66.1. Presupposto dell’imposta - 66.1.1.Alternatività Imposta di bollo e IVA - 66.2. Soggetti obbligati - 66.2.1. Solidarietà degli obbligati - 66.3. Atti soggetti all’imposta - 66.3.1. Momento impositivo - 66.3.2.Esenzioni - 66.4. Misura dell’imposta - 66.4.1.Tariffe per atti soggetti all’imposta fin dall’origine - 66.4.2. Tariffe per atti soggetti all’imposta solo in caso d’uso - 66.5.Modalità di assolvimento - 66.5.1. Contrassegno telematico - 66.5.2.Modalità virtuale - 66.5.3. Registrazione telematica dei contratti di locazione - 66.5.4. Bollo digitale (servizio @e.bollo) - 66.6. Accertamento e sanzioni - 66.6.1. Decadenza - 66.6.2. Accertamento - 66.6.3.Sanzioni
66.1. Presupposto dell’imposta
66.1.Presupposto dell’impostaL’Imposta di bollo è una imposta indiretta (non correlata alla capacità contributiva) che colpisce la
produzione di atti, documenti e registri. Concepita come imposta “cartolare” (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), giacché riferita a documenti prodotti in forma cartacea, ha assunto di fatto, in
considerazione della evoluzione tecnologica che ha spinto sempre più verso una dematerializzazione
degli atti, la natura di una imposta “di atto”.
66.1.1. Alternatività Imposta di bollo e IVA
66.1.1.Alternatività Imposta di bollo e IVAL’assolvimento dell’imposta di bollo è alternativo all’applicazione dell’IVA (art. 6, Tabella, D.P.R. n. 642/1972). Risultano pertanto esentati dall’applicazione dell’imposta di bollo tutti i documenti
emessi in relazione ad operazioni soggette ad IVA:
-
fatture;
-
note di variazione;
-
quietanze;
-
estratti conto e riepilogo situazioni creditorie / debitorie;
-
lettere di accompagnamento di assegni;
-
solleciti di pagamento;
-
preavvisi di emissione fatture;
-
copie conformi dei documenti di cui sopra (ris. 1° agosto 1973, n. 415755).
Operazioni soggette a IVA
Ai fini dell’individuazione delle operazioni assoggettate ad IVA va fatto riferimento a quelle per le quali è effettivamente dovuto il tributo.
Sono pertanto da considerarsi esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo anche le ricevute, quietanze, note, solleciti di pagamenti e qualsivoglia documento emesso in relazione ad operazioni IVA, anche qualora non vi sia esposizione del tributo in fattura ovvero nei casi di:
-
inversione contabile (c.d. reverse charge
46.8.) (circ. 29 dicembre 2006, n. 37/E);
-
scissione dei pagamenti (split payment
46.9.);
-
operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e cessioni intracomunitarie;
-
operazioni effettuate da soggetti partecipanti ad un gruppo IVA (art. 6-bis, D.P.R. n. 642/1972);
-
IVA assolta all’origine (sali e tabacchi, giornali e riviste, trasporti pubblici, ecc., ai sensi art. 74, c. 1, D.P.R. n. 633/1972);
-
settori speciali (agenzie di viaggio, regime dei beni usati ecc., ai sensi art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972).
I medesimi documenti risulteranno viceversa assoggettati ad imposta di bollo per operazioni che ai fini dell’IVA risultino:
-
esenti (art. 10, D.P.R. n. 633/1972) (
44.2.);
-
non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali esportazioni indirette, scambi internazionali (
44.1.);
-
escluse dal campo di applicazione IVA e/o dalla base imponibile (
44.3.);
-
emessi in relazione ai regimi contabili fiscali agevolati (c.d. minimi e forfettari).
L’imposta risulterà applicabile ad ogni successivo documento (quietanze, copie conformi, estratti conto ecc.) rilasciato in relazione all’operazione non assoggettata ad IVA (risposta a interpello 5 giugno 2024, n. 129).
I documenti esenti da imposta di bollo ai sensi del principio dell’alternatività con l’IVA dovranno necessariamente riportare una dicitura che dichiari il titolo di esenzione (ad esempio: “documento emesso in relazione a movimentazioni e corrispettivi soggetti all’Imposta sul valore aggiunto”).
Fatture con importi contemporaneamente assoggettati a IVA e bollo
In caso di fatture (e altri documenti) concernenti contemporaneamente importi assoggettati ad IVA ed importi assoggettabili ad imposta di bollo, quest’ultima è dovuta esclusivamente se l’importo delle operazioni non assoggettabili ad IVA eccede la “franchigia” di euro 77,47 (ris. 3 luglio 2001, n. 98/E).
Qualora gli importi non assoggettati ad IVA siano costituiti da spese anticipate in nome e per conto del cliente per imposte, tasse, contributi, concessioni governative ed altri tributi, l’imposta di bollo non risulta dovuta (risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 491).
Soggetto obbligato all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture
L’obbligo di assolvere il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture ricade su chi emette la fattura in quanto soggetto che forma il documento fiscale e lo consegna o spedisce (ris. 18 novembre 2008, n. 444/E).
Nel caso di fatture elettroniche emesse da un soggetto terzo incaricato, il cedente (o prestatore di servizi) resta obbligato in solido (art. 1, c. 1108, Legge n. 178/2020).
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse
L’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche (46.13.4.) va versata trimestralmente (art. 6, c. 2, D.M. 17 giugno 2014), con la seguente cadenza:
-
31 maggio - imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre;
-
30 settembre - imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre;
-
30 novembre - imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre;
-
28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) - imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre dell’anno precedente.
Il versamento dell’imposta può essere rinviato al termine successivo nei seguenti casi (art. 17, c. 1-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124):
-
imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel corso del 1° trimestre pari o inferiore ad euro 5.000, pagamento rinviabile al termine di versamento dell’imposta dovuta per il secondo trimestre;
-
imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel corso del 1° trimestre e del 2° trimestre pari o inferiore ad euro 5.000, pagamento rinviabile al termine di versamento dell’imposta dovuta per il terzo trimestre.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di liquidazione dell’imposta trimestralmente dovuta, sulla piattaforma web “Fatture e Corrispettivi” (accessibile con proprie credenziali di autenticazione), calcolata sulla base dei dati desunti dai documenti regolarmente trasmessi attraverso il “Sistema di Interscambio - SdI”.
Il calcolo predisposto dall’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non può considerarsi “esaustivo” e pertanto non esime il contribuente dall’onere di verifica e di versamento dell’effettivo importo dovuto (circ. 17 giugno 2019, n. 14/E).
