32.1. Aspetti generali - 32.1.1. Sistema degli aiuti alle imprese - 32.1.2. Sistema de minimis - 32.1.3. Dichiarazione di non aver beneficiato di agevolazioni illegittime - 32.2. Agevolazione redditi beni immateriali (Nuovo patent box) - 32.2.1. Soggetti beneficiari - 32.2.2. Soggetti esclusi - 32.2.3. Costi agevolabili - 32.2.4. Condizioni e modalità per l’utilizzo - 32.3. ACE (Aiuto alla Crescita Economica) - 32.3.1.ACE innovativa 2021 - 32.4. Start up innovative - 32.4.1. Definizione e requisiti - 32.4.2. Iscrizione nel Registro delle imprese - 32.4.3. Remunerazione con strumenti finanziari - 32.4.4.Agevolazioni fiscali in materia di lavoro dipendente - 32.4.5.Altre agevolazioni fiscali - 32.4.6.Start up innovative settori ambiente, energie rinnovabili e sanità - 32.5. Zone franche urbane - 32.6. Zone Economiche Speciali (ZES) - 32.6.1. Definizione - 32.6.2. Istituzione - 32.6.3. Agevolazioni - 32.6.4.Agevolazioni fiscali - 32.6.5. ZESunica - 32.7. Contratto di rete - 32.8. Agevolazioni per le cooperative - 32.8.1. Agevolazioni comuni a tutte le cooperative - 32.8.2. Cooperative di produzione e loro consorzi - 32.8.3. Cooperative agricole e della pesca - 32.8.4. Altre agevolazioni - 32.8.5. Cooperative di consumo - 32.8.6. Agevolazione sui ristorni - 32.9. Agevolazioni per le imprese bancarie - 32.9.1. Aiuti di Stato alle imprese bancarie - 32.9.2. Agevolazioni per le banche di credito cooperativo - 32.10.Zone Logistiche Semplificate - 32.11. Strumenti finanziari convertibili - 32.12. Aggregazioni d’imprese - 32.13. Aggregazioni d’imprese nel Mezzogiorno - 32.13.1. Soggetti interessati ed esclusioni - 32.13.2. Ambito oggettivo - 32.13.3. Modalità operative - 32.14. Assegnazione agevolata beni ai soci - 32.14.1. Soggetti interessati - 32.14.2. Condizioni - 32.14.3. Imposta sostitutiva - 32.14.4. Valore degli immobili - 32.14.5. Trattamento in capo a soci assegnatari - 32.14.6. Agevolazioni in materia di imposte indirette - 32.15. Estromissione beni d’impresa - 32.16. Affrancamento quote OICR e polizze assicurative - 32.17.Trasferimento in Italia di attività economiche
32.1. Aspetti generali
32.1.Aspetti generali32.1.1. Sistema degli aiuti alle imprese
32.1.1.Sistema degli aiuti alle impreseLa materia degli aiuti di Stato alle imprese discende direttamente dal Trattato di Roma, istitutivo della Comunità europea, nel quale è indicato, fra i diversi obiettivi della Comunità, anche quello di pervenire a uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche su tutto il territorio della stessa.
Sono vietati gli aiuti diretti a favorire talune imprese o taluni settori produttivi che falsano o che minacciano di falsare la libera concorrenza fra le imprese dei Paesi dell’Unione europea.
Deroghe - Riguardano:
-
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di aree depresse particolarmente svantaggiate;
-
gli aiuti destinati a favorire particolari attività economiche ovvero particolari aree, sempre che non costituiscano alterazione delle condizioni di libera concorrenza;
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gli aiuti concessi a seguito di calamità naturali oppure a seguito di altri eventi eccezionali.
Presupposti - La concessione alle imprese di una qualsiasi agevolazione finanziaria, contributiva, fiscale o d’altro genere è condizionata all’accertamento di taluni presupposti che influiscono sia sul diritto all’agevolazione che sulla misura della stessa.
In generale, si tiene conto dei seguenti fattori:
-
localizzazione dell’iniziativa agevolata;
-
limite massimo concedibile, al netto o al lordo delle imposte;
-
qualifica del soggetto beneficiario (piccola, media o grande impresa);
-
deroga per i casi di investimenti ridotti.
La concessione effettiva dell’aiuto è condizionata al buon esito dell’attività istruttoria, svolta dall’ente cui, di volta in volta, è attribuita la gestione dell’agevolazione; tale istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute.
32.1.2. Sistema de minimis
32.1.2.Sistema de minimisLa disciplina c.d. “de minimis”, in vigore dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2030, è dettata dai Reg. nn. 2023/02831 e 2023/02832 entrambi pubblicati sulla serie L della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023.
A chi si applica | Aiuti concessi alle imprese di tutti i settori, compreso quindi il settore della trasformazione
e della commercializzazione1 dei prodotti agricoli nei seguenti casi: - qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, - qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. |
Esclusioni | Settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti all’esportazione2 e gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali. Acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte delle imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi. |
Massimali | L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 300.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari (750.000 euro per gli enti che forniscono servizi d’interesse economico generale - SGEI). |
Imprese operanti in più settori |
Se un’impresa esercita attività in uno o più settori per cui non si applica la disciplina e in uno o più settori che rientrano invece nel campo di applicazione, la disciplina si applica solo a questi ultimi, a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti “de minimis” concessi. |
Cumulo | Gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Reg. UE n. 2023/2831 possono essere cumulati
con aiuti “de minimis” concessi a norma del Reg. UE n. 2023/2832 e viceversa. Inoltre, possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma del Reg. UE n. 1408/2013 e del Reg. UE n. 717/2014 a concorrenza del massimale previsto dall’art. 3, paragrafo 2, di tale regolamento. |
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili
o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora
tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per
le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria
o in una decisione della Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. |
|
1 Non sono considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione
dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta,
il taglio e la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita
a rivenditori o a imprese di trasformazione. 2 Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o Paese terzo. |
32.1.3. Dichiarazione di non aver beneficiato di agevolazioni illegittime
32.1.3.Dichiarazione di non aver beneficiato di agevolazioni illegittimeI destinatari degli aiuti di Stato possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (D.P.C.M. 23 maggio 2007).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle decisioni elencate nel decreto in oggetto.
32.2. Agevolazione redditi beni immateriali (Nuovo patent box)
32.2.Agevolazione redditi beni immateriali (Nuovo patent box)È previsto un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “patent box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, c. da 37 a 45, Legge n. 190/2014; D.M. 30 luglio 2015; D.M. 28 novembre 2017).
Tale agevolazione, pur mantenendo le caratteristiche generali in merito ai soggetti beneficiari e ad altre regole applicative, è stata notevolmente semplificata ed implementata ad opera del D.L. n. 146/2021 (c.d. “Decreto Fiscale” collegato alla manovra di bilancio 2022) in vigore dal 22 ottobre 2021, le cui modifiche sono state successivamente riviste con la Legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 10-11, Legge n. 234/2021; circ. 24 febbraio 2023, n. 5/E).
L’opzione ha durata quinquennale (art. 6, D. L. n. 146/2021).
32.2.1. Soggetti beneficiari
32.2.1.Soggetti beneficiariI soggetti titolari di reddito d’impresa possono esercitare una opzione per la durata di cinque periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo (le modalità operative sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022).
È inoltre necessario che i soggetti assumano la veste di investitori e, quindi, procedano all’assunzione del rischio.
Per “investitori” si intendono coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile - sempre che tale bene venga utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa e a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso - e che sostengono, rimanendone incisi, i costi relativi agli investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati. Restano, pertanto, esclusi dalla definizione di “investitori” coloro che - pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile - non restano incisi dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti (circ. 24 febbraio 2023, n. 5/E).
