69.1. Tasse sulle Concessioni Governative - 69.1.1. Tipologie - 69.1.2. Modalità di pagamento - 69.1.3. Misura - 69.1.4. Registri contabili - 69.1.5. Esclusioni - 69.1.6.Accertamento e sanzioni - 69.2. Imposte sulle assicurazioni - 69.2.1. Oggetto dell’imposta - 69.2.2. Esenzioni - 69.2.3. Misura dell’imposta - 69.2.4. Modalità di pagamento - 69.2.5. Adempimenti - 69.3. Imposta Sugli Intrattenimenti - 69.3.1. Soggetti passivi - 69.3.2. Oggetto dell’imposta - 69.3.3. Determinazione dell’imposta - 69.3.4. Misura dell’imposta - 69.3.5. Modalità di pagamento - 69.3.6. Casi particolari - 69.3.7. Adempimenti - 69.3.8. Apparecchi da divertimento e intrattenimento - 69.3.9. Concorsi pronostici e scommesse - 69.3.10. Imposta unica su giochi a distanza con vincite in denaro - 69.4.Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax) - 69.4.1. Soggetti passivi - 69.4.2. Oggetto dell’imposta - 69.4.3. Esclusioni - 69.4.4. Determinazione dell’imposta - 69.4.5. Adempimenti - 69.4.6. Pagamento dell’imposta - 69.4.7. Accertamento e sanzioni - 69.4.8. Rimborsi - 69.4.9. Crediti di imposta - 69.5.Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) - 69.5.1. Soggetti passivi - 69.5.2. Oggetto dell’imposta - 69.5.3. Esclusioni - 69.5.4. Determinazione dell’imposta - 69.5.5. Adempimenti - 69.5.6. Modalità di pagamento - 69.5.7. Accertamento e sanzioni - 69.5.8. Rimborsi
69.1. Tasse sulle Concessioni Governative
69.1.Tasse sulle Concessioni GovernativeLe Tasse sulle Concessioni Governative (TCG) sono dovute in relazione all’emanazione di provvedimenti amministrativi e di altri atti specificatamente individuati dalla legge (art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641).
Gli atti per i quali non risulta assolto il pagamento della relativa tassa sulle CCGG sono privi di efficacia (art. 8, D.P.R. n. 641/1972).
Gli atti e i provvedimenti elencati nella Tariffa, approvata con D.M. 28 dicembre 1995, non sono soggetti a tassa di concessione governativa se già soggetti a tassa di concessione regionale (Legge n. 281/1970) o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.
69.1.1. Tipologie
69.1.1.TipologieLe Tasse sulle concessioni governative si distinguono nelle seguenti tipologie (art. 2, D.P.R. n. 641/1972):
Tipologia Tassa CCGG |
Oggetto del tributo | Termine di riscossione |
Tassa di rilascio | emanazione di un atto | non oltre la consegna all’interessato |
Tassa di rinnovo | rinnovo di validità | alla scadenza dell’atto da rinnovare |
Tassa per il visto | apposizione di un visto | al momento dell’espletamento della formalità |
Tassa per la vidimazione | apposizione di una vidimazione | al momento dell’espletamento della formalità |
Tassa annuale | per atti di durata ultrannuale | Termine fissato dalla Legge |
69.1.2. Modalità di pagamento
69.1.2.Modalità di pagamentoIl pagamento della tassa va assolto (art. 3, D.P.R. n. 641/1972):
-
in modo ordinario, con versamento sul c/c postale n. 6007 intestato “Ufficio del Registro - Tassa concessione governativa - Roma” (c/c n. 210906 per la Regione Sicilia) o con Modello di pagamento F24;
-
in modo straordinario, mediante apposizione di contrassegno telematico equiparato, anche ai fini penali, a quello rilasciato per l’assolvimento dell’imposta di bollo (
66.5.1.);
-
a mezzo Mod. F24 Elide (precompilato dall’operatore camerale) per i diritti su marchi e brevetti (Provv. 20 novembre 2014) con utilizzo dei codici tributo (ris. 29 gennaio 2015, n. 11/E):
-
C300 - Brevetti e disegni - Deposito, annualità, diritti di opposizione, altri tributi;
-
C301 - Annualità convalida brevetto Europeo;
-
C302 - Marchio - Primo deposito o rinnovo.
-
69.1.3. Misura
69.1.3.MisuraLa misura delle tasse dovute sulle differenti tipologie di atti e di provvedimenti amministrativi è specificatamente elencata nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972.
Atti o provvedimenti inerenti la Pubblica Sicurezza | |||
Atto o provvedimento | Importo | Riferimento | Note |
Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42, R.D. n. 773/1931; artt. 74 e 79, Reg. 6 maggio 1940, n. 635) | € 115,00 | art. 4, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 | La tassa è ridotta a € 7,75 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione. |
Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato (art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza) nonché ai soggetti a rischio dipendente dall’attività svolta nell’ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell’esercizio di compiti di pubblica sicurezza (art. 7, c. 2, Legge 21 febbraio 1990, n. 36). | |||
La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell’amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l’opportunità. | |||
Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d’armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali. | |||
Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (art. 22, Legge 11 febbraio 1992, n. 157): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale | € 168,00 | art. 5, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 | È dovuta una addizionale di € 5,16. |
Autorizzazione all’esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità | € 539.200,00 | art. 6, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 | |
Rilascio licenza per l’esercizio di attività per fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini | € 404,00 | art. 7, c. 1, lett. a), Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 | La licenza non è più soggetta a rinnovo e pertanto la tassa è dovuta solo in relazione al rilascio (ris. 4 ottobre 2005, n. 139/E). |
Rilascio licenza per l’esercizio di attività per mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati | € 270,00 | art. 7, c. 1, lett. b), Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 | La licenza non è più soggetta a rinnovo e pertanto la tassa è dovuta solo in relazione al rilascio (ris. 4 ottobre 2005, n. 139/E). |
Rilascio licenza per l’esercizio di attività agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che esercitano nello Stato il commercio di preziosi | € 81,00 | art. 7, c. 1, lett. c), Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 | La licenza non è più soggetta a rinnovo e pertanto la tassa è dovuta solo in relazione
al rilascio (ris. 4 ottobre 2005, n. 139/E). Non risulta più dovuta per cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose che non necessitano più di preventiva licenza da parte del Questore. |
Rilascio licenza per l’esercizio di attività di fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi | € 202,00 | art. 7, c. 1, lett. e), Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 | La licenza non è più soggetta a rinnovo e pertanto la tassa è dovuta solo in relazione al rilascio (ris. 4 ottobre 2005, n. 139/E). |
Atti o provvedimenti inerenti l’attività di pesca | |||
Atto o provvedimento | Importo | Riferimento | Annotazioni |
Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4, Legge 17 febbraio 1982, n. 41), per ogni unità adibita | € 404,00 | art. 8, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 | Dovuta in unica misura qualora nelle more del rilascio della licenza, venga emessa una attestazione provvisoria (ris. 27 novembre 2014, n. 105/E) |
Atti o provvedimenti inerenti la proprietà industriale e intellettuale | |||
Atto o provvedimento | Importo | Riferimento | Annotazioni |
Privativa per nuove varietà vegetali: tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione) | € 236,00 | art. 9-bis, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 | |
Privativa per nuove varietà vegetali: tassa per il mantenimento in vita della privativa
(dalla concessione della privativa) 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° |
€ 101,00 € 135,00 € 168,00 € 202,00 € 236,00 € 270,00 € 303,00 € 337,00 € 371,00 € 404,00 |
art. 9-bis, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
La tassa di domanda per una nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile. |
11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° e successivi |
€ 438,00 € 472,00 € 505,00 € 539,00 € 573,00 € 607,00 € 640,00 € 674,00 € 708,00 € 741,00 |
||
Domanda per la licenza obbligatorie su privative per le nuove varietà vegetali | € 539,00 | art. 9-bis, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
|
Concessione per la licenza obbligatorie su privative per le nuove varietà vegetali | € 1.820,00 | art. 9-bis, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
|
Trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali: - per ogni privativa - per la lettera di incarico |
€ 81,00 € 34,00 |
art. 9-bis, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
|
Registrazione per marchi d’impresa (artt. da 36 a 40, R.D. 21 giugno 1942, n. 929): - per la domanda di primo deposito |
€ 34,00 |
art. 11, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione
internazionale risultante dall’accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni. |
Atti o provvedimenti inerenti la proprietà industriale e intellettuale | |||
Atto o provvedimento | Importo | Riferimento | Annotazioni |
- per il rilascio dell’attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione: 1) riguardante generi di una sola classe 2) per ogni classe in più |
€ 67,00 € 34,00 |
La registrazione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di 10 anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei 6 mesi successivi al mese di detta scadenza, con l’applicazione della tassa pari ad € 34. |
|
Registrazione per marchi di certificazione e collettivi: - per la domanda di primo deposito - per il rilascio dell’attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi |
€ 135,00 € 202,00 |
art. 11, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
|
Domanda di registrazione internazionale del marchio di rinnovazione | € 135,00 | art. 11, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La tassa di domanda e la tassa
di rilascio dell’attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito
della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell’attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda. |
Registrazione per marchi d’impresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali
o internazionali: - per lettera d’incarico - per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) - per la trascrizione di atto di trasferimento |
€ 34,00 € 34,00 € 81,00 |
art. 11, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
|
Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (Legge 21 febbraio 1989, n. 70): a) per la domanda b) per la registrazione c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia |
€ 1.011,00 € 809,00 € 81,00 |
art. 12, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
La tassa per la registrazione deve essere pagata, su richiesta dell’Ufficio italiano
brevetti e marchi, entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente
il termine, l’ufficio respinge la domanda. |
Atti o provvedimenti inerenti la proprietà industriale e intellettuale | |||
Atto o provvedimento | Importo | Riferimento | Annotazioni |
Certificati complementari di protezione di medicinali (Legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari: a) domanda b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia |
€ 404,00 € 1.011,00 € 67,00 |
art. 13, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
La tassa dovuta per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato deve essere
pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si
riferisce. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di euro 361,52. |
Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104, Legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione | € 81,00 |
art. 14, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
|
Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi
analoghi e di progetti di lavori dell’ingegneria o lavori analoghi (artt. 77, 99 e 105 Legge 22 aprile 1941, n. 633): a) per ogni disco o apparecchio analogo b) per ogni progetto |
€ 81,00 € 34,00 |
art. 14, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
Atti o provvedimenti inerenti Radio e Televisione | |||
Atto o provvedimento | Importo | Riferimento | Annotazioni |
Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o
adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (art. 6, R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246; artt. 1 e 2, Legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1, Legge 28 maggio 1959, n. 362; artt. 2 e 8, Legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1, D.L. 1 febbraio 1977, n. 11, Legge 5 maggio 1989, n. 171): - per ogni abbonamento alle radioaudizioni |
€ 0,70 |
art. 17, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi
quelli riguardanti i pubblici esercizi. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa è data prova anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento. |
- per ogni abbonamento alle diffusioni televisive - per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità di diporto e navi non da diporto) - per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori |
€ 4,13 € 20,00 € 34,00 € 236,00 |
Le tasse sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone
di abbonamento (![]() In caso di pagamento rateale del canone, le tasse per l’abbonamento alle diffusioni televisive sono dovute nella misura semestrale di euro 2,12 o trimestrale di euro 1,14. Se durante l’anno è contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l’abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento. |
|
Concessione per la installazione e l’esercizio di impianti per la diffusione via etere
in ambito locale (art. 22, Legge 6 agosto 1990, n. 223): - di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale - di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale |
€ 4.044,00 € 2.022,00 € 674,00 € 337,00 |
art. 18, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario |
Concessione per la installazione e l’esercizio di impianti per la diffusione via etere
su tutto il territorio nazionale (art. 22, Legge 6 agosto 1990, n. 223): - di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale - di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale |
€ 13.480,00 € 6.740,00 € 2.696,00 € 1.348,00 |
art. 18, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario |
Concessione per la installazione e l’esercizio di reti per la diffusione via cavo
di programmi televisivi (art. 6, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73): 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale |
€ 3.370,00 € 1.685,00 |
art. 18, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario |
Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere
o via cavo (art. 22, Legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73): a) tassa di rilascio b) tassa annuale |
€ 5.392,00 € 2.696,00 |
art. 19, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
|
Autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (artt. 38 e 43, Legge 14 aprile 1975, n. 103): | art. 20, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
||
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi
Paesi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale |
€ 4.044,00 € 2.696,00 € 404,00 € 270,00 |
||
Licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il
servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; art. 3, D.L. 13 maggio 1991, n. 151): per ogni mese di utenza: a) utenze residenziali b) utenze affari |
€ 5,16 € 12,91 |
art. 21, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza (considerando mese di utenza anche quello che comprende un solo giorno di utenza - risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 43) considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. Le modalità e i termini di versamento all’erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni. |
La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi. | |||
L’invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all’atto della stipulazione dell’abbonamento. | |||
L’ambito di utilizzo del servizio radiomobile GSM (familiare o per attività economiche/professionali)
va dichiarato all’atto della stipula del contratto di abbonamento con il gestore (ris. 23 marzo 1995, n. 76/E). |
Atti o provvedimenti inerenti Professioni, arti e mestieri | |||
Atto o provvedimento | Importo | Riferimento | Annotazioni |
Iscrizione agli albi dei: - mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell’Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; - esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli; - agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione; - periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti; - concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori; - giornali e periodici; - per l’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri; - consulenti finanziari. |
€ 168,00 | art. 22, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 |
Non è soggetto al pagamento della tassa l’iscrizione al primo anno nel registro speciale
dei praticanti avvocati (ris. 11 ottobre 2010, n. 103/E). Nell’ambito dello stesso albo è comunque dovuta la tassa per l’iscrizione ad una sezione diversa rispetto a quella in cui si è già iscritti (ris. 12 maggio 2006, n. 59/E). A parere del CNDCEC (nota 20 luglio 2011, prot. 217) non è soggetto al tributo il passaggio dall’Albo all’Elenco speciale (commercialisti che non esercitano la professione per incompatibilità). |
69.1.4. Registri contabili
69.1.4.Registri contabiliLa bollatura e la numerazione dei libri e registri contabili (art. 2215 c.c.), anche se effettuata su base volontaria, è soggetta alla tassa di concessione governativa con misura e metodologie di pagamento differenziate in relazione alla tipologia del soggetto obbligato (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972):
-
imprese individuali e società di persone;
-
società di capitali ed enti commerciali.