Il versamento può essere effettuato:
-
mediante addebito diretto sul c/c bancario o postale (procedura accessibile nell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi”);
-
mediante Mod. F24, con esposizione dei seguenti codice tributo (ris. 9 aprile 2019, n. 42/E):
-
cod. 2521 - imposta dovute sulle fatture emesse nel 1° Trimestre;
-
cod. 2522 - imposta dovute sulle fatture emesse nel 2° Trimestre;
-
cod. 2523 - imposta dovute sulle fatture emesse nel 3° Trimestre;
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cod. 2524 - imposta dovute sulle fatture emesse nel 4° Trimestre;
-
cod. 2525 - sanzioni;
-
cod. 2526 - interessi.
-
Le fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo devono riportare la specifica annotazione: “l’imposta di bollo dovuta sul presente documento è assolta in modalità telematica ai sensi D.M. 17 giugno 2014”.
Liquidazione dell’imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate provvede ad integrare le fatture sulle quali non risulta assolta l’imposta di bollo dovuta, rendendo disponibili tali informazioni al cedente/prestatore (o all’intermediario eventualmente delegato) per l’eventuale variazione da parte del contribuente, secondo le tempistiche riportate nella seguente tabella (art. 6, c. 2, D.M. 17 giugno 2014; per le modalità tecniche di trasmissione dei dati, Provv. 4 febbraio 2021, n. 34958):
Liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche | ||||
Periodo di competenza emissione fatture | Comunicazione delle integrazioni effettuate da parte dell’Agenzia delle Entrate | Variazione dei dati integrati dall’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente | Liquidazione Agenzia delle Entrate | Versamento imposta |
1° trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio1 |
2° trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre2 |
3° trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
4° trimestre | 15 gennaio | 31 gennaio | 15 febbraio | 28 febbraio3 |
1 termine prorogabile al 30 settembre qualora l’importo liquidato non sia superiore a euro 5.000 (euro 250 fino al 31 dicembre 2022), fermo restando l’utilizzo del codice tributo 2521. | ||||
2 termine prorogabile al 30 novembre qualora l’importo liquidato per l’imposta complessivamente dovuta per il 1° ed il 2° trimestre non sia superiore a euro 5.000 (euro 250 fino al 31 dicembre 2022), fermo restando l’utilizzo del codice 2521 per quanto di competenza il 1° Trimestre e del codice 2522 per quanto di competenza il 2° Trimestre. | ||||
3 29 febbraio in caso di anno bisestile. |
Il bollo sulle fatture elettroniche, come per tutti gli altri documenti amministrativi informatici redatti secondo le regole previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), è assolto in misura unica su ciascun documento, indipendentemente dalla produzione di ulteriori e successivi duplicati informatici (risposta a interpello 12 febbraio 2019, n. 45).
La modalità di assolvimento nei termini di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento (29 aprile 2024 per esercizio chiuso al 31 dicembre 2023) mediante Mod. F24 resta efficace in relazione all’imposta di bollo dovuta su tutti i restanti documenti fiscalmente rilevanti emessi/redatti/tenuti/utilizzati in modalità informatica (registri, atti e documenti) differenti dalle fatture (art. 6, c. 2, D.M. 17 giugno 2014).
66.2. Soggetti obbligati
66.2.Soggetti obbligatiSono obbligati al pagamento dell’imposta, le parti che sottoscrivono od utilizzano uno degli atti, documenti o registri soggetti all’imposta.
Pertanto, l’imposta di bollo, nonché le eventuali sanzioni amministrative, incidono sui soggetti che:
-
sottoscrivono,
-
ricevono,
-
accettano,
-
negoziano,
atti, documenti o registri non in regola con l’assolvimento dell’imposta (art. 22, D.P.R. n. 642/1972).
66.2.1. Solidarietà degli obbligati
66.2.1.Solidarietà degli obbligatiL’imposta di bollo si basa sul c.d. principio della solidarietà degli obbligati, in ragione del quale l’imposta ricade solidalmente su tutte le parti che partecipano alla produzione o all’utilizzo dell’atto, inclusi i soggetti che si limitano ad enunciarli e/o utilizzarli come allegati di altri atti e/o documenti (art. 22, D.P.R. n. 642/1972).
Sono nulli tutti i patti che mirano a limitare il principio della solidarietà ponendo una sola parte quale responsabile dell’assolvimento dell’imposta.
Il soggetto che riceve un documento o un atto non correttamente assoggettato all’imposta di bollo è tenuto a regolarizzare di propria iniziativa il pagamento entro 15 giorni mediante presentazione/trasmissione all’Ufficio del Registro svincolandosi in tal modo da qualsivoglia addebito in caso di successivo accertamento (resta tuttavia esposto all’accertamento il trasgressore originario).
Rapporti con lo Stato
In deroga al principio della solidarietà, in tutti i rapporti in cui la controparte sia lo Stato, l’imposta di bollo, quando dovuta, cede ad esclusivo carico dell’altro soggetto (art. 8, D.P.R. n. 642/1972).
66.3. Atti soggetti all’imposta
66.3.Atti soggetti all’impostaSono soggetti all’imposta secondo il principio della generalità, tutte le tipologie di atti, documenti e registri formati nel territorio dello Stato, salvo le specifiche esclusioni normativamente previste, e va pertanto assolta sulla produzione e/o utilizzazione di:
-
certificati;
-
documenti;
-
registri obbligatori;
-
libri contabili;
-
titoli di credito;
-
scritture private;
-
quietanze;
-
conti;
-
istanze, ricorsi, memorie.
66.3.1. Momento impositivo
66.3.1.Momento impositivoL’imposta risulta applicabile:
-
fin dall’origine (presupposto giuridico la formazione dell’atto);
-
in caso d’uso (presupposto giuridico l’utilizzazione dell’atto).
In caso d’uso
Il momento impositivo si concretizza in occasione della presentazione/trasmissione dell’atto, documento, o registro, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione (art. 2, D.P.R. n. 642/1972).
Per le cambiali emesse all’estero il caso d’uso è realizzato anche qualora siano presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o negoziate nel territorio dello Stato.
Fin dall’origine
Gli atti, documenti e registri soggetti all’imposta con momento impositivo individuato nella data della formazione dello stesso, sono tassativamente indicati nella tariffa Allegato A - parte prima, mentre quelli soggetti all’imposta solo in caso di utilizzazione sono invece elencati nella tariffa Allegato A - parte seconda.
L’elencazione degli atti, documenti e registri soggetti all’imposta dovuta fin dall’origine, così come l’elencazione di quelli esentati, è tassativa e non può pertanto essere interpretata in via analogica.