32.2.2. Soggetti esclusi
32.2.2.Soggetti esclusiIn ogni caso, sono esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione nuovo patent box e, quindi, dalla fruizione del beneficio le imprese:
-
che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
-
in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale non finalizzata alla continuazione dell’attività economica prevista dal R.D. n. 267/1942, dal Codice sulla Crisi d’Impresa (D.Lgs. n. 14/2019), ovvero che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
32.2.3. Costi agevolabili
32.2.3.Costi agevolabiliPer chi esercita l’opzione, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110%.
Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui sopra siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle sopra elencate, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6, c. 10-bis, D.L. n. 146/2021).
32.2.4. Condizioni e modalità per l’utilizzo
32.2.4.Condizioni e modalità per l’utilizzoLe disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui sopra.
Documentazione per vincere la presunzione
I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione predisponendo una apposita documentazione secondo le indicazioni rese note dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 15 febbraio 2022.
Inoltre, in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, la norma dispone l’inapplicabilità della sanzione prevista per infedele dichiarazione (dal 90 al 180% della maggiore imposta o della differenza di credito - art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 471/1997), qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento.
La documentazione deve essere redatta in lingua italiana; gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono a operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese.
La documentazione è suddivisa in due sezioni (A e B). In particolare, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box:
-
la Sezione A contiene le seguenti informazioni:
-
la struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;
-
le attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;
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le attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti;
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il modello organizzativo dell’impresa;
-
una relazione tecnica che, tra le altre cose, deve illustrare, anche in riferimento al meccanismo premiale, le finalità, i contenuti e i risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione, con particolare riferimento alle incertezze tecniche e scientifiche che si è inteso superare;
-
le funzioni, i rischi e i beni dell’impresa;
-
-
la Sezione B riporta le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:
-
le spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale;
-
l’individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.
-
Per le imprese di piccole dimensioni (micro-imprese e PMI) è prevista una forma semplificata, con informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
Per evitare l’applicazione delle sanzioni, il contribuente deve:
-
comunicare all’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione, il possesso della documentazione;
-
consegnare la documentazione all’Amministrazione finanziaria entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se durante un controllo dovessero essere richieste ulteriori informazioni, queste vanno fornite entro 7 giorni dalla richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi. Il contribuente che detiene la documentazione deve comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.
Comunicazione dell’opzione
Va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce.
L’opzione è irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta. I modelli di dichiarazione dei redditi prevedono che l’opzione sia esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS devono essere fornite informazioni sulla tipologia e sul numero dei beni agevolabili.
Nel caso in cui, in periodi di imposta successivi all’esercizio di una prima opzione, l’impresa intenda richiedere l’agevolazione per un nuovo bene immateriale, la stessa dovrà esercitare una nuova opzione nuovo patent box, che avrà una durata pari a cinque periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio.
È necessario che il contribuente eserciti una ulteriore opzione nuovo patent box anche nel caso in cui il “nuovo bene” che si intende agevolare presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione. In tale ultima ipotesi, la nuova opzione avrà comunque una durata quinquennale, autonoma rispetto a quella dell’opzione relativa al bene complementare già precedentemente opzionato (circ. 24 febbraio 2023, n. 5/E).
Rettifica della maggiorazione
In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti interessati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione prevista, che va dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 471/1997), non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione.
La stessa sanzione si applica anche in caso di rettifica, in assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea.
La totale assenza di documentazione o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.
L’assenza della firma elettronica con marca temporale comporta la non applicazione dell’esimente sanzionatoria, con conseguente irrogazione della sanzione dal 90 al 180% dell’imposta dovuta (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 471/1997) in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta.
Decorrenza e disciplina transitoria
Le regole sul nuovo patent box si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.
Con effetto dal 22 ottobre 2021 e successivi periodi d’imposta non sono più esercitabili le opzioni per il patent box con le vecchie regole (art. 1, c. da 37 a 45, Legge n. 190/2014 e art. 4, D.L. n. 34/2019).
I soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzione per il “vecchio” patent box, afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi dalla possibilità di scelta coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura secondo le particolari regole previste dall’art. 31-ter D.P.R. n. 600/1973 ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime del calcolo in dichiarazione di cui all’art. 4 del D.L. n. 34/2019.
I suddetti contribuenti possono esercitare l’opzione nuovo patent box previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata A/R, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime patent box, nella quale, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.
I soggetti, non rientranti nella fattispecie appena descritta che, avendo esercitato l’opzione per il patent box hanno esercitato anche l’opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale.
Per tali soggetti non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali.
Tutti gli altri soggetti che non rientrano in nessuna delle ipotesi sin qui elencate e che intendono optare per il nuovo regime patent box devono esprimere l’opzione per il nuovo regime e a seguito di tale opzione, quella manifestata per il precedente regime patent box si considera revocata.
I contribuenti non possono esercitare l’opzione per il vecchio patent box, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
32.3. ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
32.3.ACE (Aiuto alla Crescita Economica)Ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti IRES, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (art. 1, D.L. n. 201/2011).
Abrogazione e ripristino - L’agevolazione, in vigore sino al 31 dicembre 2018 (art. 1, c. 1080, Legge n. 145/2018), nel 2019 è stata sostituita, in un primo momento, dalla c.d. “mini IRES” (art. 2, c. 1-8, D.L. n. 34/2019) ed è stata poi ripristinata (con contestuale abrogazione della “mini IRES”), sempre a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi, per i soggetti solari, dal 2019) dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 287, Legge n. 160/2019).
Con il c.d. “Decreto Sostegni bis” (art. 16, D.L. n. 73/2021), con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,
è stato introdotto un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (c.d. “ACE innovativa”) (32.3.1.) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità
di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per
il 2021.
Infine, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’agevolazione è stata definitivamente abrogata anche se, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (art. 5 D.Lgs. n. 216/2023).
32.3.1. ACE innovativa 2021
32.3.1.ACE innovativa 2021Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è stata pari al 15% (c.d. “ACE innovativa”) (art. 19, D.L. n. 73/2021; Provv. 17 settembre 2021).
La deduzione del rendimento nozionale può essere trasformata in credito d’imposta che, con effetto dal 30 marzo 2024, può essere ceduto, senza facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.
I crediti che, al 30 marzo 2024, sono stati precedentemente oggetto di cessione possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni previste (art. 5, D.L. n. 39/2024).
Inoltre, in presenza di concorso nella violazione, oltre alla sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997) ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari.
32.4. Start up innovative
32.4.Start up innovativeAl fine di sviluppare l’imprenditorialità facendo leva su tecnologia e attività di ricerca e sviluppo (R&S) è prevista un particolare “figura” di società, le c.d. start up innovative e i relativi incubatori, che godono di alcune agevolazioni sia a livello societario sia sui rapporti di lavoro che in ambito fiscale (artt. 25-32, D.L. n. 179/2012).
32.4.1. Definizione e requisiti
32.4.1.Definizione e requisitiPer essere qualificata come start up innovativa e/o incubatore occorre il possesso di determinati requisiti.
