70.1. Canone unico patrimoniale - 70.1.1. Soggetti dell’imposta - 70.1.2. Oggetto del tributo - 70.1.3. Determinazione dell’imposta - 70.1.4. Modalità di pagamento - 70.1.5. Sanzioni - 70.2. Canone occupazione aree mercati - 70.2.1. Soggetti dell’imposta - 70.2.2. Determinazione dell’imposta - 70.2.3. Modalità di pagamento - 70.2.4. Sanzioni - 70.3. Imposta comunale sulla pubblicità - 70.4. Diritti sulle pubbliche affissioni - 70.5. Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) - 70.6. Imposta comunale di scopo - 70.6.1. Misura dell’imposta - 70.6.2. Modalità di pagamento - 70.7. Imposta di soggiorno - 70.7.1. Adempimenti - 70.7.2.Accertamento - 70.8. Contributo di sbarco - 70.8.1. Soggetti passivi - 70.8.2. Misura del contributo - 70.8.3. Esenzioni - 70.8.4. Adempimenti - 70.9. Tributo speciale per il deposito in discarica - 70.9.1. Soggetti passivi - 70.9.2. Base imponibile - 70.9.3. Misura dell’imposta - 70.9.4. Adempimenti - 70.9.5. Accertamento - 70.9.6. Sanzioni - 70.10. Tasse automobilistiche - 70.10.1. Soggetti passivi - 70.10.2. Misura - 70.10.3. Modalità di pagamento - 70.10.4. Esenzioni e riduzioni - 70.10.5. Accertamento - 70.11. Imposta Provinciale di Trascrizione - 70.11.1. Misura dell’imposta - 70.11.2. Esenzioni e riduzioni - 70.11.3. Accertamento
70.1. Canone unico patrimoniale
70.1.Canone unico patrimonialeÈ istituito con decorrenza 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione delle seguenti imposte locali (art. 1, c. 816, Legge n. 160/2019):
-
Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) (
70.5.);
-
Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP);
-
Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) (
70.3.);
-
Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA) (
70.4.);
-
Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP);
-
Canone per l’occupazione delle strade (di pertinenza comunale o provinciale).
Il canone unico “assorbe” ogni onere concessorio o ricognitorio previsto da regolamenti o normative comunale (o provinciale) salvo il riconoscimento di diritti connessi alla prestazione di servizi (art. 1, c. 816, Legge n. 160/2019).
70.1.1. Soggetti dell’imposta
70.1.1.Soggetti dell’impostaI soggetti attivi dell’imposta sono i seguenti Enti (art. 1, c. 816, Legge n. 160/2019):
-
Comuni;
-
Province;
-
Città Metropolitane;
nei cui territori vengano realizzati, anche abusivamente (art. 1, c. 819, Legge n. 160/2019):
-
occupazione di spazi pubblici;
-
diffusione di messaggi pubblicitari.
I soggetti passivi dell’imposta locale sono (art. 1, c. 823, Legge n. 160/2019):
-
titolare dell’autorizzazione o concessione (di occupazione spazi o di diffusione pubblicitaria);
-
soggetto che effettua abusivamente occupazione di spazi pubblici o diffusione di messaggi pubblicitari.
Per la diffusione di messaggi pubblicitari risulta obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
70.1.2. Oggetto del tributo
70.1.2.Oggetto del tributoL’imposta locale colpisce (art. 1, c. 819, Legge n. 160/2019):
-
l’occupazione (anche abusiva) di aree:
-
appartenenti al demanio;
-
appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti;
-
soprastanti e sottostanti il suolo pubblico;
-
-
la diffusione di messaggi pubblicitari (anche abusivi) effettuata mediante:
-
impianti su aree appartenenti al demanio;
-
impianti su aree appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti;
-
beni privati, laddove visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico;
-
veicoli ad uso pubblico o ad uso privato.
-
Qualora la pubblicità sia effettuata mediante impianti installati su aree pubbliche, l’applicazione del canone dovuto per la diffusione del messaggio pubblicitario “assorbe” l’applicazione dell’ulteriore canone dovuto per l’occupazione di spazi pubblici (art. 1, c. 820, Legge n. 160/2019).
Nel caso di installazione di cartelli stradali contenenti una pluralità di messaggi pubblicitari riferiti a più soggetti, il canone è dovuto per intero dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione (ris. 20 luglio 2023, n. 3/DF).
70.1.3. Determinazione dell’imposta
70.1.3.Determinazione dell’impostaL’importo del canone è determinato in funzione dei seguenti elementi (art. 1, c. 824-825, Legge n. 160/2019):
Imposta per occupazioni | Imposta per diffusione messaggi pubblicitari |
Durata occupazione Superficie occupata (espressa in mq.) Tipologia di occupazione Finalità Zona occupata del territorio comunale, provinciale o della città metropolitana |
Superficie complessiva del mezzo pubblicitario (espressa in mq.) Nel calcolo della superficie complessiva non va tuttavia considerata quella relativa alle parti decorative o di supporto (cornici, supporti ecc.) con funzione meramente strumentale e gli spazi degli impianti di servizio privi di messaggi con finalità pubblicitarie (ris. 20 luglio 2023, n. 3/DF). |
Passi carrabili
Per i passi carrabili (modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata), la superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo (misurata sulla fronte dell’edificio o terreno al quale si dà accesso) per una profondità, stabilita convenzionalmente, di un metro lineare (art. 1, c. 824, Legge n. 160/2019).
Il canone di occupazione relativo ai passi carrabili può essere assolto anche in forma definitiva mediante il pagamento di un importo pari a venti annualità.
