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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    11. REDDITI DI CAPITALE

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    11.1. Regole generali - 11.1.1. Classificazione dei redditi di capitale - 11.1.2. Titoli similari alle azioni - 11.1.3. Titoli similari alle obbligazioni - 11.1.4. Base imponibile - 11.1.5. Momento impositivo - 11.1.6. Dichiarazione dei redditi - 11.1.7. Esercizio d’impresa - 11.1.8. Esercizio di arti e professioni - 11.2. Utili - 11.2.1. Utili da partecipazione nelle società di capitali - 11.2.2. Tassazione degli utili - 11.2.3. Distribuzione di riserve di capitale - 11.2.4. Variazioni di capitale - 11.2.5. Recesso, riduzione del capitale esuberante, liquidazione - 11.2.6. Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza - 11.2.7. Dividendi distribuiti a società semplici - 11.2.8. Affrancamento utili e riserve di utili di fonte estera - 11.3. Interessi - 11.3.1. Mutui, depositi e conti correnti - 11.3.2. Obbligazioni e titoli similari, altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, certificati di massa - 11.3.3. Versamenti dei soci - 11.3.4. Altre tipologie residuali - 11.4. Altri proventi finanziari - 11.4.1. Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue - 11.4.2. Compensi per prestazioni di fideiussione o altre garanzie - 11.4.3. Mutuo di titoli garantito - 11.4.4. Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali - 11.4.5. Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine - 11.4.6. Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione - 11.4.7. Prestazioni pensionistiche complementari periodiche e rendite vitalizie aventi funzione previdenziale - 11.4.8. Redditi del beneficiario del trust - 11.4.9. Piattaforme Peer to Peer Lending - 11.4.10. Determinazione del reddito - Tavola riepilogativa - 11.5. Tassazione e ritenute - 11.5.1. Aliquota di tassazione - 11.5.2. Tassazione utili da partecipazione e proventi equiparati di fonte italiana - 11.5.3. Tassazione utili da partecipazioni non qualificate di fonte estera - Paesi a fiscalità ordinaria - 11.5.4. Tassazione utili da partecipazioni qualificate di fonte estera - Paesi a fiscalità ordinaria - 11.5.5. Tassazione utili da partecipazioni di fonte estera - Paesi o territori a fiscalità privilegiata - 11.5.6. Netto frontiera - 11.5.7. Distribuzione di utili di fonte italiana in occasione di ripartizione di riserve di capitale - 11.5.8. Utili in regime di risparmio gestito - 11.5.9. Imposta sostitutiva su utili e riserve di utili di fonte estera - 11.5.10. Obbligazioni - 11.5.11. Versamento dei soci - 11.5.12. Compensi per prestazioni di fideiussione o altre garanzie - 11.5.13. Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito - 11.5.14. Gestione di masse patrimoniali - 11.5.15. Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine - 11.5.16. Capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita - 11.5.17. Prestazioni ricorrenti caso vita e caso morte - 11.5.18. Rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari periodiche e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale - 11.5.19. Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea - 11.6. Tassazione delle transazioni finanziarie (Tobin tax) - 11.7. Piani di risparmio a lungo termine (PIR) - 11.7.1. Regime fiscale dei PIR - 11.8. Certificazione degli utili - 11.9. Rivalutazione partecipazioni

    11.1. Regole generali

    11.1.Regole generali

    Si definiscono redditi di capitale tutti i redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente predeterminati o predeterminabili.

    I redditi di capitale si differenziano dai redditi diversi di natura finanziaria in quanto essi si configurano quale “reddito-prodotto”, derivante dall’impiego del capitale. I redditi diversi di natura finanziaria hanno, invece, natura di “reddito-entrata” che deriva da un atto di disposizione del capitale.

    Tale distinzione si riflette anche sulla determinazione dei redditi.

    Redditi di capitale Non è ammessa la deduzione dei relativi componenti negativi.
    Redditi diversi di natura
    finanziaria
    Il reddito è determinato contrapponendo al corrispettivo percepito il costo di acquisizione dell’attività.

    11.1.1. Classificazione dei redditi di capitale

    11.1.1.Classificazione dei redditi di capitale

    È possibile classificare i redditi di capitale in 3 gruppi:

    • utili;

    • interessi;

    • altri proventi finanziari.

    Utili (11.2.)
    Tipologia Riferimenti
    Utili o riserve di utili distribuiti da soggetti IRES art. 44, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986
    Riserve di capitale distribuite da soggetti IRES art. 47, c. 6, D.P.R. n. 917/1986
    Distribuzione a seguito di particolari eventi da soggetti IRES art. 47, c. 7, D.P.R. n. 917/1986
    Partecipazione agli utili nei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto costituito solo da capitale o da capitale e lavoro art. 44, c. 1, lett. f), D.P.R. n. 917/1986

    Interessi
    Derivanti da Riferimenti
    Contratti di mutuo (art. 1813 c.c.), conto corrente (artt. 1823 e 1852 c.c.), depositi di denaro (artt. 1766 e 1834 c.c.) o di altre cose fungibili (artt. 1782 c.c.) (11.3.1.). art. 44, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986
    Obbligazioni e titoli similari, titoli diversi dalle azioni e titoli similari, certificati di massa (11.3.2.). art. 44, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986
    Versamenti fatti dai soci alle società commerciali, dai partecipanti agli enti commerciali, dagli associati alle associazioni e dai partecipanti ai consorzi (11.3.3.). art. 46, D.P.R. n. 917/1986
    Altre tipologie di rapporti (11.3.4.). art. 44, c. 1, lett. h), D.P.R. n. 917/1986

    Altri proventi finanziari
    Derivanti da Riferimenti
    Rendite perpetue (art. 1861 c.c.) e prestazioni annue perpetue (art. 1869 c.c.) (11.4.1.). art. 44, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986
    Rilascio di fideiussioni e altre garanzie (11.4.2.). art. 44, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986
    Concessione di mutui di titoli garantiti (11.4.3.). art. 44, c. 1, g-ter), D.P.R. n. 917/1986
    Gestione di masse patrimoniali ed investimenti di terzi (11.4.4.). art. 44, c. 1, lett. g), D.P.R. n. 917/1986
    Pronti contro termine su titoli e su valute, riporti (11.4.5.). art. 44, c. 1, lett. g-bis), D.P.R. n. 917/1986
    Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (11.4.6.). art. 44, c. 1, lett. g-quater) , D.P.R. n. 917/1986
    Prestazioni pensionistiche complementari, rendite vitalizie con funzione previdenziale (11.4.7.). art. 44, c. 1, lett. g-quinquies), D.P.R. n. 917/1986
    Redditi imputati al beneficiario di trust (11.4.8.). art. 44, c. 1, lett. g-sexies) D.P.R. n. 917/1986
    Proventi da piattaforme Peer to Peer Lending (11.4.9.) art. 44, c. 1, lett. d-bis) D.P.R. n. 917/1986

    11.1.2. Titoli similari alle azioni

    11.1.2.Titoli similari alle azioni

    Si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti soggetti ad IRES (art. 73, c. 1, lett. a), b) e d), D.P.R. n. 917/1986), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi (art. 44, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986).

    Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui sopra emessi da società ed enti non residenti (art. 73, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi.

    11.1.3. Titoli similari alle obbligazioni

    11.1.3.Titoli similari alle obbligazioni

    Si considerano similari alle obbligazioni (art. 44, c. 2, lett. c), D.P.R. n. 917/1986):

    • i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli (art. 29, R.D.L. n. 436/1927);

    • i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

    11.1.4. Base imponibile

    11.1.4.Base imponibile

    La base imponibile per i redditi di capitale è costituita dall’ammontare degli interessi, degli utili, degli scarti di emissione o degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione analitica o forfetaria dal reddito (art. 45, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

    Qualora i redditi siano in natura, la loro determinazione deve essere fatta in base al valore normale (2.7.2.) (art. 9, c. 3 e 4, D.P.R. n. 917/1986).

    11.1.5. Momento impositivo

    11.1.5.Momento impositivo

    I redditi di capitale assumono rilevanza nel periodo d’imposta in cui sono percepiti, in applicazione del principio di cassa (art. 45, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

    Fanno eccezione al principio di cassa i redditi:

    • per i quali si opta per il risparmio gestito (tassati in base al risultato della gestione maturata);

    • derivanti da capitali dati a mutuo.

    11.1.6. Dichiarazione dei redditi

    11.1.6.Dichiarazione dei redditi

    I redditi di capitale devono essere dichiarati nel Mod. Redditi relativo all’anno in cui sono stati effettivamente percepiti, tenendo conto della certificazione - Mod. CUPE (11.9.), rilasciata dal sostituto d’imposta.

    Esonero dalla dichiarazione - Non devono essere dichiarati i redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e gli utili distribuiti da società quotate alla Borsa italiana o negli altri mercati regolamentati, per i quali il contribuente ha optato per la ritenuta d’imposta.

    11.1.7. Esercizio d’impresa

    11.1.7.Esercizio d’impresa

    Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, in quanto attratti nella determinazione del reddito d’impresa.

    11.1.8. Esercizio di arti e professioni

    11.1.8.Esercizio di arti e professioni

    I redditi di capitale conseguiti nell’esercizio di arti e professioni non concorrono alla formazione del reddito professionale, ma conservano la loro natura di redditi di capitale.

    11.2. Utili

    11.2.Utili

    Rientrano nella disciplina dei redditi di capitale le distribuzioni effettuate da società soggette ad IRES di:

    • utili o riserve di utili (art. 44, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986);

    • riserve di capitale (art. 47, c. 6, D.P.R. n. 917/1986);

    • somme a seguito di particolari eventi (recesso, liquidazione, riscatto di azioni) (art. 47, c. 7, D.P.R. n. 917/1986).

    Rientrano, inoltre, nella disciplina degli utili, come fattispecie assimilate, le partecipazioni agli utili nei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto costituito solo da capitale o da capitale e lavoro (art. 44, c. 1, lett. f), D.P.R. n. 917/1986).

    11.2.1. Utili da partecipazione nelle società di capitali

    11.2.1.Utili da partecipazione nelle società di capitali

    Si tratta di utili derivanti da partecipazione in soggetti passivi IRES (art. 44, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986).

    Tipologie di
    proventi
    Descrizione Qualificazione
    come utili da
    partecipazione
    Proventi che trovano contropartita in una partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’IRES. Proventi da partecipazione in:
    - società di capitali ed enti commerciali residenti (art. 73, c. 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1986);
    - enti non commerciali residenti (art. 73, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986);
    - società ed enti non residenti (art. 73, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986).
    SÌ
    Proventi che non trovano contropartita in una partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’IRES. - Strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti, emessi anche a seguito dell’apporto di opere e servizi (art. 2346, ultimo c., c.c.);
    - strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-ter, c. 1, lett. e), c.c.);
    - strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società (art. 2411, c. 3, c.c.) (circ. 16 giugno 2004, n. 26/E).
    NO

    Partecipazioni e strumenti partecipativi esteri - Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti si considerano similari alle azioni alla sola condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente (art. 44, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986).

    Pertanto, ai fini dell’assimilazione alle azioni, le partecipazioni nonché gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti devono presentare le seguenti caratteristiche:

    • la remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);

    • tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza (circ. 18 gennaio 2006, n. 4/E).

    11.2.2. Tassazione degli utili

    11.2.2.Tassazione degli utili

    Per i redditi di capitale, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate non è più valida (art. 1, c. 1000-1006, Legge n. 205/2017).

    Pertanto, la tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate è equiparata a quella prevista per le partecipazioni non qualificate (tassazione con imposta sostitutiva del 26%).

    Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione dedicata alla tassazione (11.5.2.; 11.5.3.; 11.5.4.; 11.5.5.; 11.5.6.).

