Amm.to civile -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0
    Amm.to IRES -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Amm.to IRAP -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    di cui
    - per derivazione -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0
    - variazione
    in diminuzione
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10
    Valore civile
    al 31/12
    90 80 60 50 40 30 20 10 0 0
    Valore IRES
    al 31/12
    90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
    Valore IRAP
    al 31/12
    90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

    Nell’esempio, quindi, dal 2024 la quota di ammortamento civilistico stanziata annualmente a Conto economico risulta pari a 10, cioè al valore contabile residuo (70) ripartito sulla base della vita utile residua del bene (7 esercizi).

    La quota di ammortamento massima fiscalmente deducibile, invece, continua ad essere determinata dall’applicazione del coefficiente tabellare (10%) al valore fiscale del bene (100) e, nella fattispecie, risulta anch’essa pari a 10.

    In tale caso il contribuente non può dedurre il maggior valore fiscale (pari a 10) nel corso del processo di ammortamento, poiché la quota di ammortamento transitata a Conto economico non è inferiore all’importo massimo fiscalmente deducibile.

    Nella diversa ipotesi in cui l’ammortamento civilistico risulti inferiore rispetto a quello fiscalmente deducibile è possibile dedurre il maggior valore fiscale nel corso del processo di ammortamento senza attendere la fine dell’ammortamento contabile.

    In altri termini, durante il periodo di ammortamento del bene è possibile apportare delle variazioni in diminuzione in sede di dichiarazione per la parte del maggior ammortamento fiscale risultante dall’applicazione dei coefficienti tabellari ad un valore fiscale più alto di quello civilistico.

    Resta inteso che tali variazioni sono effettuate ai fini IRAP sempreché siano state operate anche ai fini IRES.

    CASO 2 - Svalutazione con invarianza della vita utile residua

    Si supponga di essere in presenza dello stesso bene di cui al precedente esempio 1 che nel 2024 subisce una svalutazione di 10 con rilevanza solo civilistica, ferma restando, però, la vita utile del bene (8 esercizi calcolati dal 2024 compreso).

    In questo caso si avrà:

    2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
    Svalutazione solo civilistica -10
    Amm.to civile -10 -10 -8,75 -8,75 -8,75 -8,75 -8,75 -8,75 -8,75 -8,75
    Amm.to IRES -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Amm.to IRAP -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    di cui
    - per derivazione -10 -10 -8,75 -8,75 -8,75 -8,75 -8,75 -8,75 -8,75 -8,75
    - in dichiarazione
    come variazione in diminuzione
    0 0 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25
    Valore civile
    al 31/12
    90 80 61,25 52,5 43,75 35 26,25 17,5 8,75 0
    Valore IRES
    al 31/12
    90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
    Valore IRAP
    al 31/12
    90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

    In tal caso, la quota di ammortamento massima fiscalmente deducibile, pari a 10 (determinata applicando il coefficiente tabellare pari al 10%, al valore fiscale del bene pari a 100), è superiore alla quota di ammortamento civilistico stanziata a Conto economico, pari ad 8,75 (determinata dividendo il valore contabile pari a 70 per la residua vita utile pari a 8).

    Ne deriva, quindi, che il contribuente, dal 2024 al 2031, effettua delle variazioni in diminuzione in sede di dichiarazione per un importo pari a 1,25 al fine di riassorbire il maggiore valore fiscale (pari a 10) non dedotto nel 2024.

    Resta inteso che tali variazioni sono effettuate ai fini IRAP sempreché siano state operate anche ai fini IRES.

    Il contribuente per recuperare la svalutazione non dedotta deve dedurre in ciascun periodo d’imposta l’intero importo dell’ammortamento fiscalmente ammesso. Ne consegue che, in linea di principio, qualora non deduca l’intero maggior ammortamento fiscale rispetto a quello imputato a Conto economico nel corso del processo di ammortamento, tale maggior valore può essere recuperato solo in sede di realizzo del cespite.

