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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    16. CREDITI D’IMPOSTA

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    16.1. Riacquisto “prima casa” - 16.1.1. Condizioni - 16.1.2. Misura - 16.1.3. Utilizzo - 16.1.4. Credito non spettante - 16.1.5. Dichiarazione - 16.2. Cultura (Art bonus) - 16.2.1. Soggetti ammessi - 16.2.2. Erogazioni liberali ammesse - 16.2.3. Percentuale e limiti - 16.2.4. Modalità operative e utilizzo - 16.2.5. Documentazione e pubblicità - 16.2.6. Detrazioni per erogazioni liberali - 16.2.7. Ritenuta sui contributi erogati - 16.3. Canoni non percepiti - 16.3.1. Calcolo del credito d’imposta - 16.3.2. Indicazione del credito residuo - 16.3.3. Periodi d’imposta interessati - 16.4.Negoziazione assistita - 16.5. Gratuito patrocinio - 16.5.1. Compensazione spese per gratuito patrocinio - 16.5.2. Credito d’imposta per gratuito patrocinio - 16.6. Erogazioni al terzo settore (Social bonus) - 16.6.1. Misura e limiti - 16.6.2. Utilizzo - 16.6.3. Requisiti e procedura da seguire - 16.6.4. Adempimenti - 16.7. Investimenti nel Mezzogiorno - 16.7.1. Soggetti interessati ed esclusi - 16.7.2. Beni agevolabili - 16.7.3. Ammontare del credito d’imposta e limiti - 16.7.4. Cumulabilità - 16.7.5. Modalità operative - 16.7.6. Controlli - 16.7.7. Regole de minimis - 16.8. Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici - 16.8.1. Soggetti ammessi e percentuali - 16.8.2. Ripartizione e modalità operative - 16.8.3. Adempimenti in capo ai beneficiari delle erogazioni liberali - 16.8.4. Procedura - 16.9. Reintegro anticipazioni fondi pensione - 16.9.1. Disciplina sul reintegro delle anticipazioni - 16.9.2. Riconoscimento del credito d’imposta - 16.10. Esercenti servizio taxi e di noleggio con conducente - 16.11. Sostegno della pubblicità - 16.12. Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) - 16.13.Acquisto sistemi filtraggio acqua potabile - 16.14. Erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy - 16.15.Acquisto casa di abitazione giovani under 36

    16.1. Riacquisto “prima casa”

    16.1.Riacquisto “prima casa”

    Per i contribuenti che intendono acquistare la “prima casa”, procedendo all’alienazione della precedente abitazione è concesso un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA assolta in occasione del precedente acquisto dell’abitazione principale (art. 7, Legge n. 448/1998).

    Il credito d’imposta spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto (circ. 8 aprile 2016, n. 12/E).

    16.1.1. Condizioni

    16.1.1.Condizioni

    Per poter beneficiare del credito d’imposta occorre che:

    • l’acquisto della nuova “prima casa” venga effettuato entro un anno dalla vendita della precedente abitazione;

    • la precedente abitazione sia stata acquistata mediante applicazione dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA per la prima casa.

    Il credito d’imposta spetta anche se la costruzione del nuovo fabbricato da adibire ad abitazione principale è effettuata su un terreno di cui il contribuente è già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato (ris. 26 gennaio 2017, n. 13/E).

    Se il contribuente ha già alienato una delle unità abitative scaturite dal frazionamento dell’originario immobile agevolato, per fruire del credito d’imposta, dovrà procedere al riacquisto di un altro immobile, con le agevolazioni “prima casa”, entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e per fruire delle agevolazioni per il riacquisto dovrà cedere le rimanenti unità immobiliari derivanti dal frazionamento dell’immobile pre-posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto (risposta a interpello 22 ottobre 2020, n. 496).

    16.1.2. Misura

    16.1.2.Misura

    Il credito d’imposta compete in misura non superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in occasione dell’acquisto agevolato della nuova prima casa di abitazione non di lusso.

    CASO 1 - Calcolo del credito d’imposta

    Immobile acquistato il 30 dicembre anno x di valore pari ad euro 150.000 e rivenduto in data 10 gennaio anno x+4.

    Imposta di registro corrisposta in sede di acquisto pari ad euro 4.500 (150.000 x 3% - aliquota prima casa vigente).

    Altro immobile acquistato il 31 marzo anno x+4 di valore pari ad euro 160.000.

    Imposta di registro dovuta pari ad euro 3.200 (160.000 x 2% - aliquota prima casa vigente ).

    Da tale importo deve essere scomputata l’imposta di registro, pari ad 1.800 euro, versata in sede di registrazione del contratto preliminare in relazione agli acconti prezzo (acconti pari ad euro 60.000 x 3% - Nota all’art. 10 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 = 1.800).

    Imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto definitivo pari ad 1.400 euro.

    Credito d’imposta spettante (minore importo tra euro 4.500 ed euro 3.200) 3.200 euro.

    Credito d’imposta utilizzato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina 1.400 euro.

    La parte residua del credito, pari ad euro 1.800, può essere utilizzata in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo immobile ovvero in compensazione nel Mod. F24. Tale importo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

    16.1.3. Utilizzo

    16.1.3.Utilizzo

    È possibile utilizzare il credito d’imposta in vari modi:

    • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;

    • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

    • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;

    • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il Mod. F24 (usando il codice tributo 6602).

    In ogni caso, il credito d’imposta non dà luogo a rimborsi.

    Nel caso in cui il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo può essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione.

    Detto importo residuo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito.

    16.1.4. Credito non spettante

    16.1.4.Credito non spettante

    Il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:

    • se il contribuente è decaduto dall’agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto; ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito;

    • se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”;

    • se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”;

    • se l’immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.

    L’agevolazione decade se, entro un anno dalla vendita dell’immobile, il contribuente acquista il nuovo immobile mediante donazione e l’atto di tale ultimo negozio non è soggetto a imposta (registro o IVA) (ris. 3 aprile 2008, n. 125/E).

    16.1.5. Dichiarazione

    16.1.5.Dichiarazione

    Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

    Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di integrare l’atto originario di acquisto con la stessa.

    In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.

    Credito d’imposta riacquisto prima casa - Tavola di sintesi
    Condizioni - L’acquisto della nuova “prima casa” deve essere effettuato entro un anno dalla vendita della precedente abitazione;
    - la precedente abitazione deve essere stata acquistata mediante applicazione dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA per la prima casa.
    Misura del credito
    d’imposta
    Non superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in occasione dell’acquisto agevolato della nuova prima casa di abitazione non di lusso.
    Utilizzo - In diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
    - in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
    - in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
    - in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il Mod. F24 (usando il codice tributo 6602).
    Non spettanza - Il contribuente è decaduto dall’agevolazione “prima casa” in relazione al precedente acquisto;
    - il contribuente ha acquistato il precedente immobile senza usufruire del beneficio “prima casa”;
    - il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”;
    - l’immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.
    Dichiarazione Occorre inserire una apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende o meno utilizzare il credito in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

    16.2. Cultura (Art bonus)

    16.2.Cultura (Art bonus)

    È previsto un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali per la cultura (art. 1, D.L. n. 83/2014).

