27.1. Costituzione - 27.1.1. Società per azioni e in accomandita per azioni - 27.1.2. Società a responsabilità limitata - 27.1.3. Società di persone - 27.1.4. Esemplificazioni contabili - 27.2. Variazioni del capitale sociale - 27.2.1. Società per azioni e in accomandita per azioni - 27.2.2. Società a responsabilità limitata - 27.2.3. Esemplificazioni contabili - 27.2.4. Sospensione delle perdite realizzate negli esercizi 2020 e 2021
27.1. Costituzione
27.1.CostituzioneL’attività di impresa può essere svolta avvalendosi di numerose forme giuridiche che presentano caratteristiche differenti in merito alle modalità di funzionamento e agli adempimenti informativi, contabili e fiscali. Anche in tema di costituzione, il Legislatore ha previsto adempimenti differenti che possono produrre effetti contabili specifici.
27.1.1. Società per azioni e in accomandita per azioni
27.1.1.Società per azioni e in accomandita per azioniLe società per azioni possono essere costituite da due o più persone attraverso un contratto di società oppure da un unico soggetto (società per azioni unipersonale) attraverso un atto unilaterale (art. 2328, c. 1, c.c.).
La costituzione della società deve seguire un procedimento formale finalizzato alla redazione dell’atto costitutivo da parte di un notaio che si occupa, inoltre, del suo deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
In particolare, la procedura di costituzione si articola nelle seguenti fasi:
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stipula del contratto sociale o dell’atto unilaterale;
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controllo formale e sostanziale dell’atto costitutivo da parte del notaio;
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iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto costitutivo.
Contratto sociale
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare (art. 2328, c. 2, c.c.):
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il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
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la denominazione (in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni; art. 2326 c.c.) e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
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l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
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l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato. La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 euro (art. 2327 c.c.);
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il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
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il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura. Se non viene specificato tale valore, il conferimento deve essere fatto in denaro (art. 2342, c. 1, c.c.);
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le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
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i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
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il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
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il numero dei componenti il collegio sindacale;
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la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
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l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
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la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde (art. 2328, c. 3, c.c.).
Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione occorre che l’ammontare del capitale sociale definito nell’atto costitutivo (non inferiore al minimo legale di 50.000 euro), sia interamente sottoscritto dai soci (art. 2329, c. 1, punto 1, c.c.). Inoltre per la costituzione di particolari tipi di società
occorre che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi
speciali (ad esempio in materia di costituzione di società bancarie, art. 14, D.Lgs. n. 385/1993, o di assicurazione, artt. 13 e ss., D.Lgs. n. 209/2005), in relazione al loro particolare oggetto (art. 2329, c. 1, punto 3, c.c.).
Il notaio che redige l’atto costitutivo deve inoltre depositarlo entro 10 giorni presso l’ufficio del Registro delle Imprese (l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo) nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (art. 2330 c.c.); all’atto costitutivo devono poi essere allegate tutte le autorizzazioni previste da leggi speciali per specifiche attività (esercizio di attività bancaria e assicurativa) (art. 2330, c. 1, c.c.). Se tuttavia il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell’atto costitutivo nel termine sopra indicato, ciascun socio può provvedervi a spese della società (art. 2330, c. 2, c.c.).
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono responsabili illimitatamente e solidalmente verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione (art. 2331, c. 2, c.c.). Se, tuttavia, dopo l’iscrizione la società approva un’operazione compiuta precedentemente la costituzione, la società costituenda ne diviene responsabile ed è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Iscrizione nel Registro delle Imprese
Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese la società acquista la personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio (artt. 2331, c. 1 e 2325, c. 1, c.c.). Tuttavia, se si tratta di società per azioni unipersonale, l’unico socio risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali se i conferimenti non sono effettuati a norma di legge e non sono rispettati i seguenti adempimenti di pubblicità (art. 2325, c. 2, c.c.):
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quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio (art. 2362, c. 1, c.c.);
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quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2362, c. 2, c.c.).
Tali dichiarazioni devono essere depositate entro 30 giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono specificare la data di iscrizione (art. 2362, c. 4, c.c.). L’unico socio può provvedere alla pubblicità di cui ai punti precedenti, se gli amministratori non vi adempiono (art. 2362, c. 3, c.c.).
Prima dell’iscrizione nel registro è vietata l’emissione delle azioni ed esse, salvo l’offerta pubblica di sottoscrizione (art. 2333 c.c.), non possono costituire oggetto di una sollecitazione all’investimento (art. 2331, c. 5, c.c.).
Avvenuta l’iscrizione nel Registro delle Imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi (art. 2332, c. 1, c.c.):
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mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;
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illiceità dell’oggetto sociale;
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mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e ne è stata data pubblicità con iscrizione nel Registro delle Imprese.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel Registro delle Imprese. I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori e deve essere iscritta, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati, nel Registro delle Imprese.
La costituzione della società per azioni può inoltre avvenire per pubblica sottoscrizione attraverso la quale, i promotori raccolgono il capitale sociale iniziale tra il pubblico sulla base di un programma che indica: l’oggetto sociale, il valore del capitale sociale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano sugli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo (artt. 2333-2336 c.c.).
Adempimenti pubblicitari - Oltre all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, la società è tenuta ad effettuare altri adempimenti pubblicitari:
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iscrizione e denuncia inizio attività al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA);
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attivazione dell’indirizzo di posta certificata;
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apertura posizione contributiva INPS;
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apertura posizione assicurativa INAIL;
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richiesta attribuzione del codice fiscale e della partita IVA;
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dichiarazione IVA di inizio attività;
Inoltre, occorre predisporre i libri sociali della società che sono:
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il libro giornale;
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il libro degli inventari;
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i registri IVA (artt. 23 e 25, D.P.R. n. 633/1972);
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le scritture di magazzino (art. 14, D.P.R. n. 633/1972);
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il registro dei beni ammortizzabili;
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il libro soci;
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il libro delle obbligazioni;
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il libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea;
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il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di amministrazione;
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il libro delle adunanze e delle delibere del collegio sindacale (o dell’organo di controllo);
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il libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea degli obbligazionisti;
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il libro delle adunanze e delle delibere del comitato esecutivo;
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il libro degli strumenti finanziari emessi.
Quanto indicato si applica anche nella costituzione di società in accomandita per azioni. Tuttavia in questo caso, non è possibile costituire società unipersonali, nella denominazione sociale occorre specificare il nome di almeno uno dei soci accomandatari (art. 2453 c.c.) e l’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari (art. 2454 c.c.).
Conferimenti: aspetti generali
Attraverso i conferimenti, i soci forniscono i mezzi necessari per svolgere l’attività produttiva e commerciale,
ricevendo in cambio un numero di azioni proporzionale al valore del conferimento. Nelle società per azioni, non è consentito il conferimento d’opera e di servizi (art. 2342, c. 5, c.c.).
Generalmente i soci apportano denaro, tuttavia è consentito il conferimento in natura di crediti e/o beni (tra cui le aziende) (28.). I criteri di seguito descritti si applicano anche alle società in accomandita per
azioni.
Conferimento in denaro
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, i conferimenti devono essere fatti in denaro (art. 2342, c. 1, c.c.).
Nel caso di società unipersonale, occorre il versamento dell’intero capitale sociale mentre se si tratta di una società pluripersonale, i soci devono versare, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, almeno il 25% del rispettivo capitale sociale sottoscritto (art. 2342, c. 2, c.c.).
Il versamento deve avvenire presso una banca e in un conto corrente intestato ai futuri amministratori a pena della nullità della costituzione. Il notaio può procedere alla redazione dell’atto costitutivo solo con la prova dell’avvenuto versamento degli importi previsti per la società unipersonale o pluripersonale.
Le somme depositate non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro 90 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo l’iscrizione non ha avuto luogo, le somme versate devono essere restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia (art. 2331, c. 4, c.c.).
Conferimento in natura con perizia
Se l’atto costitutivo prevede il conferimento in natura occorre seguire una specifica procedura per definire il valore di ciò che si apporta.
Le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (art. 2342, c. 3, c.c.). Il socio che conferisce crediti risponde dell’insolvenza del debitore (art. 2255 c.c.).
