17.1. Struttura del bilancio - 17.2. Stato patrimoniale - 17.2.1. Struttura generale - 17.2.2. Criterio di classificazione delle voci - 17.2.3. Sezione attivo - 17.2.4. Sezione passivo - 17.3. Conto economico - 17.3.1. Struttura generale - 17.4. Possibilità di modifica delle voci previste dallo schema civilistico di Conto economico e Stato patrimoniale - 17.5. Rendiconto finanziario - 17.5.1. Schema di Rendiconto finanziario dell’OIC 10 - 17.5.2. Esempi di strutture di Rendiconto - 17.5.3. Flussi del periodo precedente - 17.5.4. Cessione di immobilizzazioni - 17.5.5. Interessi attivi e passivi - 17.5.6. Flussi in valuta - 17.5.7. Derivati di copertura - 17.6. Nota integrativa - 17.6.1. Funzione esplicativa dei criteri di valutazione - 17.6.2. Funzione di dettaglio delle voci - 17.6.3. Funzione di dettaglio delle variazioni dei valori - 17.6.4. Funzione informativa integrativa - 17.6.5. Informazioni sulle controllanti - 17.6.6. Dati sulla revisione legale - 17.6.7. Altre informazioni - 17.6.8. Informazioni su operazioni con parti correlate - 17.6.9.Informativa sulle deroghe Covid - 17.7. Allegati al bilancio - 17.7.1.Relazione sulla gestione - 17.7.2. Relazione del revisore legale - 17.8. Postulati di bilancio - 17.8.1. Requisiti essenziali: continuità e competenza - 17.8.2. Clausola generale - 17.8.3. Rilevanza - 17.8.4. Sostanza economica - 17.8.5. Prudenza e valore recuperabile - 17.8.6. Comparabilità - 17.9. Bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese - 17.9.1.Bilancio in forma abbreviata - 17.9.2.Bilancio delle micro-imprese - 17.10. Documentazione di supporto alle valutazioni di bilancio - 17.10.1. Piano economico-finanziario - 17.10.2. Piani specifici previsti per altre valutazioni - 17.10.3. Delibere di procedure per la dismissione di immobilizzazioni e cambi destinazione - 17.10.4. Immobilizzazioni in sviluppo/costruzione scheda di costo - 17.10.5. Modello di Enterprise Risk Management - 17.10.6. Quadro del contenzioso - 17.10.7. Politica di svalutazione crediti - 17.10.8. Parti correlate - 17.10.9. Rapporti infragruppo - 17.11. Passaggio dai Principi contabili internazionali alle regole contabili italiane - 17.11.1. Criterio generale di rilevazione e valutazione iniziale - 17.11.2. Eccezioni all’applicazione del principio generale - 17.11.3. Informazione in Nota integrativa
17.1. Struttura del bilancio
17.1.Struttura del bilancioQuadro normativo e ambito applicativo
Il contenuto del bilancio di esercizio è disciplinato dagli articoli del Codice civile (artt. 2423-2435-ter c.c.).
Le norme del Codice civile sono applicabili a tutte le società di capitali per le quali sussiste l’obbligo di deposito presso il registro delle imprese, mentre per le società di persone e per le imprese individuali vale solo il riferimento ai criteri di valutazione delle poste di Stato patrimoniale, laddove applicabili (art. 2217 c.c.).
Settori con bilanci speciali destinati alla pubblicazione
Per le banche, le imprese assicurative e gli intermediari finanziari sono previste discipline specifiche (rispettivamente D.Lgs. n. 136/2015 e D.Lgs. n. 173/1997), che tengono maggiormente conto delle particolarità gestionali delle aziende appartenenti a tali settori.
Analoghe specificazioni sono previste per i bilanci delle imprese cooperative (art. 2519 c.c.), per le imprese sociali, le società consortili per azioni e a responsabilità limitata (art. 2615-ter c.c.), le aziende speciali di enti locali, i contratti di rete di imprese.
Documenti componenti il bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio, formato dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa (art. 2423, c. 1, c.c.).
Valuta di redazione del bilancio
Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota integrativa, che può essere redatta in migliaia di euro (art. 2423, c. 6, c.c.).
Comparabilità temporale
È da inserire a fianco di ogni voce di Stato patrimoniale e di Conto economico l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate.
La non comparabilità e l’adattamento, o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota integrativa (art. 2423-ter, ultimo c., c.c.). Tale regola è ispirata al postulato della comparabilità dei bilanci.
Se l’importo della voce preceduta da numero arabo è nullo, tanto nell’esercizio in corso quanto nell’esercizio precedente (confronto previsto dal c. 5, art. 2423-ter c.c.), la voce può essere omessa.
L’importo dell’esercizio precedente è tuttavia indicato se deriva dalla presenza di poste rettificative.
Le voci precedute da numeri romani o lettere maiuscole devono sempre essere menzionate, anche se di importo pari a zero.
17.2. Stato patrimoniale
17.2.Stato patrimonialeLo Stato patrimoniale è uno dei quattro prospetti componenti il bilancio di esercizio ed è caratterizzato
da una struttura a due sezioni, di cui la prima, chiamata “attivo” accoglie le attività, e la seconda, “passivo”, include le passività e il patrimonio netto.
Viste nel loro assieme e nelle loro specifiche relazioni, le voci incluse permettono di comprendere la situazione patrimoniale della società. Lo Stato patrimoniale è redatto alla chiusura dell’esercizio amministrativo, come una fotografia del patrimonio aziendale nei suoi componenti positivi e negativi.
Le sezioni attivo e passivo presentano una distinzione per categorie di voci, ciascuna con subtotale, che si spingono anche fino al quarto livello di ramificazione.
Il Codice civile non si sofferma a descrivere quali debbano essere i requisiti generali per inserire un certo elemento nello Stato patrimoniale, come finora non lo hanno mai fatto neppure i Principi contabili dell’OIC.
Il legislatore si limita a descrivere gli schemi di classificazione, rinviando implicitamente, per l’esame dei caratteri generali degli elementi patrimoniali, alla teoria economico-aziendale italiana.
Rigidità degli schemi
Nello Stato patrimoniale e nel Conto economico si riportano le voci previste negli artt. 2424 e 2425 (art. 2423-ter, c. 1, c.c.), eccezione fatta per le società che esercitano particolari attività (settore bancario e assicurativo) i cui schemi di bilancio sono regolati da leggi speciali.
Le strutture degli schemi dei suddetti prospetti sono rigide per agevolare la comparabilità
dei bilanci (17.8.6.), a parte alcune possibilità di cambiamento offerte dai successivi commi dell’art. 2423-ter c.c., più avanti esaminati.
17.2.1. Struttura generale
17.2.1.Struttura generaleNello Stato patrimoniale vi sono due sezioni contrapposte, l’attivo e il passivo (ex art. 2424 c.c.). Per ogni sezione vi sono tre livelli della struttura: il primo consiste in lettere alfabetiche, il secondo livello in numeri romani ed il terzo in numeri arabi.
Il quarto livello, formato da lettere minuscole, esiste solo per alcune voci. Nella tabella seguente è sintetizzato il primo livello.
ATTIVO | PASSIVO |
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata | A) Patrimonio netto |
B) Immobilizzazioni | B) Fondi per rischi e oneri |
C) Attivo circolante | C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
D) Ratei e Risconti | D) Debiti |
E) Ratei e risconti |
Se un elemento ricade sotto più voci dello schema, nella Nota integrativa vanno riportate anche le altre voci nelle quali l’elemento poteva essere inserito (art. 2424, c. 2, c.c.).
Un debito verso fornitori consistente in una cambiale passiva può essere inserito tanto nella voce D.8 che nella voce D.7 entrambe del passivo. La scelta si basa sulla collocazione con maggior contenuto informativo, rispettando la clausola generale del “quadro fedele”.
Nella redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico non è obbligatoria l’indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi).
17.2.2. Criterio di classificazione delle voci
17.2.2.Criterio di classificazione delle vociLa classificazione dell’attivo e del passivo non è basata sul criterio finanziario, secondo il quale le poste sono distinte in base al tempo previsto per trasformarsi in denaro.
Per lo Stato patrimoniale civilistico, il criterio finanziario riguarda solo alcune
specifiche voci dell’art. 2424 c.c. come i crediti dell’attivo circolante e i debiti, per i quali va distinta la parte liquidabile oltre l’esercizio successivo, e per i crediti immobilizzati la parte esigibile entro
l’esercizio successivo.
Un credito esigibile tra più di un esercizio è in sostanza immobilizzato; la quota di un mutuo pluriennale da pagare entro l’esercizio successivo è in sostanza una passività corrente. Invece per il Codice civile i crediti di finanziamento vanno tra le immobilizzazioni anche se a breve termine ed i crediti commerciali vanno nell’attivo circolante anche se a breve termine.
La struttura dello Stato patrimoniale del Codice civile non consente quindi perfetta comprensione della situazione finanziaria, la quale richiede informazioni suppletive, come la parte liquidabile oltre l’esercizio successivo per i crediti commerciali e per i debiti e la parte esigibile entro l’esercizio per i crediti immobilizzati.
17.2.3. Sezione attivo
17.2.3.Sezione attivoClasse A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - La classe A) consiste nella voce dei crediti verso soci per sottoscrizioni di nuove quote di capitale in attesa di conferimento.
Il versamento immediato delle quote sottoscritte è obbligatorio nelle società di capitali per conferimenti in natura e per il 25% dei conferimenti in denaro (art. 2329 c.c.). I conferimenti restanti in denaro possono essere effettuati solo dopo che gli amministratori li avranno “richiamati”.
Nelle società di persone non vi sono regole invece per il conferimento stante il minor rilievo del capitale sociale.
Finché il conferimento non è effettuato, il credito va esposto nella classe A, indicando la parte già richiamata ma ancora da versare.
Il codice richiede la distinta evidenza dei crediti verso i soci per versamenti da effettuare in quanto tali crediti sono “capitale sociale non versato”; quindi il mancato versamento riduce le garanzie patrimoniali per i terzi.
Immobilizzazioni e attivo circolante - Le classi B) e C) dell’attivo sono le immobilizzazioni e l’attivo circolante
. Gli elementi destinati ad essere usati durevolmente vanno iscritti tra le immobilizzazioni
(art. 2424-bis, c. 1, c.c.) e, per differenza, in caso di uso non durevole l’elemento attivo va
nella classe C), attivo circolante.
Circa il criterio generale di classificazione dell’attivo, il legislatore ha scelto una classificazione non sulla natura tecnica del bene, ma sulla sua destinazione in azienda, ossia sulla funzione che i componenti patrimoniali assumono nei processi produttivi (destinazione durevole o meno).
Un impianto per il quale si sia decisa la vendita va collocato nell’attivo circolante, essendo di utilizzo non durevole.
Vanno perciò inseriti tra le immobilizzazioni quegli elementi che si prevede di impiegare anche oltre il termine dell’esercizio successivo e nell’attivo circolante gli altri.
Un credito verso clienti scadente oltre l’anno va inserito nell’attivo circolante, mentre i crediti di finanziamento devono essere inseriti tra le immobilizzazioni, anche se la scadenza è a breve.
La classe delle immobilizzazioni comprende tre sottoclassi:
-
le immobilizzazioni immateriali (I) (
2.),
-
le immobilizzazioni materiali (II) (
3.) e
-
le immobilizzazioni finanziarie (III).
L’attivo circolante comprende quattro classi:
-
le rimanenze di magazzino (I) (
4.),
-
i crediti (II) (
5.),
-
le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) e
-
le disponibilità liquide (IV).
Emerge nello schema il criterio della liquidità crescente (dalle poste più distanti temporalmente dalla trasformazione in denaro, le immobilizzazioni, fino al denaro liquido).
Ratei ed i risconti - Costituiscono la classe D).
I ratei sono valori numerari presunti, assimilati ai crediti o ai debiti ma differiscono per la non ancora avvenuta esigibilità. I risconti sono costi sospesi al futuro (se attivi) o ricavi sospesi (se passivi) e per essi la manifestazione finanziaria è già avvenuta in passato.
17.2.4. Sezione passivo
17.2.4.Sezione passivoLa classificazione del passivo si basa sulla natura delle fonti di finanziamento: patrimonio netto (classe A) (
9.) e debiti
(classe D) (
11.) (
12.). È evidenziata a sé la classe dei fondi
(classe B) (
10.), probabilmente per le incertezze valutative cui è soggetta. Vi è poi il TFR
, unica voce componente la classe C del passivo (
10.7.1.).
I ratei ed i risconti passivi si trovano nella classe E) del passivo.
Per i mezzi propri vi è una distinzione di secondo livello ma non vi sono ulteriori specifiche sotto forma di numeri arabi, diversamente dai fondi e dai debiti, che non hanno distinzione di secondo livello ma immediata articolazione delle voci di terzo livello.
SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (art. 2424 c.c.) |
|
ATTIVO | |
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata | |
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria | |
I - Immobilizzazioni immateriali | |
1) costi di impianto e di ampliamento | |
2) costi di sviluppo | |
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno | |
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | |
5) avviamento | |
6) immobilizzazioni in corso e acconti | |
7) altre | |
Totale | |
II - Immobilizzazioni materiali |
|
1) terreni e fabbricati |
|
2) impianti e macchinario | |
3) attrezzature industriali e commerciali | |
4) altri beni | |
5) immobilizzazioni in corso e acconti | |
Totale | |
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo | |
1) partecipazioni in | |
a) imprese controllate | |
b) imprese collegate | |
c) imprese controllanti | |
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |
d-bis) altre imprese | |
2) crediti | |
a) verso imprese controllate | |
b) verso imprese collegate | |
c) verso controllanti | |
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |
d-bis) verso altri | |
3) altri titoli | |
4) strumenti finanziari derivati attivi | |
Totale | |
Totale immobilizzazioni | |
C) Attivo circolante | |
I - Rimanenze | |
1) materie prime, sussidiarie e di consumo | |
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | |
3) lavori in corso su ordinazione | |
4) prodotti finiti e merci | |
5) acconti | |
Totale | |
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo | |
1) verso clienti | |
2) verso imprese controllate | |
3) verso imprese collegate | |
4) verso controllanti | |
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |
5-bis) crediti tributari | |
5-ter) imposte anticipate | |
5-quater) verso altri |
|
Totale | |
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | |
1) partecipazioni in imprese controllate | |
2) partecipazioni in imprese collegate | |
3) partecipazioni in imprese controllanti | |
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |
4) altre partecipazioni | |
5) strumenti finanziari derivati attivi | |
6) altri titoli | |
Totale | |
IV - Disponibilità liquide | |
1) depositi bancari e postali | |
2) assegni | |
3) danaro e valori in cassa | |
Totale | |
Totale attivo circolante | |
D) Ratei e risconti | |
Totale attivo | |
PASSIVO | |
A) Patrimonio netto | |
I - Capitale | |
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | |
III - Riserve di rivalutazione | |
IV - Riserva legale | |
V - Riserve statutarie | |
VI - Altre riserve, distintamente indicate | |
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | |
VIII - Utili/Perdite portati a nuovo | |
IX - Utile/Perdita dell’esercizio | |
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | |
Totale | |
B) Fondi per rischi e oneri: | |
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | |
2) per imposte, anche differite | |
3) strumenti finanziari derivati passivi | |
4) altri | |
Totale | |
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
|
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo | |
1) obbligazioni | |
2) obbligazioni convertibili | |
3) debiti verso soci per finanziamenti | |
4) debiti verso banche | |
5) debiti verso altri finanziatori | |
6) acconti | |
7) debiti verso fornitori | |
8) debiti rappresentati da titoli di credito | |
9) debiti verso imprese controllate | |
10) debiti verso imprese collegate | |
11) debiti verso controllanti | |
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |
12) debiti tributari; | |
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | |
14) altri debiti | |
Totale | |
E) Ratei e risconti | |
Totale passivo |
17.3. Conto economico
17.3.Conto economicoIl Conto economico comprende i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio e mostra il risultato economico dell’esercizio (utile o perdita), saldo dei componenti positivi (ricavi) e negativi (costi).
17.3.1. Struttura generale
17.3.1.Struttura generaleIl Conto economico ha struttura scalare a due livelli di articolazione (art. 2425-bis c.c.). Il primo livello, la lettera maiuscola, identifica quattro classi, per ciascuna delle quali deve essere riportato il totale. Entro ogni classe è presente una classificazione contrassegnata da numeri arabi.
La struttura scalare permette di evidenziare risultati parziali. Nello schema del codice ne ve ne sono due: la differenza A-B e il risultato prima delle imposte.
Vanno indicate alla voce 20 le imposte sul reddito e quindi l’utile (perdita di esercizio) a chiusura del Conto economico. La tabella seguente mostra la struttura di Conto economico.
Struttura generale del Conto economico (art. 2425 c.c.) |
A) Valore della produzione |
B) Costi della produzione |
Differenza A - B |
C) Proventi e oneri finanziari |
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie |
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D) |
20) Imposte sul reddito |
Utile (perdita dell’esercizio) |
Classe A) Valore della produzione - Comprende i ricavi di ogni gestione sia caratteristica che extracaratteristica. La classe B), costi della produzione, comprende i relativi costi. La differenza A - B rappresenta quindi un risultato operativo globale.
Nella classe A) si trovano oltre ai ricavi derivanti da vendite di beni/servizi, anche le variazioni delle rimanenze di magazzino di prodotti finiti, prodotti e commesse in corso di lavorazione e gli incrementi di immobilizzazioni a seguito di processi produttivi interni.
La classe A) quindi contiene sia ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria (i ricavi di vendita), sia ricavi intesi come aumento della produzione interna, non ancora tradotti in cessioni al mercato (variazioni di magazzino) o che non prevedono realizzo diretto, ma solo un realizzo indiretto tramite processi interni (le capitalizzazioni).
Nella classe A) vi sono quindi valori eterogenei, sia di origine numeraria, sia derivanti da stime e congetture.
Lo schema del Conto economico intende il ricavo come output “tecnico” del processo produttivo, a prescindere dal realizzo con atti di scambio. I costi della produzione sono tutti quelli che hanno contribuito a quegli output produttivi. Tale logica è nota come struttura a “costi e ricavi integrali”.
Classe B) - Nella classe B) i costi sono classificati per natura (materie, servizi, ammortamenti, ecc.). Sia nella classe A che nella B ci sono due voci residuali (A.5, “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” e B.14, “oneri diversi di gestione”).
Classe C) - Comprende costi e ricavi della gestione dei finanziamenti (interessi attivi su crediti e interessi passivi su debiti) e delle attività finanziarie (dividendi, interessi su titoli posseduti, ecc.), oltre alle differenze (positive/negative) su cambi. Il saldo è positivo o negativo a seconda della prevalenza dei ricavi sui costi.
Classe D) - Include costi e ricavi non derivanti da scambi ma valutazione, quali svalutazioni e rivalutazioni. Le classi C) e D) presentano assieme i riflessi reddituali della gestione dei finanziamenti e delle attività finanziarie.
Nelle analisi di bilancio si individuano le aree caratteristica, extracaratteristica, finanziaria e straordinaria per meglio capire la formazione del risultato economico di periodo.
Rispetto a questa logica, la struttura civilistica non è conforme poiché:
-
l’area straordinaria non è evidenziata distintamente;
-
la struttura si basa sullo schema a costi e ricavi integrali, che presenta l’area del valore della produzione in cui confluiscono voci eterogenee quanto a manifestazione finanziaria.
-
I ricavi di vendita, già realizzati finanziariamente, sono infatti raggruppati assieme alla variazione delle rimanenze del magazzino prodotti o agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, voci che al contrario prevedono una valutazione al costo e sono ancora prive di una realizzazione finanziaria;
-
pur prevedendo l’area finanziaria, la struttura non contempla un’esplicita area extracaratteristica che si presenta pertanto confusa con quella caratteristica entro gli aggregati A (valore della produzione) e B (costi della produzione);
-
la differenza A-B di cui all’art. 2425 c.c. pertanto non coincide con il risultato operativo della gestione caratteristica.
