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    Autore:

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    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    33. CREDITI D’IMPOSTA

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    33.1. Imposte estere - 33.1.1. Modalità di calcolo - 33.1.2. Riporto - 33.1.3. Sfasamento tra reddito estero dichiarato e imposte liquidate - 33.1.4. Per country limitation - 33.1.5. Documentazione - 33.1.6. Parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo - 33.1.7. Casi particolari - 33.2. Settore cinematografico - 33.2.1. Disposizioni comuni – Fino al 31 dicembre 2023 - 33.2.2. Credito d’imposta per le imprese di produzione - 33.2.3. Credito d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo - 33.2.4.Richiesta crediti d’imposta per il 2023 - 33.3. Realizzazione di nuove infrastrutture - 33.4.Fondazioni bancarie - 33.5. Formazione - 33.5.1. Percentuali e limiti - 33.5.2. Spese ammissibili - 33.5.3. Modalità operative - 33.6. Imprese culturali - 33.6.1. Soggetti interessati - 33.6.2. Modalità operative - 33.7.Quotazione delle PMI - 33.7.1. PMI interessate - 33.7.2. Spese ammissibili - 33.7.3. Misura e limiti - 33.7.4. Modalità operative - 33.7.5. Istanza - 33.7.6. Utilizzo - 33.8. Alta formazione - 33.9. Librerie - 33.9.1. Soggetti interessati - 33.9.2. Misura e limiti - 33.9.3. Modalità operative - 33.9.4. Controlli - 33.9.5. Variazioni dei dati - 33.10. Ammodernamento impianti calcistici - 33.11. Erogazioni liberali per ristrutturazioni impianti sportivi (sport bonus) - 33.11.1. Soggetti interessati e misure - 33.11.2. Utilizzo del credito d’imposta - 33.11.3. Cumulo - 33.11.4. Adempimenti a carico dei beneficiari - 33.12. Acquisto di veicoli non inquinanti - 33.13. Pagamenti elettronici distributori di carburanti - 33.14. Bonus su commissioni sui pagamenti elettronici, POS e Registratori telematici - 33.14.1. Commissioni sui pagamenti elettronici - 33.14.2. Credito d’imposta registratori telematici - 33.15. Ricerca e Sviluppo - 33.15.1. Soggetti interessati ed esclusi - 33.15.2. Attività di ricerca e sviluppo e spese ammesse - 33.15.3. Attività di innovazione tecnologica e spese ammesse - 33.15.4. Attività innovative e spese ammesse - 33.15.5. Misura del credito d’imposta - 33.15.6.Utilizzo - 33.15.7. Cumulo - 33.15.8.Certificazione e documentazione delle attività svolte - 33.15.9. Controlli - 33.15.10. Estensione con maggiorazione per il 2021-2023 - 33.15.11.Riversamento per indebita compensazione - 33.15.12.Certificazione - 33.15.13.Monitoraggio - 33.16.Editoria - 33.17.Investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche - 33.18. E-commerce delle reti agricole - 33.19. Incentivi fiscali per le aggregazioni aziendali - 33.20. “Transizione 4.0” - “Bonus investimenti” - 33.20.1. Soggetti interessati ed esclusi - 33.20.2. Beni agevolabili ed esclusi - 33.20.3. Misure del credito d’imposta - 33.20.4.Modalità operative e utilizzo del credito d’imposta - 33.20.5. Cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati - 33.20.6.Controlli e monitoraggio - 33.20.7.Codici tributo - 33.21. Ricerca di farmaci innovativi e vaccini - 33.22. Contrasto al caro energia - 33.22.1. Soggetti interessati - 33.22.2. Imprese energivore - 33.22.3. Imprese gasivore - 33.22.4. Imprese non energivore - 33.22.5. Imprese non gasivore - 33.22.6. Utilizzo e cessione dei crediti - 33.22.7. Codici tributo - 33.22.8. Aliquote e riferimenti normativi - 33.22.9. Imprese con investimenti per l’efficienza energetica nelle Regioni del Sud - 33.23. Rincaro carburanti - 33.23.1. Imprese di autotrasporto - 33.23.2. Imprese agricole e della pesca - 33.24. Misure previste dal PNRR - 33.24.1. Riqualificazione strutture turistiche ed alberghiere - 33.24.2. Digitalizzazione agenzie di viaggi e tour operator - 33.24.3.Cessione dei crediti - 33.25.Installazione di impianti di compostaggio - 33.26.Acquisto materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata - 33.27. Ricerca e lo sviluppo nella microelettronica - 33.28.Investimenti nella ZESunica - 33.28.1. Investimenti agevolabili - 33.28.2.Limiti, requisiti e procedura - 33.28.3.Utilizzo - 33.28.4.Credito d’imposta ZES agricola - 33.29.“Transizione 5.0” – “Bonus investimenti” - 33.29.1.Soggetti esclusi - 33.29.2.Condizioni - 33.29.3.Beni agevolabili - 33.29.4.Investimenti non agevolabili - 33.29.5.Misure del credito d’imposta - 33.29.6.Modalità operative - 33.29.7.Certificazione - 33.29.8. Utilizzo - 33.29.9.Obblighi documentali - 33.29.10.Controlli - 33.29.11.Cumulabilità - 33.29.12.Decadenza - 33.30.Investimenti nelle ZLS

    33.1. Imposte estere

    33.1.Imposte estere

    Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, si ha diritto ad un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva (art. 165, D.P.R. n. 917/1986).

    Più precisamente, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

    Il credito d’imposta è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione di concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia (Principio di diritto 29 maggio 2019, n. 15).

    33.1.1. Modalità di calcolo

    33.1.1.Modalità di calcolo

    Per calcolare il credito d’imposta occorre utilizzare la seguente formula:

    Credito d’imposta = (Reddito estero x imposta lorda italiana) / (reddito complessivo al netto delle perdite pregresse).

    CASO 1 - Calcolo del credito d’imposta per imposte pagate all’estero

    Soggetto residente in Italia che, per l’anno n, abbia la seguente situazione:

    Reddito prodotto in Italia = euro 50.000.

    Reddito prodotto all’estero = euro 10.000.

    Imposte pagate all’estero in via definitiva = euro 2.890.

    Imposta dovuta in Italia sul reddito complessivo (pari a euro 60.000) = 19.372.

    Il credito d’imposta è calcolato nel seguente modo:

    Reddito estero / reddito complessivo = 10.000 / 50.000 = 16,7%.

    Importo massimo del credito d’imposta spettante = 19.372 x 16,7% = 3.229.

    Poiché le imposte pagate all’estero (pari a euro 2.890) sono inferiori al plafond utilizzabile (pari a euro 3.229), è possibile recuperarle per l’intero importo; quindi, il credito d’imposta da indicare in dichiarazione sarà pari a euro 2.890.

    Se le imposte pagate all’estero fossero state di importo superiore a euro 3.229, il credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione sarebbe stato pari a quest’ultimo importo.

    Ai fini dell’individuazione dei redditi prodotti all’estero (che vanno indicati al numeratore del rapporto) occorre fare riferimento a criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23, D.P.R. n. 917/1986 (9.2.) per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

    La definizione interna di “reddito prodotto all’estero” si applica solo quando con lo Stato della fonte del reddito non sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che adotti una disposizione analoga a quella di cui all’art. 23B del Modello OCSE, che prevede appunto l’eliminazione della doppia imposizione mediante il metodo del credito d’imposta. In tali circostanze, il credito d’imposta viene riconosciuto con riferimento a qualsiasi elemento di reddito ritratto nel Paese della fonte (circ. 5 marzo 2015, n. 9/E).

    Al denominatore del rapporto utile al calcolo dell’ammontare del credito d’imposta deve essere indicato il reddito complessivo da utilizzare, comprensivo del reddito estero.

    Il reddito va utilizzato al netto e non al lordo delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

    La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.

    È possibile usufruire del credito d’imposta anche nel caso in cui non vi sia un’imposta italiana da versare; pertanto, il credito d’imposta può essere riportato negli esercizi successivi o chiesto a rimborso (ris. 12 aprile 2002, n. 115/E).

    Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante Stabile Organizzazione o da società controllate, la detrazione può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.

    Tale facoltà è, comunque, condizionata all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

    Si possono considerare “non ripetibili” e, quindi, detraibili, anche le imposte pagate all’estero nell’anno in corso, qualora:

    • siano già state dichiarate all’estero e pagate prima di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia;

    • soddisfino i requisiti di non modificabilità.

    Se sono suscettibili di rimborso, le imposte pagate all’estero si possono detrarre nell’anno in corso, al netto del rimborso, solo se questo è già stato richiesto e ottenuto prima di effettuare la dichiarazione in Italia e si possa considerare certo nel suo ammontare (circ. 12 giugno 2002, n. 50/E).

    Non possono essere riconosciute le imposte:

    • pagate in acconto o in via provvisoria;

    • per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale; qualora vi sia la possibilità di richiedere un rimborso, le imposte pagate all’estero possono essere detratte, al netto del rimborso ottenuto, solo se esso è già stato ottenuto prima di richiedere il credito d’imposta in Italia e se il rimborso è certo nel suo ammontare (circ. 12 giugno 2002, n. 50/E).

    Viene esclusa la possibilità di usufruire del credito d’imposta in relazione al pagamento all’estero di imposte formalmente previste a titolo di acconto, anche se, in considerazione della particolare modalità di determinazione della base imponibile prodotta all’estero, le stesse, di fatto, possono essere considerate corrisposte a titolo definitivo (ris. 25 settembre 2001, n. 134/E).

    Allo stesso modo, non beneficiano del credito d’imposta le imposte estere corrisposte in via provvisoria in pendenza di un procedimento contenzioso estero: in tal caso, il presupposto della definitività si produrrà solo nel periodo d’imposta in cui il contenzioso si conclude in via definitiva (circ. 5 marzo 2015, n. 9/E).

    Possono essere detratte le imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.

    Nel caso in cui sia già decorso il termine per l’accertamento, la detrazione deve essere limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.

    Non è possibile usufruire del credito in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

    Con riferimento alle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, si considerano omesse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni. Qualora la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni, dunque, il credito d’imposta si considera spettante.

    Il credito d’imposta spetta anche al contribuente che abbia sanato la mancata indicazione del reddito estero nella dichiarazione originaria mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore con pagamento delle maggiori imposte mediante l’istituto del ravvedimento operoso (circ. 5 marzo 2015, n. 9/E).

    Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

    Riguardo alle società di persone di cui all’art. 5, TUIR e a quelle che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (artt. 116 e 117 TUIR), la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

    33.1.2. Riporto

    33.1.2.Riporto

    È possibile il riporto, in avanti e all’indietro, dell’eccedenza di credito d’imposta.

    Infatti, nel caso di reddito d’impresa prodotto da soggetti residenti nello stesso Paese estero, l’imposta ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d’imposta italiana relativa al medesimo reddito estero costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza dell’eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo.

    Le disposizioni relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale (26.1.) e mondiale (26.2.), anche se residenti nello stesso Paese.

    33.1.3. Sfasamento tra reddito estero dichiarato e imposte liquidate

    33.1.3.Sfasamento tra reddito estero dichiarato e imposte liquidate

    Se l’imposta italiana relativa al periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile è già stata liquidata, è possibile procedere ad una nuova liquidazione, che tenga conto del maggior reddito estero e delle imposte estere non detratte.

    In tal caso, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le imposte estere sono divenute definitive, si deve indicare il conguaglio del maggior credito d’imposta spettante, calcolato sull’imposta dovuta per il periodo d’imposta al quale di riferisce la dichiarazione nella quale il reddito estero era stato originariamente tassato.

    Se il termine di accertamento relativo a tale dichiarazione è già spirato, la detrazione è limitata alla quota d’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto già tassato in Italia.

    33.1.4. Per country limitation

    33.1.4.Per country limitation

    Ai fini del calcolo del credito per le imposte pagate all’estero, si applica il criterio della c.d. per country limitation ovvero il criterio secondo cui il calcolo deve essere effettuato separatamente per ciascuno Stato in cui sono state pagate imposte, per il reddito ivi prodotto.

