76.1.Quadro normativo - 76.2. Violazioni in materia di dichiarazione - 76.3. Sostituti d’imposta - 76.4. Redditi fondiari - 76.5. Contenuto e documentazione delle dichiarazioni - 76.6. Contabilità - 76.7. Richieste, questionari e inviti - 76.7.1. Operatori finanziari - 76.7.2. Questionari e inviti - 76.8. Versamenti e compensazioni
76.1. Quadro normativo
76.1.Quadro normativoLe sanzioni in materia di imposte dirette sono contenute principalmente nel D.Lgs. n. 471/1997:
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art. 1: dichiarazione;
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artt. 2 e 14: sostituti d’imposta;
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art. 3: omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;
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art. 8: contenuto e documentazione delle dichiarazioni;
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art. 9: obblighi relativi alla contabilità;
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artt. 10 e 11: omessa o incompleta risposta a richieste, questionari e inviti;
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artt. 13 e 15: versamenti e compensazioni.
Le sanzioni di natura penale sono contenute nel D.Lgs. n. 74/2000.
La Legge di delega al Governo per la riforma fiscale ha previsto anche la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali (art. 20, Legge n. 111/2023).
In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. n. 87/2024 che apporta, tra l’altro, modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie concernenti le imposte sui redditi (art. 2).
L’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”. Pertanto, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 continueranno ad applicarsi ultrattivamente le disposizioni di cui al presente capitolo.
In attuazione dell’art. 21 della legge di delega fiscale n. 111/2023, è stato emanato il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Le disposizioni del Testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 102) e a partire da tale data sono abrogati il D.Lgs. n. 471/1997 e il D.Lgs. n. 472/1997, nonché il D.Lgs. n. 74/2000, fatta eccezione degli artt. 21-bis (efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione) e 21-ter (applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative) (art. 101, c. 1, lett. t), u) e z).
76.2. Violazioni in materia di dichiarazione
76.2.Violazioni in materia di dichiarazioneViolazione | Norma violata D.P.R. n. 600/1973 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzione |
Omessa presentazione della dichiarazione qualora siano dovute imposte | artt. da 1 a 6 | art. 1, c. 1 | da 120% a 240% dell’imposta dovuta (min. 250 €) |
Presentazione della dichiarazione entro la dichiarazione dell’anno successivo qualora siano dovute imposte | artt. da 1 a 6 (e art. 2, D.P.R. n. 322/1998) |
art. 1, c. 1 | da 60% a 120% dell’imposta dovuta (min. 200 €) |
Omessa presentazione della dichiarazione qualora non siano dovute imposte | artt. da 1 a 6 | art. 1, c. 1 | da 250 a 1.000 € |
Presentazione della dichiarazione entro la dichiarazione dell’anno successivo qualora non siano dovute imposte | artt. da 1 a 6 (e art. 2, D.P.R. n. 322/1998) |
art. 1, c. 1 | da 150 a 500 € |
Dichiarazione infedele nei casi diversi da quelli seguenti | art. 1 | art. 1, c. 2 | da 90% a 180% della maggiore imposta o della differenza di credito |
Dichiarazione annuale infedele realizzata mediante utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente | art. 1 | art. 1, c. 3 | da 135% a 270% della maggiore imposta o della differenza di credito |
Dichiarazione annuale infedele quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 € | art. 1 | art. 1, c. 4 | da 60% a 120% della maggiore imposta o della differenza di credito |
Dichiarazione annuale infedele per erronea imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito (purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente) | art. 1 | art. 1, c. 4 | da 60% a 120% della maggiore imposta o della differenza di credito, oppure - 250 € se non vi è alcun danno per l’Erario |
Infedele indicazione del canone di locazione su immobili abitativi | art. 1 | art. 1, c. 7 | da 180% a 360% della maggiore imposta o della differenza di credito |
Presentazione della dichiarazione entro la dichiarazione dell’anno successivo
La riduzione delle sanzioni per omessa dichiarazione, qualora la stessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica sempreché la presentazione avvenga prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni
Per la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni è prevista la sanzione in misura fissa di 250 euro (art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997 e circ. 12 ottobre 2016, n. 42/E, par. 2.2.3).
