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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    17. DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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    17.1. Mod. 730 - 17.1.1. Soggetti che possono utilizzare il Mod. 730 - 17.1.2.Soggetti senza sostituto d’imposta - 17.1.3.Soggetti che non possono utilizzare il Mod. 730 - 17.1.4.Condizioni oggettive - 17.1.5. Dichiarazione congiunta - 17.1.6. Assistenza fiscale Mod. 730 ordinario - 17.1.7.Mod. 730 precompilato - 17.1.8.Modalità di presentazione della dichiarazione precompilata - 17.1.9. Termini di presentazione - 17.1.10. Errori commessi dal dipendente - 17.1.11. Errori commessi da chi presta assistenza fiscale - 17.1.12. Visto di conformità - 17.1.13. Correzione della dichiarazione in caso di visto infedele - 17.1.14. Compensi ai CAF e ai sostituti d’imposta - 17.1.15. Amministratori di condominio - 17.1.16. Situazioni particolari - 17.1.17. Sanzioni - 17.1.18. Soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale - 17.2. Mod. Redditi persone fisiche - 17.2.1. Soggetti obbligati - 17.2.2.Soggetti esonerati - 17.2.3.Modalità di presentazione - 17.2.4.Termini di presentazione - 17.2.5.Termini di versamento - 17.2.6. Sanzioni - 17.2.7. Dichiarazione precompilata per imprese e professionisti - 17.3. Mod. Redditi società di persone - 17.3.1. Soggetti obbligati - 17.3.2. Soggetti esonerati - 17.3.3. Modalità operative - 17.4. Mod. 770 - 17.4.1. Soggetti obbligati - 17.4.2.Modalità e termini di presentazione - 17.4.3.Semplificazione del Mod. 770 - 17.4.4. Sanzioni - 17.5.Monitoraggio fiscale - 17.5.1.Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW o W - 17.5.2.Dati da inserire nel quadro RW o W - 17.5.3. Valorizzazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria - 17.5.4. Regolarizzazione cripto-attività

    17.1. Mod. 730

    17.1.Mod. 730

    Il Mod. 730 consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi mediante l’assistenza:

    • del proprio datore di lavoro o ente previdenziale;

    • di uno dei Centri di assistenza fiscale costituiti dalle associazioni sindacali e dai datori di lavoro (c.d. CAF-dipendenti);

    • di un professionista abilitato (dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro).

    Il Mod. 730 è disponibile anche nella versione precompilata: in tal caso è possibile presentare la dichiarazione direttamente (17.1.7.).

    17.1.1. Soggetti che possono utilizzare il Mod. 730

    17.1.1.Soggetti che possono utilizzare il Mod. 730

    Possono fruire dell’assistenza fiscale:

    • i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale) (12.1.6.);

    Il socio (anche se pensionato) di una società di persone anche con redditi negativi e in liquidazione, non può presentare il Mod. 730, ma deve esporre i redditi (o le perdite) di partecipazione in società di persone nel Mod. Redditi Persone Fisiche e, in particolare, nel quadro RH (circ. 7 luglio 2015, n. 26/E).

    • i contribuenti che percepiscono indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);

    • i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché quelle di piccola pesca;

    • i sacerdoti della Chiesa cattolica;

    • i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (ad esempio, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

    • le persone impegnate in lavori socialmente utili;

    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno; possono presentare il Mod. 730 al sostituto d’imposta se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;

    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno precedente al mese di giugno dell’anno seguente;

    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

    La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca (10.3.10.) e se non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.

    Titolari di altri redditi - A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi, nella forma del 730 precompilato (17.1.7.), può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 1/2024).

    17.1.2. Soggetti senza sostituto d’imposta

    17.1.2.Soggetti senza sostituto d’imposta

    I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente (art. 49, D.P.R. n. 917/1986) e di alcuni redditi assimilati (art. 50, c. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), D.P.R. n. 917/1986), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo (art. 50, c. 1, lett. i) e l), D.P.R. n. 917/1986), in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono presentare la dichiarazione Mod. 730 (anche in forma congiunta con tutti e due i coniugi senza sostituto) e la relativa scheda ai fini della destinazione del 2, 5 e 8 per mille, ai CAF dipendenti e agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale e cioè consulenti del lavoro e dottori commercialisti.

    Tale modalità di presentazione, a partire dal 2024, è possibile anche da parte dei contribuenti che hanno il sostituto d’imposta.

    Se dalle dichiarazioni presentate emerge:

    • un debito: il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il Mod. F24 compilato al contribuente tenuto ad effettuare il pagamento; i versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del Mod. Redditi PF. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il Mod. F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

    • un rimborso: è eseguito dall’Amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

    Nel caso in cui si dovesse verificare la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del Mod. 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente deve presentare il “730 integrativo” contrassegnato dal codice 1 e con la casella “MOD 730 Dipendenti senza sostituto” barrata, di modo che il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

    Nel caso in cui invece si fosse presentato un Mod. 730 originario in assenza di sostituto d’imposta ed entro il 25 ottobre il contribuente abbia un nuovo sostituto, può presentare il Mod. 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 ed ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d’imposta (ris. 30 maggio 2014, n. 57/E).

    Contribuenti che possono presentare il Mod. 730 senza sostituto
    Tipo di reddito Riferimento
    D.P.R. n. 917/1986
    Redditi di lavoro dipendente art. 49
    Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca. art. 50, lett. a)
    Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. art. 50, lett. c)
    Somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione, esercitate dal contribuente. art. 50, lett. c-bis)
    Remunerazioni dei sacerdoti. art. 50, lett. d)
    Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale (ma non quelle percepite dai membri del Parlamento europeo) e indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica. art. 50, lett. g)
    Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del c. 1 dell’art. 10 tra gli oneri deducibili. art. 50, lett. i)
    Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. art. 50, lett. l)

    Estensione ai contribuenti con sostituto d’imposta - A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità sopra indicate, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

    Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.

    In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate, l’applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo (art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 1/2024).

    17.1.3. Soggetti che non possono utilizzare il Mod. 730

    17.1.3.Soggetti che non possono utilizzare il Mod. 730

    Non possono presentare il Mod. 730 (e, quindi, devono utilizzare il Mod. Redditi PF) i contribuenti che:

    • non sono residenti in Italia;

    • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770;

    • , nel periodo d’imposta, hanno posseduto redditi derivanti da produzione di “agroenergie”;

    • , nel periodo d’imposta, hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione (in linea generale tutti coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili);

    • , nel periodo d’imposta, hanno posseduto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

    • hanno realizzato, nel periodo d’imposta, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati (15.3.);

    • , nel periodo d’imposta, hanno posseduto redditi “diversi” non compresi tra quelli che possono essere dichiarati nel Mod. 730;

    • hanno percepito, nel periodo d’imposta, in qualità di beneficiari, redditi derivanti da trust;

    • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4 del Mod. 730;

    • nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione hanno percepito redditi da pensione erogati da soggetti esteri, e che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;

    • devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24;

    • destinano a locazione breve più di 4 appartamenti.

    17.1.4. Condizioni oggettive

    17.1.4.Condizioni oggettive

    Oltre alle condizioni soggettive è necessaria la presenza di condizioni oggettive legate al tipo di reddito percepito.

    In particolare, possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta hanno percepito:

    • redditi di lavoro dipendente e pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);

    • redditi dei terreni e dei fabbricati;

    • redditi di capitale, (anche di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti);

    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

    • redditi diversi (ad esempio, plusvalenze su immobili o redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);

    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (sono indicati nella Sezione II del quadro D).

    Dal 2024, inoltre, possono utilizzare il Mod. 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W.

    17.1.5. Dichiarazione congiunta

    17.1.5.Dichiarazione congiunta

    Il soggetto può presentare la dichiarazione congiunta qualora i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, siano in possesso esclusivamente di uno o più dei seguenti redditi:

    • redditi di lavoro dipendente;

    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

    • redditi dei terreni e dei fabbricati;

    • redditi di capitale;

    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;

    • alcune tipologie di redditi diversi;

    • alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

    In tal caso, la dichiarazione può essere presentata indifferentemente al datore di lavoro di uno dei due coniugi, o ad un CAF, indicando come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il datore di lavoro che riceve la dichiarazione congiunta per l’effettuazione del conguaglio, o effettua il conguaglio se la dichiarazione viene presentata ad un CAF.