    Va tuttavia evidenziato che, considerata l’incertezza interpretativa sul punto, il contribuente che nei periodi d’imposta antecedenti ai chiarimenti forniti con la circ. n. 26/E/2011 non abbia dedotto il maggiore ammortamento ai fini IRAP per l’importo massimo consentito, non è costretto ad aspettare la cessione del bene per recuperare l’ammortamento non dedotto, ma può farlo nei periodi d’imposta successivi tenendo conto delle indicazioni fornite con la predetta circolare.

    In altri termini, il contribuente opera, fino a concorrenza della quota fiscalmente deducibile (determinata secondo i coefficienti tabellari), opportune variazioni in diminuzione nei periodi d’imposta in cui risultano imputate a Conto economico quote di ammortamento ovvero nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è cessato il processo di ammortamento contabile.

    38.2.2. Bilancio redatto secondo Principi contabili internazionali

    38.2.2.Bilancio redatto secondo Principi contabili internazionali

    Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate in precedenza (38.2.1.).

    I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle norme IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a Conto economico.

    Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a Conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al Conto economico aventi la medesima natura (art. 2, c. 2, D.M. 8 giugno 2011).

    38.2.3. Componenti negative escluse

    38.2.3.Componenti negative escluse

    Tra le componenti negative non possono essere dedotte (art. 5, c. 3 e art. 11, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997):

    • le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla voce di cui alla lett. b), n. 9, dell’art. 2425 c.c.;

    • i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

    • i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

    • i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;

    • gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

    • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

    • le perdite su crediti;

    • il contributo sanitario obbligatorio versato con il premio di assicurazione RC per veicoli e natanti (art. 334, D.Lgs. n. 209/2005; art. 12, c. 2-bis, D.L. n. 102/2013);

    • l’IMU.

    È, altresì, indeducibile l’imposta municipale immobiliare (IMI) della Provincia autonoma di Bolzano (L.P. 23 aprile 2014, n. 3), e l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento (L.P. 30 dicembre 2014, n. 14).

    38.2.4. Regole particolari

    38.2.4.Regole particolari

    Sono previste regole specifiche per determinate componenti di reddito.

    Fattispecie Trattamento ai fini IRAP Riferimento
    Contributi erogati in base a norma di legge Concorrono alla formazione del valore della produzione salvo i contributi correlati a costi indeducibili. art. 5, c. 3, D.Lgs.
    n. 446/1997; circ. 16 luglio 2009, n. 36/E
    Cessione di immobili Concorrono alla formazione del valore della produzione le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
    Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (circ. n. 27/E/2009 par. 2.4).
    art. 5, c. 3, D.Lgs.
    n. 446/1997
    Marchi d’impresa
    e avviamento
    Sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento, in misura non superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall’imputazione al Conto economico. art. 5, c. 3, D.Lgs.
    n. 446/1997
    Personale con contratto
    di lavoro interinale
    I costi per l’impiego di personale “interinale” sono deducibili solo per l’importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi. circ. 9 giugno 2015,
    n. 22/E
    Personale distaccato Non concorrono alla formazione della base imponibile gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi.
    Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione, salva l’applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente (39.3.) (circ. n. 22/E/2015).
    circ. 9 giugno 2015,
    n. 22/E
    Operazioni di fusione,
    scissione o conferimento
    di azienda
    I maggiori (o i minori) valori iscritti in bilancio dalla società incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione o conferitaria, non sono riconosciuti fiscalmente ai fini IRAP, salvo il ricorso all’affrancamento mediante opzione per l’imposta sostitutiva.
    Nell’ipotesi in cui non sia stata esercitata la predetta opzione, occorre neutralizzare i maggiori o i minori valori iscritti in bilancio non riconosciuti fiscalmente, evidenziandoli nella dichiarazione IRAP (codice 99, righi IC51 “altre variazioni in aumento” o IC57 “altre variazioni in diminuzione”, sempre che non possano essere evidenziati in appositi righi dei riquadri “Variazioni in aumento” o “Variazioni in diminuzione” del Mod. IRAP 2018).
    art. 176 TUIR
    Opzione per affrancare
    fiscalmente i maggiori
    valori attribuiti
    in bilancio mediante
    imposta sostitutiva
    È possibile effettuare nella dichiarazione IRAP del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva, la deduzione del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa in misura non superiore ad un quinto, a prescindere dall’imputazione al Conto economico.
    Allo stesso modo, a partire dal medesimo periodo di imposta saranno deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali, nel limite della quota imputata a Conto economico.
    art. 15, c. 10-12,
    D.L. n. 185/2008
    e successive
    modifiche
    Transfer pricing Anche all’IRAP è applicabile la disciplina in materia di transfer pricing prevista per le imposte sui redditi alle transazioni tra un’impresa residente ed una società non residente, qualora tra le stesse vi sia un rapporto di controllo di diritto o di fatto o di collegamento, si applicano le condizioni e i prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti, operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. art. 1, c. 281-284,
    Legge n. 147/2013
    Società non operative Si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo, determinato in base alle percentuali previste e aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. art. 30, c. 3-bis,
    Legge n. 724/1994
    Cripto-attività A partire dal 2023, in deroga alla disciplina generale, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall'imputazione al Conto economico (21.7.6.) art. 1, c. 132, Legge n. 197/2022