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata (il giuramento può avvenire di fronte al notaio che roga l’atto di conferimento) di un esperto designato dal tribunale (facendo istanza di nomina) nel cui circondario ha sede la società, contenente (art. 2343, c. 1, c.c.):
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la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
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l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
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i criteri di valutazione seguiti.
La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.
Nel termine di 180 giorni dall’iscrizione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società (art. 2343, c. 3, c.c.).
Se dal controllo degli amministratori risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre 1/5 a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società. In quest’ultimo caso, il socio che recede ha diritto alla restituzione del conferimento in natura, qualora sia possibile in tutto o in parte (art. 2343, c. 4, c.c.).
Conferimento in natura senza relazione dell’esperto
Nel caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione dell’esperto se il valore ad essi attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei 6 mesi precedenti il conferimento (art. 2343-ter, c. 1, c.c.).
Non è inoltre necessaria la relazione dell’esperto, qualora il valore attribuito, (ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo), ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore (art. 2343-ter, c. 2, c.c.):
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al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;
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al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre 6 mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Chi conferisce beni o crediti senza relazione dell’esperto deve presentare la documentazione (allegandola all’atto costitutivo) dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza delle condizioni ivi indicate (art. 2343-ter, c. 3, c.c.).
Nel caso in cui il conferimento in natura avvenga senza perizia giurata dall’esperto, gli amministratori devono verificare, nel termine di 30 giorni dall’iscrizione della società, se sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido.
Gli amministratori devono, inoltre, verificare (nel termine di 30 giorni dalla iscrizione della società) se, successivamente al termine di cui al precedente punto a) o alla data della valutazione di cui al precedente punto b), si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese; inoltre gli amministratori devono constatare i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui al precedente b) (art. 2343-quater, c. 1, c.c.).
Se dalla valutazione emergano fatti rilevanti o gli amministratori ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto (di cui al precedente punto b), occorre procedere ad una nuova valutazione attraverso istanza al Tribunale per la nomina di un esperto (art. 2343-quater, c. 2, c.c.).
Se invece dalla verifica non emergono fatti rilevanti, occorre depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese (nel termine di 30 giorni dalla iscrizione della società) una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni (art. 2343-quater, c. 3, c.c.):
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la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non è stata presentata la relazione dell’esperto nominato dal Tribunale;
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il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
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la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
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la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla loro valutazione;
la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto (di cui all’art. 2343-ter, c. 2, lett. b).
27.1.2. Società a responsabilità limitata
27.1.2.Società a responsabilità limitataLe società a responsabilità limitata possono essere costituite da due o più persone attraverso un contratto di società oppure da un unico soggetto (società a responsabilità limitata unipersonale) attraverso un atto unilaterale (art. 2463, c. 1, c.c.).
La costituzione della società deve seguire un procedimento formale finalizzato alla redazione dell’atto costitutivo da parte del notaio che lo deve depositare per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese.
Contratto sociale
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare (art. 2463, c. 2, c.c.):
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il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
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la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
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l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
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l’ammontare del capitale, non inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e di quello versato;
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i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
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la quota di partecipazione di ciascun socio;
-
le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
-
le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
-
l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro 10.000, ma pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione (art. 2463, c. 4, c.c.).
Alla costituzione delle società a responsabilità limitata si applicano le norme previste per le società per azioni in tema di:
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condizioni per la costituzione (art. 2329 c.c.);
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deposito e iscrizione dell’atto costitutivo (art. 2330 c.c.);
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effetti dell’iscrizione (art. 2331 c.c.);
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nullità della società (art. 2332 c.c.).
Responsabilità sociale
Nelle società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (art. 2462, c. 1, c.c.).
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona (società a responsabilità limitata unipersonale), questa risponde illimitatamente quando il conferimento non è versato per l’intero ammontare (art. 2462, c. 4, c.c.), o fin quando non sono rispettati i seguenti obblighi di pubblicità (art. 2470, c. 4 e 5, c.c.):
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iscrizione nel Registro delle Imprese, a cura degli amministratori, di una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio;
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iscrizione nel Registro delle Imprese, a cura degli amministratori, di una dichiarazione che è stata costituita o ricostituita la pluralità dei soci.
Tali dichiarazioni devono essere depositate entro 30 giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono specificare la data di iscrizione (art. 2470, c. 7, c.c.). L’unico socio può provvedere alla pubblicità di cui ai punti precedenti, se gli amministratori non vi adempiono (art. 2470, c. 6, c.c.).
Altri adempimenti pubblicitari
Oltre all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, anche le società a responsabilità limitata sono tenute ad effettuare altri adempimenti pubblicitari:
-
iscrizione e denuncia inizio attività al REA;
-
attivazione dell’indirizzo di posta certificata;
-
apertura posizione contributiva INPS;
-
apertura posizione assicurativa INAIL;
-
richiesta attribuzione del codice fiscale e della partita IVA;
-
dichiarazione IVA di inizio attività.
Inoltre, occorre predisporre i libri sociali della società che sono:
-
il libro giornale;
-
il libro degli inventari;
-
i registri IVA (artt. 23 e 25, D.P.R. n. 633/1972);
-
le scritture di magazzino (art. 14, D.P.R. n. 633/1972);
-
il registro dei beni ammortizzabili;
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il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci;
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il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
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il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (eventuale).
Società a responsabilità limitata semplificata
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche (art. 2463-bis, c. 1, c.c.).
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare (art. 2463-bis, c. 2, c.c.):
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il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
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la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
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l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad un euro e inferiore all’importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
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l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
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la quota di partecipazione di ciascun socio;
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le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
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le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
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luogo e data di sottoscrizione;
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gli amministratori.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del Registro delle Imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico (art. 2463-bis, c. 4, c.c.).
Conferimenti: aspetti generali
Ai soci delle società a responsabilità limitata viene attribuita una quota che corrisponde ad una parte del capitale sociale proporzionale al valore del conferimento effettuato. Nell’atto costitutivo, tuttavia, i soci possono prevedere partecipazioni
non proporzionali al conferimento effettuato.
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.
Nel caso di società a responsabilità limitata con capitale sociale di almeno 10.000 euro, possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464, c. 1 e 2, c.c.) ossia:
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denaro;
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beni e crediti;
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prestazioni d’opera o di servizi a favore della società;
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qualsiasi altro elemento suscettibile di valutazione economica (ad esempio risorse immateriali come il know how).
Conferimento in denaro
Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro (art. 2464, c. 3, c.c.). Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo, nominato nell’atto costitutivo, almeno il 25% dei conferimenti in danaro e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto, tuttavia, il versamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro (art. 2462, c. 4, c.c.).
In caso di mancato o incompleto versamento di quanto sopra previsto, il notaio non può procedere alla costituzione della società e se lo fa ne è responsabile penalmente.
Conferimento in natura
Se l’atto costitutivo lo prevede, i conferimenti possono essere fatti in natura. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (art. 2464, c. 5, c.c.).
Possono essere conferiti anche le prestazioni d’opera e le prestazioni di servizi a condizione che queste siano garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria.
In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società (art. 2464, c. 6, c.c.).
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Per le società a responsabilità limitata l’esperto valutatore deve essere nominato dal socio conferente.
La relazione, allegata all’atto costitutivo, deve contenere (art. 2465, c. 1, c.c.):
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la descrizione dei beni o crediti conferiti;
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l’indicazione dei criteri di valutazione adottati;
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l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
La perizia di stima è inoltre necessaria nel caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei 2 anni dall’iscrizione della società nel Registro delle Imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci (art. 2465, c. 2, c.c.).
Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di 30 giorni. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori (se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti) possono vendere la quota del socio moroso agli altri soci in proporzione della loro partecipazione.
In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto (art. 2466, c. 1 e 2, c.c.).
Se la vendita non avviene per mancanza di compratori, gli amministratori devono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, e devono ridurre il capitale sociale in misura corrispondente (art. 2466, c. 3, c.c.).
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci (art. 2466, c. 4, c.c.).
Per le società a responsabilità limitata, il Legislatore non prevede il controllo della relazione di stima da parte degli amministratori e l’eventuale riduzione del capitale sociale se la differenza è superiore al quinto del valore dichiarato.
27.1.3. Società di persone
27.1.3.Società di personeNelle società in nome collettivo i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.).