    Pertanto, il credito d’imposta sorge in relazione all’imposta estera pagata, a titolo definitivo, sui redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d’imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri.

    Il totale dei crediti d’imposta, separatamente calcolati per ciascuno Stato, non può comunque superare l’ammontare dell’imposta netta dovuta in Italia, in ragione del richiamato principio secondo cui deve essere escluso il finanziamento delle imposte estere.

    In definitiva, dopo avere effettuato, Paese per Paese, il calcolo delle detrazioni in astratto consentite, è necessario verificarne la capienza nell’imposta netta di periodo ed eventualmente procedere alla loro riduzione.

    CASO 2 - Verifica della capienza
    Luogo di produzione
    del reddito
    Reddito Imposte
    estere
    Imposta
    italiana
    Quota d’imposta italiana
    relativa al reddito estero
    Stato A 1.000 400 1000/1000x300 = 300
    Stato B 500 50 500/1000x300 = 150
    Italia - 500
    REDDITO
    COMPLESSIVO
    1000 300

    Imposta netta dovuta = imposta lorda.

    Il contribuente soggetto IRPEF potrebbe in astratto fruire di una detrazione per le imposte pagate nello Stato A pari a 300 (ossia l’importo minore tra la quota d’imposta italiana relativa al reddito estero e le imposte pagate nello Stato A) e di una detrazione per le imposte pagate nello Stato B pari a 50 (ossia l’importo minore tra la quota d’imposta italiana relativa al reddito estero e le imposte pagate nello Stato B).

    In tal caso, tuttavia, l’ammontare totale delle detrazioni in astratto fruibili (350) è superiore all’imposta netta dovuta (300), che costituisce il limite entro cui esse possono essere riconosciute. Le detrazioni effettivamente spettanti dovranno, pertanto, essere ridotte a 300, mentre la restante eccedenza di 50 andrà perduta.

    33.1.5. Documentazione

    33.1.5.Documentazione

    Al fine di attestare il pagamento all’estero delle imposte che hanno comportato l’attribuzione del credito d’imposta, il contribuente deve possedere, conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari i seguenti documenti (circ. 12 giugno 2002, n. 50/E):

    • la documentazione da cui risultino l’ammontare dei redditi prodotti all’estero e l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva all’estero;

    • la copia della dichiarazione dei redditi prodotta all’estero;

    • l’eventuale richiesta di rimborso (qualora non sia inserita direttamente nella dichiarazione dei redditi);

    • la distinta di versamento delle imposte pagate all’estero;

    • la certificazione rilasciata dal datore di lavoro.

    33.1.6. Parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo

    33.1.6.Parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo

    Quando il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l’imposta estera detraibile deve essere ridotta in misura corrispondente (art. 165, c. 10, D.P.R. n. 917/1986).

    La riduzione dell’imposta estera detraibile, nei limiti della quota imponibile del reddito estero, non riguarda le ipotesi in cui - per effetto di differenti modalità di determinazione del reddito nei vari ordinamenti - l’ammontare del reddito estero assoggettato a tassazione in Italia non corrisponda al quantum tassato nello Stato estero.

    Ciò si verifica, ad esempio, per il reddito delle Stabili Organizzazioni all’estero o per il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero diverso da quello determinato ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis, D.P.R. n. 917/1986 (12.1.6.), essendo diverse le regole di determinazione vigenti nei vari Paesi.

    Tale regola si applica:

    • laddove il reddito estero - come determinato secondo le regole interne - sia totalmente o parzialmente escluso dalla formazione dell’imponibile;

    • nel caso di redditi derivanti da attività di lavoro subordinato prestata all’estero in via continuativa determinati in base alle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (12.1.6.) (art. 51, c. 8-bis, D.P.R. n. 917/1986; art. 36, c. 30, D.L. n. 223/2006). In tal caso, l’imposta estera deve essere rimodulata sulla base del rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria - e non in misura convenzionale - in Italia.

    33.1.7. Casi particolari

    33.1.7.Casi particolari
    Fattispecie Regole
    Imposte estere
    aventi natura
    d’imposta forfetaria
    o sostitutiva
    Quando l’imposta assolta all’estero abbia natura d’imposta forfetaria sostitutiva delle imposte dirette e indirette, presenti e future, nonché dei diritti doganali:
    - l’applicazione della norma sul credito d’imposta può avvenire limitatamente alla parte dell’imposta forfetaria riferibile all’imposta sul reddito prevista nello Stato estero;
    - occorre ricostruire in linea teorica il carico fiscale complessivo (imposte dirette, indirette e dazi doganali) che si sarebbe dovuto assolvere in applicazione delle ordinarie norme fiscali vigenti nello Stato estero, determinando l’incidenza percentuale dell’imposta sul reddito estera sul carico teorico complessivo;
    - occorre applicare tale percentuale all’importo pagato a titolo d’imposta forfetaria sostitutiva, determinando quindi il livello massimo dell’imposta corrisposta nello Stato estero ammissibile in detrazione.
    Qualora detto importo risulti superiore a quanto certificato dalle Autorità fiscali estere, il credito per le imposte pagate all’estero spetta nei limiti di quest’ultimo minore importo (ris. 7 marzo 2008, n. 83/E).
    Credito d’imposta spettante in anni successivi a quello di dichiarazione del reddito estero Qualora le imposte relative ai redditi esteri prodotti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione siano, in tutto o in parte, pagate in via definitiva nei periodi d’imposta successivi (anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero), il contribuente può chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di avvenuto pagamento.
    Pagamento delle imposte estere entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo
    successivo a quello di competenza
    È possibile richiedere (si tratta di una facoltà del contribuente) la detrazione delle imposte estere già nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui il reddito estero viene tassato, anche se le imposte estere vengono pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’esercizio immediatamente successivo (art. 15, D.Lgs. n. 147/2015).
    Redditi tassati separatamente Per i redditi tassati separatamente, se l’ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell’imposta netta (artt. 19 e 21, D.P.R. n. 917/1986) si ha diritto al rimborso dell’eccedenza.

    33.2. Settore cinematografico

    33.2.Settore cinematografico

    Per il settore cinema sono previsti alcuni crediti d’imposta introdotti dalla legge sulla disciplina del cinema e del settore audiovisivo (Legge n. 220/2016).

    Di seguito, si riporta una sintesi della disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 54, Legge n. 213/2023).

    Credito
    d’imposta
    Definizione Legge
    n. 220/2016
    Credito d’imposta per le imprese di
    produzione
    Credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive (33.2.2.). Nella determinazione dell’aliquota del credito d’imposta (operata con D.M. 4 febbraio 2021), si prevede comunque che:
    a) per le opere cinematografiche è prevista l’aliquota del 40%; è fatta salva la possibilità di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40%;
    art. 15
    b) per le opere audiovisive, l’aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; è fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
    Per la compensazione nel Mod. F24 va utilizzato il codice tributo 6945 (ris. 8 giugno 2021, n. 42/E).
    Credito d’imposta per le imprese di
    distribuzione
    Credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. art. 16
    Il credito d’imposta è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle Regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute (33.2.3.).
    Credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione Credito d’imposta, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
    In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui sopra può essere innalzata fino 60%.
    Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale del settore. Nella determinazione dell’aliquota del credito d’imposta (ad opera del D.M. 3 febbraio 2021) si deve tener conto, fra l’altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980 (33.2.3.).
    Per la compensazione nel Mod. F24 va utilizzato il codice tributo 6944 (ris. 8 giugno 2021, n. 42/E).
    art. 17
    Inoltre, per gli anni 2022 e 2023, il credito d’imposta è riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale (art. 23, c. 1-bis, D.L. n. 50/2022).
    Credito d’imposta agli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell’offerta cinematografica Credito d’imposta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60% dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese (33.2.3.). art. 18
    Credito d’imposta alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi Credito d’imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25% e non superiore al 40% della spesa sostenuta nel territorio nazionale (33.2.3.). art. 19
    Credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo Credito d’imposta nella misura massima del 30% dell’apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all’estero di opere cinematografiche e audiovisive.
    L’aliquota massima è elevata al 40% nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto contributi selettivi (33.2.3.).
    art. 20

    33.2.1. Disposizioni comuni – Fino al 31 dicembre 2023

    33.2.1.Disposizioni comuni – Fino al 31 dicembre 2023

    In attesa dell’emanazione dei nuovi decreti attuativi relativi alla disciplina in vigore dal 1° gennaio 2024, i crediti d’imposta, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con i decreti attuativi D.M. 15 marzo 2018 e D.M. 8 luglio 2020.

    I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rilevano ai fini del rapporto sulla deducibilità degli interessi (24.15.) (art. 96, D.P.R. n. 917/1986) e delle spese generali (24.16.11.) (art. 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986) e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.

    Inoltre, non si applica il limite di compensazione di 250.000 euro l’anno (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007).

    Nel rispetto delle disposizioni civilistiche in materia di cedibilità dei crediti (artt. 1260 e ss. c.c.) e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell’effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d’imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

    I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi.

    La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d’imposta.

    Codici tributo - Per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta sono stabiliti i seguenti codici tributo (ris. 30 ottobre 2018, n. 81/E):

    • 6883 - Tax credit produzione opere cinematografiche - Art. 15 Legge n. 220/2016;

    • 6884 - Tax credit produzione opere TV e web - Art. 15, Legge n. 220/2016;

    • 6885 - Tax credit distribuzione - Art. 16, Legge n. 220/2016;

    • 6886 - Tax credit sale cinematografiche - Art. 17, c. 1, Legge n. 220/2016;

    • 6887 - Tax credit per il potenziamento dell’offerta cinematografica - Art. 18, Legge n. 220/2016;

    • 6888 - Tax credit per l’attrazione in Italia di investimenti stranieri - Art. 19, Legge n. 220/2016;

    • 6889 - Tax credit per gli investitori esterni - Art. 20, Legge n. 220/2016.

    33.2.2. Credito d’imposta per le imprese di produzione

    33.2.2.Credito d’imposta per le imprese di produzione

    Le disposizioni applicative in materia di crediti d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva (art. 15, Legge n. 220/2016) (33.2.), nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023 di seguito riportata, sono contenute nel D.M. 15 marzo 2018.

    Soggetti
    interessati
    Produttori indipendenti:
    a) con sede legale nello Spazio Economico Europeo;
    b) soggetti, al momento dell’utilizzo del beneficio, a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una Stabile Organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
    c) con capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro;
    d) diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
    e) in possesso di classificazione ATECO J 59.1
    Opere ammesse
    al beneficio
    a) Opere cinematografiche o film;
    b) opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un’emittente televisiva nazionale;
    c) opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi.
    Limiti d’intensità
    d’aiuto
    I crediti d’imposta non possono superare, complessivamente, la misura del 50% del costo dell’opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60% per specifiche produzioni.
    Il limite è elevato al 100% del costo complessivo:
    - per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi dell’elenco del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE;
    - per le opere difficili.
    Utilizzo dei crediti
    di imposta
    I crediti d’imposta sono utilizzabili a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) la DG Cinema abbia comunicato il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana, il riconoscimento dell’eleggibilità culturale e il riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante ovvero il riconoscimento del credito spettante;
    b) le spese di produzione siano sostenute ai sensi delle norme sui redditi d’impresa;
    c) sia avvenuto l’effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
    I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, non rilevano ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi (artt. 96 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986), e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, a decorrere dalla data in cui si considera maturato il diritto alla sua fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste. A tal fine, il Mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
    L’ammontare dei crediti d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla DG Cinema, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
    Comunicazione Il produttore deve comunicare in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema, i dati, i contenuti, e le informazioni in suo possesso, inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell’opera, inerenti l’impatto economico, industriale e occupazionale dell’opera oggetto del beneficio.
    Cessione dei
    crediti d’imposta
    I crediti d’imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari.
    I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate.

    33.2.3. Credito d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo

    33.2.3.Credito d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo

    Con il D.M. 15 marzo 2018 sono state rese note le disposizioni applicative in materia di crediti d’imposta per il settore cinematografico e audiovisivo, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023 di seguito riportata (artt. 16, 17, c. 1, 18, 19 e 20, Legge n. 220/2016).