    38.2.5. Aliquota e calcolo

    38.2.5.Aliquota e calcolo

    Il calcolo dell’imposta avviene nel seguente modo:

    • si determina il valore della produzione lorda dato dalla somma algebrica delle componenti positive e di quelle negative e tenendo conto delle variazioni in aumento (tra cui, i costi per attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o interessi passivi) e di quelle in diminuzione (ad esempio l’utilizzo fondi rischi e oneri deducibili o l’ammortamento del costo dei marchi e dell’avviamento);

    • dal valore della produzione lorda vanno sottratte le deduzioni (39.), determinando, così, il valore della produzione netta;

    • su quest’ultimo valore, dopo essere stato ripartito territorialmente in base alla Regione, si applica l’aliquota per determinare l’imposta lorda.

    Per le società di capitali ed enti equiparati, l’aliquota ordinaria è pari al 3,9% (38.11.).

    Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce inviano al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, i dati rilevanti per la determinazione dell’IRAP mediante l’inserimento degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it (art. 1, c. 1107, Legge n. 178/2020).

    38.3. Società di persone

    38.3.Società di persone

    Per le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate), la base imponibile è determinata dalla differenza tra:

    • l’ammontare dei ricavi (14.4.2.) (art. 85, c. 1, lett. a), b), f) e g), TUIR), e delle variazioni delle rimanenze finali (22.9.) (artt. 92 e 93 TUIR), e

    • l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

    I contributi erogati in base a norma di legge concorrono alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

    Componenti positivi e negativi rilevanti

    I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF. Di seguito si riportano in tabella i componenti con il rimando alla sezione IRPEF nella quale sono trattati.

    Componente
    Valore
    della produzione
    corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (14.4.2.)
    + corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (14.4.2.)
    + indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui sopra (14.4.2.)
    + contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (14.4.2.)
    + contributi erogati in base a norma di legge1
    +/- variazioni delle rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, forniture, opere e servizi (22.9.)
    Costi
    della produzione
    - costi per materi prime, sussidiarie, di consumo e merci2
    - costi per servizi
    - ammortamento beni materiali (24.6.)
    - ammortamento beni immateriali (24.13.)
    - canoni di locazione relativi a beni strumentali materiali e immateriali (24.10.)
    - canoni di locazione finanziaria (solo quota capitale) relativi a beni strumentali materiali e immateriali
    1 Sono ricompresi in tale voce sia i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (art. 85, lett. h), TUIR), sia i proventi in denaro o in natura conseguiti sempre in base a norma di legge a titolo di contributo (art. 88, c. 3, lett. b), TUIR).
    2 Corrispondono alle voci indicate nell’aggregato B6 dello schema di Conto economico di cui all’art. 2425 c.c., i cui importi vanno imputati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

    Componenti indeducibili

    Non sono deducibili (art. 5-bis, c. 1 e art. 11, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997):

    • le spese per il personale dipendente e assimilato;

    • i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

    • i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

    • i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;

    • gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

    • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

    • le perdite su crediti;

    • il contributo sanitario obbligatorio versato con il premio di assicurazione RC per veicoli e natanti (art. 334, D.Lgs. n. 209/2005; art. 12, c. 2-bis, D.L. n. 102/2013);

    • l’IMU.