Nelle società in accomandita semplice sono i soci accomandatari a rispondere solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, poiché gli accomandanti, in qualità di investitori, rispondono nei limiti del capitale apportato (art. 2313 c.c.).
Le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice devono essere costituite almeno da 2 soci.
L’atto costitutivo deve contenere (art. 2295 c.c.):
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il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
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la ragione sociale;
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i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
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la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
-
l’oggetto sociale;
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i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
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le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
-
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
-
la durata della società.
Nelle società in accomandita semplice, inoltre, l’atto costitutivo deve indicare anche il nome dei soci accomandatari e degli accomandanti (art. 2316 c.c.).
Il nostro ordinamento giuridico distingue le società di persone regolari, ossia iscritte nel registro imprese, da quelle irregolari, che non lo sono.
Per tali società non vi è, pertanto, l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese; tuttavia, è prassi operativa la registrazione dell’atto costitutivo redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, affinché sia opponibile ai terzi.
Nella ragione sociale delle società in nome collettivo occorre indicare il nome di almeno un socio (art. 2292 c.c.), così come nelle società in accomandita semplice occorre specificare il nome di almeno un accomandatario (art. 2314 c.c.).
La responsabilità illimitata che caratterizza le società di persone giustifica l’assenza di un capitale minimo da sottoscrivere in sede di costituzione. Tuttavia, per dotare la società delle risorse necessarie per operare inizialmente, ed anche per fornire un minimo di capitalizzazione per poter accedere a finanziamenti bancari, è prassi versare un capitale sociale anche nelle società di persone.
Conferimenti
Nelle società di persone è possibile conferire qualsiasi bene giuridico suscettibile di valutazione economica necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Attraverso i conferimenti, i soci dotano la società delle risorse e dei mezzi per conseguire l’oggetto sociale.
La “personificazione” delle società di persone rende possibile anche il conferimento di prestazioni d’opera da parte dei soci.
Se i conferimenti non sono specificati nell’atto costitutivo, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali ciò che è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
27.1.4. Esemplificazioni contabili
27.1.4.Esemplificazioni contabiliIn data 10 aprile 20xy si costituisce la società Gamma Spa con un capitale di 150.000 euro interamente sottoscritto dai soci. I conferimenti avvengono in denaro e i soci effettuano il versamento del 25% (150.000 x 25% = 37.500).
Gamma Spa - Costituzione della società e sottoscrizione del capitale sociale
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 150.000 | |
SP | A.I | Capitale sociale | 150.000 |
Gamma Spa - Versamento del 25% dei conferimenti in denaro
SP | C.IV.1 | Banca c/c vincolato | 37.500 | |
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 37.500 |
Il 22 aprile 20xy avviene la registrazione della società nel Registro delle Imprese e gli amministratori provvedono a svincolare i conferimenti versati.
Gamma Spa - Apertura conto corrente non vincolato
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 37.500 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c vincolato | 37.500 |
In data 10 settembre 20xy gli amministratori richiamano i decimi non ancora versati. I soci versano quanto dovuto il 20 settembre 20xy
Gamma Spa - Richiamo dei versamenti ancora dovuti
SP | A | Soci c/capitale richiamato | 112.500 | |
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 112.500 |
Gamma Spa - Versamento del 75% dei conferimenti in denaro
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 112.500 | |
SP | A | Soci c/capitale richiamato | 112.500 |
In data 13 settembre 20xy si costituisce la società Delta Srl con un capitale di 350.000 euro interamente sottoscritto dai soci. I conferimenti avvengono in denaro e in natura con l’apporto di un fabbricato e alcuni macchinari. In particolare, la perizia fatta dall’esperto nominato dei soci ha valutato il fabbricato 200.000 euro e i macchinari 100.000 euro; il conferimento in denaro ammonta pertanto a 50.000 euro (50.000 x 25% = 12.500).
Delta Srl - Costituzione della società e sottoscrizione del capitale sociale
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 350.000 | |
SP | A.I | Capitale sociale | 350.000 |
Delta Srl - Versamento del 25% dei conferimenti in denaro
SP | C.IV.1 | Banca c/c vincolato | 12.500 | |
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 12.500 |
Delta Srl - Conferimento in natura
SP | B.II.1 | Fabbricato | 200.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 100.000 | |
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 300.000 |
Il 28 settembre 20xy avviene la registrazione della società nel Registro delle Imprese e gli amministratori provvedono a svincolare i conferimenti versati.
Delta Srl - Apertura conto corrente non vincolato
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 12.500 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c vincolato | 12.500 |
In data 10 giugno 20xy+1 gli amministratori richiamano i decimi non ancora versati. I soci versano quanto dovuto il 25 giugno 20xy+1
Delta Srl - Richiamo dei versamenti ancora dovuti
SP | A | Soci c/capitale richiamato | 37.500 | |
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 37.500 |
Delta Srl - Versamento del 75% dei conferimenti in denaro
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 37.500 | |
SP | A | Soci c/capitale richiamato | 37.500 |
27.2. Variazioni del capitale sociale
27.2.Variazioni del capitale socialeIl capitale sociale rappresenta una componente del patrimonio netto dell’impresa e misura parte della garanzia patrimoniale dei creditori sociali. Durante
la vita della società, il capitale sociale può essere aumentato o diminuito per differenti motivi.
L’apporto di nuove risorse da parte dei soci consente di incrementare la capitalizzazione della società e di migliorare il rapporto di indebitamento. Quando l’aumento si realizza attraverso l’ingresso di un nuovo socio, l’operazione risulta finalizzata non solo all’incremento delle risorse a titolo di capitale di rischio a disposizione del management, ma anche per necessità strategiche quando le caratteristiche del nuovo socio possono consentire di incrementare o salvaguardare il vantaggio competitivo della società.
L’aumento di capitale può avvenire:
-
in modo reale o a pagamento, attraverso il versamento di nuove risorse da parte dei soci che hanno costituito la società o di un nuovo socio;
-
a titolo gratuito, attraverso il giroconto di riserve disponibili a capitale sociale. In questo caso si modifica il regime giuridico di risorse già presenti e non si modifica la consistenza patrimoniale della società;
-
contestualmente a titolo gratuito e a pagamento.
Le riduzioni del capitale sociale sono generalmente il frutto del conseguimento di perdite che, se eccedono le riserve accantonate nel tempo, danno luogo ad interventi degli
amministratori per evitare che lo intacchino oltre certi limiti.
È raro che la riduzione del capitale sociale sia il risultato della decisione dei soci di rimborsare parte delle risorse apportate dai soci. Tali variazioni, tuttavia, sono il risultato di procedure disciplinate dal Codice civile in modo in parte differente a seconda della tipologia di società.
27.2.1. Società per azioni e in accomandita per azioni
27.2.1.Società per azioni e in accomandita per azioniAumento del capitale: aspetti generali
Nelle società per azioni non è possibile eseguire un aumento di capitale fino a quando le azioni, precedentemente emesse, non sono state interamente liberate (art. 2438, c. 1, c.c.).
Se tale principio viene violato, gli amministratori ne sono responsabili solidalmente verso i soci e i terzi per i danni arrecati; tuttavia, l’aumento in violazione del suddetto principio risulta valido con la conseguenza che sono salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni (art. 2438, c. 2, c.c.).
Nelle società per azioni, la giurisprudenza e la dottrina ammettono l’aumento di capitale sia a pagamento che gratuito; l’aumento realizzato sia con l’afflusso di nuove risorse che con il giroconto di riserve disponibili è ammissibile, tuttavia, se risulta da due delibere distinte dei soci.
Generalmente, l’aumento del capitale sociale è deciso dall’assemblea straordinaria su proposta motivata dell’organo amministrativo.
L’assemblea straordinaria delibera con le seguenti maggioranze (artt. 2368 e 2369 c.c.):
-
per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, voto favorevole di tanti soci che rappresentano più 1/3 del capitale rappresentato in assemblea;
-
per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in prima convocazione l’assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea e, in seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita se è presente oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.
Nelle società in accomandita per azioni occorre comunque il consenso di tutti i soci accomandatari (art. 2460 c.c.).
Nei 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito (art. 2444, c. 1, c.c.).
