8.1. Definizione e principali tipologie - 8.1.1. Definizione di derivato finanziario - 8.1.2. Principali tipologie di derivati - 8.2. Classificazione in bilancio - 8.2.1. Classificazione a Stato patrimoniale - 8.2.2. Classificazione a Conto economico - 8.3. Contabilizzazione iniziale e valutazione a fine esercizio - 8.3.1. Determinazione del fair value - 8.3.2. Contabilizzazione derivati speculativi - 8.4. Relazioni di copertura - 8.4.1. Definizione di derivato finanziario di copertura - 8.4.2. Copertura di fair value - 8.4.3. Copertura di flussi finanziari - 8.5. Contabilizzazione delle relazioni di copertura semplici - 8.6. Separazione dei derivati incorporati - 8.7. Informazioni in Nota integrativa - 8.8. Contabilizzazione dei derivati nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese - 8.8.1. Società che redigono il bilancio in forma abbreviata - 8.8.2. Micro-imprese
8.1. Definizione e principali tipologie
8.1.Definizione e principali tipologie8.1.1. Definizione di derivato finanziario
8.1.1.Definizione di derivato finanziarioA partire dal 1° gennaio 2016 è obbligatorio contabilizzare gli strumenti finanziari derivati (art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c.), i quali sono definiti con rinvio ai Principi contabili internazionali
(art. 2426, c. 2 c.c.).
Il Documento OIC 32 ha per oggetto i derivati e sostituisce le disposizioni di cui all’OIC 3, le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.
Secondo l’OIC 32 dovranno essere scorporati e rilevati separatamente gli eventuali derivati incorporati in altri strumenti finanziari.
Dopo aver definito che uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società, un “derivato” è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche (OIC 32, par. 11):
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Variabilità del valore in relazione all’andamento del sottostante.
Il suo valore varia come conseguenza della variazione di un elemento sottostante che può consistere in determinato tasso di interesse, nel prezzo di strumenti finanziari, nel prezzo di merci, in un tasso di cambio, in un indice di prezzo o di tasso, in un rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali.
Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono per esempio l’EBITDA o i ricavi ma non il volume delle vendite.
-
Assenza di investimento iniziale.
Non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato. Un contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all’investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l’opzione finanziaria è collegata. Un currency swap che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari fair value soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.
-
Regolazione a data futura.
È regolato a data futura.
Caratteristiche di un derivato
Un derivato presenta solitamente un valore nominale (o valore nozionale, come un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto).
L’interazione del valore nozionale e del sottostante determina l’ammontare del regolamento dello strumento finanziario derivato. Alternativamente, un derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o il pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nozionale. È anche possibile il caso di strumenti finanziari derivati che non abbiano né il valore nominale né la previsione di pagamento.
È l’esempio di un derivato in cui le parti concordano di fissare il tasso di cambio di una valuta rispetto ad un’altra e in cui l’ammontare di valuta da convertire è legato ai volumi di vendita della società. In questo caso sono presenti due sottostanti uno finanziario (tasso di cambio) e uno non finanziario (volume delle vendite).
Esclusioni
Dalla disciplina fornita dall’OIC 32 sono esclusi:
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i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società;
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i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria;
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le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing;
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le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un’attività o passività finanziaria non derivata.
Gli strumenti finanziari derivati possono essere standardizzati e quotati in mercati regolamentati, ovvero definiti su “misura” in relazione alle specifiche esigenze degli operatori e trattati da istituzioni finanziarie nell’ambito di circuiti specializzati (c.d. prodotti over the counter). Appartengono alla prima categoria i contratti futures e le opzioni (call e put) quando esse sono negoziate sui mercati regolamentati. I contratti a termine forward, le opzioni non quotate, nonché gli swap ed i derivati creditizi, viceversa, appartengono alla categoria degli strumenti over the counter.
8.1.2. Principali tipologie di derivati
8.1.2.Principali tipologie di derivatiVi sono numerose tipologie di strumenti finanziari derivati. Si riepilogano di seguito le principali, per quanto la progettazione di nuove tipologie di contratti derivati amplia costantemente la varietà esistente di tali strumenti.
Interest Rate Swap (IRS)
L’Interest Rate Swap IRS è un contratto con il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi di denaro di segno opposto determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d’interesse. La variabile sottostante in questo caso è il tasso di interesse.
Lo scopo, solitamente, consiste nel coprirsi dal (o speculare sul) rischio di variabilità del tasso di interesse.
Ad esempio, il contratto prevede che si paghino flussi calcolati in base a un tasso interesse fisso e si ricevano flussi calcolati su un tasso di interesse variabile. In questo modo si annulla il rischio derivante dalla variabilità dei tassi di interesse, sostenendo un esborso prevedibile e pari all’interesse fisso.