    11.2.3. Distribuzione di riserve di capitale

    11.2.3.Distribuzione di riserve di capitale

    Non costituiscono utili la distribuzione di somme e beni a titolo di ripartizione di riserve o di altri fondi costituiti con (art. 47, c. 5, D.P.R. n. 917/1986):

    • soprapprezzi di emissione delle azioni o quote;

    • interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;

    • versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale;

    • saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

    Le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono, però, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. L’eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio eccedente il costo fiscale della partecipazione si qualifica come utile, trattandosi di un reddito derivante dall’impiego di capitale e non derivante da un evento realizzativo della partecipazione inquadrabile come tale tra le fattispecie che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria.

    Tassazione (11.5.7.)

    11.2.4. Variazioni di capitale

    11.2.4.Variazioni di capitale

    In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale, le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci (art. 47, c. 6, D.P.R. n. 917/1986).

    Tuttavia, se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati sopra, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili.

    La riduzione è imputata con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, a partire dal meno recente, ferme restando le norme in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

    11.2.5. Recesso, riduzione del capitale esuberante, liquidazione

    11.2.5.Recesso, riduzione del capitale esuberante, liquidazione

    Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di:

    • recesso;

    • riduzione del capitale esuberante;

    • liquidazione, anche concorsuale, delle società ed enti;

    • esclusione del socio;

    • riscatto delle azioni,

    costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (art. 47, c. 7, D.P.R. n. 917/1986).

    In tali ipotesi le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate e ciò vale anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale.

    La norma fa riferimento al recesso tipico che comporta l’annullamento delle azioni o quote.

    Qualora, invece, il recesso avvenga con modalità diverse, ossia mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, si configura un’ipotesi che va inquadrata più propriamente nell’ambito degli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si tratti di cessioni a titolo oneroso.

    Qualora la partecipazione sia immessa in un patrimonio relativamente al quale sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997), detta opzione trova effetto anche con riferimento agli utili ricevuti nei casi di cui sopra, trattandosi di operazioni che devono intendersi ricomprese nell’ambito di quelle afferenti il patrimonio gestito.

    Ne consegue che, anche in tali casi, non si applica la ritenuta del 26%.

    Tassazione (11.5.2.)

    11.2.6. Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza

    11.2.6.Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza

    Gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni sulle imprese minori (art. 66, D.P.R. n. 917/1986), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 58,14% se l’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali (artt. 92 e 93, D.P.R. n. 917/1986) e del costo complessivo dei beni ammortizzabili (art. 110, D.P.R. n. 917/1986), al netto degli ammortamenti (art. 47, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).

    Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’art. 44, c. 2, lett. a), ultimo periodo D.P.R. n. 917/1986 (quindi, remunerazione totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente e l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi); ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.

    11.2.7. Dividendi distribuiti a società semplici

    11.2.7.Dividendi distribuiti a società semplici

    I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 32-quater, D.L. n. 124/2019).

    Tassazione (11.5.2.)

    11.2.8. Affrancamento utili e riserve di utili di fonte estera

    11.2.8.Affrancamento utili e riserve di utili di fonte estera

    I contribuenti che detengono le partecipazioni in società estere nell’ambito dell’attività di impresa, effettuando una apposita opzione, potevano affrancare o rimpatriare con pagamento di una imposta sostitutiva gli utili e le riserve di utile di fonte estera non distribuiti al 1° gennaio 2023, risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1, c. 87-95, Legge n. 197/2022).

    Opzione - L’opzione poteva essere esercitata solo per le partecipazioni detenute nell’ambito dell’attività di impresa.

    Poteva essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile.

    Essa si perfezionava mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 con efficacia a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

    È stato possibile optare per l’imposta sostitutiva anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano la c.d. branch exemption (31.7.) (art. 168-ter, D.P.R. n. 917/1986).

    Tassazione (11.5.9.)

    11.3. Interessi

    11.3.Interessi

    11.3.1. Mutui, depositi e conti correnti

    11.3.1.Mutui, depositi e conti correnti

    Costituiscono redditi di capitale, gli interessi che derivano da contratti di mutuo, deposito e conto corrente (art. 44, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986).

    Contratto Definizione
    Mutuo (art. 1813 c.c.) Contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
    Deposito (artt. 1766 e 1834 c.c.) Contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
    Conto corrente (art. 1823 c.c.) Contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.

    Nei redditi è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati o affidati in gestione.

    Determinazione del reddito - Si applicano i principi generali secondo cui:

    • l’imputazione a reddito avviene al momento della percezione che, di regola, coincide con l’effettivo incasso;

    • nel reddito si intende ricompresa la differenza tra somme percepite alla scadenza e somme impiegate;

    • si applica la tassazione con ritenuta a titolo d’imposta del 26% (art. 26, c. 5, D.P.R. n. 600/1973).

    Valgono, poi, alcune regole particolari (art. 45, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).

    Interessi Regole particolari per la determinazione del reddito
    Mutui Gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto:
    - se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti in misura pari all’ammontare maturato nel periodo d’imposta;
    - se la remunerazione non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale.
    Conti correnti Presunzione assoluta di percezione: si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

    Nel caso di proventi a maturazione quinquennale, il reddito può essere assoggettato a tassazione separata (8.8.7.) e la ritenuta (pari al 26%), non va applicata.

    11.3.2. Obbligazioni e titoli similari, altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, certificati di massa

    11.3.2.Obbligazioni e titoli similari, altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, certificati di massa

    Le obbligazioni costituiscono uno strumento di finanziamento a medio e lungo termine proprio delle società per azioni e giuridicamente sono titoli di credito autonomi, letterali e causali.

    Tipo di obbligazioni Descrizione
    Obbligazioni ordinarie Incorporano il diritto del sottoscrittore alla restituzione ad una scadenza determinata della somma oggetto del prestito nonché al pagamento degli interessi sulla somma data a mutuo.
    Obbligazioni indicizzate Prevedono una maggiore remunerazione che compensa l’eventuale crescita dell’inflazione. L’indicizzazione può alternativamente essere applicata al capitale da rimborsare o al tasso di interesse.
    Obbligazioni convertibili Hanno la caratteristica di consentire al possessore la possibilità di esercitare l’opzione per la conversione in azioni della società emittente o di altra società.
    Obbligazioni
    con particolari meccanismi
    - Zero coupon bonds (obbligazioni senza cedola), rappresentati da un titolo di credito emesso ad un valore nominale che già tiene conto di particolari indici di rendimento e che pertanto non prevede la corresponsione di alcun interesse, essendo gli stessi già ricompresi nel differenziale d’emissione;
    - drop lock bonds, obbligazioni a tasso variabile con clausola di conversione automatica in obbligazioni a tasso fisso, qualora il rendimento variabile risulti pari o inferiore ad un rendimento soglia fissato alla sottoscrizione;
    - obbligazioni con warrant, obbligazioni munite di un buono di sottoscrizione che dà la facoltà di sottoscrivere, a condizioni e in tempi prefissati, un determinato numero di azioni od obbligazioni della medesima società o di altre società;
    - obbligazioni a rata costante, che consentono un incasso costante a prescindere dalla variabilità del tasso d’interesse.

    Oltre agli interessi e proventi delle obbligazioni, sono redditi di capitale anche quelli derivanti da titoli similari alle obbligazioni (11.1.3.).

    Equiparati ai titoli obbligazionari sono anche le cambiali finanziarie e i certificati di investimenti.

    Tra gli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, si annoverano una serie di titoli atipici, privi cioè di una specifica disciplina normativa e rappresentativi di operazioni di finanziamento destinati alla circolazione presso il pubblico.

    I certificati di massa sono assimilati alle obbligazioni, indipendentemente dalla scadenza, purché siano titoli emessi in base ad un’unica operazione economica, con caratteri di omogeneità e oggettivamente idonei a una circolazione presso il pubblico.

    Tassazione (11.5.10.)

    11.3.3. Versamenti dei soci

    11.3.3.Versamenti dei soci

    Le somme versate alle società commerciali e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo (es. versamenti in conto capitale, versamenti a copertura perdite ecc.) (art. 46, D.P.R. n. 917/1986). Tale regola vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.

    La presunzione ha carattere generalizzato.

    Qualora non risulti dai bilanci della società il titolo in base al quale è stato effettuato il versamento del socio, questo si considera effettuato a titolo di finanziamento (Cass., sent. 19 maggio 2010, n. 12251).

    Laddove non è diversamente pattuito, gli interessi si presumono percepiti nel periodo di imposta in base al tasso legale.

    Tassazione (11.5.11.)

    11.3.4. Altre tipologie residuali

    11.3.4.Altre tipologie residuali

    Costituiscono, come categoria residuale, redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (art. 44, c. 1, lett. h), D.P.R. n. 917/1986).

    Per queste tipologie, il criterio per determinare il reddito è quello generale ovvero si considerano le somme percepite nel periodo d’imposta, senza deduzioni (art. 45, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

    Occorre distinguere anche tra:

    Tipologia Definizione Tassazione
    Interessi corrispettivi Interessi dovuti a titolo di “prezzo” per la disponibilità del denaro che il debitore deve al creditore. Reddito di capitale con ritenuta del 26% a titolo d’acconto.
    Interessi compensativi Interessi che, salvo diverso patto, maturano sul prezzo, anche se non ancora esigibile, della cosa produttiva di frutti o altri proventi, venduta e consegnata al compratore (art. 1499 c.c.). Esclusi da tassazione.

    11.4. Altri proventi finanziari

    11.4.Altri proventi finanziari

    11.4.1. Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue

    11.4.1.Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue

    Costituiscono redditi di capitale le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue (art. 44, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).

    Tipologia Definizione
    Rendita perpetua
    (art. 1861 c.c.)
    Contratto con il quale una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
    Prestazione annua
    perpetua (art. 1869 c.c.)
    Ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.

    Determinazione del reddito - Si applicano i criteri generali per cui le somme percepite concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta (art. 45, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

    11.4.2. Compensi per prestazioni di fideiussione o altre garanzie

    11.4.2.Compensi per prestazioni di fideiussione o altre garanzie

    Costituiscono redditi di capitale i compensi percepiti a fronte della prestazione di fideiussioni o di altre forme di garanzia (pegno, ipoteca, anticresi, avallo) nei confronti di terzi (art. 44, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986).

    Garanzia Definizione
    Pegno
    (art. 2784 c.c.)
    È costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
    Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
    Ipoteca
    (art. 2808 c.c.)
    Attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
    Può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L’ipoteca può essere legale, giudiziale o volontaria.
    Anticresi
    (art. 1960 c.c.)
    Contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
    Avallo
    (art. 35, R.D. n. 1669/1933)
    È una garanzia che si appone su un titolo cambiario.
    La garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

    Determinazione del reddito - Si applicano i criteri generali per cui le somme percepite concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta (art. 45, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

    Tassazione (11.5.12.)

    11.4.3. Mutuo di titoli garantito

    11.4.3.Mutuo di titoli garantito

    Rientrano tra i redditi di capitale i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (art. 44, c. 1, lett. g-ter), D.P.R. n. 917/1986).

    Mutuante Mutuatario
    - Presta i titoli al mutuatario.
    - Percepisce un corrispettivo a fronte del prestito, commisurato al valore dei titoli prestati.
    - Retrocede al mutuatario gli interessi e gli altri proventi maturati sul denaro e/o titoli dati in garanzia da quest’ultimo.
    - Incassa gli interessi e gli altri proventi dei titoli oggetto del prestito, obbligandosi però a retrocedere una somma di denaro equivalente al mutuante.
    - Costituisce in garanzia dei titoli oggetto del prestito una quantità di denaro o di titoli equivalente.

    Determinazione del reddito - Oltre alle regole generali, nei proventi derivanti da questi contratti si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto (art. 45, c. 1, ultimo capoverso, D.P.R. n. 917/1986).

    Nel caso di proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito, qualora la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno, a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia sulle somme o sui beni atti di disposizione.

