23.1. Aspetti generali - 23.2. Ambito soggettivo - 23.2.1. Esclusioni - 23.3. Qualificazione delle plusvalenze - 23.4. Requisiti - 23.4.1. Periodo minimo di possesso - 23.4.2. Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie - 23.4.3. Residenza fiscale - 23.4.4. Esercizio di impresa commerciale - 23.4.5. Possesso ininterrotto dei requisiti - 23.5. Quantificazione delle plusvalenze esenti - 23.6. Ripartizione di riserve e altri fondi - 23.7. Recesso, riduzione del capitale e liquidazione della società - 23.8. Minusvalenze di realizzo della partecipazione - 23.9. Esclusione della participation exemption per le banche - 23.10. Regime transitorio - 23.10.1. Partecipazioni già possedute all’entrata in vigore della PEX - 23.11.Società non residenti
23.1. Aspetti generali
23.1.Aspetti generaliLa disciplina sulle partecipazioni esenti da tassazione (c.d. “participation exemption o PEX) (art. 87, D.P.R. n. 917/1986) si colloca nell’ottica della tassazione a monte in capo al percettore che deriva dalla disciplina sui dividendi.
23.2. Ambito soggettivo
23.2.Ambito soggettivoIn presenza dei requisiti di legge (23.4.), possono avvalersi del regime della participation exemption i soggetti passivi IRES (
19.2.) (art. 73, D.P.R. n. 917/1986).
L’istituto trova parziale applicazione anche nei confronti dei soggetti IRPEF (art. 58, c. 2, D.P.R. n. 917/1986; circ. 4 agosto 2004, n. 36/E).
Società non residenti - Dal 1° gennaio 2024, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti non residenti, purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio
Economico Europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni e siano
ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società (art. 1, c. 59, Legge n. 213/2023) (23.11.).
23.2.1. Esclusioni
23.2.1.EsclusioniConsiderato che una delle condizioni necessarie per fruire della participation exemption è l’iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, il regime in esame non può essere applicato per le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni detenute
in regime d’impresa dai contribuenti c.d. “minori” (14.6.), (circ. 4 agosto 2004, n. 36/E).
Gli stessi, non essendo tenuti agli obblighi di redazione del bilancio previsti per i soggetti in contabilità ordinaria, non possono accedere al regime in esame, data l’impossibilità di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, quello della classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie.
Da quanto precede discende che la cessione di partecipazioni:
-
detenute in regime d’impresa in contabilità semplificata (art. 66, D.P.R. n. 917/1986) genera sempre plusvalenze interamente tassabili ovvero minusvalenze interamente deducibili;
-
non detenute in regime d’impresa, sono oggetto delle regole di tassazione previste per i redditi diversi.
23.3. Qualificazione delle plusvalenze
23.3.Qualificazione delle plusvalenzeLe plusvalenze, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, devono riferirsi ad azioni (comprese le azioni proprie, anche se cedute obbligatoriamente; artt. 2357, c. 4, 2357-bis, c. 2 e 2359-ter, c.c. e art. 121, D.Lgs. n. 58/1998) o quote di partecipazioni in società di persone, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e in società di capitali ed enti equiparati, comprese quelle non rappresentate da titoli.
Inoltre, devono essere realizzate mediante:
-
cessione a titolo oneroso;
-
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
-
assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Le plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, ovvero il valore normale, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.
I costi specificamente inerenti alla cessione di tali partecipazioni, che in base alla legge risultano indeducibili, possono non essere ricompresi tra gli “oneri accessori di diretta imputazione”.
Ne consegue che l’indeducibilità di tali costi, non può che avvenire in sede di dichiarazione dei redditi mediante una variazione in aumento del reddito d’esercizio (art. 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).
L’esenzione si applica anche agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, vale a dire gli strumenti la cui remunerazione è totalmente indeducibile in quanto interamente ancorata ai risultati economici della società emittente o dell’affare, nonché ai contratti in associazione in partecipazione e a quelli di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.
Rientra tra le ipotesi di realizzo (oltre al conferimento e alla permuta) anche il trasferimento della residenza all’estero (art. 166, c. 1, D.P.R. n. 917/1986). Infatti, è previsto che “costituisce realizzo” - al valore normale - anche il trasferimento all’estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una Stabile Organizzazione presente nel territorio dello Stato.