Fino a che l’iscrizione nel registro non sia avvenuta, l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società (art. 2444, c. 2, c.c.).
Aumento del capitale deliberato dagli amministratori
Lo statuto può attribuire agli amministratori (in sede di costituzione della società o successivamente con modifica dello stesso adottata dall’assemblea straordinaria, art. 2443, c. 2, c.c.) la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese.
Tale facoltà può prevedere anche l’adozione delle delibere inerenti il conferimento in natura o l’esclusione del diritto d’opzione (art. 2441, c. 4 e 5, c.c.) che devono comunque (art. 2443, c. 1, c.c.):
-
trovare descrizione in una specifica relazione degli amministratori (art. 2441, c. 6, c.c.);
-
essere realizzate applicando i criteri specificati dallo statuto.
Il verbale di delibera degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto (a norma dall’art. 2436 c.c.).
Se gli amministratori decidono di deliberare l’aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti (qualora lo statuto attribuisca loro la facoltà di eseguire tale operazione, art. 2443, c. 1, c.c.) senza la relazione dell’esperto nominato dal Tribunale (artt. 2343 e 2343-ter c.c.), il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione di aumento; tale delibera deve inoltre specificare:
-
una descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione dell’esperto;
-
il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
-
la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione dell’aumento capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
-
la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto (di cui all’art. 2343-ter, c. 2, lett. b), c.c.).
Entro il suddetto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale (nell’ammontare precedente l’aumento medesimo) possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2343 c.c.).
In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l’iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2443, c. 4, c.c.):
-
l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito;
-
la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione (di cui alla lett. b) dell’art. 2343-ter, c. 2, c.c.).
Aumento del capitale: gli adempimenti del notaio
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di aumento di capitale (sia che derivi da una delibera dell’assemblea straordinaria che dalla decisione degli amministratori), entro 30 giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste (art. 2436, c. 1, c.c.).
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, agli amministratori. Questi, nei 30 giorni successivi, possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure possono ricorrere al tribunale perché decida in merito; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace (art. 2436, c. 3, c.c.).
Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, può ordinare l’iscrizione nel Registro delle Imprese con decreto soggetto a reclamo (art. 2436, c. 4, c.c.).
La delibera di aumento del capitale sociale produce effetti solo dopo l’iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2436, c. 5, c.c.).
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositata, nel Registro delle Imprese, una copia integrale aggiornata (art. 2436, c. 6, c.c.).
Aumento gratuito
L’assemblea può aumentare il capitale sociale, imputando le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili (art. 2442, c. 1, c.c.).
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute (art. 2442, c. 2, c.c.).
L’aumento di capitale gratuito può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione (art. 2442, c. 3, c.c.).
L’ordinamento giuridico ha nel tempo introdotto numerose riserve finalizzate ad accantonare risorse per finalità differenti. Ogni riserva è sottoposta a una specifica disciplina con riferimento alla possibilità di utilizzarla per la copertura di perdite, per aumentare il capitale sociale e/o per distribuirla.
Tra quelle potenzialmente esistenti nelle società per azioni, le riserve utilizzabili per aumentare il capitale sociale in modo gratuito sono:
-
riserva sovrapprezzo azioni;
-
riserve statutarie senza specifica destinazione (da statuto). Anche quelle con specifica destinazione sono utilizzabili a condizione che l’assemblea straordinaria provveda a modificarla;
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utili portati a nuovo;
-
la parte della riserva legale che eccede il quinto del capitale sociale;
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riserva di rivalutazione;
-
riserve facoltative;
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versamenti fatti dai soci per futuri aumenti di capitale o come semplice apporto di risorse (fondo perduto, in conto capitale).
Aumento a pagamento
Se l’aumento del capitale sociale avviene a pagamento, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sovrapprezzo, questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione (art. 2439, c. 1, c.c.).
L’aumento del capitale è divisibile solo se è previsto dalla delibera che lo ha deciso. In questo caso, se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine definito dalla delibera dei soci o degli amministratori, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte (art. 2439, c. 2, c.c.).
Se la delibera non dispone invece la divisibilità dell’aumento di capitale e questo non viene interamente sottoscritto, allora l’aumento non potrà essere portato a termine e i versamenti già effettuati dovranno essere rimborsati.
Conferimenti in denaro o in natura - Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti, occorre fare istanza al Tribunale per la nomina dell’esperto per la relazione di stima dei beni conferiti e gli amministratori dovranno entro 6 mesi effettuare il controllo della stima effettuata dall’esperto (artt. 2342 e 2343 c.c.).
Se ricorrono tuttavia gli estremi, su decisione degli amministratori, l’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere effettuato senza relazione dell’esperto (si richiamano agli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c.).
Nel caso in cui l’aumento di capitale è eseguito con il conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario, è possibile non presentare la relazione dell’esperto (art. 2343-ter, c. 1, c.c.) a patto che tali asset siano valorizzati al prezzo medio ponderato di negoziazione determinato nei 6 mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori con cui si illustrano le ragioni per l’esclusione del diritto di opzione (art. 2441, c. 6, c.c.).
Il conferimento è eseguito entro 60 giorni da tale data, ovvero entro 90 giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2440, c. 3, c.c.).
Se l’aumento di capitale avviene con il conferimento (non necessaria la relazione di stima a norma dell’art. 2343-ter, c. 2, c.c.) di beni o crediti con valore pari o inferiore al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, il conferimento deve essere eseguito entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio; se invece a tali beni o crediti viene attribuito un valore pari o inferiore al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente il conferimento, questo deve essere fatto entro 6 mesi (art. 2440, c. 4, c.c.).
Nel caso in cui l’aumento di capitale avvenga con il conferimento in natura senza perizia giurata dall’esperto (art. 2343-ter c.c.), gli amministratori devono verificare il valore attribuito ai conferimenti (art. 2343-quater c.c.) entro il termine di 30 giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, entro la data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di aumento del capitale (art. 2440, c. 5, c.c.).
Gli amministratori devono illustrare in una dichiarazione: i beni o i crediti conferiti per cui non si è presentata la relazione dell’esperto; il valore ad essi attribuito; che dal controllo non è emersa alcuna variazione del valore; i requisiti di professionalità di chi ha effettuato la valutazione utilizzata per la stima (nel caso sub b) dell’art. 2343-ter, c. 2, c.c.).
Tale dichiarazione deve essere allegata a quella con cui gli amministratori attestano l’avvenuto aumento di capitale (art. 2444 c.c.).
Se sono conferiti beni in natura o crediti senza relazione dell’esperto (a norma dell’art. 2343-ter, c. 2, c.c.), uno o più soci che rappresentano (e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale) almeno il ventesimo del capitale sociale (nell’ammontare precedente l’aumento medesimo) possono richiedere una nuova valutazione (art. 2343 c.c.), entro il termine di 30 giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, entro la data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di aumento del capitale (art. 2440, c. 6, c.c.).
Diritto d’opzione
Nelle società per azioni, gli aumenti di capitale a pagamento devono avvenire attraverso il riconoscimento del diritto di opzione ai soci esistenti. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono infatti essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio (art. 2441, c. 1, c.c.).
L’offerta per l’esercizio dell’opzione deve essere depositata presso l’ufficio del Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società (con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione) o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società.
Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’offerta.
Chi esercita il diritto di opzione, purché ne faccia contestuale richiesta, ha diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate.
Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori per almeno 5 riunioni ed entro il mese successivo rispetto a quello in cui sono decorsi i 15 giorni per l’esercizio del diritto d’opzione (art. 2441, c. 3, c.c.).
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale (art. 2441, c. 4, c.c.).
Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale (art. 2441, c. 5, c.c.).
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare (art. 2441, c. 6, c.c.):
-
le ragioni dell’esclusione o della limitazione;
-
qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo aumento;
-
in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.
La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Entro 15 giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.
Il parere del collegio sindacale e l’eventuale relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale (ovvero la documentazione indicata dall’art. 2343-ter, c. 3, c.c.) devono restare depositati nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione (art. 2441, c. 6, c.c.).
La delibera di aumento del capitale determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre (art. 2441, c. 6, c.c.).
L’assemblea straordinaria può deliberare l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate (art. 2441, c. 8, c.c.).
