101.1. Accertamenti esecutivi - 101.2. Accertamento con adesione - 101.3. Cartella di pagamento - 101.4. Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (Rottamazione-quater)
101.1. Accertamenti esecutivi
101.1.Accertamenti esecutiviAdempimento | Gli avvisi di accertamento concernenti imposte dirette, IRAP e IVA, nonché i contestuali
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, hanno efficacia esecutiva. Per non incorrere
nell’esecuzione forzata, il contribuente che riceve l’avviso deve valutare la proposizione
del ricorso ovvero il pagamento (![]() |
Chi | a) Persone fisiche e giuridiche. b) Enti commerciali e non. |
Scade il... | Pagamento delle somme richieste con l’avviso di accertamento: entro i termini di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento). |
Procedura | Il contribuente che riceve l’avviso di accertamento può alternativamente: 1) pagare le somme dovute entro il termine per impugnare l’avviso di accertamento beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista in caso di acquiescenza; 2) presentare istanza di riesame in autotutela; 3) presentare istanza di accertamento con adesione; 4) presentare istanza di compensazione delle perdite pregresse (Mod. Ipea); 5) definire le sole sanzioni; 6) ricorrere contro l’avviso di accertamento; 7) tenere un comportamento inerte: scaduti i termini per impugnare e trascorsi i successivi 30 giorni, l’ufficio affida le somme all’Agente della riscossione per avviare l’esecuzione. |
101.2. Accertamento con adesione
101.2.Accertamento con adesioneAdempimento | È uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che permette al contribuente
di definire in contraddittorio con l’Ufficio competente gli imponibili accertati dall’Agenzia
delle Entrate. Il contribuente beneficia di una riduzione delle sanzioni irrogabili
ad 1/3 dei minimi edittali. È obbligatoria l’attivazione del procedimento di accertamento con adesione prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. ( ![]() |
Chi | a) Persone fisiche. b) Imprese individuali. c) Lavoratori autonomi. d) Società di persone e di capitali. e) Enti commerciali e non commerciali. |
Scade il... | Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione: entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica. |
Procedura | 1) Invito a comparire dinanzi all’Ufficio (su iniziativa dell’Ufficio stesso o del
contribuente che ha ricevuto accessi, ispezioni, verifiche o avvisi di accertamento). 2) Contraddittorio con l’Ufficio e formulazione della proposta di accertamento con adesione. 3) In caso di accordo, sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione con indicazione degli importi dovuti. |
4) Versamento degli importi dovuti in un’unica soluzione ovvero a rate. L’unica o
la prima rata va versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento. 5) Presentazione all’Ufficio della ricevuta di versamento (entro 10 giorni) e rilascio da parte dell’Ufficio di copia dell’atto di accertamento con adesione. |
101.3. Cartella di pagamento
101.3.Cartella di pagamentoAdempimento | La cartella di pagamento è lo strumento con cui sono riscosse: - le somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori sulla base di controlli automatici o formali delle dichiarazioni dei redditi, o avvisi di accertamento; - altre entrate messe a ruolo (es. tasse automobilistiche, canone RAI, diritti camerali). Il contribuente che riceve una cartella di pagamento è tenuto al pagamento o all’impugnazione. ( ![]() |
Chi | a) Persone fisiche e giuridiche. b) Enti commerciali e non commerciali. |
Scade il... | Il pagamento delle somme richieste con la cartella di pagamento - o l’impugnazione della cartella stessa - deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sua notifica. |
Procedura | 1) Controllare la presenza di eventuali vizi della cartella o vizi di merito del ruolo
in essa incorporato, ai fini di un’eventuale impugnazione. 2) Decidere se presentare istanza per la sospensione legale della riscossione, dimostrando che il credito erariale risulta interessato da: prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella di esecutività del ruolo; provvedimento di sgravio o sospensione amministrativa emessa dall’ente creditore; sospensione giudiziale; sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un processo in cui l’Agente della Riscossione non ha preso parte; pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo; qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito. 3) Valutare se procedere al pagamento della cartella in unica soluzione o rateizzato. |
Modulistica | Modello di cartella di pagamento Istanza di rateizzazione: moduli R1 e R2 Modello istanza di sospensione legale della riscossione |
101.4. Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (Rottamazione-quater)
101.4.Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (Rottamazione-quater)Adempimento | I debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione, dal 1° gennaio
2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti senza corrispondere le somme a titolo
di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché aggio di riscossione (![]() |
Chi | Possono accedere i contribuenti che hanno carichi a ruolo: - affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; - inclusi in precedenti rottamazioni o nel c.d. saldo e stralcio, di cui si è determinata l’inefficacia. |
Scade il... | Entro il 30 aprile 2023 il contribuente presenta l’istanza per l’adesione alla sanatoria. A seguito dell’adesione, i ruoli pendenti restano sospesi fino al 31 luglio 2023. Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle some dovute per la definizione e quello delle singole rate oltre alla data di scadenza di ciascuna di esse. Versamento delle somme dovute Prima o unica rata entro il 31 luglio 2023 In caso di rateizzazione: - 1° rata, pari al 10% delle somme dovute, entro il 31 luglio 2023; - 2° rata, pari al 10% delle somme dovute, entro il 30 novembre 2023. Le restanti rate, di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2023. |
Procedura | L’Agente della riscossione rende disponibili ai debitori i dati necessari per individuare
i carichi definibili. Il contribuente deve: 1) controllare numero e ammontare dei carichi a ruolo pendenti presso l’Agente della riscossione; 2) scegliere quali carichi a ruolo vuole regolarizzare; 3) scegliere se presentare l’istanza on-line in area riservata o - on-line in area pubblica. 4) presentare istanza di adesione alla sanatoria esclusivamente con modalità telematiche; 5) verificare che l’Agente della riscossione non avvii o non prosegua azioni esecutive sui carichi a ruolo oggetto della definizione; 6) attendere l’invio da parte dell’Agente della riscossione della “Comunicazione delle somme dovute”; 7) versare gli importi dovuti. Se le rate vengono versate con un ritardo non superiore a 5 giorni, la sanatoria non perde effetto e non sono dovuti interessi. |
Modulistica | Documentazione di riconoscimento per la presentazione della domanda on-line in modalità
pubblica. Dichiarazione sostitutiva per richieste in proprio. |