    La dichiarazione congiunta non è, invece, ammessa:

    • nel caso di decesso di uno dei coniugi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso, il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta, anche se gli acconti d’imposta per l’anno precedente sono stati versati congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione;

    • nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori.

    17.1.6. Assistenza fiscale Mod. 730 ordinario

    17.1.6.Assistenza fiscale Mod. 730 ordinario

    L’assistenza fiscale, in caso di presentazione della dichiarazione secondo le regole ordinarie (quindi, senza l’utilizzo del Modello precompilato), può essere:

    • diretta, se il dipendente si rivolge al proprio datore di lavoro;

    • indiretta, se il dipendente si rivolge ad un CAF.

    Assistenza fiscale Mod. 730 ordinario (non precompilato)
    Datore
    di lavoro
    Il datore di lavoro deve:
    - ricevere dal dipendente le apposite dichiarazioni (Mod. 730) e le schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille;
    - eseguire i controlli formali sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione prodotta tenendo conto delle disposizioni che stabiliscono limiti alla deduzione e alla detraibilità degli oneri;
    - procedere alla liquidazione delle imposte e dei relativi acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo;
    - consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto delle imposte;
    - effettuare, nel mese di luglio, i necessari conguagli con le imposte a credito o a debito risultanti dal Modello di liquidazione (Mod. 730-3);
    - provvedere alla conservazione delle dichiarazioni;
    - inviare le dichiarazioni dei redditi, con le relative schede di scelta di destinazione dell’8 e del 5 per mille IRPEF, all’Amministrazione finanziaria.
    CAF Il contribuente deve esibire al CAF-dipendenti la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione (Mod. CU, scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri, modelli di versamento imposte in acconto, ecc.).
    Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF deve riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo e le detrazioni dall’imposta, i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto1.
    I CAF devono conservare:
    - le schede relative alle scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille IRPEF fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
    - copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.
    1 In relazione alle spese detraibili/deducibili le verifiche da eseguire sono finalizzate a controllare che (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E e circ. 27 aprile 2018, n. 7/E):
    - il pagamento sia stato effettuato nel corso del periodo d’imposta, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;
    - il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese (spese sanitarie, spese per l’acquisto di veicoli per disabili, di cane guida per i non vedenti, dei premi di assicurazione, delle spese per istruzione, della retta per la frequenza agli asili nido) per le quali si può usufruire della detrazione anche se è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

    17.1.7. Mod. 730 precompilato

    17.1.7.Mod. 730 precompilato

    Oltre alla presentazione del Mod. 730 ordinario, è possibile fruire della dichiarazione precompilata (artt. 1-9, D.Lgs. n. 175/2014) che è disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Il contribuente può accedervi direttamente e/o accettarla così com’è oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

    In alternativa, è possibile delegare il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), un CAF o un professionista abilitato.

    Il contribuente, in ogni caso, è libero di continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il Mod. 730 o il Mod. Redditi PF.

    Controlli - A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia è previsto un diverso iter dei controlli.

    Tutte le altre attività con cui l’Amministrazione finanziaria riscontra la correttezza degli obblighi dichiarativi restano invariate.

    Controlli sulla dichiarazione precompilata
    Dichiarazione
    precompilata
    Presentazione Controlli1
    Accettata Direttamente o mediante sostituto
    Tramite CAF o professionista
    Nessuno
    Modificata Direttamente o mediante sostituto - Controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); la stessa esclusione prevista nel caso di dichiarazione accettata senza modifiche opera invece per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati4;
    - controllo preventivo, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine ed erogazione dei rimborsi non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine2-3.
    Modificata Tramite CAF o professionista Controllo documentale effettuato nei confronti del CAF o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi3.
    Il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
    A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
    Rifiutata (dichiarazione non precompilata) Ordinari controlli sulle dichiarazioni (stessi controlli previsti per la presentazione di Modello precompilato tramite CAF/professionista).
    1 Resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni oggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni oltre alle altre ordinarie attività di controllo sull’omissione di redditi.
    2 Il controllo preventivo si applica in caso di modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (per il Modello 730/2024, vedi Provv. 17 giugno 2024) ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
    3 Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale sono inviate direttamente ai CAF o ai professionisti: tali soggetti sono tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni (pari al 30%) e interessi, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.
    Nei confronti dei contribuenti, tuttavia, resta ferma la possibilità di controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi che in alcuni casi sono richiesti per poter fruire delle detrazioni o deduzioni.
    Se rilevano errori, i CAF o i professionisti possono trasmettere una dichiarazione rettificativa: in questo caso sono tenuti al pagamento della sola sanzione, ma ridotta in base alle regole previste per il ravvedimento operoso, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
    4 Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

    Informazioni provenienti da soggetti terzi - Per la redazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate si serve, sostanzialmente, di due gruppi di dati:

    • dati di fonte interna;

    • dati di fonte esterna.

    Per i primi, si fa riferimento ai dati già presenti in Anagrafe tributaria relativi alla situazione pregressa del contribuente e cioè:

    • la presenza di eventuali crediti d’imposta di anni precedenti portati a nuovo o acconti d’imposta versati;

    • dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente;

    • redditi dei terreni e fabbricati reperibili dal catasto.

    Per quanto riguarda i dati dei terreni e dei fabbricati, in linea generale, vengono inseriti nella dichiarazione precompilata i dati presenti della dichiarazione dell’anno precedente, integrati tenendo conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro, intercorse sui diritti reali (ad esempio compravendite e successioni) e sull’utilizzo degli immobili (ad esempio, locazione e comodato).

    Vengono, altresì, utilizzate altre informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, quali ad esempio i versamenti e le compensazioni effettuati con il Mod. F24 (circ. 23 marzo 2015, n. 11/E).

    Dall’esterno, invece, arrivano altri dati fondamentali quali:

    • quelli relativi ai redditi percepiti dal contribuente, ritenute subite e addizionali trattenute dal sostituto d’imposta;

    • spese detraibili e deducibili sostenute dal contribuente durante l’anno.

    In pratica, all’Agenzia delle Entrate arrivano una serie di dati che completano quelli già in possesso dall’Amministrazione finanziaria, dati che si dividono, sostanzialmente, in due gruppi:

    • dati contenuti nella Certificazione unica trasmessa dai sostituti d’imposta entro il 16 marzo;

    • dati su detrazioni e deduzioni trasmessi da soggetti terzi.

    Ai fini dell’elaborazione della precompilata, i dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria nonché i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria, salvo alcune eccezioni, sono esclusivamente quelli relativi alle spese per cui spetta la detrazione del 19% ai fini IRPEF sostenute con modalità di pagamento tracciabili. Le eccezioni riguardano le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale (Agenzia delle Entrate, Provv. 16 ottobre 2020, prot. n. 329652/2020 e Provv. 16 ottobre 2020, prot. n. 329676/2020).

    Tempistica trasmissione dati esterni
    Per le spese sostenute nel 2024, le scadenze sono:
    a) entro il 30 settembre 2024 per le spese del primo semestre;
    b) entro 31 gennaio 2025 per le spese del secondo semestre.
    Per le spese sostenute nel 2023, le scadenze sono state:
    a) entro il 30 settembre 2023 per le spese del primo semestre;
    b) entro il 31 gennaio 2024 per le spese del secondo semestre.
    Trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese mediche
    16 marzo Comunicazione telematica all’Amministrazione finanziaria di alcuni oneri deducibili e detraibili
    16 marzo Invio all’Agenzia delle Entrate della CU da parte dei sostituti d’imposta e consegna della copia al sostituito

    Modalità di presentazione semplificata - In via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate (art. 1, c. 3-bis, D.Lgs. n. 175/2014; art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 1/2024; Provv. 29 aprile 2024; circ. 11 aprile 2024, n. 8/E).

