6.1. Regole generali - 6.1.1. Imposta di bollo - 6.1.2. Fatturazione elettronica - 6.1.3. Pagamento con strumenti tracciati e moneta elettronica - 6.1.4. Rimodulazione e limiti di spesa - 6.2. Spese sanitarie - 6.2.1. Spese detraibili - 6.2.2. Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici) - 6.2.3. Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie - 6.2.4. Prestazioni chirurgiche, ricoveri collegati a interventi chirurgici, ricoveri per degenze - 6.2.5. Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici - 6.2.6. Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica - 6.2.7. Spese sanitarie per persone con disabilità - 6.2.8. Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità - 6.2.9. Spese per acquisto cane guida - 6.2.10. Rateizzazione delle spese sanitarie - 6.3. Interessi passivi - 6.3.1. Mutui contratti per l’acquisto di abitazione principale - 6.3.2. Mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale - 6.3.3. Mutui ipotecari stipulati per l’acquisto di altri immobili - 6.3.4. Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio - 6.3.5. Prestiti o mutui agrari - 6.4. Spese per intermediazione immobiliare - 6.5. Premi di assicurazione - 6.5.1. Premi di assicurazione per polizze a copertura del rischio di eventi calamitosi su abitazioni - 6.6. Spese veterinarie - 6.7. Spese funebri - 6.8. Spese di istruzione - 6.8.1. Spese di istruzione non universitaria - 6.8.2. Spese di istruzione universitaria - 6.9. Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede - 6.10. Spese per gli addetti all’assistenza personale - 6.11. Spese per asilo nido - 6.12. Spese per attività sportive praticate dai minori - 6.13. Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale - 6.14. Contributi per riscatto degli anni di laurea - 6.15. Erogazioni liberali - 6.15.1. Popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari - 6.15.2. Associazioni sportive dilettantistiche - 6.15.3. ONLUS, associazioni e fondazioni umanitarie - 6.15.4. Partiti politici - 6.15.5. Attività culturali ed artistiche - 6.15.6. Enti dello spettacolo - 6.15.7. Fondazione La Biennale di Venezia - 6.15.8. Fondazioni operanti nel settore musicale - 6.15.9. Istituti scolastici di ogni ordine e grado - 6.15.10. Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato - 6.15.11. Modalità di pagamento e documentazione - 6.15.12. Terzo Settore - 6.15.13. Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico - 6.16. Canoni di locazione - 6.16.1. Titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale - 6.16.2. Giovani tra i 20 e i 30 anni - 6.16.3. Lavoratori dipendenti - 6.16.4. Disposizioni comuni - 6.17. Affitto dei terreni agricoli ai giovani - 6.18. Abbonamenti al trasporto pubblico locale - 6.19. Spese per i soggetti affetti da DSA - 6.20. Scuole di musica - 6.21. Acquisto immobili ad alta efficienza energetica - 6.22. Altri oneri detraibili
6.1. Regole generali
6.1.Regole generaliSono previste determinate tipologie di spese ed oneri, oltre a quelle deducibili dal reddito complessivo, che possono essere detratte dall’imposta, fino a concorrenza dell’imposta stessa.
La detrazione è prevista nella percentuale del 19% dell’importo di ogni tipologia, ma tale misura può, in alcuni casi, essere soggetta
a limiti massimi dettati dalla particolare disciplina del singolo onere e, in altri,
essere in percentuale diversa (ad esempio, per alcuni oneri è al 26%) o in misura
determinata, fissa o variabile (ad esempio, per la detrazione per canoni di locazione
che è stabilita in base, tra l’altro, al reddito complessivo del conduttore e della
tipologia di contratto stipulato (6.16.).
Le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro.
L’eventuale eccedenza viene quindi persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo.
Un’eccezione a tale regola generale è prevista per i canoni di locazione (art. 16, D.P.R. n. 917/1986). In caso di incapienza dell’imposta lorda, agli affittuari viene riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita.
Per le altre regole generali, salvo quanto detto di seguito, si rimanda alla sezione
dedicata agli oneri deducibili (3.1.) e, in particolare, ai seguenti paragrafi:
-
condizioni (
3.1.1.);
-
spese sostenute dal contribuente nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (
3.1.2.);
-
unioni civili (
3.1.4.);
-
somme erogate dal datore di lavoro sotto forma di rimborsi spese (
3.1.6.);
-
soci di società semplice (
3.1.7.).
Detraibilità oneri e spese | ||
Tipologia onere detraibile | Spese sostenute dal contribuente | Riferimenti normativi |
Spese sanitarie (![]() |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico | art. 15, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 |
Spese sanitarie per patologie esenti (![]() |
Nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta | art. 15, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 |
Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida per non vedenti (![]() |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico | art. 15, c. 1, lett. c), 1-quater, D.P.R. n. 917/1986 |
Interessi passivi (![]() |
Nell’interesse proprio (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo) | art. 15, c. 1, lett. b), 1-ter), D.P.R. n. 917/1986 |
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione ISTAT per mutui ipotecari
(![]() |
Nell’interesse proprio | art. 15, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 |
Spese di istruzione (![]() |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico | art. 15, c. 1, lett. e), e-bis), D.P.R. n. 917/1986 |
Spese sostenute a favore di soggetti con DSA (![]() |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico | art. 15, c. 1, lett. e), e-ter), D.P.R. n. 917/1986 |
Spese funebri (![]() |
A prescindere dal soggetto a cui sono riferite | art. 15, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986 |
Spese per addetti all’assistenza personale (![]() |
Nell’interesse proprio o di familiari anche non a carico | art. 15, c. 1, lett. i-septies), D.P.R. n. 917/1986 |
Spese per attività sportive per ragazzi (![]() |
Nell’interesse proprio (se di età compresa tra i 5 e 18 anni) o dei familiari fiscalmente a carico di età compresa tra 5 e 18 anni | art. 15, c. 1, lett. i-quinquies), D.P.R. n. 917/1986 |
Spese per intermediazione immobiliare (![]() |
Nell’interesse proprio | art. 15, c. 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 917/1986 |
Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede (![]() |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico | art. 15, c. 1, lett. i-sexies), D.P.R. n. 917/1986 |
Erogazioni liberali (![]() |
Nell’interesse proprio | art. 15, c. 1, lett. g), h), h-bis), i), i-ter), i-octies), i-novies), D.P.R. n. 917/1986 |
Contributi per riscatto laurea (![]() |
Nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico | art. 2, D.Lgs. n. 184/1997 |
Spese sostenute per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido (![]() |
Nell’interesse dei figli fiscalmente a carico | art. 1, c. 335, Legge n. 266/2005 |
Premi di assicurazione (![]() |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico | art. 15, c. 1, lett. f), D.P.R. n. 917/1986 |
Premi di assicurazione per polizze a copertura del rischio di eventi calamitosi su
abitazioni (![]() |
Nell’interesse proprio | art. 15, c. 1, lett. f-bis), D.P.R. n. 917/1986 |
Spese per canoni di leasing (![]() |
Nell’interesse proprio | art. 15, c. 1, lett. i-sexies.1), i-sexies.2), D.P.R. n. 917/1986 |
Abbonamenti al trasporto pubblico locale (![]() |
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico | art. 15, c. 1, lett. i-decies), D.P.R. n. 917/1986 |
6.1.1. Imposta di bollo
6.1.1.Imposta di bolloL’importo delle spese è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato.
L’imposta di bollo (attualmente pari a 2 euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA (ad esempio,
quelle per prestazioni sanitarie) di importo superiore a 77,47 euro ed è detraibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed
evidenziata a parte sulla fattura (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo può portare in detrazione le spese relative all’imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti (ris. 18 novembre 2008, n. 444/E).
Con l’avvio, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (46.13.4.) sono cambiate anche le regole per assolvere l’imposta di bollo sulle fatture (D.M. 28 dicembre 2018).
6.1.2. Fatturazione elettronica
6.1.2.Fatturazione elettronicaVige l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (46.13.) anche nei rapporti tra privati ed anche nei confronti dei consumatori finali.
Ai fini della dimostrazione delle spese detraibili, è, quindi, necessario disporre del documento elettronico (file xml).
In tal caso, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (Provv. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018).
6.1.3. Pagamento con strumenti tracciati e moneta elettronica
6.1.3.Pagamento con strumenti tracciati e moneta elettronicaLa fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 917/1986 e da altre disposizioni normative, è subordinata al pagamento della spesa con strumenti tracciabili (art. 1, c. 679-680, Legge n. 160/2019).
Per strumenti tracciabili si intendono i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Il contribuente può utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa (risposta a interpello 19 ottobre 2020, n. 484; circ. 25 giugno 2021, n. 7/E).
Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi non possono essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
L’obbligo di tracciabilità delle spese non introduce vincoli ulteriori, pertanto l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, indipendentemente dal familiare che materialmente esegue il pagamento. La spesa rimane validamente detraibile dal soggetto al quale è intestato il documento non rilevando l’esecutore materiale del pagamento. È necessario, ad ogni modo, che in questi casi l’onere venga comunque effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa che deve rimborsare, anche in contanti chi ha effettuato il pagamento tracciato; tale ultima circostanza va supportata dalla dichiarazione dello stesso contribuente a cui è intestato il documento e che detrae la spesa (circ. 25 giugno 2021, n. 7/E).
È inoltre consentito sostituire la prova cartacea del pagamento tracciato con apposita annotazione sull’originale del documento di spesa rilasciato del percipiente, a patto che l’annotazione avvenga a cura di quest’ultimo (risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 431).
Esclusioni - La norma non riguarda le detrazioni:
6.1.4. Rimodulazione e limiti di spesa
6.1.4.Rimodulazione e limiti di spesaLe detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano (art. 15, c. 3-bis, 3-ter, 3-quater, D.P.R. n. 917/1986):
-
nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
-
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
La detrazione compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi
su mutui (6.3.) (art. 15, c. 1, lett. a) e b) e c. 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) nonché per le spese sanitarie (
6.2.) (art. 15, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024, come sopra determinato, è diminuito di un importo pari a 260 euro (art. 2, D.Lgs. n. 216/2023; circ. 6 febbraio 2024, n. 2/E) relativamente ai seguenti oneri e spese:
-
oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal D.P.R. n. 917/1986 o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie (
6.2.) (art. 15, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986);
-
erogazioni liberali in favore dei partiti politici (
6.15.4.) (art. 11, D.L. n. 149/2013);
-
i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, c. 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020).
A tal fine, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
6.2. Spese sanitarie
6.2.Spese sanitarieÈ possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro (art. 15, c. 1, lett. c) e 2, D.P.R. n. 917/1986).
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica,
diverse da quelle deducibili (3.6.) (art. 10, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie
e sanitarie in genere.
Tali spese, sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
La distinzione tra spese mediche generiche e spese mediche specialistiche rileva al
solo fine di stabilire quali spese siano deducibili per i portatori di handicap (3.6.).
Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente.
Si considerano tali anche le spese sanitarie rimborsate:
-
per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
-
a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata nella CU.
In queste ipotesi la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.
Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
-
le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
-
le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. I contributi sono riportati nella CU. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.
-
Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all’importo di 3.615,20 euro, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al limite di 3.615,20 euro) e il totale dei contributi versati (circ. 1° giugno 1999, n. 122/E, risp. 1.1.2 e circ. 12 giugno 2002, n. 50/E, risp. 6.1).
La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dalla CU.
-
Importo dei contributi versati: 5.000 euro
-
spese mediche sostenute: 10.000 euro
-
spese rimborsate: 8.000 euro
-
spese ammesse in detrazione:
-
importo non rimborsato dalla cassa sanitaria: 2.000 euro (10.000 - 8.000);
-
quota detraibile spese rimborsate: 2.216 euro.