    Plusvalenze e minusvalenze - Le plusvalenze non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, non essendo menzionate dalla norma (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997).

    Non rilevano le plusvalenze relative a beni strumentali, anche non derivanti da operazioni di trasferimento d’azienda, né le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce (c.d. beni-patrimonio); se riferite ad immobili, rilevano ai fini della determinazione del valore della produzione delle società di persone che optano per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dei soggetti IRES.

    Analogamente, tra i componenti negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP non concorrono le minusvalenze.

    38.3.1. Opzione per la determinazione della base imponibile con le regole delle società di capitali

    38.3.1.Opzione per la determinazione della base imponibile con le regole delle società di capitali

    Le società di persone che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare e sono in contabilità ordinaria (anche solo per scelta), possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per i soggetti IRES (38.2.).

    L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e deve essere comunicata con la dichiarazione IRAP (40.1.) presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (quadro IS) (97.1.).

    Chi inizia l’attività o chi ha variato la forma societaria rispetto all’annualità precedente deve presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione utilizzando il software “Regimi opzionali” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia (Provv. 17 dicembre 2015).

    Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che la società non opti per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole ordinarie (38.3.); anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

    Per effetto del vincolo triennale dell’opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell’opzione, il regime di contabilità ordinaria. Se il contribuente esercita la revoca, può comunque modificare il proprio regime contabile (circ. 28 ottobre 2008, n. 60/E).

    38.3.2. Soggetti in contabilità semplificata

    38.3.2.Soggetti in contabilità semplificata

    I soggetti in contabilità semplificata determinano la base imponibile con gli stessi criteri previsti per i soggetti in contabilità ordinaria (38.3.) e devono procedere alla riclassificazione dei componenti positivi e negativi, utilizzando lo schema di Conto economico previsto dall’art. 2425 c.c.

    Nella quantificazione della base imponibile è necessario fare riferimento ai componenti positivi e negativi “classificabili” nelle voci di Conto economico interessate.

    Per i soggetti in contabilità semplificata, dall’1° gennaio 2017, le regole di determinazione del reddito basate sul principio di cassa (3.5.) (art. 1, c. 17-23, Legge 11 dicembre 2016, n. 232), esplicano i loro effetti anche ai fini IRAP (art. 5-bis, c. 1-bis, D.Lgs. n. 446/1997).

    Nel dettaglio, per i contribuenti che determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 TUIR si prevede che i medesimi criteri siano utilizzati per l’individuazione della base imponibile IRAP.

    A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di rimanenze finali e passaggio dal regime semplificato al regime ordinario e viceversa.

    38.3.3. Aliquota e calcolo

    38.3.3.Aliquota e calcolo

    Per calcolare l’imposta:

    • si determina il valore della produzione lorda dato dalla somma algebrica delle componenti positive e di quelle negative; in caso di opzione per la determinazione del valore della produzione secondo le regole delle società di capitali (38.3.1.) è necessario tener conto delle eventuali variazioni in aumento e in diminuzione;

    • dal valore della produzione lorda vanno sottratte le deduzioni (39.), determinando, così, il valore della produzione netta;

    • su quest’ultimo valore, dopo averlo ripartito territorialmente in base alla Regione, si applica l’aliquota per determinare l’imposta lorda.

    Per le società di persone, l’aliquota ordinaria è pari al 3,9% (38.11.).

    38.4. Intermediari finanziari

    38.4.Intermediari finanziari

    Intermediari finanziari - La base imponibile per gli intermediari finanziari (19.2.4.) è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del Conto economico:

    • margine d’intermediazione ridotto del 50% dei dividendi;

    • ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%;

    • altre spese amministrative per un importo pari al 90%;

    • rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 nei limiti del 75% del loro ammontare, successivamente per il 100%).