    Credito d’imposta per la distribuzione nazionale e internazionale cinematografica (art. 16 Legge n. 220/2016) (33.2.) Alle imprese di distribuzione cinematografica nazionali spetta un credito d’imposta, per un massimo di euro 2.000.000 per impresa o per gruppo di imprese per anno, commisurato alle spese sostenute per la distribuzione nazionale di film di nazionalità italiana.
    Il credito d’imposta spetta a condizione che il costo eleggibile di distribuzione del film non sia inferiore a euro 40.000 in caso di lungometraggi di finzione e non sia inferiore a euro 20.000 in caso di documentari e cortometraggi.
    Alle imprese di produzione, distribuzione nazionale, distribuzione internazionale cinematografica ovvero audiovisiva spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ovvero di opere televisive o opere web di nazionalità italiana, nel limite massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa o gruppo di imprese. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d’imposta riconosciuti alla medesima impresa o al medesimo gruppo di imprese.
    Credito d’imposta in favore delle sale cinematografiche
    (art. 17 Legge n. 220/2016) (33.2.)
    Alle imprese dell’esercizio cinematografico è riconosciuto un credito di imposta pari al:
    a) 25% del costo eleggibile per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale inattive, nonché per la ristrutturazione di sale esistenti che comportino l’incremento del numero di schermi;
    b) 20% del costo eleggibile per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
    Per gli interventi realizzati dalle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico l’aliquota è innalzata al 30% del costo eleggibile.
    Le aliquote di cui sopra sono elevate al 40% del costo eleggibile per gli investimenti:
    a) realizzati dalle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico su sale storiche, ovunque ubicate;
    b) realizzati da micro imprese ovvero imprese di esercizio di nuova costituzione ovvero costitute nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta preventiva, e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
    L’aliquota del 25% di cui alla lettera a), è elevata al 40% del costo eleggibile altresì per gli investimenti realizzati da micro, piccole e medie imprese su sale ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ovvero in comuni sprovvisti di sale cinematografiche e non confinanti con città metropolitane.
    L’aliquota del 20% di cui alla lettera b), è elevata al 40% del costo eleggibile altresì per gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico su sale fino a due schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
    Nel caso in cui gli investimenti includano l’acquisto dell’area o dell’immobile, i costi massimi ammissibili sono aumentati del 20%. L’importo corrispondente all’acquisto non può comunque superare la metà dei costi medesimi e così incrementati.
    L’importo minimo di costo eleggibile è pari a 15.000 euro.
    Credito di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica
    (art. 18 Legge n. 220/2016) (33.2.)
    Agli esercenti delle sale cinematografiche è riconosciuto un credito di imposta fino ad un massimo del 20% degli introiti, al netto dell’IVA, derivanti dalla programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico.
    Credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi
    (art. 19 Legge n. 220/2016) (33.2.)
    Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione da parte di imprese di produzione estere, di opere audiovisive, o parti di esse, utilizzando prevalentemente mano d’opera italiana o dell’Unione europea, in misura pari al 30% del costo eleggibile di produzione della singola opera e comunque entro il limite massimo annuo, per ciascuna impresa o gruppo di imprese, di euro 20.000.000. Il credito d’imposta è concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 75% del costo complessivo di produzione dell’opera audiovisiva. Il costo complessivo di produzione dell’opera audiovisivo dovrà essere attestato dall’impresa straniera committente. Sono ammesse le spese sostenute in altro Stato membro dell’Unione europea, fino a un massimo di un sesto della quota del 75%.
    Credito d’imposta per gli apporti alla produzione cinematografica da parte di imprese esterne al settore
    (art. 20 Legge n. 220/2016) (33.2.)
    Alle imprese esterne è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% degli apporti in denaro versati a titolo di investimento di rischio per la produzione di film di nazionalità italiana di lungometraggio, in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione stipulati con produttori indipendenti italiani ai sensi dell’art. 2549 c.c., fino all’importo massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa e di euro 2.000.000 per gruppo di imprese. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il credito è riconosciuto nella misura del 20%.
    L’aliquota è elevata al 40% nel caso di apporti in denaro effettuati per la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi (art. 26, Legge n. 220/2016), fermo restando i limiti di cui sopra.

    33.2.4. Richiesta crediti d’imposta per il 2023

    33.2.4.Richiesta crediti d’imposta per il 2023

    A partire dalle ore 12.00 del 10 gennaio 2024 e fino alle ore 23.59 del 15 aprile 2024 è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL  (http://doc.cultura.gov.it/), le richieste di credito d’imposta per l’anno 2023 (Ministero della cultura, comunicato 9 gennaio 2024).

    È altresì possibile presentare richiesta di credito di imposta in relazione a lavori effettuati a partire dal 1° ottobre 2021 e terminati entro e non oltre il 31 dicembre 2023 per i quali non sia stata già presentata domanda di contributo di credito d’imposta a valere sugli stessi lavori.

    Il termine di scadenza per la presentazione delle domande del credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche è stato prorogato alle ore 23.59 del 12 aprile 2024 (Ministero della Cultura, comunicato 11 marzo 2024).

    33.3. Realizzazione di nuove infrastrutture

    33.3.Realizzazione di nuove infrastrutture

    Per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali (di importo superiore a 50 milioni di euro) mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è acclarata la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto, un credito d’imposta ai fini IRES e IRAP generato in relazione alla costruzione e gestione dell’opera (art. 33, D.L. n. 179/2012).

    Il credito d’imposta:

    • è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario e comunque entro il limite massimo del 50% del costo dell’investimento;

    • non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP;

    • è posto a base di gara per l’individuazione dell’affidatario del contratto di partenariato pubblico-privato e successivamente riportato nel contratto.

    Inoltre, l’attestazione del credito d’imposta chiesto a rimborso deve essere rilasciata dall’Agenzia delle Entrate entro 40 giorni dalla richiesta del contribuente.

    33.4. Fondazioni bancarie

    33.4.Fondazioni bancarie

    Alle fondazioni bancarie è riconosciuto:

    • un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% (art. 1, c. 201-204, Legge n. 205/2017) da utilizzare in compensazione con il codice tributo 6902 (ris. 18 giugno 2019, n. 60/E), per le erogazioni effettuate in specifici ambiti sociali e sanitari, ai fini della promozione del welfare di comunità, nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017;

    • a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fondo Unico Nazionale (FUN) da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24 (art. 62, D.Lgs. n. 117/2017; D.M. 4 maggio 2018). La percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 è pari al 25,0778% (Provv. Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2024);

    • nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata (art. 1, c. 396-401, Legge n. 197/2022). Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio S.p.A. (di seguito ACRI), entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, le delibere d’impegno ad effettuare le erogazioni Provv. 18 dicembre 2023).

    33.5. Formazione

    33.5.Formazione

    Per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le Stabili Organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi, periodo d’imposta 2018 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), è possibile fruire di un credito d’imposta per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione (art. 1, c. 46-56, Legge n. 205/2017; D.M. 4 maggio 2018).

    Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività (art. 2, c. 2, D.M. 4 maggio 2018).

    La disciplina, in parte modificata, è stata estesa al 2020 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (art. 1, c. 210-217 Legge n. 160/2019).

    Il credito d’imposta è stato esteso fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (art. 1, c. 1064, lett. i), Legge n. 178/2020).

    In occasione di tale proroga è stato specificato che per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023 sono ammissibili all’agevolazione i seguenti costi (previsti dall’art. 31, c. 3, Reg. UE n. 651/2014 della Commissione):

    • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

    • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

    • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

    • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

    Di seguito si espone la norma in vigore dal 2020, tenendo, comunque, conto delle modifiche appena indicate.

    33.5.1. Percentuali e limiti

    33.5.1.Percentuali e limiti

    Il credito d’imposta spetta nelle seguenti percentuali:

    • piccole imprese: 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

    • medie imprese: 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

    • grandi imprese (così come definite in base all’Allegato I del Reg. UE n. 2014/651): 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

    La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati (D.M. 17 ottobre 2017).

    Le aliquote sono così aumentate (art. 22, D.L. n. 50/2022):

    • piccole imprese: 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro,

    • medie imprese: 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro,

    a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità anch’esse stabilite con il medesimo decreto.

    Inoltre, con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente 18 maggio 2022 che non soddisfino le condizioni sopra previste, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite:

    • piccole imprese: 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

    • medie imprese: 35% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

    Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà, (art. 2, D.M. 4 maggio 2018), la disciplina del credito d’imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

    Ulteriori condizioni sono che l’impresa risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    33.5.2. Spese ammissibili

    33.5.2.Spese ammissibili

    Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. Sono agevolabili, ad esempio, le spese in formazione per acquisire o consolidare conoscenze su:

    • big data e analisi dei dati;

    • cloud e fog computing;

    • cyber security;

    • sistemi cyber-fisici;

    • prototipazione rapida;

    • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;

    • robotica avanzata e collaborativa;

    • interfaccia uomo macchina;

    • manifattura additiva;

    • internet delle cose e delle macchine;

    • integrazione digitale dei processi aziendali.

    Tali attività devono essere applicate negli ambiti elencati nell’Allegato A alla Legge n. 205/2017.

    Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

    L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.

    Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

    Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

    Sono ammissibili anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’Allegato A della Legge n. 205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

    33.5.3. Modalità operative

    33.5.3.Modalità operative

    Il credito d’imposta:

    • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;

    • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5, TUIR);

    • è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione;

    • è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Reg. UE n. 651/2014.

    Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 2 milioni di euro dal 2021 (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000).

    L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle norme UE (Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea).

    Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

    Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

    Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

    Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

    Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza.

    Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro.

    Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione sopra descritti.

    Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile appositamente previste sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.

    33.6. Imprese culturali

    33.6.Imprese culturali

    Per le imprese culturali e creative, è previsto un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con apposito decreto (art. 1, c. 57-60, Legge n. 205/2017).

    33.6.1. Soggetti interessati

    33.6.1.Soggetti interessati

    Destinatari dell’agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

    • svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;

    • sono soggetti passivi d’imposta in Italia;

    • hanno quale oggetto sociale attività (quali l’ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

    33.6.2. Modalità operative

    33.6.2.Modalità operative

    Il credito d’imposta:

    • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5, TUIR);

    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;

    • rientra nel regime “de minimis” (32.1.2.).

    33.7. Quotazione delle PMI

    33.7.Quotazione delle PMI

    È previsto un credito d’imposta a favore delle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023 (art. 1, c. 89-92, Legge n. 205/2017; D.M. 23 aprile 2018).

    L’agevolazione è stata estesa ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2024 (art. 3, c. 4-bis e 5-bis, D.L. n. 215/2023).

    33.7.1. PMI interessate

    33.7.1.PMI interessate

    Le PMI che possono fruire del credito d’imposta sono quelle che rientrano nella definizione contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e che, successivamente al 1° gennaio 2018, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

    33.7.2. Spese ammissibili

    33.7.2.Spese ammissibili

    Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

    • attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;

    • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;

    • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;

    • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;

    • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’art. 3, c. 1, nn. 34 e 35, Reg. UE n. 596/2014;

    • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione, quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;

    • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

    33.7.3. Misura e limiti

    33.7.3.Misura e limiti

    Nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, alle PMI è riconosciuto un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro (200.000 euro nel 2022 e 500.000 euro fino al 2021), del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023, per la predetta finalità.

    33.7.4. Modalità operative

    33.7.4.Modalità operative

    Il credito d’imposta:

    • è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno (Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014);

    • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;

    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi (artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).

    • va compensato utilizzando il codice tributo 6901 (ris. 21 maggio 2019, n. 52/E).

    33.7.5. Istanza

    33.7.5.Istanza

    Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti interessati inoltrano, in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@ pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al D.M. 23 aprile 2018 (Allegato A) contenente:

    • gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;

    • l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti per l’ammissione alla quotazione, nonché apposita attestazione;

    • la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

    • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;

    • la dichiarazione sostitutiva con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

    Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti e della documentazione, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.