    16.2.1. Soggetti ammessi

    16.2.1.Soggetti ammessi

    Il bonus è previsto in favore delle persone fisiche nonché degli enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito d’impresa.

    16.2.2. Erogazioni liberali ammesse

    16.2.2.Erogazioni liberali ammesse

    Il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate:

    • per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

    • per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;

    • per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

    Il credito d’imposta spetta anche ai soggetti che effettuano versamenti in denaro a favore di una fondazione costituita da un ente pubblico e che riceve contributi anche dallo Stato (ris. 7 novembre 2017, n. 136/E).

    Il bonus spetta anche:

    • per le erogazioni liberali effettuate a favore di un’associazione avente ad oggetto il miglioramento della condizione del patrimonio culturale, storico e artistico, che ha stipulato una convenzione per l’effettuazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene culturale pubblico(risposta a interpello 3 ottobre 2018, n. 20);

    • per le erogazioni liberali destinate al restauro di una Chiesa (edificio monumentale), rientrante tra gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (risposta a interpello 22 novembre 2018, n. 81). Inoltre, sono ammissibili al beneficio solo le erogazioni liberali destinate alla fondazione per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati, non anche le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della fondazione (risposta a interpello 22 novembre 2018, n. 78);

    • per le erogazioni liberali corrisposte a favore di soggetti organizzatori di festival (risposte a interpello 28 dicembre 2018, n. 150 e n. 154);

    • per le erogazioni liberali corrisposte agli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato (risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 48);

    • per le erogazioni liberali corrisposte ad un’associazione culturale che intende realizzare, mediante convenzione, di durata temporale limitata, con l’Amministrazione della difesa, un progetto di restauro del cortile di un palazzo di proprietà demaniale di interesse storico artistico (risposta a interpello 7 ottobre 2020, n. 452);

    • per le erogazioni liberali corrisposte ad una Fondazione che utilizza come sede museale un immobile di pregio sottoposto al vincolo diretto di tutela monumentale e la cui governance è di nomina pubblica (risposta a interpello 7 ottobre 2020, n. 453);

    • per le erogazioni agli istituti e ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione, che hanno in realtà natura sostanzialmente pubblicistica, per il sostegno delle loro attività (risposta a interpello 12 ottobre 2020, n. 464);

    • per le somme versate dagli associati di una associazione culturale senza fini di lucro che abbia quale oggetto della propria attività il miglioramento della condizione del patrimonio culturale e storico-artistico del territorio di competenza, a condizione che le stesse abbiano il carattere di liberalità (circ. 28 dicembre 2023, n. 34/E);

    • per le erogazioni liberali destinate al finanziamento delle attività indicate dalla norma, attraverso iniziative di raccolta di fondi per un progetto, un’istituzione o un’organizzazione (cd. “fundraising”) effettuate anche tramite il crowdfunding (circ. 28 dicembre 2023, n. 34/E).

    Invece, non è possibile usufruire del bonus per:

    • le erogazioni liberali effettuate a favore di un’associazione non riconosciuta che opera senza finalità di lucro all’interno del settore della cultura musicale (tramite l’organizzazione di concerti, rassegne, manifestazioni culturali), non sovvenzionata dal Fondo Unico per lo Spettacolo - FUS (risposta a interpello 28 settembre 2018, n. 18);

    • le erogazioni liberali corrisposte ad un’associazione non riconosciuta che intende raccogliere fondi da destinare al recupero strutturale e artistico di una chiesa. Infatti, ai fini dell’Art bonus il bene non rientra tra gli “istituti e luoghi di cultura di appartenenza pubblica” (risposta a interpello 7 ottobre 2020, n. 451);

    • le liberalità ad un trust nel caso in cui quest’ultimo non amministra direttamente beni del patrimonio culturale pubblico, bensì opera da “intermediario” tra i donatori e il beneficiario finale, che resta unico proprietario dei beni culturali che si vogliono valorizzare attraverso l’attività del trust (circ. 28 dicembre 2023, n. 34/E).

    Le condizioni soggettive e oggettive che consentono di beneficiare del credito d’imposta possono sussistere anche senza il trasferimento diretto di fondi agli enti pubblici territoriali, a condizione però che il beneficiario provveda al pagamento delle fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell’intervento (ris. 15 ottobre 2015, n. 87/E).

    Le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite sistemi di pagamento bancari o postali o tramite carte di credito e prepagate, carte di dedito, assegni bancari e circolari. Non è possibile fruire del bonus se l’elargizione viene eseguita non attraverso una elargizione in denaro, ma attraverso una fornitura gratuita di materiale e posa in opera, ovvero attraverso una erogazione liberale in natura (risposta a interpello 28 dicembre 2018, n. 156).

    Se le erogazioni liberali sono corrisposte in eccedenza rispetto all’ammontare concordato con l’ente per l’effettuazione dell’intervento di restauro, per il quale la società ha beneficiato della deduzione d’imposta prevista dal D.P.R. n. 917/1986, esse non concorrono alla quantificazione del bonus relativo ad un successivo intervento di restauro, in ragione del fatto che si tratta di somme già definitivamente acquisite dal beneficiario. Tuttavia, l’eccedenza va considerata ai fini della determinazione della deduzione d’imposta prevista dal D.P.R. n. 917/1986 (risposta a interpello 7 dicembre 2018, n. 103).

    Concetto di appartenenza pubblica - È possibile usufruire del credito d’imposta per le erogazioni effettuate per sostenere istituti e luoghi di appartenenza pubblica.

    Il requisito dell’appartenenza pubblica si considera soddisfatto dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni, ad altri enti territoriali, ovvero al ricorrere di specifiche caratteristiche del soggetto nei cui confronti sono effettuate le erogazioni:

    • è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;

    • è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;

    • gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;

    • è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

    • è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

    Possono pertanto considerarsi di appartenenza pubblica (ed essere destinatari delle erogazioni liberali) anche i soggetti di diritto privato in possesso di una delle caratteristiche sopra elencate (risposta a interpello 28 dicembre 2018, n. 149).

    Si considerano di appartenenza pubblica anche i beni in comproprietà (o in comunione) tra enti pubblici ed enti di natura privatistica in cui confluiscano beni storico-artistici originariamente di proprietà esclusiva dei singoli enti. Ciò in quanto la comproprietà (o la comunione) rende ciascun soggetto proprietario, per indiviso, dell’universalità di cose (circ. 28 dicembre 2023, n. 34/E).

    Il requisito è soddisfatto anche nel caso in cui una fondazione sia costituita per iniziativa di una pubblica amministrazione e mantenga una maggioranza pubblica di soci e partecipanti.

    Le erogazioni liberali possono beneficiare del credito d’imposta solo se destinate a sostenere espressamente le attività relative al museo nonché ai beni culturali di appartenenza pubblica alla medesima affidati.

    Al contrario, qualora le erogazioni siano effettuate a favore della Fondazione per attività che concernono altri progetti ovvero manifestazioni, per tali erogazioni non è possibile beneficiare del bonus.

