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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    21. DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA

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    21.1. Aspetti generali - 21.1.1. Introduzione dei Principi contabili internazionali e nuove regole sui bilanci - 21.1.2. Principio di derivazione rafforzata - 21.2. Principio di competenza - 21.2.1. Ricavi - 21.2.2. Costi - 21.2.3. Società ed enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari - 21.2.4. Correlazione con il Conto economico - 21.2.5. Correzione di errori contabili - 21.3. Certezza e oggettiva determinabilità - 21.3.1. Ambito temporale - 21.4. Principio di inerenza - 21.4.1. Eccezioni - 21.4.2. Oneri correlati a proventi esenti - 21.5. Principio di cassa - 21.6. Strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione - 21.7. Norme generali sulle valutazioni - 21.7.1. Eccezioni per i soggetti IAS adopter - 21.7.2. Valore normale - 21.7.3. Corrispettivi e spese in valuta estera - 21.7.4. Ragguaglio ad anno - 21.7.5. Mutamento dei criteri di valutazione - 21.7.6. Cripto-attività - 21.8. Norme in materia di transfer pricing - 21.8.1. Linee guida in materia di transfer pricing - 21.8.2. Procedura - 21.8.3. Rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria - 21.9. Fiscalità delle imprese soggette agli IFRS/IAS - 21.9.1. Principi contabili internazionali in vigore - 21.9.2. Recepimento in Italia - 21.9.3. Decreti attuativi - 21.10. Fiscalità delle imprese soggette agli OIC - 21.10.1. Disciplina applicabile - 21.10.2.Revisione degli OIC - 21.10.3. Regole di redazione del bilancio - 21.10.4. Decreto attuativo

    21.1. Aspetti generali

    21.1.Aspetti generali

    I criteri che sono alla base della determinazione del reddito d’impresa sono i principi di (art. 109, D.P.R. n. 917/1986):

    • competenza;

    • certezza ed oggettiva determinabilità;

    • inerenza.

    Il principio fondamentale da cui partire prevede che il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del D.P.R. n. 917/1986 (art. 83, D.P.R. n. 917/1986).

    Conseguentemente, il punto di partenza è il dato risultante dal Conto economico.

    In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.

    21.1.1. Introduzione dei Principi contabili internazionali e nuove regole sui bilanci

    21.1.1.Introduzione dei Principi contabili internazionali e nuove regole sui bilanci

    Con l’introduzione nel sistema nazionale dei Principi contabili internazionali (IAS) (Reg. CE n. 1606/2002), il legislatore è intervenuto, in varie riprese, per uniformare le norme del D.P.R. n. 917/1986 in modo tale da renderle “compatibili” con il nuovo sistema (D.Lgs. n. 38/2005) (21.9.).

    La disciplina ha poi subito ulteriori modifiche con l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 che ha recepito la Direttiva n. 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (21.10.).

    21.1.2. Principio di derivazione rafforzata

    21.1.2.Principio di derivazione rafforzata

    In linea generale, si applica il principio della derivazione rafforzata per i soggetti IAS adopter e per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali, diversi dalle micro-imprese. Queste ultime hanno, invece, una fiscalità basata sul principio di derivazione semplice (art. 83, c. 1-bis, D.P.R. n. 917/1986).

    In linea generale, è previsto che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali (c.d. IAS adopter) e, fino al periodo d’imposta in corso al 21 giugno 2022, per i soggetti, diversi dalle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile (c.d. OIC adopter), valgono, anche in deroga alle disposizioni previste nel D.P.R. n. 917/1986, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili (principio di derivazione rafforzata).

    Invece, a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, il principio di derivazione rafforzata si applica ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria e che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. I criteri di imputazione temporale di cui sopra valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Tale regola non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (art. 2, c. 8, D.P.R. n. 322/1998).

    Ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate con D.M. 1° aprile 2009, n. 48, D.M. 8 giugno 2011 (21.9.3.) e D.M. 3 agosto 2017 (21.10.4.) (art. 83, c. 1-bis, D.P.R. n. 917/1986). Non rientrano nella derivazione rafforzata i fenomeni meramente valutativi che non assumono rilievo ai fini fiscali (circ. 28 febbraio 2011, n. 7/E, par. 3.3).

    21.2. Principio di competenza

    21.2.Principio di competenza

    Il principio generale che regola la determinazione del reddito d’impresa è quello di competenza economica in base al quale, per ogni periodo d’imposta, vanno individuati tutti gli elementi positivi e negativi di reddito riferibili al periodo stesso, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria dei fatti economici (art. 109, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

    In altre parole, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

    21.2.1. Ricavi

    21.2.1.Ricavi

    I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:

    • il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

    • lo scambio è già avvenuto, si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.

    Regole particolari sono previste per la rilevazione dei ricavi relativi a commesse a lungo termine, cioè a contratti relativi a beni il cui processo produttivo eccede l’anno. Per tali contratti i ricavi devono essere riconosciuti sulla base dell’avanzamento dei lavori nei casi in cui siano rispettati i requisiti previsti dai corretti Principi contabili.

    21.2.2. Costi

    21.2.2.Costi

    I costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio.

    Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza e si traduce nella necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti.

    Tale correlazione si realizza:

    • per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi;

    • per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (ad esempio la procedura di ammortamento);

    • per imputazione diretta di costi al Conto economico dell’esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo.

    La diretta conseguenza dell’applicazione del principio di competenza è che, alla data di chiusura dell’esercizio, i componenti di reddito siano certi nell’esistenza e determinati o oggettivamente determinabili nell’ammontare.

    Tipologia Competenza
    Beni mobili I corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale1-2.
    Beni immobili
    e aziende
    I corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale1-3.
    Prestazione
    di servizi
    I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi stessi.
    1 Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.
    2 Se il trasporto è affidato a terzi (vettori o spedizionieri) si considera sia la data del documento di trasporto che le condizioni generali del contratto, al fine di desumere un’eventuale non coincidenza della data di spedizione con l’effettivo trasferimento della disponibilità giuridica dei beni (Cass. 22 gennaio 1999, n. 578).
    3 Ai fini del trasferimento della proprietà di beni immobili, in presenza di una scrittura privata (art. 1350 c.c.) idonea a trasferire il diritto di proprietà, non rileva la successiva data di stipula del rogito notarile (circ. 27 maggio 1994, n. 73/E).