-
Tale importo si determina nel seguente modo:
eccedenza dei contributi versati rispetto al limite massimo (5.000 - 3.615,20) = 1.384,80 euro
1.384,80/5.000 (importo complessivo contributi versati) = 27,70 %
8.000 x 27,70% = 2.216 euro
Totale spese ammesse in detrazione: 2.000 + 2.216 = 4.216 euro
In queste ipotesi la detrazione viene riconosciuta, solo nei limiti sopra evidenziati, in quanto i contributi versati hanno già determinato un beneficio fiscale, essendo già stati esclusi dal reddito di lavoro dipendente dal datore di lavoro (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Lo stesso principio vale anche nel caso di contributi deducibili in quanto versati dal pensionato a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto, anche per i familiari
fiscalmente non a carico, senza alcun onere per il datore di lavoro (3.6.) (ris. 11 luglio 2008, n. 293/E; ris. 2 agosto 2016, n. 65/E).
6.2.1. Spese detraibili
6.2.1.Spese detraibiliLe spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro, sono quelle sostenute per (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E):
-
prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
-
acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
-
prestazioni specialistiche;
-
analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
-
prestazioni chirurgiche;
-
ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
-
trapianto di organi;
-
cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
-
acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
-
assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
-
prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
-
prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
-
prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
-
prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione compete per l’importo del ticket pagato (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
6.2.2. Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)
6.2.2.Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)Spese mediche generiche | Sono detraibili le spese: - inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”; - rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; - sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc. |
Spese per l’acquisto di farmaci | Sono detraibili le spese relative a: - specialità medicinali; - farmaci; - medicinali omeopatici. |
Spese per l’acquisto di parafarmaci | I parafarmaci (quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate,) non sono detraibili anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (ris. 22 ottobre 2008, n. 396/E). |
Acquisto di farmaci
Tipologia | Istruzioni |
Soggetti autorizzati alla vendita dei farmaci |
I medicinali devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali. Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che possono essere commercializzati presso supermercati e altri esercizi commerciali (D.L. n. 223/2006, circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 3.3). |
Acquisti di farmaci on line |
La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità
competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Attenzione: in Italia non è comunque consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
Fattura/scontrino | Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali sono detraibili (o deducibili)
se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati
nonché il codice fiscale del destinatario (circ. 21 aprile 2009, n. 18/E). |
Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia (ris. 17 febbraio 2010, n. 10/E). | |
Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni
come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura
del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto
a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico) (circ. 30 luglio 2009, n. 40/E). |
|
Per quanto riguarda la qualità del prodotto, occorre che nello scontrino sia riportata la denominazione del farmaco (ris. 5 luglio 2007, n. 156/E). | |
Denominazione commerciale dei farmaci |
Lo scontrino non deve riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC) (Provv. Garante privacy 29 aprile 2009 - circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
Integrazione scontrino |
Non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica, che, conseguentemente, non è necessario conservare (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
Medicinali omeopatici | Per i medicinali omeopatici, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, risp. 4.7). |
Preparazioni galeniche |
Per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti
l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione
galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti, deve ricorrere all’emissione della fattura (ris. 12 agosto 2009, n. 218/E). |
Contenuto degli scontrini - Per poter fruire della detrazione gli scontrini fiscali devono contenere:
-
natura e quantità dei medicinali acquistati;
-
codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
-
codice fiscale del destinatario.
Tipologia | Documenti |
Farmaci anche omeopatici acquistati, anche all’estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie online | Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché codice fiscale del destinatario. Per il farmaco acquistato all’estero idonea documentazione come indicato nella circ. n. 34/E/2008 |
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati) | Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico |
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali |
6.2.3. Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie
6.2.3.Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapieLe spese per prestazioni specialistiche, detraibili nella misura del 19%, sono quelle relative alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (circ. 23 aprile 1981, n. 14/E).
Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, gli esami e le terapie di seguito elencati a titolo esemplificativo (circ. 3 maggio 1996, n. 108/E, risp. 2.4.3):
-
esami di laboratorio;
-
controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
-
elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
-
elettroencefalogrammi;
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TAC (Tomografia Assiale Computerizzata);
-
risonanza magnetica nucleare;
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ecografie;
-
indagini laser;
-
ginnastica correttiva;
-
ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
-
seduta di neuropsichiatria;
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dialisi;
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cobaltoterapia;
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iodioterapia;
-
anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale.
Per il riconoscimento della detrazione, la natura “sanitaria” della prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito è necessario richiedere l’integrazione della fattura al soggetto che l’ha emessa.
L’indicazione “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” è sufficiente per il riconoscimento della detrazione (circ. 24 aprile 2015, n. 17/E, risp. 1.2).
Tipologia di spese | Detraibilità |
Redazione perizia medico-legale | SÌ. Inoltre, sono detraibili anche le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali
le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc. Ai fini della detrazione, quindi, non rileva la circostanza che le spese siano esenti da IVA (circ. 28 gennaio 2005, n. 4/E; circ. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 1.1.4). |
Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche | SÌ, senza necessità di prescrizione medica (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E, risp. 5.15). |
Prestazioni rese da biologi nutrizionisti | SÌ (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 2.2). |
Prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco | SÌ (parere Min. Salute 20 ottobre 2016). |
Assistenza specifica (compensi erogati a infermieri professionali, ovvero a personale autorizzato per prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa) | SÌ (circ. 16 novembre 2000, n. 207/E). |
Prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001 (ad esempio fisioterapista, dietista ecc.) | SÌ, anche senza una specifica prescrizione medica (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
Prestazioni del massofisioterapista | SÌ, solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 (successivamente no) il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (circ. 24 aprile 2015, n. 17/E, risp. 1.1). |
Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia | SÌ per i trattamenti effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria1 (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E, risp. 1.1). |
Prestazioni chiropratiche | SÌ, è richiesto che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista1 (circ. 18 maggio 2006, n. 17/E, risp. 1 e circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, risp. 4.6). |
Cure termali | SÌ ad eccezione delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale1 (ris. 9 aprile 1976, n. 8/207). |
Prestazioni dei terapisti della riabilitazione | La detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999 (entrata in vigore della Legge n. 42/1999), in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e, pertanto, il terapista rientra tra le professioni sanitarie (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, deve essere attestato il possesso del titolo a tale data (circ. 27 aprile 2018, n. 7/E). |
Massaggi in stabilimenti idroterapici | SÌ (Parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018 circ. 27 aprile 2018, n. 7/E). |
Prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia | SÌ, per quelle atte a rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale. Ai fini della detrazione è necessario che: a) il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento, teso a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta; b) la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata resa per mezzo di personale medico (circ. 6 maggio 2016, n. 18/E, risp. 1.1). |
Prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (Legge n. 40/2014, D.M. Ministro della Salute 1° luglio 2015) | SÌ, se il trattamento è effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa risulta la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione
della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto superiore di sanità. Stesse condizioni sono richieste per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita (ad es. inseminazione, fecondazione in vitro, ecc.) (circ. 27 aprile 2018, n. 7/E, risp. 1.3 e circ. 6 maggio 2016, n. 18/E, risp. 1.2). |
Prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni e trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) sostenute all’estero | SÌ. Ai fini dell’ammissione alla detraibilità devono essere eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali (circ. 6 maggio 2016, n. 18/E, risp. 1.3 e 1.4). |
Conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica | SÌ, se la conservazione avviene presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione prodotta (ris. 12 giugno 2009, n. 155/E). |
Conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali | NO (ris. 12 giugno 2009, n. 155/E). |
Circoncisione rituale | NO, se non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min. Salute 20 ottobre 2016). |
Prestazioni rese dagli osteopati | NO (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 2.1). |
Prestazioni rese dai pedagogisti | NO (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E, risp. 1.2). |
Trattamenti di haloterapia (o Grotta di sale) | NO (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E, risp. 1.1). |
Acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia) | NO (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E, risp. 4.2). |
Frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica | NO (circ. 1°giugno 2012, n. 19/E, risp. 2.3). |
1 La detrazione spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. |
Tipologia di spese | Documenti |
Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali | - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista - Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale |
Esami di laboratorio | - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo
specialista che ha effettuato la prestazione - Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale - Per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto superiore di sanità |
Radiografie, TAC, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc. | |
Indagini di diagnosi prenatale | |
Dialisi e trasfusioni | |
Inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni | |
Sedute di logoterapia | |
Anestesia epidurale | |
Cobaltoterapia, iodioterapia, ecc. | |
Cure termali | - Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale |
- Prescrizione medica e ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale | |
Prestazioni professionali (di cui al D.M. 29 marzo 2001) | - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista sanitario
da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione
sanitaria resa. - Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. |
Spese di assistenza specifica sostenute per: - assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); - prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; - prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; - prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; - prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di Animazione e/o di terapia occupazionale. |
Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione
è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo |
Prestazioni di massoterapia | Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999 |
Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia | - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale
abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria - Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria |
Dermopigmentazione | - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla struttura medica
autorizzata - Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria |
Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista | - Prescrizione medica - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da un centro all’uopo autorizzato |
6.2.4. Prestazioni chirurgiche, ricoveri collegati a interventi chirurgici, ricoveri per degenze
6.2.4.Prestazioni chirurgiche, ricoveri collegati a interventi chirurgici, ricoveri per degenzeSono detraibili, nella misura del 19%, le prestazioni chirurgiche e i ricoveri.
Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici, ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.
Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti all’intervento, quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, ecc. (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone (circ. 23 aprile 1981, n. 14/E, parte a) e circ. 28 gennaio 2005, n. 4/E).
Tipologia di spese | Detraibilità |
Intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali | SÌ (ris. 3 agosto 2015, n. 71/E). |
Spese o rette di degenza e spese di cura anche se non in connessione con un intervento chirurgico | SÌ (circ. 1° giugno 1999, n. 122/E, risp. 1.1.1)1. |
Trapianto di organi | SÌ, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento (circ. 1° giugno 1999, n. 122/E, risp. 1.1.6)2. |
Spese mediche per ricovero di un anziano in un istituto di assistenza | SÌ, escluse quelle relative alla retta di ricovero (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E)3. |
Trasporto in ambulanza | NO. Sono, invece, detraibili, le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (circ. 3 maggio 1996, n. 108/E, risp. 2.4.1). |
1 Nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenze di classe, relative, ad esempio,
alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative
a servizi extra (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato,
gli addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero,
per l’aria condizionata, ecc.). 2 Sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che le ha sostenute e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento. 3 La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali. |
Tipologia | Documenti1 |
Prestazioni chirurgiche | Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico |
Degenze ospedaliere | Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura. Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l’assistenza, la maggiorazione per l’uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra |
Spese relative al trapianto di organi | - Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. - Ricevute delle spese di trasporto dell’organo da trapiantare intestate al contribuente |
Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche) | Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia separatamente
indicato l’importo relativo alle spese mediche. Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione |
1 Vige l’obbligo di emissione della fattura elettronica (![]() ![]() |
|
Comunque, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono esonerati dall’obbligo
di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al
Sistema tessera sanitaria (art. 1, c. 53, Legge n. 145/2018). |
|
I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo
dalle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria
e doganale ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica
e privata complessiva (le modalità operative sono state definite con il D.M. 19 ottobre 2020). Inoltre, i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS, possono adempiere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema TS. |
6.2.5. Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici
6.2.5.Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi mediciSono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi.
Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.
La natura del dispositivo medico e della protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).
Pertanto, non sono validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico” (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E, risp. 5.16).
Protesi - Si considerano tali non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (circ. 23 aprile 1981, n. 14/E, lett. c). Rientrano, pertanto, in questa categoria (circ. 3 maggio 1996, n. 108/E, risp. 2.4.5 e circ. 4 aprile 2017, n. 7/E):
-
gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
-
gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
-
gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l’utilizzazione delle lenti stesse (...);
-
gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
-
gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
-
gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
-
gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).