Pubblicità effettuata mediante veicoli
L’imposta è determinata in relazione alla superficie complessiva del veicolo, indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari e/o dalla copertura dello spazio disponibile.
Per la pubblicità effettuata su veicoli ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, mentre per i veicoli ad uso privato il tributo è destinato al Comune di residenza (ovvero sede legale) del proprietario del veicolo (art. 1, c. 825, Legge n. 160/2019).
Il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio pubblicitario è obbligato in solido all’assolvimento del tributo (art. 1, c. 825, Legge n. 160/2019).
Occupazioni permanenti con cavi e condutture
Il canone per l’occupazione permanente nel territorio comunale con cavi e condutture utilizzate per fornire servizi di pubblica utilità (distribuzione energia elettrica, gas, acqua, trasmissione dati ed altri servizi di rete) è dovuto dai titolari della concessione e dai soggetti che occupano il suolo attraverso il materiale utilizzo delle infrastrutture appartenenti al soggetto titolare della concessione, in relazione al numero di utenti serviti dalla rete dei servizi nella misura di:
-
euro 1,50 per ciascun utente nei Comuni fino a 20.000 abitanti;
-
euro 1,00 per ciascun utente nei Comuni con oltre 20.000 abitanti;
con applicazione di un versamento minimo pari a 800 euro (art. 1, c. 831, Legge n. 160/2019).
Nel caso in cui il soggetto titolare del contratto di vendita del servizio al cliente finale sia differente dal soggetto titolare delle infrastrutture (e sussista effettiva separazione normativa tra tali soggetti) il canone è dovuto esclusivamente dal titolare dell’atto di concessione sulla base del numero di utenze riconducibili alla società di vendita (art. 5, c. 14-quinquies, D.L. 146/2021).
Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio di rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale (art. 5, c. 14-quinquies, D.L. n. 146/2021), nonché l’attività di produzione di energia elettrica (ris. 22 marzo 2022, n. 3/DF).
Gli importi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo come misurata dall’ISTAT al 31 dicembre dell’anno precedente e liquidati entro il 30 aprile di ciascun anno mediante utilizzo della piattaforma PagoPA (art. 1, c. 831, Legge n. 160/2019). Il numero delle utenze va rilevato con riferimento ai dati risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente e va comunicato all’ente locale competente mediante autodichiarazione da inviare a mezzo posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno (art. 1, c. 831, Legge n. 160/2019).
Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane l’importo è determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della tariffa pari a euro 1,50 in relazione alle utenze ricadenti nei comuni compresi nell’ambito territoriale.
Oneri di manutenzione
Per le occupazioni del suolo e del sottosuolo che comportano il sostenimento di oneri di manutenzione non posti direttamente a carico del soggetto che effettua l’occupazione, è possibile prevedere specifiche maggiorazioni del canone (art. 1, c. 824, Legge n. 160/2019).
Regolamento comunale
Ciascun Comune o Provincia è tenuto ad adottare un regolamento tributario (art. 1, c. 821, Legge n. 160/2019) che disciplini:
-
le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari;
-
l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili (classificazione, superficie, numero e limiti);
-
criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari (solo per i Comuni con più di 20.000 abitanti);
-
superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni;
-
modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
-
esenzioni e riduzioni dell’imposta;
-
determinazione delle sanzioni amministrative e delle maggiorazioni di canone per l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente.
Limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2024 le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette a preventiva autorizzazione per l’installazione temporanea, sul suolo pubblico e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di elementi di arredo urbano amovibili effettuati al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid-19 (art. 9-ter, c. 5, D.L. n. 137/2020; art. 40, c. 1, D.L. n. 144/2022).
Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate in modo abusivo o comunque difformi da quelle autorizzate, o quelle per le quali non sia stato corrisposto il canone dovuto, dovranno in ogni caso essere rimosse a cura degli enti locali interessati (art. 1, c. 822, Legge n. 160/2019).
Determinazione delle tariffe
Le tariffe sono determinate in funzione della (art. 1, c. 826-827, Legge n. 160/2019):
-
classificazione dei Comuni (numero di abitanti);
-
tipologia della concessione od autorizzazione;
-
durata.
Classificazione | Tariffa annuale | Tariffa giornaliera |
Comuni fino a 10.000 abitanti, Province e Città Metropolitane | € 30,00 | € 0,60 |
Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti | € 40,00 | € 0,70 |
Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti | € 50,00 | € 1,20 |
Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti | € 60,00 | € 1,30 |
Comuni con oltre 500.000 abitanti | € 70,00 | € 2,00 |
I Comuni capoluogo di Provincia e di città metropolitane non possono in ogni caso collocarsi al di sotto della classe riferita ai Comuni con oltre 30.000 abitanti (art. 1, c. 828, Legge n. 160/2019).
Le tariffe determinate ex lege sono tuttavia derogabili e modificabili dal singolo ente in misura tale da poter assicurare un gettito non inferiore a quello derivante dai canoni e tributi soppressi (art. 1, c. 817, Legge n. 160/2019).