    A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato.

    I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica.

    Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgono anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata (art. 1, c. 3-ter, D.Lgs. n. 175/2014; art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 1/2024).

    17.1.8. Modalità di presentazione della dichiarazione precompilata

    17.1.8.Modalità di presentazione della dichiarazione precompilata

    La dichiarazione precompilata va presentata:

    • all’Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica;

    • al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;

    • a un CAF o a un professionista (si tratta di iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale - restano dunque fuori i tributaristi e i geometri fiscalisti), presentando anche la relativa documentazione. In tal caso l’attività di verifica di conformità è effettuata sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto si dirà di seguito.

    Nei casi in cui si scelga il sostituto d’imposta o il CAF/intermediario, il contribuente deve rilasciare ad essi un’apposita delega.

    È possibile affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare o ad una persona di fiducia (Provv. 29 aprile 2024).

    Presentazione Regole
    Al sostituto
    d’imposta
    Si deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al Mod. 730 precompilato, il Mod. 730-11.
    Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il termine ultimo, fissato al 30 settembre, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.
    Al CAF/
    professionista
    abilitato
    Si deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al Mod. 730 precompilato, il Mod. 730-11.
    Il contribuente deve sempre esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.
    Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
    I CAF o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel Mod. 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità.
    Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 30 settembre, il CAF o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
    Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
    Familiare
    o persona
    di fiducia
    È possibile conferire una procura:
    - al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia;
    - ad una persona che non è il coniuge né un parente entro il quarto grado, conferendo la procura presso un ufficio.
    Il modello può essere presentato:
    - tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sottoscritto con firma digitale oppure, se redatto e sottoscritto su carta, può essere trasmesso come copia per immagine di documento analogico (per esempio scansione), corredato della copia per immagine del documento di identità della persona di fiducia;
    - in allegato a un messaggio PEC, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, come copia per immagine del documento analogico corredata delle copie per immagine dei documenti di identità del rappresentato e della persona di fiducia;
    - presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, con copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia.
    Questa ultima modalità deve essere necessariamente utilizzata se viene conferita una procura speciale con firma autenticata, nei casi previsti dall’art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 e cioè quando non si tratti del coniuge o di parenti e affini entro il quarto grado. Anche nel caso in cui il rappresentato sia impossibilitato a operare a causa di patologie, il modulo è presentato dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, corredato dalla copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia) del rappresentato stesso.
    Le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile allegato al Provvedimento e disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
    Inoltre:
    - ogni persona può designare una sola persona di fiducia;
    - ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone;
    - una volta comunicata la procura e, quindi, ottenuta l’abilitazione, i soggetti interessati si identificano nell’area riservata con le proprie credenziali ed operano con le modalità indicate nella specifica sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
    Le abilitazioni del rappresentante ovvero della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi descritti al punto precedente scadono il 31 dicembre dell’anno in cui sono attivate.
    La richiesta di disabilitazione delle autorizzazioni può essere presentata da chiunque abbia interesse.
    1 Il Mod. 730-1 riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF. Va consegnato in busta chiusa o in una normale busta con l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, il contribuente deve inserire le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF in un’unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.

    17.1.9. Termini di presentazione

    17.1.9.Termini di presentazione

    Salvo proroghe, il Mod. 730, sia in modalità tradizionale che precompilato, va presentato entro il 30 settembre. Sono comunque previste date intermedie per la trasmissione da parte dei CAF/intermediari o sostituti d’imposta.

    In particolare, i CAF/professionisti e i sostituti d’imposta inviano le dichiarazioni entro:

    • il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

    • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

    • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

    • il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

    • il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

    Nel caso di contribuente senza sostituto d’imposta, si applicano le stesse modalità e gli stessi termini di presentazione del Mod. 730 precompilato.

    I soggetti privi di sostituto d’imposta, ma comunque titolari di redditi di lavoro dipendente (ad esempio, colf e badanti) o ad essi assimilati, possono provvedere, entro il 30 settembre, all’invio del 730 autonomamente oppure tramite un CAF o un professionista.

    Se dalla dichiarazione dovesse emergere un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato entro il 30 giugno (e cioè entro il termine di versamento dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi).

    Se, invece, la dichiarazione chiude a credito, è l’Agenzia a rimborsare il contribuente. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

    Scadenze
    Mod. 730
    Contribuente Sostituto d’imposta CAF/professionista
    Entro il 16 marzo Invia all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche rilasciate.
    Entro il 16 marzo Riceve dal sostituto d’imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite. Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
    Da maggio Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
    Entro il 15 giugno Riceve dal CAF o professionista o dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente entro il 31 maggio. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
    Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
    Entro il 29 giugno Riceve dal CAF o professionista copia della dichiarazione Mod. 730 e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente dal 1° al 20 giugno.
    Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
    Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
    Entro il 23 luglio Riceve dal CAF o professionista copia della dichiarazione Mod. 730 e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.
    Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.
    Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.
    Entro il
    15 settembre
    Riceve dal CAF o professionista copia della dichiarazione Mod. 730 e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.
    Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.
    Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.
    Entro il
    30 settembre
    Riceve dal CAF o professionista o sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
    Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
    Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
    Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.
    A partire dalla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.
    Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
    Entro il 10 ottobre Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
    Entro il 25 ottobre Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
    Entro il
    10 novembre
    Riceve dal CAF o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’IRPEF.
    Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
    Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il Prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.
    Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
    A novembre Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’IRPEF.
    Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

    17.1.10. Errori commessi dal dipendente

    17.1.10.Errori commessi dal dipendente

    In presenza di errori di compilazione della dichiarazione commessi dal dipendente:

    • se si determina un minor debito o un maggior credito, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre ad un CAF o ad un professionista un Mod. 730 integrativo: tale dichiarazione va presentata ad un CAF anche nell’ipotesi in cui l’assistenza fiscale sia stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta;

    • se si determina un maggior debito o un minor credito, deve essere presentata la dichiarazione dei redditi integrativa (Mod. Redditi). In questo caso, il datore di lavoro è comunque tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla base dei dati risultanti dal Mod. 730.

    17.1.11. Errori commessi da chi presta assistenza fiscale

    17.1.11.Errori commessi da chi presta assistenza fiscale

    In presenza di errori commessi dal soggetto che presta assistenza fiscale, il dipendente deve darne comunicazione a chi procede alla corretta riliquidazione della dichiarazione.

    Per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale non sussistono ulteriori termini di trasmissione per le rettifiche successive al termine previsto anche per errori imputabili al sostituto d’imposta.

    Va fatta la seguente distinzione:

    • rettifica che comporta un maggior rimborso o un minor debito: è il contribuente, una volta venutone a conoscenza, a farsi carico della dichiarazione “730-integrativo” da presentare entro il 25 ottobre ad un CAF- dipendenti o ad un professionista abilitato;

    • se la rettifica genera un minor rimborso o un maggior debito: il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il Mod. Redditi PF entro i termini ordinari di presentazione (ris. 28 novembre 2007, n. 348/E).

    17.1.12. Visto di conformità

    17.1.12.Visto di conformità

    I CAF o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti (art. 35, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 241/1997; circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).

    Chi può rilasciare il visto - I professionisti che possono apporre il visto di conformità sono gli iscritti (art. 35, c. 3, D.Lgs. n. 241/1997):

    • nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

    • nell’Albo dei consulenti del lavoro;

    • nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

    Sono esclusi i soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso le CCIAA, i revisori contabili, gli avvocati e i geometri fiscalisti.

    Se il professionista abilitato esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di un’associazione professionale può effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni anche mediante l’associazione cui lo stesso appartiene.

    Sono consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni Mod. 730, il luogo di svolgimento dell’attività, l’eventuale svolgimento dell’attività in forma associata ovvero l’utilizzo di società di servizi (circ. 26 febbraio 2015, n. 7/E).

    Il professionista deve essere abilitato a far data dal 30 giugno dell’anno nel corso del quale presta l’assistenza.

    Il professionista deve essere abilitato dalla data di apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate, che è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni.