I registri tenuti esclusivamente per leggi tributarie (Registri IVA, Registro dei beni ammortizzabili, libro mastro, scritture ausiliarie di magazzino, ecc.) non sono soggetti al tributo.
Il libro giornale e il libro inventari sono soggetti al tributo solo se vidimati su base volontaria presso un Notaio od un Ufficio del Registro (art. 23, nota 1, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).
Sono in ogni caso esclusi dal pagamento della tassa:
-
registro di carico e scarico rifiuti speciali (ris. 11 novembre 2005, n. 159/E);
-
registro delle operazioni giornaliere delle armerie e dei depositi esplosivi (ris. 5 luglio 2007, n. 153/E).
Imprese individuali e società di persone
La tassa di concessione governativa sulla numerazione e bollatura dei libri sociali
e registri contabili, va assolta con modalità ordinarie (69.1.2.), nella misura di 67,00 euro per:
-
ciascun registro bollato e numerato;
-
ogni 500 pagine o frazione;
esclusivamente dai soggetti esclusi dall’applicazione della tassa in misura forfetaria (art. 23, nota 3, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972):
-
imprenditori commerciali;
-
società di persone;
-
società cooperative;
-
società di mutua assicurazione;
-
G.E.I.E.;
-
associazioni e fondazioni;
-
società estere;
-
altri enti tra cui gli enti morali.
Società di capitali ed enti commerciali
La tassa è dovuta annualmente in misura forfettaria (nota 3, art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972) per i seguenti soggetti:
-
società per azioni;
-
società in accomandita per azioni;
-
società a responsabilità limitata;
-
società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
-
sedi secondarie di società estere;
-
consorzi di enti locali e le aziende di enti locali;
-
enti pubblici.
La tassa è dovuta anche dalle società in liquidazione ordinaria e da quelle sottoposte a procedure concorsuali (comprese le ipotesi di concordato preventivo), qualora sussista l’obbligo di tenuta dei libri da vidimare (circ. 3 maggio 1996, n. 108).
Restano escluse dall’applicazione della tassa nella misura annuale forfetaria:
-
le società di capitali dichiarate fallite (Trib. Torino, ord. 19 febbraio 1996);
-
consorzi diversi dalle società consortili (Ministero delle Finanze, ris. 10 novembre 1990, n. 411461);
-
i soggetti che godono di esenzione totale dalle tasse di concessione governativa (ONLUS, società sportive dilettantistiche).
La misura della tassa annuale forfetaria è determinata in relazione all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno.
Capitale sociale o fondo di dotazione | Importo tassa annuale |
Fino a € 516.456,90 | € 309,87 |
Oltre € 516.456,90 | € 516,46 |
Il pagamento va effettuato:
-
con modalità ordinarie (versamento sul c/c postale n. 6007 intestato: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - bollatura numerazione libri sociali) per le società neo costituite, entro i termini di presentazione della dichiarazione di inizio attività;
-
mediante Mod. F24 (codice tributo 7085), entro i termini di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, per le annualità successive.
69.1.5. Esclusioni
69.1.5.EsclusioniSono esenti da imposizione gli atti e i provvedimenti (art. 13-bis, D.P.R. n. 641/1972) che riguardano:
-
le ONLUS;
-
le società ed associazioni sportive dilettantistiche;
-
gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.
69.1.6. Accertamento e sanzioni
69.1.6.Accertamento e sanzioniL’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di 3 anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione (art. 13, D.P.R. n. 641/1972).
L’accertamento delle infrazioni (comprese quelle costituenti reato) compete anche ai funzionari del Ministero delle Finanze e degli uffici da esso dipendenti all’uopo designati, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi (art. 10, D.P.R. n. 641/1972).
È prevista la sanzione dal 100 al 200% (90% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024) dell’importo della tassa non pagata (art. 9, D.P.R. n. 641/1972), e comunque nella misura minima di euro 103,29 (euro 100,00 per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024) in caso di:
-
mancato pagamento della tassa sulle concessioni governative;
-
esercizio di una attività per la quale era previsto un atto o provvedimento soggetto al tributo (
78.6.).
Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a Tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento della relativa tassa, è condannato al pagamento del tributo (salvo la possibilità di azione di regresso nei confronti del soggetto obbligato) nonché sanzionato nella misura compresa tra 103,29 euro e 516,45 euro (art. 9, D.P.R. n. 641/1972) per le violazioni commesse fino alla data del 31 agosto 2024, e nella misura compresa tra 100 euro e 500 euro per quelle commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 87/2024).
Ricorsi
Le controversie relative all’applicazione delle tasse di concessione governativa sono
demandate, in via amministrativa, alle decisioni della Direzione Regionale delle Entrate
alla quale va presentato il ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento e quando l’ammontare delle tasse sia superiore a 51,64 euro (art. 11, D.P.R. n. 641/1972) con una delle seguenti modalità:
-
consegna diretta (l’ufficio rilascia contestuale ricevuta);
-
raccomandata con avviso di ritorno (la data di spedizione vale quale data di presentazione).
È possibile ricorrere in seconda istanza direttamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 11, c. 3, D.P.R. n. 641/1972):
-
qualora sia decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione;
-
in caso di provvedimento sfavorevole (ricorso da promuovere entro 30 giorni).
Contro le decisioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (nonché quelle definitive della DRE) è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo (art. 395 c.p.c.) da proporre entro 60 giorni decorrenti da:
-
notificazione della decisione;
-
data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
Avverso le decisioni definitive è esperibile l’azione giudiziaria (art. 12, D.P.R. n. 641/1972), da proporre entro:
-
90 giorni dalla notifica della decisione da impugnare;
-
180 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione.
Rimborsi
Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di 3 anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell’atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.
Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario (contrassegno telematico).
69.2. Imposte sulle assicurazioni
69.2.Imposte sulle assicurazioniI contratti di assicurazioni private, stipulati o rinnovati con contraenti domiciliati o aventi sede in Italia (indipendentemente
dalla nazionalità dell’impresa assicuratrice), sono assoggettati ad imposta sulle assicurazioni (art. 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216).
L’imposta sulle assicurazioni “assorbe” le imposte di bollo e di registro dovute (art. 16, Legge n. 1216/1961) su:
-
contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia;
-
ricevute e quietanze;
-
ogni altro atto inerente l’acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia.
69.2.1. Oggetto dell’imposta
69.2.1.Oggetto dell’impostaScontano il tributo i contratti e le polizze (art. 1, Legge n. 1216/1961) su:
-
beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;
-
veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;
-
copertura dei rischi viaggi o vacanze (aventi durata inferiore o pari a 4 mesi e quando sono stipulate nel territorio della Stato);
-
merci trasportate da o verso l’Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica, purché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all’estero;
-
contro i danni, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;
-
sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.
Le assicurazioni sulla vita, di capitalizzazione e le rendite vitalizie scontano l’imposta esclusivamente se stipulate prima dell’anno 2001 (art. 13, c. 3, D.Lgs. n. 47/2000).
69.2.2. Esenzioni
69.2.2.EsenzioniSono esenti in modo assoluto dall’imposta (All. C, Legge n. 1216/1961) le assicurazioni:
-
contratte da società di mutuo soccorso;
-
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
-
sociali obbligatorie gestite dall’INPS;
-
dei crediti all’esportazione;
-
delle società mutue di assicurazione per il bestiame in Sardegna;
-
dei trasporti di linea aerea;
-
delle opere d’arte della Biennale di Venezia;
-
dei beni di pertinenza dell’opera Nazionale combattenti ed enti assimilati;
-
stipulate dall’Ente delle Tre Venezie;
-
per indennità dovute agli impiegati privati;
-
sulla vita, di capitalizzazione e rendite vitalizie (stipulate a partire dal 1° gennaio 2001);
-
contro eventi calamitosi (stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 - art. 1, c. 770, Legge n. 205/2017).
Non sono inoltre soggette ad imposta le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (già assoggettata a ritenuta da parte degli Istituti Italiani che provvedono all’erogazione per conto dell’istituto Svizzero - art. 76, Legge n. 413/1991).
69.2.3. Misura dell’imposta
69.2.3.Misura dell’impostaL’imposta sulle assicurazioni è dovuta in misura proporzionale per ogni centesimo di euro di ciascun pagamento del premio, comprensivo di oneri accessori e qualsiasi altro importo corrisposto dal contraente all’assicuratore, ad eccezione delle somme che dal contraente medesimo vengono rifuse all’assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni e contratti di rendita vitalizia (art. 4, Legge n. 1216/1961).
