39.1. Deduzioni generali - 39.2. Deduzione forfetaria base - 39.3. Deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti - 39.3.1. Condizioni per la deduzione - 39.4. Deduzione costo residuo personale dipendente - 39.5. Altre deduzioni - 39.6. Spettanza delle deduzioni e limiti
39.1. Deduzioni generali
39.1.Deduzioni generaliPer determinare la base imponibile IRAP è possibile portare in deduzione alcuni importi, riepilogati nella tabella che segue
(art. 11, c. 1, D.Lgs. n. 446/1997):
Deduzioni | Soggetti esclusi | D.Lgs. n. 446/1997 |
|
1 | Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)1, a partire dal periodo d’imposta 2021, solo relativamente ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato | Nessuno | art. 11 c. 1, lett. a), n. 1 |
2 | Somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi | Nessuno | art. 11, c. 1, lett. a), n. 1-bis |
3 | Spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, a partire dal periodo d’imposta 2021, solo relativamente ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato3 | Nessuno | art. 11, c. 1, lett. a), n. 5 |
4 | Costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo2 | Amministrazioni pubbliche | art. 11, c. 1, lett. a), n. 5 |
1 Ai fini della corretta imputazione temporale delle deduzioni per contributi deve
assumersi il criterio di competenza nel caso in cui il soggetto passivo sia percettore di reddito d’impresa. In presenza di reddito di lavoro autonomo, trova applicazione il criterio di cassa, che attribuisce rilievo al momento di effettivo sostenimento del costo. Nel caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all’impresa utilizzatrice del personale. |
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2 Sono compresi i compresi sostenuti da consorzi tra imprese, costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del CAF. | |||
3 La deduzione permane integralmente per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti
che operano senza fini di lucro, mentre si riferisce al solo personale diverso dai
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per gli altri soggetti d’imposta (art. 10, D.L. n. 73/2022). |
39.2. Deduzione forfetaria base
39.2.Deduzione forfetaria baseDalla base imponibile è possibile dedurre alcuni importi che variano a seconda del tipo di soggetto e dell’importo
della base imponibile.
Tipologie di contribuenti |
Base imponibile (in euro) | Deduzione forfetaria (in euro) |
|
da | a | ||
imprese individuali, società di persone e esercenti arti e professioni (art. 3, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 446/1997) | 0,00 | 180.759,91 | 13.000,00 |
180.759,92 | 180.839,91 | 9.750,00 | |
180.839,92 | 180.919,91 | 6.500,00 | |
180.919,92 | 180.999,91 | 3.250,00 | |
altri soggetti (escluse le Amministrazioni Pubbliche - art. 3, c. 1, lett. e-bis), D.Lgs. n. 446/1997) | 0,00 | 180.759,91 | 8.000,00 |
180.759,92 | 180.839,91 | 6.000,00 | |
180.839,92 | 180.919,91 | 4.000,00 | |
180.919,92 | 180.999,91 | 2.000,00 |
39.3. Deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti
39.3.Deduzione forfetaria per lavoratori dipendentiPer ogni lavoratore dipendente, a partire dal periodo d’imposta 2021 diverso da quelli a tempo indeterminato, fino
ad un massimo di 5, spetta una deduzione pari a 1.850 euro, su base annua, a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione
del valore della produzione non siano superiori, nel periodo d’imposta, a 400.000 euro (art. 11, c. 4-bis1, D.Lgs. n. 446/1997).
39.3.1. Condizioni per la deduzione
39.3.1.Condizioni per la deduzioneI lavoratori dipendenti rilevanti per l’attribuzione della deduzione devono avere le seguenti caratteristiche:
-
non devono essere assunti con contratto di formazione e lavoro;
-
non devono essere disabili;
-
non devono essere apprendisti;
-
devono avere un contratto a tempo pieno e per l’intero periodo d’imposta; in caso di periodo inferiore, la deduzione (e la base imponibile) deve essere ragguagliata al periodo di lavoro.
Altre condizioni
La deduzione può essere applicata anche in presenza di contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto (art. 11, c. 4-bis2, D.Lgs. n. 446/1997).
La deduzione deve essere ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, e, in quest’ultimo caso, è ridotta in misura proporzionale.
Il limite dei 5 dipendenti deve essere interpretato nel senso che il beneficio può essere calcolato al massimo su 5 lavoratori impiegati nel corso dell’anno.
Se un soggetto impiega nell’intero periodo d’imposta 20 lavoratori dipendenti, tutti con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di 6 mesi, la deduzione compete per un importo pari a 5.000 euro [5 lavoratori x (2.000 x 50%)].
Il contribuente che impiega più di 5 lavoratori dipendenti con contratti di diverso tipo è libero di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione (ris. 10 agosto 2004, n. 116/E).
Se un soggetto impiega nel periodo d’imposta 7 lavoratori dipendenti, di cui 4 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 3 con contratto di lavoro a tempo parziale al 50%, tutti impiegati per l’intero periodo d’imposta, la deduzione può competere per un importo massimo pari a 9.000 euro [(4 lavoratori x 2.000) + (1 lavoratore x 2000) x 50%].
39.4. Deduzione costo residuo personale dipendente
39.4.Deduzione costo residuo personale dipendentePer i soggetti escluse le PA e gli enti non commerciali, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
La deduzione è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
39.5. Altre deduzioni
39.5.Altre deduzioniCooperative sociali
Le cooperative sociali (art. 1, Legge n. 381/1991) deducono dalla base imponibile l’intero costo del lavoro relativo alle persone svantaggiate (art. 4, Legge n. 381/1991; art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 446/1997).
Compensi a ricercatori e docenti stranieri
L’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti
ai ricercatori e docenti che rientrano in Italia a svolgere la loro attività, acquisendo anche la residenza fiscale (9.6.1.), sono deducibili dalla base imponibile (art. 44, D.L. n. 78/2010).
La disposizione si applica per il periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Principi contabili internazionali
I soggetti che applicano i principi contabili internazionali (21.9.) e che riallineano, con il metodo del “saldo” globale, le divergenze tra i valori
di bilancio e i valori fiscali relativi a tutti gli elementi patrimoniali esistenti
all’inizio del periodo d’imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali
e/o successiva variazione degli stessi principi, possono dedurre la quota della somma
algebrica (negativa) delle differenze positive e negative derivante dal riallineamento
(art. 15, D.L. n. 185/2008 e D.M. 30 luglio 2009). Detto saldo negativo concorre, per quote costanti, alla formazione dell’imponibile
dell’esercizio in cui è esercitata l’opzione per il riallineamento e nei successivi fino ad un numero di periodi d’imposta pari alla maggiore durata
residua delle operazioni oggetto di riallineamento (art. 11, c. 3, D.M. 8 giugno 2011). Se tale numero è inferiore a 5 esercizi (art. 15, c. 4, ultimo periodo, D.L. n. 185/2008), il saldo negativo concorre alla formazione dell’imponibile.
39.6. Spettanza delle deduzioni e limiti
39.6.Spettanza delle deduzioni e limitiPer ciascun dipendente l’importo delle:
-
deduzioni generali (art. 11, c. 1, D.Lgs. n. 446/1997) (
39.1.),
-
forfetarie in ragione del numero dei dipendenti occupati (art. 11, c. 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/1997) (
39.3.),
non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.