Elenco dei dispositivi medici - Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, alla circ. n. 20/E/2011 è allegato un elenco, fornito dal Ministero della Salute, non esaustivo, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.
Alcuni dei dispositivi contenuti nell’elenco corrispondono a quelli in precedenza individuati dall’Amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi e precisamente:
-
macchina per aerosolterapia o apparecchio per la misurazione della pressione del sangue (circ. 1° giugno 1999, n. 122/E, risp. 1.1.5);
-
siringhe e relativi aghi (circ. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 1.1.6);
-
ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali (circ. 18 maggio 2006, n. 17/E, risp. 2);
-
materassi antidecubito (ris. 26 gennaio 2007, n. 11/E).
Per i dispositivi medici compresi in tale elenco non è necessario verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
Per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, ai fini della detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle Direttive europee n. 93/42/CEE, 90/385/CEE e n. 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Casi particolari | |
Tipologia di spese | Detraibilità |
Acquisto non in farmacia (ad esempio, erboristeria) | SÌ, sempreché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella circ. n. 20/E del 2011 (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
Parrucca | SÌ, se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana (ris. 16 febbraio 2010, n. 9/E). La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel D.Lgs. n. 46 del 1997 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata CE. |
Apparecchiature mediche | SÌ, per quelle (ad esempio macchinari di nuova generazione quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) che rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND) (ris. 29 settembre 2009, n. 253/E). |
Tipologia | Documenti |
Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie | - Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione
del dispositivo medico (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la
detrazione). - Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circ. n. 20/E del 2011 la documentazione deve contenere anche l’indicazione delle Direttive europee n. 93/42/CEE, 90/385/CEE e n. 98/79/CE. |
Manutenzione protesi | - Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della
professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie;
ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria,
occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito
la prestazione. - Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all’esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico. |
Acquisto parrucca | - Ricevuta fiscale o fattura. - Documentazione dalla quale si possa evincere che Il prodotto acquistato ha la marcatura 93/42/CEE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura). - Certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica. |
6.2.6. Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica
6.2.6.Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblicaPer le spese sanitarie, correlate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (D.M. n. 329/1999 e D.M. n. 279/2011), è prevista la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta.
Le spese sono detraibili, nella misura del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro e non è previsto un limite massimo di detraibilità.
I soggetti affetti da tali malattie per usufruire dell’esenzione devono essere in possesso di un’apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporti (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia.
Le spese sanitarie, che devono essere distintamente evidenziate dalle altre, sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all’esenzione.
Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica ovvero un’autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica.
I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto dalla patologia ovvero al familiare che ha sostenuto le spese.
Se i documenti intestati al familiare che ha sostenuto la spesa non riportano l’indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state sostenute (il malato) è necessario che il documento di spesa sia integrato con tale indicazione (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti - Possono essere portate in detrazione, nella misura del 19%, anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico (art. 15, c. 2, D.P.R. n. 917/1986; circ. 14 giugno 2001, n. 55/E, risp. 1.2.8).
La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia (circ. 20 aprile 2005, n. 15/E, risp. 5) e nel limite massimo di 6.197,48 annui euro.
Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Mod. Redditi dello stesso (circ. 14 giugno 2001, n. 55/E, risp. 1.2.7).
Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile indicare l’intero importo delle spese (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Per poter portare in detrazione le spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato.
In tal caso la detrazione è ammessa solamente se si annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare (circ. 14 giugno 2001, n. 55/E, risp. 1.2.9).
Tipologia | Documenti |
Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico | 1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un Mod. 730 o Redditi: - certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo; - certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione; - Mod. 730-3 o Redditi dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia; - fatture, ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. |
2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto: - certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo; - certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione; - autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione; |
|
- fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. |
6.2.7. Spese sanitarie per persone con disabilità
6.2.7.Spese sanitarie per persone con disabilitàSpetta la detrazione del 19% per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità (art. 15, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).
La detrazione:
-
spetta sull’intero importo della spesa sostenuta;
-
può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.
Persone con disabilità | Sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. (Legge n. 104/1992). |
Grandi invalidi di guerra (art. 14, D.P.R. n. 915/1978) e soggetti equiparati | Sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38, Legge n. 448/1998). |
Tipologia di spese | Detraibilità |
Trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento1 | SÌ (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E) |
Trasporto del disabile | SÌ, se effettuato da ONLUS che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato (circ. 24 aprile 2015, n. 17/E, risp. 1.4) |
Poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti | SÌ (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E) |
Apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale | SÌ (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E) |
Arti artificiali per la deambulazione | SÌ (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E) |
Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni2 | Sì (circ. 15 maggio 1997, n. 137/E, risp. 2.1, e circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, paragrafo 5) |
Adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella2 | SÌ (circ. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 1.1.2) |
Installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità2 | SÌ (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E) |
Installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con grave disabilità | SÌ (ris. 9 aprile 2002, n. 113/E) |
Telefonini per sordomuti3 | SÌ (circ. 1° giugno 1999, n. 122/E, risp. 1.1.11) |
Fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa3 | SÌ (circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E) |
Abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico3 | SÌ (circ. 14 giugno 2001, n. 55/E, risp. 1.2.5) |
Cucine | SÌ, limitatamente all’acquisto delle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E) |
Biciclette elettriche a pedalata assistita acquistate da soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti | SÌ, anche se non ricomprese tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E) |
Mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità acquistati all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia | SÌ (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E) |
1 Le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte
eccedente l’importo di 129,11 euro. 2 Si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del 36% o del 50% relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche. 3 Si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata. |
Documentazione | |
Tipologia | Documenti |
Acquisto, affitto e manutenzione di: - poltrone e carrozzelle - stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione - attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti Acquisto di: - arti artificiali - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale Trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione. |
- Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con
disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che
ha sostenuto l’onere. - Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4, Legge n. 104/1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915/1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. - È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità. |
Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell’ambiente). | - Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con
disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che
ha sostenuto l’onere. - Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata. |
- Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4, Legge n. 104/1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915/1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. | |
- È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità. | |
Bicicletta elettrica a pedalata assistita per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. | - Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con
disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che
ha sostenuto l’onere. - Certificazione relativa al riconoscimento della situazione di handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedite capacità motorie. |
- Certificazione rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale
di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la bicicletta e
la menomazione di cui è affetto il soggetto. - È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità. |
6.2.8. Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità
6.2.8.Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilitàSpetta la detrazione del 19% per le spese sostenute per l’acquisto (art. 15, c. 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986):
-
di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
-
di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni.
Adattamenti - Per i portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto.
Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono quindi escluse quelle di manutenzione ordinaria quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (ris. 17 settembre 2002, n. 306/E).
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi (circ. 15 luglio 1998, n. 186/E).
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Tipologia | Detrazione |
- Pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica; - scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica; - braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica; - paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; - sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo; - sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza); - sportello scorrevole; - altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento (ris. 8 agosto 2005, n. 117/E). |
SÌ |
- Allestimento di semplici accessori con funzione di optional; - applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente. |
NO |
La detrazione spetta anche:
-
per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità;
-
per l’acquisto di veicoli elettrici (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Disabilità - La disabilità può essere certificata da Commissioni mediche pubbliche diverse da quella istituita ai sensi dell’art. 4, Legge n. 104/1992, in particolare, nei seguenti casi (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E):
-
per le persone con handicap psichico o mentale, lo stato di handicap grave si può evincere dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità; in questo caso però dalla certificazione rilasciata dalla suddetta Commissione si dovranno evincere in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa; non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesti genericamente che la persona è invalida;
-
per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria di persone con handicap psichico o mentale, è ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base. Resta fermo che, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, le persone affette da sindrome di Down devono essere in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento;
-
per gli invalidi con grave limitazione permanente della capacità di deambulare, o pluriamputati, la certificazione di invalidità grave rilasciata da una Commissione medica pubblica diversa da quella di cui all’art. 4, Legge n. 104/1992 deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia che comporta “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”.
La situazione di handicap grave (art. 3, c. 3, Legge n. 10/1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere già al momento dell’acquisto del veicolo e, se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei 4 anni, le quote residue continuano ad essere detraibili (circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 3.2).
La mancanza degli arti superiori può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della Commissione (ris. 25 gennaio 2007, n. 8/E).
La persona in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, c. 3, Legge n. 104/1992) riconosciuto però nella sfera individuale e relazionale, e non in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l’acquisto dell’auto, salvo che ottenga, dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l’esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (ris. 16 agosto 2002, n. 284/E).
La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per l’accertamento di invalidità, sia sostituita da altre forme di “assistenza” alternative all’indennità di accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico) (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E).
La detrazione non compete ai minori titolari dell’indennità di frequenza. Quest’ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l’altro, incompatibile con l’indennità di accompagnamento (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Tipo di handicap | Definizione |
Non vedenti | Persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione (artt. 2, 3 e 4, Legge n. 138/2001) |
Sordi | Soggetti che rientrano nella disciplina di cui alla Legge n. 381/1970 (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E) |
Limiti di detraibilità - La detrazione pari al 19% è determinata su un limite di spesa di 18.075,99 euro e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data d’acquisto).
Concorrono al raggiungimento del predetto limite di spesa anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.
Casi particolari | |
Fattispecie | Detraibilità |
Riacquisto con veicolo cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) | È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. 1° giugno 2012, n. 19/E, risp. 3.2). |
Furto del veicolo | In caso di furto del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo per un importo, tuttavia, da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle (circ. 20 aprile 2005, n. 15/E, risp. 6.3). |
Spese di adattamento non necessarie | Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia di 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo. Per tali spese si può usufruire della detrazione del 19%, prevista per i mezzi necessari alla locomozione del disabile quali ad esempio le pedane sollevatrici (ris. 9 aprile 2002, n. 113/E). |
Eredi | Se si è scelto di ripartire la spesa in quattro rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue (circ. 1 giugno 2012, n. 19/E, risp. 3.1). |
Spese di riparazione straordinaria | Le spese di riparazione straordinaria del veicolo non possono essere rateizzate e devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle stesse (circ. 20 aprile 2005, n. 15/E, risp. 6.1, e circ. 24 aprile 2015, n. 17/E, risp. 4.8). |
Trasferimento del veicolo |
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. La regola non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, l’acquisto del veicolo prima che siano trascorsi 4 anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salve le ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
Rivendita di veicolo ricevuto in eredità |
Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i 2 anni richiesti dalla norma (ris. 28 maggio 2009, n. 136/E). |
Veicolo acquistato all’estero |
È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, secondo le regole previste per le spese sostenute all’estero (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E). |
Portatore di handicap fiscalmente a carico |
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare
delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest’ultimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico (ris. 16 maggio 2006, n. 66/E). |
Genitore e figlio entrambi con disabilità |
Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell’acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che risulti fiscalmente a suo carico (circ. 20 aprile 2005, n. 15/E, risp. 6.4). |
Acquisto da parte di genitore a carico dell’altro genitore |
La detrazione non compete al genitore del disabile, intestatario del documento di spesa, che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico dell’altro genitore. Per avere diritto alla detrazione è necessario che l’acquisto del veicolo e l’intestazione al PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente (ris. 17 gennaio 2007, n. 4/E). |
Tipologia | Documenti |
Prima o unica rata di acquisto di: - autovetture1 - autoveicoli per il trasporto promiscuo1 - autoveicoli specifici1 - autocaravan1 - motocarrozzette - motoveicoli per trasporto promiscuo - motoveicoli per trasporti specifici |
Per i veicoli adattati: - fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è carico fiscalmente; - copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa “speciale” solo per le persone con disabilità che guidano; - copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria; - copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità; - prescrizione della Commissione medica locale (art. 119, D.Lgs. n. 285/1992) in presenza di cambio automatico. Per i veicoli non adattati: - fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è a carico fiscalmente; - per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica; - per i portatori di handicap psichico o mentale verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale e riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (Legge n. 18/1980 e Legge n. 508/1988) emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile; - per le persone affette da sindrome di Down, certificazione rilasciata dal proprio medico di base e certificazione dell’indennità di accompagnamento (art. 30, Legge n. 388/2000); |
- per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica (art. 4, Legge n. 104/1992), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, c. 3, Legge n. 104/1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. | |
Rate successive | Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa di cui ha chiesto
la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o soggetto abilitato,
non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è
già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata. |
Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF o soggetto abilitato occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare. | |
Spese di riparazione rientranti nella manutenzione straordinaria | - Fattura relativa alla spesa di manutenzione straordinaria; - fattura relativa all’acquisto del veicolo per verificare di non avere superato il limite di 18.075,99 euro e che non siano trascorsi più di 4 anni dall’acquisto; - certificazione dell’handicap come sopra descritta e/o autocertificazione. |
1 Veicoli agevolati per i non vedenti e sordi. |
6.2.9. Spese per acquisto cane guida
6.2.9.Spese per acquisto cane guidaLa detrazione spetta:
-
nella misura del 19% per le spese sostenute dai non vedenti per l’acquisto dei cani guida (art. 15, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986);
-
nella misura forfetaria di 1.000 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (art. 15, c. 1-quater, D.P.R. n. 917/1986).
