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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    5. DETRAZIONI PER LAVORO

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    5.1. Aspetti generali - 5.2. Redditi di lavoro dipendente e assimilato - 5.2.1. Applicazione delle detrazioni - 5.2.2. Importi e limiti - 5.2.3. Regole applicative - 5.2.4. Rapporti di lavoro inferiori all’anno - 5.3. Redditi di pensione - 5.3.1. Importi e limiti - 5.4. Altri redditi - 5.4.1. Applicazione delle detrazioni - 5.4.2. Importi e limiti - 5.4.3. Regole applicative

    5.1. Aspetti generali

    5.1.Aspetti generali

    Sono previste alcune detrazioni per i contribuenti che percepiscono (art. 13, D.P.R. n. 917/1986):

    • redditi da lavoro dipendente (5.2.) (comprese alcune tipologie di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente);

    • redditi di pensione (5.3.);

    • redditi di lavoro autonomo e d’impresa in contabilità semplificata (5.4.).

    Regole generali:

    • le detrazioni si applicano anche per i soggetti non residenti;

    • in caso di possesso di redditi di differenti tipologie, le diverse detrazioni non sono cumulabili tra loro (resta libera la scelta da parte del contribuente di quale detrazione fruire);

    • nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni (art. 3, D.Lgs. n. 23/2011) (10.3.10.) e del regime forfetario (14.11.9.).

    5.2. Redditi di lavoro dipendente e assimilato

    5.2.Redditi di lavoro dipendente e assimilato

    5.2.1. Applicazione delle detrazioni

    5.2.1.Applicazione delle detrazioni

    Le detrazioni spettano se alla formazione del reddito complessivo concorrono:

    • uno o più redditi di lavoro dipendente (12.) (art. 49, D.P.R. n. 917/1986), ad esclusione delle pensioni (art. 49, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986) per le quali sono previste altre detrazioni (5.3.);

    • compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (12.2.2.) (art. 50, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986);

    • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, esclusi i compensi che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (12.2.3.) (art. 50, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986);

    • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente al soggetto erogante (12.2.4.) (art. 50, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986);

    • somme e valori in genere percepiti dagli amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di co.co.co. e simili (12.2.5.) (art. 50, c. 1, lett. c-bis), D.P.R. n. 917/1986);

    • remunerazioni dei sacerdoti (12.2.8.) (art. 50, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986);

    • prestazioni pensionistiche (12.2.8.) (art. 50, c. 1, lett. h-bis), D.P.R. n. 917/1986);

    • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (12.2.8.) (art. 50, c. 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986).

    5.2.2. Importi e limiti

    5.2.2.Importi e limiti

    Nella tabella che segue si riportano gli importi spettanti:

    Reddito complessivo in euro1 Importo della detrazione2
    Non superiore a 15.000 1.9553
    Compreso tra 15.001 e 28.000 1.910 + [1.190 x (28.000 - reddito complessivo) / 13.000] 4
    Compreso tra 28.001 e 50.000 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000] 4
    Oltre 50.000 0
    1 Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca (10.3.10.) e del regime forfetario (14.11.9.).
    2 Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
    3 Importo valido per l’anno 2024 (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 216/2023). In precedenza era 1.880. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
    4 La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

    Per i redditi di lavoro dipendente è previsto un duplice criterio di computo (circ. 18 febbraio 2022, n. 4/E):

    • le detrazioni “base” (art. 13, c. 1, D.P.R. n. 917/1986) devono essere rapportate rispettivamente al periodo di lavoro nel corso dell’anno;

    • le detrazioni “aggiuntive”, previste nella misura di 65 euro per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 25.001 e 35.000 euro, possono essere godute senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro o di pensione.

    Conseguentemente le detrazioni “aggiuntive” devono essere immediatamente riconosciute dai sostituti d’imposta.

    5.2.3. Regole applicative

    5.2.3.Regole applicative

    Ai fini dell’attribuzione delle detrazioni in commento, l’anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile.

    In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

    In caso di reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, le detrazioni spettanti nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato:

    • non devono essere rapportate al periodo di lavoro;

    • non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati (5.3.) né con quelle previste per i redditi diversi (5.4.).

    Il contribuente che può fruire di più di una delle detrazioni minime, può scegliere di applicare quella più favorevole.

    5.2.4. Rapporti di lavoro inferiori all’anno

    5.2.4.Rapporti di lavoro inferiori all’anno

    Le detrazioni fisse di 690 euro e di 1.380 euro, rispettivamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato (art. 13, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 917/1986), devono essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell’anno (art. 23, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 600/1973).

    Il percipiente può comunque fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.