In base a quanto permesso dalla IV Direttiva CEE sarebbe stato possibile, ma non è stato fatto, adottare una struttura diversa, secondo lo schema a “costo del venduto”, in base al quale i ricavi di vendita risultano enucleati a sé e ad essi si contrappone il costo del venduto, dato dal costo della produzione integrale diminuito però delle variazioni di magazzino prodotti e delle capitalizzazioni. Se dal totale dei costi di produzione si tolgono i costi della produzione non venduta (magazzino e capitalizzazioni), si ottiene per differenza il costo del venduto da confrontare con i ricavi di vendita ai fini del risultato operativo.
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (art. 2425 c.c.) |
|
A) Valore della produzione | |
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | |
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione |
|
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | |
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | |
Totale | |
B) Costi della produzione | |
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | |
7) per servizi | |
8) per godimento di beni di terzi | |
9) per il personale | |
a) salari e stipendi | |
b) oneri sociali | |
c) trattamento di fine rapporto | |
d) trattamento di quiescenza e simili | |
e) altri costi | |
10) ammortamenti e svalutazioni | |
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | |
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | |
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide | |
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
12) accantonamenti per rischi | |
13) altri accantonamenti | |
14) oneri diversi di gestione | |
Totale | |
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | |
C) Proventi e oneri finanziari | |
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime | |
16) altri proventi finanziari | |
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime | |
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | |
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | |
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime | |
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese
controllate e collegate e verso controllanti |
|
17-bis) utili e perdite su cambi. | |
Totale |
|
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | |
18) rivalutazioni | |
a) di partecipazioni | |
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | |
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | |
d) di strumenti finanziari derivati | |
19) svalutazioni | |
a) di partecipazioni | |
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | |
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | |
d) di strumenti finanziari derivati | |
Totale delle rettifiche | |
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D) | |
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate | |
21) Utile (perdita) dell’esercizio |
17.4. Possibilità di modifica delle voci previste dallo schema civilistico di Conto economico e Stato patrimoniale
17.4.Possibilità di modifica delle voci previste dallo schema civilistico di Conto economico e Stato patrimonialeGli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico degli artt. 2424 e 2425 c.c. non sono modificabili.
Le uniche eccezioni ammesse, oltre a quelle più generali relative all’uso della deroga
generale di cui all’art. 2423, c. 4, c.c. (17.8.2.) o alla possibilità di sfruttare le semplificazioni previste per il bilancio abbreviato
e delle micro-imprese (
17.9.), consistono nei seguenti casi, più circoscritti e descritti dall’art. 2423-ter c.c., tutti ispirati dal postulato della chiarezza:
-
possibilità di suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi (e relative sottovoci precedute da lettere minuscole), senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente (ad esempio la voce “altre immobilizzazioni” materiali può essere scissa enucleando i mobili, gli automezzi, ecc.);
-
possibilità di raggruppare le voci precedute da numeri arabi solo quando il loro importo è irrilevante ai fini della rappresentazione chiara veritiera e corretta o quando tale accorpamento favorisce la chiarezza del bilancio, caso nel quale la Nota integrativa deve contenere distintamente le voci riunite.
Le voci precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto (classi di voci) o da numeri romani (sottoclassi di voci) non possono essere raggruppate;
-
obbligo di adattare le voci precedute da numeri arabi quando lo esige la natura dell’attività esercitata;
-
obbligo di aggiungere altre voci, necessarie per una corretta interpretazione del bilancio, quando il loro contenuto non è compreso nello schema civilistico; l’obbligo di aggiungere nuove voci non è limitato a livello delle voci precedute da numeri arabi (OIC 12); pertanto, esso potrebbe riguardare anche le sottoclassi di voci precedute da numeri romani o le classi contrassegnate da lettere maiuscole. Tenuto conto dell’analiticità degli schemi obbligatori del bilancio e dell’inserimento negli schemi di voci di chiusura, la necessità di aggiungere voci non previste dagli schemi si dovrebbe presentare di rado;
-
divieto di effettuare compensi di partite (es. debito e credito verso stesso soggetto), a meno che la compensazione sia consentita giuridicamente. In tal caso nella Nota integrativa si dovranno indicare gli importi lordi oggetto di compensazione.
17.5. Rendiconto finanziario
17.5.Rendiconto finanziarioLe società che redigono il bilancio in forma ordinaria hanno l’obbligo della redazione
del Rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.). Il Rendiconto finanziario mostra l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio originati
dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, con autonoma indicazione delle operazioni con i soci (art. 2425-ter c.c.).
Il Codice civile non prevede schemi dettagliati per il Rendiconto finanziario, per cui esiste solo quanto disposto dall’OIC 10.
17.5.1. Schema di Rendiconto finanziario dell’OIC 10
17.5.1.Schema di Rendiconto finanziario dell’OIC 10Il Rendiconto finanziario presenta le disponibilità liquide prodotte dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura, la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine e la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi.
Sono considerate dall’OIC 10 come “risorsa finanziaria”, le disponibilità liquide (cassa e depositi bancari e postali), escludendo l’uso del capitale circolante netto, ritenuto obsoleto e con minor valenza informativa.
Il Rendiconto finanziario mostra tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata
delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio (38.1.).
Il Rendiconto finanziario è articolato in tre “aree” che evidenziano flussi di cassa di specifiche aree gestionali.
Area operativa o reddituale
Il flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale emerge da una rielaborazione delle voci contenute nel Conto economico. Si evidenzia il flusso di cassa lordo, ossia la differenza tra ricavi e costi che hanno avuto manifestazione monetaria.
Tale differenza non coincide ovviamente con il reddito di esercizio, in quanto quest’ultima grandezza comprende anche ricavi “non monetari” (come le variazioni positive di rimanenze e le capitalizzazioni di costi) e costi “non monetari” (come ammortamenti e accantonamenti a vari fondi).
Il flusso di disponibilità liquide esprime la capacità dell’azienda di autofinanziarsi, generando cassa tramite la propria attività operativa senza ricorso a fonti.
Entro l’area operativa possono poi essere adottati 2 metodi, diretto ed indiretto, di rilevazione del flusso di liquidità.
Metodo diretto - Nel metodo diretto si sottraggono dai ricavi “monetari” i costi “monetari”. L’ottenimento delle entrate di liquidità è calcolato sottraendo dai ricavi di vendita la variazione dei crediti commerciali (crediti finali - crediti iniziali) col relativo segno, positivo (crediti finali maggiori degli iniziali) o negativo (caso opposto).
L’uscita di denaro a fornitori sarà ottenuta sottraendo dai costi di acquisto la variazione dei debiti relativi (debiti finali - debiti iniziali).
Metodo indiretto - Nel metodo indiretto si aggiungono al risultato economico dell’esercizio i costi “non monetari” (come ammortamenti, accantonamenti a fondi rischi e spese al netto di utilizzi) e si tolgono i “ricavi non monetari” (come incrementi di magazzino, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni).
Partendo dal risultato di esercizio, si tratterà di:
-
sottrarre l’incremento (oppure aggiungere il decremento) delle rimanenze e dei risconti attivi, perché la loro contropartita economica è un ricavo non monetario;
-
sottrarre l’incremento (oppure aggiungere il decremento) dei crediti e dei ratei attivi, perché i ricavi che li hanno generati non hanno generato liquidità;
-
aggiungere l’incremento (oppure sottrarre il decremento) dei debiti verso fornitori con contropartita un costo a Conto economico e dei ratei passivi, in quanto i costi che li hanno generati non hanno drenato di liquidità;
-
aggiungere l’incremento (oppure sottrarre il decremento) dei risconti passivi con contropartita un costo a Conto economico, in quanto i costi che li hanno generati non hanno drenato liquidità.
Restano comunque costi non finanziari da aggiungere al risultato economico, come gli ammortamenti e gli accantonamenti ai fondi. Tuttavia, se un fondo spese o rischi ha originato un’uscita di liquidità (es. il pagamento del TFR ai dipendenti), tali uscite di cassa sono portate a rettifica dell’accantonamento medesimo.
L’equivalenza del metodo diretto e di quello indiretto è mostrata dalla seguente espressione:
ricavi “monetari” + ricavi “non monetari” = costi “non monetari” + costi “monetari” + risultato di esercizio (+/-)
quindi il flusso di liquidità della gestione reddituale è mostrato sia nella parte sinistra (metodo diretto) che in quella destra (metodo indiretto) della seguente equazione:
ricavi “monetari” - costi “monetari” = risultato di esercizio + costi “non monetari” - ricavi “non monetari”
Se il flusso è negativo, la gestione reddituale ha drenato liquidità.
Area degli investimenti
La seconda area riguarda gli investimenti e disinvestimenti delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (es. variazioni di liquidità per acquisti e vendite di macchinari, di partecipazioni, di prestiti concessi, ecc.).
Tale flusso deriva dai cambiamenti della struttura aziendale. Se la struttura si amplia, il flusso degli investimenti sarà presumibilmente negativo; invece, vi sarà un flusso positivo se l’azienda dismette i suoi investimenti.
Area dei finanziamenti
La terza area riguarda i movimenti di liquidità per operazioni di finanziamento sia a titolo di mezzi propri che di debiti di finanziamento. In tale area si collocano le entrate di liquidità per acquisizione di nuovi finanziamenti sia a breve che a lungo termine, e le uscite di liquidità per rimborsi di prestiti e di capitale ai soci.
Le uscite per dividendi afferiscono alla gestione dei finanziamenti.
Il flusso netto di tale area esprime il ricorso a finanziamenti di terzi soggetti avvenuto nell’esercizio.
Flusso totale di cassa
La somma dei flussi delle tre aree suddette è il totale della variazione netta (positiva o negativa) delle disponibilità liquide durante l’esercizio.
Divieto di compensazioni
I flussi finanziari sono al lordo, cioè senza compensazioni, salvo se diversamente indicato. Ad esempio, si devono indicare distintamente:
-
nell’attività di investimento, i pagamenti per l’acquisto di un’immobilizzazione dagli incassi per cessione di altra immobilizzazione;
-
nell’attività di finanziamento, le entrate derivanti dall’erogazione di nuovi finanziamenti dai pagamenti delle quote di rimborso.
Operazioni non per cassa
Le operazioni di investimento o di finanziamento che non transitano dalla cassa non sono presentate nel Rendiconto finanziario, come nel caso di una conversione di debiti in capitale o una rivalutazione di cespiti.
17.5.2. Esempi di strutture di Rendiconto
17.5.2.Esempi di strutture di RendicontoLa struttura di Rendiconto finanziario dell’OIC 10 è in forma scalare e scandita nelle tre aree della gestione reddituale, delle attività di investimento e delle attività di finanziamento.
Si riporta in tabella seguente la configurazione dell’OIC 10, tanto nella variante con la quale il flusso reddituale è ottenuto con il metodo indiretto (schema 1), quanto quella con il metodo diretto (schema 2).
Schema n. 1 (con flusso reddituale determinato con il metodo indiretto)
202X+1 | 202X | ||||
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) | |||||
Utile (perdita) dell’esercizio | |||||
Imposte sul reddito | |||||
Interessi passivi/(interessi attivi) | |||||
(Dividendi) | |||||
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | |||||
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | |||||
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | |||||
Accantonamenti ai fondi | |||||
Ammortamenti delle immobilizzazioni | |||||
Svalutazioni per perdite durevoli di valore | |||||
Altre rettifiche per elementi non monetari | |||||
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | |||||
Variazioni del capitale circolante netto | |||||
Decremento/(incremento) delle rimanenze | |||||
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | |||||
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | |||||
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | |||||
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | |||||
Altre variazioni del capitale circolante netto | |||||
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | |||||
Altre rettifiche | |||||
Interessi incassati/(pagati) | |||||
(Imposte sul reddito pagate) | |||||
Dividendi incassati | |||||
(Utilizzo dei fondi) | |||||
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | |||||
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | |||||
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento | |||||
Immobilizzazioni materiali | |||||
(Investimenti) | |||||
Prezzo di realizzo disinvestimenti | |||||
Immobilizzazioni immateriali | |||||
(Investimenti) | |||||
Prezzo di realizzo disinvestimenti | |||||
Immobilizzazioni finanziarie | |||||
(Investimenti) | |||||
Prezzo di realizzo disinvestimenti | |||||
Attività finanziarie non immobilizzate | |||||
(Investimenti) | |||||
Prezzo di realizzo disinvestimenti | |||||
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide | |||||
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) | |||||
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento | |||||
Mezzi di terzi | |||||
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | |||||
Accensione finanziamenti | |||||
Rimborso finanziamenti | |||||
Mezzi propri | |||||
Aumento di capitale a pagamento | |||||
Cessione (acquisto) di azioni proprie | |||||
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | |||||
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) | |||||
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | |||||
Disponibilità liquide al 1° gennaio 202X+1 | |||||
Disponibilità liquide al 31 dicembre 202X+1 |
Schema 2: dettaglio del flusso reddituale determinato con il metodo diretto
202X+1 | 202X | ||
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto) | |||
Incassi da clienti | |||
Altri incassi | |||
(Pagamenti a fornitori per acquisti) | |||
(Pagamenti a fornitori per servizi) | |||
(Pagamenti al personale) | |||
(Altri pagamenti) | |||
(Imposte pagate sul reddito) | |||
Interessi incassati/(pagati) | |||
Dividendi incassati | |||
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A) |
In tale schema sono permesse queste opzioni (OIC 10):
-
aggiungere ulteriori flussi finanziari qualora sia necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria;
-
i flussi finanziari delle categorie precedute dalle lettere maiuscole sono ulteriormente suddivisibili se ciò migliora la descrizione delle attività societarie o raggruppati quando favorisce la chiarezza del rendiconto o i singoli flussi sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.
17.5.3. Flussi del periodo precedente
17.5.3.Flussi del periodo precedentePer ogni flusso presentato deve essere riportato l’importo del flusso dell’esercizio precedente. Se i flussi sono incomparabili, quelli dell’esercizio precedente sono adattati; la incomparabilità e l’adattamento, o l’impossibilità di questo, sono descritti in calce al Rendiconto finanziario.
17.5.4. Cessione di immobilizzazioni
17.5.4.Cessione di immobilizzazioniPer gli incassi da cessione di immobilizzazioni, se la vendita avviene ad un valore diverso dal valore netto contabile e vi è quindi una plus(minus)valenza, nello schema dell’OIC 10 si deve esporre nell’area degli investimenti l’entrata al valore di vendita della cessione.
In tal modo si deve però rettificare il flusso reddituale dell’importo della plus(minus)valenza, per non contarla due volte (una nel flusso degli investimenti come entrata dalla vendita, una in quanto già inclusa nel flusso reddituale come ricavo/costo). Perciò tali plusvalenze vanno sottratte dal flusso reddituale (o aggiunte se minusvalenze).
Un acquisto di un’immobilizzazione a dilazione non riduce la liquidità, come pure non l’aumenta una vendita di immobilizzazioni a dilazione. Il deflusso dall’acquisto di cespiti sarà dato dal valore dei beni acquistati meno la variazione dei relativi debiti, come il flusso dalla vendita dei cespiti sarà dato dal valore dei beni meno l’aumento dei relativi crediti.
17.5.5. Interessi attivi e passivi
17.5.5.Interessi attivi e passiviGli interessi pagati e incassati sono mostrati distintamente tra i flussi della gestione reddituale, salvo casi particolari in cui essi riguardano direttamente attività di investimento attività di finanziamento.
17.5.6. Flussi in valuta
17.5.6.Flussi in valutaI flussi in valuta estera sono riportati in euro al tasso di cambio al momento in cui avviene il flusso. Gli utili/ perdite da variazioni nei cambi non realizzate non sono flussi finanziari; l’utile (o perdita) dell’esercizio è quindi rettificato per considerare queste operazioni che non hanno natura monetaria.
L’effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide è presentato in modo distinto dai flussi della gestione reddituale, di investimento e di finanziamento.
17.5.7. Derivati di copertura
17.5.7.Derivati di coperturaSe un future, un’opzione, uno swap, sono designati come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella stessa categoria dei flussi dell’elemento coperto (ad esempio, un finanziamento a medio-lungo termine).
I flussi del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato.
17.6. Nota integrativa
17.6.Nota integrativaIl contenuto obbligatorio della Nota integrativa è disciplinato dall’art. 2427 c.c., anche se vi sono richiami contenuti in altri articoli del Codice civile.
Le informazioni in Nota sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, per garantire ordine espositivo (art. 2427, ultimo c., c.c.).
La Nota integrativa svolge diverse funzioni.
17.6.1. Funzione esplicativa dei criteri di valutazione
17.6.1.Funzione esplicativa dei criteri di valutazioneLa prima funzione è spiegare i criteri di valutazione in bilancio, con descrizione nella parte iniziale della Nota (art. 2427, n. 1, c.c.).
È opportuno non limitarsi a copiare i criteri dell’art. 2426 c.c., ma evidenziare soprattutto le specifiche scelte dalla società per applicare i criteri di valutazione previsti dalla norma.
Per le partecipazioni di controllo o collegamento immobilizzate, la Nota integrativa illustra se tali partecipazioni sono state valutate al costo o con il metodo del patrimonio netto.
Nella Nota si devono spiegare inoltre:
-
le motivazioni dell’iscrizione in Stato patrimoniale dei costi di sviluppo
e dei costi di impianto e di ampliamento
al n. 3, art. 2427 c.c.;
-
la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio, al n. 3-bis, art. 2427 c.c.
Altre disposizioni che richiedono spiegazioni delle valutazioni compiute sono:
-
art. 2423, c. 4, c.c. che chiede di indicare i criteri con i quali gli amministratori hanno attuato il postulato della rilevanza informativa (
17.8.3.);
-
art. 2423, c. 5, c.c. che impone di motivare in Nota integrativa la deroga alle regole del codice per consentire la rappresentazione chiara, veritiera e corretta (
17.8.2.);
-
art. 2423-bis, c. 2, c.c., per illustrare i motivi per la scelta di criteri di valutazione diversi da quelli precedentemente applicati derogando alla comparabilità sostanziale (
17.8.6.);
-
art. 2426, n. 2, c.c., per motivare le variazioni eventuali dei criteri di ammortamento;
-
art. 2426, n. 3 e n. 4, c.c. che chiede di spiegare la differenza positiva, se iscritta in bilancio, tra costo delle partecipazioni in controllate e collegate ed il loro valore patrimoniale in base al patrimonio netto della partecipata;
-
dall’art. 2426, n. 6, c.c., che impone agli amministratori di motivare la scelta del periodo di ammortamento dell’avviamento.
Informazioni sul fair value
Per le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in controllate e collegate e joint ventures, iscritte
in contabilità ad un valore maggiore del loro fair value, si devono fornire nella Nota integrativa le motivazioni di tale comportamento e
il fair value (art. 2427-bis c.c.).
Per ogni categoria di derivati finanziari, si devono descrivere nella Nota integrativa le caratteristiche, il fair value e le ipotesi principali sui metodi di sua determinazione (art. 2427-bis c.c.).
Si deve inserire in Nota una parte specifica per descrivere i criteri di valutazione adottati (ex art. 2427 n. 20, c.c.) per i beni inclusi nei patrimoni destinati a specifici affari (art. 2447-bis c.c.).
17.6.2. Funzione di dettaglio delle voci
17.6.2.Funzione di dettaglio delle vociLa seconda funzione è dettagliare alcune voci inserite nel Conto economico o nello Stato patrimoniale (art. 2427 nn. 3, 5, 6-ter, 7, 7-bis, 12, 13, 17, 19-bis, c.c.) e specificare l’inclusione di determinati elementi entro certe voci (art. 2427 nn. 6, 8, 11, 14, 16, 22-bis, c.c.).
Nello specifico, i dettagli richiesti dall’art. 2427 riguardano:
-
n. 3): la composizione delle voci: “costi di impianto e di ampliamento” e: costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
-
n. 5): l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
-
n. 6-ter): distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;
-
n. 7): la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello Stato patrimoniale, nonché la composizione della voce “altre riserve”;
-
n. 7-bis): le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
-
n. 12): la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
-
n. 13): l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
-
n. 17): il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio;
-
n. 19-bis): i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
L’inclusione di determinati elementi entro certe voci richieste dall’art. 2427 riguarda:
-
n. 6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
-
n. 8): l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
-
n. 11): l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’art. 2425 numero 15), diversi dai dividendi;
-
n. 14): un apposito prospetto contenente:
-
la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
-
l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
-
-
n. 16): l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
-
n. 22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
L’abrogazione dell’area straordinaria da parte del D.Lgs. n. 139/2015 ha imposto la modifica dell’art. 2427 c.c., n. 13, nel quale adesso si stabilisce che la nota deve indicare l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, per garantire almeno in Nota l’evidenza di elementi reddituali che falserebbero il confronto con altri periodi.
