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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    7. DETRAZIONI PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI

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    Successivo 8. TASSAZIONE SEPARATA
    Mostra tutte le note

    7.1. Interventi di recupero edilizio - 7.1.1. Soggetti interessati - 7.1.2. Parti comuni condominiali - 7.1.3. Condominio minimo - 7.1.4. Trasferimento della detrazione - 7.1.5. Vendita dell’immobile - 7.1.6.Trasferimento dell’immobile mortis causa - 7.1.7. Interventi agevolati - 7.1.8. Realizzazione di autorimesse, posti auto o parcheggi pertinenziali - 7.1.9. Percentuali di detrazione e limiti di spesa - 7.1.10. Prosecuzione di lavori - 7.1.11. Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione - 7.1.12. Detrazione per gli acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati - 7.2. Acquisti di mobili destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato - 7.2.1. Condizioni per usufruire della detrazione - 7.2.2. Tipologie di beni agevolabili - 7.2.3. Limiti di detraibilità - 7.2.4. Modalità di pagamento - 7.2.5. Documentazione da controllare e conservare e altri adempimenti - 7.3. Interventi relativi a misure antisismiche (Sismabonus) - 7.3.1.Detrazione generale - 7.3.2. Passaggio a classi di rischio inferiori - 7.3.3. Parti comuni di edifici condominiali - 7.3.4. Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) - 7.3.5. Demolizione e ricostruzione - 7.3.6. Tavola riassuntiva - 7.4. Spese per il risparmio energetico - 7.4.1. Soggetti che possono fruire della detrazione - 7.4.2. Edifici interessati - 7.4.3. Detraibilità e limiti - 7.4.4. Interventi agevolati - 7.4.5. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti - 7.4.6. Interventi sull’involucro degli edifici esistenti - 7.4.7. Pannelli solari - 7.4.8. Impianti di climatizzazione invernale - 7.4.9. Schermature solari - 7.4.10. Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili - 7.4.11. Dispositivi multimediali - 7.4.12. Ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione - 7.4.13. Adempimenti - 7.4.14. Rateizzazione - 7.4.15. Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale - 7.4.16.Cumulo - 7.4.17. Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo - 7.5. Ritenuta sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico - 7.6. Bonus verde - 7.7. Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - 7.8. Interventi sulle facciate (bonus facciate) - 7.9. Superbonus - 7.9.1.Soggetti interessati e ambito oggettivo - 7.9.2.Interventi di risparmio energetico - 7.9.3.Interventi relativi a misure antisismiche - 7.9.4.Installazione pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo - 7.9.5.Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici - 7.9.6.Requisiti per l’accesso al Superbonus - 7.9.7. Modalità operative e opzione per la cessione del credito - 7.9.8. Sanzioni - 7.9.9. Cumulabilità - 7.9.10. Contabilizzazione - 7.9.11. Aggiornamento catastale - 7.9.12. Plusvalenze sulla cessione degli immobili - 7.9.13. Proroga SAL 31 dicembre 2023 - 7.9.14.Contributo per la copertura dei lavori - 7.9.15.Trasmissione dati all’ENEA - 7.10.Cessione dei bonus e sconto sul corrispettivo - 7.10.1. Spese interessate - 7.10.2. Rapporto con altre norme sulla cessione dei bonus - 7.10.3.Modalità operative - 7.10.4.Utilizzo dei crediti d’imposta - 7.10.5. Controlli, sanzioni e responsabilità - 7.10.6. Inutilizzo dei crediti - 7.10.7.Rifiuto delle cessioni dei crediti successivo alla prima già accettata - 7.11.Spese per l’eliminazione di barriere architettoniche

    7.1. Interventi di recupero edilizio

    7.1.Interventi di recupero edilizio

    È prevista una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50% delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione si calcola su un massimo di 96.000 euro di spesa per interventi su: parti comuni degli edifici residenziali (fondazioni, tetti, muri maestri, lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e altre parti dell’edificio ad uso comune); singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, e loro pertinenze (art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986) (art. 31, lett. a), b), c) e d), D.P.R. n. 380/2001).

    La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

    La detrazione, pur con percentuali crescenti a seconda del grado di intervento, spetta anche per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone a rischio sismico (7.3.).

    7.1.1. Soggetti interessati

    7.1.1.Soggetti interessati

    Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato (circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, punto 2).

    La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

    Tali soggetti sono:

    • proprietari o nudi proprietari;

    • titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;

    • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

    • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce (circ. 11 maggio 1998, n. 121/E, risp. 2.3);

    • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a queste equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

    • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E);

    • familiari conviventi;

    • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (circ. 9 maggio 2013, n. 13/E, risp. 1.2);

    • conviventi more uxorio;

    • futuro acquirente.

    Casi particolari
    Detentore La detrazione spetta ai detentori dell’immobile a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile sussista al momento di avvio dei lavori e risulti da un atto (contratto di locazione o di comodato) regolarmente registrato. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
    La mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
    Soci di cooperative La detrazione spetta ai soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi, e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, ai soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori).
    Questi ultimi possono fruire della detrazione dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se il verbale di assegnazione non è sottoposto a registrazione.
    La detrazione non spetta alla cooperativa edile formata dai proprietari delle unità immobiliari che hanno provveduto alla sua costituzione per avviare la ristrutturazione dello stabile (ris. 17 novembre 2008, n. 442/E).
    Familiare convivente La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (circ. 11 maggio 1998, n. 121/E, punto 2.1). Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 5, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).
    Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (circ. 11 maggio 1998, n. 121/E, punto 2.1). Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori.
    La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non spetta, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (circ. 12 giugno 2002, n. 50/E, risp. 5.1; circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 1.10).
    Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
    Convivente more uxorio Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016 (circ. 7 aprile 2017, n. 8/E) la detrazione spetta al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà).
    Il convivente more uxorio può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
    L’accertamento della “stabile convivenza” può risultare dai registri anagrafici o mediante autocertificazione.
    Futuro acquirente La detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato (circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; ris. 8 febbraio 2008, n. 38/E).
    Occorre che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico.
    Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
    Lavori eseguiti in proprio Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati che può essere anche precedente all’inizio dei lavori (circ. 11 maggio 1998, n. 121/E, risp. 2.4 e circ. 1° giugno 1999, n. 122/E, risp. 4.1).
    Unico proprietario
    di un intero edificio
    Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. La locuzione “parti comuni di edificio residenziale” va riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (circ. 11 maggio 1998, n. 121/E, risp. 2.6).
    Se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” e pertanto non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (ris. 12 luglio 2007, n. 167/E, risp. 3).
    Erede Un contribuente, in qualità di erede, non può beneficiare delle quote residue della detrazione spettanti al de cuius, qualora l’immobile oggetto degli interventi sia stato concesso parzialmente e temporaneamente in locazione a terzi (risposta a interpello 22 dicembre 2022, n. 594).

    7.1.2. Parti comuni condominiali

    7.1.2.Parti comuni condominiali

    Per l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione è necessario far riferimento all’art. 1117 c.c. (ris. 12 febbraio 2010, n. 7/E).

    Parti comuni Parti riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari (ris. 12 febbraio 2010, n. 7/E; ris. 12 luglio 2007, n. 167/E).
    Rientrano tra le parti comuni (art. 1117 c.c.):
    - il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
    - i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
    - le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
    Ripartizione della detrazione tra i singoli condomini Va fatta in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti c.c.
    Adempimenti
    dell’amministratore
    di condominio
    Indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione ed effettuazione degli altri adempimenti relativi alla detrazione;
    - rilascio di apposita certificazione a ciascun condomino (solo in caso di effettivo pagamento delle spese), contenente:
    - le generalità ed il codice fiscale di chi rilascia la certificazione,
    - gli elementi identificativi del condominio,
    - l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento,
    - la quota parte millesimale imputabile al condomino.
    Conservazione della documentazione originale al fine di esibirla a richiesta degli Uffici.
    Adempimenti del singolo
    condomino
    Indicazione del codice fiscale del condominio nella propria dichiarazione dei redditi (circ. 1° giugno 2012, n. 19/E, risp. 1.4).
    Presenza di amministratore giudiziario in caso
    di disaccordo
    Tale soggetto è legittimato a porre in essere tutti gli adempimenti inerenti alla gestione dell’agevolazione, compreso il rilascio della certificazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini dell’imputazione/suddivisione della spesa per ciascun condomino (ris. 21 luglio 2008, n. 314/E).
    Spese sostenute
    da più soggetti ma imputate
    solo ad uno di essi
    Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota relativa alla spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione (circ. 1° giugno 1999, n. 122/E, risp. 4.7).
    Spesa sostenuta dal familiare convivente o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile Il familiare o convivente può portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione il convivente deve indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 4.2).
    Limite di spesa Per la detrazione per i lavori condominiali il condomino può sfruttare interamente il limite di spesa previsto per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti attribuibili all’altra unità immobiliare facente parte del medesimo condominio (risposta a interpello 28 giugno 2019, n. 219).

    7.1.3. Condominio minimo

    7.1.3.Condominio minimo

    Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini.

    Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio. Ciò è possibile nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. A condizione, però, che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane S.p.A., dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.

    In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. Se ogni condomino ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale.

    Il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E, risp. 1.7).

    7.1.4. Trasferimento della detrazione

    7.1.4.Trasferimento della detrazione

    La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, comporta nei casi più frequenti il trasferimento della detrazione (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).

    Ciò non accade nell’ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa (circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, punto 4).

    Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (circ. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 2.1.14), anche nell’ipotesi di opzione di mantenimento della detrazione in capo al cedente (circ. 1° giugno 2012, n. 19/E, risp. 1.8).

    7.1.5. Vendita dell’immobile

    7.1.5.Vendita dell’immobile

    In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (art. 16-bis, c. 8, D.P.R. n. 917/1986; circ. 1° giugno 2012, n. 19/E, risp. 1.6 e 1.8).

    In mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

    Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).

    Le regole innanzi esposte valgono anche nei casi di:

    • donazione (circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, punto 4);

    • permuta (circ. 19 giugno 2012, n. 25/E, risp. 1.2).

    Usufrutto - In caso di costituzione del diritto di usufrutto, a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario.

    Trasferimento pro-quota - Il trasferimento di una quota dell’immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).

    Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell’immobile e non del 100%, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore (circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 1.8 e circ. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 2.1.13).

    La residua detrazione, tuttavia, si trasmette alla parte acquirente solo se, per effetto della cessione pro quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell’immobile, perché, in quest’ultima ipotesi, si realizzano i presupposti richiesti dalla disposizione normativa (ris. 24 marzo 2009, n. 77/E).

    7.1.6. Trasferimento dell’immobile mortis causa

    7.1.6.Trasferimento dell’immobile mortis causa

    In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile (circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 1.1).

    La detrazione si trasmette agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta del bene; quindi, se l’erede che detiene l’immobile direttamente concede successivamente in comodato o in locazione l’immobile a terzi, non potrà fruire delle rate di detrazione degli anni in cui l’immobile non è da lui detenuto direttamente. Questa regola vale anche se l’immobile acquistato per successione viene concesso a terzi con contratti di locazioni brevi (10.3.11.). (risposta a interpello 19 luglio 2019, n. 282).

    Casi particolari Regole
    Presenza di più eredi, di cui uno solo abita l’immobile La detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità.
    Rinuncio all’eredità da parte del coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione Non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tale caso neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
    Erede detentore dell’immobile che successivamente lo concede in comodato o in locazione Non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente. Tuttavia, al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (circ. 24 aprile 2015, n. 17/E, risp. 3.3).
    De cuius conduttore dell’immobile La detrazione si trasmette purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione (circ. 9 maggio 2013, n. 13/E, risp. 1.1).
    Eredi del comodatario La detrazione non si trasferisce in quanto tali eredi non subentrano nel contratto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante questi può portare in detrazione le rate residue in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene (circ. 6 maggio 2016, n. 18/E, risp. 3.2).
    Vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene Le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione sia effettuata nel medesimo anno di accettazione dell’eredità (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
    Immobile locato La detrazione non spetta in quanto l’erede proprietario non ne può disporre.
    Immobile a disposizione La detrazione spetta in parti uguali agli eredi.

    7.1.7. Interventi agevolati

    7.1.7.Interventi agevolati

    L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

    Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico e nei loro contenuti, sono classificati e dettagliatamente definiti dall’art. 3, D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia).

    In particolare, per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese di:

    • manutenzione ordinaria (art. 3, lett. a);

    • manutenzione straordinaria (art. 3, lett. b);

    • restauro e risanamento conservativo (art. 3, lett. c);

    • ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. d).

    Invece, per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione spetta per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria.

    La detrazione, spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (art. 16-bis, c. 3-bis, D.P.R. n. 917/1986).

    Interventi ammissibili su singoli edifici e parti comuni

    Tipo di intervento Ammissibilità detrazione
    Singole unità immobiliari Parti comuni di edifici
    Manutenzione ordinaria NO SÌ
    Manutenzione straordinaria SÌ SÌ
    Restauro e risanamento conservativo SÌ SÌ
    Ristrutturazione edilizia SÌ SÌ

    La detrazione per interventi di recupero riguardanti interi fabbricati può essere fruita solo dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati. È necessario, quindi, che si realizzi anche il presupposto costituito dall’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato (Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 14 settembre 2017, n. 5-12157).

    L’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

    Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Possono essere ricomprese anche le unità immobiliari ad uso non abitativo, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza l’esecuzione dei lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ris. 8 febbraio 2005, n. 14/E).

    In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

    Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali se sostiene le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, par. 3).

    La detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai proprietari di soli box o cantine.

    Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione (circ. 11 maggio 1998, n. 121/E, punto 4). Fanno eccezione gli interventi relativi ai parcheggi pertinenziali nonché quelli di demolizione e “fedele ricostruzione” sempreché dal titolo abilitativo risulti che rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia.

    Interventi ammessi

    Tipo di intervento Descrizione Tipologie
    Manutenzione
    ordinaria (solo per lavori su parti
    comuni di edifici)1
    (art. 3, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 380/2001)
    Interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
    La caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti attraverso opere di riparazione dell’esistente.
    - Sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione;
    - riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
    - rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
    - rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
    Pertanto, gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti, di finitura degli edifici nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti (circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, punto 3.4). - rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
    - sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
    - riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
    - riparazione recinzioni;
    - sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
    - sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
    Manutenzione
    straordinaria (art. 3, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 380/2001)
    Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
    La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso (circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, punto 3.4).
    - Sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
    - realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
    - realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
    - realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;
    - consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
    - rifacimento vespai e scannafossi;
    - sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
    - rifacimento di scale e rampe;
    - realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
    - sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
    - sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
    - realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
    - interventi finalizzati al risparmio energetico.
    Restauro e
    risanamento
    conservativo (art. 3, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001)
    Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. - Modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
    - innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
    Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. - ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
    - adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
    - apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
    Rientrano tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo agevolabili quelli di risanamento conservativo che si riferiscono all’insieme delle opere finalizzate ad adeguare ad una migliore esigenza d’uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali (circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, punto 3.4).
    Ristrutturazione
    edilizia (art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001)
    Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. - Riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
    - costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
    - mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
    - trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
    - modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;
    - interventi di ampliamento delle superfici.
    1 Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’art. 1117, n. 1, c.c.: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune.

    Spese e oneri accessori

    Altri interventi e spese agevolabili
    Spese e oneri
    accessori
    Sono comprese tra le spese agevolabili anche:
    - le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
    - le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
    - le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della Legge n. 46/1990 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (Legge n. 1083/1971);
    - le spese per l’acquisto dei materiali;
    - il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
    - le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
    - l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
    - gli oneri di urbanizzazione;
    - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché dei relativi adempimenti.
    Eliminazione barriere
    architettoniche
    Opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. In linea generale le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria.
    Opere finalizzate alla cablatura degli edifici Realizzazione di antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. La tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione gli interventi di cablatura degli edifici per l’accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di cogenerazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza.
    Opere finalizzate al contenimento
    dell’inquinamento
    acustico
    Opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico che possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette: ad esempio sostituzione di vetri degli infissi. In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (ad es. scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla normativa.
    Opere finalizzate al
    risparmio energetico
    - Opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10%;
    - opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;
    -·impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;
    - impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
    - impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
    - generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;
    - generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;
    - apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;
    - apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l’unità immobiliare;
    - apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari;
    - trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;
    - sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;
    - sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 lumen/watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare.
    Anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette (vale quanto detto a proposito dell’inquinamento acustico).
    Opere finalizzate alla
    sicurezza statica
    ed antisismica
    Opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione nonché la rete dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità.
    Nell’ambito dei centri storici essi “devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”. La norma rende necessario non solo la cooperazione tra proprietari interessati, ma anche l’intervento attivo degli enti locali. Pertanto, ai fini dell’applicazione della disposizione, devono essere i privati, di norma, a predisporre “progetti unitari” e a sottoporli all’esame del Comune, per un’approvazione di tipo “edilizio”: ovverosia mediante una concessione, stante che non si tratta, nel caso in esame, di piano urbanistico. Ma non può essere esclusa l’iniziativa dei Comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari.
    Interventi
    di messa a norma
    degli edifici
    Interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell’abitazione meglio individuati all’art. 1, Legge n. 46/1990 e definiti dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio.
    Opere interne Opere le cui caratteristiche principali ed unificanti sono, in sintesi, l’assenza di alterazione dell’aspetto esterno degli edifici, nonché la natura di interventi edilizi che non comportino trasformazioni urbanistiche, oggetto di concessione edilizia.
    Realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi Spese sostenute esclusivamente per realizzare interventi sugli immobili; la detrazione, quindi, non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.
    Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione IRPEF del 19% (6.2.7.).
    Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi Con il termine “atti illeciti” si fa riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio, non rientra nell’agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:
    - rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
    - apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
    - porte blindate o rinforzate;
    - apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
    - installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
    - apposizione di saracinesche;
    - tapparelle metalliche con bloccaggi;
    - vetri antisfondamento;
    - casseforti a muro;
    - fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
    - apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
    - esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
    Riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili Semplici riparazioni quali:
    - sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante;
    - installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
    - montaggio di vetri anti-infortunio;
    - installazione del corrimano;
    - interventi di bonifica dell’amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.

