25.1. Aspetti generali - 25.2. Società di capitali - 25.2.1. Soggetti ammessi - 25.2.2. Requisiti - 25.2.3. Perdita dei requisiti - 25.2.4. Esercizio dell’opzione - 25.2.5. Imputazione del reddito - 25.2.6. Imputazione delle perdite - 25.2.7. Determinazione degli acconti - 25.2.8. Distribuzione di utili e riserve - 25.2.9. Rideterminazione del reddito imponibile oggetto di imputazione - 25.2.10. Responsabilità solidale - 25.2.11. Accertamento nei confronti della società - 25.3. Società a ristretta base societaria - 25.3.1. Soggetti ammessi e condizioni - 25.3.2. Trasparenza per S.r.l. che detengono partecipazioni esenti
25.1. Aspetti generali
25.1.Aspetti generaliGli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986 disciplinano un meccanismo di tassazione delle società basato sulla imputazione del reddito prodotto da queste ultime ai soci secondo lo stesso criterio di tassazione per trasparenza adottato per le società di persone (
14.7.) (art. 5, D.P.R. n. 917/1986).
In dettaglio, sono previste due differenti discipline applicabili:
-
in senso generale, alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (art. 115, D.P.R. n. 917/1986);
-
in particolare, alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria (art. 116, D.P.R. n. 917/1986).
25.2. Società di capitali
25.2.Società di capitaliÈ prevista la facoltà per le società di capitali di imputare il proprio reddito, al fine della sua tassazione, direttamente in capo ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione ed in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili (art. 115, D.P.R. n. 917/1986; D.M. 23 aprile 2004).
25.2.1. Soggetti ammessi
25.2.1.Soggetti ammessiPossono fruire del regime di tassazione per trasparenza le seguenti società di capitali, residenti nel territorio dello Stato (art. 73, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986):
-
società per azioni;
-
società in accomandita per azioni;
-
società a responsabilità limitata;
-
società cooperative;
-
società di mutua assicurazione.
Soggetti non residenti - Anche le società non residenti nel territorio dello Stato possono accedere al regime fiscale della trasparenza, a condizione che:
-
abbiano gli stessi requisiti richiesti alle residenti;
-
non vi sia l’obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.
L’obbligo della ritenuta sui dividendi distribuiti al socio non residente, ad esempio, non sussiste nell’ipotesi di distribuzione dei dividendi (art. 27-bis, c. 3, D.P.R. n. 600/1973), ovvero qualora la ritenuta, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso.
25.2.2. Requisiti
25.2.2.RequisitiI requisiti per l’esercizio dell’opzione interessano i soci della società partecipata e sono così riassunti:
Soci della società partecipata | Requisiti |
Tutti | Devono a loro volta essere S.p.A., S.r.l., S.a.p.A., società cooperative o di mutua
assicurazione. |
Ciascuno | Deve possedere una percentuale dei diritti di voto nell’assemblea generale (art. 2364, c.c.) e di partecipazione agli utili non inferiore ad una soglia minima del 10% e non superiore ad una soglia massima del 50%. |
Le percentuali di partecipazione sono determinate avendo riguardo esclusivamente alla partecipazione detenuta direttamente nella società partecipata.
L’opzione per il regime di trasparenza non è consentita qualora:
-
i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell’aliquota dell’IRES;
-
la società partecipata eserciti l’opzione al consolidato nazionale o mondiale (
26.1.6.) (artt. 117 e 130, D.P.R. n. 917/1986).
Tassazione per trasparenza e consolidato nazionale - L’opzione per il regime di trasparenza non è consentita nel caso in cui la società partecipata abbia esercitato l’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, sia in qualità di controllata che di controllante (art. 115, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986, e art. 2, c. 1, lett. b), D.M. 23 aprile 2004).
Analogamente, è previsto che l’opzione per la tassazione di gruppo non può essere
esercitata dalla società che ha optato, in qualità di partecipata, per la tassazione
per trasparenza (26.1.6.).
Pertanto, i due regimi di tassazione non possono mai coesistere in capo alla medesima società.