Se invece il contratto prevedesse un pagamento di interessi variabili in cambio della ricezione di interessi fissi, esso implicherebbe l’accettazione del rischio di interesse e avrebbe quindi natura più speculativa.
Una società sottoscrive un interest rate swap per cui corrisponde un tasso fisso dell’8% e riceve un importo variabile in base all’Euribor a 3 mesi, rideterminato trimestralmente. Gli importi fissi e variabili sono determinati sulla base di un importo nozionale di euro 100 milioni. La società C può corrispondere o ricevere trimestralmente un importo netto sulla base della differenza tra l’8% e l’Euribor a 3 mesi (regolamento su base netta) oppure può corrispondere il variabile e ricevere il fisso (regolamento su base lorda).
Il contratto soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato indipendentemente dal fatto che sussista o meno un regolamento netto o lordo poiché il suo valore cambia in risposta ai cambiamenti del sottostante (Euribor), non sussiste un investimento netto iniziale e i regolamenti avvengono a date future.
La società A stipula interest rate swap a 5 anni su un importo nozionale di euro 100 milioni, in base al quale paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile. Il tasso di interesse variabile dello swap è rideterminato trimestralmente in base all’Euribor a 3 mesi. Il tasso di interesse fisso dello swap è del 10% annuo.
La società A paga anticipatamente la propria obbligazione a tasso fisso pari ad un controvalore di euro 50 milioni (euro 100 milioni x 10% x 5 anni), scontati utilizzando tassi di interesse di mercato, pur conservando il diritto a ricevere pagamenti per interessi su euro 100 milioni rideterminati trimestralmente per tutta la durata dello swap in base all’Euribor a 3 mesi.
La definizione di strumento finanziario derivato è rispettata se una società paga anticipatamente, all’inizio della copertura, il tasso fisso di un interest rate swap in quanto:
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l’investimento netto iniziale nell’interest rate swap, per quanto presente e pari a 50 milioni (da attualizzare), è significativamente inferiore all’importo nozionale (100 milioni) su cui saranno calcolati i pagamenti variabili in base alla parte variabile dello swap. Il contratto richiede un investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe necessario per altri tipi di contratti che ci si attende rispondano in maniera similare a cambiamenti dei fattori di mercato, quali un titolo obbligazionario a tasso variabile. Quindi, il contratto soddisfa la disposizione dettata dal presente principio per cui “non è richiesto alcun investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato”;
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anche se la società non ha un’obbligazione ad un risultato futuro, il regolamento definitivo del contratto è ad una data futura ed il valore del contratto varia in risposta alle variazioni dell’indice Euribor. Se la parte fissa è pagata anticipatamente durante il periodo della copertura, e non all’inizio, ciò è considerato come un’estinzione del vecchio contratto di swap e la creazione di un nuovo strumento.
La società ABC stipula un interest rate swap a 5 anni per un importo nozionale di euro 100 milioni, in base al quale paga un tasso variabile e riceve un tasso fisso. La parte variabile dello swap è rideterminata trimestralmente in base all’Euribor a 3 mesi. I pagamenti di tasso fisso in base allo swap sono calcolati al 10% moltiplicato per l’importo nozionale, ossia euro 10 milioni annui. La società ABC estingue anticipatamente la propria obbligazione relativa alla parte variabile dello swap all’inizio ai tassi di mercato correnti, conservando il diritto a ricevere pagamenti a tasso fisso del 10% su euro 100 milioni annui.
I flussi finanziari in entrata in base al contratto sono equivalenti a quelli di uno strumento finanziario con un flusso di rendite fisse, in quanto la società ABC riceverà euro 10 milioni annui per tutta la durata dello swap. Pertanto, a parità di circostanze, l’investimento iniziale nel contratto dovrebbe essere pari a quello di altri strumenti finanziari consistenti in rendite fisse.
Un interest rate swap che paga anticipatamente un tasso variabile e riceve un tasso fisso non è uno strumento finanziario derivato se il tasso variabile è pagato anticipatamente all’inizio e non è più uno strumento finanziario derivato se il tasso variabile è pagato anticipatamente in un momento successivo perché esso fornisce un rendimento sull’importo (investito) pagato anticipatamente paragonabile a quello di uno strumento di debito con flussi finanziari fissi.
L’importo pagato anticipatamente non rispetta il criterio di un derivato secondo cui “non è richiesto alcun investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato”.
Currency Swap
Il currency swap è un contratto con il quale due parti si accordano per scambiarsi pagamenti calcolati sulla base di tassi di cambio di valute differenti, applicati ad un capitale nozionale per un determinato periodo. La funzione tipicamente consiste nel coprirsi dal (o speculare sul) rischio di variabilità del cambio di una certa valuta.
