35.1. Modello redditi società di capitali - 35.1.1. Soggetti obbligati - 35.1.2. Organo di controllo responsabile della firma della dichiarazione - 35.1.3. Modalità di presentazione - 35.1.4.Termini di presentazione - 35.1.5.Versamenti - 35.2. Modello redditi enti non commerciali ed equiparati - 35.3. Sanzioni - 35.4. Scritture contabili
35.1. Modello redditi società di capitali
35.1.Modello redditi società di capitali35.1.1. Soggetti obbligati
35.1.1.Soggetti obbligatiSono tenuti a presentare la dichiarazione annuale (Mod. Redditi SC) i soggetti IRES (19.2.), anche quando da essa non scaturisce un debito d’imposta.
I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli Indici di affidabilità fiscale (ISA) sono tenuti, altresì, a presentare l’ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi.
35.1.2. Organo di controllo responsabile della firma della dichiarazione
35.1.2.Organo di controllo responsabile della firma della dichiarazioneLa dichiarazione deve essere firmata anche dal responsabile dell’organo di controllo.
L’espressione “organo di controllo” deve intendersi riferita all’organo deputato alla predetta funzione di controllo di tipo contabile/gestionale (ris. 26 settembre 2005, n. 129/E).
La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’IRES sottoposti al controllo contabile ai sensi del Codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (art. 1, c. 5, D.P.R. n. 322/1998).
Il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno d’imposta (ancorché cessato dal suo incarico) è comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed IRAP, riferita alla medesima annualità, pena l’applicazione della sanzione fino al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250 (art. 9, c. 5, D.Lgs. n. 471/1997) (ris. 8 giugno 2011, n. 62/E).
35.1.3. Modalità di presentazione
35.1.3.Modalità di presentazioneLa dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate (96.3.), indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, direttamente in via telematica, ovvero tramite un intermediario autorizzato che provvederà alla trasmissione telematica
(D.P.R. n. 322/1998).
A tale proposito, valgono le stese regole previste per la dichiarazione presentata
in via telematica dalle persone fisiche (17.2.3.).
35.1.4. Termini di presentazione
35.1.4.Termini di presentazioneA partire dal 2 maggio 2024, la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti IRES deve avvenire entro l’ultimo giorno del decimo (in precedenza undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data (art. 11, c. 2 D.Lgs. n. 1/2024).
Per data che "scade successivamente alla data del 2 maggio 2024", si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024. Ad esempio, una società di capitali, con periodo d'imposta 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, in quanto ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I medesimi soggetti, laddove il termine di presentazione delle dichiarazioni scada prima del 2 maggio 2024, continuano a presentare le stesse entro i termini previgenti. Ad esempio, una società di capitali con periodo d'imposta 1° giugno 2022 - 31 maggio 2023 è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024, in quanto ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (circ. 11 aprile 2024, n. 8/E).
Con effetto dal 1° aprile 2025, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 11, c. 2 D.Lgs. n. 1/2024).
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
1) Una società, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 settembre.
2) Una società con periodo d’imposta 18 luglio anno n - 30 giugno anno n+1, deve presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 marzo anno n+2.
Le dichiarazioni trasmesse nei termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, si considerano tempestive se vengono ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’Agenzia che motiva lo scarto.
Le dichiarazioni, presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. 2 e 8, D.P.R. n. 322/1998).
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni, si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Concordato preventivo biennale - A seguito dell’introduzione del Concordato preventivo biennale (71.9.), per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il termine di presentazione
scade l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta (art. 11, D.Lgs. n. 1/2024).
Quindi, per i soggetti solari, il 31 ottobre 2024.
Per i soli soggetti ISA che hanno validamente presentato la dichiarazione nei suddetti termini e non hanno aderito al concordato preventivo è possibile presentare una dichiarazione integrativa con l’adesione entro il 12 dicembre 2024 (art. 1, D.L. n. 167/2024).