    33.7.6. Utilizzo

    33.7.6.Utilizzo

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

    33.8. Alta formazione

    33.8.Alta formazione

    È previsto un credito d’imposta in misura pari al 25% per tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano) che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (art. 48-bis, D.L. n. 73/2021).

    Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

    Tali tecnologie sono quelle riferite ai big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

    Il credito d’imposta:

    • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986);

    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;

    • non è soggetto ai limiti di compensazione di 250.000 euro e 2 milioni di euro dal 2021 (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000).

    33.9. Librerie

    33.9.Librerie

    Agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese appositamente individuate, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale (art. 1, c. 319-321, Legge n. 205/2017; D.M. 23 aprile 2018; Provv. 12 dicembre 2018).

    33.9.1. Soggetti interessati

    33.9.1.Soggetti interessati

    Sono ammessi al beneficio gli esercenti:

    • che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;

    • che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una Stabile Organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

    • che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;

    • che abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

    33.9.2. Misura e limiti

    33.9.2.Misura e limiti

    Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, alle seguenti voci:

    • Imposta municipale unica - IMU;

    • Tributo per i servizi indivisibili - TASI;

    • Tassa sui rifiuti - TARI;

    • Imposta sulla pubblicità;

    • Tassa per l’occupazione di suolo pubblico;

    • spese per locazione, al netto IVA;

    • spese per mutuo;

    • contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

    Il credito d’imposta spetta nella misura massima di:

    • 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

    • 10.000 euro per gli altri esercenti.

    33.9.3. Modalità operative

    33.9.3.Modalità operative

    Il credito d’imposta:

    • va richiesto entro il 30 settembre;

    • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5, TUIR);

    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6894 - ris. 13 dicembre 2018, n. 87/E) presentando il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento;

    • rientra nel regime “de minimis” (32.1.2.).

    I dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

    33.9.4. Controlli

    33.9.4.Controlli

    L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati comunicati, effettua controlli automatizzati su ogni Mod. F24 ricevuto.

    Il Mod. F24 viene scartato nell’ipotesi in cui:

    • l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo;

    • l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio.

    Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il Mod. F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet della medesima Agenzia.

    33.9.5. Variazioni dei dati

    33.9.5.Variazioni dei dati

    In caso di variazioni dei dati:

    • delle imprese ammesse al beneficio,

    • dell’importo del credito concesso,

    il Mod. F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero per i Beni e le Attività culturali alla medesima Agenzia.

    33.10. Ammodernamento impianti calcistici

    33.10.Ammodernamento impianti calcistici

    Al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l’impiego delle somme derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, entro il terzo periodo d’imposta successivo alla loro attribuzione (art. 22, c. 3-bis, D.Lgs. n. 9/2008; D.P.C.M. 28 marzo 2018).

    Il contributo, le cui modalità operative sono demandate ad un Decreto ministeriale, rientra nel regime “de minimis” (32.1.2.).

    Soggetti
    interessati
    Il contributo è riconosciuto a tutte le società e le associazioni sportive appartenenti alla Lega nazionale professionisti B, alla Lega calcio professionistico e alla Lega nazionale dilettanti, ivi comprese tra queste ultime quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, che hanno beneficiato della mutualità di cui all’art. 22 D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 (si tratta di un credito d’imposta, nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro).
    Ambito oggettivo Ai fini del riconoscimento del contributo:
    a) l’intervento di ammodernamento dell’impianto calcistico deve consistere in una ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001;
    b) la ristrutturazione deve avere a oggetto gli impianti calcistici di proprietà del soggetto interessato ovvero quelli di cui fa uso in regime di concessione amministrativa;
    c) l’intervento di ristrutturazione agevolato è realizzato entro il terzo periodo d’imposta successivo all’attribuzione delle risorse di cui all’art. 22, D.Lgs. n. 9/2008;
    Per impianto calcistico si intende il terreno di gioco e tutte le volumetrie e le strutture a esso strettamente connesse e funzionali.
    Parametri ai fini della determinazione dell’agevolazione concedibile L’ammontare del contributo è determinato applicando i seguenti parametri:
    a) in misura pari al 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna società di calcio interessata a titolo di mutualità della Lega di Serie A;
    b) nel limite massimo di 25.000 euro all’anno per ciascun soggetto beneficiario;
    c) entro i limiti degli aiuti “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013).
    Procedura di concessione del credito d’imposta I soggetti interessati presentano, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, apposita domanda all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati.
    Entro i successivi 90 giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate pari a 4 milioni di euro annui e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta spettante e comunica alle società calcistiche il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
    Utilizzo dei crediti di imposta Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    33.11. Erogazioni liberali per ristrutturazioni impianti sportivi (sport bonus)

    33.11.Erogazioni liberali per ristrutturazioni impianti sportivi (sport bonus)

    Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso degli anni dal 2019 al 2021 e per il 2022 e 2023, ma, per questi ultimi 2 anni, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa (art. 1, c. 190, Legge n. 234/2021; art. 1, c. 614, Legge n. 197/2022) per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi (art. 1, c. 621-628, Legge n. 145/2018).

    33.11.1. Soggetti interessati e misure

    33.11.1.Soggetti interessati e misure

    Il credito d’imposta è riconosciuto:

    • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;

    • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

    33.11.2. Utilizzo del credito d’imposta

    33.11.2.Utilizzo del credito d’imposta

    Ferma restando la ripartizione in 3 quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione nel Mod. F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Inoltre, al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 2 milioni di euro dal 2021 (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000).

    33.11.3. Cumulo

    33.11.3.Cumulo

    I soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

    33.11.4. Adempimenti a carico dei beneficiari

    33.11.4.Adempimenti a carico dei beneficiari

    I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare immediatamente all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione e, contestualmente, devono darne adeguata pubblicità attraverso i mezzi informatici.

    Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni devono comunicare all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

    33.12. Acquisto di veicoli non inquinanti

    33.12.Acquisto di veicoli non inquinanti

    Gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti si applicano per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, nella misura e alle condizioni indicate nell’art. 22, c. 2, D.L. n. 17/2022 (D.P.C.M. 6 aprile 2022).

    In particolare, sono previsti incentivi per i veicoli delle categorie M1, da L1e a L7e elettrici e non elettrici, N1 e N2 elettrici.

    Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione con codice tributo ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il Mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

    I codici tributo da utilizzare sono (ris. 23 giugno 2022, n. 30/E):

    • “6903”: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 elettrici - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020 e articolo 2, comma 1, lettera f) del DPCM 6 aprile 2022”;

    • “6904”: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e, elettrici, ibridi e non elettrici - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018 e articolo 2, comma 1, lettera d) del DPCM 6 aprile 2022”.

    33.13. Pagamenti elettronici distributori di carburanti

    33.13.Pagamenti elettronici distributori di carburanti

    A decorrere dal 1° luglio 2018, è stato disposto il superamento del sistema delle schede carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti (art. 1, c. 922 e 923, Legge 205/2017).

    Quindi, da tale data, sia la deduzione ai fini delle imposte dirette che la detraibilità IVA dei costi relativi agli acquisti di carburante rimangono subordinate alla circostanza che l’acquisto sia effettuato con mezzi di pagamento elettronici.

    A fronte del prevedibile aumento delle operazioni di acquisto attraverso mezzi elettronici di pagamento, con conseguenti oneri aggiuntivi (commissioni bancarie) a carico dei distributori di carburante, è stato introdotto a favore dell’esercente dell’impianto di distribuzione un credito di imposta pari al 50% delle commissioni allo stesso addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese (art. 1, c. 924, Legge n. 205/2017).

    Con un successivo intervento, avente natura interpretativa, è stato chiarito che (art. 16, D.L. n. 34/2019):

    • il credito di imposta spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse;

    • in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

    33.14. Bonus su commissioni sui pagamenti elettronici, POS e Registratori telematici

    33.14.Bonus su commissioni sui pagamenti elettronici, POS e Registratori telematici

    33.14.1. Commissioni sui pagamenti elettronici

    33.14.1.Commissioni sui pagamenti elettronici

    Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari (art. 22, D.L. n. 124/2019; Provv. 21 aprile 2020; Provv. 29 aprile 2020).

    Il credito d’imposta spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

    Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai Registratori Telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto.

    Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

    Il credito d’imposta:

    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione successivamente al sostenimento della spesa;

    • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;

    • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;

    • non rileva ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi (artt. 96 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).

    • si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti de minimis.

    Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui sopra trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.

    33.14.2. Credito d’imposta registratori telematici

    33.14.2.Credito d’imposta registratori telematici

    Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, è introdotto un bonus, da utilizzare in compensazione come credito d’imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato (art. 8, D.L. n. 176/2022; Provv. 23 giugno 2023).

    Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione con il codice tributo 7032 (ris. 23 giugno 2023, n. 35/E) e non soggiace agli attuali limiti di compensazione (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000).

    Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

    Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

    33.15. Ricerca e Sviluppo

    33.15.Ricerca e Sviluppo

    Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta (art. 1, c. 198-209, Legge n. 160/2019; D.M. 4 luglio 2024).

    La disciplina si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013), il cui periodo di operatività è cessato anticipatamente nell’anno 2019 (rispetto alla disciplina previgente che ne prevedeva invece l’operatività fino al 2020).

    33.15.1. Soggetti interessati ed esclusi

    33.15.1.Soggetti interessati ed esclusi

    Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa, indicate di seguito.

    Esclusioni - Non possono accedere al bonus:

    • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

    • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dalle norme sulla responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001).

    Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    33.15.2. Attività di ricerca e sviluppo e spese ammesse

    33.15.2.Attività di ricerca e sviluppo e spese ammesse
    Attività e spese Tipologie
    Attività di R&S
    ammissibili (art. 1, c. 200, Legge n. 160/2019)
    Sono ammissibili le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e precisamente:
    - ricerca fondamentale (lett. m): i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
    - ricerca industriale (lett. q): la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
    - sviluppo sperimentale (lett. j): l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali.
    Spese
    ammissibili
    a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare1;
    b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) 2.
    c) spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta 3 4 5.
    d) quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d’imposta6.
    e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros indicate alla lettera c), senza considerare la maggiorazione ivi prevista. Ciò a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4 settembre 1996).
    f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti suindicati.
    1 La maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.
    2 Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell’impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di ricerca e sviluppo.
    3 Le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
    4 I contratti stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l’attività di ricerca e sviluppo sia svolta internamente all’impresa. Ai fini della definizione di imprese appartenenti allo stesso gruppo si richiamano le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’art. 2359 cc. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
    5 Le spese, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell’Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996.
    6 Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996.
    Non sono ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente.
    Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

    33.15.3. Attività di innovazione tecnologica e spese ammesse

    33.15.3.Attività di innovazione tecnologica e spese ammesse

    Sono ammissibili al credito di imposta le attività di innovazione tecnologica (art. 1, c. 201, Legge n. 160/2019).

    Si tratta delle attività, diverse da quelle relative alla ricerca e sviluppo (33.15.2.), finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

    A tal proposito, viene fornita la definizione di prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato intendendo per tale un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.

    Attività e spese Tipologie
    Attività di
    innovazione
    tecnologica
    Sono le attività diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
    Non sono considerate attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibili all’agevolazione:
    - le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
    - le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
    Spese
    ammissibili
    a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di IT svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, con un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare 1;
    b) quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) 2;
    c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di IT ammissibili al credito d’imposta 3 4;
    d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato D.M. 4 settembre 1996;
    e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla citata lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).
    1 La maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.
    2 Nel caso in cui beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica.
    3 Se i contratti sono stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, si applicano le stesse regole per le attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa (si richiamano le norme sulle imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali).
    4 Le spese, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di IT, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996.

    33.15.4. Attività innovative e spese ammesse

    33.15.4.Attività innovative e spese ammesse

    Sono ammissibili al credito di imposta alcune attività innovative (art. 1, c. 202 Legge n. 160/2019).

