21.1. Informazioni sulla sostenibilità aziendale - 21.1.1. Linee guida - 21.2. Bilancio di sostenibilità - 21.2.1. Principi applicabili - 21.2.2. Contenuto - 21.3. Bilancio sociale - 21.3.1. Obiettivi - 21.3.2. Principi di redazione - 21.3.3. Contenuto - 21.4. Informazioni non finanziarie - 21.4.1. Relazione sulla gestione - 21.4.2. Dichiarazione di sostenibilità - 21.4.3. Nuova rendicontazione societaria di sostenibilità
21.1. Informazioni sulla sostenibilità aziendale
21.1.Informazioni sulla sostenibilità aziendaleL’orientamento del management alla sostenibilità delle imprese rappresenta un fattore competitivo fondamentale per lo sviluppo internazionale.
Nonostante gli investimenti per minimizzare l’impatto ambientale e massimizzare la sostenibilità sociale possano essere significativi, i ritorni sul lungo periodo sono maggiori e soprattutto fondamentali per creare valore.
Per sostenibilità si considera la capacità dell’azienda di minimizzare il suo impatto ambientale e di soddisfare le attese dei vari interlocutori sociali che gravitano direttamente o indirettamente attorno ad essa. Queste azioni dovrebbero essere realizzate in modo continuativo, ossia attraverso la ricerca di un continuo miglioramento, recuperando efficienza ed efficacia.
La realizzazione di obiettivi ecologici e sociali fornisce un’immagine assolutamente positiva dell’impresa e attrattiva verso la stessa ed i suoi prodotti e servizi. Tuttavia, tale aspetto rappresenta solo un ulteriore fattore positivo della sostenibilità e non dovrebbe in alcun modo rappresentare la finalità principale dell’impresa.
Nel garantire la sostenibilità ambientale e sociale, il controllo di gestione può assumere un ruolo fondamentale. Solo un continuo monitoraggio quantitativo, economico-finanziario e delle attese dei numerosi stakeholder, attraverso i tradizionali strumenti del controllo di gestione, consente di fornire all’azienda le informazioni per adottare le scelte gestionali in modo tempestivo.
Questi strumenti consentono anche di misurare periodicamente gli effetti di tali scelte, evidenziando quindi come i miglioramenti affluiscono all’impresa e perché.
La volontà di sviluppare le imprese coerentemente alla sostenibilità ambientale e sociale può originare la necessità di rendicontare a terzi le azioni intraprese in tale ambito.
21.1.1. Linee guida
21.1.1.Linee guidaAssociazioni nazionali e sovranazionali (Gruppo Bilancio Sociale - GBS; Global Reporting Initiative - GRI; International Integrated Reporting Council - IIRC) hanno elaborato linee guida a supporto della redazione di documenti finalizzati a rendicontare l’impatto ambientale e sociale delle imprese.
Il processo evolutivo che ha interessato la materia ha comportato una convergenza delle linee guida verso la redazione di un bilancio definito di sostenibilità in quanto finalizzato a rendicontare, ancora su base volontaria, l’impatto ambientale e sociale dell’operato delle imprese.
L’importanza di queste informazioni ha spinto l’Unione europea ad introdurre progressivamente obblighi di rendicontazione sociale che, pur interessando prevalentemente le società di più grandi dimensioni, impongono dettagli sul ruolo ambientale e sociale delle imprese (D.Lgs. n. 32/2007; D.Lgs. n. 254/2016).
Sia a livello accademico che istituzionale negli ultimi anni si sta diffondendo l’approccio integrato e unitario alla comunicazione delle performance aziendali.
Se il destinatario dell’informativa sull’evoluzione delle imprese è l’investitore, si ritiene e va consolidandosi la necessità di pubblicare un unico report capace di esprimere un giudizio unitario sulle potenzialità di sviluppo dell’impresa e dove l’aspetto economico finanziario è integrato con la dimensione ambientale e sociale.
L’idea di fondo è che lo sviluppo dell’impresa deve necessariamente passare attraverso un miglioramento equilibrato delle performance economico finanziarie ed ambientali e sociali.
Il modello del bilancio integrato (integrated reporting) sta progressivamente prendendo piede su base volontaria e per le aziende di maggiori dimensioni e di rilevanza internazionale.
Nonostante la normativa imponga alcuni dettagli da inserire nella Relazione sulla gestione
(D.Lgs. n. 32/2007), numerose società italiane diffondono ulteriori dettagli in specifici documenti (bilancio di sostenibilità o bilancio sociale) e su base volontaria. Tuttavia, a partire dall’esercizio 2017, le società quotate, le banche e le assicurazioni (D.Lgs. n. 254/2016), hanno l’obbligo di pubblicare una dichiarazione di sostenibilità in cui approfondire tali temi.
21.2. Bilancio di sostenibilità
21.2.Bilancio di sostenibilitàIl bilancio di sostenibilità ha la finalità di descrivere i valori e le conseguenti azioni intraprese dalle imprese a favore di uno sviluppo sostenibile. Tale documento è volto a comunicare e a descrivere agli stakeholder la complessa interdipendenza tra i fattori economici, sociali e ambientali che caratterizzano la gestione.
Gli obiettivi del bilancio di sostenibilità sono:
-
monitorare e comunicare le politiche di sostenibilità definite dall’impresa, al fine di creare un dialogo con i principali stakeholder;
-
misurare le performance economiche, ambientali e sociali al fine della ricerca di un continuo miglioramento.
Le linee guida maggiormente diffuse per la redazione del bilancio di sostenibilità sono quelle pubblicate dal GRI, soggette a continue modifiche a causa dell’evoluzione del contesto economico, sociale e finanziario, nonché della normativa di riferimento.
Il modello proposto vuole favorire la diffusione di una rendicontazione finalizzata ad analizzare la sostenibilità nelle sue 3 dimensioni:
-
sostenibilità economica, capacità di generare risultati economici positivi e duraturi;
-
sostenibilità ambientale, capacità di salvaguardare l’ambiente e di correlare lo sviluppo aziendale con la riproducibilità delle risorse naturali;
-
sostenibilità sociale, capacità di garantire condizioni di benessere e di pari opportunità a tutti gli stakeholder.
21.2.1. Principi applicabili
21.2.1.Principi applicabiliLe linee guida illustrano i principi da applicare nella redazione del bilancio di sostenibilità e, in particolare, specificano le regole da seguire per individuare le tematiche su cui è necessario rendicontare e quelle finalizzate a supportare la qualità delle informazioni fornite.
Il punto di partenza riguarda i principi di materialità che specificano le soglie oltre le quali un’informazione diviene rilevante e pertanto da comunicare.
La rilevanza informativa deve essere misurata non solo in termini di impatto economico finanziario ma anche in termini ambientali e sociali.
Le 3 dimensioni assumono pari importanza con la conseguenza che se economicamente un dettaglio informativo non risulta rilevante, questo deve comunque essere specificato se significativo dal punto di vista ambientale e/o sociale.
Con l’inclusività degli stakeholder, le linee guida del GRI specificano le regole che le aziende devono seguire per identificare i propri interlocutori sociali diretti (come i dipendenti, i creditori, i fornitori, i soci, la pubblica amministrazione e i finanziatori) o indiretti (tutti gli altri soggetti).
Il processo informativo dipende dagli stakeholder dell’azienda; se l’obiettivo del bilancio sociale è la comunicazione di come l’impresa impatta sull’ambiente di riferimento e sui soggetti (persone fisiche e giuridiche) che vi operano, l’efficacia della comunicazione non può che passare dalla preliminare definizione degli interessi specifici a cui è rivolta.
La qualità dell’informazione dipende dai seguenti principi:
-
equilibrio, il bilancio sociale deve illustrare i risultati positivi e negativi realizzati dall’azienda sulle tre dimensioni al fine di consentire una valutazione ragionata agli stakeholder;
-
chiarezza, il report deve essere redatto in modo comprensibile e fruibile;
-
accuratezza, il dettaglio deve essere sufficiente per approfondire le informazioni contenute nel bilancio. A supporto della comunicazione, tabelle riepilogative specifici indicatori, grafici ed immagini devono essere utilizzate per descrivere le azioni intraprese e i risultati ottenuti;
-
tempestività, la diffusione delle informazioni deve avvenire in modo periodico e costante nel tempo al fine di informare periodicamente gli stakeholder;
-
comparabilità, intesa come organizzazione dei dati e delle informazioni capace di renderli comparabili nel tempo e con quelli di altre aziende;
-
reliability, è necessario che le informazioni fornite siano verificabili per “autenticarne” la veridicità del contenuto anche con riferimento al rispetto dei principi di redazione.