Risultano applicabili aliquote di imposta differenziate in base all’oggetto e tipo di assicurazione:
Misura dell’imposta sulle assicurazioni private | ||
Oggetto assicurazione | Aliquota | Riferimento |
Rischi navigazione navi immatricolate o registrate in Italia (a decorrere dal 1° gennaio 1998) | 0,05% | art. 9-quater, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 |
Disgrazie accidentali, malattia, interruzione di servizio o produzione in conseguenza di disgrazie accidentali, malattie o morte degli addetti all’esercizio o alla produzione | 2,50% | art. 5, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 |
Rischi agricoli (perdita del raccolto per intemperie o morte del bestiame) | lett. a) e b), art. 8, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 |
|
Rischi connessi all’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare | art. 10, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Rischi di impiego connessi alla cessione del quinto dello stipendio | art. 14, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Cumulative infortuni | 4,38% | art. 4, c .2, Legge 11 marzo 1988, n. 6 |
Rischi della navigazione e assimilate e assicurazione di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione | 7,50% | art. 2, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 |
Assistenza | 10,00% | art. 24, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 |
Assicurazioni sui rischi inerenti veicolo o natanti o ai danni causati dalla loro circolazione | 12,50% | art. 1-bis, Legge n. 1216/1961 |
Rischi dei trasporti terrestri | art. 3, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Responsabilità civile e rischi incendio nella conduzione di aziende agricole o forestali | lett. c) e d), art. 8, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Infedeltà dei prestatori d’opera | art. 12, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 |
|
Solvibilità dei debitori | 12,50% | art. 13, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 |
Ritiro della patente a seguito di investimento | art. 16, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Assicurazioni globali veicoli a motore | art. 19, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Responsabilità civile | art. 4, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Furto e rapina | 21,25% | art. 6, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 |
Rischio incendio, fulmine, esplosione, scoppio e rischio locativo e polizze globali incendio e furto | art. 7, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Guasti delle macchine e rischi di montaggio | art. 9, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Rischi industriali produzione cinematografica | art. 11, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Spese legali | art. 15, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Rischio rotture vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili | art. 17, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Assicurazioni contro il rischio pioggia (albergatori, vacanzieri, organizzatori di eventi e spettacoli all’aperto) | art. 18, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Assicurazioni globali fabbricati | art. 20, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Assicurazioni globali abitazione privata | art. 21, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 | |
Altre assicurazioni | art. 22, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 |
Contratti di assicurazione soggetti all’imposta solo se stipulati entro il 31/12/2000 | ||
Oggetto dell’assicurazione | Aliquota imposta |
Riferimento |
Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione | 2,50% | art. 1, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 |
Contratti di rendita vitalizia | art. 23, Tariffa All. A, Legge n. 1216/1961 |
Assicurazioni soggette ad imposta in misura ridotta
L’imposta è dovuta in misura ridotta (All. B, Legge n. 1216/1961) per le seguenti assicurazioni:
Contratti di assicurazione soggetti all’imposta in misura ridotta | ||
Oggetto dell’assicurazione | Aliquota imposta |
Riferimento |
Assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa | 0,62% | art. 1, Tariffa All. B, Legge n. 1216/1961 |
Assicurazioni integrative impiegati dello Stato e militari | art. 2, Tariffa All. B, Legge n. 1216/1961 |
|
Rischio incendio, fulmine, esplosione, scoppio e rischio locativo e polizze globali incendio e furto stipulate da Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato | 4,25% | art. 3, Tariffa All. B, Legge n. 1216/1961 |
69.2.4. Modalità di pagamento
69.2.4.Modalità di pagamentoL’imposta sulle assicurazioni è assolta direttamente dagli assicuratori che hanno diritto di rivalsa sui contraenti.
In caso di rivalsa, nei contratti di assicurazione e relative ricevute, deve essere indicata in modo distinto la somma delle imposte rimborsate dal contraente (art. 17, Legge n. 1216/1961).
Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l’imposta in relazione al premio ceduto all’assicuratore subentrante (art. 2-bis, Legge n. 1216/1961).
Le operazioni di riassicurazione non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l’imposta (o comunque se riferite a tipologie di operazioni esenti). In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le aliquote stabilite nella tariffa (art. 3, Legge n. 1216/1961).
L’imposta va versata telematicamente mediante procedura “F24 Accise” (ris. 22 ottobre 2010, n. 109/E) in più fasi:
-
versamenti in acconto mensili;
-
versamento in acconto annuale;
-
saldo a seguito di liquidazione definitiva effettuata dall’Amministrazione finanziaria.
Versamenti in acconto
I versamenti periodici in acconto (art. 9, Legge n. 1216/1961), devono essere effettuati con le seguenti scadenze:
-
entro il mese solare successivo a quello di incasso, compreso eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente (i premi ed accessori incassati nel mese di novembre compresi di eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, vanno versati entro il 20 dicembre), utilizzando il codice tributo 3354 (ris. 22 ottobre 2010, n. 109/E);
-
entro il 16 novembre, versamento di un acconto pari al 100% dell’imposta liquidata nell’anno precedente (al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore), utilizzando il codice tributo 3355 (ris. 22 ottobre 2010, n. 109/E).
Le operazioni di conguaglio (a credito o a debito) scaturenti dalla liquidazione definitiva determinata dall’Agenzia delle Entrate, dovranno essere effettuate entro la data del primo versamento utile successivo alla comunicazione della liquidazione (art. 9, c. 4, Legge n. 1216/1961).
69.2.5. Adempimenti
69.2.5.AdempimentiDenunzia inizio attività
Gli assicuratori nazionali ed i rappresentanti di assicuratori esteri sono tenuti a denunziare all’Ufficio del Registro nella cui circoscrizione hanno la loro sede principale entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (art. 20, Legge n. 1216/1961):
-
la qualità delle operazioni che intendono fare;
-
la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;
-
i dati anagrafici dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili.
Registro dei premi
Gli assicuratori nazionali (nonché quelli esteri operanti in Italia) devono tenere un registro nel quale annotare tutte le somme incassate (direttamente o a mezzo di agenti o incaricati) per premi ed accessori (art. 5, Legge n. 1216/1961), con specifica indicazione di:
-
agenzia o ufficio presso il quale la partita figura iscritta;
-
dati anagrafici del rappresentante o dell’incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia o ufficio;
-
numero o numeri della polizza, certificato ed appendice cui la partita si riferisce;
-
data della polizza (qualora il numero della stessa non sia sufficiente per identificarla);
-
scadenza delle rate di premio arretrate, correnti ed anticipate;
-
periodo di tempo cui si riferisce l’effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;
-
mese (ed eventualmente l’anno) in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente;
-
importo incassato per premio ed accessori;
-
importo riscosso a titolo di rivalsa dell’imposta.
Il registro va custodito presso la sede dell’assicuratore italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell’assicuratore estero (art. 8, Legge n. 1216/1961).
Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento. Non è richiesto un rigoroso ordine cronologico di annotazione (art. 5, Legge n. 1216/1961).
Dichiarazione annuale
Gli assicuratori, entro il 31 maggio di ciascun anno, devono presentare, in modalità telematica (direttamente o tramite
intermediari abilitati ai servizi dell’Agenzia delle Entrate), la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sull’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati (modello approvato
con Provv. 31 marzo 2023).
Sulla base della denuncia ricevuta, l’ufficio del registro, entro il 15 giugno, procede alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente (art. 9, Legge n. 1216/1961).
Con il medesimo modello vanno comunicati gli importi annualmente versati alle Province in relazione alle polizze di assicurazione contro il rischio di “responsabilità civile” stipulate per i veicoli a motore, con esclusione di quelle relative ai ciclomotori (art. 17, D.Lgs. n. 68/2011).
Cessione del credito
Nell’ipotesi di cessione d’azienda, il credito relativo all’acconto dell’imposta versato dal soggetto cedente può essere trasferito al soggetto conferitario previo presentazione di apposita comunicazione da indirizzare all’ufficio “Grandi contribuenti della Direzione Regionale del Lazio” (risposta a interpello 12 novembre 2020, n. 541).
Operatori esteri
Gli assicuratori esteri che operano in Italia, qualora non residenti in paesi UE, Norvegia o Islanda (Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni), sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale residente sul territorio Italiano (art. 4-bis, Legge n. 1216/1961; ris. 21 febbraio 2011, n. 19/E).
Gli assicuratori non residenti che operano in regime di libere prestazioni di servizi (ris. 6 agosto 2010, n. 80/E):
-
presentano denuncia mensile dei premi incassati;
-
trasmettono telematicamente la comunicazione degli importi relativi alle assicurazioni contro la responsabilità civile (premi annualmente versati alle Province);
-
scomputano l’acconto versato entro il 30 novembre, nella denuncia da presentare nel successivo mese di febbraio (e successive denunce, nel caso non sia recuperato integralmente nella denuncia presentata in febbraio - ris. 6 agosto 2010, n. 80/E).
Per gli assicuratori non residenti diversi da quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi (art. 11, Legge n. 1216/1961):
-
la denuncia è presentata dal contraente entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all’assicuratore;
-
l’imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denuncia.
69.3. Imposta Sugli Intrattenimenti
69.3.Imposta Sugli IntrattenimentiL’Imposta Sugli Intrattenimenti (ISI) grava sugli introiti derivanti da attività di intrattenimento e giochi svolti nel territorio dello Stato (art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640).
69.3.1. Soggetti passivi
69.3.1.Soggetti passiviÈ soggetto all’imposta chiunque:
-
organizzi attività di intrattenimento oggetto dell’imposta;
-
eserciti case da gioco (art. 2, D.P.R. n. 640/1972).
Nei casi in cui l’esercizio di case da gioco sia riservato per legge ad un ente pubblico, il soggetto passivo resta l’Ente pubblico anche qualora provveda a delegare ad altri la gestione (art. 2, D.P.R. n. 640/1972).
69.3.2. Oggetto dell’imposta
69.3.2.Oggetto dell’impostaSono soggette all’imposta sugli intrattenimenti le attività di:
-
esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti (qualora la durata della musica dal vivo risulti inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio);
-
utilizzazione di giochi e apparecchi da divertimento o trattenimento a gettone (ovvero a moneta o scheda prepagata);
-
utilizzo di strumenti multimediali;
-
gioco del bowling;
-
noleggio di go-kart;
-
ingressi nelle sale gioco riservate all’esercizio delle scommesse;
-
concorsi pronostici e scommesse;
-
giochi a distanza con vincite in denaro.
Le esecuzioni musicali soggette all’ISI sono quelle non riconducibili a concerti musicali vocali e strumentali e comunque ad esecuzioni di musica “dal vivo” per durata pari o superiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, in funzione dell’attività di intrattenimento. Per musica “dal vivo” si intende quella eseguita con utilizzo di strumenti musicali polifonici senza ausilio (o con ausilio ridotto) di basi preregistrate o campionate (circ. 7 settembre 2000, n. 165/E).
69.3.3. Determinazione dell’imposta
69.3.3.Determinazione dell’impostaLa base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso (ingresso e/o occupazione del posto) alle manifestazioni di intrattenimento venduti al pubblico (o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti), al netto dell’imposta sul valore aggiunto se dovuta (art. 3, D.P.R. n. 640/1972).
Sono da includere nel computo della base imponibile del tributo:
-
i diritti di prevendita (Avvocatura Generale dello Stato, parere 4 maggio 1999);
-
gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
-
i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
-
l’ammontare degli abbonamenti per la quota parte da determinare dividendo l’importo dell’abbonamento per il numero di eventi, prestazioni o attività cui l’abbonamento stesso da diritto (art. 6-bis, D.P.R. n. 640/1972);
-
i proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati,
-
il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
Un esercente attività di intrattenimenti ha organizzato complessivamente 30 eventi annuali di cui 6 fruibili in relazione ad abbonamenti annuali venduti ad € 350 cadauno.
La quota degli abbonamenti che alimenterà l’imponibile sarà quindi calcolata come segue:
Percentuale eventi fruibili dall’abbonato: 6/30 = 20%
Imponibile: importo abbonamento € 350 * 20% = € 70
Sono considerati assoggettabili ad imposta le consumazioni obbligatorie e il pagamento del biglietto di ingresso comprensivo di consumazione (circ. 7 settembre 2000, n. 165/E).
Sono escluse dal computo dell’ammontare imponibile (art. 3, D.P.R. n. 640/1972) le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria:
-
dell’imposta sugli intrattenimenti;
-
dell’IVA.
Prezzo dell’ingresso determinato forfettariamente in € 28
Per individuare la base imponibile è necessario provvedere allo scorporo dell’IVA (ad esempio 22%) e dell’ISI (ad esempio 16%): coeff. 1+[(22+16)/100] = 1,38
€ 28,00 / 1,38 = € 20,29 (base imponibile)
Imponibile = € 20,29
IVA 22% = € 4,46
ISI 16% = € 3,25
Totale = € 28,00
69.3.4. Misura dell’imposta
69.3.4.Misura dell’impostaLe aliquote dell’imposta sono stabilite in relazione alla tipologia dell’attività di intrattenimento.
Le aliquote applicabili sono quelli vigenti al momento iniziale dell’intrattenimento (art. 4, D.P.R. n. 640/1972).