La detrazione può essere fruita:
-
una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circ. 22 dicembre 2000, n. 238/E, par. 1.3); inoltre, può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente.
La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico.
6.2.10. Rateizzazione delle spese sanitarie
6.2.10.Rateizzazione delle spese sanitarieSe le spese sanitarie, ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per
disabili (6.2.8.), superano complessivamente 15.493,71 euro (al lordo della franchigia di 129,11 euro), la detrazione può essere ripartita in
quattro quote annuali costanti e di pari importo (art. 15, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 e circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E, risp. 1.1.1, lett. g).
La scelta (rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione):
-
avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;
-
è irrevocabile;
-
deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute.
6.3. Interessi passivi
6.3.Interessi passiviGli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%.
La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente.
Si tratta, in particolare dei:
-
mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (
6.3.1.);
-
mutui ipotecari contratti per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (
6.3.2.);
-
mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (
6.3.3.);
-
mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (
6.3.4.);
-
prestiti e mutui agrari di ogni specie (
6.3.5.).
La detrazione spetta sugli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del periodo d’imposta, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).
Oneri e spese accessorie | |
Detraibili | Non detraibili |
- L’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta; - la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione; - gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato); - la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese di perizia tecnica; - le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (circ. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Qualora il contribuente abbia costituito un deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura nell’anno successivo, le spese sono detraibili dall’imposta dovuta per l’anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa. In tali casi il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio (circ. 1° giugno 2012, n. 19/E, risp. 5.1). |
- Le spese di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto
di mutuo (circ. 20 aprile 2005, n. 15/E, risp. 4.4); - le spese inerenti all’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita; - le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile. |
Casi particolari | |
Tipologie | Detraibilità |
Interessi passivi su contratti diversi dal mutuo |
NO. Non spetta la detrazione sugli interessi pagati: - a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili; - a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione (circ. 12 giugno 2002, n. 50/E, risp. 4.5). |
Interessi passivi derivanti dal conto di finanziamento accessorio |
SÌ. Spetta la detrazione (nel limite di 4.000 euro) per gli interessi passivi derivanti
dal conto di finanziamento accessorio, definito dalla Convenzione tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e l’ABI, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo
variabile, unitamente agli interessi risultanti dal piano di ammortamento originario.
Gli istituti bancari, per consentire la detraibilità degli interessi, devono certificare, nell’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio (ris. 12 aprile 2011, n. 43/E). |
Mutui stipulati con soggetti non residenti | SÌ, per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno
Stato membro dell’Unione europea ovvero con Stabili Organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti (circ. 27 maggio 1994, n. 73/E, risp. 1.1.2). |
Mutui sovvenzionati con contributi a carico di altri soggetti |
SÌ, ma solo per l’importo degli interessi passivi effettivamente rimasto a carico del contribuente. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in “conto interessi”, la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso (circ. 3 maggio 1996, n. 108/E, risp. 2.3.2). |
Contributo aziendale | SÌ, ma la detrazione è calcolata sulla differenza tra l’importo degli interessi pagati e il contributo erogato dall’azienda (ris. 28 maggio 2010, n. 46/E). |
6.3.1. Mutui contratti per l’acquisto di abitazione principale
6.3.1.Mutui contratti per l’acquisto di abitazione principaleSono detraibili, nella misura del 19%, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione ISTAT per mutui ipotecari contratti, in Italia o nell’Unione europea, per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986).
Si distingue a seconda che:
-
il mutuo sia stipulato dal 1° gennaio 1993: la detrazione spetta se l’immobile è divenuto abitazione principale entro un anno dall’acquisto (ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita), avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo. La detrazione non spetta se l’immobile perde il requisito di abitazione principale, salvo che per motivi di lavoro. L’importo massimo detraibile è pari a 4.000 euro; nel caso di contitolarità del mutuo o di più contratti di mutuo sullo stesso bene, il limite è riferito all’ammontare complessivo delle spese sostenute dai singoli contribuenti;
-
il mutuo sia stipulato anteriormente al 1993: la detrazione spetta nei limiti di 4.000 euro per ciascun intestatario del mutuo, a condizione che il bene sia stato adibito ad abitazione principale entro l’8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell’anno non sia stata variata l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se il mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione alle quote millesimali.
Limiti e condizioni | |||
Mutui stipulati |
Acquisto immobile |
Residenza | Limite di spesa |
Dal 1° gennaio 2001 e dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 20001 | Nell’anno precedente o successivo la stipula del mutuo | - Entro un anno dall’acquisto; - Entro un anno dal rilascio, se l’immobile era locato al momento dell’acquisto; - Entro 2 anni dall’acquisto se l’immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia |
4.000 euro complessivi suddivisi tra gli intestatari del mutuo |
Dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 2000 | Nei 6 mesi precedenti o successivi la stipula del mutuo | Entro 6 mesi dall’acquisto | |
Nel 1993 | Entro l’8 giugno 1994 | ||
Ante 1993 | Non sono previsti limiti temporali | Entro l’8 dicembre 1993 | 4.000 euro per ogni intestatario |
1 Ai mutui stipulati negli ultimi 6 mesi del 2000 vengono applicate le più favorevoli condizioni stabilite per quelli stipulati dal 1° gennaio 2001 in quanto, al 31 dicembre 2000 non erano decorsi i 6 mesi dall’acquisto (6 mesi dal 1° luglio 2000 = 1° gennaio 2001). |
Definizione di abitazione principale - Si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente (10.3.6.).
A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione (art. 47, D.P.R. n. 445/2000), con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché siano rispettate le condizioni vigenti prima della modifiche apportate dalla Legge n. 388/2000 cioè che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro 6 mesi dall’acquisto e l’acquisto dell’unità immobiliare sia stato effettuato nei 6 mesi precedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (circ. 12 giugno 2002, n. 50/E, risp. 4.2).
Mutuo eccedente il costo di acquisto dell’immobile comprensivo di spese notarili e altri oneri accessori - La detrazione spetta limitatamente alla quota di mutuo riferibile al costo dell’immobile riportato nel rogito, incrementato delle altre spese e degli altri oneri accessori debitamente documentati (circ. 20 aprile 2005, n. 15/E, risp. 4.1).
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:
[(costo di acquisto dell’immobile + oneri correlati) x interessi pagati]/capitale dato a mutuo
Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell’immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50% ciascuno, l’importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, è uguale all’intero importo del mutuo, e il costo di acquisizione dell’immobile, da indicare al numeratore della formula, è uguale all’intero costo sostenuto per l’acquisto (e non al 50% di tale costo) (circ. 18 maggio 2006, n. 17/E, risp. 7).
Valore immobile (da atto di compravendita) comprensivo di oneri accessori (spese notarili, ecc.): 100.000 euro
Importo mutuo: 150.000 euro
Importo interessi pagati nell’anno: 3.000 euro
Quota parte di interessi: 100.000 x 100/150.000 = 66,67%
Importo detraibile: 3.000 x 66,67% = 2.000 euro
Ai fini dell’applicazione della formula, tra le spese e gli oneri accessori connessi all’acquisto, sebbene non tutti classificabili tra quelli detraibili, rientrano ad esempio (circ. 31 maggio 2005, n. 26/E, risp. 3; ris. 23 settembre 2005, n. 128/E):
-
l’onorario del notaio per l’acquisto dell’immobile;
-
l’onorario del notaio per la stipula del mutuo;
-
le spese di mediazione;
-
le imposte di registro, ipotecarie e catastali;
-
l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca;
-
l’imposta sostitutiva sul capitale prestato;
-
le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell’ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale.
Estinzione e rinegoziazione del mutuo - Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto dell’abitazione e quella di stipula del mutuo se l’originario contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Ciò vale anche nel caso di surroga per volontà del debitore, c.d. “portabilità del mutuo” (art. 8, D.L. n. 7/2007).
Il diritto alla detrazione è commisurato ad un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del mutuo estinto, maggiorata delle spese ed oneri correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo (ris. 14 novembre 2007, n. 328/E).
Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso, rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del contratto.
Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.
Per determinare la percentuale sulla quale è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi in caso di estinzione e rinegoziazione si usa la seguente formula:
[100 x (quota residua primo mutuo + oneri correlati)]/importo del secondo mutuo
Acquisto di immobili ristrutturati - Nel caso di immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale e, comunque, entro 2 anni dall’acquisto (circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E, risp. 2.9).
È necessario, tuttavia, che oggetto di ristrutturazione sia un immobile già idoneo, prima dell’effettuazione dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale. Qualora invece venisse acquistato un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato, può trovare eventualmente applicazione la detrazione
degli interessi passivi derivanti da mutui contratti per la costruzione dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale (6.3.2.) (art. 15, c. 1-ter), D.P.R. n. 917/1986), cui è assimilabile la ristrutturazione edilizia (ris. 9 gennaio 2007, n. 1/E).
Mutuo per l’acquisto di più immobili - Nel caso in cui il mutuo viene stipulato per l’acquisto, con prezzo unico, di più immobili, di cui solo uno è abitazione principale, la percentuale (del prezzo di acquisto e degli interessi passivi sul mutuo) riferita a ciascuna abitazione si calcola in proporzione alle rendite catastali delle due abitazioni (ris. 29 aprile 2009, n. 117/E).
Casi particolari - La detrazione è possibile anche nei seguenti casi:
-
trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro, anche in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro o all’estero (circ. 15 maggio 1997, n. 137/E, risp. 2.2.2; circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, risp. 4.5; circ. 24 aprile 2015, n. 17/E, risp. 4.5);
-
contribuenti ricoverati in istituti sanitari (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E);
-
acquisto da parte di soggetti in servizio nelle forze armate e forze di polizia anche se il mutuo è contratto per l’acquisto di un immobile non adibito a dimora abituale (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E, risp. 1.6);
-
acquisto da cooperative o imprese costruttrici (circ. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 1.2.4);
-
acquisto di immobili locati e all’asta (a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto, a condizione che entro 3 mesi dall’acquisto l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio dell’immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale) (circ. 12 giugno 2002, n. 50/E, risp. 4.3).
