40.1. Dichiarazione annuale e versamenti - 40.1.1.Dichiarazione - 40.1.2.Versamenti - 40.2. Sanzioni amministrative
40.1. Dichiarazione annuale e versamenti
40.1.Dichiarazione annuale e versamenti40.1.1. Dichiarazione
40.1.1.DichiarazioneI soggetti passivi devono dichiarare, in ogni periodo d’imposta, i componenti che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se non consegue alcun debito d’imposta.
Sottoscrizione
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto.
La dichiarazione deve essere firmata anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
La nullità per mancata sottoscrizione, è sanata, se il soggetto passivo o suo rappresentate provvede ad effettuarla entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’Ufficio competente.
Modalità e termini di presentazione - Con effetto dal 2 maggio 2024, la dichiarazione IRAP deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi (art. 11, D.Lgs. n. 1/2024) (9.2.):
-
entro il 31 ottobre per le persone fisiche, le società di persone ed enti assimilati (
97.3.);
-
entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le società di capitali ed enti assimilati (
97.4.).
In precedenza, i termini erano, rispettivamente:
-
entro il 30 novembre per le persone fisiche, le società di persone ed enti assimilati;
-
entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le società di capitali ed enti assimilati.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data (art. 11, c. 2, D.Lgs. n. 1/2024).
All’Agenzia delle Entrate spetta il successivo invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome (sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta).
Concordato preventivo biennale - A seguito dell’introduzione del Concordato preventivo biennale (71.9.), per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il termine di presentazione
scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta (art. 38, D.Lgs. n. 13/2024).
Quindi, per i soggetti solari, il 31 ottobre 2024.
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, il termine di presentazione va dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Termini di presentazione
Periodi d’imposta | Termini di presentazione | |
Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare | Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare | |
In corso al 31 dicembre 2023 | - in via telematica, dal 1° maggio al 31 ottobre 2024; - se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.A., dal 1° maggio al 1° luglio 2024. |
in via telematica: - entro il 31 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. |
In corso al 31 dicembre 2024 | - in via telematica, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025; - se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.A., dal 15 aprile al 30 giugno 2025. |
in via telematica: - per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025; - per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. |
In corso al 31 dicembre 2025 e successivi |
- in via telematica, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo; - se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.A., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo. |
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile
al 31 ottobre dell’anno successivo; - per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. |
1) Il credito emergente dalla dichiarazione IRAP, maturato e richiesto in compensazione da parte di contribuenti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione, può essere recuperato indicandolo nella dichiarazione dei redditi.
Conseguentemente, l’eccedenza IRAP richiesta in compensazione nel periodo d’imposta precedente, da parte di un contribuente non più obbligato alla presentazione della relativa dichiarazione, può essere esposta nella sezione II del quadro RX del modello di dichiarazione dei redditi, con l’indicazione del codice tributo 3800 (ris. 29 luglio 2011, n. 79/E).
2) I contribuenti, persone fisiche o meno, che nella dichiarazione IRAP hanno ripartito
l’eventuale credito tra utilizzo in compensazione e rimborso dello stesso, ovvero l’hanno chiesto interamente a rimborso, possono modificare la propria scelta, optando unicamente per la compensazione, presentando una dichiarazione integrativa (97.2.).
Tale facoltà è possibile solo se l’eccedenza di imposta chiesta a rimborso non sia ancora stata rimborsata, anche parzialmente.
40.1.2. Versamenti
40.1.2.VersamentiPer i versamenti dell’imposta valgono le stesse regole previste per le imposte sui
redditi (17.2.5.;
35.1.4.).
Acconti d’imposta - Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata, sono
dovuti acconti secondo le modalità previste per le imposte sul reddito (97.5.;
97.6.).
Concordato preventivo biennale - L’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati (art. 20, D.Lgs. n. 13/2024).
Per l'anno d'imposta 2024, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli
ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro
il 30 giugno 2024 (il termine è prorogato al 1° luglio 2024 in quanto il 30 giugno
2024 è domenica) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle
IRAP per il primo anno di applicazione dell'istituto del Concordato preventivo biennale
(71.9.), possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione (art. 37, D.Lgs. n. 13/2024).
Tale regola si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche a quelli che adottano il regime forfetario o quello di vantaggio, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese tassate per trasparenza (artt. 5, 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986).
Compensazione - Il credito IRAP risultante dalla dichiarazione è compensabile con tutti gli altri tributi e contributi che rientrano nel sistema del versamento unificato (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).
Per poter compensare orizzontalmente, crediti d’imposta derivanti dalle dichiarazioni, per importi superiori a 5.000 euro annui, è necessario apporre sulla dichiarazione il visto di conformità (art. 1, c. 574, Legge n. 147/2013).
La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 241/1997).
È previsto l’obbligo per tutti i contribuenti di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate qualora intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o infrannuali), crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP ovvero crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché, dal 1° luglio 2024, dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL (art. 37, c. 49-bis, D.L. n. 223/2006).
Importi minimi - L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, se gli importi spettanti a ciascuna regione non superano 12 euro.
Enti pubblici - Gli organi e le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, versano l’acconto mensilmente e per un importo pari a quello risultante dall’applicazione delle aliquote.
40.2. Sanzioni amministrative
40.2.Sanzioni amministrativeLe sanzioni applicabili sono le stesse previste per la dichiarazione dei redditi (art. 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Violazione | Sanzione |
Omessa presentazione della dichiarazione. |
Dal 120 al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro (da 500 a 2.000 euro nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). |
Dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200 se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento
di cui abbia avuto formale conoscenza. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro (da 300 a 1.000 euro nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). |
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Nella dichiarazione è indicato: - un imponibile inferiore a quello accertato, o - un’imposta inferiore a quella dovuta, o - un credito superiore a quello spettante. |
Dal 90% al 180% dell’ammontare della maggiore imposta dovuta e della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile. |
La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. | |
Fuori dai casi di cui al punto precedente, la sanzione è ridotta di 1/3 quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori
al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori
a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui sopra, l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. |
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Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250. | |
- Dichiarazione non redatta secondo la modulistica ufficiale, - omissione o non indicazione in maniera esatta e completa dei dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e del rappresentante fiscale, o - non indicazione in maniera esatta e completa di ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli. |
Da 250 a 2.000 euro. |
- Ritardato od omesso versamento dell’imposta, in acconto o in saldo, o - versamento in misura inferiore a quella dovuta. |
30% dell’imposta non versata. |
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà. | |
Salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione ridotta alla metà di cui sopra è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/14 per ciascun giorno di ritardo. |