Eventuali variazioni di aliquota intervenute dopo l’inizio dell’intrattenimento non incidono, pertanto, sulla determinazione del tributo (circ. 7 settembre 2000, n. 165/E).
Nell’ipotesi dell’organizzazione di un “Veglione di Capodanno” con inizio della manifestazione fissata alle ore 21.00 e termine alle ore 6.00 del giorno successivo, risulterà applicabile l’aliquota vigente alla data di inizio dell’intrattenimento anche per i titoli di accesso rilasciati dopo la mezzanotte indipendentemente da eventuali variazioni normative che apportino variazioni di aliquote con decorrenza 1° gennaio.
Attività di intrattenimento | Aliquota | Riferimento |
Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio. | 16% | Punto 1, Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 |
Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart. | 8% | Punto 2, Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 |
Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse. | 60% | Punto 3, Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 |
Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. | 10% | Punto 4, Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 |
Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella Tariffa, sono soggetti all’imposta nella misura di quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia (nota 1, Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972).
69.3.5. Modalità di pagamento
69.3.5.Modalità di pagamentoL’imposta è versata tramite delega unificata Mod. F24 (codice tributo 6728) entro i seguenti termini (art. 6, D.P.R. n. 544/1999):
Tipologia attività | Termine di versamento |
Attività a carattere continuativo, svolte in un mese solare | Entro il giorno sedici del mese successivo |
Attività occasionali | Entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione |
Quote e contribuzioni associative | Entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura dell’anno sociale |
Annullamento o rinvio dell’attività di intrattenimento
Nell’ipotesi di restituzione del corrispettivo per mancato svolgimento della manifestazione, l’imposta è commisurata alle somme non effettivamente rimborsate ed è versata entro 30 giorni dal termine originario.
Nel caso di rinvio della manifestazione (purché contenuto in 90 giorni dal termine originario e con rinnovo della validità dei titoli di accesso già venduti) i termini di versamento decorrono dalla nuova data (art. 6, D.P.R. n. 544/1999).
Rimborsi
Le somme versate erroneamente o in eccedenza possono essere richieste a rimborso dal contribuente entro il termine di decadenza di 5 anni dal giorno dell’effettivo pagamento (art. 40, c. 2, D.P.R. n. 640/1972).
69.3.6. Casi particolari
69.3.6.Casi particolariEventi organizzati a favore dei soci o degli associati
Per eventi di intrattenimento organizzati da enti, società o associazioni a favore dei propri soci o associati, l’imposta si applica:
-
sul corrispettivo dei titoli di accesso ed introiti complementari (
69.3.3.) se previsto (in tal caso l’ente, società o associazione organizzatore è tenuto a presentare, entro 10 giorni dalla fine di ciascun anno sociale, all’ufficio della SIAE o dell’Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione dell’ammontare delle quote e dei contributi versati (art. 2, D.P.R. n. 544/1999);
-
sull’ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l’attività di intrattenimento rappresenta l’unico scopo dell’ente, ovvero sulla parte di quote e contributi associativi riferibili all’attività di intrattenimento qualora l’ente svolga anche altre attività (art. 3, D.P.R. n. 640/1972).
Ingressi gratuiti
Per le attività di intrattenimento svolte con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all’imposta nel rispetto dei seguenti limiti:
-
5% della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti, per attività svolte con carattere periodico;
-
2% dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone, per le attività a carattere non periodico.
Nel computo dei suddetti limiti non vanno considerati i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite di particolari funzioni o compiti di istituto (c.d. tessere di servizio), purché l’organizzatore provveda a comunicare alla SIAE, prima dell’inizio della manifestazione:
-
il numero delle tessere gratuite da rilasciare per compiti di servizio;
-
i dati identificativi completi dei titolari con l’indicazione specifica della loro qualifica lavorativa e delle mansioni svolte (Ministero delle Finanze, circ. 7 settembre 2000, n. 165).
Se gli intrattenimenti o le altre attività vengono svolte in luoghi senza una capienza determinata, i limiti percentuali di accessi gratuiti non imponibili sono calcolati giornalmente in proporzione ai titoli di accesso venduti (art. 26, D.P.R. n. 640/1972).
I titoli omaggio rilasciati in eccedenza scontano l’imposta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento (art. 26, D.P.R. n. 640/1972).
Case da gioco
Per le case da gioco la base imponibile è costituita da:
-
differenza tra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite, quotidianamente determinata (c.d. “margine”);
-
altri introiti connessi all’esercizio del gioco.
La certificazione degli introiti è effettuata mediante (art. 5, D.P.R. n. 544/1999):
-
compilazione distinte incassi giornaliere (con separata indicazione dei proventi derivanti da attività di gioco) e mensili;
-
compilazione delle note per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi;
-
scontrino fiscale (o ricevuta fiscale) da emettere esclusivamente per le operazioni non accessorie effettuate nel corso dell’evento.
Gli eventuali accantonamenti di parte delle giocate, per la costituzione od incremento di montepremi (ad esempio jackpot), non devono essere decurtate dall’ammontare delle somme incassate ai fini della determinazione della base imponibile in quanto non costituiscono ancora vincite riconosciute ai giocatori (circ. 7 settembre 2000, n. 165/E).
Attività non eterogenee
Nelle ipotesi di attività di intrattenimento organizzate congiuntamente con attività non soggette ad imposta o con attività soggette ad aliquote di imposta differenti, l’imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente (nota 2 alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972).
Qualora nell’ambito di una attività di somministrazione di alimenti e bevande siano organizzate, in sale differenti della medesima struttura, un intrattenimento con musica dal vivo ed un “karaoke”, l’imposta andrà determinata in misura forfettaria in proporzione alla durata dell’evento soggetto ad ISI (karaoke).
Attività agonistico sportive
Le attività di intrattenimento riconducibili ad attività agonistiche e/o sportive (bigliardo, bowling, go-kart, ecc.) sono escluse dall’Imposta sugli intrattenimenti (per carenza della caratteristica ludica essenziale).
Sono riconosciute sportive le attività organizzate da:
-
Coni;
-
Federazioni sportive nazionali;
-
Enti di promozione sportiva ed altri soggetti, comunque denominati che perseguano finalità sportive, purché affiliati o riconosciuti dal Coni o da Federazioni sportive nazionali;
Sono riconosciute attività caratterizzate dalla connotazione agonistica (non svolta al solo scopo amatoriale) se:
-
inserite o ricollegabili direttamente a manifestazioni sportive (gare, tornei, campionati, ecc.);
-
svolte con sistematicità e promosse o riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali.
Non è assoggettato ad imposta l’uso degli impianti o attrezzature da parte dei soggetti sopra elencati, nel contesto di una manifestazione riconosciuta come agonistico-sportiva (circ. 7 settembre 2000, n. 165/E).
Intrattenimento a fini di beneficenza
Le attività di intrattenimento organizzate per finalità di beneficenza (introiti destinati ad Enti Pubblici ed "Enti del Terzo Settore”), purché non sia superato il limite di dodici giornate di attività effettuate nel corso dell’anno dal medesimo soggetto godono della riduzione della base imponibile del 50% (art. 5, D.P.R. n. 640/1972).
L’agevolazione spetta alle seguenti condizioni (art. 5, D.P.R. n. 640/1972):
-
destinazione all’Ente beneficiario di un importo pari ad almeno due terzi degli incassi al netto delle spese e delle imposte;
-
presentazione di dichiarazione preventiva all’ufficio della SIAE (con indicazione della finalità benefica);
-
predisposizione e conservazione di apposito rendiconto dal quale risultino le spese relative a ciascuna iniziativa.
Se il soggetto organizzatore è un Ente pubblico, l’imposta non è dovuta (purché siano rispettate le condizioni suesposte).
Sono esenti altresì le attività di intrattenimento organizzati dalle ONLUS in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione purché sia data comunicazione preventiva all’ufficio SIAE territorialmente competente (art. 5, c. 5, D.P.R. n. 640/1972).
Regime forfetario
È data facoltà di optare per un regime di forfettizzazione dell’imponibile (50% dei proventi conseguiti) in relazione a (art. 14, D.P.R. n. 640/1972):
-
esecuzioni musicali non “dal vivo” effettuate in pubblici esercizi (purché non sussistano prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti);
-
attività esercitate da soggetti che nell’anno solare precedente non abbiano conseguito ricavi superiori al tetto di 25.822,84 euro;
-
esercizio di attività “miste” (ovvero attività soggette all’imposta esercitate congiuntamente ad attività non soggette all’imposta), sempreché nell’anno solare precedente non abbiano conseguito ricavi superiori al tetto di 25.822,84 euro.
L’opzione non necessita di adempimento preventivo ed è rilevabile per comportamento concludente del contribuente (art. 4, D.P.R. n. 544/1999; art. 1, D.P.R. n. 442/1997).
69.3.7. Adempimenti
69.3.7.AdempimentiGli esercenti e gli organizzatori di eventi di intrattenimento e gli altri soggetti passivi del tributo sono tenuti a:
-
presentare dichiarazione preventiva di effettuazione di attività attestante il possesso della licenza di pubblica sicurezza (art. 19, D.P.R. n. 640/1972);
-
rilasciare, all’atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso per ciascun partecipante o spettatore (art. 6, D.P.R. n. 640/1972), emesso mediante misuratori fiscali conformi al modello approvato dal Ministero delle Finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio (i titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi);
-
trasmettere alla SIAE (in modalità cartacea, telematica o mediante supporto magnetico):
-
il riepilogo giornaliero entro il 5° giorno non festivo successivo;
-
il riepilogo mensile entro il 5° giorno non festivo del mese successivo (circ. 7 settembre 2000, n. 165/E);
-
-
provvedere agli adempimenti IVA (art. 74, D.P.R. n. 633/1972).
Misuratori elettronici
I misuratori fiscali idonei alla emissione dei titoli di accesso, nonché le biglietterie automatizzate idonee all’emissione dei titoli di accesso, devono rispettare le caratteristiche tecniche stabilite (D.M. 13 luglio 2000 e D.dir. 23 luglio 2001) e consentire l’emissione:
-
del documento fiscale riepilogativo degli incassi giornalieri (al termine di ciascun giorno di attività);
-
del documento fiscale riepilogativo degli incassi mensili (alla fine di ciascun mese);
-
del titolo di accesso contenente le seguenti indicazioni:
-
natura dell’attività esercitata;
-
data ed ora dell’evento;
-
luogo, impianto e sala dell’evento;
-
numero ed ordine di posto;
-
natura, titolo ed ogni altro elemento identificativo dell’evento;
-
corrispettivo per l’attività di spettacolo o di intrattenimento;
-
ingresso gratuito, riduzione del prezzo e relative causali, avvenuto pagamento dell’imposta, dicitura “abbonato” ed estremi dell’abbonamento a data libera;
-
ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
-
natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle prestazioni accessorie, complementari o comunque connesse, con separata indicazione dei corrispettivi;
-
dicitura “emesso per la vendita da parte di” con i dati identificativi del terzo;
-
dicitura “emesso per la vendita da parte dell’organizzatore”;
-
stampa del sigillo fiscale (codice di controllo generato da algoritmo di sicurezza atto a consentire la verifica della validità da parte degli organi preposti al controllo).
Il sistema automatizzato deve inoltre consentire la modifica del nominativo intestatario del ticket e la rivendita dei titoli di accesso nominativi (Provv. 21 dicembre 2021). Il titolo di accesso deve essere invalidato all’atto dell’accesso nel luogo di svolgimento dell’evento (art. 3, D.M. 13 luglio 2000) mediante:
-
-
separazione della sezione di controllo del tagliando;
-
invalidazione elettronica (in caso di adozione di un sistema di controllo degli accessi automatizzato);
-
obliterazione del titolo riferito al singolo evento, per i titoli di abbonamento.
Il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, nel sistema automatizzato che ne ha permesso l’emissione (circ. 27 agosto 1998, n. 209/E), con descrizione anche della causale:
-
in via generale entro il 5° giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell’evento;
-
immediatamente, nel caso in cui il titolo di accesso sia emesso per errore, ma non ancora rilasciato;
-
entro i termini di versamento delle imposte, qualora l’evento non dovesse effettuarsi e sia previsto il rimborso dei corrispettivi.
