67.1. Imposta Municipale Propria (IMU) - 67.1.1. Soggetto attivo - 67.1.2. Soggetti passivi - 67.1.3. Oggetto dell’imposta - 67.1.4.Calcolo dell’imposta - 67.1.5.Esenzioni - 67.1.6.Casi particolari - 67.1.7. Modalità di pagamento - 67.1.8.Dichiarazione - 67.1.9. Alternatività IMU - Imposte sui redditi - 67.1.10.Sanzioni - 67.1.11. Accertamento - 67.1.12. IMIS - 67.1.13. IMI - 67.1.14.ILIA - 67.2. Tassa rifiuti (TARI) - 67.2.1. Soggetti passivi - 67.2.2. Oggetto del tributo - 67.2.3. Tariffe - 67.2.4. Tariffa corrispettivo (TARIP) - 67.2.5. Modalità di pagamento - 67.2.6. Dichiarazione - 67.2.7. Accertamento - 67.3. Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero (IVIE) - 67.3.1. Soggetti passivi - 67.3.2. Oggetto dell’imposta - 67.3.3. Determinazione dell’imposta - 67.3.4. Versamento dell’imposta - 67.3.5. Obblighi dichiarativi - 67.3.6. Accertamento - 67.3.7. Sanzioni - 67.4. Imposta Immobiliare sulle Piattaforme marine (IMPi) - 67.4.1. Oggetto dell’imposta - 67.4.2. Calcolo dell’imposta - 67.4.3. Dichiarazione - 67.4.4. Modalità di versamento - 67.4.5. Accertamento - 67.5. Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - 67.5.1. Accertamento
67.1. Imposta Municipale Propria (IMU)
67.1.Imposta Municipale Propria (IMU)L’Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale (art. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).
67.1.1. Soggetto attivo
67.1.1.Soggetto attivoSoggetto attivo è il Comune nel cui territorio insistono (interamente o prevalentemente) al 1° gennaio di ciascun anno, gli immobili oggetto dell’imposta (art. 1, c. 742, Legge n. 160/2019).
È fatta salva l’autonomia impositiva prevista per i Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, c. 739, Legge n. 160/2019).
Limitatamente all’imposta relativa ai fabbricati iscritti nel gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale quali opifici, alberghi, teatri, ospedali, ecc.), il soggetto attivo è lo Stato, salvo per quanto concerne:
-
la misura aggiuntiva (rispetto allo 0,76% di competenza dello Stato), deliberata dal singolo Comune;
-
l’imposta riferibile ad immobili produttivi posseduti da Comuni e che insistono nel rispettivo territorio (art. 1, c. 744, Legge n. 160/2019);
-
l’imposta relativa ai fabbricati rurali strumentali classificati nel “gruppo D” (circ. 18 marzo 2020, n. 1/DF).
67.1.2. Soggetti passivi
67.1.2.Soggetti passiviL’imposta grava su (art. 1, c. 743, Legge n. 160/2019):
-
proprietari di immobili (siano essi persone fisiche o giuridiche);
-
titolari di diritti reali gravanti sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
-
genitore assegnatario della casa di abitazione (a seguito provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli);
-
concessionari di aree demaniali;
-
locatari finanziari (a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing).
In relazione al possesso congiunto di un immobile, ciascun soggetto passivo è titolare di autonoma obbligazione tributaria e pertanto fruitore (in relazione alla propria quota di possesso) di eventuali agevolazioni o esenzioni indipendentemente dal ricorrere dei requisiti agevolativi in capo agli altri intestatari (art. 1, c. 743, Legge n. 160/2019).
L’imposta si applica anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato o che non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.
Soggetti esclusi
Risultano esclusi da imposizione, i soggetti che detengono l’immobile in qualità di:
-
conduttore di locazione immobiliare (inquilino);
-
affittuario;
-
nudo proprietario;
-
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica con patto di futura vendita e riscatto.
67.1.3. Oggetto dell’imposta
67.1.3.Oggetto dell’impostaL’IMU colpisce il possesso delle seguenti tipologie di immobili:
-
fabbricati urbani (compresi immobili strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa);
-
fabbricati rurali;
-
aree fabbricabili e non fabbricabili;
-
terreni agricoli.
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta (o che deve essere iscritta) nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
Sono considerate parti integranti del fabbricato (art. 1, c. 741, Legge n. 160/2019):
-
l’area sulla quale è edificata una costruzione;
-
l’area che costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici (purché accatastata unitariamente).
Il fabbricato di nuova costruzione sconta l’imposizione fiscale a partire dalla data risultante anteriore tra quelle:
-
di ultimazione dei lavori di realizzazione;
-
di effettivo utilizzo.
Fino a tale data l’IMU sarà dovuta con riferimento all’area fabbricabile (art. 1, c. 746, Legge n. 160/2019)
67.1.4. Calcolo dell’imposta
67.1.4.Calcolo dell’impostaL’imposta è dovuta per ciascun anno solare, in proporzione a:
-
quota posseduta;
-
periodo dell’anno nel quale si è protratto il possesso.
L’imposta è dovuta in relazione a tanti dodicesimi quanti risultano i mesi di possesso nell’anno, dovendosi computare per intero i mesi nei quali il possesso si sia protratto per almeno 16 giorni (15 nel caso del mese di febbraio) (art. 1, c. 761, Legge n. 160/2019).
In caso di acquisizione dell’immobile in corso d’anno, il giorno del trasferimento del possesso va computato in capo all’acquirente, sul quale grava altresì l’onere tributario qualora i giorni di possesso nel relativo mese risultino uguali a quelli del cedente (art. 1, c. 761, Legge n. 160/2019).
La base imponibile dell’imposta è costituita dall’importo della rendita catastale (come risultante al 1° gennaio del relativo anno di imposizione) rivalutata del 5% (in attesa che entrino in vigore le nuove tariffe d’estimo - art. 3, c. 48, Legge 23 dicembre 1996, n. 662), e moltiplicata per il coefficiente distintamente individuato per ciascuna categoria catastale di appartenenza.
Rendita
L’efficacia della rendita decorre dal momento della presentazione della documentazione necessaria per l’accatastamento (prima iscrizione o variazioni per modifiche successivamente intervenute) tramite proceduta telematica Docfa.
In caso di modifiche della rendita, derivanti dal riesame del classamento operato dagli uffici finanziari, la stessa ha efficacia dal momento della notifica:
-
all’intestatario della partita catastale (art. 74, Legge n. 342/2000)
-
al possessore dell’immobile qualora non coincidente con l’intestatario della partita catastale (circ. 13 marzo 2001, n. 4/FL).
Dalla medesima data di notifica decorrono i termini per la proposizione del ricorso (art. 21, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
In caso di interventi edilizi in corso d’anno, l’eventuale variazione della rendita produce effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, qualora antecedente, dalla data di utilizzo dell’immobile (art. 1. c. 745, Legge n. 160/2019).
Qualora la rendita sia rettificata (d’ufficio per autotutela o a seguito di sentenza della Corte di Giustizia Tributaria) la decorrenza avrà effetto retroattivo (dalla data della modifica indebita o dalla data disposta dal giudice).
Moltiplicatori | ||
Categoria catastale | Coefficiente | |
A/1 | Abitazioni di tipo signorile | 160 |
A/2 | Abitazioni di tipo civile | 160 |
A/3 | Abitazioni di tipo economico | 160 |
A/4 | Abitazioni di tipo popolare | 160 |
A/5 | Abitazioni di tipo ultrapopolare | 160 |
A/6 | Abitazioni di tipo rurale | 160 |
A/7 | Abitazioni in villini | 160 |
A/8 | Abitazioni in ville | 160 |
A/9 | Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici | 160 |
A/10 | Uffici e studi privati | 80 |
A/11 | Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi | 160 |
B/1 | Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme | 140 |
B/2 | Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) | 140 |
B/3 | Prigioni e riformatori | 140 |
B/4 | Uffici pubblici | 140 |
B/5 | Scuole e laboratori scientifici | 140 |
B/6 | Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 | 140 |
B/7 | Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico di culto | 140 |
B/8 | Magazzini sotterranei per il deposito di derrate | 140 |
C/1 | Negozi e botteghe | 55 |
C/2 | Magazzini e locali deposito | 160 |
C/3 | Laboratori per arti e mestieri | 140 |
C/4 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) | 140 |
C/5 | Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) | 140 |
C/6 | Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) | 160 |
C/7 | Tettoie chiuse od aperte | 160 |
D/1 | Opifici | 65 |
D/2 | Alberghi e pensioni (con fine di lucro) | 65 |
D/3 | Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | 65 |
D/4 | Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) | 65 |
D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) | 80 |
D/6 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) | 65 |
D/7 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni | 65 |
D/8 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni | 65 |
D/9 | Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio | 65 |
D/10 | Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole | 65 |
Immobili a destinazione speciale (gruppo D) - La rendita catastale viene determinata mediante stima diretta tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità.
La stima non deve tener conto della presenza di macchinari, congegni attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati).
Per rettificare valori già stimati è necessaria la presentazione di istanza di variazione con la procedura “Docfa” (art. 1, c. 21-23, Legge n. 208/2015).
Riduzioni
La base imponibile è ridotta della metà nei casi indicati nella seguente tabella:
Casi di riduzione della base imponibile IMU (art. 1, c. 747, Legge n. 160/2019) |
|
Tipologia immobile | Condizioni |
Immobili concessi in comodato | Immobili di Categoria A non di lusso (escluse A/1 - A8 - A/9) - in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli-genitori) - utilizzate dal comodatario come abitazione principale - contratto di comodato registrato - comodante residente (e dimorante) nello stesso Comune - comodante possessore di un unico immobile ad uso abitativo in Italia, salvo eventuale ulteriore immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune (escluse A/1, A/8, A/9) |
Fabbricati di interesse storico o artistico | |
Fabbricati non utilizzati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili | Verificare caratteristiche fatiscenza previste dal regolamento comunale, in alternativa
presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’agevolazione spetta limitatamente al periodo dell’anno di sussistenza delle condizioni di inagibilità o inabitabilità accertata dall’ufficio tecnico comunale. |
Se la destinazione dell’immobile varia nel corso dell’anno, il calcolo dell’imposta dovuta o della esenzione spettante andrà determinato con riferimento al periodo dell’anno nel quale ricadono tali condizioni.
Comodato - I requisiti per l’agevolazione spettante in caso di immobile concesso in comodato a parenti non vengono meno anche al ricorrere delle seguenti situazioni (ris. 17 febbraio 2016, n. 1/DF):
-
possesso di ulteriori immobili non abitativi (terreni, garage, magazzini ecc.);
-
possesso di fabbricati rurali ad uso strumentale destinati ad abitazione dei dipendenti assunti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100 ed in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, per l’impiego in attività agricole dell’azienda (in tal caso l’immobile abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione essendo strumentale all’esercizio dell’attività agricola).
In caso di immobili in comproprietà, l’agevolazione spetta solo sulla parte che rispetta le condizioni (ad esempio, per l’immobile in regime di comunione di beni concesso in comodato ai genitori di uno dei coniugi, l’agevolazione spetta solo sulla quota del coniuge che rispetta il requisito della parentela diretta).
