57.1. Operazioni con la Repubblica di San Marino - 57.1.1. Cessioni di beni - 57.1.2. Prestazioni di servizi effettuate - 57.1.3. Acquisti di beni - 57.1.4. Prestazioni di servizi ricevute - 57.1.5. Vendite a distanza nei confronti di soggetti consumatori finali privati - 57.2.Operazioni con la Città del Vaticano
57.1. Operazioni con la Repubblica di San Marino
57.1.Operazioni con la Repubblica di San MarinoLo Stato di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, pur interamente inglobati nel territorio italiano, sono da considerare non facenti parte né del territorio nazionale, né di quello comunitario. Ciò non di meno trovano applicazione anche per le operazioni intrattenute con operatori stabiliti nei predetti Stati alcune regole tipiche delle operazioni intracomunitarie (art. 71, D.P.R. n. 633/1972).
Il D.M. 21 giugno 2021 ha regolamentato tutte le transazioni tra San Marino e lo Stato italiano.
In particolare:
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le cessioni di beni da un soggetto passivo residente, stabilito o identificato in Italia, effettuate mediante trasporto o consegna nel territorio di San Marino, ivi compresi i servizi connessi, sono considerati non imponibili purché l’operatore economico sanmarinese abbia ottenuto un codice identificativo dal proprio ufficio tributario e l’abbia comunicato al fornitore nazionale;
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è assimilata ad una cessione la movimentazione di beni tra i due Stati a titolo non traslativo della proprietà. Non si ha detta assimilazione in caso di invii di beni verso San Marino per lo svolgimento di perizie, operazioni di perfezionamento, lavorazioni, ovvero introduzione a San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni, ecc. quando gli stessi beni sono poi rispediti al committente del servizio. La movimentazione dei beni deve essere annotata su apposito registro (art. 39, D.P.R. n. 633/1972) anche quando la causale sia indicata nel DDT di accompagnamento;
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non è considerata introduzione in Italia la movimentazione di beni oggetto di perizie, perfezionamento, manipolazioni usuali se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente. Altrettanto per i beni temporaneamente utilizzati in Italia per l’esecuzione di prestazioni. Anche in questo caso la movimentazione dei beni deve essere annotata su apposito registro (art. 39, D.P.R. n. 633/1972) anche quando la causale sia indicata nel DDT di accompagnamento.
Analogamente alle operazioni intracomunitarie, tutte le operazioni di cessione si considerano effettuate all’inizio del trasporto o spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dall’Italia verso San Marino e viceversa. Tuttavia, se la vendita ha effetto differito o sospeso, l’effettuazione sorge nel momento in cui si realizzino detti effetti (non più tardi di un anno dalla movimentazione). Resta ferma la regola secondo la quale se il cedente emette comunque fattura o ne viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione rileva limitatamente a quanto fatturato o pagato.
Nel caso di consignment stock o di contratti estimatori, l’operazione si considera effettuata al momento della rivendita dei beni a terzi e comunque non oltre un anno dalla consegna o spedizione. Anche in queste situazioni, le operazioni devono essere annotate in apposito registro.
57.1.1. Cessioni di beni
57.1.1.Cessioni di beniI soggetti passivi italiani (Ciclo attivo) devono emettere fattura elettronica nei confronti di operatori stabiliti nella Repubblica di San Marino. Le fatture devono transitare attraverso SdI.
Nella fattura elettronica vanno inseriti i seguenti dati:
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codice dello Stato estero: SM;
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numero identificativo del cessionario - operatore economico - attribuitogli dal proprio Ufficio tributario composto da 5 numeri preceduti da SM;
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codice destinatario: “2R4GT08” (codice unico per tutti gli operatori sanmarinesi);
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codice natura: N3.3 operazione non imponibile art. 71;
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Tipo documento TD24.