    Non è considerato atto di disposizione l’immissione delle somme in conti o depositi vincolati intestati al creditore pignoratizio, né la costituzione di garanzia delle somme o dei beni da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell’ambito di ulteriori operazioni di prestito titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su queste somme e beni atti di disposizione.

    Tassazione (11.5.13.)

    11.4.4. Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali

    11.4.4.Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali

    Costituiscono redditi di capitale i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti caratterizzate dal “conferimento” del denaro da parte dei terzi alla società di gestione, la quale provvede a sua volta all’investimento in attività finanziarie in cui i terzi acquisiscono la proprietà di una quota del fondo di investimento (art. 44, c. 1, lett. g), D.P.R. n. 917/1986).

    Gli organismi di investimento collettivo sono rappresentati da:

    • fondi comuni di investimento;

    • Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).

    Organismi di investimento collettivo
    Soggetti Caratteristiche
    Fondi comuni di investimento Soggetti che costituiscono patrimoni formati con apporti dei sottoscrittori, ciascuno dei quali titolare di una quota.
    Si distinguono in fondi di diritto italiano, obbligatoriamente gestiti da appositi intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia (Società di Gestione del Risparmio - SGR) e fondi di diritto estero.
    SICAV Si distinguono per la differente natura giuridica: esse sono rappresentate da società per azioni autorizzate dalla Banca d’Italia per l’esercizio della relativa attività.
    I soggetti che investono nel patrimonio di una SICAV hanno la qualifica di soci e, come tali, possono realizzare l’investimento effettuato attraverso il riscatto delle azioni.

    Determinazione del reddito - Occorre considerare che (art. 45, c. 1, D.P.R. n. 917/1986):

    • costituisce reddito la somma percepita nel periodo d’imposta, comprensiva della differenza tra le somme percepite e quelle affidate in gestione;

    • le somme in valuta affidate in gestione e quelle percepite sono valutate rispettivamente al cambio del giorno in cui esse sono impiegate o incassate.

    Tassazione (11.5.14.)

    11.4.5. Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine

    11.4.5.Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine

    Costituiscono redditi di capitale i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (art. 44, c. 1, lett. g-bis), D.P.R. n. 917/1986).

    Tipologia Definizione
    Riporto
    (art. 1548 c.c.)
    Contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
    Operazioni di pronti contro termine (Banca d’Italia, Provv. 15 luglio 1992) Contratti che svolgono anche una funzione creditizia.
    Occorre distinguere tra:
    - operazioni di pronti contro termine che prevedono l’obbligo di rivendita a termine: sono in tutto equiparate ai contratti di riporto;
    - operazioni di pronti contro termine che prevedono solo la facoltà di rivendita a termine: sono considerate operazioni di compravendita con opzione di riscatto.
    CASO 1 - Schema funzionamento operazione pronti contro termine

    Ipotizzando di avere due soggetti A e B, lo schema di funzionamento di un contratto pronti contro termine è:

    • nella prima compravendita (operazione a pronti), il soggetto A (venditore a pronti) cede attività al soggetto B (acquirente a pronti);

    • nella seconda compravendita (operazione a termine), il soggetto B (venditore a termine) vende le stesse attività che aveva acquistato dal soggetto A (acquirente a termine).

    In questo caso, la differenza tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine rappresenta:

    • per A (venditore) il costo dell’approvvigionamento finanziario (cioè l’onere che deve sostenere per indebitarsi);

    • per B (acquirente) il provento dell’operazione di finanziamento, quindi la remunerazione finanziaria dell’impiego temporaneo di liquidità.

    Volendo schematizzare si avrà, quindi:

    Soggetto Obiettivo Differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine
    (Prezzo a termine > Prezzo a pronti)
    Venditore Reperire finanziamenti Costo dell’approvvigionamento finanziario
    Acquirente Ottenere un finanziamento Provento dell’operazione di finanziamento

    Nel caso di riporti e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutui di titoli garantiti, al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime di esenzione nella misura del 95% (art. 89, c. 2, D.P.R. n. 917/1986), soltanto se tale regime fosse stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti (art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 461/1997; circ. 19 gennaio 2007, n. 1/E).

    Determinazione del reddito - Il reddito si calcola come differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento delle attività finanziarie.

    Da tale differenza si scomputano i redditi percepiti dai titoli maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione di quelli esenti dalle imposte sui redditi (art. 45, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

    Infatti, al fine di evitare che lo stesso reddito sia sottoposto a una duplice imposizione, nasce l’esigenza di ridurre il reddito di capitale in ragione degli interessi maturati. Gli interessi sui titoli, infatti, in caso di operazioni su titoli che generano interessi imponibili, sono a loro volta tassati, generalmente a mezzo dell’imposizione sostitutiva.

    CASO 2 - Operazione su titoli che genera interessi

    1. Prezzo di acquisto a pronti: 100,00;

    2. prezzo di rivendita a termine: 110,00;

    3. rateo interessi compreso nel prezzo di acquisto a pronti: 2,50;

    4. rateo interessi compreso nel prezzo di rivendita a termine: 5,00.

    In questo caso, se gli interessi sopra indicati sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, dal differenziale di 10,00 che costituisce il guadagno di capitale occorre scomputare l’importo degli interessi maturati sui titoli oggetto del contratto nel periodo compreso tra l’acquisto a pronti e la rivendita a termine pari ai 2,50 (5,00-2,50).

    Reddito operazione di pronti contro termine: 10,00 - 2,5 = 7,5.

    Se i titoli oggetto del contratto sono esenti dalle imposte sui redditi, vengono meno le esigenze di contrasto alla doppia imposizione che impongono la riduzione del provento da pronti contro termine proprio in ragione del rateo interessi maturato. Il reddito è quindi tassato integralmente.

    Tassazione (11.5.15.)

    11.4.6. Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

    11.4.6.Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

    Costituiscono redditi di capitale quelli compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 44, c. 1, lett. g-quater), D.P.R. n. 917/1986).

    Tipologia Definizione
    Contratti aventi ad oggetto
    il rischio
    Comprendono le seguenti fattispecie:
    - rischio di morte;
    - rischio di invalidità permanente;
    - rischio di non autosufficienza.
    Contratti aventi contenuto
    prevalentemente finanziario
    Prevedono l’erogazione della prestazione, in via alternativa:
    - esclusivamente in caso di morte dell’assicurato;
    - sia in caso di morte, sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto, o di riscatto prima della scadenza.

    Se l’evento a fronte del quale viene erogata la prestazione è la morte, questa non costituisce fattispecie imponibile. Invece, nel caso di erogazione a seguito della permanenza in vita dell’assicurato o di riscatto le somme percepite si configurano quali redditi di capitale (circ. 20 marzo 2001, n. 29/E).

    Non sono tassate le somme percepite a seguito della sopravvenuta invalidità permanente, nonché le erogazioni effettuate nell’ambito di contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, al pari di quelle percepite dai beneficiari in caso di morte dell’assicurato (2.2.2.).

    Determinazione del reddito - I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito nella misura pari alla differenza tra l’ammontare percepito e i premi pagati.

    Tassazione (11.5.16.; 11.5.17.)

    11.4.7. Prestazioni pensionistiche complementari periodiche e rendite vitalizie aventi funzione previdenziale

    11.4.7.Prestazioni pensionistiche complementari periodiche e rendite vitalizie aventi funzione previdenziale

    Tra i redditi di capitale rientrano quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (art. 44, c. 1, lett. g-quinquies), D.P.R. n. 917/1986).

    La norma deve essere letta in parallelo con il principio secondo il quale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (e non redditi di capitale) le rendite vitalizie diverse da quelle aventi funzione previdenziale (12.2.6.) (art. 50, c. 1, lett. h), D.P.R. n. 917/1986).

    Rientrano, invece, tra i redditi di capitale i soli rendimenti delle rendite aventi funzione previdenziale e le rendite erogate a seguito dell’adesione a forme pensionistiche complementari, successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione.

    La cessione del diritto di sfruttamento della propria immagine da parte di un artista dietro la costituzione, da parte della società controparte, di una rendita vitalizia avente funzione previdenziale configura, in capo al cedente, un reddito di capitale oltre a un reddito di lavoro autonomo in natura (ris. 2 ottobre 2009, n. 255/E).

    Tassazione (11.5.18.)

    11.4.8. Redditi del beneficiario del trust

    11.4.8.Redditi del beneficiario del trust

    Hanno natura di redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi della norma (art. 73, D.P.R. n. 917/1986) sui soggetti IRES (art. 44, c. 1, lett. g-sexies), D.P.R. n. 917/1986).

    Tuttavia, i redditi tassati in capo al trust prima dell’individuazione dei beneficiari (quando il trust era “opaco”) non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione (circ. 6 agosto 2007, n. 48/E).

    Determinazione del reddito - Non è previsto alcun criterio specifico per regolamentare la determinazione dei redditi del beneficiario del trust.

    Si applica, pertanto, il principio generale previsto per i redditi di capitale, che prevede la tassazione delle somme percepite nel corso del periodo d’imposta, senza deduzione alcuna (art. 45, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

    I redditi tassati a mezzo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito del beneficiario, analogamente a quanto avviene nel caso di percezione “diretta” (circ. 6 agosto 2007, n. 48/E).

    Trust esteri - I redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata sono sottoposti ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani (art. 44, c. 1, lett. g-sexies), D.P.R. n. 917/1986).

    Il “decreto fiscale” di accompagnamento alla manovra 2020 (art. 13, D.L. n. 124/2019) ha risolto il problema inerente i redditi provenienti da trust “opachi” esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito.

    Nel caso di impossibilità ad operare tale distinzione le attribuzioni dei trust esteri che possono dar luogo a redditi imponibili, sono considerate redditi per l’intero ammontare.

    11.4.9. Piattaforme Peer to Peer Lending

    11.4.9.Piattaforme Peer to Peer Lending

    È previsto uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di Peer to Peer Lending ovvero dei proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali.

    I proventi sono qualificati come redditi di capitale ai fini delle imposte dirette (art. 44, c. 1, lett. d-bis) D.P.R. n. 917/1986), se le predette piattaforme sono gestite da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell’apposito albo (art. 106, D.Lgs. n. 385/1993 - Testo Unico Bancario - TUB) ovvero da istituti di pagamento (anch’essi autorizzati ex art. 114, D.Lgs. n. 385/1993).

    Tassazione - Su tali proventi è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, in misura pari al 26%.

    La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle piattaforme.

    Ai fini dell’applicazione della ritenuta rilevano le seguenti condizioni:

    • la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell’esercizio di una attività d’impresa;

    • la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all’albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli art. 106 e 114 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993), autorizzato dalla Banca d’Italia (risposta a interpello 24 marzo 2022, n. 155).

    11.4.10. Determinazione del reddito - Tavola riepilogativa

    11.4.10.Determinazione del reddito - Tavola riepilogativa
    Fattispecie Determinazione del reddito
    Interessi su mutui, depositi e conti correnti Criterio generale: somme percepite nel periodo d’imposta, senza deduzioni.
    Si comprende in questo importo anche la differenza tra somme percepite alla scadenza e somme impiegate.
    Interessi su obbligazioni, altri titoli e certificati di massa Criterio generale: somme percepite nel periodo d’imposta, senza deduzioni.
    Si comprende in questo importo anche la differenza tra somme percepite alla scadenza e prezzo di emissione.
    Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue Criterio generale: somme percepite nel periodo d’imposta, senza deduzioni.
    Compensi per prestazioni di fideiussione o altre garanzie
    Proventi da Peer to Peer Lending
    Redditi del beneficiario del trust
    Altri proventi derivanti da altri rapporti aventi ad oggetto l’impiego di capitale
    Utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti Criterio generale: somme percepite nel periodo d’imposta, senza deduzioni, con esenzione parziale (art. 47, D.P.R. n. 917/1986).
    Remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione Criterio generale: somme percepite nel periodo d’imposta, senza deduzioni, con esenzione parziale (art. 47, D.P.R. n. 917/1986).
    Si comprende in questo importo anche la differenza tra somme percepite alla scadenza e somme apportate.
    Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali Criterio generale: somme percepite nel periodo d’imposta, senza deduzioni.
    Si comprende in questo importo anche la differenza tra somme percepite alla scadenza e somme affidate in gestione.
    Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su valute Differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute, ridotta degli interessi maturati nel periodo di durata del rapporto.
    Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito Interessi maturati nel periodo di durata del rapporto, maggiorati del compenso per il mutuo.
    Redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione Differenza tra ammontare percepito e premi pagati.
    Redditi da prestazioni pensionistiche periodiche e rendite previdenziali Differenza tra ciascuna rata di rendita o di prestazione erogata e corrispondente importo della rata calcolato non tenendo conto dei rendimenti finanziari.