66.3.2. Esenzioni
66.3.2.EsenzioniL’elenco degli atti cui non risulta applicabile l’imposta di bollo è desumibile in parte dalla Tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642/1972 (atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) ed in parte da successivi provvedimenti che hanno disposto selettivamente l’esenzione per talune tipologie di atti.
Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione dell’imposta (art. 1, D.P.R. n. 642/1972):
-
gli atti legislativi;
-
gli atti amministrativi dello Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi (salvo non siano espressamente previsti nella tariffa).
Atti della P.A. | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all’ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all’ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 17 |
Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 16 |
Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di Pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 22 |
Conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni | Legge n. 405/1990 - art. 7 |
Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell’interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 27 |
Elenchi e ruoli concernenti l’ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 2 |
Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l’ipotesi degli atti o procedimenti con prenotazione a debito | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B – art. 4 |
Atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari (a partire dal 1° gennaio 2025) | D.Lgs. n. 71/2011 – art. 64 |
Atti e documenti processuali | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Certificati rilasciati da organi dell’autorità giudiziaria previsti dall’art. 29 della Tariffa Allegato A, annessa al Decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale | Legge n. 405/1990 – art. 7 |
Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l’inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti1 | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B – art. 13 |
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B – art. 12 |
Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B – art. 12 |
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro, nonché i relativi atti per l’esecuzione immobiliare | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B – art. 12 |
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi
relativi a controversie, nonché i relativi atti per l’esecuzione immobiliare: 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani |
D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B – art. 12 |
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare (anche se prodotti dal P.M. o dall’imputato o incolpato2 | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B – art. 3 |
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera euro 2.582,28 | Legge n. 405/1990 – art. 7 |
Atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio incluso procedimenti di scioglimento delle unioni civili – (risposta a interpello 24 novembre 2022, n. 573) nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni | Legge n. 74/1987 - art. 19 |
Atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie | Legge n. 533/1973 - art. 10 |
Istanze e denunce di parte dirette a promuovere l’esercizio dell’azione penale e relative certificazioni | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 3 |
Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali relativi ad enti del Terzo settore | risposta a interpello 21 febbraio 2023, n. 219 |
Eccezioni 1 Atti e contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell’interdetto. 2 Cauzioni, costituzioni di parte civile, sentenze e decreti penali di condanna, sentenze penali della Cassazione del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso di parte, sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita della querela. |
Certificati e documenti identità | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti per determinate categorie di soggetti quali migranti, rimpatriati, indigenti, ministri del culto e religiosi missionari | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 18 |
Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 11 |
Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive (su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza) | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 8-bis |
Certificati, copie ed estratti dei registri dello stato civile e l’autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive | Legge n. 405/1990 - art. 7 |
Certificazioni rilasciate dai Comuni per l’aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell’istituzione di nuovi Comuni, Province e Regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica | Legge n. 537/1993 - art. 16 |
Contrassegni invalidi (rilasciati a norma del Codice della strada per facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli a servizio dei soggetti invalidi) | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 13-bis |
Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell’interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 8 |
Certificati anagrafici digitali prodotti negli anni 2021 e 2022 | D.Lgs. n. 82/2005 - Art. 62 |
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 14 |
Documenti per diritti elettorali ed elezione delegati scolastici | Legge n. 604/1962 |
Domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 14 |
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l’esonero totale presalari e relative quietanze o l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 11 |
Domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 14 |
Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 14 |
Duplicati di atti e documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l’intestatario ne ha comunque perduto il possesso | Legge n. 405/1990 - art. 7 |
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all’esonero o alla frequenza dell’insegnamento religioso | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 11 |
Denunce di smarrimento presentate alle competenti autorità, e relative certificazioni da essa rilasciate | Legge n. 405/1990 - art. 7 |
Legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali | D.P.R. n. 445/2000 - art. 34 |
Passaporti, carte di identità e documenti equipollenti | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 18 |
Documenti del lavoro | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 25 |
Domande, compresa l’autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi, nonché per le assunzioni, anche temporanee, presso le amministrazioni pubbliche | Legge n. 370/1988 - art. 1 |
Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 27-quater |
Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 26 |
Documenti fiscali | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 15 |
Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all’art. 3 della Legge n. 843/1978 | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 5 |
Domande di autorizzazione d’importazione ai sensi dell’art. 115 del Trattato CEE | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 15 |
Estratti di conti nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera euro 77,47 | Legge n. 405/1990 - art. 7 |
Fatture ed altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. anche se effettuate tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - artt. 6-6-bis |
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 15 |
Ricevute relative al pagamento di spesa di condominio negli edifici | Legge n. 405/1990 - art. 7 |
Quietanze per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull’atto risulti tale scopo | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 8 |
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell’interesse dell’ente o dell’impresa | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 15 |
Ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni | D.P.R. n. 642/1972 Tab. All. B - art. 27-bis circ. n. 18/E/2018 |
Atti di cessione dei crediti vantati dagli avvocati in relazione alle prestazioni di difesa di soggetti ammessi al patrocinio dello Stato | Legge n. 208/2015 art. 1, c. 778 |
Accertamenti, riscossione e contenzioso tributario | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Atti e copie del procedimento (anche esecutivo) di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, contributo, entrata extra tributaria dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione1 | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 5 |
Dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie1 | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 5 |
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime (comprese istanze rimborso tariffe erroneamente versate per richiesta di Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni Integrate ambientali, risposta a interpello 28 dicembre 2018, n. 144) | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 5 |
Verbali, decisioni e relative copie delle Corti di giustizia tributaria nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 5 |
Istanze per la definizione agevolata delle controversie tributarie | Legge n. 197/2022 - art. 1, c. 195 |
Eccezioni 1 Ricorsi, opposizioni ed atti difensivi del contribuente. |
Prestazioni sociali | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Atti e documenti concernenti l’iscrizione, la frequenza, e gli esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare | Legge n. 405/1990 - art. 7 |
Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 8-ter |
Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 9 |
Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell’esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 10 |
Documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze1 | Legge n. 593/1981 - art. 12 |
Documenti inerenti la liquidazione ed il pagamento delle rendite INAIL | D.P.R. n. 1124/1965 |
Domande e relativa documentazione per l’iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 9 |
Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 8 |
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 9 |
Copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all’originale | Legge n. 405/1990 - art. 7 |
Eccezioni 1 Cambiali. |
Titoli | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 15 |
Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione la negoziazione o la compravendita di detti titoli | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Conti bancari riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 28 |
Domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane S.p.A. non soggetti all’imposta di bollo sostitutiva | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonché le relative quietanze | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 7 |
Atti e documenti elettorali | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale (compresi atti e documenti riferiti ad iniziative legislative popolari, raccolta firme a sostegno di referendum, petizioni e istanze, nonché relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali - ris. 18 luglio 2018, n. 56/E) | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 1 |
Atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 1 |
Petizioni agli organi legislativi | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 1 |
Società e associazioni | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 19 |
Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 27-ter |
Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (comprese le DSA - Discipline Sportive Associate - circ. 1° agosto 2018, n. 18/E) | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 27-bis |
Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali | D.Lgs. n. 117/2017 art. 82, c. 5 |
Atti riguardanti gli adempimenti relativi all’iscrizione al registro delle imprese per le start-up innovative e gli incubatori certificati, per i primi 5 anni di iscrizione e fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato1 | D.L. n. 179/2012 art. 26, c. 8 |
Atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti di società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità2 | D.L. n. 331/1993 art. 66, c. 3 |
Comunicazione informazioni titolarità effettiva al Registro delle Imprese | D.Lgs. n. 231/2007, art. 21 |
Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie3 | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 5 |
Eccezioni 1 L’esenzione non risulta estesa all’imposta dovuta in relazione alla vidimazione e bollatura dei libri contabili e scritture sociali (risposta a interpello 17 luglio 2019, n. 253). 2 Assegni bancari e cambiali. 3 Repertori tenuti dai Notai. |
Trasferimenti immobiliari | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all’arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l’affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 21 |
Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 21 |
Contratto di comodato d’uso gratuito stipulati con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina o di soggetti provenienti dall’Ucraina | D.L. n. 17/2022 - art. 38 |
Trasferimenti di proprietà di fondi rustici, effettuati a qualsiasi titolo nei territori montani, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale | D.P.R. n. 601/1973 - art. 9, c. 2 |
Altri atti e documenti | |
Tipologia atto | Riferimenti |
Atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all’assistenza ed all’affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del Codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di soggetti non abbienti | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 13 |
Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 24 |
Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore ad euro 77,47 | Legge n. 405/1990 - art. 7 |
Contratti di assicurazione ed atti relativi | D.P.R. n. 601/1973 - art. 34 |
Contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di società di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti società di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all’art. 2161 del Codice civile e documenti simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l’accettazione dei relativi conti fra le parti | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 25 |
Domande di concessione mutui agricoli | Legge n. 153/1975 - art. 16 |
Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 21-bis |
Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti | D.P.R. n. 642/1972 Tabella All. B - art. 23 |
Domande di partecipazione a procedure negoziate della P.A., manifestazioni di interesse e offerte economiche non seguite da accettazione da parte della P.A. | Interpello 5 gennaio 2021, risp. n. 7 |
Allegati ai contratti di locazione
Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta di bollo taluni allegati ai contratti di locazione quali:
-
Attestazione di Prestazione Energetica (ris. 22 novembre 2013, n. 83/E);
-
Attestazione rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia ai fini della stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato (ris. 20 aprile 2018, n. 31/E).
Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta di bollo (e dall’imposta di registro) le scritture private che hanno come unico oggetto la riduzione del canone di locazione di un contratto in essere (art. 19, D.L. 12 settembre 2014, n. 133).
Analogamente è prevista l’esenzione da imposizione per le scritture private relative ad accordi di riduzione del canone di affitto d’azienda (o ramo d’azienda) purché il valore complessivo dell’azienda sia costituito per più del 50% dal valore dei fabbricati ed a condizione che l’applicazione delle imposte indirette comporti una tassazione più favorevole rispetto a quella prevista per la locazione dei fabbricati (risposta a interpello 21 dicembre 2018, n. 124).
66.4. Misura dell’imposta
66.4.Misura dell’impostaL’imposta di bollo distingue tariffe modulate su base fissa e su base percentuale.
L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1 con arrotondamento delle frazioni di imposta ai dieci centesimi di Euro, per difetto per frazioni fino ad euro 0,05 e per eccesso per frazioni superiori ad euro 0,05 (art. 3, D.P.R. n. 642/1972).
Per cambiali e vaglia cambiari la misura minima è stabilita in euro 0,50.
Numero di pagine dell’atto
Per l’imposta determinata in funzione del numero di pagine va considerato che (art. 5, D.P.R. 642/1972):
-
la pagina corrisponde ad una singola facciata;
-
il foglio è composto da quattro facciate;
-
per copia si intende la riproduzione (parziale o totale) di un atto, documento o registro dichiarato conforme da colui che l’ha rilasciata,
-
per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta ogni 100 linee o frazioni effettivamente utilizzate;
-
per le riproduzioni fotografiche o con metodologie chimiche e/o meccaniche, il foglio si intende composto da quattro facciate purché tra loro rilegate in modo tale da costituire un atto unico.
Più atti sullo stesso foglio
È consentito trascrivere più atti sul medesimo foglio (già utilizzato per la redazione da altro atto soggetto all’imposta) corrispondendo l’ulteriore imposta di bollo nella misura prevista (art. 13, D.P.R. n. 642/1972).
Nelle seguenti ipotesi di più atti scritti sul medesimo foglio, non risulta invece necessario ripetere il pagamento dell’imposta (art. 13, D.P.R. n. 642/1972):
-
inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
-
la ratifica apposta sull’atto cui si riferisce;
-
l’accettazione del mandatario apposta sull’atto contenente il mandato;
-
la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l’originale;
-
l’accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull’atto relativo;
-
la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
-
il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotazione sui pubblici registri apposto sulla nota relativa;
-
il duplicato della nota per l’iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;
-
la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;
-
il certificato scritto sull’estratto catastale e attestante l’imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
-
gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell’affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
-
i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa;
-
gli atti d’istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull’originale e sulla copia dell’atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
-
l’autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
-
le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
-
gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
Rinnovo o proroga di atti
È consentito il rinnovo o la proroga di atti formati precedentemente, procedendo ad assolvere l’imposta nella misura vigente al momento del rinnovo o proroga (art. 13, D.P.R. n. 642/1972).
