95.1. Detrazione misure antisismiche (Sisma bonus) - 95.2. Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia - 95.3. Detrazione riqualificazione energetica (ecobonus) - 95.4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR - 95.5. Modello redditi società di persone - 95.6. Modello redditi persone fisiche - 95.7. Opzione o revoca del risparmio amministrato - 95.8. Opzione o revoca del risparmio gestito - 95.9. Opzione per il regime forfetario - 95.10. Versamento cedolare secca
95.1. Detrazione misure antisismiche (Sisma bonus)
95.1.Detrazione misure antisismiche (Sisma bonus)Adempimento | È prevista una detrazione d’imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ricadenti in zone sismiche ad
alta pericolosità, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, con un limite
massimo di spesa di euro 96.000, pari al: - 50%; - 70% (75% in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali) se si determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore; - 80% (85% in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali) se si determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. ( ![]() Attenzione: con l’emanazione delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023; successivamente, la percentuale scende al 70% per il 2024 e 65% per il 2025. |
Chi | Soggetti IRPEF e IRES. |
Scade il... | Invio all’ENEA delle informazioni sui lavori effettuati: entro 90 giorni dalla data
di ultimazione dei lavori o del collaudo. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate - da parte di banche e Poste italiane S.p.A. - dei dati relativi alle spese sostenute: entro il 18 marzo. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate - da parte degli amministratori di condominio - dei dati relativi alle spese sostenute: entro il 16 marzo (prorogato al 18 marzo 2024 per le spese 2022). |
Procedura | Il soggetto interessato: 1) invia alla ASL competente per territorio una comunicazione; 2) effettua i pagamenti mediante bonifico bancario/postale; 3) acquisisce l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato; 4) indica nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, in caso di detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo; 5) conserva ed esibisce a richiesta degli uffici i documenti prescritti dalla legge; 6) per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio che indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione; 7) per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, può cedere il credito d’imposta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi per l’adozione di misure antisismiche. |
95.2. Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia
95.2.Detrazione per interventi di ristrutturazione ediliziaAdempimento | È prevista una detrazione d’imposta del 50% (salvo casi particolari), con un limite
di spesa di euro 96.000, per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico
del contribuente per interventi di recupero, ricostruzione o ripristino degli immobili
(![]() |
Chi | Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. |
Scade il... | Trasmissione all’Agenzia delle Entrate - da parte di banche e Poste italiane S.p.A.
- dei dati relativi alle spese sostenute: entro il 18 marzo 2024. Invio all’ENEA delle informazioni sui lavori: entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori esclusivamente per taluni interventi edilizi e tecnologiche. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate - da parte degli amministratori di condominio - dei dati relativi alle spese sostenute: entro il 18 marzo 2024. |
Procedura | Il contribuente deve: 1) inviare alla ASL competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A/R o altre modalità stabilite dalla Regione); 2) pagare mediante bonifico bancario o postale; 3) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione; 4) conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti prescritti dalla legge; 5) limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino una riqualificazione o un risparmio energetico, trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati. L’amministratore di condominio deve: 1) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio; 2) indicare nella comunicazione le quote di spesa imputate ai singoli condomini. |
95.3. Detrazione riqualificazione energetica (ecobonus)
95.3.Detrazione riqualificazione energetica (ecobonus)Adempimento | È prevista una detrazione d’imposta del 65% delle spese sostenute da ripartire in
10 rate annuali di pari importo, per le spese sostenute ed effettivamente rimaste
a carico del contribuente per opere finalizzate alla riqualificazione energetica degli
edifici esistenti. Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 65% ovvero del 50% in funzione della tipologia di intervento ( ![]() Attenzione: con l’emanazione delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023; successivamente, la percentuale scende al 70% per il 2024 e 65% per il 2025. La detrazione al 110% non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. |
Chi | a) Persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni; b) titolari di reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); c) associazioni tra professionisti; d) enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; e) Istituti autonomi per le case popolari. |
Scade il... | Invio della documentazione all’ENEA: entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate - da parte degli amministratori di condominio - dei dati relativi alle spese sostenute: entro il 18 marzo 2024. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate - da parte di banche e Poste italiane S.p.A. - dei dati relativi alle spese sostenute: entro il 16 marzo (prorogato - per le spese 2022 - al 18 marzo 2024). |
Procedura | Il soggetto interessato deve: 1) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; 2) acquisire e trasmettere in via telematica all’ENEA le copia dell’attestato di certificazione energetica e scheda informativa degli interventi realizzati; 3) effettuare il pagamento, nel caso non sia titolare di reddito d’impresa, mediante bonifico bancario o postale; 4) conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta i documenti prescritti dalla legge. L’amministratore di condominio deve: 1) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio; 2) indicare nella comunicazione le quote di spesa imputate ai singoli condomini. |
