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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    96. IRES

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    96.1.Comunicazione dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale - 96.2.Modello redditi enti non commerciali - 96.3.Modello redditi società di capitali - 96.4.Opzione per il consolidato nazionale in dichiarazione - 96.5.Opzione per la tonnage tax - 96.6. Opzione per rateazione dell’imposta - Exit Tax - 96.7. Patent box - 96.8.Presentazione del modello consolidato nazionale mondiale CNM

    96.1. Comunicazione dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale

    96.1.Comunicazione dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale
    Adempimento I soggetti che vogliono esercitare l’opzione per il regime di tassazione per trasparenza devono darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale l’opzione ha efficacia (25.2.4.).
    Chi Sono interessate le società con forma giuridica di S.p.A. e S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.
    Scade il... Esercizio dell’opzione: entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (15 ottobre, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare) scadente nel primo dei 3 periodi d’imposta di efficacia dell’opzione; l’opzione è irrevocabile per i primi 3 esercizi.
    Perdita di efficacia dell’opzione: entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
    Conferma a seguito delle operazioni straordinarie: entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione o della scissione.
    Procedura 1) Verificare i requisiti per l’opzione della trasparenza fiscale.
    2) Predisporre la lettera di manifestazione dell’opzione ai soci.
    3) Compilare il quadro OP del Mod. Redditi SC; le società impossibilitate, poiché neo costituite oppure risultanti da operazioni di trasformazione, possono compilare l’apposito modello.
    4) Inviare telematicamente il modello dichiarativo.
    5) Scaricare la ricevuta e conservarla.
    6) Esercitare l’eventuale revoca espressa con le stesse modalità utilizzate per l’esercizio dell’opzione. Se non interviene la comunicazione di revoca, l’opzione è tacitamente prorogata e diviene irrevocabile per il triennio successivo.
    Modulistica Quadro OP, Redditi SC.
    Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

    96.2. Modello redditi enti non commerciali

    96.2.Modello redditi enti non commerciali
    Adempimento Presentazione del “Mod. Redditi Enti non commerciali ed equiparati” in via telematica (35.2.).
    Chi Il “Mod. Redditi - ENC” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:
    - enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
    - Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
    - società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato;
    - curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
    Sono esclusi gli enti non commerciali che non abbiano conseguito alcun reddito, ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva sempreché non abbiano obblighi contabili ai sensi del citato art. 13 del D.P.R. n. 600/1973 (es. esercizio di attività commerciali, anche senza conseguirne un reddito).
    Scade il... Ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
    Per i soggetti d’imposta con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: entro il 30 settembre dell’anno successivo.
    Per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 in attuazione della disciplina relativa al concordato preventivo biennale i termini di presentazione sono prorogati al 15 ottobre /15° giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 38, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13).
    Per i soggetti con periodo a cavallo i cui termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scadono successivamente al 2 maggio 2024, per il predetto periodo d’imposta continuano a trovare applicazione i termini di presentazione previgenti (undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).
    Procedura La presentazione telematica di presentazione delle dichiarazioni è la stessa prevista per il Mod. Redditi Società di capitali (96.3.).

    96.3. Modello redditi società di capitali

    96.3.Modello redditi società di capitali
    Adempimento Presentazione del Mod. Redditi Società di capitali in via telematica da parte dei soggetti IRES. Devono essere presentate per via telematica anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori (35.1.3.).
    Chi Tutti i soggetti IRES:
    1) S.p.A. e S.a.p.A., S.r.l., società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al Reg. CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Reg. CE n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
    2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
    3) società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.
    Scade il... Ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
    Per i soggetti d’imposta con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 in attuazione della disciplina relativa al concordato preventivo biennale i termini di presentazione sono prorogati al 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 38, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13).
    Procedura La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso il servizio telematico Entratel o il servizio telematico Fisconline.
    La procedura si articola nelle seguenti fasi:
    1) compilazione della dichiarazione in formato elettronico;
    2) controllo della dichiarazione (il file viene sottoposto da un apposito programma alle verifiche di conformità del modello compilato ai requisiti fissati dall’Agenzia; le verifiche riguardano anche la completezza dei dati inseriti);
    3) predisposizione ed autenticazione del file da trasmettere: prima dell’invio è necessario apporre al file un codice che consenta la verifica dell’identità del soggetto che procede all’invio e dell’integrità dei dati trasmessi (c.d. “autenticazione”).