    I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell’IRAP (art. 1, c. 1068, Legge n. 145/2018):

    • per il 10% del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9;

    • per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

    Tale ultima regola si applica in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi d’imposta precedenti al 1° gennaio 2019 (art. 1, c. 1069, Legge n. 145/2018).

    Società di intermediazione mobiliare e intermediari, diversi dagli intermediari finanziari, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento iscritti all’albo - La base imponibile è pari alla differenza tra:

    • la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario;

    • la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario.

    Si deducono:

    • gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%;

    • le altre spese amministrative per un importo pari al 90%.

    Per le società di intermediazione mobiliare, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 446/1997; art. 1, c. 85-86, Legge n. 205/2017).

    Società di gestione dei fondi comuni di investimento - La base imponibile è pari alla differenza tra le commissioni attive e passive.

    Si deducono:

    • gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%;

    • le altre spese amministrative per un importo pari al 90%.

    Società di investimento a capitale variabile - La base imponibile è pari alla differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

    Si deducono:

    • gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%;

    • le altre spese amministrative per un importo pari al 90%.

    Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi - Assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia. La base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

    • interessi netti;

    • risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

    • costi per servizi di produzione di banconote;

    • risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

    • ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90%;

    • spese di amministrazione, nella misura del 90%.

    Holding industriali - Le società di partecipazione non finanziaria e assimilati determinano la base imponibile aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione delle stesse norme previste per le società IRES, la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.

    Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare.

    Regole generali - Per tutti i soggetti sopra elencati (eccetto la Banca d’Italia e l’UIC) non è comunque ammessa la deduzione (art. 6, c. 8 e art. 11, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997):

    • dei compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

    • dei costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

    • dei compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;

    • degli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

    • della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

    • il contributo sanitario obbligatorio versato con il premio di assicurazione RC per veicoli e natanti (art. 334, D.Lgs. n. 209/2005; art. 12, c. 2-bis, D.L. n. 102/2013);

    • dell’IMU.

    I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal Conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri specifici previsti per questi enti (Provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006).

    Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione:

    • i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili;

    • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

    Sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al Conto economico. In tal caso, il contribuente, sebbene subisca la limitazione dell’ammortamento dei beni strumentali nella misura del 90%, può dedurre integralmente le quote di ammortamento calcolate nei limiti di un diciottesimo del costo sostenuto per l’acquisizione (circ. n. 27/E/2009).

    I componenti fiscalmente rilevanti, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a Conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a Conto economico, la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al Conto economico aventi la stessa natura (ris. 30 ottobre 2019, n. 91/E).

    38.4.1. Aliquota e calcolo

    38.4.1.Aliquota e calcolo

    Per calcolare l’imposta:

    • si determina il valore della produzione lorda dato dalla somma algebrica delle componenti positive e di quelle negative, tenendo conto delle eventuali variazioni in aumento e in diminuzione;

    • dal valore della produzione lorda vanno sottratte le deduzioni (39.), determinando, così, il valore della produzione netta;

    • su quest’ultimo valore, dopo averlo ripartito territorialmente in base alla Regione, si applica l’aliquota per determinare l’imposta lorda.

    Per gli intermediari finanziari, l’aliquota ordinaria è pari al 4,65% (38.11.).

    38.5. Imprese di assicurazione

    38.5.Imprese di assicurazione

    La base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del Conto economico le seguenti variazioni:

    • ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), deducibili nella misura del 90%;

    • dividendi (voce 33) assunti nella misura del 50%;

    • perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

    Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione:

    • i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili;

    • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

    Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall’imputazione al Conto economico.

    I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal Conto economico dell’esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall’ISVAP con il Provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.

    Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare.

    I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell’IRAP (art. 1, c. 1068, Legge n. 145/2018):

    • per il 10% del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9;

    • per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

    Tale ultima regola si applica in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi d’imposta precedenti al 1° gennaio 2019 (art. 1, c. 1069, Legge n. 145/2018).