    Se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i presupposti, tener conto della misura minima della detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzione.

    A tal fine, il sostituto può comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano un’applicazione più precisa della detrazione.

    La detrazione minima deve quindi essere applicata per l’intero ammontare previsto e ragguagliata al periodo di paga (circ. 16 marzo 2007, n. 15/E).

    5.3. Redditi di pensione

    5.3.Redditi di pensione

    In caso di coesistenza nello stesso periodo d’imposta di redditi di lavoro dipendente e di redditi di pensione, la non cumulabilità delle rispettive detrazioni deve essere intesa con riferimento alle medesime giornate in cui si svolge il rapporto di lavoro e viene percepita la pensione.

    La detrazione si applica anche ai contribuenti che percepiscono assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili (3.7.1.) (artt. 10, c. 1, lett. c), 13, c. 5-bis e 50, c. 1, lett. i), D.P.R. n. 917/1986).

    5.3.1. Importi e limiti

    5.3.1.Importi e limiti

    Nella tabella che segue si riportano gli importi spettanti:

    Reddito complessivo in euro1 Importo detrazione2
    Non superiore a 8.500 1.9553
    Compreso tra 8.501 e 28.000 700 + [1.255 x (28.000 - reddito complessivo) / 19.500] 4
    Compreso tra 28.001 e 50.000 700 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000] 4
    Oltre 50.000 0
    1 Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca (10.3.10.) e del regime forfetario (14.11.9.).
    2 Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
    3 L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. La detrazione di 713 euro non deve essere rapportata al periodo di pensione.
    n4 La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro

    Per i redditi di pensione è previsto un duplice criterio di computo (circ. 18 febbraio 2022, n. 4/E):

    • le detrazioni “base” (art. 13, c. 3, D.P.R. n. 917/1986) devono essere rapportate al periodo di godimento della pensione nel corso dell’anno;

    • le nuove detrazioni “aggiuntive”, previste nella misura di 50 euro per i pensionati con redditi compresi tra 25.001 e 29.000 euro, possono essere godute senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro o di pensione.

    Conseguentemente le detrazioni “aggiuntive” devono essere immediatamente riconosciute dai sostituti d’imposta.

    5.4. Altri redditi

    5.4.Altri redditi

    5.4.1. Applicazione delle detrazioni

    5.4.1.Applicazione delle detrazioni

    Le detrazioni per altri redditi spettano se alla formazione del reddito complessivo concorrono:

    • compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale (12.2.7.) (art. 50, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986);

    • indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni (12.2.8.) (art. 50, c. 1, lett. f), D.P.R. n. 917/1986);

    • indennità per cariche elettive (12.2.8.) (art. 50, c. 1, lett. g), D.P.R. n. 917/1986);

    • rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previdenziali (12.2.6.) (art. 50, c. 1, lett. h), D.P.R. n. 917/1986);

    • mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) (12.2.8.) (art. 50, c. 1, lett. i), D.P.R. n. 917/1986);

    • redditi di lavoro autonomo (13.) (art. 53, D.P.R. n. 917/1986);

    • redditi d’impresa minore (14.6.) (art. 66, D.P.R. n. 917/1986);

    • redditi derivanti da attività commerciali e professionali non esercitate abitualmente (15.4.6.; 15.4.7.) (art. 67, c. 1, lett. i) e l), D.P.R. n. 917/1986).

    Sono esclusi i redditi derivanti dagli assegni periodici deducibili (3.7.1.) (artt. 10, c. 1, lett. c), 13, c. 5-bis e 50, c. 1, lett. i), D.P.R. n. 917/1986) per i quali si applicano le detrazioni per pensione (5.3.).

    5.4.2. Importi e limiti

    5.4.2.Importi e limiti

    Nella tabella che segue si riportano gli importi spettanti:

    Reddito complessivo in euro1 Importo detrazione2
    Non superiore a 5.500 1.265
    Compreso tra 5.501 e 28.000 500 + [765 x (28.000 - reddito complessivo) / 22.500] 3
    Compreso tra 28.001 e 50.000 500 x (50.000 - reddito complessivo) / 22.000
    Oltre 50.000 0
    1 Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca (10.3.10.) e del regime forfetario (14.11.9.).
    2 Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
    3 La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

    5.4.3. Regole applicative

    5.4.3.Regole applicative

    Le detrazioni per altri redditi non sono cumulabili né con quelle previste in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati (5.2.), né dei pensionati (3.7.1.).

    Quindi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali, il contribuente può scegliere di fruire della detrazione più favorevole (circ. 16 marzo 2007, n. 15/E).

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