    96.4. Opzione per il consolidato nazionale in dichiarazione

    96.4.Opzione per il consolidato nazionale in dichiarazione
    Adempimento L’opzione consente ai gruppi di imprese di determinare in capo alla società controllante (indipendentemente dalla sua quota di partecipazione) un unico reddito complessivo ai fini IRES, costituito dalla somma algebrica degli imponibili della controllante e delle controllate (26.1.6.).
    Chi Può essere esercitata da:
    - società consolidante del gruppo presentando un’unica dichiarazione unificata;
    - ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata
    - società non residenti prive di Stabile Organizzazione in Italia (residenti in Paesi UE o SEE e con forma giuridica analoga a società di capitali, cooperative ed enti commerciali italiani) che designano una società controllata residente per l’esercizio dell’opzione.
    Soggetti esclusi
    - Soggetti con scadenza dell’esercizio sociale diversa.
    - Società che fruiscono di riduzione di aliquota dell’imposta.
    - Società assoggettate alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
    - Società che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza (in qualità di partecipate).
    Scade il... Comunicazione dell’adesione all’Agenzia delle Entrate: al momento della presentazione del Mod. Redditi relativo al periodo d’imposta a decorrere dal quale si vuole esercitare (o rinnovare) l’opzione o confermare l’adesione (15 ottobre, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare).
    Durata opzione: 3 anni, irrevocabile.
    Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata. Questa disposizione si applica al termine di ciascun triennio.
    Procedura A) Adesione - Il soggetto deve:
    1) compilare il quadro OP - sezione II all’interno della dichiarazione Mod. Redditi della società consolidante;
    2) presentare la dichiarazione tramite modalità telematiche;
    3) scaricare la ricevuta e conservarla.

    B) Interruzione - Il soggetto deve:
    1) compilare il modello “Comunicazione per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP” della società consolidante;
    2) presentare la comunicazione tramite modalità telematiche;
    3) scaricare la ricevuta e conservarla.
    Modulistica Designazione della controllata per l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo
    Quadro OP - Sez. II - Mod. Redditi SC
    Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP

    96.5. Opzione per la tonnage tax

    96.5.Opzione per la tonnage tax
    Adempimento La tonnage tax è un sistema forfetario di determinazione del reddito derivante dall’attività marittima, attraverso l’attribuzione di un reddito giornaliero per singola tonnellata (28.3.).
    Chi Possono esercitare l’opzione le imprese marittime in relazione a navi armate o noleggiate (purché il tonnellaggio della nave noleggiata non sia superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato) con tonnellaggio superiore alle 100T di stazza netta, destinate ad attività di trasporto merci e passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti/attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.
    Le società residenti nel territorio italiano devono avere la forma di S.p.A. e S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee, S.n.c. o S.a.s. Per i soggetti non residenti esercenti l’attività nel territorio dello Stato tramite una Stabile Organizzazione non è prevista alcuna limitazione alla forma societaria.
    Scade il... Esercizio dell’opzione: con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (15 ottobre, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro il entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello d'imposta chiusura del periodo d’imposta per soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
    Durata dell’opzione: è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata. Al termine del decennio l’opzione è tacitamente rinnovata salvo revoca.
    Procedura 1) Verificare la sussistenza delle condizioni relative al tonnellaggio, all’utilizzo delle navi e alla forma societaria.
    2) Compilare e presentare in via telematica il quadro OP Sezione I del Mod. Redditi; per le società impossibilitate è utilizzabile apposito modello di comunicazione.
    3) Scaricare e conservare la ricevuta di presentazione.
    Modulistica Mod. Redditi SP
    Mod. Redditi SC
    Modello di comunicazione opzione tonnage tax