Se una società ha optato per la tassazione per trasparenza in qualità di partecipata, non potrà optare per la tassazione di gruppo prima che sia cessato il vincolo triennale di validità della precedente opzione, e viceversa nel caso in cui sia stata esercitata per prima l’opzione per il consolidato nazionale.
Diversamente, in assenza di una specifica preclusione in tal senso, l’esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale è consentito alle società che hanno optato per l’adesione al regime di tassazione per trasparenza in qualità di soci partecipanti.
Comunque, anche se l’area di tassazione per trasparenza e quella di tassazione di gruppo non si sovrappongono possono, tuttavia, essere adiacenti: nel senso che il reddito (o la perdita) di una società trasparente può essere, in tutto o in parte, incluso nell’unica base imponibile del consolidato cui partecipano, in qualità di controllanti o di controllati, i soci ai quali detto reddito (o perdita) è stato imputato per trasparenza (circ. 20 dicembre 2004, n. 53/E).
Casi particolari | |
Fattispecie | Disciplina |
Usufrutto di azioni | Qualora i titoli vengano dati in usufrutto ad un terzo, l’opzione per la trasparenza fiscale non può essere esercitata e, se fosse stata
già esercitata, cesserebbe di aver effetto, in quanto: - nel caso in cui all’usufruttuario sia attribuito, in virtù del contratto stipulato, solamente il diritto agli utili, né il nudo proprietario (socio) né lo stesso usufruttuario avrebbero il contemporaneo possesso dei requisiti richiesti dalla norma; - nel caso in cui le parti stabiliscano il trasferimento di entrambi i diritti in capo all’usufruttuario, quest’ultimo non godrebbe comunque della qualifica di socio, non partecipando al capitale. Diversamente, la possibilità di optare per la trasparenza fiscale non viene automaticamente preclusa se il socio decide di concedere in usufrutto parte dei suoi titoli ad un altro socio, privandosi dei connessi diritti patrimoniali e amministrativi. A tal fine, sarà necessario verificare che le percentuali di partecipazione agli utili e di diritti di voto effettivamente spettanti a ciascuno di essi restino nel range di ammissibilità voluto dal legislatore. In tal caso, gli effetti fiscali conseguenti alla concessione in usufrutto delle azioni ad altri soci si manifesteranno a partire dal periodo d’imposta successivo alla suddetta operazione. |
Sequestro di azioni | Non è possibile per il socio accedere al regime di trasparenza in quanto lo stesso perde il diritto di voto sulle azioni sequestrate. Tale diritto, infatti, spetta al custode dei titoli (art. 2352 c.c.). |
Azioni date in pegno | Si possono verificare due diverse situazioni considerato che, ai sensi degli artt. 2352 (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni) e 2791 c.c. (Pegno di cosa fruttifera), il socio può accordarsi con il creditore pignoratizio sia in merito alla spettanza del diritto di voto, sia in merito all’attribuzione
del diritto agli utili. I citati articoli prevedono, rispettivamente, che il diritto
di voto spetti al creditore pignoratizio se non si conviene diversamente e che, in
caso di pegno di cose fruttifere, il creditore abbia la facoltà di fare suoi i frutti,
salvo patto contrario. Ne consegue che se il socio si priva di entrambi i diritti o di uno solo di essi, la società non può accedere alla trasparenza (o se l’opzione è già stata esercitata, la stessa perde efficacia), venendo meno i requisiti per il socio. Diversamente, nel caso in cui il socio e il creditore pignoratizio convengono che il diritto di voto e il diritto agli utili continuino a sussistere in capo al socio medesimo, non si verificano preclusioni all’esercizio dell’opzione (o al mantenimento del regime fiscale della trasparenza). |
25.2.3. Perdita dei requisiti
25.2.3.Perdita dei requisitiIl venire meno delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’opzione comporta la cessazione dell’efficacia della stessa a partire dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società partecipata.