Casistiche | Detraibilità |
Mancata corrispondenza tra quota di proprietà e quota di detrazione spettante per gli interessi passivi | È possibile la detrazione anche se, per fruirne, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare (circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E, risposte 2.3 e 2.5). |
Requisito congiunto di “acquirente e mutuatario” | È sempre necessario, tranne che nell’ipotesi di mutui contratti anteriormente all’anno 1991 per i quali è previsto che la detrazione degli interessi passivi spetti anche ai soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (circ. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 1.2.6). |
Usufruttuario | La detrazione non spetta all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell’unità immobiliare ma solo al soggetto che dall’atto di acquisto risulti essere “proprietario” o “nudo proprietario”. |
Ipoteca iscritta su altro immobile |
La detrazione spetta se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (circ. 3 maggio 1996, n. 108/E, risp. 2.3.1; circ. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 1.2.7). |
Acquisto di un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare | La detrazione spetta ma può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l’accorpamento delle due unità immobiliari le quali devono risultare dalle visure catastali quale unica abitazione principale (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
Mutuo per acquisto di pertinenza |
La detrazione non spetta nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale (box, soffitta, cantina,
ecc.) (circ. 3 maggio 1996, n. 108/E, risp. 2.3.4). |
Immobile adibito nuovamente ad abitazione principale |
Si perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione (circ. 20 giugno 2002, n. 55/E, risp. 1 e circ. 14 giugno 2001, n. 55/E, risp. 1.3.1). |
Mancato trasferimento della residenza |
Il contribuente che ha acquistato dall’impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferirvi la propria residenza entro 12 mesi, anche se la causa è imputabile al Comune a seguito, ad esempio, dei ritardi nella concessione dell’abitabilità (circ. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 1.2.5). |
Immobile oggetto di ordinanze di sgombero |
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipendente da cause di forza maggiore non pregiudica la fruizione della detrazione per gli interessi passivi, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 3.3). |
Cessione della quota di proprietà tra coniugi |
Nel caso in cui due coniugi cointestatari di un mutuo acquistino l’immobile adibito ad abitazione principale e, successivamente, un coniuge ceda all’altro la propria quota di proprietà, il coniuge donatario continua a fruire della detrazione degli interessi derivanti dal mutuo cointestato calcolata su di un ammontare massimo di 2.000 euro (circ. 1° luglio 2010, n. 39/E, risp. 1.2). |
Se nello stesso anno il coniuge cedente acquista una nuova abitazione e stipula, quale unico intestatario, un mutuo, potrà continuare a fruire, per il periodo di tempo in cui era oltre che mutuatario anche comproprietario dell’immobile donato, della detrazione per gli interessi passivi, per la parte rimasta a suo carico (50%), nonché, ricorrendone ogni altro presupposto di legge, della detrazione delle spese ammesse per il secondo mutuo per un importo complessivo annuo non superiore al limite massimo di 4.000 euro. | |
Mutuatari comproprietari | In caso di due mutuatari comproprietari dell’immobile (40% l’uno e 60% l’altro), l’importo complessivo del mutuo si confronterà con il costo complessivo dell’immobile e gli interessi saranno suddivisi, nei limiti della norma, se non diversamente riportato nel contratto di mutuo, al 50% ciascuno. Ai fini della detrazione degli interessi, non rileva infatti la percentuale di proprietà dell’immobile (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E, risp. 1.5). |
Nuda proprietà | Il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di un’unità immobiliare concedendone l’usufrutto al figlio può calcolare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempreché risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge. |
Accollo di mutuo | In caso di accollo di un mutuo stipulato dall’impresa costruttrice la detrazione spetta se ricorrono le condizioni previste dalle norme. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo (circ. 27 maggio 1994, n. 73/E, risp. 1.1.3). |
Immobile situato all’estero | Se l’immobile è situato all’estero, gli interessi su mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale non possono essere detratti dall’imposta sui redditi (risposta a interpello 28 giugno 2019, n. 218). |
6.3.2. Mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale
6.3.2.Mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principaleRelativamente ai mutui per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, è possibile detrarre il 19% dell’ammontare complessivo, non superiore a 2.582,28 euro, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero a Stabili Organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, (art. 15, c. 1-ter), D.P.R. n. 917/1986; D.M. 30 luglio 1999, n. 311).
La detrazione spetta per i mutui, garantiti da ipoteca, contratti dal 1° gennaio 1998.
L’ammontare delle spese effettivamente sostenute non può comprendere il costo per l’acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o il costo per l’acquisto del diritto di superficie sullo stesso (circ. 18 maggio 2006, n. 17/E, risp. 6).
Il coniuge superstite, cointestatario con il coniuge deceduto del mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale, può fruire della detrazione anche per la quota degli interessi passivi riferiti al coniuge deceduto a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa (ris. 18 ottobre 2017, n. 129/E).
Condizioni - Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
-
l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
-
la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione (fino al 2006 era previsto che il mutuo doveva essere stipulato entro 6 mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione);
-
l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
-
il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che ha il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Perdita della detrazione - Il diritto alla detrazione si perde se:
-
l’unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro i 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;
-
i lavori di costruzione dell’unità immobiliare non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si ricorda che a decorrere dal 1° dicembre 2007 la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione);
-
i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso, salva la possibilità di proroga.
Se i termini di cui alle precedenti lettere b) e c) non sono rispettati a causa di ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, il diritto alla detrazione non viene meno (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Cumulo - La detrazione è cumulabile con quelle previste:
-
per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili (
7.1.) (ris. 12 giugno 2002, n. 184/E);
-
per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (
6.3.1.) soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi.
6.3.3. Mutui ipotecari stipulati per l’acquisto di altri immobili
6.3.3.Mutui ipotecari stipulati per l’acquisto di altri immobiliLa detrazione del 19% spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati per l’acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale. (art. 15, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986).
Valgono i seguenti limiti:
-
il contratto di mutuo deve essere stato stipulato prima del 1993 (sono comunque previste regole diverse a seconda della data di stipula - vedi tabella seguente);
-
la detrazione spetta per un ammontare massimo degli interessi passivi e oneri accessori pari a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
Data di stipula del mutuo | Detrazione |
Entro il 31 dicembre 1990 | La detrazione spetta anche nel caso di mutui stipulati per l’acquisto di immobili non destinati ad abitazione (ad esempio, negozio, ecc.) ed anche per motivi diversi dall’acquisto (ad esempio, costruzione, ristrutturazione, ecc.). |
Tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992 |
La detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, anche diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione come, ad esempio, nel caso in cui l’immobile precedentemente tenuto a disposizione sia stato concesso in locazione. |
Se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare un’espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (ris. 22 dicembre 2006, n. 147/E e circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, quesito 3.1).
6.3.4. Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
6.3.4.Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizioSpetta la detrazione del 19% per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui anche non ipotecari per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici (art. 1, c. 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669).
Valgono i seguenti limiti:
-
il contratto di mutuo deve essere stato stipulato nel 1997;
-
la detrazione spetta al soggetto intestatario del contratto di mutuo, senza alcuna deroga, per un ammontare massimo degli interessi passivi e oneri accessori pari a 2.582,28 euro;
-
non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito o cambiali ipotecarie.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la detrazione sono i seguenti:
-
interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 380/2001);
-
interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 380/2001);
-
interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001).
Caso particolare | Regole (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E) |
Mutuo cointestato tra due coniugi, di cui uno a carico dell’altro | Il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire anche della detrazione spettante al coniuge fiscalmente a carico |
Contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo | Il limite di 2.582,28 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti |
Contratto di mutuo è stipulato da un condominio | La detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà |
6.3.5. Prestiti o mutui agrari
6.3.5.Prestiti o mutui agrariSono detraibili nella misura del 19% gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati nel periodo d’imposta di riferimento, indipendentemente dalla scadenza della rata, per prestiti o mutui agrari di ogni genere (art. 15, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 917/1986).
I contratti oggetto dell’agevolazione sono finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del credito agrario; il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.
Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero a Stabili Organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati, tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80% e 70%) e di eventuali ulteriori rivalutazioni (art. 1, c. 512, Legge n. 228/2012).
A tal fine sono rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e assimilate. Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo oneroso e il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.
6.4. Spese per intermediazione immobiliare
6.4.Spese per intermediazione immobiliareÈ possibile detrarre, nella misura del 19%, i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad 1.000 euro per ciascuna annualità (art. 15, c. 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 917/1986).
La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
La detrazione spetta:
-
al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (circ. 4 agosto 2006, n. 28/E, paragrafo 13);
-
esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare (circ. 4 aprile 2008, n. 34, risp. 13);
-
non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali ad esempio l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (circ. 4 aprile 2008, n. 34/E, risp. 13).
Casi particolari | |
Fattispecie | Detraibilità |
Acquisto non andato a buon fine | Se l’immobile non può più essere utilizzato come abitazione principale, perché ad esempio non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare (circ. 4 aprile 2008, n. 34/E, risp. 13). |
Spese sostenute in sede di contratto preliminare | Se, a seguito della stipula del preliminare di vendita, viene pagato all’agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato (ris. 30 gennaio 2009, n. 26/E). |
Essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo interessato (circ. 4 aprile 2008, n. 34/E, risp. 13.1). | |
La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute in data antecedente la stipula del preliminare purché la provvigione sia pagata nell’anno di stipulazione del contratto stesso; di conseguenza per fruire della detrazione il contribuente deve essere in possesso del preliminare di vendita registrato (circ. 1° luglio 2010, n. 39/E, risp. 1.1). | |
Acquisto effettuato da più proprietari - Regola generale | La detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E). |
Acquisto di immobile da parte di due soggetti e fattura per intermediazione immobiliare intestata ad uno solo di essi | Al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, è necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest’ultimo. |
Acquisto di immobile da parte di un solo proprietario e fattura per intermediazione cointestata all’acquirente e ad un altro soggetto | Al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario è necessario integrare la fattura, annotando che l’onere per l’intermediazione è stato sostenuto interamente da quest’ultimo. |
Fattura per intermediazione intestata esclusivamente ad un soggetto (ad esempio il coniuge) che non è proprietario dell’immobile | Le spese per l’intermediazione non possono essere detratte neanche dal proprietario dell’immobile. |
6.5. Premi di assicurazione
6.5.Premi di assicurazioneDall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei premi relativi a (art. 15, c. 1, lett. f), D.P.R. n. 917/1986):
-
contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
-
contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.
Nel caso di contratti c.d. “misti” che prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa (circ. 20 marzo 2001, n. 29/E, risp. 1.3).
Ulteriore condizione - Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un’ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione: è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.
Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione, indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato (circ. 18 maggio 2006, n. 17/E, risp. 4).
La detrazione spetta al contribuente se:
-
egli è contraente e assicurato;
-
egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
-
un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
-
egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
-
il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.
Limiti e condizioni | |
Tipo di assicurazione | Detrazione |
Assicurazione sulla vita e contro gli infortuni | La detrazione spetta in misura pari al 19% dei premi versati: - per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; - per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro. Tale limite, deve essere considerato complessivamente e, pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare 530 euro. |
Assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave | Per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo
di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a 750 euro. Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari uno dei quali abbia una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di 750 euro. |
Assicurazione aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza | La detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5%, indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata (infortuni o malattie). In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto, limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato. La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (circ. 20 marzo 2001, n. 29/E, risp. 1.4). L’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d’imposta è pari a 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. |
Tabella riepilogativa di detraibilità dei premi assicurativi | |||
Data di stipula o rinnovo del contratto | Oggetto del contratto |
Condizioni richieste | Limite di spesa |
Fino al 31 dicembre 2000 |
Assicurazioni vita e infortuni | Contratto: - di durata non inferiore a 5 anni; - che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. |
530 euro |
Dal 1° gennaio 2001 | Assicurazione | Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. | 530 euro |
Dal 1° gennaio 2016 | Assicurazione | Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. | 750 euro |
Non rileva la data | Assicurazione | Contratto: - di durata non inferiore a 5 anni; - che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. |
1.291,14 euro |
6.5.1. Premi di assicurazione per polizze a copertura del rischio di eventi calamitosi su abitazioni
6.5.1.Premi di assicurazione per polizze a copertura del rischio di eventi calamitosi su abitazioniÈ possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15, c. 1, lett. f-bis) D.P.R. n. 917/1986).
