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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    78.

    Mostra tutte le note

    78.1. IRAP - 78.1.1. Versamento - 78.2. Registro - 78.3. Successioni e donazioni - 78.4. Ipotecarie e catastali - 78.5. Bollo - 78.6. Concessioni governative - 78.7. IMU, TARI - 78.7.1. IMU - 78.7.2. TARI - 78.7.3. Canone unico patrimoniale - 78.7.4. Canone occupazione aree mercati - 78.7.5. Imposta sugli intrattenimenti

    La Legge delega al Governo per la riforma fiscale

    La Legge di delega al Governo per la riforma fiscale ha previsto anche la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali (art. 20, Legge n. 111/2023).

    In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. n. 87/2024 che apporta, tra l’altro, modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie concernenti l’IRAP e le imposte indirette (art. 2).

    L’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”. Pertanto, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 continueranno ad applicarsi ultrattivamente le disposizioni di cui al presente capitolo.

    In attuazione dell’art. 21 della legge di delega fiscale n. 111/2023, è stato emanato il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Le disposizioni del Testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 102) e a partire da tale data sono abrogati il D.Lgs. n. 471/1997 e il D.Lgs. n. 472/1997, nonché il D.Lgs. n. 74/2000, fatta eccezione degli artt. 21-bis (efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione) e 21-ter (applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative) (art. 101, c. 1, lett. t), u) e z).

    78.1. IRAP

    78.1.IRAP

    Le sanzioni in materia di IRAP sono previste dalle medesime norme relative alle imposte dirette (76.), ad esclusione delle violazioni agli obblighi di versamento:

    • omessa dichiarazione: art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997 (76.2.);

    • dichiarazione infedele: art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 471/1997 (76.2.);

    • dichiarazione inesatta: art. 8, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997 (76.5.);

    • mancanza o incompletezza di atti e documenti: art. 8, c. 2, D.Lgs. n. 471/1997 (76.5.);

    • contabilità: art. 35 del D.Lgs. n. 446/1997, che rinvia alle norme previste in materia di imposte sui redditi (76.6.);

    • omesso, insufficiente o tardivo versamento: art. 34, D.Lgs. n. 446/1997.

    78.1.1. Versamento

    78.1.1.Versamento

    La sanzione per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’IRAP è pari al 30% del tributo non versato (art. 34, D.Lgs. n. 446/1997).

    La sanzione è la medesima di quella prevista ai fini delle imposte dirette.

    La norma relativa all’IRAP non contiene, in modo espresso, le riduzioni nel caso di versamento entro 15 giorni ovvero entro 90 giorni (76.8.).

    Si ritiene che le riduzioni previste per le violazioni in tema di imposte sui redditi (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) siano applicabili anche alle violazioni di versamento dell’IRAP (cfr. Cass. 25 novembre 2020, n. 26789; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IRAP/2015, paragrafo “Sanzioni”).

    78.2. Registro

    78.2.Registro
    Violazione Norma
    violata
    D.P.R. n. 131/1986
    Norma
    sanzionatoria
    D.P.R. n. 131/1986
    Sanzione
    Omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denunce artt. 5, 17 o 19 art. 69 da 120% a 240%
    dell’imposta dovuta
    Richiesta di registrazione tardiva entro 30 giorni artt. 5, 17 o 19 art. 69 da 60% a 120%
    dell’imposta dovuta
    (minimo 200 €)
    Insufficiente dichiarazione di valore dei beni e diritti art. 51, c. 2 art. 71 da 100% a 200%
    della maggiore imposta dovuta
    Occultazione di corrispettivo di atti o denunce artt. 43-51 art. 72 da 120% a 240%
    della maggiore imposta dovuta
    Decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della «prima casa» art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata 30% della differenza di imposta