Supporto alla comparabilità
La Nota integrativa favorisce la comparabilità formale dei bilanci in due casi stabiliti dall’art. 2423-ter. Il primo è quello relativo al caso in cui la società ha raggruppato delle voci di Stato patrimoniale o Conto economico precedute da numeri arabi. In tal caso si deve evidenziare in Nota distintamente le voci raggruppate.
Il secondo caso riguarda le situazioni in cui gli importi dell’esercizio precedente non siano comparabili con quelli del successivo (es. per mutamento dell’oggetto sociale). La Nota integrativa dovrà quindi fornire indicazioni per consentire la comparabilità dei valori (art. 2423-ter, c. 5, c.c.).
17.6.3. Funzione di dettaglio delle variazioni dei valori
17.6.3.Funzione di dettaglio delle variazioni dei valoriLa terza funzione è dettagliare le variazioni quantitative degli elementi di Stato patrimoniale. In particolare, devono essere descritte le variazioni degli elementi dell’attivo e del passivo, con particolare descrizione delle variazioni per formazione e utilizzi dei fondi del passivo e delle voci del patrimonio netto (art. 2427, n. 4, c.c.).
Si devono descrivere le cause di variazioni delle immobilizzazioni che dal costo storico conducono al valore finale in bilancio (art. 2427, n. 2, c.c.): precedenti svalutazioni/rivalutazioni, ammortamenti, e acquisti/cessioni, svalutazioni/rivalutazioni, ammortamenti, spostamenti ad altre voce avvenuti nell’esercizio, oltre al totale delle rivalutazioni operate sulle immobilizzazioni.
17.6.4. Funzione informativa integrativa
17.6.4.Funzione informativa integrativaUna quarta funzione concerne dati aggiuntivi che forniscono informazioni utili, come nel caso dei seguenti punti dell’art. 2427 c.c.:
-
numero 6 bis: descrizione di eventuali effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari successive alla chiusura;
-
numero 9: descrizione degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;
-
numero 10: ripartizione dei ricavi di vendita per rami di business e aree geografiche;
-
numero 15: indicazione del numero medio di dipendenti ripartito per categoria;
-
numero 18: descrizione delle azioni di godimento, delle obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono, oltreché anche dei warrants e delle opzioni emesse dalla società;
-
numero 19: descrizione del numero e delle caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono, e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
-
numero 22-ter: esposizione della natura e degli obbiettivi economici di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da generare rischi e/o benefici significativi la cui conoscenza è utile per apprezzare la situazione aziendale. In questa disposizione rientra anche la descrizione di impegni per contratti di outsourcing, trust o società fiduciarie, disposizioni per ripartire rischi e benefici od obblighi da contratti di factoring pro-solvendo, accordi combinati di vendita e riacquisto ecc. Per tali accordi si dovrà esporre anche il potenziale impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
-
art. 2426, n. 10: indicazione della differenza tra il costo delle rimanenze di magazzino (distinte per categoria) derivante dall’applicazione del metodo scelto tra LIFO, FIFO e costo medio, ed il costo corrente alla chiusura dell’esercizio.
Per alcune informazioni è previsto l’inserimento di prospetti dall’art. 2427 c.c.:
-
numero 6: indicazione per ogni credito e debito di quelli con scadenza superiore ai 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie e ripartizione dei debiti/crediti secondo le aree geografiche, per capire al meglio l’incidenza che il rischio Paese può avere, specie sull’esigibilità dei crediti;
-
numero 7-bis: fornire un prospetto con varie informazioni sulle poste del netto;
-
numero 14: inserire un prospetto concernente le imposte differite e anticipate;
-
numero 21: inserire un prospetto riguardante l’indicazione dei beni e dei proventi riferiti ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447-decies c.c.);
-
numero 22: inserire un prospetto contenente vari dati riguardanti le operazioni di locazione finanziaria (leasing) che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.
17.6.5. Informazioni sulle controllanti
17.6.5.Informazioni sulle controllantiSi espone nella Nota integrativa anche un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis, c. 4, c.c.), ossia del soggetto che controlla la società, condizionandone significativamente la gestione.
La richiesta dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento deve riguardare l’ultimo bilancio approvato di tale soggetto (OIC 12), mostrando i dati più significativi come i totali delle voci indicate con lettere maiuscole dello Stato patrimoniale e del Conto economico.
Se l’attività di direzione e coordinamento fosse esercitata da più di un soggetto, in Nota vanno riportati i dati essenziali del bilancio di ciascuno di questi soggetti.
La Nota integrativa deve indicare:
-
il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato
dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (art. 2427, n. 22-quinquies, c.c.), e
-
il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (art. 2427, n. 22-sexies, c.c.).
17.6.6. Dati sulla revisione legale
17.6.6.Dati sulla revisione legaleSalvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella Nota integrativa del relativo bilancio consolidato, in Nota si deve riportare il corrispettivo di competenza dell’esercizio dovuto per la revisione legale dei conti annuali, per gli altri servizi di verifica svolti, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile (n. 16-bis) dell’art. 2427 c.c. La disposizione mira ad una migliore comprensione della indipendenza del revisore.
17.6.7. Altre informazioni
17.6.7.Altre informazioniNella Nota integrativa occorre inserire:
-
la descrizione della natura e dell’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427, n. 22-quater, c.c.) (
17.8.1.);
-
la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427, n. 22-septies, c.c.).
17.6.8. Informazioni su operazioni con parti correlate
17.6.8.Informazioni su operazioni con parti correlatePer la nozione di “parti correlate” e per il tipo di informazioni da fornire (art. 2427, n. 22-bis, c.c.) si deve fare riferimento a quanto contenuto nello IAS 24 precisando che meritano descrizione le operazioni se rilevanti e se non concluse a normali condizioni di mercato.
Per condizione di mercato si intende non solo il prezzo ma anche le altre condizioni (condizioni di pagamento, per esempio) e le motivazioni che hanno indotto a intrattenere le operazioni con una parte correlata anziché con terzi.
Ai sensi dello IAS 24, una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio. La correlazione sussiste nei seguenti casi:
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una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
-
ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
-
ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
-
è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante;
-
-
un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
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l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
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un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
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entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
-
un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
-
l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata. Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio;
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l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto a);
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una persona identificata al punto a), i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).
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Un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un’entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.
Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l’entità, tra cui:
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i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
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i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
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le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.
Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, tranne quando informazioni distinte sono necessarie al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con parti correlate sullo Stato patrimoniale della società.
L’obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell’esercizio deve sempre essere rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio.
L’obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell’esercizio deve sempre essere rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio.
Classificazione delle operazioni per le quali (D.Lgs. n. 173/2008) deve essere fornita l’informativa se effettuate con parti correlate, se rilevanti e laddove non concluse a normali condizioni di mercato (OIC 12):
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acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
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acquisti o vendite di immobili ed altre attività (esempio impianti, brevetti);
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prestazione od ottenimento di servizi;
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leasing;
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trasferimenti per ricerca e sviluppo;
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trasferimenti a titolo di licenza;
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trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi prestiti e apporti di capitale);
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clausole di garanzia o pegno;
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impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti esecutivi (rilevati e non rilevati). Per contratti esecutivi come contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previste oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura;
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estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di un’altra parte;
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retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.
17.6.9. Informativa sulle deroghe Covid
17.6.9.Informativa sulle deroghe CovidLe imprese che hanno utilizzato le deroghe concesse dalla normativa emergenziale Covid dovranno inserire in Nota integrativa la disclosure prevista.
In particolare:
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la società potrebbe aver scelto di sospendere fino al quinto esercizio successivo l’effetto degli artt. 2446, 2447 e 2484 c.c. in presenza di perdita di esercizio superiore al terzo del capitale o addirittura tali da aver fatto scendere il capitale al di sotto del minimo legale. Tale possibilità è stata introdotta nell’esercizio 2020 e poi prorogata fino all’esercizio 2022. In tal caso, “le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio” (art. 6, quarto c., D.L. n. 23/2020);
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la società potrebbe aver scelto di sospender in tutto o in parte gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, disposizione in vigore per i bilanci degli esercizi dal 2020 al 2023 (art. 50, c. 7-bis - 7-quater, D.L. n. 104/2020 e norme successive). La deroga va motivata in Nota integrativa, rappresentando anche l’impatto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;
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la società potrebbe aver scelto di sfruttare la possibilità di non svalutare i titoli e le partecipazioni incluse nell’attivo circolante, nei casi in cui il loro valore di presumibile realizzo sia inferiore al valore di iscrizione in contabilità (art. 45, c. 3-octies, 3-novies e 3-decies, D.L. n. 73/2022, disposizione confermata anche per l’esercizio 2023). In tal caso le società forniscono informazioni circa:
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le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
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la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.
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Per gli aiuti di Stato, ed in particolare quelli de minimis, pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), l’obbligo deve comunque essere assolto in Nota integrativa o sul sito internet, senza tuttavia specificare i dettagli dei benefici ricevuti. Dal 1° gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro e la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti (Legge n. 124/2017 - c. da 125 a 129 - s.m.i.: obbligo di comunicazione per aiuti e contributi pubblici).
17.7. Allegati al bilancio
17.7.Allegati al bilancio17.7.1. Relazione sulla gestione
17.7.1.Relazione sulla gestioneGli amministratori redigono la Relazione sulla gestione, allegata al bilancio di esercizio (art. 2428 c.c.).
La Relazione sulla gestione assume un fondamentale ruolo informativo per descrivere la gestione aziendale, collegando i risultati di bilancio alla più generale strategia di azienda.
Descrizione dell’andamento della gestione, dell’attività di ricerca, dei rischi e delle incertezze
Gli amministratori descrivono in modo fedele, equilibrato ed esauriente l’andamento della gestione trascorsa, la situazione della società, l’evoluzione prevedibile della gestione e i rischi e le incertezze gravanti su di essa (art. 2428, c. 1 e 2, n. 6, c.c.).
Obiettivo del documento è descrivere la strategia aziendale, per dare una chiave interpretativa ai valori di bilancio. La relazione ha contenuto discorsivo, di sintesi, adatto a collegare passato, presente e futuro dell’azienda per agevolare la comprensione della gestione.
La proiezione al futuro deriva anche dalla obbligatoria descrizione di:
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rischi e incertezze cui la società è esposta;
-
attività di ricerca e sviluppo (art. 2428, c. 3, n. 1, c.c.).
Analisi quantitativa
La Relazione fa particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti (ex art. 2428, c. 1, c.c.). Nella Relazione devono essere inseriti indicatori di risultato contabili e non contabili, se necessari per la comprensione della gestione aziendale, con riferimento agli importi riportati in bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Descrizione a livello di gruppo e rapporti con le imprese del gruppo
Il commento sulla gestione riguardare la gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa la società ha operato, anche attraverso le imprese controllate (art. 2428, c. 1, c.c.).
Senza la presentazione nel documento del livello del gruppo di società (e sempre più numerose sono le aziende facenti parte di gruppi societari), la comprensione della gestione aziendale sarebbe priva di elementi conoscitivi fondamentali.
La descrizione dei rapporti con le altre aziende del gruppo (imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime) richiede di indicare soprattutto i volumi di acquisti/vendite e finanziamenti concessi/ricevuti per operazioni con tali società (art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.). In questo modo si consente all’utente di capire quanto l’azienda disponga di un’autonoma capacità di manovra o dipenda invece dai legami indotti dall’appartenenza al gruppo.
Le aziende devono quindi presentare nella Relazione sulla gestione un prospetto dal quale risultino i crediti, i debiti, le garanzie prestate, gli impegni assunti nei confronti delle varie società appartenenti al gruppo e i costi/ricavi determinati dai rapporti con tali società.
Il prospetto deve essere distinto in una sezione riferita alle transazioni commerciali ed in una sezione riferita alla gestione finanziaria (OIC 1).
Gli amministratori devono poi specificare nella Relazione sulla gestione se le operazioni con le consociate sono effettuate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra parti indipendenti.
Nel caso in cui le operazioni non fossero effettuate a condizioni di mercato, la relazione deve indicare gli effetti prodotti da tali operazioni e le motivazioni sottostanti (OIC 12).
In sostanza, la Relazione sulla gestione deve “dare conto” che ci sono state decisioni influenzate dall’attività di direzione e coordinamento, e che tali decisioni sono state motivate. Stante l’importanza dell’informazione, l’indicazione è da fornire anche sulle operazioni per le quali la società ha fruito di un beneficio a seguito dell’appartenenza al gruppo.
Rapporti con il soggetto esercente attività di direzione e coordinamento
Sempre con riferimento al gruppo di cui fa parte l’azienda, gli amministratori devono inoltre indicare nella Relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati (artt. 2497-bis e 2497-ter c.c.).
Si ricorda che tale richiesta informativa si sovrappone con quanto già obbligatoriamente previsto al punto 22-bis della Nota integrativa.
Descrizione a livello di settore
L’informazione sugli andamenti gestionali deve essere fornita a livelli di dettaglio per ciascun settore nel quale l’azienda ha operato.
Cosa debba intendersi per settore può essere interpretato dalle aziende interessate in vari modi. Per settore potrebbe intendersi una ripartizione geografica della gestione operativa (Europa, Sud America, ecc. oppure Italia, Estero, e così via).
Più solitamente per settore si deve intendere la linea di business, ossia quell’articolazione per tipologia di prodotti (per una catena di supermercati prodotti alimentari e non, e all’interno dei primi prodotti freschi, snack, verdure, ecc.) oppure per funzionalità d’uso, cioè per tipo di bisogni della clientela che quei prodotti vanno a soddisfare (sempre con l’esempio dei supermercati potrebbe essere la variazione dei prodotti da prima colazione, da svago, da vacanza, ecc.).
Da questo punto di vista la libertà lasciata dal legislatore nell’interpretazione da attribuire al concetto di “settore” deve essere usata dagli amministratori per scegliere quella classificazione che meglio si adatta alla strategia aziendale, la più usata ai fini decisionali interni, in modo da consentire al lettore esterno di entrare maggiormente nella comprensione della dinamica aziendale.
Informazioni sulle risorse immateriali
Per le
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imprese di grandi dimensioni, definite dall’art. 1 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come le società che alla data di chiusura del bilancio hanno superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
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totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
-
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
-
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
-
-
e per le piccole e medie imprese quotate,
la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. include le informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. (modifica introdotta dall’art. 15 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 a partire dall’esercizio 2024).
Informazioni sull’ambiente e il personale e rendicontazione annuale di sostenibilità
Nella Relazione sulla gestione devono essere fornite le informazioni attinenti all’ambiente
e al personale (21.).
Si tenga presente che le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione, definita come “Rendicontazione individuale di sostenibilità”, le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Le imprese redigono la relazione di sostenibilità in conformità agli standard di rendicontazione
emanati dell’EFRAG, adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 29-ter dalla
Direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (21.).
Per il contenuto di tale relazione di sostenibilità si rinvia al capitolo 21.
In questa sede si ricorda solo che tale obbligo scatta:
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per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
-
per le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
-
-
per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
-
per le imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al c. 1, lett. a), n. 1);
-
per le piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, c. 10;
-
Informazioni specifiche
La Relazione deve indicare anche:
-
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni di società controllanti possedute alla chiusura dell’esercizio, con indicazione della frazione di capitale corrispondente (art. 2428, c. 3, n. 3, c.c.);
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il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni di società controllanti acquistate e/o alienate durante l’esercizio, con indicazione della frazione di capitale corrispondente e dei motivi delle compravendite (art. 2428, c. 3, n. 4, c.c.);
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l’elenco delle sedi secondarie della società (art. 2428, c. 3, n. 5, c.c.);
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l’evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, c. 3, n. 6, c.c.).
Politica di gestione del rischio finanziario
Nella Relazione sulla gestione delle aziende (art. 2428, n. 6-bis, c.c.) che fanno uso di strumenti finanziari, se significativa per la comprensione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, deve essere commentata la politica di gestione del rischio finanziario e descritta in particolare l’esposizione al rischio di prezzo degli strumenti finanziari (su cui influiscono i tassi di cambio, i tassi di interesse, l’evoluzione dei prezzi di mercato), il rischio di credito (per presunte insolvenze), il rischio di liquidità.
Contenuto della Relazione sulla gestione secondo il CNDCEC
Il CNDCEC ha emanato un documento per interpretare le informazioni richieste nella Relazione sulla gestione. Il documento distingue le informazioni tra obbligatorie e facoltative in base alla dimensione aziendale.
Le imprese minori forniscono solo le informazioni obbligatorie mentre quelle di maggiori dimensioni anche quelle facoltative.
La soglia per distinguere le imprese di “minori dimensioni” si basa su tre limiti (dipendenti inferiori a 250 unità, fatturato inferiore a 50 milioni di euro e capitale investito inferiore a 43 milioni di euro) che danno diritto, se non se ne supera due dei tre nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, a qualificarsi come impresa minore a questi fini.
Il documento considera obbligatorie nella relazione le seguenti informazioni:
-
Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario con determinazione dei principali indici di struttura finanziaria;
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fatturato e principali risultati intermedi del Conto economico;
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circa le informazioni relative all’ambiente e al personale, sono considerate obbligatorie le informazioni relative a responsabilità accertate in capo all’azienda su tali profili, condanne e sanzioni ricevute, mentre sono considerate facoltative le altre informazioni, tra le quali le politiche volte al miglioramento dell’impatto ambientale e agli investimenti in formazione e benessere del personale;
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rischi interni (fattori endogeni quali efficacia e efficienza dei processi produttivi e amministrativi, condizioni di liquidità aziendale, ecc.) ed esterni (aventi cause indipendenti dalla volontà aziendale, come minacce concorrenziali o rischi macro-economici), avendo riguardo alla loro potenziale incidenza (probabilità di verifica per importo del danno potenziale) sulla gestione aziendale. In particolare, il documento si sofferma sui rischi di natura finanziaria (rischio di mercato, di credito, di liquidità).
Le informazioni di natura non contabile sono considerate necessarie solo quando la comprensione degli andamenti gestionali ricorrendo solo a quelle di natura finanziaria è difficoltosa (esempio un brusco calo della redditività da un esercizio all’altro può essere spiegato ricorrendo a dati sulle quantità vendute).
Le informazioni contabili dovrebbero permettere anche la percezione della tendenza tramite presentazione dei dati per almeno due esercizi consecutivi.
17.7.2. Relazione del revisore legale
17.7.2.Relazione del revisore legaleIl progetto di bilancio deve restare depositato in copia presso la sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i 15 giorni che precedono l’assemblea (art. 2429, c. 3, c.c.).
Ne consegue che la Relazione di revisione deve essere consegnata alla società per il deposito entro il sedicesimo giorno antecedente alla data di convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.
Contenuto della relazione
La Relazione deve includere (art. 14, D.Lgs. n. 39/2010):
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un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
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la descrizione della portata della revisione legale svolta, con l’indicazione dei principi di revisione osservati;
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il giudizio sul bilancio, che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;
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eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
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il giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio e la presenza di errori significativi in tale documento;
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una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;
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l’indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.
La Relazione deve, inoltre, essere datata e sottoscritta dal responsabile della revisione. Di seguito vengono analizzati i singoli elementi costitutivi della Relazione.
Intestazione
L’intestazione della Relazione di revisione deve riportare la fonte normativa sulla base della quale la Relazione viene emessa (Principio di revisione ISA Italia 700).
Il contenuto della Relazione di revisione per tutte le tipologie di incarichi (a differenza di quanto, invece, avveniva in vigenza della precedente normativa) è disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010. Pertanto, il titolo della Relazione deve contenere il richiamo all’articolo sopra menzionato, oltre che ad eventuali disposizioni speciali e di settore (es. previsioni in materia di società di assicurazione o di società cooperative) (ISA Italia 700).
Destinatario
Il destinatario della Relazione è il soggetto che conferisce l’incarico, cioè l’assemblea degli azionisti o dei soci (Principio di revisione ISA Italia 700).