Tipologie di partecipazioni che generano plusvalenze esenti | |
Partecipazioni | Rilevanza ai fini della PEX |
Partecipazioni in società ed enti |
Il regime della participation exemption si applica alle operazioni di realizzo relative alle azioni e alle quote di partecipazione in: - società di capitali; - società cooperative; - società di mutua assicurazione; - società in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali; - società di armamento; - enti pubblici e privati diversi dalle società, relativamente all’attività di impresa commerciale da essi esercitata, inclusi i consorzi e le associazioni non riconosciute. Il regime opera indipendentemente dalla percentuale di diritti patrimoniali o amministrativi detenuti, non essendo richiesto alcuno specifico rapporto di controllo o di collegamento con la partecipata. L’esenzione non trova applicazione in relazione a plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in società semplici ed enti ad esse equiparati, come le società di fatto che non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali e le associazioni professionali senza personalità giuridica. |
Strumenti finanziari similari alle azioni ( ![]() |
Al fine di estendere agli strumenti finanziari il trattamento fiscale proprio delle azioni e, in particolare, il regime delle plusvalenze esenti, è comunque necessario che la remunerazione di tali strumenti finanziari sia costituita “totalmente dalla partecipazione ai risultati economici” della società emittente (o di altra appartenente al medesimo gruppo) o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. |
Contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili (![]() |
Ai fini dell’applicazione del regime delle plusvalenze esenti ai contratti di associazione
in partecipazione e ai contratti di partecipazione agli utili o alle perdite di cui
all’art. 2554 c.c., l’assimilazione del trattamento dell’associato a quello del socio opera a condizione che l’apporto dell’associato sia costituito da solo capitale o
contemporaneamente da capitale ed opere o servizi (apporto misto). |
Azioni proprie | Le azioni proprie rientrano tra i beni la cui cessione può dare origine a plusvalenze esenti, anche
nel caso in cui siano cedute obbligatoriamente (artt. 2357, c. 4, 2357-bis, c. 2 e 2359-ter c.c. e art. 121, D.Lgs. n. 58/1998). In merito alla cessione obbligatoria di partecipazioni sociali, si riconosce la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate, a prescindere dal requisito temporale del possesso “triennale” affermato dall’art. 86, c. 4, D.P.R. n. 917/1986 (art. 82, D.P.R. n. 917/1986). |
Anche le plusvalenze relative al realizzo di azioni proprie sono ammesse al regime della participation exemption, a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall’art. 87, D.P.R. n. 917/1986 (e, in particolare, quelli relativi alla durata minima del possesso e alla classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie). | |
Diritto di usufrutto, diritti d’opzione e obbligazioni convertibili |
Condizione essenziale affinché la cessione del diritto di usufrutto e dei diritti
d’opzione possa realizzare una plusvalenza qualificabile per il regime di esenzione
è che tali diritti siano ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione. Qualora, infatti, per iniziativa del titolare della partecipazione, i diritti di opzione siano da questa “scorporati”, ovvero il diritto di usufrutto sia ceduto dal titolare del pieno diritto di proprietà, si è in presenza della cessione di una quota parte del valore patrimoniale delle azioni o quote che, ricorrendo i requisiti previsti dall’art. 87, D.P.R. n. 917/1986, può qualificarsi per l’esenzione. Ciò non vale, invece, nel caso in cui i diritti d’opzione siano negoziati da un terzo al quale tali diritti siano pervenuti separatamente dalle partecipazioni cui sono collegati, ovvero nel caso in cui il diritto di usufrutto sia ceduto dall’usufruttuario stesso o da un successivo avente causa. Si ritiene, infatti, che: - i diritti d’opzione, così come le obbligazioni convertibili, siano titoli solo potenzialmente in grado di divenire partecipazioni; - l’usufrutto non rappresenti una quota di partecipazione iscrivibile tra le immobilizzazioni. |
Quote dei fondi comuni d’investimento e di partecipazione alle SICAV |
Sono escluse dal regime di participation exemption le quote dei fondi comuni di investimento mobiliare, anche se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto non rientranti
tra le azioni e quote di partecipazione in società ed enti. Esigenze di uniformità dei criteri impositivi inducono, inoltre, ad escludere dal regime di esenzione anche le quote di partecipazione nelle SICAV. |