Start up innovative e incubatori | ||
Aspetto | Start up innovative | Incubatori |
Definizione | Società di capitali, anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione1. | Società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero societas europaea, fiscalmente residenti in Italia, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative. |
Requisiti | a) è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 60 mesi; b) ha la sede principale dei propri affari o interessi in Italia; c) a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; |
a) Dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica
o ricerca; b) dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; |
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda; g) possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono superiori al 15% del maggiore valore fra spese totali e valore della produzione della start up innovativa2; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato o che sta svolgendo un dottorato presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati o in alternativa, anche, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale5; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa o, in alternativa, titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. |
c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di
consulenza manageriale permanente; d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative; e) ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start up innovative3-4. Per ottenere lo status di incubatore certificato è necessario il possesso dei requisiti previsti, nonché l’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro imprese. In particolare, a tali soggetti è richiesta la costituzione in forma di società di capitali e l’adozione di organi amministrativi composti da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa ed innovazione (D.M. 22 febbraio 2013). Per mantenere l’iscrizione, inoltre, è necessario quantificare l’attività svolta nel campo dell’avviamento e dell’alloggiamento di start up innovative, indicando dettagliatamente - tra l’altro - il numero di collaboratori e personale ospitato, il tasso di crescita e il numero di brevetti registrati. Il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’incubatore al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base di indicatori e parametri individuati con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2016. |
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1 Dal 1° gennaio 2015, si considerano start up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche (art. 11-bis, D.L. n. 83/2014). | ||
2 Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini del nuovo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in Nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa. | ||
3 Il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b), c), d) è autocertificato dall’incubatore di start up innovative, al momento di iscrizione al R.I., mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, sulla base di indicatori e relativi
valori minimi stabiliti con D.M. 22 febbraio 2013. 4 Il possesso del requisito di cui alla lett. e) è autocertificato dall’incubatore di start up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, sulla base di valori minimi individuati con D.M. 21 febbraio 2013 con riferimento ai seguenti indicatori: a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start up innovative ricevute e valutate nel corso dell’anno; b) numero di start up innovative avviate e ospitate nell’anno; c) numero di start up innovative uscite nell’anno; d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all’anno precedente; f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start up innovative incubate; g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall’Unione europea, dallo Stato e dalle Regioni, raccolti a favore delle start up innovative incubate; h) numero di brevetti registrati dalle start up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza. 5 Con riferimento a tale requisito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in linea generale, qualsiasi lavoratore che percepisca un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante per la verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in esame (ris. 14 ottobre 2014, n. 87/E). La norma consente che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di para subordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio-amministratore. Diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del suddetto rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata. |
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Inoltre: - gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti, mentre i consulenti esterni, titolari di partita IVA, non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto; - ai fini della percentuale di forza lavoro altamente qualificata il calcolo deve essere necessariamente eseguito “per teste”. |
Start up a vocazione sociale - Sono considerate tali le start up innovative che operano in via esclusiva nei settori indicati per le imprese sociali (art. 2, c. 1, D.Lgs., n. 155/2006).
Il riconoscimento dello status di start up innovativa a vocazione sociale deve necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese coerentemente con il regime di pubblicità previsto e deve avvenire tramite autocertificazione da presentarsi alla Camera di commercio competente (Ministero dello Sviluppo Economico, circ. 20 gennaio 2015, n. 3677/C).
32.4.2. Iscrizione nel Registro delle imprese
32.4.2.Iscrizione nel Registro delle impreseLe start up innovative e gli incubatori certificati devono iscriversi ad un’apposita sezione del Registro delle imprese.
Ai fini dell’iscrizione nella sezione del Registro imprese, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start up innovativa e dell’incubatore certificato è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante.
Le start up innovative e gli incubatori certificati assicurano l’accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito internet.
Domanda di iscrizione al Registro imprese | |
Soggetto | Modalità operative |
Start up innovativa | Compilazione e presentazione di apposita domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell’attività svolta, compresa l’attività di ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci fondatori, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding e partecipate, con autocertificazione di veridicità; f) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali del personale che lavora nella start up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; g) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca, aziende; h) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; i) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale. |
Incubatore certificato |
Compilazione e presentazione di apposita domanda in formato elettronico contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, conseguiti
dall’incubatore certificato alla data di iscrizione: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell’attività svolta; e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività; f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l’incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili; g) indicazione dell’esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; h) indicazione dell’esperienza acquisita nell’attività di sostegno a start up innovative. |
Le startup innovative, a partire dal 2019, devono aggiornare o confermare almeno una volta all’anno le informazioni richieste che dovranno essere inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale (circ. MISE 10 aprile 2019, n. 3718/C).
La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti, e quindi la perdita dello status speciale di startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque dei 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
Dopo aver effettuato l’aggiornamento o la conferma delle informazioni inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, la startup predispone l’adempimento per il Registro delle Imprese utilizzando il Mod. S2. È richiesta la compilazione, con le informazioni integrali, dei soli codici corrispondenti ad informazioni da aggiornare rispetto a quelle già presenti nel Registro delle Imprese.
Il mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle startup e delle PMI innovative può essere sanato eccezionalmente con l’applicazione del principio del cd ravvedimento operoso (circ. MISE 10 settembre 2020, n. 1/V).
32.4.3. Remunerazione con strumenti finanziari
32.4.3.Remunerazione con strumenti finanziariÈ prevista l’esenzione da tassazione Irpef e da contribuzione del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari ovvero la corresponsione in denaro del valore di tali strumenti finanziari o diritti, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari.
L’agevolazione decade nel caso in cui tali strumenti finanziari o diritti siano riacquistati dalla start up innovativa, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente o indirettamente controlla o è controllato dalla start up innovativa ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start up innovativa.
Tale esenzione:
-
si applica esclusivamente con riferimento all’attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start up innovativa e dall’incubatore certificato con cui i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente o indirettamente controllate da una start up innovativa o da un incubatore certificato;
-
si applica con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo il 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179/2012).
Inoltre, viene previsto che:
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le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti delle stesse, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento;
-
le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui sopra sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.
32.4.4. Agevolazioni fiscali in materia di lavoro dipendente
32.4.4.Agevolazioni fiscali in materia di lavoro dipendentePer l’assunzione di personale altamente qualificato è possibile beneficiare di un credito d’imposta (art. 24, D.L. n. 83/2012).
Il credito d’imposta è concesso a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Esso è pari al 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
-
personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
-
personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al D.Lgs. n. 83/2012, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.
L’istanza richiesta per la fruizione del credito d’imposta è redatta in forma semplificata.
32.4.5. Altre agevolazioni fiscali
32.4.5.Altre agevolazioni fiscaliPer incentivare l’investimento nelle nuove società è possibile fruire di ulteriori agevolazioni fiscali (art. 29, D.L. n. 179/2012; D.M. 7 maggio 2019).
Agevolazioni fiscali | ||||
Soggetti | Periodi d’imposta |
Agevolazione | Limiti massimi di investimento (in euro) |
Durata minima di mantenimento dell’investimento |
IRPEF7 | 2019 | Detrazione 40%6 | 1.000.000 | 3 anni1 |
2017-2018 | Detrazione 30% | 1.000.000 | 3 anni1 | |
2013-2016 | Detrazione 19%2-3 | 500.000 | 2 anni1 | |
IRES8 | 2019 | Deduzione 40%6 | 1.000.000 | 3 anni4 |
Dal 2017 | Deduzione 30% | 1.000.000 | 3 anni4 | |
2013-2016 | Deduzione 20%5 | 1.800.000 | 2 anni4 |
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1 L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale
termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. 2 25% se l’investimento è in imprese start up a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. |
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3 L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento
può essere portato in detrazione dall’IRPEF nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. 4 L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. 5 27% se l’investimento è in imprese start up a vocazione sociale e in quelle ad alto valore tecnologico. |
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6 Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte
di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up
innovative, l’aliquota è pari, per l’anno 2019, al 50%, a condizione che l’intero
capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni (art. 1, c. 218, Legge n. 145/2018). 7 Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo. 8 Le agevolazioni possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore ( ![]() |
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start up innovative e le start up innovative non beneficiano delle suddette agevolazioni.
È possibile usufruire delle agevolazioni fiscali per il conferimento effettuato in sede di costituzione di una S.r.l. (ris. 22 gennaio 2015, n. 9/E).