66.4.1. Tariffe per atti soggetti all’imposta fin dall’origine
66.4.1.Tariffe per atti soggetti all’imposta fin dall’origineTipo atto | Imposta | Tariffa allegata D.P.R. n. 642/1972 |
|
Atti rogati, ricevuti o autenticati, certificati e copie rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali | € 16,00 | art. 1 | |
Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi1 per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del Codice civile | 1) gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti | € 230,00 | art. 1 |
2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese | € 300,00 | art. 1 | |
3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari | € 155,00 | art. 1 | |
4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese | € 225,00 | art. 1 | |
5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (R.D. 28 marzo 1929, n. 499) | € 125,00 | art. 1 | |
6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (R.D. 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese | € 195,00 | art. 1 | |
Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi1 per uso registrazione | 1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società incluse la copia dell’atto e la domanda per il registro delle imprese | € 156,00 | art. 1 |
2) per le procure, deleghe e simili | € 30,00 | art. 1 | |
3) per gli atti di cessione di quote sociali | € 25,00 | art. 1 | |
4) per tutti gli altri atti | € 45,00 | art. 1 | |
Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico (art. 15, c. 2, Legge n. 59/1997) | se presentate da ditte individuali | € 17,50 | art. 1 |
se presentate da società di persone | € 59,00 | art. 1 | |
se presentate da società di capitali | € 65,00 | art. 1 | |
Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico (art. 14, D.P.R. n. 445/2000): per ogni domanda di concessione | per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d’impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori | € 48,00 | art. 1 |
per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello
di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti
documenti: 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito |
€ 16,00 | art. 1 | |
per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati | € 80,00 | art. 1 | |
per ogni istanza di annotazione | € 16,00 | art. 1 | |
per istanze diverse dalle precedenti | € 16,00 | art. 1 | |
Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti; per ogni foglio | € 16,00 | art. 2 | |
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Atti diretti ad uffici e organi dello Stato di enti territoriali o di enti pubblici. Note di trascrizione nei pubblici registri | ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio | € 16,00 | art. 3 |
istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili | € 16,00 | art. 3 |
|
Atti di organi dello Stato, di enti territoriali e di enti pubblici. Atti di notorietà. Atti di curie o ministri di culto destinati ad uso civile | atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme2 all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio | € 16,00 | art. 4 |
certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del Codice civile: per ogni certificato | € 85,00 | art. 4 | |
certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell’Agenzia del territorio, attestazioni di conformità | € 28,00 | art. 4 | |
atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta | € 16,00 | art. 4 | |
Certificati di idoneità maneggio armi | € 16,00 | art. 4 – risposta a interpello 29 novembre 2024, n.233 | |
Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio (art. 9, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278): per ogni foglio | € 16,00 | art. 5 | |
Cambiali e titoli equivalenti. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa. Assegni emessi senza l’osservanza dei requisiti di legge (indicazione traente e trattario, data di emissione, copertura del titolo) o con data diversa da quella di emissione | emesse e pagabili nello stato | 12 per mille |
artt. 6, 7, 9 |
emesse nello stato e pagabili all’estero | 9 per mille |
artt. 6, 7, 9 | |
Assegni circolari. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e Banco di Sicilia. | 6 per mille |
art. 10 | |
Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito (R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375) emesse da imprenditori di cui all’art. 2195 c.c. con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie | 0,1 per mille |
art. 10-bis |
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Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione euro pecuniaria: per ogni esemplare | € 2,00 | art. 13 | |
Estratti conti ed altra documentazione e/o comunicazione inviata dalle banche ed altri istituti di credito | estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari quando la somma supera euro 77,47: per ogni esemplare | € 2,00 | art. 13 |
estratti conto, inviati dalle banche ai clienti (art. 119, D.Lgs. n. 385/1993), nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: per cliente persona fisica | € 34,20 | art. 13 | |
estratti conto, inviati dalle banche ai clienti (art. 119, D.Lgs. n. 385/1993), nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: per cliente soggetto diverso da persona fisica | € 100,00 | art. 13 | |
comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività (rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, come definiti dall’art. 67, c. 1, lett. c-sexies) del D.P.R. n. 917/1986). L’imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso | 2 per mille |
art. 13 | |
Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l’incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare | quando la somma non supera euro 129,11 | € 2,00 | art. 14 |
oltre euro 129,11 fino a euro 258,23 | € 2,58 | art. 14 | |
oltre euro 258,23 fino euro 516,46 | € 4,65 | art. 14 | |
quando la somma supera euro 516,46 | € 6,80 | art. 14 | |
Libri e registri | libro giornale e libro inventari tenuti da soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri (società di capitali, enti commerciali): per ogni cento pagine o frazione di cento pagine | € 16,00 | art. 16 |
libro giornale e libro inventari tenuti da soggetti che non assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine | € 32,00 | art. 16 | |
registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari (art. 2678 c.c.): per ogni formalità | € 16,00 | art. 16 | |
Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle Regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio | € 16,00 | art. 17 | |
Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell’art. 2435 c.c.: per ogni foglio | € 16,00 | art. 18 | |
Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali | € 16,00 | art. 19 | |
Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili amministrativi e arbitrali | atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali3: per ogni foglio | € 16,00 | art. 20 |
ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Corti di giustizia tributaria: per ciascun atto | € 24,00 | art. 20 | |
atti d’intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio | € 16,00 | art. 20 | |
provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.) | € 54,00 | art. 20 | |
Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale | cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio | € 16,00 | art. 21 |
sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della Corte di Cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio | € 16,00 | art. 21 | |
atti e documenti inerenti all’azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio | € 16,00 | art. 21 | |
1 Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta
indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale. 2 Per le copie dichiarate conformi di documenti depositati nel fascicolo digitale, l’imposta è dovuta in misura piena (euro 16,00 per ogni foglio) e non in misura forfettaria anche se rilasciate con modalità elettroniche (risposta a interpello 6 aprile 2022, n. 170). Tale presupposto impositivo resta valido anche in relazione alle copie informatiche di documenti informatici, se munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (risposta a interpello 25 luglio 2019, n. 323). L’imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione (nota 1, art. 1 Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972). 3 Risultano esclusi dall’applicazione dell’imposta di bollo gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali relativi ad Enti del Terzo Settore (risposta a interpello 21 febbraio 2023, n. 219). |
66.4.2. Tariffe per atti soggetti all’imposta solo in caso d’uso
66.4.2.Tariffe per atti soggetti all’imposta solo in caso d’usoTipo atto | Imposta | Tariffa allegata D.P.R. n. 642/1972 |
|
Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi (D.P.R. n. 43/1988) e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio | € 16,00 | art. 22 | |
Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta | € 16,00 | art. 23 | |
Ricevute e note di consegna di merci con o senza l’indicazione del prezzo: per ogni documento | € 16,00 | art. 23 | |
Atti e documenti e scritture private redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di specifica accettazione (art. 1341 c.c.): per ogni foglio o esemplare | € 16,00 | art. 24 | |
Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un’impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare | € 16,00 | art. 25 | |
Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all’esercizio di mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare | € 16,00 | art. 26 | |
Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare | € 16,00 | art. 27 | |
Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare | € 0,52 | art. 28 | |
Titoli di credito provenienti dall’estero | cambiali | 12 per mille |
art. 29 |
cambiali e titoli equivalenti (art. 32, c. 1, n. 227/1977), emessi all’estero all’ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all’ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di credito a medio/lungo termine | 0,1 per mille |
art. 29 | |
altri documenti e registri provenienti dall’estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all’imposta | Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato | art. 30 | |
Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare | € 16,00 | art. 31 |
|
Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell’imposta sin dall’origine ovvero l’esenzione: | per ogni esemplare dell’atto, documento o di altro scritto | € 16,00 | art. 32 |
per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto | € 16,00 | art. 32 | |
Contratti relativi alle carte di pagamento, conti di pagamento e conti di moneta elettronica | € 16,00 | Art. 2, c. 150, Legge n. 662/1996 e risposta a interpello 16 giugno 2021 n. 412 |
Per i documenti e gli atti per i quali l’imposta è dovuta in caso d’uso, l’imposta è calcolata nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (a nulla influendo in tal caso la data di formazione dell’atto).