Titoli e strumenti finanziari dei non residenti | La participation exemption si applica anche alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di azioni o
quote di partecipazione, comprese quelle non rappresentate da titoli, relative alle
società ed enti con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato (art. 73, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986). Le plusvalenze che derivano dalla cessione di strumenti finanziari, rappresentati o non da titoli ed emessi da soggetti non residenti, possono fruire della participation exemption a condizione che siano rispettati, con riferimento agli strumenti stessi, i seguenti requisiti (art. 44, c. 2, lett. b), D.P.R. n. 917/1986): - si tratti di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società o enti non residenti; - la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, sia totalmente indeducibile dal reddito d’impresa (art. 109, c. 9, lett. a), D.P.R. n. 917/1986). |
Pronti contro termine e prestito titoli |
A seguito di cessione “pronti contro termine” non si realizzano plusvalenze e quindi
non può trovare applicazione il regime della PEX. Le medesime considerazioni valgono per le operazioni di prestito titoli. |
Cessione di partecipazioni acquistate in leasing |
In presenza di un contratto di leasing azionario, l’utilizzatore non può dedurre il
canone ma soltanto l’importo degli interessi passivi calcolati nel piano di ammortamento
finanziario (ris. 10 maggio 2004, n. 69/E). Di conseguenza, i requisiti del possesso e dell’iscrizione in bilancio ( ![]() |
È solo da quel momento, infatti, che la partecipazione diventa “iscrivibile” nello
Stato patrimoniale della partecipante. Peraltro, in caso di adozione della rilevazione secondo il metodo c.d. “finanziario” (previsto dagli IAS e, in genere, dai corretti criteri contabili) delle vicende riguardanti i beni in leasing, l’iscrizione in bilancio della partecipazione fin dal momento della stipula del contratto anticipa la maturazione dei citati requisiti. |
23.4. Requisiti
23.4.RequisitiLa non imponibilità delle plusvalenze è soggetta a 4 specifiche condizioni.
Requisiti per la participation exemption | |
Requisito | Art. 87, c. 1, D.P.R. n. 917/1986 |
Ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente (![]() |
lett. a) |
Iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso (![]() |
lett. b) |
Residenza della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri previsti per gli utili (art. 47-bis, c. 1 D.P.R. n.
917/1986) o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell’esercizio dell’interpello
di cui all’art. 47-bis, c. 3, D.P.R. n. 917/1986, che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato (art. 47-bis, c. 2, lett. b), D.P.R. n.
917/1986) (![]() |
lett. c) |
Esercizio da parte della società partecipata, al momento del realizzo, di un’impresa commerciale; in altre parole deve trattarsi di società operativa (![]() |
lett. d) |
23.4.1. Periodo minimo di possesso
23.4.1.Periodo minimo di possessoLa prima condizione richiede che in capo al cedente si verifichi l’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.
In altre parole, è necessario che:
-
il possesso ininterrotto interessi i 12 mesi completi che precedono quello in cui la partecipazione è stata ceduta. Pertanto:
-
si qualifica per l’esenzione la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione effettuata nel mese di marzo dell’anno n, se la stessa era posseduta almeno dal 1° marzo dell’anno n-1;
-
non si qualifica per l’esenzione la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione effettuata nel mese di marzo dell’anno n, se la stessa era posseduta solo dal 2 marzo dell’anno n-1. In tal caso, infatti, per godere dell’esenzione la cessione deve avvenire a partire dal 1° aprile dell’anno n;
-
-
nel caso di cessione di una partecipazione acquisita in date differenti, occorre utilizzare il criterio LIFO per individuare quale partecipazione sia stata ceduta per prima, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.
Da ciò deriva che, al momento della cessione di una partecipazione acquisita in più tranche, occorre verificare se la plusvalenza realizzata si qualifichi in tutto o in parte per il regime di esenzione.
In caso di trasferimento delle partecipazioni da un comparto all’altro per individuare le azioni cedute per prime e, quindi, verificare se e in quale misura tale differenziale possa essere considerato plusvalenza esente, si applica il criterio LIFO a ciascun comparto (e non all’intero pacchetto di partecipazioni).