Le possibili cause che fanno venire meno le condizioni di applicazione della norma possono essere, ad esempio:
-
riduzione della partecipazione da parte del socio, che risulta, così, essere inferiore al 10%;
-
aumento della partecipazione da parte del socio, che risulta, così, essere superiore al 50%;
-
emissione, da parte della società partecipata, di strumenti finanziari;
-
trasformazione della società da società di capitali a società di persone;
-
modifica nella compagine sociale con l’acquisizione di partecipazioni nella società in regime di trasparenza da parte di persone fisiche e/o società di persone.
Il mutamento della compagine sociale con ingresso di nuovi soci aventi i requisiti per l’applicazione della norma o la modifica della percentuale di diritto di voto non comporta il venire meno della tassazione per trasparenza.
Inoltre:
-
l’opzione perde efficacia anche nei casi di operazioni straordinarie della società partecipata (assoggettamento a procedure concorsuali, trasferimento all’estero della residenza, scissione e fusione);
-
in caso di cessione di una partecipazione, il socio cedente deve comunicare, contestualmente alla cessione stessa, al socio cessionario l’avvenuto esercizio dell’opzione; in caso di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, tale obbligo di informazione compete alla società partecipata.
Assoggettamento a procedure concorsuali - Rientra tra le cause ostative al regime della trasparenza anche l’assoggettamento della società partecipata alle procedure concorsuali (D.M. 23 aprile 2004).
Si tratta, in particolare, delle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, procedura di concordato preventivo e procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Pertanto, se una delle suddette procedure concorsuali si è aperta nei confronti della società partecipata, questa non può esercitare l’opzione.
Nell’ipotesi in cui la partecipata si trovi già in regime di trasparenza, l’opzione esercitata perde efficacia a partire dal periodo d’imposta avente inizio dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Operazioni straordinarie | |
Fattispecie | Perdita di efficacia dell’opzione |
Società partecipata assoggettata a fallimento | A partire dal periodo d’imposta avente inizio dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento. |
Società partecipata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa | A partire dal periodo d’imposta avente inizio dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa. |
Società partecipata assoggettata a procedura di concordato preventivo | A partire dal periodo d’imposta avente inizio dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. |
Società partecipata assoggettata a procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi | A partire dal periodo d’imposta avente inizio dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. |
Trasformazione della società partecipata in altra società non soggetta ad IRES | A partire dal periodo d’imposta avente inizio dalla data in cui ha effetto la trasformazione. |
Trasferimento all’estero della residenza della società partecipata | A partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è avvenuto il trasferimento stesso. |
Fusione o scissione della società partecipata | A partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il periodo d’imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali. |
Società partecipata messa in liquidazione | L’opzione non perde efficacia. Tuttavia, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa. |
25.2.4. Esercizio dell’opzione
25.2.4.Esercizio dell’opzioneL’opzione (96.1.):
-
è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata;
-
va esercitata da tutte le società e comunicata all’Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione;
-
si rinnova tacitamente, al termine del triennio, per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
25.2.5. Imputazione del reddito
25.2.5.Imputazione del redditoL’imputazione del reddito imponibile (reddito o perdita di esercizio) deve avvenire nei periodi d’imposta dei soci partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata.
Si supponga la seguente ipotesi:
-
esercizio società partecipata: 1° gennaio - 31 dicembre;
-
esercizio società partecipante: 1° aprile - 31 marzo.
In tal caso, facendo riferimento al periodo d’imposta X, il momento rilevante sarà:
-
società partecipata: 31 dicembre X;
-
società partecipante: 31 marzo X+1.
Gli oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta (20.4.) (erogazioni liberali a favore dei partiti e movimenti politici e delle associazioni sportive dilettantistiche
- art. 78, D.P.R. n. 917/1986) e i crediti d’imposta fruibili nei limiti dell’IRES liquidata sono interamente attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Conformemente alle società di persone (14.7.), l’imputazione del reddito per trasparenza (fermo restando il possesso degli altri
requisiti) può avvenire soltanto nei confronti di coloro che possiedono la qualifica di soci alla data di chiusura dell’esercizio.
Gli atti con i quali si modificano le percentuali di partecipazione agli utili, permanendo i requisiti per applicare la disciplina in discussione, spiegano efficacia, ai fini dell’imputazione del reddito, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono posti in essere.