    Ne consegue che qualora il professionista risulti abilitato in data successiva al termine di presentazione della dichiarazione potrà prestare l’assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione 730 solo a partire dall’anno seguente (circ. 26 febbraio 2015, n. 7/E).

    Abilitazione al rilascio del visto - Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono presentare, alla Direzione regionale territorialmente competente in base al domicilio fiscale, una preventiva comunicazione contenente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi dove è esercitata l’attività.

    Contenuto
    della comunicazione
    - Dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita IVA;
    - domicilio e altri luoghi ove viene esercitata l’attività professionale;
    - denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
    Documentazione
    da allegare
    - Copia integrale della polizza assicurativa;
    - dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’Ordine di appartenenza;
    - dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti:
    a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari;
    b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
    c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
    d) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali;
    e) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 39, c. 4, D.Lgs. n. 241/1997, nei 5 anni precedenti.
    Le dichiarazioni dovranno essere rese in forma di atto sostitutivo di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000), allegando la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
    Come si presenta La comunicazione può essere consegnata a mano o inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero inviata tramite PEC.
    Associazione
    professionale
    Deve essere il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità. Pertanto, ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente abilitato non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.
    Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere abilitato se il requisito del possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere titolare di autonoma partita IVA.
    N.B.: per l’attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi.
    In entrambi i casi, nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte o della società di servizi.
    La trasmissione telematica sarà effettuata dall’associazione professionale o dalla società di servizi sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
    Società di servizi Deve essere il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità.
    Pertanto, ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente abilitato non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.

    Controlli - I controlli per il rilascio del visto di conformità non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo quelli risultanti dalla certificazione delle ritenute. A tale ultimo riguardo, l’ammontare dei redditi dichiarati nel Mod. 730 deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni.

    I controlli non implicano valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

    Con particolare riguardo alle deduzioni per figli a carico di cittadini extra-comunitari, il CAF o il professionista abilitato deve riconoscere le deduzioni risultanti dalla certificazione rilasciata dal sostituto o altrimenti controllare lo stato di famiglia che può essere alternativamente verificato da:

    • documentazione originale rilasciata dall’Autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

    • documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

    • documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel Paese d’origine.

    Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

    • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;

    • degli attestati degli acconti versati o trattenuti;

    • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico;

    • delle detrazioni d’imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione o dalla relativa documentazione esibita;

    • dei crediti d’imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e non eccedenti le misure previste dalla legge.

    Verifica del visto - Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni al CAF e al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.

    L’esito del controllo è comunicato in via telematica al CAF e al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

    Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli possono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

    In tal caso, l’ammontare delle somme dovute è pari all’imposta, agli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione e alla sanzione del 30% (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), ridotta a due terzi. Si applicano le norme in materia di riscossione coattiva (art. 26, c. 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.M. 31 maggio 1999, n. 164).

    17.1.13. Correzione della dichiarazione in caso di visto infedele

    17.1.13.Correzione della dichiarazione in caso di visto infedele

    Se rilevano errori nell’apposizione del visto di conformità (a prescindere che si tratti di dichiarazione ordinaria o precompilata), i CAF o i professionisti possono trasmettere una dichiarazione rettificativa: in questo caso, devono versare la sola sanzione, comunque ridotta in base al ravvedimento operoso, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

    Per quanto riguarda la tempistica:

    • per le dichiarazioni rettificative previste trasmesse entro il 10 novembre, il risultato contabile viene messo a disposizione dei sostituti d’imposta, ove indicati;

    • per le dichiarazioni trasmesse successivamente al 10 novembre gli eventuali versamenti devono essere eseguiti a cura dei contribuenti e gli eventuali rimborsi sono eseguiti a cura dell’Agenzia delle Entrate.

    Per la presentazione della dichiarazione rettificativa va utilizzato il Mod. 730 relativo al periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica.

    17.1.14. Compensi ai CAF e ai sostituti d’imposta

    17.1.14.Compensi ai CAF e ai sostituti d’imposta

    Il compenso spettante non può eccedere determinati limiti fissati con apposito decreto ministeriale.

    Qualora, per effetto dell’applicazione dei compensi, l’importo complessivo dei compensi unitari spettanti risulti superiore al limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

    17.1.15. Amministratori di condominio

    17.1.15.Amministratori di condominio

    Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, nel caso in cui presentano il Mod. 730, possono utilizzare il quadro K per comunicare i dati relativi ai fornitori del condominio.

    Il quadro K deve essere utilizzato anche nel caso in cui l’amministratore debba comunicare i dati catastali nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

    17.1.16. Situazioni particolari

    17.1.16.Situazioni particolari
    Cessazione
    del rapporto di lavoro
    e assenza di retribuzione
    Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
    I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
    Decesso
    del contribuente
    Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal Mod. 730.
    Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del Mod. 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini ordinari (art. 65, D.P.R. n. 600/1973). Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti. Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione.
    Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto.
    Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso (art. 38, D.P.R. n. 602/1973). Se la persona deceduta aveva presentato il Mod. 730 nell’anno precedente dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo in dichiarazione. Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel Mod. 730 possono presentare il Mod. Redditi PF per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel Mod. 730-3. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione. Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione Mod. 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

    17.1.17. Sanzioni

    17.1.17.Sanzioni

    Oltre alle sanzioni previste per le violazioni in materia di dichiarazione dei redditi (17.2.6.), per il Mod. 730 sono previste specifiche fattispecie sanzionabili.

    Tipologia Sanzione
    Sanzioni a carico del sostituto d’imposta Nel caso in cui il sostituto d’imposta non esegua correttamente gli adempimenti di ricezione, elaborazione, consegna e invio delle dichiarazioni, le operazioni di conguaglio, oppure non consideri il risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai CAF, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art. 39, c. 3, D.Lgs. n. 241/1997). In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, entro il 16 marzo, della Certificazione unica, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della Certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta Certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza. Se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla data di scadenza la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000 (art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998).
    Sanzioni a carico dei soggetti terzi tenuti alla trasmissione dei dati utili per la precompilata Ai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, alle imprese assicuratrici, agli enti previdenziali, alle forme pensionistiche complementari, nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati utili per la redazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione precompilata, si applica si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo.
    Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000 (art. 78, c. 26, Legge n. 413/1991). Stessa sanzione si applica agli enti, alle casse, alle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale in caso di violazioni inerenti la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi (art. 51, c. 2 e art. 10, c. 1, D.P.R. n. 917/1986), nonché di tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti.
    Le sanzioni non si applicano in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l’errore non abbia determinato un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata (art. 3, c. 5-ter, D.Lgs. n. 175/2014; circ. 8 aprile 2016, n. 12/E).
    La non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione.
    Sanzioni a carico dei soggetti che prestano assistenza fiscale Ai soggetti che rilasciano visto di conformità, ovvero asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art. 39, D.Lgs. n. 241/1997). Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo al Mod. 730, i soggetti di cui sopra sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973), sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
    Sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata da parte dell’Agenzia delle Entrate, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica; in tal caso la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione (codice tributo 8925) riducibile in base alle regole sul ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997)1.
    In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da 1 a 3 anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione.
    1 Per consentire la corretta identificazione nel Mod. F24 del soggetto “Contribuente”, intestatario della dichiarazione dei redditi, oggetto dell’errato visto di conformità, è stato istituito il codice identificativo: - 73 - “CONTRIBUENTE”. In sede di compilazione del Mod. F24, da predisporre per ogni singola dichiarazione rettificativa ovvero comunicazione, nella Sezione “CONTRIBUENTE”, negli appositi campi, sono riportati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del CAF o del professionista, intestatario della delega di pagamento. Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del contribuente, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice 73 (ris. 30 luglio 2015, n. 69/E).

    17.1.18. Soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale

    17.1.18.Soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale

    I Centri di assistenza fiscale possono essere costituiti dai seguenti soggetti (art. 32, D.Lgs. n. 241/1997):

    • associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituite da almeno 10 anni;

    • associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno 10 anni, se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 Province;

    • organizzazioni aderenti alle associazioni di cui sopra, previa delega della propria associazione nazionale;

    • organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

    • sostituti d’imposta di cui all’art. 23, D.P.R. n. 600/1973, aventi complessivamente almeno 50.000 dipendenti;

    • associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato, aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti.