    Casi particolari
    Fattispecie Chiarimenti
    Locazione con clausola di trasferimento della
    proprietà
    vincolante per
    ambedue le parti
    I ricavi sono di competenza dell’esercizio nel quale è consegnato il bene mobile o, per gli immobili, nell’esercizio in cui è stipulato l’atto di locazione (ris. 1° agosto 2008, n. 338/E).
    Vendita a prova Poiché la clausola fa dipendere l’efficacia della vendita dall’esito della prova o del gradimento, il corrispettivo si ha per conseguito solo al verificarsi di tale condizione (ris. 26 giugno 1980, n. 9/1370).
    Provvigione
    degli agenti
    È di competenza dell’esercizio in cui viene stipulato il contratto tra preponente e cliente. è irrilevante l’eventuale differimento, stabilito dalle parti, del momento in cui la provvigione è esigibile.
    Lo stesso principio vale per la ditta mandante (ris. 8 agosto 2005, n. 115/E; ris. 12 luglio 2006, n. 91/E).
    Provvigioni passive Per individuare l’esercizio di competenza fiscale, occorre tenere conto del principio di correlazione tra costi e ricavi, intrinseco a quello di competenza. Il contribuente potrà, quindi, dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel periodo d’imposta di iscrizione dei ricavi “procurati” dall’agente, sempre che, ovviamente, in tale esercizio siano rispettati i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva (ris. 12 luglio 2006, n. 91/E).
    Appalti Concorrono a formare il reddito imponibile di un periodo i ricavi per corrispettivi di appalti ultimati nel periodo stesso e non anche quelli degli appalti in corso ma non ultimati. L’appalto, ai fini della configurazione del criterio di competenza, può considerarsi ultimato solo a partire dal giorno in cui è intervenuta l’accettazione dell’opera da parte del committente, nel quale si perfeziona il diritto dell’appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell’art. 1665 c.c. Nell’ipotesi in cui sia intervenuta l’accettazione dell’opera realizzata con il contratto di appalto e il committente intenda apportare modifiche o aggiunte al progetto originario, le nuove pattuizioni intercorse tra committente ed appaltatore determinano l’insorgere di un nuovo contratto di appalto che, in quanto tale, sarà assoggettato ad autonoma disciplina fiscale (circ. 17 maggio 2000, n. 98/E, risposta 1.5.2).
    Negli appalti pubblici l’accettazione dell’opera avviene alla conclusione del procedimento relativo all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, cioè quando sorge il diritto alla liquidazione del corrispettivo (ris. 26 settembre 2005, n. 133/E).
    Oneri relativi ad una controversia Diventano certi e oggettivamente determinabili (e quindi deducibili) nell’esercizio in cui è stata depositata la sentenza del Tribunale adito per dirimere la controversia.
    Cessione di diritti d’uso o superficie I corrispettivi concorrono alla formazione del reddito d’impresa:
    - nell’esercizio in cui viene rogato l’atto notarile;
    - ovvero, se diverso e successivo, in quello in cui si verificano gli effetti traslativi.
    Pertanto, tali proventi non vanno suddivisi durante gli anni di durata della concessione del diritto, come se si trattasse di prestazioni di servizi dipendenti da contratti da cui derivano corrispettivi periodici (ris. 7 agosto 2002, n. 272/E; ris. 8 luglio 2003, n. 149/E).
    Cessione di crediti Per la determinazione dell’esercizio di competenza, occorre avere riguardo al criterio formalistico della stipula del contratto di cessione, mediante il quale si trasferisce la titolarità del diritto di credito (ris. 16 maggio 2007, n. 100/E)

    21.2.3. Società ed enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari

    21.2.3.Società ed enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari

    La differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo d’imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

    21.2.4. Correlazione con il Conto economico

    21.2.4.Correlazione con il Conto economico

    In linea generale:

    • i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al Conto economico;

    • le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto economico relativo all’esercizio di competenza.

    Con riferimento ai costi, però, sono tuttavia deducibili:

    • quelli imputati al Conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità a norme che dispongono o consentono il rinvio;

    • quelli che pur non essendo imputabili al Conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.

    Correlazione competenza - Conto economico
    Componente
    di reddito
    Imputazione a C.E.
    esercizio di competenza
    Tassabilità/Deducibilità
    Ricavi SÌ SÌ
    NO SÌ
    Costi SÌ SÌ
    NO NO1
    1 Eccezioni:
    - costi imputati, per legge, al Conto economico di un esercizio precedente;
    - costi deducibili per disposizione di legge.

    21.2.5. Correzione di errori contabili

    21.2.5.Correzione di errori contabili

    Per le correzioni degli errori contabili effettuate a partire dall’esercizio in corso al 22 giugno 2022 (quindi, per i soggetti solari a partire dal bilancio 2022), è possibile non ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

    Con una modifica alla norma sulla derivazione rafforzata (21.1.2.), è stato previsto il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico e/o Stato patrimoniale), secondo la rilevanza dell’errore, nell’esercizio in cui viene operata la correzione degli errori contabili, senza la presentazione della dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore (art. 83, D.P.R. n. 917/1986).

    Tale norma opera solo per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

    Pertanto, per gli altri soggetti, restano valide le vecchie regole che prevedono la presentazione della dichiarazione integrativa, come esposto di seguito.

    Al di fuori dei casi di cui sopra, presentando una dichiarazione integrativa è possibile correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, ivi compresi gli errori contabili.

    Dichiarazione integrativa - La disciplina delle dichiarazioni integrative delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta è contenuta nell’art. 2, c. 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998. Nell’attuale versione, la norma estende la possibilità di presentare le suddette dichiarazioni a favore del contribuente (e cioè quelle che presentato un credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalle dichiarazioni integrative) anche oltre l’anno (si ricorda che secondo le previgenti disposizioni il termine prescritto per la presentazione delle dichiarazioni integrative era fissato al periodo d’imposta successivo a quello di presentazione, quindi, un anno).

    Resta ferma l’applicazione delle sanzioni, eventualmente in misura ridotta in caso di ravvedimento operoso.

    Nel caso in cui la presentazione della dichiarazione integrativa avviene entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito d’imposta risultante può essere utilizzato in compensazione.

    Pertanto, le regole possono essere così sintetizzate (art. 2, c. 8, D.P.R. n. 322/1998):

    • i termini di accertamento sono cristallizzati: infatti, con la dichiarazione integrativa non si riaprono i suddetti termini per tutto il contenuto dichiarato, limitando la detta riapertura agli elementi modificati e oggetto dell’integrazione;

    • anche i contribuenti che modificano al ribasso il reddito già dichiarato o fanno emergere un maggior credito, possono beneficiare di un lasso di tempo maggiore per presentare la dichiarazione modificata.

    Inoltre, l’eventuale credito, derivante dal minor debito o dal maggior credito, esposto nella dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24 (art. 2, c. 8-bis, D.P.R. n. 322/1998).

    Tale compensazione è comunque prevista in caso di correzione di errori contabili di competenza.

    L’orientamento in tal senso è stato adottato nella circ. n. 31/E/2013.

    Seguendo tale impostazione, laddove l’errore commesso sia, innanzitutto, di natura civilistica trattandosi, ad esempio, di un errore contabile sulla competenza, viene mantenuto l’impianto della correzione interna e dell’integrazione dell’ultima dichiarazione.

    In modo tale che l’ultima dichiarazione rappresenti ancora la modalità concreta con la quale procedere immediatamente in compensazione con la differenza a proprio favore.

    Correzione a favore - Il contribuente che non ha imputato il componente negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, ha contabilizzato - al Conto economico o nello Stato patrimoniale - un componente negativo per dare evidenza all’errore può presentare una dichiarazione a favore secondo le regole innanzi esposte (art. 2, c. 8-bis, D.P.R. n. 600/1973).

    In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa al fine di dedurre un costo e, contestualmente, indicare un reddito originariamente omessi, qualora la stessa chiuda con un maggior credito, non può essere considerata “a favore” del contribuente e, quindi, non essere assoggettata ad alcuna sanzione.

    Solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. È, invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito (ris. 24 dicembre 2020, n. 82/E).

    Correzione a sfavore - Se il contribuente rileva errori consistenti nell’omessa imputazione di elementi positivi è tenuto - prima di procedere alla sterilizzazione del componente positivo rilevato in bilancio - a presentare dichiarazione integrativa a sfavore (art. 2, c. 8, D.P.R. n. 322/1998).

    La dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini stabiliti per l’accertamento (art. 43, D.P.R. n. 600/1973).

    Qualora si provveda a presentare tale dichiarazione entro i termini previsti per il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), è possibile avvalersi della riduzione delle sanzioni applicabili alla fattispecie concreta, secondo le misure e le modalità previste.

    Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria, all’esito dell’attività di accertamento, proceda al recupero di un costo dedotto in violazione del principio di competenza e il periodo di corretta imputazione si chiuda con una perdita fiscale, il contribuente conserva la possibilità di vedersi riconoscere la maggiore imposta versata. A tal fine dovrà presentare una dichiarazione integrativa (ris. 28 novembre 2013, n. 87/E).

    Correzione di errori contabili (*)
    Tipo di correzione Modalità per la correzione
    A favore Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore (art. 2, c. 8-bis, D.P.R. n. 322/1998).
    A sfavore Presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore (art. 2, c. 8, D.P.R. n. 322/1998).
    (*) Solo per i contribuenti che non applicano il principio di derivazione rafforzata e non sono soggetti al controllo legale dei conti.

    21.3. Certezza e oggettiva determinabilità

    21.3.Certezza e oggettiva determinabilità

    I ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

    Spetta al contribuente dimostrare che la certezza e l’obiettiva determinabilità si verificano in un periodo d’imposta diverso da quello di competenza civilistica (Cass. 9 novembre 2011, n. 23328).