La riduzione prevista per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, risulta applicabile a partire dalla data di conclusione del contratto di comodato (scritto o verbale) e pertanto indipendentemente dalla data di registrazione del medesimo che può avvenire anche tardivamente avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (nota Ministero delle Finanze 8 aprile 2016, n. 8876).
L’agevolazione non spetta se il comodante possiede anche solo una quota di ulteriore immobile in altro Comune o nello stesso Comune se non adibito ad abitazione principale.
La riduzione del 50% della base imponibile è riconosciuta anche al coniuge del comodatario deceduto qualora vi sia presenza di figli minori (art. 1, c. 747, Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Pensionati non residenti - I soggetti non residenti, titolari di pensione estera (maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia), possono beneficiare, a partire dall’anno 2021 ed in relazione ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia (purché non locata o concessa in comodato d’uso), dell’applicazione dell’imposta nella misura del 50% (art. 1, c. 48, Legge n. 178/2020). Per il solo anno 2022 l’imposta è stata ulteriormente ridotta nella misura del 37,5% (art. 1, c. 743, Legge n. 234/2021).
Per poter beneficiare dell’agevolazione, la pensione deve essere maturata in regime di totalizzazione internazionale, ovvero con periodi assicurativi almeno parzialmente maturati in Italia (risposta a interpello 11 giugno 2021, n. 5).
Aliquote
La misura dell’imposta è stabilita normativamente in via ordinaria, salvo la facoltà del Comune di regolamentare aumenti o diminuzioni delle aliquote entro i limiti sanciti.
Tipologia | Aliquota base stabilita | Modificabile dal Comune entro i limiti |
Riferimento normativo Legge n. 160/2019 |
|
Minimo | Massimo | |||
Aliquota ordinaria 1 | 0,86% | Azzeramento | 1,06% | Art. 1, c. 754 e 755 |
Aliquota ridotta (abitazioni principali cat. A/1-A8-A/9) |
0,50% | Azzeramento | 0,60% | Art. 1, c. 748 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
0,10% | Azzeramento | Non modificabile |
Art. 1, c. 750 |
Terreni agricoli | 0,76% | Azzeramento | 1,06% | Art. 1, c. 752 |
Fabbricati gruppo D | 0,86% (di cui 0,76% di competenza dello Stato e 0,10% di competenza del Comune) |
0,76% | 1,06% | Art. 1, c. 753 |
1 La misura massima dell’aliquota può essere aumentata, a decorrere dall’anno 2020, di un ulteriore 0,08% per compensare il mancato gettito derivante dall’abrogato tributo della TASI. Negli anni successivi l’ente può esclusivamente operare la riduzione di tale ulteriore maggiorazione, essendo preclusa ogni altra variazione in aumento. |
È possibile consultare le aliquote adottate dal singolo Comune (nonché i regolamenti depositati) sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.
I Comuni hanno facoltà di disporre altresì regolamentazioni specifiche del tributo riguardo (art. 1, c. 755, c. 769, c. 775 e c. 777, Legge n. 160/2019):
-
diversificazione delle aliquote in relazione alle differenti tipologie di immobili (come da fattispecie individuate dall’art. 2, D.M. 7 luglio 2023);
-
casistiche per l’obbligatorietà di presentazione della dichiarazione;
-
condizioni attenuanti o esimenti per l’irrogazione delle sanzioni;
-
facoltà di esecuzione di un unico versamento in caso di contitolarità dell’obbligo tributario;
-
differenziazione dei termini di versamento in particolari situazioni;
-
previsione del rimborso per l’imposta pagata per le aree divenute inedificabili;
-
determinazione valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;
-
esenzione dell’immobile concesso in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale (o Ente non commerciale) per l’esercizio di scopi istituzionali o statutari;
-
riduzione delle aliquote per i soggetti passivi che adempiono al pagamento mediante autorizzazione permanente all’addebito (SDD) sul proprio conto corrente bancario o postale (art. 118-ter, D.L. n. 34/2020).
Procedura di calcolo
L’imposta va determinata secondo la seguente procedura di calcolo:
-
individuazione della rendita catastale;
-
rivalutazione della rendita catastale (5%);
-
applicazione del coefficiente di moltiplicazione;
-
abbattimento dell’imponibile con le riduzioni eventualmente applicabili;
-
applicazione dell’aliquota e delle eventuali detrazioni;
-
rapporto alla percentuale di possesso;
-
rapporto al periodo dell’anno di possesso;
-
arrotondamento.
Qualora l’immobile sia posseduto da più soggetti (proprietà indivisa), l’esenzione spetterà esclusivamente a coloro che hanno effettivamente destinato il medesimo immobile ad abitazione principale (ris. 5 giugno 2008, n. 12/DF).
Immobile categoria A/2 - rendita catastale € 574 posseduto al 33,33% da:
-
Soggetto A (non ha adibito l’immobile ad abitazione principale)
-
Soggetto B (ha adibito l’immobile ad abitazione principale)
-
Soggetto C (ha adibito l’immobile ad abitazione principale per soli 3 mesi)
Determinazione imposta:
-
Rivalutazione 574 x 5% = 28,70
-
Rendita rivalutata 574 + 28,70= € 602,70
Applicazione coefficiente di moltiplicazione 602,70 x 160 = 96.432 (base imponibile):
-
Imposta 96.432 x 1,06% = 1.022,18;
-
Soggetto A: 1.022,18 x perc. possesso 33,33% = 340,70 (per arrotondamento € 341);
-
Soggetto B: esente (abitazione principale);
-
Soggetto C: 1.022,18 x perc. possesso 33,33% x periodo abitazione principale mesi 3/12: € 255,52 (per arrotondamento € 256);
-
Totale imposta effettiva gravante sull’immobile: € 341 + € 256 = € 597.
Immobile di categoria A/2 acquistato il 28 marzo e concesso in comodato al figlio.
Rendita castale 186,20
Rivalutazione 186,20 x 5% = 9,31 - Rendita rivalutata € 195,51.
Applicazione coefficiente di moltiplicazione 195,51 x 160 = 31.281,60.
Riduzione applicabile (comodato) 31.281,60 * 50% = 15.640,80 (base imponibile).
Imposta 15.640,80 x 1,06% = € 165,79.
Percentuale di possesso 100% = 165,79.
Mesi posseduti nell’anno 9/12 (periodo di possesso nel mese di marzo inferiore a 15 giorni non va considerato) 165,79 x 9/12 = 124,34.
Acconto da erogare entro il 16/6 = € 62,17 (per arrotondamento € 62).
Saldo da erogare entro il 16/12 = € 62,17 (per arrotondamento € 62).
67.1.5. Esenzioni
67.1.5.EsenzioniSono previste specifiche esenzioni dall’imposizione, al ricorrere di ben definiti requisiti, per talune tipologie di immobili:
-
abitazioni principali;
-
terreni agricoli;
-
posseduti dallo Stato o con particolare destinazione;
-
ubicati in territori colpiti da calamità naturali;
-
immobili abitativi concessi in locazione da persone fisiche per i quali risulti sospesa l’esecuzione dello sfratto per morosità (esenzione dall’imposta limitata all’anno 2021).
Abitazioni principali
L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale ad eccezione di quelle “di lusso” (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione rileva la classificazione catastale e non la destinazione d’uso effettiva (Cass. 21 febbraio 2022, n. 5574).
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 1, c. 741, Legge n. 160/2019).
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, la destinazione ad abitazione principale non può rivestire carattere meramente formale, ma deve coincidere con la residenza effettiva, verificabile dal Comune mediante l’accesso ai dati delle utenze (Corte Cost. 13 ottobre 2022, n. 209). Le risultanze anagrafiche possono essere superate da prova contraria, la cui valutazione è riservata al giudice di merito (Cass., ord. 17 aprile 2018, n. 9429).
L’esenzione è fruibile in relazione ad un unico immobile (scelto dai componenti del nucleo familiare) anche nel caso in cui i componenti familiari abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi nell’ambito dello stesso Comune o in Comuni diversi (art. 1, c. 741, lett. b), Legge n. 160/2019).
Per la Corte Costituzionale la limitazione dell’agevolazione ad un unico immobile scelto dai componenti il nucleo familiare è da ritenersi illegittima dovendosi fare esclusivo riferimento all’effettiva dimora del singolo soggetto passivo d’imposta (Corte Cost. 13 ottobre 2022, n. 209).
Sono assimilate alle abitazioni principali, e pertanto esclusi da imposizione, le seguenti tipologie di immobile:
Tipologia immobile | Note |
Immobili destinati ad abitazione principale | Salvo che l’immobile non risulti classificato nelle categorie c.d. “di lusso”: A/1 (abitazioni di tipo signorile) - A/8 (ville) - A/9 (Castelli o palazzi di pregio artistico/storico) (art. 1, c. 740, Legge n. 160/2019) |
Pertinenze dell’abitazione principale | Nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (magazzini e depositi), C/6 (autorimesse, rimesse, stalle e scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte) (art. 1, c. 740, Legge n. 160/2019) |
Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa | Adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinati a studenti universitari soci assegnatari (in deroga al requisito di residenza anagrafica) (art. 1, c. 741, lett. c), Legge n. 160/2019) |
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale1 | (art. 1, c. 741, lett. c), Legge n. 160/2019) |
Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento che costituisce il diritto di abitazione | Il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è un diritto reale attribuito ai soli fini IMU (art. 1, c. 741, lett. c), Legge n. 160/2019) |
Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia | In deroga al requisito di residenza anagrafica (art. 1, c. 741, lett. c), Legge n. 160/2019) |
Unica unità posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero2 | A condizione che il ricovero sia permanente e che l’immobile non risulti locato (art. 1, c. 741, lett. c), Legge n. 160/2019) |
1 Il requisito di abitazione principale permane anche nel periodo che intercorre tra
il termine di una assegnazione ed il subentro del successivo assegnatario, purché
tale periodo sia necessario all’espletamento delle relative attività tecnico-amministrative
e pertanto circoscritto nel limite di 4/6 mesi (ris. 20 marzo 2023, n. 2/DF). 2 L’assimilazione ad abitazione principale di questa casistica resta di competenza decisionale del singolo Comune. |
Il soggetto possessore di un unico immobile abitativo che trasferisce la propria residenza anagrafica in altro Comune perde il requisito di “abitazione principale” e deve riconoscere l’imposta per il periodo residuo.
Immobile categoria A/2 - rendita catastale € 755,32 posseduto al 100%
Trasferimento residenza in data 2 luglio
Determinazione imposta:
-
Rivalutazione 755,32 x 5% = 37,77
-
Rendita rivalutata 755,32 + 37,77 = € 793,09
Applicazione coefficiente di moltiplicazione 793,09 x 160 = 126.894 (base imponibile):
-
Imposta 126.894 x 1,06% = 1.345,08
-
Periodo non coperto da agevolazione ab. Principale = mesi 6
-
Imposta annuale 1.345,08/12 = € 112,09 x 6 mesi = 672,54 (per arrotondamento € 673)
L’esonero da imposizione è esteso alle pertinenze dell’abitazione principale intendendosi per tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Le pertinenze dell’abitazione principale eccedenti il numero massimo risulteranno soggette ad IMU (fabbricati diversi).
Qualora due pertinenze della stessa categoria catastale risultino accatastate unitamente all’unità abitativa (con attribuzione di una unica rendita) risulterà assimilabile all’abitazione principale una sola ulteriore pertinenza di categoria catastale differente (circ. 18 maggio 2012, n. 3/DF).