23.4.2. Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
23.4.2.Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarieLa seconda condizione richiede che la partecipazione risulti classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
In base a tale disposizione le partecipazioni acquistate, ad esempio, nel mese di ottobre dell’anno n si qualificano per l’esenzione se risultano iscritte nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre dello stesso anno n, e più precisamente alla voce B, raggruppamento III, n. 1, del relativo Stato patrimoniale.
Tale condizione fa riferimento al primo bilancio “chiuso” durante il periodo di possesso, che si presenti tale alla data di cessione della partecipazione. Non è necessario, quindi, che il bilancio risulti approvato dall’assemblea dei soci prima della cessione della partecipazione.
È tuttavia necessario che l’approvazione del bilancio intervenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale è fatta valere l’esenzione.
Banche e istituti finanziari - Poiché questi soggetti redigono il bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 87/1992, mancando una specifica voce di Stato patrimoniale che indichi l’iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni o tra il circolante, la classificazione deve essere desunta dalla Nota integrativa.
In conformità a tale principio, anche per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 173/1997, la classificazione va desunta dalla Nota integrativa.
Soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dal Codice civile e leggi speciali (artt. 2424 e ss. c.c., D.Lgs. n. 87/1992 e D.Lgs. n. 173/1997) - La condizione dell’iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi della contabilità.
L’iscrizione tra le immobilizzazioni nel primo esercizio rende pertanto irrilevanti eventuali riclassificazioni del titolo nell’attivo circolante operate in esercizi successivi, con la conseguenza che la cessione di una partecipazione iscritta in origine tra le immobilizzazioni darà sempre luogo (ricorrendo le altre condizioni) ad una plusvalenza esente o ad una minusvalenza non deducibile.
Cessione di partecipazioni iscritte nell’attivo circolante - Se, in tale comparto, siano presenti sia partecipazioni che si qualificano per la participation exemption (perché sono state iscritte tra le immobilizzazioni nel primo bilancio e perché hanno già maturato il periodo minimo di possesso), sia partecipazioni che non si qualificano, occorre determinare in che modo operi il regime di participation exemption.
Nell’ipotesi in cui una società acquisisca una partecipazione al capitale sociale con dote in un’altra società, in ragione del negativo andamento della società partecipata, qualora decida di trasferire successivamente la propria quota di partecipazione, l’intero ammontare della dote può essere assimilato a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo al ricorrere dei presupposti ivi previsti (risposta a interpello 19 ottobre 2018, n. 39).
23.4.3. Residenza fiscale
23.4.3.Residenza fiscaleCon le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 142/2018, che ha recepito la Direttiva ATAD (Direttiva UE n. 2016/1164), sono cambiate le modalità di individuazione dei regimi fiscali privilegiati (
11.5.5.) (art. 47-bis, D.P.R. n. 917/1986) e, pertanto, anche la disciplina di cui si discute è stata coordinata con tali disposizioni.
In particolare, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2018, la condizione della residenza fiscale subordina la possibilità di
accedere al regime della participation exemption alla circostanza che la società partecipata abbia fissato la residenza in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri previsti per gli utili (11.5.5.) (art. 47-bis, c. 1, D.P.R. n. 917/1986) o, alternativamente, ci sia la dimostrazione anche a seguito dell’esercizio dell’interpello
(art. 47-bis, c. 3, D.P.R. 917/1986) che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato (art. 47-bis, c. 2, lett. b), D.P.R. n.
917/1986).
Inoltre, è cambiata anche la regola relativa al possesso ininterrotto del requisito
di cui si discute (23.4.5.).
Ulteriori disposizioni sulle società non residenti sono state previste dalla Legge di bilancio 2024 (23.11.) (art. 1, c. 59, Legge n. 213/2023).
23.4.4. Esercizio di impresa commerciale
23.4.4.Esercizio di impresa commercialeL’ultimo requisito consiste nell’esercizio, da parte della società partecipata, di un’impresa commerciale (art. 55, D.P.R. n. 917/1986).
Il requisito della commercialità va definito sulla base di un criterio sostanziale, secondo il quale non tutti i redditi prodotti nell’esercizio di impresa sono riferibili a un’attività commerciale (risposta a interpello 11 gennaio 2021, n. 33).
Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa.
Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.
Nel caso in cui una società, pur non svolgendo un’effettiva attività commerciale, produce ricavi effettivi superiori a quelli previsti dalla disciplina delle società non operative, la cessione della partecipazione detenuta nella medesima società non integra i presupposti per usufruire dell’esenzione anche in presenza di una società “non di comodo”.
Viceversa, se una società, pur possedendo i requisiti per la commercialità, non riesce a conseguire ricavi minimi, in base ai coefficienti previsti dalla disciplina sulle società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994), la si considera non operativa, fatta salva la possibilità di dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive tali da impedire la produzione di ricavi presunti, pur rientrando la plusvalenza da cessione della relativa partecipazione nel regime PEX (circ. 29 marzo 2013, n. 7/E).
L’impresa commerciale, al cui esercizio è subordinata l’applicazione della participation exemption, è individuata sulla base delle attività che danno luogo a reddito d’impresa (art. 55, D.P.R. n. 917/1986).
La participation exemption non si applica alle attività che seppur svolte da un soggetto passivo IRES consistono nel mero sfruttamento economico di un bene. In tal caso manca infatti il requisito della commercialità (ris. 18 agosto 2009, n. 226/E).
Il periodo di sostenimento dei costi per l’avvio dell’attività non va considerato nel computo dei tre periodi di imposta di esercizio di un’attività commerciale che devono precedere l’inizio del periodo in cui viene dato corso alla cessione (risposta a interpello 14 settembre 2018, n. 2).
Si è in presenza di un’impresa commerciale, ai fini del regime della participation exemption - PEX, nell’ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi, ovvero nel caso in cui l’impresa disponga della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza (risposta a interpello 28 novembre 2019, n. 502).
Beni immobili - Il requisito della commercialità, per presunzione assoluta, non ricorre qualora il valore del patrimonio della società partecipata sia prevalentemente costituito da beni immobili.
Dal novero degli immobili sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, nonché gli impianti e i fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa.
I fabbricati concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto d’azienda, non si considerano utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa.
Inoltre, si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa e, pertanto, sono esclusi dal calcolo della prevalenza:
-
i beni immobili concessi in locazione finanziaria;
-
i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.
L’entità del patrimonio rilevante ai fini della verifica di prevalenza degli immobili deve essere assunta a valori correnti e non a valori contabili; pertanto, il confronto da effettuare è tra valore degli immobili in parola e valore dell’intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi pur se non iscritti.
Occorre, pertanto, mettere a confronto:
-
il valore corrente degli immobili (diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, nonché dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa), e
-
il totale dell’attivo patrimoniale, anch’esso a valori correnti.
Entrambi i termini del rapporto vanno assunti al netto di eventuali elementi che possano incidere sia negativamente sia positivamente sulla relativa valutazione, come ad esempio l’iscrizione di ipoteca su un immobile ovvero l’inclusione di un terreno agricolo nel piano di fabbricazione.
Attività di gestione immobiliare e fornitura di servizi complementari - Nel caso di esercizio congiunto di tali attività (ad esempio, è il caso di immobili che fanno parte di complessi quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali) è possibile far scattare il requisito della commercialità (circ. 29 marzo 2013, n. 7/E).
In tal caso, i servizi complementari:
-
devono riguardare il complesso immobiliare nel suo insieme anche se forniti tramite soggetti terzi;
-
devono essere di significativa entità in modo da rendere l’attività di locazione o di affitto non più prevalente in quanto inserita in una più ampia attività di prestazione di servizi.
Se i ricavi relativi ai servizi sono inferiori, il soggetto può fornire prova contraria, in sede di controllo.
Start-up - Si è in presenza di un’impresa commerciale se la società partecipata risulta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Inoltre, tale requisito sussiste laddove l’impresa disponga della capacità - anche solo potenziale - di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza. In base a tale assunto, il periodo di start-up non è idoneo a configurare, in via autonoma, esercizio di attività commerciale.