Riduzioni ed esenzioni
Sono previste riduzioni delle tariffe di imposta (art. 1, c. 829-830, Legge n. 160/2019) per le seguenti tipologie di concessioni:
-
occupazioni del sottosuolo: riduzione del 75%;
-
occupazioni del sottosuolo con serbatoi di capacità superiore a 3.000 litri: riduzione del 68,75% (per ogni 1.000 litri o frazioni di capacità del serbatoio, la riduzione si riduce di un ulteriore 6,25%);
-
utilizzo spazi acquei compresi nei canali e rivi di traffico dei Comuni di Venezia e Chioggia, adibiti ad ormeggio di natanti ed imbarcazioni: riduzione del 50%;
-
occupazioni effettuate da esercenti attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017: esenzione (art. 1, c. 751, Legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Gli enti possono stabilire specifiche riduzioni delle tariffe, fino ad un massimo del 20%, qualora il soggetto passivo adempia al pagamento mediante autorizzazione permanente all’addebito (SDD) sul proprio conto corrente bancario o postale (art. 118-ter, D.L. n. 34/2020).
Gli enti possono prevedere, con l’adozione di proprio regolamento, riduzioni in relazione ad occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari (art. 1, c. 832, Legge n. 160/2019):
-
eccedenti i mille metri quadri;
-
effettuate per fini non commerciali in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
-
effettuate in ambito di spettacoli viaggianti;
-
legate ad attività edili.
Gli enti possono prevedere altresì la forfetizzazione del canone da corrispondere unicamente all’atto del rilascio della concessione, da parametrare dal triplo al quintuplo della tariffa prevista per le intercapedini (art. 1, c. 834, Legge n. 160/2019).
Sono esenti dall’imposta le occupazioni e i messaggi pubblicitari riportati nella tabella seguente (art. 1, c. 833, Legge n. 160/2019):
Concessioni/autorizzazioni esenti | Note | |
Occupazioni | Effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni e loro consorzi, enti religiosi ed enti pubblici per finalità di assistenza previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica | |
Tabelle indicative delle stazioni ferroviarie e degli orari dei servizi di trasporto pubblico | Purché la superficie non superi 1 metro quadrato | |
Tabelle esposte per norma di legge o regolamento | ||
Occasionali | Come stabilite nei regolamenti di polizia locale |
|
Impianti adibiti ai servizi pubblici | Nel caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita all’ente al termine della concessione | |
Aree cimiteriali | ||
Condutture idriche utilizzate per l’attività agricola | ||
Messaggi pubblicitari |
Relativi ai giornali e pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne delle edicole o locali dove se ne effettua la vendita | Con esclusione delle insegne |
Esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto | ||
Insegne, targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e altri enti no-profit | ||
Insegne di esercizio di attività commerciali o di servizi, che contraddistinguono la sede dove si svolge l’attività se di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati | ||
Marchi apposti sulle gru e sulle macchine operatrici adoperate nei cantieri edili | La superficie esente varia tra i 2 ed i 6 mq in relazione allo sviluppo in altezza (10-40 metri lineari) | |
Marchio ditta, ragione sociale e indirizzo apposto sui veicoli di proprietà dell’impresa utilizzati per il trasporto (anche in conto terzi) | ||
Mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo relative alle rappresentazioni in programmazione | ||
Realizzati all’interno degli impianti sportivi per manifestazioni dilettantistiche organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche | La capienza della struttura sportiva deve essere limitata a 2.999 posti | |
Mezzi pubblicitari inerenti l’attività commerciale o di produzione di beni o servizi se collocati dove è esercitata l’attività | Il messaggio non deve superare la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso | |
Affissioni sulle vetrine e porte d’ingresso dei locali dove è esercitata l’attività | ||
Passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap |
70.1.4. Modalità di pagamento
70.1.4.Modalità di pagamentoIl pagamento dell’imposta deve essere effettuato direttamente agli Enti (art. 1, c. 835, Legge n. 160/2019), contestualmente al rilascio della concessione all’occupazione o dell’autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari (art. 2-bis, D.L. n. 193/2016) con le seguenti modalità:
-
versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune;
-
direttamente presso le tesorerie comunali ovvero al concessionario affidatario (anche mediante conto corrente postale);
-
delega di pagamento Mod. F24;
-
altri strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall’ente impositore.
70.1.5. Sanzioni
70.1.5.SanzioniPer le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati abusivamente o difformemente dai provvedimenti autorizzativi, sono previste le seguenti sanzioni (art. 1, c. 821, Legge n. 160/2019):
Tipologia violazione | Sanzione minima | Sanzione Massima | Sanzione accessoria | Rif. normativo D.Lgs. n. 285/1992 |
Occupazione abusiva del suolo stradale | € 173,00 | € 694,00 | Obbligo di rimuovere l’occupazione a proprie spese | Art. 20, c. 4 e 5 |
Occupazione del suolo stradale effettuata senza attenersi alle prescrizioni previste nella concessione | € 173,00 | € 694,00 | Art. 20, c. 4 e 5 | |
Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari | € 430,00 | € 1.731,00 | Obbligo di rimuovere l’installazione a proprie spese | Art. 23 |
Diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza attenersi alle disposizioni autorizzative | € 1.417,00 | € 14.168,00 | Art. 23 | |
Diffusione di messaggi pubblicitari effettuati lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi | € 4.833,00 | € 19.332,00 | Art. 23 |
Il regolamento adottato dall’ente locale deve prevedere ulteriori fattispecie sanzionatorie:
-
indennità per realizzazioni abusive (canone maggiorato fino al 50%);
-
sanzioni amministrative nella misura compresa tra l’ammontare del canone ed il doppio dello stesso (art. 1, c. 821, Legge n. 160/2019).
70.2. Canone occupazione aree mercati
70.2.Canone occupazione aree mercatiÈ istituito con decorrenza 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati (canone aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile) (art. 1, c. 837, Legge n. 160/2019).