Il titolo di accesso annullato, quale documento fiscale, deve essere conservato integro in tutte le sue parti. Nell’ipotesi di manifestazione già iniziata e sospesa per cause di forza maggiore (ad esempio, eventi atmosferici) l’integrità del titolo di accesso già invalidato tramite separazione, è riferibile alla sezione restituita dal partecipante o spettatore per il rimborso (circ. 27 agosto 1998, n. 209/E).
L’annullamento dei titoli emessi “a data libera” risulta possibile entro i seguenti termini:
-
entro il 5° giorno lavorativo successivo a quello del primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore in caso di abbonamenti a data libera (ris. 28 febbraio 2007, n. 27/E);
-
entro il 5° giorno lavorativo successivo all’ultimo evento fruibile in caso di titoli singoli a data libera (c.d. “open”) (ris. 30 settembre 2016, n. 86/E).
Esclusioni
Sono esentati dal rilascio dei titoli di accesso:
-
esercenti attività di “minima importanza” e attività effettuate promiscuamente ad attività non soggette all’imposta con ricavi dell’anno solare precedente non superiori a 25.822,84 euro (certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale “integrato”);
-
soggetti non imprenditori che organizzano attività di intrattenimento in maniera occasionale (tenuti a dichiarare alla SIAE, entro il 5° giorno successivo al termine della manifestazione, gli elementi identificativi dell’evento e i corrispettivi percepiti - art. 3, D.P.R. n. 544/1999);
-
prestazioni rese mediante apparecchi da divertimento o trattenimento installati in luoghi pubblici, locali aperti al pubblico, circoli o associazioni.
69.3.8. Apparecchi da divertimento e intrattenimento
69.3.8.Apparecchi da divertimento e intrattenimentoL’ammontare delle imposte sugli intrattenimenti dovute per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito (art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è determinato con modalità forfetarie (art. 14-bis, D.P.R. n. 640/1972).
Soggetti passivi
Sono soggetti passivi dell’imposta sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento coloro che esercitano attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento e intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie ovvero l’esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui ne sia proprietario (art. 1, D.M. 22 marzo 2004).
Apparecchi senza vincite in denaro
Sono considerati apparecchi e congegni per il gioco lecito (art. 110, R.D. n. 773/1931):
-
quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
-
quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
-
quelli meccanici ed elettromeccanici differenti dai precedenti, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
-
quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
Determinazione dell’imposta
L’imponibile è determinato forfetariamente con Decreto Ministeriale (D.M. 10 marzo 2010) che resta in vigore, salvo adozione di successivi decreti da emanarsi entro il 31 gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
Cat. | Tipologia apparecchiatura |
Imponibile | ISI 8% | IVA 22%1 |
Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro2 | € 1.800,00 | 144,00 | 198,00 | |
AM1 | Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo | € 3.800,00 | 304,00 | 418,00 |
AM2 | Elettro grammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone | € 540,00 | 43,20 | 59,40 |
AM3 | Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (calcio balilla, bigliardini e apparecchi similari) | € 510,00 | 40,80 | 56,10 |
AM4 | Apparecchi elettromeccanici attivabili a monera o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari | € 1.090,00 | 87,20 | 119,90 |
AM5 | Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo (congegno a vibrazione tipo “kiddie rides” e apparecchi similari) | € 520,00 | 41,60 | 57,20 |
AM6 | Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo (gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari) | € 1.630,00 | 130,40 | 179,30 |
1 L’IVA sulle attività di intrattenimento e giochi si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti, con detrazione determinata forfetariamente nella misura del 50% (art. 74, c. 6, D.P.R. n. 633/1972). | ||||
2 Gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro sono classificati in: - apparecchi (congegni elettromeccanici (privi di monitor) con premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (art. 110, c. 7, lett. a), R.D. n. 773/1931); - apparecchi basati sull’abilità fisica/mentale che non distribuiscono premi (art. 110, c. 7, lett. c), R.D. n. 773/1931); - altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici (biliardi, flipper, freccette ecc.) |
Riduzioni
Sono previste riduzioni per apparecchi installati stabilmente:
-
in locali che restano chiusi per almeno 6 mesi l’anno (attività stagionali) - imponibile medio di cui al D.M. 10 marzo 2010 è ridotto al 50% (art. 2, D.M. 7 agosto 2003);
-
sale ricreative delle Amministrazioni militari, dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco - l’imponibile medio di cui al D.M. 10 marzo 2010 è ridotto ad 1/3 (art. 2, D.M. 7 agosto 2003).
Modalità di pagamento
Il pagamento è effettuato in unica soluzione a mezzo Mod. F24 Accise (codice tributo 5123 - Ente “M”) entro il 16 marzo di ogni anno (ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo) (art. 14-bis, D.P.R. n. 640/1972).
L’imposta dovuta nel primo anno di installazione dell’apparecchio va determinata in funzione della frazione di anno residua (art. 2, D.M. 10 marzo 2010).
Il gestore è altresì tenuto ad inviare entro i successivi 5 giorni lavorativi al pagamento, all’ispettorato compartimentale dei monopoli di stato territorialmente competente, il modello di liquidazione dell’imposta sugli intrattenimenti (D.M. 2 febbraio 2009).
Apparecchi con vincite in denaro
L’imposta è determinata con modalità forfettarie (ma differenti rispetto a quelle previste per gli apparecchi e i congegni che non corrispondono vincite in denaro) per gli apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito che corrispondono vincite in denaro collegati telematicamente in rete con l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato).
Per alimentare il montepremi è previsto che sia destinata alle vincite (pay-out) una quota delle somme giocate in misura non inferiore al (art. 1, c. 1051, Legge n. 145/2018):
-
65% per apparecchi AWP (slot) (art. 110, c. 6, lett. a), R.D. n. 773/1931);
-
83% per apparecchi VLT (videolottery) (art. 110, c. 6, lett. b), R.D. n. 773/1931).
Soggetti passivi
I concessionari delle licenze (nulla osta rilasciato dall’AAMS) di apparecchi e congegni che corrispondono vincite in denaro devono iscriversi in un elenco pubblico unico (art. 1, c. 533, Legge n. 266/2005).
Determinazione dell’imposta
Per tali tipologie di apparecchi e congegni, è prevista l’applicazione di un “prelievo erariale unico” (PREU) in sostituzione dell’ISI e dell’IVA (art. 39, c. 13, D.L. n. 269/2003), da determinare sulla base del contatore estratto dagli apparecchi (art. 3, D.M. 12 aprile 2007).
L’impossibilità di procedere alla lettura del contatore alla fine del periodo contabile determina la necessità di adottare i seguenti criteri (art. 4, D.M. 12 aprile 2007):
-
apparecchio non collegato alla rete telematica a seguito della cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta: va utilizzato il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica la cessazione o sospensione;
-
apparecchio sottoposto ad intervento di manutenzione straordinaria che ha comportato la inizializzazione dei contatori: va utilizzato sia il contatore estratto il giorno antecedente all’intervento di manutenzione, sia il contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile per il periodo decorrente dal giorno dell’intervento straordinario;
-
titolarità del “nulla osta” trasferita da un concessionario ad un altro: va utilizzato il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica il trasferimento.
Misura dell’imposta (art. 1, c. 731, Legge n. 160/2019) | |||
Sigla apparecchio |
Tipologia apparecchio |
Prelievo sull’ammontare delle somme giocate | Addizionale sulle vincite di importo eccedenti € 200,00 |
VLT | Videolottery | 8,6% | 20% |
AWP | Slot | 24,00% | - |
Il versamento è effettuato mediante delega di pagamento Mod. “F24 Accise” secondo le seguenti scadenze (art. 39, c. 13-bis, D.L. n. 269/2003 e D.M. 12 aprile 2007):
Data | Periodo contabile |
Criteri determinazione acconto | Codice tributo |
28 gennaio | 1ª rata periodo gennaio-febbraio |
25% del prelievo dovuto per il periodo settembre-ottobre dell’anno precedente | 5155 |
13 febbraio | 2ª rata periodo gennaio - febbraio |
25% del prelievo dovuto per il periodo settembre-ottobre dell’anno precedente | 5155 |
28 febbraio | 3ª rata periodo gennaio - febbraio |
25% del prelievo dovuto per il periodo settembre-ottobre dell’anno precedente | 5155 |
22 marzo | 4ª rata periodo gennaio - febbraio |
Saldo periodo gennaio-febbraio, al netto dei n. 3 acconti versati | 5155 |
28 marzo | 1ª rata periodo marzo - aprile |
25% del prelievo dovuto per il periodo novembre-dicembre dell’anno precedente | 5156 |
13 aprile | 2ª rata periodo marzo - aprile |
25% del prelievo dovuto per il periodo novembre-dicembre dell’anno precedente | 5156 |
28 aprile | 3ª rata periodo marzo - aprile |
25% del prelievo dovuto per il periodo novembre-dicembre dell’anno precedente | 5156 |
22 maggio | 4ª rata periodo marzo - aprile |
Saldo periodo marzo-aprile, al netto dei n. 3 acconti versati | 5156 |
28 maggio | 1ª rata periodo maggio-giugno |
25% del prelievo dovuto per il periodo gennaio-febbraio | 5157 |
13 giugno | 2ª rata periodo maggio-giugno |
25% del prelievo dovuto per il periodo gennaio-febbraio | 5157 |
28 giugno | 3ª rata periodo maggio-giugno |
25% del prelievo dovuto per il periodo gennaio-febbraio | 5157 |
22 luglio | 4ª rata periodo maggio-giugno |
Saldo periodo maggio-giugno, al netto dei n. 3 acconti versati | 5157 |
28 luglio | 1ª rata periodo luglio-agosto |
25% del prelievo dovuto per il periodo marzo-aprile | 5158 |
13 agosto | 2ª rata periodo luglio-agosto |
25% del prelievo dovuto per il periodo marzo-aprile | 5158 |
28 agosto | 3ª rata periodo luglio-agosto |
25% del prelievo dovuto per il periodo marzo-aprile | 5158 |
22 settembre | 4ª rata periodo luglio-agosto |
Saldo periodo luglio-agosto, al netto dei n. 3 acconti versati | 5158 |
28 settembre | 1ª rata periodo settembre-ottobre |
25% del prelievo dovuto per il periodo maggio-giugno | 5159 |
13 ottobre | 2ª rata periodo settembre-ottobre |
25% del prelievo dovuto per il periodo maggio-giugno | 5159 |
28 ottobre | 3ª rata periodo settembre-ottobre |
25% del prelievo dovuto per il periodo maggio-giugno | 5159 |
22 novembre | 4ª rata periodo settembre-ottobre |
Saldo periodo settembre-ottobre, al netto dei n. 3 acconti versati | 5159 |
28 novembre | 1ª rata periodo novembre - dicembre |
25% del prelievo dovuto per il periodo luglio-agosto | 5160 |
13 dicembre | 2ª rata periodo novembre - dicembre |
25% del prelievo dovuto per il periodo luglio-agosto | 5160 |
28 dicembre | 3ª rata periodo novembre - dicembre |
25% del prelievo dovuto per il periodo luglio-agosto | 5160 |
22 gennaio anno successivo | 4ª rata periodo novembre - dicembre |
Saldo periodo novembre-dicembre, al netto dei n. 3 acconti versati | 5160 |
16 marzo anno successivo | Saldo annuale | 5161 |
Eventuali crediti risultanti dalle singole operazioni di conguaglio (4ª rata di ciascun periodo e saldo annuale) possono essere scomputate dai versamenti successivi (art. 6, D.M. 12 aprile 2007).
Il credito scaturente dalle operazioni di conguaglio annuali può essere richiesto a rimborso (art. 7, D.M. 12 aprile 2007).
I prelievi sulle vincite da apparecchi videolottery sono trattenuti all’atto del pagamento delle stesse e sono versati dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario (art. 5, c. 3, D.M. 12 ottobre 2011).