    Costituiscono istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica i musei, gli archivi, le biblioteche, i complessi monumentali, le aree e i parchi archeologici.

    Gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, come le fondazioni, che hanno in realtà natura sostanzialmente pubblicistica, possono ricevere erogazioni liberali per il sostegno delle loro attività, e beneficiare del credito di imposta, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni (risposta a interpello 16 luglio 2019, n. 250).

    Le erogazioni liberali destinate a una fondazione:

    • sono ammesse solo se finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile di appartenenza pubblica;

    • non possono fruire del beneficio laddove manchi il requisito dell’appartenenza pubblica (risposta a interpello 4 novembre 2019, n. 465).

    16.2.3. Percentuale e limiti

    16.2.3.Percentuale e limiti

    Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro ed è riconosciuto:

    • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile;

    • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

    16.2.4. Modalità operative e utilizzo

    16.2.4.Modalità operative e utilizzo

    Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

    La quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non “sfruttata” per intero:

    • le persone fisiche e gli enti non commerciali possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi;

    • i titolari di reddito d’impresa possono compensarlo nei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito

    e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

    Per l’utilizzo in compensazione va utilizzato il codice tributo 6842 (ris. 17 dicembre 2014, n. 116/E).

    Il credito d’imposta può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi spetta anche:

    • per importi superiori al tetto di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta agevolativi (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007);

    • oltre il limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 2 milioni di euro (art. 34, Legge n. 388/2000).

    16.2.5. Documentazione e pubblicità

    16.2.5.Documentazione e pubblicità

    La documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento del credito d’imposta possono essere sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i Beni e le attività culturali relative alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono (art. 40, c. 9, D.L. n. 201/2011).

    I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, devono:

    • comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;

    • indicare tale ammontare e la sua destinazione ed utilizzo nel proprio sito internet, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.

    16.2.6. Detrazioni per erogazioni liberali

    16.2.6.Detrazioni per erogazioni liberali

    Il credito d’imposta sostituisce le corrispondenti detrazioni.

    Pertanto, fruendo del credito d’imposta non si applicano le disposizioni sulle erogazioni liberali (6.15.5.; 6.15.6.; 6.15.8.) (art. 15, c. 1, lett. h) e i) e art. 100, c. 2, lett. f) e g), D.P.R. n. 917/1986).

    16.2.7. Ritenuta sui contributi erogati

    16.2.7.Ritenuta sui contributi erogati

    In merito all’applicabilità della ritenuta del 4% (art. 28, c. 2, D.P.R. n. 600/1973) alle erogazioni liberali effettuate dai mecenati è necessario effettuare una valutazione sia sotto il presupposto soggettivo che oggettivo (circ. 28 dicembre 2023, n. 34/E).

    In particolare, è necessario individuare se il destinatario del contributo sia un’impresa intesa sia come soggetto che riveste la qualifica di imprenditore commerciale sia come soggetto che, pur non rivestendo tale qualifica, abbia conseguito redditi di natura commerciale o che possegga, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa.

    Nel caso in cui il contributo venga erogato per consentire alle associazioni no profit di promuovere attività per il perseguimento dei fini istituzionali e sempre che dette attività non assumano il carattere della commercialità, l’ente erogante è esonerato dall’applicazione della ritenuta, se risulta esplicitamente e formalmente dalla delibera di concessione del contributo che questo è concesso per il compimento dei fini istituzionali e non per lo specifico svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle d’istituto, assumono la natura commerciale.

    Verificata la presenza del presupposto soggettivo è necessario appurare altresì il fine ultimo cui è destinato il contributo, escludendo dall’applicabilità della ritenuta in oggetto, quelli destinati all’acquisto di beni strumentali.

    Art bonus - Tavola di sintesi
    Soggetti beneficiari - Persone fisiche;
    - enti non commerciali;
    - soggetti titolari di reddito d’impresa.
    Erogazioni liberali
    agevolate
    - Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
    - sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
    - realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
    - interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
    - sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
    Percentuale e limiti Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro riconosciuto:
    - alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile;
    - ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
    Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo.
    Riporto in avanti La quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non “sfruttata” per intero:
    - le persone fisiche e gli enti non commerciali possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi;
    - i titolari di reddito d’impresa possono compensarla nei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
    Utilizzo Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione (cod. tributo 6842) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
    Il credito d’imposta spetta anche:
    - per importi superiori al tetto di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta agevolativi;
    - oltre il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi, pari a 2 milioni di euro dal 2021.
    Forme di pubblicità da parte dei fruitori delle erogazioni liberali - Autocertificazione al Ministero per i Beni e le attività culturali delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività agevolate;
    - comunicazione mensile al Ministero dell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
    - indicazione di tale ammontare e della sua destinazione ed utilizzo nel proprio sito internet e in un apposito portale gestito dal medesimo Ministero.
    Cumulo con
    detrazioni
    NO
    Il credito d’imposta sostituisce le detrazioni per erogazioni liberali.

    16.3. Canoni non percepiti

    16.3.Canoni non percepiti

    Spetta un credito d’imposta per le imposte che sono state versate su canoni di locazione abitative non percepiti (art. 26, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

    I canoni non percepiti per morosità comprovata del conduttore non devono essere tassati in capo al proprietario dell’immobile (10.1.1.).

    Tali canoni non concorrono a formare la base imponibile del proprietario dell’immobile a partire dalla data di conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

    In tal caso è concesso un credito d’imposta pari alle eventuali imposte già pagate sui canoni dichiarati in forza della normativa precedente e non percepiti.

    16.3.1. Calcolo del credito d’imposta

    16.3.1.Calcolo del credito d’imposta

    Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

    Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli Uffici.

    16.3.2. Indicazione del credito residuo

    16.3.2.Indicazione del credito residuo

    Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

    Qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

    16.3.3. Periodi d’imposta interessati

    16.3.3.Periodi d’imposta interessati

    Per quanto riguarda gli anni di mancato percepimento dei canoni di locazione da considerare nel calcolo dei crediti d’imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni.

    CASO 2 - Calcolo degli anni utili ai fini del credito d’imposta

    Per il periodo d’imposta 2025, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2015, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2025.

    16.4. Negoziazione assistita

    16.4.Negoziazione assistita

    È prevista la possibilità di fruire di un credito d’imposta:

    • alle parti, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, commisurato all’indennità corrisposta, fino a concorrenza di 600 euro. Nei casi di mediazione obbligatoria (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 28/2010), e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 euro. I crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per procedura e fino ad un importo massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà (art. 20, D.Lgs. n. 28/2010);

    • è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di 518 euro (art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 28/2010);

    • agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fino a un importo massimo annuale di 24.000 euro (art. 20, c. 4, D.Lgs. n. 28/2010);

    • alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita (Capo II, D.L. n. 132/2014), nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro (art. 21-bis, D.L. n. 83/2015).

    Le modalità operative sono disciplinate con il D.M. 1° agosto 2023.

