78.1. IRAP - 78.1.1. Versamento - 78.2. Registro - 78.3. Successioni e donazioni - 78.4. Ipotecarie e catastali - 78.5. Bollo - 78.6. Concessioni governative - 78.7. IMU, TARI - 78.7.1. IMU - 78.7.2. TARI - 78.7.3. Canone unico patrimoniale - 78.7.4. Canone occupazione aree mercati - 78.7.5. Imposta sugli intrattenimenti
La Legge delega al Governo per la riforma fiscale
La Legge di delega al Governo per la riforma fiscale ha previsto anche la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali (art. 20, Legge n. 111/2023).
In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. n. 87/2024 che apporta, tra l’altro, modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie concernenti l’IRAP e le imposte indirette (art. 2).
L’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”. Pertanto, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 continueranno ad applicarsi ultrattivamente le disposizioni di cui al presente capitolo.
In attuazione dell’art. 21 della legge di delega fiscale n. 111/2023, è stato emanato il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Le disposizioni del Testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 102) e a partire da tale data sono abrogati il D.Lgs. n. 471/1997 e il D.Lgs. n. 472/1997, nonché il D.Lgs. n. 74/2000, fatta eccezione degli artt. 21-bis (efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione) e 21-ter (applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative) (art. 101, c. 1, lett. t), u) e z).
78.1. IRAP
78.1.IRAPLe sanzioni in materia di IRAP sono previste dalle medesime norme relative alle imposte
dirette (76.), ad esclusione delle violazioni agli obblighi di versamento:
-
omessa dichiarazione: art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997 (
76.2.);
-
dichiarazione infedele: art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 471/1997 (
76.2.);
-
dichiarazione inesatta: art. 8, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997 (
76.5.);
-
mancanza o incompletezza di atti e documenti: art. 8, c. 2, D.Lgs. n. 471/1997 (
76.5.);
-
contabilità: art. 35 del D.Lgs. n. 446/1997, che rinvia alle norme previste in materia di imposte sui redditi (
76.6.);
-
omesso, insufficiente o tardivo versamento: art. 34, D.Lgs. n. 446/1997.
78.1.1. Versamento
78.1.1.VersamentoLa sanzione per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’IRAP è pari al 30% del tributo non versato (art. 34, D.Lgs. n. 446/1997).
La sanzione è la medesima di quella prevista ai fini delle imposte dirette.
La norma relativa all’IRAP non contiene, in modo espresso, le riduzioni nel caso di
versamento entro 15 giorni ovvero entro 90 giorni (76.8.).
Si ritiene che le riduzioni previste per le violazioni in tema di imposte sui redditi (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) siano applicabili anche alle violazioni di versamento dell’IRAP (cfr. Cass. 25 novembre 2020, n. 26789; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IRAP/2015, paragrafo “Sanzioni”).
78.2. Registro
78.2.RegistroViolazione | Norma violata D.P.R. n. 131/1986 |
Norma sanzionatoria D.P.R. n. 131/1986 |
Sanzione |
Omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denunce | artt. 5, 17 o 19 | art. 69 | da 120% a 240% dell’imposta dovuta |
Richiesta di registrazione tardiva entro 30 giorni | artt. 5, 17 o 19 | art. 69 | da 60% a 120% dell’imposta dovuta (minimo 200 €) |
Insufficiente dichiarazione di valore dei beni e diritti | art. 51, c. 2 | art. 71 | da 100% a 200% della maggiore imposta dovuta |
Occultazione di corrispettivo di atti o denunce | artt. 43-51 | art. 72 | da 120% a 240% della maggiore imposta dovuta |
Decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della «prima casa» | art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata | art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata | 30% della differenza di imposta |
Omessa indicazione nell’atto di vendita di abitazione tra «privati» del corrispettivo realmente pattuito | art. 1, c. 497, Legge n. 266/2005 |
art. 1, c. 498, Legge n. 266/2005 |
da 50% a 100% della differenza di imposta |
Mancata o mendace indicazione: - delle modalità di pagamento del corrispettivo, - del fatto di essersi avvalsi di un mediatore, ovvero della relativa spesa sostenuta per la mediazione, - delle modalità di pagamento o del numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare |
art. 35, c. 22, D.L. n. 223/2006 |
art. 35, c. 22, D.L. n. 223/2006 |
da 500 a 10.000 € |
Insufficiente dichiarazione di valore di immobili e aziende
Per i beni immobili, i diritti reali immobiliari, le aziende e i diritti reali su di esse la sanzione prevista per l'insufficiente dichiarazione di valore si rende applicabile soltanto se il valore, definitivamente accertato, supera quello
dichiarato, dopo che il valore, definitivamente accertato, è stato ridotto di 1/4.
Versamenti
Le sanzioni per le violazioni agli obblighi di versamento sono le stesse di quelle
previste ai fini delle imposte dirette (76.8.).