Il destinatario deve, quindi, essere indicato come segue:
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nel caso di società con capitale rappresentato da azioni: all’assemblea degli azionisti della (indicare il nome della società) Spa;
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nel caso di società con capitale non rappresentato da azioni e di società cooperative: all’assemblea dei soci della (indicare il nome della società).
Paragrafo introduttivo
Il paragrafo introduttivo della Relazione deve identificare:
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il bilancio sottoposto a revisione (inclusi la data di chiusura e il periodo di riferimento);
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il quadro delle regole di redazione del bilancio applicate dalla società.
Le norme di legge sul bilancio recepiscono gran parte dei contenuti dei Principi contabili nazionali, rappresentando questi ultimi uno strumento interpretativo-integrativo.
Pertanto, nell’indicare le regole di redazione applicate, si deve fare riferimento soltanto alle norme di legge che disciplinano il bilancio, senza esplicita menzione dei Principi contabili nazionali emessi dall’OIC (Principio di revisione ISA Italia 700).
Distinzione di responsabilità per la redazione del bilancio ed emissione del giudizio di revisione
Il paragrafo introduttivo deve contenere anche una dichiarazione circa la distinzione di responsabilità tra chi predispone il bilancio e chi è chiamato a verificarne la conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione (Principio di revisione ISA Italia 700).
In particolare, il bilancio è un documento predisposto dagli amministratori, la cui redazione richiede la formulazione di stime e valutazioni, nonché l’identificazione dei Principi contabili e dei metodi di contabilizzazione applicabili. Su tale documento il revisore contabile ha la responsabilità di effettuare le verifiche necessarie al fine di poter esprimere il proprio giudizio professionale.
Gli amministratori sono responsabili della redazione e della presentazione del bilancio in conformità al quadro normativo di riferimento. La revisione del bilancio non solleva gli amministratori dalle loro responsabilità (Principio di revisione ISA Italia 700).
L’identificazione della diversa responsabilità tra i redattori del bilancio ed i revisori non è esplicitamente richiesta dal legislatore. Tuttavia, il Principio di revisione ISA Italia 700 ne suggerisce l’inserimento, considerata la sua evidente utilità nel ridimensionare realisticamente le aspettative dei lettori ed utilizzatori della Relazione di revisione.
Secondo paragrafo: portata della revisione e principi applicati
Il secondo paragrafo contiene la descrizione della portata della revisione legale, precisando i principi di revisione seguiti.
La Relazione deve indicare i principi di revisione osservati che sono gli ISA Italia approvati dalla Ragioneria Generale dello Stato e risultanti dalla collaborazione con Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), l’Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) e Consob.
Viene inoltre ricordato che i principi di revisione sono un corpo di regole generali che, alla luce dell’esperienza professionale del revisore, devono essere declinate in procedure di revisione specifiche, il cui contenuto varia al variare delle dimensioni e delle altre caratteristiche specifiche dell’impresa assoggettata a revisione legale.
La Relazione deve includere l’affermazione che la revisione è stata pianificata ed eseguita al fine di ottenere una ragionevole certezza che il bilancio non sia inficiato da errori rilevanti.
In merito alla portata della revisione, il Principio di revisione ISA Italia 700 prevede che la Relazione deve descrivere la revisione contabile dichiarando quanto di seguito riportato:
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la revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti in bilancio;
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le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio dell’impresa, al fine di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa;
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la revisione contabile comprende anche una valutazione dell’appropriatezza dei Principi contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.
Il revisore deve dichiarare che il lavoro svolto fornisce una ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale sul bilancio.
Riferimento alle informazioni comparative e revisione dell’esercizio precedente
La Relazione deve contenere, in relazione ai dati comparativi che per legge devono essere presentati nel bilancio, il riferimento alla Relazione di revisione relativa al bilancio del precedente esercizio (comunicazione Consob DAC/99088450/99, par. 2.d; Principio di revisione ISA Italia 710).
Secondo il Principio di revisione ISA Italia 710 il revisore deve stabilire se il bilancio include le informazioni comparative richieste dal quadro normativo e se tali informazioni siano classificate in modo appropriato. A tale scopo, deve valutare se:
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le informazioni comparative concordino con gli importi e le altre informazioni presentati nel periodo precedente oppure, ove appropriato, siano stati rideterminati;
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i Principi contabili utilizzati per le informazioni comparative siano uniformi a quelli adottati nel periodo in esame, oppure, laddove essi siano stati cambiati, se tali cambiamenti siano stati correttamente contabilizzati e adeguatamente presentati e oggetto di informativa.
Qualora il revisore, nella revisione del periodo in esame, venga a conoscenza di un possibile errore significativo nelle informazioni comparative, deve svolgere procedure ulteriori al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esiste un errore significativo.
Qualora il revisore abbia sottoposto a revisione il bilancio del periodo precedente, egli deve seguire anche le regole dell’ISA Italia 560.
Se il bilancio del periodo precedente:
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è rettificato, il revisore deve stabilire se le informazioni comparative concordano con il bilancio rettificato;
-
ha ricevuto giudizio “clean” senza rettifiche, deve esprimere giudizio con rilievi o negativo.
Il revisore deve richiedere attestazioni scritte per tutti i periodi cui si riferisce il giudizio. Il revisore deve acquisire altresì un’attestazione scritta specifica in merito a eventuali correzioni di errori significativi nel bilancio del periodo precedente che influisce sulle informazioni comparative.
Qualora siano presentati i dati corrispondenti, il giudizio del revisore non deve fare riferimento ad essi eccetto nelle circostanze descritte in seguito.
Se la relazione del periodo precedente conteneva un giudizio con modifiche, e il problema non è stato risolto, il revisore deve esprimere un giudizio con modifica sul bilancio del periodo in esame.
Nella relazione, nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica al giudizio, il revisore deve:
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fare riferimento, nella descrizione della causa della modifica al giudizio, sia ai dati del periodo in esame sia ai dati corrispondenti, qualora gli effetti o i possibili effetti dell’aspetto sui dati del periodo in esame siano significativi; ovvero
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negli altri casi, spiegare che il giudizio è stato espresso con modifica a causa degli effetti o dei possibili effetti dell’aspetto non risolto sulla comparabilità dei dati del periodo in esame con i dati corrispondenti.
In caso di revisore diverso per esercizio precedente, il revisore, in un paragrafo della relazione relativo ad altri aspetti, deve dichiarare che il bilancio del periodo precedente è stato revisionato da altro revisore, riportare il giudizio espresso dal precedente revisore e, in caso di giudizio con modifica, le relative motivazioni, la data di tale relazione.
Qualora il bilancio del periodo precedente non sia stato oggetto di revisione, il revisore, in un paragrafo della relazione relativo ad altri aspetti, deve dichiarare che i dati corrispondenti non sono stati sottoposti a revisione.
Tale dichiarazione, tuttavia, non esime il revisore dall’obbligo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto che i saldi di apertura non contengono errori che influiscono significativamente sul bilancio del periodo in esame.
Terzo paragrafo: giudizio del revisore
La Relazione di revisione deve indicare con chiarezza il giudizio del revisore sul fatto che il bilancio sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Il revisore può esprimere i seguenti giudizi sul bilancio:
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giudizio positivo senza rilievi;
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giudizio positivo con rilievi;
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giudizio negativo;
-
impossibilità di esprimere un giudizio.
Qualora il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la Relazione illustra analiticamente i motivi della decisione (ex art. 14, c. 3, D.Lgs. n. 39/2010).
Richiami di informativa
Il revisore può, qualora lo ritenga opportuno, esporre, nel paragrafo successivo a quello del giudizio, uno o più richiami d’informativa (o “paragrafo d’enfasi”), riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio, meritino di essere richiamate all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso.
I richiami di informativa divergono, quanto a natura, rispetto ai rilievi, in quanto non sono finalizzati ad evidenziare “patologie” del bilancio, bensì fatti o situazioni già oggetto di analisi nelle relazioni degli amministratori, che, ai fini di un giudizio maggiormente completo, vengono richiamati dagli stessi revisori.
I richiami di informativa non possono, quindi, essere utilizzati dal revisore per (Principio di revisione ISA Italia 706):
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esporre proprie considerazioni e commenti;
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segnalare rilievi;
-
integrare aspetti dell’informativa ritenuti carenti.
La stessa posizione del richiamo di informativa dopo il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio ne qualifica la natura e segnala che il revisore non ha nulla da eccepire a quanto sta richiamando.
Possibili richiami di informativa (Principio di revisione ISA Italia 796):
-
rilevanti modifiche nell’assetto o nell’operatività dell’impresa (es. modifiche statutarie, perdita della condizione di mutualità prevalente nelle cooperative, ecc.);
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operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso dell’esercizio (es. scorpori, fusioni, ecc.);
-
situazioni di incertezza e passività potenziali adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori, per le quali il revisore ha ritenuto di esprimere un giudizio senza rilievi;
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particolari criteri di valutazione utilizzati o cambiamenti nei criteri di valutazione (es. modifica dei piani di ammortamento dei beni ammortizzabili);
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rivalutazioni previste da leggi speciali;
-
adesione a condoni o a istituti fiscali opzionali;
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operazioni inusuali con effetti significativi;
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rinvio al bilancio consolidato.
Altri aspetti
L’ISA Italia 706 prevede l’inserimento di paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione di revisione, che fanno riferimento a un aspetto diverso rispetto a quelli presentati ovvero oggetto dell’informativa di bilancio e che secondo il giudizio professionale del revisore sono di particolare rilevanza. Questi paragrafi sono rilevanti ai fini della comprensione da parte dei lettori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.
Se tale paragrafo ulteriore è rilevante secondo il giudizio professionale del revisore, esso deve essere inserito a condizione che:
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non sia vietato da leggi e regolamenti;
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l’aspetto non sia stato identificato come un aspetto chiave della revisione contabile (KAM).
Il revisore può considerare necessario inserire in un paragrafo di questo tipo la spiegazione dei motivi per cui non può recedere dall’incarico nonostante gravi limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione. Tale circostanza può infatti implicare dei possibili effetti pervasivi derivanti dall’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti (ISA Italia 706, A10).
Giudizio sulla coerenza e conformità tra bilancio e Relazione sulla gestione
La Relazione di revisione deve contenere un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge.
Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella Relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori (ex art. 14, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 39/2010).
Il revisore ha dunque la responsabilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme sulla base delle specifiche procedure previste, segnalando anche eventuali errori significativi entro quest’ultima. Pertanto, detto giudizio implica anche che il contenuto prescritto dall’art. 2428 circa la Relazione sulla gestione sia effettivamente presente in tale documento.
Dichiarazione su eventuali incertezze sulla continuità
Il revisore deve rilasciare anche una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.
Data e firma
Completano la relazione del revisore l’indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.
Aspetti chiave della revisione
Le relazioni di revisione relative ai bilanci delle società quotate devono obbligatoriamente contenere, anche l’indicazione degli aspetti chiave della revisione contabile (Key Audit Matter, KAM) (ISA Italia 701).
Tale previsione ha l’obiettivo di migliorare il valore comunicativo della relazione offrendo maggiore trasparenza circa la revisione contabile svolta e riducendo così l’expectation gap. I KAM forniscono infatti informazioni sugli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati più significativi nella revisione contabile del bilancio.
I KAM aiutano inoltre i lettori della relazione a comprendere l’impresa e le aree del bilancio che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione. A questo proposito, è importante notare che il paragrafo dei KAM:
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non sostituisce l’informativa finanziaria che il quadro normativo richiede alla direzione di fornire o che sia altrimenti necessaria per conseguire una corretta rappresentazione;
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non sostituisce l’espressione di un giudizio con modifica qualora esso sia richiesto dalle circostanze dello specifico incarico di revisione secondo l’ISA Italia 705;
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non sostituisce l’espressione di un giudizio che, quando esiste un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, deve conformarsi a quanto previsto dall’ISA Italia 570;
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non rappresenta un giudizio separato su singoli aspetti.
Nella selezione dei KAM da comunicare il revisore deve tenere conto de:
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le aree per cui è stato identificato e valutato un rischio più elevato di errori significativi, o sono stati identificati rischi significativi secondo l’ISA Italia 315;
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i giudizi significativi del revisore relativi ad aree di bilancio che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione, incluse le stime contabili che sono soggette a un elevato grado di incertezza;
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l’effetto sulla revisione contabile di eventi o operazioni significativi verificatisi nel corso del periodo amministrativo.
La descrizione di ciascun KAM nella relazione di revisione deve includere un riferimento all’eventuale informativa nel bilancio e deve indicare:
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perché l’aspetto è stato ritenuto uno di quelli più significativi nella revisione ed è stato quindi ritenuto un aspetto chiave della revisione;
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in che modo l’aspetto è stato affrontato nell’ambito della revisione.
17.8. Postulati di bilancio
17.8.Postulati di bilancio17.8.1. Requisiti essenziali: continuità e competenza
17.8.1.Requisiti essenziali: continuità e competenzaIl bilancio di esercizio presuppone due premesse fondamentali: l’impresa che redige il bilancio deve essere
in continuità di funzionamento ed il bilancio deve essere redatto secondo il criterio
di competenza economica (art. 2423-bis, n. 1 e n. 3, c.c.).
Continuità di funzionamento
Un’impresa è considerata in continuità di funzionamento finché non è intervenuta una causa di scioglimento della società accertata dall’assemblea o dal Tribunale (art. 2484 c.c. e OIC 11).
Da quel momento in poi, la società entra nella fase di liquidazione ed il bilancio non sarà più redatto secondo le norme del Codice civile descritte nei precedenti paragrafi che presuppongono la continuità di funzionamento, ma secondo criteri di liquidazione (OIC 5), dal momento che le attività componenti il patrimonio non hanno a tal punto più lo scopo di contribuire ad una combinazione produttiva, ma di esser vendute singolarmente, come avviene nella liquidazione aziendale.
Tuttavia se anche gli amministratori ritenessero che la continuità sia venuta meno, ma non è stato ancora deliberato lo scioglimento della società, la redazione del bilancio dovrà esser fatta continuando ad usare le regole stabilite dalle norme del Codice civile per la redazione del bilancio (art. 2423-2435-ter c.c.), applicate in modo estremamente prudenziale, ossia svalutando tutte le attività il cui recupero non sia ipotizzabile.
La continuità aziendale richiede quindi si possa prevedere lo svolgimento dell’attività aziendale nel prossimo futuro e tipicamente questa circostanza si dimostra predisponendo un piano economico-finanziario dal quale risulti principalmente la sostenibilità finanziaria fino al termine dell’esercizio successivo (Principio di revisione ISA 570).
OIC 11 - La versione aggiornata dell’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio” è stata pubblicata il 22 marzo 2018.
Il nuovo documento si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva, tranne i paragrafi relativi alla “Prospettiva della continuità aziendale” (21-24) che si applicano a partire dal 1° gennaio 2017. È permessa comunque l’applicazione anticipata di tutto il principio. Con l’entrata in vigore di tali paragrafi (21-24) sono sospese le disposizioni di cui al capitolo 7 dell’OIC 5 - Bilanci di liquidazione.
Secondo la nuova versione dell’OIC 11 e come anche richiamato nelle considerazioni sulle motivazioni alla base delle decisioni assunte, la continuità viene considerata come sinonimo di funzionalità aziendale.
I casi di crisi d’impresa non devono giustificare l’abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati con molta cautela. Nelle situazioni di crisi, quindi, non è consentito abbandonare la prospettiva della continuità aziendale, dal momento che questa, seppur incerta, continua ancora a persistere.
Soltanto quando viene accertata dall’organo amministrativo una causa di scioglimento, i principi di continuità aziendali saranno abbandonati e la valutazione delle voci di bilancio non sarà fatta in una prospettiva di continuità, ma applicando comunque i criteri di funzionamento tenendo conto di un limitato e maggiormente ristretto orizzonte temporale di riferimento. Solo dopo il formale inizio della procedura di liquidazione, infatti, potranno essere applicati i criteri di liquidazione.
Sebbene non vi siano specifiche richieste di informativa in bilancio da parte del Codice civile e dei Principi contabili, è opportuno che gli amministratori all’inizio della Nota integrativa chiariscano le incertezze riferite alla continuità. Un’utile guida in questo senso è rappresentata dal documento emesso dallo IASB “Going concern-a focus on disclosure. A dynamic assessment” nel gennaio del 2021.
Secondo tale guida gli amministratori devono esporre le incertezze significative riguardo la continuità descrivendo le azioni intraprese per garantirne l’esistenza e il rischio che residua dopo la loro adozione.
Competenza economica
La seconda premessa di fondo è che il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo il principio della competenza economica: si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento (art. 2423-bis, n. 3, c.c.) nel senso che l’attribuzione di costi e ricavi al Conto economico prescinde dalla manifestazione monetaria, che può essere anticipata o posticipata rispetto all’esercizio in cui sono imputati a Conto economico.
La regola civilistica è che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio per cui un ricavo è di competenza dell’esercizio solo quando il bene/servizio è stato
venduto, ossia è avvenuto il realizzo finanziario che poi è la logica conseguenza del postulato della prudenza (17.8.5.).
Gli errori contabili
Una questione specifica riferita alla competenza temporale riguarda la correzione di errori compiuti nel bilancio del precedente esercizio, tema trattato dall’OIC 29 ai paragrafi 44-58.
Secondo tale principio un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un Principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.
Si badi bene che gli errori non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura. In particolare, non costituiscono errori:
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le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento, né
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l’adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.
Il trattamento contabile descritto in seguito dipenderà dalla rilevanza dell’errore. Secondo l’OIC 29, ed in linea con il postulato della rilevanza di cui all’OIC 11 e più avanti commentato, un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.
Per quanto riguarda la rilevazione in bilancio, una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l’errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento. A seconda della rilevanza o meno dell’errore, vi sono due trattamenti contabili alternativi.
La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato.
Un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei dati comparativi, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare o l’effetto di competenza dell’esercizio precedente ovvero l’effetto cumulativo dell’errore, caso nel quale, si deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l’esercizio corrente. Anche in questo caso, la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:
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se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l’esercizio precedente; o
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se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente.
Quando non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente di un errore rilevante, la società deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l’esercizio corrente. Anche in questo caso, la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo di un errore rilevante all’inizio dell’esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, la società deve rideterminare i valori comparativi per correggere l’errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.
L’OIC 29 ricorda che In alcuni casi un errore commesso nell’esercizio precedente può essere tale da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato tale bilancio. Esula dall’ambito di applicazione di questo principio, in quanto di natura strettamente giuridica, la trattazione delle circostanze che possono dar luogo all’invalidità della delibera di approvazione del bilancio.
Nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti la Nota integrativa illustra:
-
la descrizione dell’errore commesso;
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l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico interessata; e
-
le motivazioni alla base dell’utilizzo delle facilitazioni nei casi in cui non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente di un errore rilevante o non è fattibile determinare l’effetto cumulativo di un errore rilevante all’inizio dell’esercizio corrente.
Al contrario, la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti invece è contabilizzata nel Conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Come profilo applicativo della competenza economica, si devono includere nel bilancio i riflessi contabili dei fatti avvenuti prima della chiusura dell’esercizio ed escludere gli altri. In questo senso si devono considerare i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ma noti entro la data di formazione del bilancio d’esercizio distinguendo 3 tipologie (OIC 29).
Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio - Sono fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.
L’OIC 29 indica molti esempi di tali fatti come:
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la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
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i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerge che talune attività, già alla data di bilancio, avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio.
Alcuni fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio sono:
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Il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
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la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
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la definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un maggior prezzo di acquisto di un’attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un’attività ceduta prima della fine dell’esercizio;
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la scoperta di un errore o di una frode.
Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio - Sono quei fatti che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo quali ad esempio:
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la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
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la distruzione di impianti di produzione causata da calamità avvenute dopo la chiusura dell’esercizio;
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la perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio;
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la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusa nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio;
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la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio.
Questi fatti non influiscono su Stato patrimoniale e Conto economico ma sono illustrati nella Nota integrativa perché la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale - Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa.
Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.
Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.
17.8.2. Clausola generale
17.8.2.Clausola generaleIl bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio, espressione da intendersi come la “clausola generale del bilancio”, al cui rispetto sono informate tutte le altre regole (art. 2423, c. 2, c.c.).