Soggetti interessati ed esclusioni - Soggetti IRPEF e IRES che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 2, D.M. 7 maggio 2019).
L’investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio in cui è effettuato l’investimento agevolato.
Le agevolazioni non si applicano:
-
nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
-
nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:
-
imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (2014/C-249/01);
-
imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
-
imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;
-
-
alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
-
nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell’investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere di particolari condizioni (art. 21, par. 6, Reg. UE n. 651/2014).
Nozione di investimento agevolato - Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 3, D.M. 7 maggio 2019).
Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti
da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dalla norma
sulla remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore
certificato (32.4.3.) (art. 27, D.L. n. 179/2012).
I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione (artt. 2444 e 2481-bis c.c.).
Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio, e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative ammissibili non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
Condizioni - Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino (art. 5, D.M. 7 maggio 2019):
-
una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite di euro 15.000.000 di ammontare complessivo di conferimenti ammissibili per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro 60 giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo (D.M. 7 maggio 2019, pubblicato nella G.U. n. 156 del 5 luglio 2019) entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta;
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copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:
-
per un’impresa fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
-
per un’impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.
Il possesso dei requisiti per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché, per le altre società di capitali e l’entità dell’investimento agevolabile è certificato, previa richiesta dell’investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento si intende effettuato.
Qualora l’esercizio delle start-up innovative o PMI innovative ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre società non coincida con il periodo di imposta dell’investitore e l’investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento si intende effettuato, le agevolazioni spettano a partire da tale successivo periodo d’imposta.
L’investimento nella start up innovativa assume rilevanza per i soggetti che hanno investito nella società intermediaria, nel periodo d’imposta del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale della start up è stato eseguito (risposta a interpello 6 settembre 2019, n. 368).
Investimenti in start up innovative - È previsto un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in start-up o in PMI innovative (art. 38, D.L. n. 34/2020; D.M. 28 dicembre 2020).
In particolare, si applica una detrazione d’imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Per l’investimento in PMI innovative, l’importo non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000.
La detrazione spetta prioritariamente rispetto alle altre detrazioni (32.4.5.) (art. 29, D.L. n. 179/2012) e fino all’ammontare di investimento sopra citato.
L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
L’agevolazione fiscale è concessa per investimenti agevolati ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”.
Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.
Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione, è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui sopra, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui all’art. 29, D.L. n. 179/2012 nei limiti della regola “de minimis”.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare. Per quanto concerne le modalità operative è previsto che, prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria deve presentare apposita istanza tramite una piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Nell’istanza, sotto la propria responsabilità, occorre riportare:
-
gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
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l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
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l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
Esenzione tassazione capital gain - Non sono soggette a imposizione le plusvalenze sui capital gain (art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis), D.P.R. n. 917/1986), realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni (art. 14, D.L. n. 73/2021).
Al fine dell’esenzione sono agevolati gli investimenti di cui agli art. 29 del D.L. n. 179/2012.
L’esenzione da tassazione si applica anche alle plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative (art. 4, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3) che soddisfano almeno una delle condizioni previste dalla disciplina UE (art. 21 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni. Al fine dell’esenzione sono agevolati gli investimenti di cui all’art. 4, c. 9, del D.L. n. 3/2015.
Relativamente agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i redditi di capitale derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti (art. 44, c. 1, lett. g) D.P.R. n. 917/1986), percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative, sono esenti dalle imposte sui redditi.
A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno 3 anni.
Sono agevolati gli investimenti che godono delle agevolazioni fiscali previste per le start-up (art. 39, D.L. n. 179/2012 e art. 4, c. 9, D.L. n. 3/2015).
Inoltre, non sono soggette a imposizione le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni già in possesso dell'investitore alla data 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021), al capitale in società di persone ed equiparate (art. 5, D.P.R. n. 917/1986), escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e in società di capitali (art. 73, c. 1, lett. a) e d), D.P.R. n. 917/1986), qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative, o in piccole e medie imprese innovative (art. 4, D.L. n. 3/2015) che soddisfano almeno una delle condizioni previste dalla disciplina UE (art. 21 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
Le agevolazioni non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento.
Le disposizioni fin qui descritte sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE n. 651/2014, e in particolare degli artt. 21 e 21 bis del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato Reg. UE n. 651/2014 nonché a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello Sviluppo Economico.
Credito d’imposta - Per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione IRPEF (art. 29-bis, D.L. n. 179/2012 e art. 4, c. 9-ter, D.L. n. 3/2015), qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione (art. 2, Legge n. 162/2024).
Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
32.4.6. Start up innovative settori ambiente, energie rinnovabili e sanità
32.4.6.Start up innovative settori ambiente, energie rinnovabili e sanitàPer le start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo (art. 7-quater, D.L. n. 34/2023).
Tali attività, nello specifico, dovranno essere volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
Il credito d’imposta:
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è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
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deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
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non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito;
-
non soggiace al limite annuale all’utilizzo della compensazione dei crediti d’imposta (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007) e al limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (art. 34, Legge n. 388/2000).
32.5. Zone franche urbane
32.5.Zone franche urbaneÈ prevista la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane (“ZFU”) dell’ex Obiettivo Convergenza, nonché, nel territorio dei Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali le misure agevolative sono applicate sperimentalmente nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis” (art. 37, D.L. n. 179/2012; Decreto 10 aprile 2013; D.M. 5 giugno 2017; circ. 9 aprile 2018, n. 172230).
Le fiscali agevolazioni concedibili sono:
-
esenzione dalle imposte sui redditi;
-
esenzione dall’IRAP;
-
esenzione dall’IMU.
Zone franche urbane | |
Aspetto | Regole applicabili |
Esenzione ai fini delle imposte sui redditi | Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività del soggetto beneficiario all’interno
del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta e salvo alcune maggiorazioni, è esente dalle imposte
sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione,
nei limiti delle seguenti percentuali: - 100%, per i primi cinque periodi di imposta; - 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo; - 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; - 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate (artt. 54, 86 e 101, D.P.R. n. 917/1986), né le sopravvenienze attive e passive (art. 88 e 101, D.P.R. n. 917/1986). Non rilevano, ai fini della determinazione del reddito esente, i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello in corso alla data di accoglimento dell’istanza di agevolazione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 917/1986. |
II limite di 100.000 euro è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU e che svolge nella stessa l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. | |
Esenzione IRAP | Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento
dell’istanza di agevolazione, dall’IRAP è esentato il valore della produzione netta
nel limite di euro 300.000, per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze
e le minusvalenze realizzate. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell’istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997), concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. Nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell’esenzione dall’IRAP produttive, si applicano le disposizioni in materia di determinazione della base imponibile in più Regioni (art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 446/1997). |
Esenzione IMU | Per l’esercizio dell’attività economica, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU per i primi 4 anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione. |
32.6. Zone Economiche Speciali (ZES)
32.6.Zone Economiche Speciali (ZES)Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geografiche nell’ambito delle quali un’Autorità governativa offre incentivi a beneficio delle aziende che vi operano, attraverso strumenti e agevolazioni che agiscono in un regime derogatorio rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali.
Sono previste varie ZES, ma a partire dal 1° gennaio 2024, è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, denominata
“ZESunica”, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna (32.6.5.).
L’istituzione delle ZES è attivata su richiesta delle Regioni meridionali interessate (art. 4, D.L. n. 91/2017).
Con il D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12, in vigore dal 27 febbraio 2018, sono state definite:
-
le modalità per l’istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;
-
la loro durata;
-
i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area della ZES;
-
i criteri che disciplinano l’accesso delle aziende;
-
il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.