Terreni agricoli
I terreni agricoli (destinati alla coltivazione, selvicoltura, funghicoltura, allevamento di animali) se posseduti e condotti da coltivatori diretti o Imprenditore agricolo professionale (IAP), risultano sempre esenti da IMU.
Imprenditore agricolo è chi esercita un’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 c.c.) direttamente, o in qualità di socio di società, per almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che consegua, da tale attività, una quota pari ad almeno il 50% del proprio reddito di lavoro complessivo.
Coltivatore diretto è colui che coltiva il fondo con lavoro prevalentemente proprio e di suoi familiari.
Il requisito agevolativo non viene meno in caso di conduzione in forma associata quali il contratto di rete agricolo e la compartecipazione agraria (MEF, circ. 16 novembre 2023, n. 4/DF).
La medesima esenzione risulta applicabile anche qualora i terreni agricoli siano posseduti o condotti da:
-
società agricole che rivestono la qualifica di “IAP - Imprenditore Agricolo Professionale” (art. 16-ter, D.L. n. 34/2019):
-
familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, purché appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale agricola quali coltivatori diretti (Legge n. 145/2018);
-
pensionati che proseguono l’attività di coltivatore diretto mantenendo l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale (art. 78-bis, D.L. n. 104/2020).
Le società agricole sono considerate “IAP” qualora nello statuto sia previsto l’oggetto sociale di esercizio esclusivo di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e qualora nella propria compagine siano presenti soggetti con qualifica di IAP nelle seguenti misure (art. 1, c. 3, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99):
-
almeno un socio nelle società di persone (per le società in accomandita la qualifica va riferita ai soci accomandatari);
-
almeno un socio amministratore nelle società cooperative;
-
almeno un amministratore nel caso di società di capitali.
Se posseduti da soggetti diversi, risultano esenti dall’imposta quelli iscritti in catasto con qualsiasi destinazione d’uso compreso quello non coltivato (art. 1, c. 741, Legge n. 160/2019) aventi le seguenti caratteristiche (art. 1, c. 758, Legge n. 160/2019):
Tipologia immobile | Note |
Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola (incluse le società agricole) | Indipendentemente dalla loro ubicazione |
Ubicati nei Comuni delle isoli minori | Isole Tremiti (San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa), Pantelleria, Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione, Linosa), Isole Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica), Ustica, Isole Eolie (Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea), Salina, Isole Suscitane (Sant’Antioco, San Pietro), Isole del Nord Sardegna (La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara), Isole Partenopee (Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara), Isole Ponziane (Ponza, Palmarola, Zannone), Ventotene, Santo Stefano, Isole Toscane (Elba, Pianosa, Montecristo), Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto Capraia, Gorgona, Secche della Meloria, Arcipelago di Porto Venere (Palmaria, Tino, Tinetto), Isola del Lago D’Iseo. |
A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile | |
Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/1977 |
Negli altri casi l’IMU va calcolata sul valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 (rapportato al periodo dell’anno ed alla percentuale di possesso).
Altre tipologie di immobili non soggette ad imposizione
Risultano altresì esenti dall’imposta le seguenti tipologie di immobili (art. 1, c. 759, Legge n. 160/2019):
Tipologia immobile | Note |
Immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni | |
Immobili posseduti da Regioni, Provincie, comunità montane, consorzi tra detti enti, enti del SSN destinati esclusivamente ai compiti istituzionali | Relativamente agli immobili situati nell’ambito del proprio territorio |
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 | |
Fabbricati con destinazione ad usi culturali aperti al pubblico | Musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali (di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni) parchi e giardini. |
Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze | |
Fabbricati di proprietà della Santa Sede | |
Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali | Per i quali sia prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia |
Immobili posseduti utilizzati da enti pubblici e privati (diversi dalle società, compresi trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e OICR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive1, di religione o di culto, quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana L’esenzione spetta anche se gli immobili sono concessi in comodato alla medesima tipologia di soggetti collegati al concedente per lo svolgimento delle citate attività non commerciali (art. 1, c. 71, Legge 30 dicembre 2023, n. 213). | Purché l’attività esercitata sia di tipo “non commerciale”. Gli immobili posseduti da partiti politici restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile (art. 7, D.Lgs. n. 504/1992) L’Accademia Nazionale dei Lincei risulta esentata dall’imposta anche relativamente agli immobili non direttamente utilizzati per finalità istituzionali (art. 1, c. 639, Legge n. 197/2022). |
Fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (Abruzzo) | Fino alla ricostruzione o agibilità (art. 6, D.L. n. 39/2009). |
Immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. | Fino alla ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (art. 48, c. 16, D.L. n. 189/2016) |
Immobili danneggiati dall’evento sismico del 21 agosto 2017 ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. | Fino alla ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (art. 2, c. 5-ter, D.L. n. 148/2017) |
Fabbricati ubicati nei Comuni dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 | Fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (art. 8, c. 3, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 e art. 1, c. 768, Legge n. 197/2022) |
Immobili situati nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo interessati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, detenuti da imprese che hanno intrapreso una nuova attività in tali zone entro il 31 dicembre 2021 (esenzione in vigore fino al 31 dicembre 2022). | Ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nelle zone colpite dell’evento calamitoso (art. 46, c. 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50) |
Immobili situati nelle zone del Comune di Genova soggetti ad ordinanze sindacali di sgombero a causa del crollo del “ponte Morandi” | Limitatamente alle rate in scadenza nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 31 dicembre 2020 (art. 3, c. 1. D.L. 28 settembre 2018, n. 109) |
Immobili situati nella Zfu Genova posseduti ed utilizzati dai beneficiari per l’esercizio di attività economica (di impresa o professionale) | Esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019 e per gli immobili situati nel
perimetro della Zfu che comprende le sezioni municipali di Valpolcevera, Centro Ovest,
Centro Est, Medio Ponente e Ponente nonché i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego,
Sant’Olcese e Serra Riccò (Mise circ. 7 marzo 2019, n. 73726). |
Fabbricato ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici del 9 marzo 2023 | Esenti dall’imposta per l’anno 2024 (fino alla data di agibilità o ricostruzione qualora intervenuta nel corso dell’anno 2024) (art. 1, c. 560, Legge 30 dicembre 2023, n.213) |
Immobili oggetto di occupazione abusiva (violazione di domicilio e/o invasione di terreni o edifici) in relazione alla quale risulti presentata denuncia all’autorità giudiziaria o iniziata l’azione giudiziaria penale2 | Il soggetto passivo è tenuto a comunicare tale circostanza al Comune interessato, con la presentazione della dichiarazione IMU da effettuarsi con modalità esclusivamente telematiche (art. 1, c. 759, Legge n. 160/2019, D.M. 24 aprile 2024). |
Fabbricati collabenti (categoria catastale F/2) | Non soggetti ad imposizione in quanto privi di rendita e non rientranti nelle ipotesi di aree edificabili (MEF, ris. 16 novembre 2023, n. 4/DF, Cass. n. 8620/2019, Cass. n. 19338/2019, Cass. n. 28581/2020). |
1 L’esenzione per immobili destinati allo svolgimento di attività sportive è applicabile
per le strutture ad uso pubblico e non è estesa a quelle ad uso esclusivo (o costituenti
pertinenze condominiale - Cass. 18 ottobre 2023, n. 29016). 2 L’imposizione al tributo per gli immobili occupati è stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n. 21 del 20 febbraio 2024) e pertanto l’imposta risulterebbe non dovuta anche per le annualità antecedenti la modifica normativa introdotta nell’anno 2023. |
Le esenzioni previste per gli immobili posseduti da consorzi tra enti territoriali risultano applicabili anche ai consorzi costituiti tra enti territoriali ed altri enti esenti ai sensi della medesima disposizione (art. 31, c. 18, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Gli immobili dei consorzi che esercitano attività economica di pubblica utilità, non possono godere della esenzione in quanto il concetto di “compiti istituzionali”, è previsto da norma di carattere speciale e non consente un’applicazione estensiva.
67.1.6. Casi particolari
67.1.6.Casi particolariAbitazioni di lusso - Il possesso di una abitazione principale iscritta in catasto in una delle categorie A/1, A/8 e A/9 determina l’imposizione anche in relazione alle relative pertinenze (art. 1, c. 748, Legge n. 160/2019).
L’aliquota per tali immobili è tuttavia determinata in misura ridotta e con l’applicazione di una detrazione dalla base imponibile dall’imposta pari ad euro 200, da rapportare (art. 1, c. 749, Legge n. 160/2019):
-
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
-
proporzionalmente alla quota posseduta (qualora l’immobile sia adibito ad abitazione principale da più soggetti).
Ai fini della fruizione della detrazione prevista per le abitazioni principali, è necessario che la medesima abitazione costituisca dimora abituale dell’intero nucleo familiare. Non sorge il diritto alla detrazione nel caso in cui il solo contribuente risulti residente nell’immobile (Cass. 9 gennaio 2018, n. 303).
Abitazione A/1 Rendita (850,40 + 5%) x 160 = 142.867,20 x 5‰ = 714,34.
Cantina C/2 Rendita (42,18 + 5%) x 160 = 7.086,24 x 5‰ = 35,43.
Totale IMU 714,34 + 35,43 - detrazione € 200 = 549,77.
Fabbricati locati
Se l’immobile risulta locato a canone concordato (contratti concordati tra le organizzazioni sindacali degli inquilini ed il Comune, art. 5, c. 3, Legge n. 431/1998) l’imposta è ridotta al 75% (art. 1, c. 760, Legge n. 160/2019).
Abitazione A/3 Rendita (232 + 5%) x 160 = 38.976 x 8,6‰ (aliquota fabbricati diversi Comune X) = € 335,19
Riduzione canone concordato = 335,19 x 75% = € 251,39 (IMU da corrispondere)
Locazione di parte dell’abitazione principale - Nella particolare ipotesi che sia locata una porzione di immobile adibito ad abitazione principale, l’IMU sarà sostitutiva dell’IRPEF solo nel caso in cui l’importo della rendita catastale rivalutata risulti maggiore del canone annuo di locazione (al netto della riduzione spettante se non sussiste opzione per la cedolare secca) (circ. 11 marzo 2013, n. 5/E).
Alloggi IACP
È prevista una detrazione di euro 200 annuali applicabile in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o altri enti di edilizia residenziale pubblica, proporzionalmente al periodo dell’anno per il quale l’immobile risulta assegnato (art. 1, c. 749, Legge n. 160/2019).
Fabbricati rurali
Per i fabbricati riconosciuti come rurali (a seguito di apposita istanza da presentare all’Ufficio provinciale del Territorio) è prevista una aliquota agevolata pari allo 0,10%, non elevabile dall’ente locale (che ne può regolamentare solo l’azzeramento).
Si considerano fabbricati rurali strumentali, in quanto necessari allo svolgimento dell’attività agricola, se destinati:
-
alla protezione delle piante;
-
alla conservazione dei prodotti agricoli;
-
custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
-
all’allevamento e al ricovero degli animali;
-
all’agriturismo;
-
ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
-
alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
-
ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
-
alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi (art. 1, c. 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228);
-
all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
Il riconoscimento della ruralità è in ogni caso sganciato dall’attribuzione della categoria catastale (Dipartimento delle Finanze, circ. 18 maggio 2012, n. 3/DF) e non è richiesta la sussistenza della qualifica di “coltivatore diretto” (MEF, circ. 16 novembre 2023, n. 4/DF).