Tuttavia, tale periodo può assumere una connotazione commerciale, ai fini PEX, laddove faccia seguito lo svolgimento effettivo dell’attività d’impresa. In altri termini, c’è commercialità già nella fase di start-up se la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie, essendosi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizia a svolgere l’attività per la quale è stata costituita (circ. 29 marzo 2013, n. 7/E).
23.4.5. Possesso ininterrotto dei requisiti
23.4.5.Possesso ininterrotto dei requisitiLa regola relativa al possesso ininterrotto del requisito della residenza (23.4.3.) è stata modificata, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2018, dal D.Lgs. n. 142/2018, che ha recepito la Direttiva ATAD (Direttiva UE n. 2016/1164).
In particolare, il requisito della residenza (23.4.3.) deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso.
Tuttavia, per i rapporti detenuti da più di 5 periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i 5 periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.
Si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo (art. 167, c. 2, D.P.R. n. 917/1986) ovvero che sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.
Il requisito dell’esercizio di impresa commerciale (23.4.4.) deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del
terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
Requisiti - Casi particolari | |
Ipotesi | Disciplina ai fini PEX |
Società holding | Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente
nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di residenza in un Paese non a fiscalità privilegiata (![]() ![]() |
La norma riguarda la cessione di partecipazioni nelle cosiddette holding, intendendo per tali le società che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della
propria attività l’assunzione di partecipazioni. Per valutare l’attività prevalente occorre mettere a confronto, anche in questo caso, il valore corrente delle partecipazioni con quello dell’intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi pur se non iscritti. Al fine di qualificare per l’esenzione una partecipazione in una holding, i suddetti requisiti devono sussistere non in capo alla stessa holding, bensì in capo alle società da questa direttamente o indirettamente partecipate e alle relative Stabili Organizzazioni. |
|
Conferimento | In relazione ai conferimenti effettuati in neutralità fiscale (art. 176, c. 1, D.P.R. n. 917/1986), la verifica dell’iscrizione in bilancio e del periodo di ininterrotto possesso
(![]() Il principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), porta a ritenere che il soggetto conferitario verificherà la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente. Inoltre, al fine di impedire la modifica della prima iscrizione attraverso un’operazione fiscalmente neutra, il conferitario non può modificare la classificazione della partecipazione così come risultante nel bilancio della conferente. |
Fusione | Nelle operazioni di fusione “pura”, con nascita cioè di un nuovo soggetto, l’eventuale natura “non commerciale” di una delle società fuse non esclude in ogni caso che la partecipazione nella nuova società possa qualificarsi per l’esenzione. |
In tal caso occorre valutare comparativamente la consistenza dei patrimoni delle società
fuse, per concludere che la partecipazione nella nuova società potrà considerarsi
qualificata per l’esenzione soltanto se la componente “commerciale” del patrimonio
della nuova società sia prevalente, ossia se il patrimonio “conferito” dalla società
fusa “non commerciale” sia inferiore al 50% del patrimonio della società risultante
dalla fusione. Il maggior valore patrimoniale della società “commerciale” interessata dalla fusione fa sì che la partecipazione nella newco possa qualificarsi per l’esenzione. La prevalenza della componente “commerciale” deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo della partecipazione, per un periodo non inferiore a quello previsto dall’art. 87, c. 2, D.P.R. n. 917/1986 ( ![]() Qualora la cessione intervenga prima del decorso del triennio dalla fusione, si rende necessario verificare che il requisito della commercialità sussista non solo con riguardo al periodo di possesso della partecipazione nella società risultante dalla fusione, ma anche per il periodo antecedente. A tal fine, il requisito della commercialità può considerarsi soddisfatto se il valore del patrimonio della società fusa “commerciale”, per tutto il periodo necessario al computo del triennio dalla cessione, è stato superiore a quello della società fusa “non commerciale”. Le stesse considerazioni valgono in caso di fusione per incorporazione. |
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Scissione | In caso di scissione, il nuovo soggetto che nasce a seguito dell’operazione di riorganizzazione
societaria deve essere valutato - ai fini della verifica dei requisiti di residenza
in un Paese non a fiscalità privilegiata (![]() ![]() |
23.5. Quantificazione delle plusvalenze esenti
23.5.Quantificazione delle plusvalenze esentiNelle ipotesi di realizzo della partecipazione mediante cessione a titolo oneroso
o mediante risarcimento anche in forma assicurativa, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (
22.3.1.).