Nel caso in cui l’offerta delle nuove azioni ai soci della società avvenga tramite intermediari finanziari, il diritto di opzione non si considera limitato né escluso. Se, infatti, la delibera di aumento di capitale prevede che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Consob ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, il diritto d’opzione non viene limitato.
Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l’ammontare (art. 2441, c. 7, c.c.).
Riduzione del capitale
La riduzione del capitale sociale può dipendere da una scelta del management di rimborsare una quota di risorse apportate ai soci, può derivare dal recesso di
un socio oppure può dipendere dalla realizzazione di una perdita di entità tale da richiedere interventi specifici al management.
Riduzione volontaria
Nel caso in cui la riduzione del capitale sociale è legata a scelte del management la stessa può avvenire sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale; in entrambi i casi, la riduzione è ammessa nei limiti (art. 2445, c. 1, c.c.):
-
dell’ammontare minimo del capitale sociale (art. 2327 c.c.);
-
dell’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione (artt. 2412, c. 1 e 2413 c.c.).
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità con cui verrà eseguita la riduzione. La decisione deve essere presa con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria (artt. 2368 e 2369 c.c.).
Nelle società in accomandita per azioni occorre comunque il consenso di tutti i soci accomandatari (art. 2460 c.c.).
Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale (art. 2445, c. 2, c.c.).
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (art. 2445, c. 3, c.c.).
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione (art. 2445, c. 4, c.c.).
Riduzione per recesso del socio
I casi in cui nelle società per azioni il socio può recedere sono disposti dall’art. 2437 c.c. In queste circostanze di può verificare una riduzione del capitale per rimborsare la quota al socio che recede.
In particolare, hanno diritto di recedere per tutte o solo una parte di azioni possedute, i soci che non hanno concorso a deliberare:
-
la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
-
la trasformazione della società;
-
il trasferimento della sede sociale all’estero;
-
la revoca dello stato di liquidazione;
-
l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal c. 2 dell’art. 2437 c.c. ovvero dallo statuto;
-
la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
-
le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Inoltre, possono recedere anche i soci che non hanno deliberato, salvo diversa disposizione dello statuto, la proroga del termine della società e l’introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari (art. 2437, c. 2, c.c.).
Se la società è poi costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, il socio può recedere con il preavviso di almeno 180 giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno (art. 2437, c. 3, c.c.). Nelle quotate il socio può inoltre recedere se non concorre a deliberare l’esclusione dalla quotazione (art. 2437-quinquies c.c.).
Nel conferimento in natura (28.2.), gli amministratori devono verificare il valore dei conferimenti entro 180 giorni e ridurre il capitale sociale se dalla verifica emerge un valore
inferiore di oltre 1/5; se ciò si verifica il socio può optare anche per il recesso
(art. 2343, c. 4, c.c.).
Infine, lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (per queste ultime società non sono prevedibili ulteriori cause in quanto eventualmente il socio può alienare sul mercato le proprie azioni) può prevedere ulteriori cause di recesso (art. 2437, c. 4, c.c.).
Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata da spedire entro 15 giorni dall’iscrizione della delibera che lo legittima nel registro imprese (30 giorni se il fatto che lo legittima è diverso da una delibera assembleare). Il recesso non può comunque essere esercitato (e se lo è stato, è privo di efficacia), se entro 90 giorni la società rimuove la causa che lo legittima (art. 2437-bis c.c.).
Procedura di rimborso
Nel caso di recesso, il rimborso deve avvenire seguendo una specifica procedura (art. 2437-quater c.c.). In primo luogo, gli amministratori offrono le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione alle azioni da queste possedute. L’esercizio del diritto di opzione attribuisce il diritto di prelazione sulle azioni per cui non è stato esercitato il diritto di opzione. In secondo luogo, le azioni non acquisite dagli altri soci (o tutte le azioni se nessun socio ha esercitato il diritto di opzione) devono essere collocate presso terzi. In terzo luogo, le azioni non collocate a terzi devono essere rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili (anche in deroga al c. 3 dell’art. 2357 c.c.). Infine, solo se non vi sono utili e riserve disponibili, gli amministratori convocano l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
Il valore a cui avviene il rimborso delle azioni del socio receduto si deve basare sulla consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato (art. 2437-ter, c. 2, c.c.).
Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio (unitamente ai criteri di rettifica) e gli altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione (art. 2437-ter, c. 4, c.c.).
Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, il valore di liquidazione deve essere determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre (art. 2437-ter, c. 3, c.c.).
Riduzione per perdite
La perdita d’esercizio decrementa il patrimonio netto delle società e ne intacca il capitale sociale se di entità superiore alle altre parti ideali dell’equity. In particolare, la perdita conseguita nell’esercizio, eventualmente sommata alle perdite realizzate negli esercizi precedenti, intacca il capitale sociale se di importo superiore alle riserve esistenti, ai versamenti effettuati dai soci e agli utili portati a nuovo.
Se la perdita viene definita in chiusura dell’esercizio, gli amministratori devono convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e la “gestione” del risultato negativo di periodo.
Quando invece la perdita emerge durante l’esercizio, l’intervento degli amministratori differisce in base alla sua entità.
Tre sono le situazioni che possono emergere:
-
la perdita è inferiore a 1/3 del capitale sociale;
-
la perdita è superiore a 1/3 ma il capitale non si riduce oltre il minimo legale;
-
la perdita è superiore a 1/3 e il capitale si riduce oltre il minimo legale.
Perdita inferiore a 1/3 del capitale sociale - Se la perdita è inferiore a 1/3 del capitale sociale è possibile attendere la chiusura dell’esercizio e la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio a cui sarà demandata anche la decisione con riferimento alla perdita conseguita.
Gli amministratori possono comunque decidere di convocare l’assemblea straordinaria durante l’esercizio per ridurre il capitale sociale; durante l’assemblea gli amministratori aggiornano i soci attraverso una situazione patrimoniale redatta con riferimento ad una data prossima a quella dell’assemblea.
L’assemblea straordinaria può approvare la riduzione del capitale sociale oppure può respingere la proposta degli amministratori. In ogni caso, il notaio che verbalizza la delibera, entro 30 giorni ne richiede l’iscrizione al Registro delle Imprese (art. 2436 c.c.).
L’eliminazione della perdita durante l’esercizio consente di eliminare il limite alla distribuzione di eventuali dividendi che, in presenza di perdite, sarebbero destinati alla loro copertura.
In tale ambito un aspetto da considerare è il caso in cui, pur avendosi una perdita inferiore a 1/3, il capitale sociale si è ridotto oltre il minimo legale. Questo caso non trova disciplina nel Codice civile ma la dottrina ha proposto due soluzioni alternative:
-
la riduzione al di sotto del minimo legale integra lo scioglimento della società che potrebbe essere superato solo attraverso l’eliminazione della perdita tramite la riduzione del capitale e con un successivo aumento almeno fino al minimo legale con nuovi versamenti da parte dei soci;
-
tale fenomeno non integra lo scioglimento della società che non emergerebbe neppure senza alcun intervento volto a ripianare la situazione.
Perdita superiore a 1/3 del capitale sociale senza intaccare il minimo legale - Quando il capitale sociale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione (e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza) devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli 8 giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione (art. 2446, c. 1, c.c.). Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
La prassi è di convocare l’assemblea straordinaria in quanto la delibera di riduzione del capitale sociale o di ripianamento delle perdite con le riserve è di sua competenza. Tuttavia, è possibile convocare l’assemblea ordinaria che, però, può solo deliberare di rimandare la decisione all’esercizio successivo.
La situazione patrimoniale predisposta dagli amministratori deve essere composta da più documenti finalizzati a descrivere ai soci le cause che hanno originato la perdita.
La dottrina suggerisce di presentare uno Stato patrimoniale con data prossima (non può essere anteriore a 120 giorni dalla data dell’assemblea) a quella dell’assemblea, un Conto economico che descriva l’evoluzione della gestione e le cause da cui origina la perdita e una relazione illustrativa della situazione firmata dagli amministratori.
Dalla relazione illustrativa deve emergere lo stato di crisi dell’impresa e le ragioni che l’hanno originata affinché i soci siano informati della situazione;
in questo documento gli amministratori possono/devono proporre anche piani di risanamento (riduzione e aumento del capitale sociale con nuovi apporti dai soci o l’ingresso
di nuovi soci per investire e rilanciare la società), la trasformazione (
29.) o lo scioglimento della società.