    Modalità operative
    Soggetti beneficiari Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione:
    - alle parti, quando è raggiunto un accordo.
    Credito d’imposta negoziazione assistita e arbitrato:
    - alle parti che hanno corrisposto compensi agli avvocati per assistenza nei procedimenti di negoziazione assistita o agli arbitri in procedimenti di arbitrato.
    Richiesta del credito d’imposta La domanda di attribuzione dei crediti di imposta è presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS.
    Quando la domanda è presentata per conto di un Organismo Di Mediazione (ODM) di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.
    Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni sono effettuate mediante la piattaforma, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente.
    Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.
    La domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
    a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
    b) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
    c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
    d) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
    La domanda contiene ulteriori informazioni che variano a seconda della tipologia e situazione della controversia (artt. 4, 5, 6, 7, 9 e 10, D.M. 1° agosto 2023).
    Modalità operative La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
    Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
    Utilizzo I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero tramite Modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.
    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
    Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
    I crediti d’imposta non danno luogo a rimborso.
    Codici tributo Per la compensazione dei crediti d’imposta sono previsti i seguenti codici tributo:
    - 7067 - denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” (ris. 14 maggio 2024, n. 23/E);
    - 7068 - denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” (ris. 14 maggio 2024, n. 23/E);
    - 7069 - denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” (ris. 14 maggio 2024, n. 23/E);
    - 7070 - denominato “Credito d’imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132” (ris. 14 maggio 2024, n. 24/E).

    16.5. Gratuito patrocinio

    16.5.Gratuito patrocinio

    16.5.1. Compensazione spese per gratuito patrocinio

    16.5.1.Compensazione spese per gratuito patrocinio

    I soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato (art. 82 e seguenti, D.P.R. n. 115/2002), in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto sia per imposte che per contributi previdenziali (art. 1, c. 778, Legge n. 208/2015; D.M. 15 luglio 2016; Ministero della Giustizia, circ. 3 ottobre 2016).

    I crediti da portare in compensazione devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento (non oggetto di opposizione) e non devono risultare pagati, neanche parzialmente.

    Modalità operative - Per i crediti deve essere stata emessa fattura elettronica ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti (PCC), attraverso la quale il creditore deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione (per l’intero importo della fattura) e autocertificare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione.

    La piattaforma di certificazione è raggiungibile al seguente indirizzo Internet: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.

    L’opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

    La selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione avviene attraverso la PCC, che, in sintesi:

    • seleziona, fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate, le fatture per le quali è stata esercitata l’opzione e resa la dichiarazione per l’ammissione alla procedura di compensazione (ferma restando la possibilità per l’avvocato, in caso di esclusione, di esercitare l’opzione e rendere la dichiarazione negli anni successivi);

    • comunica ai creditori, per ciascuna fattura, l’ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma;

    • trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione.

    Utilizzo - La compensazione avviene:

    • per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati;

    • con Mod. F24, a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione, dei dati dei crediti ammessi alla procedura di compensazione;

    • esclusivamente presentando il Mod. F24 attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei limiti dell’importo comunicato dalla piattaforma, pena lo scarto del Mod. F24.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti va utilizzato il codice tributo 6868 (ris. 7 dicembre 2016, n. 113/E).

    16.5.2. Credito d’imposta per gratuito patrocinio

    16.5.2.Credito d’imposta per gratuito patrocinio

    All’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato spetta un compenso a titolo di onorario e spese (art. 11-octies, D.L. n. 132/2014).

    Tale compenso viene liquidato in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30% (art. 20, c. 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55).

    In tutti i casi i compensi sono ridotti alla metà (art. 4, D.M. 1° agosto 2023).

    Le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili sono state individuate dal D.M. 1° agosto 2023.

    Soggetti beneficiari Avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita
    Richiesta del credito d’imposta Le istanze sono proposte, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello due e CNS.
    Tutte le comunicazioni sono effettuate mediante la piattaforma, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente.
    L’istanza di conferma contiene:
    a) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato;
    b) le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
    c) il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso;
    d) l’indicazione della materia, a fini statistici, quando l’accordo definisce una controversia per cui è obbligatoria la mediazione (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 28/2010);
    e) il numero del procedimento di mediazione e la data dell’accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
    f) fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell’accordo di negoziazione;
    g) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.
    L’istanza è inoltre corredata:
    a) dalla parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
    b) dalla dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell’accordo, delle condizioni reddituali previste (art. 15-ter, D.Lgs. n. 28/2010; art. 11-ter, D.L. n. 132/2014).
    Modalità e termini di presentazione dell’istanza e della fattura Quando l’avvocato ha esercitato l’opzione di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento, dopo l’adozione del provvedimento di convalida, emette fattura elettronica (intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA ) e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
    Il Ministero, ricevuta la fattura, emette il mandato di pagamento..
    Utilizzo Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero, tramite Modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.
    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
    Comunicazione del Ministero Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste.

    16.6. Erogazioni al terzo settore (Social bonus)

    16.6.Erogazioni al terzo settore (Social bonus)

    È previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore degli Enti del Terzo Settore, che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività con modalità non commerciali (art. 81, D.Lgs. n 117/2017; D.M. 23 febbraio 2022, n. 89).

    Ambito soggettivo - Gli Enti del Terzo Settore interessati sono (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 117/2017): organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

    Possono fruire del credito d’imposta le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

    Per le suddette erogazioni non si applicano le agevolazioni previste dal Decreto sul Terzo Settore (27.2.11.) (art. 83, D.Lgs. n. 117/2017) né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

    Fino all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 101, c. 10, D.Lgs. n. 117/2017), i soggetti destinatari delle erogazioni liberali in denaro sono le ONLUS, le OdV e le APS che utilizzano i beni per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con modalità non commerciali (art. 14, D.M. n. 89/2022).

    Ambito oggettivo - Sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli Enti del Terzo Settore, in forma singola o in partenariato tra loro:

    • immobili pubblici inutilizzati;

    • beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata (D.Lgs. n. 159/2011).

    I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati da parte degli Enti del Terzo Settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (art. 5, D.Lgs. n. 117/2017), con modalità non commerciali (art. 79, c. 2, 2-bis, 3 e 6, D.Lgs. n. 117/2017).

    Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d’imposta in ragione degli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. a), b), c) e d), D.P.R. n. 380/2001), finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

    Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale. I proventi delle erogazioni liberali possono essere utilizzati per le seguenti spese:

    • progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

    • rilievi, accertamenti, indagini;

    • manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;

    • opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;

    • impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;

    • funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).

    16.6.1. Misura e limiti

    16.6.1.Misura e limiti

    Il credito d’imposta assume tali misure:

    Soggetti che effettuano
    le erogazioni liberali
    % credito d’imposta Limiti di riconoscimento
    Persone fisiche 65% 15% del reddito imponibile
    Enti non commerciali 50% 15% del reddito imponibile
    Società ed enti titolari di reddito d’impresa 50% 5 per mille dei ricavi annui

    Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

    La causale del pagamento deve contenere il riferimento al social bonus, all’Ente del Terzo Settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.

    16.6.2. Utilizzo

    16.6.2.Utilizzo

    Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.

    La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.

    Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il Mod. F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.

    Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’IRAP.

    Inoltre, non soggiace ai limiti di compensazione di 250.000 euro e 2 milioni di euro dal 2021 (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000).

    16.6.3. Requisiti e procedura da seguire

    16.6.3.Requisiti e procedura da seguire

    L’individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti.

    Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero (art. 7, D.M. n. 89/2022):

    • il possesso del requisito soggettivo;

    • l’idoneità dei poteri del legale rappresentante dell’ente proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione;

    • l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell’ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011);

    • la regolarità dell’ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;

    • la regolarità dell’ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;

    • la regolarità dell’ente riguardo all’obbligo di assicurazione dei volontari;

    • l’avvenuta assegnazione del bene all’ente.

    Ciascun ente proponente deve presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - l’istanza di partecipazione al procedimento, accompagnata dalla documentazione richiesta, entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno (art. 8, D.M. n. 89/2022).

    16.6.4. Adempimenti

    16.6.4.Adempimenti

    I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, sono tenuti a:

    • comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento;

    • dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l’esercizio delle attività non profit.

    Social bonus - Tavola di sintesi
    Soggetti interessati Enti del Terzo Settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati.
    Misura del credito d’imposta Erogazioni liberali in denaro effettuate da:
    - persone fisiche: 65% delle erogazioni, nei limiti del 15% del reddito imponibile;
    - enti o società: 50% delle erogazioni, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui (15% per gli enti non commerciali).
    Utilizzo - persone fisiche e enti non commerciali: fruizione a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
    - soggetti titolari di reddito d’impresa: utilizzo in compensazione nel Mod. F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il Mod. F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
    Il credito d’imposta:
    - non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
    - non soggiace ai limiti di compensazione di 250.000 euro e 2 milioni di euro dal 2021).
    Procedura Presentazione di apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.
    Adempimenti - comunicazione trimestrale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento;
    - comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse sul proprio sito web istituzionale e in un apposito portale del Ministero.

    16.7. Investimenti nel Mezzogiorno

    16.7.Investimenti nel Mezzogiorno

    È previsto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) fino al 31 dicembre 2023 (art. 1, c. 98-108, Legge n. 208/2015; D.D. MISE 4 gennaio 2017).

    16.7.1. Soggetti interessati ed esclusi

    16.7.1.Soggetti interessati ed esclusi

    Il credito d’imposta si applica alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 C (2014) 6424 del 16 settembre 2014, modificata dalla decisione C(2016) 5938 del 23 settembre 2016.

    Riguardo alla Sardegna, la norma originaria aveva disposto che essa rientrasse tra le zone ammissibili alle deroghe ai sensi della lettera c) del Trattato (quindi, erano agevolati solo alcuni Comuni e non tutto il territorio regionale).

    Successivamente l’agevolazione è stata estesa all’intero territorio della Sardegna come conseguenza della modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (dec. Commissione europea C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016) che l’ha inclusa, con effetto dal 1° gennaio 2017, tra le regioni rientranti nella lettera a).

    Restano esclusi dal beneficio gli investimenti realizzati nei territori della Sardegna diversi da quelli delle zone assistite ammesse alle deroghe di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato avviati prima del 1° gennaio 2017.

    Con riferimento agli investimenti effettuati nell’intero territorio della Regione Sardegna, dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti previsti dalla disciplina originaria. Per quelli effettuati a partire dal 1° marzo 2017 il credito d’imposta è determinato con le nuove percentuali (circ. 13 aprile 2017, n. 12/E).

    La Regione Molise, fino al 31 dicembre 2021, era compresa, insieme all’Abruzzo, tra quelle ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    L’agevolazione non si applica:

    • ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;

    • alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

    In base alle modifiche apportate dal Reg. UE n. 2017/1084 della Commissione UE rientrano nel campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i beneficiari che, nei 2 anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un’attività analoga nel SEE (Spazio Economico Europeo) o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell’investimento.

    Regioni Classificazione ai fini
    degli aiuti UE
    Aree delle Ragioni
    interessate dall’agevolazione
    Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, Molise1 Aree ammissibili alle deroghe al regime degli aiuti di Stato (art. 107, par. 3, lett. a) Trattato istitutivo UE) Tutte
    Abruzzo Aree svantaggiate secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014 (art. 107, par. 3, lett. c), Trattato istitutivo UE) Solo alcune zone assistite
    1 Fino al 31 dicembre 2021, la Regione Molise è stata compresa tra le aree svantaggiate ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    16.7.2. Beni agevolabili

    16.7.2.Beni agevolabili

    Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (art. 2, punti 49, 50 e 51, Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

    Per gli investimenti nei c.d. totem digitali, terminali informativi costantemente interconnessi in rete con il sistema aziendale centrale, spetta il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Questo anche nel caso in cui i terminali siano installati in esercizi commerciali ubicati al di fuori delle zone individuate dalla disciplina agevolativa. In ragione dello stretto vincolo di connessione funzionale tra totem digitali ed elaboratori posti in sede, l’investimento contribuisce alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo in cui i terminali sono installati (ris. 22 dicembre 2016, n. 118/E).

    Esclusioni - Sono esclusi (circ. 3 agosto 2016, n. 34/E):

    • gli investimenti di mera sostituzione;

    • i beni merce (autonomamente destinati alla vendita);

    • i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di beni destinati alla vendita;

    • i materiali di consumo.

    16.7.3. Ammontare del credito d’imposta e limiti

    16.7.3.Ammontare del credito d’imposta e limiti

    La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali.

    Regioni Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese
    Campania - Puglia -
    Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna
    45% 35% 25%
    Abruzzo 30% 20% 10%
    Molise fino al 31 dicembre 2021 30% 20% 10%
    Molise dal 1° gennaio 2022 45% 35% 25%
    Le percentuali (eccetto quella del 10% per le grandi imprese di Abruzzo e Molise) si applicano dal 1° marzo 2017.

    Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Reg. UE n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013), e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

    Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni sopra indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a (limiti applicabili dal 1° marzo 2017):

    • 3 milioni di euro per le piccole imprese;

    • 10 milioni di euro per le medie imprese;

    • 15 milioni di euro per le grandi imprese.

    Qualora l’investimento sia iniziato prima e si concluda successivamente, i predetti limiti si applicano per l’intero progetto d’investimento (circ. 13 aprile 2017, n. 12/E).

    Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

    Investimenti ante e post 1° marzo 2017 - Le acquisizioni di beni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017 sono assoggettate alla disciplina previgente la quale trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta venga presentata all’Agenzia delle Entrate successivamente al 1° marzo 2017 (entrata in vigore delle nuove disposizioni). Pertanto, si applicano all’ammontare dell’investimento netto le vecchie misure percentuali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.

    Ai fini della determinazione dell’investimento netto su cui calcolare il credito d’imposta, l’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento (nel calcolo dell’investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato, i quali quindi, non devono essere sottratti dall’importo complessivo dell’investimento lordo).