32.6.1. Definizione
32.6.1.DefinizionePer ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal Reg. UE n. 1315 dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT).
La ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un’Area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche stabilite dal Reg. UE n. 1315/2013, purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l’Area portuale.
Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
La ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale piattaforme logistiche e Interporti, non può comprendere zone residenziali.
Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un’altra Regione in cui sia presente almeno un’Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES. L’area complessivamente a disposizione per l’istituzione di ZES nelle due Regioni non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna Regione nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12.
Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
32.6.2. Istituzione
32.6.2.IstituzioneLe modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area, i criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con D.P.C.M. Le prime ZES sono state avviate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise, e Sardegna) (D.P.C.M. 25 gennaio 2018).
Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (si tratta delle Regioni del Mezzogiorno).
Ciascuna Regione può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che rientrano nella definizione di ZES.
Le Regioni che non posseggono aree portuali aventi le caratteristiche per essere una ZES possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale avente le suddette caratteristiche.
La Regione, o le Regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell’area identificata. Il soggetto per l’amministrazione dell’area ZES, di seguito soggetto per l’amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle Regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell’area sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.
La durata della ZES non può essere inferiore a 7 anni e superiore a 14, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 7 anni, su richiesta delle Regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio.
32.6.3. Agevolazioni
32.6.3.AgevolazioniLe nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni (art. 5, c. 1, D.L. n. 91/2017):
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procedure amministrative semplificate con piena libertà di esercizio delle attività economiche nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull’esercizio dell’attività d’impresa;
-
tempi dimezzati, con l’utilizzo della procedura della conferenza semplificata (art. 14-bis, Legge n. 241/1990) per eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta;
-
accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES.
Inoltre, nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse (Reg. UE n. 952/2013), previa approvazione con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 5, c. 1, lett. a-sexies), D.L. n. 91/2017).
In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta per gli investimenti al Sud (16.7.) (art. 1, c. 98-108, Legge n. 208/2015), compresi anche gli acquisti di beni immobili strumentali, è commisurato alla quota
del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo,
per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Il credito d’imposta è stato prorogato anche fino al 31 dicembre 2023 (art. 1, c. 267, Legge n. 197/2022).
Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui sopra è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
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le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno 7 anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
-
le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta nella ZES sono realizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità (art. 5, c. 2, D.L. n. 91/2017).
Per fruire del bonus, a partire dall’8 giugno 2023, va utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 1° giugno 2023 da trasmettere utilizzando l’apposito software, disponibile sul sito dell’Agenzia.
I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 continuano ad utilizzare il modello approvato con Provvedimento 17 aprile 2022, come modificato, da ultimo, con il Provvedimento 30 giugno 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
32.6.4. Agevolazioni fiscali
32.6.4.Agevolazioni fiscaliPer le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES, l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi (art. 1, c. 173-176, Legge n. 178/2020).
Tale agevolazione può spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina (risposta a interpello 10 novembre 2021, n. 771).
Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato:
-
le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;
-
le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.
Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime de minimis, anche per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura (Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; Reg. UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; Reg. UE n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014).
Per il versamento, tramite il Modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES va utilizzato il codice tributo 2022 (ris. 22 luglio 2024, n. 38/E).
32.6.5. ZESunica
32.6.5.ZESunicaA partire dal 1° gennaio 2024, è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, denominata “ZESunica”, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna (artt. da 9 a 17, D.L. n. 124/2023).
Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, in modo differenziato per le Regioni che ne fanno parte:
-
i settori da promuovere e quelli da rafforzare;
-
gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica;
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le modalità di attuazione.
Autorizzazione unica - Salvo alcune eccezioni, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
In particolare, le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, presentano, ad uno sportello unico digitale, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto (art. 15, D.L. n. 124/2023).
Credito d’imposta ZESunica - Per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga
prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso
un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla
medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di
spesa (art. 16, D.L. n. 124/2023) (33.28.).
32.7. Contratto di rete
32.7.Contratto di reteAlle imprese appartenenti ad una rete di imprese riconosciuta competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’ABI nei termini definiti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 3, c. 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, D.L. n. 5/2009; art. 42, D.L. n. 78/2010; D.M. 25 febbraio 2011; Provv. 14 aprile 2011; circ. 14 aprile 2011, n. 15/E; circ. 18 giugno 2013, n. 20/E).
Contratti di rete | |
Aspetto | Regole applicabili |
Definizione di contratto di rete |
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria
capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e
in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora
ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. |
Forma e contenuto | Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o anche con atto scritto, firmato digitalmente. Va utilizzato un modello standard che deve riportare apposite indicazioni. |
Iscrizione nel Registro imprese |
È possibile fare un’unica iscrizione della modifica presso il Registro delle imprese
della Camera di commercio dell’impresa indicata nell’atto modificativo. Quest’ultimo provvede d’ufficio a comunicarlo a tutti gli altri Uffici presso i quali le imprese aderenti alla rete sono iscritte. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nel Registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica. |
Istituzione di un fondo patrimoniale comune |
Nel caso in cui il contratto di rete preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere anche un’attività, anche commerciale con i terzi, per le obbligazioni
contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far
valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. Inoltre, l’organo comune deve redigere una situazione patrimoniale secondo le regole valide per il bilancio d’esercizio delle S.p.A. e depositi deve depositarla presso l’Ufficio del Registro delle imprese, entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio. |
Profili tributari | L’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della
soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione
di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso. |
Pertanto, alla rete può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l’iscrizione all’Anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni
di persone e di beni prive di personalità giuridica (ris. 30 giugno 2011, n. 70/E). Nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi (circ. 16 giugno 2013, n. 20/E). Ciascuna impresa aderente alla rete, pertanto, fa concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l’attuazione del programma di rete, a prescindere dall’esistenza o meno di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza. Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete saranno deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi. Invece, la rete di imprese, per effetto dell’iscrizione nel Registro imprese, diviene un nuovo soggetto di diritto (rete-soggetto) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario. In sostanza, fermo restando la sussistenza della soggettività tributaria delle imprese partecipanti, qualora la rete acquisisca soggettività giuridica, la stessa diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti in materia di imposte dirette ed indirette. Pertanto, le reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all’IRES (art. 73, c. 2, D.P.R. n. 917/1986). |
|
Disciplina ai fini IVA | Ai fini IVA, la rete-soggetto rientra tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo (art. 4, D.P.R. n. 633/1972), fermo restando che l’applicabilità in concreto della stessa imposta dipende anche
dal verificarsi degli altri due presupposti (oggettivo e territoriale). Come conseguenza di tale impostazione, la rete deve avere un numero di partita IVA proprio e deve effettuare autonomamente tutti gli eventuali adempimenti contabili ai fini IVA e deve tenere tutti i registri contabili previsti dalla legge (art. 13, D.P.R. n. 600/1973). Dal punto di vista operativo, nella dichiarazione di inizio attività per l’attribuzione di partita IVA, le reti-soggetto devono utilizzare nel Mod. AA7/10 il codice “59 - Rete di imprese”, per l’indicazione della natura giuridica. |
Disciplina ai fini dell’imposta di registro |
- Reti-soggetto: nel caso di svolgimento di attività commerciale o agricola in via esclusiva o principale, in relazione ai conferimenti al fondo patrimoniale comune si applica l’art. 4, lett. a), della Tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131/1986; di conseguenza, a titolo esemplificativo, in relazione agli apporti di denaro o di beni mobili è dovuta l’imposta in misura fissa, pari ad euro 168, mentre in relazione a conferimenti di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili l’imposta è dovuta nelle misure indicate nell’art. 1 della medesima Tariffa; se, invece, la rete-soggetto non svolge attività commerciale o agricola in via principale o esclusiva, per i conferimenti al fondo comune si applicano le disposizioni dettate dagli articoli della Tariffa, parte prima, allegata al citato D.P.R. n. 131/1986. In via residuale, trova applicazione l’art. 9 secondo cui l’imposta di registro è dovuta nella misura del 3% “per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”; |
- Reti-contratto: si applica, in linea generale, l’imposta di registro in misura fissa prevista dall’art. 11 della Tariffa, parte prima, pari ad euro 168, per gli atti
pubblici o scritture private autenticate non aventi per oggetto atti a contenuto patrimoniale. |
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Agenzia delle Entrate | Ha il compito di vigilare sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. |
32.8. Agevolazioni per le cooperative
32.8.Agevolazioni per le cooperativeAlle cooperative e loro consorzi, con mutualità prevalente e iscritti nell’Albo delle cooperative si applicano una serie di disposizioni agevolative in materia di IRES (art. 191, D.P.R. n. 917/1986 e D.P.R. n. 601/1973).