    Pertanto, il principio di competenza viene disatteso se non sono soddisfatti anche i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità.

    Tali requisiti:

    • costituiscono gli elementi distintivi tra competenza civilistica e competenza fiscale: in altre parole, l’imputazione di taluni elementi reddituali al Conto economico di un determinato esercizio, effettuata secondo i criteri civilistici, non ha rilevanza fiscale allorquando difettano i requisiti previsti dalle norme tributarie;

    • non hanno rilevanza autonoma, ma operano in seconda battuta, una volta esperita la ricerca del periodo di competenza del componente reddituale.

    Un costo deve essere obbligatoriamente dedotto nell’esercizio di competenza, intendendosi per tale quello in cui esso diviene certo e oggettivamente determinabile: deve quindi escludersi la deducibilità di un determinato componente reddituale in esercizi precedenti o successivi a quello di competenza, al fine di impedire al contribuente di operare una scelta arbitraria del periodo d’imposta in cui dichiarare i propri componenti di reddito, poiché ciò potrebbe comportare manovre volte a ridurre il carico impositivo (Cass., sent. 30 luglio 2007, n. 16819 e Cass., sent. 31 gennaio 2011, n. 2213).

    Criterio Requisito
    Certezza La certezza concerne l’esistenza del provento o dell’onere. In generale, l’esistenza del componente reddituale viene considerata certa quando lo è dal punto di vista giuridico, vale a dire nel momento in cui esiste un vincolo avente origine:
    - in un contratto (ris. 22 ottobre 1981, n. 9/2940);
    - in un fatto illecito;
    - in un atto della P.A.;
    - direttamente dalla norma.
    Oggettiva
    determinabilità
    L’ammontare del provento o dell’onere risulta determinabile quando la valutazione estimativa del medesimo si basa su criteri non soggettivi, bensì suffragati da elementi oggettivi (ris. 11 marzo 1981, n. 9/375).
    La determinabilità va riguardata come reale possibilità di tradurre gli accadimenti aziendali in espressioni numerarie (ris. 22 ottobre 1981, n. 9/2940).
    L’obiettiva determinabilità non è collegata all’intervenuto accordo tra le parti sul costo, altrimenti sarebbe ad esse demandata la scelta di stabilire a quale esercizio imputare la relativa componente del reddito d’impresa. Il costo, infatti, può essere determinato in modo obiettivo già prima dell’accordo, attraverso strumenti quali la parametrazione ad altre operazioni simili, il valore di mercato dei beni utilizzati in rapporto al numero delle ore di utilizzo dei medesimi, ecc. (Cass., sent. 20 novembre 2009, n. 24526).

    21.3.1. Ambito temporale

    21.3.1.Ambito temporale

    La certezza e l’oggettiva determinabilità devono manifestarsi entro la chiusura dell’esercizio e non già entro il momento di redazione del relativo bilancio o di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

    21.4. Principio di inerenza

    21.4.Principio di inerenza

    L’inerenza va intesa come correlazione fra onere sostenuto e attività produttiva di reddito imponibile.

    In pratica, occorre valutare se tra spesa e attività o beni da cui derivano ricavi sussiste una relazione immediata e diretta: in caso affermativo, l’onere risulta interamente deducibile.

    È onere del contribuente provare che la spesa è inerente in termini qualitativi e quantitativi, fornendo ogni ulteriore documentazione utile a dimostrare l’esistenza della spesa e la formazione del costo sotto un profilo quantitativo (Cass. 4 aprile 2012, n. 5374).

    Comunque, l’onere della prova ricade sul contribuente nei soli casi di dubbio collegamento del componente reddituale negativo con l’impresa.

    Viceversa, se si tratta di spese strettamente necessarie alla produzione del reddito, o comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale (es. costi per l’acquisto di materie prime, macchinari o strumenti indispensabili a produrre certi beni o di manufatti necessari per la loro custodia), che, in quanto tali, possano ritenersi intrinsecamente inerenti all’attività d’impresa, è l’Amministrazione finanziaria a dover provare l’inesistenza, nel caso specifico, del predetto nesso di inerenza (Cass. 27 aprile 2012, n. 6548).

    21.4.1. Eccezioni

    21.4.1.Eccezioni

    Il requisito dell’inerenza non è richiesto per (art. 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986):

    • gli oneri fiscali;

    • gli oneri contributivi;

    • gli oneri di utilità sociale.

    Salvo diversa disposizione, tali oneri sono quindi deducibili per il solo fatto di essere imputati a Conto economico.

    Inoltre, i costi connessi a proventi (parzialmente) esclusi dalla formazione del reddito d’impresa (in pratica, i dividendi e gli utili da partecipazione) sono integralmente deducibili.

    In altri termini, le spese sostenute in relazione alla gestione di partecipazioni qualificate si considerano inerenti alla determinazione del reddito d’impresa anche se gli utili da esse derivanti sono parzialmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile (circ. 16 giugno 2004, n. 26/E).

    Pertanto, simmetricamente all’imponibilità parziale degli utili, è riconosciuta la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione.

    21.4.2. Oneri correlati a proventi esenti

    21.4.2.Oneri correlati a proventi esenti

    I costi connessi a proventi che non concorrono alla formazione del reddito d’impresa in quanto esenti sono indeducibili.

    Rientrano in questa categoria gli oneri connessi alla cessione di partecipazioni esenti (art. 87, D.P.R. n. 917/1986), quali:

    • le spese notarili a carico del cedente;

    • le spese per perizie tecniche ed estimative sostenute dal cedente;

    • le provvigioni dovute agli eventuali intermediari dal cedente;

    • altri eventuali oneri che siano specificamente (e non solo indistintamente) collegati al realizzo della partecipazione.

    La quota dei costi inerenti alla cessione delle partecipazioni che deve essere ripresa a tassazione non è determinata in misura pari al 100% dei costi, bensì in misura corrispondente alla percentuale di esenzione della plusvalenza.

    Principio di inerenza - Giurisprudenza di Cassazione
    Il concetto di inerenza deve essere interpretato in modo ampio, quale collegamento dei costi e degli oneri con l’attività dell’impresa e non con i ricavi. sent. 13 febbraio 2009, n. 3583
    Affinché un costo sostenuto sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. sent. 30 luglio 2007, n. 16826;
    sent. 21 gennaio 2009, n. 1465
    Le spese per acquisti di beni rientrano nella nozione di inerenza anche se prodromiche all’espletamento di nuove attività consentite dall’oggetto sociale. sent. 21 marzo 2008, n. 7808
    Sono deducibili i costi anche se non direttamente ricollegabili a ricavi o ad un fine di immediata redditività, nell’ambito di strategie di gruppo. sent. 1° agosto 2000, n. 10062;
    sent. 26 gennaio 2001, n. 1133
    L’inerenza di un costo deve essere riferita non tanto alla connessione dello stesso con una specifica componente positiva di reddito, ma più in generale alla generale connessione con un’attività atta a produrre profitto. ord. 26 ottobre 2015, n. 21743