95.4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
95.4.Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFRAdempimento | Sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate ogni anno è applicata dal datore
di lavoro/sostituto d’imposta un’imposta sostitutiva del 17%, da versare in 2 rate,
in acconto e in saldo (![]() |
Chi | Sono obbligati al versamento tutti i datori di lavoro subordinato, esclusi: - i datori di lavoro domestico; - le imprese di nuova costituzione nell’anno iniziale di attività. |
Scade il... | Acconto: entro il 16 dicembre dell’anno per cui si effettua la rivalutazione. Saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo. |
Procedure | A) Acconto 1) Calcolare il 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese le rivalutazioni dei TFR erogati nel corso di detto anno (metodo “storico”). In alternativa, l’acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto (metodo “previsionale”). Sono incluse nel calcolo le quote di TFR versate al Fondo di tesoreria dell’INPS; escluse quelle versate ai Fondi di previdenza complementare. 2) Calcolare il 17% della somma sopra determinata (acconto). 3) Versare l’acconto tramite Mod. F24. B) Saldo 1) Calcolare la rivalutazione del TFR al 31 dicembre dell’anno precedente. 2) Calcolare il 17% della somma sopra determinata e detrarre quanto versato in acconto. 3) Versare la differenza a debito (saldo) tramite Mod. F24. 4) Se il versamento dell’acconto risulta in eccesso rispetto a quanto dovuto (e quindi emerge un saldo a credito) la differenza potrà essere scomputata dalle ulteriori ritenute che il sostituto d’imposta è chiamato a versare oppure può essere compensata in F24. 5) Detrarre l’imposta complessivamente versata dal fondo TFR stesso. |
Modulistica | Modello di versamento F24 Codici tributo: 1712 per l’acconto e 1713 per il saldo |
95.5. Modello redditi società di persone
95.5.Modello redditi società di personeAdempimento | Presentazione del Mod. Redditi Società di persone in via telematica (![]() |
Chi | Sono obbligate alla presentazione del Mod. Redditi SP i seguenti soggetti residenti
nel territorio dello Stato: - società semplici; - società in nome collettivo e in accomandita semplice; - società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza); |
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle
società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale); - associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; - aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori); - gruppi europei di interesse economico GEIE. |
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Scade il... | 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. |
Procedura | Le modalità di presentazione sono unicamente telematiche e le medesime previste per
il Mod. Redditi società di capitali (![]() |
95.6. Modello redditi persone fisiche
95.6.Modello redditi persone fisicheAdempimento | Presentazione del Mod. Redditi Persone fisiche per via telematica, direttamente o
tramite intermediario abilitato. Sono previsti casi in cui è ammessa la presentazione cartacea ( ![]() |
Chi | Sono obbligati alla presentazione del Mod. Redditi PF in via telematica le persone
fisiche che: - hanno conseguito redditi nell’anno d’imposta e non rientrano nei casi di esonero; - sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito. |
Possono presentare la dichiarazione anche quei contribuenti che, pur rientrando nei
casi di esonero, intendono far valere oneri deducibili o detraibili o chiedere il
rimborso di crediti derivanti dalla dichiarazione dell’anno precedente o da acconti
versati per il periodo d’imposta in corso. Sono esonerati dalla presentazione telematica ed ammessi alla presentazione del modello cartaceo i contribuenti che: a) pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730, non possono presentare il Mod. 730; b) pur potendo presentare il Mod. 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i seguenti quadri del Mod. Redditi: - RM - Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva - RT - Plusvalenze di natura finanziaria - RW - Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio - IVIE/IVAFE c) devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. |
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Scade il... | Presentazione in via telematica: 30 novembre. Presentazione cartacea: 30 giugno. |
Procedura | La presentazione telematica di presentazione delle dichiarazioni è la stessa prevista
per il Mod. Redditi società di capitali (![]() In caso di presentazione cartacea il soggetto interessato deve: 1) raccogliere la documentazione necessaria per la predisposizione del Mod. Redditi Persone fisiche; 2) compilare la dichiarazione Redditi Persone fisiche; 3) verificare la sussistenza dei requisiti per poter presentare la dichiarazione Redditi Persone fisiche su supporto cartaceo; 4) predisporre la dichiarazione cartacea da sottoscrivere ed inserire nell’apposita busta; 5) presentare, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale, il Mod. Redditi Persone fisiche ad un ufficio postale; 6) conservare la ricevuta di presentazione. |
95.7. Opzione o revoca del risparmio amministrato
95.7.Opzione o revoca del risparmio amministratoAdempimento | Sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’investimento del risparmio
il contribuente può optare per una tassazione a titolo sostitutivo e liberatorio,
ad opera degli intermediari, che avviene in base al criterio di realizzo (non di maturazione)
di ciascuna operazione (![]() |