In tal caso, il contribuente può beneficiare anche delle riduzioni previste per il ravvedimento, se entro lo stesso termine provvede al versamento della sanzione ridotta (art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997) (75.5.).
Omessa dichiarazione da parte dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
Le sanzioni applicabili all’omessa o tardiva dichiarazione, quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1).
Redditi prodotti all’estero
Se la violazione di omessa o infedele dichiarazione riguarda redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi (art. 1, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997).
Stati a regime fiscale privilegiato
Se la violazione di omessa o infedele dichiarazione riguarda investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato la sanzione è raddoppiata (art. 12, c. 2, D.L. n. 78/2009).
Prezzi di trasferimento
La sanzione per infedele dichiarazione non si applica in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento (art. 110, c. 7, TUIR), qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista da apposito provvedimento (Provv. 23 novembre 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate), idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati (art. 1, c. 6, D.Lgs. n. 471/1997) (circ. 26 novembre 2021, n. 15/E).
Disallineamenti da ibridi (31.9.7.)
La sanzione per infedele dichiarazione non si applica in caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi (D.Lgs. n. 142/2018), qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista da apposito decreto ministeriale, idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare tali disallineamenti.
Il contribuente che detiene la citata documentazione ne dà apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati (art. 1, c. 6-bis, D.Lgs. n. 471/1997).
I disallineamenti da ibridi derivano da un trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a entità, stabili organizzazioni, negozi giuridici (in particolare strumenti finanziari o aventi ad oggetto strumenti finanziari), componenti di reddito, idonei a generare effetti fiscali di deduzione senza inclusione e doppia deduzione.
Dichiarazione incompleta
La dichiarazione incompleta è compresa nella infedele dichiarazione (art. 4, D.Lgs. n. 471/1997).
Pagamenti con strumenti di pagamento diversi dal denaro
Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (art. 7, c. 6, D.P.R. n. 605/1973), le sanzioni amministrative previste per l’omessa o infedele dichiarazione sono ridotte alla metà (art. 2, c. 36-vicies-ter, D.L. n. 138/2011).
Riduzione di un terzo della sanzione per dichiarazione infedele
La riduzione di un terzo della sanzione base (art. 1, c. 4, D.Lgs. n. 471/1997) se, alternativamente:
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la maggiore imposta o il minore credito accertati siano complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro;
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l’infedeltà sia conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente;
può essere applicata solo in sede di accertamento perché presupposto per la piena operatività della riduzione è la presenza di un’attività di controllo volta a verificare che l’infedeltà commessa dal contribuente sia caratterizzata:
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dall’elemento soggettivo della colpevolezza;
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dall’assenza di frode;
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e costruita attraverso una condotta non insidiosa per l’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente, quindi, non può tenere conto della riduzione di un terzo per determinare la sanzione in caso di ravvedimento operoso (ris. 23 ottobre 2017, n. 131).
Tuttavia, quando l’Ufficio contesta la violazione di infedele dichiarazione per errata imputazione temporale di componenti di reddito in un determinato periodo d’imposta e il contribuente abbia reiterato la violazione nei periodi d’imposta successivi, le violazioni di questi periodi d’imposta successivi possono essere regolarizzati con il ravvedimento operoso tenendo conto della riduzione di un terzo della sanzione (ris. 23 ottobre 2017, n. 131/E).