21.2.2. Contenuto
21.2.2.ContenutoIl contenuto del bilancio si divide in più parti organizzate in termini sequenziali per consentire una piena comprensione del contenuto del documento.
Nella prima parte (reporting principles and standard disclosures) vengono descritti i principi rispettati nel processo di reporting e i criteri applicati nella predisposizione delle informazioni.
La seconda parte (implementation manual) riguarda il manuale attuativo attraverso cui si illustrano le modalità di applicazione dei principi enunciati nella prima parte.
Successivamente devono essere riportate le seguenti informazioni:
-
visione e strategie, in cui si descrivono la mission dell’azienda e le strategie implementate per realizzarla;
-
profilo dell’organizzazione, in cui si approfondisce l’organizzazione dell’impresa in termini “di chi fa che cosa” e di qual è l’impatto ambientale e sociale del suo operato;
-
struttura di governance e sistema di management, descrive le modalità di governance dell’impresa e il sistema di gestione delle decisioni operative, tra cui quelle relative ai rischi operativi, finanziari, ambientali e sociali;
-
tavola dei contenuti del GRI, riassuntiva del contenuto del bilancio di sostenibilità;
-
indicatori di performance, che sintetizzano l’impatto ambientale, sociale, sul lavoro ed economico dell’operato dell’azienda.
Indicatori di performance
Gli indicatori relativi all’impatto ambientale sono contrassegnati dalla sigla EN. La seguente tabella ripropone gli indicatori previsti dal GRI.
Indicatore | Descrizione | Tipo |
EN1 | Materiali utilizzati per peso e volume | Input |
EN2 | Percentuale dei materiali che deriva da materiale riciclato | Input |
EN3 | Consumo di energia all’interno dell’azienda | Input |
EN4 | Consumo di energia all’esterno dell’azienda | Input |
EN5 | Intensità energetica | Input/Output |
EN6 | Riduzione del consumo energetico | Output |
EN7 | Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi | Output |
EN8 | Prelievo di acqua totale per fonte | Input |
EN9 | Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua | Outcome |
EN10 | Percentuale e volume totale di acqua riciclata e riutilizzata | Input |
EN11 | Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati e gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata biodiversità esterna ad aree protette | Input |
EN12 | Descrizione dei maggiori impianti di attività prodotti e servizi sulla biodiversità di aree protette o aree ad alta biodiversità esterna alle aree protette | Outcome |
EN13 | Habitat protetti o ripristinati | Attività |
EN14 | Numero di specie elencate nella lista rossa (UCN) e nelle liste nazionali delle specie protette che trovano il proprio habitat nelle aree di operatività dell’organizzazione suddivise per livello di rischio di estinzione | Scenario |
EN15 | Emissioni dirette di gas effetto serra (Scope 1) | Output |
EN16 | Emissioni dirette di gas effetto serra (Scope 2) | Output |
EN17 | Altre emissioni indirette di gas effetto serra (Scope 3) | Output |
EN18 | Intensità di emissioni di gas effetto serra | Input/Output |
EN19 | Riduzioni di emissioni di gas effetto serra | Output |
EN20 | Emissioni di sostanze nocive per l’ozono | Output |
EN21 | NO, SO e altre emissioni significative nell’aria | Output |
EN22 | Acqua reflua totale scaricata per qualità e destinazione | Output |
EN23 | Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento | Output |
EN24 | Numero totale e volumi di sversamenti significativi | Output |
EN25 | Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione di Basilea (allegati I, II, III e VIII) che sono trasportati, importati, esportati e trattati e loro percentuale trasportata all’esterno | Output |
EN26 | Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità della fauna e della flora acquatica e i relativi habitat colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua e dalle dispersioni provocate dall’azienda | Scenario |
EN27 | Iniziative per mitigare impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’impatto | Attività/Outcome |
EN28 | Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato e riutilizzato per categoria | Output |
EN29 | Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale | Output |
EN30 | Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati per l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale | Outcome |
EN31 | Spese ed investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivise per tipologie | Input |
EN32 | Percentuale dei nuovi fornitori che sono stati selezionati sulla base di criteri ambientali | Output |
EN33 | Impatti ambientali attuali significativi e potenzialmente negativi nella catena di fornitura e relative azioni intraprese | Input/Attività/ Output/Outcome |
EN34 | Numero di reclami in tema di impatti ambientali gestiti e risolti attraverso apposite procedure formali | Output |
Per quanto riguarda l’impatto sociale, il GRI fornisce i seguenti indicatori contrassegnati dalla sigla SO.
Indicatore | Descrizione | Tipo |
SO1 | Percentuale di unità (organizzative) in cui è stato implementato il coinvolgimento delle comunità locali, la valutazione degli impatti e i programmi di sviluppo | Output |
SO2 | Attività/unità organizzative con importanti impatti positivi e negativi - reali e potenziali - sulle comunità locali | Input |
SO7 | Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, antitrust e pratiche monopolistiche e relative sentenze | Output/ Outcome |
SO8 | Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni non monetarie per non conformità a leggi e regolamenti | Output |
SO9 | Percentuale di nuovi fornitori selezionati utilizzando criteri basati sugli impatti sulla società | Output |
SO10 | Significativi impatti negativi effettivi o potenziali sulla società relativi alla catena di fornitura e azioni intraprese | Attività/outcome |
SO11 | Numero di reclami per impatti sulla società, catalogati, affrontati e risolti attraverso apposite procedure formali | Attività/Output |
Gli indicatori relativi al personale sono indicati con la sigla LA e descrivono le caratteristiche dell’organico di cui dispone l’azienda e le relative dinamiche, gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. La tabella seguente sintetizza gli indicatori sul personale proposti dal GRI.
Indicatore | Descrizione | Tipo |
LA1 | Numero totale e tasso di nuove assunzioni, tasso di turnover, suddivisi per età, genere ed area geografica | Input/Output |
LA2 | Benefits previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time e a tempo determinato, suddivisi per le principali unità/ aree aziendali | Input |
LA3 | Tasso di rientro al lavoro e di mantenimento del posto di lavoro dopo la fruizione di congedi parentali, articolato per genere | Output |
LA4 | Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno nella contrattazione collettiva | Attività |
LA5 | Percentuale dei lavoratori rappresentati in comitati per la salute e la sicurezza, istituiti al fine di controllare e fornire consigli sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore | Input |
LA6 | Tipologia e tasso di infortuni sul lavoro, malattia, giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi sul lavoro, divisi per area geografica e per genere | Output |
LA7 | Lavoratori con alta incidenza o altro rischio di infortuni legato alla loro occupazione | Attività |
LA8 | Tipologia di aspetti relativi a salute e sicurezza coperti da accordi formali con associazioni sindacali | Attività |
LA9 | Ore medie annue di formazione per dipendente, suddivise per categoria di lavoratori e per genere | Attività |
LA10 | Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle carriere | Attività |
LA11 | Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera, suddivisa per genere e categoria di lavoratori | Output |
LA12 | Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a genere, età, appartenenza a gruppi di minoranza e altri indicatori di diversità | Input |
LA13 | Rapporto tra lo stipendio base e la remunerazione nel suo complesso delle donne rispetto agli uomini a parità di categoria e per le principali unità/ aree aziendali | Input |
LA14 | Percentuale di nuovi fornitori selezionati utilizzando criteri relativi alle prassi adottate in tema di lavoro | Attività/Output |
LA15 | Significativi impatti negativi effettivi o potenziali legati a prassi adottate in tema di lavoro nella catena di fornitura e azioni intraprese | Attività/Outcome |
LA16 | Numero di reclami in tema di lavoro, catalogati, affrontati e risolti attraverso apposite procedure formali | Attività/Output |
Il GRI propone anche un insieme di indicatori che analizzano la propensione dell’azienda al rispetto dei diritti umani, rappresentandoli con la sigla HR.