    Casi particolari Chiarimenti
    Realizzazione
    ed integrazione
    di servizi
    igienico-sanitari
    Rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne (ris. 11 novembre 2002, n. 350/E).
    Gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi al bonus ristrutturazione (risposta a interpello 19 luglio 2019, n. 287).
    Sostituzione caldaia Rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria in quanto riguarda una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E, punto 1.5).
    Lavori di bonifica
    del terreno
    Tali spese possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione delle fognature in base a quanto risultante da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi (circ. 1° giugno 2012, n. 19/E, risp. 1.9).
    Installazione
    di addolcitori
    domestici
    È possibile fruire della detrazione per tali spese solo se l’intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E, risp. 2.3).
    Lavori in un fienile È possibile fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo (ris. 8 febbraio 2005, n. 14/E).
    Ristrutturazione
    con demolizione
    e ricostruzione
    La detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa (ris. 4 gennaio 2011, n. 4/E; risposta a interpello 21 maggio 2019, n. 150).
    La detrazione spetta in caso di interventi di demolizione e ricostruzione (o ricostruzione a seguito di crollo) con la medesima volumetria (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, (art. 3, lett. d), D.P.R. n. 380/2001) o, nel caso di immobili sottoposti a vincoli (D.Lgs. n. 42/2004), con medesima sagoma dell’edificio preesistente se dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulta che gli stessi rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia (ris. 27 aprile 2018, n. 34/E).
    È comunque possibile fruire dell’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente (risposta a interpello 27 giugno 2019, n. 210; risposta a interpello 18 luglio 2019, n. 265).
    Unità immobiliare
    adibita in parte
    ad attività
    di bed & breakfast
    Per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati (usufruendo in parte di un finanziamento pubblico) su un’unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’attività di bed & breakfast, è possibile usufruire del diritto alla detrazione d’imposta ridotta al 50%, per le spese rimaste a carico del contribuente (ris. 24 gennaio 2008, n. 18/E).
    Sostituzione
    dei sanitari
    La sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può essere agevolabile solo se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore” (cfr. circ. n. 57/1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E).
    Sostituzione della
    vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box
    doccia
    Non è agevolabile in quanto si tratta di interventi inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Non è agevolabile nemmeno come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E).
    Installazione di un
    impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
    Rientra tra i lavori agevolabili. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.
    Per tali interventi, la detrazione:
    - è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato a condizione che l’impianto installato sia posto direttamente al servizio dell’abitazione;
    - non è cumulabile con la tariffa incentivante (art. 9, c. 4, D.M. 19 febbraio 2007);
    - è comunque esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kw e di impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione (ris. 2 aprile 2013, n. 22/E).
    Costi di trasloco e di
    custodia in magazzino dei mobili
    Non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori (circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, par. 4).
    Acquisto/montaggio
    di un sistema
    di accumulo collegato
    ad un impianto
    fotovoltaico
    Può beneficiare della detrazione d’imposta prevista per interventi finalizzati al risparmio energetico il contribuente che sostiene spese per l’acquisto/montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico, precedentemente installato presso la propria abitazione, e per il quale non ha mai fruito della prevista detrazione IRPEF (risposta a interpello 19 settembre 2018, n. 8).
    Sostituzione
    serramenti
    Gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione (risposta a interpello 16 settembre 2019, n. 383).

    7.1.8. Realizzazione di autorimesse, posti auto o parcheggi pertinenziali

    7.1.8.Realizzazione di autorimesse, posti auto o parcheggi pertinenziali

    Possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.

    In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

    In relazione all’assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione, di box auto pertinenziali, i soci possono essere ammessi a beneficiare della detrazione per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se questo non è sottoposto a registrazione; ciò anche nell’ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d’imposta successivo (ris. 7 luglio 2008, n. 282/E).

    Parcheggi pertinenziali - La detrazione spetta anche per la realizzazione di parcheggi pertinenziali (Legge n. 122/1989).

    Tipologie di parcheggi Disciplina applicabile
    Realizzazione di parcheggi da privati proprietari di immobili, nel sottosuolo degli stessi e nei locali al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, purché ciò non sia in contrasto con i piani urbani del traffico e nel rispetto dell’uso della superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici Non comporta particolari problemi interpretativi ed è, quindi, consentito usufruire dei benefici fiscali sia per interventi di realizzazione di parcheggi che per opere di recupero degli stessi, purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa.
    Realizzazione di parcheggi su aree pubbliche, per le quali le Amministrazioni comunali individuano privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie i quali, in conformità al piano urbano dei parcheggi, realizzano parcheggi in superficie o interrati, da “destinare a pertinenza di immobili privati” La detrazione può essere concessa se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
    - si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione da parte di un contribuente soggetto all’IRPEF;
    - vi sia un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare, di proprietà del contribuente soggetto all’IRPEF, oppure se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia un’obbligazione per la creazione di un vincolo di pertinenzialità con un immobile esistente;
    - siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi e quelli relativi ai costi necessari, non ammissibili a beneficio fiscale.
    La comunicazione da parte del contribuente può intervenire successivamente all’inizio dei lavori, iniziati dal concessionario. Al concessionario, quindi, è fatto obbligo di fornire la documentazione da allegare alla richiesta di detrazione fiscale.

    Documenti - In caso di acquisto, per usufruire della detrazione il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione (ris. 20 dicembre 1999, n. 166/E):

    • atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;

    • dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;

    • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;

    • laddove prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato il pagamento.

    Fattispecie Regole per la detraibilità
    Costruzione in proprio di un immobile ed un box terminato prima Ai fini della detrazione delle spese di costruzione del box qualora questo venga terminato prima della costruzione definitiva dell’appartamento, non sussistendo un contratto preliminare, poiché trattasi di costruzione realizzata in economia, è necessario che l’esistenza del vincolo pertinenziale debba risultare dalla concessione edilizia. Naturalmente, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate da pagamento avvenuto mediante bonifico (circ. 10 giugno 2004, n. 24/E).
    Assenza di un preliminare di vendita regolarmente
    registrato
    Non spetta la detrazione d’imposta, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. (ris. 8 febbraio 2008, n. 38/E).
    Assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione, di box auto pertinenziali I soci possono beneficiare della detrazione per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se questo non è sottoposto a registrazione; ciò anche nell’ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d’imposta successivo (ris. 7 luglio 2008, n. 282/E).
    Pagamento con bonifico
    bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di acquisto
    La detrazione spetta. Se, al momento del pagamento, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, l’attribuzione della destinazione pertinenziale nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, realizza comunque la condizione prevista dalla Legge ai fini della fruizione del beneficio (ris. 13 gennaio 2011, n. 7/E).
    Spesa sostenuta dal coniuge comproprietario Può fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E).
    Box derivante da intervento di ristrutturazione Non è agevolabile il box auto acquistato da un contribuente, che deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione” (risposta a interpello 19 settembre 2018, n. 6).

    7.1.9. Percentuali di detrazione e limiti di spesa

    7.1.9.Percentuali di detrazione e limiti di spesa

    La detrazione:

    • si applica nella misura del 50% per un ammontare complessivo di spesa di 96.000 euro;

    • va spalmata su 10 anni.

    La percentuale ha subito, nel corso del tempo, alcune variazioni.

    Percentuali e proroghe
    Anni Detrazione Limite di spesa Rateizzazione
    1/1/2008-31/12/2011 36% 48.0001 10 rate annuali
    1/1/2012-25/6/2012 36% 48.0001 10 rate annuali
    26/6/2012-31/12/2024 50% 96.0001 10 rate annuali
    Dal 1/1/20252 36% 48.0001 10 rate annuali
    1 L’importo va riferito alla singola unità immobiliare e non ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese.
    2 Salvo proroghe.

    7.1.10. Prosecuzione di lavori

    7.1.10.Prosecuzione di lavori

    Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.

    CASO 1 - Detrazione per interventi di recupero edilizio in caso di prosecuzione dei lavori

    1)

    Spese di ristrutturazione sostenute nel 2023 euro 30.000

    Spese di ristrutturazione sostenute nel 2024 in prosecuzione del medesimo intervento euro 12.000

    In questo caso l’importo su cui calcolare la detrazione (in 10 rate) nel 2024 è pari a 12.000 euro.

    2)

    Spese di ristrutturazione sostenute nel 2022: euro 30.000

    Spese di ristrutturazione sostenute nel 2023, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000

    Spese di ristrutturazione sostenute nel 2024, in prosecuzione del medesimo intervento euro 60.000

    In questo caso, essendo superato il limite di 96.000 euro, l’importo su cui calcolare la detrazione per il 2024 (in 10 rate) è pari 56.000 euro, che si ottiene con la seguente operazione: 96.000 - (30.000+10.000).

    Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, viene effettuata una nuova ristrutturazione che non consiste nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente può avvalersi della detrazione nei limiti in vigore alla data dei bonifici di pagamento (circ. 24 aprile 2015, n. 17/E).

    7.1.11. Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione

    7.1.11.Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione

    Oltre a quanto riportato nella tabella che segue, non è necessario trasmettere alcuna comunicazione essendo sufficiente, per usufruire dell’agevolazione, l’indicazione nella dichiarazione dei redditi:

    • dei dati catastali identificativi dell’immobile;

    • degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo in caso di lavori effettuati dal detentore (ad esempio, in caso di conduttore di immobile in locazione);

    • degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (95.2.).

    Per beneficiare della detrazione è necessario presentare la SCIA o la CILA, se richieste dalla normativa urbanistica.

    Adempimento Procedura
    Comunicazione ASL Se dovuta, va comunicata all’Azienda sanitaria competente per territorio, mediante lettera raccomandata A.R., la data di inizio dei lavori stessi, la loro ubicazione, la natura delle opere, il committente e l’impresa esecutrice.
    Autocertificazione dell’impresa esecutrice dei lavori L’impresa deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa il rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva (a pena di decadenza dalle agevolazioni).
    Dichiarazione di esecuzione dei lavori Per i lavori superiori a 51.645,69 euro trasmettere, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono eseguiti i lavori, una dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli Albi degli ingegneri, architetti e geometri o da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi; la mancata trasmissione di tale dichiarazione non determina la decadenza dall’agevolazione (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E) e comunque tale comunicazione non è necessaria ai fini dei controlli da parte dell’Agenzia (circ. 9 maggio 2013, n. 13/E).
    Pagamento con bonifico Il pagamento delle spese va fatto mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento (va indicato il riferimento all’art. 16-bis del TUIR), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
    Trasmissione dati all’ENEA Occorre, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

    Bonifico

    Nella tabella che segue si propongono alcuni casi particolari che si possono presentare in fase di pagamento mediante bonifico.

    Caso Regola
    Bonifico on line È possibile il suo utilizzo purché il contribuente fornisca alla banca i dati necessari che non è possibile indicare per mancanza di spazio a disposizione e cioè: la partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato e il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
    Bonifico incompleto Non è possibile usufruire della detrazione, a meno che il contribuente non proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dall’art. 1, c. 3, D.M. n. 41/1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane S.p.A. di operare la ritenuta, secondo il disposto dell’art. 25, D.L. n. 78/2010 (ris. 7 giugno 2012, n. 55/E).
    Causale errata Se nella causale del bonifico, per un mero errore materiale, si indicano i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici invece di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio se tale errore non pregiudica l’applicazione della ritenuta d’acconto, la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.
    Lo stesso discorso vale nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E).
    Ordinante soggetto diverso da quello indicato nel bonifico quale beneficiario
    della detrazione
    La detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle norme in materia. In tal modo, viene soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa (circ. 24 aprile 2015, n. 17/E).
    Pagamento emesso da conti accesi presso soggetti
    diversi dalle banche
    autorizzate
    Il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale è rispettato anche quando il pagamento è emesso da conti accesi presso soggetti diversi dalle banche autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.
    Analogamente, nel caso in cui il destinatario del bonifico con il riferimento all’agevolazione fiscale sia un cliente dell’istituto, affinché la detrazione sia valida occorre che siano assolti gli stessi adempimenti previsti a carico di banche e Poste Italiane (ris. 20 gennaio 2017, n. 9/E).
    Impossibilità a ripetere il pagamento Nel caso in cui non sia possibile la ripetizione del pagamento, e il mancato assoggettamento a ritenuta dei compensi corrisposti sia dovuto a situazioni “peculiari” (quali l’errata compilazione del bonifico), la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica (circ. 7 aprile 2017, n. 8/E).

    Documenti di spesa in presenza di più beneficiari

    Se ci sono più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.

    A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.

    Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 4.1; circ. 13 maggio 2011, n. 20/E, risp. 2.1).

    CASO 2 - Detrazione per interventi di recupero edilizio in caso di più beneficiari

    1)

    Aventi diritto: Tizio e Caio;

    Fattura intestata a Tizio;

    Bonifico intestato a Tizio.

    In questo caso la detrazione può essere fruita da:

    Tizio al 100%;

    Caio al 100% indicandolo in fattura;

    Tizio e Caio in base all’onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura.

    2)

    Aventi diritto: Tizio e Caio;

    Fattura intestata a Tizio;

    Bonifico intestato a Caio.

    In questo caso la detrazione può essere fruita da:

    Tizio al 100% indicandolo in fattura;

    Caio al 100% indicandolo in fattura;

    Tizio e Caio in base all’onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura.

    3)

    Aventi diritto: Tizio e Caio;

    Fattura intestata a Caio;

    Bonifico intestato a Caio.

    In questo caso la detrazione può essere fruita da:

    Tizio al 100% indicandolo in fattura;

    Caio al 100%;

    Tizio e Caio in base all’onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura.

    4)

    Aventi diritto: Tizio e Caio;

    Fattura intestata a Caio;

    Bonifico intestato a Tizio.

    In questo caso la detrazione può essere fruita da:

    Tizio al 100% indicandolo in fattura;

    Caio al 100% indicandolo in fattura;

    Tizio e Caio in base all’onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura.

    Trasmissione dati all’ENEA

    Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi agevolabili, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (7.4.13.), devono essere trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati (art. 16, c. 2-bis, D.L. n. 63/2013; art. 1, c. 3, Legge n. 205/2017).

    L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

    Dati da trasmettere
    all’ENEA
    - Interventi con riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;
    - interventi con riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
    - interventi con riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
    - interventi con riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno;
    - installazione di impianti (collettori solari) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti;
    - sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    - sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    - installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto o sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    - installazione di scaldacqua a pompa di calore o generatori di calore a biomassa;
    - installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
    - installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
    - impianti fotovoltaici;
    Modalità operative Per la trasmissione dei dati occorre utilizzare un’apposita procedura telematica disponibile sul portale dell’ENEA.
    L’accesso avviene previa registrazione specificando se si tratta di:
    - beneficiario (utente finale che ha pagato l’intervento e che beneficerà della detrazione;
    - intermediario (tecnico, amministratore, ecc. che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).
    Oltre alla comunicazione va compilata una scheda con i dati catastali.
    All’atto dell’invio, il sistema rilascia una apposita ricevuta elettronica.
    È possibile modificare una dichiarazione già inviata: a tal fine, occorre accedere all’area personale del sito, e modificare i dati delle dichiarazioni già inserite tramite l’apposito link “Modifica pratica”.
    Tempistica L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori.
    Decadenza La mancata trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito non determina la revoca dalla detrazione (ris. 18 aprile 2019, n. 46/E).

    Sono da trasmettere anche i dati relativi all’acquisto di elettrodomestici ma solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio per i quali si fruisce del c.d. “bonus mobili” (7.2.).

    Documentazione da controllare e conservare
    Immobile oggetto
    di ristrutturazione
    - Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
    - fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
    - bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
    - altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
    - autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile;
    - dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione (in assenza tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta);
    - in assenza del codice fiscale del condominio minimo documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
    - atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente;
    - per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011, copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e della ricevuta postale della raccomandata, pe verificare che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa.
    Acquisto box
    pertinenziale
    - Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità e il numero dei contitolari;
    - dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
    - bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati. In caso di acquisto con unico atto di box e abitazione senza bonifico bancario o postale attestazione resa dall’impresa venditrice mediante atto notorio di aver correttamente contabilizzato il corrispettivo ricevuto ai fini della tassazione del reddito;
    - per gli acquisti effettuati entro il 2010, ricevuta raccomandata al Centro operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; l’obbligo della raccomandata è sostituito dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi;
    - autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l’importo del costo di costruzione riferibile a ciascuno dei contitolari.
    Costruzione box
    pertinenziale
    - Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo;
    - bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
    - fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
    - ricevuta raccomandata al Centro operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; per i lavori eseguiti dal 2010 l’obbligo della raccomandata è sostituito dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi;
    - autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l’importo delle spese di costruzione sostenute da ciascuno dei contitolari.
    Acquisto immobile
    ristrutturato
    da impresa
    - Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari;
    - nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, dichiarazione rilasciata dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate;
    - autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l’importo delle spese di acquisto sostenute da ciascuno dei contitolari.
    Acquisto-donazione
    dell’immobile
    sul quale
    sono stati
    effettuati lavori
    di ristrutturazione
    - Atto di acquisto o donazione;
    - copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario;
    - copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
    - copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011;
    - documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
    - dichiarazione dell’amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino (in assenza di amministratore sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta).
    Immobile acquisito
    in eredità
    - Autocertificazione dalla quale risulti la detenzione materiale e diretta del bene;
    - autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede;
    - copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011;
    - copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario;
    - copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
    - documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
    - dichiarazione dell’amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino (in assenza di amministratore sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta).

    7.1.12. Detrazione per gli acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati

    7.1.12.Detrazione per gli acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati

    La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizia che provvedano alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori (art. 16-bis, c. 3, D.P.R. n. 917/1986).

    Si possono comperare singole unità immobiliari di interi fabbricati, anche se sono stati ristrutturati da imprese edili che hanno appaltato a terzi i lavori (risposta a interpello 19 luglio 2019, n. 287).

    In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

    Pertanto, supponendo un prezzo di acquisto dell’immobile pari a 150.000 euro, l’importo su cui calcolare la detrazione è pari a 37.500 euro.

    Tenendo conto delle varie proroghe e modifiche occorre ricordare che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del 50%. L’importo pari al 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

    In caso di successiva cessione dell’immobile da parte di un soggetto che lo ha acquistato da un’impresa di costruzioni che ha effettuato i lavori di ristrutturazione, l’agevolazione si trasmette al nuovo acquirente e quest’ultimo può usufruirne anche se il vecchio proprietario non se ne è avvalso.

    In particolare:

    • il contribuente che vende l’immobile ristrutturato, trasferendo sull’acquirente l’onere economico sostenuto per la ristrutturazione, perde il beneficio per le restanti quote. Il beneficio si trasferisce all’acquirente, il quale, per poterne usufruire, deve essere in possesso della documentazione necessaria;

    • la mancata fruizione del beneficio per le prime rate non comporta la decadenza dell’agevolazione per le rate successive.

    CASO 3 - Detrazione per acquirente di immobile ristrutturato

    Un contribuente ha acquistato, il 30 giugno 2023, un’unità immobiliare facente parte di un edificio interamente sottoposto a intervento di restauro e di risanamento conservativo da parte della stessa impresa di costruzione e ristrutturazione.

    Il prezzo di acquisto è pari a 250.000 euro.

    Il contribuente può usufruire della detrazione del 50% su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto.

    Pertanto, si avrà:

    • Spesa detraibile: 250.000 * 25% = 62.500 euro.

    Poiché la spesa detraibile (62.500) non supera il limite massimo di spesa annuo previsto (96.000), potrà essere detratto, in 10 rate, l’intero importo:

    • Importo rata: 62.500/ 10 = 6.250 euro;

    • Importo detrazione: 6.250* 50% = 3.125 euro.