Requisiti per le agevolazioni | |
Requisito | Condizioni |
Albo cooperative | La cooperativa deve essere iscritta nell’Albo delle cooperative. L’Albo, che ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale, per la trasmissione dei dati, della collaborazione degli uffici delle Camere di commercio. |
L’iscrizione ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica; in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore. | |
Mutualità | Clausole da inserire nello Statuto (art. 2514 c.c.): 1) divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 2) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 3) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; |
4) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. |
32.8.1. Agevolazioni comuni a tutte le cooperative
32.8.1.Agevolazioni comuni a tutte le cooperativeL’utile devoluto (il 3% degli utili annuali e del fondo residuo) a nuovi fondi mutualistici è deducibile dal reddito.
Non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le somme destinate a riserve indivisibili, purché ne sia esclusa in via definitiva la distribuzione fra i soci anche all’atto dello scioglimento (art. 12, Legge n. 904/1977), e gli utili portati ad aumento delle quote dei soci fino al 10% (art. 14, Legge n. 72/1983).
Tale ultima agevolazione non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente e che sono iscritti all’Albo delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente (art. 223-sexiesdecies, disposizioni di attuazione del Codice civile; art. 1, c. 460, Legge n. 311/2004):
-
per la quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; su tale quota non si applica l’esenzione dalla imposte sui redditi per le cooperative agricole e della piccola pesca (art. 10, D.P.R. n. 601/1973);
-
per la quota del 40% degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
-
per la quota del 65% degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.
-
per la quota del 50% degli utili netti annuali dei consorzi agrari (art. 9, Legge n. 99/2009).
Le disposizioni precedenti non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi (Legge n. 381/1991).
Inoltre:
-
non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili;
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è tassato il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria che in precedenza non concorrevano, in toto, a formare il reddito imponibile.
32.8.2. Cooperative di produzione e loro consorzi
32.8.2.Cooperative di produzione e loro consorziSono esenti da IRES, se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme erogate ai lavoratori a titolo di integrazione, non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
L’IRES è ridotta alla metà, se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50%, ma non al 25% dell’ammontare complessivo degli altri costi.
Sono deducibili dal reddito le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari corretti aumentati del 20%.
Le agevolazioni per le cooperative di produzione e lavoro (art. 11, D.P.R. n. 601/1973) si applicano limitatamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’IRAP (art. 1, c. 462, Legge n. 311/2004).
Le disposizioni precedenti non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi (Legge n. 381/1991).
32.8.3. Cooperative agricole e della pesca
32.8.3.Cooperative agricole e della pescaSono esenti da IRES, se l’allevamento di animali è effettuato con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci o se l’attività di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolta sul terreno, rientra nell’esercizio normale dell’agricoltura ed abbia prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso (sempreché si tratti di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni). Nel caso in cui l’attività ecceda il limite, sono esenti da IRES limitatamente al reddito agrario dei soci.
32.8.4. Altre agevolazioni
32.8.4.Altre agevolazioniÈ previsto che (art. 1, c. 464 e 465, Legge n. 311/2004):
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per le società cooperative e loro consorzi diversi da quelli a mutualità prevalente la non imponibilità delle somme destinate a riserve è limitata alla quota del 30% degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota è stabilita nella misura del 23%;
-
gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall’art. 13, D.P.R. n. 601/1973 sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%.
32.8.5. Cooperative di consumo
32.8.5.Cooperative di consumoPer le cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRES entro i limiti comunitari (art. 17-bis, D.L. n. 91/2014; Reg. UE n. 1407/2013).
Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d’Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore dei soggetti diversi dai soci, ai fini delle agevolazioni fiscali, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall’inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d’imposta in cui non è ripristinata l’operatività prevalente a favore dei soci.
32.8.6. Agevolazione sui ristorni
32.8.6.Agevolazione sui ristorniA partire dal 1° gennaio 2021, per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell’assemblea, la ritenuta del 12,50% (anziché del 26%) a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale (art. 6, c. 2, D.L. n. 63/2002).
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori individuali (14.) (art. 65, c. 1, D.P.R. n. 917/1986), né i detentori di partecipazione qualificata (
15.3.3.) (art. 67, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).
La facoltà di cui sopra è esercitata con il versamento della ritenuta, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell’assemblea.
La ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini sopra indicati alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente al 1° gennaio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2020 (art. 1, c. 43, Legge n. 178/2020).
32.9. Agevolazioni per le imprese bancarie
32.9.Agevolazioni per le imprese bancarie32.9.1. Aiuti di Stato alle imprese bancarie
32.9.1.Aiuti di Stato alle imprese bancarieCon la c.d. “Legge Ciampi” (Legge n. 461/1998), è stato conferito al Governo il potere di introdurre disposizioni fiscali volte ad agevolare la retrocessione alle fondazioni bancarie dei beni d’investimento e degli altri cespiti patrimoniali delle banche non indispensabili al loro oggetto sociale, nonché la ristrutturazione del sistema bancario attraverso fusioni tra banche o analoghe operazioni di ristrutturazione.
Le successive misure del provvedimento attuativo (D.Lgs. n. 153/1999) prevedono:
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la riduzione al 12,5%, a determinate condizioni, dell’aliquota IRES per le banche che effettuano una fusione o un’operazione di ristrutturazione;
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l’applicazione in misura fissa per le imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute in relazione alle operazioni in questione;
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la neutralità fiscale ai fini dell’INVIM di dette operazioni;
-
l’esenzione dalla tassazione per il trasferimento dalle società conferitarie alle fondazioni bancarie delle partecipazioni al capitale della Banca d’Italia.
Per ottenere la riduzione a metà dell’aliquota dell’IRES e l’esonero dalla ritenuta sugli utili societari, le fondazioni bancarie devono provare di possedere i requisiti di legge nazionale per accedere al regime agevolativo e di non avere natura imprenditoriale, secondo quanto stabilito dalle norme europee sugli aiuti di Stato (circ. 17 dicembre 2007, n. 69/E).
La Corte di Giustizia ha affermato (sent. 15 dicembre 2005, causa C-66/02) che le norme della Legge Ciampi per incentivare la ristrutturazione e il consolidamento del sistema bancario e le successive misure attuative sono distorsive della concorrenza e avvantaggiano illecitamente gli operatori italiani. Le disposizioni in esame costituirebbero aiuti di Stato (in grado di distorcere i meccanismi della competitività) e non un nuovo sistema generale rientrante nella normalità giuridica, perché si tratta di un pacchetto di singoli scostamenti da regolamentazioni fiscali generali precedentemente vigenti.
32.9.2. Agevolazioni per le banche di credito cooperativo
32.9.2.Agevolazioni per le banche di credito cooperativoSono previsti alcuni benefici fiscali per le banche di credito cooperativo.