Indicatore | Descrizione | Tipo |
HR1 | Numero totale e percentuale di accordi significativi di investimento e di contratti che includono clausole relative ai diritti umani, o che sono stati sottoposti ad una relativa valutazione | Attività |
HR2 | Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti aspetti dei diritti umani rilevanti per l’attività dell’organizzazione e percentuale di lavoratori formati | Attività/Output |
HR3 | Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni correttive intraprese | Attività/Output |
HR4 | Aree aziendali / unità e fornitori identificati, presso cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere violata o esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti | Input/Attività |
HR5 | Aree aziendali / unità e fornitori identificati che presentano un elevato rischio di ricorso al lavoro minorile e delle misure adottate per contribuire alla sua eliminazione | Input/Attività |
HR6 | Aree aziendali / unità e fornitori identificati con altro rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato e misure intraprese per contribuire ad abolire tutte le forme di lavoro forzato o obbligato | Input/Attività |
HR7 | Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività dell’organizzazione | Output |
HR8 | Numero di violazioni dei diritti della comunità locale (indigena) e azioni intraprese | Output/Attività |
HR9 | Percentuale e numero totale di aree aziendali / unità che sono state sottoposte a controlli in tema di diritti umani e/o a valutazioni di impatto | Attività/Output |
HR10 | Percentuale di nuovi fornitori selezionati utilizzando criteri relativi al rispetto dei diritti umani | Output |
HR11 | Significativi impatti negativi effettivi o potenziali legati ai diritti umani nella catena di fornitura e azioni intraprese | Attività/Outcome |
HR12 | Numero di reclami in tema di diritti umani, catalogati, affrontati e risolti attraverso apposite procedure formali | Output |
Infine, ultimi indicatori previsti dalle linee guida del GRI sono quelli contro la lotta alla corruzione espressi dalla sigla SO.
Indicatore | Descrizione | Tipo |
SO3 | Numero totale e percentuale di aree aziendali / unità valutate per rischi legati a corruzione e rischi significativi identificati | Attività/Output |
SO4 | Formazione e istruzione su politiche e procedure anti-corruzione | Attività/Output |
SO5 | Episodi di corruzione accertati e relative azioni intraprese | Attività/Output |
SO6 | Valore totale dei contributi erogati a partiti e movimenti politici, distinti per area geografica e beneficiario | Input |
L’impostazione sopra proposta per il contenuto del bilancio sociale è basato sulle GRI G4 Guidelines che è stato modificato negli ultimi anni. In particolare, i nuovi standard presentano le seguenti novità:
-
cambio della terminologia utilizzata;
-
cambio dell’articolazione degli indicatori da pubblicare;
-
nuova struttura modulare delle informazioni da fornire.
Entrando nello specifico della nuova impostazione, gli standard GRI vengono suddivisi in quattro serie di cui la prima per gli standard universali e tre serie di standard specifici secondo la seguente impostazione:
-
GRI 100 Universal Standards;
-
GRI 101 Foundation;
-
GRI 102 General Disclosures;
-
GRI 103 Management Approach;
-
GRI 200 Economic;
-
GRI 300 Environmental;
-
GRI 400 Social.
Le GRI 101 prevedono i principi fondamentali per definire il contenuto e la qualità del bilancio di sostenibilità; si tratta in sostanza di descrivere le caratteristiche dell’organizzazione che impattano sugli stakeholder aziendali. Si aggiungono poi le GRI 102 e le GRI 103 che, rispettivamente, approfondiscono sulle pratiche di rendicontazione e sulla gestione degli aspetti significativi circa l’impatto ambientale, sociale ed economico dell’impresa.
I GRI 200, 300 e 400 includono inoltre le modalità di analizzare e rendicontare circa i temi economici, ambientali e sociali. Si tratta delle tre linee guida da utilizzare per approfondire come le scelte gestionali impattano sulle tre dimensioni indicate, anche attraverso la pubblicazione di specifici indicatori in linea con quanto illustrato nelle tabelle precedenti.
Ultima importante novità riguarda l’introduzione di linee guida settoriali (GRI Sector Disclosures) che, integrando quelle sopra elencate, supportano gli utilizzatori nella predisposizione di specifiche informazioni per i vari settori di attività.
Nel 2023 entreranno in vigore poi ulteriori novità volte ad aumentare ulteriormente la specializzazione settoriale. In particolare, le modifiche hanno avuto l’obiettivo di rendere il reporting di sostenibilità più pertinente ed aderente ai principi internazionali di:
-
governance responsabile;
-
due diligence rivolta a prevenire e mitigare gli impatti negati dell’attività dell’organizzazione;
-
rispetto dei diritti umani.
Le novità sono state inoltre introdotte per aumentare la qualità, la completezza e la coerenza delle informazioni rendicontate e viene superata la differenza tra l’adozione degli standard in modalità core o comprehensive in quanto si potrà rendicontare i propri impatti esclusivamente:
-
in accordance with, se l’impresa sarà in grado di soddisfare tutti i nove requisiti obbligatori previsti dal GRI;
-
with reference to, se l’impresa non sarà in grado di soddisfare i requisiti obbligatori del GRI.
21.3. Bilancio sociale
21.3.Bilancio sociale21.3.1. Obiettivi
21.3.1.ObiettiviLe principali finalità dell’Associazione Gruppo Bilancio Sociale (GBS) sono:
-
lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica sul bilancio sociale e sulle tematiche inerenti alla sua rappresentazione e diffusione;
-
lo studio di modelli di bilancio sociale appropriati per aziende operanti in settori specifici anche nell’ambito pubblico e della cooperazione;
-
lo studio e la diffusione dei codici etici delle imprese quale strumento di prevenzione di comportamenti irresponsabili.
L’iniziativa di ricerca del GBS risale al 1997. Per anni ha attuato un’intensa attività di approfondimento e ricerca concludendo una prima fase di studi con l’emanazione dei Principi di redazione del Bilancio Sociale (3 maggio 2001).
Si tratta dell’unico documento a livello nazionale riconosciuto e utilizzato come riferimento scientifico da Imprese, Professionisti e Società di Revisione.
Tali principi sono poi evoluti nell’ultima versione adottata e pubblicata nel 2013.
Nell’impostazione proposta dal GBS, il bilancio sociale dovrebbe realizzare i seguenti obiettivi (GBS 2013, parte 1, par. 1):
-
fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance dell’azienda, aprendo un processo interattivo di comunicazione sociale;
-
fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale per ampliare e migliorare (anche sotto il profilo etico-sociale) le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder.
Gli obiettivi trovano declinazione operativa nel:
-
dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’azienda e della loro applicazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali nonché nei loro risultati ed effetti;
-
fornire l’idea di bilanciamento tra le diverse aspettative degli stakeholder ed indicare gli impegni assunti nei loro confronti;
-
rendere conto del grado di adempimento degli impegni nei confronti degli stakeholder;
-
esporre gli obiettivi di miglioramento che l’azienda si impegna a perseguire;
-
fornire indicazioni sulle interazioni fra l’azienda e l’ambiente nel quale essa opera;
-
rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione.
21.3.2. Principi di redazione
21.3.2.Principi di redazioneIl bilancio sociale deve essere redatto seguendo regole specifiche necessarie per esaltarne il contenuto informativo. Affinché tale risultato possa essere realizzato, occorre anche il rispetto di specifici principi generali elaborati e proposti dal GBS (GBS 2013, parte 1, par. 2).