È, inoltre, possibile applicare il regime di trasparenza “a cascata” lungo la catena societaria. La società alla quale viene imputato, per trasparenza, il reddito della partecipata può, a sua volta, imputare per trasparenza il proprio reddito alle sue partecipanti. Sempreché, naturalmente, tutte le società coinvolte abbiano esercitato l’opzione e soddisfino le condizioni previste dalla legge.
Esercizi sociali diversi - L’imputazione del reddito per trasparenza non comporta particolari problemi qualora tutte le società coinvolte abbiano esercizi coincidenti con l’anno solare; diversamente, l’imputazione del reddito può verificarsi “in corso d’anno”, con la conseguenza che le imposte sul reddito prodotto dalla partecipata, dovute pro quota dalle partecipanti, potrebbero essere liquidate mesi dopo, in sede di dichiarazione dei redditi di ciascuna società socia.
Le società B, C, D ed E sono socie della società A e hanno una percentuale di partecipazione in A, rispettivamente, del 50%, 15%, 25% e 10%.
Reddito della Società A: 300.
SOCIETÀ B |
SOCIETÀ C |
SOCIETÀ D |
SOCIETÀ E |
TOTALE | |
Reddito proprio | 100 | 20 | -30 | 15 | 105 |
Percentuale di partecipazione in A |
50 | 15 | 25 | 10 | 100 |
Reddito imputato per trasparenza |
150 | 45 | 75 | 30 | 300 |
Reddito complessivo dichiarato |
250 | 65 | 45 | 45 | 405 |
25.2.6. Imputazione delle perdite
25.2.6.Imputazione delle perditeLe eventuali perdite della società partecipata relative a esercizi precedenti a quello di opzione riducono il reddito formatosi in capo alla predetta società nel
periodo di “trasparenza” secondo le ordinarie regole del riporto (20.6.) (art. 84, D.P.R. n. 917/1986).
Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata determinata senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio (art. 7, D.M. 23 aprile 2004).
Le perdite fiscali eccedenti tale limite si computano in diminuzione del reddito della
società partecipata nei limiti di legge (20.6.) (art. 84, D.P.R. n. 917/1986).
Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, c. 3, D.P.R. n. 917/1986).
Questa regola è applicabile anche per l’opzione alla trasparenza per le S.r.l. a ristretta
base (art. 116, D.P.R. n. 917/1986) (25.3.).
Effetti in capo alle società partecipanti - Considerato che l’imputazione “per trasparenza” può riferirsi anche ad un risultato fiscale negativo della partecipata, l’esercizio dell’opzione può comportare il verificarsi di situazioni differenti in capo a ciascuna società partecipante.
Impatto dei risultati di reddito | |
Risultato | Effetti dell’imputazione |
Reddito | - Aumento dell’imponibile in capo al socio; - compensazione, in tutto o in parte, con una perdita del socio. |
Perdita | - Compensazione, in tutto o in parte, con i redditi positivi del socio; - incremento della perdita del socio. |
Le società B, C, D ed E sono socie della società A e hanno una percentuale di partecipazione in A, rispettivamente, del 50%, 15%, 25% e 10%.
Perdita della Società A: - 300.
SOCIETÀ B |
SOCIETÀ C |
SOCIETÀ D |
SOCIETÀ E |
TOTALE | |
Reddito proprio | 100 | 20 | -30 | 15 | 105 |
Percentuale di partecipazione in A |
50 | 15 | 25 | 10 | 100 |
Reddito imputato per trasparenza |
-150 | -45 | -75 | -30 | -300 |
Reddito complessivo dichiarato |
-50 | -25 | -105 | -15 | -195 |
25.2.7. Determinazione degli acconti
25.2.7.Determinazione degli accontiLe regole sono le seguenti (art. 115, c. 7, D.P.R. n. 917/1986; art. 9, D.M. 23 aprile 2004):
-
nel primo esercizio di opzione permane l’obbligo dell’acconto anche in capo alla società partecipata che, ove venga scelto il criterio previsionale, deve aver riguardo all’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione;
-
in caso di revoca dell’opzione gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell’opzione sia per la società partecipata, sia per i soci.