    I CAF devono svolgere i compiti ad essi attributi assicurando adeguati livelli di servizio.

    Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l’applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro (art. 39, c. 4-ter, D.Lgs. n. 241/1997).

    L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale è sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni sull’attività (art. 34, D.Lgs. n. 241/1997) e responsabilità dei CAF (art. 35, D.Lgs. n. 241/1997), nonché quando gli elementi forniti all’Amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

    Requisiti - Per costituire un CAF occorre rispettare i seguenti requisiti (art. 35, D.Lgs. n. 241/1997):

    • gli uffici periferici devono essere presenti sul territorio in almeno un terzo delle Province;

    • i CAF devono essere presenti in almeno 37 Province (un terzo del totale) e presentare un numero di dichiarazioni almeno pari all’1% del rapporto risultante tra la media dei 730 complessivamente trasmessi dal CAF stesso nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio: si tratta di circa 170.000 dichiarazioni.

    Relazione annuale - I soggetti richiedenti devono redigere:

    • una relazione tecnica annuale;

    • dopo il primo anno di attività, una relazione annuale.

    Massimale assicurativo - Per esercitare l’attività è necessario stipulare una assicurazione RC con un massimale della polizza di tre milioni di euro.

    Tale massimale deve comunque essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque non inferiore al limite previsto, e trova applicazione con riferimento al rilascio dei visti di conformità su tutti i modelli di dichiarazione e non solo con riferimento al 730.

    In luogo della polizza assicurativa è possibile prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.

    17.2. Mod. Redditi persone fisiche

    17.2.Mod. Redditi persone fisiche

    17.2.1. Soggetti obbligati

    17.2.1.Soggetti obbligati

    La dichiarazione dei redditi (Mod. Redditi PF) (95.6.) deve essere presentata dai soggetti persone fisiche, residenti o non residenti, che abbiano prodotto redditi in Italia.

    Per i soggetti non residenti, l’assoggettamento a tassazione dipende dall’esistenza o meno di redditi prodotti in Italia, salvo eventuali accordi contro le doppie imposizioni tra Stati diversi; viceversa, i residenti in Italia sono tenuti alla dichiarazione dei redditi prodotti all’estero, salvo diverse disposizioni derivanti da convenzioni in essere contro le doppie imposizioni (9.).

    Nello specifico, le categorie di contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, Mod. Redditi PF sono:

    • imprenditori ed esercenti arti e professioni obbligati alla tenuta delle scritture contabili, anche se non hanno conseguito redditi;

    • lavoratori dipendenti che hanno conseguito redditi da più datori di lavoro (certificati con più CU), se l’imposta dovuta risulta superiore di oltre euro 10,33 alle ritenute subite;

    • lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale di qualsiasi ammontare;

    • lavoratori dipendenti cui sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola CU);

    • lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari, autisti, altri addetti alla casa, ecc.);

    • contribuenti che hanno percepito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepite in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);

    • contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva;

    • lavoratori dipendenti, nel caso in cui le addizionali comunale e regionale all’IRPEF siano state trattenute o siano state trattenute in misura diversa dal dovuto (l’obbligo sussiste solo se l’importo da versare per ciascuna addizionale supera euro 12).

    Anche i soggetti non obbligati hanno la facoltà di presentare la dichiarazione per richiedere a rimborso eccedenze d’imposta o per fare valere eventuali oneri sostenuti nel corso dell’anno.

    17.2.2. Soggetti esonerati

    17.2.2.Soggetti esonerati

    Oltre alle specifiche ipotesi descritte nella tabella che segue, se il contribuente non è obbligato a tenere scritture contabili, è in ogni caso esonerato dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, ha un’imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.

    Esonero dalla dichiarazione dei redditi
    Tipologia di reddito Limite
    reddituale
    Note
    Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze) 500,00
    Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di redditi1 8.000,00 Il periodo di pensione o lavoro non deve essere inferiore a 365 giorni.
    Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
    Se il sostituto ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
    Pensione + altre tipologie di reddito1 8.000,00
    Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze 7.500,00
    (pensione)
    185,92
    (terreni)
    Assegno periodico corrisposto al coniuge + altre tipologie di redditi1 8.000,00 È escluso l’assegno una tantum e quello periodico destinato al mantenimento dei figli.
    Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro 4.800,00 Ad esempio, compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
    Compensi derivanti esclusivamente da attività in bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche
    30.658,28
    Compensi da attività sportive 30.658,28 Derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo svolte dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023
    15.000,00 a) Derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo svolte dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023
    b) Derivanti esclusivamente da attività nel settore del professionismo svolte da atleti under 23 dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023
    Abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati2
    Reddito da lavoro dipendente o pensione I redditi devono essere corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto o da più sostituti d’imposta purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio
    Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
    Reddito da lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati2
    Reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e collaborazioni a progetto (art. 50, c. 1, lett. c-bis) D.P.R. n. 917/1986), escluse le collaborazioni amministrativo-gestionali di natura non professionale rese a società e associazioni sportive dilettantistiche
    Redditi esenti Ad esempio, rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali.
    Redditi soggetti a imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca) Ad esempio, interessi su BOT o su altri titoli del debito pubblico.
    Redditi soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta Ad esempio, interessi su conti correnti bancari o postali, redditi derivanti da lavori socialmente utili.
    1 Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.
    2 L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale.
    N.B. L’abitazione principale e le pertinenze citate nella tabella sono quelle per le quali non è dovuta l’IMU.

    17.2.3. Modalità di presentazione

    17.2.3.Modalità di presentazione

    Il Mod. Redditi PF deve essere inviato telematicamente, direttamente o tramite i soggetti incaricati (intermediari o gruppi in cui almeno una società/ente rientra tra i soggetti obbligati).

    In alcuni casi è possibile utilizzare l’invio cartaceo, mentre particolari regole sono previste per l’invio dall’estero.

    Presentazione cartacea - Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico solo i contribuenti che:

    • pur avendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730, non possono presentare tale Modello;

    • pur potendo presentare il Mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Mod. Redditi (RM, RS, RT, RU);

    • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

    I contribuenti non obbligati all’invio telematico possono consegnare la dichiarazione, indipendente dal proprio domicilio fiscale agli uffici postali.

    Tramite internet, coloro che sono titolari di un conto corrente aperto presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate possono anche effettuare i versamenti: l’addebito sul conto corrente avviene comunque con la valuta dell’ultimo giorno utile per il pagamento.

    Le dichiarazioni e i versamenti pervenuti all’Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico Internet si considerano, rispettivamente, presentate ed effettuati nel momento in cui è completata la ricezione, da parte dell’Amministrazione stessa, dei file che li contengono.

    L’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione e/o l’avvenuta effettuazione del versamento telematico Internet mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di riscontro generato dall’Amministrazione stessa.

    Presentazione telematica - La presentazione telematica può essere:

    • diretta;

    • per il tramite di intermediari abilitati.

    Presentazione Modalità
    Diretta I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.
    La prova della presentazione è data, quindi, dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
    Per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel, è necessario presentare una domanda:
    - alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
    - agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione regionale competente.
    Contestualmente all’abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.
    Per accedere al servizio Entratel è possibile utilizzare anche SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (si tratta di un sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati).
    Per accedere al servizio telematico Internet è necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) ed eseguire le operazioni indicate nell’apposita sezione. Possono usufruire di tale servizio tutte le persone fisiche che devono presentare la propria dichiarazione, nonché quella relativa ad altri soggetti, in qualità di erede, rappresentante legale di persona incapace ovvero genitore di figlio minore escluso dall’usufrutto legale, ad esclusione dei soggetti obbligati all’invio telematico.
    Tramite
    intermediari
    Gli intermediari individuati (art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998) sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
    Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
    - gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
    - gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
    - gli iscritti negli Albi degli avvocati;
    - gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
    - le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (art. 32, c. 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 241/1997);
    - le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
    - i CAF (dipendenti/imprese);
    - i notai iscritti in apposito ruolo (art. 24, Legge n. 89/1913);
    - coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
    - gli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
    Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata già compilata o verrà da lui predisposta.
    Detto impegno deve essere datato e sottoscritto dall’intermediario, seppure rilasciato in forma libera.
    Per i soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell’abilitazione.
    Prevista la possibilità per il contribuente/sostituto d’imposta di conferire all’intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest’ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere.
    A tal fine l’intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
    L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta (art. 3, c. 6-bis, D.P.R. n. 322/1998).