    Attività e spese Tipologie
    Attività
    innovative
    Sono le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (ris. 26 luglio 2022, n. 41/E)
    Spese
    ammissibili
    a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare 1;
    b) quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) 2;
    c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese 3 4;
    d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati solo per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1999;
    e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).
    1 La maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.
    2 Nel caso in cui beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica.
    3 Se i contratti sono stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, si applicano le stesse regole per le attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa (si richiamano le norme sulle imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali).
    4 Le spese, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti di design e ideazione estetica ammissibili, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996.

    33.15.5. Misura del credito d’imposta

    33.15.5.Misura del credito d’imposta

    Il credito di imposta varia a seconda del tipo di attività ammessa al beneficio.

    Attività 2022 2023 2024 2025 Fino al 2031
    % Limite
    max
    % Limite
    max
    % Limite
    max
    % Limite
    max
    % Limite
    max
    Ricerca e
    sviluppo
    20 4 milioni 10 5 milioni 10 5 milioni 10 5 milioni 10 5 milioni
    Innovazione
    tecnologica
    10 2 milioni 10 2 milioni 5 2 milioni 5 2 milioni - -
    Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione 4.0 15 2 milioni 10 4 milioni 5 4 milioni 5 4 milioni - -
    Design e
    ideazione estetica e attività relative al software
    10 2 milioni 10 2 milioni 5 2 milioni 5 2 milioni - -

    Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, è aumentata (art. 244, D.L. n. 34/2020):

    • al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

    • al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

    • al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

    L’aumento delle percentuali è soggetto ad autorizzazione UE.

    33.15.6. Utilizzo

    33.15.6.Utilizzo

    Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

    Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che deve acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali.

    Il credito d’imposta, le cui modalità attuative sono demandate ad un apposito Decreto ministeriale:

    • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986);

    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;

    • non è soggetto ai limiti di compensazione di 250.000 euro e 2 milioni di euro dal 2021 (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000).

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione sono istituiti i seguenti codici tributo (ris. 1° marzo 2021, n. 13/E):

    • “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., Legge n. 160/2019” (codice tributo sospeso relativamente all’anno 2024 – ris. 12 aprile 2024, n. 19/E);

    • “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, D.L. n. 34/2020” (codice tributo sospeso relativamente all’anno 2024 – ris. 12 aprile 2024, n. 19/E);

    • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle Regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, D.L. n. 34/2020” (codice tributo sospeso relativamente all’anno 2024 – ris. 12 aprile 2024, n. 19/E).

    Al fine di permettere la compensazione utilizzando i codici tributo sospesi con la risoluzione 12 aprile 2024, n. 19/E, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il Decreto 24 aprile 2024 stabilendo che dal 29 aprile 2024 è possibile trasmettere i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta.

    33.15.7. Cumulo

    33.15.7.Cumulo

    Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.

    33.15.8. Certificazione e documentazione delle attività svolte

    33.15.8.Certificazione e documentazione delle attività svolte

    Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta - l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

    Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali e delle società di revisione (art. 8, D.Lgs. n. 39/2010).

    Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

    Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta sopra indicati.

    Le imprese beneficiarie della misura sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

    Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

    I modelli che il certificatore deve compilare per la corretta applicazione del credito d’imposta sono stati approvati con Decreto 5 giugno 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    33.15.9. Controlli

    33.15.9.Controlli

    Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione delle norme.

    Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.

    33.15.10. Estensione con maggiorazione per il 2021-2023

    33.15.10.Estensione con maggiorazione per il 2021-2023

    Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, spetta, per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle seguenti categorie di imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 (art. 1, c. 185-187, Legge n. 178/2020; art. 1, c. 268-268, Legge n. 197/2022):

    • nella misura del 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

    • nella misura del 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

    • nella misura del 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

    La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta come sopra descritta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e, in particolare, dall’art. 25 del Regolamento, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

    33.15.11. Riversamento per indebita compensazione

    33.15.11.Riversamento per indebita compensazione

    I soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 5, c. da 7 a 12 e 15, D.L. n. 146/2021; Provv. 1° giugno 2022; Provv. 29 marzo 2024).

    Soggetti beneficiari

    La procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che (nei periodi d’imposta sopra indicati) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che:

    • abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;

    • in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, c. 72, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 con la quale è stato chiarito esplicitamente che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

    Esclusione dal beneficio

    L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

    L’accertamento di condotte fraudolente da parte degli uffici delle imposte comporta la decadenza dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

    La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto).

    Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione.

    Nel caso in cui gli Uffici, dopo la presentazione dell’istanza accertino in capo al contribuente una o più condotte che fanno decadere dal beneficio, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti. Le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

    Modalità di richiesta e versamento

    Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta è necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024, nella quale vanno indicati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

    Il modello da utilizzare è quello approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate 29 marzo 2024 ed è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite intermediari abilitati.

    Versamento - L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate, può essere versato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2024, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2024 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026). Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione, utilizzando, nel Mod. F24 Elide, i seguenti codici tributo (ris. 5 luglio 2022, n. 34/E):

    • “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - UNICA SOLUZIONE”;

    • “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - PRIMA RATA”;

    • “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - SECONDA RATA”;

    • “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - TERZA RATA”.

    La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2024 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.

    La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.

    Perfezionamento della procedura ed effetti - La procedura si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o dell’ultima rata, con le modalità sopra previste, dell’intero importo dovuto o dell’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione. Per intero importo del credito si intende il credito da riversare in presenza delle condizioni di legge.

    In caso di perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n.74/2000); nel caso dall’istanza risultino elementi rilevanti relativi all’indebita compensazione in violazione dell’art. 10-quater di cui al periodo precedente, gli Uffici comunicheranno all’Autorità Giudiziaria l’adesione dei soggetti alla procedura, il successivo perfezionamento ovvero, nei casi che seguono, l’inefficacia della regolarizzazione:

    • in caso di mancato perfezionamento della procedura, con riferimento a fattispecie diverse da quella di cui al successivo punto, o di assenza dei requisiti, la richiesta non produce effetti e l’ufficio procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero degli importi dovuti, interessi e relative sanzioni, calcolati sull’intero importo del credito indebitamente utilizzato;

    • in caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi (art. 20, D.P.R. n. 602/1973), con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2024.

    Revoca e decadenza - I soggetti che possono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta che hanno presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo e non hanno effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro il 30 settembre 2024.

    Il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

    33.15.12. Certificazione

    33.15.12.Certificazione

    Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa della disciplina sul credito d’imposta, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio (art. 23, c. 2 - 7, D.L. n. 73/2022). Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta (art. 1, quarto periodo del c. 203, c. 203-quinquies e 203-sexies, Legge n. 160/20199).

    La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

    Con D.P.C.M. 15 settembre 2023, sono stati individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è stato istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Con il medesimo decreto sono state stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

    Tale D.P.C.M. è stato attuato dal Decreto 21 febbraio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    I soggetti che possiedono i requisiti previsti dal D.P.C.M. 15 settembre 2023 inviano la domanda di iscrizione all’Albo mediante la piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero. Le domande possono essere presentate a partire dal 21 febbraio 2024 e per un semestre.

    A partire dal 1° gennaio 2025, le domande possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo nonché dal 1° luglio fino al 30 settembre di ciascun anno.

    I soggetti che richiedono la certificazione al momento della richiesta di accesso alla procedura versano l’importo di euro 252 per ogni certificazione richiesta secondo le modalità indicate dalla procedura informatica.

    Ferme restando le attività di controllo previste (art. 1, c. 207, Legge n. 160/2019), la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto detto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

    La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

    33.15.13. Monitoraggio

    33.15.13.Monitoraggio

    Al fine di fruire del credito d’imposta, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica (art. 6, D.L. n. 39/2024):

    • l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024;

    • la presunta ripartizione negli anni del credito;

    • la relativa fruizione.

    La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.

    La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

    Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico.

    33.16. Editoria

    33.16.Editoria

    Per gli anni 2024 e 2025, viene previsto un credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa (art. 1, c. 319, Legge n. 213/2023; circ. Dipartimento per l’informazione e l’editoria 10 settembre 2024, n. 2).

    Nel dettaglio, possono accedere al credito di imposta le imprese editrici di quotidiani e periodici che hanno:

    • la sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;

    • la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

    • il codice ATECO 58.13 “Edizione di quotidiani” o 58.14 “Edizione di riviste e periodici”;

    • l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, ed entro un limite massimo di spesa pari a 60 milioni per ciascun anno.

    Sono ammesse le spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con esclusione della carta utilizzata per:

    • i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’art. 4, c. 183, Legge n. 350/2003;

    • la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

    Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

    Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 2, c. 1 e 2, Legge n. 198/2016, D.Lgs. n. 70/2017).

    Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

    Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore a 150.000 euro, il credito d’imposta potrà essere fruito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione alla fruizione, che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia e, quindi, dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011.

    Termini di presentazione - Le istanze di accesso al credito di imposta devono essere presentate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro i seguenti termini:

    • per l’anno 2024, dal 19 novembre al 19 dicembre 2024;

    • per l’anno 2025, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025.

    La domanda deve essere presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria” - “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”.

    33.17. Investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

    33.17.Investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

    Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati (art. 81, D.L. n. 104/2020).

    Il bonus si applica per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

    In passato è stato in vigore per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (art. 10, c. 1 D.L. n. 73/2021), nonché per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e (art. 9, c. 1, D.L. n. 4/2022).

    Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

    Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime agevolato per le ASD (Legge n. 398/1991).

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, utilizzando il codice tributo 6954 (ris. 10 dicembre 2021, n. 69/E), previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

    Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento “de minimis”.

    L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

    Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro.

    Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

    Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

    Riapertura termini agevolazione - Le suddette regole relative al credito d’imposta si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024 (art. 4 D.L. n. 113/2024).

    L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

    Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito relativo ai ricavi non trova applicazione.

    Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

    Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili (7 milioni di euro nel 2024) rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    Si applica, nei limiti di compatibilità, la precedente disciplina contenuta nel D.P.C.M. 30 dicembre 2020, n. 196.

    Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.

    Le agevolazioni di cui si discute sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti “de minimis”.

    Il corrispettivo sostenuto per le spese agevolate costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

    L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento elettronico.

    33.18. E-commerce delle reti agricole

    33.18.E-commerce delle reti agricole

    È previsto un credito d’imposta nella misura del 40%, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, per le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle strade del vino (art. 2, c. 1, lett. a), Legge n. 268/1999), per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (art. 1, c. 131, Legge n. 178/2020; Provv. 20 maggio 2022).

    Soggetti interessati - Sono interessati al bonus le imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché alle piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’Allegato I del TFUE, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

    Il credito d’imposta spetta alle reti di imprese agricole e agroalimentari come sopra indicate, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”.

    Investimenti agevolabili - Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:

    • dotazioni tecnologiche;

    • software;

    • progettazione e implementazione;

    • sviluppo database e sistemi di sicurezza.

    Importi e percentuali - Il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA:

    • nella misura del 40% e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi 2021-2023, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, alle condizioni stabilite dall’art. 14 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE. L’agevolazione non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell’art. 1 del suddetto Reg. UE n. 702/2014;

    • nella misura del 40% e nel limite di 25.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi 2021-2023, per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, alle condizioni stabilite dal Reg. UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

    • nella misura del 40% e nel limite di 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi 2021-2023, per le piccole e medie imprese agroalimentari, alle condizioni stabilite dal Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.

    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

    Tale percentuale è stata fissata nella misura del 100% (Provv. 2 novembre 2022; Provv. 24 marzo 2023).

    Istanza - I soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

    Va utilizzato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, approvato con il Provvedimento 20 maggio 2022.

    La trasmissione della comunicazione può essere effettuata, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati e va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

    Nello stesso periodo è possibile:

    • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

    • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

    Utilizzo - Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che approva la percentuale di spettanza.

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

    • va utilizzato il codice tributo 6990 (ris. 3 novembre 2022, n. 64/E);

    • il Mod. F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

    • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo Mod. F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Mod. F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

    Il credito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi.

    33.19. Incentivi fiscali per le aggregazioni aziendali

    33.19.Incentivi fiscali per le aggregazioni aziendali

    In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti (art. 1, c. 233-243, Legge n. 178/2020):

    • perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (art. 84, D.P.R. n. 917/1986), alla medesima data;

    • importo del rendimento nozionale ACE eccedente il reddito complessivo netto, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

    Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

    Le agevolazioni fiscali si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo (art. 2359, c. 1, n. 1), c.c.) se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui sopra tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 ed entro 2 anni dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni sopra elencate.