La fattura trasmessa a SdI viene da quest’ultimo inoltrata all’Ufficio tributario di San Marino (D.M. 21 giugno 2021) che ne verifica la regolarità e la non imponibilità. Quindi, se non emergono errori, l’operatore nazionale può visualizzare l’esito nel proprio cassetto fiscale. Se l’Ufficio tributario non convalida la regolarità il soggetto passivo italiano deve procedere ad emettere una nota di variazione in aumento per l’IVA non addebitata, ma senza sanzioni o interessi.
Un soggetto passivo non stabilito in Italia, ma qui identificato tramite rappresentante fiscale, che intende vendere beni (già nazionalizzati in Italia) a favore di soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino, può emettere fattura elettronica solo previo accordo con la controparte; in caso contrario emette fattura cartacea (in 3 esemplari di cui 2 inviati al cessionario) (risposta a interpello n. 557/2022).
57.1.2. Prestazioni di servizi effettuate
57.1.2.Prestazioni di servizi effettuateSi premette che per il prestatore, soggetto passivo italiano, l’emissione di una fattura elettronica può essere utilizzata solo se il cliente abbia ottenuto dal proprio Ufficio tributario il codice identificativo. In questo caso la fattura è emessa dal soggetto passivo italiano in formato elettronico tramite SdI, che la trasmette all’ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente (art. 20, D.M. 21 giugno 2021).
Diversamente (ad esempio, privato consumatore) occorre ancora utilizzare la fattura analogica e segnalare a SdI l’operazione transfrontaliera mediante il nuovo esterometro in formato XML.
Per prestazioni di servizi (non accessorie alle cessioni all’esportazione) rese a
favore di un soggetto passivo sammarinese si applicano le regole generali sulla territorialità delle prestazioni di servizio (42.3.).
Occorre, dunque, distinguere tra:
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prestazioni generiche (
42.3.3.) (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972) e
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prestazioni specifiche (
42.3.4.) (artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972).
Nel primo caso il prestatore stabilito in Italia emette fattura non oltre l’ultimazione della prestazione, sebbene esclusa da IVA e con la dicitura “operazione non soggetta” per carenza di territorialità e l’eventuale indicazione del riferimento normativo.
Eventuali acconti o anticipi non vanno fatturati. In caso di fatturazione antecedente all’ultimazione, la prestazione viene considerata ultimata per la porzione fatturata.
Nel secondo caso occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni in materia (42.3.4.). La regola generale per questi servizi è che la prestazione si considera effettuata
al momento del pagamento del corrispettivo (salvo che sia stata emessa fattura antecedentemente): il prestatore
stabilito in Italia emette fattura o in anticipo rispetto all’incasso ma non oltre
questo.
Il soggetto passivo italiano - per i servizi resi - emette fattura elettronica con le stesse indicazioni viste per le cessioni di beni, con queste differenze:
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Codice destinatario: XXXXXXX;
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nel campo del committente: OO99999999999 (due volte la lettera O ed 11 volte il numero 9) se soggetto passivo d’imposta; se privato consumatore: 0000000 (7 volte il numero 0);
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Codice natura: N2.1. operazione non soggetta artt. da 7 a 7-septies.
Le prestazioni di servizi connessi con un’operazione di importazione o di esportazione (movimentazione di beni quali: carico, scarico, intermediazioni, trasporti, ecc.) sono non imponibili ex art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 e la fattura elettronica segue le medesime regole e codifiche viste per la cessione di beni.
L’operatore sanmarinese, soggetto passivo d’imposta, che intenda detrarre l’IVA addebitatagli, è obbligato a nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia.
57.1.3. Acquisti di beni
57.1.3.Acquisti di beniGli operatori economici stabiliti nella Repubblica di San Marino per le cessioni di beni - con trasferimento fisico dalla Repubblica all’Italia - nei confronti di soggetti economici stabiliti in Italia emettono fattura elettronica tramite SdI italiano (salvo la deroga illustrata oltre). Per fare ciò devono:
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aver ottenuto un numero di identificazione dal proprio ufficio fiscale;
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far accompagnare le merci spedite o trasportate, da DDT o altro documento idoneo ad individuare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione;
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far pervenire a SdI dette fatture per il tramite del proprio ufficio tributario; SdI le recapita al cessionario che può visualizzarle attraverso apposito canale informatico.