Le agevolazioni fiscali previste per le società cooperative non si applicano alle banche popolari (ris. 29 agosto 2014, n. 81/E).
Requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali - Per le BCC è necessario verificare, ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la presenza dei requisiti mutualistici previsti dall’art. 2514 c.c. e dell’operatività prevalente a favore dei soci rinvenibile all’art. 35, c. 1, del TUB (ris. 7 maggio 2012, n. 45/E).
In particolare, tale ultima disposizione individua il criterio di operatività specifico per le banche, stabilendo che “le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci” e che “la Banca d’Italia può autorizzare, per periodi di tempo determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità”.
Il requisito del vantaggio mutualistico è l’obiettivo che ogni cooperativa deve perseguire. Il fine dello scopo mutualistico, peraltro, deve sussistere nei confronti di tutti i soci della società cooperativa, considerato che nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento (art. 2516 c.c.). Inoltre, la mancanza del vantaggio mutualistico a favore dei soci, soprattutto se transitoria e giustificata da ragioni economiche contingenti, non è idonea di per sé a determinare la revoca delle agevolazioni.
Non costituisce di per sé autonoma causa di revoca delle agevolazioni il mancato rispetto della previsione di cui all’art. 35, c. 2, del TUB, in base al quale gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia.
Momento di verifica del requisito di operatività prevalente - L’operatività prevalente deve essere verificata al termine del periodo d’imposta come dato medio ritraibile dall’indice di operatività prevalente rilevato al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre del periodo d’imposta, coincidenti con le segnalazioni di Vigilanza relative a ciascun trimestre solare. In caso di riscontro negativo di tale dato, resta ferma la possibilità della banca di verificare la prevalenza dell’operatività quale media dei dati giornalieri del periodo d’imposta.
Parere preventivo della Banca d’Italia e del Ministero del Lavoro - I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall’Amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del Lavoro o gli altri organi di vigilanza (art. 14, c. 3, D.P.R. n. 601/1973).
32.10. Zone Logistiche Semplificate
32.10.Zone Logistiche SemplificateAl fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti
nelle aree portuali delle Regioni in cui non si applicano le norme sulle ZES (32.6.) è prevista l’istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) (art. 1, c. 61-65, Legge n. 205/2017; D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40).Le ZLS possono istituirsi solo nelle zone più sviluppate, ai sensi della normativa europea, ammissibili alle deroghe di cui all’art. 107 del TFUE.
Hanno un regime identico a quello previsto per le ZES (32.6.), con l’estensione a tali enti anche dei benefici fiscali previsti originariamente solo in capo alle ZES (
32.6.3.).
La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (art. 1, c. da 61 a 65-bis, Legge n. 205/2017) va presentata utilizzando l’apposita modulistica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il seguente codice tributo (ris. 24 maggio 2023, n. 25/E):
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”6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS - articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Decreto attuativo - Con il D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40 sono state definite:
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le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
-
la loro durata;
-
i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
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le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
-
le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.
Estensione dell’ambito applicativo – Con il c.d. “Decreto Coesione”, le Zone logistiche semplificate sono state estese ricomprendendo anche le Marche e l’Umbria, aree in transizione (art. 13-bis, D.L. n. 60/2024).
Le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per dette Regioni saranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
Credito d’imposta – È previsto un credito di imposta (33.30.) in relazione a progetti di investimento iniziale (di importo compreso tra 200.000
euro e 100 milioni di euro) realizzati da imprese già esistenti e da nuove che si
insediano presso le ZLS (art. 16, D.L. n. 60/2024).
32.11. Strumenti finanziari convertibili
32.11.Strumenti finanziari convertibiliÈ previsto un regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell’IRES e del valore della produzione netta dei maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con talune caratteristiche che determini la svalutazione del valore nominale degli strumenti ovvero la loro conversione in azioni (art. 9, D.L. n. 34/2019).
A determinate condizioni, sia i maggiori valori connessi con le insussistenze di passività, sia, simmetricamente, i minori valori (riconducibili al ripristino, parziale o totale, del valore degli strumenti) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Tale trattamento fiscale si applica solo qualora:
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la variazione di valore o la conversione degli strumenti finanziari derivi dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali;
-
gli strumenti finanziari siano diversi, sotto il profilo tributario, da azioni e titoli similari;
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gli strumenti finanziari abbiano le seguenti caratteristiche:
-
non possono essere sottoscritti o acquistati dalla società emittente o da sue controllate o collegate;
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il loro acquisto non può essere finanziato dalla società emittente.
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Gli strumenti devono essere perpetui e non possono essere rimborsati o riacquistati dall’emittente prima di 5 anni dall’emissione.
Le disposizioni che disciplinano questi strumenti devono prevedere una serie di limitazioni dei diritti del sottoscrittore:
-
in caso di liquidazione dell’attivo, i diritti dei sottoscrittori sono subordinati rispetto a quelli di tutti gli altri creditori dell’emittente;
-
eventuali opzioni di riacquisto o di rimborso anticipato possono essere esercitate unicamente dall’emittente;
-
deve essere prevista la possibilità per l’emittente di annullare le distribuzioni relative a questi strumenti e, qualora le distribuzioni siano annullate, le somme non distribuite non possono essere cumulate con quelle successive, né la mancata distribuzione può costituire un caso di insolvenza dell’emittente.
Gli strumenti finanziari possono essere oggetto, alternativamente, di:
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riduzione, temporanea o permanente, del valore nominale;
-
conversione in azioni;
-
meccanismi con effetti equivalenti alla riduzione del valore o alla conversione in azioni.
Questi eventi devono essere esplicitamente previsti dalle disposizioni che governano gli strumenti finanziari e possono essere riconducibili unicamente al verificarsi di un evento connesso al livello di patrimonializzazione della società, come ad esempio la riduzione sotto un certo livello del rapporto tra patrimonio netto e attivo di bilancio.
Al fine di prevenire condotte abusive o elusioni poste in essere attraverso l’emissione di strumenti finanziari sono previste due condizioni che gli emittenti devono rispettare per potersi avvalere di tale disciplina:
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gli emittenti devono comunicare all’amministrazione finanziaria l’emissione degli strumenti finanziari per i quali richiedono l’applicazione della disciplina. Tale comunicazione deve essere effettuata indicando di aver emesso gli strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’emissione stessa è avvenuta;
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i maggiori o minori valori che, per l’applicazione dell’agevolazione, non concorrono alla determinazione dell’imponibile ai fini IRES e IRAP devono essere separatamente evidenziati nella relativa dichiarazione dei redditi IRES e nella dichiarazione IRAP.
32.12. Aggregazioni d’imprese
32.12.Aggregazioni d’impreseAl fine di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e risultare più competitive, anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale, è previsto un bonus aggregazione (art. 11, D.L. n. 34/2019).
Per i soggetti IRES residenti (art. 73, c. 1, D.P.R. n. 917/1986) che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019) fino al 31 dicembre 2021, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
Nel caso di operazioni di conferimento di azienda (art. 176, D.P.R. n. 917/1986), a decorrere dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019) fino al 31 dicembre 2021, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
Le agevolazioni si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni.
Non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario.
Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1), c.c.
Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.
Le agevolazioni si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei 2 anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.
La società risultante dall’aggregazione, che nei primi 4 periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie (Titolo III, Capi III e IV, D.P.R. n. 917/1986), ovvero cede i beni iscritti o rivalutati in base alle regole sopra descritte, decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di interpello disapplicativo (art. 11, c. 2, Legge n. 212/2000).
Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza come sopra descritta, la società è tenuta a liquidare e versare l’IRES e l’IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente.
Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
32.13. Aggregazioni d’imprese nel Mezzogiorno
32.13.Aggregazioni d’imprese nel MezzogiornoSono previste alcune agevolazioni per incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica (art. 44-bis, D.L. n. 34/2019; art. 55, D.L. n. 18/2020).
I crediti deteriorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento.
Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione prevede la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.
Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che, a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.
32.13.1. Soggetti interessati ed esclusioni
32.13.1.Soggetti interessati ed esclusioniL’agevolazione riguarda le società che hanno effettuato entro il 31 dicembre 2021 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti.
L’agevolazione riguarda tutte le società, anche quelle industriali, quindi anche i soggetti diversi dalle banche e intermediari finanziari (ris. 28 giugno 2021, n. 44/E).
Esse possono trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
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perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (art. 84, D.P.R. n. 917/1986);
-
importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE (art. 1, c. 4, D.L. n. 201/2011), non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, ai soli fini della relativa applicazione, non rilevano i limiti previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile (art. 84, c. 1, secondo periodo, D.P.R. n. 917/1986).
La disposizione non si applica:
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a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto (art. 17, D.Lgs. n. 180/2015), ovvero lo stato di insolvenza (art. 5, R.D. n. 267/1942; art. 2, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 14/2019).
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alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo (art. 2359 c.c.) e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
32.13.2. Ambito oggettivo
32.13.2.Ambito oggettivoLa quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono.
A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Allo stesso tempo, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2021 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Se una società cede crediti per 1 miliardo di euro, potrà trasformare in credito d’imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 milioni di euro di componenti indicati dalla norma.
Supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24%, l’importo sarà pari 48 milioni di euro.
Definizione di inadempimento - Si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
32.13.3. Modalità operative
32.13.3.Modalità operativeLa trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio per non superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.
La trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti e a partire da questa data sorgerà per l’intero ammontare il credito d’imposta.
A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione o ceduti (artt. 43-bis e 43-ter, D.P.R. n. 602/1973) o chiesti a rimborso.
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.
Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d’imposta devono esercitare apposita opzione (art. 11, c. 1, D.L. n. 59/2016) che, se non già effettuata, deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. L’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.
L’esercizio dell’opzione comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate nell’ammontare delle attività per imposte anticipate.
32.14. Assegnazione agevolata beni ai soci
32.14.Assegnazione agevolata beni ai sociSono previste agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le
cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci:
a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro (art. 1, c. 100-105, Legge n. 197/2022).
32.14.1. Soggetti interessati
32.14.1.Soggetti interessatiSono interessate:
-
le società in nome collettivo,
-
in accomandita semplice,
-
a responsabilità limitata,
-
per azioni,
-
e in accomandita per azioni,
che, entro il 30 novembre 2023, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
32.14.2. Condizioni
32.14.2.CondizioniPer fruire dell’agevolazione è necessario che:
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le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 novembre 2023;
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tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023), in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in società semplici.
32.14.3. Imposta sostitutiva
32.14.3.Imposta sostitutivaSulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva doveva avvenire entro il 30 novembre 2023.
32.14.4. Valore degli immobili
32.14.4.Valore degli immobiliPer gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni sopra indicate, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell’imposta di registro (art. 52, c. 4, D.P.R. n. 131/1986).
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, (art. 9, D.P.R. n. 917/1986), o, in alternativa, con l’applicazione dei suddetti moltiplicatori ai fini dell’imposta di registro, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
32.14.5. Trattamento in capo a soci assegnatari
32.14.5.Trattamento in capo a soci assegnatariNei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili relative alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni (art. 47, c. 1 e da 5 a 8, D.P.R. n. 917/1986).
Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
32.14.6. Agevolazioni in materia di imposte indirette
32.14.6.Agevolazioni in materia di imposte indirettePer le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (in via generale dal 9 al 4,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell’1% per quelle catastali).
32.15. Estromissione beni d’impresa
32.15.Estromissione beni d’impresaL’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2022 possedeva beni immobili strumentali può estromettere tali beni dal patrimonio dell’impresa, dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP (art. 1, c. 106, Legge n. 197/2022).
L’estromissione ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2023.
Imposta sostitutiva - Si applica con aliquota dell’8%, sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Il versamento deve essere fatto in 2 rate, rispettivamente, entro il:
-
30 novembre 2023;
-
30 giugno 2024.
32.16. Affrancamento quote OICR e polizze assicurative
32.16.Affrancamento quote OICR e polizze assicurativeÈ possibile considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso
di quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) assoggettando
ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici
alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione
(11.5.13.) (art. 1, c. 112-113, Legge n. 197/2022).
I soggetti che possono avvalersi dell’affrancamento sono i contribuenti che detengono, al di fuori di un’attività di impresa, le azioni o quote di OICR, ossia le persone fisiche, le società semplici e associazioni equiparate, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Possono accedere all’affrancamento anche i soggetti residenti in Italia che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano fiscalmente residenti all’estero. Ciò in considerazione della circostanza che, a seguito del trasferimento, nel nostro paese, della residenza fiscale, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR sono tassati interamente in Italia - al momento della loro percezione o del loro realizzo (c.d. principio di cassa) - ancorché i predetti redditi siano, in parte, maturati in un periodo precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale (circ. 26 giugno 2023, n. 16/E).
Inoltre, è prevista la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai
contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota
del 14% la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre
2022 e i premi versati (11.4.6.) (art. 1, c. 114, Legge n. 197/2022).
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione anche le polizze “collettive ad adesione individuale”. Si tratta di contratti sottoscritti da un contraente nell’interesse di più persone che si caratterizzano, infatti, per la previsione della possibilità di successivo ingresso nella copertura assicurativa da parte di altri soggetti. Più precisamente, l’affrancamento è possibile per le polizze assicurative stipulate “in nome e per conto”, nelle quali la compagnia assicurativa intrattiene ab origine un rapporto diretto con ciascuno degli assicurati che entrano nella copertura. In tal caso, ciascun assicurato potrà fare autonomamente richiesta alla compagnia di assicurazione per esercitare l’affrancamento.
Non possono essere oggetto di affrancamento, oltre alle polizze sprovviste di una prestazione a scadenza o di un valore di riscatto, le polizze assicurative cosiddette “multiramo”, ossia le polizze in cui i premi sono investiti in rami diversi (generalmente nel ramo I e nel ramo III). Si tratta di prodotti assicurativi che costituiscono, sotto il profilo giuridico, contratti unici, per i quali non è ipotizzabile un affrancamento parziale limitato alla sola componente di ramo I.
Inoltre, non possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’affrancamento i piani individuali di previdenza complementare in forma assicurativa (c.d. “PIP” piani individuali pensionistici o “FIP” forme individuali pensionistiche) e i contratti di rendita vitalizia aventi funzione previdenziale, anche qualora costituti esclusivamente con il ricorso al ramo I, in quanto i relativi rendimenti rientrano tra i redditi di capitale di cui all’art. 44, c. 1, lett. g-quinquies) D.P.R. n. 917/1986, assoggettati ad imposta sostitutiva anno per anno sul maturato (circ. 26 giugno 2023, n. 16/E).
32.17. Trasferimento in Italia di attività economiche
32.17.Trasferimento in Italia di attività economicheCon effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023, al fine di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, i redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell’IRAP per il 50% del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi (art. 6, D.Lgs. n. 209/2023).
Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento.
Ai fini della determinazione dei redditi agevolati, il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.
L’agevolazione viene meno se nei cinque periodi d’imposta, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, successivi alla scadenza del regime di agevolazione il beneficiario trasferisce fuori del territorio dello Stato, anche parzialmente, le attività oggetto del precedente trasferimento e l’Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale è decaduto.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.