    In tal caso, le perdite fiscali e l’importo del rendimento nozionale eccedente si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni di cui si dirà appresso devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l’operazione di acquisizione del controllo.

    Per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate si intende l’ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasformazione avvenga in parte nell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione.

    Trasformazione in credito d’imposta - Avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione per un ammontare complessivo:

    • non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore;

    • ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

    Se alle operazioni straordinarie partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i princìpi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile.

    In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d’azienda, le perdite fiscali e l’importo del rendimento nozionale ACE del conferitario, come sopra definiti, rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante.

    A tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale (art. 2501-quater, c. 1 e 2, c.c.).

    Effetti dell’aggregazione - Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione, per i soggetti interessati:

    • non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite (art. 84, D.P.R. n. 917/1986) relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta;

    • non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale ACE rispetto al reddito complessivo relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta.

    Rapporti con la tassazione di gruppo - In caso di opzione per la tassazione di gruppo (art. 117, D.P.R. n. 917/1986), da parte dei soggetti interessati, ai fini della trasformazione rilevano:

    • prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo;

    • a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante.

    Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite (art. 118, D.P.R. n. 917/1986), relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta.

    Rapporti con la tassazione per trasparenza - In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115, D.P.R. n. 917/1986), da parte dei soggetti interessati, per la società partecipata rilevano:

    • prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci (art. 115, c. 3, D.P.R. n. 917/1986);

    • a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d’imposta.

    Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta e non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta.

    Condizioni ed esclusioni - Le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell’operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto (art. 2359, c. 1, n. 1), c.c.).

    Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le norme di cui si discute possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto.

    Tale disposizione, se da un lato impone che il soggetto risultante o beneficiario dell’operazione possa applicare una sola volta le previsioni normative in esame e, dall’altro, specifica che questo accade indipendentemente dal numero delle operazioni societarie realizzate, ammette implicitamente che la disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta possa essere applicata in presenza di più operazioni societarie a cui partecipino più soggetti (ris. 7 settembre 2021, n. 57/E).

    Inoltre, le agevolazioni di cui si discute non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto (art. 17, D.Lgs. n. 180/2015), ovvero lo stato di insolvenza (art. 5, R.D. n. 267/1942; art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 14/2019).

    Utilizzo del credito d’imposta - Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione:

    • non è produttivo di interessi;

    • può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ovvero essere ceduto (artt. 43-bis e 43-ter, D.P.R. n. 602/1973), ovvero essere chiesto a rimborso;

    • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;

    • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP;

    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità (art. 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).

    Commissione - La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate.

    Il versamento della commissione è effettuato:

    • per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;

    • per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione.

    La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

    Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

    33.20. “Transizione 4.0” - “Bonus investimenti”

    33.20.“Transizione 4.0” - “Bonus investimenti”

    Nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti, è prevista una disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 1051-1063 e 1065, Legge n. 178/2020) e successivamente integrata e prorogata con la Legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 44, Legge n. 234/2021).

    Tale agevolazione riprende, seppur con alcune sostanziali modifiche, quella sugli investimenti in beni strumentali prevista dalla Legge di bilancio 2017 (art. 1, c. 184-197, Legge n. 160/2019), che aveva rimpiazzato il c.d. “iperammortamento”.

    33.20.1. Soggetti interessati ed esclusi

    33.20.1.Soggetti interessati ed esclusi

    Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

    Si deve trattare di imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

    Sono ricompresi nel novero delle imprese beneficiarie gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario (art. 32, D.P.R. n. 917/1986), nonché le reti di imprese. Inoltre, può usufruire del bonus anche un soggetto che esercita come attività principale quella professionale e al contempo come attività secondaria quella di impresa (circ. 23 luglio 2021, n. 9/E).

    Esclusioni - Sono escluse dall’agevolazione:

    • le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

    • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001). L’esclusione soggettiva dal credito d’imposta deve riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva (circ. 23 luglio 2021, n. 9/E).

    Rientra tra le cause di esclusione anche la stipula, in anni precedenti all’investimento, di un accordo di ristrutturazione omologato in base all’art. 182-bis della L. fall., a cui la società che intende fruire del bonus dia esecuzione proseguendo l’attività aziendale (risposta a interpello 18 ottobre 2021, n. 719).

    Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    33.20.2. Beni agevolabili ed esclusi

    33.20.2.Beni agevolabili ed esclusi

    Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.

    Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

    • veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali (24.12.) (art. 164, c. 1, D.P.R. n. 917/1986);

    • beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (ammortamento più lungo di 15 esercizi);

    • fabbricati e costruzioni;

    • beni di cui all’Allegato 3 annesso alla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016): si tratta, ad esempio, delle condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; delle condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; del materiale rotabile, ferroviario e tramviario; degli aerei completi di equipaggiamento;

    • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Non possono essere considerate destinatarie del credito d’imposta le imprese “concessionarie” (in senso lato) dei servizi quando (principio di diritto 11 aprile 2023, n. 7/2023):

      • l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente;

      • sono previsti meccanismi (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.

    Sono ammissibili al credito d’imposta anche i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro (circ. 23 luglio 2021, n. 9/E).

    33.20.3. Misure del credito d’imposta

    33.20.3.Misure del credito d’imposta

    Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

    Tipologie di investimenti Spettanza del credito d’imposta
    Beni ricompresi nell’Allegato A, Legge n. 232/2016, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il Modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    - 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    - 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
    Investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’Allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. - 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    - 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    - 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
    - investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il Modello Industria 4.0 (Allegato A annesso alla Legge n. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
    - investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (Allegato B annesso alla Legge n. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
    -10% del costo sostenuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
    - 6% del costo sostenuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
    Investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Allegato B, Legge n. 232/2016), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 1 - 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
    La misura è elevata al 50% per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 21, D.L. n. 50/2022).
    Beni ricompresi nell’Allegato A, Legge n. 232/2016, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il Modello Industria 4.0, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    - 10% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    - 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.2
    Investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’Allegato B sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.1 - 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
    Investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’Allegato B sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 1 - 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    1 Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
    2 Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

    Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986: pertanto, si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

    Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 D.P.R. n. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti, ai sensi dell’art. 19, c. 5, del D.P.R. n. 633/1972. In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale. Quanto agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, nel caso in cui per l’utilizzatore l’IVA sui canoni di locazione sia indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell’agevolazione assume rilievo anche l’IVA pagata dal locatore sull’acquisto del bene (circ. 23 luglio 2021, n. 9/E).

    Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

    La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile (art. 18, Legge n. 81/2017).

    Il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

    33.20.4. Modalità operative e utilizzo del credito d’imposta

    33.20.4.Modalità operative e utilizzo del credito d’imposta

    Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

    Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

    Al credito d’imposta non si applicano i limiti generali pari a 2 milioni di euro dal 2021 (art. 34, Legge n. 388/2000) e i limiti speciali pari a 250.000 euro (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007).

    Inoltre, non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (art. 31, D.L. n. 78/2010).

    Il credito d’imposta:

    • non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;

    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986);

    • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

    Fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta, indicando i relativi codici tributo e - come "anno di riferimento" - l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa (ris. 15 maggio 2024, n. 25/E).

    33.20.5. Cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati

    33.20.5.Cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati

    Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

    Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

    Si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di investimenti sostitutivi (art. 1, c. 35 e 36, Legge n. 205/2017).

    Le suddette norme sono state introdotte per evitare che il beneficio dell’iper ammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto.

    Esse contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti): in tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

    • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

    • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

    Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla Legge n. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario.

    Se l’investimento sostitutivo è di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

    33.20.6. Controlli e monitoraggio

    33.20.6.Controlli e monitoraggio

    I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

    A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di riferimento.

    In relazione agli investimenti di cui agli Allegati A e B della Legge n. 232/2016 (beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

    Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere.

    Comunicazione investimenti - Al fine di fruire del credito d’imposta, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica (art. 6, D.L. n. 39/2024):

    • l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024;

    • la presunta ripartizione negli anni del credito;

    • la relativa fruizione.

    La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.

    La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

    Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico.

    Per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le suddette modalità.

    33.20.7. Codici tributo

    33.20.7.Codici tributo

    Ai fini della compensazione nel Mod. F24 sono previsti i seguenti codici tributo (ris. 13 gennaio 2021, n. 3/E, ris. 26 luglio 2023, n. 45/E):

    • 6935 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016) - art. 1, c. 1054 e 1055, Legge n. 178/2020;

    • 6936 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla Legge n. 232/2016 - art. 1, c. 1056, 1057 e 1057-bis, Legge n. 178/2020 (codice tributo sospeso relativamente agli anni 2023 e 2024 – ris. 12 aprile 2024, n. 19/E);

    • 6937 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’Allegato B alla Legge n. 232/2016 - art. 1, c. 1058, Legge n. 178/2020 (codice tributo sospeso relativamente agli anni 2023 e 2024 – ris. 12 aprile 2024, n. 19/E).

    33.21. Ricerca di farmaci innovativi e vaccini

    33.21.Ricerca di farmaci innovativi e vaccini

    Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, spetta un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 (art. 31, D.L. n. 73/2021).

    Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall’art. 25 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

    Sono esclusi i costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lett. c), del medesimo art. 25.

    Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 maggio 2020 in materia di credito d’imposta su ricerca e sviluppo (33.15.).

    Il credito d’imposta:

    • non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo;

    • spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996;

    • spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione, mediante il codice tributo 6981 (ris. 23 settembre 2022, n. 52/E) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione;

    • non è soggetto ai limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro elevato a 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro dal 2021 (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000);

    • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, del D.P.R. n. 917/1986.

    Le disposizioni di cui si discute si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

    33.22. Contrasto al caro energia

    33.22.Contrasto al caro energia

    Nel 2022 e nei primi due trimestri del 2023, sono stati previsti alcuni crediti d’imposta per le imprese a forte consumo energetico che hanno sostenuto maggiori costi per gli approvvigionamenti di energia elettrica e gas (art. 15, D.L. n. 4/2022; artt. 4 e 5, D.L. n. 17/2022; artt. 3, 4 e 5, D.L. n. 21/2022; art. 2, c. 2, 3 e 4, D.L. n. 50/2022; art. 6, D.L. n. 115/2022; art. 1, D.L. n. 144/2022; art. 1, D.L. n. 176/2022; art. 1, c. 2-9, Legge n. 197/2022; D.L. n. 34/2023; circ. 13 maggio 2022, n. 13/E; circ. 11 luglio 2022, n. 25/E; circ. 29 novembre 2022, n. 36/E; circ. 2 agosto 2023, n. 24/E).

    Inoltre, sono previsti ulteriori crediti d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (33.22.8.).

    33.22.1. Soggetti interessati

    33.22.1.Soggetti interessati

    Beneficiano dei crediti d’imposta:

    • le c.d. “imprese energivore” ovvero le imprese a forte consumo di energia elettrica (D.M. 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica relativi al periodo di riferimento, calcolati in base alle regole di cui si dirà appresso, hanno subito un incremento in percentuale rispetto al passato;

    • le c.d. “imprese gasivore” ovvero le imprese a forte consumo di gas naturale identificate con quelle che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M. 21 dicembre 2021, n. 541 e hanno consumato, nel periodo di riferimento, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, c. 1, del D.M. n. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;

    • le c.d. “imprese non energivore” ovvero le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017;

    Relativamente al credito d’imposta dell’ultimo trimestre 2022, le “imprese non energivore” beneficiarie sono quelle che impiegano energia elettrica con una potenza pari o superiore a 4,5 kw (art. 1, D.L. n. 144/2022).

    • le c.d. “imprese non gasivore” ovvero imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al punto 2).

    Possono beneficiare dei crediti d’imposta anche le ONLUS, relativamente ai costi per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento alle sole “attività connesse” aventi natura commerciale, a condizione che sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta (risp. interpello 14 dicembre 2022, n. 586).