76.3. Sostituti d’imposta
76.3.Sostituti d’impostaViolazione | Norma violata D.P.R. n. 322/1998 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzione |
Omessa presentazione della dichiarazione qualora le ritenute non siano state versate | art. 4 | art. 2, c. 1 e 4 | da 120% a 240% delle ritenute non versate (min. 250 €) più 50 € per ogni percipiente non dichiarato |
Presentazione della dichiarazione entro la dichiarazione dell’anno successivo qualora le ritenute non siano state versate | art. 4 | art. 2, c. 1 e 4 | da 60% a 120% delle ritenute non versate (min. 200 €) più 50 € per ogni percipiente non dichiarato |
Omessa presentazione della dichiarazione qualora le ritenute siano state versate | art. 4 | art. 2, c. 3 e 4 | da 250 € a 2.000 € più 50 € per ogni percipiente non dichiarato |
Presentazione della dichiarazione entro la dichiarazione dell’anno successivo qualora le ritenute siano state versate | art. 4 | art. 2, c. 3 e 4 | da 150 € a 500 € più 25 € per ogni percipiente non dichiarato |
Infedele dichiarazione qualora le ritenute non siano state versate | art. 4 | art. 2, c. 2 e 4 | da 90% a 180% delle ritenute non versate (min. 250 €) più 50 € per ogni percipiente non dichiarato |
Dichiarazione annuale infedele realizzata mediante utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente | art. 4 | art. 2, c. 2-bis | da 135% a 270% della maggiore imposta o della differenza di credito più 50 € per ogni percipiente non dichiarato |
Dichiarazione infedele quando l’ammontare delle ritenute non versate è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a 30.000 € | art. 4 | art. 2, c. 2-ter | da 60% a 120% della maggiore imposta o della differenza di credito (min. 250 €) più 50 € per ogni percipiente non dichiarato |
Infedele dichiarazione qualora le ritenute siano state versate | art. 4 | art. 2, c. 3 e 4 | da 250 € a 2.000 € più 50 € per ogni percipiente non dichiarato |
Dichiarazione non comprendente tutti i percipienti | art. 4 | art. 2, c. 3 e 4 | 50 € per ogni percipiente non dichiarato |
Presentazione della dichiarazione entro la dichiarazione dell’anno successivo
La riduzione delle sanzioni per omessa dichiarazione, qualora la stessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica sempreché la presentazione avvenga prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni
Per la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni è prevista la sanzione fissa di euro 250 (art. 2, c. 1, 3 e 4, D.Lgs. n. 471/1997 e circ. 12 ottobre 2016, n. 42/E, par. 2.2.3).
In tal caso, il contribuente può beneficiare anche delle riduzioni previste per il ravvedimento, se entro lo stesso termine provvede al versamento della sanzione ridotta (art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997) (75.5.).
Prezzi di trasferimento
Per le sanzioni (76.2.)
Violazione | Norma violata | Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzione |
Mancata effettuazione di ritenute alla fonte | artt. 23 - 26, D.P.R. n. 600/1973 | art. 14 | 20% della somma non trattenuta oltre alla sanzione per omesso versamento o per omessa o infedele dichiarazione |
Omessa ritenuta
La mancata effettuazione di ritenute alla fonte è punita con la sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto (art. 14, D.Lgs. n. 471/1997). La norma non prevede più l’applicazione anche della sanzione del 30% in caso di conseguente omesso versamento, pertanto, il contribuente non potrà essere sanzionato per omesso versamento in caso di accertamento di ritenute non dichiarate e non operate (Rel. Ill. al D.Lgs. n. 158/2015; Cass. 26 novembre 2021, n. 36886. Si veda, però, risposta a interpello 25 giugno 2021, n. 449). Se la violazione di omessa ritenuta viene ripetuta in dichiarazione (infedeltà) o la dichiarazione non viene affatto presentata (dichiarazione omessa), troverà applicazione anche la sanzione per omessa o infedele dichiarazione (art. 2, D.Lgs. n. 471/1997). In tal caso, la sanzione per l’omesso versamento sarà considerata assorbita in quella di dichiarazione infedele od omessa (risposta a interpello 25 giugno 2021, n. 449).
Tutte le violazioni sopra indicate possono essere regolarizzate mediante ravvedimento (risposta a interpello 25 giugno 2021, n. 449).