70.2.1. Soggetti dell’imposta
70.2.1.Soggetti dell’impostaI soggetti attivi dell’imposta sono i seguenti Enti (art. 1, c. 837, Legge n. 160/2019):
-
Comuni,
-
Città Metropolitane,
che dispongono l’applicazione del canone in deroga all’applicazione del “canone unico
patrimoniale” (70.1.) (art. 1, c. 838, Legge n. 160/2019).
I soggetti passivi dell’imposta locale sono (art. 1, c. 839, Legge n. 160/2019):
-
titolari della concessione di occupazione di spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
-
soggetti che effettuano l’occupazione di fatto o abusivamente di spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
70.2.2. Determinazione dell’imposta
70.2.2.Determinazione dell’impostaL’imposta è determinata sulla base dei seguenti elementi (art. 1, c. 840-842, Legge n. 160/2019):
-
classificazione del Comune (numero di abitanti);
-
tipologia della concessione od autorizzazione;
-
durata;
-
superficie dell’occupazione;
-
zona territoriale.
Classificazione | Tariffa annuale | Tariffa giornaliera |
Comuni fino a 10.000 abitanti, Province e Città Metropolitane | € 30,00 | € 0,60 |
Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti | € 40,00 | € 0,70 |
Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti | € 50,00 | € 1,20 |
Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti | € 60,00 | € 1,30 |
Comuni con oltre 500.000 abitanti | € 70,00 | € 2,00 |
Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni
Per le occupazioni realizzate nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenze settimanali è applicata una riduzione dal 30% al 40% del canone (art. 1, c. 843, Legge n. 160/2019).
Sono esentate dall’imposta le occupazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2022 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (art. 9-ter, c. 3, D.L. n. 137/2020 e art. 1, c. 706, Legge 234/2021), nonché le occupazioni effettuate dai soggetti con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (art. 1, c. 751, Legge n. 197/2022).
Gli enti impositori possono prevedere:
-
riduzioni (fino all’azzeramento del canone);
-
esenzioni;
-
aumenti delle tariffe nella misura massima del 25% (art. 1, c. 843, Legge n. 160/2019).
Le tariffe relative alle occupazioni per mercati temporanei dovranno essere determinate dall’Ente locale su base oraria e fino ad un massimo di nove ore e determinare, in ogni caso, aumenti contenuti entro il limite del 25% (ris. 28 luglio 2021, n. 6/DF e 31 gennaio 2022, n. 1/DF).
70.2.3. Modalità di pagamento
70.2.3.Modalità di pagamentoLa riscossione dell’imposta dovrà necessariamente transitare sulla piattaforma “PagoPA” (art. 5, D.Lgs. n. 82/2005) tramite i canali abilitati.
70.2.4. Sanzioni
70.2.4.SanzioniPer le occupazioni effettuate abusivamente o in maniera difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, sono previste le seguenti sanzioni (art. 1, c. 845, Legge n. 160/2019).
Tipologia violazione | Sanzione minima | Sanzione Massima | Sanzione accessoria | Rif. normativo D.Lgs. n. 285/1992 |
Occupazione abusiva del suolo stradale | € 173,00 | € 694,00 | Obbligo di rimuovere l’occupazione a proprie spese | Art. 20, c. 4 e 5 |
Occupazione del suolo stradale effettuata senza attenersi alle prescrizioni previste nella concessione | € 173,00 | € 694,00 | Art. 20, c. 4 e 5 |
Il regolamento adottato dall’ente locale deve prevedere ulteriori fattispecie sanzionatorie:
-
previsione di indennità per le occupazioni abusive (canone maggiorato fino al 50%);
-
sanzioni amministrative nella misura compresa tra l’ammontare del canone ed il doppio dello stesso (art. 1, c. 821, Legge n. 160/2019).
70.3. Imposta comunale sulla pubblicità
70.3.Imposta comunale sulla pubblicitàL’imposta sulla pubblicità abrogata a partire dal 1° gennaio 2021 (art. 1, c. 847, Legge n. 160/2019) in quanto assorbita dal Canone unico patrimoniale (
70.1.), gravava fino al 31 dicembre 2020 sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche comunque percepibili in:
-
luoghi pubblici;
-
luoghi aperti al pubblico.
70.4. Diritti sulle pubbliche affissioni
70.4.Diritti sulle pubbliche affissioniI diritti sulle pubbliche affissioni, abrogati a partire dal 1° gennaio 2021 (art. 1, c. 847, Legge n. 160/2019) in quanto assorbiti dal Canone unico patrimoniale (70.1.) costituivano il corrispettivo dovuto al Comune, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità,
per il servizio di affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
L’obbligo di istituzione del relativo servizio delle pubbliche affissioni da parte dei Comuni risulta conseguentemente soppresso a partire dal 1° dicembre 2021. A partire da tale data, le comunicazioni istituzionali sono pubblicate dai Comuni, a tutti gli effetti di Legge e/o regolamenti, sui rispettivi siti internet istituzionali (art. 1, c. 836, Legge n. 160/2019).
I Comuni garantiscono in ogni caso, mediante la predisposizione di un congruo numero di impianti, l’affissione, da parte dei soggetti interessati, di manifesti e comunicazioni aventi finalità esclusivamente sociali (essendo escluse quelle con rilevanza prettamente economica) (art. 1, c. 836, Legge n. 160/2019).
70.5. Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP)
70.5.Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP)L’imposta, abrogata a partire dal 1° gennaio 2021 (art. 1, c. 847, Legge n. 160/2019) in quanto assorbita dal Canone unico patrimoniale (70.1.), aveva ad oggetto le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.