    33.22.2. Imprese energivore

    33.22.2.Imprese energivore

    Per le c.d. “imprese energivore” è previsto:

    • un credito d’imposta del 45% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi medi (per kWh), calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), hanno subìto un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019 anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa;

    • un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi medi (per kWh), calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 (al netto di imposte e sussidi), hanno subìto un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019 anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

    Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel trimestre di riferimento.

    In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al trimestre di riferimento, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

    33.22.3. Imprese gasivore

    33.22.3.Imprese gasivore

    Per le c.d. “imprese gasivore” è previsto:

    • un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023. Gli usi energetici devono essere diversi dagli usi termoelettrici e il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

    • un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023. Gli usi energetici devono essere diversi dagli usi termoelettrici e il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

    33.22.4. Imprese non energivore

    33.22.4.Imprese non energivore

    Per le c.d. “imprese non energivore” è previsto:

    • un credito d’imposta del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

    • un credito d’imposta del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

    Qualora l’impresa destinataria si rifornisca di energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2023.

    33.22.5. Imprese non gasivore

    33.22.5.Imprese non gasivore

    Per le c.d. “imprese non gasivore” è previsto:

    • un credito d’imposta del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

    • un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

    Qualora l’impresa destinataria si rifornisca di gas naturale nel primo e nel secondo trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2023.

    33.22.6. Utilizzo e cessione dei crediti

    33.22.6.Utilizzo e cessione dei crediti

    In tutti i casi sopra esposti, il credito d’imposta:

    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;

    • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;

    • non è soggetto ai limiti di compensazione di 250.000 euro e a 2 milioni di euro dal 2021 (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000);

    • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).

    Per quanto riguarda la compensazione:

    • i crediti del primo e secondo trimestre 2023 andavano utilizzati in compensazione entro il 16 novembre 2023.

    I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione abilitate.

    I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto detto sopra sono nulli.

    In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità (rilasciato dai soggetti abilitati) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

    I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 16 novembre 2023 per i crediti del primo e secondo trimestre 2023.

    Inoltre, valgono le seguenti regole (Provv. 30 giugno 2022; Provv 6 ottobre 2022; Provv. 6 dicembre 2022; Provv. 26 gennaio 2023; Provv. 16 febbraio 2023; Provv. 27 giugno 2023):

    • l’utilizzo di uno dei suddetti crediti in compensazione tramite Mod. F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito;

    • la comunicazione della cessione di uno dei suddetti crediti, non annullata, oppure non rifiutata dal cessionario, non consente al beneficiario di fruirne in compensazione tramite Mod. F24.

    I termini per la comunicazione della cessione all’Agenzia delle Entrate sono stati:

    • dal 5 aprile al 18 dicembre 2023 per i crediti del primo trimestre 2023.

    • dal 6 luglio al 18 dicembre 2023 per i crediti del secondo trimestre 2023.

    33.22.7. Codici tributo

    33.22.7.Codici tributo
    Periodo Credito
    d’imposta
    Utilizzo Codice
    tributo
    Risoluzione istitutiva
    1° trimestre 2023 Energivore Compensazione 7010 14 febbraio 2023, n. 8/E
    Cessione del credito 7746 6 aprile 2023, n. 17/E
    Gasivore Compensazione 7012 14 febbraio 2023, n .8/E
    Cessione del credito 7748 6 aprile 2023, n. 17/E
    Non Energivore Compensazione 7011 14 febbraio 2023, n. 8/E
    Cessione del credito 7747 6 aprile 2023, n. 17/E
    Non Gasivore Compensazione 7013 14 febbraio 2023, n. 8/E
    Cessione del credito 7749 6 aprile 2023, n. 17/E
    2° trimestre 2023 Energivore Compensazione 7015 10 maggio 2023, n. 20/E
    Cessione del credito 7751 ris. 7 luglio 2023, n. 41/E
    Gasivore Compensazione 7016 10 maggio 2023, n. 20/E
    Cessione del credito 7753 ris. 7 luglio 2023, n. 41/E
    Non energivore Compensazione 7017 10 maggio 2023, n. 20/E
    Cessione del credito 7752 ris. 7 luglio 2023, n. 41/E
    Non gasivore Compensazione 7018 10 maggio 2023, n. 20/E
    Cessione del credito 7754 ris. 7 luglio 2023, n. 41/E

    33.22.8. Aliquote e riferimenti normativi

    33.22.8.Aliquote e riferimenti normativi
    Tipo di impresa Primo trimestre 2023
    (Legge 197/2022)
    Secondo trimestre 2023
    (D.L. n. 34/2023)
    Energivore 45% 20%
    Gasivore 45% 20%
    Non energivore 35% 10%
    Non gasivore 45% 20%

    33.22.9. Imprese con investimenti per l’efficienza energetica nelle Regioni del Sud

    33.22.9.Imprese con investimenti per l’efficienza energetica nelle Regioni del Sud

    Alle imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dalle regole UE sugli Aiuti di Stato di cui al Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (art. 14, D.L. n. 17/2022).

    I costi ammissibili all’agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.

    Le regole operative saranno stabilite con un Decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

    33.23. Rincaro carburanti

    33.23.Rincaro carburanti

    33.23.1. Imprese di autotrasporto

    33.23.1.Imprese di autotrasporto

    Si riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, un credito d’imposta, per l’anno 2022, nella misura del 20% delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto e nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, per l’acquisto di gas naturale (metano) liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato sempre mediante le relative fatture d’acquisto.

    Per l’utilizzo in compensazione va utilizzato il codice tributo 7058 (ris. 10 novembre 2023, n. 61/E).

    Sempre al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti alcune tipologie di attività di trasporto, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto (art. 3, D.L. n. 50/2022; art. 14, c. 1, lett. a) D.L. n. 144/2022). Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nei mesi da gennaio a luglio 2022 (art. 1, c. 296-297, Legge n. 213/2023).

    I soggetti interessati sono le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitate da (art. 24-ter, c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 504/1995):

    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

    • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

    Il credito d’imposta:

    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, indicando, nel Mod. F24, il codice tributo 7056 (ris. 24 novembre 2023, n. 63/E);

    • non è soggetto ai limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro elevato a 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro dal 2021 (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000);

    • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986);

    • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

    Inoltre, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese autorizzate che effettuano servizi di trasporto di persone su strada nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo semestre dell’anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa previsto dalla norma, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto (art. 14, c. 1, lett. b), D.L. n. 144/2023.

    Ferme restando le regole sopra esposte per l’utilizzo, ai fini della compensazione di tale credito d’imposta va utilizzato il codice tributo 7055 (ris. 24 novembre 2023, n. 64/E).

    33.23.2. Imprese agricole e della pesca

    33.23.2.Imprese agricole e della pesca

    Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è stato riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei primi trimestri solari dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA (art. 18, D.L. n. 21/2022; art. 3-bis, D.L. n. 50/2022; art. 7, D.L. n. 115/2022).

    Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è stato riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 e nel primo trimestre solare dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA (art. 2, D.L. n. 144/2022; art. 1, c. 45-50 Legge n. 197/2022).

    Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione:

    • per i primi due trimestri 2022 entro il 31 dicembre 2022;

    • per il terzo trimestre 2022, entro il 30 settembre 2023;

    • per il quarto trimestre 2022, entro il 30 settembre 2023;

    • per il primo trimestre 2023, entro il 31 dicembre 2023.

    In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi tramite apposita comunicazione.

    La cessione è comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il:

    • 21 dicembre 2022, per il credito d’imposta relativo al primo e secondo trimestre 2022;

    • 22 marzo 2023, per il credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022;

    • 21 giugno 2023, per il credito d’imposta relativo al quarto trimestre 2022.

    È stato previsto anche l’obbligo per i beneficiari del credito d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, di inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (art. 15, c. 1-quinquies, D.L. n. 198/2022).

    Codici tributo

    Per la compensazione dei crediti vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

    • 6965 per il primo trimestre 2022 (ris. 30 maggio 2022, n. 30/E);

    • 6967 per il secondo trimestre 2022 (ris. 14 settembre 2022, n. 48/E);

    • 6972 per il terzo trimestre 2022 (ris. 16 settembre 2022, n. 49/E);

    • 6987 per il quarto trimestre 2022 (ris. 30 settembre 2022, n. 54/E);

    • 7014 per il primo trimestre 2023 (ris. 14 febbraio 2023, n. 8/E).

    Invece, per la cessione, i codici tributo sono:

    • 7726 per il primo trimestre 2022 (ris. 12 luglio 2022, n. 38/E);

    • 7727 per il secondo trimestre 2022 (ris. 11 ottobre 2022, n. 59/E);

    • 7732 per il terzo trimestre 2022 (ris. 11 ottobre 2022, n. 59/E);

    • 7737 per il quarto trimestre 2022 (ris. 13 dicembre 2022, n. 73/E);

    • 7750 per il primo trimestre 2023 (ris. 6 aprile 2023, n. 17/E).

    33.24. Misure previste dal PNRR

    33.24.Misure previste dal PNRR

    33.24.1. Riqualificazione strutture turistiche ed alberghiere

    33.24.1.Riqualificazione strutture turistiche ed alberghiere

    Dal 28 febbraio 2022 le imprese del comparto turistico possono inviare telematicamente le domande per ottenere le agevolazioni per la riqualificazione dell’offerta ricettiva previste dal D.L. n. 152/2021, in attuazione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), misura M1C3, investimento 4.2.1 “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del tax credit” (art. 1, D.L. n. 152/2021).

    Sono agevolabili:

    • gli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

    • gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

    • la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature per lo svolgimento delle attività termali;

    • le spese in digitalizzazione.

    Tra gli interventi edilizi agevolabili, sono comprese le installazioni di unità abitative mobili, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del D.Lgs. n. 222/2016.

    Rientrano in tale categoria le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti (art. 4-bis, D.L. n. 4/2022).

    Ai beneficiari è riconosciuto:

    • un credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi realizzate a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi purché le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021, e

    • un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per un importo massimo pari a 40.000 euro, che potrà essere incrementato:

      • fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;

      • fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo (art. 53, D.Lgs. n. 198/2006);

      • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

    Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra indicato sono nulli. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

    33.24.2. Digitalizzazione agenzie di viaggi e tour operator

    33.24.2.Digitalizzazione agenzie di viaggi e tour operator

    Per l’attuazione della linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti, a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 152/2021) e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale (art. 9, c. 2 e 2-bis, D.L. n. 83/2014), fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025 (art. 4, D.L. n. 152/2021).

    L’intervento è stato reso operativo in seguito alla pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’avviso n. 2613/22 del 18 febbraio 2022.

    Le domande di concessione del credito d’imposta sono compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line.

    Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra indicato sono nulli. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

    Inoltre, non è soggetto ai limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro elevato a 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro dal 2021 (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000).

    Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari della suddetta agevolazione, tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il codice tributo “6997” denominato “credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152” (ris. 31 luglio 2023, n. 47/E).

    33.24.3. Cessione dei crediti

    33.24.3.Cessione dei crediti

    Le imprese del settore turistico che hanno fruito del credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, interventi di digitalizzazione (33.24.1.) (art. 1, D.L. n. 152/2021), nonché le agenzie di viaggio e tour operator che hanno fruito del credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale (33.24.2.) (art. 4, D.L. n. 152/2021) possono cederli ad altri soggetti secondo le regole che seguono (provv. 27 marzo 2024).

    Cessione dei crediti I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate.
    Riconoscimento dei crediti I crediti riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del Turismo all'Agenzia delle Entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Ai fini della tracciabilità dei crediti d'imposta, a ciascuno di essi è attribuito un codice identificativo da indicare nella comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate in caso di cessione.
    Comunicazione di cessione Le cessioni dei crediti d'imposta, anche successive alla prima, sono comunicate all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione della cessione del credito d'imposta per le imprese turistiche e dei crediti d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator”, approvato con il Provvedimento 27 marzo 2024.
    La Comunicazione deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it.
    La Comunicazione non è accolta se:
    a) il soggetto cedente non è titolare del credito d’imposta, in base ai dati trasmessi dal Ministero del turismo all’Agenzia delle Entrate e alle eventuali successive cessioni già comunicate;
    b) il soggetto cedente ha già utilizzato il credito, anche in parte, in compensazione.
    Utilizzo del credito da parte del cessionario Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite Modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario; in alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito.