Per le addizionali sulle vincite è prevista (D.M. 16 dicembre 2011):
-
l’annotazione in apposito registro;
-
il versamento entro il giorno 16 del mese successivo con Mod. F24 Accise (codice tributo 5273) con divieto di compensazione;
-
la comunicazione (entro il giorno 10 del mese successivo) dell’ammontare complessivo delle vincite (con specifica delle addizionali trattenute ed importi delle vincite nette) (AAMS, Decreto 6 giugno 2014, prot. RU/48571/2014).
69.3.9. Concorsi pronostici e scommesse
69.3.9.Concorsi pronostici e scommesseSui concorsi pronostici e sulle scommesse di qualunque tipo e relative a qualunque evento, accettati nel territorio dello Stato (a prescindere dalla localizzazione dell’evento sportivo e dell’operatore) è dovuta una imposta unica in sostituzione dell’ISI (art. 1, D.Lgs. n. 504/1998).
Soggetti passivi
Sono soggetti passivi dell’imposta unica coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse, anche in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal MEF-AAMS (art. 1, c. 66, Legge n. 220/2010).
Base imponibile
La base imponibile è costituita:
-
concorsi pronostici: intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori (aliquota ordinaria 26,80%; elevata al 29% per i concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI - art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 60/1999);
-
scommesse a quota fissa: differenza tra somme giocate e vincite corrisposte (art. 1, c. 945, Legge n. 208/2015 e art. 1, c. 1051, Legge n. 205/2017).
Misura | ||
Tipologia scommessa | Aliquota | |
TRIS e scommesse assimilabili | 22,50% | |
Scommesse ippiche a totalizzatore | 15,70% | |
Scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavali a totalizzatore | 25% | |
Scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli | Se la raccolta avviene su rete fisica | 43% |
Se la raccolta avviene a distanza | 47% | |
Scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori | Se la raccolta avviene su rete fisica | 20% |
Se la raccolta avviene a distanza | 24% | |
Scommesse a quota fissa su eventi simulati | 22% |
Pagamento dell’imposta
L’imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche è versata in unica soluzione con le seguenti scadenze (art. 12-bis, D.L. n. 216/2011):
Imposta unica relativa al periodo | Termine di versamento |
gennaio - aprile | 31 agosto |
maggio - agosto | 30 novembre |
settembre - novembre | 20 dicembre |
dicembre | 31 gennaio dell’anno successivo |
Adempimenti
Le operazioni relative alle scommesse possono essere documentate (art. 2, D.P.R. n. 66/2002):
-
mediante la ricevuta per le scommesse contenente solo dati di carattere anonimo, per i soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per il collegamento in tempo reale al totalizzatore nazionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
-
mediante comunicazione telematica all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi a tutte le operazioni, per i soggetti che si avvalgono di sistemi informatici non collegati in tempo reale con il totalizzatore nazionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
-
mediante ricevute cartacee a due sezioni (preventivamente numerate e vidimate), recante gli elementi identificativi della scommessa, per i soggetti che gestiscono le scommesse senza utilizzo di sistemi informatici.
Le operazioni relative ai concorsi pronostici soggetti all’imposta unica sono documentate mediante le schede di partecipazione recanti i contrassegni di validazione stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 2, D.P.R. n. 66/2002).
Il soggetto d’imposta provvede alla stampa di prospetti riepilogativi (art. 3, D.P.R. n. 66/2002), sui quali andranno annotati gli estremi del versamento dell’imposta effettuati, per:
-
ciascuna giornata nella quale si sono svolti gli avvenimenti;
-
distintamente per gli introiti derivanti da scommesse rispetto a quelli derivanti da concorsi pronostici.
I soggetti d’imposta che non si avvalgono di sistemi informatici compilano, prima dell’inizio di ciascuna gara, un foglio riepilogativo delle scommesse conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da inviare in copia al totalizzatore nazionale (anche in via telematica) entro il mese successivo a quello di riferimento delle gare.
Accertamento
L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) procede alla liquidazione dell’imposta avvalendosi di procedure automatizzate, per verificare la rispondenza della misura e della tempestività dei versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi.
I ruoli vanno notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l’imposta (art. 24, c. 1 e 6, D.L. n. 98/2011), con possibilità di accedere alla rateazione (art. 24, c. 7, D.L. n. 98/2011).
Le sanzioni applicabili sono (art. 5, D.Lgs. n. 504/1998):
-
omesso o ritardato pagamento dell’imposta unica; sanzione del 30% degli importi non pagati;
-
sottrazione base imponibile: sanzione dal 120% al 240% della maggiore imposta e chiusura dell’esercizio da 1 a 6 mesi se la base imponibile sottratta è superiore a 50.000 euro;
-
omessa o inesatta segnalazione certificata di inizio attività: sanzione amministrativa da 516 euro a 2.000 euro;
-
giocate simulate: sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata (l’imposta è comunque dovuta), oltre alla chiusura dell’esercizio da 3 a 6 mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell’esercizio da 6 mesi a 1 anno. Se la violazione è commessa anche successivamente la chiusura dell’esercizio disposta per recidiva, è prevista la revoca della concessione.
Riduzione delle sanzioni
Se le violazioni non sono state già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, le sanzioni sono ridotte nella misura di:
-
1/12 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se eseguito nel termine di 30 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
-
1/10 del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 1 anno dalla violazione.
La riduzione delle sanzioni è applicabile qualora il pagamento delle stesse sia eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo comprensivo degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998).
69.3.10. Imposta unica su giochi a distanza con vincite in denaro
69.3.10.Imposta unica su giochi a distanza con vincite in denaroÈ soggetto ad imposta unica, l’esercizio dei seguenti giochi a distanza con vincite in denaro (D.dir. 10 gennaio 2011 e D.M. 19 maggio 2016):
Tipologia | Base imponibile | Aliquota imposta |
Giochi di abilità e Bingo | Margine (differenza tra somme raccolte ed importi restituiti in vincita) | 25% |
Giochi di sorte a quota fissa con esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari | Margine (differenza tra importi puntati ed importi restituiti in vincita distintamente verificata per ciascun mese e per ciascuna tipologia di gioco. Eventuali somme accantonate a titolo di “jackpot” sono da considerarsi quali vincite erogate). Se la differenza è negativa non va versata imposta | 25% |
Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. | Margine, se il gioco è organizzato in modalità “solitario”. Se organizzato in modalità “tra giocatori” l’imponibile è dato dalla contribuzione apportata dal giocatore al compenso del concessionario con il quale lo stesso è contrattualizzato, sulla base delle puntate da lui effettuate durante i diversi colpi della propria sessione di gioco. |
25% |
I bonus eventualmente assegnati dal concessionario (c.d. “fun bonus”) non rientrano nel calcolo della base imponibile (art. 3, D.M. 11 aprile 2011).
L’imposta va versata mediante delega di pagamento Mod. F24 Accise negli stessi termini
dell’imposta unica su concorsi e pronostici (69.3.9.).
L’imposta dovuta in base ai conteggi resi disponibili mensilmente ai concessionari è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (MEF-AAMS, Decreto Direttore Generale 11 aprile 2011).
Diritto sulle vincite sui giochi-lotteria
È dovuto un diritto sulle vincite conseguite attraverso i seguenti giochi (art. 6, D.M. 12 ottobre 2011):
-
Vinci per la vita-Win for life;
-
Vinci per la vita-Win for Life Gold;
-
SiVinceTutto Superenalotto;
-
Lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
-
Enalotto, Superstar;
nella seguente misura del 20% applicabile per vincite superiori a 500,00 euro (art. 1, c. 734, Legge n. 160/2019).
L’importo del diritto è trattenuto all’atto del pagamento della vincita e corrisposto all’erario, unitamente al primo versamento utile, nella misura del 90% della somma trattenuta al vincitore (il residuo 10% è destinato al fondo montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’enalotto, art. 6, D.M. 12 ottobre 2011).
Adempimenti
I soggetti passivi di imposta (concessionari per la raccolta dei giochi pubblici) devono inoltrare preventivamente istanza per l’autorizzazione all’esercizio dei giochi a distanza allegando esito di conformità della piattaforma di gioco utilizzata (art. 2, D.dir. 10 gennaio 2011).
Registro unico degli operatori del gioco pubblico
A decorrere dall’esercizio 2020 è prevista l’istituzione del “Registro unico degli operatori del gioco pubblico” presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (art. 27, D.L. n. 124/2019), al quale sono tenuti ad iscriversi, corrispondendo i relativi diritti di iscrizione, i seguenti soggetti:
Tipologia operatore | Diritto di iscrizione |
Produttori apparecchi di gioco con codice identificativo unico rilasciato dall’Amministrazione dei Monopoli | € 2.500,00 |
Proprietari apparecchi di gioco con codice identificativo unico rilasciato dall’Amministrazione dei Monopoli | € 500,00 |
Possessori o detentori a qualsiasi titolo di apparecchi di gioco con codice identificativo unico rilasciato dall’Amministrazione dei Monopoli | € 200,00 |
Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali di intrattenimento che siano anche proprietari degli apparecchi e terminali con codice identificativo unico | € 10.000,00 |
Produttori apparecchi di gioco e congegni elettronici senza premi o con vincite di piccola oggettistica (lett. a) e c), art. 110, c. 7, R.D. n. 773/1931) | € 2.500,00 |
Proprietari apparecchi di gioco e congegni elettroniche senza premi o con vincite di piccola oggettistica (lett. a) e c), art. 110, c. 7, R.D. n. 773/1931) | € 500,00 |
Produttori apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lett. c-bis), art. 110, c. 7, R.D. n. 773/1931) | € 2.500,00 |
Possessori apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lett. c-bis), art. 110, c. 7, R.D. n. 773/1931) | € 200,00 |
Proprietari apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lett. c-bis), art. 110, c. 7, R.D. n. 773/1931) | € 500,00 |
Produttori apparecchi per cui l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (lett. c-ter), art. 110, c. 7, R.D. n. 773/1931) | € 2.500,00 |
Proprietari apparecchi per cui l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (lett. c-ter), art. 110, c. 7, R.D. n. 773/1931) | € 500,00 |
Concessionari del gioco del bingo | € 10.00,00 |
Concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati | € 3.000,00 |
Titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati e i titolari punti di raccolta ad essi collegati | € 200,00 |
Concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore | € 10.000,00 |
Titolari dei punti vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore | € 200,00 |
Concessionari del gioco a distanza | € 10.000,00 |
Titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza | € 200,00 |
Produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati | € 2.500,00 |
Società di corse che gestiscono gli ippodromi | € 3.000,00 |
Allibratori | € 500,00 |
Altri soggetti 1 | da determinare 1 |
1 Da individuare con Provvedimento Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. |
I soggetti che operano in più ambiti sono tenuti al versamento di una sola tassa di iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco (ad esempio concessionari ed al contempo titolari di punti di raccolta) determinano la tassa di iscrizione individuandola in quella più elevata tra le varie categorie cui risulterebbero ascrivibili (art. 27, c. 4-bis, D.L. n. 124/2019).
L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico e deve essere rinnovata annualmente.
L’effettiva operatività del registro è subordinata all’emanazione di provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che determinerà le modalità di iscrizione e di cancellazione nonché i termini e le modalità di versamento dei diritti.
Sanzioni - L’omesso versamento del diritto di iscrizione può essere regolarizzato (prima che la violazione sia accertata) con il versamento della somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo (art. 27, c. 6, D.L. n. 124/2019).
La mancata iscrizione al Registro comporterà l’applicazione di una sanzione pari ad euro 10.000 e l’inibizione all’iscrizione (e relativa mancata abilitazione all’attività) per i successivi 5 anni (art. 27, c. 8, D.L. n. 124/2019).
La medesima sanzione amministrativa pari a 10.000 euro è prevista per i concessionari di gioco pubblico che intrattengono rapporti contrattuali (per l’esercizio dell’attività di gioco) con soggetti non iscritti al Registro (il rapporto contrattuale in caso di accertamento dell’irregolarità è in ogni caso risolto di diritto) (art. 27, c. 9, D.L. n. 124/2019).