Chiarezza e correttezza
La chiarezza è sinonimo di comprensibilità del bilancio per un soggetto esterno. Si può parlare di chiarezza sostanziale e di chiarezza formale.
La chiarezza in senso sostanziale riguarda il contenuto informativo e richiede un accorto bilanciamento tra le esigenze di sintesi tipiche del bilancio e di evitare la divulgazione di dati sensibili dal punto di vista competitivo, e le esigenze informative dei lettori, che devono ricavare dal bilancio gli elementi essenziali per comprendere le scelte valutative compiute dagli amministratori.
La chiarezza in senso formale riguarda il linguaggio usato dagli amministratori nel commentare nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione i dai di bilancio. Il linguaggio non deve essere criptico, ricorrendo se del caso alla spiegazione dei termini più tecnici utilizzati.
La correttezza deve essere applicata nella sua componente oggettiva e soggettiva.
La correttezza “oggettiva” si risolve nella corretta applicazione delle norme civilistiche e professionali che presiedono la redazione del bilancio.
La correttezza soggettiva è da interpretarsi come onestà e neutralità dei redattori per non privilegiare nelle scelte di bilancio centri di interessi particolare (es. i finanziatori a titolo di credito piuttosto che i soci di maggioranza).Un profilo particolare della correttezza soggettiva riguarda anche i toni usati nel commento degli amministratori che devono essere il più possibile asettici, per evitare di condizionare il lettore nella sua interpretazione dei dati contenuti in bilancio.
Valutazione separata degli elementi eterogenei
Come applicazione del principio della chiarezza si devono valutare separatamente gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (art. 2423-bis, n. 5, c.c.).
Per cui se la voce comprende elementi con diversa funzione svolta entro l’azienda, detti elementi dovranno essere valutati separatamente.
Nella voce “altre immobilizzazioni materiali” sono compresi mobili e computer, arredi, oggetti decorativi e autovetture, beni distinti per caratteristiche di uso e tassi di obsolescenza. Tali beni avranno processi valutativi distinti.
Divieto di compensazioni di partite
La Direttiva n. 34/2013 ed il Codice civile (art. 2423-ter, sesto c.) vietano la compensazione fra voci dell’attivo e del passivo e quella tra costi e dei ricavi ma la direttiva prevede che gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell’attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella Nota integrativa.
Il Codice civile non aveva previsto un’informativa in Nota integrativa sugli importi lordi oggetto di compensazione. Per recepire la facoltà concessa dalla direttiva, è stato previsto quanto segue (art. 24, c. 2, Legge 23 dicembre 2021, n. 238):
“a) all’articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella Nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»
b) all’articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto comma dell’articolo 2423-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell’articolo 2423- ter,”
Per recepire tale modifica normativa l’OIC ha integrato i Principi contabili nazionali nelle parti in cui è affrontato il tema delle compensazioni delle partite indicando l’obbligo di fornire informativa sugli importi lordi, specificando che tale disposizione si applica anche ai casi in cui la compensazione è prevista dai Principi contabili nazionali emanati dall’OIC.
Operativamente questa modifica riguarda i seguenti elementi:
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Contributi pubblici: nel caso la società abbia ricevuto contributi pubblici e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell’immobilizzazione, in Nota integrativa si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo.
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Attività e passività tributarie: in molti casi, la legislazione fiscale permette alla società di compensare i debiti e crediti tributari e, di conseguenza, regolare l’operazione mediante un unico pagamento. Ai fini della classificazione in bilancio, la società effettua la compensazione dei crediti e debiti tributari solo se: i) ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale; e ii) intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento. Ai sensi dell’art. 2423-ter, c. 6, la società nella Nota integrativa dà informativa degli importi lordi - dei suddetti crediti e debiti tributari compensati.
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Imposte anticipate e differite: i Principi dell’OIC stabiliscono che non è consentito portare le attività per imposte anticipate/passività per imposte differite a riduzione del valore degli elementi dell’attivo e del passivo cui sono correlate, poiché in contrasto con la clausola generale della chiarezza e con il divieto di compensazione delle partite (cfr. artt. 2423, c. 2, e 2423-ter, c. 6, c.c.). Ai sensi dell’art. 2423-ter, c. 6, la società nella Nota integrativa dà informativa delle imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del Conto economico “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.
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Utili e perdite su cambi: ai sensi dell’art. 2423-ter, c. 6, c.c. sono indicati nella Nota integrativa gli importi lordi degli utili e perdite su cambi inclusi nella voce C17-bis) del Conto economico “utili e perdite su cambi”.
Rappresentazione veritiera
Il bilancio non esprimerà mai una verità assoluta; gli amministratori dovranno presentare però un bilancio attendibile, che rispecchi la realtà gestionale e un coerente sistema di ipotesi sulla gestione futura che devono essere adeguatamente rappresentate. In questa valutazione sono di supporto i Principi contabili come regole standard di comportamento a guida delle valutazioni.
Tali regole non prevedono ogni situazione ma agevolano la definizione di un quadro attendibile. Il bilancio può essere “veritiero”; non potendo mai essere “vero”.
Per la chiarezza, verità e correttezza, le norme stabilite dal Codice civile in materia di bilancio possono essere integrate per garantire la completezza informativa e derogate, qualora la loro applicazione impedisca il raggiungimento dei suddetti scopi.
Completezza informativa
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423, c. 3, c.c.).
In altre parole, la rappresentazione attendibile è così rilevante che, se gli amministratori non la ritengano raggiunta tramite le norme di legge sul bilancio, essi devono inserire le informazioni mancanti, sia pur non previste dalla legge, ma necessarie per la rappresentazione veritiera e corretta.
Deroga obbligatoria
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata (art. 2423, c. 5, c.c.).
Il legislatore impone la deroga delle stesse norme di legge sul bilancio se non è raggiunto lo scopo principale del bilancio della rappresentazione veritiera e corretta. La deroga è permessa nei soli casi “eccezionali” che non possono essere previsti.
In tali casi la Nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
L’esercizio della deroga deve essere motivato e illustrato nel suo impatto e non può causare, per il solo fatto che gli amministratori hanno compiuto una deroga, un invio a Conto economico di ricavi. Per cui, se la deroga fa incrementare una attività o diminuire una passività, si deve rilevare l’incremento di una riserva del netto, come in presenza di “utili potenziali” non ancora realizzati.
17.8.3. Rilevanza
17.8.3.RilevanzaDai bilanci 2016 è stato esplicitato anche il postulato della rilevanza informativa, in quanto non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione (art. 2423, c. 4, c.c.).
Il senso è che il bilancio può omettere l’esposizione e il commento di importi irrilevanti, o l’applicazione di criteri di valutazione che in relazione alla loro complessità ed allo sforzo amministrativo per applicarli non danno beneficio informativo. Si chiede alle società di commentare in Nota la politica adottata a tale riguardo.
Alcuni esempi applicativi di tale principio sono contenuti negli OIC.
Esempi applicativi della rilevanza informativa
Le disposizioni dell’OIC 19 Debiti sui criteri con cui la società ha dato attuazione al principio generale della rilevanza prevedono che se una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa deve illustrare in Nota integrativa le politiche di bilancio adottate. Disposizioni analoghe sono contenute nell’OIC 15 Crediti.
Le disposizioni dell’OIC 20 Titoli di debito in tema di informativa da rendere in Nota integrativa prevedono che se una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo, la società ai sensi di tale normativa illustra in Nota integrativa le politiche contabili adottate.
E ancora: se, ad esempio, una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi, la società ai sensi di tale normativa illustra in Nota integrativa le politiche contabili adottate.
Nell’OIC 13 Rimanenze esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in Nota integrativa, in materia di determinazione del costo delle rimanenze con metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato, sono rappresentati dall’utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo.
Nell’OIC 16 Immobilizzazioni materiali esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in Nota integrativa, sono rappresentati dall’iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali, o l’utilizzo ai fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i cespiti acquistati nell’anno, se la quota d’ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
17.8.4. Sostanza economica
17.8.4.Sostanza economicaLa rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza economica dell’operazione o del contratto (art. 2423-bis, c. 1, n. 1-bis, c.c.).
Esempi applicativi del postulato della sostanza economica
In base alle disposizioni dell’OIC 15 Crediti, in tema di applicazione del criterio del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione, è previsto che, nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del Conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l’operazione. Analoghe disposizioni sono previste per i debiti finanziari nell’OIC 19 Debiti.
Nell’OIC 15 Crediti e nell’OIC 19 Debiti le disposizioni circa la rilevazione iniziale dei crediti e debiti per compravendita di beni fanno riferimento al passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
Nell’OIC 16 Immobilizzazioni materiali sono chiarite le regole da seguire al momento dell’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali, secondo cui le stesse sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà.
In ogni caso il principio stabilisce che se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici e che comunque nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali. La stessa specificazione è riportata nell’OIC 13 Rimanenze ai fini della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino.
17.8.5. Prudenza e valore recuperabile
17.8.5.Prudenza e valore recuperabileLa valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza (art. 2423-bis, n. 1, c.c.).
Il richiamo della prudenza amministrativa è un vero e proprio postulato, qui affermato in termini generali e poi declinato nelle valutazioni dei singoli elementi.
Per la prudenza, in sintesi, gli utili soltanto sperati non debbono essere inviati al Conto economico mentre i costi anche non realizzati ma soltanto temuti (ad esempio accantonamento per rischi) devono invece trovarvi collocazione.
Il postulato della prudenza mira a conservare il capitale in azienda, per evitare il rischio che i proprietari decidano di prelevare utili “incerti” a potenziale danno dei terzi creditori.
La prudenza trova conferma anche nell’obbligo di considerare i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (art. 2423-bis, n. 4, c.c.).
In caso di un danno ad un macchinario conosciuto dopo la chiusura dell’esercizio, ma avvenuto entro questo termine, le perdite relative andranno a carico del periodo amministrativo in cui si è verificato, con prevalenza dell’aspetto oggettivo rispetto a quello soggettivo.
Applicato alla valutazione delle attività il postulato della prudenza implica che gli elementi non possano essere valutati ad un valore superiore a quello recuperabile, definito come il maggiore tra il valore di realizzo diretto, se esiste, ed il valore recuperabile con l’uso.
17.8.6. Comparabilità
17.8.6.ComparabilitàLa comparabilità significa costanza di applicazione dei criteri di valutazione, sia esposizione delle voci costanti nel tempo, sia segnalazione delle operazioni straordinarie che hanno modificato sensibilmente la struttura aziendale (es. fusioni, cessioni di rami aziendali, ecc.).
Comparabilità formale
La costanza della struttura dei prospetti contabili componenti il bilancio è sancita dal legislatore (art. 2423-ter c.c.) e rende inderogabile gli schemi degli artt. 2424 e 2425 c.c.
Il legislatore impone di mostrare per ogni voce il corrispondente importo dell’esercizio precedente.
Nei bilanci deve poi essere fornita evidenza dell’impatto contabile di operazioni come eventi straordinari, fusioni, scorpori, cessione di rami d’azienda che rendono ardua la comparabilità di bilanci relativi ad esercizi precedenti (OIC 11).
Comparabilità sostanziale
La comparabilità sostanziale è intesa come costanza dei criteri di valutazione nel senso che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro (art. 2423-bis, n. 6, c.c.).
Costanza dei criteri di valutazione
Il presupposto di questa affermazione consiste nel fatto che per ciascuna delle voci in bilancio possono essere applicati criteri di valutazione diversi, anche rimanendo entro il range di quelli ammessi dallo stesso legislatore.
Usare criteri di valutazione mutevoli nel corso del tempo renderebbe scarsamente comparabili i bilanci tra loro e la comparabilità dei bilanci assume per i terzi lettori un’importanza basilare, consentendo di confrontare l’evoluzione della gestione dell’azienda avvenuta nel periodo con quello degli esercizi precedenti, onde dedurne indicazioni sulla tendenza verso il mantenimento, l’abbandono o il ripristino delle condizioni di economicità.
Mantenere gli stessi criteri di valutazione riduce anche lo spazio di manovra a favore degli amministratori nel mutare di volta in volta criteri per tentare di esporre situazioni apparentemente migliori di quelle ottenibili applicando i vecchi criteri.
Tale principio tuttavia non è assoluto.
Deroga alla costanza dei criteri di valutazione
Si ammette anche la deroga alla costanza dei criteri di valutazione in casi eccezionali precisando che la Nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 2423-bis, ultimo c., c.c.).
Questa deroga deve operarsi solo quando la costanza di applicazione condurrebbe alla violazione dei principi della rappresentazione veritiera e corretta, primario postulato del bilancio.
Per tutelarsi poi dal rischio di non consentire la comparabilità dei bilanci nel tempo, il legislatore ha opportunamente previsto che la Nota integrativa fornisca comunque tutti quei dati che permettano di confrontare il bilancio redatto secondo i nuovi criteri con i bilanci predisposti con i precedenti metodi impiegati.
Cambiamento di Principio contabile e cambiamento di una stima contabile
Il cambio di principio rientra nel precetto del codice (art. 2423-bis, n. 6, c.c.), in quanto è una variazione rispetto al Principio contabile adottato nel precedente esercizio.
I cambi di stime rientrano nel normale processo di redazione del bilancio e riguardano l’aggiornamento delle previsioni sulla realizzabilità futura degli elementi patrimoniali.
In genere è agevole distinguere un cambiamento di stima da un cambiamento di Principio contabile.
Ma vi sono casi in cui tale distinzione non è immediata.
Per certi oneri differibili, una società può passare dal capitalizzare un onere ad addebitarlo al Conto economico nell’esercizio di sostenimento, perché nuove informazioni indicano incerto l’ottenimento di benefici futuri da quell’onere.
Capitalizzazione e addebito al Conto economico sono criteri contabili alternativi; tuttavia, in questa ipotesi il cambiamento non rappresenta una scelta generale di politica contabile aziendale, e quindi la modifica è un cambiamento di stima e non di principio (OIC 29).
Un cambiamento di Principio contabile è ammesso solo se validamente motivato e se adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società.
Il cambiamento di un Principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono trattati in conformità al nuovo principio, che può essere applicato considerandone gli effetti retroattivamente o prospetticamente.
Si ha applicazione retroattiva quando il nuovo Principio contabile è applicato anche a fatti ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.
Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo a eventi e operazioni a partire dall’esercizio in cui interviene il cambiamento.
Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio.
Gli effetti dei cambiamenti di Principi contabili sono rilevati retroattivamente, salvo i casi in cui non sia ragionevolmente possibile calcolare l’effetto pregresso del cambiamento di principio oppure la determinazione dell’effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.
Un’azienda ha finora imputato i costi indiretti industriali ai prodotti in rimanenza secondo una certa base di riparto (criterio Alfa) tale da comportare rimanenze di 400 all’inizio dell’esercizio e di 600 al termine.
Durante il nuovo esercizio si ipotizzi che gli amministratori, per conformarsi a regole contabili della capogruppo, optino per un nuovo criterio di imputazione di tali costi indiretti (criterio Beta), secondo il quale le rimanenze iniziali di prodotti passano ad un valore di 350 e quelle finali a 470.
Rimanenze iniziali | Rimanenze finali | Variazione rimanenze | |
Criterio Alfa (vecchio) | 400 | 600 | + 200 |
Criterio Beta (nuovo) | 350 | 470 | + 120 |
Differenza (Beta-Alfa) | - 50 | -130 | -80 |
L’effetto cumulato è costituito dal - 50 di differenza tra i due valori delle rimanenze iniziali che impatta sulle riserve di utili per applicazione dell’effetto retroattivo.
Nel bilancio apparirà poi al punto A.3 del Conto economico la variazione delle rimanenze di prodotti per + 120 applicando all’esercizio il criterio Beta, dovuto al normale svolgersi degli eventi nel nuovo esercizio.
In questo modo se sommassimo algebricamente il ricavo di 120 come variazione di magazzino calcolata con il nuovo principio e i - 50 costituenti l’effetto cumulato iniziale derivante dal cambio di criterio, otterremmo + 70, che rappresenta la differenza tra le rimanenze iniziali calcolate con il vecchio principio (400) e le rimanenze finali calcolate con il nuovo (470).
Le rilevazioni contabili, riferendoci all’esempio esposto, saranno dunque le seguenti:
1/1 - Ripresa rimanenze iniziali prodotti con vecchio criterio
CE | A.II | Variazione rimanenze prodotti (o Rimanenze iniziali) |
350 | |
SP | Riserve di utili per cambio principio contabile |
50 | ||
SP | C.I.4 | Prodotti | 400 |
31/12 - Rilevazione rimanenze finali con nuovo criterio
SP | C.I.4 | Prodotti | 470 | |
CE | A.II | Variazione rimanenze prodotti (o Rimanenze finali) |
470 |
L’OIC 29 chiede poi di evidenziare in Nota integrativa non solo l’effetto cumulato sopra descritto che incide sul patrimonio netto iniziale, ma anche l’effetto ordinario del cambio di principio sul risultato di esercizio. Nell’esempio sopra riportato tale effetto ordinario rappresenta la differenza tra la variazione del magazzino tra nuovo criterio (+120) e vecchio criterio (+200), ossia - 80. In questo modo:
-
la variazione delle rimanenze di prodotti avrà saldo “avere” di 120, come incremento delle rimanenze valutate con il nuovo criterio;
-
i prodotti appariranno in Stato patrimoniale per 470, valore derivante dall’applicazione del nuovo criterio;
-
nel patrimonio netto apparirà una riserva con saldo negativo di 50 che ha significato se si pensa che rappresenta in sostanza lo “scorporo” dalle rimanenze iniziali di 400 della quota connessa all’applicazione del nuovo criterio;
-
in Nota integrativa, oltre alla motivazione del cambiamento, dovranno essere distintamente evidenziati l’effetto cumulativo (- 50 nell’esempio), l’effetto ordinario sul risultato di esercizio (-80) e sul patrimonio netto, al lordo e al netto dell’incidenza fiscale.
17.9. Bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese
17.9.Bilancio in forma abbreviata e delle micro-impreseIl bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese
sono bilanci con minori informazioni, per società con soglie dimensionali inferiori a certi limiti (artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.).
17.9.1. Bilancio in forma abbreviata
17.9.1.Bilancio in forma abbreviataSoglia dimensionale per il bilancio abbreviato
Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società che nel primo esercizio di vita, o successivamente,
per due esercizi consecutivi, non superino due dei seguenti limiti (ultima modifica con art. 16 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125):
-
totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
-
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (voce A.1 del Conto economico);
-
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
La scelta di utilizzare tre parametri (e tra questi di permanere entro i limiti con riferimento a due di essi) appare adeguata in relazione alla difficoltà di individuare un unico criterio che consente di definire la dimensione aziendale.
A seconda del tipo di processo produttivo, ad esempio, vi potrà essere una prevalenza del fattore lavoro umano piuttosto che di investimenti in altri fattori produttivi.
La facoltà può essere sfruttata per il bilancio o del primo esercizio di vita, se non si superano due dei suddetti limiti, oppure già del secondo dei due esercizi consecutivi citati in precedenza e viene meno per il bilancio del secondo esercizio nel quale, consecutivamente per la seconda volta, sono superati almeno due dei limiti medesimi.
Quindi, se in entrambi gli esercizi 202x e 202x+1 non sono stati superati due dei tre limiti, il bilancio del 202x+1 è in forma abbreviata.
Se sia nel 202x+1 che nel 202x+2 due dei tre limiti saranno superati, il bilancio del 20x+2 è in forma ordinaria.
Semplificazioni del bilancio abbreviato
Nel bilancio in forma abbreviata vi sono semplificazioni per ogni prospetto di bilancio.
Lo Stato patrimoniale “abbreviato” comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; tuttavia:
-
le voci A (crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
) e D (ratei e risconti attivi) dell’attivo possono essere comprese nella voce C.II (crediti circolanti);
-
analogamente la voce E del passivo (ratei e risconti passivi), che può essere compresa nella voce D (debiti);
-
inoltre, dalle voci B.I e B.II dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita (ossia con distinta evidenza diminutiva) gli ammortamenti e le svalutazioni, in quanto, come detto più avanti, nella Nota integrativa “abbreviata” si può omettere il prospetto di movimento delle immobilizzazioni, deputato a contenere tali informazioni nello schema “completo”;
-
infine, nelle voci C.II dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.