Chi | Soggetti interessati: - persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di una attività di impresa, - società semplici e soggetti equiparati, - enti non commerciali che hanno conferito ad un intermediario l’incarico di deposito e custodia di valori mobiliari (diversi dalle partecipazioni qualificate). Soggetti esclusi: - soggetti che detengono partecipazioni qualificate ai quali è consentito solo il regime c.d. “dichiarativo”; - imprese individuali; - società di capitali; - enti commerciali; - società di persone aventi oggetto commerciale, a prescindere dalla natura dell’investimento. |
Scade il... | Esercizio dell’opzione: all’instaurarsi del rapporto. La durata dell’opzione è annuale, per il periodo d’imposta successivo. Revoca dell’opzione: entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo. |
Procedure e sanzioni |
1) Rilasciare comunicazione scritta all’intermediario contestualmente al conferimento
dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente;
2) per i rapporti già in essere, sottoscrivere e inviare al soggetto incaricato apposita dichiarazione anteriormente all’inizio del periodo di imposta. L’opzione è valida sino a revoca. |
95.8. Opzione o revoca del risparmio gestito
95.8.Opzione o revoca del risparmio gestitoAdempimento | Sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’investimento del risparmio
il contribuente può optare per una tassazione a titolo sostitutivo e liberatorio,
ad opera degli intermediari, che avviene in base al criterio di maturazione (non del
realizzo) di ciascuna operazione (![]() |
Chi | Soggetti interessati: - persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di una attività di impresa, - società semplici e soggetti equiparati, - enti non commerciali che hanno conferito ad un soggetto abilitato l’incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi ad imprese. Soggetti esclusi: - soggetti che detengono partecipazioni qualificate ai quali è consentito solo il regime c.d. “dichiarativo”; - imprese individuali; - società di capitali; - enti commerciali; - società di persone aventi oggetto commerciale, a prescindere dalla tipologia di investimento. |
Scade il... | Esercizio dell’opzione: all’instaurarsi del rapporto. La durata dell’opzione è annuale, per il periodo d’imposta successivo. Revoca dell’opzione: entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo. |
Procedure e sanzioni |
1) Rilasciare comunicazione scritta all’intermediario contestualmente al conferimento
dell’incarico di gestione di patrimoni; 2) per i rapporti già in essere, sottoscrivere e inviare al soggetto incaricato apposita dichiarazione anteriormente all’inizio del periodo di imposta. L’opzione è valida sino a revoca. |
95.9. Opzione per il regime forfetario
95.9.Opzione per il regime forfetarioAdempimento | Si tratta di un regime fiscale di vantaggio che prevede: - l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP pari al 15% (5% in caso di nuove iniziative produttive per i primi 5 periodi di imposta); - numerose agevolazioni e semplificazioni ai fini IVA e previdenziali. È applicabile ai soggetti che: - nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi o compensi entro il limite di euro 85.000; - nell’anno precedente, non hanno sostenuto spese per personale dipendente per un importo complessivo superiore a euro 20.000 lordi ( ![]() |
Chi | - Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa,
arti o professioni in possesso di determinati requisiti; - persone fisiche residenti in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e con almeno il 75% del reddito complessivo prodotto in territorio italiano. |
Scade il... | Esercizio dell’opzione: entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività. I contribuenti
che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, accedono al regime con
la dichiarazione annuale. Opzione per il regime ordinario: con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. |
Richiesta di regime contributivo INPS agevolato: mediante apposita comunicazione telematica messa a disposizione dall’INPS, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell’anno di accesso al regime. | |
Procedure | Inizio dell’attività 1) Verificare la sussistenza dei requisiti. 2) Presentare all’Agenzia delle Entrate (anche in via telematica) il Mod. AA9/12 per la comunicazione di inizio attività in cui è attestata la presunzione di sussistenza dei requisiti. |
Modulistica | Mod. AA9/12. |
95.10. Versamento cedolare secca
95.10.Versamento cedolare seccaAdempimento | Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato a saldo per l’annualità precedente
e con primo/secondo acconto ovvero unico acconto (per gli acconti non superiori a
euro 257,52) per l’annualità in corso (![]() L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 21%. È ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato, nei comuni ad alta tensione abitativa. L’aliquota del 10% si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati: - nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi; - nei comuni di cui all’art. 1, c. 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (sisma dell’Italia Centrale del 2016 e 2017), in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una “zona rossa”. Locazioni brevi: la cedolare secca si applica anche ai contratti di locazione di immobili abitativi di durata inferiore ai 30 giorni e con l’aliquota al 26%. |
Chi | Persone fisiche che nel periodo di imposta hanno contratti di locazione assoggettati
a cedolare secca. |
Scade il... | Saldo e 1° acconto: 30 giugno (o nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo); 2° acconto: 30 novembre (non rateizzabile). |
Procedure | 1) Raccogliere la documentazione necessaria per la compilazione del Mod. Redditi Persone
fisiche. 2) Compilare il quadro RB con i dati relativi ai redditi fondiari. 3) Individuare i canoni di locazione soggetti a cedolare secca. 4) Calcolare il saldo relativo all’anno precedente e l’eventuale acconto (dal 2021 la percentuale sale dal 95% al 100%) per l’anno corrente, in base all’aliquota del 10% (canone concordato) ovvero 21%. 5) Compilare l’F24 con gli importi dovuti a titolo di saldo e di acconto della cedolare secca, effettuare il versamento e conservare le ricevute di pagamento. |
Modulistica | Mod. Redditi PF Modello di versamento F24 Codici tributo: 1842 - saldo 1840 - primo acconto 1841 - secondo acconto |