69.4. Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax)
69.4.Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax)L’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) è dovuta in relazione alla fabbricazione, acquisizione ed importazione di prodotti
in plastica monouso (art. 1, c. 634, Legge n. 160/2019).
La decorrenza dell’obbligo tributario, inizialmente prevista al 1° luglio 2020, è stabilita al 1° luglio 2026 (art. 1, c. 652, Legge n. 160/2019).
69.4.1. Soggetti passivi
69.4.1.Soggetti passiviSono soggetti all’imposta (art. 1, c. 637, Legge n. 160/2019):
-
fabbricanti nazionali di manufatti in plastica monouso;
-
soggetti (residenti e non residenti) che intendono vendere ad altri soggetti nazionali manufatti in plastica ottenuti per loro conto in un impianto di produzione (committenti);
-
soggetti (anche privati) che acquisiscono i manufatti in plastica monouso da soggetti stabiliti nell’Unione europea;
-
importatori dei detti manufatti da paesi extra UE.
Ai fini della soggettività d’imposta, non è considerato “fabbricante” il soggetto che produce MACSI utilizzando prodotti sui quali l’imposta sia già stata scontata da altro soggetto, salvo che la lavorazione non preveda l’aggiunta di ulteriore materia plastica (art. 1, c. 638, Legge n. 160/2019).
Il rappresentante fiscale di soggetti non residenti stabiliti nel territorio nazionale, risulta obbligato in solido al pagamento dell’imposta (art. 1, c. 645, Legge n. 160/2019).
69.4.2. Oggetto dell’imposta
69.4.2.Oggetto dell’impostaSono soggette ad imposta i manufatti in plastica “monouso” (MACSI) destinati alla funzione di:
-
contenimento;
-
protezione;
-
manipolazione;
-
consegna;
di merci o prodotti alimentari.
Sono altresì soggetti all’imposta (art. 1, c. 635, Legge n. 160/2019):
-
i MACSI destinati alla chiusura, commercializzazione o presentazione dei MACSI utilizzati per le merci o i prodotti alimentari;
-
i prodotti semilavorati (realizzati con impiego anche parziale di materiale plastico), comprese le preforme, utilizzati per la produzione dei MACSI.
Il principio impositivo (art. 1, c. 634, Legge n. 160/2019) verte sulla coesistenza della triplice condizione di:
-
realizzazione dei manufatti con materie plastiche (polimeri organici di origine sintetica), anche in forma di fogli, strisce o pellicole;
-
vita del manufatto limitata ad un unico utilizzo (prodotti non idonei, o comunque non concepiti, per un successivo riutilizzo);
-
produzione, importazione o introduzione nel territorio nazionale.
L’imposta diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo (art. 1, c. 636 e c. 639, Legge n. 160/2019), che si verifica:
-
per i manufatti realizzati in Italia, all’atto della cessione a soggetti nazionali;
-
per i manufatti provenienti da paesi UE acquistati da operatori economici nazionali, all’atto dell’acquisto (o della cessione nei confronti di un consumatore privato);
-
per i manufatti provenienti da paesi extra UE, all’atto della importazione definitiva nel territorio nazionale.
69.4.3. Esclusioni
69.4.3.EsclusioniL’imposta non si applica in relazione alla cessione, acquisizione o importazione di (art. 1, c. 634 e c. 642, Legge n. 160/2019):
-
manufatti compostabili;
-
dispositivi medici;
-
manufatti adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali;
-
manufatti ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri paesi UE o extra UE;
-
manufatti sui quali l’imposta risulta essere stata già assolta da altro soggetto (in tale ipotesi l’imposta già scontata può essere chiesta a rimborso);
-
manufatti prodotti con materie plastiche proveniente da processi di riciclo.
Risultano altresì esclusi da imposizione i MACSI contenuti nell’ambito di applicazione delle franchigie doganali (beni ad uso personale, beni destinati a soggetti disabili ecc.) di cui al Regolamento UE 16 novembre 2009, n. 1186/2009 (art. 1, c. 646, Legge n. 160/2019).
69.4.4. Determinazione dell’imposta
69.4.4.Determinazione dell’impostaL’imposta è applicata nella misura di euro 0,45 per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI (art. 1, c. 640, Legge n. 160/2019).
69.4.5. Adempimenti
69.4.5.AdempimentiI soggetti obbligati sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione trimestrale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla quale risultino desumibili gli elementi per la determinazione dell’imposta dovuta, con la seguente cadenza (art. 1, c. 641, Legge n. 160/2019):
Periodo di immissione al consumo | Termine di presentazione dichiarazione trimestrale |
gennaio - marzo | 30 aprile |
aprile - giugno | 31 luglio |
luglio - settembre | 31 ottobre |
ottobre - dicembre | 31 gennaio |
I soggetti non residenti e non stabiliti nominano un rappresentante fiscale al fine di provvedere al pagamento dell’imposta ed alla dichiarazione da presentare per conto dei cedenti privati (art. 1, c. 645, Legge n. 160/2019).
La presentazione della dichiarazione può essere omessa qualora nel periodo di riferimento risulti una imposta da liquidare pari od inferiore a 25 euro (art. 1, c. 643, Legge n. 160/2019).
Per i MACSI provenienti da paesi extra UE, l’accertamento dell’imposta (e la relativa riscossione) è affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che opera con le medesime modalità previste per i diritti di confine.
Le specifiche di trasmissione e di contenuto delle dichiarazioni trimestrali, nonché le modalità di contabilizzazione degli elementi di determinazione dell’imposta, saranno sanciti con l’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (art. 1, c. 651, Legge n. 160/2019).
69.4.6. Pagamento dell’imposta
69.4.6.Pagamento dell’impostaIl pagamento dell’imposta è assolto con la medesima cadenza trimestrale prevista per l’invio della dichiarazione (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio) in unica soluzione mediante Mod. F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi (art. 1, c. 645, Legge n. 160/2019).
L’imposta non è dovuta qualora risulti nel periodo di riferimento pari od inferiore a 25 euro (art. 1, c. 643, Legge n. 160/2019).
69.4.7. Accertamento e sanzioni
69.4.7.Accertamento e sanzioniLe attività di accertamento sono demandate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (alla quale spettano altresì compiti di verifica anche mediante accessi presso i fornitori della plastica riciclata, ai soli fini di riscontro delle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati) che provvede a notificare un avviso di pagamento (art. 1, c. 648, Legge n. 160/2019).
Decorsi 30 giorni dall’avvenuta notifica senza che il contribuente abbia ottemperato, risultano applicabili le disposizioni di riscossione coattiva (D.Lgs. n. 112/1999).
L’importo minimo previsto per l’iscrizione a ruolo è di euro 10,01, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi (art. 1, c. 648, Legge n. 160/2019).
Sono previste le seguenti sanzioni amministrative (art. 1, c. 650, Legge n. 160/2019).
Fattispecie irregolarità | Sanzione | Importo minimo sanzione |
Mancato pagamento | Da doppio al quintuplo dell’imposta | € 250,00 |
Ritardato pagamento | 25% dell’imposta | € 150,00 |
Tardiva presentazione dichiarazione |
Da € 250,00 a € 2.500,00 | € 250,00 |
Altre violazioni | Da € 250,00 a € 2.500,00 | € 250,00 |
È ammessa la definizione agevolata delle sanzioni. |
69.4.8. Rimborsi
69.4.8.RimborsiL’imposta indebitamente versata può essere chiesta a rimborso entro il termine di 2 anni dalla data del pagamento (art. 1, c. 649, Legge n. 160/2019).
Non si dà luogo al rimborso per somme pari ad inferiori a 10 euro.
69.4.9. Crediti di imposta
69.4.9.Crediti di impostaPer i produttori di MACSI che provvedono nel corso dell’anno 2020 ad adeguare i processi tecnologici aziendali mirati alla produzione di manufatti compostabili, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 10% delle spese sostenute, con un limite massimo di euro 20.000 utilizzabile esclusivamente in compensazione con altri tributi e contributi mediante Mod. F24 (art. 1, c. 653-654, Legge n. 160/2019).
Ulteriore credito di imposta potrà essere fruito in relazione alle attività di formazione del personale mirato all’apprendimento o perfezionamento delle procedure tecnologiche per la produzione di manufatti compostabili (art. 1, c. 78-81, Legge n. 145/2018) sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020 (art. 1, c. 656, Legge n. 160/2019).
I crediti di imposta summenzionati risulteranno applicabili nel rispetto delle condizioni e dei limiti del c.d. “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013).
69.5. Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax)
69.5.Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax)L’imposta sul consumo delle bevande analcoliche è dovuta in relazione alla cessione, acquisizione o importazione di bevande con contenuto
di edulcoranti (art. 1, c. 661, Legge n. 160/2019), con decorrenza 1° luglio 2025 (art. 1, c. 676, Legge n. 160/2019).
69.5.1. Soggetti passivi
69.5.1.Soggetti passiviSono soggetti all’imposta (art. 1, c. 664, Legge n. 160/2019):
-
fabbricanti nazionali che cedono bevande edulcorate (anche a titolo gratuito) a consumatori e/o a soggetti commerciali nazionali che ne effettuano la rivendita;
-
soggetti che effettuano il condizionamento (imballaggio e/o confezionamento) di bevande edulcorate per la successiva cessione (anche a titolo gratuito) a consumatori e/o a soggetti commerciali nazionali che ne effettuano la rivendita;
-
soggetti (residenti o non residenti nel territorio nazionale) per conto dei quali sono ottenute le bevande edulcorate dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
-
acquirenti, nell’ambito dell’esercizio di una attività economica, di bevande edulcorate provenienti da Paesi UE;
-
importatori di bevande edulcorate provenienti da Paesi extra UE.
69.5.2. Oggetto dell’imposta
69.5.2.Oggetto dell’impostaSono soggette ad imposta le bevande edulcorate, sia nella forma di prodotto liquido finito, sia nella forma solida predisposta all’utilizzo previa diluizione, addizionate con sostanze di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle medesime (art. 1, c. 662, Legge n. 160/2019).
Specificatamente, vengono fatte rientrare nell’ambito di assoggettamento all’imposta, qualora addizionate con sostanze edulcoranti, quelle destinate al consumo alimentare umano aventi titolo alcolometrico inferiore o uguale all’1,2% in volume ed individuate nella nomenclatura tariffaria e statistica doganale (c.d. “nomenclatura combinata”) alle voci NC2009 e NC2202 ovvero:
-
succhi di frutta (compresi i mosti di uva);
-
succhi di ortaggi e legumi non fermentati;
-
acque minerali;
-
acque gassate;
-
altre bevande non alcoliche.
69.5.3. Esclusioni
69.5.3.EsclusioniL’imposta non si applica in relazione alla cessione, acquisizione, importazione di (art. 1, c. 666, Legge n. 160/2019):
-
bevande cedute direttamente dal fabbricante nazionale o dal committente per il consumo in altri Paesi UE o esportate;
-
bevande ad utilizzo medico speciale per specifiche esigenze nutrizionali destinate a soggetti che necessitano di tali preparati per completare o integrare la propria alimentazione (art. 1, D.M. 12 maggio 2021);
-
bevande con contenuto ridotto di sostanze edulcoranti determinato nelle seguenti misure:
Tipologia prodotto | Contenuto massimo per esclusione da imposta |
Prodotti finiti | 25/g per litro |
Prodotti predisposti all’utilizzo previa diluizione | 125 g per Kg |
Il potere edulcorante di ciascuna sostanza è stabilito convenzionalmente ed aggiornato periodicamente con Decreto interministeriale Ministero Economia e Finanze e Ministero della Salute (art. 1, c. 667, Legge n. 160/2019):
Potere edulcorante convenzionale (D. Interm. 15 ottobre 2020) | |
Tipologia sostanza | Quantità equivalente di un grammo di saccarosio (in grammi) |
Destrosio | 1,67 |
Fruttosio | 7,69 x 10-1 |
Lattosio | 2,50 |
Saccarosio | 1,00 |
Acelsufame K | 5,00 x 10-3 |
Advantame | 2,70 x 10-5 |
Aspartame | 5,00 x 10-3 |
Acido ciclamico e suoi sali | 7,14 x 10-3 |
Eritritolo | 1,25 |
Glicosidi Steviolici | 3,33 x 10-3 |
Neoesperidina DC | 6,67 x 10-4 |
Neotame | 7,69 x 10-5 |
Saccarine e suoi Sali | 2,00 x 10-3 |
Sale di aspartame - acesulfame | 2,86 x 10-3 |
Sucralosio | 1,25 x 10-3 |
Taumatina | 4,00 x 10-4 |
I soggetti che intendono produrre o acquistare bevande contenenti sostanze edulcorate non ancora ricomprese nella tabella, dovranno fare riferimento ad un potere edulcorante convenzionale, riferito al saccarosio, pari a 1,30 per le sostanze di origine naturale e a 37.000 per le sostanze di origine sintetica, salvo riliquidazione del tributo da effettuarsi all’atto dell’aggiornamento della tabella degli edulcoranti (art. 10, D.M. 12 maggio 2021).