Responsabilità | Il bilancio sociale deve consentire di identificare le categorie di stakeholder a cui l’azienda rivolge l’informativa sulla sostenibilità. |
Identificazione | Occorre descrivere in modo completo la struttura proprietaria e il governo dell’azienda al fine di offrire ai terzi la chiara percezione delle responsabilità. In tale ambito occorre inoltre esplicitare il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali (mission aziendale). |
Trasparenza | Le informazioni contenute nel bilancio sociale devono consentire ai destinatari di comprendere il procedimento logico di rilevazione, riclassificazione e formazione, nelle sue componenti procedurali e tecniche e riguardo agli elementi discrezionali adottati. |
Inclusione | Occorre “dar voce” a tutti gli stakeholder identificati, esplicitandone la metodologia di indagine e di reporting adottata e motivandone le cause di esclusione. |
Coerenza | Occorre illustrare la conformità delle politiche e delle scelte del management ai valori dichiarati. |
Neutralità | Il Bilancio Sociale deve essere imparziale ed indipendente da interessi di parte o da particolari coalizioni. |
Autonomia delle terze parti | Si tratta dell’autonomia di giudizio delle terze parti che, a vario titolo (esempio per la sua certificazione), partecipano alla redazione del bilancio sociale. |
Competenza di periodo | Anche il bilancio sociale si deve basare sul principio di competenza secondo cui gli effetti sociali devono essere rilevati nel momento in cui hanno manifestazione sociale (maturazione e realizzazione dell’impatto sociale). |
Prudenza | Gli eventi societari devono essere rappresentati in modo tale da non sopravvalutare il quadro della realtà aziendale. |
Comparabilità | Deve essere consentito il confronto fra bilanci differenziati nel tempo della stessa azienda o con bilanci di altre aziende operanti nel medesimo settore o contesto. |
Comprensibilità, chiarezza ed intelligibilità | Le informazioni contenute nel Bilancio Sociale devono essere chiare e comprensibili, attraverso un giusto equilibrio tra forma e sostanza della struttura e del contenuto. |
Periodicità e ricorrenza | Il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo. |
Omogeneità | Occorre adottare un’unica moneta di conto. |
Utilità | Solo i dati e le informazioni utili a soddisfare le aspettative del pubblico, in termini
di attendibilità e completezza, devono trovare descrizione nel bilancio sociale. |
Significatività e rilevanza | Nell’elaborare l’informativa occorre tenere conto dell’impatto effettivo che gli accadimenti, economici e non, hanno prodotto nella realtà circostante. |
Verificabilità dell’informazione | Il bilancio sociale deve contenere dettagli informativi che consentono la ricostruzione del procedimento di raccolta e rendicontazione dei dati. |
Attendibilità e fedele rappresentazione |
Le informazioni fornite con il bilancio sociale devono essere prive di errori e pregiudizi, al fine di consentire una fedele rappresentazione dell’oggetto cui si riferiscono. |
21.3.3. Contenuto
21.3.3.ContenutoNell’impostazione proposta dal GBS, il bilancio sociale deve proporre le seguenti informazioni che, generalmente, divengono le parti/i paragrafi che ne strutturano il contenuto:
-
identità aziendale e contesto (GBS 2013, parte 2, par. 1);
-
riclassificazione
dei dati e determinazione del valore aggiunto (GBS 2013, parte 2, par. 2);
-
relazione socio-ambientale (GBS 2013, parte 2, par. 3);
-
sezioni integrative (GBS 2013, parte 2, par. 4).
Identità aziendale e contesto
Il bilancio sociale deve innanzitutto descrivere in modo sintetico ma esauriente le caratteristiche essenziali del sistema socio-ambientale, le finalità istituzionali dell’azienda e i principi, nonché i valori, ai quali l’impresa si ispira.
In tale parte occorre identificare in modo oggettivo:
-
l’assetto proprietario e l’evoluzione della governance;
-
la storia, la cultura e l’evoluzione dell’azienda;
-
la dimensione e la collocazione sul mercato;
-
l’assetto organizzativo.
Con la descrizione dell’assetto proprietario e del sistema e dell’organizzazione della corporate governance, il lettore del bilancio sociale è in grado di comprendere la ripartizione delle responsabilità organizzative e gestionali.
In tale ambito, occorre che emergano le eventuali forme di partecipazione al governo dell’impresa dei soci, dei lavoratori e degli altri stakeholder. Inoltre, occorre specificare il ruolo dei consiglieri indipendenti, attraverso la descrizione del “peso” da loro assunto nella direzione dell’azienda.
La mission aziendale deve essere descritta nel bilancio sociale. In particolare, devono essere approfonditi gli obiettivi e le ragioni che hanno portato alla costituzione della società e le eventuali modifiche apportate nel tempo.
Il ruolo e l’operato del Comitato Stakeholder nel Consiglio di amministrazione - se istituito - devono essere analiticamente illustrati.
Al fine di realizzare tali obiettivi informativi, il bilancio sociale dovrebbe descrivere:
-
il sistema di amministrazione adottato e la sua logica di funzionamento con riferimento alle procedure di nomina dei consiglieri, dei sindaci e degli altri controllori, degli amministratori indipendenti e dei componenti dei vari comitati consiliari;
-
la dichiarazione di adesione ad un codice di autodisciplina;
-
il modello di organizzazione, se adottato, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;
-
il sistema di controllo interno;
-
la composizione del collegio sindacale;
-
la presenza e composizione degli organi di rappresentanza degli stakeholder;
-
il processo aziendale seguito per definire la mission, il paradigma etico, l’identificazione degli stakeholder, il miglioramento della qualità e il piano strategico;
-
il processo di comunicazione implementato per interagire quotidianamente con gli stakeholder.
I valori aziendali, i principi etici e i codici deontologici effettivamente seguiti devono trovare ampia e precisa descrizione. Soprattutto occorre specificare come tali principi sono utilizzati dall’impresa nella definizione delle scelte strategiche, nelle linee politiche e nei comportamenti operativi dei responsabili della gestione.
Gli obiettivi informativi possono essere realizzati anche sintetizzando i valori riportati nel codice di condotta o etico adottato e le attività implementate dall’Organo di Vigilanza (D.Lgs. n. 231/2001).
Gli obiettivi di medio-lungo termine e le strategie adottate per realizzarli devono essere analiticamente descritti in termini di programmi, azioni o risorse; in particolare occorre far emergere:
-
le politiche prevalentemente sociali;
-
le politiche a contenuto strettamente economico e sociale;
-
le politiche di gestione ambientale.
Riclassificazione dei dati contabili
La riclassificazione dei valori contabili è funzionale alla determinazione ed esplicitazione del valore aggiunto che rappresenta il valore che un’istituzione economica genera con il concorso dei fattori produttivi e che nel tempo distribuisce ai soggetti cui riconosce la qualità di stakeholder (GBS 2013, parte 2, par. 2).
Il valore aggiunto è una grandezza con una valenza informativa di carattere sociale ma non deve essere il risultato di una “meccanica” riclassificazione quanto piuttosto il risultato di una profonda riconsiderazione e riaggregazione dei dati contenuti nel bilancio d’esercizio.
Il GBS suggerisce di utilizzare, tra le diverse possibili configurazioni, il valore aggiunto globale determinato attraverso la procedura che segue.
Valore aggiunto globale secondo il GBS
Prospetto di determinazione del valore aggiunto globale | Esercizi | ||
n | n-1 | n-2 | |
A) Valore della produzione 1 ricavi delle vendite e delle prestazioni - rettifiche (resi, abbuoni, sconti) 2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti (e merci) 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4 Altri ricavi e proventi Ricavi della produzione 5 ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia) |
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B) Costi intermedi della produzione 6 consumi di materie prime consumi di materie sussidiarie consumi di materie di consumo costi di acquisto di merci 7 costi per servizi 8 costi per godimento beni di terzi 9 accantonamenti per rischi 10 altri accantonamenti 11 oneri diversi di gestione VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO |
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C) Componenti accessori e straordinari 12 +/- saldo gestione accessoria ricavi accessori - costi accessori 13 +/- saldo componenti straordinari ricavi straordinari - costi straordinari |
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO - Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO |
Le informazioni ambientali di natura finanziaria sono implicitamente contenute nella determinazione del valore aggiunto. Al fine di migliorare l’utilità informativa del bilancio, l’azienda potrebbe specificare per ogni componente di ricavo e di costo specifiche informazioni finanziarie ed economiche dell’impatto ambientale.
Alla tabella che consente di determinare il valore aggiunto occorre poi far seguire in prospetto in cui illustrare il suo riparto.
