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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    FISCO

    100. ALTRE IMPOSTE E TASSE

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    100.1. Dichiarazione IMU - 100.2. Dichiarazione IMU - Enti non commerciali - 100.3. Versamento IMU - 100.4. Versamento IVAFE - 100.5. Versamento IVIE - 100.6. Versamento TARI

    100.1. Dichiarazione IMU

    100.1.Dichiarazione IMU
    Adempimento Presentazione della dichiarazione IMU per la comunicazione di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (67.1.8.).
    Chi Sono obbligati alla presentazione i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. In particolare, nei casi di:
    a) immobili che godono di riduzioni dell’imposta;
    b) immobili per i quali il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
    Scade il... Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
    Procedura
    e sanzioni
    1) Compilare la dichiarazione IMU.
    2) Stampare 2 copie di dichiarazione (una per il contribuente ed una per il Comune).
    3) Presentare la dichiarazione IMU al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto di dichiarazione mediante consegna a mano agli Uffici comunali, oppure raccomandata senza ricevuta di ritorno in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20xx” e indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente, oppure trasmissione con posta certificata, oppure invio telematico mediante Fisconline o Entratel.
    Mancata presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
    Dichiarazione infedele: sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta; da euro 51 a euro 258 se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta.

    100.2. Dichiarazione IMU - Enti non commerciali

    100.2.Dichiarazione IMU - Enti non commerciali
    Adempimento Gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, sono tenuti a inviare in modalità telematica la Dichiarazione IMU ENC. (67.1.8.)
    Chi Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e che possiedono e utilizzano immobili imponibili oppure esenti (parzialmente o totalmente) destinati allo svolgimento esclusivo o parziale, con modalità non commerciali (non lucrative), di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o culto, a scopi missionari (in caso di possesso di immobili non esenti, va presentata la dichiarazione ordinaria).
    Scade il... Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio del possesso degli immobili o a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
    La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
    Procedura
    e sanzioni
    1) Compilare la dichiarazione IMU ENC inserendo i dati catastali degli immobili (quadri A e B), determinando l’IMU nel quadro C, e indicando l’eventuale credito d’imposta ed il relativo utilizzo in compensazione e/o a rimborso nel quadro D.
    2) Presentare la dichiarazione direttamente (tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline) oppure tramite un intermediario abilitato per via telematica.
    3) Ricevere, dopo l’invio, un identificativo “protocollo telematico” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e successivamente un’altra comunicazione dal servizio telematico attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
    Omessa presentazione della dichiarazione: dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di euro 51.
    Dichiarazione infedele: dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta; da euro 51 a euro 258 se l’omissione o l’errore non incidono sull’ammontare dell’imposta.
    Modulistica Mod. IMU ENC

    100.3. Versamento IMU

    100.3.Versamento IMU
    Adempimento Il versamento dell’imposta municipale propria dovuta al Comune per l’anno in corso può avvenire in 2 rate (la prima in acconto e la seconda a saldo) oppure in unica soluzione annuale (67.1.7.).
    Chi Sono obbligati al versamento:
    a) i proprietari di immobili (inclusi terreni e aree edificabili), a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
    b) i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
    c) i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
    d) i locatari, per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
    e) le imprese costruttrici, per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita.
    Scade il... Acconto (ovvero unica soluzione): 16 giugno.
    Saldo: 16 dicembre.
    Procedura 1) Verificare il possesso di immobili soggetti ad IMU.
    2) Verificare eventuali riduzioni o esenzioni applicabili agli immobili posseduti.
    3) Determinare l’imposta dovuta.
    4) Compilare il Mod. F24 con gli importi dovuti a titolo di acconto e/o saldo (in alternativa può essere utilizzato il bollettino di conto corrente postale o la piattaforma PagoPA).
    5) Effettuare il versamento e conservare le ricevute di pagamento.