    Regole particolari per la detraibilità

    Caso Regole
    Atto unico di acquisto
    relativo ad appartamento
    e pertinenza
    Si può beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di spesa stabilito (circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 1.3).
    Acquisto, con medesimo atto, di due unità immobiliari di tipo residenziale Il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile (circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 1.3).
    Rogito stipulato prima
    della fine dei lavori
    riguardanti l’intero fabbricato
    Spetta la detrazione. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Nella dichiarazione relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori.
    Versamento di acconti È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito (circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 1.7).
    Nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione) Possono godere dell’agevolazione. Nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali (circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 1.5; ris. 9 gennaio 2007, n. 1/E, risp. 1).
    Detrazione non fruita dal
    precedente acquirente
    Il diritto a subentrare nel beneficio fiscale spetta anche nell’ipotesi in cui la detrazione non sia stata fruita dal precedente acquirente. Il successivo acquirente, pertanto, può usufruire della detrazione in relazione alle rate maturate a partire dal periodo d’imposta in cui ha acquistato l’immobile (circ. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 2.1.2; ris. 1° dicembre 2008, n. 457/E).

    7.2. Acquisti di mobili destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato

    7.2.Acquisti di mobili destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato

    Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (7.1.), è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di 5.000 euro (10.000 euro nel 2022 e 8.000 euro nel 2023), una detrazione del 50% per le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (c.d. “bonus mobili”) (art. 16, c. 2, D.L. n. 63/2013).

    La detrazione inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata più volte prorogata.

    Dal 2017 al 2021, il beneficio è stato limitato agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio.

    Per gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non era previsto alcun vincolo temporale di consequenzialità con l’esecuzione dei lavori e, pertanto, potevano fruire del bonus mobili i contribuenti che avevano sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26 giugno 2012 (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E, par. 3.3, circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 5.6 e circ. 8 aprile 2016, n. 12/E, risp. 17.1).

    In base alle regole in vigore nel 2021, la detrazione è riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (7.1.), limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

    Invece, dal 2022, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

    Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa (10.000 euro nel 2022, 8.000 euro nel 2023 e 5.000 euro nel 2024) è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

    7.2.1. Condizioni per usufruire della detrazione

    7.2.1.Condizioni per usufruire della detrazione

    La detrazione è collegata agli interventi:

    • di manutenzione ordinaria (art. 3, lett. a), D.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;

    • di manutenzione straordinaria (art. 3, lett. b), D.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

    • di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, lett. c), D.P.R. n. 380/2001) effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

    • di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. d), D.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

    • di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. c), d), D.P.R. n. 380/2001), riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E, par. 3.2);

    • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

    Per beneficiare del bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria.

    Casi particolari

    Fattispecie di intervento Ammissibilità
    bonus mobili
    Interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (ad esempio, l’installazione di una stufa a pellet, di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sempreché sostituiscano componenti essenziali di impianti preesistenti, al fine di ottenere risparmi energetici) (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 5.1). SÌ
    Sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E, risp. 1.5). SÌ
    Interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E, par. 3.2). SÌ
    Realizzazione di posti auto o box pertinenziali (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 5.2). NO
    Interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (circ. 14 maggio 2014, n. 10, risp. 7.1). NO
    Acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi purché l’immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E, par. 3.4). SÌ
    Pagamento dei mobili e grandi elettrodomestici antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, purché i lavori siano avviati (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E, par. 3.3). SÌ

    Data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio - Può essere comprovata:

    • dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;

    • dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;

    • ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    7.2.2. Tipologie di beni agevolabili

    7.2.2.Tipologie di beni agevolabili

    Dal 2022, l’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 5.5), di:

    • mobili;

    • grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

    Il beneficio interessa unicamente le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E, par. 3.4).

    Mobili Grandi elettrodomestici
    (All. 1B, D.Lgs. n. 151/2005)
    Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. - Grandi apparecchi di refrigerazione;
    - Frigoriferi;
    - Congelatori;
    - Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti;
    - Lavatrici;
    - Asciugatrici;
    Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. - Lavasciuga di classe A (risposta a interpello 16 luglio 2019, n. 245);
    - Lavastoviglie;
    - Apparecchi per la cottura;
    - Stufe elettriche;
    - Piastre riscaldanti elettriche;
    - Forni a microonde;
    - Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti;
    - Apparecchi elettrici di riscaldamento;
    - Radiatori elettrici;
    - Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi;
    - Ventilatori elettrici;
    - Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della Direttiva n. 2002/40/CE del 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della Direttiva n. 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;
    - Altre apparecchiature per la ventilazione, e l’estrazione d’aria e il condizionamento.

    Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E, par. 3.4).

    7.2.3. Limiti di detraibilità

    7.2.3.Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro (il limite è stato pari a 10.000 euro nel 2022 e a 8.000 euro nel 2023), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

    Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E, par. 3.5).

    Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

    L’ammontare complessivo di 5.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale in cui è stata in vigore l’agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato la stessa unità immobiliare (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 5.7).

    La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo.

    A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, risp. 2.2). Ciò anche nel caso in cui con la cessione dell’immobile vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (circ. 24 aprile 2015, n. 17, risp. 4.6).

    7.2.4. Modalità di pagamento

    7.2.4.Modalità di pagamento

    Per la fruizione della detrazione occorre eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E, par. 3.6).

    Non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste S.p.A. per le spese di recupero del patrimonio edilizio (bonifico soggetto a ritenuta), ma è sufficiente un semplice bonifico bancario o postale.

    È consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito.

    Non è possibile, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (circ. 31 marzo 2016, n. 7, punto. 2.4).

    La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).

    Tipo di pagamento Momento in cui la spesa
    si considera sostenuta
    Bonifico Al momento dell’effettuazione del bonifico
    Pagamento con carte di credito e bancomat Il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto
    Pagamento tramite finanziamento L’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E)

    7.2.5. Documentazione da controllare e conservare e altri adempimenti

    7.2.5.Documentazione da controllare e conservare e altri adempimenti

    Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E, par. 3.6).

    Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora) (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 5.4).

    Qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge e il bonifico sia ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, risp. 2.5).

    Inoltre, devono essere trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati (7.1.11.).

    Tavola di sintesi
    Disciplina 2021 Disciplina 2022-2024
    Percentuale
    di detrazione
    50% delle spese sostenute. 50% delle spese sostenute
    Ripartizione Tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
    Ammontare massimo di spesa 16.000 euro (10.000 euro fino al 31 dicembre 2020). 2022: 10.000 euro
    2023: 8.000 euro
    2024: 5.000 euro
    Interventi
    connessi
    all’acquisto
    Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
    Acquisti
    agevolabili
    Mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione Mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
    Pagamento Bonifico bancario o postale, con le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia. Bonifico bancario o postale, con le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia.
    Documentazione da conservare Prove del pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
    fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
    Prove del pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
    fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
    Trasferimento
    della detrazione
    La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

    7.3. Interventi relativi a misure antisismiche (Sismabonus)

    7.3.Interventi relativi a misure antisismiche (Sismabonus)

    7.3.1. Detrazione generale

    7.3.1.Detrazione generale

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’O.P.C.M. n. 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione IRPEF nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno (art. 16, c. 1-bis e 1-ter, D.L. n. 63/2013). La percentuale è del 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per procedure autorizzatorie relative allo stesso periodo.

    La detrazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali (ris. 25 giugno 2020, n. 34/E; risposta a interpello 2 novembre 2020, n. 508).

    La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (5 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023) nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

    Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

    Vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera (ris. 29 novembre 2017, n. 147/E).

    Non è possibile fruire della detrazione nell’ipotesi in cui l’intervento effettuato consista nella demolizione e ricostruzione (con medesima volumetria e perimetro) di un nuovo edificio e non venga contestualmente allegata alla SCIA l’asseverazione del progettista. In tal modo si certifica la classe di rischio dell’edificio precedente rispetto all’intervento e la classe di rischio conseguibile con l’esecuzione dell’intervento progettato (risposta a interpello 11 ottobre 2018, n. 31).

    Nell’ipotesi in cui vengano effettuati interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio con la medesima volumetria, ma in un’area di sedime differente, per beneficiare della detrazione è necessario che dal titolo amministrativo che attesta i lavori risulti che trattasi di intervento di ristrutturazione perché risulta invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione (risposta a interpello 27 dicembre 2018, n. 131). Possono beneficiare delle detrazioni anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (risposta a interpello 4 novembre 2019, n. 467).

    Se il contribuente ha acquistato i diritti edificatori relativi a immobili oggetto di demolizione ha diritto, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa fiscale, alle detrazioni relative alle spese sostenute per gli interventi edilizi relativi all’adozione di misure antisismiche. Infatti, la cessione di cubature è una facoltà inerente al diritto di proprietà (risposta a interpello 24 novembre 2023, n. 467).

    Immobili agevolabili

    Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E):

    • la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità: gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità individuate con i codici 1, 2 e 3 nell’Allegato A dell’O.P.C.M. n. 3274/2003;

    • il tipo di utilizzo: rileva la circostanza che la costruzione sia adibita “ad abitazione principale o ad attività produttive”, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone. Nel dettaglio:

      • per costruzione adibita ad abitazione principale si intende l’abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito IRPEF (art. 10, c. 3-bis, D.P.R. n. 917/1986);

      • per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

    Non rileva, invece, la categoria catastale dell’unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo.

    La circostanza che ci siano due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione. La normativa, infatti, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste, nulla dispone circa la necessità che gli interventi siano assentiti da un unico titolo autorizzativo (risposta a interpello 29 febbraio 2024, n. 56).

    Per l’individuazione della disciplina applicabile alla detrazione per gli interventi in questione (modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare) (95.1.), in assenza di indicazioni e considerate le tipologie di interventi agevolabili, si deve fare riferimento alle disposizioni previste per gli interventi di cui alla lett. i) del c. 1 dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (in pratica, si applicano le disposizioni generali valide per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio aventi ad oggetto l’adozione di misure antisismiche).

    Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche in zona a rischio 3, rientrano anche le spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

    Nel caso in cui l’intervento consista in una demolizione dell’edificio esistente, con ricostruzione in sedime in parte differente (e mantenendo la stessa volumetria dell’immobile preesistente), qualora la ricostruzione comporti uno spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario il contribuente può usufruire dell’agevolazione del Sismabonus. È altresì necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (risposta a interpello 19 febbraio 2019, n. 62).

    Cumulo - Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

    L’accesso all’agevolazione del Sismabonus, però, non è precluso dal fatto che i contribuenti abbiano in precedenza beneficiato di contributi finalizzati a garantire la copertura degli oneri sostenuti per il mero ripristino dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici (risposta a interpello 19 febbraio 2019, n. 61).

    7.3.2. Passaggio a classi di rischio inferiori

    7.3.2.Passaggio a classi di rischio inferiori

    Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche che comportano il passaggio a classi di rischio inferiori, le detrazioni sono aumentate (art. 16, c. 1-quater, D.L. n. 63/2013).

    In particolare, la detrazione è aumentata:

    • al 70% della spesa sostenuta qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

    • all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

    Tra le spese detraibili rientrano anche le spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

    Il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell’80%) deve necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate. Resta ferma la possibilità di avvalersi dell’agevolazione generale (art. 16-bis, lett. i), D.P.R. n. 917/1986), fruendo della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo.

    Inoltre:

    • gli interventi di consolidamento antisismico per i quali è possibile fruire della detrazione in 5 anni ed, eventualmente, nella maggior misura del 70% o dell’80%, non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto la norma (art. 16, D.L. n. 63/2013) non individua una nuova categoria di interventi agevolabili ma si rinvia alla disciplina generale (art. 16-bis, lett. i), D.P.R. n. 917/1986). Pertanto, il limite di spesa agevolabile, stabilito in 96.000 euro annuali, è unico in quanto riferito all’immobile (ris. 29 novembre 2017, n. 147/E);

    • la detrazione maggiorata spetta anche quando l’intervento abbia ad oggetto la demolizione e la ricostruzione fedele, ossia con la medesima volumetria, dell’edificio preesistente (ris. 27 aprile 2018, n. 34/E).

    Adempimenti - L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza (D.M. n. 58/2017).

    Il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.

    Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione va allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti.

    Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

    L’asseverazione e le attestazioni di cui sopra devono essere depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento del bonus.

    La non contestuale o tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente di ottenere i benefici fiscali del Sismabonus (risposta a interpello 19 febbraio 2019, n. 64).

    Cumulo - Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

    7.3.3. Parti comuni di edifici condominiali

    7.3.3.Parti comuni di edifici condominiali

    Se gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano nella misura del (art. 16, c. 1-quinquies, D.L. n. 63/2013):

    • 75% della spesa sostenuta qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

    • 85% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

    Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

    Tra le spese detraibili rientrano anche le spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

    Cessione del credito ai fornitori - In luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile (Provv. 8 giugno 2017; art. 16, c. 1-quinquies, D.L. n. 63/2013).

    In deroga a tale disciplina, è possibile beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito, salvo limitazioni (7.10.) (art. 121 D.L. n. 34/2020).

    Cessione del bonus
    Chi può cedere il bonus a) Condomini, anche non tenuti al versamento dell’IRPEF, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta.
    b) Cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
    A chi può essere ceduto a) Ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
    b) Ad altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. È esclusa la cessione del credito in favore di istituti di credito e intermediari finanziari nonché delle amministrazioni pubbliche.
    Cosa può essere ceduto Il credito cedibile corrisponde alla detrazione (75% o 85%).
    Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
    Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
    Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
    Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
    Adempimenti per la
    cessione del credito
    Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.
    L’amministratore del condominio:
    a) comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i dati da trasmettere per la dichiarazione precompilata: la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condomino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
    b) consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione.
    I condòmini appartenenti a condomini per i quali non vi è obbligo di nominare l’amministratore (art. 1129 c.c.),e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condomino di comunicare all’Agenzia delle Entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio i dati relativi alla cessione del credito.
    Il mancato invio della comunicazione da parte dell’amministratore del condominio rende inefficace la cessione del credito.
    L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”.
    Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario vengono rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.
    Il cessionario che cede il credito d’imposta a lui attribuito deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario.
    Utilizzo del credito d’imposta in compensazione Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in 5 quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione nel Mod. F24 presentando lo stesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
    Non si applicano i limiti di compensazione fissati in misura pari a 2 milioni di euro dal 2021 (art. 34, Legge n. 388/2000). Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.
    Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo Mod. F24 è scartato.
    Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Mod. F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
    La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

    Cumulo - Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

    7.3.4. Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)

    7.3.4.Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)

    Le detrazioni (7.3.1.; 7.3.2.; 7.3.3.) sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (art. 16, c. 1-sexies.1, D.L. n. 63/2013).

    7.3.5. Demolizione e ricostruzione

    7.3.5.Demolizione e ricostruzione

    Qualora gli interventi che comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (art. 16, c. 1-septies, D.L. n. 63/2013) siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le detrazioni sono fissate rispettivamente nella misura del:

    • 75% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

    • 85% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

    Valgono le seguenti regole:

    • gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile (risposta a interpello 11 gennaio 2021, n. 30);

    • le detrazioni spettano all’acquirente delle unità immobiliari;

    • le detrazioni spettano su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

    • i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (il codice tributo da utilizzare nel Mod. F24 è “6891” - ris. 20 novembre 2019, n. 94/E); per gli anni dal 2020 al 2024, in deroga a quanto ordinariamente previsto, è possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito (7.10.) (art. 121, D.L. n. 34/2020);

    • è esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

    La detrazione non spetta se il relativo permesso di costruire è stato rilasciato prima del 1° gennaio 2017 (risposta a interpello 10 ottobre 2019, n. 409), mentre spetta in caso di permuta dell’unità immobiliare da un’impresa di costruzione (risposta a interpello 29 agosto 2019, n. 354).

    Unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare - La detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare, che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo (risposte a interpello 1° ottobre 2020, n. 422 e 423; 1° settembre 2020, n. 297 e 298) ma viene presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico (ris. 3 luglio 2020, n. 38/E). Inoltre:

    • la ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente (risposta a interpello 16 settembre 2020, n. 366);

    • l’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione (risposta a interpello 2 settembre 2020, n. 300).

    7.3.6. Tavola riassuntiva

    7.3.6.Tavola riassuntiva
    Tipologia interventi Immobili Detrazione Limiti di spesa
    e altri aspetti
    Art. 16
    D.L. n. 63/2013
    Interventi di recupero del patrimonio edilizio1-2 Costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) 50% 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno
    Ripartizione in 5 rate annuali
    c. 1-bis
    e 1-ter
    Interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore1-3 Costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) 70% 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno
    Ripartizione in 5 rate annuali
    c. 1-quater
    Interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano il passaggio a due classi di rischio inferiori1-3 Costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) 80%
    Interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore1-3 Parti comuni di edifici condominiali 75% 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio
    Ripartizione in 5 rate annuali
    c. 1-quinquies
    Interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano il passaggio a due classi di rischio inferiori1-3 Parti comuni di edifici condominiali 85%
    Demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, allo scopo di ridurne il rischio sismico con passaggio ad una classe di rischio inferiore Immobili siti in comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 75% - Entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori l’impresa di costruzione deve provvedere alla successiva alienazione dell’immobile;
    - le detrazioni spettano all’acquirente delle unità immobiliari;
    - ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
    - è possibile optare, in luogo della detrazione, la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;
    - non è possibile cedere il bonus a istituti di credito e intermediari finanziari.
    c. 1-septies
    Demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, allo scopo di ridurne il rischio sismico con passaggio a due classi di rischio inferiore Immobili siti in comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 85%
    1 Detrazioni fruibili anche da:
    - IACP ed enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
    - cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
    2 Solo in caso di rischio sismico 3, tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
    3 Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

    7.4. Spese per il risparmio energetico

    7.4.Spese per il risparmio energetico

    È prevista una detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art. 1, c. 344-349, Legge n. 296/2006).

    Tale agevolazione è stata prorogata nei vari anni, sino ad arrivare all’ultima proroga sino al 31 dicembre 2024, nella misura del 65% (la percentuale è stata del 55% sino al 5 giugno 2013).

    7.4.1. Soggetti che possono fruire della detrazione

    7.4.1.Soggetti che possono fruire della detrazione

    Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

    La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

    Tali soggetti devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo ovvero essere:

    • proprietari o nudi proprietari;

    • titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;

    • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

    • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a queste equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

    • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;

    • familiari conviventi;

    • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

    • conviventi more uxorio;

    • promissario acquirente.

    Poiché l’agevolazione è fruibile anche dalle imprese individuali, società ed enti commerciali, per questi occorre tener conto del principio di competenza (e non di cassa, come per le persone fisiche, i professionisti e gli enti non commerciali): ciò significa che, per essi, non si tiene conto del movimento finanziario (pagamento), ma della data di ultimazione della prestazione.