La Cassazione si è tuttavia espressa in senso contrario ritenendo rilevante l’oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola (Cass. 9 marzo 2018, n. 5769).
Aree di demolizione
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area (considerata fabbricabile) senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori (o data di effettivo utilizzo) (art. 1, c. 746, Legge n. 160/2019).
Aree fabbricabili
L’area fabbricabile, intendendosi per tale quella utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, c. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223), è soggetta ad IMU con base imponibile costituita dal valore venale in comune commercio (determinato al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ovvero dall’adozione degli strumenti urbanistici, ragguagliato al periodo ed alla percentuale di possesso).
Il valore venale in comune commercio deve essere determinato con riguardo a (art. 1, c. 746, Legge n. 160/2019):
-
zona territoriale di ubicazione;
-
indice di edificabilità;
-
destinazione d’uso consentita;
-
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno;
-
prezzi medi rilevati sul mercato per vendite di aree con caratteristiche analoghe.
L’area è da intendersi fabbricabile anche se solo potenzialmente edificabile secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 1, c. 741, Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (art. 1, c. 741, Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
L’area è da considerarsi edificabile (e suscettibile di autonoma tassazione) fino al momento di ultimazione della costruzione di un fabbricato (o all’effettivo utilizzo dello stesso).
Il contribuente può verificare l’edificabilità dell’area mediante richiesta di un certificato di destinazione urbanistica, e procedere al raffronto del valore venale da assoggettare ad imposta con quello eventualmente predeterminato dall’ente locale ai fini dell’accertamento.
Fabbricati gruppo D non accatastati
Per i fabbricati che per caratteristiche risultano classificabili nel gruppo D, ma che non risultano iscritti in catasto al 1° gennaio dell’anno di riferimento del tributo, qualora posseduti da imprese che hanno provveduto alla distinta contabilizzazione in bilancio, la base imponibile è determinata in riferimento a (art. 1, c. 746, Legge 27 dicembre 2019, n. 160):
-
costo di acquisto (comprensivo dei costi incrementativi sostenuti negli anni successivi, al lordo delle quote di ammortamento), come risultante al 1° gennaio (o data di acquisizione qualora successiva);
-
coefficiente di rivalutazione (aggiornato annualmente sulla base di Decreto ministeriale).
Coefficiente rivalutazione immobili gruppo D non accatastati D.M. 8 marzo 2024 |
|
Anno | Coefficiente |
2024 | 1,02 |
2023 | 1,04 |
2022 | 1,17 |
2021 | 1,21 |
2020 | 1,22 |
2019 | 1,22 |
2018 | 1,24 |
2017 | 1,25 |
2016 | 1,25 |
2015 | 1,26 |
2014 | 1,26 |
2013 | 1,26 |
2012 | 1,29 |
2011 | 1,33 |
2010 | 1,35 |
2009 | 1,36 |
2008 | 1,42 |
2007 | 1,47 |
2006 | 1,51 |
2005 | 1,55 |
2004 | 1,64 |
2003 | 1,70 |
2002 | 1,76 |
2001 | 1,80 |
2000 | 1,86 |
1999 | 1,89 |
1998 | 1,92 |
1997 | 1,96 |
1996 | 2,03 |
1995 | 2,09 |
1994 | 2,15 |
1993 | 2,20 |
1992 | 2,22 |
1991 | 2,26 |
1990 | 2,37 |
1989 | 2,47 |
1988 | 2,58 |
1987 | 2,80 |
1986 | 3,01 |
1985 | 3,23 |
1984 | 3,44 |
1983 | 3,66 |
1982 e precedenti | 3,87 |
Capannone industriale iscrivibile alla categoria D/1 non accatastato.
Costo di acquisto sostenuto nel 2016 € 420.000,00
Spese incrementative sostenute nell’anno 2018 € 21.200,00
Spese incrementative sostenute nell’anno 2024 € 12.000,00.
Calcolo base imponibile anno 2024:
Costo di acquisto rivalutato = € 420.000,00 x 1,25 = € 525.000,00;
Spese incrementative anno 2018 rivalutate= € 21.200,00 x 1,24 = € 26.288,00;
Spese incrementative anno 2024 non rilevano (rileveranno sulla base imponibile anno 2025);
Totale Imponibile € 525.000,00 + € 26.288,00 = € 551.288,00;
IMU € 551.288,00 x 8,6‰ = € 4.741,00 (imp. Arrotondato).
L’eventuale rivalutazione del fabbricato (effettuata ai sensi delle Legge n. 413/1991, Legge n. 342/2000, Legge n. 448/2001, Legge n. 266/2005, D.L. n. 185/2008, Legge n. 147/2013, Legge n. 208/2015, Legge n. 232/2016, Legge n. 145/2018, Legge n. 160/2019 e art. 110, D.L. n. 104/2020) rileva quale spesa incrementativa a partire dall’anno di iscrizione in bilancio.
La definizione dell’imposta relativa all’anno in cui è richiesto l’accatastamento del fabbricato classificabile nella “categoria D” da possessori titolari di reddito d’impresa, è da ritenersi solo provvisoriamente determinata con il metodo contabile, dovendosi provvedere ad una successiva riliquidazione sulla base dell’attribuzione della rendita e conseguente conguaglio di imposta ovvero diritto al rimborso della maggiore imposta versata (Cass. 11 maggio 2018, n. 11472).
Per i fabbricati per i quali è stato richiesto l’accatastamento, il calcolo dell’imposta va effettuato sulla base della rendita catastale proposta (Ministero delle Finanze, circ. 18 maggio 2013, n. 3/DF), che diventa in ogni caso definitiva se non rettificata dall’ufficio entro un anno dalla presentazione.
In caso di leasing, qualora per il fabbricato non sia ancora stata presentata istanza per l’accatastamento (con proposta di rendita), il locatore sarà tenuto a fornire al locatario i dati contabili necessari per la determinazione dell’imposta (art. 1, c. 746, Legge n. 160/2019).
In caso di leasing “traslativo”, individuato dalla giurisprudenza nelle ipotesi in cui prevalga il fine di traslare la proprietà del bene piuttosto che la sua mera utilizzazione (Cass. 7 gennaio 1993, n. 65) e riscontrabile qualora il valore economico del bene al termine del contratto risulti apprezzabilmente più elevato del valore di riscatto, dovrà assumersi come base imponibile il valore complessivo del bene ottenuto dalla somma del prezzo di riscatto e della quota capitale di tutte le rate (incluso eventuale maxicanone iniziale).
Fabbricati “merce”
Per le imprese di costruzione è prevista:
-
l’imposizione ad aliquota agevolata per gli anni 2020 e 2021;
-
l’esenzione da imposizione IMU a partire dall’anno 2022.
Le agevolazioni spettano per gli immobili non ancora venduti (art. 1, c. 751, Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Valorizzazione dei piccoli borghi
In favore degli artigiani e degli esercenti attività di commercio al dettaglio in Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, è prevista l’erogazione di un contributo per il pagamento dell’imposta dovuta sugli immobili posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività economica (art. 1, c. 353, Legge n. 234/2021).
Immobili posseduti da Enti non commerciali
Gli immobili posseduti da enti non commerciali pubblici e privati sono esenti dall’IMU se destinati esclusivamente allo svolgimento delle seguenti attività:
Attività | Definizione - D.M. 19 novembre 2012, n. 200 |
Assistenziali | Predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. |
Previdenziali | Attività strettamente funzionali e inerenti all’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie. |
Sanitarie | Dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza (D.P.C.M. 29 novembre 2001). |
Didattiche | Dirette all’istruzione e alla formazione (Legge 28 marzo 2003, n. 53). |
Ricettive | Attività che prevedono l’accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell’apertura nonché, relativamente alla ricettività sociale, quelle dirette a garantire l’esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attività svolte in strutture alberghiere e paralberghiere (art. 9, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79). |
Culturali | Attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte. |
Ricreative | Attività dirette all’animazione del tempo libero. |
Sportive | Attività rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva (art. 6, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36). |
Religiose | Dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana. |
L’esenzione spetta nella misura in cui gli enti esercitano tali attività con modalità non commerciali.
L’esenzione continua ad operare anche in caso di temporanea cessazione di esercizio delle attività previste, purché permanga il carattere di strumentalità all’esercizio di tali attività (art. 1, c. 71, Legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Tale condizione è comprovata dall’adozione di clausole di statutarie in grado di stabilire:
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limiti e vincoli alla distribuzione e/o reinvestimento degli utili;
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devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
Ai fini fiscali le clausole statutarie sono adeguate a soddisfare il requisito della non commercialità dell’attività quando prevedono:
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divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente;
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obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
-
obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 3, D.M. 19 novembre 2012, n. 200).
L’esenzione opera anche qualora gli immobili posseduti dai citati Enti non commerciali siano concessi in comodato ad altri enti non commerciali (art. 1, c. 71, Legge 30 dicembre 2023, n. 213) purché il comodatario:
-
possegga i medesimi requisiti soggettivi (ente non commerciale);
-
eserciti, con modalità non commerciali, un’attività ricompresa tra quelle previste per ottenere l’esenzione (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive o religiose);
-
sia funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente (soggetto passivo IMU).
Gli Enti non commerciali provvedono al versamento dell’imposta (con facoltà di compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate a far data dal 1° gennaio 2020, relativi al medesimo Comune) effettuando il pagamento di 2 rate di pari importo, calcolate sulla base dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno precedente (scadenze ordinarie del 16 giugno e 16 dicembre) nonché procedendo al conguaglio finale entro il 16 giugno dell’anno successivo, sulla base delle aliquote risultanti nel sito internet del Dipartimento delle Finanze pubblicate alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento (art. 1, c. 763, Legge n. 160/2019).
Immobili posseduti da Enti non commerciali - Utilizzo misto - Nel caso di utilizzo misto dell’immobile da parte di Enti non commerciali (anche per attività commerciali), l’esenzione risulterà applicabile proporzionalmente alla porzione di superficie destinata allo svolgimento delle attività non commerciali:
-
provvedendo all’aggiornamento catastale per la porzione di immobile (laddove individuabile);
-
individuando i parametri in grado di determinare la proporzione tra attività commerciale ed attività istituzionale (superficie destinata, numero di addetti, periodi del mese o anno).
La superficie proporzionalmente esente è determinata con riferimento (art. 5, D.M. 19 novembre 2012, n. 200):
-
allo spazio destinato alle attività non commerciali rispetto alla superficie complessiva dei locali utilizzati per le attività dell’ente (qualora l’attività sia organizzata in spazi separati),
-
al numero dei soggetti impiegati per attività non commerciali rispetto al numero di soggetti totali (per attività miste organizzate nei medesimi locali),
-
al numero dei giorni in cui è esercitata attività non commerciale, qualora l’utilizzazione mista sia effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno.
In caso di utilizzo misto si rende necessaria la compilazione della dichiarazione
IMU (Mod. IMU/ENC, Decreto 24 aprile 2024) (100.2.).