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, il termine di presentazione va dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Termini di presentazione (circ. 11 aprile 2024, n. 8/E)
Periodi d’imposta | Termini di presentazione |
In corso al 31 dicembre 2023 | In via telematica: - entro il 31 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - entro il giorno 31 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. |
In corso al 31 dicembre 2024 | In via telematica: - per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025; - per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. |
In corso al 31 dicembre 2025 e successivi |
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile
al 31 ottobre dell’anno successivo; - per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. |
35.1.5. Versamenti
35.1.5.VersamentiI termini entro i quali i soggetti IRES devono provvedere al versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi sono diversi a seconda che gli stessi approvino il bilancio/rendiconto entro o oltre i termini ordinari.
Per determinare il termine entro cui versare le imposte è necessario considerare:
-
la data di chiusura dell’esercizio;
-
la data di approvazione del bilancio/rendiconto (qualora venga superato il termine di 120 giorni).
Approvazione del bilancio/rendiconto nei termini ordinari - Se la società approva il bilancio nei termini ordinari, ossia entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio il saldo IRES e IRAP è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 17, c. 1, D.P.R. n. 435/2001).
Pertanto, per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il versamento è fissato al 30 giugno, oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.
Questo termine deve essere rispettato anche dai soggetti IRES che non sono tenuti ad approvare il bilancio.
Un soggetto IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare presenta la seguente situazione:
-
Esercizio: 01/01/anno x - 31/12/anno x
-
Termine di approvazione bilancio: 30/04/anno x+1
-
Approvazione bilancio rendiconto: 28/04/anno x+1
In questo caso, il versamento dovrà essere effettuato entro i seguenti termini:
-
30/6/anno x+1 senza maggiorazioni
-
30/7/anno x+1 con maggiorazione dello 0,4%
Un soggetto IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare presenta la seguente situazione:
-
Esercizio: 01/04/anno x - 31/03/anno x
-
Termine di approvazione bilancio: 29/07/anno x+1
-
Approvazione bilancio rendiconto: 25/07/anno x+1
In questo caso, il versamento dovrà essere effettuato entro i seguenti termini:
-
30/9/anno x+1 senza maggiorazioni
-
30/10/anno x+1 con maggiorazione dello 0,4%
Approvazione del bilancio/rendiconto oltre i termini ordinari (entro 180 giorni) - Se la società approva il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 2364, c. 2, c.c.) il versamento del saldo IRES e IRAP è effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio/rendiconto (art. 17, c. 1, D.P.R. n. 435/2001).
È sempre possibile versare entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.
Un soggetto IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare presenta la seguente situazione:
-
Esercizio: 01/01/anno x - 31/12/anno x
-
Termine di approvazione bilancio: 29/06/anno x+1
-
Approvazione bilancio rendiconto: 27/06/anno x+1
In questo caso, il versamento dovrà essere effettuato entro i seguenti termini:
-
31/7/anno x+1 senza maggiorazioni
-
30/8/anno x+1 con maggiorazione dello 0,4%
Un soggetto IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare presenta la seguente situazione:
-
Esercizio: 01/04/anno x - 31/03/anno x
-
Termine di approvazione bilancio: 27/09/anno x+1
-
Approvazione bilancio rendiconto: 20/09/anno x+1
In questo caso, il versamento dovrà essere effettuato entro i seguenti termini:
-
31/10/anno x+1 senza maggiorazioni
-
30/11/anno x+1 con maggiorazione dello 0,4%
Mancata approvazione del bilancio/rendiconto - Se la società non approva il bilancio/rendiconto, occorre distinguere 2 casi:
-
il bilancio/rendiconto doveva essere approvato nel termine di 120 giorni: si applica la regola generale secondo cui, indipendentemente dalla mancata approvazione del bilancio, il versamento delle imposte va fatto entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
-
il bilancio/rendiconto doveva essere approvato nel maggior termine di 180 giorni: il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello entro cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.