    La detrazione, in caso di decesso dell’avente diritto, si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

    Casi particolari
    Tipologia Regole
    Leasing Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore del bene o dell’opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locataria), a prescindere dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In tal caso:
    - non c’è l’obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
    - gli adempimenti documentali devono essere assolti dall’utilizzatore. A tal fine, la società di leasing deve fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la detrazione (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, risp. 3.6).
    Familiari La detrazione può essere fruita anche dai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, a condizione che le spese siano da loro sostenute.
    Tra i familiari interessati rientrano: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado (circ. 31 maggio 2007, n. 36/E).
    Variazione della titolarità In caso di variazione della titolarità dell’immobile (vendita o donazione) durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) sono trasferite salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento, all’acquirente persona fisica o donatario.
    Tale regola vale anche in caso di permuta (considerata l’indubbia assimilazione di questa alla compravendita).
    Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario, qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato (circ. 1° giugno 2012, n. 19/E).
    Vendita dell’immobile In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Chiaramente, il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
    Immobile
    ad uso promiscuo
    Il contribuente che svolge l’attività professionale presso l’immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi può usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sul predetto immobile, anche se le relative spese, riferite all’immobile utilizzato promiscuamente, sono state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio dell’attività professionale (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E).
    Fabbricati strumentali I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
    Non sono strumentali gli immobili che, pur potendo essere considerati tali rispetto alle finalità che il soggetto d’imposta persegue attraverso l’esercizio dell’impresa, costituiscono, nel contempo, l’oggetto della predetta attività imprenditoriale, come nell’ipotesi degli immobili locati a terzi (ris. 1° agosto 2008, n. 340/E).
    Tale interpretazione è stata successivamente superata, ritenendo, l’Agenzia delle Entrate, che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica e per interventi rientranti nel c.d. “Sismabonus” (7.3.), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali” (ris. 25 giugno 2020, n. 34/E).
    Comune Per le spese sostenute dal Comune non è possibile fruire della detrazione in quanto non è soggetto passivo IRES (ris. 5 febbraio 2008, n. 33/E).
    Non coincidenza tra nominativo
    riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura
    La detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa e a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura (circ. 4 aprile 2008, n. 34/E).
    Immobili merce Una società, esercente attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, non può usufruire della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce (ris. 15 luglio 2008, n. 303/E).
    Tale interpretazione è stata successivamente superata, ritenendo, l’Agenzia delle Entrate, che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica e per interventi rientranti nel c.d. “Sismabonus” (7.3.), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali” (ris. 25 giugno 2020, n. 34/E).
    Lavori su abitazione locata In caso di sostituzione di serramenti ed infissi presso un’unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica, la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino per l’ammontare di spesa effettivamente sostenuto da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. La comunicazione all’ENEA può essere unica facendo riferimento all’unico intervento ed ai due beneficiari (circ. 23 giugno 2010, n. 38/E).
    Imprese individuali e società È possibile la detrazione da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l’attività (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E).

    Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) - Le detrazioni sono usufruibili anche:

    • dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

    • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (art. 14, c. 2-septies, D.L. n. 63/2013).

    Imprese - La detrazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali (ris. 25 giugno 2020, n. 34/E).

    7.4.2. Edifici interessati

    7.4.2.Edifici interessati

    L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti:

    • situati nel territorio dello Stato;

    • ad uso abitativo, di qualsiasi categoria (anche rurali);

    • strumentali all’attività;

    • censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento.

    La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI o, dal 2012, dell’IMU ove dovuta (circ. 31 maggio 2007, n. 36/E).

    Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile, in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

    Fattispecie Regole
    Unità collabenti L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 “unità collabenti” in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
    Impianti di riscaldamento Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
    Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari e delle schermature solari (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
    Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionate, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche di legge e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica (ris. 12 agosto 2009, n. 215/E).
    Impianto di riscaldamento
    centralizzato
    Se l’intervento prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio in cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta, ma deve essere limitata (utilizzando il rapporto alle quote millesimali) alla spesa riferibile alle unità immobiliari nelle quali l’impianto era già presente. (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, risp. 3.4).
    Demolizione
    e ricostruzione
    con ampliamento
    Non è agevolabile, in quanto tale intervento dà luogo ad una “nuova costruzione”.
    Al contrario è possibile beneficiare della detrazione in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell’esistente, ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte esistente. Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione deve essere calcolata sulla parte di spesa riferibile all’edificio esistente scomputando, quindi, la quota relativa all’ampliamento.
    Tali criteri vanno considerati anche per definire la detrazione spettante per le spese sostenute nel caso di interventi di ampliamento effettuati ai sensi dell’art. 11, D.L. n. 112/2008 - c.d. “Piano casa” (circ. 1° luglio 2010, n. 39/E, risp. 4.1; ris. 4 gennaio 2011, n. 4/E).
    Fatturazione lavori Il contribuente deve mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell’edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all’ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di un’apposita attestazione rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione, sotto la propria responsabilità, che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).

    7.4.3. Detraibilità e limiti

    7.4.3.Detraibilità e limiti

    La detrazione è fissata nella misura del 65% della spesa sostenuta (fino al 5 giugno 2013 era pari al 55%) (D.L. n. 63/2013).

    La detrazione è pari al 50% per le spese sostenute:

    • dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica almeno pari alla classe A (art. 14, c. 2.1, D.L. n. 63/2013);

    • dal 2018 al 2024 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (art. 14, c. 2-bis, D.L. n. 63/2013).

    In applicazione del criterio di cassa, vigente per gli oneri sostenuti dalle persone fisiche, l’utilizzo dell’espressione “spese sostenute” comporta che la maggiore misura della detrazione si applica alle spese “pagate” a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (circ. 18 settembre 2013, n. 29/E, par. 1.2).

    Per le detrazioni in esame, diversamente da quanto previsto per quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (7.1.), è stabilito un limite di detrazione, variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile all’agevolazione.

    7.4.4. Interventi agevolati

    7.4.4.Interventi agevolati

    A titolo generale, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi:

    • di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (art. 1, c. 344, Legge n. 296/2006);

    • su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (art. 1, c. 345, Legge n. 296/2006);

    • relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art. 1, c. 346, Legge n. 296/2006);

    • di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, c. 347, Legge n. 296/2006); tale detrazione è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, c. 286, Legge n. 244/2007).

    Per beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013, gli interventi devono soddisfare requisiti tecnici (compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio) da individuare con uno o più decreti ministeriali (art. 14, c. 3-ter, D.L. n. 63/2013; D.M. 6 agosto 2020).

    Condomini, schermature solari, micro congelatori e impianti a biomasse - La detrazione del 65% spetta anche per le spese sostenute per:

    • interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024 (art. 14, c. 2, lett. a), D.L. n. 63/2013);

    • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (All. M al D.Lgs. n. 311/2006), sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro (art. 14, c. 2, lett. b), D.L. n. 63/2013);

    • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (art. 14, lett. b-bis), D.L. n. 63/2013). Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) (All. III, D.M. 4 agosto 2011), pari almeno al 20%.

    Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili la detrazione è pari:

    • al 65% per quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;

    • al 50% per quelle sostenute dall’anno 2018.

    Parti comuni di edifici condominiali - Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, la detrazione spetta nella misura del 70%.

    La detrazione spetta nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015. Le detrazioni del 70% e del 75% di cui sopra sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (art. 14, c. 2-quater, D.L. n. 63/2013).

    La sussistenza delle condizioni di cui sopra è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici (art. 14, c. 2-quinquies, D.L. n. 63/2013).

    La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di uguale importo (art. 14, c. 3, D.L. n. 63/2013).

    Riduzione rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali - Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste nel paragrafo precedente (art. 14, c. 2-quater, D.L. n. 63/2013) e a quelle corrispondenti in materia di ristrutturazioni (7.3.3.) (art. 16, c. 1-quinquies, D.L. n. 63/2013), una detrazione nella misura:

    • dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

    • dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

    La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

    7.4.5. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

    7.4.5.Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

    Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, c. 344, Legge n. 296/2006), la detrazione spetta nel limite di 100.000 euro.

    Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal D.M. 11 marzo 2008 - Allegato A.

    L’indice di risparmio deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

    Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione e rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi.

    La detrazione non spetta per le spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ma alla produzione di energia “pulita” (ris. 20 maggio 2008, n. 207/E).

    Spese ammesse alla detrazione - Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

    La detrazione spetta anche per le spese:

    • relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio;

    • sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico.

    7.4.6. Interventi sull’involucro degli edifici esistenti

    7.4.6.Interventi sull’involucro degli edifici esistenti

    Per interventi sull’involucro di edifici esistenti, la detrazione spetta nel limite di 60.000 euro (art. 1, c. 345, Legge n. 296/2006).

    Gli interventi che danno diritto all’agevolazione sono quelli realizzati sugli edifici, su parti di edifici o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso.

    Infissi - Sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso (circ. 31 maggio 2007, n. 36/E, risp. 3.2).

    Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti, ma è necessario che, a seguito dei lavori, tali indici si riducano ulteriormente (circ. 31 maggio 2007, n. 36/E, risp. 3.2).

    Portoni d’ingresso - Rientrano nel campo applicativo dell’agevolazione al pari delle finestre, a condizione che:

    • si tratti di serramenti che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, risp. 3.2).

    • presentino le stesse componenti costruttive richieste per le finestre; in tal caso, per comprovare il risparmio energetico, basta la certificazione rilasciata dal produttore (ris. 9 dicembre 2008, n. 475/E).

    Pavimento in legno - Per il pavimento in legno posato al piano terra (c.d. “pavimento contro terra”), è possibile fruire della detrazione purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica e siano compiuti gli ulteriori adempimenti richiesti (ris. 25 giugno 2012, n. 71/E).

    Spese ammesse alla detrazione - Per gli interventi riguardanti le strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (coperture e pavimenti) la detrazione spetta per le seguenti spese:

    • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

    • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

    • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.

    Per gli interventi riguardanti le finestre comprensive di infissi la detrazione spetta per le spese relative ad interventi che determinano:

    • un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

    • un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, la percentuale di detrazione è fissata in misura pari al 50% (art. 14, c. 2.1, D.L. n. 63/2013).

    Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle:

    • relative alle prestazioni professionali, sia se necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia se sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;

    • sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico.

    7.4.7. Pannelli solari

    7.4.7.Pannelli solari

    Per interventi di installazione di pannelli solari la detrazione spetta nel limite di 60.000 euro (art. 1, c. 346, Legge n. 296/2006).

    Gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

    Le caratteristiche dell’intervento sono individuate dall’art. 8, D.M. 19 febbraio 2007 e il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in 5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici (circ. 31 maggio 2007, n. 36/E, risp. 3.3).

    I pannelli devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera. Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal D.M. 19 febbraio 2007 (ris. 11 settembre 2007, n. 244/E).

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, in quanto tali sistemi sono assimilabili ai pannelli solari. Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente in detrazione. Nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato anche per la produzione di energia elettrica e termica, l’intervento è agevolabile per la sola parte relativa agli usi termici, sussistendo le altre condizioni di legge. La quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percentuale in base al rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.

    Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (ris. 7 febbraio 2011, n. 12/E).

    Con riferimento alle spese sostenute per l’installazione di un impianto di pannelli solari che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva, di utilizzare l’acqua calda dei pannelli solari per l’integrazione del riscaldamento invernale e di integrare anche il riscaldamento annuale dell’acqua calda ad uso sanitario, il contribuente può godere dell’agevolazione fiscale della detrazione soltanto in relazione alle spese direttamente ricollegabili all’installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda per uso sanitario (ris. 14 luglio 2008, n. 299/E).

    Non beneficia della detrazione l’installazione di un impianto di “solar cooling”, ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (ris. 14 luglio 2008, n. 299/E). Non è nemmeno possibile beneficiare della detrazione in relazione alle spese sostenute per l’acquisto (fornitura e posa in opera) di un sistema fototermico (risposta a interpello 27 dicembre 2018, n. 135).

    Spese ammesse alla detrazione - Per gli interventi riguardanti i pannelli solari per la produzione di acqua calda, la detrazione spetta per le spese sostenute per:

    • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

    • le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

    Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle:

    • relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;

    • sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

    7.4.8. Impianti di climatizzazione invernale

    7.4.8.Impianti di climatizzazione invernale

    Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione spetta nel limite di 30.000 euro (art. 1, c. 347, Legge n. 296/2006).

    Gli interventi agevolabili consistono:

    • nella sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;

    • nella sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, nonché impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato (ris. 1° dicembre 2008, n. 458/E);

    • nella sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 4, c. 4, D.L. n. 201/2011).

    Tra gli interventi agevolabili rientra anche l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale dei suddetti impianti (circ. 6 maggio 2016, n. 18/E, risp. 3.1).

    Se non è sostituita la caldaia gli interventi rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR (7.1.).

    Sono, inoltre agevolabili, purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo (circ. 31 maggio 2007, n. 36/E, risp. 3.4).

    Non sono agevolabili né le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento, ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia, tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio (art. 1, c. 344, Legge n. 296/2006) qualora rispettino l’indice di prestazione energetica ivi previsto (circ. 31 maggio 2007, n. 36/E, risp. 3.4).

    La fruizione della detrazione è limitata ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi (ris. 1° dicembre 2008, n. 458/E).

    Spese ammesse alla detrazione - Per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione spetta per:

    • lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;

    • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

    • le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

    Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

    Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle:

    • relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;

    • sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento.

    Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione - Per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (Reg. delegato UE n. 811/2013), la detrazione è fissata nella misura del 50% (art. 14, c. 2.1, D.L. n. 63/2013).

    Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sopra indicata.

    La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato Reg. UE n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della com. UE 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

    7.4.9. Schermature solari

    7.4.9.Schermature solari

    Sono agevolabili le spese per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari cui all’Allegato M al D.Lgs. n. 311/2006 (art. 14, c. 2, lett. b), D.L. n. 63/2013).

    In relazione ai requisiti tecnici specifici delle schermature solari ammesse al beneficio:

    • è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al D.Lgs. n. 311/2006;

    • le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista;

    • le schermature solari devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

    Spese ammesse alla detrazione - Per gli interventi riguardanti le schermature solari la detrazione spetta per le spese sostenute per:

    • la fornitura e posa in opera delle varie tipologie di schermature;

    • le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera.

    Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie.

    Percentuale di detrazione - Per l’acquisto e posa in opera di schermature solari (non si fa comunque riferimento all’Allegato M di cui al D.Lgs. n. 311/2006), la detrazione è fissata nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 nel limite massimo di spesa di 60.000 euro (art. 14, c. 2, secondo capoverso D.L. n. 63/2013).

    7.4.10. Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

    7.4.10.Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

    Sono agevolabili, con una detrazione nel limite massimo di 30.000 euro, le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, c. 2-bis), D.L. n. 63/2013).

    Spese ammesse alla detrazione - Per gli interventi riguardanti impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la detrazione spetta per le spese sostenute per:

    • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;

    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

    • opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

    Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

    Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle:

    • relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie;

    • sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

    Percentuale di detrazione - Per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili la detrazione è pari:

    • al 65% per quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;

    • al 50% per quelle sostenute a partire dall’anno 2018.

    7.4.11. Dispositivi multimediali

    7.4.11.Dispositivi multimediali

    Per le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, spetta una detrazione pari al 65% delle spese stesse (art. 1, c. 88, Legge n. 208/2015).

    Interventi e spese agevolabili - La detrazione spetta per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali dotati di specifiche caratteristiche.

    Tali dispositivi devono, in particolare:

    • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

    • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

    • consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

    Sono, quindi, agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di “building automation” degli impianti termici degli edifici.

    Non sono ricomprese tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

    Limiti di detrazione - La detrazione è stata introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi riqualificazione energetica senza, tuttavia, indicare un importo massimo di detrazione spettante. La detrazione, dunque, spetta nella misura del 65% dell’intero importo della spesa sostenuta (circ. 4 aprile 2017, n 7/E).

    CASO 4 - Detrazione per le spese per il risparmio energetico

    Contribuente che abbia effettuato, il 2 settembre 2024, su un immobile di sua proprietà, le seguenti spese:

    • spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: 200.000 euro;

    • spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti: 120.000 euro;

    • spese per l’installazione di pannelli solari: 40.000 euro;

    • spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 20.000 euro.

    Poiché le spese sono state effettuate dopo il 6 giugno 2013, è applicabile la percentuale di detrazione del 65%, nei limiti sopra indicati.

    Pertanto, si avrà:

    • spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: 200.000 * 65% = 130.000 euro: l’importo non rientra nel limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro, e dunque è detraibile l’importo di 100.000 euro;

    • spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti: 120.000 * 65% = 78.000 euro: l’importo non rientra nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro, e dunque è detraibile l’importo di 60.000 euro;

    • spese per l’installazione di pannelli solari: 40.000 * 65% = 26.000 euro: l’importo rientra nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro, e dunque è pienamente detraibile;

    • spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 20.000 * 65% = 13.000 euro: l’importo rientra nel limite massimo di detrazione pari a 30.000 euro, e dunque è pienamente detraibile.

    La detrazione complessiva, in tal caso sarà: 100.000 + 60.000 + 26.000 + 13.000 = 199.000 euro

    Misura della detrazione e limiti - Tabella riepilogativa

    Tipologia
    di intervento
    Detrazione e limiti1
    % max
    spesa
    max
    detraz.
    Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, c. 344, Legge n. 296/2006) (7.4.5.)2 65% 153.846,15 100.000
    Interventi sull’involucro di edifici esistenti (art. 1, c. 345, Legge n. 296/2006) (7.4.6.)3 65% 92.307,69 60.000
    Finestre comprensive di infissi (art. 14, c. 1, D.L. n. 63/2013) (7.4.6.) 50% 120.000 60.000
    Pannelli solari per produzione acqua calda (art. 1, c. 346, Legge n. 296/2006) (7.4.7.) 65% 92.307,69 60.000
    Impianti di climatizzazione invernale (art. 1, c. 347, Legge n. 296/2006) (7.4.8.) 50%4 60.000 30.000
    Schermature solari (art. 14, c. 1 e 2, lett. b), D.L. n. 63/2013) (7.4.9.) 50% 60.000 30.000
    Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, c. 2-bis, D.L. n. 63/2013) (7.4.10.) 50% 60.000 30.000
    Dispositivi multimediali (art. 1, c. 88, Legge n. 208/2015) (7.4.11.) 65% - -
    Sostituzione impianti esistenti con micro-cogeneratori (art. 14, c. 2, lett. b-bis), D.L. n. 63/2013) (7.4.4.)5 65% 153.846,15 100.000
    1 I requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’art. 14 D.L. n. 63/2013, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio verranno individuati con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle more dell’emanazione dei decreti continuano ad applicarsi il D.M. 19 febbraio 2007 e il D.M. 11 marzo 2008 (art. 14, c. 3-ter, D.L. n. 63/2013).
    2 Tranne sostituzione di climatizzatori invernali con caldaie a biomasse.
    3 Tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi.
    4 Si tratta di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto. Sino al 31 dicembre 2019 sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. Sempre sino al 31 dicembre 2019, la detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (art. 14, c. 1, D.L. n. 63/2013).
    5 Solo per il 2018.

    7.4.12. Ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione

    7.4.12.Ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione

    In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione valgono le seguenti regole:

    Ristrutturazione con demolizione
    e ricostruzione
    La detrazione spetta solo in caso di fedele ricostruzione.
    Ristrutturazione con demolizione
    e ricostruzione con ampliamento
    La detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione”.
    Ristrutturazione senza demolizione
    dell’esistente e ampliamento
    La detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In tale caso, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, in quanto per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo anche dell’ampliamento.