Riparto del valore aggiunto secondo il GBS
Prospetto di riparto del valore aggiunto | Esercizi | ||
n | n-1 | n-2 | |
A. Remunerazione del personale Personale non dipendente Personale dipendente a) remunerazioni dirette b) remunerazioni indirette c) quote di riparto del reddito |
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B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione Imposte dirette Imposte indirette - sovvenzioni in c/esercizio |
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C. Remunerazione del Capitale di Credito Oneri per capitali a breve termine Oneri per capitali a lungo termine |
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E. Remunerazione dell’Azienda +/- Variazione riserve (Ammortamenti) |
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F. Liberalità | |||
G. Ambiente | |||
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO |
Relazione socio ambientale
Sintetizza, in termini qualitativi e quantitativi, i risultati ottenuti in relazione agli impegni assunti e ai programmi realizzati sui singoli stakeholder.
La relazione socio-ambientale deve presentarsi come una serie ordinata di informazioni che fanno riferimento all’enunciato sull’identità (valori, missione, strategie e politiche) oltre che agli stakeholder individuati, dando al lettore la possibilità di verificare quanto tale enunciato sia stato più o meno realizzato e rispettato, permettendo conseguentemente una valutazione complessiva sul comportamento imprenditoriale (GBS 2013, parte 2, par. 3.1).
Gli elementi essenziali della relazione socio-ambientale sono:
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l’identificazione degli impegni assunti in termini di obiettivi e norme di comportamento;
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l’identificazione degli stakeholder a cui il bilancio sociale è rivolto;
-
la descrizione delle politiche per tipologia di stakeholder e dei risultati attesi;
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l’ordinata e completa esposizione dei fatti, delle informazioni quantitative e qualitative, delle comparazioni, dei giudizi e più generalmente dei dati utili a descrivere la relazione tra assunti ed esiti;
-
le comparazioni necessarie per consentire al lettore di valutare le performance dell’azienda.
Dimensione sociale - La prima parte della relazione socio ambientale presenta la dimensione sociale che sintetizza l’impatto dell’operato dell’azienda sugli stakeholder.
Un primo elemento che deve emergere è la definizione delle categorie di stakeholder a cui il bilancio sociale è indirizzato e, per ogni categoria individuata, le politiche gestionali adottate e gli obiettivi realizzati. Il GBS suggerisce di presentare una matrice di ricognizione delle aree di intervento.
Matrice di ricognizione | |||
Area di intervento | Stakeholder 1 | Stakeholder 2 | Stakeholder 3 |
Per ogni tipologia di stakeholder, il GBS propone una serie di indicatori utili per sintetizzare le politiche implementate dall’azienda.
In merito al personale, il bilancio sociale deve sintetizzare il sistema di relazioni implementato dall’azienda con riferimento alle variabili economico-finanziarie, qualitative e quantitative (ad esempio, devono essere descritti i risultati realizzati dalla gestione dei fondi pensione interni) e descrivere almeno le seguenti informazioni:
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il rispetto delle pari opportunità;
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le politiche relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori;
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l’adozione volontaria di norme internazionali;
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il modello adottato per la valutazione dei rischi;
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la presenza del servizio di prevenzione e protezione;
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l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
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il recepimento del principio della massima sicurezza;
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la tutela dei livelli occupazionali.
Per i soci e azionisti, il bilancio sociale dovrebbe analizzare le politiche di coinvolgimento delle minoranze azionarie.
Dimensione ambientale - L’impatto dell’organizzazione e delle sue strategie sull’ambiente deve essere sintetizzato attraverso informazioni di carattere economico-finanziario.
La spesa ambientale ricomprende tutti i costi sostenuti dall’azienda per prevenire, ridurre o riparare i danni provocati dall’attività aziendale all’ambiente.
Tra i costi ambientali vanno ricompresi quelli relativi a (GBS 2013, parte 2, par. 3.3.1.1):
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smaltimento dei rifiuti;
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protezione dell’ambiente;
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riduzione dell’inquinamento acustico;
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tutela della biodiversità e del paesaggio.
Occorre inoltre aggiungere informazioni di carattere qualitativo inerenti alla politica ambientale implementata dall’azienda. Il GBS suggerisce di illustrare (GBS 2013, parte 2, par. 3.3.1.1):
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la presenza di sistemi di gestione aziendale e di certificati ambientali;
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la descrizione di progetti sottoposti alla valutazione dell’impatto ambientale;
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la realizzazione di studi ambientali specifici;
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l’indicazione che l’azienda rientra nel capo di applicazione dell’Emission Trading;
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la ricerca di miglioramenti tecnologici finalizzati alla continua minimizzazione dell’impatto ambientale.
Gli indicatori utilizzati per sintetizzare le informazioni di carattere qualitativo sono, ad esempio, le emissioni in aria, nel suolo, sottosuolo e nell’acqua.
La decisione di procedere alla rendicontazione ambientale, può tradursi in un autonomo bilancio ambientale quando aziende operanti in settori ad alto impatto ambientale decidano di sviluppare un bilancio dedicato esclusivamente alla comunicazione ambientale.
In tal caso si propone uno sviluppo dei contenuti specifico secondo un approccio sistematico contabile: i contenuti qualitativi e quantitativi vengono trasposti in una sequenza che assume la veste di un Piano dei Conti Ambientali (GBS 2013, parte 2, par. 3.3.2).
Quando invece la relazione ambientale è parte del bilancio sociale allora può avere un contenuto più ridotto.
Indipendentemente che sia parte integrante del bilancio sociale o un documento autonomo, la relazione ambientale deve descrivere:
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l’identità ambientale, attraverso l’esposizione delle caratteristiche produttive dell’azienda (sito in cui si produce, impianti tecnologici, processi produttivi, ecc.);
-
gli aspetti ambientali diretti, attraverso dettagli su costi, ricavi, finanziamenti e investimenti con impatti ambientali, l’analisi delle emissioni, degli scarichi e degli effluenti liquidi, l’analisi della produzione e dello smaltimento dei rifiuti, l’analisi dei consumi di risorse e i comportamenti aziendali rispetto all’ecosistema e alle biodiversità;
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gli aspetti ambientali indiretti, tramite l’analisi dei rapporti con i fornitori, i clienti, i trasporti e la fornitura di servizi ausiliari.
Sezioni integrative
Ulteriori dettagli informativi possono riguardare:
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giudizi e opinioni degli stakeholder che emergono dal dialogo periodico implementato dall’azienda. Il coinvolgimento dovrebbe essere graduale attraverso criteri predefiniti e specificati nel bilancio sociale. La consultazione può avvenire sia direttamente che indirettamente per il tramite di rappresentanze o campionamenti;
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descrizione degli ambiti di miglioramento del bilancio sociale. Dinamiche economico-finanziarie esterne rendono necessario un continuo mutamento del contenuto del bilancio. Tale aspetto deve essere rendicontato per evidenziare l’evoluzione informativa realizzata dall’azienda rispetto al passato e quanto in futuro si intende fare.
21.4. Informazioni non finanziarie
21.4.Informazioni non finanziarieEsiste una stretta connessione tra la capacità delle imprese di creare valore e l’impegno sociale ed ambientale delle stesse. Solo le imprese che integrano la strategia economica con quella ambientale e sociale, perdurano creando valore.
L’Unione europea, con alcuni interventi normativi (Direttive n. 51/2003 e n. 95/2014), sembra voler dare nuovo impulso alla concreta attuazione del processo di sviluppo sostenibile e ciò traspare in modo evidente da alcuni obblighi informativi a cui devono attenersi le imprese, chiamate a rendere sistematiche comunicazioni di natura “non finanziaria” sulle proprie performance in materia sociale ed ambientale.
Nonostante le informazioni sulla sostenibilità aziendale rimangano per la maggior parte delle imprese ancora diffuse su base volontaria, tali provvedimenti normativi consentono agli stakeholder di valutare la sostenibilità delle imprese di maggiori dimensioni.