Il Conto economico “abbreviato” consente vari raggruppamenti di voci previste dallo schema “completo” dell’art. 2425 in un’unica voce:
-
voci A.2 e A.3 = Variazioni rimanenze prodotti e lavori in corso su ordinazione;
-
voci B.9 c), B.9 d), B.9 e) = Altri oneri del personale;
-
voci B.10 a), B.10 b), B.10 c) = Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni;
-
voci C.16 b) e C.16 c) = Proventi finanziari da titoli diversi dalle partecipazioni;
-
voci D.18 a), D.18 b), D.18 c), D.18 d) = Rivalutazioni attività finanziarie;
-
voci D.19 a), D.19 b), D.19 c), D.18 d) = Svalutazioni attività finanziarie.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono poi esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.
Nota integrativa - Vi sono altre semplificazioni informative riferite alla Nota integrativa. In tale documento devono essere obbligatoriamente inserite non tutte le richieste dell’art. 2427. La Nota integrativa si può limitare infatti a fornire le indicazioni richieste dal c. 1 dell’art. 2427, n. 1), 2), 6), - per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica - 8), 9), 13), 15) - per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato - , nonché dal c. 1 dell’art. 2427-bis, n. 1. Restano invece obbligatorie le indicazioni da fornire in nota come richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 2423, dal secondo e quinto comma dell’art. 2423-ter, dal c. 2 dell’art. 2424, dal c. 1, n. 4) e 6), dell’art. 2426.
La seguente tabella riepiloga il contenuto obbligatorio della Nota integrativa “abbreviata”.
Contenuto della Nota integrativa abbreviata |
- I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c. 1, n. 1), c.c.); |
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, c. 1, n. 2), c.c.); |
- l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e senza necessità della ripartizione secondo le aree geografiche (art. 2427, c. 1, n. 6), c.c.); |
- l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, c. 1, n. 8), c.c.); |
- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati (art. 2427, c. 1, n. 9), c.c.); |
- l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali (art. 2427, c. 1, n. 13), c.c.); |
- il numero medio dei dipendenti (art. 2427, c. 1, n. 15), c.c.), essendo comunque possibile omettere la ripartizione per categoria; |
- l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori
e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse,
le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto
di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (art. 2427, c. 1, n. 16), c.c.); |
- le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, c. 1, n. 22-bis), c.c.); |
- la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale - con possibilità di omettere l’indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico - a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (art. 2427, c. 1, n. 22-ter), c.c.); |
- la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427, c. 1, n. 22-quater), c.c.); |
- il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata (art. 2427, c. 1, n. 22-sexies), c.c.), essendo possibile omettere l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; |
- l’informativa riguardante gli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis, c. 1, n. 1), c.c.). |
Per le informazioni richieste dal numero 22-bis (operazioni con parti correlate), nel bilancio in forma abbreviata si possono limitare le informazioni alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo; analogamente per le informazioni previste dal n. 22-ter (accordi “fuori bilancio”), è possibile indicare solo la natura e all’obiettivo economico e non anche gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici.
Nel bilancio abbreviato vi sono anche permessi per semplificare le valutazioni. Infatti, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’art. 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, evitando così il criterio del costo ammortizzato.
Se si forniscono in Nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., si è esonerati dalla redazione della Relazione sulla gestione.
17.9.2. Bilancio delle micro-imprese
17.9.2.Bilancio delle micro-impreseSoglia dimensionale delle micro-imprese
Le micro-imprese sono quelle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (art. 2435-ter c.c., come modificato con art. 16 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125):
-
totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro;
-
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
-
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Semplificazioni per le micro-imprese
Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis, cui si aggiungono ulteriori snellimenti in quanto le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal c. 1 dell’art. 2427, numeri 9 (impegni non risultanti in bilancio) e 16 (compensi ad organi sociali).
È previsto anche l’esonero dalla Relazione sulla gestione quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 (movimenti nel numero di azioni proprie e di controllanti).
Non sono applicabili le disposizioni di cui al c. 5 dell’art. 2423 e al n. 11-bis e del c. 1 dell’art. 2426 c.c., disposizione che esenta le micro-imprese dall’obbligo di rilevare a bilancio gli strumenti finanziari derivati.
Le società che si avvalgono delle esenzioni previste per le micro-imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati in precedenza.
Non sono esonerati dalla redazione della Nota integrativa: gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (ex art. 2435-ter, c. 5, c.c.).
17.10. Documentazione di supporto alle valutazioni di bilancio
17.10.Documentazione di supporto alle valutazioni di bilancioLa predisposizione del bilancio richiede la produzione e l’elaborazione di numerosi documenti che servono sia per la classificazione in bilancio delle diverse voci, sia per la loro valutazione. Tali documenti devono essere predisposti dalla direzione amministrativa e, in alcuni casi, direttamente dagli amministratori e devono poi essere disponibili per il revisore, che su tali documenti costruisce le proprie verifiche necessarie all’espressione del giudizio sulla attendibilità del bilancio.
17.10.1. Piano economico-finanziario
17.10.1.Piano economico-finanziarioHa la principale funzione di prospettare l’andamento dell’azienda in relazione al contesto competitivo in cui opera e definisce degli obiettivi per la futura gestione, rispetto ai quali verificare nei periodi intermedi il progressivo raggiungimento. Il piano assolve anche un ruolo importante nel supportare la redazione del bilancio, per il legame che esso riveste con determinate valutazioni.
Dal punto di vista procedurale, il piano complessivo dovrà essere approvato dagli amministratori avendo come ultimo momento utile la riunione di approvazione del bilancio riferito all’ultimo esercizio trascorso.
Il piano approvato sarà allegato al verbale della riunione del Consiglio di amministrazione, in quanto base essenziale per le valutazioni di bilancio. Anche per i piani specifici che compongono il piano complessivo è opportuna una specifica approvazione, per quanto formalmente richiesta dagli OIC solo in alcuni casi (vedasi OIC 9 o fondi ristrutturazione da OIC 31, per esempio).
Immobilizzazioni tecniche
Il piano economico-finanziario è importante per la valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali, elementi non destinati al realizzo diretto ma al recupero attraverso la produzione e la vendita dei beni e servizi offerti dall’azienda.
Un principio fondamentale per la redazione del bilancio, e specificamente per la valutazione delle attività patrimoniali, che non è esplicitato nel Codice civile e neppure nell’OIC 11 ma solo nei documenti OIC riferiti alle singole classi di elementi, è quello che un’attività non può mai essere iscritta ad un valore superiore a quello recuperabile.
Detta recuperabilità per gli elementi del magazzino trova riferimento nei valori di presunto realizzo derivanti dall’andamento di mercato alla chiusura dell’esercizio, mentre per i crediti nei valori realizzabili permessi dalla solvibilità dei relativi debitori. Per le immobilizzazioni tecniche, che non sono quindi destinate alla vendita diretta, il valore recuperabile non è definibile con riferimento al singolo elemento, ma solo come contributo ai complessivi risultati aziendali.
Si consideri infatti, a mero titolo di esempio, che l’OIC 24 relativo alle immobilizzazioni immateriali dispone che gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solo se è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.
La rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento nell’attivo dello Stato patrimoniale è consentita solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, mentre i costi di start-up possono essere capitalizzati quando il principio della recuperabilità dei costi è rispettato, in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito.
In sintesi, si parla nell’OIC 24 di “prospettiva di reddito”, di “beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende”, ossia di risultati complessivi di impresa, dal momento che gli oneri pluriennali quali i costi di impianto o i costi di start-up non presentano legami con specifici prodotti o attività.
Valore d’uso - L’OIC 9 si riferisce proprio al metodo da usare per dimostrare la recuperabilità delle immobilizzazioni materiali e immateriali e chiede di determinare tramite i piani il “valore d’uso”. Tale valore:
-
per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività lungo la sua vita utile, così come derivato dallo IAS 36. Nel determinare il valore d’uso, le stime dei flussi finanziari futuri comprendono le proiezioni dei flussi finanziari in entrata e in uscita derivanti dall’uso continuativo dell’attività che possono essere direttamente attribuiti o allocati all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente, oltre ai flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione. Le stime dei flussi finanziari futuri non includono i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento e i pagamenti o rimborsi fiscali. La stima di tali flussi deve esser fatta per ogni unità generatrice di cassa, intese come il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività;
-
per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o per le micro-imprese, è possibile semplificare la determinazione del valore d’uso non ricorrendo alla stima dei flussi finanziari come sopra, ma alla capacità di ammortamento, costituita “dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni”. Con questo Modello semplificato, si assume in sostanza che i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimino i flussi di cassa e si permette quindi che il piano da usare non includa il Rendiconto finanziario, documento la cui obbligatorietà non è stabilita per le imprese che possono sfruttare le semplificazioni di bilancio.
Flussi finanziari - L’OIC 9 specifica che la società utilizza i piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari. In linea tendenziale, tali piani non superano un orizzonte temporale di 5 anni. Per stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti piani o previsioni, la società può estrapolare le proiezioni fondate su piani o previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, salvo che possa essere giustificato un tasso crescente. Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui la società opera, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è inserito, salvo che un tasso superiore possa essere giustificato.
Tuttavia, il piano usato per determinare il valore d’uso non deve includere i flussi di cassa relativi agli investimenti futuri per i quali la società non si sia già obbligata. I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti.
Le stime dei flussi finanziari futuri non includono flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da una futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata, o il miglioramento o l’ottimizzazione del rendimento dell’attività.
Imposte anticipate
La necessità di basare le stime di bilancio usando il piano aziendale emerge anche con riferimento alla possibilità di stanziare le imposte anticipate.
L’OIC 25 riferito alle imposte stabilisce quale requisito necessario per lo stanziamento di imposte anticipate che le attività per imposte anticipate siano rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
La ragionevole certezza è comprovata quando esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento.
Rimanenze di prodotti
L’uso del piano aziendale complessivo assolve anche una funzione essenziale nella valutazione del magazzino. Per la valutazione del costo di produzione, infatti, si devono necessariamente calcolare i costi fissi unitari che sommati agli altri componenti di costo, compongono il costo industriale di produzione da confrontare poi con il valore di presunto realizzo per scegliere il minore e usarlo quale valutazione di bilancio.
Il costo fisso unitario è ottenuto suddividendo il costo fisso annuo dei vari fattori produttivi (quota di ammortamento di macchinari e attrezzature, stipendi della manodopera indiretta, ecc.) per il volume produttivo riferito allo stesso periodo ed espresso secondo la più confacente unità di misura (come misura di output produttivo quale peso complessivo della produzione, numeri di pezzi prodotti, ecc. o come misura di input quale numero di ore di manodopera diretta o impianti, ecc.).
Il volume produttivo da inserire nel numeratore del suddetto rapporto, tuttavia, non può consistere nel volume effettivo di produzione, che altrimenti si genererebbero fenomeni di sotto-assorbimenti dei costi fissi, con conseguente errore in eccesso nella valutazione del costo di produzione o sovra-assorbimento dei costi fissi, con effetti opposti.
In merito, l’OIC 13 dedicato alle rimanenze stabilisce che i costi generali fissi di produzione sono attribuiti a ciascuna unità prodotta in base alla normale capacità produttiva.
La normale capacità produttiva rappresenta la produzione che si prevede di realizzare in media durante un numero di esercizi o periodi stagionali in condizioni normali, tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata; essa è inferiore alla capacità massima teorica, in quanto da essa devono essere dedotti i tempi dei fermi per riparazione, indisponibilità di materiale o manodopera, altre cause di interruzione non prevedibili, ecc.
Nella ripartizione dei costi generali fissi di produzione può essere utilizzato il livello effettivo di produzione qualora questo approssimi la normale capacità produttiva.
In sostanza il presupposto per la valutazione in parola è rappresentato dalla stima del volume normale, come risultante dal piano complessivo aziendale.
17.10.2. Piani specifici previsti per altre valutazioni
17.10.2.Piani specifici previsti per altre valutazioniVi sono altre valutazioni di bilancio che richiedono la disponibilità non del piano generale aziendale ma di piani specifici, o comunque di dettagli del piano aziendale riferiti a singole “parti” della più complessiva attività aziendale. Di seguito si discute delle problematiche riferite a:
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i lavori in corso su ordinazione;
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le manutenzioni cicliche;
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i fondi ristrutturazione;
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la capitalizzazione dei costi di sviluppo e dei diritti d’autore;
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la copertura tramite derivati dei flussi di cassa per operazioni programmate.
Lavori in corso su ordinazione
Per i lavori in corso su ordinazione, che devono essere valutati con il metodo dei corrispettivi, il piano di commessa è fondamentale per prevedere soprattutto i costi complessivi di commessa da usare come denominatore del rapporto che vede al numeratore i costi già sostenuti. Tale rapporto indica lo stato di avanzamento lavori da moltiplicare per i ricavi pattuiti ed ottenere quindi la valutazione di bilancio.
Il piano di commessa deve essere costantemente aggiornato tanto per i costi, quanto per i ricavi, la cui entità complessiva può dipendere anche da variazioni successive all’ottenimento iniziale della commessa (claims, varianti lavori, incentivi, adeguamento ricavi per variazioni successive dei costi di produzione). Occorrono tanti piani quante sono le commesse acquisite.
Manutenzioni cicliche
Secondo l’OIC 31 lo stanziamento a fondi per manutenzioni è ammissibile solo in presenza delle seguenti condizioni:
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si tratta di una manutenzione, già pianificata, da eseguirsi ad intervalli periodici;
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vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà ad essere utilizzato dalla società almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;
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la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ovvero sostituita dagli annuali interventi di manutenzione ordinaria, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all’esercizio.
Servirà quindi un piano nel quale siano tempificati gli interventi di manutenzione, con tutti i dettagli necessari (beni da manutenere, costi, modalità intervento) per giustificare detti accantonamenti.
Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali
Secondo l’OIC 31 tale fondo viene iscritto quando gli organi amministrativi della società approvano il piano di ristrutturazione che identifica tra l’altro l’attività o la parte di attività interessata, le principali unità operative coinvolte, la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, il costo complessivo da sostenere quando il programma sarà attuato.
Lo stanziamento del fondo richiede inoltre, così come già previsto dallo IAS 37 per le obbligazioni constructive, che gli aspetti principali del piano siano stati comunicati agli interessati, in modo da rendere più garantito il sostenimento della spesa futura ed evitare che si usi tale fondo per politiche di bilancio.
Il piano a base di tale valutazione è il piano di risanamento, il cui dettaglio sulle spese di ristrutturazione e prepensionamento informerà l’accantonamento
a tale fondo.
Capitalizzazione dei costi di sviluppo e dei diritti d’autore
Con riferimento a tali costi l’OIC 24 dispone che la sola attinenza a specifici progetti di sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione. Per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente alle seguenti specifiche caratteristiche:
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essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili. Ciò equivale a dire che la società deve essere in grado di dimostrare, per esempio, che i costi di sviluppo
hanno diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. Nei casi in cui risulti dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto specifico, ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non sarà capitalizzato ma spesato al Conto economico;
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essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse. La realizzabilità del progetto è, di regola, frutto di un processo di stima che dimostri la fattibilità tecnica del prodotto o del processo ed è connessa all’intenzione della direzione di produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o sfruttare il processo. La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un’attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano della società che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità della società di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, la società dimostra la disponibilità di finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il progetto;
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essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.
Riassumendo, la capitalizzazione dei costi di sviluppo presuppone non solo il piano complessivo aziendale, ma uno specifico piano di prodotto/progetto, dal quale risultino tempi e quantità dei costi sostenuti e da sostenere e dei ricavi correlati.
Anche per il diritto d’autore, sebbene rientri nella categoria dei beni immateriali e non degli oneri pluriennali il requisito della capitalizzazione, da OIC 24, è un piano di ricavi (e relativi costi) specifico per singolo diritto, previsione questa assai ragionevole considerando che nei magazzini “diritti d’autore” giacciono spesso elementi ormai fuori mercato.
Copertura tramite derivati dei flussi di cassa per operazioni programmate
L’OIC 32 definisce le condizioni affinché un’operazione solo programmata (e quindi futura) che genera flussi di cassa in entrata e/o in uscita possa essere coperta con derivato finanziario valutabile in bilancio senza che le sue variazioni di valore da un esercizio all’altro incidano a Conto economico ma possano essere sterilizzate in apposita riserva del netto.
Il principio infatti dispone che nel valutare la probabilità che un’operazione abbia luogo, una società deve considerare le seguenti circostanze:
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la frequenza di operazioni passate similari;
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l’abilità finanziaria e operativa della società nello svolgere l’operazione;
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gli impegni sostanziali di risorse dedicate ad una particolare attività (per esempio, una struttura manifatturiera che può essere utilizzata nel breve periodo soltanto per trasformare un particolare tipo di merce);
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la misura della perdita o interruzione delle attività che potrebbero risultare se l’operazione non si verifica;
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la probabilità che le operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse possano essere utilizzate per ottenere la stessa finalità commerciale (per esempio, una società che intende raccogliere disponibilità liquide può avere diversi modi per farlo, dal finanziamento a breve termine di una banca a un’offerta di azioni ordinarie); e
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il piano aziendale della società.
Anche in questo caso, un piano aziendale complessivo dal quale espungere i flussi futuri aziendali che si è inteso coprire da rischi con derivato finanziario, è presupposto essenziale per la designazione iniziale della copertura e successiva valutazione di tale derivato.
Modifiche del piano | Piano Aziendale | Dettagli del piano | ||
Conto economico | → | Progetti sviluppo e piani di uso dei diritti d’autore per OIC 24 | ||
→ | Piano produzione e volume normale per OIC 13 | |||
→ | Piani di commessa per OIC 23 | |||
→ | Piani manutenzioni, piani ristrutturazione per OIC 31 | |||
→ | Imposte anticipate per OIC 25 | |||
Esclusione investimenti di crescita | ← | Rendiconto finanziario | → | Flussi di singole UGC per OIC 9 |
Esclusione flussi per imposte e di finanziamento | → | Flussi da coprire per operazioni programmate per OIC 32 | ||
Per determinare value in use (OIC 9) | ||||
Stato patrimoniale |
17.10.3. Delibere di procedure per la dismissione di immobilizzazioni e cambi destinazione
17.10.3.Delibere di procedure per la dismissione di immobilizzazioni e cambi destinazioneIl documento OIC 16 disciplina le immobilizzazioni destinate alla vendita stabilendo che le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate in un’apposita voce preceduta da numero romano da iscrivere nell’attivo circolante (ai sensi dell’art. 2423-ter c. 3, c.c.), e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, c. 1, n. 9, c.c.). I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento. Inoltre, si prevede che la disciplina in tema di cespiti destinati alla vendita si applica anche ai cespiti obsoleti e in generale ai cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente. Tali beni sono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, oltre a non essere più oggetto di ammortamento.
Per quanto riguarda la cessione di immobilizzazioni immateriali il documento OIC 24 stabilisce solo che quando un bene immateriale è venduto occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni per il valore netto contabile dell’immobilizzazione ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.
L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione, e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a Conto economico. Esso non fornisce quindi alcuna indicazione specifica relativa alla classificazione/valutazione delle immobilizzazioni immateriali destinate alla vendita. Per queste ultime l’unico riferimento esplicito riguarda le regole per la determinazione del valore residuo che serve quale parametro, assieme al costo storico, per determinare il valore ammortizzabile.
Nonostante ciò, considerando la possibilità che anche delle immobilizzazioni immateriali possano essere cedute prima di aver esaurito la loro utilità entro la combinazione produttiva, deve logicamente ritenersi che le condizioni descritte in precedenza debbano ritenersi applicabili anche alle immobilizzazioni immateriali per le quali sia stata deliberata la vendita.
Interpretazione operativa delle disposizioni degli OIC
La disposizione dell’OIC 16 evidenzia alcuni punti salienti per stabilire il corretto trattamento contabile delle operazioni in questione e la relativa necessaria documentazione, per quanto manchino alcuni elementi di dettaglio per la piena operatività del principio.