76.4. Redditi fondiari
76.4.Redditi fondiariViolazione | Norma violata D.P.R. n. 917/1986 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzione |
Omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni | artt. 30 e 34 | art. 3 | da 250 € a 2.000 € |
Termine per la denuncia delle variazioni
Le variazioni in aumento del reddito dominicale devono essere denunciate dal contribuente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti che danno luogo alla variazione (art. 30, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).
Le tariffe d’estimo relative al reddito agrario sono sottoposte a revisione contemporaneamente a quelle previste agli effetti del reddito dominicale (art. 34, c. 29, D.P.R. n. 917/1986).
76.5. Contenuto e documentazione delle dichiarazioni
76.5.Contenuto e documentazione delle dichiarazioniViolazione | Norma violata D.P.R. n. 600/1973 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzione |
Dichiarazione annuale non redatta in conformità al modello approvato ovvero con omissione o inesattezza di dati | artt. 2-6 | art. 8, c. 1 | da 250 € a 2.000 € |
Omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore | artt. 2-6 | art. 8, c. 1 | 2.000 € |
Mancanza o incompletezza di documenti di cui sia prevista la conservazione ovvero l’esibizione agli uffici | artt. 2-6 | art. 8, c. 2 | da 250 € a 2.000 € |
Omessa presentazione del modello relativo agli studi di settore
La sanzione prevista per l’omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore non si applica ove il contribuente provvede alla presentazione del modello a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Mancata indicazione di dati relativi ad operazioni con imprese stabilite in paradisi fiscali
Sono previste specifiche sanzioni per la mancata indicazione di spese, dividendi, plusvalenze, rapporti ed altri dati e notizie relative a soggetti localizzati in territori a fiscalità privilegiata (art. 8, c. da 3-bis a 3-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997).
Mancata sottoscrizione della dichiarazione da parte dei revisori contabili
Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’IRES, sottoposti al controllo contabile, non viene sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, si applica la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di 250 euro (art. 9, c. 5, D.Lgs. n. 471/1997).
Violazione | Norma violata D.P.R. n. 322/1998 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzione |
Dichiarazione di sostituto d’imposta non redatta in conformità al modello approvato ovvero con omissione o inesattezza di dati | art. 4 | art. 8, c. 3 | da 500 € a 4.000 € |
76.6. Contabilità
76.6.ContabilitàViolazione | Norma violata D.P.R. n. 600/1973 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzione |
Mancata tenuta o conservazione di documenti o registri previsti in materia di imposte dirette | artt. 14-22 | art. 9, c. 1 | da 1.000 € a 8.000 € |
Rifiuto di esibire, dichiarazione di non possedere o sottrazione all’ispezione di documenti o registri | art. 32 | art. 9, c. 2 | da 1.000 € a 8.000 € |
Attenuanti e aggravanti
La sanzione prevista per la mancata tenuta o conservazione o per il rifiuto di esibizione di libri e registri:
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può essere ridotta fino alla metà del minimo (500 euro) qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute;
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è irrogata in misura doppia (da 2.000 a 16.000 euro) se vengono accertate evasioni dei tributi complessivamente superiori, nell’esercizio, a 50.000 euro.
76.7. Richieste, questionari e inviti
76.7.Richieste, questionari e inviti76.7.1. Operatori finanziari
76.7.1.Operatori finanziariViolazione | Norma violata D.P.R. n. 600/1973 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzione |
Omesso invio di documenti richiesti a banche, agli altri intermediari finanziari, società di assicurazione nell’esercizio dei poteri inerenti all’accertamento delle imposte | art. 32 | art. 10, c. 1 | da 2.000 € a 21.000 € |
Responsabilità
Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 471/1997). All’irrogazione delle sanzioni provvede l’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.