    33.25. Installazione di impianti di compostaggio

    33.25.Installazione di impianti di compostaggio

    È previsto un credito d’imposta, riconosciuto in misura pari al 70% delle spese documentate rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, a condizione che questi possano smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici, prodotti dal medesimo centro agroalimentare (art. 1, c. 831-834, Legge n. 234/2021, art. 1, c. 270, Legge n. 197/2022, Provv. Agenzia delle Entrate 14 marzo 2022; Provv. 21 marzo 2023; Provv. 7 giugno 2024).

    I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2023.

    La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

    La comunicazione è inviata:

    • dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022;

    • dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023.

    Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

    Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, la percentuale di spettanza è pari al 100% dell’importo richiesto (Provv. 7 giugno 2024).

    Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche di legge (D.Lgs. n. 159/2011).

    L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

    • il Mod. F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

    • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo Mod. F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Mod. F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    Per l’utilizzo nel Modello F24 va utilizzato il codice tributo “68602” (ris. 12 giugno 2024, n. 29/E).

    Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento del credito.

    33.26. Acquisto materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

    33.26.Acquisto materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

    È previsto, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta, riconosciuto in misura pari al 36% delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati (art. 1, c. 685-690, Legge n. 197/2022; D.M. 2 aprile 2024).

    Sono interessate dall’agevolazione le spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

    • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

    • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

    Il credito d’imposta:

    • è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025;

    • è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito;

    • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986);

    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando il codice tributo 7065 (ris. 20 febbraio 2024, n. 12/E); ai fini della fruizione del credito d’imposta, il Mod. F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

    • non si applica il limite annuale di 250.000 euro (art. 1, c. 53, Legge n. 388/2000);

    • è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.

    Per accedere all'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all'allegato 2 del D.M. 2 aprile 2024, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale.

    Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.

    33.27. Ricerca e lo sviluppo nella microelettronica

    33.27.Ricerca e lo sviluppo nella microelettronica

    Nelle more dell’attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, concernente “Una normativa sui chip per l’Europa”, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, un incentivo, sotto forma di credito d’imposta (art. 5, D.L. n. 104/2023), nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle norme UE (Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014).

    Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili sotto elencati, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall’11 agosto 2023 sino al 31 dicembre 2027.

    I costi ammissibili sono (art. 25, par. 3, Reg. UE n. 651/2014):

    • spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

    • costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

    • costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

    • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

    • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; fatto salvo l’art. 7, par. 1, terza frase, tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo possono in alternativa essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).

    l credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

    Non si applicano i limiti di utilizzo di cui agli artt. 1, c. 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

    L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.

    In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A dell’apposito registro.

    Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996.

    Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 23, c. da 2 a 5, D.L. n. 73/2022).

    Il credito d’imposta è alternativo al credito d’imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo (33.16.).

    Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa.

    33.28. Investimenti nella ZESunica

    33.28.Investimenti nella ZESunica

    Secondo quanto previsto dalle disposizioni relative alla c.d. “ZESunica” (32.6.5.), per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali di seguito indicati, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa come di seguito definito (art. 16, D.L. n. 124/2023; D.P.C.M. 17 maggio 2024; provv. 9 settembre 2024).

    Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal Reg. UE n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

    L’agevolazione non si applica:

    • ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;

    • alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2 punto 18 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

    33.28.1. Investimenti agevolabili

    33.28.1.Investimenti agevolabili

    Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

    Fermo restando il limite complessivo di spesa come di seguito, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

    Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

    Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

    Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

    Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

    Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le suddette disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

    Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

    33.28.2. Limiti, requisiti e procedura

    33.28.2.Limiti, requisiti e procedura

    Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e in particolare dall’art. 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

    Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite sopra elencate, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

    L’inosservanza di tale obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti.

    Per accedere al contributo, relativamente al 2024, sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

    Per l’invio della domanda occorre utilizzare l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 11 giugno 2024, n. 262747.

    Comunicazione integrativa - A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione per beneficiare del credito d’imposta, devono inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle Entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione (art. 1, D.L. n. 113/2024).

    La comunicazione, a pena del rigetto, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista.

    Tali regole si applicano anche qualora la comunicazione rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

    Il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, approvato con provvedimento Agenzia delle Entrate 9 settembre 2024, va trasmesso telematicamente utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”.

    La comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:

    • il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa;

    • gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle Entrate;

    • il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

    • i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

    L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

    Qualora il provvedimento di definizione del credito d’imposta indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le Regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno comunicano, entro il 15 gennaio 2025, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli di legge.

    Nella comunicazione integrativa si possono indicare anche investimenti - realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 - ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli già comunicati, insieme al maggiore credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria (art. 8, D.L. n. 155/2024).

    Relativamente a tali comunicazioni, l’Agenzia determinerà il credito d’imposta residuo fruibile e la percentuale.

    Per consentire ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche i suddetti investimenti, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’apposita indicazione separata (Provv. 6 novembre 2024).

    33.28.3. Utilizzo

    33.28.3.Utilizzo

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

    Per l’utilizzo in compensazione nel Modello F24 va indicato il codice tributo 7034 (ris. 22 luglio 2024, n. 39/E).

    Il Modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo Modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    Al credito d’imposta non si applica il limite di compensazione di 250.000 euro (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007).

    Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l’anno 2024, determinato con apposito decreto ministeriale, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle risorse disponibili.

    Il credito risultante dalla Comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento. In particolare, il credito è utilizzabile (Provv. 11 giugno 2024):

    • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SdI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante;

    • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

    A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, la certificazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

    In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito resta subordinata al rilascio della ricevuta.

    È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

    Con Provvedimento del 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 17,6668% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile.

    Comunicazione integrativa - Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

    Fermo restando quanto detto sopra, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

    A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

    La certificazione non va presentata nel caso in cui sia stata già trasmessa in occasione della comunicazione originaria.

    Relativamente alla comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

    L’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

    • il Modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

    • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo Modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    Per l’utilizzo in compensazione va utilizzato il codice tributo 7034 (ris. 22 luglio 2024).

    Il credito d’imposta non può essere cumulato con il credito d'imposta Mezzogiorno di cui all’art. 1, c. 98 e seguenti, Legge n. 208/2015 (risposta a interpello 17 aprile 2024, n. 94).

    33.28.4. Credito d’imposta ZES agricola

    33.28.4.Credito d’imposta ZES agricola

    Spetta un credito d'imposta, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (D.L. n. 124/2023, art. 16-bis; D.L. n. 63/2024, art. 1, c. 7, lett. b); D.M. 18 settembre 2024).

    Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

    Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

    Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

    I beni oggetto di investimento devono essere:

    • strumentali;

    • nuovi;

    • destinati a strutture produttive localizzate nelle Regioni agevolate.

    Il credito d’imposta è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

    Ai fini della fruizione del credito d’imposta ZES unica agricola, la comunicazione deve essere inviata dal 20 novembre al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Provv. 18 novembre 2024).

    33.29. “Transizione 5.0” – “Bonus investimenti”

    33.29.“Transizione 5.0” – “Bonus investimenti”

    A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite di seguito (art. 38, D.L. n. 19/2024; D.M. 24 luglio 2024; circolare Ministero delle Imprese e del made in Italy e Gestore dei servizi energetici 16 agosto 2024).

    33.29.1. Soggetti esclusi

    33.29.1.Soggetti esclusi

    Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

    Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

    33.29.2. Condizioni

    33.29.2.Condizioni

    Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    33.29.3. Beni agevolabili

    33.29.3.Beni agevolabili

    Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

    Rientrano tra i beni di cui all'Allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

    • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

    • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

    Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui si è detto sopra, sono inoltre agevolabili:

    • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici:

      • moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

      • moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

      • moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

    • Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui ai numeri 2) e 3) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

    • Nelle more della formazione del registro ENEA (art. 12, c. 1 D.L. n. 181/2023), sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dai numeri 1), 2) e 3);

    • le spese per la formazione del personale (art. 31, par. 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

    33.29.4. Investimenti non agevolabili

    33.29.4.Investimenti non agevolabili

    Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

    • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

    • ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

    • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

    • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al Reg. UE n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

    Sono inoltre esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

    33.29.5. Misure del credito d’imposta

    33.29.5.Misure del credito d’imposta

    Il credito d'imposta è riconosciuto nelle percentuali che si riportano di seguito

    Quota di investimenti
    fino a 2,5 milioni di euro oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria
    Percentuale sul costo degli investimenti 35% 15% 5%
    Percentuale in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni 40% 20% 10%
    Percentuale in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni 45% 25% 10%

    Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

    Per gli investimenti nei beni di cui all'Allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

    La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto attuativo.

    33.29.6. Modalità operative

    33.29.6.Modalità operative

    Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), apposita documentazione unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

    In particolare, l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi di legge.

    Le comunicazioni trasmesse dall'impresa sottoscritte dal legale rappresentante, comprensive dei relativi allegati, sono trasmesse esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica “Transizione 5.0”, accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando gli appositi modelli e istruzioni di compilazione.

    Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell'importo del credito d'imposta individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell'importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse.

    In caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all'impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di 10 giorni.

    Qualora la documentazione trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili.

    Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette mensilmente, con modalità telematiche, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.

    Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto attuativo.

    Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione con esclusione degli investimenti per la formazione del personale (art. 38, c. 5, lett. b), D.L. n. 19/2024), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025.

    In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

    L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui alla lettera b) elencata di seguito.

    Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

    Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.

    33.29.7. Certificazione

    33.29.7.Certificazione

    Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

    • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;

    • ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

    Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

    • gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

    • le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di legge.

    Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui sopra sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo previsto.

    33.29.8. Utilizzo

    33.29.8.Utilizzo

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel Modello F24, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il Modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

    L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986.

    Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

    Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

    33.29.9. Obblighi documentali

    33.29.9.Obblighi documentali

    Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

    A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui si discute.

    L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

    Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali.

    Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

    Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto.

    33.29.10. Controlli

    33.29.10.Controlli

    Sulla base della documentazione tecnica prevista nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle Entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la fruizione del beneficio.

    Nel caso in cui i controlli nonché le verifiche documentali e in situ svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

    Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario (art. 14, D.Lgs. n. 546/1992).

    33.29.11. Cumulabilità

    33.29.11.Cumulabilità

    Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (33.20.) (art. 1, c. 1051 ss., della Legge 30 dicembre 2020, n. 178), nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (33.28.) (art. 16, D.L. n. 124/2023).

    Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

    33.29.12. Decadenza

    33.29.12.Decadenza

    L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero l'importo del credito d'imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

    a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni, in materia di investimenti sostitutivi (art. 1, c. 35-36, Legge n. 205/2017);

    b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;

    c) mancata entrata in esercizio dei beni, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;

    d) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

    e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura;

    f) mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;

    g) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;

    h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta;

    i) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

    l) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.

    33.30. Investimenti nelle ZLS

    33.30.Investimenti nelle ZLS

    È previsto un credito di imposta in relazione a progetti di investimento iniziale (di importo compreso tra 200.000 e 100 milioni di euro) realizzati da imprese già esistenti e da nuove che si insediano presso le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) (D.L. 7 maggio 2024, n. 60, art. 13; D.P.C.M. 30 agosto 2024).

    In particolare, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle ZLS, in relazione agli investimenti in beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS.

    L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

    Il credito d’imposta spetta limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107.3.c) del TFUE e agevola gli investimenti in beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature ed immobili) effettuati tra l’8 maggio e il 15 novembre 2024.

    Più specificamente, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno2014, realizzati nel lasso temporale sopra indicato, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

    Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

    Lo stanziamento previsto è di 80 milioni di euro per il solo 2024.

    Le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, sono stati definiti con decreto 30 agosto 2024.

    Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il Modello F24 esclusivamente attraverso servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

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