In caso di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
Per “costo non ammortizzato” si intende il costo fiscale attribuito alla partecipazione.
Il valore fiscalmente riconosciuto in capo al cessionario per l’acquisto della partecipazione (che si sia qualificata per l’esenzione in capo al cedente) è rappresentato dal costo che il cessionario ha sostenuto per l’acquisto della partecipazione stessa.
23.6. Ripartizione di riserve e altri fondi
23.6.Ripartizione di riserve e altri fondiL’esenzione si applica anche per le somme e per il valore normale dei beni ricevuti,
nel corso della vita della società partecipata, a titolo di ripartizione delle riserve o altri fondi costituiti con:
-
soprapprezzi di emissione delle azioni o quote;
-
interessi di conguaglio versati dai nuovi sottoscrittori di azioni o quote;
-
versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale;
-
saldi di rivalutazioni monetaria esenti di imposta.
L’esenzione riguarda la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, sempreché quest’ultima possieda i requisiti menzionati precedentemente.
23.7. Recesso, riduzione del capitale e liquidazione della società
23.7.Recesso, riduzione del capitale e liquidazione della societàIn caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società, l’esenzione si applica alla differenza tra le somme o il valore dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve menzionate e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, sempreché la partecipazione possiede i requisiti richiesti.
Per le partecipazioni prive dei requisiti di esenzione il predetto plusvalore, ovvero il minusvalore se realizzato, concorre alla formazione del reddito imponibile nel suo intero ammontare.
Resta ferma, nelle suddette ipotesi, l’applicazione delle disposizioni previste per
le distribuzioni delle riserve di utile (22.7.2.) (art. 89, D.P.R. n. 917/1986).
Nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione di società la differenza identificata come plusvalenza può beneficiare della parziale esenzione se la partecipazione ha le caratteristiche delineate in precedenza, previste dalla legge.
Percettori | Disciplina ai fini PEX |
Soggetti IRES | La differenza (positiva) tra le somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve
di capitale (![]() Tale eccedenza si qualificherà, pertanto, per l’esenzione in presenza dei requisiti PEX. Nel caso in cui il percettore possieda partecipazioni che non si qualificano per l’esenzione, la differenza positiva tra somme ricevute a titolo di ripartizione di riserve di capitali e costo fiscalmente riconosciuto concorre, quale plusvalenza, alla formazione del reddito imponibile per l’intero ammontare (art. 86, D.P.R. n. 917/1986). In modo corrispondente, se la predetta differenza è negativa la stessa risulterà: - indeducibile, se le partecipazioni si qualificano per la participation exemption; - deducibile, se le partecipazioni non si qualificano per l’esenzione. Nell’eventualità che le somme o i beni in argomento siano attribuiti ai soci a titolo diverso dalla ripartizione di riserve di capitale, essi rilevano come dividendi e pertanto saranno assoggettati al regime di parziale esclusione ( ![]() |
Soggetti IRPEF imprenditori |
In presenza dei requisiti previsti dalla norma la plusvalenza è tassata in capo al
soggetto IRPEF nei limiti del 58,14% (49,72% sino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2016) del relativo ammontare. Le somme ricevute a seguito di distribuzione di riserve diverse da quelle di capitali si considerano, invece, utili e concorrono alla formazione del reddito per il 58,14% (49,72% sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016) del loro ammontare. |
Soggetti IRPEF non imprenditori |
L’intera somma ricevuta in occasione del recesso e degli altri eventi prima richiamati
dalle persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime d’impresa si qualifica
come utile (![]() |
23.8. Minusvalenze di realizzo della partecipazione
23.8.Minusvalenze di realizzo della partecipazioneLe minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti PEX di cui all’art. 87, c. 1, lett. b), c) e d), (rispettivamente, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
(
23.4.2.), residenza in un Paese non a fiscalità privilegiata (
23.4.3.) ed esercizio d’impresa commerciale (
23.4.4.) possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello
dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni,
sono indeducibili in misura pari al 41,86% (art. 64, D.P.R. n. 917/1986).
Tale norma si applica solo agli imprenditori persone fisiche (soggetti IRPEF) e non anche ai soggetti IRES.