66.5. Modalità di assolvimento
66.5.Modalità di assolvimentoL’imposta di bollo va assolta esclusivamente con le seguenti modalità:
-
tramite intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate e contestuale rilascio del contrassegno telematico;
-
virtuale (pagamento effettuato con Mod. F24 o addebito diretto sul c/c);
-
elettronico (servizio @e.bollo).
A partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di bollo dovuta sugli atti da registrare in termini fissi può essere assolta entro il termine previsto per la registrazione dell’atto (art. 4, D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139).
66.5.1. Contrassegno telematico
66.5.1.Contrassegno telematicoIl contribuente tenuto ad assolvere l’imposta mediante utilizzo del contrassegno telematico (art. 3, D.P.R. n. 642/1972) deve acquistare preventivamente i controvalori presso uno dei soggetti convenzionati abilitati all’emissione del contrassegno:
-
rivenditori di generi di monopolio (tabaccai);
-
ufficiali giudiziari;
-
altri distributori che risultavano già abilitati alla rivendita di valori bollati alla data del 30 giugno 2014.
L’emissione del contrassegno, che ha sostituito la rivendita di marche da bollo, deve essere precedente o contestuale alla data di formazione (o di utilizzo) dell’atto e la sua applicazione deve a sua volta precedere il momento di sottoscrizione, stipula o annotazione sul registro.
Il contrassegno, stampato su supporto autoadesivo, riporta il valore richiesto (emettibile per qualsiasi importo) nonché data e orario di emissione, oltre ad un codice identificativo univoco di sicurezza.
L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito istituzionale, mette a disposizione un servizio di verifica anticontraffazione dei contrassegni telematici.
Il supporto non è removibile una volta utilizzato (e pertanto non è richiesto annullamento con timbratura o perforazione come avveniva con le marche da bollo).
Contrassegni irreperibili
In caso di impossibilità oggettiva al reperimento dei contrassegni telematici l’imposta potrà essere versata entro 5 giorni dalla cessata impossibilità senza applicazione di sanzioni amministrative. Di tale evenienza dovrà esserne fatta menzione nell’atto (art. 32, D.P.R. n. 642/1972).
66.5.2. Modalità virtuale
66.5.2.Modalità virtualeIl pagamento dell’imposta di bollo può avvenire anche con modalità virtuale:
-
su richiesta dell’interessato, per talune categorie di atti e documenti;
-
obbligatoriamente per gli atti da trasmettere telematicamente al Registro delle Imprese;
-
facoltativamente per talune tipologie di atto senza necessità di preventiva richiesta (imposta di bollo sui contratti di locazione registrati telematicamente).
Procedura di autorizzazione
La procedura di autorizzazione per assolvere l’imposta in modalità virtuale è la seguente (artt. 15 e 15-bis, D.P.R. n. 642/1972):
-
l’interessato deve presentare richiesta di autorizzazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La domanda va corredata di dichiarazione sottoscritta concernente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno;
-
l’Agenzia delle Entrate notifica il provvedimento di autorizzazione, o di eventuale diniego, sulla base della tipologia degli atti per i quali è stata richiesta e sulla base di una valutazione di affidabilità del contribuente che la richiede. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ma con possibilità di revoca;
-
l’Agenzia delle Entrate provvede a liquidare l’imposta provvisoria ripartendola su base bimestrale (numero di atti / bimestri compresi nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della richiesta ed il 31 dicembre dell’anno in corso) (
99.3.);
-
entro il 31 gennaio dell’anno successivo il contribuente dovrà presentare la dichiarazione annuale in modalità telematica (
99.1.) (direttamente o tramite intermediario abilitato) secondo modulistica e specifiche tecniche approvate.
Il modello si compone di:
-
frontespizio;
-
Quadro A per l’elencazione degli atti e documenti soggetti ad imposta fissa;
-
Quadro B per l’elencazione degli atti e documenti soggetti ad imposta proporzionale.
-
Il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) per banche, poste italiane S.p.A., SGR, società capogruppo di gruppi bancari, SIM, imprese di assicurazioni ed altri intermediari finanziari (art. 15-bis, D.P.R. n. 642/1972).
Il modello è utilizzabile anche per effettuare l’opzione (o la revoca) per il pagamento con modalità virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari (Provv. 29 dicembre 2017).
Il modello può essere utilizzato altresì per rinunciare all’autorizzazione già rilasciata (circ. 14 aprile 2015, n. 16/E);
-
l’Agenzia delle Entrate provvede alla liquidazione definitiva ed alla rideterminazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo (assumendo l’imposta determinata nell’anno precedente quale base per la liquidazione dell’imposta provvisoria per l’anno in corso).
I documenti e gli atti per i quali l’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale, devono riportarne l’indicazione con riferimento agli estremi dell’autorizzazione rilasciata.
Modifiche tariffarie
In caso di modifiche tariffarie o di determinazione dell’imposta, l’Agenzia provvede a riliquidare le rate non ancora scadute (art. 15, D.P.R. n. 642/1972).
Previsione di minor numero di atti
Il contribuente può presentare una istanza per la revisione della liquidazione provvisoria (art. 15, D.P.R. n. 642/1972) in caso di previsione di minor numero di atti (in seguito a modifiche al regime IVA delle operazioni effettuate, liquidazione volontaria ecc.) che l’Agenzia dovrà recepire entro 30 giorni con la rielaborazione della liquidazione provvisoria.
Recupero imposta versata in eccedenza
L’imposta virtuale liquidata a seguito di presentazione della dichiarazione annuale, eventualmente calcolata in eccedenza per errori in dichiarazione, va richiesta a rimborso esclusivamente mediante presentazione di specifica istanza non risultando possibile la presentazione di dichiarazione integrativa “a favore” (risposta a interpello 19 giugno 2023, n. 350).