    96.6. Opzione per rateazione dell’imposta - Exit Tax

    96.6.Opzione per rateazione dell’imposta - Exit Tax
    Adempimento Il trasferimento all’estero con perdita della residenza fiscale in Italia comporta la tassazione dell’eventuale plusvalenza emergente tra il valore di mercato e il relativo costo fiscale riconosciuto dei componenti non confluiti in una Stabile Organizzazione in Italia. Il contribuente può definire con l’Agenzia delle Entrate i valori di liquidazione e il reddito imponibile. Sulle plusvalenze così generate vanno versate le imposte sui redditi (Exit Tax), delle quali può essere chiesta la rateazione o sospensione (31.5.2.).
    Chi Soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza:
    - in Stati UE;
    - in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato accordi di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari.
    La fattispecie impositiva colpisce anche:
    - il trasferimento all’estero di stabili organizzazioni situate nel territorio italiano;
    - i soggetti residenti oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente;
    - i soggetti che hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti;
    - i soggetti che hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.
    Scade il... Esercizio dell’opzione per la rateazione: entro la fine del 6° mese successivo alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia (termine per il versamento del saldo delle imposte).
    Procedura I soggetti interessati devono:
    1) esercitare l’opzione in forma libera;
    2) predisporre su supporto informatico la documentazione contenente l’inventario analitico dei componenti aziendali (e relativi valori) non confluiti in una Stabile Organizzazione in Italia, l’ammontare della plusvalenza complessiva e della relativa imposta rateizzata (con il previsto piano di ammortamento), l’indicazione dello Stato di destinazione e della sede legale estera;
    3) conservare la documentazione con le stesse modalità previste per le scritture contabili obbligatorie;
    4) offrire le eventuali garanzie chieste dall’Agenzia delle Entrate;
    5) trasmettere/esibire la documentazione su eventuale richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
    Modulistica Mod. Redditi - Quadro TR

    96.7. Patent box

    96.7.Patent box
    Adempimento Nuovo patent box: (per le opzioni riferite a periodi quinquennali che partono dall’esercizio in corso al 22 ottobre 2021) deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni immateriali ai fini fiscali (IRES e IRAP) (32.2.1.).
    Chi Titolari di reddito d’impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo ammessi ad esercitare l’opzione.
    Soggetti IRES residenti con paesi con cui è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione (per il nuovo patent box).
    Scade il... Validità nuovo patent box: per le opzioni riferite a periodi quinquennali che partono dall’esercizio in corso al 22 ottobre 2021 (quinquennio 2021-2025).
    Possibilità di transito dal vecchio patent box al nuovo patent box: su base opzionale fino al periodo di imposta 2024. Non più possibile a decorrere dal periodo di imposta 2025.
    Procedura
    e sanzioni
    Nuovo patent box
    1) predisporre l’apposita documentazione;
    2) indicare la documentazione nel Modello Redditi;
    3) è possibile cumulare l’agevolazione con il credito R&S;
    4) se è in corso il vecchio patent box e non è stato ancora sottoscritto il ruling con le Entrate si può decidere di transitare nel nuovo regime. Attenzione: in tal caso, sono deducibili al 110% solo i costi riferiti al 2021;
    5) dedurre i costi sostenuti nel 2021 in 5 anni, salvo il caso in cui siano svolte attività di ricerca e sviluppo preventive, finalizzate alla successiva creazione di un intangibile oggetto di registrazione (software, brevetti e disegni e modelli). In tale eventualità si può ottenere, su tali costi, la deduzione del 110%, retroattivamente, a decorrere dall’anno in cui è stato conseguito il titolo di privativa industriale fino all’ottavo esercizio precedente (se la privativa è stata ottenuta nel 2021 può recuperare le spese fino al 2013).

    96.8. Presentazione del modello consolidato nazionale mondiale CNM

    96.8.Presentazione del modello consolidato nazionale mondiale CNM
    Adempimento Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi - Modello dichiarativo CNM (26.1.9., 26.2.8.)
    Chi Soggetti ammessi:
    - alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale);
    - alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (consolidato mondiale).
    Tenuta alla presentazione è la società o ente consolidante.
    Scade il... Presentazione della dichiarazione: entro l’ultimo giorno de 9 mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Con decorrenza dal 22 febbraio 2024, in seguito al disposto dell’art. 38 del D.Lgs. n. 13/2024, sono stati modificati i termini di presentazione dei modelli dichiarativi come segue:
    - presentazione telematica entro il l quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
    È ammessa la possibilità di inviare la dichiarazione nei 90 giorni successivi con possibilità di pagamento delle sanzioni di legge con applicazione del ravvedimento operoso.
    Procedura Il soggetto obbligato deve:
    1) presentare la dichiarazione obbligatoriamente in forma “autonoma” con apposito modello CNM (non è possibile avvalersi in tal caso del Mod. Redditi SC);
    2) predisporre la dichiarazione attraverso il servizio telematico Entratel;
    3) far apporre sul modello CNM il visto di conformità per l’eventuale utilizzo dei crediti superiori ad euro 50.000,00 che ne scaturiscono;
    4) effettuare il controllo della dichiarazione, sottoponendo il file prodotto con la procedura di cui al punto 2 alle verifiche di conformità predisposte;
    5) autenticare il file da trasmettere apponendovi un codice che consenta la verifica dell’identità del soggetto che procede all’invio e dell’integrità dei dati trasmessi.
    Modulistica Modello Consolidato nazionale e mondiale

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