Le fatture elettroniche emesse dal soggetto sanmarinese possono essere:
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con IVA esposta, oppure
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senza addebito d’imposta.
Nel primo caso:
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l’operatore sanmarinese versa l’IVA al proprio Ufficio tributario;
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questi entro 15 giorni versa l’imposta all’apposito ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
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l’esito positivo dei riscontri operati dall’Agenzia viene trasmesso al competente ufficio di San Marino ed al cessionario italiano;
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il cessionario italiano visualizza i dati della fattura elettronica nel proprio cassetto fiscale, quindi può procedere alla detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972. In attesa del riscontro positivo, il cessionario italiano può registrare la fattura ai soli fini contabili, quindi in sospensione d’imposta, e successivamente detrarre l’imposta.
Nel secondo caso (IVA non esposta), il soggetto passivo italiano, ricevuto da SdI la fattura sanmarinese, assolve l’imposta mediante autofattura(ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972) (indicando come codice TD19 in caso di acquisti di beni e TD17 per le prestazioni di servizio) ed annota il documento nei registri vendite ed acquisti.
Indipendentemente dal fatto che la fattura riporti o meno l’addebito imposta, se in formato elettronico, consente all’operatore economico italiano di evitare di segnalare l’operazione a SdI attraverso il nuovo esterometro.
Importazione di beni in Italia per successiva vendita
L’importazione di beni da San Marino all’Italia per essere qui stoccati in un centro di logistica, con successivi prelievi per consegne a clienti italiani ed esteri, non potendo essere inquadrata come sosta tecnica presuppone l’utilizzo di un rappresentante fiscale in Italia. Per la successiva consegna a clientela italiana, il rappresentante non ha obbligo di emissione di fattura elettronica, in quanto è compito del cessionario stabilito in Italia a provvedervi tramite il meccanismo di reverse charge e l'emissione di una autofattura. Il cedente sanmarinese può comunque emettere fattura elettronica tramite SdI (in tal caso deve riportare: la partita italiana ottenuta mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale; l’indicazione che l’imposta sarà assolta dal cessionario tramite autofattura ed il codice natura N2.2. (risposta a interpello n. 58/2024).
Documento di trasporto
Per la cessione di beni da parte dell’operatore sanmarinese, questi deve emettere un Documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione.
È possibile l’eventuale frammentazione nella fase di trasporto avente il mero scopo di pausa del trasporto stesso (R.M. n. 460779/1992). Pertanto, il cedente emette tanti DDT per ogni singolo collo destinato ai singoli acquirenti italiani ed indicanti che il collo viene trasportato dal cedete alla sede dello spedizioniere, quest’ultimo annota sul documento data ed ora di arrivo. Qualora il DDT che accompagna i beni allo spedizioniere stabilito in Italia sia relativo a pallet riepilogativi di più colli destinati ad una pluralità di clienti finali, i suoi estremi vengono annotati dallo spedizioniere sul DDT stesso nel momento in cui i beni lasciano il deposito per essere consegnati..
Così operando è possibile tracciare univocamente la movimentazione dei beni dal cedente sanmarinese ai clienti italiani compresa la sosta tecnica presso lo spedizioniere (risposta a interpello n. 356/E/2023).
Deroga alla fatturazione elettronica
Gli operatori sanmarinesi con ricavi nell’anno precedente inferiori a 100.000 euro possono ancora emettere fattura analogica (Decreto Delegato n. 147/2021 della R.S.M.).