    11.5. Tassazione e ritenute

    11.5.Tassazione e ritenute

    11.5.1. Aliquota di tassazione

    11.5.1.Aliquota di tassazione

    In linea generale, sui redditi di natura finanziaria, sia di capitale che diversi (15.3.3.) (art. 67, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986), si applica l’aliquota del 26% (artt. 3 e 4, D.L. n. 66/2014).

    11.5.2. Tassazione utili da partecipazione e proventi equiparati di fonte italiana

    11.5.2.Tassazione utili da partecipazione e proventi equiparati di fonte italiana

    La tassazione degli utili derivanti da partecipazione e proventi equiparati, di fonte italiana, varia a seconda che i percettori li percepiscano o meno nell’esercizio di imprese.

    Dividendi non percepiti nell’esercizio d’impresa - Con effetto dai redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2018, le partecipazioni qualificate sono tassate alla stessa stregua di quelle non qualificate (art. 5-7, D.Lgs. 461/1997; art. 27, D.P.R. n. 600/1973; art. 47, D.P.R. n. 917/1986). Comunque, in deroga a ciò, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni (D.M. 26 maggio 2017).

    Tale regime transitorio, comunque, è applicabile anche per gli utili distribuiti sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017 (ris. 6 giugno 2019, n. 56/E).

    Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:

    • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;

    • dalle società di capitali;

    • dagli enti non commerciali.

    La vecchia normativa è ancora operante con riferimento alle distribuzioni di utili effettuate dal 1° gennaio 2018 relative a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Una diversa interpretazione comporterebbe l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sulla parte imponibile degli utili relativi a partecipazioni di natura qualificata prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, utili che il legislatore ha inteso tutelare prevedendo una deroga al nuovo regime di tassazione. Pertanto, nell’ipotesi in cui gli utili esteri siano percepiti tramite un sostituto d’imposta o un intermediario, questi applicheranno la ritenuta a titolo di acconto in base alle vecchie regole sul c.d. “netto frontiera” (ris. 26 giugno 2019, n. 61/E).

    Percentuali di tassazione partecipazioni qualificate
    Periodo in cui vengono
    prodotti gli utili
    Periodi d’imposta interessati
    per soggetti con periodo
    d’imposta coincidente
    con l’anno solare
    Tassazione
    Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 fino al 2007 Aliquote IRPEF sul 40%
    Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino a quello in corso al 31 dicembre 2016 dal 2008 al 2016 Aliquote IRPEF sul 49,72%
    Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 2017 Aliquote IRPEF sul 58,14%
    Dall’esercizio 20181 dal 2018 Imposta sostitutiva del 26%
    1 Per le distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, si applicano le precedenti disposizioni.

    Indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare, si presumono, ai fini fiscali, prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale (art. 47, c. 5, D.P.R. n. 917/1986) per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta.

    Dividendi percepiti nell’esercizio d’impresa - Nel caso di dividendi percepiti da persone fisiche nell’esercizio di impresa e da società di persone gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio limitatamente al 58,14% del loro ammontare, a prescindere dal fatto che siano relativi a partecipazioni qualificate o non (art. 59, D.P.R. n. 917/1986).

    In tal caso, gli utili non costituiscono redditi di capitale, bensì componenti del reddito d’impresa (art. 48, D.P.R. n. 917/1986).

    La misura di concorrenza del 58,14% si applica ai dividendi con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

    Resta ferma la percentuale del 49,72% per gli utili e proventi equiparati prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino a quello in corso al 31 dicembre 2016 (D.M. 2 aprile 2008) e del 40% per gli utili e proventi equiparati prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

    Utili distribuiti al socio nei casi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società - Si applica la ritenuta del 26% a condizione che il socio sia una persona fisica residente, possessore di partecipazioni non qualificate non relative ad impresa commerciale (11.2.5.).

    La ritenuta si applica sull’intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti al socio per effetto di tali eventi, qualora il percettore non comunichi al sostituto d’imposta il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Nel caso in cui il percettore fornisca il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, il sostituto d’imposta applica la predetta ritenuta sulla differenza (art. 27, c. 1-bis, D.P.R. n. 600/1973).

    Al pari degli utili di fonte italiana il sostituto d’imposta applica la ritenuta sull’intero ammontare delle somme o del valore normale dei beni ricevuti da società non residenti soltanto qualora i soci non comunichino il costo fiscale delle loro partecipazioni (circ. 18 gennaio 2006, n. 4/E).

    Utili in natura - I soci sono tenuti a versare alla società emittente l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.

    Pertanto, il socio di una società o ente italiano deve fornire alla società emittente la provvista nella misura corrispondente all’ammontare della ritenuta dovuta. Nel caso in cui il socio non fornisca la provvista, la società emittente dovrà sospendere il pagamento del dividendo in natura, non potendo esercitare la rivalsa su somme liquide (art. 64, c. 1, D.P.R. n. 600/1973).

    Il valore imponibile, in caso di distribuzione di utili in natura, è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data di consegna o spedizione dei beni mobili o di stipula dell’atto per i beni immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

    Spetta alla società emittente il compito di definire il valore normale tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 9, c. 4, D.P.R. n. 917/1986.

    Pertanto, se vengono attribuiti titoli (obbligazioni, azioni e altri titoli) quotati, il loro valore è dato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese (2.7.2.).

    Dividendi distribuiti a società semplici - Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione (art. 32-quater, D.L. n. 124/2019):

    • per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89, D.P.R. n. 917/1986), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;

    • per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59, D.P.R. n. 917/1986) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;

    • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta sui dividendi nelle misure previste (art. 27, D.P.R. n. 600/1973). In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice;

    • per la quota imputabile agli enti pubblici e privati diversi dalle società, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (art. 73, c. 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986), concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare;

    • per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista per tali soggetti (art. 27, D.P.R. n. 600/1973); per i soggetti non residenti società non residenti e gli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista ministeriale (art. 27, c. 3-ter, D.P.R. n. 600/1973) la misura della predetta ritenuta è pari a quella per loro stabilita.

    Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 47-bis, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

    Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui sopra, l’imposta sostitutiva (art. 27-ter, D.P.R. n. 600/1973), con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste. Le ritenute e l’imposta sostitutiva sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Le disposizioni si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020.

    11.5.3. Tassazione utili da partecipazioni non qualificate di fonte estera - Paesi a fiscalità ordinaria

    11.5.3.Tassazione utili da partecipazioni non qualificate di fonte estera - Paesi a fiscalità ordinaria

    La tassazione degli utili corrisposti da società ed enti non residenti nel territorio dello Stato a persone fisiche residenti è stata modificata con effetto dal 12 gennaio 2019 (art. 5, D.Lgs. n. 142/2018). Ciò si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate alla nozione di controllo societario rilevante ai fini dell’imputazione per trasparenza dei redditi da enti controllati esteri (31.3.) (art. 167, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).

    Resta comunque confermato che in relazione a partecipazioni non qualificate e non relative ad un’impresa commerciale, il soggetto che interviene nella loro riscossione opera una ritenuta del 26% a titolo d’imposta (art. 27, c. 4, D.P.R. n. 600/1973).

    Non è possibile per il percettore optare per il regime di tassazione ordinaria e quindi, usufruire del credito d’imposta per le imposte estere.

    Qualora il contribuente ottenga dall’autorità fiscale estera il recupero della differenza tra le imposte effettivamente subite sul dividendo estero e quelle previste dalla convenzione in vigore con lo Stato estero, tale differenza è assoggettata a tassazione secca con l’aliquota del 26%.

    La tassazione, in tal caso, può avvenire:

    • mediante l’intermediario che eroga il dividendo;

    • in mancanza di questo, in dichiarazione mediante autoliquidazione (va compilato il quadro RM del Mod. Redditi PF).

    Qualora l’utile di fonte estera sia percepito direttamente all’estero ovvero senza l’intervento di un intermediario residente, il contribuente è tenuto a riportare l’utile nella dichiarazione dei redditi ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva del 26%, ossia dell’imposta dovuta con la stessa misura prevista per la ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata qualora fosse intervenuto il sostituto d’imposta.

    Pertanto, per gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, al pari di quanto previsto per gli utili di fonte italiana, non è mai consentito optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. È infatti espressamente esclusa per gli utili la facoltà di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi di fonte estera in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, usufruendo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, rinunciando, quindi, al regime di imposizione sostitutiva prevista (art. 18, D.P.R. n. 917/1986).

    La medesima ritenuta del 26% si applica anche per le partecipazioni qualificate relative ai redditi percepiti dal 1° gennaio 2018 (art. 1, c. 1005, Legge n. 205/2017).

    11.5.4. Tassazione utili da partecipazioni qualificate di fonte estera - Paesi a fiscalità ordinaria

    11.5.4.Tassazione utili da partecipazioni qualificate di fonte estera - Paesi a fiscalità ordinaria

    Con riferimento, in linea generale, agli utili precedenti al 2018, le partecipazioni qualificate detenute, da persone fisiche residenti in Italia, in soggetti esteri di Paesi a fiscalità ordinaria sono tassate con ritenuta d’acconto del 26% da applicare sul 58,14% (49,72% sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016) dell’ammontare corrisposto al netto delle ritenute eventualmente applicate nello Stato estero. La ritenuta viene effettuata dal sostituto d’imposta residente che interviene nell’erogazione degli utili. Pertanto le somme percepite concorrono alla formazione del reddito del percipiente residente in Italia e spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo (33.1.) (art. 165, D.P.R. n. 917/1986).

    Il credito d’imposta corrisponde al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo. Si applica la seguente formula:

    [Reddito estero x IRPEF lorda italiana] / Reddito complessivo.

    Il credito d’imposta, comunque, non può mai essere superiore all’imposta netta dovuta in Italia.

    Se con il Paese estero in cui risiede il soggetto che ha distribuito i dividendi esiste una convenzione contro le doppie imposizioni che prevede un limite alla tassazione degli utili erogati a soggetti stranieri ed il prelievo è stato superiore a tale limite, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata mediante credito d’imposta, ma va chiesta a rimborso alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. In tal caso, il credito d’imposta può essere esposto in dichiarazione limitatamente all’ammontare dell’imposta pagata all’estero nel limite massimo corrispondente all’aliquota convenzionale.

    Nella documentazione da conservare a cura del contribuente vanno specificati, in un’apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all’estero in via definitiva.

    La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l’imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l’aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

    Le delibere societarie dalle quali risulta che le somme distribuite sono attinte da riserve non alimentate da utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, costituiscono un supporto documentale idoneo a dimostrare la provenienza dei dividendi. La provenienza dei dividendi esclude il loro computo nella formazione del reddito del percettore come altrimenti previsto per gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (ris. 22 novembre 2017, n. 144/E).

    Ai fini del regime di tassazione degli utili distribuiti da una partecipata residente in un paese non considerato a regime fiscale privilegiato, con stabile organizzazione in un paese a regime fiscale privilegiato, occorre trattare autonomamente gli utili prodotti direttamente dalla partecipata rispetto a quelli prodotti dalla stabile organizzazione (principio di diritto 29 maggio 2019, n. 18).