Sul tema delle informazioni non finanziarie introdotto dall’Unione europea si segnali, infine, il documento proposto dal GRI (Linking the GRI Standards and the European Directive on non-financial and diversity disclosure) che ha l’obiettivo di suggerire come adempiere agli obblighi informativi proposti nella normativa attraverso l’utilizzo degli standard del GRI.
21.4.1. Relazione sulla gestione
21.4.1.Relazione sulla gestioneLa Relazione sulla gestione (17.7.1.) (art. 2428 c.c.) impone anche specifiche informazioni non finanziarie necessarie per approfondire l’impatto ambientale e sociale della gestione.
Gli indicatori non finanziari sono misure quantitative, ma non monetarie, determinate al fine di fornire informazioni che non possono essere colte attraverso i soli indicatori finanziari.
Gli indici non finanziari completano il flusso informativo costituito dalle notizie economico-finanziarie, consentendo alla relazione degli amministratori di meglio rappresentare l’evoluzione della gestione.
La scelta di quali indicatori determinare e rappresentare nella relazione dipende dal settore di attività in cui opera l’impresa, dalla situazione in cui si trova, dal mercato di riferimento, dalla dimensione, dalle caratteristiche qualitative del prodotto e, pertanto, non è possibile definire un elenco di indicatori standard utilizzabili da ogni società.
Gli amministratori, nel valutare quali indicatori non finanziari inserire nella relazione, devono considerare la situazione in cui si trova l’azienda e il contesto economico di riferimento.
Si evidenzia l’importanza di valutare la posizione assunta sul mercato dall’impresa, le innovazioni di prodotto e/o di processo, la customer satisfaction, l’efficienza dei processi produttivi e dei fattori produttivi poiché tali aspetti possono segnalare con anticipo, rispetto alle misure di origine contabile, la tendenza economico-finanziaria dell’impresa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (Relazione CNDCEC, marzo 2008).
Con riferimento alle informazioni relative all’ambiente e al personale, questi dettagli devono trovare specificazione nella Relazione sulla gestione indipendentemente dalla significatività e dalla rilevanza degli effetti economico-finanziari generati sulla gestione.
Informazioni sul personale |
Obbligatorie: |
- morti sul lavoro, per i quali è stata definitivamente accertata una responsabilità aziendale; |
- infortuni gravi sul lavoro, per i quali è stata definitivamente accertata una responsabilità aziendale; |
- addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. |
Facoltative: |
- iniziative volte a trasformare forme di lavoro precario in contratti di lavoro a tempo indeterminato; |
- investimenti in sicurezza. |
Informazioni sull’ambiente |
Obbligatorie: |
- danni causati dall’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via
definitiva; - sanzioni o pene definitive inflitte alla società per reati o danni ambientali; - emissioni di gas ad effetto serra ex Legge n. 316/2004. |
Facoltative: |
- investimenti e costi ambientali; - politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti; - certificazioni (come, ad esempio, SA 8000; Emas; Iso 14000); - emissioni di gas serra ex Legge n. 316/2004 ed eventuali certificazioni verdi, se la società non rientra in un settore per il quale tale informativa è obbligatoria. |
21.4.2. Dichiarazione di sostenibilità
21.4.2.Dichiarazione di sostenibilitàÈ stata introdotta la necessità di pubblicare una dichiarazione non finanziaria volta a fornire (art. 1, Direttiva n. 95/2014):
-
una breve descrizione del modello aziendale dell’impresa;
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una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito agli aspetti ambientali e sociali, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
-
il risultato di tali politiche;
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i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa;
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gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l’attività specifica dell’impresa.
La Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 254/2016 con applicazione a partire dall’esercizio 2017.
Per effetto di tale normativa, gli enti di interesse pubblico (22.1.3.) devono redigere per ogni esercizio una dichiarazione individuale non finanziaria
se hanno avuto, in media un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 254/2016):
-
totale dello Stato patrimoniale: euro 20.000.000;
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totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 40.000.000.
Se gli enti di interesse pubblico sono società madri (capogruppo) di un gruppo di grandi dimensioni, non redigono la dichiarazione individuale ma devono presentare una dichiarazione non finanziaria consolidata (artt. 2, c. 2, e 6, c. 1, D.Lgs. n. 254/2016).
Sono esonerati dalla dichiarazione individuale, gli enti di interesse pubblico inseriti nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa da:
-
un’altra società madre soggetta ai medesimi obblighi;
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una società madre europea che redige tali dichiarazioni (a norma degli artt. 19-bis e 29-bis, Direttiva n. 34/2013).
Contenuto
La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa (art. 3, c. 1, D.Lgs. n. 254/2016).
Anche per il gruppo aziendale occorre predisporre una dichiarazione di carattere non finanziario che sintetizza i dati della capogruppo e delle società consolidate integralmente (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 254/2016).
Tali dichiarazioni devono almeno descrivere (art. 3, c. 1, D.Lgs. n. 254/2016):
-
il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati (ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2001) anche con riferimento alla gestione di temi ambientali e sociali;
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le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
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i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi ambientali e sociali e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, se rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.
Per soddisfare le esigenze informative, la relazione individuale deve sintetizzare (art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 254/2016):
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l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche;
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le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
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l’impatto dell’attività d’impresa (ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine) sull’ambiente, sulla salute e la sicurezza e la sua associazione ai fattori di rischio anche ambientale e sanitario;
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gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
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il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
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la lotta contro la corruzione sia attiva che passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.
Le informazioni specificate devono essere fornite in modo comparativo con quelle degli esercizi precedenti e, se opportuno, corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio.
Devono essere specificati gli standard di rendicontazione adottati e, qualora differiscano da quelli utilizzati nell’esercizio precedente, occorre illustrarne la motivazione. (art. 3, c. 3, D.Lgs. n. 254/2016). Occorre inoltre specificare i cambiamenti rispetto all’esercizio precedente (art. 3, c. 4, D.Lgs. n. 254/2016).
Gli indicatori di prestazione utilizzati nella rendicontazione devono essere coerenti rispetto allo standard di rendicontazione adottato.
Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l’impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta (art. 3, c. 5, D.Lgs. n. 254/2016).
Gli enti di interesse pubblico che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti oggetto di informativa, forniscono all’interno della medesima dichiarazione le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata (art. 3, c. 6, D.Lgs. n. 254/2016).
La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità alla normativa compete agli amministratori e all’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico che devono agire secondo criteri di professionalità e diligenza.
L’organo di controllo (collegio sindacale), vigila sull’osservanza della normativa (D.Lgs. n. 254/2016) e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea (art. 3, c. 7, D.Lgs. n. 254/2016).
Il revisore legale verifica l’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione
di carattere non finanziario. Il revisore o un altro soggetto abilitato allo svolgimento
della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella prevista per il bilancio, un’attestazione
circa la conformità delle informazioni fornite (art. 3, c. 10, D.Lgs. n. 254/2016).
La dichiarazione individuale e quella consolidata di carattere non finanziario possono (art. 5, c. 1 e 3, D.Lgs. n. 254/2016):
-
essere contenute nella Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.);
-
costituire una relazione distinta, fermo restando l’obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall’organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell’organo di controllo e del revisore entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla Relazione sulla gestione.
Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro agli amministratori che omettono di depositare presso il registro delle imprese nei termini prescritti la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario.
Se il deposito avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo (art. 8, D.Lgs. n. 254/2016).
Informazioni non finanziarie volontarie
I soggetti diversi dagli enti di interesse pubblico che, su base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie basandosi sulla normativa vigente (D.Lgs. n. 254/2016), possono apporre su queste dichiarazioni la dicitura di conformità alla normativa (art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 254/2016).
Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario per essere conformi alla normativa devono contenere i dettagli previsti per gli enti di interesse pubblico (artt. 3 e 4, D.Lgs. n. 254/2016), tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell’attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto (art. 7, c. 2, D.Lgs. n. 254/2016).
Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario possono non essere soggette all’attività di controllo legale e comunque riportare la dicitura di conformità alla normativa purché:
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la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell’intestazione che al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo;
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alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
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numero di dipendenti durante l’esercizio inferiore a 250;
-
totale dello Stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 euro;
-
totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiori a 40.000.000 euro.