Beni comuni
In caso di beni comuni a più soggetti, gli adempimenti relativi all’imposta e i relativi versamenti sono effettuati da chi amministra il bene (art. 1, c. 768, Legge n. 160/2019), pertanto:
-
dall’amministratore di condominio (qualora costituito), per gli immobili condominiali accatastati autonomamente;
-
dal curatore o commissario liquidatore, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa;
-
amministratore del bene, per gli immobili sui quali risultano costituti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà).
67.1.7. Modalità di pagamento
67.1.7.Modalità di pagamentoCiascun soggetto obbligato è tenuto ad effettuare il versamento dell’imposta anche
in relazione agli immobili posseduti in comproprietà (per l’imposta liquidata pro-quota)
(100.3.).
Il versamento dell’imposta va effettuato in 2 rate di pari importo entro il:
-
16 giugno (versamento in acconto);
-
16 dicembre (versamento a saldo).
Ovvero il contribuente può provvedere in unica soluzione (art. 1, c. 762, Legge n. 160/2019) entro il 16 giugno.
L’acconto va calcolato sulla base del primo semestre solare di possesso con applicazione delle aliquote vigenti e delle detrazioni spettanti nell’anno precedente (art. 1, c. 762, Legge n. 160/2019).
La rata di saldo (a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno) va determinata sulla base delle aliquote pubblicate, alla data del 28 ottobre di ciascun anno, nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 1, c. 762, Legge n. 160/2019).
I dati pubblicati nel prospetto delle aliquote disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, assumono piena efficacia prevalendo anche sul contenuto, qualora difforme, del regolamento comunale (art. 1, c. 764, Legge n. 160/2019). Nel caso in cui il Comune non provveda alla pubblicazione dei dati entro il termine del 28 ottobre, risulteranno applicabili il regolamento e le aliquote di base (art. 1, c. 767, Legge n. 160/2019).
Per il solo anno 2023 la pubblicazione della delibera è considerata comunque tempestiva se effettuata entro il 15 gennaio 2024 (art. 1, c. 72, Legge 30 dicembre 2023, n. 213). In tale ipotesi, qualora l’applicazione delle aliquote determini una maggiore imposta,
sarà necessario provvedere al relativo versamento (senza applicazione di sanzioni
e interessi) entro il 29 febbraio 2024 (art. 1, c. 73, Legge 30 dicembre 2023, n. 213). Nel caso, viceversa, in cui l’imposta effettivamente dovuta risulti inferiore a
quanto già versato a saldo sarà necessario produrre una istanza di rimborso secondo
le regole ordinarie (67.1.11.).
Il pagamento può essere effettuato mediante:
-
Mod. F24 (ordinario o semplificato),
-
bollettino postale (c/c postale n. 1008857615) in modalità cartacea o telematica gestita da Poste Italiane Spa;
-
mediante intermediari abilitati alla piattaforma digitale “PagoPA” (tale modalità sarà operativa solo a seguito dell’emanazione del previsto decreto interministeriale) (art. 1, c. 765, Legge n. 160/2019);
-
autorizzazione di addebito permanente sul c/c bancario o postale (qualora tale modalità sia espressamente deliberata dall’Ente Territoriale).
In tutti i casi andranno indicati, nelle apposite sezioni:
-
dati anagrafici dell’obbligato;
-
numero degli immobili;
-
tipologia degli immobili;
-
codice catastale del Comune (se si utilizzano i bollettini andrà compilato un bollettino postale differente per ogni Comune cui è destinato il tributo);
-
se si tratta di acconto e/o saldo e anno di competenza;
-
se si tratta di importi versati a seguito di ravvedimento operoso;
-
se gli immobili risultano variati rispetto alla precedente dichiarazione.
Se il soggetto obbligato è residente all’estero è possibile provvedere al versamento anche mediante bonifico bancario o vaglia postale internazionale (Dipartimento delle Finanze, circ. 18 maggio 2012, n. 3/DF).
L’importo deve essere arrotondato all’unità di euro:
-
per eccesso, se uguale o superiore a 50 centesimi;
-
per difetto se inferiore a 50 centesimi (art. 1, c. 166, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Il pagamento non è dovuto se l’imposta risulta non superiore a 12 euro (opportuno tuttavia consultare il regolamento comunale per verificare differenti limiti (art. 1, c. 168, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Se la sola rata di acconto risulta inferiore a detto limite andrà liquidata l’intera imposta alla scadenza del saldo (ris. 12 aprile 2012, n. 35/E).
Immobili gruppo D - Qualora il Comune abbia deliberato una aliquota aggiuntiva per gli immobili di categoria D, il tributo andrà versato con due distinti codici tributo (cod. 3925 per la quota pari allo 0,76 di competenza dello Stato, cod. 3930 per l’eventuale aliquota aggiuntiva deliberata dal Comune).
Immobili in multiproprietà o posseduti in ambito di condominio - Il versamento va effettuato dall’Amministratore della comunione (o del Condominio) con diritto di rivalsa sui singoli titolari.
Codici tributo (ris. 29 maggio 2020, n. 29/E) |
||
Tipologia immobile | Competenza | Codice F24 |
Abitazione principale e relative pertinenze | Comune | 3912 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | Comune | 3913 |
Terreni | Comune | 3914 |
Aree fabbricabili | Comune | 3916 |
Altri fabbricati | Comune | 3918 |
Interessi da accertamento | Comune | 3923 |
Sanzioni da accertamento | Comune | 3924 |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | Stato | 3925 |
Comune | 3930 | |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alle vendite | Comune | 3939 |
67.1.8. Dichiarazione
67.1.8.DichiarazioneLa dichiarazione IMU va presentata in seguito all’acquisizione del possesso degli immobili e qualora siano
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1, c. 769, Legge n. 160/2019), utilizzando il modello di dichiarazione IMU/IMPi ovvero il Mod. IMU ENC se presentata da un ente non commerciale (D.M. 24 aprile 2024). La dichiarazione va resa esclusivamente nei casi in cui si siano generate variazioni
non già conoscibili al Comune interessato (D.M. 24 aprile 2024) (
100.1.).
Non risulta pertanto necessario presentare la dichiarazione in relazione a:
-
acquisto, vendita, trasferimenti immobiliari per i quali il Notaio rogante (o altro soggetto abilitato) abbia provveduto alla regolare trascrizione a mezzo del Modello Unico Informatico (MUI);
-
variazioni dei dati di classamento o di rendita;
-
mutamento delle condizioni del requisito di abitazione principale;
-
pertinenze dell’abitazione principale.
Non risulta inoltre necessaria la presentazione della dichiarazione per godere delle esenzioni e/o riduzioni di aliquota relative a:
-
fabbricati posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
-
fabbricati rurali ad uso strumentale;
-
immobili locati a canone concordato (art. 1, c. 760, Legge n. 160/2019).
La presentazione della dichiarazione si rende necessaria viceversa nei seguenti casi:
Casi di presentazione della dichiarazione IMU | ||
Finalità comunicazione |
Fattispecie | Note |
Riduzione dell’imposta |
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati | La mancata presentazione, tuttavia, non può generare applicazione di sanzioni o disconoscimento del beneficio (Cass. 21 settembre 2016, n. 18453). |
Fabbricati di interesse storico od artistico | ||
Immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado che la adibiscono ad abitazione principale | (art. 1, c. 747, lett. c), Legge n. 160/2019 | |
Immobili oggetto di occupazione abusiva (violazione di domicilio e/o invasione di terreni o edifici) in relazione alla quale risulti presentata denuncia all’autorità giudiziaria o iniziata l’azione giudiziaria penale | La dichiarazione va presentata in modalità esclusivamente telematica (D.M. 24 aprile 2024). | |
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o IAP | La dichiarazione va presentata in caso di acquisto o perdita dei requisiti di coltivatore diretto o IAP | |
Immobili non produttivi di reddito fondiario | Immobili per i quali il Comune ha facoltà di introdurre aliquote agevolate |
|
Immobili posseduti da soggetti IRES | Immobili per i quali il Comune ha facoltà di introdurre aliquote agevolate | |
Immobili locati o affittati | ||
Immobili “merce” | ||
Immobili in leasing | ||
Mutamenti della titolarità |
Immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali | |
Mutamento destinazione di terreno agricolo in area fabbricabile | ||
Atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente ad oggetto un’area fabbricabile | Da dichiarare qualora il Comune non abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili o se in presenza delle stesse il contribuente non abbia inteso adeguarsi | |
Area divenuta edificabile a seguito demolizione di un fabbricato | ||
Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria | Soggetto tenuto al versamento l’assegnatario |
|
Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa o è variata la destinazione ad abitazione principale | Ipotesi che ricorre nella circostanza di parziale utilizzazione o adibizione ad abitazione principale nel corso dell’anno | |
Immobile concesso in locazione dagli IACP o altri enti di edilizia residenziale pubblica | ||
Immobile esente per utilizzazione da parti di enti pubblici e privati | Svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive | |
Immobile classificabile nel gruppo castale D, non iscritto in catasto o iscritto senza attribuzione di rendita, posseduto da imprese e distintamente contabilizzato | ||
Immobile dichiarato inagibile o inabitabile e successivamente recuperato per essere destinato ad attività assistenziali | ||
Riunione di usufrutto non dichiarata in catasto | ||
Immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione | ||
Estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie non dichiarata in catasto | ||
Parti comuni censibili di un condominio | Presentata dall’amministratore di condominio | |
Immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) | Presentata dall’amministratore di condominio o della comunione |
|
Acquisto o cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori) |
La dichiarazione va in ogni caso presentata qualora, per qualsiasi evenienza, il contribuente non abbia provveduto ad aggiornare correttamente la banca dati catastale (All. 1, D.M. 29 luglio 2022).
La dichiarazione (cartacea o telematica) va presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati (nel caso in cui la superficie di un immobile insista su territori di Comuni diversi si dovrà far riferimento al superficie prevalente).
Immobile in comproprietà tra i coniugi - Nel caso di comproprietà dell’immobile tra coniugi, nel quale risiede e dimora uno solo dei coniugi, lo stesso dovrà dichiarare la spettanza dell’agevolazione (All. 1, D.M. 29 luglio 2022).
In caso di separazione legale o divorzio ed assegnazione dell’immobile, il coniuge assegnatario dovrà presentare la dichiarazione esclusivamente nell’ipotesi in cui l’immobile destinato ad abitazione principale non sia situato né nel Comune di nascita, né in quello di celebrazione del matrimonio (giacché in questi casi l’acquisizione del diritto di abitazione, anche ai fini tributari, avviene d’ufficio).
Soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione
La dichiarazione va resa sia dal soggetto che ha acquisito lo status di soggetto passivo sia da quello che, a seguito della variazione intervenuto, cessa di esserlo.
In caso di titolarità di più soggetti, la dichiarazione va resa da ciascuno di essi per la quota al medesimo spettante (All. 1, D.M. 29 luglio 2022), salvo i casi di:
-
costituzione del condominio; obbligo di presentazione da parte dell’amministratore;
-
contratti di leasing; la locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile (anche da costruire) comporta l’obbligo dichiarativo solo a carico del locatario (entro 90 giorni dalla stipula del contratto). La società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo. In caso di risoluzione anticipata o mancato esercizio del diritto di riscatto, la condizione di nuova soggettività passiva del tributo va dichiarata da entrambi entro 90 giorni;
-
custode cautelare o amministratore giudiziario di beni immobili. Ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione solo se previsto dal giudice.