70.6. Imposta comunale di scopo
70.6.Imposta comunale di scopoI Comuni possono istituire una imposta di scopo destinata esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche da individuare nel regolamento da deliberare (art. 1, c. 145, Legge n. 296/2006).
Il regolamento deve individuare:
-
l’opera pubblica da realizzare;
-
l’ammontare della spesa da finanziare;
-
l’aliquota di imposta;
-
l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali;
-
le modalità di versamento degli importi dovuti.
L’imposta può essere istituita per la realizzazione delle seguenti tipologie di opere pubbliche (art. 1, c. 149, Legge n. 296/2006):
-
opere per il trasporto pubblico urbano;
-
opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
-
opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
-
risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
-
realizzazione di parcheggi pubblici;
-
opere di restauro;
-
conservazione dei beni artistici e architettonici;
-
opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
-
opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica;
-
altre opere pubbliche specificatamente individuate dall’Ente (art. 6, c. 1, D.Lgs. n. 23/2011).
70.6.1. Misura dell’imposta
70.6.1.Misura dell’impostaL’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo
di 10 anni (art. 6, c. 1, D.Lgs. n. 23/2011) ed è determinata applicando alla base imponibile IMU (67.1.4.) un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i 2 anni successivi (art. 1, c. 151, Legge n. 296/2006).
70.6.2. Modalità di pagamento
70.6.2.Modalità di pagamentoIl versamento dell’imposta può essere effettuato:
-
con Mod. F24, codice tributo 3926 (ris. 16 aprile 2008, n. 156/E);
-
con bollettino di c/c postale (D.M. 25 marzo 2009).
70.7. Imposta di soggiorno
70.7.Imposta di soggiornoSoggetti passivi dell’imposta di soggiorno risultano coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nei territori dove la stessa risulta istituita dai competenti Enti locali (art. 4, D.Lgs. n. 23/2011).
I soggetti impositori sono i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, che hanno la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno al fine di destinarne il gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo.
Il gestore della struttura ricettiva riveste invece la figura di responsabile di imposta, obbligato al pagamento con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (art. 4, c. 1-ter, D.Lgs. n. 23/2011).
La responsabilità per l’applicazione ed il versamento dell’imposta attribuita ai gestori delle strutture ricettive risulta applicabile, per interpretazione normativa autentica, anche “retroattivamente” in relazione ai casi verificati anteriormente la data del 19 maggio 2020 (art. 5-quinquies, D.L. n. 146/2021).
Misura dell’imposta
La misura massima dell’imposta di soggiorno applicabile è stabilita in 5 euro per ciascuna persona e per ciascuna notte di soggiorno, elevata fino ad un massimo di 10 euro al giorno per i Comuni capoluogo di Provincia che registrano presenze turistiche in misura 20 volte superiori al numero dei residenti come misurate e pubblicate dall’ISTAT in relazione al triennio precedente (per il triennio 2023-2025 va fatto riferimento alla media di presenze rilevata nel triennio 2017-2019 - art. 4, c. 1-bis, Legge n. 160/2019).
Per i soggiorni nelle strutture ricettive di Roma Capitale è previsto un contributo di soggiorno stabilito nella misura massima di 10 euro (art. 14, c. 16, D.L. n. 78/2010).
L’imposta di soggiorno è dovuta anche in relazione alla stipula di contratti di locazione breve (art. 4, D.L. n. 50/2017).
I Comuni possono adottare un regolamento per disciplinare:
-
ulteriori modalità applicative del tributo;
-
esenzioni e/o riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
70.7.1. Adempimenti
70.7.1.AdempimentiI gestori delle strutture ricettive sono tenuti:
-
alla riscossione dell’imposta dal cliente;
-
al riversamento, all’ente locale, dell’imposta incassata;
-
all’adempimento dichiarativo annuale (modello approvato con D.M. 29 aprile 2022), da effettuarsi con modalità telematiche entro il 30 giugno dell’anno successivo.
70.7.2. Accertamento
70.7.2.AccertamentoPer l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti obbligati risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura dal 100 al 200% dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al 25% con possibilità di avvalersi delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso.
70.8. Contributo di sbarco
70.8.Contributo di sbarcoIl Comune di Venezia e i Comuni con sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire (con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997), in alternativa all’imposta di soggiorno, un contributo di sbarco (art. 4, c. 3-bis, D.Lgs. n. 23/2011).
70.8.1. Soggetti passivi
70.8.1.Soggetti passiviIl contributo di sbarco incide sul passeggero che sbarca sul territorio dell’isola, ed è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo (art. 4, c. 3-bis, D.Lgs. n. 23/2011).
70.8.2. Misura del contributo
70.8.2.Misura del contributoLa misura massima applicabile del contributo di sbarco è fissata in 2,50 euro per ciascun passeggero che sbarca sul territorio dell’isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola (art. 4, c. 3-bis, D.Lgs. n. 23/2011).
I Comuni possono prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di 5 euro in relazione:
-
a determinati periodi di tempo;
-
all’accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica.
Il Comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l’accesso alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo nella misura massima di 10 euro (art. 1, c. 1129, Legge n. 145/2018).
70.8.3. Esenzioni
70.8.3.EsenzioniIl contributo di sbarco non è dovuto (art. 4, c. 3-bis, D.Lgs. n. 23/2011) dai:
-
soggetti residenti nel Comune;
-
lavoratori;
-
studenti pendolari;
-
componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’IMU nel medesimo Comune e che sono parificati ai residenti.