Tali disposizioni si applicano anche nell’ipotesi di perdita di efficacia dell’opzione. In tal caso, per il periodo d’imposta in cui si verifica tale effetto, ciascun socio deve integrare quanto versato a titolo di acconto, se il versamento effettuato è inferiore a quello dovuto; analogamente la società partecipata deve effettuare il versamento di quanto dovuto.
I versamenti non eseguiti in tutto o in parte devono essere effettuati entro i termini ordinari ovvero, se questi ultimi scadono prima dei successivi 30 giorni, entro 30 giorni.
I soci possono attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati alla società partecipata (art. 43-ter, D.P.R. n. 602/1973).
25.2.8. Distribuzione di utili e riserve
25.2.8.Distribuzione di utili e riserveGli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci (art. 8, D.M. 23 aprile 2004).
Ciò vale anche nel caso in cui le distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi.
Il regime di trasparenza non modifica la disciplina fiscale relativamente alla distribuzione di riserve costituite con utili di precedenti esercizi ovvero quella delle riserve.
Nei confronti della società partecipata resta ferma l’applicazione della regola secondo cui sono deducibili i componenti che, pur non essendo imputabili al Conto economico, lo sono per disposizione di legge (art. 109, c. 4, lett. b), D.P.R. n. 917/1986).
Salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nel periodo di efficacia dell’opzione; tale presunzione si applica anche se gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è efficace l’opzione.
In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve (11.2.3.) (art. 47, c. 5, D.P.R. n. 917/1986), la presunzione si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili di periodi d’imposta
nei quali non ha operato la tassazione per trasparenza.
La società partecipata deve fornire nella dichiarazione dei redditi una separata indicazione degli ammontari delle riserve, delle loro distribuzioni e del loro utilizzo per altre finalità, nonché dei redditi imputati ai soci nei periodi d’imposta in cui ha avuto efficacia l’opzione.
Riserve di utili pregressi - L’esercizio dell’opzione non influenza in alcun modo il trattamento fiscale delle riserve formate con utili di esercizi precedenti a quelli di applicazione del regime di trasparenza. Pertanto, le distribuzioni di riserve che si sono formate anteriormente mantengono il regime ordinario, cioè quello che avrebbero subito in assenza dell’opzione.
In altri termini, le somme distribuite attingendo da tali riserve sono tassate o meno
in capo al socio a seconda che le stesse siano formate da utili o, al contrario, abbiano
natura di riserve di capitale (es. riserve costituite con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dagli stessi soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta) (11.2.3.) (art. 47, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).
Inoltre durante i periodi di validità dell’opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili tassati per trasparenza (art. 115, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).
Tale presunzione può essere superata solo da una contraria volontà espressa dall’assemblea ed è valida sia nei periodi d’imposta di vigenza dell’opzione, sia nei periodi successivi in cui non risulta più valida per mancato rinnovo ovvero per perdita di efficacia dell’opzione stessa.
Anche in ipotesi di copertura di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci per trasparenza.
Diversamente dalla distribuzione di utili, la presunzione riguardante la copertura di perdite è una presunzione assoluta che non può essere superata da una diversa volontà assembleare e si ritiene resti valida, come la prima, sia nei periodi d’imposta di vigenza dell’opzione, sia nei periodi successivi.
25.2.9. Rideterminazione del reddito imponibile oggetto di imputazione
25.2.9.Rideterminazione del reddito imponibile oggetto di imputazioneCiascun socio applica la disciplina relativa all’opzione sulla quota di reddito della società partecipata ad esso imputata e, a tal fine, rettifica i valori fiscali degli elementi dell’attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo patrimoniale della società stessa che divergono da quelli contabili, dandone indicazione in apposito prospetto della dichiarazione (art. 115, c. 11, D.P.R. n. 917/1986; art. 11, D.M. 23 aprile 2004).
Sulla base di tali rettifiche, il socio deve aumentare, in ciascun esercizio, il reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata, diminuendo i componenti negativi e aumentando quelli positivi relativi ai predetti elementi e fondi.