-
Modello aziendale
La descrizione del modello aziendale può avvenire seguendo due possibili soluzioni basate su due differenti approcci (Documento CNDCEC giugno 2016):
-
la prima deriva dall’International Integrated Reporting Framework 1.0 dell’International Integrated Reporting (IIRC);
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la seconda deriva dalla Sustainability Reporting Guidelines della Global Reporting Initiative (GRI).
Integrated Reporting Framework - Se si segue l’impostazione dell’IIRC occorre descrivere il modello aziendale adottato dall’impresa per trasformare gli input in output e risultati. Questo approccio mette in risalto la struttura produttiva, organizzativa e di raccolta ed impiego delle risorse finanziarie delle imprese.
L’impostazione proposta dall’IIRC prevede l’illustrazione di numerose informazioni sulla relazione tra gli elementi che costituiscono l’azienda e la sua capacità di creare valore.
Tra queste, assume particolare importanza la descrizione delle differenti configurazioni di capitale che vengono periodicamente incrementate, ridotte o trasformate attraverso l’attività imprenditoriale.
Le configurazioni di capitale da considerare sono:
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capitale finanziario, composto dal complesso di risorse a titolo di capitale di rischio e di debito di cui dispone l’impresa per lo svolgimento della propria attività;
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capitale produttivo che rappresenta il complesso, specificato per tipologia, dei beni strumentali materiali ad utilità pluriennale;
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capitale intellettuale espresso dai beni immateriali posseduti e sviluppati dall’impresa ma fondamentali per creare valore;
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capitale umano rappresentativo dell’insieme delle capacità e delle esperienze del personale che collabora in impresa;
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capitale sociale e relazionale che rappresenta il complesso di relazioni sviluppate con gli stakeholder dell’impresa;
-
capitale naturale espressivo di tutti i processi, le risorse rinnovabili e non che forniscono beni utilizzati dall’impresa.
Altra fondamentale informazione riguarda gli elementi dell’azienda che guidano la creazione di valore. Si tratta dei fattori che influiscono materialmente sulla capacità di creare valore nel breve, nel medio e nel lungo termine, indipendentemente dal fatto che i capitali da cui derivano appartengano all’impresa.
Il flusso informativo deve essere realizzato anche attraverso la descrizione delle attività svolte dall’azienda, focalizzando l’attenzione ai processi di innovazione e di differenziazione sul mercato, e l’illustrazione dei prodotti e servizi offerti, specificandone le caratteristiche distintive.
Tale approccio si chiude con la descrizione degli impatti interni, esterni, positivi e negativi dell’azione svolta dall’impresa (ad esempio, morale dei dipendenti, reputazione dell’organizzazione, flussi di cassa, soddisfazione dei clienti, fedeltà al marchio, impatti ambientali e sociali).
Sustainability Reporting Guidelines - Aspetto rilevante e differenziale di questo approccio rispetto a quello proposto dall’IIRC riguarda il prevalente focus sulla sostenibilità.
Nel definire il modello di business, le linee guida del GRI impongono di illustrare le caratteristiche aziendali e la loro correlazione con la sostenibilità ambientale e sociale, analizzando i seguenti punti:
-
la dichiarazione del vertice aziendale sulla rilevanza della sostenibilità per l’organizzazione, unitamente alla strategia di sostenibilità attuata;
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l’illustrazione degli impatti chiave dell’organizzazione relativi alla sostenibilità e degli effetti sugli stakeholder;
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la descrizione dei principali processi adottati nel perseguimento degli obiettivi strategici e delle relative performance nonché i cambiamenti rilevanti;
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la descrizione dei principali rischi e opportunità relativi agli aspetti della sostenibilità e ai loro trend;
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la gerarchia degli aspetti chiave della sostenibilità per l’organizzazione;
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la presentazione sintetica dei meccanismi di governance adottati dall’organizzazione nell’ottica di presidiare i principali rischi e opportunità e l’identificazione di altri rischi ed opportunità connessi;
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i principali brand, prodotti e servizi dell’organizzazione;
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i Paesi in cui l’organizzazione opera o che sono per essa, comunque, rilevanti nella prospettiva della sostenibilità;
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i mercati serviti e la tipologia dei clienti e dei beneficiari dell’attività di valorizzazione economica;
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la supply chain dell’organizzazione.
Politiche praticate dall’impresa
Le imprese devono illustrare, con un sufficiente grado di analiticità, le iniziative realizzate ed in corso di realizzazione con riferimento agli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
A ciò occorre poi aggiungere i seguenti approfondimenti (Documento CNDCEC, giugno 2016):
-
gli obiettivi che si vogliono perseguire. Questi devono essere rappresentati in termini sia qualitativi che quantitativi. Occorre inoltre indicare se sono imposti da specifiche norme o se sono attuati su base volontaria;
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il perimetro dell’organizzazione al quale le politiche sono applicate (ad esempio, aggregazioni aziendali caratterizzate da diversi livelli di aggregazione). Le informazioni non finanziarie fornite da società partecipanti a gruppi aziendali devono specificare, oltre alle finalità perseguite e agli strumenti/modalità applicate, se analizzano le procedure a livello di gruppo e/o di singola società;
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l’individuazione dei soggetti/organismi responsabili dell’approvazione delle politiche ed i riferimenti normativi che regolamentano uno o più aspetti degli standard (nazionali e internazionali) adottati per la definizione delle politiche stesse. La descrizione dei soggetti/organi incaricati di definire, sviluppare e realizzare tali politiche consente al lettore di verificare i processi decisionali che l’azienda segue per implementarle. Inoltre, l’indicazione dei riferimenti normativi misura il grado di “volontarietà” delle politiche adottate e dell’informazione diffusa.
A parità di iniziative sviluppate, più alto è il numero delle procedure introdotte ai fini dell’adeguamento a specifiche norme, più basso è il grado di “volontarietà” nella loro diffusione e viceversa. Tale aspetto è pertanto importante poiché misura indirettamente la sensibilità dell’impresa nell’adottare specifiche politiche ambientali e sociali.
L’ultimo approfondimento riguarda la descrizione dei riferimenti temporali di adozione, delle revisioni delle politiche aziendali. Queste informazioni hanno la finalità di illustrare il percorso temporale di realizzazione delle politiche in relazione agli obiettivi che si vogliono conseguire e, con riferimento alle procedure, di chiarire a soggetti esterni all’organizzazione come vengono perseguiti gli obiettivi prefissati e a chi viene attribuita la responsabilità della gestione.
La definizione delle politiche e delle procedure connesse è inevitabilmente influenzata da elementi legati al settore in cui opera la singola organizzazione e ciò deve chiaramente emergere dall’informazione non finanziaria.
Informazioni sui rischi
Alle informazioni sui rischi strategici, operativi e finanziari, che permettono agli stakeholder di comprendere gli effetti sulle performance aziendali di specifiche scelte gestionali, occorre aggiungere quelle sui rischi di sostenibilità, legati ad eventi che riguardano tematiche ambientali, sociali e di governance.
L’integrazione dell’analisi dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione interno è essenziale per poter governare consapevolmente la rischiosità in tutte le sue forme, con l’obiettivo ultimo di massimizzare i vantaggi derivanti da un approccio sostenibile e di minimizzare le perdite e l’incertezza delle performance.
I rischi di sostenibilità connessi all’attività d’impresa sono molteplici; la loro dimensione e la loro probabilità sono subordinate alle peculiarità della singola impresa e del settore in cui opera.
La gestione dei rischi di sostenibilità deve essere illustrata tra le informazioni di carattere non finanziario attraverso le seguenti 4 sezioni.