    Casi particolari
    Fattispecie Chiarimenti
    Sanzioni pecuniarie Sono indeducibili dal reddito d’impresa per via della mancanza del requisito dell’inerenza (circ. 17 maggio 2000, n. 98/E, risp. 9.2.6; ris. 12 giugno 2001, n. 89/E; circ. 20 giugno 2002, n. 55/E; circ. 26 settembre 2005, n. 42/E).
    Acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti Sono indeducibili, perché non inerenti, gli oneri sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
    L’indeducibilità riguarda tutti quei costi, normalmente riconducibili alla categoria delle spese di rappresentanza, relativi all’offerta a titolo gratuito di beni e servizi agli operatori sanitari che superino il modico valore e, quindi, non “siano di valore trascurabile” (art. 2, c. 9, Legge n. 289/2002; circ. 18 gennaio 2006, n. 3/E).
    Somme dovute a titolo di oblazione a seguito di condono edilizio Le somme dovute a titolo di oblazione a seguito di condono edilizio sono indeducibili dal reddito d’impresa, in quanto deve escludersi, in tale ipotesi, qualsiasi correlazione tra il costo e il reddito prodotto. Infatti, tali somme trovano causa “in attività compiuta in violazione di legge, estranea all’esercizio dell’attività commerciale dell’impresa” (Cass., sent. 13 maggio 2003 n. 7317).
    Beni concessi in comodato In linea di principio, la circostanza che un bene venga concesso in comodato non fa venire meno la strumentalità e l’inerenza dello stesso e quindi la possibilità per il comodante di dedurre i relativi costi. L’inerenza del bene sussiste nella circostanza in cui lo stesso ceda le proprie utilità all’impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato (ris. 5 gennaio 1981, n. 9/2320).
    Spese di vitto e alloggio È riconosciuta l’integrale deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute da:
    - imprese distributrici di ticket restaurant;
    - tour operator e agenzie viaggi.
    In entrambi i casi, infatti, la fornitura di servizi alberghieri e/o di ristorazione costituisce l’oggetto dell’attività propria dell’impresa (i servizi concorrono in maniera diretta alla produzione dei ricavi) (circ. 3 marzo 2009, n. 6/E).
    Spese congressuali L’organizzatore congressuale che acquista prestazioni alberghiere e di ristorazione per rivenderle ai propri clienti nell’ambito di un “pacchetto” di servizi può beneficiare della piena deducibilità del costo sostenuto (ris. 28 maggio 2010, n. 47/E).

    21.5. Principio di cassa

    21.5.Principio di cassa

    In alcuni casi espressamente previsti viene applicato il principio di cassa invece che quello di competenza. Tale principio, che si applica per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, consiste nel considerare i compensi materialmente percepiti e le spese effettivamente sostenute, mediante un corrispondente movimento finanziario, nel periodo d’imposta.

    In sintesi, il principio di cassa trova applicazione per:

    • gli utili di partecipazioni in società ed enti soggetti ad IRES (22.7.2.) (artt. 59 e 89, c. 2, D.P.R. n. 917/1986);

    • i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento;

    • le imposte pagate nell’anno, diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, i contributi associativi e sindacali (24.4.1.) (art. 99, c. 1 e 3, D.P.R. n. 917/1986);

    • i contributi in conto capitale e in conto impianti (art. 88, c. 3, lett. b), D.P.R. n. 917/1986);

    • i compensi agli amministratori, ai promotori e ai soci fondatori (24.3.2.) (art. 95, c. 5, D.P.R. n. 917/1986);

    • gli interessi di mora (24.21.) (art. 109, c. 7, D.P.R. n. 917/1986).

    21.6. Strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione

    21.6.Strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione

    È indeducibile ogni tipo di remunerazione riferibile a (art. 109, c. 9, D.P.R. n. 917/1986):

    • titoli o strumenti finanziari comunque denominati, per la quota della remunerazione stessa che risulti variabile in relazione ai risultati economici della società erogante, di altra società appartenente allo stesso gruppo ovvero anche di un solo affare;

    • contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto (capitale e opere o servizi).

    Con riferimento alla prima ipotesi di indeducibilità, essa si determina soltanto nei casi in cui le remunerazioni dello strumento finanziario comportino la partecipazione ai risultati economici della società emittente. Si tratta del caso in cui agli obbligazionisti venga garantita, come remunerazione anche aggiuntiva, una percentuale degli utili.

    Inoltre, è esclusa l’indeducibilità degli oneri relativi a quei titoli il cui rendimento è ancorato, in qualche modo, a risultati pregressi (ad es. alla media dell’ultimo triennio).

    La previsione di indeducibilità è estesa anche ai titoli emessi in relazione ad un singolo affare (è infatti possibile emettere strumenti finanziari connessi con un patrimonio destinato ad uno specifico affare - art. 4, c. 4, Legge n. 366/2001).

    Per quanto riguarda invece l’indeducibilità della remunerazione relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto (capitale e opere o servizi), resta fermo che, nell’ipotesi in cui vengano emessi strumenti finanziari, le remunerazioni ad essi spettanti sono soggetti al regime di indeducibilità previsto per i titoli e gli strumenti finanziari comunque denominati, secondo le regole sopra descritte.

    21.7. Norme generali sulle valutazioni

    21.7.Norme generali sulle valutazioni

    Le norme generali sulle valutazioni sono contenute nell’art. 110, D.P.R. n. 917/1986.

    N. Elemento Principi generali sulla valutazione
    1 Costo Va assunto al lordo delle quote di ammortamento già
    dedotte.
    2 Oneri accessori di diretta
    imputazione
    Vanno compresi nel costo, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
    Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.
    Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.
    3 Costo dei beni rivalutati1 Per i beni diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, dalle materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e dalle obbligazioni e altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (art. 85, c. 1, lett. a), b) ed e), D.P.R. n. 917/1986), il costo non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito.
    4 Obbligazioni e altri titoli in serie o di massa che costituiscono
    immobilizzazioni finanziarie1
    Le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte.
    5 Costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari
    similari alle azioni1
    Si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti.
    6 Titoli a reddito fisso, considerate immobilizzazioni finanziarie e iscritti come tali in bilancio1 La differenza positiva o negativa tra il costo d’acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.
    1 Salvo eccezioni per i soggetti IAS adopter.

    21.7.1. Eccezioni per i soggetti IAS adopter

    21.7.1.Eccezioni per i soggetti IAS adopter

    In deroga a quanto riportato ai nn. 3, 4, 5 e 6 della tabella precedente, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali (c.d. IAS adopter):

    • i maggiori o i minori valori dei beni relativi a obbligazioni e altri titoli in serie o di massa (art. 85, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986), che si considerano immobilizzazioni finanziarie (art. 85, c. 3-bis, D.P.R. n. 917/1986), imputati a Conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

    • la lett. d) si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie (art. 85, c. 3-bis, D.P.R. n. 917/1986);

    • per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato per le plusvalenze su partecipazioni esenti di cui all’art. 87, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 (12 mesi), aventi gli altri requisiti previsti dal predetto art. 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

    Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali.

    21.7.2. Valore normale

    21.7.2.Valore normale

    Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni generali (art. 9, D.P.R. n. 917/1986) (2.7.2.).

    21.7.3. Corrispettivi e spese in valuta estera

    21.7.3.Corrispettivi e spese in valuta estera

    I corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data (art. 110, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).

    La conversione in euro dei saldi di conto delle Stabili Organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito.

    Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l’applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

    La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del Codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza.

    Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell’esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.

    In sintesi:

    • dal punto di vista fiscale non è previsto l’obbligo della loro conversione al cambio alla data di chiusura dell’esercizio per la totalità degli stessi: il contribuente è libero di scegliere come comportarsi;

    • se si sceglie di convertire al cambio alla data di chiusura dell’esercizio è deducibile l’eventuale perdita su cambi (minusvalenza) per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto.

    21.7.4. Ragguaglio ad anno

    21.7.4.Ragguaglio ad anno

    I proventi immobiliari (art. 90, D.P.R. n. 917/1986), le quote di ammortamento e le spese di manutenzione (art. 102, c. 1 e 6, D.P.R. n. 917/1986), le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili (art. 104, D.P.R. n. 917/1986), le svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti (art. 106, D.P.R. n. 917/1986) e gli altri accantonamenti (art. 107, c. 1 e 2, D.P.R. n. 917/1986) sono ragguagliati alla durata dell’esercizio se questa è inferiore o superiore a 12 mesi (art. 110, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).

    21.7.5. Mutamento dei criteri di valutazione

    21.7.5.Mutamento dei criteri di valutazione

    In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato (art. 110, c. 6, D.P.R. n. 917/1986).

    21.7.6. Cripto-attività

    21.7.6.Cripto-attività

    A partire dal 2023 (art. 1, c. 131-132, Legge n. 197/2022), in deroga alla disciplina generale, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al Conto economico (art. 110, c. 3-bis, D.P.R. n. 917/1986).

    Tale disposizione si applica anche ai fini dell’IRAP (38.2.4.).

    Resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo (relazione illustrativa Legge n. 197/2022).