L’importo da assumere ai fini delle rettifiche è costituito dall’ammontare delle svalutazioni della partecipazione dedotte fiscalmente dal socio nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione e nei nove precedenti, comprese quelle che si considerano dedotte, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, ovvero dall’ammontare, se inferiore, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti operati dalla società partecipata che hanno determinato le svalutazioni.
A tali effetti assumono rilevanza solo:
-
le rettifiche di valore e gli accantonamenti diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la cui irrilevanza fiscale è considerata definitiva, operati negli esercizi in perdita ricompresi nel predetto periodo temporale e fino a concorrenza della perdita stessa;
-
le svalutazioni che il socio non avrebbe effettuato, in assenza di tali rettifiche e accantonamenti.
Non si tiene, comunque, conto delle svalutazioni riferibili alle partecipazioni successivamente cedute a soggetti non appartenenti al gruppo; se le partecipazioni sono cedute a società del gruppo, l’obbligo di operare le rettifiche si trasferisce alla società cessionaria e le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori che sono stati assoggettati a tassazione dalla società cedente per effetto della cessione (si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.).
Le rettifiche vanno apportate agli elementi dell’attivo patrimoniale nonché ai fondi di accantonamento del passivo patrimoniale del bilancio della società partecipata relativo all’esercizio precedente a quello da cui ha effetto l’opzione, qualora il loro valore fiscale risulti, rispettivamente, superiore e inferiore a quello contabile.
Il socio rettifica in diminuzione il valore degli elementi dell’attivo e in aumento quello dei fondi di accantonamento, ripartendo su ciascuno di essi, e fino al riassorbimento delle predette differenze, l’importo calcolato in base al rapporto tra la differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a ciascun elemento e fondo e l’ammontare complessivo delle differenze relative a tutti gli elementi e fondi.
Imposta sostitutiva - Sulle predette rettifiche è possibile applicare un’imposta sostitutiva del 6% (art. 1, c. 49, Legge n. 244/2007; D.M. 18 marzo 2008) che va versata utilizzando il codice tributo 1125 (ris. 10 giugno 2008, n. 237/E).
25.2.10. Responsabilità solidale
25.2.10.Responsabilità solidaleLa società partecipata è solidamente responsabile per le imposte, sanzioni e interessi dovuti dai soci in relazione al relativo reddito imputato per trasparenza (art. 115, c. 8, D.P.R. n. 917/1986).
La responsabilità della società partecipata è riferita, in particolare, alle ipotesi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione del proprio reddito, vale a dire a fattispecie riconducibili alla posizione fiscale della stessa società partecipata; di contro, nessuna responsabilità può affermarsi in capo a quest’ultima per fatti ascrivibili al comportamento dei soci (circ. 22 novembre 2004, n. 49/E).
Ovviamente, la responsabilità solidale della partecipata viene meno allorquando la rettifica dei redditi della partecipante non ha per oggetto i redditi imputati per trasparenza.
Il principio della responsabilità solidale viene meno anche in caso di:
-
omessa o parziale dichiarazione da parte del soggetto partecipante del reddito imputato dalla società partecipata (art. 12, c. 1, D.M. 23 aprile 2004); l’esclusione della responsabilità solidale presuppone, in ogni caso, che la società partecipata abbia posto in condizione la partecipante di conoscere tutti i dati necessari per adempiere correttamente agli obblighi tributari in materia di dichiarazione dei redditi e di versamento delle imposte dovute;
-
omesso o carente versamento dell’imposta da parte dei soci (art. 13, c. 1, D.M. 23 aprile 2004).
25.2.11. Accertamento nei confronti della società
25.2.11.Accertamento nei confronti della societàIn caso di omessa o parziale dichiarazione da parte del soggetto partecipante del reddito imputato dalla società partecipata, si applicano le disposizioni riguardanti il potere di procedere ad accertamento parziale.