    Le acquisizioni di beni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2017 sono interamente assoggettate alla disciplina vigente. Con riferimento agli investimenti realizzati in parte prima del 1° marzo 2017 e in parte da tale data trovano applicazione i due diversi regimi in ragione della data di acquisizione dei beni.

    CASO 3 - Calcolo investimento agevolabile e credito d’imposta - Sino al 1° marzo 2017

    Si supponga che un’impresa, nell’esercizio 2016, effettui un investimento in beni strumentali nuovi per un importo complessivo di euro 150.000 così suddiviso:

    • Impianti per 100.000 euro;

    • Attrezzature per 50.000 euro.

    Il valore complessivo degli ammortamenti fiscali dedotti nel medesimo periodo di imposta (2016), relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva in cui vengono effettuati gli investimenti agevolabili, è pari a 25.000 euro [10.000 (impianti) + 9.000 (macchinari) + 6.000 (attrezzature)].

    Gli ammortamenti fiscali rilevanti ai fini dell’agevolazione sono solo quelli relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

    Nel caso in oggetto, ai fini del calcolo dell’investimento netto, rilevano gli ammortamenti fiscali dedotti relativi ai soli impianti e attrezzature, in quanto non sono stati effettuati investimenti in macchinari.

    Di conseguenza, il totale degli ammortamenti fiscali rilevanti, relativi ai beni già esistenti nella medesima struttura produttiva, da sottrarre all’investimento lordo (150.000), è pari ad euro 16.000 [10.000 (impianti) + 6.000 (attrezzature)].

    L’investimento netto su cui applicare la percentuale di spettanza del credito di imposta risulta, pertanto, pari ad euro 134.000 (150.000 - 16.000).

    Descrizione Importo
    A Impianti 100.000
    B Macchinari 0
    C Attrezzature 50.000
    D INVESTIMENTO LORDO (A+B+C) 150.000
    E Ammortamento (esercizio 2016) su impianti già esistenti nella struttura produttiva 10.000
    F Ammortamento (esercizio 2016) su attrezzature già esistenti nella struttura produttiva 6.000
    G TOTALE AMMORTAMENTI RILEVANTI (E+F) 16.000
    H INVESTIMENTO NETTO AGEVOLABILE (D-G) 134.000

    Sull’importo dell’investimento agevolabile sarà applicata la percentuale di spettanza come sopra indicata.

    Per gli investimenti effettuati dal 1° marzo 2017, la base di commisurazione del credito d’imposta spettante è costituita dal costo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili, superando la previgente disposizione che, invece, commisurava il credito d’imposta al costo di acquisizione dei predetti beni al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.

    CASO 4 - Calcolo investimento agevolabile e credito d’imposta - Dopo il 1° marzo 2017

    Si supponga che un’impresa, nell’esercizio 2019, effettui un investimento in beni strumentali nuovi per un importo complessivo di euro 150.000 così suddiviso:

    • impianti per 100.000 euro;

    • attrezzature per 50.000 euro.

    Il valore complessivo degli ammortamenti fiscali dedotti nel medesimo periodo di imposta (2019), relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva in cui vengono effettuati gli investimenti agevolabili, è pari a 25.000 euro [10.000 (impianti) + 9.000 (macchinari) + 6.000 (attrezzature)].

    Nel caso in oggetto, ai fini del calcolo dell’investimento netto non rilevano gli ammortamenti fiscali dedotti.

    L’investimento netto su cui applicare la percentuale di spettanza del credito di imposta risulta, pertanto, pari ad euro 150.000

    Descrizione Importo
    A Impianti 100.000
    B Macchinari 0
    C Attrezzature 50.000
    D INVESTIMENTO AGEVOLABILE (A+B+C) 150.000

    Sull’importo dell’investimento agevolabile sarà applicata la percentuale di spettanza come sopra indicata.

    16.7.4. Cumulabilità

    16.7.4.Cumulabilità

    Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento (art. 1, c. 102, Legge n. 208/2015).

    Il cumulo del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali (24.8.) è ammissibile, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento (risposta a interpello 16 settembre 2020, n. 360).

    16.7.5. Modalità operative

    16.7.5.Modalità operative

    I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (art. 1, c. 103, Legge n. 208/2015; Provvedimenti 14 aprile 2017, 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 1° giugno 2023).

    Il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento al fine della fruizione del credito d’imposta per investimenti al Sud, nel caso in cui vari la cadenza temporale dell’investimento programmato (ris. 2 aprile 2019, n. 39/E).

    L’Agenzia delle Entrate comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con Mod. F24 (codice tributo 6869) a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

    Al credito d’imposta non si applica il limite massimo di utilizzo di 250.000 euro (art. 1, c. 104, Legge n. 208/2015; art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007).

    Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione (art. 1, c. 105, Legge n. 208/2015).

    Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

    Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui sopra si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

    Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

    Il beneficiario che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti deve confermare di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto nei 2 anni precedenti la domanda di aiuto ed a impegnarsi a non farlo nei 2 anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto (art. 14, par. 16, Reg. UE n. 651/2014).

    16.7.6. Controlli

    16.7.6.Controlli

    Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni (art. 1, c. 106, Legge n. 208/2015).

    16.7.7. Regole de minimis

    16.7.7.Regole de minimis

    L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, e in particolare dall’art. 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 1, c. 107, Legge n. 208/2015).

    16.8. Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici

    16.8.Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici

    Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati alla bonifica ambientale, spetta un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate (art. 1, c. 156-161, Legge n. 145/2018; D.P.C.M. 10 dicembre 2021).

    Gli interventi devono essere effettuati sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari.

    Sono riconosciute ammissibili al beneficio le erogazioni liberali in denaro ai fini di:

    • bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente;

    • rimozione dell’amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area;

    • prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;

    • realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;

    • recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.

    16.8.1. Soggetti ammessi e percentuali

    16.8.1.Soggetti ammessi e percentuali

    Il credito d’imposta è riconosciuto:

    • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile;

    • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

    Il credito d’imposta è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto d’intervento.

    16.8.2. Ripartizione e modalità operative

    16.8.2.Ripartizione e modalità operative

    Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

    • bonifico bancario;

    • bollettino postale;

    • assegni bancari e circolari;

    • carte di credito, di debito e prepagate.

    In caso di pagamento effettuato mediante conto corrente bancario o postale i dati identificativi del conto corrente devono coincidere con quelli del soggetto richiedente l’agevolazione.

    Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

    Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione (ferma restando la ripartizione in 3 quote annuali di pari importo) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

    Inoltre, non si applicano il limite annuale di 250.000 euro (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007) né il limite all’utilizzo in compensazione pari a 2 milioni di euro dal 2021 (art. 34, Legge n. 388/2000).

    Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. In particolare, iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’annualità in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. L’ammontare complessivo delle tre quote annuali indicate nelle dichiarazioni dei redditi delle relative annualità non può eccedere l’importo spettante.

    16.8.3. Adempimenti in capo ai beneficiari delle erogazioni liberali

    16.8.3.Adempimenti in capo ai beneficiari delle erogazioni liberali

    I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, compresi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, devono:

    • comunicare mensilmente al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;

    • dare pubblica comunicazione di tale ammontare, della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni, tramite una pagina dedicata e facilmente individuabile del proprio sito web istituzionale e in un apposito portale, gestito dal Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative all’intervento, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, le informazioni relative alla fruizione.