    11.5.5. Tassazione utili da partecipazioni di fonte estera - Paesi o territori a fiscalità privilegiata

    11.5.5.Tassazione utili da partecipazioni di fonte estera - Paesi o territori a fiscalità privilegiata

    La tassazione degli utili da partecipazione in Paesi a fiscalità privilegiata è stata oggetto di modifiche con il D.Lgs. n. 142/2018, in vigore dal 12 gennaio 2019, che ha recepito la Direttiva n. 2016/1164/UE (Direttiva ATAD).

    In particolare è stata inserita una norma nel D.P.R. n. 917/1986 (art. 47-bis) ai fini dell’individuazione dei regimi fiscali privilegiati oltre ad una nuova disciplina sulle CFC (31.3.).

    Non si considerano provenienti da uno Stato a fiscalità privilegiata i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili “formati” in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di “formazione” dell’utile (risposta a interpello 12 gennaio 2021, n. 38).

    Disciplina introdotta dalla Direttiva ATAD - A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché per gli utili percepiti a decorrere dal medesimo periodo di imposta, resta fermo che concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

    Cambia, invece, il riferimento:

    • ai criteri per individuare i regimi fiscali privilegiati (art. 47-bis, c. 1, D.P.R. n. 917/1986);

    • alla nozione di controllo (art. 167, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).

    Per l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati (art. 47-bis, D.P.R. n. 917/1986) si distingue tra partecipazioni:

    • di controllo (art. 167, c. 2, D.P.R. n. 917/1986), per le quali il test per l’individuazione del regime fiscale privilegiato è basato sul confronto tra la tassazione effettiva estera e il 50% della tassazione effettiva italiana (art. 167, c. 4, lett. a), D.P.R. n. 917/1986);

    • non di controllo, per le quali il test è basato sul confronto tra la aliquota nominale estera e il 50% dell’aliquota nominale italiana, tenendo conto dell’eventuale impatto su tali aliquote nominali della presenza di regimi speciali.

    I regimi speciali sono quelli che:

    • si applicano alla generalità dei soggetti che svolgono analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato,

    • risultano fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario,

    • pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedono esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite,

    sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal soggetto.

    Inoltre, con riferimento alle esimenti, è previsto che la disapplicazione della disciplina in materia di regimi fiscali privilegiati possa avvenire:

    • quando la partecipata non residente svolge nel paese in cui è insediata un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;

    • quando il soggetto residente, mediante il possesso della partecipazione estera, non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

    Resta fermo che, ai fini della disapplicazione di tale disciplina, il contribuente può dimostrare, anche tramite interpello, che la partecipazione, sin dal primo periodo di possesso, non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

    L’esimente di cui alla lettera b) deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati.

    11.5.6. Netto frontiera

    11.5.6.Netto frontiera

    La ritenuta, sia a titolo d’imposta sia a titolo d’acconto, si applica sul c.d. “netto frontiera”, ossia sull’importo dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato estero di residenza.

    Per “netto frontiera” si deve intendere l’importo effettivamente corrisposto al beneficiario finale.

    Pertanto, nell’eventualità che i dividendi abbiano scontato nel Paese della fonte, sulla base della relativa normativa interna, un prelievo in misura superiore rispetto all’aliquota prevista, ad esempio, dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, la base imponibile della ritenuta deve essere decurtata dell’intero importo delle imposte subite nello Stato estero.

    11.5.7. Distribuzione di utili di fonte italiana in occasione di ripartizione di riserve di capitale

    11.5.7.Distribuzione di utili di fonte italiana in occasione di ripartizione di riserve di capitale

    Tali redditi sono soggetti alla ritenuta alla fonte del 26%.

    La ritenuta si applica soltanto sulla parte delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dal socio eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

    La ritenuta va effettuata soltanto per gli utili di fonte italiana attribuiti alle persone fisiche residenti, se la partecipazione non è relativa ad un’impresa commerciale (art. 27, D.P.R. n. 600/1973).

    11.5.8. Utili in regime di risparmio gestito

    11.5.8.Utili in regime di risparmio gestito

    Gli utili di fonte estera concorrono a formare il risultato della gestione, assoggettato ad imposta sostitutiva del 26% se relativi a partecipazioni in società estere negoziate e non nei mercati regolamentati.

    11.5.9. Imposta sostitutiva su utili e riserve di utili di fonte estera

    11.5.9.Imposta sostitutiva su utili e riserve di utili di fonte estera

    Per le partecipazioni in società estere nell’ambito dell’attività di impresa, effettuando una apposita opzione, è stato possibile affrancare o rimpatriare con pagamento di una imposta sostitutiva gli utili e le riserve di utile di fonte estera non distribuiti, risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (11.2.8.) (art. 1, c. 87-95, Legge n. 197/2022).

    A seguito dell’esercizio dell’opzione, si è goduto dell’esclusione dalla tassazione di tali utili con le ordinarie aliquote IRPEF e IRES, attraverso il loro assoggettamento a imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:

    • 9% per i soggetti IRES;

    • 30% per i soggetti IRPEF.

    Le aliquote sono state ridotte di 3 punti percentuali (quindi, 6% per i soggetti IRES e 27% per quelli IRPEF) in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 (più precisamente, quello successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022; 30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

    Per l’applicazione dell’aliquota ridotta gli stessi utili andavano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

    Nel caso in cui non siano state rispettate queste condizioni, entro i successivi 30 giorni, decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, andava versata la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota ordinaria e l’imposta sostitutiva decurtata dei 3 punti percentuali.

    L’imposta sostitutiva andava determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nell’ente estero e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso, in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate.

    Il versamento dell’imposta sostitutiva andava effettuato, senza possibilità di compensazione nel Mod. F24, in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

    Per il versamento, tramite Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme in argomento, sono stati introdotti i seguenti codici tributo (ris. 26 giugno 2023, n. 34/E):

    • “1723” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile - Aliquota ordinaria - Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

    • “1724” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile - Aliquota ridotta - Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

    • “1725” denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta - Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Conseguenze dell’opzione - Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive di cui sopra.

    Inoltre, per evitare fenomeni di doppia imposizione e di limitare l’impatto di eventuali cessioni di partecipazioni, il costo fiscalmente riconosciuto (ai fini della determinazione dell’imponibile) della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva ed è diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

    11.5.10. Obbligazioni

    11.5.10.Obbligazioni
    Tipologie di interessi e proventi Tassazione
    Interessi e proventi delle obbligazioni Tassazione con ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% (art. 26, c. 1, D.P.R. n. 600/1973).
    Proventi di:
    - titoli di Stato (BOT, CCT, BTP, ecc.);
    - titoli emessi da enti territoriali, anche con ordinamento autonomo (Regioni, Province, Comuni), quali BOR, BOP e BOC;
    - titoli emessi dalle Unioni di Comuni, dalle città metropolitane, dalle comunità montane e dai consorzi tra enti locali territoriali e Regioni);
    - buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti.
    Tassazione con ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,5%, indipendentemente dal fatto che le emissioni avvengano o meno in Italia.

    Rientrano tra i proventi equiparati a quelli dei titoli di Stato i titoli emessi da organismi costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (a prescindere dal fatto che essi fruiscano o meno di totale esenzione dalla generalità delle imposte in Italia).

    Interessi su obbligazioni dei “grandi emittenti” - Per le obbligazioni emesse dalle banche, nonché dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list (c.d. “grandi emittenti”), il regime fiscale cambia a seconda del soggetto che percepisce gli interessi distinguendo tra “nettista” e “lordista” (D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239).

    I soggetti “nettisti” sono:

    • persone fisiche, anche se esercitano attività d’impresa;

    • società semplici e associazioni professionali;

    • enti non commerciali;

    • soggetti esenti da IRES.

    Sui soggetti “nettisti” viene operato il prelievo nella misura del 26% (artt. 3 e 4, D.L. n. 66/2014).

    Se gli interessi sono percepiti da un soggetto nettista nell’esercizio di imprese commerciali (es. persona fisica che esercita anche attività d’impresa):

    • essi concorrono comunque alla formazione del reddito d’impresa, benché assoggettati a imposta sostitutiva;

    • l’imposta sostitutiva si scomputa dall’imposta dovuta (essa, in altre parole, funziona alla stregua di un acconto d’imposta).

    Agli interessi percepiti dai soggetti “lordisti”, quali le società commerciali, sia di persone che di capitali, e ai percipienti residenti in Stati white list, non si applicano i prelievi alla fonte e il reddito derivante dagli stessi sconta l’imposizione ordinaria in fase di dichiarazione.

    Soggetti diversi dai “grandi emittenti” - Per le obbligazioni emesse dai soggetti diversi dai c.d. “grandi emittenti”, si applica una ritenuta del 26%.

    A differenza dei titoli di Stato, per le obbligazioni private vige, quindi, il regime generale che prevede la tassazione nella misura del 26%.

    Sono soggetti alla ritenuta prevista per soggetti diversi dai grandi emittenti i proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari, nonché le cambiali finanziarie.

    La ritenuta del 26% deve essere prelevata dai sostituti d’imposta indipendentemente dalla durata del prestito.

    Inoltre, sono soggetti a ritenuta del 26% gli interessi e gli altri proventi dei titoli atipici.

    La tassazione sui titoli di Stato e su quelli dei Paesi rientranti nella c.d. white list avviene nella misura del 12,50%.

    La ritenuta è applicata nella misura del 26% a titolo d’acconto nei confronti di:

    • imprenditori individuali (per i soli titoli detenuti quali beni d’impresa);

    • società di persone commerciali;

    • società di capitali ed enti commerciali;

    • Stabili Organizzazioni di soggetti non residenti.

    Negli altri casi è applicata a titolo d’imposta.

    11.5.11. Versamento dei soci

    11.5.11.Versamento dei soci

    Sugli interessi relativi ai finanziamenti dei soci (11.3.3.) si applica una ritenuta a titolo di acconto in misura pari al 26% (art. 26, c. 5, D.P.R. n. 600/1973).

    La ritenuta va effettuata indipendentemente dalla materiale erogazione degli interessi (Cass. 4 maggio 2001, n. 6257)

    Soci non residenti - È possibile limitare il prelievo a titolo d’imposta dovuto allo Stato italiano invocando l’applicazione delle convenzioni internazionali o l’esenzione prevista per le imposte su interessi e canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea.

    Le convenzioni internazionali permettono la riduzione dell’aliquota applicabile, ma - salvo eccezioni - non garantiscono l’esenzione. L’esenzione è, invece, applicabile ai prestiti infragruppo che possiedono determinati requisiti quali, in particolare, una partecipazione minima del 25% della società finanziata in quella che eroga il finanziamento - o viceversa - e la natura di beneficiario effettivo degli interessi da parte del socio percipiente nel proprio Stato di residenza.

    Soggetto finanziatore istituzionale non residente - In merito alla non applicazione della ritenuta sugli interessi derivanti da un finanziamento a società italiane erogato da un investitore istituzionale estero, non è possibile applicare il regime di esenzione ai beneficiari degli interessi che non siano anche i diretti percettori degli stessi (risposta a interpello 24 ottobre 2019, n. 423).

    11.5.12. Compensi per prestazioni di fideiussione o altre garanzie

    11.5.12.Compensi per prestazioni di fideiussione o altre garanzie

    Se corrisposti da sostituti d’imposta, questi redditi (11.4.2.) devono essere assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto del 26% e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (art. 26, D.P.R. n. 600/1973).

    11.5.13. Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito

    11.5.13.Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito

    I soggetti che corrispondono i redditi in questione (11.4.3.) (o che intervengono nella loro riscossione) sono tenuti ad operare una ritenuta nella misura del 26% (art. 26, D.P.R. n. 600/1973).

    Nel caso in cui i predetti contratti abbiano ad oggetto obbligazioni o altri titoli di Stato italiani ed equiparati, nonché obbligazioni emesse da Stati esteri appartenenti alla white list, la ritenuta è operata nella misura del 12,50%.