In questa situazione, il cessionario italiano (soggetto passivo d’imposta), che riceve una fattura cartacea con IVA esposta, emette una autofattura inviandola a SdI con Tipo documento TD28. Pertanto, in presenza di una fattura cartacea non possono essere utilizzati i codici TD17 e TD19 (questi codici debbono essere utilizzati esclusivamente quando la fattura sanmarinese - elettronica o cartacea - sia senza addebito d’imposta).
Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti in Italia a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia di Mod. F24 per il versamento unitario dell’IVA, imposte, contributi ed altre somme, numero di telaio e l'ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna. L’eventuale sussistenza delle condizioni per l’esclusione dal versamento mediante Mod. F24, viene verificata dall’Agenzia delle Entrate entro determinati termini e modalità stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia (art. 1, c. 93, Legge n. 213/2023, a valere dal 1° gennaio 2024).
57.1.4. Prestazioni di servizi ricevute
57.1.4.Prestazioni di servizi ricevuteNé il D.M. 21 giugno 2021 né l’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972, nulla dispongono circa la possibilità di fatturazione elettronica da parte del soggetto passivo sanmarinese nei confronti di soggetti stabiliti in Italia. Diversamente dalle cessioni di beni da parte del cedente sanmarinese, nel caso delle prestazioni di servizio, il documento (cartaceo od elettronico) emesso da questi ha la stessa valenza di una fattura o altro documento emesso da un soggetto extraUE ed è perciò irrilevante agli effetti dell’IVA. Solo nel caso in cui il, cliente italiano sia un consumatore finale, perché in tale ipotesi, il prestatore deve identificarsi ovvero nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia.
Prestazioni generiche
Per quanto concerne i servizi generici, questi rilevano ai fini IVA con l’ultimazione della prestazione salvo il pagamento totale o parziale in via anticipata.
Il committente, soggetto passivo stabilito in Italia, emette autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando come Codice natura N6.9. e Tipo Documento TD17.
L’autofattura va annotata sia nel registro delle fatture, sia in quello degli acquisti per poter operare la detrazione.
Nel caso di prestazioni di servizi rilevanti territorialmente in Italia, in luogo
dell’autofattura, il committente italiano può emettere un documento elettronico (art. 12, D.L. n. 34/2019) da indirizzare a SdI, ma sarà comunque obbligato al nuovo esterometro (62.1.2.).
Prestazioni specifiche
Una volta che si sia verificato il momento di effettuazione dell’operazione (di regola coincidente con la data di pagamento), il committente soggetto passivo italiano emette autofattura; l’annotazione sul registro delle fatture emesse va effettuata nei successivi 15 giorni, ma con riferimento alla data di emissione.
Analoga registrazione va effettuata sul registro degli acquisti.
L’autofattura elettronica deve indicare il codice TD17.
Prestazione nei confronti di consumatore finale italiano
L’operatore sanmarinese è tenuto ad identificarsi fiscalmente in Italia ovvero alla nomina di un proprio rappresentante fiscale, il quale dovrà procedere al versamento dell’IVA nei confronti dell’Erario italiano, in qualità di debitore dell’imposta.
57.1.5. Vendite a distanza nei confronti di soggetti consumatori finali privati
57.1.5.Vendite a distanza nei confronti di soggetti consumatori finali privatiVendite a distanza nei confronti di soggetti privati sanmarinesi
Il D.M. 21 giugno 2021 disciplina anche le cessioni a distanza di beni a favore di privati cittadini di
San Marino. La disposizione ricalca sostanzialmente quanto già previsto per i regimi
speciali OSS/IOSS (51.9.3.;
51.9.4.). Si rammenta che San Marino non fa parte della UE.
Le vendite a distanza di beni di cui all’art. 15 del D.M. 21 giugno 2021 (con esclusione dei mezzi di trasporto nuovo) che partono dall’Italia a favore di acquirenti sanmarinesi non soggetti d’imposta, scontano l’imposta a destinazione (San Marino) quando il cedente ha superato nell’anno solare precedente un ammontare complessivo di cessioni superiore a 10.000 euro o abbia superato tale limite nell’anno in corso.
entro il suddetto limite, l’imposta è dovuta nello Stato del venditore, salvo che questi non opti comunque per l’applicazione dell’imposta a destino.