Il primo elemento, innesco di tutta la contabilizzazione, è la decisione di destinare alla vendita. Tale decisione dovrà risultare documentalmente e, se si tratta di parti cospicue dell’intero patrimonio aziendale, si deve ritenere che servirà una delibera in tal senso dell’organo amministrativo, verbalizzata, che stabilisca l’elenco delle immobilizzazioni da dismettere e il relativo valore contabile a tale data. Nel caso di dismissioni di attività di ricerca e sviluppo, particolare cura si dovrà porre nel definire quale sia il know-how oggetto di cessione, come questo si leghi ad altre immobilizzazioni materiali alienabili e come avvenga la cessione (consegna di documenti, formazione di personale tecnico o altro ancora).
Pur in carenza di esplicite guide applicative dell’OIC, si può ritenere che la decisione dell’organo amministrativo dovrà contenere anche gli elementi necessari a permettere di ritenere verificate le altre 3 condizioni esplicite. In particolare:
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vi dovrà essere l’affermazione che le “immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l’alienazione”. Su tale punto sembra opportuno attestare (eventualmente supportati in ciò da un parere tecnico) che le immobilizzazioni sono in condizioni tali da permettere ad un terzo potenziale acquirente (non ancora identificato) di subentrare nel loro utilizzo senza apporvi particolari modifiche, oppure, nel caso sia già in corso una trattativa commerciale con un potenziale acquirente, che quest’ultimo intenda acquisire i cespiti nelle condizioni in cui si trovano. Qualora eventualmente, per quanto normalmente in uso nel mercato di riferimento o specificamente richiesto da un potenziale acquirente, l’azienda debba impegnarsi in necessarie modifiche ai cespiti alienabili, tali modifiche dovranno avvenire entro l’orizzonte temporale di cui sub 3 e i relativi oneri saranno considerati come costi di vendita da decurtare dal prezzo di presunto realizzo;
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si dovrà motivare la “probabilità elevata” di vendita alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato. La migliore dimostrazione di tale requisito consiste ovviamente nella avvenuta ricezione di offerte di acquisto da parte di soggetti terzi, con indicazione del prezzo. In subordine, potrà essere menzionata un’eventuale trattativa commerciale in corso, il cui esito positivo possa essere ragionevolmente dimostrato. In assenza anche di tale circostanza, sembra opportuno quantomeno dimostrare di aver iniziato le attività necessarie alla ricerca di un acquirente (mandato di vendita conferito ad un agente, invio di offerte a potenziali acquirenti). In questo caso, sembra opportuno che un esperto del settore stimi il valore di realizzo e gli eventuali costi di vendita alla luce delle circostanze specifiche di mercato, esprimendosi anche sulla probabilità di vendita entro un anno;
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si dovrà quindi affermare che l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine, dovendo intendere, come più chiaramente definito nell’IFRS 5 (Attività non correnti possedute per la vendita), par. 8, un anno dalla decisione di vendere. Quali utili integrazioni ed interpretazioni delle norme nazionali possono consistere nelle disposizioni più specifiche dell’IFRS 5 il quale dispone che gli eventi o le circostanze possono estendere il periodo di completamento della vendita oltre un anno. L’estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un’attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, se il ritardo è causato da eventi o circostanze fuori del controllo dell’entità e se vi sono sufficienti evidenze che l’entità resti impegnata ad attuare il suo programma di dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione).
La data di tale decisione implica diversi effetti.
In primo luogo, perché fino a tale data dovranno calcolarsi gli ammortamenti dei cespiti oggetto della volontà di vendita, secondo il piano di ammortamento esistente in precedenza. Per cui se la decisione in parola è assunta in corso di anno, l’azienda dovrà contabilizzare a Conto economico l’ammortamento dei cespiti relativi per il tempo intercorso tra l’inizio dell’esercizio amministrativo e la delibera amministrativa (quantomeno su base mensile).
Si ricorda la regola generale che alla data del cambio di valutazione si dovrà valutare l’elemento patrimoniale secondo il vecchio criterio e solo da tale momento in poi entrerà in funzione il nuovo criterio.
In secondo luogo, la decisione circa la cessione, sancisce il passaggio delle immobilizzazioni materiali e immateriali alienabili nella classe del capitale circolante. Da tale momento cessa il processo di ammortamento e si dovrà invece verificare la recuperabilità del valore netto così trasferito con il prezzo di presunto realizzo decurtato dei presunti costi di vendita. Nel caso in cui il valore netto realizzabile sia inferiore al valore di carico si dovrà svalutare; se superiore, nessuna rilevazione dovrà invece compiersi.
Eventuale insussistenza successiva dei requisiti necessari per il trattamento come cespiti alienabili
Il documento OIC niente dispone nel caso in cui i criteri da 1 a 3 sopra citati non siano più soddisfatti per qualunque motivo. Ciò può accedere ad esempio perché la vendita si protrae oltre il breve termine di cui al punto 3 o perché la direzione decide di ritirare tutti o alcuni dei cespiti dal tentativo di vendita. In tal caso si ritiene opportuno considerare le regole stabilite dal Principio IFRS 5 (parr. 26-28) secondo il quale dal momento in cui anche uno solo dei criteri non è più soddisfatto, i cespiti non più classificati nell’attivo circolante ma rientrano nella categoria delle immobilizzazioni valutandole al minore tra:
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il valore contabile prima che l’attività (o gruppo in dismissione) fosse classificata come posseduta per la vendita, rettificato per tutti gli ammortamenti, svalutazioni o ripristini di valore che sarebbero stati altrimenti rilevati se l’attività (o il gruppo in dismissione) non fosse stata classificata come posseduta per la vendita, e
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il suo valore recuperabile alla data della successiva decisione di non vendere.
17.10.4. Immobilizzazioni in sviluppo/costruzione scheda di costo
17.10.4.Immobilizzazioni in sviluppo/costruzione scheda di costoIn azienda spesso la scheda di costo delle immobilizzazioni è rappresentata solo dal conto specifico ad essi dedicato in contabilità generale. Da esso usualmente risultano tutte le capitalizzazioni, generalmente con il rifermento alla fattura qualora derivino da acquisti di beni o servizi acquistati da fornitori. È opportuno però tener memoria dei nessi causali che hanno indotto a capitalizzare determinati oneri, perché il legame di funzionalità con il cespite cui si riferiscono può essere oggetto di verifiche da parte del revisore legale. In questo senso si elenca una tipica serie di capitalizzazioni e a fianco il documento o l’informazione fondamentale per appurare la corretta capitalizzazione:
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manutenzioni e sostituzione di parti: documentazione del lavoro svolto che dimostri l’incremento di funzionalità del cespite;
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spese legali: documentazione del legale che specifichi il tipo e la durata del servizio prestato;
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oneri finanziari: in caso di finanziamento di scopo (es. mutuo immobiliare) il piano dei pagamenti e la connessione con il cespite. In caso di finanziamento indiretto, il calcolo dell’interesse specificando il tasso usato ed il valore del capitale investito medio annuo del cespite.
Per ogni cespite deve esser dimostrabile a partire da quando si può utilizzare effettivamente il bene.
17.10.5. Modello di Enterprise Risk Management
17.10.5.Modello di Enterprise Risk ManagementOgni azienda deve dotarsi di un proprio Modello di risk management e formalizzarlo in apposito documento da approvare da parte del Consiglio di amministrazione. Il Modello assolve una funzione di guida per tutte le attività di Enterprise Risk Management (ERM) quali risk governance, risk assessment, risk quantification and aggregation, risk monitoring and reporting e risk and control optimization, ma adempie anche una funzione importante per la redazione del bilancio.
Tale Modello rappresenta la base naturale da cui estrarre le linee guida essenziali circa la gestione del rischio in azienda da riportare anche nella Relazione sulla gestione da allegare al bilancio (art. 2428 c.c.).
Va indicata nella relazione una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta (art. 2428, c. 1, c.c.). Più specificamente riferita agli strumenti finanziari detenuti dalla società, l’art. 2428, punto 6-bis) c.c., richiede che nella relazione si espongano gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste e l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Tale informazione è richiesta tuttavia solo se la società utilizza strumenti finanziari e nella misura in cui questi ultimi sono rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
In secondo luogo, il Modello di ERM rappresenta anche la base in relazione alla quale si identificano e si valutano i rischi gravanti sull’azienda e si derivano eventuali implicazioni nelle valutazioni di bilancio, come l’esigenza di accantonare importi nei fondi rischi, la coerenza nella scelta di ricorrere a derivati finanziari per tutelarsi da rischi di tassi di interesse o di prezzo.
In terzo luogo, il modello deve indicare i presidi adottati per tutelare l’efficienza e l’efficacia del processo di ottenimento dei dati economico-finanziari, contabili ma non solo, da inserire in bilancio.
Processo di gestione del rischio
Il Modello deve descrivere le procedure adottate in azienda per la gestione del rischio. In massima sintesi il Modello deve descrivere:
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come l’azienda identifica e valuta i rischi, definendo tempistiche e responsabilità;
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come si gestiscono i rischi identificati, chiarendo quale è la soglia del massimo rischio tollerabile dopo le eventuali di azioni di mitigazione intraprese (rischio residuo massimo).
Si ricorda che le possibili risposte ai rischi identificati sono le seguenti:
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evitare il rischio: tale approccio può essere adottato in assenza di un’opzione valida di mitigazione. In questo senso, per evitare il rischio, si potrebbe ad esempio eliminare un prodotto, rinunciare ad entrare in un nuovo mercato o vendere un ramo di attività;
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ridurre il rischio: sono intraprese azioni per ridurre la probabilità e/o l’impatto del rischio, oppure entrambi. Questa risposta è tipica nelle numerose decisioni operative intraprese dal management;
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condividere il rischio: è ridotta la probabilità e l’impatto del rischio trasferendo oppure condividendo una parte del rischio. Le tecniche comunemente adottate sono una copertura assicurativa, operazioni di copertura del rischio oscillazioni prezzi, attività di esternalizzazione o outsourcing;
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accettare il rischio: non sono intraprese azioni per incidere sulla probabilità e sull’impatto del rischio.
Tipologia di rischi descritti nel Modello
Per quanto riguarda la natura, i rischi identificati possono essere di natura interna o esterna all’azienda. In particolare, i rischi esterni sono legati al contesto di settore e di mercato, nonché alla percezione di tutti gli stakeholder del modo di operare dell’azienda. Il Modello potrebbe identificare i rischi suddividendoli in quattro categorie:
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rischio strategico, riferito a cambiamenti di business o all’inadeguata risposta a cambiamenti del contesto competitivo. In questo ambito possono rientrare anche i rischi di sostenibilità;
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rischio di business, collegati al settore di appartenenza e all’operatività aziendale;
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rischio relativo ai processi di supporto al business, legati all’assetto organizzativo, ai processi di controllo ed ai sistemi informativi e di reporting;
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rischio di compliance, legati al mancato rispetto, nella conduzione del business, delle normative e dei regolamenti applicabili, sia a livello nazionale che internazionale, all’attività aziendale, nonché delle procedure interne.
Ad ogni area aziendale per la quale sia stato identificato un rischio, è stato associato un responsabile (risk owner) a cui è affidata la gestione del rischio e del relativo sistema di controllo, nonché l’implementazione o il miglioramento delle azioni di mitigazione. Detti rischi e le relative azioni di mitigazione confluiscono nel registro dei rischi, che è oggetto di aggiornamento periodico con i risk owner sulla base di un piano annuale di risk management approvato dal Consiglio di amministrazione. Il piano proposto viene periodicamente aggiornato per includere eventuali nuovi elementi di rischio e/o per riflettere un possibile aumento della probabilità o dell’impatto di accadimento.
Coinvolgimento degli organi aziendali
I risultati delle attività di ERM devono essere discussi periodicamente in seno al Consiglio di amministrazione. Nelle società più strutturate il Modello di ERM coinvolge generalmente i seguenti organi:
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il Consiglio di amministrazione, che definisce le linee di indirizzo e valuta periodicamente l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
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il Comitato controllo rischi e sostenibilità, con il compito di supportare, con adeguata attività istruttoria e propositiva, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di amministrazione relative al sistema di gestione dei rischi;
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l’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, con i compiti di istituire e manutenere un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, dando attuazione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di amministrazione unitamente al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
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il responsabile della funzione di internal audit di gruppo, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e adeguato e di coordinare il processo di ERM;
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il Collegio sindacale, che vigila sull’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Rischi del processo di elaborazione dell’informativa finanziaria
Tale Modello, con riferimento specifico ai rischi gravanti sulla informativa finanziaria, tipicamente si compone delle seguenti parti:
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identificazione dei rischi sull’informativa finanziaria. Il Modello deve presentare l’analisi dei processi aziendali più rilevanti in termini di potenziale impatto sull’informativa finanziaria e l’identificazione di processi specifici che, pur potenzialmente non operativi, sono tuttavia significativi nell’ambito delle specificità dei vari settori di business in cui opera la società;
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valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria. Il Modello deve precisare come avviene la valutazione del rischio intrinseco (rischio inerente valutato a prescindere dei relativi controlli) per ogni voce di bilancio deve essere effettuata analizzando:
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la significatività degli obiettivi di controllo sopra identificati per singola voce;
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il peso di ogni singola voce sulla relativa classe di bilancio di appartenenza (es. attività o passività a livello patrimoniale, ricavi, costi di produzione, risultato della gestione finanziaria, imposte a livello economico), per individuarne la significatività;
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la materialità della voce in relazione al risultato ante imposte ed al patrimonio netto;
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identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati. Il rischio intrinseco (inerente), associato a ciascuna voce di bilancio come sopra specificato, deve essere successivamente analizzato in funzione del sistema di controllo esistente nella società;
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valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati. Con cadenza periodica deve essere implementato uno specifico processo di monitoraggio finalizzato alla valutazione dell’efficacia di mitigazione dei controlli e dell’effettiva operatività degli stessi nell’ambito del processo analizzato.
17.10.6. Quadro del contenzioso
17.10.6.Quadro del contenziosoLo stanziamento di un fondo rischi a bilancio è dovuto quando il rischio di competenza dell’esercizio è probabile e si è in grado di misurare il suo impatto. Tale rilevazione contabile discende da una scrupolosa analisi del contenzioso in corso, tipicamente predisposta dal legale della società. Il documento dovrà riepilogare tutti i contenziosi aperti con i terzi (clienti, fornitori, finanziatori, dipendenti, erario, enti previdenziali, ecc.), segnalando la richiesta di risarcimento e con la stima soggettiva delle probabilità di accadimento.
Sulla base di tale documento si potrà decidere se e quanto accantonare a fondo rischi. I rischi che sono ritenuti possibili ma non probabili, e quelli probabili ma per i quali non è attendibilmente determinabile una misura dovranno essere menzionati in apposita voce della Nota integrativa.
17.10.7. Politica di svalutazione crediti
17.10.7.Politica di svalutazione creditiPer quanto riguarda la valutazione dei crediti, un documento essenziale è rappresentato dalla politica di svalutazione in bilancio nel quale gli amministratori definiscono le linee guida per stabilire le percentuali di svalutazione dei crediti di dubbia esigibilità. La predisposizione di questo documento è essenziale per poter dimostrare al revisore legale che le svalutazioni di crediti non sono frutto di politiche di bilancio ma di applicazione di una policy aziendale stabilita al più alto livello.
La politica di svalutazione si fonda sulla lista dello “scaduto”, un report ottenuto in output dall’archivio clienti, dove si riepilogano gli importi dei crediti per periodo di ritardo rispetto alla data di pagamento prevista (es. ritardo fino a 30 giorni, fino a 60, 90, ecc.) ed in relazione alla gravità del ritardo stabilire una fascia di percentuali di svalutazione. Il documento dovrà anche prevedere le eccezioni rispetto alle percentuali standard di svalutazione, che possono ad esempio riguardare determinati clienti o operazioni particolari.
17.10.8. Parti correlate
17.10.8.Parti correlateVi è obbligo di descrivere nella Nota integrativa le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, n. 22-bis, c.c.).
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio sarà essenziale disporre di un elenco delle parti correlate, precisando il motivo ed il riferimento di ciascuna ai conti della contabilità generale ad essi riferite.
Il concetto di parte correlata è desunto dallo IAS 24 che fa rientrare in tale categoria i seguenti soggetti:
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i soggetti (persone fisiche o enti) che direttamente o indirettamente (attraverso uno o più intermediari) controllano l’azienda (anche congiuntamente ad altre), sono controllati da essa, o appartengono allo stesso gruppo dell’azienda (ossia sono controllati dalla stessa controllante dell’azienda) o hanno un ruolo o interesse che conferisce influenza significativa sull’azienda;
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ogni società componente il gruppo;
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le società collegate e le relative controllate;
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le joint venture alle quali l’azienda partecipa e le relative controllate, e le aziende con le quali è gestita la joint venture;
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gli amministratori con responsabilità strategiche o gli alti dirigenti della società o della controllante;
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i familiari stretti (conviventi, figli, persone a carico) delle persone indicate al punto precedente e al primo punto. Lo IAS 24 sul punto usa l’espressione “close member of that person’s family” (figli, coniuge/partner e relativi altri figli, dipendenti di uno dei suddetti close members);
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le aziende in cui è posseduta, direttamente o indirettamente, una rilevante partecipazione nel potere di voto da qualunque persona fisica descritta nei punti precedenti o su cui tale persona fisica è in grado di esercitare un’influenza significativa;
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i fondi che forniscono prestazioni pensionistiche o di altro tipo agli ex dipendenti dell’impresa o di azienda correlate all’impresa.
Nel considerare le relazioni che intercorrono tra due parti, bisogna tener conto non della loro forma legale, ma della loro sostanza. Per essere qualificate come parti correlate non è sufficiente che due società abbiano in comune un componente del Consiglio di amministrazione o dell’alta direzione, ma è necessaria un’analisi del caso specifico per valutare la sostanza della relazione.
17.10.9. Rapporti infragruppo
17.10.9.Rapporti infragruppoI rapporti con le altre società facenti parti dello stesso gruppo sono oggetto di grande attenzione da parte del legislatore e, conseguentemente, del revisore legale. Il rischio che si vuole evitare è che tali rapporti siano indirizzati dalla capogruppo per compiere operazioni in danno degli azionisti di minoranza o per elusione fiscale.
Vi è quindi obbligo di fornire nella Relazione sulla gestione una sintesi di tali rapporti ove devono essere descritti i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (art. 2428, n. 2, c.c.).
Nella Nota integrativa si devono inoltre descrivere gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico (art. 2427, n. 22-ter, c.c.).
Sotto il profilo fiscale vi è il rischio che i costi sostenuti da una società del gruppo per prestazioni di servizi o fornitura di beni da parte di altra società dello stesso gruppo non siano effettivi e che siano stati imputati per comprimere la base imponibile, mentre la società venditrice ha sede in paese a fiscalità agevolata o non presenti comunque redditi imponibili.
Per documentare la sostanza economica dei servizi intercompany e la conseguente deducibilità dal reddito della società che li sostiene, specie in termini di addebiti per servizi generali e amministrativi, è opportuno disporre dei seguenti documenti.
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presenza di un contratto intercompany antecedente all’effettuazione delle prestazioni, da cui risulti la descrizione dettagliata dei servizi e delle modalità di determinazione del corrispettivo;
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struttura del gruppo dal quale risultino le funzioni svolte dalle varie società componenti;
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reportistica periodica prodotta a livello di gruppo quali riepiloghi dei servizi prestati e delle ripartizioni effettuate dai vari centri di costo nei confronti delle varie società del gruppo, con attestazione della quota parte di attività lavorativa svolta a vantaggio di ciascuna società;
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documentazione dalla quale risulti l’assenza di autonoma struttura amministrativa per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto di servizi in capo alle società acquirenti;
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documentazione da cui risultino i parametri utilizzati nel medesimo settore industriale;
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documentazione commerciale e pubblicitaria per documentare il beneficio apportato dai servizi marketing e licenza d’uso del marchio e dell’immagine;
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documenti che permettano di desumere che i dipendenti della società che addebita i relativi costi forniscono effettivamente i servizi o svolgono funzioni per la controllata.
In alcuni casi si ricorre anche a certificazione da parte di un revisore indipendente che confermi il corretto operato del gruppo, l’effettivo sostenimento dei servizi, la congruità dei costi e la correttezza delle ripartizioni di costo effettuate e documentate e dell’imputazione alle varie entità del gruppo in ragione dei benefici ricevuti.