    Omessa indicazione nell’atto di vendita di abitazione tra «privati» del corrispettivo realmente pattuito art. 1, c. 497,
    Legge n. 266/2005
    art. 1, c. 498,
    Legge n. 266/2005
    da 50% a 100%
    della differenza di imposta
    Mancata o mendace indicazione:
    - delle modalità di pagamento del corrispettivo,
    - del fatto di essersi avvalsi di un mediatore, ovvero della relativa spesa sostenuta per la mediazione,
    - delle modalità di pagamento o del numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare
    art. 35, c. 22,
    D.L. n. 223/2006
    art. 35, c. 22,
    D.L. n. 223/2006
    da 500 a 10.000 €

    Insufficiente dichiarazione di valore di immobili e aziende

    Per i beni immobili, i diritti reali immobiliari, le aziende e i diritti reali su di esse la sanzione prevista per l'insufficiente dichiarazione di valore si rende applicabile soltanto se il valore, definitivamente accertato, supera quello dichiarato, dopo che il valore, definitivamente accertato, è stato ridotto di 1/4.

    Versamenti

    Le sanzioni per le violazioni agli obblighi di versamento sono le stesse di quelle previste ai fini delle imposte dirette (76.8.).

    78.3. Successioni e donazioni

    78.3.Successioni e donazioni
    Violazione Norma
    violata
    D.Lgs. n. 346/1990
    Norma
    sanzionatoria
    D.Lgs. n. 346/1990
    Sanzione
    Omessa presentazione
    della dichiarazione
    art. 28 art. 50, c. 1 da 120% a 240%
    dell’imposta
    Omessa presentazione
    della dichiarazione quando non sono dovute imposte
    art. 28 art. 50, c. 1 da 250 a 1.000 €
    Presentazione tardiva
    Della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza
    art. 31 art. 50, c. 1 da 60% a 120%
    dell’imposta
    Presentazione tardiva
    della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza quando non sono dovute imposte
    art. 31 art. 50, c. 1 da 150 a 500 €
    Infedele dichiarazione artt. 29 e 32 art. 51, c. 1 da 100% a 200%
    della differenza
    d’imposta
    Omissioni o infedeltà
    della dichiarazione non incidenti sulla determinazione del tributo
    artt. 29 e 32 art. 51, c. 3 da 258 a 1.032 €
    Mancata allegazione alla dichiarazione ovvero inesattezze o irregolarità dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo o delle tasse ipotecarie art. 30 art. 51 c. 3 da 258 a 1.032 €
    Violazioni concernenti l’apertura di cassette di sicurezza, armadi, casseforti, borse, valigie, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche art. 48, c. 6 e 7 art. 53, c. 3 da 258 a 2.065 €

    Soglia di punibilità

    La sanzione per la dichiarazione infedele non si applica relativamente all’imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e diritti, diversi dai terreni e fabbricati, se il valore accertato non supera di 1/4 quello dichiarato (art. 51, c. 2, D.Lgs. n. 346/1990).

    Regolarizzazione di omissione o errori formali

    Se le omissioni o infedeltà della dichiarazione non incidenti sulla determinazione del tributo vengono regolarizzati entro 60 giorni dalla richiesta dell’ufficio la sanzione, da 258 a 1.032 euro, è ridotta alla metà (art. 51, c. 3, D.Lgs. n. 346/1990).

    Versamenti

    Le sanzioni per le violazioni agli obblighi di versamento sono le stesse di quelle previste ai fini delle imposte dirette (76.8.).