    Si segnala che né i Principi contabili nazionali (OIC) né quelli internazionali (IAS/IFRS) contengono una definizione di cripto-attività (e, dunque, non disciplinano una specifica modalità di rilevazione delle stesse).

    Pertanto, in linea di principio, in applicazione del principio di derivazione rafforzata devono essere applicate, di volta in volta, le norme fiscali relative alle qualificazioni e classificazioni che i predetti asset assumono in bilancio (fermo restando le eventuali specifiche deroghe contenute nei decreti di coordinamento previsti dalle disposizioni fiscali).

    Analogamente, ai fini del reddito d’impresa, in considerazione della mancanza di una definizione delle cripto-attività, anche per i soggetti in derivazione semplice assumono rilevanza le qualificazioni e classificazioni operate in bilancio (sempre a eccezione dei casi in cui le disposizioni fiscali prevedano specifiche deroghe).

    Inoltre, le cripto-attività potrebbero essere rilevate dal soggetto emittente in bilancio tra i debiti (o tra gli strumenti partecipativi). In tal caso, a prescindere dalla qualificazione e classificazione contabile adottata, è necessario valutare se tali passività possiedano i requisiti per essere ricondotte agli strumenti similari alle azioni (art. 44, D.P.R. n. 917/1986) e, conseguentemente, per considerare indeducibile la relativa remunerazione (art. 109, D.P.R. n. 917/1986). Ciò comporta, in capo al soggetto possessore delle predette cripto-attività, l’applicazione del regime sulla participation exemption (23.) al ricorrere delle condizioni di legge (art. 87, D.P.R. n. 917/1986). Pertanto, sono stati sterilizzati tutti i fenomeni valutativi riguardanti le cripto-attività, prescindendo dalle modalità con cui tali asset sono iscritti in bilancio e dalla rilevazione a Conto economico dei componenti (positivi o negativi) derivanti da detti fenomeni (circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E).

    In sintesi, sulla base della classificazione in bilancio delle predette cripto-attività, si applicheranno le seguenti diposizioni del D.P.R. n. 917/1986:

    • per i beni immateriali e attività finanziarie immobilizzate, gli artt. 86 e 101;

    • per le attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante o tra le altre rimanenze l’art. 85.

    In ogni caso, il valore fiscale di prima iscrizione delle cripto-attività è determinato applicando le norme in materia di valore normale (2.7.1.) (art. 9, D.P.R. n. 917/1986).

    21.8. Norme in materia di transfer pricing

    21.8.Norme in materia di transfer pricing

    I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (prezzi di trasferimento infragruppo o transfer pricing), sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito (art. 110, c. 7, D.P.R. n. 917/1986).

    Lo stesso criterio trova applicazione nel caso di diminuzione del reddito derivante dalle operazioni con le società estere collegate; tuttavia sono specificamente elencate nella norma di rango primario le ipotesi di riconoscimento di variazioni in diminuzione (art. 31-quater, D.P.R. n. 600/1973).

    La disciplina attualmente in vigore trae origine dalle indicazioni emerse in sede OCSE (in seno al c.d. progetto BEPS) per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere.

    In relazione ai metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento infragruppo viene disposto che tali valori, se ne deriva un aumento del reddito, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, in luogo di utilizzare il previgente criterio del “valore normale” (2.7.2.) dei beni o dei servizi oggetto di tali operazioni.

    La medesima regola si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’art. 31-quater, D.P.R. n. 600/1973:

    • in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, resa esecutiva con Legge n. 99/1993;

    • a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

    • a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l’attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

    Evoluzione della disciplina sul transfer pricing - Il 12 settembre 2023, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva sul transfer pricing nel solco dell’iniziativa battezzata come “Business in Europe: Framework for Income Taxation” (nota anche con l’acronimo di “BEFIT”). Con questa proposta di direttiva si punta:

    • ad armonizzare la regolamentazione sui prezzi di trasferimento tra gli Stati Membri tramite l’implementazione di principi chiave con atti giuridici dell’Unione europea;

    • a limitare i casi di elusione, di doppia imposizione e di compliance che possono scaturire dalle diverse politiche messe in atto dai Paesi UE in materia di prezzi di trasferimento.

    21.8.1. Linee guida in materia di transfer pricing

    21.8.1.Linee guida in materia di transfer pricing

    Sono previste alcune linee guida in materia di prezzi di trasferimento nelle operazioni transfrontaliere tra imprese associate, tenendo conto del principio di libera concorrenza (D.M. 14 maggio 2018). Inoltre:

    • sono stati aggiornati i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento (Provv. Agenzia delle Entrate 23 novembre 2020, prot. n. 360494);

    • sono stati forniti i chiarimenti in merito alla disciplina concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali (circ. 26 novembre 2021, n. 15/E).

    Concetto di comparabilità - Un’operazione non controllata si considera comparabile ad un’operazione controllata ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul transfer pricing quando:

    • non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull’indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato;

    • in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità, così da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.

    Per capire se due o più operazioni sono comparabili ai fini della disciplina sul transfer pricing occorre porre l’attenzione:

    • sui termini contrattuali delle operazioni;

    • sulle funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia generazione del valore all’interno del gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l’operazione e le consuetudini del settore;

    • sulle caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;

    • sulle circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;

    • sulle strategie aziendali perseguite dalle parti.

    Criteri generali per definire i prezzi di trasferimento - La valorizzazione di un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso.

    Salvo alcune eccezioni appositamente previste, il metodo più appropriato deve essere selezionato fra i metodi indicati di seguito, tenendo conto dei seguenti criteri:

    • i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;

    • l’adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione controllata;

    • la disponibilità di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate comparabili;

    • il grado di comparabilità tra l’operazione controllata e l’operazione non controllata, considerando anche l’affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.

    Metodi per definire i prezzi di trasferimento

    Metodi1-2 Modalità applicative
    1) Metodo del confronto di prezzo Confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di servizi resi in un’operazione controllata e il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili.
    2) Metodo del prezzo di rivendita Confronto tra il margine lordo che un acquirente in una operazione controllata realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata e il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili.
    3) Metodo del costo maggiorato Confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un’operazione controllata e il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili.
    4) Metodo del margine netto della transazione Confronto tra il rapporto tra margine netto ed una base di commisurazione appropriata, che può essere rappresentata, a seconda delle circostanze, da costi, ricavi o attività, realizzato da un’impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine netto e la medesima base realizzato in operazioni non controllate comparabili.
    5) Metodo transazionale di ripartizione degli utili Attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa ad un’operazione controllata della quota di utile, o di perdita, derivante da tale operazione.
    Tale quota è determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni non controllate comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto alla realizzazione dell’operazione controllata dalle imprese associate ovvero attribuendo a ciascuna di esse quota parte dell’utile, o della perdita, che residua dopo che alcune delle funzioni svolte in relazione all’operazione controllata sono state valorizzate sulla base di uno dei metodi descritti sopra.
    1 Se può essere applicato con uguale grado di affidabilità un metodo descritto dai numeri 1), 2) e 3), e un metodo descritto dai numeri 4) e 5), è preferibile il metodo di cui ai numeri 1), 2) e 3).
    In ogni caso, se può essere applicato con lo stesso grado di affidabilità il metodo del confronto di prezzo (n. 1) e ogni altro metodo sopra descritto, è da preferire il metodo del confronto di prezzo.
    Non è necessario applicare più di un metodo per valorizzare un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza.
    2 È possibile applicare un metodo diverso dai metodi sopra descritti, qualora dimostri che nessuno di tali metodi può essere applicato in modo affidabile per valorizzare un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza e che tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni non controllate comparabili.

    Verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria sul metodo utilizzato - Qualora un’impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le regole indicate sopra per valorizzare un’operazione controllata, la verifica da parte dell’amministrazione finanziaria sulla coerenza di detta valorizzazione con il principio di libera concorrenza si deve basare sul metodo applicato dall’impresa.

    Aggregazione delle operazioni - Il principio di libera concorrenza è applicato operazione per operazione.