Prima sezione - Si descrive il sistema di gestione dei rischi di sostenibilità, specificando:
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il processo di identificazione degli eventi rischiosi, da attuare attraverso l’identificazione dei rischi potenziali per ognuno dei driver informativi previsti dalla normativa (ambientale, sociale, personale, diritti umani e lotta contro la corruzione; art. 3, c. 1, D.Lgs. n. 254/2016). Per il driver “ambiente” il documento individua 12 sotto-categorie (materials, Energy, water, biodiversità, emission, effluents and waste, products and service, compliance, trasport, overall, supplier environmental assessment, environmental grievance mechanisms) e collega ad ognuna di esse uno o più rischi di sostenibilità (per esempio, il rischio di inquinamento delle acque per la sotto-categoria “water”);
-
il processo di valutazione dei rischi di sostenibilità, da attuare attraverso la determinazione della probabilità di realizzazione e di impatto di ogni possibile rischio. Tutti i possibili eventi riguardanti l’impresa devono essere classificati per livello di probabilità, di verifica e entità d’impatto;
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le risposte agli eventi e ai rischi identificati, che vuole evitare, ridurre, accertare e condividere il rischio generato dal verificarsi di un evento ed ha l’obiettivo di minimizzarne la sua probabilità di realizzazione. La mitigazione del rischio può avvenire gradualmente attraverso l’adozione di provvedimenti che influiscano direttamente sulle variabili di rischio, permettendo in tal modo all’azienda una gestione consapevole e coerente dell’event risk;
-
le attività di controllo e monitoraggio implementate, attraverso cui si verifica se gli obiettivi sono stati raggiunti in termini di riduzione o eliminazione dei rischi. Tale attività congiunge gli obiettivi ai risultati ottenuti attraverso l’analisi delle politiche attuate (analisi svolte dall’alta direzione; gestione delle attività o delle funzioni; elaborazione dei dati; controlli fisici; indicatori di performance; separazione dei compiti);
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la matrice dei rischi di sostenibilità della specifica impresa ha la finalità di fornire una visione globale sulla rischiosità dei fattori non finanziari, sintetizzando le differenti fasi della gestione dei rischi di sostenibilità.
Seconda sezione - Si pone l’attenzione sulla valutazione e gestione dei rischi di sostenibilità non direttamente legati alla specifica realtà aziendale ma, esistenti nelle differenti fasi della catena del valore.
Obiettivo di tale sezione è di illustrare i potenziali impatti ambientali di un sistema di produzione durante il suo ciclo di vita, considerando input ed output di ogni fase. Diviene pertanto fondamentale valutare l’impatto non solo delle attività svolte internamente all’azienda ma anche quello degli attori esterni che, a vario titolo, partecipano al processo produttivo. Ad esempio, potrebbe essere fondamentale valutare ed analizzare la filiera dei fornitori delle materie prime o dei servizi che, pur essendo esterni all’azienda, comunque ne influenzano il processo produttivo, e il suo impatto ambientale, in vari modi.
Terza sezione - Si illustra il ruolo dei differenti attori che intervengono nella gestione dei rischi di sostenibilità. Si tratta del quadro delle responsabilità degli organi aziendali con riferimento ai reati ambientali e agli altri reati connessi alle tematiche di sostenibilità.
Il CNDCEC richiama il contenuto del Codice di autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana che individua i seguenti soggetti quali responsabili nella supervisione dei rischi: Consiglio di amministrazione, Chief Executive Officer, Comitato controllo e rischi, Collegio sindacale e Internal Audit.
Quarta sezione - Individua nel processo di Business Risk Appetite lo strumento di raccordo tra le politiche/procedure e la gestione dei rischi di sostenibilità. Il Business Risk Appetite rappresenta il rischio complessivo che una società è disposta ad assumere nel raggiungimento degli obiettivi di crescita del valore aziendale.
Riflette la propensione al rischio dell’azienda, che influenza le strategie di crescita e il modello di business adottato.
Indicatori non finanziari
L’utilizzo di un set di indicatori di performance consente di standardizzare e rendere comparabili le informazioni fornite. I principali standard di riferimento a livello internazionale (per aziende sia piccole che medio grandi) sono le linee guida SR Guidelines G4 del GRI che, classificando gli indicatori per finalità informativa, forniscono il supporto necessario per realizzare tale obiettivo.
L’ODCEC (Documento CNDCEC giugno 2016 par. 1.1.4) propone le seguenti categorie di
indicatori, facendo riferimento all’impostazione proposta dal GRI (21.2.):
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indicatori di scenario che rappresentano il contesto esterno in cui opera l’azienda;
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indicatori di input che quantificano le risorse impiegate nelle attività aziendali;
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indicatori di attività o di processo che sono volti a quantificare il volume dell’attività realizzata (possono essere utilizzati anche per monitorare il grado di avanzamento degli interventi);
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indicatori di output che rappresentano i risultati immediati prodotti dalle attività e dai processi aziendali;
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indicatori di outcome che esprimono l’impatto diretto o indiretto prodotto sul contesto di riferimento.
21.4.3. Nuova rendicontazione societaria di sostenibilità
21.4.3.Nuova rendicontazione societaria di sostenibilitàCon la Direttiva UE n. 2022/2464 del 14 dicembre 2022, il legislatore europeo introduce importanti novità sulla tematica della rendicontazione sulla sostenibilità d’impresa, la cui applicazione sarà subordinata al futuro recepimento da parte del legislatore italiano.
In particolare, la Direttiva amplia l’ambito di applicazione in quanto i soggetti interessati dall’obbligo di rendicontare gli aspetti ESG - environmental, social and governance aumenteranno rispetto ai destinatari della redazione della dichiarazione non finanziaria.
L’impatto che le grandi imprese hanno sull’ambiente, sulle persone, sul pianeta e la rendicontazione sui rischi di sostenibilità a cui sono esposte dovranno essere rese pubbliche a partire dal gennaio 2024. In particolare, la nuova normativa entrerà in vigore nel periodo 2024-2028 secondo il seguente “calendario”:
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1° gennaio 2024, grandi imprese di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti che già presentano la dichiarazione non finanziaria dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. Queste aziende dovranno redigere il nuovo documento nel corso del 2025 con riferimento all’esercizio 2024;
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1° gennaio 2025 con obbligo di comunicazione entro il 2026, saranno interessate dalla nuova direttiva le grandi imprese non soggette all’obbligo della dichiarazione non finanziaria (oltre 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali);
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1° gennaio 2026 con obbligo di comunicazione entro il 2027, saranno interessate le PMI e le altre imprese quotate (quelle di minori dimensioni), per le PMI rimane comunque la possibilità di posticipare la comunicazione a partire dal 2028;
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con riferimento all’esercizio 2028 con obbligo di comunicazione nel 2029, l’obbligo si estende alle imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro nella UE e se hanno almeno una impresa figlia o una succursale nella UE.
L’EFRAG ha approvato in via definitiva l’ultima versione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) che rappresentano gli standard che le suddette imprese dovranno applicare nella comunicazione sulla sostenibilità aziendale.
In particolare, sono stati elaborati ed approvati i seguenti Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS):
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ESRS 1 Prescrizioni generali;
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ESRS 2 Informazioni generali;
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ESRS E1 Cambiamenti climatici;
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ESRS E2 Inquinamento;
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ESRS E3 Acque e risorse marine;
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ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi;
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ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare;
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ESRS S1 Forza lavoro propria;
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ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore;
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ESRS S3 Comunità interessate;
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ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali;
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ESRS G1 Condotta delle imprese.
I primi due principi hanno carattere generale in quanto sono diretti a definire l’ambito di applicazione, i principi generali che devono essere seguiti per predisporre queste informazioni e le informazioni a carattere generale che devono essere predisposte.
Seguono poi cinque principi dedicati ad approfondire le informazioni sull’impatto ambientale e su come devono essere rendicontate le politiche volte a gestire i rischi ambientali.
Quattro sono poi i principi dedicati alla sostenibilità sociale volta a valutare le azioni rivolte alle risorse umane ed al contesto sociale in cui opera l’impresa o il gruppo di imprese.
Infine, l’ultimo ESRS adottato riguarda la governance.
La base normativa è in continua evoluzione, in quanto l’EFRAG dovrà adottare ESRS specifici per settore d’attività al fine di supportare le imprese nella predisposizione delle informazioni non finanziarie.
Rispetto all’impostazione che fino al 2023 ha qualificato la Dichiarazione Non Finanziaria, dal 2024 sarà necessario inserire tale informativa nella Relazione sulla Gestione, non essendovi più la possibilità per optare per un documento separato come invece prevedeva il D.Lgs. n. 254/2016.