    16.8.4. Procedura

    16.8.4.Procedura

    L’accesso al beneficio per le erogazioni liberali effettuate dopo la pubblicazione del D.P.C.M. 10 dicembre 2021 avviene previo rispetto della seguente procedura:

    • il soggetto che intende effettuare un’erogazione liberale individua l’intervento da sostenere sul portale web gestito dal Ministero della Transizione ecologica e contatta la pubblica amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale;

    • successivamente, prenota il contributo comunicando al Ministero della Transizione ecologica l’ammontare dell’erogazione liberale e i termini di effettuazione concordati con l’amministrazione proprietaria del bene;

    • nei 10 giorni successivi alla prenotazione, il Ministero della Transizione ecologica comunica al soggetto che intende effettuare l’erogazione liberale l’ammissione al contributo, sotto forma di credito di imposta, secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili;

    • entro i 10 giorni successivi alla comunicazione, il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione, a pena di decadenza della prenotazione del contributo, effettua il versamento. L’operazione deve indicare la causale “Bonus Ambiente”, seguita dalla denominazione dell’ente beneficiario e dall’oggetto della donazione;

    • entro 30 giorni dall’avvenuto versamento, le pubbliche amministrazioni proprietarie del bene oggetto di finanziamento verificano il buon fine del pagamento e, mediante l’accesso al portale gestito dal Ministero della Transizione ecologica, inseriscono i dati relativi all’intervento finanziato, l’esatto importo erogato, nonché i dati identificativi, comprensivi di codice fiscale, dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione;

    • successivamente, il soggetto che ha effettuato l’erogazione liberale, al fine di usufruire del credito d’imposta, accede al portale gestito dal Ministero della Transizione ecologica per scaricare apposita dichiarazione prodotta dal portale attestante la donazione, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti pubblici, e acconsentire o meno alla pubblicazione dei propri dati identificativi sul sito web istituzionale del Ministero.

    16.9. Reintegro anticipazioni fondi pensione

    16.9.Reintegro anticipazioni fondi pensione

    È previsto uno specifico credito d’imposta in favore dei soggetti che hanno richiesto ai fondi di previdenza complementare l’anticipazione delle somme versate (art. 11, c. 8, D.Lgs. n. 252/2005).

    16.9.1. Disciplina sul reintegro delle anticipazioni

    16.9.1.Disciplina sul reintegro delle anticipazioni

    Le anticipazioni sui fondi pensione complementare possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento, mediante contribuzioni, anche annuali, eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

    Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione.

    La reintegrazione può avvenire in un’unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

    La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensione, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

    Il credito d’imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri (circ. 18 dicembre 2007, n. 70/E).

    Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro, dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, sono imputate pro quota ai vari elementi che componevano l’anticipazione, così come si è fatto in sede di erogazione dell’anticipazione.

    In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità, è necessaria un’espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell’aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri.

    Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.

    16.9.2. Riconoscimento del credito d’imposta

    16.9.2.Riconoscimento del credito d’imposta

    Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta la documentazione probatoria deve essere costituita dalla:

    • certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute;

    • comunicazione presentata dall’aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l’anticipazione percepita recante l’indicazione delle somme reintegrate.

    Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite Mod. F24 (codice tributo 6833 - ris. 2 maggio 2011, n. 52/E).

    In dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.

    CASO 5 - Calcolo credito d’imposta reintegro anticipazioni Fondo pensione

    Si consideri il caso di un iscritto che richiede l’anticipazione, avvenuta nel 2012, per spese sanitarie di 10.000 euro, costituita per 7.000 euro da contributi dedotti e per 3.000 euro da rendimenti già tassati (assunti al netto dell’imposta sostitutiva).

    L’imposta calcolata in sede di liquidazione dell’anticipazione è pari a 1.050 euro (cioè il 15% di 7.000 euro), sicché l’importo liquidato, al netto dell’imposta, è pari a 8.950 euro.

    Successivamente, ove l’iscritto, per reintegrare l’anticipazione incassata in precedenza, versi contributi che eccedono di 10.000 euro l’importo massimo deducibile, tale somma, dovendo ricostituire la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, andrà imputata per 7.000 euro alla contribuzione dedotta e per 3.000 euro ai rendimenti già tassati.

    In tal caso il credito d’imposta di cui potrà fruire è 1.050 euro, corrispondente esattamente all’imposta applicata in sede di anticipazione.

    Qualora l’iscritto versi contributi che eccedono di 5.000 euro l’importo massimo deducibile, tale somma andrà imputata in parte ai contributi dedotti e in parte ai rendimenti già tassati, in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione dell’anticipazione, nel modo seguente:

    10.000: 5.000 = 7.000: X

    contributi dedotti: X = 5.000 x 7.000 /10.000 = 3.500 euro;

    rendimenti già tassati: 5.000 - 3.500 = 1.500 euro.

    Il credito d’imposta, corrispondente al 15% di 3.500, è pertanto pari a 525 euro.

    Ciò vuol dire che, a fronte di un reintegro eccedente la parte deducibile di 5.000 euro, la forma pensionistica dovrà considerare 3.500 euro come contributi dedotti e 1.500 euro, come rendimenti già tassati.

    Poiché la reintegrazione è parziale la ricostituzione della pregressa situazione avviene in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione dell’anticipazione.

    16.10. Esercenti servizio taxi e di noleggio con conducente

    16.10.Esercenti servizio taxi e di noleggio con conducente

    Per gli esercenti attività di servizio taxi e di noleggio con conducente è concesso un credito d’imposta pari alla differenza tra l’aliquota di accisa ordinaria su benzina e GPL e quella agevolata.

    Il credito d’imposta, fissato nella misura del 56,87%, può essere utilizzato ai fini delle imposte sui redditi, IVA e ritenute d’acconto nel periodo d’imposta in cui è concesso (D.P.C.M. 29 settembre 2015). L’eccedenza è utilizzabile per i successivi versamenti.

    È necessario presentare apposita istanza alla circoscrizione doganale competente.

    16.11. Sostegno della pubblicità

    16.11.Sostegno della pubblicità

    È previsto un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive locali, analogiche o digitali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017; D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90; Provv. 31 luglio 2018).

    A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati (art. 57-bis, c. 1-quinquies, D.L. n. 50/2017).

    Rispetto a quanto previsto in passato, quindi, dal 2023, è stato ridotto il perimetro di applicazione dell’agevolazione fiscale ai soli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line (non essendo più ricompresi gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche).

    Soggetti interessati e spese agevolate

    Il credito d’imposta spetta alle imprese e ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (e, fino al 2022 anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali), il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

    Possono fruire del bonus anche gli enti non commerciali.

    Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.

    Tra gli interventi agevolati sono compresi anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.

    Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali.

    Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali (e, fino al 2022 su emittenti) editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale (art. 5, Legge n. 47/1948) o presso il Registro degli Operatori di Comunicazione - ROC (art. 1, c. 6, lett. a), n. 5, Legge n. 249/1997), e dotate in della figura del direttore responsabile.