Una società A vende prodotti in dollari e sottoscrive un contratto per convertire i dollari in euro.
Il contratto stabilisce che la società A corrisponda dollari in base ai volumi di vendita in cambio di euro a un tasso di cambio fisso di 1,5 e rispetta la definizione di contratto derivato in quanto:
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ha due variabili sottostanti (il tasso di cambio e il volume delle vendite);
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non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbero effetti simili in presenza di cambiamenti di fattori di mercato; e
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ha un accordo per il regolamento a data futura. Il Documento OIC non esclude dal proprio ambito di applicazione strumenti finanziari derivati che si basano sul volume delle vendite.
Swap su azioni, su materie
Questo swap è un contratto con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti, calcolati applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Tale contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme.
Una società stipula un contratto derivato con il quale si impegna a scambiarsi in denaro con la controparte il differenziale di prezzo dell’azione Gamma, calcolato su un nozionale di 10.000 azioni Gamma. Tale differenziale è calcolato trimestralmente. Quindi se l’azione Gamma scende di prezzo, la società incasserà il differenziale, se l’azione Gamma sale di prezzo, si pagherà il differenziale. In questo modo sostanzialmente si sterilizza il valore delle azioni Gamma possedute.
Opzioni di vendita (put) e opzioni di acquisto (call)
Un contratto put è un contratto che attribuisce al compratore dell’opzione il diritto (ma non l’obbligo) di vendere una data attività (merci, azioni, titoli, importo in valuta) sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato (strike price). L’andamento del prezzo dell’attività sottostante determinerà il valore del derivato. Lo scopo consiste nel garantirsi flessibilità per decidere se vendere.
Un contratto call opera in senso opposto, attribuendo il diritto al compratore dell’opzione di acquistare una certa attività ad un prezzo determinato.
Se l’acquisto o la vendita sono convenienti si dice che l’opzione è in the money; se non lo è, l’opzione si definisce out of money.
Contratto forward o future
Il forward (o future) è un contratto a termine (standardizzato nel caso dei future) con cui due parti si accordano a scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.
La società B sottoscrive un contratto forward per l’acquisto di numero 1 milioni di azioni ordinarie T a un anno. Il prezzo attuale di mercato di T è di euro 50 per azione; il prezzo a un anno di T è pari a euro 55 per azione. La società B deve pagare anticipatamente il contratto forward all’inizio effettuando un pagamento di euro 1 milioni.
L’investimento iniziale nel contratto forward di euro 1 milione è inferiore all’importo nozionale applicato al sottostante, numero 1 milione di azioni al prezzo a termine di euro 55 per azione, ossia euro 55 milioni. Di conseguenza, il contratto forward pagato in anticipo soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato.
Derivati creditizi
Altra categoria è rappresentata dai derivati creditizi. Essi sono contratti che perseguono la finalità di trasferire il rischio creditizio sottostante ad una determinata attività dal soggetto che acquista protezione al soggetto che vende protezione. In tali operazioni l’oggetto della transazione è rappresentato dal rischio di credito in capo ad un beneficiario finale di fondi.
Tali contratti si possono distinguere in:
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credit default swap, contratti nei quali il venditore di protezione deve adempiere all’obbligazione prevista dal contratto al verificarsi di un determinato evento;
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credit spread swap/option, nei quali l’obbligo ad adempiere del venditore di protezione dipende dall’andamento di mercato di un’entità di riferimento;
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total rate of return swap, nei quali l’acquirente ed il venditore di protezione si scambiano l’ammontare dei flussi di cassa generati da un’entità di riferimento e quelli legati ad un tasso di interesse di mercato maggiorato o diminuito di un determinato spread.
Derivati su merci
Sono strumenti finanziari derivati su merci quei contratti di acquisto e vendita di merci (art. 2426, c. 3, c.c.) che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
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il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
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il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
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si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
In relazione a questi ultimi contratti, se la società segue una prassi di regolamento al netto sulla base di disponibilità liquide, oppure per prassi riceve la merce oggetto del contratto per poi rivenderla nel breve periodo, non può invocare l’aspettativa della consegna della merce per non valutare il contratto come uno strumento finanziario derivato.
Con riferimento ai contratti sulle merci, un’opzione (put o call) venduta per acquisto o vendita di merci che dà diritto ad entrambe le parti di regolare il contratto al netto sulla base di disponibilità liquide oppure che ha come sottostante merce facilmente liquidabile è da contabilizzarsi come fosse un derivato, anche se nella prassi la società procede alla consegna fisica della merce.