76.7.2. Questionari e inviti
76.7.2.Questionari e invitiViolazione | Norma violata D.P.R. n. 600/1973 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzione |
Omissione, incompletezza o non veridicità di comunicazioni richieste nell’esercizio dei poteri di verifica e accertamento | art. 32 | art. 11, c. 1 | da 250 € a 2.000 € |
Mancata restituzione di questionari o restituzione con risposte incomplete o non veritiere | art. 32 | art. 11, c. 1 | da 250 € a 2.000 € |
Inottemperanza a inviti o richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di verifica e accertamento | art. 32 | art. 11, c. 1 | da 250 € a 2.000 € |
Compenso di partite in violazione del Codice civile o non evidenziato nel prospetto di cui agli artt. 3 e 5, D.P.R. 600/1973 | artt. 3 e 5 2423-ter c.c. |
art. 11, c. 2 | da 250 € a 2.000 € |
Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e differenze negative di ammontare superiore a 50.000 € | art. 5-quinquies, D.L. n. 203/2005 | art. 11, c. 4-bis | 10% delle minusvalenze (con un minimo di 500 € e un massimo di 50.000 €) |
Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e di ammontare superiore a 5.000.000 € derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie | art. 1, D.L. n. 209/2002 | art. 11, c. 4-bis | 10% delle minusvalenze (con un minimo di 500 € e un massimo di 50.000 €) |
Omesso interpello per la disapplicazione di norme tributarie elusive | art. 11, c. 2, Legge n. 212/2000 | art. 11, c. 7-ter | da 2.000 € a 21.000 € |
76.8. Versamenti e compensazioni
76.8.Versamenti e compensazioniViolazione | Norma violata D.P.R. n. 435/2001 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzione |
Omesso versamento di imposte | art. 17 | art. 13 c. 1 | 30% della somma non versata |
Omesso versamento di imposte con ritardo non superiore a 15 gg. | art. 17 | art. 13 c. 1 | 1/15 del 15% della somma non versata, per ogni giorno di ritardo |
Omesso versamento di imposte con ritardo tra 15 e 90 gg. | art. 17 | art. 13, c. 1 | 15% della somma non versata |
Utilizzo di eccedenza o di credito in misura superiore a quella spettante | art. 17 | art. 13, c. 4 | 30% del credito utilizzato |
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti | art. 17 | art. 13, c. 5 | da 100% a 200% |
Versamento tardivo
In caso di versamento tardivo, il contribuente può beneficiare delle riduzioni previste
per il ravvedimento, se entro lo stesso termine provvede al versamento della sanzione ridotta (art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997) (75.5.).
Omesso versamento della maggiorazione
L’omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% sul saldo delle imposte sui redditi ed IRAP, prevista nell’ipotesi di versamento effettuato entro 30 giorni dal termine stabilito, comporta l’applicazione della sanzione del 30% su tale omesso versamento senza determinare la decadenza del termine prorogato (Cass. 4 agosto 2020, n. 16645).
Violazione | Norma violata D.P.R. n. 241/1997 |
Norma sanzionatoria D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzione |
Modello di versamento non contenente dati necessari per l’identificazione del soggetto o per l’imputazione della somma versata | artt. 17 e 19 | art. 15, c. 1 | da 100 € a 500 € |
Omessa presentazione del Mod. F24 a zero | artt. 17 e 19 | art. 15, c. 2-bis | 100 € (ridotta a 50€ se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi) |
Mancata esecuzione delle deleghe di pagamento a seguito dei controlli automatizzati | art. 37, c. 49-ter, D.L. n. 223/2006 | art. 15, c. 2-ter | 5% dell’importo per importi fino a 5.000 € 250 € per importi superiori a 5.000 € |
Omessa presentazione del Mod. F24 a zero
In caso di omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, la sanzione di 100 euro è ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
La tardiva presentazione, rispetto al termine previsto per il versamento, del Mod. F24 con cui si compensa un debito fiscale con un credito configura la violazione di versamento tardivo, in quanto la compensazione si realizza soltanto con la presentazione del modello di versamento (Cass. 24 novembre 2020, n. 26667).
Mancata esecuzione della delega di pagamento
Per le sanzioni (75.6.3.)
Crediti inesistenti
La sanzione prevista per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 13, c. 5, D.Lgs. n. 471/1997) si applica anche qualora risulti non spettante il contributo a fondo perduto riconosciuto, per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza da Covid-19, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA (art. 25, c. 12, D.L. n. 34/2020).