Nel caso di più soggetti titolari di diritti reali sul medesimo immobile sono obbligati alla dichiarazione tutti i contitolari in ragione della propria quota posseduta, salvo facoltà di presentare dichiarazione congiunta da uno qualsiasi dei titolari, purché comprensiva di tutti i contitolari (All. 1, D.M. 29 luglio 2022).
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione va presentata con riferimento all’anno in cui si è manifestata (o mutata) la condizione e produce i suoi effetti anche per gli anni successivi, mediante compilazione della modulistica reperibile sul sito internet del Ministero delle Finanze o presso gli uffici tributi dei Comuni (approvata con D.M. 29 luglio 2022).
Il modello va presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo (art. 1, c. 769, Legge n. 160/2019) a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o si è verificata una variazione rilevante ai fini della determinazione dell’imposta, al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati (quantomeno in relazione alla superficie prevalente) (art. 6, D.M. 29 luglio 2022) con una delle seguenti modalità:
-
consegna diretta presso l’ufficio tributi del Comune (che è tenuto a rilasciare ricevuta);
-
posta raccomandata senza ricevuta di ritorno (la data di spedizione è considerata la data di presentazione);
-
trasmissione PEC;
-
trasmissione mediante canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel.
Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale
nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, utilizzano il Modello IMU/ENC con modalità di trasmissione esclusivamente telematiche tramite i servizi “Entratel”
o “Fisconline” (]Decreto 24 aprile 2024) (100.2.) (art. 1, c. 770, Legge n. 160/2019).
67.1.9. Alternatività IMU - Imposte sui redditi
67.1.9.Alternatività IMU - Imposte sui redditiQualora l’immobile non sia produttivo di reddito, al fine di evitare una doppia imposizione, è stabilita una alternatività tra imposta locale sugli immobili e imposte sul reddito.
Tipologia immobile e fattispecie | IMU | Imposte sui redditi |
Abitazione principale con requisiti esenzione | Esente | Neutralizzato (deduzione pari all’imponibile) |
Abitazione principale senza requisiti esenzione | Soggetta | Esente |
Altri fabbricati ad uso abitativo situati nello stesso Comune dell’abitazione principale | Soggetti | 50% |
Altri fabbricati non locati | Soggetti | Esente |
Altri fabbricati locati a canone concordato | Soggetti con riduzione del 25% della base imponibile | Soggetti con riduzione del 30% della base imponibile |
Terreni agricoli senza requisiti esenzione ed aree edificabili (non affittati) | Soggetti | Esente |
Terreni agricoli senza requisiti esenzione ed aree edificabili (affittati) | Soggetti | Soggetti |
67.1.10. Sanzioni
67.1.10.SanzioniRisultano applicabili le seguenti sanzioni (art. 1, c. 774 e 775, Legge n. 160/2019):
-
omessa presentazione della dichiarazione: sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta o del diritto dovuti (con un minimo di 50 euro);
-
dichiarazione infedele: sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50;
-
omesso o insufficiente versamento dell’imposta: sanzione amministrativa pari al 25%.
Risultano, inoltre, applicabili:
-
la riduzione delle sanzioni, qualora entro il termine per ricorrere alle Corti di giustizia tributaria intervenga acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo (se dovuto), della sanzione e degli interessi (art. 1, c. 775, Legge n. 160/2019);
-
l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).
67.1.11. Accertamento
67.1.11.AccertamentoL’accertamento e la riscossione del tributo sono di competenza del Comune che può procedere a:
-
rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli;
-
rettifica dei parziali o ritardati versamenti;
-
accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;
-
notifica al contribuente della rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
-
contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla commissione della violazione (art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).
Gli interessi sono computati con decorrenza dal giorno in cui l’imposta è diventata esigibile nella misura determinata da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale (art. 1, c. 165, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Gli avvisi di accertamento in tema di imposte locali devono contenere la manifestazione espressa di (art. 1, c. 162, Legge 27 dicembre 2006, n. 296):
-
motivazioni;
-
presupposti di fatto;
-
ragioni giuridiche che li hanno determinato;
-
conoscenza da parte del contribuente di ogni atto richiamato;
-
indicazione del responsabile del procedimento;
-
indicazione dell’autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere istanza di riesame in autotutela o ricorso;
-
indicazione dei termini di pagamento o proposizione del ricorso.
I Comuni conservano prerogativa delle attività di accertamento e riscossione anche per l’imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservandosi la spettanza delle maggiori somme riscosse a titolo di imposta, interessi e sanzioni (art. 1, c. 744, Legge n. 160/2019).
Per la riscossione, il Comune può avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale (art. 2, c. 2, D.L. n. 193/2016).
In tal caso, gli atti di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020 (riferiti
a rapporti pendenti alla stessa data) costituiscono titolo idoneo all’esecuzione forzata,
c.d. “accertamento esecutivo” (71.7.) (art. 1, c. 792, Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Nel caso di riscossione coattiva di tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).
Accertamento con adesione
È fatta salva la facoltà per il Comune di introdurre nel proprio regolamento l’istituto
dell’accertamento con adesione del contribuente (
72.1.) (art. 1, c. 792, Legge n. 160/2019).
Rimborsi
In caso di versamenti eccedenti il dovuto (ovvero in relazione ad imputazioni erronee o duplicazioni di versamento) è necessario presentare istanza di rimborso entro 5 anni dal giorno del versamento (o dalla data di accertamento del diritto alla restituzione) direttamente al Comune.
L’Ente locale è tenuto ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza (art. 1, c. 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
67.1.12. IMIS
67.1.12.IMISNei Comuni della Provincia di Trento, in sostituzione dell’IMU (e della TASI) è istituita l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) (Legge provinciale, 30 dicembre 2014, n. 14).
La base imponibile è costituita dalla rendita catastale che non va rivalutata ed alla quale vanno applicati i seguenti moltiplicatori:
Immobili | Coeff. moltiplicazione |
Fabbricati classificati nel gruppo A (esclusi A/10) e nelle categorie C/2, C/6, C/7 | 168 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5 | 84 |
Fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C/3, C/4, C/5 | 147 |
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 | 68,25 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 | 57,75 |
Alla base imponibile così ottenuta risultano applicabili le seguenti aliquote d’imposta:
-
0,35% per l’abitazione principale in categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze (massimo due) iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con detrazione di euro 390,14;
-
0,79% per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/9 nonché D/1 con rendita castatale superiore ad euro 75.000, D/7 e D/8 con rendita castatale superiore ad euro 50.000;
-
0,55% per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/2 e A/10, nonché, per gli immobili di cat. D/1 con rendite catastali non superiori ad euro 75.000, di cat. D/7 e D/8 con renditi catastali non superiori ad euro 50.000;
-
0,10% per i fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita superiore ad euro 25.000 (detrazione dalla rendita 1.500 euro);
-
0,49% per un solo fabbricato (esclusi quelli di cat. A/1, A/8 e A/9) concesso in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta e ai parenti di secondo grado in linea retta adibito ad abitazione principale (residenza e dimora) e relative pertinenze (massimo due appartenenti alle categorie C/2, C/6, C/7) concesse in uso gratuito (comodato);
-
0,895% per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati.
Risultano esenti da imposizione i fabbricati:
-
destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (massimo due in categoria C/2, C/6, C/7) ad eccezione dei fabbricati rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
-
strumentali all’attività agricola con rendita inferiore o uguale ad euro 25.000;
-
destinati ed utilizzati come scuola paritaria;
-
aree edificabili che, in base alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale, consentono esclusivamente l’ampliamento di fabbricati esistenti;
-
iscritti o iscrivibili al catasto in categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie;
-
concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.
67.1.13. IMI
67.1.13.IMINella Provincia autonoma di Bolzano è vigente l’IMI Imposta municipale sugli immobili, in sostituzione dell’IMU e della TASI (Legge provinciale, 23 aprile 2014, n. 3).
La procedura di calcolo della base imponibile risulta del tutto analoga a quella prevista
per l’IMIS (67.1.12.) anche con riguardo i coefficienti di moltiplicazione delle rendite catastali.
Sono stabilite aliquote comprese tra lo 0,2% e l’1,56% con detrazioni previste per l’abitazione principale modulate anche in relazione alla composizione del nucleo familiare ed alla presenza di componenti con disabilità gravi.
Il versamento dell’imposta è effettuato in 2 rate annuali (16 giugno e 16 dicembre) a mezzo del Mod. F24. L’imposta non risulta dovuta qualora di importo annuale complessivo non superiore a 10 euro.
67.1.14. ILIA
67.1.14.ILIANella Regione Friuli-Venezia Giulia è istituita, con decorrenza 1° gennaio 2023, l’Imposta Locale Immobiliare Autonoma applicabile dai Comuni della Regione in sostituzione dell’IMU e della TASI (Legge regionale, 14 novembre 2022, n. 17).
La base imponibile è costituita dalla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% e con applicazione dei seguenti coefficienti di moltiplicazione:
Immobili | Coeff. moltiplicazione |
Fabbricati classificati nel gruppo A (esclusi A/10) e nelle categorie C/2, C/6, C/7 | 160 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5 | 80 |
Fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C/3, C/4, C/5 | 140 |
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 | 65 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 | 55 |
Per i seguenti immobili, viceversa, la base imponibile è così determinata:
Immobili | Criterio di determinazione |
Fabbricati non iscritti in catasto e classificabili nel gruppo catastale D | Decreto ministeriale immobili Gruppo D non accatastati (![]() |
Fabbricati ceduti in leasing | Valore risultanti dalle scritture contabili del locatore |
Aree fabbricabili | Valore venale in comune commercio |
Immobili oggetto di demolizione o di interventi di recupero | Valore area fabbricabile |
Terreni agricoli | Reddito dominicale rivalutato del 25% con applicazione del coefficiente di moltiplicazione
pari a 135 |
Aliquote
Le aliquote d’imposta sono stabilite in via ordinaria, salvo la facoltà del Comune di regolamentare aumenti o diminuzioni delle stesse entro i limiti stabiliti.
Tipologia | Aliquota base stabilita | Modificabile dal Comune entro i limiti |
|
Minimo | Massimo | ||
Aliquota ordinaria | 0,86% | Azzeramento | 1,06% |
Aliquota ridotta (per abitazioni principali cat. A/1, A/8, A/9) | 0,50% (con detrazione di euro 200) |
Azzeramento | 0,60% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% | Azzeramento | Non modificabile |
Terreni agricoli | 0,76% | Azzeramento | 1,06% |
Aree fabbricabili | 0,86% | Azzeramento | 1,06% |
Fabbricati strumentali all’attività economica (A/10, A/11, C/1, C/3, C/5, nonché i fabbricati iscritti nel gruppo B e D) | 0,86% | Azzeramento | 0,96% |
Riduzioni/Esenzioni
-
Risultano esentati dall’imposta: l’abitazione principale (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);
-
immobili posseduti dallo Stato, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dai Comuni della Regione e dagli enti locali con funzioni istituzionali (associazioni tra enti, consorzi ed enti del SSN), nonché appartenenti a Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali (laddove l’esenzione sia prevista in base ad accordi internazionali);
-
fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
-
fabbricati con destinazione ad usi culturali;
-
fabbricati destinati all’esercizio del culto e loro pertinenze;
-
fabbricati posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.
-
fabbricati “merce”;
-
terreni agricoli (come qualificati ai fini IMU
67.1.5.).