    78.4. Ipotecarie e catastali

    78.4.Ipotecarie e catastali
    Violazione Norma
    violata
    D.Lgs. n. 347/1990
    Norma
    sanzionatoria
    D.Lgs. n. 347/1990
    Sanzione
    Omessa richiesta di trascrizione o di annotazione obbligatorie art. 1 art. 9, c. 1 da 100% a 200%
    dell’imposta
    Richiesta di trascrizione o di annotazione obbligatorie effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni art. 1 art. 9, c. 1 da 50% a 100%
    dell’imposta
    Omessa richiesta di trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette a imposta o da eseguirsi a debito ovvero per le quali l’imposta è già pagata entro il termine stabilito art. 1 art. 9, c. 2 da 100 a 2.000 €
    Richiesta di trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette a imposta o da eseguirsi a debito ovvero per le quali l’imposta è già pagata entro il termine stabilito effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni art. 1 art. 9, c. 2 50 €

    Decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n 131/1986 30% della differenza di imposta

    Versamenti

    Le sanzioni per le violazioni agli obblighi di versamento sono le stesse di quelle previste ai fini delle imposte dirette (76.8.).

    78.5. Bollo

    78.5.Bollo
    Violazione Norma
    violata
    D.P.R. n. 642/1972
    Norma
    sanzionatoria
    D.P.R. n. 642/1972
    Sanzione
    Omesso pagamento dell’imposta All. A art. 25, c. 1 da 100% a 500%
    dell’imposta
    Omesso pagamento dell’imposta dovuta sulle cambiali All. A art. 25, c. 2 da 200% a 1.000%
    dell’imposta
    (minimo 103 €)
    Omissione o infedeltà della
    dichiarazione di conguaglio prevista per il pagamento dell’imposta in modo virtuale
    art. 15 art. 25, c. 3 da 100% a 200%
    dell’imposta
    Tardiva dichiarazione di conguaglio per il pagamento dell’imposta in modo virtuale presentata entro 30 giorni dalla scadenza art. 15 art. 25, c. 3 da 50% a 100%
    dell’imposta

    Versamento dell’imposta in modo virtuale

    Le sanzioni per le violazioni agli obblighi di versamento dell’imposta in modo virtuale sono le stesse di quelle previste ai fini delle imposte dirette (76.8.).

    78.6. Concessioni governative

    78.6.Concessioni governative
    Violazione Norma
    violata
    D.P.R. n. 641/1972
    Norma
    sanzionatoria
    D.P.R. n. 641/1972
    Sanzione
    Esercizio di un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa art. 1 art. 9, c. 1 da 100% a 200%
    della tassa
    (minimo 103 €)

    Versamento

    Le sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa sono le stesse di quelle previste ai fini delle imposte dirette (76.8.).

    78.7. IMU, TARI

    78.7.IMU, TARI

    78.7.1. IMU

    78.7.1.IMU
    Violazione Norma
    violata
    D.L. n. 201/2011
    Norma
    sanzionatoria
    Legge n. 147/2013
    Sanzione
    Omessa presentazione della
    dichiarazione o denuncia ai fini IMU
    art. 13, c. 12-ter art. 1, c. 696 da 100% a 200%
    del tributo dovuto
    (minimo 50 €)
    Infedele dichiarazione ai fini IMU art. 13, c. 12-ter art. 1, c. 697 da 50% a 100%
    del tributo dovuto
    (minimo 50 €)
    Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente per la verifica degli obblighi tributari art. 1, c. 693,
    Legge n. 47/2013
    art. 1, c. 698 da 100 a 500 €

    78.7.2. TARI

    78.7.2.TARI

    L’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della TARI è assolto con il pagamento del tributo da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria (art. 1, c. 664, Legge n. 147/2013).

    Tardiva dichiarazione

    Se non diversamente stabilito dalle singole leggi d’imposta, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta alla metà (art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. n. 472/1997).

    Versamento

    Le sanzioni per mancato pagamento sono le stesse di quelle previste ai fini delle imposte dirette (76.8.).

    78.7.3. Canone unico patrimoniale

    78.7.3.Canone unico patrimoniale

    Per le sanzioni (70.1.5.).

    78.7.4. Canone occupazione aree mercati

    78.7.4.Canone occupazione aree mercati

    Per le sanzioni (70.2.4.).

    78.7.5. Imposta sugli intrattenimenti

    78.7.5.Imposta sugli intrattenimenti

    Per le sanzioni (69.3.).

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