    Tuttavia, se un’impresa associata realizza due o più operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate, o che formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell’analisi di comparabilità e dell’applicazione dei metodi di cui sopra.

    Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza - Si considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato, qualora gli stessi siano riferibili a un numero di operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all’operazione controllata, in esito all’analisi di comparabilità.

    Un’operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate, si considerano realizzate in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo sopra indicato.

    Se l’indicatore finanziario di un’operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate, non rientra nell’intervallo di libera concorrenza, l’amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all’interno dell’intervallo di cui sopra, fatti salvi il diritto per l’impresa associata di presentare elementi che attestino che l’operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza, e la potestà per l’amministrazione finanziaria di non tenere conto di tali elementi adducendo idonea motivazione.

    Servizi a basso valore aggiunto - Sono considerati a basso valore aggiunto quei servizi che:

    • hanno natura di supporto;

    • non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale;

    • non richiedono l’uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;

    • non comportano l’assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l’insorgere di un tale rischio.

    Non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti.

    In caso di servizi a basso valore aggiunto, previa predisposizione di apposita documentazione, la valorizzazione può essere determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi.

    Documentazione - Nelle linee guida è previsto che:

    • la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria;

    • la presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo non può, in ogni caso, comportare l’inidoneità della stessa.

    21.8.2. Procedura

    21.8.2.Procedura

    Per accedere alla procedura sul transfer pricing sopra delineata occorre presentare apposita istanza (Provv. Agenzia delle Entrate 30 maggio 2018; Provv. Agenzia delle Entrate 23 novembre 2020).

    Con la presentazione dell’istanza si innesca l’attività istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate che si conclude con l’emissione di un atto motivato dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero.

    Contenuto dell’istanza Deve contenere gli elementi per attivare la procedura amichevole ai sensi delle convenzioni internazionali e, in particolare, deve:
    a) indicare chiaramente l’oggetto (ossia la richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da una rettifica in aumento). Qualora alla data di presentazione dell’istanza la rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero non sia ancora definitiva, occorre indicare la fase in cui si trova la rettifica in aumento e le possibili circostanze in dipendenza delle quali la rettifica in aumento diventerà definitiva;
    b) recare in allegato la seguente documentazione:
    i. traduzione di cortesia in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi emessi dall’autorità fiscale estera dai quali scaturisce la rettifica in aumento. È fatta salva la facoltà da parte dell’Ufficio di richiedere una traduzione giurata in italiano dei suddetti atti, ove sia ritenuto opportuno;
    ii. tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza;
    c) essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.
    Modalità e termini di presentazione
    dell’istanza
    Va indirizzata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate Roma.
    Può essere alternativamente:
    a) inviata per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it.;
    b) redatta in carta libera ed inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
    c) redatta in carta libera e consegnata direttamente all’Ufficio che ne rilascia ricevuta all’atto di presentazione.
    Nei casi sub b) e c) copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti anche su supporto elettronico.
    Termine
    di presentazione
    Va presentata entro i termini previsti dallo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali ivi indicato.

    21.8.3. Rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria

    21.8.3.Rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria

    In caso di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (art. 1, c. 6, D.Lgs. n. 471/1997).

    Il contribuente che detiene la documentazione deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione commisurata alla maggiore imposta dovuta o alla differenza del credito utilizzato.

    In caso di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore di libera concorrenza previste per l’esercizio dell’apposita ritenuta (art. 25, c. 4, D.P.R. n. 600/1973), la sanzione amministrativa dal 90 al 180% non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (art. 2, c. 4-ter, D.P.R. n. 600/1973). Anche in tale caso, il contribuente deve comunicare all’Amministrazione finanziaria di detenere la documentazione; in assenza di detta comunicazione, si rende applicabile la sanzione parametrata alle ritenute non versate.

    21.9. Fiscalità delle imprese soggette agli IFRS/IAS

    21.9.Fiscalità delle imprese soggette agli IFRS/IAS

    21.9.1. Principi contabili internazionali in vigore

    21.9.1.Principi contabili internazionali in vigore

    I Principi contabili internazionali (IAS) sono stati introdotti nel nostro Paese dal recepimento del Reg. CE 19 luglio 2002, n. 1606/2002, da parte della legge Comunitaria 2003 (art. 25, Legge n. 306/2003).

    A partire dal 1° aprile 2001, l’elaborazione dei Principi contabili internazionali è demandata allo IASB (International Accounting Standards Board) che è subentrato al precedente IASC.

    Pertanto, i Principi contabili internazionali elaborati fino alla data sopraindicata continuano ad essere identificati con la sigla IAS (International Accounting Standards), mentre i principi di nuova elaborazione assumono la sigla IFRS (International Financial Reporting Standards).

    IFRS/IAS in vigore
    Materia Numero IFRS/IAS
    Prima adozione degli International Financial Reporting Standards IFRS 1
    Pagamenti basati su azioni IFRS 2
    Aggregazioni aziendali IFRS 3
    Contratti assicurativi IFRS 4
    Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate IFRS 5
    Esplorazione e valutazione delle attività minerarie IFRS 6
    Strumenti finanziari: informazioni integrative IFRS 7
    Settori operativi IFRS 8
    Strumenti finanziari IFRS 9
    Bilancio consolidato IFRS 10
    Accordi congiunti IFRS 11
    Informativa sulle partecipazioni in altre entità IFRS 12
    Valutazione del fair value IFRS 13
    Regulatory deferral accounts IFRS 14
    Ricavi provenienti da contratti con clienti IFRS 15
    Leasing IFRS 16
    Contratti di assicurazione IFRS 17
    Presentazione del bilancio IAS 1
    Rimanenze IAS 2
    Rendiconto finanziario IAS 7
    Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori IAS 8
    Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio IAS 10
    Commesse a lungo termine IAS 11
    Imposte sul reddito IAS 12
    Immobili, impianti e macchinari IAS 16
    Leasing IAS 17
    Ricavi IAS 18
    Benefici per i dipendenti IAS 19
    Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica IAS 20
    Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere IAS 21
    Oneri finanziari IAS 23
    Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate IAS 24
    Fondi di previdenza IAS 26
    Bilancio consolidato e separato IAS 27
    Partecipazioni in società collegate IAS 28
    Informazioni contabili in economie iperinflazionate IAS 29
    Partecipazioni in joint venture IAS 31
    Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio IAS 32
    Utile per azione IAS 33
    Bilanci intermedi IAS 34
    Riduzione durevole di valore delle attività IAS 36
    Accantonamenti, passività e attività potenziali IAS 37
    Attività immateriali IAS 38
    Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione con aggiunta delle disposizioni relative all’opzione del valore equo IAS 39
    Investimenti immobiliari IAS 40
    Agricoltura IAS 41

    21.9.2. Recepimento in Italia

    21.9.2.Recepimento in Italia

    Il recepimento dei Principi contabili internazionali e, più precisamente, del Reg. CE n. 1606/2002, è avvenuto con il D.Lgs. n. 38/2005.

    Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., gli IAS non trovano applicazione.

    Invece, con effetto dall’esercizio precedente al 1° gennaio 2019 (art. 1, c. 1071, Legge n. 145/2018), i soggetti i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà (e non più l’obbligo) di applicare i princìpi contabili (art. 2-bis, D.Lgs. n. 38/2005).

    Gli intermediari finanziari che non sono obbligati a rispettare i Principi IAS/IFRS nella redazione del bilancio (es. gli iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 358/1993 - TUB) hanno facoltà di utilizzare tali criteri, nel caso in cui siano tenuti a redigere il bilancio consolidato oppure siano inclusi in gruppi che redigono il bilancio consolidato (Banca d’Italia, comunicato 27 febbraio 2007).

    È stato consentito l’utilizzo dei Principi contabili internazionali anche da parte delle “società chiuse”, con la conseguenza che tali principi sono applicabili in via facoltativa da parte di tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 20, c. 2, D.L. n. 91/2014).

    Successivamente, la disciplina ha subito alcuni importanti modifiche ad opera della Legge n. 244/2007 (art. 1, c. 58-59) e del D.Lgs. n. 139/2015 che, attuando la Direttiva n. 2013/34/UE, tra le altre cose ha innovato le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (21.10.).