    11.5.14. Gestione di masse patrimoniali

    11.5.14.Gestione di masse patrimoniali

    Gli intermediari residenti operano una ritenuta sui proventi (11.4.4.) derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie (c.d. “armonizzati”), purché stabiliti in Stati comunitari che garantiscano lo scambio di informazioni con l’Italia (art. 26, D.P.R. n. 600/1973). La ritenuta del 26% è operata a titolo d’acconto nei confronti di:

    • imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa;

    • S.n.c., S.a.s. e società equiparate;

    • società ed enti commerciali, Stabili Organizzazioni di soggetti non residenti.

    La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti.

    Ritenute per partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici - Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (art. 11-bis, D.L. n. 512/1983), limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni e i sostituti d’imposta incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26% (art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/1973). Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata, la ritenuta è applicata dai sostituti d’imposta presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una Stabile Organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti residenti in Italia e provvede a:

    • versare la ritenuta;

    • fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

    Esenzione dalla ritenuta per gli OICR di diritto estero - A decorrere dal 1° gennaio 2021 agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l’OICR è istituito, non si applica la ritenuta del 26% (art. 27, c. 3 D.P.R. n. 600/1973) sugli utili percepiti (art. 1, c. 631-633, Legge n. 178/2020). Pertanto, si allinea il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia, estendendo le esenzioni già previste per gli utili da partecipazione percepiti e per le plusvalenze realizzate dagli OICR istituiti in Italia derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane.

    Inoltre, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui sopra non concorrono a formare il reddito.

    Affrancamento OICR - I redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) si possono considerare realizzati, e quindi assoggettati a tassazione, se, su opzione del contribuente, poteva essere assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione (art. 1, c. 112-113 Legge n. 197/2022).

    Per esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva occorreva presentare apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023. L’imposta sostitutiva andava versata, entro il 16 settembre 2023

    11.5.15. Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine

    11.5.15.Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine

    I soggetti che corrispondono i redditi in questione (11.4.5.), o che intervengono nella loro riscossione, sono tenuti ad operare una ritenuta nella misura del 26%, ovvero con la maggiore aliquota cui sarebbero assoggettabili gli interessi e gli altri proventi dei titoli “sottostanti” nei confronti dei soggetti percipienti (art. 26, D.P.R. n. 600/1973).

    Tale ritenuta è operata, in luogo della ritenuta sugli interessi delle obbligazioni, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata del contratto.

    Nel caso in cui i predetti contratti abbiano ad oggetto obbligazioni o altri titoli (come quelli di Stato italiani ed equiparati), nonché obbligazioni emesse da Stati esteri appartenenti alla white list, la ritenuta è operata nella misura del 12,50%.

    Inoltre, la ritenuta non viene applicata nel caso in cui i percipienti siano imprenditori individuali (per le attività finanziarie detenute quali beni d’impresa), società di persone commerciali, società di capitali ed enti commerciali, ovvero Stabili Organizzazioni di soggetti non residenti.

    È esclusa l’applicazione della ritenuta anche nel caso in cui il soggetto abbia esercitato l’opzione per il risparmio gestito. In tale situazione l’intermediario applica l’imposta sostitutiva sull’intero risultato della gestione e non sui singoli redditi di capitale.

    11.5.16. Capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

    11.5.16.Capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

    È prevista l’esenzione dall’imposta per i capitali erogati, in dipendenza di contratti assicurativi per caso morte (11.4.6.) (anche qualora l’evento morte sia avvenuto anteriormente a tale data), a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria (art. 34, c. 7, D.P.R. n. 601/1973).

    Sul piano operativo, si verifica una diversificazione del regime fiscale applicato ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte aventi differenti caratteristiche contrattuali, vale a dire quelle di “puro” rischio, quali la c.d. “temporanea caso morte”, e polizze di tipo “misto”, caratterizzate anche da una componente finanziaria (circ. 1° aprile 2016, n. 8/E).

    Tipologia di contratto Tassazione
    Assicurazione “temporanea caso morte” i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico. Esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari.
    Polizze vita “miste” - Capitale erogato a copertura del “rischio demografico”: esente dall’IRPEF;
    - parte restante della prestazione corrisposta: è imponibile in capo ai beneficiari; tale reddito rientra fra i redditi di capitale (art. 44, c. 1, lett. g-quater), D.P.R. n. 917/1986).

    Polizze vita “miste” - L’ammontare della prestazione imponibile deve corrispondere alla differenza fra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali, e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.

    Qualora le pattuizioni contrattuali stabiliscano un termine specifico per l’erogazione della prestazione il valore di riscatto è quello determinato a tale data.

    Inoltre, nel caso in cui non vi sia un termine espressamente previsto dalle condizioni di polizza si deve fare riferimento alla data del decesso.

    Nell’ipotesi in cui il valore di riscatto così determinato sia superiore a quanto effettivamente percepito dai beneficiari a seguito dell’evento morte, la tassazione avverrà con riferimento alla differenza fra l’importo globale della prestazione caso morte erogata ai beneficiari e il totale dei premi pagati dall’assicurato riferibili alla componente finanziaria.

    Nei casi in cui non sia possibile determinare il valore di riscatto (in particolare nei casi in cui il decesso dell’assicurato si verifichi in un momento in cui il contratto assicurativo non prevede ancora la possibilità di riscatto) si ritiene di poter assumere, in sostituzione di tale dato, la riserva matematica rilevata alla data del decesso. Tale valore fornisce, infatti, una rappresentazione attendibile della componente finanziaria del capitale liquidato.

    CASO 3 - Valore di riscatto inferiore al capitale erogato

    Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio anno X.

    Decesso il 31 gennaio anno X+5.

    Premi corrisposti per 1.200 euro (di cui 1.000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico).

    Capitale erogato caso morte pari a 4.000 euro.

    Valore di riscatto pari a 3.000 euro.

    Il valore di riscatto (3.000) è inferiore al capitale erogato (4.000).

    Reddito imponibile = 3.000 - 1.000 = 2.000.

    CASO 4 - Valore di riscatto pari al capitale erogato

    Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio anno X.

    Decesso il 31 gennaio anno X+5.

    Premi corrisposti per 1.200 euro (di cui 1.000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico).

    Capitale erogato caso morte pari a 4.000 euro.

    Valore di riscatto pari a 4.000 euro.

    Il valore di riscatto (4.000) è pari al capitale erogato caso morte (4.000).

    Reddito imponibile = 4.000 - 1.000 = 3.000.

    CASO 5 - Valore di riscatto superiore al capitale erogato

    Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio anno X.

    Decesso il 31 gennaio anno X+5.

    Premi corrisposti per 1.200 euro (di cui 1.000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico).

    Capitale erogato caso morte pari 2.000 euro.

    Valore di riscatto pari a 3.000 euro.

    Il valore di riscatto (3.000) è superiore al capitale erogato caso morte (2.000).

    Reddito imponibile = 2.000 - 1.000 = 1.000.

    CASO 6 - Valore di riscatto mancante

    Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio anno X.

    Decesso il 31 gennaio anno X+5.

    Premi corrisposti per 1.200 euro (di cui 1.000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico).

    Capitale erogato caso morte pari 2.000 euro.

    Valore di riscatto assente.

    Riserva matematica alla data del decesso (2.000).

    Reddito imponibile = 2.000 - 1.000 = 1.000.

    Il reddito determinato secondo le precedenti indicazioni è assoggettato all’imposta sostitutiva (art. 26-ter, D.P.R. n. 600/1973).

    Sui redditi sottoposti a ritenuta si applica l’aliquota vigente nei periodi di maturazione degli stessi (circ. 27 giugno 2014, n. 19/E).

    Pertanto, sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014 si applica l’aliquota del 26%.

    Inoltre, la base imponibile del reddito in questione è ridotta di una quota riferibile alle obbligazioni ed altri titoli (art. 31, D.P.R. n. 601/1973) ed equiparati e alle obbligazioni emesse da Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni (c.d. Paesi white list) e, dal 1° luglio 2014, da enti territoriali degli stessi (D.M. 13 dicembre 2011).

    11.5.17. Prestazioni ricorrenti caso vita e caso morte

    11.5.17.Prestazioni ricorrenti caso vita e caso morte

    Le prestazioni ricorrenti di una polizza (ris. 17 novembre 2004, n. 138/E):

    • sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa;

    • assumono rilevanza ai fini della tassazione qualora, alla scadenza contrattuale o in occasione dell’eventuale riscatto anticipato il loro importo, aumentato dell’eventuale capitale minimo garantito, ecceda i premi versati.

    Occorre distinguere tra:

    • prestazioni ricorrenti programmate, il cui ammontare viene calcolato sulla base di determinati parametri e finanziato mediante l’annullamento o il riscatto di quote di un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di un OICR collegato al contratto nel quale sono investiti i premi versati;

    • corresponsione di un capitale al decesso dell’assicurato o in caso di riscatto anticipato, determinato in funzione del valore delle quote del predetto fondo o OICR al momento del decesso o della richiesta di riscatto.

    È esclusa l’imponibilità delle prestazioni ricorrenti erogate nel corso della durata contrattuale in quanto alla data della loro corresponsione non sono maturati rendimenti che presentino il carattere della certezza.

    La tassazione delle prestazioni ricorrenti è sospesa fino al momento dell’erogazione del capitale assicurato a seguito di riscatto o a scadenza del contratto.

    L’imposta sostitutiva si applica sull’eventuale reddito venutosi a determinare al momento dell’erogazione della prestazione, qualora sussista un differenziale positivo tra l’ammontare delle prestazioni ricorrenti programmate, aumentato della prestazione corrisposta alla scadenza o al riscatto anticipato, e l’ammontare dei premi versati.

    Prestazione finale corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell’assicurato - Per queste polizze è necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione del contratto, ossia alla morte dell’assicurato, attribuendolo in modo proporzionale all’ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell’assicurato e a quello erogato all’atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del reddito imponibile gli importi (prestazione e premio) riferiti al rischio demografico.

    Rimane, quindi, fermo il principio secondo cui è esclusa, a certe condizioni, la tassazione delle prestazioni ricorrenti al momento del loro pagamento, nonché l’esenzione del reddito erogato in caso di morte dell’assicurato, limitatamente alla sola componente di rischio demografico.

    CASO 7 - Calcolo reddito tassato ed esente

    A fronte di un premio unico di 800 euro, viene corrisposta una prestazione complessiva di 1.800 euro così ripartiti:

    • 450 quali prestazioni ricorrenti (cedole) già erogate all’assicurato nel corso del contratto;

    • 1.350 all’atto del decesso (di cui 500 a copertura del rischio demografico e 850 per la componente finanziaria determinata in base ai criteri illustrati nel paragrafo 1).

    In tal caso, il reddito complessivo della polizza è pari alla differenza tra la prestazione erogata complessivamente (1.800) e i premi pagati (800) dal sottoscrittore.

    Determinata l’incidenza del reddito complessivo sulla prestazione erogata (pari a 1000/1800), ai fini della tassazione, il reddito dovrà essere ripartito come segue:

    • Reddito da assoggettare a tassazione in corrispondenza della quota della prestazione da attribuire al rendimento dell’investimento finanziario:

    1.000/1.800 x (450 +850);

    1.000/1.800 x 1300 = 722,22;

    • Reddito esente da imposta in misura pari alla quota della prestazione da attribuire alla copertura del rischio demografico:

    1.000/1.800 x 500 = 277,77.

    Ai fini dell’imposizione, infatti, il rendimento complessivo della polizza dovrà essere decurtato della parte dello stesso riferibile alla copertura del rischio demografico.

    11.5.18. Rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari periodiche e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale

    11.5.18.Rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari periodiche e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale

    Per i rendimenti delle prestazioni erogate a seguito dell’adesione alla previdenza complementare e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (11.4.7.), la determinazione del reddito avviene in misura pari alla differenza tra:

    • l’importo di ciascuna rata della rendita o prestazione pensionistica erogata,

    • e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.