I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
70.8.4. Adempimenti
70.8.4.AdempimentiI vettori sono tenuti a:
-
riscuotere il contributo unitamente al prezzo del biglietto di trasporto;
-
versare il contributo al Comune impositore;
-
presentare dichiarazione nelle modalità previste dal regolamento Comunale.
Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione
amministrativa prevista per le imposte dirette (76.).
70.9. Tributo speciale per il deposito in discarica
70.9.Tributo speciale per il deposito in discaricaIl tributo è dovuto alle Regioni e alle Province in relazione ai depositi in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero energetico, di rifiuti solidi (compresi i fanghi palabili) per i quali non è previsto recupero energetico (art. 3, c. 24, Legge n. 549/1995).
Ai fini dell’assoggettamento al tributo, risultano assimilabili alle discariche autorizzate le discariche abusive e i depositi incontrollati (circ. 24 luglio 1996, n. 190/E).
70.9.1. Soggetti passivi
70.9.1.Soggetti passiviSoggetto passivo dell’imposta, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è il gestore dell’impianto di stoccaggio o di incenerimento (art. 3, c. 26, Legge n. 549/1995).
Per soggetto che effettua il conferimento va inteso il committente del servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti, non potendosi estendere per assimilazione alcun obbligo di rivalsa nei confronti di altri soggetti quali, ad esempio, vettori o trasportatori nonché intermediari in senso stretto che agiscono in nome e per conto del conferente (Ministero dell’Economia e delle Finanze, circ. 24 luglio 1996, n. 190/E).
70.9.2. Base imponibile
70.9.2.Base imponibileLa base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri di carico e scarico dei rifiuti (art. 3, c. 28, Legge n. 549/1995).
Per le discariche abusive ed il deposito incontrollato, ovvero in mancanza di registrazione o annotazione, la determinazione dell’imponibile può essere fatta in via presuntiva (presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - art. 2729 c.c.).
70.9.3. Misura dell’imposta
70.9.3.Misura dell’impostaL’ammontare dell’imposta è fissato annualmente (con Legge regionale da emanare entro il 31 luglio per la decorrenza dell’anno successivo) entro i seguenti limiti:
Tipologia rifiuti conferiti | Tariffa minima €/kg. | Tariffa massima €/kg. |
Rifiuti settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico | 0,001 | 0,01 |
Altri rifiuti speciali (compresi quelli pericolosi, tossici e nocivi) | 0,00517 | 0,02582 |
Alla tariffa adottata in relazione al quantitativo di rifiuti conferiti, è applicabile un coefficiente correttivo, stabilito con decreto interministeriale, per tener conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti.
Il tributo è ridotto nella misura del 20% per conferimento di rifiuti provenienti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché fanghi palabili.
70.9.4. Adempimenti
70.9.4.AdempimentiIl tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.
Entro i termini previsti per il versamento relativo all’ultimo trimestre dell’anno il gestore è tenuto a produrre alla Regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l’indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell’anno nonché dei versamenti effettuati (art. 3, c. 30, Legge n. 549/1995).
70.9.5. Accertamento
70.9.5.AccertamentoL’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo sono disciplinati con legge della Regione.
70.9.6. Sanzioni
70.9.6.SanzioniPer l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa dal 200 al 400% del tributo relativo all’operazione.
Per l’omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da 103,29 euro a 516,46 euro.
70.10. Tasse automobilistiche
70.10.Tasse automobilisticheLa tassa automobilistica (c.d. bollo auto) è un tributo di competenza delle Regioni a statuto ordinario e Province autonome di Trento e Bolzano, che grava sul possesso di autoveicoli e motoveicoli (art. 5, c. 29, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953).
70.10.1. Soggetti passivi
70.10.1.Soggetti passiviSono tenuti al pagamento del tributo i soggetti che risultano essere:
-
proprietari;
-
usufruttuari;
-
acquirenti con patto di riservato dominio;
-
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
In relazione al possesso (come risultante, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi) di:
-
motocicli;
-
veicoli;
-
autoscafi diversi da quelli da diporto (soggetti alla tassa erariale in vigore nelle Regioni a Statuto speciale).
L’obbligo del pagamento:
-
decorre dal mese in cui avviene l’acquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell’autoscafo;
-
cessa dal periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la perdita di possesso o la disponibilità in conseguenza di provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione.
Il contribuente può provare la perdita di possesso anche mediante dichiarazione sostitutiva. Se alla stessa sono allegati documenti probanti ai fini della decorrenza della perdita di possesso, la stessa potrà essere riconosciuta con efficacia retroattiva (circ. 2 gennaio 2002, n. 2/E).
70.10.2. Misura
70.10.2.MisuraLa misura della tassa automobilistica è stabilita in funzione della:
-
tipologia del veicolo;
-
potenza;
-
classe ambientale.
È riconosciuta alle Regioni la facoltà di stabilite incrementi percentuali (nel limite del 10%) degli importi tariffari, nonché disporre riduzioni ed esenzioni.
Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo |
Fino a 100 Kw | Per ogni kw oltre i 100 kw |
Euro 0 | € 3,00 | € 4,50 |
Euro 1 | € 2,90 | € 4,35 |
Euro 2 | € 2,80 | € 4,20 |
Euro 3 | € 2,70 | € 4,05 |
Euro 4, 5 e 6 | € 2,58 | € 3,87 |
Motocicli con cilindrata maggiore di 50 cc |
Fino a 11 Kw | Per ogni kw oltre gli 11 Kw |
Euro 0 | 26,00 | 1,70 |
Euro 1 | 23,00 | 1,30 |
Euro 2 | 21,00 | 1,00 |
Euro 3, 4 e superiori | 19,11 | 0,88 |
Per le autovetture e gli autoveicoli di grossa cilindrata (potenza superiore a kw 185, è prevista una addizionale erariale nella misura di 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 kw) (art. 16, c. 1 e 15-ter, D.L. n. 201/2011).
