36.1. Presupposto - 36.2. Territorialità - 36.2.1. Attività esercitata in più Regioni
36.1. Presupposto
36.1.PresuppostoL’IRAP ha come presupposto l’esercizio abituale di una attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, comprese le attività esercitate dalle società e dagli enti, inclusi gli organi e le Amministrazione dello Stato (art. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Qualora dette attività vengano esercitate in modo occasionale, le stesse non rilevano ai fini dell’applicazione dell’IRAP.
Per le imprese ed i lavoratori autonomi, una parte dell’IRAP versata è deducibile dal reddito d’impresa o dal reddito di lavoro autonomo secondo regole specifiche
(24.4.1.).
36.2. Territorialità
36.2.TerritorialitàL’IRAP si applica su base territoriale-regionale.
36.2.1. Attività esercitata in più Regioni
36.2.1.Attività esercitata in più RegioniSe l’attività è esercitata nel territorio di più Regioni, si considera prodotto nel territorio di ciascuna Regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi nel territorio di ciascuna Regione (art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 446/1997).
Sono compresi nelle retribuzioni spettanti al personale:
-
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
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compensi ai collaboratori coordinati e continuativi;
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utili agli associati in partecipazione (art. 11, c. 1, lett. b), n. 5, D.Lgs. n. 446/1997).
Si considera prodotto nella Regione nel cui territorio il soggetto passivo ha il domicilio fiscale il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre Regioni senza l’impiego di personale per almeno 3 mesi (art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 446/1997).
Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel Comune nel quale ha il domicilio fiscale (D.P.R. n. 600/1973).
Banche ed enti finanziari e imprese di assicurazione - Si considera prodotto nel territorio di ciascuna Regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nel territorio di ciascuna Regione. Tale regola non si applica alla Banca d’Italia e all’Ufficio italiano cambi (art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 446/1997).
Agevolazioni per Campione d’Italia - Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata in base alle regole proprie di ogni categoria di contribuenti, derivante da attività esercitate nel Comune di Campione d’Italia, è computato in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti, ridotto forfetariamente del 30% (art. 17, D.Lgs. n. 446/1997).
Al valore della produzione netta espresso in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto sopra previsto, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio del Comune di Campione d’Italia, ai fini dell’individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni si applicano le norme previste per l’attività svolta in più Regioni sopra esposta.
Le suddette agevolazioni sono soggette ad autorizzazione UE in base alla disciplina sugli aiuti di Stato.
Inoltre, sono previste ulteriori agevolazioni (38.10.).