    7.4.13. Adempimenti

    7.4.13.Adempimenti

    Ai fini della detrazione è necessario porre in essere una serie di adempimenti (art. 4, D.M. 19 febbraio 2007) (95.3.).

    Per tali interventi, comunque, non è previsto alcun adempimento preventivo né è previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento che naturalmente resta necessario in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

    Asseverazione da parte di un tecnico abilitato - Ai fini delle detrazioni, i contribuenti devono acquisire e conservare l’asseverazione con il quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi.

    Per tecnici abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

    È possibile sostituire l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato con quella resa dal Direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

    In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti.

    L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nei seguenti casi: sostituzione di finestre e infissi; caldaia a condensazione con potenza minore di 100 KW; per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi, per l’installazione di schermature solari e dei sistemi di dispositivi multimediali.

    Attestato di Prestazione Energetica (APE) - Successivamente all’esecuzione degli interventi, il contribuente deve richiedere ad un tecnico abilitato l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio se introdotto dalle norme locali, oppure, in assenza di dette procedure, un attestato di qualificazione energetica (va predisposto secondo lo schema riportato in allegato al D.M. 19 febbraio 2007). L’attestato è finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio.

    L’APE non è richiesto:

    • per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. L’esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione/certificazione energetica non è suscettibile di applicazione retroattiva (circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E, risp. 1.3);

    • nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

    • per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;

    • per l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

    • per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.

    Scheda informativa relativa agli interventi realizzati (All. E/F) - Deve essere compilata la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato E o F del D.M. 19 febbraio 2007.

    La scheda deve contenere:

    • i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;

    • i dati identificativi dell’edificio;

    • la tipologia dell’intervento eseguito;

    • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;

    • il costo dell’intervento al netto delle spese professionali;

    • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione;

    • il costo delle spese professionali.

    Invio della documentazione all’ENEA - I soggetti interessati alla detrazione devono trasmettere all’ENEA:

    • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica attraverso l’Allegato A;

    • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (All. E/F).

    L’invio della documentazione deve essere effettuato:

    • in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (ottenendo ricevuta);

    • a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, all’ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), esclusivamente qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA.

    La documentazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

    L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma, che deve essere conservata per fruire della detrazione.

    Alla documentazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori si applica l’istituto della “remissione in bonis” in caso di omesso invio. Tale istituto consente di non perdere il diritto alla detrazione, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente:

    • invia la comunicazione, ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. L’espressione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione” deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso;

    • versa contestualmente 250 euro (non compensabili) pari alla sanzione minima prevista (circ. 9 maggio 2013, n. 13/E).

    Nel caso in cui dopo l’invio all’ENEA ci si accorga di errori materiali commessi in fase di compilazione della scheda informativa (Allegati E/F) o qualora siano stati indicati importi di spesa diversi da quelli precedentemente comunicati, è possibile rettificare i dati anche oltre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori - ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione - mediante l’invio telematico di una nuova scheda che annulla e sostituisce la precedente.

    Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi e conservazione della documentazione - Il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione (circ. 1° giugno 2012, n. 19/E, risp. 1.1).

    Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente deve conservare la documentazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (circ. 1° giugno 1999, n. 122/E, risp. 4.6).

    7.4.14. Rateizzazione

    7.4.14.Rateizzazione

    La detrazione spettante va ripartita in rate variabili a seconda del periodo d’imposta, così come riportato nella tabella seguente:

    Anno Rate annuali
    2007 3
    2008 da 3 a 101
    2009 5
    2010 5
    dal 2011 10
    1 A scelta irrevocabile del contribuente operata all’atto della prima detrazione.

    7.4.15. Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale

    7.4.15.Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale

    I soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico (art. 4, D.M. 19 febbraio 2007).

    L’obbligo di pagamento mediante bonifico non è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza.

    Il bonifico deve riportare:

    • la causale del versamento dalla quale risulti che il pagamento è effettuato per lavori di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, non siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti;

    • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);

    • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

    Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato “on line” (ris. 7 agosto 2008, n. 353/E).

    La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, autorizzato a prestare servizi di pagamento tramite l’esecuzione di bonifici (ris. 20 gennaio 2017, n. 9/E).

    Qualora, per errore sia stato utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato”, o non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (circ. 18 novembre 2016, n. 43/E).

    Nell’ipotesi in cui il titolare di reddito d’impresa adotti il regime di cassa, per la fruizione delle detrazioni d’imposta relative all’effettuazione di interventi per il risparmio energetico e per l’adeguamento sismico deve far riferimento al momento di effettivo pagamento delle spese sostenute per l’effettuazione di tali interventi. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario ovvero postale (risposta a interpello 22 ottobre 2018, n. 46).

    Pagamento effettuato da società finanziaria - Il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento a condizione che:

    • questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane S.p.A. di operare la ritenuta;

    • il contribuente conservi copia della ricevuta del bonifico. In questo caso l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 4.4).

    7.4.16. Cumulo

    7.4.16.Cumulo

    La detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio (7.1.). Inoltre, il cumulo non è possibile nemmeno:

    • con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia di cui all’art. 7, D.M. 19 febbraio 2007. Tale incentivo, calcolato in ragione dell’energia fotovoltaica prodotta annualmente dall’impianto medesimo, viene erogato per un periodo di 20 anni;

    • con le agevolazioni previste per interventi su immobili soggetti al vincolo della tutela del patrimonio culturale. La non cumulabilità deve ritenersi riferibile anche alla detrazione del 19% prevista dal D.P.R. n. 917/1986 per le spese relative alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati.

    È possibile il cumulo con gli incentivi disposti a livello comunitario nonché a livello locale da Regioni, Province e Comuni. In ogni caso, resta fermo che la cumulabilità è ammessa solamente qualora la normativa disciplinante l’incentivo locale non preveda espressamente l’incumulabilità dello stesso con detrazioni o agevolazioni fiscali attribuite per le medesime finalità e in relazione alla quota di spesa eccedente quanto già agevolato in forza dell’incentivo locale, regionale o comunitario (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).

    Inoltre, è possibile il cumulo tra l’agevolazione fiscale e il contributo regionale (o delle Province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano quest’ultimo lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo (art. 7, D.L. n. 34/2023).

    Tale cumulo, previsto per gli anni 2023 e 2024, è esteso ai contributi che verranno erogati negli anni 2025 e 2026 (art. 3, c. 12-ter, D.L. n. 215/2023).

    7.4.17. Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

    7.4.17.Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

    Salvo che il contribuente non abbia optato per la cessione del bonus o lo sconto in fattura (7.10.) (art. 121, D.L. n. 34/2020), fino al 16 febbraio 2023 è stata possibile la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari (art. 14, c. 2-ter, D.L. 4 giugno 2013, n. 63; Provv. 18 aprile 2019).

    Il credito poteva essere ceduto a:

    • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

    • altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. È esclusa la cessione del credito in favore delle Amministrazioni pubbliche;

    • istituti di credito e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

    I cessionari del credito a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

    A tal fine occorreva inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

    Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione:

    • va ripartito in 10 quote annuali di pari importo;

    • va utilizzato in compensazione, anche oltre il limite di 2 milioni di euro dal 2021 (art. 34, Legge n. 388/2000), a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, presentando il Mod. F24;

    • la compensazione avviene nel Mod. F24 utilizzando il codice tributo 6890 (ris. 5 agosto 2019, n. 74/E).

    Sconto sul corrispettivo - A partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 16 febbraio 2023, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (D.M. 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni ha potuto optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (art. 14, c. 3.1, D.L. n. 63/2013).

    Anche in questo caso si tratta di una opzione alternativa a quella prevista dal “Decreto rilancio” (art. 121, D.L. n. 34/2020) (7.10.).

    Il contributo viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.

    Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

    Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

    7.5. Ritenuta sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

    7.5.Ritenuta sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

    Le banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta con aliquota dell’11% (8% fino al 29 febbraio 2024) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (art. 25, D.L. n. 78/2010). In particolare, la ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per (Provv. Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010):

    • spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (7.1.);

    • spese per interventi di risparmio energetico (7.4.).

    Tuttavia, considerata la portata generale della norma, la ritenuta si applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare anche se istituiti successivamente al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2010 (ad esempio Superbonus, Bonus mobili, ecc.).

    Le banche e Poste Italiane S.p.A. che operano le ritenute sono tenute ai seguenti adempimenti:

    • versare la ritenuta con Mod. F24, utilizzando il codice tributo 1039 (ris. 30 giugno 2010, n. 65/E);

    • certificare, entro il 16 marzo dell’anno successivo, al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

    • indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta - Mod. 770 - i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

    La ritenuta d’acconto deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA. Pertanto, la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta (circ. 28 luglio 2010, n. 40/E).

    In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico è già prevista l’effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante. Così, ad esempio, i condomini in qualità di sostituti d’imposta devono operare la ritenuta di acconto pari al 4%, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi (14.10.2.).

    In dette ipotesi, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, deve essere applicata la sola ritenuta dell’11% (8% fino al 29 febbraio 2024).

    Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta operata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. sulle somme loro accreditate può essere scomputata da detta imposta sostitutiva (circ. 28 luglio 2010, n. 40/E).

    7.6. Bonus verde

    7.6.Bonus verde

    Il bonus verde, fruibile dal 2018 al 2024, consente di detrarre, ai fini IRPEF, un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla (art. 1, c. 12-15, Legge n. 205/2017):

    • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

    • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c., fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

    Nel caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 euro ciascuno (risposta dell’Agenzia delle Entrate resa in occasione dell’incontro con la stampa specializzata del 1° febbraio 2018). In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra indicati, invece non sono agevolabili i lavori in economia né le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti (risposta dell’Agenzia delle Entrate resa in occasione dell’incontro con la stampa specializzata del 1° febbraio 2018).

    Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (tra cui, bonifici, carte di credito e di debito) ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

    Si applicano le seguenti regole già previste per la detrazione in materia di interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, c. 5, 6 e 8, D.P.R. n. 917/1986):

    • se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% (quindi spetta nella misura del 18%);

    • la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili soggetti a vincoli (D.Lgs. n. 42/2004), ridotte nella misura del 50%;

    • in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

    Bonus verde
    Spese agevolabili1 a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
    b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
    Percentuale detrazione 36%
    Limite massimo di spesa 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo2
    Rate annuali 10
    1 Comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
    2 In caso di spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tal caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    7.7. Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

    7.7.Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

    È stata prevista una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50% delle spese sostenute, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013).

    Sono state detraibili le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

    La detrazione andava ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

    La detrazione di cui si discute spetta anche, ma con percentuali e regole diverse, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici come sopra descritti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi che fruiscono del c.d. “Superbonus” (7.9.).

    7.8. Interventi sulle facciate (bonus facciate)

    7.8. Interventi sulle facciate (bonus facciate)

    Era prevista una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90%, per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zone residenziali, il c.d. “bonus facciate” (art. 1, c. 219-223, Legge n. 160/2019).

    La detrazione spettava, seppur con aliquota del 60%, anche per le spese sostenute nell’anno 2022 (art. 1, c. 39 Legge n. 234/2021) e ha cessato di aver efficacia dal 1° gennaio 2023.

    La detrazione era ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

    Il bonus non spettava ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, non spettava agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES (risposta a interpello 23 settembre 2020, n. 397).

    Lavori ammessi - Si doveva trattare di lavori eseguiti su edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e, precisamente:

    • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

    • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

    Inoltre, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, erano ammessi al beneficio in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

    Modalità operative - Il pagamento delle spese detraibili doveva essere disposto mediante bonifico bancario

    Inoltre, i soggetti beneficiari erano tenuti a:

    • riportare alcuni dati nella dichiarazione dei redditi;

    • comunicare preventivamente all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;

    • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

    Verifiche e controlli - Si applicano le stesse regole in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (art. 14, c. 3-bis e 3-ter, D.L. n. 63/2013).

    7.9. Superbonus

    7.9.Superbonus

    A partire dal 1° luglio 2020 è prevista una detrazione pari al 110% (c.d. Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (art. 119, D.L. n. 34/2020; circ. 8 agosto 2020, n. 24/E; circ. 23 giugno 2022, n. 23/E).

    La detrazione si applica fino al 2025, seppur con percentuali via via ridotte, per alcune tipologie di spese.

    L’agevolazione interessa anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

    La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

    Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).

    7.9.1. Soggetti interessati e ambito oggettivo

    7.9.1.Soggetti interessati e ambito oggettivo

    Ambito soggettivo - Le agevolazioni riportate di seguito si applicano agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:

    a) dai condomini (sviluppati sia in senso verticale che orizzontale - circ. 8 agosto 2020, n. 24/E) e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

    Fino al 31 dicembre 2021 è stato previsto che per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui alla lettera a) per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomini di cui alla lettera a), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (art. 119, c. 8-bis, D.L. n. 34/2020).

    Tale norma è stata modificata a partire dal 1° gennaio 2022, prevedendo che per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui alla predetta lettera a), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione (art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001), la detrazione spetta anche nelle seguenti misure:

    • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;

    • 90% per quelle sostenute nell’anno 2023;

    • 70%, per quelle sostenute nell’anno 2024;

    • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

    La percentuale della detrazione resta al 110% anche per il 2023 per:

    • gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, con l’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

    • gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

    Inoltre, la detrazione resta confermata al 110% anche per il 2023 (art. 1, c. 894, Legge n. 197/2022) per:

    • gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);

    • gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);

    • gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre 2022 e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (art. 1129 c.c.), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);

    • gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

    La presentazione di un progetto in variante alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante (art. 2-bis, D.L. n. 11/2023).

    A prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso, la mancata presentazione della CILA nei termini sopra evidenziati non consente al contribuente di accedere alle predette deroghe che sono tassative. Deve, pertanto, escludersi la rilevanza di ipotesi non riconducibili a quelle espressamente indicate (circ. 13 giugno 2023, n. 13/E).

    Esempio

    Un condominio che abbia convocato l’assemblea in data 9 novembre 2022, presentato la CILA il 10 novembre 2022 e deliberato l’approvazione degli interventi in data 30 novembre 2022 non può fruire del Superbonus nella misura del 110% anche per il 2023, in quanto la delibera assembleare è stata adottata oltre le date normativamente previste, a nulla rilevando la data di convocazione dell’assemblea straordinaria.

    b) dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari (quindi non si deve trattare di immobili riconducibili ai beni relativi all’impresa o strumentali per l’esercizio di arti e professioni - circ. 8 agosto 2020, n. 24/E) di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento; possono fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla Legge n. 76/2016, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado nonché i conviventi di fatto) del possessore o detentore dell’immobile, purché conviventi, anche se non hanno sottoscritto un contratto di comodato (circ. 8 agosto 2020, n. 24/E); nel caso in cui si tratti di un immobile adibito sia ad attività di bed and breakfast che ad uso abitativo, la detrazione spetta in misura pari al 50% (risposta a interpello 9 dicembre 2020, n. 570).

    Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al punto b), per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (art. 119, c. 8-bis, D.L. n. 34/2020). In assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus al 110% anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data (circ. 6 ottobre 2022, n. 33/E).

    Ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus (art. 14, c. 1, lett. a) D.L. n. 50/2022).

    Resta fermo che per le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 i soggetti sopra individuati, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, possono avvalersi delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) (7.4.) ovvero antisismici (c.d. Sismabonus) (7.3.), nonché della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. Bonus casa) (7.1.), nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa di riferimento (circ. 13 giugno 2023, n. 13/E).

    Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:

    • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;

    • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

    Ai fini della detrazione rientra nella nozione di abitazione principale anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

    Resta inteso che nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.

    Qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori (circ. 13 giugno 2023, n. 13/E).

    • il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro.

    Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell’anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico.

    Ai fini del calcolo, fanno parte del nucleo familiare:

    • il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza;

    • il convivente (art. 1, c. 36, Legge n. 76/2016);

    • i figli e ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. purché siano fiscalmente a carico.

    L’importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c’è solo il richiedente.

    Se c’è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c’è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2.

    Concorrono a determinare il numero di parti i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi.

    Nel caso, ad esempio, di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare (circ. 13 giugno 2023, n. 13/E).

    Possono rientrare nella disciplina di cui si discute anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

    c) dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

    Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla predetta lettera c), e, dal 2022, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 (art. 119, c. 8-bis, D.L. n. 34/2020).

    d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

    Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla predetta lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 (art. 119, c. 8-bis, D.L. n. 34/2020).

    d-bis) dalle ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (OdV).

    A partire dal 1° gennaio 2022, per gli interventi effettuati dalle ONLUS, APS e OdV, la detrazione spetta anche nelle seguenti misure:

    • 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

    • 70%, per quelle sostenute nell’anno 2024;

    • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

    e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro (art. 5, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 242/1999), limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

    Altre particolarità - La detrazione spetta anche alle “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti.

    A partire dal 2022, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali previsti per i fabbricati danneggiati dal sisma (art. 119, c. 1-ter, 4-ter e 4-quater, D.L. n. 34/2020) spetta, in tutti i casi sopra disciplinati di cui alle lettere da a) ad e) (art. 119, c. 8-bis, D.L. n. 34/2020), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% (art. 119, c. 8-ter, D.L. n. 34/2020).

    In relazione alle spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, è obbligatorio stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (art. 2, c. 2, D.L. n. 212/2023).

    Inoltre, sempre a partire dal 2022, la detrazione spetta nelle misure ed entro i termini sopra indicati in relazione agli interventi di efficientamento energetico (art. 119, c. 2 e 4, secondo periodo, D.L. n. 34/2020), di monitoraggio antisismico (art. 119, c. 4-bis, D.L. n. 34/2020), di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (art. 119, c. 5, 6 e 8, D.L. n. 34/2020) eseguiti congiuntamente agli interventi sopra indicati alle lettere da a) ad e) come riportati (art. 119, c. 8-quater, D.L. n. 34/2020).

    Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente (circ. 8 agosto 2020, n. 24/E).

    Per gli interventi effettuati dagli IACP e soggetti assimilati (lettera c) di cui sopra) e dalle cooperative (lettera d) di cui sopra), le disposizioni sui lavori di efficienza energetica si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

    Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (7.9.2.) si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione  (lettere a) e b) sopra riportate) in relazione a interventi effettuati su un numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

    Le delibere condominiali aventi ad oggetto l’approvazione di interventi per i quali spetta il Superbonus del 110%, degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole (art. 119, c. 9-bis, D.L. n. 34/2020).

    La super detrazione del 110% non si può richiedere per i lavori effettuati sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (case signorili), A/8 (ville) nonché alla categoria catastale A/9 (palazzi, castelli e dimore storiche) per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

    La detrazione non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti (circ. 8 agosto 2020, n. 24/E).

    Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui si discute, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico (art. 119, c. 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, D.L. n. 34/2020), e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, per le ONLUS, le OdV e le APS che siano in possesso dei seguenti requisiti:

    • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

    • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della detrazione.

    Riguardo al calcolo del limite di spesa agevolabile ai fini della fruizione del cosiddetto Superbonus da parte delle ONLUS, il numero delle unità immobiliari “figurative” deve essere determinato rapportando la “superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi” a “la superficie media di una unità abitativa immobiliare”, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interrogazione parlamentare 14 febbraio 2024, n. 5-01992).