69.5.4. Determinazione dell’imposta
69.5.4.Determinazione dell’impostaL’imposta è applicata nella seguente misura (art. 1, c. 661, Legge n. 160/2019):
Tipologia prodotto | Misura imposta |
Prodotti finiti | € 10,00 per ogni ettolitro |
Prodotti predisposti all’utilizzo previa diluizione | € 0,25 per ogni chilogrammo |
69.5.5. Adempimenti
69.5.5.AdempimentiI soggetti obbligati sono tenuti alla:
-
registrazione preventiva (artt. 3 e 4, D.M. 12 maggio 2021);
-
predisposizione dei prospetti riepilogativi (artt. 5 e 6, D.M. 12 maggio 2021);
-
presentazione di una dichiarazione mensile con indicazione degli elementi utili alla determinazione dell’imposta dovuta, da effettuarsi entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce (art. 1, c. 669, Legge n. 160/2019).
Per gli importatori l’imposta è accertata e riscossa direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine (art. 1, c. 670, Legge n. 160/2019).
Registrazione Preventiva
Sono tenuti alla registrazione preventiva, da effettuarsi presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, i soggetti:
-
produttori di bevande edulcorate a partire da materie prime o semilavorati (la registrazione ha per oggetto la denuncia di ciascun impianto di produzione);
-
produttori di bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il condizionamento (la registrazione ha per oggetto la denuncia di ciascun impianto di produzione);
-
residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono cedere bevande edulcorate, ottenute per proprio conto in un impianto di produzione, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (la denuncia ha per oggetto l’attività di cessione);
-
che intendono acquistare, nell’ambito dell’esercizio di un’attività economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all’Unione europea.
I soggetti non residenti sono tenuti ad avvalersi di un rappresentante fiscale e a comunicarne i dati identificativi all’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, prima di iniziare l’attività (art. 3, D.M. 12 maggio 2021).
La registrazione, da effettuarsi in modalità telematica, deve contenere le seguenti indicazioni minime:
Dati da indicare obbligatoriamente nella denuncia telematica di registrazione preventiva (artt. 3 e 4, D.M. 12 maggio 2021) |
||||
Tipologia sostanza | Produttori a partire da materie prime e semilavorate | Produttori a partire da prodotti già pronti per il condizionamento | Soggetti intermediari (*) | Acquirenti (per la rivendita) di bevande da altri paesi UE |
Denominazione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sede legale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Partita IVA | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
PEC | SÌ | SÌ | SÌ (2) | SÌ (2) |
Generalità legale rappresentante | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sede impianto produzione /depositi stoccaggio | SÌ | SÌ | - | SÌ (3) |
Codice identificativo impianto (1) | - | - | SÌ | - |
Tipologia bevande edulcorate prodotte (codice nomenclatura combinata UE) | SÌ | SÌ | NO | - |
Quantità stimata di produzione annua | SÌ | SÌ | NO | - |
Quantità stimata edulcoranti necessaria alla produzione annua stimata | SÌ | NO | NO | - |
Contenuto edulcorante per ogni litro di bevanda finita (ovvero per Kg. di prodotto da diluire) per ciascuna tipologia di bevanda | SÌ | SÌ | NO | - |
Dati concernenti le rese teoriche di lavorazione degli edulcoranti utilizzati per la produzione di ciascuna tipologia di bevanda | SÌ | NO | NO | - |
(*) Che cedono prodotti realizzati per proprio conto a consumatori o commercianti
nazionali. (1) Il Codice identificativo dell’impianto viene attribuito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in seguito alla registrazione preventiva. (2) Qualora il soggetto non sia residente andrà indicato l’indirizzo di posta elettronica “non certificato”. (3) Il soggetto non residente è tenuto ad indicare altresì i luoghi di immagazzinaggio delle bevande acquistate e i dati del rappresentante fiscale. |
Ogni successiva variazione dei dati contenuti nelle denunce di registrazione, va comunicata, entro 15 giorni, a mezzo PEC (ovvero a mezzo posta elettronica per i soggetti non residenti) (art. 15, D.M. 12 maggio 2021).
L’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente (in relazione alla sede dell’impianto di produzione o del magazzino di stoccaggio ovvero alla sede legale o domicilio fiscale del cedente, dell’acquirente residente o del rappresentante fiscale per soggetti non residenti) provvede alla verifica dei dati contenuti nelle denunce telematiche e all’attribuzione di:
-
un codice identificativo per ciascun impianto di produzione;
-
un codice identificativo “unico” per il soggetto intermediario e gli acquirenti di bevande da altri paesi UE.
Prospetti riepilogativi
I soggetti obbligati sono tenuti ad annotare su di un prospetto riepilogativo (conforme ai modelli allegati al D.M. 12 maggio 2021) i dati relativi ai prodotti soggetti all’imposta.
Tali prospetti sono tenuti in modalità esclusivamente elettronica, stampati mensilmente (ovvero su richiesta degli organi accertatori) e conservati per un periodo minimo di 5 anni (art. 7, D.M. 12 maggio 2021).
Le risultanze finali di ciascun anno solare vanno riportate nel prospetto relativo all’anno successivo (art. 7, D.M. 12 maggio 2021).
Nello specifico, i fabbricanti annotano, entro il sesto giorno lavorativo successivo all’operazione (art. 7, D.M. 12 maggio 2021):
-
i quantitativi di bevande edulcorate ottenuti nell’impianto di produzione;
-
i quantitativi di prodotti predisposti per diventare bevande previa diluizione;
-
i quantitativi ottenuti per conto di soggetti cedenti (con indicazione dei codici identificativi dei detti soggetti);
-
il luogo di deposito della merce (qualora differente dal sito di produzione);
-
i quantitativi di bevande edulcorate ceduti con distinta annotazione dei quantitativi ceduti per il consumo in altri Paesi UE, extra UE e di quelli relativi a prodotti non soggetti all’imposta;
-
l’indicazione della documentazione fiscale relativa alle cessioni (per le esportazioni vanno indicati i dati identificativi della documentazione doganale).
Per le bevande edulcorate ottenute per conto di soggetti cedenti ed estratte nell’impianto di produzione, il fabbricante è altresì tenuto a redigere un prospetto riepilogativo mensile dei quantitativi di bevande estratti per ciascun soggetto cedente, da trasmettere, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle movimentazioni, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed al soggetto cedente.
I soggetti che realizzano una produzione maggiore di 100.000 ettolitri/annui sono tenuti a redigere, entro la fine di ciascun mese solare di riferimento, una ulteriore scheda riepilogativa, conforme al modello ministeriale (Allegato 3, D.M. 12 maggio 2021) con indicazione del potere edulcorante convenzionale.
Gli acquirenti residenti (ovvero il rappresentante fiscale per i soggetti non residenti nel territorio nazionale) sono invece tenuti ad annotare, nel prospetto riepilogativo (art. 6, D.M. 12 maggio 2021), i dati relativi a:
-
quantitativi di bevande edulcorate acquisiti (distintamente per ciascuna tipologia di prodotto) con separata indicazione dei quantitativi acquistati da altri Paesi UE;
-
quantitativi di prodotti predisposti per diventare bevande previa diluizione (distintamente per ciascuna tipologia di prodotto) con separata indicazione dei quantitativi acquistati da altri Paesi UE;
-
data di ricevimento della merce;
-
il luogo del magazzino;
-
estremi della documentazione fiscale relativa all’acquisto.
Dichiarazione mensile
I soggetti obbligati sono tenuti alla presentazione, in modalità esclusivamente telematica, di una dichiarazione mensile da trasmettere entro l’ultimo giorno del mese solare successivo a quello di riferimento (art. 8, D.M. 12 maggio 2021).
Nelle dichiarazioni mensili andranno indicati tutti gli elementi necessari alla quantificazione del tributo dovuto e pertanto, vanno dichiarati:
-
dai fabbricanti, i quantitativi della produzione di bevande ceduti a consumatori o commercianti nazionali;
-
dagli acquirenti, i quantitativi pervenuti nei magazzini.
I fabbricanti sono altresì tenuti a dichiarare i quantitativi prodotti per conto terzi (residenti nazionali o rappresentanti fiscali di soggetti non residenti), che provvedono al versamento del tributo (art. 8, D.M. 12 maggio 2021).
69.5.6. Modalità di pagamento
69.5.6.Modalità di pagamentoIl pagamento dell’imposta è assolto in unica soluzione dal soggetto passivo di imposta, entro l’ultimo giorno del mese solare successivo a quello di riferimento (medesimo termine di presentazione della dichiarazione mensile) mediante delega di pagamento Mod. F24 (art. 1, c. 669, Legge n. 160/2019 - art. 8, D.M. 12 maggio 2021).
69.5.7. Accertamento e sanzioni
69.5.7.Accertamento e sanzioniLe attività di accertamento sono demandate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cui spettano altresì, congiuntamente agli organi della Guardia di Finanza, compiti di verifica e controllo anche mediante accessi presso gli impianti di produzione, condizionamento e deposito.
I funzionari incaricati redigono un processo verbale di constatazione delle violazioni accertate, da notificare a mezzo PEC, per le eventuali osservazioni che i soggetti obbligati possono far pervenire entro i successivi 60 giorni (art. 13, D.M. 12 maggio 2021).
Decorsi tali termini (salvo casi di particolare e motivata urgenza), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede a notificare a mezzo PEC un avviso di pagamento (entro 5 anni dalla data dell’omesso versamento) (art. 1, c. 671-672, Legge n. 160/2019). Decorso l’ulteriore termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica senza che il contribuente abbia ottemperato, risultano applicabili le disposizioni di riscossione coattiva (D.Lgs. n. 112/1999). Non si provvede alla riscossione coattiva per somme pari o inferiori ad euro 30 (art. 1, c. 673, Legge n. 160/2019). Sono previste le seguenti sanzioni amministrative (art. 1, c. 674, Legge n. 160/2019).
Sanzione | Importo minimo sanzione | |
Mancato pagamento | Dal doppio al quintuplo dell’imposta | € 250,00 |
Ritardato pagamento | 25% dell’imposta | € 150,00 |
Tardiva presentazione dichiarazione | Da € 250,00 a € 2.500,00 | € 250,00 |
Altre violazioni | Da € 250,00 a € 2.500,00 | € 250,00 |
È ammessa la definizione agevolate delle sanzioni. |
69.5.8. Rimborsi
69.5.8.RimborsiL’imposta indebitamente versata può essere chiesta a rimborso entro il termine di 2 anni dalla data del pagamento (art. 1, c. 673, Legge n. 160/2019).
L’istanza di rimborso deve contenere la motivazione dell’indebito versamento e la modalità di rimborso prescelto (in danaro ovvero mediante riconoscimento di un credito da utilizzare a scomputo dei successivi versamenti) e va avanzata, in modalità esclusivamente telematica, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, verificata la regolarità della richiesta, vi provvede entro 60 giorni (art. 11, D.M. 12 maggio 2021).
L’eventuale diniego del rimborso è comunicato con provvedimento motivato. L’agenzia non darà luogo in ogni caso a rimborsi per somme pari o inferiori ad euro 30 (art. 11, D.M. 12 maggio 2021).