La detrazione, per la quale non è previsto alcun limite di spesa, si applica per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 (art. 1, c. 770, Legge n. 205/2017).
Sempre da tale data, le medesime polizze sono esentate dall’imposta sulle assicurazioni (art. 11-bis, tabella allegato C, Legge n. 1216/1961) (69.2.2.).
6.6. Spese veterinarie
6.6.Spese veterinariePer le spese veterinarie al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle spese medesime calcolata nel limite massimo di 550 euro con un abbattimento di 129,11 euro (art. 15, lett. c-bis), D.P.R. n. 917/1986).La detrazione massima è, dunque, pari a 80 euro (421 x 19% = 79,99 euro, arrotondato a 80 euro).
Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti (circ. 14 giugno 2001, n. 55/E, risp. 1.4.2).
Tipo di spesa veterinaria | Detraibilità |
Cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva | SÌ (circ. 14 giugno 2001, n. 55/E, risp. 1.4.1) |
Cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare Cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole Cura di animali utilizzati per attività illecite |
NO (D.M. n. 289/2001; circ. 4 aprile 2017, n. 7/E) |
Prestazioni professionali del medico veterinario | SÌ (circ. 16 novembre 2000, n. 207) |
Acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario | SÌ per i medicinali definiti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 193/2006 |
Analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie | SÌ (circ. 14 giugno 2001, n. 55/E, risp. 1.4.2) |
Non è necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (ris. 27 febbraio 2017, n. 24). È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso (ris. 12 agosto 2009, n. 218 e circ. 30 luglio 2009, n. 40/E).
La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
Non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della Salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).
La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
6.7. Spese funebri
6.7.Spese funebriDall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela (art. 15, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986).
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di 1.550 euro. Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Tipo di spesa | Detraibilità |
Spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte | NO (ris. 28 luglio 1976, n. 944/E) |
Spese per il trasporto e la sepoltura | SÌ |
Spesa sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura | SÌ, ma è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E) |
6.8. Spese di istruzione
6.8.Spese di istruzione6.8.1. Spese di istruzione non universitaria
6.8.1.Spese di istruzione non universitariaSono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria (art. 15, c. 1, lett. e-bis), D.P.R. n. 917/1986).
Tipologie di spesa ammesse - La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
-
scuole dell’infanzia (scuole materne);
-
scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
-
scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
Casi particolari | |
Tipologia | Detraibilità |
Iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. | SÌ |
Tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e contributi obbligatori. | SÌ |
Contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza
scolastica1, quali, ad esempio: - mensa scolastica (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E risp. 1.15) e servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (ris. 4 agosto 2016, n. 68/E). Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (circ. 6 maggio 2016, n. 18/E, risp. 2.1); |
SÌ |
- gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio) (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). | |
Acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E, risp. 1.15). | NO |
Servizio di trasporto scolastico (ris. 4 agosto 2016, n. 68/E). | NO |
1 Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati
dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali
finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. i-octies), D.P.R. n. 917/1986 (![]() |
Limiti di spesa - La detrazione si calcola su un ammontare massimo di spesa pari a 800 euro.
6.8.2. Spese di istruzione universitaria
6.8.2.Spese di istruzione universitariaSpetta una detrazione, nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri (art. 15, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986).
Tipologia | Detraibilità |
Spese per corsi di istruzione universitaria | SÌ |
Spese per corsi universitari di specializzazione | SÌ |
Spese per corsi di perfezionamento (circ. 1° giugno 1999, n. 122/E, risp. 1.2.5) | SÌ |
Spese per master universitari | SÌ |
Spese per corsi di dottorato di ricerca (ris. 17 febbraio 2010, n. 11/E) | SÌ |
Spese per Istituti Tecnici Superiori (ITS) | SI |
Spese per nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati (i corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado) | SÌ |
Spese di iscrizione presso istituti musicali privati (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E, risp. 5.3) | NO |
Tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso) | SÌ |
Soprattasse per esami di profitto e laurea | SÌ |
Partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà (ris. 11 marzo 2008, n. 87/E) | SÌ |
Frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti | SÌ |
Contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero (circ. 1° luglio 2010, n. 39/E, risp. 2.1) | NO |
Spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio, necessarie per consentire la frequenza della scuola | NO |
Limite di detraibilità - La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.
Nel caso, invece, di iscrizione ad una università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.
Sono previsti i seguenti importi (D.M. 7 dicembre 2023, G.U. 30 gennaio 2024, n. 24):
Area disciplinare corsi istruzione |
NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Medica | 3.900 | 3.100 | 2.900 |
Sanitaria | 3.900 | 2.900 | 2.700 |
Scientifico-Tecnologica | 3.700 | 2.900 | 2.600 |
Umanistico-sociale | 3.200 | 2.800 | 2.500 |
Per quanto concerne le spese relative ai corsi post-laurea, i limiti di spesa massima detraibile sono:
Spesa massima detraibile | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello | 3.900 | 3.100 | 2.900 |
I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel Decreto ministeriale.
Agli importi di cui sopra va sommato, l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio (art. 3, Legge n. 549/1995).
In allegato al Decreto sono descritte le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari sopra indicate, nonché le zone geografiche di riferimento delle singole regioni.
Casi particolari | |
Tipologia di spesa | Detraibilità |
Frequenza di corsi universitari all’estero | SÌ. Ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circ. 6 maggio 2016, n. 18/E, risp. 2.2). |
Frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie e di laurea magistrale presso gli Istituti superiori di scienze religiose | SÌ. Ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico-sociale”; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano (circ. 6 maggio 2016, n. 18/E, risp. 2.2). |
Corsi di laurea svolti dalle università telematiche |
SÌ. Possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (circ. 6 maggio 2016, n. 18/E, risp. 2.3). |
Corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale | SÌ. Ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
Cambio di facoltà o corso di studio | SÌ. Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo d’imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile è il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
Corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali | SÌ. La detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali
può essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università
non statali sono ricondotte nei limiti previsti dal Decreto MIUR (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
Spese sostenute per la “ricognizione” e costi sostenuti per la tesi | SÌ. Tra le spese ammesse all’agevolazione rientrano anche quelle pagate dagli studenti fuori corso e riferite a più anni accademici. La detrazione spetta per le spese sostenute, anche se riferite a più anni (risposta a interpello 28 ottobre 2019, n. 434). |
6.9. Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede
6.9.Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sedeDall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati dagli studenti (Legge n. 431/1998), dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione
in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università,
collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,
per un importo non superiore a 2.633 euro (art. 15, c. 1, lett. i-sexies) D.P.R. n. 917/1986).
Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’Università.
La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:
-
agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV prot. 13 giugno 2016, n. 6578);
-
ai corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
L’importo di euro 2.633 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio (circ. 8 aprile 2016, n. 12, risp. 7.2).
Casi particolari | |
Fattispecie | Detraibilità |
Pulizia della camera e pasti | NO Non sono detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall’istituto (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
Contratto di locazione cointestato tra più soggetti |
SÌ L’importo della detrazione va rapportato alla percentuale di titolarità del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione stessa (circ. 4 aprile 2008, n. 34, risp. 8.1). |
Canoni pagati da soggetto cui lo studente è fiscalmente a carico |
SÌ La detrazione compete a tale soggetto sempre entro i limiti previsti (circ. 4 aprile 2008, n. 34, risp. 8.3). |
Sublocazione | NO Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “subcontratto” (sublocazione) (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, risp. 4.3). |
Detrazione eccedente l’imposta lorda |
NO Non può essere recuperata (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). |
6.10. Spese per gli addetti all’assistenza personale
6.10.Spese per gli addetti all’assistenza personaleLa detrazione spetta, nella misura del 19%, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (art. 15, c. 1, lett. i-septies), D.P.R. n. 917/1986):
-
nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
-
se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e nel limite deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:
-
assunzione di alimenti;
-
espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
-
deambulazione;
-
indossare gli indumenti.
Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E, risp. 4).
Casi | Detraibilità |
Prestazioni di assistenza rese da casa di cura o di riposo | SÌ (ris. 22 ottobre 2008, n. 397/E) |
Prestazioni di assistenza rese da cooperativa di servizi | SÌ (circ. 18 maggio 2006, n. 17/E, risp. 8) |
Prestazioni di assistenza rese da agenzia interinale | SÌ |
Spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale | NO (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E) |
Contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito | NO (art. 10, c. 2, D.P.R. n. 917/1986) (![]() |
Limiti di detraibilità - La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a 2.100 euro.
Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza.
6.11. Spese per asilo nido
6.11.Spese per asilo nidoSpetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (art. 2, c. 6, Legge n. 203/2008).
Si considerano asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni (art. 70, Legge n. 488/2001).
È possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate ad asili nido sia pubblici che privati.
Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano l’asilo. In applicazione del principio di cassa la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono (circ. 13 febbraio 2006, n. 6/E, risp. 2.1).
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:
-
la frequenza delle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido (circ. 9 maggio 2013, n. 13/E);
-
il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della L.P. n. 8/1996 dagli assistenti domiciliari definiti “tagesmutter” (c.d. “mamma di giorno”). Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali (circ. 21 maggio 2014, n. 11/E, risp. 7.2).
Limiti di detraibilità - L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a 632 euro per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto.
6.12. Spese per attività sportive praticate dai minori
6.12.Spese per attività sportive praticate dai minoriSpetta la detrazione nella misura del 19% per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (art. 15, c. 1, lett. i-quinquies), D.P.R. n. 917/1986).
Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (circ. 4 aprile 2008, n. 34/E, risp. 14.1).
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nella frazione di anno successiva al compimento dell’età.
La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (D.M. 28 marzo 2007).
Limiti di detraibilità - La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 210 euro per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 210 euro per ogni soggetto fiscalmente a carico. Tale importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (ris. 25 febbraio 2009, n. 50/E).
Associazioni sportive e palestre
Tipologie | Descrizione |
Associazioni sportive | Società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, c. 17 e ss., Legge n. 289/2002, che recano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica |
Palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica | Impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui al punto precedente, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del Codice civile |
Documentazione - La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.
La documentazione deve riportare:
-
la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
-
la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);
-
l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc.);
-
l’importo pagato;
-
i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il Comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica ecc. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E, risp. 5.9).
6.13. Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale
6.13.Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principaleÈ possibile detrarre un importo pari al 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori, nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota,
su immobili a destinazione abitativa (art. 15, c. 1, lett. i-sexies.1) e i-sexies.2), D.P.R. n. 917/1986).
La detrazione spetta alle condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari contratti
per l’acquisto dell’abitazione principale (6.3.1.).
L’agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria.
La detrazione spetta anche per i costi di stipula del contratto di leasing.
La detrazione non spetta con riferimento agli:
-
oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili;
-
eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.
Limiti di detraibilità - La detrazione dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto spetta ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca (art. 3, c. 7, D.Lgs. n. 23/2011).
L’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all’età del conduttore (circ. 13 giugno 2016, n. 27/E, risp. 4.1 e 4.2).
In particolare:
-
per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere 8.000 euro e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di 20.000 euro;
-
per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni la detrazione è riconosciuta in ragione della metà degli importi e, dunque, 4.000 euro per i canoni e oneri accessori e 10.000 euro per il prezzo di riscatto.