    Soggetti Spettanza agevolazione e riferimenti
    ONLUS, APS e OdV Sì. Non è prevista alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili: pertanto il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E; risposta a interpello 25 marzo 2021, n. 206; risposta a interpello 14 aprile 2021, n. 249; risposta a interpello 14 aprile 2021, n. 250; risposta a interpello 14 aprile 2021, n. 251; risposta a interpello 14 aprile 2021, n. 252).
    IACP Sì. Possono beneficiare dell’agevolazione gli interventi eseguiti da IACP, comunque denominati, su parti comuni di edifici interamente di loro proprietà, o effettuati in veste di gestori per conto dei comuni, proprietari degli stessi (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Titolari dell’impresa agricola, altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) soci o amministratori di società semplici agricole (art. 9, D.L. n. 557/1993) e dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda Sì. Possono fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio che concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori) No, in quanto non si costituisce un condominio (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando fermo la costituzione del condominio Sì (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E)
    Immobili non residenziali No, anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Possessori o detentori delle unità
    immobiliari c.d. di lusso
    Sì. Possono fruire della detrazione per le spese per interventi realizzati sulle parti comuni ma non possono fruire del Superbonus per interventi trainati realizzati sulle proprie unità atteso che il Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Contribuente con elevata disponibilità finanziaria che dispone solo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale Sì. Può beneficiare della detrazione cedendo il credito corrispondente alla detrazione sulle spese sostenute per interventi agevolabili effettuati sull’abitazione principale.
    In altre parole, per fruire del Superbonus occorre la presenza di un reddito anche astrattamente imponibile (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Contribuente proprietario di una casa in Italia, che è quindi titolare del relativo reddito fondiario Sì, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni previste. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (risposte a interpello 17 dicembre 2020, nn. 596-597-601-602).
    Contribuente residente all’estero Sì, in presenza dei requisiti previsti dalla norma. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (risposta a interpello 27 ottobre 2020, n. 500).
    Inoltre, con riferimento all’acquisto di case antisismiche da imprese, il soggetto non residente, quale futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, sarà titolare di reddito fondiario, pertanto, non gli è precluso l’accesso al Superbonus 110% (risposta a interpello 8 febbraio 2021, n. 91).
    Assemblea del condominio che autorizza l’esecuzione dei lavori sul lastrico solare e delibera all’unanimità che le relative spese saranno interamente a carico del contribuente Sì. Il contribuente può fruire del Superbonus per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base alla quota condominiale ma comunque entro il limite massimo calcolato (risposta a interpello 27 ottobre 2020, n. 499).
    Interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti No (risposta a interpello 10 settembre 2020, n. 329)
    Soggetti che detengono l’immobile detenuto in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato Sì, purché i soggetti che detengono l’immobile siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione (risposte a interpello 9 settembre 2020, n. 327-328; risposta a interpello 7 gennaio 2021, n. 16).
    Parrocchia Sì, se è in possesso di tutti i requisiti e sono rispettate tutte condizioni previste per accedere alle agevolazioni (ad esclusione di quelle riferite agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che riguardano, i contribuenti assoggettati all’IRPEF), può beneficiare delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (risposta a interpello 7 gennaio 2021, n. 14).
    Società e associazioni sportive dilettantistiche Sì. La Convenzione può costituire titolo idoneo a consentire all’associazione sportiva dilettantistica l’applicazione del Superbonus, allorquando il sistema di protocollazione adottato dall’ente locale è idoneo a garantire che l’associazione sportiva dilettantistica abbia la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione (risposta a interpello 16 febbraio 2021, n. 114).
    Interventi su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di comuni Sì. Trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di funzioni tra i comuni costituenti il consorzio, non assume rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in commento, la circostanza che sia stato costituito un consorzio di Comuni (risposta a interpello 8 marzo 2021, n. 162)
    Cooperative a proprietà divisa No. Non risultano incluse nell’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus 110% in assenza di un condominio secondo la disciplina civilistica prevista (risposta a interpello 16 marzo 2021, n. 184)
    Condominio minimo in assenza di codice fiscale
    Sì. In caso di condominio minimo, è possibile accedere al Superbonus per gli interventi realizzati sulle parti comuni. In tal caso il limite massimo di spesa ammesso deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, valorizzando la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi (risposta a interpello 18 marzo 2021, n. 196)
    Cooperative sociali Sì. Il Superbonus 110% spetta anche alla cooperativa iscritta nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio poiché è una ONLUS di diritto (risposta a interpello 13 aprile 2021, n. 239)
    General Contractor No. Non è applicabile all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento.
    È invece possibile accedere al Superbonus ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l’impresa, in qualità di “general contractor”, fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni) (risposta a interpello 15 aprile 2021, n. 254).
    Inoltre, il general contractor può fruire del Superbonus 110% con la modalità dello sconto in fattura, ma per quanto concerne gli oneri oggetto di ribaltamento, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110%: questi sono espressamente menzionati nelle disposizioni che disciplinano il Superbonus (risposta a interpello 19 aprile 2021, n. 261)
    Cooperative iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio Sì, essendo ONLUS di diritto, rientrano tra i soggetti beneficiari del Superbonus (risposta a interpello 15 aprile 2021, n. 253)
    Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica Sì. È possibile accedere al Superbonus per gli oneri di progettazione e le altre spese professionali sostenuti dall’ente (risposta a interpello 10 maggio aprile 2021, n. 321)
    Enti religiosi Sì, per quelli iscritti nel registro delle ONLUS (risposta a interpello 20 settembre 2021, n. 615)

    Ambito oggettivo - Il Superbonus si applica su alcuni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”).

    Interventi trainanti e interventi trainati
    (risposta a interpello 4 novembre 2020, n. 523)
    Interventi trainanti - Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
    - interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
    - interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, di cui ai c. da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013 (Sismabonus).
    Interventi trainati - Spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’art. 14, D.L. n. 63/2013 (Ecobonus), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
    - installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013).
    - installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
    - installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

    Sotto il profilo oggettivo, gli interventi devono essere realizzati:

    • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);

    • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

    • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché

    • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

    Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

    Una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

    Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva (art. 119, c. 1-bis, D.L. n. 34/2020).

    L’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce della detrazione autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

    Esempi

    Sono esempi di “accesso autonomo dall’esterno” (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E):

    • immobile a cui si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;

    • immobile a cui si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

    Nel caso di una “villetta a schiera”, si ha “accesso autonomo dall’esterno” qualora:

    • la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;

    • il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

    Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

    • impianti per l’approvvigionamento idrico;

    • impianti per il gas;

    • impianti per l’energia elettrica;

    • impianto di climatizzazione invernale.

    Fattispecie Spettanza agevolazione e riferimenti
    Villetta a schiera Sì, se risulta inserita nel contesto di un residence, a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall’esterno comune ad altri immobili (risposte a interpello 5 gennaio 2021, n. 9-10).
    Una villetta a schiera può essere considerata “funzionalmente indipendente”, anche se è allacciata ad un sistema di teleriscaldamento, gestito da un supercondominio, che serve anche altre unità immobiliari e che, oltre a riscaldare l’immobile, fornisce acqua calda (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”). Sì, a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E; risposta a interpello 9 settembre 2020, n. 326; risposta a interpello 22 febbraio 2021, n. 121; risposta a interpello 8 marzo 2021, n. 161).
    Immobili sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici Sì, per l’installazione del cappotto termico interno in considerazione dell’impossibilità di effettuare interventi di isolamento dell’involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E; risposta a interpello 16 dicembre 2020, n. 595).
    Intervento trainante eseguito su una pertinenza Sì, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla norma (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato non al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio in condominio Sì, può essere considerato intervento trainante (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Intervento di rifacimento del cappotto termico su edificio in cui è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia Sì, è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Spesa per il compenso straordinario dell’amministratore No, non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione né può essere oggetto del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione” (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Interventi che comportano l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa Sì, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti costituiti da una caldaia ed una pompa di calore multisplit Sì (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E)
    Presenza di una precedente sostituzione della caldaia per il quale si è beneficiato dell’Ecobonus Sì, è possibile effettuare un nuovo intervento rientrante fra quelli ammessi al Superbonus e all’Ecobonus (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Condominio composto da più edifici Sì, possono godere dell’agevolazione gli interventi di isolamento termico delle superfici opache riguardanti solo uno degli edifici che compongono il condominio (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).
    Esecuzione dei lavori affidata ad una impresa in cui l’azionista di riferimento o l’amministratore sia anche il proprietario degli immobili sui quali si effettuano i lavori Sì (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E)
    Sostituzione di una caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria con uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e una termostufa a pellet per il riscaldamento dell’abitazione Sì (risposta a interpello 17 dicembre 2020, n. 600)
    Interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di arte o professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale Sì, ma la detrazione è ridotta al 50% (risposte a interpello 9 dicembre 2020, nn. 570-571-572).
    Spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione Sì (risposta a interpello 27 novembre 2020, n. 562)
    Spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita Sì. (risposte a interpello 23 novembre 2020, n. 557-558; 2 novembre 2020, n. 513-515; 9 settembre 2020, n. 325)
    Possibilità di fruire sia del Superbonus che del Bonus facciate Sì, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (risposta a interpello 9 novembre 2020, n. 538).
    Accesso all’unità immobiliare oggetto dell’intervento che avviene da un percorso pedonale privato di libero accesso dall’esterno Sì (risposta a interpello 4 novembre 2020, n. 524)
    Interventi su due unità immobiliari, e relative pertinenze, facenti parte di un unico edificio, distintamente accatastate (categoria catastale A/3 con pertinenza C/2) Sì, se sono “funzionalmente indipendenti”, poiché dotate di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento esclusivo, e dispongono di un accesso dalla strada indipendente: uno a servizio della abitazione principale (con accesso dal piano terra) e l’altro a servizio dell’abitazione a disposizione (con accesso dal piano strada, sebbene poste una sopra l’altra nel contesto del medesimo edificio) (risposta a interpello 5 gennaio 2021, n. 10).
    È possibile fruire del Superbonus anche nel caso di edificio composto da un’unità abitativa e da un magazzino, in comproprietà tra marito e moglie, e un’altra unità abitativa di proprietà esclusiva della moglie, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (risposta a interpello 14 aprile 2021, n. 247).
    Intervento di demolizione e ricostruzione rientrante tra quelli di ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001) Sì (risposte a interpello 7 gennaio 2021, n. 11 e 17)
    Coibentazione della superficie disperdente dell’edificio e sostituzione del generatore di calore Sì (risposta a interpello 7 gennaio 2021, n. 12)
    Configurazione dell’immobile di proprietà non riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti No (risposta a interpello 7 gennaio 2021, n. 15)
    Edificio composto da un immobile a destinazione residenziale e un ufficio Sì, si può fruire del Superbonus per un’unità immobiliare a destinazione residenziale, che sia funzionalmente indipendente e quindi dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e disponga di un accesso autonomo dall’esterno (risposta a interpello 8 gennaio 2021, n. 21).
    Interventi riconducibili all’efficientamento energetico, per le spese sostenute relative alla parte esistente con esclusione, delle spese riferite all’ampliamento Sì, con riferimento all’installazione dell’impianto fotovoltaico il Superbonus spetta sull’intera spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla norma, a nulla rilevando che il predetto impianto sia a servizio anche della parte ampliata (risposta a interpello 8 gennaio 2021, n. 24).
    Spese sostenute da acquirenti di case antisismiche Sì, se si tratta di unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita (risposta a interpello 3 febbraio 2021, n. 80).
    Interventi che comportano l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa Sì, ma va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi (risposta a interpello 8 febbraio 2021, n. 87).
    Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma Sì. Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
    L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana (risposta a interpello 8 febbraio 2021, n. 88).
    Supercondominio nel quale la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consente il miglioramento di due classi energetiche ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati Sì, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto di tali ulteriori interventi (risposta a interpello 8 febbraio 2021, n. 94).
    Unità immobiliare funzionalmente indipendente dotata di tre impianti di proprietà esclusiva
    Sì, è possibile accedere al Superbonus 110% nel caso di unità immobiliare a destinazione residenziale, funzionalmente indipendente e quindi dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva tra quelli per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica e per il riscaldamento, e che disponga di un accesso autonomo dall’esterno, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (risposte a interpelli 16 febbraio 2021, n. 115 e 116).
    Abitazione costituita da particelle catastali unite ai fini fiscali Sì. In caso di stretta interconnessione delle particelle catastali unite ai fini fiscali, come risulta da annotazione nella visura catastale, costituenti un’unica residenza, l’unità residenziale solo formalmente costituita da distinte particelle catastali, deve considerarsi come un’unica unità residenziale unifamiliare, con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini della fruizione del Superbonus (risposta a interpello 22 febbraio 2021, n. 122).
    Asseverazione assente No. Per l’accesso al Superbonus, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori (risposta a interpello 24 febbraio 2021, n. 127).
    Edificio unifamiliare, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno Sì. È possibile accedere al Superbonus per le spese sostenute per interventi realizzati su tale ultima unità immobiliare, a destinazione residenziale e sull’unità unità immobiliare dotata del vincolo di pertinenzialità, con l’unità immobiliare principale, fermo restando che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerata, anche se accatastata separatamente (risposta a interpello 10 marzo 2021, n. 167).
    SCIA antecedente al 1° luglio 2020 Sì. L’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’Allegato B del D.M. n. 58/2017, risponde a una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente la sua mancanza al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente al 1° luglio 2020, non pregiudica l’accesso alla detrazione rafforzata (risposta a interpello 10 marzo 2021, n. 168).
    Installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici Sì (risposta a interpello 10 marzo 2021, n. 171).
    Installazione di impianti solari fotovoltaici fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni Sì (ris 12 marzo 2021, n. 18/E).
    Fermo restando il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica (art. 119, c. 10-bis, D.L. n. 34/2020), l’applicazione della disciplina, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche (art. 119, c. 16-ter, D.L. n. 34/2020), avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all’aliquota del 110% (art. 1, c. 10, lett. b), Legge n. 197/2022).
    Interventi eseguiti su unità immobiliari F/3 No, in quanto si tratta di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari “esistenti” (risposta a interpello 16 marzo 2021, n. 174).
    Spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” No. La detrazione fiscale legata al Superbonus non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam (risposta a interpello 16 marzo 2021, n. 175).
    Immobile ad uso promiscuo Sì, limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste (risposta a interpello 22 marzo 2021, n. 198).
    Interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione Sì. È possibile fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (risposta a interpello 25 marzo 2021, n. 210).
    Unità immobiliari di un edificio di un unico proprietario su cui effettuare gli interventi funzionalmente indipendenti Sì, è possibile accedere al Superbonus con riferimento alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, con un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96.000 euro, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente (risposta a interpello 9 aprile 2021, n. 231).
    Resta esclusa, invece, la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi “trainati” realizzati sulle singole unità non residenziali (risposta a interpello 9 giugno 2021, n. 397).
    Spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo Sì, purché tale variazione sia indicata nel provvedimento amministrativo che assente i lavori e sempreché l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (risposta a interpello 13 aprile 2021, n. 242).
    Interventi senza demolizione dell’immobile esistente e con ampliamento dello stesso Sì, ma solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura una nuova costruzione (risposta a interpello 14 aprile 2021, n. 248).
    Case antisismiche, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio Sì, purché realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente (risposta a interpello 24 maggio 2021, n. 364).
    Interventi di riparazione o locali Sì, per gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dell’abitazione, definiti “di riparazione o locale” dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018 (risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 560)
    Accollo delle spese solo da parte di alcuni condomini È prevista, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali, la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito (risposta a interpello 22 settembre 2021, n. 620)
    Superficie delle pertinenze Ai fini del Superbonus, la superfice delle pertinenze non si considera nei calcoli della prevalenza abitativa (risposta a interpello 7 gennaio 2022, n. 5).
    Fabbricato autonomo facente parte del condominio Il fabbricato separato ma che fa parte del condominio incide sul calcolo della “superficie abitativa” a nulla rilevando il fatto che sia “funzionalmente autonomo” (risposta a interpello 11 gennaio 2022, n. 10)
    Più interventi agevolabili effettuati sul medesimo immobile Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sempre che tali importi vengano distintamente contabilizzati e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
    Qualora il beneficiario delle predette agevolazioni intenda optare per la cessione del credito (art. 121, D.L. n. 34/2020), il credito cedibile va calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione (risposta a interpello 19 maggio 2022, n. 279).
    Spese di sostituzione della parete verticale dell’immobile NO, non rientrano tra gli interventi “trainanti” finalizzati all’efficienza energetica le spese di sostituzione della parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante (risposta a interpello 3 novembre 2020, n. 521).

    Comuni interessati da eventi sismici - Nei Comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi a partire dal 24 agosto 2016, il Superbonus spetta per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione (art. 119, c. 1-ter, D.L. n. 34/2020).

    Inoltre, per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni terremotati (D.L. n. 189/2016 e D.L. n. 39/2009), nonché i comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la misura dell’Ecobonus e del Sismabonus è aumentata del 50%. Tale maggiorazione è alternativa al contributo per la ricostruzione. L’incentivo può essere fruito per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione peraltro degli immobili destinati ad attività produttive (art. 119, c. 4-ter, D.L. n. 34/2020).

    Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi sul Sismabonus spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (art. 119, c. 4-quater, D.L. n. 34/2020).

    IVA indetraibile - L’IVA non detraibile, anche parzialmente (artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis D.P.R. n. 633/1972), dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi che fruiscono della detrazione, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente (art. 119, c. 9-ter, D.L. n. 34/2020).

    7.9.2. Interventi di risparmio energetico

    7.9.2.Interventi di risparmio energetico

    La detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 14, D.L. n. 63/2013) si applica nella misura maggiorata, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 rate annuali di pari importo (5 dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 e 4 per le spese sostenute in precedenza), nei seguenti specifici casi:

    • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (D.M. 11 ottobre 2017). La detrazione è calcolata sui seguenti limiti di spesa:

      • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

      • 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

      • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;

    • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva n. 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione, che è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito, è calcolata su un ammontare non superiore a:

      • 20.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;

      • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;

    • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

    Nelle spese sostenute per gli interventi a cui si applica la detrazione rientrano anche quelle per l’installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (art. 119, c. 1.1, D.L. n. 34/2020).

    L’importo massimo di detrazione spettante, riferito ai singoli interventi agevolabili, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

    Limite massimo di spesa ammesso alla detrazione - Per i condomini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari a condizione, tuttavia, che, come già precisato, siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

    Se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (ris. 28 settembre 2020, n. 60/E).

    Altri interventi agevolabili - L’aliquota agevolata si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica contenuti nell’art. 14 D.L. n. 63/2013 (7.4.), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente nonché agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16-bis, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986) anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. Per la parte di spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

    Per gli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 16-bis, c. 1, lett. e) D.P.R. n. 917/1986) spetta la fruizione della detrazione ”Superbonus”, anche se tali lavori sono eseguiti in favore di persone di età superiore a 65 anni e anche se effettuati, trattandosi di interventi trainati, congiuntamente agli interventi trainanti di miglioramento sismico (Sismabonus) e non soltanto in abbinamento agli interventi di efficientamento energetico.