    100.4. Versamento IVAFE

    100.4.Versamento IVAFE
    Adempimento Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria sono tenuti al versamento di un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero, pari a:
    - 0,4% del valore dei prodotti finanziari diversi da conti correnti e libretti di risparmio;
    - per conti correnti e libretti di risparmio esteri:
    a) misura fissa di euro 34,20 per persone fisiche (a condizione che il valore medio di giacenza annuo sia superiore a euro 5.000) e
    b) misura fissa di euro 100 per soggetti diversi da persone fisiche (e con misura massima di euro 14.000).
    È previsto un versamento a saldo per l’annualità precedente e un primo e secondo acconto per quella in corso (68.1.7.).
    Chi Soggetti obbligati
    Sono soggetti passivi dell’IVAFE le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
    Attenzione: per il periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20, c. 2, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (art. 7-bis, D.L. n. 155/2024).
    Scade il... Termine ordinario: 30 novembre (non rateizzabile).
    Saldo e primo acconto:
    - 30 giugno (o nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo);
    Procedura 1) Raccogliere la documentazione necessaria per la compilazione del Mod. Redditi PF.
    2) Compilare il quadro RW con i dati relativi alle attività finanziarie detenute all’estero.
    3) Individuare il valore delle attività finanziarie da assumere quale base imponibile dell’imposta.
    4) Verificare per i conti correnti se la giacenza media risulti o meno superiore a euro 5.000.
    5) Applicare l’aliquota d’imposta all’entità delle attività finanziarie rapportate al possesso e alla detenzione e l’imposta fissa ai conti correnti, anch’essa rapportata alla percentuale e al periodo di possesso.
    6) Compilare l’F24 con l’importo dovuto a titolo di saldo e di acconto dell’imposta.
    7) Effettuare il versamento e conservare le ricevute di pagamento.
    Modulistica Mod. Redditi PF
    Mod. F24
    Codici tributo:
    4043 - saldo
    4047 - primo acconto
    4048 - secondo o unico acconto

    100.5. Versamento IVIE

    100.5.Versamento IVIE
    Adempimento Le modalità di versamento dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) sono le stesse previste in materia IRPEF: versamento a saldo per l’annualità precedente e primo e secondo acconto per l’annualità in corso (67.3.4.).
    Chi Soggetti obbligati
    Sono soggetti passivi dell’IVIE le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, proprietari di immobili all’estero ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi.
    Attenzione: per il periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20, c. 2, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (art. 7-quater D.L. n. 155/2024).
    Scade il... Saldo e primo acconto:
    - 30 giugno (o nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo);
    Secondo o unico acconto: 30 novembre.
    Procedura 1) Raccogliere la documentazione necessaria per la compilazione del Mod. Redditi Persone fisiche. Compilare il quadro RW con i dati relativi agli immobili posseduti all’estero.
    2) Individuare il valore dell’immobile da assumere quale base imponibile dell’imposta e applicare la relativa aliquota d’imposta. In caso di immobile estero adibito ad abitazione principale, ove l’immobile sia assoggettabile ad imposizione applicare la prevista detrazione. Sottrarre dall’importo ottenuto l’eventuale imposta patrimoniale pagata all’estero sull’immobile.
    3) Compilare il Mod. F24 con l’importo dovuto a titolo di saldo e di primo e secondo acconto dell’imposta.
    4) Effettuare il versamento e conservare le ricevute di pagamento. L’importo dovuto a titolo di secondo acconto non può essere rateizzato.
    Modulistica Mod. Redditi PF.
    Mod. F24.
    Codici tributo:
    - “4041” Persone fisiche - Saldo
    - “4042” Società fiduciarie - Saldo
    - “4044” Persone fisiche - Acconto prima rata
    - “4045” Persone fisiche - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
    - “4046” Società fiduciarie - Acconto

    100.6. Versamento TARI

    100.6.Versamento TARI
    Adempimento Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, è tenuto al versamento della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (67.2.5.).
    Chi - Pluralità di possessori o detentori: sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
    - Detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare: il tributo è dovuto solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

    Soggetti esclusi
    Chi possiede o detiene in via non esclusiva aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e aree comuni condominiali.
    Scade il... Ogni Comune deve prevedere due o più rate.
    Procedura Il contribuente:
    1) riceve dal Comune il bollettino PagoPA ovvero altro modello di versamento (Mod. F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale precompilato);
    2) può pagare in un’unica soluzione ovvero secondo il numero di rate e alle scadenze stabilite dal Comune.
    Modulistica Mod. F24

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