Requisiti - Sia il requisito anagrafico che quello reddituale rilevano solo al momento della stipula del contratto. In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell’eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad IMU.
L’oggetto del leasing abitativo può essere:
-
un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile;
-
un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo;
-
un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.
Nel contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale l’immobile messogli a disposizione dal concedente.
Ripartizione della spesa tra gli aventi diritto - La detrazione è attribuita al soggetto intestatario del contratto di leasing stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’immobile che sarà adibito ad abitazione principale.
Se il contratto di leasing è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l’età del singolo contraente (art. 15, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986).
Contratto cointestato al 50%.
Ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19% su un ammontare massimo del canone leasing pari a 4.000 euro (per gli under 35) o a 2.000 euro (per gli over 35) nonché il 19%, entro il limite massimo di 10.000 euro (per gli under 35) o 5.000 euro (per gli over 35) al momento del riscatto.
Qualora il contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti salvo il caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro; in tale ultimo caso, quest’ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
6.14. Contributi per riscatto degli anni di laurea
6.14.Contributi per riscatto degli anni di laureaIn caso di riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico (art. 2, c. 4-bis, 5-bis, D.Lgs. n. 184/1997):
-
se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi medesimi;
-
se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili (
3.2.) (art. 10, D.P.R. n. 917/1986).
Non essendo previsto alcun limite massimo la detrazione è calcolata sull’intero importo versato.
6.15. Erogazioni liberali
6.15.Erogazioni liberali6.15.1. Popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari
6.15.1.Popolazioni colpite da calamità o eventi straordinariDall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri (art. 138, c. 14, Legge n. 388/2000).
I versamenti devono essere a favore dei seguenti soggetti (D.P.C.M. 20 giugno 2000):
-
ONLUS (art. 10, D.Lgs. n. 460/1997);
-
organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
-
fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
-
Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
-
associazioni sindacali di categoria.
Limiti di detraibilità - La detrazione è calcolata su un importo non superiore a 2.065,83 euro.
Per la verifica del limite di spesa occorre tenere conto anche delle erogazioni liberali
in misura non superiore a 30.000 euro erogate alle ONLUS (6.15.3.) oltre che di quelle eventualmente indicate nel Mod. CU.
Modalità di pagamento - L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione (ris. 17 novembre 2008, n. 441/E, e ris. 15 giugno 2009, n. 160/E).
Documentazione (6.15.11.)
6.15.2. Associazioni sportive dilettantistiche
6.15.2.Associazioni sportive dilettantisticheDall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche (art. 15, c. 1, lett. i-ter), D.P.R. n. 917/1986).
Per società sportive dilettantistiche e relative associazioni, destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono:
-
CONI;
-
Federazioni sportive nazionali;
-
Enti di promozione sportiva;
-
qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno dei suddetti Organismi (circ. 8 marzo 2000, n. 43/E, par. 5).
Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (circ. 22 aprile 2003, n. 21/E).
Limiti di detraibilità - La detrazione è calcolata su un importo non superiore a 1.500 euro.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU.
Modalità di pagamento e documentazione (6.15.11.)
6.15.3. ONLUS, associazioni e fondazioni umanitarie
6.15.3.ONLUS, associazioni e fondazioni umanitarieÈ possibile detrarre, dall’imposta lorda, un importo pari al 26%, calcolato su un ammontare massimo pari a euro 30.000 annui, delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di ONLUS, delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M., nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (art. 15, c. 1.1, D.P.R. n. 917/1986).
Il contribuente, a fronte della medesima erogazione liberale, non può fruire contemporaneamente
delle detrazioni previste per le ONLUS e le associazioni di promozione sociale (6.15.12.) delle deduzioni previste per le ONLUS, le Organizzazione di volontariato e le associazioni
di promozione sociale (
3.8.7.) né di ulteriori agevolazioni previste da altre disposizioni di legge a titolo di
detrazione o deduzione dal reddito.
La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS.
In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione (ris. 17 novembre 2008, n. 441/E, e ris. 15 giugno 2009, n. 160/E).
La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta (circ. 14 giugno 2001, n. 55/E, risp. 1.6.2).
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione (6.15.11.)
6.15.4. Partiti politici
6.15.4.Partiti politiciLe erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro previsto dal D.L. n. 149/2013 possono essere detratte nella misura del 26% per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui (art. 4, D.L. n. 149/2013).
La detrazione spetta:
-
per le erogazioni liberali anche se effettuate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, c. 141, Legge n. 190/2014);
-
anche se l’erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio.
La detrazione non spetta per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari.
Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento (circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risp. 3.4).
Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino le seguenti due condizioni (ris. 3 dicembre 2014, n. 108/E):
-
il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art. 4 del D.L. n. 149/2013;
-
il versamento di tali detrazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.
Modalità di pagamento e documentazione (6.15.11.)
6.15.5. Attività culturali ed artistiche
6.15.5.Attività culturali ed artisticheDall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19%, senza alcun limite di spesa, delle erogazioni liberali in denaro o tramite cessione gratuita dei beni a favore di (art. 15, c. 1, lett. h) e h-bis), D.P.R. n. 917/1986):
-
Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche;
-
comitati organizzatori appositamente costituiti con Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali;
-
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni appositamente individuati (D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 1409/1963).
Erogazioni e spese - La detrazione spetta per:
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le erogazioni effettuate per l’allestimento (in Italia e all’estero) di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale di questi beni, per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a tale scopo nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali;
-
il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.
La detrazione spetta per le erogazioni liberali effettuate:
-
al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze se si riferiscono a interventi su beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (ris. 5 aprile 2005, n. 42/E e ris. 14 giugno 2007, n. 133/E);
-
per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo, effettuate da persone fisiche o enti non commerciali e da imprese in favore di una parrocchia. In tal caso, il beneficiario deve richiedere al Ministero dei Beni e attività culturali l’approvazione del progetto, l’autorizzazione ai lavori o all’avvio dell’iniziativa culturale allegando il relativo preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali (ris. 11 luglio 2017, n. 89/E).
La detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale.
La detrazione in esame è ammessa anche qualora l’erogazione liberale abbia ad oggetto beni in natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene (2.7.2.). In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova dell’effettività della
donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione
in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale, una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni
donati con l’indicazione dei relativi valori (circ. 19 agosto 2005, n. 39/E, risp. 4).
Erogazione liberale e “art-bonus” - La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito
d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “art-bonus” (circ. 31 luglio 2014, n. 24/E) (16.2.).
Dichiarazione sostitutiva - La documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare al Ministero per i Beni e le attività culturali che esegue controlli a campione (art. 40, c. 9, D.L. n. 201/2011).
Modalità di pagamento e documentazione (6.15.11.)
6.15.6. Enti dello spettacolo
6.15.6.Enti dello spettacoloDall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo (art. 15, c. 1, lett. i), D.P.R. n. 917/1986).
La detrazione non spetta con riferimento alle erogazioni in favore dei soggetti sopra descritti se svolgono altre attività, anche se collaterali (circ. 25 marzo 1986, n. 9).
La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2% del reddito complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati soggetto a cedolare secca.
La detrazione spetta anche nel caso in cui il beneficiario dell’erogazione, associazione senza fini di lucro, agisca tramite soggetti terzi per perseguire le proprie finalità. Tuttavia, il beneficiario dell’erogazione deve verificare che il soggetto terzo utilizzi le somme sulla base di quanto indicato dall’associazione stessa (ris. 12 maggio 2017, n. 59/E).
Erogazione liberale e “art-bonus” - La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito
d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “art-bonus”
(circ. 31 luglio 2014, n. 24/E) (16.2.).
Modalità di pagamento e documentazione (6.15.11.)
6.15.7. Fondazione La Biennale di Venezia
6.15.7.Fondazione La Biennale di VeneziaDall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia (art. 1, c. 1, Legge n. 28/1999).
La detrazione è calcolata su un importo non superiore al 30% del reddito complessivo (calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
Modalità di pagamento e documentazione (6.15.11.)
6.15.8. Fondazioni operanti nel settore musicale
6.15.8.Fondazioni operanti nel settore musicalePer le erogazioni liberali in denaro versate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (D.Lgs. n. 367/1996), la detrazione, nella misura del 19%, è calcolata su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo (che, in tal caso, comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), elevato al 30% per le somme versate (art. 25, D.Lgs. n. 367/1996):
-
al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
-
come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
-
come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d’imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso, per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi d’imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione.
Erogazione liberale e “art-bonus” - La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito
d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “art-bonus” (circ. 31 luglio 2014, n. 24/E) (16.2.).
Modalità di pagamento e documentazione (6.15.11.).
6.15.9. Istituti scolastici di ogni ordine e grado
6.15.9.Istituti scolastici di ogni ordine e gradoDall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19%, senza alcun limite di importo, delle erogazioni liberali effettuate a favore (art. 15, c. 1, lett. i-octies), D.P.R. n. 917/1986):
-
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge n. 62/2000;
-
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università.
Rientrano tra le erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione quelle non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.
La detrazione non spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Cumulo - La detrazione non è cumulabile con quella prevista per le spese di frequenza scolastica (6.8.1.) (art. 15, c. 1, lett. e-bis), D.P.R. n. 917/1986).
L’incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
Modalità di pagamento e documentazione (6.15.11.).
6.15.10. Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato
6.15.10.Fondo per l’ammortamento dei titoli di StatoPer le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (art. 45, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 398/2003), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle erogazioni medesime (art. 15, c. 1, lett. i-novies), D.P.R. n. 917/1986).
La detrazione spetta a condizione che le erogazioni derivino da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del Fondo, il quale ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
Modalità di pagamento e documentazione (6.15.11.)
6.15.11. Modalità di pagamento e documentazione
6.15.11.Modalità di pagamento e documentazioneModalità di pagamento - L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione - Il sostenimento della spesa è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.
La natura di liberalità del versamento deve risultare o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero deve essere indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
6.15.12. Terzo Settore
6.15.12.Terzo SettoreDall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo Settore non commerciali (art. 79, c. 5, D.Lgs. n. 117/2017 - c.d. “Codice del Terzo Settore”), per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro (art. 83, D.Lgs. n. 117/2017; D.M. 28 novembre 2019).
La detrazione è elevata al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
Enti interessati - Si considerano non commerciali gli Enti del Terzo Settore che svolgono in via esclusiva o prevalente alcune attività
(27.2.).
Le disposizioni in oggetto si applicano anche alle cooperative sociali, mentre sono escluse le imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Inoltre, la detrazione del 30% può essere applicata anche alle erogazioni liberali
alle ONLUS e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel Registro Nazionale del Terzo Settore (tale estensione vale sino al periodo d’imposta in cui interviene l’autorizzazione
della Commissione europea e comunque sino al periodo di imposta di operatività del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (27.2.5.), se successivo alla predetta autorizzazione).
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli Enti del Terzo Settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività, svolte in forma d’impresa non in conformità ai criteri indicati dalla norma (art. 83, c. 2 e 3, D.Lgs. n. 117/2017), nonché le attività diverse (art. 6, D.Lgs. n. 117/2017), fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri stabiliti, superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali. Si intendono per attività non commerciali: i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali (art. 83, c. 2, 3 e 4, lett. b), D.Lgs. n. 117/2017), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale.
Dichiarazione da parte dell’ente - L’ente deve dichiarare la propria natura non commerciale, al momento dell’iscrizione nel Registro Unico (27.2.5.) (art. 45, D.Lgs. n. 117/2017).
La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è verificata.
In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell’ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro (art. 83, c. 3, D.Lgs. n. 117/2017).
Valorizzazione della detrazione - L’ammontare della detrazione si determina in vari modi:
-
in caso di erogazioni liberali in natura, è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione (art. 9, D.P.R. n. 917/1986);
-
in caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;
-
in caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa o le materie prime sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello determinato applicando le disposizioni sulla valutazione delle rimanenze (art. 92, D.P.R. n. 917/1986).
Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il valore della cessione, singolarmente considerata sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene e consegnarne copia al soggetto destinatario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.
L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Cumulo - I soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità
(3.8.7.) con la detraibilità né entrambe con altra agevolazione fiscale prevista a titolo
di deduzione o di detrazione d’imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle
medesime erogazioni.
Modalità di pagamento - L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Detrazione per i contributi associativi - Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori previsti (art. 1, Legge n. 3818/1886), al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
Entrata in vigore - Le agevolazioni si applicano alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e
alle APS per tutto il periodo che va dal 1° gennaio 2018 fino al periodo d’imposta di entrata in vigore il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (27.2.11.) (artt. 79-89, D.Lgs. n. 117/2017).
Di conseguenza, poiché le disposizioni di cui si discute riguardano esclusivamente le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le APS, tutti gli altri enti non commerciali - per il predetto periodo transitorio - continuano ad essere regolati dalle norme del D.P.R. n. 917/1986 vigenti, come ad esempio in materia di erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 15, c. 1, lett. i-ter), D.P.R. n. 917/1986).
Corrispondentemente all’introduzione di tali agevolazioni, si è intervenuto (art. 102, c. 1, lett. e), f) e g), D.Lgs. n. 117/2017) sulle precedenti norme che regolano la detrazione e la deduzione delle erogazioni liberali (artt. 15, c. 1, lett. i-bis) in materia di contributi alle società di mutuo soccorso e i-quater) e art. 100, c. 2, lett. l), entrambe norme relative alle erogazioni liberali alle APS, del D.P.R. n. 917/1986) - abrogandole dalla data di emanazione del Codice, ossia dal 3 agosto 2017. Poiché tale decorrenza aveva creato incertezze a causa del vuoto normativo creatosi per il residuo periodo del 2017, si è intervenuto (art. 5-sexies, D.L. n. 148/2017) con una disposizione interpretativa: l’art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 “si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore” del Codice stesso. “Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo decreto [..] continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”.
In definitiva, la detrazione di cui si discute (art. 83, D.Lgs. n. 117/2017) risulta applicabile:
-
dal 1° gennaio 2018 a ONLUS, organizzazioni di volontariato e APS e fino all’anno d’imposta successivo a quello in cui la Commissione europea rilascerà l’autorizzazione (art. 101, c. 10, D.Lgs. n. 117/2017), periodo dal quale la qualifica di ONLUS scompare;
-
dall’anno d’imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione europea per tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (
27.2.5.);
-
a decorrere dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, agli Enti del Terzo Settore iscritti nel medesimo Registro (art. 104, c. 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 117/2017) (
27.2.13.).
6.15.13. Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico
6.15.13.Spese relative ai beni soggetti a regime vincolisticoDall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del D.P.R. n. 1409/1963 (Disciplina degli archivi di Stato) (art. 15, c. 1, lett. g), D.P.R. n. 917/1986).
La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi privati di interesse storico a condizione che si riferiscano ad interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente dopo l’apposizione del vincolo o, per quanto concerne l’aggiornamento dell’inventario già realizzato, successivamente, all’insorgere di altre cause straordinarie verificate dalle Autorità pubbliche competenti (ris. 2 aprile 2009, n. 93/E).
Certificazione delle spese - La necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero per i Beni e le attività culturali.
Beneficiari della detrazione - La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate.
Sono considerati obbligati i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo.
Nel caso in cui l’immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro sia concesso in comodato, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il comodatario quale soggetto obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell’art. 30, c. 3, D.Lgs. n. 42/2004. In tal caso, il contratto non deve limitarsi alla concessione dell’uso del bene per la durata corrispondente all’esecuzione dei lavori di recupero, ma deve permettere il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela (ris. 9 gennaio 2009, n. 10/E).
Quando spetta la detrazione - La detrazione spetta con riferimento al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata presentata alla competente Soprintendenza del Ministero per i Beni e le attività culturali entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Se la dichiarazione sostitutiva è presentata dopo tale termine, in quanto i lavori sono stati ultimati in un periodo d’imposta successivo, la detrazione spetta per il periodo d’imposta in cui è presentata la predetta dichiarazione, indipendentemente dalla circostanza che le spese siano state sostenute in anni precedenti.
Cumulo - La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle
cose vincolate è cumulabile con quella prevista per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (7.1.) (art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986), ma in tal caso è ridotta del 50% (circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, risp. 5 e circ. 2 marzo 2016, n. 3/E, risp. 1.8).
La riduzione della detrazione al 50% si riferisce esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione - in quanto eccedenti i limiti ivi previsti - possono essere interamente ammesse alla detrazione del 19% (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle
cose vincolate non è cumulabile con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (7.1.).
6.16. Canoni di locazione
6.16.Canoni di locazioneSono previste alcune detrazioni forfetarie per (art. 16, D.P.R. n. 917/1986):
-
i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (art. 16, c. 01 e 1, D.P.R. n. 917/1986);
-
i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni (art. 16, c. 1-ter, D.P.R. n. 917/1986);
-
i lavoratori dipendenti (art. 16, c. 1-bis, D.P.R. n. 917/1986).
6.16.1. Titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale
6.16.1.Titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principaleAi soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
-
300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
-
150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.
Inoltre, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati secondo il c.d. “canale concordato”, spetta una detrazione complessivamente pari a:
-
495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
-
247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.
Per i contratti a canone concordato “non assistiti” l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni. L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto 16 gennaio 2017 (con il quale sono stati definiti i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato) ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dall’art. 7 del Decreto (ris. 20 aprile 2018, n. 31/E).
6.16.2. Giovani tra i 20 e i 30 anni
6.16.2.Giovani tra i 20 e i 30 anniÈ prevista una detrazione pari a 991,60 euro per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni (30 anni fino al 31 dicembre 2021), che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza (a propria abitazione principale fino al 31 dicembre 2021), a condizione che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.
Tale detrazione spetta in misura pari a 991,60 euro ovvero, se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000, per i primi 4 anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.
6.16.3. Lavoratori dipendenti
6.16.3.Lavoratori dipendentiA favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione pari a:
-
991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
-
495,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro.
La detrazione si applica in presenza delle seguenti condizioni:
-
il dipendente deve aver trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo;
-
il nuovo comune deve essere distante almeno 100 chilometri dal precedente e comunque al di fuori della propria Regione;
-
la residenza nel nuovo comune deve essere stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.
La detrazione può essere fruita nei primi 3 anni in cui è stata trasferita la residenza (ad esempio, se un contribuente ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre dell’anno x, potrà beneficiare della detrazione per gli anni x, x+1 e x+2) e non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio).
6.16.4. Disposizioni comuni
6.16.4.Disposizioni comuniLe detrazioni:
-
vanno ripartite tra gli aventi diritto e non sono tra loro cumulabili;
-
il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole;
-
vanno rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita
nell’ordine delle detrazioni per carichi di famiglia (4.) (art. 12, D.P.R. n. 917/1986) e per lavoro (
5.) (art. 13, D.P.R. n. 917/1986) è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta
(D.M. 11 febbraio 2008).
Si ricorda, infine, che nel computo del reddito complessivo va compreso anche il reddito
delle eventuali locazioni su cui si applica la cedolare secca (10.3.10.).
6.17. Affitto dei terreni agricoli ai giovani
6.17.Affitto dei terreni agricoli ai giovaniÈ prevista una detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19%, delle spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola) di età inferiore ai 35 anni per il pagamento di canoni di affitto dei terreni agricoli (art. 16, c. 1-quinquies.1, D.P.R. n. 917/1986).
La detrazione spetta nel limite di 80 euro (canone annuo euro 421,05 x 19% = 80 euro) per ciascun ettaro di terreno affittato, e fino ad un importo massimo di 1.200 euro (canone annuo euro 6.318 x 19% = euro 1.200).
Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita
nell’ordine delle detrazioni per carichi di famiglia (4.) (art. 12, D.P.R. n. 917/1986) e per lavoro (
5.) (art. 13, D.P.R. n. 917/1986) è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta
imposta (D.M. 11 febbraio 2008).
L’agevolazione non spetta nel caso in cui il giovane imprenditore agricolo conduca un terreno preso in affitto dai genitori.
6.18. Abbonamenti al trasporto pubblico locale
6.18.Abbonamenti al trasporto pubblico localeSono detraibili le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del loro ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a
250 euro annui (art. 15, c. 1, lett. i-decies), D.P.R. n. 917/1986).
La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.
Per i lavoratori dipendenti sono previste, inoltre, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”: infatti, le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto avviene per i “buoni pasto” (art. 51, c. 2, lett. d-bis), D.P.R. n. 917/1986).
6.19. Spese per i soggetti affetti da DSA
6.19.Spese per i soggetti affetti da DSASono detraibili, nella misura del 19% le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari
all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in
presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi
e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato
(art. 15, c. 1, lett. e-ter), D.P.R. n. 917/1986; Provv. Agenzia delle Entrate 6 aprile 2018).
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse delle persone.
Ai fini della detrazione delle spese, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa stessa (risposta a interpello 29 ottobre 2019, n. 440).
Beneficiari della detrazione |
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti affetti da Disturbo Specifico dell’Apprendimento
(DSA) che acquistano strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici fino
al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Nel caso in cui le spese siano sostenute per i figli (nonché i familiari per cui è riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia), il bonus spetta in ogni caso. |
Modalità operative per fruire della detrazione |
Per consentire al soggetto beneficiario di usufruire del bonus, devono essere rispettate
alcune condizioni: - il soggetto deve possedere un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale (o da specialisti ovvero da strutture accreditate), che attesti la diagnosi di DSA (per sé ovvero per il proprio familiare); - le spese devono essere documentate con fattura ovvero con scontrino fiscale “parlante”; - deve risultare da certificazione ovvero da prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico, il collegamento funzionale tra l’acquisto e la tipologia di disturbo dell’apprendimento che è stato diagnosticato. |
Strumenti compensativi |
Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Tra quelli essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate
al Decreto MIUR del 12 luglio 2011, n. 5669: - la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; - il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; |
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione
di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale
correzione degli errori; - la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; - altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc. |
|
Sussidi tecnici ed informatici |
Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura. |
6.20. Scuole di musica
6.20.Scuole di musicaSono detraibili nella misura del 19% le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
-
conservatori di musica;
-
istituzioni legalmente riconosciute di Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica (AFAM - Legge 22 dicembre 1999, n. 508);
-
scuole di musica iscritte nei registri regionali;
-
cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (art. 15, c. 1, lett. e-quater), D.P.R. n. 917/1986).
6.21. Acquisto immobili ad alta efficienza energetica
6.21.Acquisto immobili ad alta efficienza energeticaÈ possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 50% dell’IVA versata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici degli immobili stessi (art. 1, c. 76, Legge n. 197/2022).
La detrazione è ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.
6.22. Altri oneri detraibili
6.22.Altri oneri detraibiliSono previste le seguenti ulteriori detrazioni:
-
detrazione del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della Legge n. 381/1970 (art. 15, c. 1, lett. c-ter), D.P.R. n. 917/1986). L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E);
-
detrazione dell’importo della borsa di studio assegnata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese d’istruzione sostenute e documentate (D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106). La detrazione spetta al genitore, per i figli minorenni, ovvero allo stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio abbia optato per la detrazione fiscale, anziché per la corresponsione diretta della somma, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106/2001;
-
detrazione del 19% per l’intero importo, nel limite del 30% dell’imposta lorda dovuta per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero Ospedale Galliera di Genova, finalizzate esclusivamente all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo (art. 8, c. 3, Legge n. 52/2001).