Sono infine previste riduzioni della base imponibile (nella misura del 50%) per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili o inabitabili e per unità abitative concesse in comodato ai parenti (primo grado in linea retta) che le utilizzano come abitazione principale, nonché riduzioni dell’imposta per abitazioni locate a canone concordato (aliquota prevista applicabile nella misura del 75%) e per abitazioni possedute da pensionati non residenti (aliquota prevista applicabile nella misura del 50%).
Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato mediante Mod. F24 (ordinario o semplificato), utilizzando i seguenti codici tributo (ris. 23 febbraio 2023, n. 10/E e ris. 12 marzo 2024, n. 16/E):
Tipologia immobile | Codice F24 |
Abitazione principale e relative pertinenze | 5900 |
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale | 5901 |
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale e ulteriori al primo | 5902 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 5903 |
Terreni | 5904 |
Aree fabbricabili | 5905 |
Altri fabbricati | 5909 |
Fabbricati strumentali gruppo D | 5906 |
Fabbricati non strumentali gruppo D | 5907 |
Altri fabbricati strumentali | 5908 |
Sanzioni da accertamento | 5911 |
Interessi da attività di accertamento | 5910 |
67.2. Tassa rifiuti (TARI)
67.2.Tassa rifiuti (TARI)La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TARI ha sostituito la TARES, nonché i precedenti tributi aventi medesimo presupposto (TARSU, TIA1, TIA2).
I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo (TARIP).
67.2.1. Soggetti passivi
67.2.1.Soggetti passiviSono obbligati al pagamento della TARI gli utilizzatori di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria (art. 1, c. 644, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Nel caso di utilizzo di locali multiproprietà o centri commerciali integrati, il responsabile del versamento per le aree comuni e per le aree scoperte concesso in uso esclusivo ai singoli utilizzatori (o possessori) è il gestore dei servizi comuni (per le aree coperte in uso esclusivo restano obbligati i singoli detentori).
Soggetti esclusi
Non sono tenuti all’obbligazione tributaria i soggetti che detengono temporaneamente locali o aree scoperte per periodi non superiori a 6 mesi.
In tal caso, obbligato al pagamento resta il possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie) (art. 1, c. 643, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Se la detenzione del locale o dell’area è inferiore nell’anno solare a 6 mesi, ma è protratta continuativamente nell’anno successivo, il tributo è dovuto per l’intero periodo.
67.2.2. Oggetto del tributo
67.2.2.Oggetto del tributoIl tributo è dovuto in relazione alle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, parametrato sulla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, c. 645, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
La TARI si applica sulle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Per le unità a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune avrà facoltà di considerare assoggettabile alla TARI una superficie pari all’80% di quella catastale, ad avvenuto allineamento dei dati catastali con i dati della toponomastica.
Esclusioni
Non rilevano, nella determinazione del tributo:
-
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
-
le aree comuni condominiali (portici, cortile, lavanderia comune, ecc. di cui all’art. 1117 c.c.), salvo che non siano detenute o occupate in via esclusiva (risulta pertanto assoggettato alla TARI l’alloggio del portiere);
-
le superfici dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori (purché risulti dimostrabile lo smaltimento effettuato in conformità delle norme vigenti).
L’esenzione dalla tassazione delle superfici occupate da rifiuti speciali smaltiti in proprio dal produttore è subordinata alla delimitazione di tali aree ed al possesso di documentazione idonea come definita dal Comune impositore (Cass. 13 aprile 2018, n. 9214).
Immobili posseduti dalla Santa Sede - L’imposta non risulta dovuta per gli immobili la cui proprietà è stata trasferita dallo Stato alla Santa Sede in seguito alla sottoscrizione del Trattato dell’11 febbraio 1929 (basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo in Roma, palazzo pontificio di Castel Gandolfo ecc..), a partire dal 21 dicembre 2021 ed in relazione ai periodi di imposta per i quali non risultano decorsi i termini di accertamento o comunque per pendenze non già definite con sentenza passata in giudicato (art. 5, D.L. n. 146/2021).
67.2.3. Tariffe
67.2.3.TariffeLe tariffe del tributo sono determinate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte (D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158), e sono distinte in:
-
domestiche: applicabili alle sole abitazioni familiari;
-
non domestiche: applicabili a tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Si evidenzia che alla TARI non si applica il divieto di aumento dei tributi comunali stabilito, per gli anni 2016, 2017 e 2018, dall’art. 1, c. 26, Legge n. 208/2015.
Determinazione delle tariffe
Le componenti tariffarie del tributo devono essere determinate dal Comune in modo da poter assicurare la copertura del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, adottando uno dei criteri di definizione:
-
metodo normalizzato (D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158);
-
secondo il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga” (UE, Direttiva n. 2008/98/CE).
Alle tariffe determinate dal Comune occorre aggiungere il tributo provinciale, per le funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA), da calcolarsi percentualmente (nella misura del 5%) sull’importo della TARI (art. 1, c. 666, Legge 27 dicembre 2013, n. 147; MEF, Decreto 1° luglio 2020).
Riduzioni
La TARI è dovuta nella misura ridotta di 2/3 per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti ed iscritti all’AIRE, titolari di pensioni estere maturate in regime di convenzione internazionale con l’Italia (mediante totalizzazione internazionale), purché non locata o concessa in comodato d’uso (art. 1, c. 48, Legge n. 178/2020).
La riduzione delle aliquote risulta adottabile dal Comune mediante specifiche delibere comunali per le seguenti fattispecie (art. 1, c. 659, Legge n. 147/2013):
-
abitazione con unico occupante;
-
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
-
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
-
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;
-
fabbricati rurali ad uso abitativo.
Il Comune, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, ha facoltà di introdurre ulteriori ipotesi di riduzione tra le quali:
-
riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
-
riduzione delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, che cedono a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l’alimentazione animale.
Sospensione del servizio - In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, o di interruzione per motivi sindacali (scioperi) o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente (riconosciuta dall’autorità sanitaria), la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa.
Nelle zone in cui la raccolta non è effettuata, la misura massima della TARI dovuta è fissata nel 40% della tariffa (proporzionabile alla distanza dal più vicino punto di raccolta).
Grava tuttavia sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione dell’imposta (Cass. 21 febbraio 2023, n. 5433 e Cass. 9 novembre 2023, n. 31188).
Gli enti territoriali possono stabilire specifiche riduzioni delle tariffe, fino ad un massimo del 20%, qualora il soggetto passivo adempia al pagamento mediante autorizzazione permanente all’addebito (SDD) sul proprio conto corrente bancario o postale (art. 118-ter, D.L. n. 34/2020).
Aree pubbliche
I soggetti che utilizzano temporaneamente aree pubbliche (con o senza autorizzazione) sono soggetti al tributo calcolato in base alla tariffa giornaliera (tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata in misura non superiore al 100% - art. 1, c. 663, Legge n. 147/2013).
L’occupazione è da considerarsi temporanea quando si protrae per periodi non superiori a 182 giorni nel corso dello stesso anno solare.
67.2.4. Tariffa corrispettivo (TARIP)
67.2.4.Tariffa corrispettivo (TARIP)I Comuni che hanno predisposto sistemi di raccolta rifiuti che prevedono metodi di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti conferiti dal singolo produttore, possono prevedere la sostituzione della TARI con applicazione di corrispettivo TARIP (tariffa puntuale) composto da una componente fissa ed una variabile (art. 1, c. 668, Legge n. 147/2013).
Il sistema di rilevazione puntuale deve consentire:
-
l’identificazione univoca dell’utenza;
-
la misurazione della quantità dei rifiuti conferiti (peso, volume);
-
la registrazione del numero dei conferimenti.
67.2.5. Modalità di pagamento
67.2.5.Modalità di pagamentoIl versamento della TARI (100.6.) deve avvenire secondo indicazioni e scadenze disciplinate dal Comune impositore,
che deve tuttavia prevedere almeno 2 rate a scadenza semestrale (art. 1, c. 688, Legge n. 147/2013).
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il pagamento può avvenire mediante:
-
Mod. F24 (ordinario o semplificato);
-
bollettino postale (sul c/c indicato dal Comune);
-
mediante intermediari abilitati (o accesso diretto) alla piattaforma digitale “PagoPA” (D.M. 21 ottobre 2020);
-
autorizzazione di addebito permanente sul c/c bancario o postale (qualora tale modalità sia espressamente deliberata dall’ente territoriale).
CODICI TRIBUTO | |
Tipologia immobile | Codice F24 (ris. n. 45/2014) |
TARI | 3944 |
Interessi | 3945 |
Sanzioni | 3946 |
Tariffa | 3950 |
Interessi tariffa | 3951 |
Sanzioni tariffa | 3952 |
Il versamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, va versato separatamente mediante esposizione dei seguenti codici tributo:
CODICI TRIBUTO | |
Tipologia immobile | Codice F24 (ris. n. 5/2021) |
TEFA - Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente |
TEFA |
Interessi | TEFN |
Sanzioni | TEFZ |
67.2.6. Dichiarazione
67.2.6.DichiarazioneI soggetti passivi sono tenuti a presentare una dichiarazione da redigere sulla modulistica predisposta dal Comune di riferimento, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, ed ha effetto anche per i periodi di imposta successivi salvo non intervengano modifiche dei dati già dichiarati in grado di determinare un ammontare del tributo differente.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti (art. 1, c. 684, Legge n. 147/2013).
Nelle dichiarazioni relative ad immobili a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente (art. 1, c. 685, Legge n. 147/2013).
67.2.7. Accertamento
67.2.7.AccertamentoAl funzionario responsabile designato dall’Ente locale, competono le funzioni di organizzazione, accertamento e riscossione del tributo.
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, al funzionario responsabile sono attribuite facoltà di (art. 1, c. 693, Legge n. 147/2013):
-
inviare questionari al contribuente;
-
richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
-
disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.
La rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete può essere accertata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della data di presentazione della denuncia (o data entro la quale andava presentata la denuncia omessa).
67.3. Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero (IVIE)
67.3.Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero (IVIE)Il possesso di immobili situati all’estero, da parte di soggetti residenti fiscalmente
in Italia, costituisce presupposto per l’Imposta patrimoniale sul Valore degli Immobili all’Estero (IVIE).
67.3.1. Soggetti passivi
67.3.1.Soggetti passiviSono soggetti all’imposta i seguenti soggetti residenti in Italia, direttamente o attraverso intermediari residenti (ad esempio, società, fondazioni o trust) che agiscono quali soggetti interposti (il possesso di immobili all’estero da parte di altri soggetti con personalità giuridica incide esclusivamente nella determinazione del reddito di impresa) (art. 19, c. 14, D.L. n. 201/2011; circ. 2 luglio 2012, n. 28/E):
-
persone fisiche;
-
Enti non commerciali;
-
Società semplici;
-
Società in nome collettivo (S.n.c.);
-
Società in accomandita semplice (S.a.s.);
-
Società equiparate (ad es. associazioni professionali).
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno acquisito soggettività passiva all’imposta solamente a partire dal 1° gennaio 2020.
I suddetti soggetti risultano obbligati qualora siano:
-
proprietari o titolari di altro diritto reale sugli immobili esteri;
-
concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
-
locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).