    Componenti indeducibili

    Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione (art. 7, c. 2 e art. 11, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997):

    • le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate;

    • i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

    • i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;

    • gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

    • le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti;

    • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

    • il contributo sanitario obbligatorio versato con il premio di assicurazione RC per veicoli e natanti (art. 334, D.Lgs. n. 209/2005; art. 12, c. 2-bis, D.L. n. 102/2013);

    • l’IMU.

    38.5.1. Aliquota e calcolo

    38.5.1.Aliquota e calcolo

    Per calcolare l’imposta:

    • si determina il valore della produzione lorda dato dalla somma algebrica delle componenti positive e di quelle negative, tenendo conto delle eventuali variazioni in aumento e in diminuzione;

    • dal valore della produzione lorda vanno sottratte le deduzioni (39.), determinando, così, il valore della produzione netta;

    • su quest’ultimo valore, dopo averlo ripartito territorialmente in base alla Regione, si applica l’aliquota per determinare l’imposta lorda.

    Per le banche e enti finanziari, l’aliquota ordinaria è pari al 5,90% (38.11.).

    38.6. Esercenti arti e professioni in forma associata

    38.6.Esercenti arti e professioni in forma associata

    I soggetti che svolgono attività di carattere professionale in forma associata, determinano la base imponibile in maniera analoga a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi (13.2.).

    Il valore della produzione ai fini IRAP è determinato come differenza fra:

    • l’ammontare dei compensi percepiti, e

    • l’ammontare dei costi sostenuti inerenti l’attività esercitata, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

    Calcolo della base imponibile

    compensi percepiti (compresi quelli indicati per adeguamento agli ISA)
    + proventi conseguiti in sostituzione dei redditi professionali e indennità percepite (anche in forma assicurativa)
    + somme percepite a seguito della cessione della clientela
    + plusvalenze da cessione di beni strumentali
    - costi inerenti all’attività
    - ammortamenti beni materiali e immateriali
    - minusvalenze da cessione di beni strumentali

    Nei componenti negativi devono essere esclusi:

    • interessi passivi;

    • spese per il personale dipendente.

    Criterio di cassa

    I compensi derivanti dall’attività professionale, così come la deduzione dei componenti negativi, vengono assoggettati a IRAP in base al criterio di cassa.

    Ciò significa che rilevano nel periodo di imposta in cui, rispettivamente, sono stati percepiti o sostenuti.

    Derogano al principio di cassa:

    • l’imputazione delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali e delle spese per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili;

    • la deduzione dei canoni di locazione finanziaria pagati dall’esercente l’arte o la professione.

    I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

    Componenti indeducibili

    Dalla base imponibile non sono ammessi in deduzione (art. 5-bis, c. 1 e art. 11, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997):

    • le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate;

    • i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

    • i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;

    • gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

    • le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti;

    • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

    • il contributo sanitario obbligatorio versato con il premio di assicurazione RC per veicoli e natanti (art. 334, D.Lgs. n. 209/2005; art. 12, c. 2-bis, D.L. n. 102/2013);

    • l’IMU.

    38.6.1. Aliquota e calcolo

    38.6.1.Aliquota e calcolo

    Per calcolare l’imposta:

    • si determina il valore della produzione lorda dato dalla somma algebrica delle componenti positive e di quelle negative;

    • dal valore della produzione lorda vanno sottratte le deduzioni (39.), determinando, così, il valore della produzione netta;

    • su quest’ultimo valore, dopo averlo ripartito territorialmente in base alla Regione, si applica l’aliquota per determinare l’imposta lorda.

    Per gli esercenti arti e professioni, l’aliquota ordinaria è pari al 3,90% (38.11.).

    38.7. Imprese agricole

    38.7.Imprese agricole

    Non è assoggettato a IRAP:

    • chi esercita un’attività agricola (ex art. 32, TUIR) (10.2.4.);

    • soggetti equiparati agli imprenditori agricoli cioè cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali (art. 8, D.Lgs. n. 227/2001) (10.2.6.);

    • cooperative della piccola pesca e loro consorzi (art. 10, D.P.R. n. 601/1973).