Di conseguenza, si possono avere, a fronte del realizzo di partecipazioni detenute, ad esempio, da 15 mesi, plusvalenze interamente imponibili o minusvalenze indeducibili nella misura del 41,86% (circ. 13 marzo 2006, n. 10/E).
Per tali soggetti, ove ricorrano i presupposti dell’esenzione della plusvalenza realizzata, questa compete comunque nella misura del 41,86%.
Lo scenario tracciato dal D.P.R. n. 917/1986 può, pertanto, essere semplificato nel seguente modo.
Origine del componente negativo |
Partecipazioni | ||
Con i requisiti per l’esenzione |
Senza i requisiti per l’esenzione e iscritte nelle immobilizzazioni | Senza i requisiti per l’esenzione e iscritte nel circolante | |
Realizzo | Minusvalenza indeducibile |
Minusvalenza deducibile |
Perdita deducibile |
Valutazione | In ogni caso indeducibile |
23.9. Esclusione della participation exemption per le banche
23.9.Esclusione della participation exemption per le bancheGli enti creditizi possono richiedere all’Agenzia delle Entrate, mediante la presentazione di apposita istanza di interpello (art. 11, Legge n. 212/2000) che il regime della participation exemption non sia applicato alle partecipazioni acquisite nell’ambito di interventi finalizzati al recupero crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria diverse dagli enti creditizi e da quelle di assicurazione (art. 113, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).
23.10. Regime transitorio
23.10.Regime transitorio23.10.1. Partecipazioni già possedute all’entrata in vigore della PEX
23.10.1.Partecipazioni già possedute all’entrata in vigore della PEXTra i requisiti per l’esenzione è prevista la classificazione della partecipazione
tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di
possesso (23.4.2.).
Le eventuali riclassificazioni successive a tale iscrizione “di riferimento” non influiscono sull’applicazione del regime della participation exemption atteso che sin dalla prima iscrizione in bilancio la partecipazione è etichettata: si determina una plusvalenza esente soltanto nel caso in cui tale iscrizione è effettuata tra le immobilizzazioni finanziarie.
Al fine di regolare la portata della disposizione anzidetta con riferimento alle partecipazioni
già detenute al 1° gennaio 2004, è stata prevista una norma transitoria: per le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i contratti di associazione in
partecipazione e cointeressenza già posseduti o in essere al 1° gennaio 2004, il requisito
della classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel
primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (23.4.2.) sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti
risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d’imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni.
Inoltre, per i titoli acquisiti nel periodo d’imposta anteriore al 2004, il medesimo requisito sussiste se ne è effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d’imposta.
23.11. Società non residenti
23.11.Società non residentiPer i soggetti non residenti che risiedono in Stati membri dell’UE o in Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni e sono ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (art. 67, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986), purché diverse da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (art. 68, c. 4, D.P.R. n. 917/1986), per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze (art. 1, c. 59, Legge n. 213/2023; circ. 29 luglio 2024, n. 17/E).
I soggetti interessati sono quelli non residenti UE e SEE che:
-
siano assoggettati a un'imposta sul reddito delle società e, quindi, non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci;
-
siano società che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali.
Inoltre, i predetti soggetti devono essere residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che consente un adeguato scambio d'informazioni.
Le cessioni di partecipazioni, che rilevano ai fini della disposizione in commento, concernono sia le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati sia le partecipazioni non quotate e, pertanto, per l'individuazione di quelle da assumersi "qualificate", si deve far riferimento alle percentuali di partecipazione dei diritti di voto, esercitabili nell'assemblea ordinaria, o di partecipazione al capitale o al patrimonio (art. 67, c. 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986).
Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Non assumono rilevanza quei titoli per i quali non ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma in esame; si pensi, a titolo esemplificativo, alle obbligazioni convertibili, le quali non fruiscono dell'esenzione, in quanto trattasi di titoli che solo potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni. Resta inteso che le cessioni di diritti e di titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni (i.e. opzioni e warrants), qualora soddisfino i requisiti di cui all'art. 87 D.P.R. n. 917/1986 rientrano nell'ambito d'applicazione della norma di cui si discute (circ. 29 luglio 2024, n. 17/E).