    21.9.3. Decreti attuativi

    21.9.3.Decreti attuativi

    L’applicazione pratica delle regole contenute nel D.Lgs. n. 38/2005 è avvenuta con l’emanazione di due Decreti:

    • D.M. n. 48/2009 con cui sono state emanate le disposizioni attuative delle norme previste dalla Legge n. 244/2007;

    • D.M. 8 giugno 2011 (c.d. secondo Decreto IAS) con cui sono state emanate le disposizioni di coordinamento tra i Principi contabili internazionali IAS/IFRS e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP (art. 4, c. 7-quater, D.Lgs. n. 38/2005).

    In seguito, sono stati emanati i decreti:

    • 10 gennaio 2018 volti a coordinare, con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, i Principi contabili internazionali IFRS 9 (Strumenti finanziari) e IFRS 15 (Ricavi provenienti da contratti con i clienti);

    • 5 agosto 2019 con norme di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP con riferimento al Principio contabile internazionale IFRS 16 (Leasing).

    Con il Decreto 10 gennaio 2018 sono state previste ulteriori disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati. In relazione a quest’ultimo aspetto, sono fatti salvi i comportamenti adottati nei periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore del D.M. i cui termini per il versamento delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente a detta data.

    D.M. n. 48/2009 - Contiene i criteri:

    • per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei Principi contabili internazionali di cui al Reg. CE n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

    • per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base agli IAS e soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili nazionali;

    • di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai Principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;

    • di coordinamento dei Principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

    • di coordinamento con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 38/2005, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei Principi contabili internazionali;

    • per consentire la continuità dei valori così come risultanti dall’applicazione delle regole previste dalle modifiche introdotte dalla Legge n. 244/2007 con quelli assunti nei precedenti periodi d’imposta.

    D.M. n. 48/2009 – Sintesi
    Aspetto disciplinato Riferimento
    I soggetti “IAS adopter” devono:
    - assumere le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”;
    - mantenere, al contrario, ferme le disposizioni fiscali che limitano gli ammortamenti, le valutazioni e gli accantonamenti.
    Infatti, le norme fiscali stabiliscono la prevalenza della forma sulla sostanza, in quanto danno piena valenza alle risultanze giuridico formali delle operazioni poste in essere.
    Invece, gli IAS si comportano in modo esattamente contrario in quanto le operazioni sono rilevate basandosi sulla “sostanza” delle stesse a prescindere dalla forma giuridica prescelta.
    Di conseguenza devono intendersi derogati i criteri temporali di imputazione dei componenti reddituali in conformità alla diversa natura di bilancio assunta dall’operazione.
    art. 2
    Ciascun soggetto che interviene nel medesimo rapporto contrattuale deve determinare il reddito imponibile in base al proprio assetto contabile.
    È comunque prevista un’eccezione in alcuni casi tra cui:
    - trasferimento dei titoli partecipativi, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio;
    - imputazione, in generale, delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all’estero;
    - trattamento fiscale dei pronti contro termine su titoli.
    art. 3
    È confermata la neutralità anche per le operazioni di fusione, scissione e conferimento rientranti nell’ambito applicativo dell’IFRS3.
    È prevista la deducibilità dei costi di aggregazione (due diligence, consulenze, ecc.), anche se tali costi, nell’ambito del bilancio redatto con gli IAS, devono essere capitalizzati nei valori di acquisizione dell’azienda ricevuta.
    art. 4
    I criteri di neutralità (art. 13, D.Lgs. n. 38/2005) rilevano in sede di prima applicazione degli IAS anche se intervenuta in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. art. 5
    La salvaguardia opera per i comportamenti tenuti negli esercizi 2005, 2006 e 2007 che hanno già formato oggetto di dichiarazione. art. 6

    D.M. 8 giugno 2011 - Contiene le norme di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.

    D.M. 8 giugno 2011 – Sintesi
    Aspetto
    disciplinato
    Regole Riferimento
    Regole generali di coordinamento I componenti reddituali fiscalmente rilevanti, imputati direttamente al prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui i componenti di cui sopra assumono rilievo fiscale solo per effetto dell’imputazione a Conto economico. Per i componenti imputati direttamente a patrimonio o al prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l’imputazione a Conto economico, la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al Conto economico aventi la medesima natura. I componenti fiscalmente rilevanti ai fini IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto OCI, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nel momento dell’imputazione a Conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a Conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al Conto economico aventi la medesima natura. art. 2
    Immobili Gli immobili classificati ai sensi dello IAS 16, dello IAS 40 o dell’IFRS 5 si considerano strumentali solo se presentano i requisiti di cui all’art. 43, D.P.R. n. 917/1986 e cioè se:
    - sono relativi ad imprese commerciali;
    - costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni;
    - sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore;
    - sono strumentali per natura.
    È esclusa la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2, IAS 16, IAS 40 o dell’IFRS 5 in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS.
    art. 3
    Attività
    finanziarie
    Se uno strumento finanziario viene riclassificato in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, con il conseguente passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d’esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale.
    La differenza tra il valore riclassificato ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.
    Le stesse regole si applicano anche alle classificazioni di uno strumento finanziario effettuate a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale in continuità di valori fiscali che comportano il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso. In tale ipotesi, il differenziale tra il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, individuato alla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria, e quello fiscalmente riconosciuto prima dell’operazione di riorganizzazione, rileva in capo al soggetto che iscrive lo strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39 secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della nuova classificazione.
    art. 4
    Strumenti
    finanziari
    Indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, si considerano:
    1) similari alle azioni gli strumenti finanziari (11.1.2.);
    2) similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari (11.1.3.).

    Resta ferma l’indeducibilità sugli strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione (21.6.) (art. 109, c. 9, D.P.R. n. 917/1986). In deroga alle regole descritte sopra, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei Principi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui al numero 2), a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti degli strumenti similari alle azioni (11.1.2.) (art. 44, c. 2, lett. a) D.P.R. n. 917/1986).
    Nell’ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegnazioni hanno generato componenti negativi che hanno assunto rilievo fiscale; parimenti, in capo al detentore di tali diritti, è ammesso in deduzione l’importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti stessi. La disposizione non si applica se il detentore iscrive in bilancio uno strumento finanziario derivato (art. 112, D.P.R. n. 917/1986).
    Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c. assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a Conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello Stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato.
    art. 5
    Operazioni con pagamento
    basato su azioni per servizi forniti da dipendenti
    I componenti negativi imputati a Conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio (art. 83, D.P.R. n. 917/1986).
    I maggiori valori delle partecipazioni iscritti ai sensi dell’IFRS 2 a seguito di un’operazione con pagamento basato su azioni, regolata con propri strumenti rappresentativi di capitale a favore di altra entità del gruppo che acquisisce i servizi forniti dai propri dipendenti, incrementano il costo della partecipazione sia ai fini IRES che IRAP.
    art. 6
    Operazioni
    di copertura
    Si considerano con finalità di copertura (art. 112, D.P.R. n. 917/1986):
    - le operazioni designate di copertura in conformità allo IAS 39 e le operazioni attuate mediante il ricorso al fair value option ai sensi dello IAS 39, par. 9, lettera b (i), per ridurre un’asimmetria contabile nella valutazione delle attività e passività finanziarie;
    - le operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile, ai sensi dei paragrafi da 72 a 80 dello IAS 39.
    art. 7
    In ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell’imputazione al Conto economico (art. 112, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).La relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura.
    Beni
    gratuitamente
    devolvibili
    Le attività immateriali iscritte in bilancio ai sensi di quanto disposto dall’IFRIC 12 rientrano tra i beni gratuitamente devolvibili (artt. 104 e 107, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).
    Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie che adottano gli IAS, i componenti negativi rilevati ai sensi del paragrafo 21 dell’IFRIC 12 si considerano accantonamenti ai fondi di ripristino o di sostituzione (art. 107, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).
    In deroga a quanto detto sopra, le quote di ammortamento dei beni immateriali, iscritti ai sensi di quanto disposto dall’IFRIC 12, relativi ad accordi per i servizi in concessione che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività regolate si considerano deducibili (art. 102-bis, D.P.R. n. 917/1986).
    art. 8
    Accantonamenti Si considerano accantonamenti:
    - i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37, ancorché disciplinate da uno IAS/IFRS diverso rispetto allo stesso IAS 37;
    - gli oneri derivanti dall’attualizzazione delle passività di cui al punto precedente.
    I suddetti accantonamenti sono deducibili se si tratta di (art. 107, c. 1, 2 e 3, D.P.R. n. 917/1986) (24.20.):
    - accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili;
    art. 9
    - accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste;
    - accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio.
    Beni immateriali a durata
    indefinita
    A prescindere dall’imputazione al Conto economico, la deduzione del costo dei beni immateriali a vita utile indefinita è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d’impresa e l’avviamento sia ai fini IRES (24.12.) (art. 103, c. 1 e 2, D.P.R. n. 917/1986) che ai fini IRAP (38.) (artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 446/1997). art. 10
    Regole di
    compatibilità
    della disciplina
    del riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
    Le divergenze contabili verificatesi in applicazione degli IAS sono riallineabili, se la ricostruzione retrospettiva delle stesse è compatibile con la predetta disciplina del riallineamento. art. 11