    Esclusioni - Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, ad esempio:

    • televendite;

    • servizi di pronostici;

    • giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

    Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

    Investimenti ammessi

    Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale (con le caratteristiche indicate all’art. 7, c. 1 e 4, D.Lgs. n. 70/2017), ovvero, fino al 2022, nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il ROC e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile e, fino al 2022, su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC).

    Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

    Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

    Le spese si considerano sostenute secondo le regole previste per la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRES (art. 109, D.P.R. n. 917/1986).

    L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

    Misura

    Il credito d’imposta consiste in un contributo pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

    Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

    In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti 2 diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

    Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

    Procedura di accesso all’agevolazione

    Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita comunicazione telematica con le modalità definite con il Provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2018. La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:

    • gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;

    • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare;

    • la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi appositamente previsti (art. 4, c. 1, D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90);

    • l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi previsti.

    Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

    L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con Provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

    Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

    I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare.

    Compilazione dell’istanza e tempistica - Il Modello va utilizzato, barrando la relativa casella, per presentare:

    • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” (art. 5, c. 1, D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90). Tale comunicazione, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, deve essere presentata per poter beneficiare del credito d’imposta;

    • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. Tale dichiarazione va resa per dichiarare, in autocertificazione, l’effettiva realizzazione, nell’anno agevolato, degli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, inviata in precedenza.

    Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella “Comunicazione” o nella “Dichiarazione sostitutiva” è superiore a 150.000 euro, il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

    • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici interessati dalla normativa antimafia);

    • di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia.

    Tale dichiarazione sostitutiva, da presentare tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell’anno seguente, va resa, apponendo la firma nell’apposito riquadro, e va resa sia nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

    Utilizzo e cumulo

    Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento di approvazione.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite Mod. F24, del credito d’imposta è stato istituito il codice tributo 6900 denominato “Credito d’imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - art. 57-bis, c. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50“ (ris. 8 aprile 2019, n. 41/E).

    Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il Mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del Mod. F24. Il medesimo Mod. F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.

    Regola de minimis - L’agevolazione è concessa nel rispetto delle regole agli aiuti “de minimis” (32.1.2.).

    16.12. Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)

    16.12.Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)

    L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) (art. 1, c. 166, Legge n. 232/2016). è un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità a un soggetto in possesso di determinati requisiti (art. 1, c. 167, Legge n. 232/2016) fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

    La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

    Le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

    A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

    Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

    L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.

    L’INPS può corrispondere il credito d’imposta relativo all’APE volontaria anche a favore dei pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale. L’ente avrà la possibilità di recuperare il credito rivalendosi successivamente nei confronti dell’erario, sul monte ritenute da versare (ris. 17 dicembre 2018, n. 88/E).

    16.13. Acquisto sistemi filtraggio acqua potabile

    16.13.Acquisto sistemi filtraggio acqua potabile

    È previsto, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, c. 1087-1089, Legge n. 178/2020; Provv. 16 giugno 2021; Provv. 9 gennaio 2024).

    Spetta alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

    Si applica nella misura del 50% delle spese sostenute dal 2021 al 2023 fino ad un ammontare complessivo non superiore:

    • per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale;

    • per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

    Il credito d’imposta spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

    Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

    • per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per la tenuta dei registri IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti (art. 18, c. 5, D.P.R. n. 600/1973), il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

    • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.

    Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati.

    L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

    Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

    Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi di cui si discute, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.

    Istanza - Dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente.

    Occorre utilizzare il Modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” approvato con il Provvedimento 16 giugno 2021.

    La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:

    • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

    • i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    Dal 1° al 28 febbraio è anche possibile:

    • inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

    • presentare la rinuncia al credito d’imposta indicato nella precedente comunicazione.

    Importo spettante - Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

    In ogni caso, l’ammontare complessivo delle spese non può essere superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

    Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per il 17,9005% (Provv. Agenzia delle Entrate 3 aprile 2023).

    Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la percentuale è pari al 6,4500% (Provv. Agenzia delle Entrate 22 marzo 2024).

    Modalità di utilizzo del credito d’imposta - Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile:

    • dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione;

    • dai soggetti beneficiari diversi da quelli di cui al punto precedente, esclusivamente in compensazione.

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

    • il Mod. F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato entro il 31 marzo;

    • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo Mod. F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Mod. F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

    • non si applica il limite di compensazione (art. 34, Legge n. 388/2000);

    • va utilizzato il codice tributo 6975 denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile - articolo 1, c. da 1087 a 1089, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178“ (ris. 1° aprile 2022, n. 17/E).

    16.14. Erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy

    16.14.Erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy

    Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d’imposta 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 30% delle erogazioni effettuate.

    Qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d’imposta è pari al 60% delle erogazioni effettuate (art. 4, c. 6, Legge n. 99/2022; Provv. 10 novembre 2022).

    Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o servizi postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

    È utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione.

    Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

    L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

    Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni.

    Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e di 2 milioni di euro (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000).

    16.15. Acquisto casa di abitazione giovani under 36

    16.15.Acquisto casa di abitazione giovani under 36

    Per i soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, è prevista l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prima casa” di abitazione nonché per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse (art. 64, c. 6, D.L. n. 73/2021).

    Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti sopra indicati le agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto il contratto preliminare registrato di acquisto della casa di abitazione, a condizione che la stipulazione del contratto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia formalizzata entro il 31 dicembre 2024 (art. 3, c. 12-terdecies, D.L. n. 215/2023).

    Nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 215/2023), agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile nell’anno 2025, di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dalla misura sopra indicata (art. 3, c. 12-quaterdecies, D.L. n. 215/2023).

    Relativamente al requisito ISEE, atteso che l’agevolazione fiscale interessa anche gli atti definitivi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma in questione, in tali casi, laddove il contribuente, alla data di stipula del rogito, non fosse munito di certificazione ISEE in corso di validità, lo stesso possa dimostrare il rispetto dei requisiti qualora, anche successivamente a tale data, sia in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità nell’anno 2024 riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto (circ. 18 giugno 2024, n. 14/E).

    Il credito d’imposta non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti.

    La fruizione del credito presuppone, infatti, che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto di trasferimento, in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali prima casa under 36 e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge.

    Quanto all’atto integrativo, è stato chiarito che (circ. 18 giugno 2024, n. 14/E):

    • deve contenere la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU;

    • può essere stipulato anche in data successiva al 31 dicembre 2024 (ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta);

    • è esente dall’imposta di registro, in quanto stipulato al fine di usufruire dei benefici fiscali di cui all’ art. 64, c. 6, 7 e 8, del D.L. n. 73/2021. Infatti, l’assoggettamento a tassazione di un atto integrativo, finalizzato alla fruizione dell’esenzione totale in relazione all’atto principale a cui si riferisce, non risulterebbe coerente con l’intento del legislatore, che ha voluto riconoscere pienamente l’agevolazione prima casa under 36 in relazione agli acquisti di immobili effettuati nel 2024, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti.

    Fine capitolo
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