    Presentazione dall’estero - Le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate mediante spedizione effettuata dall’estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico.

    In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

    La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:

    • cognome e nome del contribuente;

    • codice fiscale del contribuente;

    • la dicitura “Contiene dichiarazione Mod. Redditi - Persone Fisiche”.

    Prova di presentazione - La prova della presentazione della dichiarazione è data:

    • dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti incaricati;

    • dalla ricevuta dell’ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata (quest’ultima per la spedizione dall’estero).

    Dichiarazione precompilata – A partire dal 2024, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati (art. 1, c. 1-bis, D.Lgs. n. 175/2014; circ. 11 aprile 2024, n. 8/E).

    17.2.4. Termini di presentazione

    17.2.4.Termini di presentazione

    La dichiarazione, per i soggetti non obbligati all’invio telematico, può essere presentata ad un ufficio postale tra il 2 maggio e il 30 giugno.

    Tutti coloro i quali, invece, trasmettono la dichiarazione in via telematica, con effetto dal 2 maggio 2024 (art. 11, D.Lgs. n. 1/2024) possono inviarla entro il termine del 30 settembre (in precedenza era 30 novembre).

    Con effetto dal 1° aprile 2025, invece i suddetti termini sono, rispettivamente:

    • soggetti non obbligati all’invio telematico: dal 1° aprile al 30 giugno;

    • soggetti obbligati all’invio telematico: dal 1° aprile al 30 settembre.

    Relativamente al periodo d’imposta 2023 (Modello Redditi 2024) il termine ultimo di presentazione è fissato al 31 ottobre 2024 (art. 11, D.Lgs. n. 1/2024).

    Per i soli soggetti ISA che hanno validamente presentato la dichiarazione nei suddetti termini e non hanno aderito al concordato preventivo è possibile presentare una dichiarazione integrativa con l’adesione entro il 12 dicembre 2024 (art. 1, D.L. n. 167/2024).

    Termini di presentazione (circ. 11 aprile 2024, n. 8/E)

    Periodi d’imposta Termini di presentazione
    In corso al 31 dicembre 2023 - in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024
    - se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024
    In corso al 31 dicembre 2024 - in via telematica, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025
    - se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025
    In corso al 31 dicembre 2025 e successivi
    - in via telematica, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo
    - se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo

    Eredi - Per le persone decedute nel periodo d’imposta o entro il mese di febbraio dell’anno successivo la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.

    Per le persone decedute successivamente, in base alle regole in vigore dal 2 maggio 2024, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini di seguito indicati.

    Presentazione agli uffici postali Presentazione telematica
    Data decesso Termini
    presentazione
    Data decesso Termini
    presentazione
    1/1/anno x-1 - 28/2/anno x termini ordinari dal 2/5 al 30/6/anno x 1/1/anno x-1 - 31/7/anno x termini ordinari
    31/10/anno x per il 2024 15/10/2024)
    1/3/anno x - 30/6/anno x termini prorogati di 6 mesi: 31/12/anno x 1/8/anno x - 30/09/anno x termini prorogati di 6 mesi: 31/3/anno x+1 per il 2024 30/04/2025)

    17.2.5. Termini di versamento

    17.2.5.Termini di versamento

    I versamenti risultanti dal Mod. Redditi PF, devono essere effettuati, con il Mod. F24, esclusivamente in modalità telematica per i titolari di partita IVA entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione (o entro il 30 luglio, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo).

    I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione possono effettuare il versamento del saldo e del primo acconto (in unica soluzione o come prima rata) entro il 31 luglio 2024 senza applicare la maggiorazione dello 0,40% (art. 37, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13).

    Tale regola si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche a quelli che adottano il regime forfetario o quello di vantaggio, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese tassate per trasparenza (artt. 5, 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986).

    I versamenti non devono essere effettuati, se gli importi a debito da versare a saldo, al netto dell’eventuale maggiorazione, non superano ciascuno 12 euro.

    Non possono essere rimborsate né portate in compensazione le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione di importi sotto i 12 euro (art. 1, c. 223, Legge n. 244/2007).

    I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA possono corrispondere il saldo annuale IVA entro il termine di versamento delle dichiarazioni dei redditi; in tal caso, è necessario maggiorare l’importo dovuto dello 0,40% per mese o frazione di mese a titolo di interesse, con decorrenza dal periodo successivo al 16 marzo.

    Rateizzazione - Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, versando in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

    A decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 non c’è più l’obbligo di esercizio dell’opzione in sede di dichiarazione periodica.

    Inoltre:

    • il termine per completare il pagamento si estende entro il 16 dicembre (art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 241/1997; art. 8, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 1/2024);

    • i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese sia per i soggetti titolari di partita IVA che per gli altri contribuenti (art. 20, c. 4, D.Lgs. n. 241/1997; art. 8, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 1/2024).

    A tal fine, rileva la compilazione, all'interno del Modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la "rateazione", nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto.

    Pertanto, il contribuente che intende rateizzare i versamenti:

    • determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;

    • suddivide l'importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1);

    • versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste;

    • versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre (circ. 2 maggio 2024, n. 9/E).

    Resta confermato che la rateizzazione avviene con il versamento di quote costanti per il debito d’imposta, maggiorate a titolo di interessi nella misura dello 0,33% mensile.

    Acconti - Con le stesse modalità dei versamenti a saldo devono essere effettuati due versamenti in acconto, pari, complessivamente, al 100%, sia per l’IRPEF che per l’IRAP dell’imposta dovuta per l’anno precedente:

    • il primo acconto, pari al 40% dell’acconto complessivo, entro la scadenza per il pagamento del saldo;

    • il secondo acconto, pari al 60% dell’acconto complessivo, entro il mese di novembre.

    Il versamento dell’acconto IRPEF e dell’IRAP è effettuato in due rate, salvo che l’importo dovuto come prima rata non superi 103 euro; se il primo acconto risulta inferiore all’importo di cui sopra, il versamento deve essere effettuato per intero entro il mese di novembre. Se l’importo dovuto per l’anno precedente non è superiore a euro 51,65, non è dovuto nessun acconto.

    Rimodulazione e riduzione degli acconti per i soggetti ISA - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF sono effettuati, in 2 rate ciascuna nella misura del 50% (art. 58, D.L. n. 124/2019).

    Godono della riduzione i contribuenti che, contestualmente:

    • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;

    • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;

    • applicano il regime forfetario agevolato o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

    • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

    • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA (ris. 12 novembre 2019, n. 93/E).

    La riduzione riguarda anche alcune tipologie di imposte sostitutive e particolari e cioè:

    • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, come sopra indicato;

    • la cedolare secca sul canone di locazione;

    • l’IVIE;

    • l’IVAFE.

    Proroga acconto novembre 2024 - Così come già previsto per il periodo d’imposta 2023, anche per il solo periodo d’imposta 2024, è stata disposta una proroga del versamento dell’acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (art. 4, D.L. n. 145/2023).

    Ai fini del calcolo del predetto limite, qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento, si deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate (circ. 9 novembre 2023, n. 31/E).

    Questi contribuenti effettuano il versamento della rata di acconto, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2025, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

    Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo.

    Beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria; al contrario non possono fruire del rinvio del versamento i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa, salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA (circ. 9 novembre 2023, n. 31/E).

    Compensazione - Il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione è compensabile con tutti gli altri tributi e contributi (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).

    Per poter compensare orizzontalmente crediti d’imposta derivanti dalle dichiarazioni, per importi superiori a 5.000 euro annui, è necessario apporre sulla dichiarazione il visto di conformità (art. 1, c. 574, Legge n. 147/2013).

    La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 241/1997).