    Il reddito così determinato è assoggettato a imposizione sostitutiva del 26%.

    Rendimenti dei fondi pensione - Il risultato netto della gestione maturato annualmente dalle forme pensionistiche complementari è tassato mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 20% (art. 17, D.Lgs. n. 252/2005).

    In coerenza con tale impostazione, i redditi di capitale, tranne alcune ipotesi marginali, sono percepiti dai fondi pensione al lordo delle ordinarie ritenute e imposte sostitutive applicabili (circ. 18 dicembre 2007, n. 70/E).

    La determinazione del risultato della gestione maturata segue, tuttavia, criteri diversi in funzione del meccanismo di capitalizzazione adottato (a contribuzione definita ovvero a prestazioni definite) e della tipologia di forma pensionistica complementare.

    Con riferimento alla base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva, per i fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita il valore del patrimonio netto del fondo è diminuito dei contributi versati e delle somme ricevute da altre forme pensionistiche. A tal fine, i contributi vanno assunti al lordo della quota destinata, nel rispetto dello statuto o del regolamento, direttamente alla copertura delle spese che, in quanto tale, non va ad incrementare le singole posizioni individuali, nonché di quelle destinate ad alimentare le prestazioni per invalidità e premorienza. Ciò in quanto la deducibilità compete per l’intero importo versato alla forma pensionistica.

    Il medesimo calcolo deve essere, coerentemente, seguito in caso di forme pensionistiche individuali. Pertanto, i premi devono essere assunti al lordo di costi e oneri riferiti al singolo iscritto.

    11.5.19. Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea

    11.5.19.Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea

    Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti o a una Stabile Organizzazione, situata in un altro Stato membro, aventi i requisiti indicati di seguito, sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati (art. 26-quater, D.P.R. n. 600/1973):

    • da società ed enti che rivestono una delle forme previste nell’Allegato A al D.P.R. n. 600/1973, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all’IRES;

    • da una Stabile Organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all’IRES, di società non residenti aventi determinati requisiti, qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all’attività della Stabile Organizzazione stessa.

    Requisiti - I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all’esenzione se:

    • la società che effettua il pagamento o la società la cui Stabile Organizzazione effettua il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui Stabile Organizzazione riceve il pagamento;

    • la società che riceve il pagamento o la società la cui Stabile Organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui Stabile Organizzazione effettua il medesimo pagamento;

    • una terza società detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui Stabile Organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui Stabile Organizzazione riceve il medesimo pagamento;

    • i diritti di voto di cui alle lett. a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell’assemblea ordinaria (artt. 2364, 2364-bis e 2479-bis c.c.);

    • le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lett. a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.

    Controllo societario - Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l’importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale (art. 110, c. 2, D.P.R. n. 917/1986), l’esenzione si applica limitatamente al medesimo valore normale.

    Definizione di interessi e compensi - Si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso:

    • del diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;

    • di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;

    • di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

    Si considerano interessi i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti. Non si considerano interessi:

    • gli utili derivanti da associazione in partecipazione e contratti di cointeressenza (art. 44, c. 1, lett. f), D.P.R. n. 917/1986);

    • le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari similari alle azioni (art. 44, c. 2, lett. a) e 109, c. 9, lett. a), D.P.R. n. 917/1986), anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

    • i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;

    • i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione.

    Condizioni - L’esenzione si applica se:

    • le società beneficiarie dei redditi e le società le cui Stabili Organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi rivestono una delle forme previste dall’Allegato A D.P.R. n. 600/1973, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell’Allegato B al D.P.R. n. 600/1973 ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;

    • gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nel predetto Allegato B;

    • le società non residenti di cui alla lettera a) e le Stabili Organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:

      • le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un’altra persona;

      • le predette Stabili Organizzazioni, se il credito, il diritto, l’utilizzo o l’informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali Stabili Organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell’Allegato B o, in Belgio, all’“impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders”, in Spagna all’“impuesto sobre la renta de no residentes” ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

    Attestazione - Ai fini dell’applicazione dell’esenzione, deve essere prodotta un’attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di Stabile Organizzazione, l’esistenza della Stabile Organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la Stabile Organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti (Provv. 15 gennaio 2008).

    La documentazione va presentata ai soggetti pagatori entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.

    La documentazione deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

    Ritenuta in caso di mancanza dei requisiti - Se le società non residenti e le Stabili Organizzazioni situate in un altro Stato membro di società non sono beneficiarie effettive dei redditi, i sostituti d’imposta applicano una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:

    • negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo;

    • garantiti dai sostituti d’imposta che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante (art. 2359 c.c.) ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.

    11.6. Tassazione delle transazioni finanziarie (Tobin tax)

    11.6.Tassazione delle transazioni finanziarie (Tobin tax)

    È prevista una modalità di tassazione sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) che si applica sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi, sulle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari, nonché sulle “operazioni ad alta frequenza” (art. 1, c. 491-500, Legge n. 228/2012; D.M. 21 febbraio 2013; D.M. 16 settembre 2013; Provv. 1° marzo 2013; Provv. 18 luglio 2013; Provv. 9 marzo 2017).

    Imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi - La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 c.c.) emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta con l’aliquota dello 0,2% sul valore della transazione.

    Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.

    L’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà (quindi 0,1%) per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

    È soggetto all’imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.

    L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

    Ciò che rileva dal punto di vista territoriale è la sede legale della società emittente.

    Non rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta i trasferimenti di titoli di partecipazione ad Organismi Collettivi di Investimento del Risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) e l’imposta si applica anche al trasferimento della nuda proprietà (D.M. 21 febbraio 2013).

    Al calcolo del saldo netto provvede il responsabile del versamento dell’imposta che tiene conto prioritariamente in modo separato degli acquisti e delle vendite effettuati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione e di quelli effettuati al di fuori dei predetti mercati.

    La base imponibile dell’imposta è pari al numero dei titoli derivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti così ottenuti, moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.

    Imposta sui trasferimenti di strumenti derivati - Sono tali:

    • gli strumenti finanziari derivati, sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari partecipativi;

    • i valori mobiliari (art. 1, D.Lgs. n. 58/1998 c. 1-bis, D.Lgs. n. 58/1998) che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipativi, o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad uno o più strumenti finanziari partecipativi.

    Tali operazioni sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa (gli importi sono riportati in allegato alla Legge n. 228/2012).

    L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

    Nel caso in cui le operazioni sopra indicate prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all’imposta nella misura dello 0,02%.

    Operazioni ad alta frequenza - Sono tali le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica ed alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri che avvengono con intervallo non superiore al mezzo secondo.

    L’imposta è calcolata giornalmente ed è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari.

    A tal fine si considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro l’intervallo di mezzo secondo come sopra definito. L’imposta si applica, per singola giornata di negoziazione, sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60%.

    Il soggetto passivo è colui il quale, attraverso gli algoritmi di cui sopra, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni.

    Esclusioni ed esenzioni - Sono escluse dall’imposta:

    • le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli;

    • i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

    Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l’Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

    L’imposta, inoltre, non si applica:

    • ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa;

    • ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente;

    • agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 252/2005);

    • alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo (art. 2359, c. 1, numeri 1) e 2), e 2 c.c.), ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale;

    • alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili (art. 117-ter, D.Lgs. n. 58/1998).

    Il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie non ostacola le operazioni di riorganizzazione aziendale, dovendosi considerare tali non soltanto le operazioni di fusione, scissione e conferimento, ma anche quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano l’appartenenza economica della partecipazione al medesimo gruppo societario. A tal fine, quando ha carattere riorganizzativo, la cessione di partecipazioni può ritenersi esclusa dall’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (ris. 29 marzo 2019, n. 38/E).

    Soggetti obbligati - La Tobin tax è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella fissa è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni.

    Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari nonché per le operazioni su strumenti finanziari, l’imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti.

    Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione.

    Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente.

    Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell’operazione possono nominare un rappresentante fiscale che effettua gli adempimenti.

    Versamento - Il versamento dell’imposta deve essere effettuato, utilizzando i codici tributo stabiliti con la ris. 4 ottobre 2013, n. 62/E, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà o della conclusione delle operazioni.

    La Tobin tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

    Adempimenti dichiarativi - La dichiarazione (“Mod. FTT” approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2017 e modificato, con effetto dal 24 gennaio 2024, dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2024) deve essere presentata, dai responsabili del versamento, esclusivamente in via telematica entro il 31 marzo di ciascuna annualità.

    I responsabili del versamento non residenti, privi di Stabile Organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, alternativamente all’invio telematico, hanno la possibilità di presentare il Mod. FTT anche mediante spedizione effettuata dall’estero (raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione).

    In tale ipotesi il modello deve essere inserito in una busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerlo (senza piegarlo). L’indirizzo di spedizione è il seguente: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia. Sulla busta devono essere indicati il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello FTT”.

    Ai fini della richiesta di rimborso per le operazioni assoggettate all’imposta più di una volta, l’istanza deve essere presentata all’interno della dichiarazione ovvero, qualora non sussista l’obbligo di presentazione, con una domanda da inviare a mezzo posta elettronica al Centro Operativo di Pescara.

    11.7. Piani di risparmio a lungo termine (PIR)

    11.7.Piani di risparmio a lungo termine (PIR)

    È previsto un regime di non imponibilità per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (c.d. “Piani Individuali di Risparmio” o “PIR”) (art. 1, c. 100-114, Legge n. 232/2016).

    Definizione di PIR - È il prodotto che si costituisce mediante la destinazione di somme o valori con lo scopo di effettuare investimenti “qualificati” (successivamente individuati) mediante l’apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafoglio o di altro stabile rapporto, con opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali.

    Costituzione e composizione di un PIR - Il PIR si costituisce mediante:

    • l’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafoglio o altro stabile rapporto per il quale si deve esercitare l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato con un intermediario abilitato;

    • la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione con un’impresa residente o non residente operante in Italia in regime di Libertà di Prestazione di Servizi (LPS) o con Stabile Organizzazione in Italia. Il PIR si costituisce conferendo, nell’ambito di tali rapporti e contratti, valori o somme destinate ad investimenti in strumenti finanziari, anche non negoziati.

    Il conferimento di valori nel piano è considerato cessione a titolo oneroso e l’intermediario applica l’imposta secondo le modalità indicate dalla norma che disciplina l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997).

    Tale presunzione è finalizzata, evidentemente, ad escludere dal regime agevolato i redditi di capitale e i redditi diversi maturati fino alla data del conferimento dello strumento finanziario nel PIR.

    Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) residenti in Italia o in Europa o in Stati aderenti al SEE, che investono almeno il 70% del loro attivo negli strumenti finanziari anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare (art. 1, c. 102, Legge n. 232/2016) e nel rispetto delle condizioni indicate nell’art. 1, c. 103, Legge n. 232/2016 (tale norma prevede che le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti).

    11.7.1. Regime fiscale dei PIR

    11.7.1.Regime fiscale dei PIR

    La convenienza dei PIR ruota sul fatto che godono di un regime fiscale di esonero al fine di favorire il risparmio di lungo termine.

    L’intento è quello, da un lato di smuovere le acque stagnanti dei mercati finanziari e dall’altro di offrire opportunità di rendimento alle famiglie e di maggiori risorse finanziarie alle imprese per investimenti di lungo termine. Il regime di non imponibilità riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa (circ. 26 febbraio 2018, n. 3/E).