67.3.2. Oggetto dell’imposta
67.3.2.Oggetto dell’impostaIl possesso a qualunque titolo di immobili situati all’estero:
-
fabbricati;
-
aree fabbricabili;
-
terreni.
Sono esclusi dal pagamento dell’imposta, in relazione agli immobili detenuti all’estero (a titolo di proprietà o altro diritto reale), le persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione estera, che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Comuni minori (con popolazione non superiore a ventimila abitanti) appartenenti al territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia, ovvero in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel periodo agosto 2016-gennaio 2017, optando per la tassazione sostitutiva dei proventi esteri (art. 24-ter, D.P.R. n. 917/1986).
Sono esclusi dall’applicazione del tributo, salvo che le medesime non risultino classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 19, c. 15-bis, n. 201/2011):
-
l’abitazione principale e le relative pertinenze;
-
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il requisito di abitazione principale all’estero, per soggetto residente fiscalmente in Italia, può ben sussistere nelle ipotesi di soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o per un suo ente locale (residenza fiscale in Italia in deroga ai criteri del TUIR in base ad accordi internazionali ratificati - Provv. 5 giugno 2012).
67.3.3. Determinazione dell’imposta
67.3.3.Determinazione dell’impostaL’imposta è dovuta in proporzione a:
-
quota di possesso;
-
periodo dell’anno nel quale si è protratto il possesso (computando per mese intero quello nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).
La base imponibile è costituita dal costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile (art. 19, c. 15, n. 201/2011).
Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione (circ. 2 luglio 2012, n. 28/E).
Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore da prendere a base di calcolo è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.
Per gli immobili situati in Paesi UE o SEE, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da assumere sarà quello o catastale adottando i criteri ivi previsti per la determinazione e rivalutazione della base imponibile ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale.
Credito di imposta
Al fine di evitare la doppia imposizione sull’immobile detenuto all’estero è possibile dedurre ai fini IVIE, a titolo di credito di imposta, l’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale corrisposta nello Stato in cui è situato l’immobile.
Paese | Imposta presa a riferimento per la determinazione del valore imponibile | Imposte patrimoniali detraibili |
Austria | Grundsteuer | Grundsteuer |
Belgio | Précompte immobilier/ Onroerende Voorheffing |
|
Bulgaria | Danak varhu nedvizhimite imoti | Danak varhu nedvizhimite imoti |
Cipro | Foros akinitis periousias | Foros akinitis periousias |
Danimarca | Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; Kommunal og amtskommunal grundskyld |
Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; Kommunal og amtskommunal grundskyld |
Estonia | Maamaks | Maamaks |
Finlandia | Kiinteistövero/ Fastighetsskatt |
Kiinteistövero/ Fastighetsskatt |
Francia | - | Tax foncière - Impôt de Solidarité sur la Fortune |
Germania | Grundsteuer | Grundsteuer |
Grecia | Foros akinitis periousias | Foros akinitis periousias |
Irlanda | The rates |
|
Islanda | Fasteignagjöld | Fasteignagjöld |
Lettonia | Nekustamā īpašuma nodoklis |
Nekustamā īpašuma nodoklis |
Lituania | Nekilnojamojo turto mokestis | Nekilnojamojo turto mokestis |
Lussemburgo | Impôt foncier | Impôt foncier |
Malta | ||
Norvegia | Eiendomsskatt | Eiendomsskatt - Formuesskatt |
Olanda | Onroerendzaak belasting | Onroerendzaak belasting |
Polonia | Podatek od nieruchomości | Podatek od nieruchomości |
Portogallo | Imposto Municipal sobre Imóveis | Imposto Municipal sobre Imóveis |
Regno Unito | Council Tax | |
Rep.ceca | Daň z nemovitostí | Daň z nemovitostí |
Romania | Taxa pe cladiri | Taxa pe cladiri |
Slovacchia | Dan z nehnutelnosti | Dan z nehnutelnosti |
Slovenia | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje več je vrednosti |
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje več je vrednosti |
Spagna | Impuesto sobre Bienes Inmuebles |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles |
Svezia | Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift |
Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift |
Ungheria | Epítményadò | Epítményadò |
Costituisce credito di imposta anche l’imposta patrimoniale assolta in paesi extra UE o SEE, quali ad esempio quella relativa ad immobili situati:
-
negli Stati Uniti, la Real property tax;
-
in Argentina, la Impuesto inmobiliario;
-
in Svizzera, l’Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’Imposta immobiliare;
-
in Russia, la Tassa sulla proprietà delle persone fisiche, Налог на имущество физических лиц.
Aliquote
Le aliquote dell’imposta sono differenziate in base alla destinazione dell’immobile (art. 19, c. 15 e c. 15-bis, D.L. n. 201/2011):
Tipologia immobile | Percentuale IVIE | Detrazioni |
Generalità degli immobili (l’imposta è dovuta solo l’importo risulta superiore alla franchigia di 200 euro) | 1,06%1 | - |
Immobili adibiti ad abitazione principale od assegnati al coniuge separato/divorziato (abitazioni “di lusso”) | 0,40% | € 200 |
1 La percentuale applicabile fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 0,76% |
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
67.3.4. Versamento dell’imposta
67.3.4.Versamento dell’impostaIl versamento dell’imposta segue le medesime regole e scadenze previste per l’IRPEF
(art. 19, c. 17, D.L. n. 201/2011) (100.5.):
-
versamento in acconto (2 rate);
-
versamento a saldo;
-
misura minima 12 euro.
Codici tributo | |
Tipologia immobile | Codice F24 (ris. n. 26/2020) |
IVIE - saldo | 4041 |
IVIE - prima rata acconto | 4044 |
IVIE - seconda rata acconto (o acconto in unica soluzione) | 4045 |
IVIE Soc. Fiduciarie - saldo | 4042 |
IVIE Soc. Fiduciarie - acconto | 4046 |
Qualora gli adempimenti di applicazione e versamento dell’imposta vengano eseguiti mediante soggetti intermediari residenti che non abbiano già provveduto ad applicare ritenuta od imposta sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a fornire la relativa provvista. In mancanza gli intermediari sono tenuti ad effettuare segnalazioni nominative nella dichiarazione dei sostituti di imposta (art. 19, c. 14, D.L. n. 201/2011).
67.3.5. Obblighi dichiarativi
67.3.5.Obblighi dichiarativiI contribuenti residenti che possiedono un immobile all’estero sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, a prescindere dalla determinazione dell’imposta, in osservanza alle prescrizioni in tema di monitoraggio fiscale delle attività patrimoniale estere.
Il calcolo dell’imposta va riportato nel quadro RW del Mod. Redditi PF.
La segnalazione riportata nel quadro RW non va ripetuta nelle dichiarazioni dei redditi successive, salvo non siano intervenute variazioni dei dati già denunciati (art. 4, c. 3, D.L. n. 167/1990).
67.3.6. Accertamento
67.3.6.AccertamentoL’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi relative all’IVIE (nonché le procedure per il contenzioso) seguono le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 19, c. 17, D.L. n. 201/2011).
67.3.7. Sanzioni
67.3.7.SanzioniIl mancato adempimento dell’obbligo del monitoraggio fiscale delle attività estere comporta delle sanzioni (art. 5, D.L. n. 167/1990):
-
258 € in caso di presentazione del quadro RW tardivo (entro 90 giorni dal termine ordinario);
-
dal 3% al 15% del valore dell’attività non dichiarata;
-
dal 6% al 30% del valore dell’attività non dichiarata detenuta in paesi Black List.
67.4. Imposta Immobiliare sulle Piattaforme marine (IMPi)
67.4.Imposta Immobiliare sulle Piattaforme marine (IMPi)L’Imposta Immobiliare sulle Piattaforme marine è introdotta a partire dall’anno 2020 in sostituzione di qualsivoglia altra imposizione immobiliare locale avente ad oggetto
le strutture marine emerse destinate alla coltivazione degli idrocarburi (art. 38, D.L. n. 124/2019).
67.4.1. Oggetto dell’imposta
67.4.1.Oggetto dell’impostaL’imposta colpisce il possesso delle piattaforme marine emerse (con esclusione, pertanto, delle teste pozzo sottomarine e delle unità galleggianti di stoccaggio temporaneo - ris. 16 dicembre 2020, n. 8/DF) situate entro i limi del mare territoriale (come individuato dal Codice della Navigazione, art. 2, R.D. 30 marzo 1942, n. 327).
67.4.2. Calcolo dell’imposta
67.4.2.Calcolo dell’impostaLa base imponibile segue i medesimi criteri di determinazione di quella prevista per
l’IMU per la categoria degli immobili a destinazione speciale (classificabile nella
cat. D/7) (art. 38, D.L. n. 124/2019) (67.1.6.), senza possibilità di scomputo della parte impiantistica (non risulta applicabile
il criterio previsto per i c.d. “imbullonati” (
67.1.4.) (ris. 16 dicembre 2020, n. 8/DF).
L’aliquota è fissata al 10,6 per mille con la seguente ripartizione di destinazione del gettito:
-
Stato: 7,6 per mille;
-
Comune: 3 per mille (il Comune non ha potestà regolamentare di modificare la percentuale in aumento o diminuzione).
I Comuni ai quali spetta la quota del 3 per mille sono stati individuati con D.M. 28 aprile 2022.
67.4.3. Dichiarazione
67.4.3.DichiarazioneIn relazione ai primi anni di applicazione dell’imposta (2020 e 2021), la dichiarazione degli elementi utili ai fini del calcolo, è effettuata
mediante presentazione del Modello dichiarativo IMU/IMPi (67.1.8.) da indirizzare al Comune di riferimento (ris. 16 dicembre 2020, n. 8/DF).
Per gli anni successivi, la dichiarazione andrà presentata (entro il 30 giugno dell’anno successivo) esclusivamente al variare degli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
67.4.4. Modalità di versamento
67.4.4.Modalità di versamentoIl versamento va effettuato in 2 rate con le medesime scadenze previste per il versamento dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno) tramite Mod. F24 con utilizzo dei seguenti codici tributo (ris. 10 giugno 2022, n. 27):
Cod. Tributo | Descrizione | Quota |
3970 | Quota di competenza dello Stato | 7,6 per mille |
3971 | Quota di competenza del Comune | 3,0 per mille |
3972 | Interessi da accertamento - Comune | |
3973 | Sanzioni da accertamento - Comune |
In caso di ravvedimento gli importi degli interessi e delle sanzioni andranno versate unitamente all’imposta dovuta.
67.4.5. Accertamento
67.4.5.AccertamentoL’accertamento e la riscossione del tributo sono di competenza del Comune al quale spettano le maggiori entrate a
titolo di imposta, sanzioni e interessi derivanti dallo svolgimento delle attività.
67.5. Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)
67.5.Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)La Tassa sui Servizi Indivisibili erogati dagli enti locali (Comuni), abrogata a partire dal 1° gennaio 2020, gravava sul possesso dei seguenti immobili:
-
fabbricati urbani (compresi immobili strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa);
-
fabbricati rurali;
-
aree fabbricabili e non fabbricabili.
67.5.1. Accertamento
67.5.1.AccertamentoAi fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile del Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).
L’avviso di accertamento per la rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete può essere emesso dal Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (art. 1, c. 161, Legge n. 296/2006):
-
a quello di presentazione della denuncia infedele o incompleta,
-
a quello in cui doveva essere presentata la denuncia omessa.