    Resta ferma, invece, l’applicazione dell’IRAP per (risposta a interpello, 4 ottobre 2018, n. 23):

    • esercenti attività di allevamento di animali (10.2.8.), che determinano forfetariamente il reddito (art. 56, c. 6, TUIR);

    • soggetti che esercitano le attività connesse a quelle agricole (10.2.9.) (art. 56-bis, TUIR);

    • soggetti che esercitano attività di agriturismo (10.2.10.), che si avvalgono del regime forfetario (art. 5, Legge n. 413/1991).

    Per tutti questi soggetti l’IRAP si calcola applicando l’aliquota ordinaria del 3,90% (circ. 18 maggio 2016, n. 20/E).

    I soggetti che svolgono attività di allevamento di animali oltre il limite definito nel D.P.R. n. 917/1986 (10.2.8.) quantificano il valore della produzione da escludere dall’IRAP rapportando il numero di capi allevati entro il limite suddetto al numero complessivo di capi allevati. Se sono svolte attività agricole connesse, il valore della produzione da non assoggettare a tassazione va calcolato mettendo a confronto l’ammontare dei ricavi e proventi che sono riferibili all’attività agricola (nei limiti previsti dal D.P.R. n. 917/1986), con il totale dei ricavi e dei proventi che rilevano ai fini dell’IRAP (ris. 18 luglio 2017, n. 93/E).

    38.8. Enti non commerciali

    38.8.Enti non commerciali

    38.8.1. Enti che svolgono in via esclusiva attività non commerciali

    38.8.1.Enti che svolgono in via esclusiva attività non commerciali

    La base imponibile è determinata dalla somma di (art. 10, D.Lgs. n. 446/1997):

    • retribuzioni spettanti al personale dipendente;

    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

    • compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa;

    • compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

    Sono, in ogni caso, esclusi dalla base imponibile:

    • le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad essi equiparati;

    • le somme a chiunque corrisposte a titolo di borse di studio o assegni.

    38.8.2. Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali

    38.8.2.Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali

    La determinazione della base imponibile, per la parte riferibile all’attività commerciale svolta dagli enti non commerciali, va effettuata con le regole generali previste per le società (38.3.).

    Nell’analisi dei componenti negativi, i costi che non sono direttamente attribuibili all’attività commerciale sono dedotti per un importo pari all’ammontare che deriva dal rapporto tra ricavi e proventi riferibili alle attività commerciali e il totale dei ricavi e proventi.

    La determinazione della base imponibile relativa alle attività non commerciali viene effettuata con riferimento alle modalità del “non commerciale” (38.8.1.), ma l’ammontare delle retribuzioni e dei compensi che costituiscono la base imponibile deve essere ridotto dell’importo di tali ricavi e proventi riferibili specificamente alle attività commerciali.

    Qualora non si possa identificare con precisione tale componente, per il computo della deduzione si deve ricorrere al rapporto utilizzato per la determinazione dei costi deducibili.

    38.8.3. Pubbliche amministrazioni

    38.8.3.Pubbliche amministrazioni

    La base imponibile è determinata dalla somma di (art. 10-bis, D.Lgs. n. 446/1997):

    • retribuzioni spettanti al personale dipendente;

    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

    • compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa;

    • compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

    Sono, in ogni caso, esclusi dalla base imponibile le somme a chiunque corrisposte a titolo di borse di studio o assegni.

    Gli enti che svolgono anche attività commerciali possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo le regole stabilite per le società di capitali e gli enti commerciali.

    In caso di distacco temporaneo di un dipendente presso un ente pubblico non economico, in posizione di comando, la posizione di comando del personale può essere assimilata a quella del personale distaccato. L’ammontare delle retribuzioni erogate concorre alla formazione della base imponibile IRAP del soggetto distaccatario, tenuto altresì a procedere con il versamento dell’IRAP (risposta a interpello, 28 dicembre 2018, n. 151).