    Riguardo agli enti creditizi e finanziari, per i quali le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono integralmente deducibili (art. 106, c. 3, D.P.R. n. 917/1986), i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell’IRES (art. 1, c. 1067, Legge n. 145/2018):

    • per il 10% del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9; tale deduzione è differita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 (art. 1, c. 713 Legge n. 160/2019);

    • per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

    Tale ultima regola si applica in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi d’imposta precedenti al 1° gennaio 2019 (art. 1, c. 1069, Legge n. 145/2018).

    21.10. Fiscalità delle imprese soggette agli OIC

    21.10.Fiscalità delle imprese soggette agli OIC

    21.10.1. Disciplina applicabile

    21.10.1.Disciplina applicabile

    Con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 è stata attuata la Direttiva n. 2013/34/UE, con alcune importanti modifiche alle disposizioni del Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

    Ne è seguito l’adeguamento dei Principi contabili nazionali redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità (Principi OIC).

    Il coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le disposizioni civilistiche come modificate dal D.Lgs. n. 139/2015 è stato effettuato con l’art. 13-bis, D.L. n. 244/2016.

    Il principio di derivazione rafforzata (21.1.2.) esteso ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile, non si applica alla determinazione della base imponibile IRPEF delle società di persone. Al contrario, il principio trova applicazione per la determinazione della base imponibile IRES dei soggetti non residenti muniti di Stabile Organizzazione in Italia (risposta dell’Agenzia delle Entrate resa in occasione dell’incontro con la stampa specializzata del 1° febbraio 2018).

    Successivamente, con il D.M. 3 agosto 2017 sono state emanate le disposizioni attuative relative agli aspetti fiscali derivanti dalle nuove norme in materia di bilancio e dai nuovi Principi OIC.

    21.10.2. Revisione degli OIC

    21.10.2.Revisione degli OIC

    Gli OIC validi sono disponibili sul sito della Fondazione dell’Organismo italiano di contabilità.

    Gli OIC disponibili sono stati rivisti alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 che, tra le altre cose, hanno obbligato:

    • alla rivisitazione del piano dei conti adattandolo alle esigenze dettate dalla nuova normativa e tenendo conto delle nuove richieste per la Nota integrativa;

    • all’adeguamento ad alcune disposizioni tributarie (ad esempio, la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a fair value).

    La revisione di tutti i Principi contabili ha tenuto conto anche della modalità di redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e dei bilanci per le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.).

    OIC in vigore
    Materia Numero OIC
    Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare OIC 2
    Fusione e scissione OIC 4
    Bilanci di liquidazione OIC 5
    Quote di emissione di gas ad effetto serra OIC 8
    Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali OIC 9
    Rendiconto finanziario OIC 10
    Bilancio d’esercizio, finalità e postulati OIC 11
    Composizione e schemi del bilancio d’esercizio OIC 12
    Rimanenze OIC 13
    Disponibilità liquide OIC 14
    Crediti OIC 15
    Immobilizzazioni materiali OIC 16
    Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto OIC 17
    Ratei e risconti OIC 18
    Debiti OIC 19
    Titoli di debito OIC 20
    Partecipazioni OIC 21
    Lavori in corso su ordinazione OIC 23
    Immobilizzazioni immateriali OIC 24
    Imposte sul reddito OIC 25
    Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 26
    Patrimonio netto OIC 28
    Cambiamenti di Principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio OIC 29
    Bilanci intermedi OIC 30
    Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto OIC 31
    Strumenti finanziari derivati OIC 32
    Passaggio ai principi contabili nazionali OIC 33
    Ricavi OIC 34
    Principio contabile ETS OIC 35

    21.10.3. Regole di redazione del bilancio

    21.10.3.Regole di redazione del bilancio

    Partendo dai principi guida contenuti nella Direttiva n. 2013/34/UE, il D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato le regole sulla redazione del bilancio d’esercizio. In sintesi, si è intervenuto sui seguenti aspetti:

    • postulati di bilancio:

      • postulato della rilevanza;

      • postulato della rappresentazione sostanziale;

    • valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio:

      • costi di ricerca e pubblicità;

      • azioni proprie;

      • strumenti finanziari derivati e fair value;

      • ammortamento dei costi di sviluppo;

      • ammortamento dell’avviamento;

      • valutazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti;

      • rapporti con imprese controllate dalla medesima controllante;

    • documenti di bilancio:

      • redazione del Rendiconto finanziario;

      • modifiche allo schema di Conto economico;

      • modifiche allo schema di Stato patrimoniale;

      • conti d’ordine.

    Principio di rilevanza - È uno dei principi introdotti dal D.Lgs. n. 139/2015 (art. 2423, c. 4, c.c.). In sintesi, viene previsto che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla suddetta disposizione.

    Principio della rappresentazione sostanziale - È l’altro principio introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015 (art. 2423-bis, n. 1-bis), c.c.). Viene infatti disposto che nella redazione del bilancio, tra gli altri principi, occorre che la rilevazione e la presentazione delle voci sia effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.

    21.10.4. Decreto attuativo

    21.10.4.Decreto attuativo

    Con il D.M. 3 agosto 2017 oltre a dare attuazione alle modifiche introdotte dal D.L. n. 244/2016, è stato modificato il D.M. 8 giugno 2011 nonché è stata coordinata la normativa per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali IAS/IFRS (c.d. “soggetti IAS/IFRS adopter”) al fine dell’applicazione ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, diversi dalle microimprese (c.d. “OIC adopter”).

    Gli aspetti su cui è intervenuto il decreto possono essere così sintetizzati:

    • è stato chiarito che la rilevanza fiscale, ai fini IRES e IRAP, dei componenti imputati direttamente a patrimonio o al prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo (OCI) per i quali non è prevista l’imputazione a Conto economico, è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al Conto economico aventi la medesima natura; in pratica, al fine di individuare il corretto regime fiscale di un determinato componente di reddito, in assenza dell’imputazione a Conto economico per effetto dell’applicazione degli IAS/IFRS, è necessario indagarne la “natura”;

    • è stata eliminata l’asimmetria fiscale che si viene a creare tra soggetto emittente uno strumento finanziario rappresentativo di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi e soggetto detentore dello stesso strumento, nel caso di mancato esercizio dei diritti connessi;

    • sono stati sterilizzati, ai fini fiscali, gli effetti derivanti dalla contabilizzazione con l’applicazione del costo ammortizzato ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi “significativamente” diversi a quelli di mercato;

    • è stato disposto che la finalità di copertura di uno strumento finanziario derivato a norma dell’art. 112, D.P.R. n. 917/1986 può essere attestata, oltre che da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione del relativo strumento, anche con la rilevazione tra gli strumenti finanziari derivati di copertura nel primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello stesso.

    Fine capitolo
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