Data di costruzione del veicolo | Addizionale erariale per ogni kw oltre i 185 kw |
Entro i 5 anni | € 20,00 |
Tra 5 e 10 anni | € 12,00 |
Tra 10 e 15 anni | € 6,00 |
Tra 15 e 20 anni | € 3,00 |
Oltre 20 anni | Non dovuta |
Altri veicoli
Per gli altri veicoli la tassa è dovuta nella misura di:
-
autobus: euro 2,94/kwh;
-
veicoli speciali: euro 0,43/kwh;
-
autocarri di peso complessivo inferiore a 12 tonnellate: da determinare in base alla portata (ovvero in base alla potenza se immatricolati con codice N1 e carrozzeria F0);
-
autocarri di peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate: da determinare in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell’asse;
-
ciclomotori fino a 50cc di cilindrata e minicar sono esenti dalla tassa di possesso ma soggetti alla tassa di circolazione (se circolanti sulla pubblica strada).
70.10.3. Modalità di pagamento
70.10.3.Modalità di pagamentoI termini di pagamento variano in funzione di:
-
tipologia veicolo;
-
potenza;
-
tipologia pagamento (iniziale o rinnovo).
È opportuno consultare il regolamento applicato dalla singola Regione per verificare le scadenze di pagamento, o consultare il servizio “online” di verifica del calcolo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito web istituzionale.
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente online tramite il servizio “Bollonet” e PagoPA (sito web ACI) ovvero presso i soggetti abilitati all’utilizzo della piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati (Servizio “PagoPA”) (art. 38-ter, D.L. n. 124/2019) quali:
-
le delegazioni ACI;
-
le agenzie di pratiche auto;
-
istituti bancari convenzionati (anche mediante ATM e/o Internet Banking);
-
tabaccai convenzionati;
-
uffici postali.
Pagamenti cumulativi
È prevista una modalità di pagamento cumulativa delle tasse automobilistiche dovute dai seguenti soggetti:
-
imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria (art. 7, Legge n. 99/2009);
-
aziende con flotte di auto e camion (art. 1, c. 38, Legge n. 232/2016).
Il pagamento cumulativo può essere eseguito telematicamente (per le tasse di competenza delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) tramite richiesta di addebito diretto su conto corrente bancario o postale da avanzare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Provv. Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2019).
70.10.4. Esenzioni e riduzioni
70.10.4.Esenzioni e riduzioniSono esentati dal pagamento i veicoli (art. 17, D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39):
-
in dotazione al Presidente della Repubblica ed al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
-
in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato;
-
autobus e gli autoscafi che effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico;
-
autocarri e autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
-
autoscafi esclusivamente destinati all’industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;
-
destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche;
-
motoveicoli e autoveicoli adattati per la locomozione dei soggetti disabili (riconosciuti tali ai sensi della Legge n. 104/1992);
-
autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia (a condizione di reciprocità);
-
velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa;
-
azionati con motore elettrico per i primi 5 anni di età (art. 20, D.P.R. n. 39/1953);
-
sottoposti a fermo amministrativo per violazioni al codice della strada (art. 5, c. 36, D.L. n. 953/1982). Non risultano esentati dal pagamento della tassa i veicoli sottoposti a fermo amministrativo imposto dall’agente di riscossione (Corte Cost., sent. 2 marzo 2017, n. 47);
-
con almeno 30 anni di età (art. 20, D.P.R. n. 39/1953).
Per tali veicoli storici è dovuta una tassa di circolazione forfettariamente determinata per l’eventuale utilizzo sulla pubblica strada (art. 63, c. 4, Legge n. 342/2000).
L’attribuzione dell’attribuito di “Interesse storico e collezionistico” prescinde dal requisito anagrafico del veicolo, essendo affidata all’accertamento costitutivo dell’Automobilclub Storico Italiano (ASI) a tal fine delegato (art. 47, D.P.R. n. 445/2000).
È il caso di veicoli di particolare interesse storico-sportivo che, anche qualora non soddisfino il requisito di anzianità ordinariamente previsto in 30 anni, possono essere ammessi all’agevolazione sulla base di criteri determinati dall’ASI (Cass. 20 luglio 2018, n. 19421).
Riduzioni
L’importo della tassa automobilistica è ridotto a 1/4 per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:
-
omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano;
-
azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione.
L’importo della tassa automobilistica è ridotto a 1/2 per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni. Per beneficiare della riduzione è necessario il possesso del certificato di rilevanza storica (rilasciato da uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT e Italiano Alfa Romeo, per gli autoveicoli e Storico FMI per i motoveicoli - art. 60, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992) e di relativa specifica annotazione sulla carta di circolazione del veicolo (art. 1, c. 1048, Legge n. 145/2018). In fase di prima applicazione possono accedere all’agevolazione anche coloro che, pur non essendo in regola con tale documentazione al momento della prima scadenza della tassa, abbiano assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni (ris. 14 giugno 2019, n. 1/DF).