Inoltre, in caso di rettifica delle dichiarazioni della società in regime di trasparenza, la rettifica vale sia per la società, per le imposte di sua competenza (IRAP), che per i singoli soci, per le imposte relative ai redditi a loro ripartiti, in base, appunto al principio di trasparenza (art. 40, c. 2, D.P.R. n. 600/1973).
25.3. Società a ristretta base societaria
25.3.Società a ristretta base societariaÈ previsto un regime di imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società a responsabilità limitata a ristretta base societaria (art. 116, D.P.R. n. 917/1986).
Dal punto di vista operativo, si applicano le stesse modalità e le stesse condizioni stabilite per il regime di trasparenza delle società di capitali (art. 115, D.P.R. n. 917/1986) che riguardano:
-
l’esercizio dell’opzione (
25.2.4.);
-
la perdita dei requisiti (
25.2.3.);
-
l’imputazione del reddito e determinazione delle imposte (
25.2.5.);
-
la determinazione degli acconti (
25.2.7.);
-
la distribuzione di utili e riserve (
25.2.8.);
-
la responsabilità solidale (
25.2.10.);
-
l’accertamento nei confronti della società (
25.2.11.).
Specifiche deroghe sono invece previste per i soggetti ammessi e per le S.r.l. che detengono partecipazioni esenti.
25.3.1. Soggetti ammessi e condizioni
25.3.1.Soggetti ammessi e condizioniL’opzione per la trasparenza fiscale è consentita solamente alle società a responsabilità limitata che presentino i seguenti requisiti:
-
il volume di ricavi non è superiore alle soglie previste per l’applicazione degli ISA (attualmente pari a 5.164.569 euro);
-
la compagine sociale risulta composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10, o a 20 nel caso di società cooperativa.
Se vengono meno i requisiti sopra elencati, l’opzione perde efficacia a decorrere, rispettivamente, dal periodo d’imposta successivo (nel caso di superamento del volume di ricavi di 5.164.569 euro) e dallo stesso periodo d’imposta (nel caso di compagine composta da più di 10 o 20 soci).
Inoltre, per le società in regime di trasparenza gli utili percepiti (art. 89, D.P.R. n. 917/1986), e le plusvalenze realizzate (art. 87, D.P.R. n. 917/1986), concorrono a formare il reddito nella misura del 58,14% prevista per i soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa (14.4.4.) (artt. 58, c. 2, e 59, D.P.R. n. 917/1986).
Ne consegue che per una persona fisica la partecipazione indiretta in una società di capitali, per il tramite di una società a responsabilità limitata trasparente avrà il medesimo trattamento fiscale delle partecipazioni detenute direttamente.
In altre parole, non è consentito alle persone fisiche di fruire del regime di esenzione delle plusvalenze o di esclusione dei dividendi previsto per i soggetti IRES, per il solo fatto di possedere partecipazioni, non direttamente, ma attraverso un’altra società a responsabilità limitata in regime di trasparenza.
25.3.2. Trasparenza per S.r.l. che detengono partecipazioni esenti
25.3.2.Trasparenza per S.r.l. che detengono partecipazioni esentiLe partecipazioni esenti, detenute per adempiere ad un obbligo normativo, regolamentare o amministrativo, non rappresentano causa ostativa all’applicazione del regime di trasparenza (art. 14, c. 3, D.M. 23 aprile 2004).
In assenza di una norma, di un regolamento o un atto amministrativo che renda obbligatoria tale detenzione, non costituisce causa ostativa all’applicazione del regime in esame il possesso di partecipazioni che non consentono di realizzare plusvalenze; eventualità che ricorre quando dette partecipazioni risultano, in base a previsioni legislative, statutarie o regolamentari, incedibili ovvero rimborsabili al loro valore nominale (circ. 22 novembre 2004, n. 49/E).
In caso di possesso di partecipazioni avvenuto in forza di disposizioni a contenuto normativo (tra cui i regolamenti) o a provvedimenti amministrativi, è possibile accedere al regime opzionale. Diversamente, se è previsto un obbligo imposto dallo statuto per fruire di determinati servizi, il possesso di partecipazioni esenti rappresenta causa ostativa all’applicazione della trasparenza (circ. 16 marzo 2005, n. 10/E).