    Immobili soggetti a vincoli - Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), o gli interventi di cui sopra siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013 (7.4.), anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra, fermi restando i requisiti previsti dalla norma di cui si discute.

    Miglioramento di classi energetiche - l loro complesso, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi previsti per gli impianti solari fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica-APE prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

    Interventi di demolizione e ricostruzione edilizia - Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti sopra indicati anche gli interventi di demolizione e ricostruzione edilizia (art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001; risposta a interpello 7 ottobre 2020, n. 455).

    Edifici privi di APE - Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A (art. 119, c. 1-quater, D.L. n. 34/2020).

    7.9.3. Interventi relativi a misure antisismiche

    7.9.3.Interventi relativi a misure antisismiche

    La detrazione maggiorata (7.3.), ripartita in 10 rate annuali di pari importo (4 dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 e 5 per le spese sostenute in precedenza) si applica anche per le seguenti spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (art. 16, c. da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013):

    • adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%);

    • interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

    Per tali interventi, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15, c. 1, lett. f-bis), D.P.R. n. 917/1986) spetta nella misura del 90%.

    La detrazione maggiorata si applica se l’assicurazione è stipulata contestualmente alla cessione all’impresa di assicurazione del credito d’imposta riferibile agli interventi antisismici che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% (circ. 25 giugno 2021, n. 7/E).

    La detrazione maggiorata si applica anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici; non si applica, invece, agli edifici ubicati in zona sismica 4.

    7.9.4. Installazione pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo

    7.9.4.Installazione pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo

    La detrazione maggiorata per le spese di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (7.4.7.), da ripartire tra gli aventi diritto in 10 rate annuali di pari importo (4 dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 e 5 per le spese sostenute in precedenza), spetta nella misura riconosciuta per gli interventi riqualificazione energetica (7.9.2.) o di miglioramento sismico (7.9.3.) in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (art. 119, c. 5, D.L. n. 34/2020).

    Fino al 2021, la detrazione maggiorata, nei limiti sopra indicati, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spettava sempreché l’installazione degli impianti fosse stata eseguita congiuntamente a uno degli interventi riqualificazione energetica (7.9.2.) o di miglioramento sismico (7.9.3.).

    Il predetto limite di spesa di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti (ris. 28 settembre 2020, n. 60/E).

    In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3, c. 1, lett. d), e) ed f), D.P.R. n. 380/2001) il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

    Tale detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

    La detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici-GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto (art. 25-bis, D.L. n. 91/2014).

    Se in un edificio in cui è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia, viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente.

    Il Superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).

    Dal 2023, la detrazione maggiorata (art. 119, c. 7-bis, D.L. n. 34/2020) spetta anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da ONLUS, dalle OdV e dalle APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi c.d. trainanti (art. 119, c. 1-4, D.L. n. 34/2020), sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate di interesse paesaggistico del codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 136, c. 1, lett. b) e c) e 142, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004).

    7.9.5. Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

    7.9.5.Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

    La detrazione per le spese di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (7.7.), da ripartire tra gli aventi diritto in 10 rate annuali di pari importo (4 dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 e 5 per le spese sostenute in precedenza), spetta nella misura riconosciuta per gli interventi riqualificazione energetica (7.9.2.) in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione (art. 119, c. 8, D.L. n. 34/2020):

    • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

    • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;

    • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

    L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

    Fino al 2021, la detrazione nella misura maggiorata da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo è riconosciuta sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico (7.9.2.) comunque nel rispetto dei predetti limiti di spesa (2.000 euro, 1.500 euro o 1.200 euro), fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione.

    7.9.6. Requisiti per l’accesso al Superbonus

    7.9.6.Requisiti per l’accesso al Superbonus

    Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

    • rispettare i requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020;

    • assicurare, nel loro complesso, anche “congiuntamente” agli interventi di efficientamento energetico (art. 14, D.L. n. 63/2013), all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale, unifamiliare o della singola unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

    Esempio

    Qualora l’edificio si trovi in classe energetica “A3” basterà salire alla classe successiva “A4” per veder riconosciuta la detrazione nella misura maggiorata.

    Adempimenti - Per quanto riguarda gli adempimenti da porre in essere, occorre:

    • depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano del 110%;

    • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;

    • acquisire l’attestato di prestazione energetica;

    • acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;

    • salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante (risposta a interpello 20 giugno 2024, n. 137);

    • conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente agli interventi di riqualificazione globale, la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non IVA, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;

    • trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli previsti nel D.M. 6 agosto 2020, ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile;

    • trasmettere all’ENEA, l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

    • conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui sopra.

    Inoltre, per gli interventi che beneficiano della detrazione maggiorata, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

    CILA - Gli interventi che fruiscono del Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (art. 119, c. 13-ter, D.L. n. 34/2020).

    Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

    La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo. Per gli interventi di cui si discute, la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:

    • mancata presentazione della CILA;

    • interventi realizzati in difformità dalla CILA;

    • assenza dell’attestazione dei dati;

    • non corrispondenza al vero delle attestazioni. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

    Imprese con qualificazione SOA - A partire dal 1° luglio 2023, c’è l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiori a 516.000 euro ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA (art. 10-bis, D.L. n. 21/2022).

    Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 i lavori in appalto o in subappalto potevano essere eseguiti anche da imprese che erano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA. In questi casi, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione SOA all’impresa.

    Le disposizioni non si applicano:

    • ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022;

    • ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 del Codice civile, anteriore al 21 maggio 2022.

    In base a quanto detto sopra, si può affermare che:

    • per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute:

      • fino al 31 dicembre 2022;

      • negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;

    • per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:

      • fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA”;

      • tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;

      • dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;

    • per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:

      • tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;

      • dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;

    • per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

    7.9.7. Modalità operative e opzione per la cessione del credito

    7.9.7.Modalità operative e opzione per la cessione del credito

    Visto di conformità

    Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto (7.10.), nonché, a partire dal 12 novembre 2021, in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

    Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (art. 3, c. 3, lett. a) e b), D.P.R. n. 322/1998) e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

    A tal fine può essere utile utilizzare le apposite check list predisposte dal CNDCEC.

    In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità (art. 119, c. 11, D.L. n. 34/2020).

    L’esclusione si applica se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (Mod. 730 o Mod. Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (Mod. 730). Inoltre, non è richiesto il visto di conformità specifico, quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze, ad esempio, in caso di compensazione di importi superiori a 5.000 euro (circ. 29 novembre 2021, n. 12/E).

    L’obbligo di apposizione del visto di conformità non sussiste neanche nel caso in cui il contribuente, che intenda fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi precompilata, modifichi i dati ivi contenuti e la presenti direttamente. Qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime sono detraibili. Occorre, inoltre, suddividere le spese per il visto relativo al Superbonus in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento (circ. 27 maggio 2022, n. 19/E).

    Tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono inclusi anche i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro, anche sprovvisti di partita IVA in quanto non esercenti in proprio attività libero professionale, dipendenti di una società di servizi (art. 2, D.M. n. 164/1999), abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni se, in tal caso, la trasmissione è effettuata dalla società. Inoltre, il visto può essere rilasciato dai Responsabili per l’Assistenza Fiscale (RAF) siano essi CAF Imprese, CAF Dipendenti, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che effettua l’opzione (circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E).

    I dati relativi all’opzione sono comunicati, anche per il tramite dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, esclusivamente in via telematica.

    Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto:

    • per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Le modalità di trasmissione e le modalità attuative sono stabilite con il Decreto MISE 6 agosto 2020;

    • per gli interventi antisismici, l’efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali. I professionisti incaricati attestano, altresì, la congruità delle spese sostenute. Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

    Asseverazione

    L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal D.M. 6 agosto 2020, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, in vigore dal 15 aprile 2022.

    Con il D.M. 6 agosto 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le regole per il rilascio delle predette asseverazioni e ha fornito anche la relativa modulistica.

    Nelle more dell’adozione del decreto, la congruità delle spese è stata determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

    Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità.

    7.9.8. Sanzioni

    7.9.8.Sanzioni

    Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

    Inoltre, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a 5 anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

    I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

    L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:

    • non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

    • preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

    • garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

    In alternativa, il professionista può optare per una polizza dedicata a tale attività con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

    La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative (Legge n. 689/1981).

    7.9.9. Cumulabilità

    7.9.9.Cumulabilità

    Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.

    Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:

    • interventi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 14, D.L. n. 63/2013) non effettuati “congiuntamente” a quelli che danno diritto al Superbonus. Si ricorda che la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali (7.4.);

    • l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto alla detrazione che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (art. 16-bis, c. 1, lett. h), D.P.R. n. 917/1986), nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Si ricorda che la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali (7.9.4.);

    • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto alla super detrazione, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo (7.7.).

    È possibile cumulare il Superbonus con il contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma, purché l’intervento consenta il conseguimento dei limiti prestazionali imposti dalla norma agevolativa. Si deve trattare, però, di un ulteriore e autonomo intervento rispetto a quello per il quale si è beneficiato di contributi per la ricostruzione (risposta a interpello 21 marzo 2022, n. 134).

    7.9.10. Contabilizzazione

    7.9.10.Contabilizzazione

    L’OIC ha pubblicato il 3 agosto 2021 la “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” che trae origine da una richiesta di parere avanzata dall’Agenzia delle Entrate ed avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi”.

    In particolare, nel documento si analizzano alcuni quesiti in relazione:

    • al diritto alla detrazione;

    • allo sconto in fattura;

    • alla cessione e la ricezione del credito.

    Detrazione

    L’impresa committente, per effetto della realizzazione degli interventi, matura il diritto alla detrazione del bonus fiscale in quote annuali dall’IRES di periodo ovvero a cedere a terzi tale bonus.

    Nel documento, l’OIC assimila tale diritto ad un contributo in conto impianti (paragrafi 86 e 87 dell’OIC 16).

    Il contributo va contabilizzato dalla società committente nell’attivo dello stato patrimoniale, come credito tributario, nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l’erogazione del contributo siano soddisfatte.

    In contropartita al credito tributario, la società può rilevare l’importo direttamente a riduzione dell’immobilizzazione materiale (metodo diretto), oppure iscrivere un risconto passivo, da rilasciare a conto economico (metodo indiretto).

    Sconto in fattura

    Nel caso in cui si opti per la concessione di uno sconto in fattura al cliente committente da parte della impresa commissionaria che ha realizzato i lavori la quale, a fronte della riduzione di prezzo, acquisisce il diritto a beneficiare della detrazione fiscale, la società commissionaria contabilmente riclassifica il credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso.

    Secondo l’OIC, l’importo del credito è dato dalla somma dei seguenti elementi:

    • l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide (paragrafo 44 dell’OIC 15);

    • il valore di mercato del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato (paragrafo 31 dell’OIC 15). Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari. Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all’ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa.

    Cessione del credito

    L’altra opzione è quella della cessione del credito.

    In tal caso occorre distinguere la contabilizzazione in bilancio da parte del cedente e del cessionario.

    In capo al cedente, l’operazione potrebbe generare un onere ovvero un provento, dato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito ed il valore contabile del credito al momento della cessione.

    Tale componente va rilevata in conto economico, tra gli oneri finanziari (voce C17 - Interessi e altri oneri finanziari) in caso di differenza negativa, o nei proventi finanziari (voce C16 d) - Proventi diversi dai precedenti) in caso di differenza positiva.

    Anche il cessionario - per effetto dell’acquisizione - rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell’OIC 15. Tale soggetto può poi utilizzare tale credito tributario in compensazione ovvero cederlo a sua volta a soggetti terzi.

    7.9.11. Aggiornamento catastale

    7.9.11.Aggiornamento catastale

    L’Agenzia delle Entrate verifica, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati (art. 1, c. 86-87, Legge n. 213/2023).

    Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione per invitare il contribuente a presentare la variazione catastale.

    7.9.12. Plusvalenze sulla cessione degli immobili

    7.9.12.Plusvalenze sulla cessione degli immobili

    Con effetto dalle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione (15.2.4.).

    7.9.13. Proroga SAL 31 dicembre 2023

    7.9.13.Proroga SAL 31 dicembre 2023

    Le detrazioni spettanti per tutti gli interventi rientranti nel “Superbonus” (art. 119, D.L. n. 34/2020), per le quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023.

    Non si provvede al recupero anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche (art. 1, c. 1, D.L. n. 212/2023).

    In ogni caso, resta fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto alla detrazione, in mancanza dei quali l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante.

    7.9.14. Contributo per la copertura dei lavori

    7.9.14.Contributo per la copertura dei lavori

    È prevista l’erogazione di un contributo in favore di soggetti che eseguono gli interventi agevolati sulle parti comuni di edifici in condominio (art. 1, c. 2, D.L. n. 212/2023) a condizione che le relative spese siano sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024 (D.M. 6 agosto 2024; provv. 18 settembre 2024).

    L’erogazione del contributo è subordinata al verificarsi di ulteriori condizioni:

    • alla data del 31 dicembre 2023 i lavori devono aver raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 60% dell’intervento complessivo;

    • il contributo è riconosciuto esclusivamente in favore dei soggetti che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

    Tale importo riguarda il reddito complessivo familiare, ed è calcolato sulla base del numero di componenti il nucleo applicando il c.d. quoziente familiare. Il numero delle parti che compongono il nucleo è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo medesimo, e in particolare della presenza del coniuge, del soggetto legato al contribuente da unione civile e dai familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile.

    Il contributo in esame spetta alle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ovvero alle persone fisiche che godono di qualità di detentore sull’unità immobiliare oggetto degli interventi che godono del Superbonus (art. 119, c. 8-bis, primo periodo, D.L. n. 34/2020), per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70% del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio.

    L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell'intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’IRPEF con percentuale del 70% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione IRPEF.

    L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000.

    Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

    L’Agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza.

    Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

    Il termine ultimo per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.

    Il contributo spetta in misura pari al 100% dell’importo richiesto (provv. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2024).

    7.9.15. Trasmissione dati all’ENEA

    7.9.15.Trasmissione dati all’ENEA

    Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili in base alle regole sul Superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) devono trasmettere all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali (art. 3, D.L. n. 39/2024; D.P.C.M. 17 settembre 2024):

    • i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;

    • l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30 marzo 2024;

    • l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 negli anni 2024 e 2025;

    • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Le stesse informazioni devono essere trasmesse, dai soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili con le regole del Superbonus, al "Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche" (PNCS) gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione.

    Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui si è detto sopra e le relative variazioni, i soggetti:

    • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 119, c. 13-ter D.L. n. 34/2020), ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

    • che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 119, c. 13-ter, D.L. n. 34/2020), ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

    I dati vanno trasmessi a cura dei tecnici abilitati, che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni.

    La trasmissione dei dati al PNCS è a cura dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.

    I professionisti abilitati trasmettono le informazioni sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

    Le informazioni relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:

    • 30 novembre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024 (D.P.C.M. 29 ottobre 2024);

    • entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

    L'omessa trasmissione dei dati nei termini stabiliti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

    In luogo della suddette sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30 marzo 2024, l'omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni sulla remissione in bonis (art. 2, c. 1, D.L. n. 16/2012).

    7.10. Cessione dei bonus e sconto sul corrispettivo

    7.10.Cessione dei bonus e sconto sul corrispettivo

    I soggetti che dal 2020 sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi possono usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di (art. 121, D.L. n. 34/2020; Provv. 8 agosto 2020; Provv. 3 febbraio 2022; Provv. 10 giugno 2022):

    • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo (c.d. “sconto in fattura”) dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;

    • un credito d’imposta di pari ammontare, cedibile ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

    In entrambi i casi, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti come definiti dal “Codice del consumo” (art. 3, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 206/2005) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

    L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi soggetti alla detrazione del 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

    Per gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo (art. 2-ter, c. 1, lett. a) D.L. n. 11/2023).

    Inoltre:

    • fino al 28 maggio 2024 l’opzione relativa alla cessione del credito può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni per i quali è possibile optare per la cessione; a decorrere dal 29 maggio 2024, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni (art. 4-bis, D.L. n. 39/2024);

    • l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

    I crediti che, alla data del 17 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle due opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In caso di violazione di tale disposizione i contratti di cessione sono nulli (art. 28, c. 2 e 3, D.L. n. 4/2022 e comunicato Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022).

    A partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, le cessioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni (art. 121, c. 1-quater, D.L. n. 34/2020). Ne deriva che:

    • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;

    • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.

    Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento. In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive possono avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite Mod. F24 ed in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato. Le singole rate, invece, non possono essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni (circ. 27 maggio 2022, n. 19/E, FAQ Agenzia delle Entrate 19 maggio 2022).

    Ai fini della possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura, a partire dal 1° luglio 2023, c’è l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiori a 516.000 euro ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA (art. 10-bis, D.L. n. 21/2022).

    Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 i lavori in appalto o in subappalto possono essere eseguiti anche da imprese che sono in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA. In questi casi, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione SOA all’impresa.

    Le disposizioni non si applicano:

    • ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022;

    • ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 del Codice civile, anteriore al 21 maggio 2022.

    Anche chi possiede solo redditi soggetti a imposta sostitutiva o tassazione separata può sfruttare la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura. Si tratta, ad esempio, dei soggetti in regime forfetario, ma anche di chi possiede solo redditi da locazione sottoposti a cedolare secca (risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 432; risposte a interpello 12 novembre 2020, n. 543 e 2 novembre 2020, n. 514).

    In caso di società che hanno optato per il regime del consolidato (26.), non costituendo il trasferimento dei crediti all’interno del consolidato una ipotesi di cessione a terzi degli stessi a titolo oneroso, la società può legittimamente trasferire i crediti alla fiscal unit, nei limiti della quota utilizzabile e dell’IRES dovuta, senza incorrere nelle limitazioni previste (ris. 2 agosto 2022, n. 45/E).

    Abrogazione della norma

    A partire dal 17 febbraio 2023, non è possibile optare per la cessione del credito derivante dalle spese sostenute né optare per lo sconto in fattura (art. 2, D.L. n. 11/2023).

    Per i lavori rientranti nel Superbonus, il blocco delle cessioni o sconti in fattura non si applica solo se in data antecedente al 17 febbraio 2023:

    • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);

    • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;

    • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, il blocco non si applica anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus (artt. 119 e 121, c. 2, D.L. n. 34/2020), compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali al 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati. A partire dal 30 dicembre 2023, tali regole si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (art. 2, c. 1, D.L. n. 212/2023).

    Le suddette eccezioni non valgono se, al 30 marzo 2024, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati (art. 1, c. 5, D.L. n. 39/2024).

    Per le altre tipologie di lavori edilizi, il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

    • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data del 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000);

    • risulti presentata, nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (art. 16-bis, c. 1, lett. d) e 3 TUIR), la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

    Le suddette eccezioni non valgono se, al 30 marzo 2024, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati (art. 1, c. 5, D.L. n. 39/2024).