A partire dal 1° gennaio 2025 risulterà possibile la presentazione di una dichiarazione integrativa per la correzione di errori od omissioni (a debito o a credito del contribuente) utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (art. 4, D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139).
Banche, Poste, assicurazioni ed altri enti finanziari
Le Banche, Poste, imprese di assicurazioni ed altri enti e società finanziari devono versare un acconto pari al 100% dell’imposta liquidata in via provvisoria entro il 16 aprile di ciascun anno, scomputabile a decorrere dal successivo mese di aprile, termine di versamento della prima rata bimestrale (art. 15-bis, D.P.R. n. 642/1972).
Conservazione sostitutiva documenti con valenza fiscale
Per la conservazione sostitutiva di documenti aventi valenza fiscale sono previste le seguenti facilitazioni (art. 6, D.M. 17 giugno 2014):
-
non è richiesta la preventiva autorizzazione,
-
non è richiesta la rendicontazione,
-
l’imposta di bollo viene assolta in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30/4 o 29/4 in caso di anno bisestile).
Per la tenuta dei registri contabili, l’imposta è dovuta in ragione di:
-
euro 16 ogni 2.500 registrazioni o frazioni per i soggetti tenuti al versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili (
69.1.4.),
-
euro 32 per gli altri soggetti (art. 16, Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 642/1972).
Il versamento va effettuato mediante delega Mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Codice tributo | Causale | Riferimento |
2501 | Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014 | ris. 2 dicembre 2014, n. 106/E |
2502 | Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI | ris. 23 marzo 2015, n. 32/E |
2503 | Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI | ris. 23 marzo 2015, n. 32/E |
Imposta di bollo sugli appalti
L’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta dagli appaltatori al momento della stipula del contratto è dovuta forfetariamente in relazione a qualsivoglia atto o documento riguardante la procedura di selezione ed esecuzione dell’appalto, determinata nella seguente misura (Tabella A, Allegato I.4 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36). In relazione ai documenti non espressamente citati nonché per l’imposta dovuta su fatture, note e simili, si rende applicabile l’imposta di bollo nell’ordinaria misura e modalità di versamento previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Importo appalto(1) | Imposta di bollo (2) | |
da | a | |
- | 39.999,99 | Esente |
€ 40.000,00 | € 149.999,99 | Euro 40,00 |
€ 150.000,00 | € 999.999,99 | Euro 120,00 |
€ 1.000.000,00 | € 4.999.999,99 | Euro 250,00 |
€ 5.000.000,00 | € 24.999.999,99 | Euro 500,00 |
€ 25.000.000,00 | Euro 1.000,00 | |
(1) L’importo massimo va considerato al netto dell’IVA e comprendendo eventuali opzioni
o rinnovi esplicitamente stabiliti. (2) L’eventuale imposta di bollo già assolta precedentemente la stipula del contratto (in relazione ad atti e documenti inerenti la medesima procedura di appalto) andrà scomputata dall’importo forfetariamente determinato ai sensi della presente tabella. |
La disciplina specifica trova applicazione esclusivamente per le procedure di appalto avviate a partire dal 1° luglio 2023 (circ. 28 luglio 2023, n. 22/E) e l’imposta forfettariamente determinata assorbe anche l’imposta di bollo dovuta in fase di registrazione del contratto e tutte le altre formalità connesse alla stipula del contratto di appalto (risposta a interpello 9 ottobre 2023, n. 446).
L’imposta di bollo assolta all’atto della stipula del contratto assorbe altresì quella dovuta per atti della procedura e accordo contrattuale di un eventuale affidamento “in house” (risposta a interpello 27 novembre 2024, n. 230).
L’onere del versamento ricade sul soggetto aggiudicatario (art. 18, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) fermo restando il principio di solidarietà passiva. Qualora il soggetto appaltante coincida con una amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo sarà sempre esclusivamente a carico del soggetto appaltatore (circ. 28 luglio 2023, n. 22/E).
L’imposta è assolta telematicamente mediante presentazione del Mod. F24 con elementi identificativi (F24 Elide) con indicazione dei seguenti dati:
-
Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, altro identificativo univoco del contratto (Provv. 28 giugno 2023);
-
indicazione della stazione appaltante (codice fiscale del coobbligato) con esposizione del codice controparte “40” (ris. 28 giugno 2023, n. 37/E).
Il versamento va effettuato utilizzando i seguenti codici tributo:
Codice tributo | Causale | Riferimento |
1573 | Imposta di bollo sui contratti - art. 18, c. 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 | ris. 28 giugno 2023, n. 37/E |
1574 | Imposta di bollo sui contratti - art. 18, c. 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – SANZIONI | ris. 28 giugno 2023, n. 37/E |
1575 | Imposta di bollo sui contratti - art. 18, c. 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - INTERESSI | ris. 28 giugno 2023, n. 37/E |
Nel caso in cui il contratto sia rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale l’imposta è assolta con le procedure telematiche del “modello unico informatico” (art. 3-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463).
Atti da trasmettere al Registro delle Imprese
L’assolvimento dell’imposta di bollo gravante sugli atti da trasmettere al Registro delle Imprese va effettuata obbligatoriamente in modalità virtuale.
Può essere effettuata unitamente ai diritti di segreteria spettanti alla Camera di Commercio competente con modalità telematiche (utilizzo del credito preventivamente attivato sul conto Telemaco); in tale ipotesi è la Camera di Commercio ad essere autorizzata all’esazione dell’imposta per conto del contribuente.
L’atto deve riportare la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di _____, autorizzata con prov. Prot. n._______ del __/__/___ del Ministero delle Finanze - Dipartimento Delle Entrate”.
In alternativa è necessario richiedere autorizzazione al locale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, con dichiarazione dell’esatto numero degli atti presentati nell’anno precedente al registro delle imprese per la liquidazione provvisoria, e ripetere la dichiarazione a consuntivo (sulla quale base sarà rideterminato l’importo provvisorio per l’anno successivo). L’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta e notifica l’importo al contribuente che è tenuto a versarla entro 20 giorni dalla notifica.
L’atto deve riportare la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale su dichiarazione presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di _______________ il ___/___/_______”.
I contribuenti già autorizzati al pagamento dell’imposta in modalità virtuale non devono ripetere la richiesta di autorizzazione specifica per gli atti da depositare al Registro delle Imprese, risultando sufficiente l’elencazione degli atti soggetti ad imposta nel quadro A del modello della dichiarazione annuale.