70.10.5. Accertamento
70.10.5.AccertamentoLe attività di controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle Regioni (art. 17, Legge n. 449/1997, art. 2, D.M. 25 novembre 1998, n. 418).
Il diritto al rimborso da parte del contribuente per le tasse indebitamente corrisposte si prescrive nel termine di 3 anni da quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
70.11. Imposta Provinciale di Trascrizione
70.11.Imposta Provinciale di TrascrizioneL’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio della Provincia che ha provveduto ad istituirla.
Le formalità possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall’ordinamento.
Per la destinazione del gettito alle Province dovrà farsi riferimento:
Situazione | Provincia di competenza | Riferimenti |
Avente causa o intestatario del veicolo: società o persona giuridica | sede legale | art. 56, D.Lgs. n. 446/1997 |
Avente causa o intestatario del veicolo: persona fisica | residenza | art. 56, D.Lgs. n. 446/1997 |
Veicolo in locazione finanziaria o leasing | sede o residenza del locatario | Ministero dell’Economia e delle Finanze, nota 31 ottobre 2012, n. 23970 |
Sede legale all’estero | sede secondaria in Italia (in caso di più sedi dislocate quella scelta dalla società) | Ministero dell’Economia e delle Finanze, nota 31 ottobre 2012, n. 23970 |
In caso di iscrizione di ipoteca, l’imposta è dovuta:
-
dal proprietario acquirente o intestatario del veicolo;
-
locatario (in caso di locazione finanziaria);
-
titolare del diritto di godimento (in caso di usufrutto);
-
l’acquirente in caso di compravendita con patto di riservato dominio (Ministero dell’Economia e delle Finanze, nota 31 ottobre 2012, prot. 23970).
70.11.1. Misura dell’imposta
70.11.1.Misura dell’impostaL’imposta è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità in unica misura anche se quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria (art. 56, c. 2, n. 446/1997).
Tariffe (D.M. 27 novembre 1998, n. 435) | ||
Tipologia dei veicoli | Importi | |
Motocarrozzette e trattrici agricoli | € 150,81 | |
Autovetture e autoveicoli | fino a 53 kw | € 150,81 |
oltre 53 kw | € 3,5119 per kw | |
Autobus e trattori stradali | fino a 110 kw | € 150,81 |
oltre 110 kw | € 1,7560 per kw |
|
Veicoli a motore per trasporto di cose | fino a 7 quintali | € 199,35 |
oltre 7 e fino a 15 quintali | € 290,25 | |
oltre 15 e fino a 30 quintali | € 326,40 | |
oltre 30 e fino a 45 quintali | € 380,63 | |
oltre 45 e fino a 60 quintali | € 452,93 | |
oltre 60 e fino a 80 quintali | € 519,56 | |
oltre 80 quintali | € 646,60 | |
Rimorchi per trasporto di cose | fino a 20 quintali | € 265,98 |
oltre 20 e fino a 50 quintali | € 356,36 | |
oltre 50 quintali | € 452,93 | |
Rimorchi per trasporto di persone | fino a 15 posti | € 229,82 |
da 16 a 25 posti | € 253,58 | |
da 26 a 40 posti | € 302,13 | |
oltre 40 posti | € 362,55 | |
Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano o estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di € 150,81 | 1,46% | |
Formalità relative ad atti diversi aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di € 150,81 | 7,80% | |
Formalità relative ad atti non aventi natura patrimoniale | € 150,81 |
Le misure stabilite con decreto ministeriale possono essere aumentate dall’Ente locale con propria deliberazione, fino ad un massimo del 30% (art. 56, c. 2, D.Lgs. n. 446/1997).
70.11.2. Esenzioni e riduzioni
70.11.2.Esenzioni e riduzioniSono esenti dall’imposta provinciale di trascrizione:
-
gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap (art. 1, c. 3, D.M. 27 novembre 1998, n. 435);
-
gli atti per i quali risultava già operante l’esenzione dal tributo erariale di trascrizione (ris. 17 aprile 2000, n. 49/E):
-
procedimenti di competenza del Giudice di pace che non eccedono la somma di 1.032,91 euro;
-
atti relativi a finanziamenti agevolati;
-
operazioni delle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni;
-
atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi;
-
-
le cessioni in blocco di contratti di locazione finanziaria o leasing, aventi ad oggetto veicoli, nel caso in cui il cessionario sia una società controllata da un istituto bancario sottoposto alla vigilanza consolidata della Banca d’Italia (ris. 3 ottobre 2000, n. 151/E);
-
le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio (art. 56, c. 6, D.Lgs. n. 446/1997);
-
le cessioni di mezzi di trasporto usati a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria (art. 56, c. 6, D.Lgs. n. 446/1997).
In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione art. 56, c. 6, D.Lgs. n. 446/1997).
L’IPT è ridotta al 25%:
-
per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli (sempreché non siano adatti al trasporto di cose);
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rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili (art. 56, c. 6, D.Lgs. n. 446/1997).
Le formalità relative ad acquisti di veicoli da soggetto proprietario che non risulta intestatario al PRA (purché in possesso del certificato di proprietà o del foglio complementare originale del veicolo), scontano l’imposta di trascrizione in misura doppia (art. 56, c. 8, D.Lgs. n. 446/1997).
70.11.3. Accertamento
70.11.3.AccertamentoLa liquidazione, la riscossione e l’accertamento dell’imposta, nonché le sanzioni applicabili per l’omesso o il ritardato pagamento dell’imposta, sono affidate alla regolamentazione delle Province.
In mancanza di regolamentazione la competenza spetta allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico.
L’imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di 3 anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.