Gli operatori economici italiani che vogliono esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta a destino devono farne comunicazione all’Agenzia nella dichiarazione relativa all’anno di esercizio dell’opzione ed ha effetto per un biennio, salvo revoca.
Il momento di effettuazione dell’operazione non incide mai sul principio di territorialità dell’imposta.
In mancanza di norme contrattuali specifiche, gli effetti traslativi della proprietà si verificano, di regola, con l’accettazione da parte del cliente (art. 1326 c.c.) ossia alla spedizione. Al contrario, se le clausole contrattuali trasferiscono la proprietà successivamente alla consegna, il momento di effettuazione dell’operazione si verifica in quel momento ed in quel momento l’imposta va versata.
In assenza di trasporto o spedizione a cura o a nome del cedente, l’operazione non può essere definita “a distanza” ex art. 15 del citato Decreto, bensì rientra nella disposizione generale (ex art. 13 del Decreto) come normale cessione nei confronti di privati ove l’imposta è dovuta nello Stato di San Marino (risposta a interpello n. 498/2022).
Vendite a favore di soggetti privati cittadini italiani
Le vendite a distanza sono cessioni a privati di beni (diversi dai mezzi di trasporto
nuovi) spediti o trasportati dal fornitore sanmarinese o per suo conto, quindi a partire
da uno Stato diverso da quello di arrivo dei beni (Italia), anche quando il fornitore
interviene indirettamente nel trasporto o spedizione (51.12.1.). Ne consegue che qualora il fornitore sanmarinese non intervenga in alcun modo nel trasporto o spedizione dei beni, l’operazione non può essere qualificata vendita a distanza e pertanto ricade nell’ambito generale delle “cessioni nei confronti di privati”
con assoggettamento ad IVA nella Repubblica di San Marino (risposta a interpello n. 300/2023).
57.2. Operazioni con la Città del Vaticano
57.2.Operazioni con la Città del VaticanoCessioni di beni
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi accessorie alle cessioni di beni sono fatturate in regime di non imponibilità.
Rientrano nel concetto di cessioni all’esportazione (ex art. 71, D.P.R. n. 633/1972).
Come tutte le cessioni all’esportazione, anche quelle nei confronti di clienti stabiliti nella Città del Vaticano, ancorché privi di identificativi quali una partita IVA e di un Codice fiscale, vanno giustificate mediante emissione di fattura elettronica, indicando:
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codice destinatario OO99999999999; se è un soggetto privato: 0000000, non inserendo il codice fiscale in quanto SdI non ne controlla la validità (FAQ 12 febbraio 2021);
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cap 000000;
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campo Codice Paese VA;
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Codice Natura N3.4 (Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro versione 1.9, marzo 2024).
L’emissione della fattura elettronica elimina la necessità di segnalare l’operazione mediante il nuovo esterometro. Per altro, il soggetto cedente deve rendere nota l’operazione al proprio cliente inviandogli una copia analogica della fattura elettronica.
Per dimostrare l’effettiva introduzione dei beni in detto Stato è sufficiente far apporre dalle locali autorità il timbro “visto entrare” su un esemplare della fattura emessa.
Prestazioni di servizi
Le prestazioni di servizi, non accessorie alle cessioni di beni, rese da un soggetto
passivo stabilito in Italia a favore di un soggetto passivo residente nella Città del Vaticano seguono la regola generale sulla territorialità delle prestazioni di servizi. Pertanto, in linea generale per le prestazioni di servizio
generiche (ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972) emette fattura elettronica fuori campo IVA. Se le prestazioni sono specifiche, occorre
seguire le regole degli artt. 7-quater ss.
Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti in Italia a titolo oneroso dallo Stato del Vaticano trovano applicazione le stesse regole statuite per le medesime operazioni con lo Stato di San Marino (a cui si rimanda).