    Per i soggetti ISA è fissata a 50.000 euro annui (20.000 euro fino al 12 gennaio 2024) la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (art. 9-bis, c. 11, D.L. n. 50/2017; art. 14, D.Lgs. n. 1/2024).

    È previsto l’obbligo, per tutti i contribuenti di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate qualora intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o infrannuali), crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP ovvero crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché, dal 1° luglio 2024, dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL (art. 37, c. 49-bis, D.L. n. 223/2006).

    Regole sulle compensazioni fino al 30 giugno 2024

    Tipo di versamento Contribuente Modalità utilizzabile
    F24 con saldo a zero Titolare PI - Privato Servizi telematici delle entrate
    F24 a debito con compensazione di crediti imposte dirette, IVA, addizionali, IRAP, ritenute, quadro RU Titolare partita IVA o privato Servizi telematici delle entrate
    F24 a debito con compensazione di altri crediti (es. contributi INPS) Servizi telematici entrate o home banking
    F24 a debito senza compensazione Titolare partita IVA Servizi telematici entrate o home banking
    Privato Modello cartaceo, servizi telematici entrate o home banking

    Regole sulle compensazioni dal 1° luglio 2024

    Tipo di versamento Contribuente Modalità utilizzabile
    F24 con saldo a zero Titolare PI - Privato Servizi telematici delle entrate
    F24 a debito con compensazione Privato Servizi telematici delle entrate
    F24 a debito con compensazione di crediti imposte dirette, IVA, addizionali, IRAP, ritenute, quadro RU Titolare partita IVA Servizi telematici delle entrate

    Tipo di versamento Contribuente Modalità utilizzabile
    F24 a debito con compensazione di altri crediti (es. contributi INPS) Servizi telematici entrate
    F24 a debito senza compensazione Titolare partita IVA Servizi telematici entrate o home banking
    Privato Modello cartaceo, servizi telematici entrate o home banking

    Eredi - Per le persone decedute nel periodo d’imposta o entro il 28 febbraio dell’anno successivo i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari.

    Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di 6 mesi e scadono quindi il 30 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta.

    17.2.6. Sanzioni

    17.2.6.Sanzioni
    Violazione Sanzione amministrativa
    Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi Dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250.
    Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 euro a 1.000 euro.
    Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.
    Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 euro a 500 euro.
    Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
    Dichiarazione redatta su stampati non conformi al Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate Da 250 euro a 2.000 euro.
    Dati rilevanti per l’individuazione del contribuente, nonché per la determinazione del tributo omessi o non indicati in maniera esatta o completa, oppure mancata indicazione in maniera esatta e completa di ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli Da 250 euro a 2.000 euro.
    Indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante o se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile Dal 90 al 180% della maggiore imposta o della differenza del credito.
    Inesatta indicazione del codice fiscale Da 103 euro a 2.065 euro.
    Omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).
    Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà. Salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
    Scarto della delega di pagamento contente compensazioni di imposte per profili di rischio Sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro per ogni delega non eseguita (art. 3, D.L. n. 124/2019).

    17.2.7. Dichiarazione precompilata per imprese e professionisti

    17.2.7.Dichiarazione precompilata per imprese e professionisti

    A partire dal 2024 - dunque con riferimento al periodo d’imposta 2023 - le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate sono utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione (art. 1, c. 1-bis, D.Lgs. n. 175/2014; art. 19, D.Lgs. n. 1/2024).

    Anche tale dichiarazione è resa disponibile entro il 30 aprile di ciascun anno.

    17.3. Mod. Redditi società di persone

    17.3.Mod. Redditi società di persone

    17.3.1. Soggetti obbligati

    17.3.1.Soggetti obbligati

    La dichiarazione dei redditi società di persone ed enti equiparati (Mod. Redditi SP) (95.5.) deve essere presentata da:

    • società semplici;

    • società in nome collettivo e in accomandita semplice;

    • società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);

    • società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o meno attività commerciale);

    • associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;

    • aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);

    • Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE).

    Si considerano residenti le società e le associazioni che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale dell’attività è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata.

    17.3.2. Soggetti esonerati

    17.3.2.Soggetti esonerati

    Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione:

    • i condomini, che devono presentare la dichiarazione Mod. 770 quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate;

    • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. Redditi PF, utilizzando i quadri specifici);

    • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (che devono compilare il Mod. Redditi SC o il Mod. Redditi ENC).

    17.3.3. Modalità operative

    17.3.3.Modalità operative

    Per il Mod. Redditi SP valgono le stesse regole previste per le persone fisiche per quanto attiene le modalità di presentazione (che può avvenire solo in modalità telematica) (17.2.3.) e i termini di presentazione (17.2.4.) e versamento (17.2.5.).

    17.4. Mod. 770

    17.4.Mod. 770

    I sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte devono presentare annualmente apposita dichiarazione (Mod. 770) relativa a tutti i percipienti per i compensi corrisposti sotto qualsiasi forma nell’anno solare precedente e soggetti a ritenuta alla fonte (artt. 2 e 4, D.P.R. n. 322/1998).

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione unica (12.6.26.) e il Mod. 770.

    Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti.

    17.4.1. Soggetti obbligati

    17.4.1.Soggetti obbligati

    Sono tenuti a presentare la dichiarazione i sostituti d’imposta (12.6.1.) (art. 23, D.P.R. n. 600/1973) obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte (art. 4, D.P.R. n. 322/1998).

    Nel dettaglio, sono obbligati:

    • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;

    • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

    • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, Comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

    • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;

    • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;

    • i trust;

    • i condomìni;

    • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;

    • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;

    • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;

    • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;

    • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;

    • i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE);

    • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;

    • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

    • le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/1973;

    • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto;

    • i soggetti che hanno applicato l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239);

    • i soggetti che hanno applicato l’imposta sostitutiva sui dividendi (art. 27-ter, D.P.R. n. 600/1973);

    • in alcuni specifici casi, i soggetti che hanno applicato l’imposta sostitutiva in caso di “risparmio amministrato” (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997);

    • i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati;

    • i rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

    Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL devono comunicare, mediante la presentazione del Modello, i dati relativi al personale assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965).

    17.4.2. Modalità e termini di presentazione

    17.4.2.Modalità e termini di presentazione

    La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica anche per i soggetti che presentano la dichiarazione dall’estero:

    • direttamente;

    • tramite intermediari abilitati.

    Il Mod. 770, per il periodo d’imposta 2023, deve essere presentato, salvo proroga, entro il 31 ottobre 2024.

    I termini di presentazione, in via telematica, del Modello 770 sono così definiti (art. 38, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 13/2024; art. 11, c. 3, lett. b) D.Lgs. n. 1/2024):

    • per l'anno d'imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;

    • a decorrere dall'anno d'imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

    17.4.3. Semplificazione del Mod. 770

    17.4.3.Semplificazione del Mod. 770

    A decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025, i soggetti tenuti a operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, devono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (art. 16, D.Lgs. n. 1/2024; circ. 11 aprile 2024, n. 8/E).

    Le comunicazioni dei dati effettuate mensilmente, ai sensi delle norme in esame (c. 2) sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta.

    Tali semplificazioni si applicano, in via sperimentale, solo per i sostituti con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell’anno precedente, non superiore a 5.

    A livello operativo:

    • l’adesione al sistema semplificato tramite comportamento concludente è vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata;

    • il pagamento delle ritenute e delle trattenute deve essere effettuato con Mod. F24 da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

    • contestualmente all’invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d’imposta autorizza l’Agenzia delle Entrate all’addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia;

    • la trasmissione dei dati e il versamento delle somme e delle ritenute dovute dai sostituti d’imposta sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta o tramite i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.