17.11. Passaggio dai Principi contabili internazionali alle regole contabili italiane
17.11.Passaggio dai Principi contabili internazionali alle regole contabili italianeLe imprese italiane che adottano i Principi contabili internazionali (IFRS) per la redazione del bilancio civilistico possono ritornare ad applicare le regole italiane solo se ricorrono “circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella Nota integrativa, unitamente all’indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all’esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai Principi contabili internazionali” (art. 7, D.Lgs. n. 38/2005).
È sicuramente da considerarsi circostanza eccezionale il delisting dai mercati borsistici, ossia la cessazione della quotazione di titoli emessi dalla società. Le società italiane quotate nel mercato italiano devono obbligatoriamente adottare i Principi contabili internazionali ma tale obbligo decade nel momento in cui escono dal mercato. Per cui supponendo che la società deliberi l’uscita dal mercato e il ritorno alle regole italiane nel corso di ottobre 2021, il bilancio dell’esercizio 2021 dovrà essere redatto ancora secondo gli IFRS, mentre il bilancio del 2022 vedrà applicati gli OIC.
È altresì da considerarsi circostanza eccezionale il cambiamento dell’azionista di controllo, come nel caso in cui una società quotata Alfa, che è obbligata ad applicare gli IFRS tanto nel bilancio separato che nel bilancio consolidato, controlla una società non quotata Beta che applica gli IFRS in quanto deciso dalla controllante. Quindi Alfa cede la maggioranza delle azioni Beta ad una società non quotata che non applica gli IFRS e impone l’adozione delle regole contabili italiane.
Circa la disciplina gli effetti contabili connessi con il passaggio dai Principi contabili internazionali alla normativa nazionale, è stabilito che se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai Principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile (art. 19-quater, D.L. n. 22/2019, art. 7-bis, D.Lgs. n. 38/2005). Quest’ultima:
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si riduce in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l’ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;
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è indisponibile anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli artt. 2350, c. 3, 2357, c. 1, 2358, c. 6, 2359-bis, c. 1, 2432 e 2478-bis, c. 4, del Codice civile;
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può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l’utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.
L’OIC ha emanato il Documento OIC 33 dei Principi contabili per disciplinare proprio la transizione inversa, ossia il ritorno all’applicazione delle regole italiane partendo dalle regole IFRS. L’approccio generale proposto è similare alla logica del cambiamento di Principi contabili, con l’applicazione retrospettica dei nuovi principi (le regole italiane del Codice civile e degli OIC), che in caso di diversità di valori, impatteranno delle riserve del patrimonio netto.
17.11.1. Criterio generale di rilevazione e valutazione iniziale
17.11.1.Criterio generale di rilevazione e valutazione inizialeLa società applica i Principi contabili nazionali vigenti alla data di chiusura del primo bilancio redatto in conformità ai Principi contabili nazionali come se avesse da sempre adottato tali regole, implicando l’adozione retrospettica e quindi l’invio a riserva del netto dell’eventuale differenza di valore rispetto a quanto determinato secondo le regole IFRS applicate precedentemente.
Sulla base dei valori così calcolati la società determina lo Stato patrimoniale, il Conto economico ed il Rendiconto finanziario del periodo comparativo e redige lo Stato patrimoniale del passaggio ai Principi contabili nazionali.
Un altro criterio generale consiste nell’assunzione che il fair value determinato alla data di transizione possa essere considerato come sostituto del costo laddove i principi italiani prevedano che si debba applicare il criterio del costo.
Deroghe al criterio retrospettico
Le voci di apertura del primo bilancio redatto secondo i Principi contabili nazionali sono quindi determinate applicando retroattivamente i principi del Codice civile e degli OIC, salvo i casi in cui ciò risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti sono irrilevanti. Nei casi particolari in cui l’applicazione retrospettica dei Principi contabili nazionali risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa o ai sensi dell’art. 2423, c. 4, c.c., gli effetti sono irrilevanti, la società applica i Principi contabili nazionali prospetticamente dalla data di transizione.
Il principio OIC elenca le fattispecie per le quali non è necessario fornire appropriate spiegazioni sul mancato rispetto del principio della retroattività, nonostante vi sia facoltà per le società di applicare retroattivamente i Principi contabili nazionali nelle fattispecie descritte.
Lo schema seguente evidenzia i casi di applicazione retrospettica e prospettica.

Impatto alla data di transizione - La data di transizione è la data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo i Principi contabili nazionali.
Se il primo bilancio redatto secondo i Principi contabili nazionali si riferisce al 31 dicembre 2020, la data di transizione è il 1° gennaio dell’esercizio 2019.
Pertanto, nella situazione patrimoniale di apertura riferita alla data di transizione:
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sono rilevate solo le attività e le passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale previsti dai Principi contabili nazionali. Le attività e le passività che non soddisfano i suddetti criteri devono essere eliminate;
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si riclassificano le attività, le passività e le voci di patrimonio netto quando necessario per il rispetto dei criteri di rilevazione iniziale previsti dai Principi contabili nazionali;
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sono applicati i criteri di valutazione previsti dai Principi contabili nazionali.
La stima compiuta “ora per allora” - Le stime contabili fatte in sede di determinazione delle voci di apertura devono tener conto degli elementi informativi disponibili al tempo in cui la stima si riferisce, compiendo la c.d. valutazione “ora per allora”. Ciò implica che, in caso di applicazione retroattiva se i principi di valutazione sono differenti, le stime prendono in considerazione solo le informazioni disponibili all’epoca in cui le stime erano state fatte.
Impatto fiscale - Il saldo patrimoniale derivante dall’applicazione delle regole nazionali alla data di transizione è imputato a riserva di patrimonio netto al netto degli eventuali effetti fiscali. Gli eventuali effetti fiscali sono determinati secondo le previsioni dell’OIC 25 Imposte sul Reddito.
Se con le regole IFRS, ai sensi dello IAS 40, un immobile dato in affitto era valutato con il criterio del fair value ed aveva visto aumentare negli anni il suo prezzo di mercato, contabilmente alla data di transizione risulta valutato in contabilità al suo prezzo di mercato. La plusvalenza, non essendo riconosciuta ancora fiscalmente, aveva generato un fondo imposte differite nel passivo. Alla data di transizione si dovrà riportare l’immobile al suo valore di costo al netto degli ammortamenti che si sarebbero nel frattempo avuti, allineandolo così di nuovo al suo valore fiscale ed eliminare conseguentemente il fondo imposte differite.
Per le società che passano ai Principi contabili nazionali dai Principi contabili IAS/IFRS, le componenti del suddetto saldo, determinate sulla base dell’applicazione retroattiva dei Principi contabili nazionali, seguono le regole dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 38/2005.
Si ipotizzi che la società abbia rilevato, nel bilancio redatto secondo i Principi contabili internazionali, un’attività fiscale differita su perdite fiscali pregresse non utilizzate (in quanto è probabile che sarà realizzato negli esercizi futuri un reddito imponibile a fronte del quale l’attività fiscale differita potrà essere utilizzata beneficiando, quindi, di una riduzione dell’imposta). Alla data di transizione ai Principi contabili nazionali, la società valuta se l’attività fiscale differita soddisfa i criteri di rilevazione iniziale.
Per stabilire se tali imposte possano continuare ad essere rilevate anche in base ai Principi contabili nazionali, la società stima la ragionevole certezza del loro futuro recupero in rispetto al principio della prudenza (OIC 25 Imposte sul reddito), cioè l’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Considerata la differenza di principio con gli IAS/IFRS, nel valutare l’iscrivibilità della differita attiva secondo l’OIC 25, la società tiene conto esclusivamente delle informazioni disponibili circa la recuperabilità delle perdite fiscali alla data di transizione.
Potrebbe accadere che la società abbia stanziato imposte anticipate secondo gli IFRS in quanto intravedeva la “probabilità del recupero” ma applicando le regole italiane non si ritiene che tale probabilità sia una “ragionevole certezza” e quindi decide di stornare parte delle imposte anticipate per un importo di 400.
1/1 - Storno imposte anticipate
SP | A.6 | Riserva di transizione | 400 | |
SP | C.II 5ter | Crediti per imposte anticipate | 400 |
Si ipotizzi che la società abbia capitalizzato, nel bilancio redatto secondo i Principi contabili internazionali, oneri finanziari come parte del costo dell’impianto. In base ai Principi contabili nazionali (OIC 16 Immobilizzazioni materiali) è ammessa la capitalizzazione di tali oneri. Se, nel passaggio ai Principi contabili nazionali, la società decide di avvalersi del Modello di rilevazione degli oneri finanziari a Conto economico, nelle circostanze in cui la separazione dal costo dell’impianto degli oneri finanziari precedentemente capitalizzati risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso, o gli effetti sono irrilevanti, mantiene in bilancio il costo dell’impianto così come determinato in base ai precedenti Principi contabili applicati.
Altrimenti avvalendosi dell’interpretazione reprospettica si dovrà stornare la parte del costo dell’impianto relativa tali oneri capitalizzati a fronte di una riduzione della riserva.
Si supponga che la società abbia iscritto, in conformità allo IAS 16 Tangible Assets, nel costo dell’impianto anche una componente relativa al futuro costo di bonifica una volta che l’impianto sarà dismesso. Trascorsi molti anni dall’iscrizione del bene, la società ritorna ad applicare i Principi contabili nazionali. Laddove risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti sono irrilevanti determinare la componente di costo relativa alla bonifica, la società non modifica il costo storico dell’impianto. La passività rilevata in base allo IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets per il costo di bonifica è adeguata sulla base dell’OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto e l’effetto dell’adeguamento è imputato a patrimonio netto.
In questo caso la proposta dell’OIC permette un’applicazione retrospettica selettiva, nel senso che non si modifica il costo dell’impianto ma solo il valore del fondo. Pertanto, supponendo che il fondo stanziato con le regole IFRS sia di 100 e con le regole italiane di 80, si contabilizzerà quanto segue:
1/1 - Storno fondo rimozione e dismissione
SP | A.6 | Riserva di transizione | 400 | |
SP | B.3 | Fondo rimozione e dismissione | 400 |
Si ipotizzi che la società abbia contabilizzato, nel bilancio redatto secondo i Principi contabili internazionali, il diritto d’uso di un automezzo ricevuto in leasing per 10 anni ed il relativo debito. Al quarto anno la società ha iscritto in bilancio un diritto d’uso al netto del fondo ammortamento e un debito. In quell’anno la società passa ai Principi contabili nazionali. A tale data la società elimina il diritto d’uso ed il debito contro un’apposita riserva di patrimonio netto.
Si ricorda infatti che con le regole italiane non è permesso contabilizzare nello Stato patrimoniale del locatore il bene in leasing.
Se una società che ritorna ad applicare i Principi contabili nazionali dopo aver applicato per un periodo di tempo i Principi contabili IAS/IFRS. La società nel passaggio ai Principi contabili IAS/IFRS aveva eliminato le rivalutazioni, fatte sulle immobilizzazioni in applicazione dei Principi contabili nazionali ai sensi di specifiche norme di legge. Al momento del ritorno ai Principi contabili nazionali la società applica retroattivamente l’OIC 16 e pertanto ripristina il valore rivalutato di tali immobilizzazioni materiali, procedendo ad un opportuno ricalcolo del fondo ammortamento.
Contabilmente l’impatto sarà del seguente tipo:
SP | B.II.2 | Impianto | 100 | |
SP | B.II.2 | Fondo ammortamento | 20 | |
SP | A.III | Riserva di rivalutazione | 48 | |
SP | B.2 | Fondo imposte differite | 32 |
Si ipotizzi una società che classificava i titoli di debito al costo ammortizzato ai sensi dell’IFRS 9. Nel passaggio ai Principi contabili nazionali la società classifica tali titoli nell’attivo immobilizzato e ai sensi dell’OIC 20 Titoli di debito li iscrive al costo ammortizzato. Il valore contabile rilevato in conformità agli IAS/IFRS rappresenta il costo ammortizzato alla data di transizione, non implicando un cambiamento di valore.
Si ipotizzi una società che classificava i titoli di debito al fair value rilevato nelle altre componenti di Conto economico complessivo in accordo all’IFRS 9 Financial Instruments. In questo caso il titolo era valutato al fair value nello Stato patrimoniale e le variazioni di fair value sono imputate nelle altre componenti di Conto economico complessivo. Nel passaggio ai Principi contabili nazionali, il valore contabile del titolo di debito determinato in base agli IAS/IFRS integrato o rettificato dalla riserva di patrimonio netto rappresenta il costo ammortizzato a tale data ai sensi dell’OIC 20. La società non ricalcola il tasso di interesse effettivo.
La riserva di patrimonio netto IFRS alla data di transizione dovrà necessariamente essere girata a riserva di transizione. Qualora il titolo di debito sia destinato al portafoglio non immobilizzato l’OIC 20 richiede che il titolo di debito sia valutato al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. La società confronta il costo ammortizzato determinato come esemplificato al punto precedente e lo confronta con il fair value del titolo alla data di transizione e potrebbe dover operare una rettifica in riduzione che impatterà anch’essa a riserva del netto.
Si ipotizzi una società che classificava le partecipazioni al fair value rilevato nelle altre componenti di Conto economico complessivo in accordo all’IFRS 9. In questo caso la partecipazione è valutata al fair value nello Stato patrimoniale e le variazioni di fair value sono imputate nelle altre componenti di Conto economico complessivo.
Nel passaggio ai Principi contabili nazionali, il valore contabile della partecipazione determinato in base agli IAS/IFRS integrato o rettificato dalla riserva di patrimonio netto rappresenta il costo a tale data ai sensi dell’OIC 21. La riserva di patrimonio netto IFRS alla data di transizione dovrà necessariamente essere girata a riserva di transizione.
Qualora la partecipazione sia destinata al portafoglio non immobilizzato la valutazione al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato richiesta dall’OIC 21 è effettuata alla data di transizione tenendo conto del fair value del titolo determinato in base all’IFRS 9 a tale data.
17.11.2. Eccezioni all’applicazione del principio generale
17.11.2.Eccezioni all’applicazione del principio generaleLa bozza dell’OIC propone in Appendice le fattispecie per le quali non è necessario fornire appropriate spiegazioni sul mancato rispetto del principio della retroattività.
La società può applicare una o più delle eccezioni descritte in seguito. La società che si avvale di una delle seguenti eccezioni applica l’eccezione a tutti gli elementi che appartengono alla stessa voce di bilancio.
Aggregazioni aziendali
La società può decidere di non applicare retroattivamente i Principi contabili nazionali alle aggregazioni aziendali contabilizzate secondo gli IFRS. Nei casi in cui la società decida di non avvalersi di tale eccezione per un’aggregazione aziendale avvenuta in passato, non può applicare l’eccezione alle altre eventuali aggregazioni aziendali intervenute successivamente fino alla data di transizione ai Principi contabili nazionali.
Si ipotizzi che la società abbia effettuato tre aggregazioni aziendali (la prima nell’anno T-4, la seconda nell’anno T-3, la terza nell’anno T-2). Al momento del passaggio ai Principi contabili nazionali (1° gennaio anno T-1) la società decide di avvalersi dell’eccezione all’applicazione del principio generale. Tuttavia, la società decide di rideterminare l’aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno dell’anno T-3 (la seconda).
Di conseguenza, la società ridetermina tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo successivamente al 30 giugno dell’anno T-3.
Nei casi in cui la società opti per questa eccezione, è necessario verificare che le attività e passività iscritte in bilancio a seguito dell’aggregazione aziendale abbiano i requisiti per essere iscritte come attività o passività in base ai Principi contabili nazionali. L’eliminazione contabile di tali poste di bilancio comporta la rettifica, in base al valore contabile iscritto alla data di transizione, dell’avviamento per pari importo e, per l’eventuale eccedenza, del patrimonio netto.
Nel caso in cui la società si avvalga dell’eccezione, l’ammortamento dell’avviamento, che con gli IFRS non doveva essere computato, decorre a partire dalla data di transizione sulla base della stima della vita utile residua fatta a tale data applicando il disposto dell’OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali.
Rimanenze
Le rimanenze potrebbero essere state misurate in base a criteri differenti dal costo storico (ad esempio, al fair value), non consentiti dai Principi contabili nazionali. In tali circostanze il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole contabili può essere utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transizione.
Partecipazioni
Fermo restando che il cambiamento di sistema di regole contabili applicate non rappresenta, in sé, un espediente per procedere ad un cambio di destinazione dei titoli di debito e delle partecipazioni, alla data di transizione la società deve procedere alla classificazione dei titoli di debito e delle partecipazioni, che sarebbero iscrivibili come attività in base ai Principi contabili nazionali, tra “attivo circolante” e “attivo immobilizzato” in sostanziale continuità, ove possibile, con la classificazione seguita nel precedente bilancio. Ciò è realizzabile quando sussiste una ragionevole concordanza fra i portafogli definiti nei due framework contabili, e pertanto non è giustificato che la destinazione economica dei titoli di debito e delle partecipazioni cambi al cambiare delle regole contabili.
Con riguardo ai titoli di debito e alle partecipazioni valutati al fair value con variazioni imputate a Conto economico (FVTPL) secondo i Principi contabili di provenienza, il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole contabili può essere utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transizione, non implicando alcuna rettifica in sede di transizione.
Qualora la partecipazione sia destinata al portafoglio immobilizzato l’OIC 21 prevede la determinazione dell’eventuale perdita durevole. In questo caso la società può avvalersi dell’eccezione secondo la quale la valutazione circa l’eventuale presenza di una perdita durevole di valore è determinata alla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i Principi contabili nazionali, senza incidere sul prospetto comparativo.
Qualora la partecipazione sia classificata nel portafoglio non immobilizzato, la valutazione al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato richiesta dall’OIC 21 è effettuata alla data di transizione tenendo conto del fair value della partecipazione determinato in base all’IFRS 9 a tale data.
Titoli di debito valutati al fair value rilevato nel Conto economico
Si ipotizzi che una società che classificava i titoli di debito al fair value rilevato nel Conto economico ai sensi dell’IFRS 9 si avvalga dell’eccezione di considerare il fair value del titolo di debito alla data di transizione equivalente al costo del titolo.
Qualora tali titoli di debito ai sensi dell’OIC 20 siano iscritti al costo ammortizzato in quanto l’applicazione del costo ammortizzato produce effetti rilevanti il tasso di interesse effettivo è calcolato confrontando il fair value del titolo alla data di transizione con i rimanenti flussi finanziari.
Tali titoli di debito normalmente dovrebbero essere destinati al portafoglio non immobilizzato.
La valutazione al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato richiesta dall’OIC 20 è effettuata alla data di transizione tenendo conto del fair value del titolo di debito determinato in base all’IFRS 9 a tale data.
Strumenti finanziari derivati
La società può avvalersi delle semplificazioni di prima applicazione dell’OIC 32 Strumenti finanziari derivati contenute nell’OIC 32.
I titoli ibridi non quotati valutati al fair value in conformità agli IAS/IFRS possono continuare ad essere valutati al fair value nel passaggio ai Principi contabili nazionali. In tali circostanze, infatti, prevedere l’esercizio di scorporo ai sensi dell’OIC 32 alla data di transizione potrebbe risultare particolarmente oneroso nonché arbitrario.
17.11.3. Informazione in Nota integrativa
17.11.3.Informazione in Nota integrativaIn Nota integrativa sono indicate le ragioni che hanno condotto al passaggio ai Principi contabili nazionali e la data di transizione.
Inoltre, la società deve fornire le seguenti informazioni nella Nota integrativa:
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una riconciliazione del patrimonio netto dalla quale si evincano le principali differenze dovute al passaggio ai Principi contabili nazionali che hanno comportato una rettifica dei saldi alla data di transizione ed alla data di chiusura del bilancio comparativo nonché una riconciliazione del Conto economico comparativo. Tali differenze sono esposte al lordo del relativo effetto fiscale, con separata evidenza dello stesso;
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l’elenco delle voci di bilancio per la determinazione delle quali la società si è avvalsa delle eccezioni previste nell’Appendice A del presente principio;
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l’elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è risultata non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure gli effetti sono irrilevanti.
Alla Nota integrativa del primo bilancio redatto secondo i Principi contabili nazionali si applicano le disposizioni previste per la redazione della Nota integrativa previste dai vigenti OIC alla data di transizione.