78.3. Successioni e donazioni
78.3.Successioni e donazioniViolazione | Norma violata D.Lgs. n. 346/1990 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 346/1990 |
Sanzione |
Omessa presentazione della dichiarazione |
art. 28 | art. 50, c. 1 | da 120% a 240% dell’imposta |
Omessa presentazione della dichiarazione quando non sono dovute imposte |
art. 28 | art. 50, c. 1 | da 250 a 1.000 € |
Presentazione tardiva Della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza |
art. 31 | art. 50, c. 1 | da 60% a 120% dell’imposta |
Presentazione tardiva della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza quando non sono dovute imposte |
art. 31 | art. 50, c. 1 | da 150 a 500 € |
Infedele dichiarazione | artt. 29 e 32 | art. 51, c. 1 | da 100% a 200% della differenza d’imposta |
Omissioni o infedeltà della dichiarazione non incidenti sulla determinazione del tributo |
artt. 29 e 32 | art. 51, c. 3 | da 258 a 1.032 € |
Mancata allegazione alla dichiarazione ovvero inesattezze o irregolarità dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo o delle tasse ipotecarie | art. 30 | art. 51 c. 3 | da 258 a 1.032 € |
Violazioni concernenti l’apertura di cassette di sicurezza, armadi, casseforti, borse, valigie, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche | art. 48, c. 6 e 7 | art. 53, c. 3 | da 258 a 2.065 € |
Soglia di punibilità
La sanzione per la dichiarazione infedele non si applica relativamente all’imposta corrispondente
al maggior valore definitivamente accertato dei beni e diritti, diversi dai terreni
e fabbricati, se il valore accertato non supera di 1/4 quello dichiarato (art. 51, c. 2, D.Lgs. n. 346/1990).
Regolarizzazione di omissione o errori formali
Se le omissioni o infedeltà della dichiarazione non incidenti sulla determinazione del tributo vengono regolarizzati entro 60 giorni dalla richiesta dell’ufficio la sanzione, da 258 a 1.032 euro, è ridotta alla metà (art. 51, c. 3, D.Lgs. n. 346/1990).
Versamenti
Le sanzioni per le violazioni agli obblighi di versamento sono le stesse di quelle
previste ai fini delle imposte dirette (76.8.).
78.4. Ipotecarie e catastali
78.4.Ipotecarie e catastaliViolazione | Norma violata D.Lgs. n. 347/1990 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 347/1990 |
Sanzione |
Omessa richiesta di trascrizione o di annotazione obbligatorie | art. 1 | art. 9, c. 1 | da 100% a 200% dell’imposta |
Richiesta di trascrizione o di annotazione obbligatorie effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni | art. 1 | art. 9, c. 1 | da 50% a 100% dell’imposta |
Omessa richiesta di trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette a imposta o da eseguirsi a debito ovvero per le quali l’imposta è già pagata entro il termine stabilito | art. 1 | art. 9, c. 2 | da 100 a 2.000 € |
Richiesta di trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette a imposta o da eseguirsi a debito ovvero per le quali l’imposta è già pagata entro il termine stabilito effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni | art. 1 | art. 9, c. 2 | 50 € |
Decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” | art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 | art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n 131/1986 | 30% della differenza di imposta |
Versamenti
Le sanzioni per le violazioni agli obblighi di versamento sono le stesse di quelle previste ai
fini delle imposte dirette (
76.8.).
78.5. Bollo
78.5.BolloViolazione | Norma violata D.P.R. n. 642/1972 |
Norma sanzionatoria D.P.R. n. 642/1972 |
Sanzione |
Omesso pagamento dell’imposta | All. A | art. 25, c. 1 | da 100% a 500% dell’imposta |
Omesso pagamento dell’imposta dovuta sulle cambiali | All. A | art. 25, c. 2 | da 200% a 1.000% dell’imposta (minimo 103 €) |
Omissione o infedeltà della dichiarazione di conguaglio prevista per il pagamento dell’imposta in modo virtuale |
art. 15 | art. 25, c. 3 | da 100% a 200% dell’imposta |
Tardiva dichiarazione di conguaglio per il pagamento dell’imposta in modo virtuale presentata entro 30 giorni dalla scadenza | art. 15 | art. 25, c. 3 | da 50% a 100% dell’imposta |
Versamento dell’imposta in modo virtuale
Le sanzioni per le violazioni agli obblighi di versamento dell’imposta in modo virtuale sono
le stesse di quelle previste ai fini delle imposte dirette (
76.8.).
78.6. Concessioni governative
78.6.Concessioni governativeViolazione | Norma violata D.P.R. n. 641/1972 |
Norma sanzionatoria D.P.R. n. 641/1972 |
Sanzione |
Esercizio di un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa | art. 1 | art. 9, c. 1 | da 100% a 200% della tassa (minimo 103 €) |
Versamento
Le sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa sono le
stesse di quelle previste ai fini delle imposte dirette (76.8.).
78.7. IMU, TARI
78.7.IMU, TARI78.7.1. IMU
78.7.1.IMUViolazione | Norma violata D.L. n. 201/2011 |
Norma sanzionatoria Legge n. 147/2013 |
Sanzione |
Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ai fini IMU |
art. 13, c. 12-ter | art. 1, c. 696 | da 100% a 200% del tributo dovuto (minimo 50 €) |
Infedele dichiarazione ai fini IMU | art. 13, c. 12-ter | art. 1, c. 697 | da 50% a 100% del tributo dovuto (minimo 50 €) |
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente per la verifica degli obblighi tributari | art. 1, c. 693, Legge n. 47/2013 |
art. 1, c. 698 | da 100 a 500 € |
78.7.2. TARI
78.7.2.TARIL’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della TARI è assolto con il pagamento del tributo da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria (art. 1, c. 664, Legge n. 147/2013).
Tardiva dichiarazione
Se non diversamente stabilito dalle singole leggi d’imposta, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta alla metà (art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. n. 472/1997).
Versamento
Le sanzioni per mancato pagamento sono le stesse di quelle previste ai fini delle
imposte dirette (76.8.).
78.7.3. Canone unico patrimoniale
78.7.3.Canone unico patrimonialePer le sanzioni (70.1.5.).
78.7.4. Canone occupazione aree mercati
78.7.4.Canone occupazione aree mercatiPer le sanzioni (70.2.4.).
78.7.5. Imposta sugli intrattenimenti
78.7.5.Imposta sugli intrattenimentiPer le sanzioni (69.3.).