La situazione patrimoniale deve essere redatta utilizzando i principi contabili e i criteri di valutazione impiegati nei bilanci d’esercizio. Infatti, nonostante la situazione patrimoniale da presentare in questa circostanza non sia un bilancio intermedio, deve tuttavia essere predisposta seguendo le regole e i principi proposti per la rendicontazione economica finanziaria delle imprese in funzionamento.
Durante l’assemblea, gli amministratori illustrano i fatti di rilievo intervenuti tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e la data dell’assemblea; i soci possono adottare le seguenti decisioni:
-
riduzione del capitale sociale (assemblea straordinaria);
-
riassorbimento delle perdite utilizzando riserve o altri versamenti (assemblea straordinaria);
-
rinviare la decisione all’esercizio successivo (assemblea ordinaria). Questa decisione dovrebbe essere presa solo quando ci sono ragionevoli evidenze che la perdita verrà riassorbita nel breve;
-
approvare la proposta formulata dagli amministratori nella relazione illustrativa allegata alla situazione patrimoniale (assemblea straordinaria).
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori (art. 2446, c. 2, c.c.).
In questo caso, se le azioni emesse dalla società sono senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione o una delibera adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione (art. 2446, c. 3, c.c.).
Perdita superiore a 1/3 del capitale sociale che si riduce oltre il minimo legale - Se, per effetto della perdita di oltre 1/3, il capitale sociale risulta diminuito oltre il minimo legale (art. 2327 c.c.) allora gli amministratori o il consiglio di gestione (e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza) devono senza indugio convocare l’assemblea straordinaria per deliberare (art. 2447 c.c.):
-
la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo;
-
la trasformazione della società (
29.);
-
la messa in liquidazione (
30.).
Anche in questa circostanza, gli amministratori devono predisporre una situazione patrimoniale prossima (non può essere anteriore a 120 giorni dalla data dell’assemblea) alla data dell’assemblea composta da Stato patrimoniale, Conto economico e relazione illustrativa che approfondisce le cause che hanno originato la perdita.
Anche in questo caso occorre utilizzare le regole e i criteri di redazione delle aziende in funzionamento.
La stessa procedura (art. 2447 c.c.) deve essere adottata se la perdita di oltre 1/3 azzera il capitale sociale.
27.2.2. Società a responsabilità limitata
27.2.2.Società a responsabilità limitataAumento del capitale: aspetti generali
Nelle società a responsabilità limitata l’aumento di capitale comporta la modifica dell’atto costitutivo che deve essere adottata con decisione dei soci.
Tale operazione deve essere deliberata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale salvo quorum differenti previsti dall’atto costitutivo (art. 2479-ter c.c.).
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di aumento del capitale, entro 30 giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese contestualmente al deposito (art. 2436, c. 1, c.c.).
La decisione di aumentare il capitale sociale non può tuttavia essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti (art. 2481, c. 2, c.c.).
Aumento gratuito
L’aumento di capitale può avvenire attraverso il giroconto di riserve e altri versamenti senza, pertanto, ulteriori apporti di risorse (art. 2481-ter, c. 1, c.c.). In questa circostanza, muta il regime giuridico dei fondi accantonati a riserva.
La decisione di aumentare il capitale sociale in modo gratuito deve essere presa dai soci con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo (art. 2480 c.c.).
Tuttavia, l’atto costitutivo può attribuire agli amministratori tale facoltà, determinandone i limiti e le modalità di esercizio (art. 2481, c. 1, c.c.); la decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto senza indugio dal notaio, il quale deve depositarla per l’iscrizione al Registro delle Imprese entro 30 giorni (art. 2436 c.c.).
L’aumento deve avvenire attraverso l’incremento del valore delle partecipazioni preesistenti, affinché non mutino le quote di partecipazione di ogni socio.
Aumento a pagamento
Con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo (artt. 2479-ter e 2480 c.c.), i soci possono decidere di aumentare il capitale sociale, apportando nuove risorse in società. Anche la decisione di aumentare il capitale sociale a pagamento può essere delegata, dall’atto costitutivo, agli amministratori (art. 2481, c. 1, c.c.); la decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto senza indugio dal notaio, il quale deve depositarla per l’iscrizione al Registro delle Imprese entro 30 giorni (art. 2436 c.c.).
Nel caso di aumento a pagamento, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute (art. 2481-bis, c. 1, c.c.).
L’atto costitutivo può prevedere che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in questo caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso (a norma dell’art. 2473 c.c.).
La decisione di aumento di capitale prevede l’eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a 30 giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto.
La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi (art. 2481-bis, c. 2, c.c.).
L’aumento a pagamento può essere scindibile o inscindibile.
Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito (art. 2481-bis, c. 4, c.c.).
Se l’aumento di capitale avviene in denaro, i sottoscrittori devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’intero sovrapprezzo. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; in questo caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro (artt. 2481-bis, c. 3 e 2464, c. 4, c.c.).
Il conferimento può avvenire tramite prestazioni d’opera o di servizi anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti.
In tal caso, se la delibera di aumento lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro (art. 2464, c. 6, c.c.).
Se la delibera prevede il conferimento in natura di beni o crediti, questo deve essere integralmente liberato al momento della sottoscrizione (artt. 2481-bis, c. 3 e 2464, c. 5, c.c.).
Nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale e se l’aumento di capitale è sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione (art. 2481-bis, c. 5, c.c.).
Nei 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito (art. 2481-bis, c. 6, c.c.).
Riduzione del capitale: aspetti generali
La riduzione del capitale può essere:
-
volontaria;
-
per recesso di soci;
-
derivare dal conseguimento di perdite.
In ogni caso, la riduzione non può essere automatica ma deve derivare da una decisione dei soci adottata con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo (art. 2479-ter c.c.).
Riduzione volontaria
La riduzione del capitale sociale può avvenire mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti (art. 2482, c. 1, c.c.).
La prevalente dottrina ritiene un euro la soglia minima per il capitale sociale delle società a responsabilità limitata con la conseguente possibilità di ridurne il valore entro tale limite.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (art. 2482, c. 2, c.c.).
In caso di opposizione, il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che l’esecuzione abbia comunque luogo (art. 2482, c. 3, c.c.).
Riduzione per recesso del socio
Nelle società a responsabilità limitata, l’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito (art. 2437, c. 1, c.c.):
-
al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
-
alla sua fusione o scissione;
-
alla revoca dello stato di liquidazione;
-
al trasferimento della sede all’estero;
-
alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
-
al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci (a norma dell’art. 2468, c. 4, c.c.).
Inoltre, nel caso di società a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni; l’atto costitutivo può tuttavia prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno (art. 2437, c. 2, c.c.).
Se il socio esercita il recesso nei casi sopra evidenziati, il rimborso deve avvenire in proporzione alla quota posseduta del patrimonio netto, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale) (art. 2437, c. 3, c.c.).
Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci in modo proporzionale alle quote già possedute, oppure da parte di terzi. Se ciò tuttavia non avviene, il rimborso deve essere effettuato mediante riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale (in questo caso occorre seguire l’art. 2482 c.c.) (art. 2437, c. 4, c.c.).
Il recesso, infine, non può essere esercitato e qualora lo sia, è privo di efficacia, se la società rimuove la causa che lo legittima o delibera lo scioglimento della società (art. 2437, c. 5, c.c.).
Riduzione per perdite
La riduzione del capitale sociale può essere anche la conseguenza della realizzazione di perdite d’esercizio.
Se l’entità della perdita è inferiore a 1/3 del capitale sociale, si applica quanto disciplinato per le società di capitali.
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori (o in caso di inerzia l’eventuale collegio sindacale o il soggetto incaricato della revisione legale) devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti (art. 2482-bis, c. 1, c.c.).
All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società; tale situazione, da produrre ad una data non anteriore a 120 giorni dalla data dell’assemblea, non è assimilabile ad un bilancio intermedio, ma deve essere comunque redatta applicando le regole previste per il bilancio d’esercizio (artt. 2423-2435-ter c.c.) e deve essere composta da:
-
Stato patrimoniale;
-
Conto economico del periodo 01/01-data situazione patrimoniale;
-
Relazione degli amministratori che illustra le cause che hanno originato la perdita.
Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno 8 giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione (art. 2482-bis, c. 2, c.c.).
Durante l’assemblea, a cui deve partecipare il notaio (il quale entro 30 giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese contestualmente al deposito; art. 2436, c. 1, c.c.), gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale (art. 2482-bis, c. 3, c.c.).
I soci possono decidere di dar luogo alla riduzione del capitale sociale o di rinviare la decisione all’esercizio successivo qualora esistano evidenze della possibilità di migliorare la dinamica economica.
Qualora si decida per il rinvio, se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci (o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti) devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio (art. 2482-bis, c. 4, c.c.).
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori (art. 2482-bis, c. 5, c.c.).
Se per effetto della perdita di oltre 1/3 del capitale, questo risulta diminuito oltre il minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo (art. 2482-ter, c. 1, c.c.). I soci possono comunque decidere per la trasformazione in società di persone (art. 2482-ter, c. 2, c.c.).
La regola generale va applicata tuttavia in modo differente a seconda della presenza o meno del limite legale di euro 10.000:
-
società a responsabilità limitata con capitale minimo di euro 10.000. In questo caso se per effetto della perdita di oltre 1/3 il capitale si è ridotto oltre il minimo legale, i soci devono trasformare la società o ridurre il capitale sociale non oltre un euro. In questo caso il capitale assume un valore pari a quanto emerge dalla riduzione, con l’unico limite di un euro;
-
società a responsabilità limitata con capitale minimo inferiori ad euro 10.000. In questo caso i soci devono ridurre il capitale sociale e se assume valore negativo trasformare la società in società di persone o aumentare il capitale (con un ulteriore delibera) almeno fino ad un euro di valore.
Anche in questo caso gli amministratori devono predisporre una situazione patrimoniale con un contenuto analogo a quello specificato sopra.
In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci (art. 2482-quater c.c.).
27.2.3. Esemplificazioni contabili
27.2.3.Esemplificazioni contabiliIn data 1° giugno 20xy l’assemblea straordinaria delibera l’aumento del capitale sociale per 150.000 euro con un sovrapprezzo di 15.000 euro. L’operazione comporta costi generali da capitalizzare per 3.000 euro (si prescinde da problematiche IVA) ed il versamento del 25% pari a 37.500 euro.
Ipotizzando che:
-
l’intero aumento viene sottoscritto,
-
in data 28 giugno 20xy avviene il versamento del 25% e dell’intero sovrapprezzo azioni (37.500 + 15.000),
-
l’iscrizione nel Registro delle Imprese avviene in data 12 luglio 20xy,
la società provvede ad effettuare le seguenti scritture.
01.06.20xy - Rilevazione della delibera di aumento del capitale sociale
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 165.000 | |
SP | A.VI | Versamenti c/aumento di capitale | 150.000 | |
SP | A.II | Riserva sovrapprezzo azioni | 15.000 |
01.06.20xy - Rilevazione della fattura per le spese generali
SP | B.I.1 | Spese di impianto ed ampliamento | 3.000 | |
SP | D.7 | Fornitori | 3.000 |
01.06.20xy - Pagamento spese generali
SP | D.7 | Fornitori | 3.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 3.000 |
28.06.20xy - Versamento del 25% e dell’intero sovrapprezzo
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 52.500 | |
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 52.500 |
12.07.20xy - Aumento del capitale sociale
SP | A.VI | Versamenti c/aumento di capitale | 150.000 | |
SP | A.I | Capitale sociale | 150.000 |
Solo a partire dal 12 luglio 20xy la società potrà menzionare l’aumento del capitale sociale. Inoltre, il versamento del solo 25% necessita di specificare in bilancio 112.500 euro come crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
I versamenti dei soci non restituibili devono essere rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto.
Tali versamenti, che non necessitano di una specifica delibera assembleare, costituiscono dei conferimenti in vista di futuri aumenti di capitale (i quali verranno formalizzati con la procedura disciplinata dagli artt. 2438 e 2441 del Codice civile). Si tratta di una riserva con uno specifico vincolo di destinazione da ricomprendere nel patrimonio netto. Tali versamenti permettono di ricapitalizzare la società senza una preventiva delibera assembleare, che verrà eventualmente presa successivamente qualora la società volesse aumentare il capitale sociale.
In questo caso, ipotizzando il versamento di 90.000 euro in conto futuro aumento di capitale, in attesa della delibera assembleare che dà avvio alla procedura di aumento, la società deve rilevare la seguente scrittura contabile.
Versamento in conto futuro aumento di capitale
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 90.000 | |
SP | A.VI | Riserva per versamenti in conto futuro aumento |
90.000 |
Giova osservare che questa riserva non va confusa con la Riserva versamenti in conto capitale che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci (in ipotesi di aumento di capitale scindibile), se la procedura di aumento è ancora in corso alla data di chiusura del bilancio.
Si ipotizzi l’aumento del capitale sociale da realizzarsi attraverso il conferimento di un immobile da parte di un nuovo socio. L’assemblea che ha deliberato l’aumento ha, pertanto, escluso il diritto di opzione da parte dei soci originari. La valutazione dell’immobile effettuata da un perito indipendente risulta pari a 435.000 euro. Il nuovo socio si impegna, inoltre, a versare un sovrapprezzo azioni per 50.000 euro.
In tale circostanza al momento della sottoscrizione si rileva la seguente scrittura contabile, poiché occorre versare interamente le azioni nonché il sovrapprezzo.
Aumento del capitale sociale tramite conferimento in natura
SP | B.II.1 | Fabbricati | 435.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 50.000 | |
SP | A.I | Capitale sociale | 435.000 | |
SP | A.II | Riserva sovrapprezzo azioni | 50.000 |
Entro 6 mesi dall’iscrizione dell’aumento, gli amministratori devono verificare il valore stimato dell’immobile. Se dal controllo emerge che il bene aveva un valore maggiore rispetto a quello corrispondente all’aumento del capitale sociale, non occorre apportare alcuna rettifica.
Dal controllo emerge, invece, una riduzione del valore di oltre 1/5, nello specifico, di 95.000 euro.
In questa circostanza, si possono verificare 3 ipotesi:
-
riduzione proporzionale del capitale sociale;
-
il socio reintegra la differenza in denaro;
-
il socio recede dalla società (facoltà concessa dall’art. 2343 c.c.). Il socio che recede ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile, in tutto o in parte, in natura.
1) Riduzione del capitale sociale
Data successiva al controllo - Riduzione capitale sociale per rettifica valore del bene conferito
SP | A.1 | Capitale sociale | 95.000 | |
SP | A.VI | Minusvalenza da apporto | 95.000 |
2) Reintegro in denaro da parte del socio
Data successiva al controllo - Versamento del differenziale da parte del nuovo socio
SP | C.IV.1 | Banca | 95.000 | |
SP | A.VI | Minusvalenza da apporto | 95.000 |
3) Recesso del socio
Data successiva al controllo - Recesso del socio e restituzione del conferimento
SP | A.I | Capitale sociale | 435.000 | |
SP | A.II | Riserva sovrapprezzo azioni | 50.000 | |
SP | B.II.1 | Fabbricati | 340.000 | |
SP | A.VI | Minusvalenza da apporto | 95.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 50.000 |
Indipendentemente dalla soluzione adottata, occorre rilevare in un apposito conto la rettifica e, successivamente, iscrivere contabilmente la soluzione adottata e coerente con una delle 3 ipotesi indicate. In particolare, in tale versione si proponeva di utilizzare la voce “Minusvalenza da apporto” (art. 2423-ter, c. 3, c.c.).
Data successiva al controllo - Rettifica del valore del bene conferito
SP | A.VI | Minusvalenza da apporto | 95.000 | |
SP | B.II.1 | Fabbricati | 95.000 |
La decisione dei soci di ridurre volontariamente il capitale sociale avviene nell’assemblea straordinaria e può dipendere dalla volontà di liberare risorse ritenute eccessive rispetto all’attività svolta dall’azienda.