    38.8.4. Confidi

    38.8.4.Confidi

    Determinano il valore della produzione netta (art. 13, c. 47, D.L. n. 269/2003) secondo le modalità previste per gli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciale (38.8.1.). Non è possibile applicare ai Confidi il regime “misto” riservato agli enti privati non commerciali che svolgono anche attività commerciale (38.8.2.).

    38.8.5. Aliquota e calcolo

    38.8.5.Aliquota e calcolo

    Per calcolare l’imposta:

    • si determina il valore della produzione lorda (38.8.1.; 38.8.2.);

    • dal valore della produzione lorda vanno sottratte le deduzioni (39.), determinando, così, il valore della produzione netta;

    • su quest’ultimo valore dopo averlo ripartito territorialmente in base alla Regione, si applica l’aliquota per determinare l’imposta lorda.

    Per gli enti non commerciali, l’aliquota ordinaria è pari all’8,5% (38.11.). Se l’ente svolge anche attività commerciale, per la quale ha determinato la base imponibile secondo le regole per le società commerciali (38.2.), si deve applicare l’aliquota ordinaria del 3,9% su tale base imponibile.

    38.9. Soggetti in regimi forfetari

    38.9.Soggetti in regimi forfetari

    I soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito d’impresa avvalendosi di regimi forfetari possono determinare il valore della produzione netta sommando i seguenti valori:

    • reddito d’impresa calcolato in base alla determinazione forfetaria;

    • retribuzioni sostenute per il personale dipendente;

    • compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;

    • compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

    • indennità e rimborsi ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;

    • interessi passivi.

    Resta comunque ferma la facoltà di determinare la base imponibile con le regole fissate per i soggetti esercenti attività d’impresa (38.2.; 38.3.). I soggetti che esercitano attività di agriturismo (10.2.10.), che ai fini delle imposte sui redditi fruiscono di un regime forfetario (art. 5, Legge n. 413/1991), applicano l’IRAP secondo le regole previste per il settore agricolo (art. 9, D.Lgs. n. 446/1997) con facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le regole generali previste per gli esercenti attività d’impresa (ris. 18 luglio 2017, n. 93/E).

    38.9.1. Aliquota e calcolo

    38.9.1.Aliquota e calcolo

    Per calcolare l’imposta:

    • si determina il valore della produzione lorda (38.9.);

    • dal valore della produzione lorda vanno sottratte le deduzioni (39.), determinando, così, il valore della produzione netta;

    • su quest’ultimo valore, dopo averlo ripartito territorialmente in base alla Regione, si applica l’aliquota per determinare l’imposta lorda.

    Per i soggetti in regime forfetario, l’aliquota ordinaria è pari al 3,9% (38.11.).

    38.10. Agevolazioni

    38.10.Agevolazioni

    Le cooperative edilizie a proprietà indivisa determinano la base imponibile con le stesse modalità relative agli enti non commerciali (art. 17, c. 4, D.Lgs. n. 446/1997) (38.8.).

    Agevolazioni previste dalle Regioni

    Le Regioni possono prevedere altre agevolazioni per particolari categorie di soggetti.

    Inoltre, le Regioni che si sono avvalse della facoltà di esentare dai tributi le ONLUS (art. 21, D.Lgs. n. 460/1997), possono estendere tale esenzione anche alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 1, c. 299, Legge n. 266/2005).

    Agevolazioni previste per il Comune di Campione d’Italia

    L’IRAP che deriva da attività esercitate nel Comune di Campione d’Italia è ridotta al 50% per 5 periodi di imposta (art. 1, c. 575-576, Legge n. 160/2019).

    Analoghe agevolazioni sono previste anche per le imposte sui redditi (9.8.1.).

    38.11. Aliquote

    38.11.Aliquote

    Le aliquote applicabili ai soggetti passivi sono le seguenti (art. 16, D.Lgs. n. 446/1997):

    • Imprese ed esercenti arti e professioni: 3,90%;

    • Intermediari finanziari e altri soggetti assimilati: 4,65%;

    • Assicurazioni: 5,90%;

    • Imprese concessionarie: 4,20%;

    • Enti non commerciali e pubblici: 8,5%.

    Le Regioni hanno facoltà di variare l’aliquota fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

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