    17.4.4. Sanzioni

    17.4.4.Sanzioni
    Violazione Sanzione amministrativa
    Omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997) Dal 120 al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.
    Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.
    Tardiva presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, con ritardo non superiore a un mese 1/8 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione.
    Dichiarazione di un importo complessivo di compensi, interessi e altre somme inferiore a quello definitivamente accertato (art. 2, c. 2, 2-bis, 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997) Dal 90 al 180% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.
    La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
    Eccetto i casi di cui al punto precedente, la sanzione è ridotta di un terzo quando l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a 30.000 euro.
    Ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, versate interamente (art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 471/1997) Da 250 euro a 2.000 euro.
    Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione da 150 euro a 500 euro e la sanzione di 50 euro di cui al punto successivo è ridotta del 50%.
    Dichiarazione non comprendente tutti i percipienti (art. 2, c. 4, D.Lgs. n. 471/1997) 50 euro per ogni percipiente.
    Dichiarazione non redatta in conformità al Modello approvato o non contenente i dati ed elementi prescritti, se le infrazioni non costituiscono omessa, incompleta o infedele dichiarazione (art. 8, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997) Da 250 euro a 2.000 euro.

    17.5. Monitoraggio fiscale

    17.5.Monitoraggio fiscale

    Con il termine monitoraggio fiscale ci si riferisce ad una serie di adempimenti previsti per le persone fisiche che hanno investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria che culminano con la presentazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi o, a partire dal 2024, del quadro W del Modello 730 (D.L. n. 167/1990).

    17.5.1. Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW o W

    17.5.1.Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW o W

    Il quadro RW (o W del Mod. 730) deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero (IVIE) (15.4.3.) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE) (68.1.).

    L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2, Legge n. 186/2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

    Nel caso di fondazione, se il cliente è una persona giuridica privata sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi (D.Lgs. n. 231/2007):

    • i fondatori, ove in vita;

    • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

    • i titolari di funzioni di direzione e amministrazione (ris. 29 maggio 2019, n. 53/E).

    La disciplina sul monitoraggio fiscale si applica anche ai trust. Sia i beneficiari che le società fiduciarie sono tenuti a dichiarare il valore complessivo degli investimenti (risposta a interpello 8 ottobre 2021, n. 693).

    Esoneri - L’obbligo di monitoraggio non sussiste per:

    • le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal D.P.R. n. 917/1986, in base ad accordi internazionali ratificati;

    • i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

    Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che, entro 6 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero.

    Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.

    Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.

    17.5.2. Dati da inserire nel quadro RW o W

    17.5.2.Dati da inserire nel quadro RW o W

    I soggetti obbligati devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito (art. 4, D.L. n. 167/1990).

    Non è previsto l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati con riferimento alle suddette attività.

    Il quadro RW (o W del Mod. 730) non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

    Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l’obbligo di compilazione del quadro RW (o W del Mod. 730) è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto, in entrambi i casi, sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.

    Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

    Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società.

    L’obbligo di compilazione del quadro RW (o W del Mod. 730) sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio, effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente).

    Nel caso in cui il trust si configuri come uno schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio del trust deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità, che hanno l’obbligo, se residenti in Italia, di provvedere alla compilazione del quadro RW (risposta a interpello 10 giugno 2021, n. 398).

    In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.

    Attività Indicazioni
    Investimenti Vanno indicati i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
    Queste attività vanno sempre indicate indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
    A titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
    Le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.
    Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”.
    Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.
    Attività
    finanziarie
    Vanno indicate le attività estere di natura finanziaria da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
    Queste attività vanno sempre indicate in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
    A titolo esemplificativo, devono essere indicati:
    - attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
    - cripto-attività (1);
    - contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
    - contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
    - metalli preziosi detenuti all’estero;
    - diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
    - forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
    - polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
    - attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
    - attività e investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”;
    - attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
    - titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante.
    Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. vesting period), le stesse non devono essere indicate fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate nel corso del vesting period qualora siano cedibili.
    Va indicato in RW, ma non è soggetto a IVAFE, il credito vantato a seguito della “conversione” di obbligazioni emesse da una società estera in default (risposta a interpello 19 settembre 2019, n. 386).
    Le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.
    (1) È espressamente previsto che devono essere indicate nel quadro RW del Mod. Redditi le cripto-attività e che tale adempimento ricorre anche per i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle cripto-attività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (art. 1, c. 129, Legge n. 197/2022).
    Gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia.
    Pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel quadro RW la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione.
    Ciò in quanto le cripto-attività sono potenzialmente suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia quali redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. c-sexies) D.P.R. n. 917/1986).
    Nel quadro RW va compilato un rigo per ogni “portafoglio”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.
    Non devono essere indicate nel quadro RW, le cripto-attività per le quali il contribuente, sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.
    Tuttavia, anche le cripto-attività possono rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale (art. 4, c. 3, D.L. n. 167/1990), secondo cui gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E).

    17.5.3. Valorizzazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria

    17.5.3.Valorizzazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria

    Per l’individuazione del valore dei beni e attività occorre distinguere tra (circ. 23 dicembre 2013, n. 38/E):

    • immobili situati all’estero: devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE (15.4.3.), anche se non dovuta;

    • prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE.

    In relazione a questi ultimi beni, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

    Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuto nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “LIFO” e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

    Per esigenze di semplificazione, il contribuente può indicare, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.

    In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “stato estero”.

    17.5.4. Regolarizzazione cripto-attività

    17.5.4.Regolarizzazione cripto-attività

    Ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, è stata concessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione (art. 1, c. 138-143, Legge n. 197/2022; Provv. 7 agosto 2023).

    Oggetto della richiesta di regolarizzazione poteva essere:

    • l’omessa compilazione del quadro RW del Mod. Redditi in relazione alle cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021;

    • l’omessa indicazione, nella dichiarazione annuale, dei redditi derivanti da cripto-attività (incluse le cripto-valute) realizzati entro la data del 31 dicembre 2021, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno.

    Resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021.

    I contribuenti che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, le cripto-valute, potevano regolarizzare la propria posizione attraverso:

    • la presentazione dell’istanza di emersione indicando il valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta;

    • il pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura ridotta pari allo 0,5% del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione.

    Il pagamento della somma nella misura dello 0,5% per l’omessa indicazione nel quadro RW comporta la non applicazione delle sanzioni (art. 5, c. 2, D.L. n. 167/1990).

    I contribuenti che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nella propria dichiarazione i redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento, potevano regolarizzare la propria posizione attraverso:

    • la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta;

    • il versamento di una imposta sostitutiva nella misura del 3,5% per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.

    Il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% produce effetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali in riferimento ai redditi omessi realizzati entro il 31 dicembre 2021 relativi alle cripto-attività e comporta la non applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi.

    Il valore di riferimento è dato dal valore al 31 dicembre alle 23.59 ore italiane o dal prezzo giornaliero di chiusura in caso di cessione nel corso del periodo d’imposta, reperito sull’exchange dove sono state acquistate le cripto-attività o su altre piattaforme analoghe, inclusi anche i siti aggregatori di prezzo (circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E).

    Ambito applicativo - Potevano essere oggetto di regolarizzazione, per ciascun periodo d’imposta, sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, c. 1, D.L. n. 167/1990), sia le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.

    I soggetti che potevano accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività sono i seguenti soggetti residenti in Italia:

    • persone fisiche;

    • enti non commerciali;

    • società semplici ed equiparate.

    Istanza di regolarizzazione - L’istanza di regolarizzazione andava presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il modello approvato con Provv. 7 agosto 2023 firmato digitalmente, con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante Mod. F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al suddetto provvedimento.

    Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, dovevano essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.

    La trasmissione andava effettuata dal contribuente o dal professionista tramite invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

    Termini e modalità di pagamento – Il versamento delle somme dovute andava effettuato con Mod. F24, senza possibilità di effettuare la compensazione.

    Ai fini del versamento, tramite il Modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme in argomento, si utilizzano i seguenti codici tributo (ris. 9 agosto 2023, n. 50/E):

    • ”1718” denominato “Emersione delle cripto-valute - articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;

    • ”1719” denominato “Emersione delle cripto-attività - articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

    Il pagamento dell’importo da versare per la regolarizzazione delle cripto-attività doveva avvenire in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.

    Rivalutazione cripto-valute - I soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 possono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle criptovalute possedute mediante assoggettamento ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (art. 1, c. 126-134, Legge n. 197/2022) (15.3.22.).

    Fine capitolo
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