Tale riduzione può avvenire attraverso:
-
la liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti,
-
mediante l’acquisto e il successivo annullamento delle azioni proprie oppure
-
attraverso il rimborso del capitale entro il limite legale previsto dal Codice civile.
1) Liberazione dall’obbligo per i versamenti ancora dovuti.
Ipotizzando di ridurre il capitale in modo proporzionale ai versamenti ancora dovuti per 55.000 euro, la scrittura da rilevare è la seguente.
Data delibera di riduzione - Si liberano i soci per i versamenti ancora dovuti
SP | A.I | Capitale sociale | 55.000 | |
SP | A. | Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti |
55.000 |
2) Annullamento azioni proprie
Con riferimento all’annullamento delle azioni proprie in precedenza acquistate, occorre rilevare una riserva negativa per azioni proprie espressiva del costo d’acquisto (art. 2357-ter c.c.). Tre sono le ipotesi che possono emergere in sede di annullamento.
Nella prima ipotesi, l’acquisto di n. 1.000 azioni è avvenuto al valore nominale di 15 euro e conseguentemente l’annullamento non comporta problematiche particolari.
Acquisto azioni proprie
SP | A.X | Riserva negativa per azioni proprie | 15.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 15.000 |
Con la seguente scrittura che, si riduce il capitale sociale e si libera una riserva straordinaria esattamente uguale a quella immobilizzata al momento dell’acquisto delle azioni proprie.
Annullamento azioni proprie
SP | A.I | Capitale sociale | 15.000 | |
SP | A.X | Riserva negativa per azioni proprie | 15.000 |
Nella seconda ipotesi, l’acquisto avviene ad un valore superiore a quello nominale, ossia 18,5 euro (costo di acquisto e della riserva azioni proprie: 1.000 x 18,5 = 18.500). In sede di annullamento occorre rilevare una perdita pari alla differenza tra prezzo di acquisto e valore nominale [1.000 x (18,5 - 15)], a riduzione di una riserva disponibile (si prescinde dalle scritture di acquisto e di costituzione della riserva azioni proprie).
Annullamento azioni proprie
SP | A.I | Capitale sociale | 15.000 | |
SP | A.VI | Riserva straordinaria | 3.500 | |
SP | A.X | Riserva negativa per azioni proprie | 18.500 |
In questa ipotesi, infatti, si libera una riserva straordinaria inferiore (18.500 - 3.500) rispetto a quella precedente l’acquisto delle azioni proprie.
Terza ed ultima ipotesi si verifica quando l’acquisto avviene per un valore inferiore a quello nominale. Ipotizzando di pagare 13 euro per ogni azione, la differenza con il valore nominale costituisce un utile da iscrivere a riserva [1.000 x (13 - 15)] (si prescinde dalle scritture di acquisto e costituzione della riserva azioni proprie).
Annullamento azioni proprie
SP | A.I | Capitale sociale | 15.000 | |
SP | A.VI | Riserva straordinaria | 2.000 | |
SP | A.X | Riserva negativa per azioni proprie | 13.000 |
In quest’ultima ipotesi, infatti, si libera una riserva straordinaria superiore a quella immobilizzata (13.000 + 2.000).
3) Rimborso parziale di ogni azione
Infine, nel caso si decida il rimborso parziale di ogni azione, si procede nel modo seguente.
Ipotizzando che le azioni abbiano valore unitario nominale per 15 euro (n. azioni 100.000) e che lo si voglia ridurre a 13 euro, allora la riduzione risulta complessivamente di 200.000 euro [100.000 x (15 - 13)].
Riduzione capitale sociale
SP | A.I | Capitale sociale | 200.000 | |
SP | D.14 | Debiti verso soci | 200.000 |
Versamento ai soci
SP | D.14 | Debiti verso soci | 200.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 200.000 |
Al 31.12. 20xy la società Alfa Srl realizza una perdita di 80.000 euro inferiore ad 1/3 del capitale sociale. Nella seguente tabella si illustra la composizione del patrimonio alla data di riferimento del bilancio.
PATRIMONIO NETTO | 31.12.20XY |
Capitale sociale | 40.000 |
Riserva legale | 10.000 |
Riserva straordinaria | 57.000 |
Riserva statutaria | 45.000 |
Perdita d’esercizio | -80.000 |
L’assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, decide di coprire la perdita realizzata distribuendola equamente tra la riserva straordinaria e quella statutaria.
Alfa Srl - Copertura perdita
SP | V | Riserva statutaria | 40.000 | |
SP | VI | Riserva straordinaria | 40.000 | |
SP | IX | Perdita d’esercizio | 80.000 |
Nel corso del 20xy si verifica una delle cause che legittima il recesso dei soci a norma dell’art. 2437 c.c.; Alfa Spa, non quotata in mercati regolamentati effettua le seguenti scritture contabili sulla base dei seguenti dati.
PATRIMONIO NETTO | Valori |
Capitale sociale | euro 300.000 |
Riserve disponibili | euro 200.000 |
Valore nominale delle azioni | euro 10 |
Azioni in circolazione | Numero 30.000 |
Azioni da rimborsare | Numero 2.000 |
Valore di rimborso unitario | euro 13,78 |
Il valore nominale delle azioni per cui si esercita il recesso è complessivamente pari ad euro 20.000. Tuttavia, il recesso avviene a valore di mercato che comporta una variazione del patrimonio netto per euro 27.560.
Alfa Srl - Recesso del socio
SP | A.I | Capitale sociale | 20.000 | |
SP | A | Riserve disponibili | 7.560 | |
SP | D.14 | Debiti verso soci | 27.560 |
Alfa Srl - Pagamento recesso
SP | D.14 | Debiti verso soci | 27.560 | |
SP | C.IV | Banca c/c | 27.560 |
27.2.4. Sospensione delle perdite realizzate negli esercizi 2020 e 2021
27.2.4.Sospensione delle perdite realizzate negli esercizi 2020 e 2021Al fine di supportare le aziende nella gestione delle perdite eventualmente realizzate nell’esercizio 2020, sono stati adottati alcuni provvedimenti che consentono di ampliare il periodo in cui gli amministratori devono intervenire nella sua copertura.
Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha previsto la sospensione temporanea per un periodo massimo di 5 anni della messa in atto dei provvedimenti di copertura e di ricapitalizzazione previsti dal Codice civile.
In particolare, la norma ha introdotto la disapplicazione temporanea (max 5 esercizi) dei seguenti articoli:
-
2446, c. 2, e 2482, c. 4, 5 e 6;
-
2447 e 2482-ter;
-
2484 e 2545-duodecies.
Gli amministratori avranno tempo fino al 2025 per adempiere alle norme sopra citate con riferimento alle sole perdite emerse dal bilancio al 31 dicembre 2020. Per l’applicazione della sospensione non occorre che la natura della perdita derivi da una diretta correlazione causa effetto con l’epidemia Covid-19. In ogni caso, la perdita 2020 potrà comunque essere ripianata anche prima dei 5 anni previsti; inoltre, la stessa non concorre alla determinazione del superamento della soglia minima del capitale sociale in presenza di perdite che potrebbero sorgere negli esercizi successivi al 2020.
Nella Nota integrativa occorre poi indicare l’applicazione della sospensione, specificando negli esercizi successivi l’eventuale sua variazione.
A causa del perdurare della pandemia Covid-19, il Legislatore ha previsto la possibilità di sospendere per 5 anni anche la perdita eventualmente conseguita nell’esercizio 2021 (D.L. n. 228/2021). Gli amministratori avranno pertanto tempo fino all’esercizio 2026 per ripristinare il capitale sociale nel caso in cui le perdite superino 1/3 del capitale stesso o, addirittura, portino il capitale al di sotto del minimo legale.
Anche in questo caso, restano fermi gli obblighi degli amministratori per fornire un’adeguata informativa nella Nota integrativa sulle perdite realizzate, sulla situazione complessiva della società e sul processo di copertura.
Con il Decreto “Milleproroghe 2023” (art. 3, c. 9, D.L. n. 198/2022) è stata introdotta la deroga anche per l’esercizio 2022 con la conseguenza che le perdite realizzate in tale esercizio potranno essere “gestite” dagli amministratori entro il quinto anno successivo ossia il 2027.
Non sono state introdotte deroghe, tuttavia, per le perdite eventualmente realizzate sull’esercizio 2023.