34.1. Compensi per avviamento commerciale - 34.2. Contributi degli enti pubblici - 34.3. Prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale e/o di rendita - 34.4. SIIQ
34.1. Compensi per avviamento commerciale
34.1.Compensi per avviamento commercialeI sostituti d’imposta (art. 23, c. 1, D.P.R. n. 600/1973), quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento (Legge n. 19/1963), devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 15% con obbligo di rivalsa, a titolo d’acconto dell’IRPEF e dell’IRES dovuta dal percipiente
(art. 28, c. 2, D.P.R. n. 600/1973).
Il compenso per la perdita d’avviamento spetta per i contratti di locazione di immobili adibiti all’esercizio di un’attività commerciale o artigiana, con rapporti diretti col pubblico degli utenti o dei consumatori (art. 1, Legge n. 19/1963).
Pertanto, in ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili sopra indicati, diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori dell’ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell’avviamento che l’azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura dell’utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone d’affitto che l’immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche (art. 4, Legge n. 19/1963).
34.2. Contributi degli enti pubblici
34.2.Contributi degli enti pubbliciLe regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare
una ritenuta del 4% a titolo d’acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dal percipiente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto
di beni strumentali (art. 28, c. 2, D.P.R. n. 600/1973).
Per imprese destinatarie del contributo devono intendersi anche i soggetti che, pur non rivestendo natura di imprenditore, conseguono redditi di natura commerciale (ris. 17 giugno 2002, n. 193/E).
Sono soggetti alla ritenuta anche i contributi in conto interessi concessi in forza di specifiche disposizioni agevolative.
La specifica ipotesi di disapplicazione della ritenuta del 4% a titolo d’acconto di cui all’art. 28, D.P.R. n. 600/1973, introdotta dal legislatore per agevolare le aziende che esercitano il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL), può essere estesa anche ai soggetti che svolgono le funzioni di progettazione, organizzazione e amministrazione del servizio di TPL (ris. 20 dicembre 2011, n. 127/E).
34.3. Prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale e/o di rendita
34.3.Prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale e/o di renditaLe prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente
ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale (11.4.7.) (art. 44, c. 1, lett. g-quinquies), D.P.R. n. 917/1986).
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6% (art. 11, c. 6, D.Lgs. n. 252/2005).
Pertanto, relativamente agli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2007, decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l’aliquota sarà del 9%.
Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui sopra è applicata dalla forma pensionistica cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.
Per il versamento delle ritenute va utilizzato il codice tributo 1018 (ris. 11 maggio 2007, n. 97/E).
34.4. SIIQ
34.4.SIIQI soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ (29.5.) sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito
dalla Monte Titoli S.p.A., nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, devono operare, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall’attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni (art. 1, c. 134, Legge n. 296/2006).
La misura della ritenuta è ridotta al 15% in relazione alla parte dell’utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a regime concordato (art. 2, c. 3, Legge n. 431/1998), ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione alle norme in materia (art. 11, D.L. n. 112/2008 e art. 11 dell’allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009).
Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto, con conseguente concorso dell’intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di:
-
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale;
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società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del c. 1, art. 73, TUIR, e Stabili Organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lett. d) del predetto art. 73, c. 1.
La ritenuta è applicata a titolo d’imposta in tutti gli altri casi.
La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare D.Lgs. n. 252/2005), e agli organismi d’investimento collettivo del risparmio (D.Lgs. n. 58/1998), nonché su quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997).
Le società che abbiano esercitato l’opzione congiunta per il regime speciale operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.