    In presenza di alcune condizioni, i PIR godono di agevolazioni che consistono in esenzioni:

    • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;

    • dall’imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

    Le condizioni per accedere alle agevolazioni sono le seguenti:

    • il piano può essere costituito da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;

    • gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno 5 anni;

    • per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2019, il piano si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 40.000 euro (30.000 euro fino al 31 dicembre 2021) ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro (150.000 euro fino al 31 dicembre 2021). È comunque consentito destinare al piano importi inferiori al limite annuo di 40.000 euro (o 30.000 euro). In tale ultimo caso, l’importo non investito in un anno può essere investito negli anni successivi, rispettando sempre il limite annuale di 40.000 euro (o 30.000 euro). Ciò comporta che il limite complessivo di 200.000 euro (o 150.000 euro) può essere raggiunto in un periodo di tempo superiore ai 5 anni. Per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020, tali importi sono fissati, rispettivamente, a 150.000 euro il limite annuale e a 1.500.000 euro quello complessivo (art. 136, D.L. n. 34/2020):

    • per i PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, in ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE o in Stati SEE con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La quota del 70% deve essere investita almeno per il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (art. 13-bis, D.L. n. 124/2019). Per tali piani è prevista l’esclusione dei vincoli secondo cui:

      • ciascuna persona fisica non possa essere titolare di più piani di risparmio, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo;

      • ciascun PIR non possa avere più di un titolare;

    • per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i 2/3 dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE o in Stati aderenti all’accordo SEE con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di legge (art. 1, c. 103, Legge n. 232/2016) è elevato al 20%; in questo caso, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi;

    • nel caso di investimenti qualificati (art. 1, c. 104, Legge n. 232/2016), i vincoli di investimento di cui ai due punti precedenti:

      • devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;

      • cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;

      • sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi;

    • le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti;

    • le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;

    • il piano può essere costituito solo da strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni sociali qualificate e dagli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.

    Conseguenze del disinvestimento - Una delle condizioni per godere dell’agevolazione fiscale consiste nell’obbligo di detenere gli strumenti finanziari almeno per 5 anni (c.d. minimum holding period). Il trascorrere del minimum holding period serve, da un lato, a consolidare il regime di non imponibilità, per i redditi che si sono prodotti medio termine, dall’altro, a consentirne l’applicazione ai redditi futuri relativi a strumenti, mantenuti nel piano, per i quali sia già trascorso il minimum holding period (circ. 26 febbraio 2018, n. 3/E). Se tale vincolo non viene mantenuto, i redditi realizzati attraverso la cessione degli strumenti finanziari inseriti nel piano, effettuata prima della maturazione dell’holding period senza che ci sia un reinvestimento entro 90 giorni e quelli percepiti durante l’investimento sono tassati secondo le regole ordinarie (tassazione come redditi di capitale, capital gain ecc.), unitamente agli interessi, senza, però, alcuna sanzione. Per pagare le imposte i gestori del piano (intermediari) possono:

    • chiedere la relativa provvista al titolare del PIR;

    • effettuare adeguati disinvestimenti.

    La scelta dell’una o dell’altra opzione comporta conseguenze fiscali diverse.

    Mentre nel primo caso non ci sono particolari effetti, nel caso di disinvestimenti la situazione può variare. Infatti, non si procede al recupero a tassazione dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari disinvestiti se i disinvestimenti effettuati non comportano la violazione dei vincoli di composizione e concentrazione del piano, anche se per gli strumenti stessi non è ancora maturato l’holding period.

    E ciò non vale solo ai fini delle imposte dirette, ma anche in caso di disinvestimenti effettuati per pagare l’imposta di bollo sugli estratti conto e sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari contenuti nel PIR.

    La possibilità da parte dell’intermediario di effettuare i predetti disinvestimenti, con le conseguenze di cui si è appena detto, è limitata al solo caso di mancata provvista da parte dell’investitore.

    Inoltre, la mancata provvista da parte del titolare non consente di effettuare successivi investimenti per importi corrispondenti nel medesimo anno dei disinvestimenti.

    Se gli strumenti finanziari inseriti nel piano non hanno maturato l’holding period, il regime di esenzione viene meno ora per allora.

    L’aliquota d’imposta applicabile è, quindi, quella vigente al momento della percezione dei proventi, poiché questo è il momento rilevante ai fini dell’imposizione (tra l’altro, l’imposta va versata insieme agli interessi dovuti per il ritardato pagamento).

    Versamenti di imposte in caso di recapture - Le imposte che devono essere corrisposte (art. 1, c. 106, Legge n. 232/2016), unitamente agli interessi (ma senza applicazione di sanzioni), devono essere versate, con il Mod. F24, dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.

    Nel caso di cessione o rimborso prima dei 5 anni, tenuto conto del termine di 90 giorni entro cui adempiere all’obbligo di reinvestimento, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo di reinvestimento (circ. 26 febbraio 2018, n. 3/E).

    Le somme dovute a seguito della decadenza dal beneficio fiscale devono essere versate tramite Mod. F24, con l’utilizzo del codice tributo 1070 (ris. 9 marzo 2018, n. 21/E).

    I versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei PIR decaduti dal beneficio fiscale. Non è necessario indicarne il codice fiscale nel campo del Mod. F24 denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. Conseguentemente l’indicazione del codice fiscale di tali soggetti è facoltativa. All’interno del campo “anno di riferimento” del Mod. F24 può essere indicato l’anno in cui si è verificata la decadenza dal beneficio fiscale, nel formato “AAAA” (ris. 15 marzo 2018, n. 23/E).

    Trasferimento del PIR - Il trasferimento del PIR dall’intermediario presso cui è stato costituito ad un altro intermediario autorizzato alla gestione dello stesso non rileva ai fini del computo dei 5 anni. Il trasferimento, dunque, non comporta la decadenza del beneficio fiscale in esame.

    Sebbene la norma non lo preveda espressamente, affinché la stessa trovi applicazione occorre che il rapporto di destinazione sia un piano di investimento intestato al medesimo titolare. Solo in tal caso il trasferimento non comporta alcun effetto realizzativo (circ. 26 febbraio 2018, n. 3/E).

    Nel caso di trasferimento del PIR, l’intermediario presso cui il piano è trasferito deve assumere dall’intermediario di provenienza tutte le informazioni previste dalla normativa in sede di costituzione del PIR oltre ai dati relativi alle ritenute ed imposte sostitutive non applicate in via condizionata nonché ogni altra informazione necessaria in relazione agli investimenti effettuati nel piano, per ciascun anno di durata dello stesso.

    Resta ferma la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in capo all’intermediario di provenienza della correttezza dei dati relativi al periodo di gestione forniti all’intermediario di destinazione.

    Ritenute non dovute - Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute sui redditi derivanti da investimenti facenti parte del PIR fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente.

    Gli intermediari abilitati e le imprese di assicurazione gestori dei PIR provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Pertanto, il diritto del titolare del PIR a ricevere la somma corrispondente alle ritenute subite va soddisfatto da parte dell’intermediario che potrà recuperare gli importi versati in compensazione. Si tratta, ad esempio, di imposte applicate alla fonte dall’emittente, come le ritenute sugli utili derivanti da azioni e strumenti finanziari non immessi in sistemi di deposito accentrato (circ. 26 febbraio 2018, n. 3/E).

    Regime delle minusvalenze - Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell’ambito del medesimo piano e sottoposte a tassazione nello stesso periodo di imposta e nei successivi e non oltre il quarto.

    La previsione si applica a tutte le minusvalenze realizzate nell’ambito del PIR. Vale a dire non solo quelle derivanti dalle cessioni o rimborsi imponibili, ma anche da cessioni esenti, perché ad esempio relative a strumenti detenuti per almeno un quinquennio (circ. 26 febbraio 2018, n. 3/E).

    Tali minusvalenze possono essere utilizzate unicamente nel caso di operazioni poste in essere in relazione a strumenti finanziari detenuti nell’ambito del PIR che sono assoggettate ad imposizione, ad esempio nel caso di cessione degli stessi prima dello scadere del periodo minimo di detenzione o di mancato reinvestimento entro il termine previsto.

    Le minusvalenze in questione possono essere utilizzate a partire dal medesimo periodo d’imposta e non oltre il quarto.

    Alla chiusura del piano, le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi che residuano possono essere portati in deduzione nell’ambito di un altro rapporto di cui sia titolare la medesima persona fisica ovvero possono essere portate in deduzione in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi nel caso di applicazione del regime dichiarativo o essere utilizzate nell’ambito di un rapporto per il quale sia stata esercitata l’opzione per il risparmio amministrato, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto dal loro realizzo, mantenendo, quindi, l’originaria anzianità.

    Adempimenti a carico degli intermediari - La corretta applicazione del regime in esame comporta una serie di adempimenti a carico degli intermediari abilitati e le imprese di assicurazione presso i quali il PIR è detenuto. Essi sono tenuti a:

    • acquisire l’autodichiarazione da parte dell’investitore in merito al possesso dei requisiti personali e patrimoniali previsti (residenza, unicità della titolarità, assenza di partecipazioni “qualificate” detenute direttamente o indirettamente dal titolare del PIR o dai suoi familiari);

    • tenere separata evidenza, ai fini fiscali, per ciascun anno delle somme e dei valori destinati al piano e degli investimenti qualificati effettuati;

    • restituire le ritenute alla fonte e imposte sostitutive applicate in capo ai titolari del PIR (ma “non dovute”) ed effettuarne lo scomputo dal versamento di altre ritenute e imposte;

    • “recuperare” le imposte dovute attraverso “adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista” al titolare per provvedere al versamento nei tempi richiesti.

    Credito d’imposta sulle minusvalenze - Per i piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 è previsto un credito d’imposta per le perdite derivanti dai PIR che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti (art. 1, c. 219-226, Legge n. 178/2020).

    La Legge di bilancio 2022 ha esteso l’agevolazione anche agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, c. 912, Legge n. 234/2021). Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei piani predetti ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati (art. 67, D.P.R. n. 917/1986) con riferimento ai predetti strumenti finanziari qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% (10% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022) delle somme investite negli strumenti medesimi.

    Il requisito temporale deve essere rispettato in relazione allo strumento finanziario relativamente al quale si realizza la minusvalenza. Pertanto, non concorrono alla determinazione del credito d’imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari qualificati che sono detenuti a seguito di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati o ceduti, entro il quinquennio. In altri termini, assumono rilevanza ai fini della determinazione del credito d’imposta solo le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di strumenti finanziari qualificati oggetto di investimento nel corso del 2021 e detenuti ininterrottamente nel piano per almeno 5 anni (circ. 29 dicembre 2021, n. 19/E).

    Il credito d’imposta inoltre:

    • è utilizzabile, in 10 (15 dal 2022) quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate ai fini delle imposte sui redditi, ovvero in compensazione mediante F24; ne consegue che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione anche con altre imposte diverse dall’IRPEF e con i contributi eventualmente dovuti dall’investitore (circ. 29 dicembre 2021, n. 19/E);

    • non concorre alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sui redditi;

    • non è soggetto ai limiti di legge per l’utilizzo e la compensabilità (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000).

    In considerazione delle modalità di utilizzo di tale credito d’imposta e dei limiti di utilizzo dello stesso, gli investitori possono decidere di trasformare le eventuali minusvalenze realizzate in credito d’imposta oppure di utilizzarle in deduzione dalle plusvalenze, dai proventi e altri differenziali positivi secondo le modalità ordinarie (circ. 29 dicembre 2021, n. 19/E).

    Ai fini della determinazione del credito d’imposta e della sua spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

    Le componenti negative agevolate non possono essere utilizzate o riportate in deduzione (art. 68, D.P.R. n. 917/1986 e artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997).

    11.8. Certificazione degli utili

    11.8.Certificazione degli utili

    Il sostituto d’imposta deve consegnare, entro il 16 marzo di ogni anno, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti un’apposita certificazione da cui risultano i dividendi e i proventi ad essi equiparati percepiti nel periodo d’imposta con le relative ritenute.

    Si utilizza il modello (Mod. CUPE) disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

    11.9. Rivalutazione partecipazioni

    11.9.Rivalutazione partecipazioni

    È possibile rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni negoziate e non in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 16% (art. 1, c. 52-53, Legge n. 213/2023) (15.5.).

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