Versamento saldo IVA - Le società che si avvalgono della possibilità di versare l’importo del saldo dell’IVA entro il termine previsto per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.
Importo mimino - I versamenti non devono essere effettuati, se gli importi a debito da versare a saldo, al netto dell’eventuale maggiorazione, non superano ciascuno euro 12.
Inoltre, non possono essere rimborsate né portate in compensazione le imposte risultanti dalla dichiarazione di importi sotto i 12 euro (art. 1, c. 223, Legge n. 244/2007).
Acconto - La misura dell’acconto dell’IRES è fissata al 100%.
La prima rata d’acconto è pari al 40% dell’acconto complessivo, la seconda rata è pari al 60% dell’acconto complessivo.
Rimodulazione e riduzione degli acconti - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell’IRES sono effettuati, in 2 rate ciascuna nella misura del 50% (art. 58, D.L. n. 124/2019).
Godono della riduzione i contribuenti che:
-
contestualmente:
-
esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
-
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
-
-
determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
-
ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA (ris. 12 novembre 2019, n. 93/E).
Inoltre, la riduzione riguarda anche alcune tipologie di imposte sostitutive e particolari e cioè:
-
l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
-
la cedolare secca sul canone di locazione;
-
l’IVIE;
-
l’IVAFE.
Concordato preventivo biennale - L’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati (art. 20, D.Lgs. n. 13/2024).
Per l'anno d'imposta 2024, se l'acconto è versato in 2 rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli
ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro
il 30 giugno 2024 (il termine era stato prorogato al 1° luglio 2024 in quanto il 30
giugno 2024 cade di domenica) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
e da quelle IRAP per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo
biennale (71.9.), potevano provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione (art. 37, D.Lgs. n. 13/2024).
Tale regola si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche a quelli che adottano il regime forfetario o quello di vantaggio, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese tassate per trasparenza (artt. 5, 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986).
Compensazione - Il credito IRES risultante dalla dichiarazione è compensabile con tutti gli altri tributi e contributi che rientrano nel sistema del versamento unificato (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).
Per poter compensare orizzontalmente, crediti d’imposta derivanti dalle dichiarazioni, per importi superiori a 5.000 euro annui, è necessario apporre sulla dichiarazione il visto di conformità (art. 1, c. 574, Legge n. 147/2013).
La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 241/1997).
Per i soggetti ISA è fissata a 50.000 euro annui (20.000 euro fino al 12 gennaio 2024) la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (art. 9-bis, c. 11 D.L. n. 50/2017; art. 14 D.Lgs. n. 1/2024).
È anche previsto l’obbligo, per tutti i contribuenti di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate qualora intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o infrannuali), crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP ovvero crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché, dal 1° luglio 2024, dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL (art. 37, c. 49-bis, D.L. n. 223/2006).
35.2. Modello redditi enti non commerciali ed equiparati
35.2.Modello redditi enti non commerciali ed equiparatiSono tenuti alla presentazione del Mod. Redditi Enti non commerciali ed equiparati
(ENC) i seguenti soggetti (96.2.):
-
enti non commerciali, pubblici e privati;
-
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS);
-
società semplici, associazioni ed enti equiparati;
-
società ed enti non commerciali non residenti.
Valgono le stesse regole previste per il Mod. Redditi SC per quanto riguarda le modalità
di redazione (35.1.3.), di presentazione (
35.1.4.) e di versamento (
35.1.4.).
35.3. Sanzioni
35.3.SanzioniLe sanzioni relative alle violazioni commesse per la dichiarazione dei redditi delle
società di capitali e gli enti non commerciali sono le stesse di quelle previste per
la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (17.2.6.).
35.4. Scritture contabili
35.4.Scritture contabiliI soggetti IRES sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria (14.11.7.).
In merito alle regole generali di tenuta della contabilità valgono le stesse disposizioni
previste per le imprese individuali e le società di persone (14.11.1.;
14.11.2.;
14.11.3.;
14.11.4.;
14.11.5.;
14.11.6.).