    Inoltre, non rientrano nel blocco:

    • fino al 29 marzo 2024 (art. 1, c. 1, lett. a), D.L. n. 39/2024), gli interventi i cui beneficiari delle detrazioni sono IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, ONLUS, OdV e APS; tale eccezione continua ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 (art. 1, c. 2, D.L. n. 39/2024):

      • risulti presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) se gli interventi sono agevolati in base alle regole sul Superbonus (art. 119 D.L. n. 34/2020) e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

      • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati in base alle regole sul Superbonus e sono effettuati dai condomini;

      • risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati in base alle regole sul Superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

      • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati in base alle regole sul Superbonus;

      • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati in base alle regole sul Superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;

    • gli interventi in zone colpite dal sisma e da eventi metereologici.

    • le spese sostenute, fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023 (art. 3, c. 3, D.L. n. 212/2023):

      • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

      • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

    Con effetto fino al 30 marzo 2024, non rientrano nel blocco anche le opzioni relative alle spese per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

    • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

    • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del c. 8-bis.1 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992.

    Le suddette eccezioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024 soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a tale data (art. 1, c. 4, D.L. n. 39/2024):

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

    • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

    Fino al 29 marzo 2024 (art. 1, c. 1, lett. c) D.L. n. 39/2024), il divieto di cessione non si applica anche:

    • agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

    • agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza siti nei territori delle Marche.

    Tali eccezioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi, diversi da quelli di cui all’art. 2, c. 3-ter.1, D.L. n. 11/2023, per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 sia stata presentata l'istanza per la concessione dei contributi oppure sussistano le seguenti condizioni (art. 1, c. 3, D.L. n. 39/2024):

    • risulti presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati ai sensi del Superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

    • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati ai sensi del Superbonus e sono effettuati dai condomini;

    • risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi del Superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi del Superbonus;

    • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi del Superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

    Con effetto dal 30 marzo 2024, il blocco non si applica agli interventi (art. 2, c. 3-ter.1, D.L. n. 11/2023):

    • effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (art. 119, c. 1-ter, D.L. n. 34/2020);

    • di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016 e al D.L. n. 39/2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 119, c. 4-ter, D.L. n. 34/2020);

    • effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 119, c. 4-quater, D.L. n. 34/2020);

    • effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024.

    Tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009.

    Compensazioni da parte di banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione

    Con effetto dalle compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2025, vige il divieto di compensare i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 4-bis, D.L. n. 39/2024).

    In caso di violazione del divieto si determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa pari al 30% del credito utilizzato.

    Inoltre, la ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto sono utilizzabili in 6 rate annuali di pari importo. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

    Le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione possono essere utilizzate in compensazione con i seguenti codici tributo (ris. 26 novembre 2024, n. 55/E):

    • 7774 - Superbonus art. 119 D.L. n. 34/2020 - Ulteriore ripartizione in 6 rate - art. 121, c. 3-ter, D.L. n. 34/2020;

    • 7775 - Sismabonus art. 16 D.L. n. 63/2013 - Ulteriore ripartizione in 6 rate - art. 121, c. 3-ter, D.L. n. 34/2020;

    • 7776 - Bonus barriere architettoniche art. 119-ter D.L. n. 34/2020 - Ulteriore ripartizione in 6 rate - art. 121, c. 3-ter, D.L. n. 34/2020.

    La ripartizione in 6 quote annuali non si applica a chi abbia acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni.

    A tal proposito, i c.d. soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche “acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in 6 rate annuali.

    La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate (provv. 21 novembre 2024):

    • dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate;

    • a decorrere dal 3 dicembre 2024, in occasione dell’accettazione della cessione, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.

    La comunicazione è trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel primo caso avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

    In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 205147 del 29 luglio 2021, oppure, solo nel primo caso tramite posta elettronica certificata (le specifiche tecniche di tale flusso sono state di conseguenza aggiornate).

    Nel caso in cui non venga effettuata la comunicazione, le rate interessate sono ulteriormente ripartite in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite Modello F24.

    7.10.1. Spese interessate

    7.10.1.Spese interessate

    Le agevolazioni si applicano alle spese relative agli interventi di:

    • recupero del patrimonio edilizio (7.1.) (art. 16-bis, c. 1, lett. a), b) e d), D.P.R. n. 917/1986);

    • efficienza energetica (7.4.) (art. 14, D.L. n. 63/2013) (7.9.2.) (art. 119, c. 1 e 2, D.L. n. 34/2020);

    • adozione di misure antisismiche (7.3.) (art. 16, c. da 1-bis e 1-ter a 1-septies, D.L. n. 63/2013) (7.9.3.) (art. 119, c. 4, D.L. n. 34/2020);

    • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (7.8.) (art. 1, c. 219, Legge n. 160/2019);

    • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, c. 1, lett. h) D.P.R. n. 917/1986) (7.9.4.) (art. 119, c. 5 e 6, D.L. n. 34/2020);

    • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (7.7.) (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013) (7.9.4.) (art. 119, c. 8, D.L. n. 34/2020);

    • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020) (7.11.).

    L’agevolazione di cui si discute si applica anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, le spese che rientrano nella detrazione c.d. “Superbonus” (7.9.).

    7.10.2. Rapporto con altre norme sulla cessione dei bonus

    7.10.2.Rapporto con altre norme sulla cessione dei bonus

    Tali norme si pongono esplicitamente in deroga alla disciplina che consente, per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica, di cedere il credito derivante dalla detrazione, ovvero di usufruirne come contributo a titolo di sconto (art. 14, c. 2-ter, 2-sexies e 3.1; art. 16, c. 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, D.L. n. 63/2013) (7.4.17.).

    7.10.3. Modalità operative

    7.10.3.Modalità operative

    Per le spese sopra elencate (7.10.1.), in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura:

    • il contribuente richiede, agli intermediari abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;

    • i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute (art. 121, c. 1-ter, D.L. n. 34/2020).

    Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi sopra elencati, per i quali è possibile la cessione o lo sconto in fattura, anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

    Tali regole non valgono per le opere già classificate come attività di edilizia libera (art. 6, D.P.R. n. 380/2001, D.M. 2 marzo 2018) e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi che godono del c.d. “bonus facciate” (7.8.). Pertanto, per le comunicazioni trasmesse dal 1° gennaio 2022, relative a tali interventi, non sono richiesti il visto di conformità e l’asseverazione.

    Inoltre, le norme nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo (art. 2-ter, c. 1, lett. b), D.L. n. 11/2023).

    Per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura (art. 3-sexies, D.L. n. 228/2021).

    Dal 27 maggio 2022, tra i controlli da eseguire per l’apposizione del visto di conformità, rientrano anche quelli sull’applicazione del CCNL (art. 4, c. 2, D.L. n. 13/2022; art. 28-quater, D.L. n. 4/2022).

    In particolare, da quella data vige l’obbligo di affidamento delle opere a datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

    L’obbligo, però, vale solo per i lavori di importo superiore a 70.000 euro e che siano riconducibili all’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008.

    L’obbligo di indicare il CCNL, a partire dal 27 maggio 2022, per interventi al di sopra dei 70.000 euro, va parametrato al valore dell’opera nel suo complesso e non alla parte di lavori edili; inoltre, l’onere di richiedere l’inserimento dell’indicazione dei CCNL ovvero verificarne l’inserimento è a carico del committente dei lavori, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti (circ. 27 maggio 2022, n. 19/E).

    I crediti d’imposta in oggetto sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite in:

    • 4 rate annuali di pari importo per il Superbonus;

    • 5 rate annuali di pari importo per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il Sismabonus.

    A decorrere dal 29 maggio 2024, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni (art. 4-bis, D.L. n. 39/2024).

    Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 2 milioni di euro dal 2021 (art. 147, D.L. n. 34/2020 e Legge n. 388/2000), e quello annuale di 250.000 euro (Legge n. 244/2007).

    Comunicazione dell’opzione - L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.

    La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ovvero entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

    Le comunicazioni da inviare entro il termine di cui sopra, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.

    Per le spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020-2021-2022, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 4 aprile 2024 (provv. 21 febbraio 2024). Tale termine deve considerarsi perentorio non essendo possibile ricorrere alla c.d. “remissione in bonis”.

    La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    Con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

    Remissione in bonis - Fino al 29 marzo 2024 è stato possibile avvalersi della remissione in bonis anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, purché (circ. 6 ottobre 2022, n. 33/E):

    • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;

    • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;

    • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;

    • sia versato l’importo corrispondente alla misura minima della sanzione (art. 11, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997).

    Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.

    Inoltre, sono previsti i seguenti casi in cui è possibile ricorrere alla remissione in bonis (circ. 7 settembre 2023, n. 27/E):

    • per la mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico: le spese sostenute a decorrere dal 2022, agevolabili ai sensi del c.d. Sismabonus e del c.d. Super Sismabonus, finalizzate alla riduzione del rischio sismico, possono essere portate in detrazione solo a condizione che tutti gli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della remissione in bonis siano posti in essere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione;

    • per la Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito. È possibile sanare la comunicazione non effettuata entro il 31 marzo 2023 perché, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito. La remissione in bonis va effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la Comunicazione (ossia entro il 30 novembre 2023, a nulla rilevando il “periodo di tolleranza” di 90 giorni).

    A partire dal 30 marzo 2024, la remissione in bonis non si applica in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio delle opzioni, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (art. 2, D.L. n. 39/2024).

    Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

    Parti comuni - La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato.

    Con riferimento agli interventi che danno diritto alla super detrazione del 110%, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:

    • dal soggetto che rilascia il visto di conformità;

    • dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. Nel caso in cui non c’è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

    Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’efficienza energetica (lettere a) e b), si veda 7.10.1. La Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.

    L’ENEA trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d’intesa tra i medesimi enti.

    Comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2023 - Per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione in 4 rate prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario (art. 9, c. 4, D.L. n. 176/2022; Provv. 18 aprile 2023).

    La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

    A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario abilitato.

    Allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite Mod. F24, sono stati previsti vari codici tributo (ris. 2 maggio 2023, n. 19/E; ris. 2 maggio 2023, n. 19/E).

    Rinuncia alla rateizzazione in 10 rate - È possibile rinunciare alla suddivisione in 10 rate del credito inviando una apposita richiesta di annullamento (Provv. 22 settembre 2023).

    La richiesta va trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”:

    • direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti;

    • avvalendosi di un intermediario abilitato, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

    Nelle more di avvio della Piattaforma la richiesta poteva essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui”.

    A seguito della rinuncia:

    • viene ridotto l’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in 10 rate: ciò vuol dire che l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;

    • si ripristina l’ammontare della rata del credito originario, a cui vengono attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in 10 rate.

    Correzione degli errori - Nella circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E, sono riportate le modalità operative per la correzione degli errori relativi all’indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

    Innanzitutto, è stato precisato che eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia delle Entrate con differenti modalità devono essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circolare che si riportano di seguito.

    Tipologia di errori Come correggerli
    Errori formali Nel caso in cui nella comunicazione siano stati commessi errori formali (nella circolare sono elencati in modo puntuale), l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto.
    Occorre, però, che il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione segnali all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso indicando i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
    Stato Avanzamento Lavori Se, in caso di SAL, non è stato indicato il valore “1” nella comunicazione del primo SAL (errore che impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi), il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione.
    Anche in questo caso va inviata comunicazione dell’accaduto all’Agenzia, all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di SAL cui si riferiscono.
    Importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante Se l’ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto è inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa, un’altra comunicazione, indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione.
    Errori sostanziali Se è stato commesso un errore sostanziale è possibile annullare, su richiesta delle parti, l’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
    In allegato alla circolare, è riportato il modello (con relative istruzioni) da inviare all’Agenzia, all’indirizzo PEC sopra indicato, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente.
    Tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti.
    Una volta eseguito l’annullamento dell’accettazione, l’Agenzia informa gli interessati, che possono comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa.
    Il beneficiario della detrazione può, quindi, inviare una nuova comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.

    Controlli dell’Agenzia - Sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle Entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa.

    A seguito dell’invio della Comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

    La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

    Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:

    • il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate;

    • l’amministratore del condominio (o un condòmino incaricato, in mancanza dell’amministratore) comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della comunicazione.

    Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità sopra indicati rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

    Ulteriori controlli - L’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo (art. 122-bis, D.L. n. 34/2020; Provv. 1° dicembre 2021).

    Nel caso di sospensione, per un periodo non superiore a 30 giorni, degli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa, quindi, al massimo di 30 giorni (circ. 29 novembre 2021, n. 16/E).

    I profili di rischio vengono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e si riferiscono:

    • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

    • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

    • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

    Inoltre, i soggetti obbligati alla disciplina sull’antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i rischi previsti dalle norme in materia (artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007).

    Nel caso di emersione dei profili di rischio:

    • entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione, l’Agenzia delle Entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle Entrate rende nota la sospensione stessa;

    • la sospensione viene comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

    • se il controllo dà esito positivo e cioè nel caso in cui sono confermati i profili di rischio che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle Entrate annulla degli effetti della comunicazione dandone comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata;

    • in caso di esito negativo, e cioè non risultano confermati gli elementi di rischio oppure trascorrono i 30 giorni senza alcuna comunicazione da parte dell’Agenzia, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti di legge. In tal caso, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.

    7.10.4. Utilizzo dei crediti d’imposta

    7.10.4.Utilizzo dei crediti d’imposta

    I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

    Nel Mod. F24 devono utilizzare i codici tributo approvati con ris. 14 marzo 2022, n. 12/E.

    Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

    La ripartizione avviene:

    • 4 rate annuali di pari importo per il Superbonus;

    • 5 rate annuali di pari importo per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il Sismabonus.

    Inoltre:

    • i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni;

    • il Mod. F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

    • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo Mod. F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Mod. F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

    • non si applicano i limiti attuali di compensazione (art. 31, c. 1, D.L. n. 78/2010; art. 34, Legge n. 388/2000; art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007).

    La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

    In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero (art. 1, c. 421-423, Legge n. 311/2004 e art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973), per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi (art. 4, D.L. n. 39/2024).

    Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito e l'applicazione delle disposizioni generali sul divieto di compensazione in caso di debiti per ruoli (art. 37, c. 49-quinquies, D.L. n. 223/2006).

    7.10.5. Controlli, sanzioni e responsabilità

    7.10.5.Controlli, sanzioni e responsabilità

    I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

    L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento:

    • per i crediti non spettanti, 5 anni dalla dichiarazione (art. 43, D.P.R. n. 600/1973);

    • per i crediti inesistenti, 8 anni dall’utilizzo del credito (art. 27, c. da 16 a 20, D.L. n. 185/2008).

    In assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

    Il recupero del predetto importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni.

    Resta ferma:

    • in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997);

    • la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

    Esclusione dalla responsabilità in solido

    A partire dal 22 settembre 2022 e fino al 16 febbraio 2023, il concorso nella violazione ai fini dell’applicazione della responsabilità in solido scatta solo in caso di dolo o colpa grave sempre che si tratti di crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dalla legge.

    Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni (quindi per quelli ante 12 novembre 2021), il cedente - a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari, da società appartenenti a un gruppo bancario ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, e che coincida con il fornitore - acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione sopra citata (art. 33-ter, D.L. n. 115/2022).

    Il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con il beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel Mod. F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente.

    La colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, macroscopicamente, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisce a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati) (circ. 6 ottobre 2022, n. 33/E).

    L’utilizzo dei crediti d’imposta nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini previsti (art. 121, c. 3 e 122, c. 3 D.L. n. 34/2020), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni.

    Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni (art. 28-ter, D.L. n. 4/2022).

    Dal 17 febbraio 2023, ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina sulla responsabilità in solido e fermo restando il divieto di acquisto in caso di violazioni agli obblighi antiriciclaggio, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e sono in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta (art. 1, D.L. n. 11/2023):

    • titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

    • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;

    • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

    • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;

    • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

    • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

    • nel caso di interventi di efficienza energetica, diversi da quelli che rientrano nel Superbonus, la documentazione prevista, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;

    • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;

    • un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione, di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati (art. 3, D.Lgs. n. 231/2007), un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

    • nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329 del 6 agosto 2020;

    • contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

    La mancanza della suddetta documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

    L’esclusione da responsabilità riguarda anche i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un’attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.

    Il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

    L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

    7.10.6. Inutilizzo dei crediti

    7.10.6.Inutilizzo dei crediti

    A partire dal 1° dicembre 2023, nel caso in cui ci siano crediti che risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito (art. 25, D.L. n. 104/2023; Provv. 23 novembre 2023). La comunicazione va effettuata tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.

    Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione andava effettuata entro il 2 gennaio 2024, altrimenti va inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023.

    Per i crediti tracciabili (art. 121, c. 1-quater, D.L. n. 34/2020) vanno indicati:

    • il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;

    • una o più rate annuali dei suddetti crediti.

    La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

    Per quelli non tracciabili, vanno indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

    Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

    La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

    Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

    I crediti sottoposti a sequestro non sono oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa.

    Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

    Al contrario, rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo (Agenzia delle Entrate, FAQ 23 novembre 2023).

    La mancata comunicazione entro i termini di cui sopra comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

    7.10.7. Rifiuto delle cessioni dei crediti successivo alla prima già accettata

    7.10.7.Rifiuto delle cessioni dei crediti successivo alla prima già accettata

    Nei casi in cui:

    • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;

    • il cedente e il cessionario, dopo l'accettazione della cessione da parte di quest'ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla "Piattaforma cessione crediti" (Piattaforma),

    il cedente e il cessionario devono richiedere all'Agenzia delle Entrate il "rifiuto" della cessione del credito già accettata, utilizzando un apposito modello.

    Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it; in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori (circ. 8 marzo 2024, n. 6/E).

    La richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario. Inoltre:

    • qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto può avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l'utilizzo in compensazione tramite Modello F24. L'opzione per l'utilizzo del credito tramite Modello F24 può essere revocata attraverso l'apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;

    • in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l'importo corrispondente.

    Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l'operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata.

    Il rifiuto rimuove gli effetti dell'erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all'esito positivo dell'operazione, i crediti tornano nella disponibilità del cedente, ai fini dell'eventuale ulteriore cessione o dell'utilizzo in compensazione tramite Modello F24, se ancora nei termini di legge.

    Una volta eseguita l'operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne viene data comunicazione agli interessati, che possono comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

    Eventuali istanze già trasmesse all'Agenzia delle Entrate con differenti modalità rispetto a quelle sopra indicate devono essere nuovamente inviate secondo le predette indicazioni.

    7.11. Spese per l’eliminazione di barriere architettoniche

    7.11.Spese per l’eliminazione di barriere architettoniche

    Con effetto sulle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 (art. 3, D.L. n. 212/2023), ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

    La norma in vigore precedentemente ha riconosciuto ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020).

    La norma, nella versione in vigore fino al 29 dicembre 2023, si applica alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023 (art. 3, c. 3, D.L. n. 212/2023):

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

    • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

    La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 rate annuali di pari importo (5 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023)e per la quale può essere effettuata la cessione del credito o richiesto lo sconto in fattura (7.10.), spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

    Per le spese sostenute fino al 29 dicembre 2023, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

    Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

    Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023, il rispetto dei suddetti requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

    Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

    Fine capitolo