66.5.3. Registrazione telematica dei contratti di locazione
66.5.3.Registrazione telematica dei contratti di locazioneIn caso di utilizzo della procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione, l’imposta di bollo (e l’imposta di registro) possono essere assolte in modo virtuale mediante addebito diretto sul c/c indicato all’atto della compilazione della modulistica (procedura RLI o RLI Web dell’Agenzia dell’Entrate).
66.5.4. Bollo digitale (servizio @e.bollo)
66.5.4.Bollo digitale (servizio @e.bollo)È possibile utilizzare il servizio @e.bollo per il versamento dell’imposta, nella misura forfettaria di euro 16 per ciascun documento, a prescindere dalla dimensione dello stesso, dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla PA e sui relativi atti e provvedimenti elettronici (Provv. Agenzia delle Entrate 19 settembre 2014). Il servizio, che consente di assolvere il pagamento dell’imposta in modalità digitale (dematerializzazione del contrassegno telematico), può essere utilizzato effettuando il pagamento online mediante intermediari abilitati.
66.6. Accertamento e sanzioni
66.6.Accertamento e sanzioniLa presentazione ad un pubblico ufficiale o ad un funzionario della Pubblica Amministrazione di un atto o documento non in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo, non inficia la regolare prosecuzione della pratica amministrativa richiesta.
Giudici, funzionari dipendenti della P.A., cancellieri, segretari, arbitri sono obbligati a trasmettere le notizie e gli atti al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate per il successivo accertamento e riscossione del tributo (e relativi interessi e sanzioni applicabili) (art. 19, D.P.R. n. 642/1972).
Gli stessi soggetti, così come qualsiasi altro soggetto che a norma di disposizioni legislative o regolamentari risulta obbligato a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo, sono tenuti ad esibirli agli organi accertatori che ne facciano richiesta (art. 35, D.P.R. n. 642/1972).
I notai sono dispensati unicamente dall’esibizione di:
-
atti relativi ai testamenti segreti;
-
atti dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.
66.6.1. Decadenza
66.6.1.DecadenzaL’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme sull’imposta di bollo entro il termine di 3 anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 37, D.P.R. n. 642/1972). L’intervenuta decadenza, tuttavia, non autorizza l’uso degli atti, documenti e registri per i quali non è stata assolta correttamente l’imposta di bollo, salvo la possibilità di regolarizzare nella misura vigente al momento dell’uso.
Medesimo termine triennale di decadenza vige per la richiesta di rimborso delle imposte (ed eventuali sanzioni non dovute) pagate in modo virtuale, decorrenti dalla data del pagamento.
L’imposta assolta mediante contrassegno telematico e/o mediante versamenti in conto corrente postale non è ripetibile (non è ammesso il rimborso).
66.6.2. Accertamento
66.6.2.AccertamentoLa constatazione delle violazioni avviene mediante processo verbale (art. 36, D.P.R. n. 642/1972), sottoscritto dal contribuente, dal quale risultino:
-
le ispezioni e le rilevazioni eseguite;
-
le richieste avanzate al contribuente (o chi lo rappresenta);
-
le risposte ricevute.
Sequestrabilità degli atti
Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto qualora:
-
non sia possibile effettuarne riproduzione;
-
il contenuto non sia riportabile nel verbale;
-
il verbale sia contestato o comunque non sottoscritto dal contribuente.
I libri e i registri non possono essere sequestrati (l’accertatore adotterà le dovute misure per impedire la successiva alterazione del libro o registro apponendo sigilli, firme e quant’altro sul documento originale - art. 36, D.P.R. n. 642/1972).
Omesso o insufficiente versamento imposta da assolvere in modo virtuale
L’AF può procedere alla irrogazione immediata delle sanzioni (art. 17, c. 3, D.Lgs. n. 472/1997). L’Ufficio non provvede a notificare un apposito atto, ma iscrive direttamente a ruolo il tributo, le sanzioni e gli interessi, in quanto la comunicazione dell’ammontare dell’imposta (sia a titolo provvisorio che di conguaglio definitivo) risulta già effettuata mediante la notifica degli avvisi di liquidazione.
Imposta dovuta sulle fatture elettroniche
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse, l’Agenzia delle Entrate
provvede a comunicare al contribuente, con modalità telematiche l’ammontare:
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dell’imposta da versare;
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delle sanzioni amministrative dovute ridotte ad 1/3;
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degli interessi maturati dalla scadenza del versamento all’ultimo giorno del mese precedente l’elaborazione della comunicazione,
con l’invito a regolarizzare entro il termine di 30 giorni (art. 12-novies, D.L. n. 34/2019).
Qualora il contribuente non dovesse procedere al pagamento (intero o parziale) entro il termine notificato, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
66.6.3. Sanzioni
66.6.3.SanzioniPer la mancata apposizione del contrassegno telematico (imposta di bollo dovuta fin dall’origine) risulta applicabile la sanzione dal 100% al 500% dell’imposta non pagata (omesso od insufficiente versamento - art. 25, D.P.R. n. 642/1972) per le violazioni commesse fino alla data del 31 agosto 2024, e nella misura dell’80% per quelle commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 5, c.1, D.Lgs. n. 87/2024). Per il mancato o insufficiente versamento dell’imposta dovuta in modalità virtuale è prevista la sanzione amministrativa del 25% (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).
Per le violazioni relative alla tardiva, omessa o infedele dichiarazione per il conguaglio dell’imposta da assolvere in modalità virtuale (da presentare entro
il 31 gennaio di ciascun anno ovvero contestualmente alla rinuncia) la sanzione risulta
così modulata (art. 25, c. 3, D.P.R. n. 642/1972): (78.5.).
Tipologia Violazione | Commessa fino al 31 agosto 2024 | Commessa a partire dal 1° settembre 2024 (art. 5, c.1, D.Lgs. n. 87/2024) |
Dichiarazione tardiva (entro 30 gg.) | dal 50% al 100% | 45% |
Dichiarazione tardiva (oltre 30 gg.) | dal 100% al 200% | 80% |
Dichiarazione omessa | ||
Dichiarazione infedele |
In relazione a talune tipologie di atti (pubblici, giudiziari, scritture private autenticate, successioni e atti a titolo gratuito) stipulati o formati a partire dal 1° gennaio 2025, risulta possibile la presentazione di una dichiarazione correttiva per sanare eventuali omissioni ed errori (art. 25, c. 3 bis, D.P.R. n. 642/1972).
Risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (75.5.).
L’inosservanza degli obblighi previsti a carico di determinati soggetti (funzionari e dipendenti pubblici, cancellieri, giudici, pubblici ufficiali, arbitri ecc..) è sanzionata nella misura variabile tra 100 e 200 euro per ciascuno atto, documento o registro sul quale non risulta assolta l’imposta di bollo (art. 24, D.P.R. n. 642/1972).