Contabilizzazione - Un contratto collegato a merci che prevede la consegna fisica del bene o il regolamento netto in disponibilità liquide o altri strumenti finanziari ad una determinata data, sebbene corrisponda alla definizione di strumento finanziario derivato, non va necessariamente contabilizzato come tale. Il contratto è uno strumento finanziario derivato in quanto non esiste un investimento iniziale netto, il contratto è basato sul prezzo della merce e deve essere regolato in data futura. Tuttavia, se la società intende regolare il contratto accettando la consegna e non avendo una storia pregressa, per contratti similari, di regolamento netto tramite disponibilità liquide o di accettazione della consegna della merce con rivendita entro un breve periodo dalla consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore, il contratto non è contabilizzato come uno strumento finanziario derivato. Esso va invece contabilizzato come un contratto di acquisto a termine di merce.
I derivati su merci (es. un future) che si concludono con una consegna fisica non sono da considerarsi derivati finanziari e non sono quindi assoggettati alle disposizione dell’OIC 32, ma sono considerati come contratti a termine, per i quali in bilancio si segnalerà l’impegno in Nota.
Contabilmente essi avranno un riflesso solo nella misura in cui a fine esercizio sia maturata una perdita sul contratto, da rilevare contabilmente per il principio della prudenza.
Caratteristiche delle merci - Le principali caratteristiche che le merci devono avere affinché siano negoziate a termine sono le seguenti:
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volatilità dei prezzi;
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la commodity deve essere relativamente omogenea per la definizione di un contratto standard ossia deve essere possibile standardizzare la qualità e le condizioni di consegna delle commodities che costituiscono il sottostante dei contratti futures;
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la commodity deve essere profittevolmente stoccabile. Le possibilità di stoccaggio sono legate alla deperibilità della commodity e costituiscono un presupposto irrinunciabile per le negoziazioni sui mercati a termine;
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il mercato del sottostante deve essere concorrenziale, con elevato numero di operatori (produttori, consumatori e intermediari), tale da permettere un’adeguata volatilità dei prezzi. Il volume ed il valore commerciale delle commodities devono essere inoltre abbastanza grandi da poter costituire una base adeguata per le negoziazioni sui mercati a termine;
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produzione in surplus. Il ricorso ai mercati a termine per sfruttare le opportunità di hedging è legato alla presenza di surplus produttivi. Se, infatti, la produzione annuale venisse ogni volta interamente venduta, il ricorso ai mercati a termine per fini di copertura verrebbe notevolmente ridimensionato in quanto non esisterebbe più il rischio legato al prodotto immagazzinato.
La società A sottoscrive un contratto di opzione per l’acquisto di grano ad un prezzo d’esercizio di euro/Q.le 25. Il prezzo corrente del grano è di euro/Q.le 27. La data di scadenza dell’opzione è fissata in 1 anno. L’opzione, se esercitata, dà alla società la facoltà di scegliere se il contratto debba essere regolato con la consegna della merce, oppure mediante liquidazione per contanti o mediante altri strumenti finanziari. La società ha concluso il contratto destinando l’esecuzione dello stesso al soddisfacimento delle proprie esigenze produttive, mediante la consegna della merce.
Il contratto di riferimento, sebbene corrisponda alla definizione di strumento finanziario derivato, non va contabilizzato come tale. Infatti, si sono verificate contemporaneamente le tre condizioni previste dal Codice civile (art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c.) che escludono il contratto dall’essere designato come strumento finanziario derivato:
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il contratto è stato concluso e è mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci previste dalla società che redige il bilancio;
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il contratto è stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
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è previsto che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
La società B che ha emesso l’opzione di cui al caso precedente non ha la facoltà di decidere se il contratto verrà regolato con la futura consegna della merce oppure con un regolamento netto per liquidazione di contanti o mediante altri strumenti finanziari (tale scelta spetta infatti alla società A che ha acquistato l’opzione).
Non si sono verificate dunque contemporaneamente le tre condizioni indispensabili previste dal Codice civile (art. 2426, c. 1, n. 11-bis, c.c.) per evitare di designare lo strumento come strumento finanziario derivato. La società B dovrà dunque designare e contabilizzare l’opzione come strumento finanziario derivato.
8.2. Classificazione in bilancio
8.2.Classificazione in bilancio8.2.1. Classificazione a Stato patrimoniale
8.2.1.Classificazione a Stato patrimonialeSono da presentare in bilancio tanto i derivati di copertura quanto i derivati speculativi, tutti contabilizzati al loro valore di mercato.
Il derivato sarà da inserire nell’attivo patrimoniale se il suo valore di mercato alla data di valutazione è positivo, e nel passivo se il suo valore alla data di valutazione è negativo.
Ci sono specifiche voci dello Stato patrimoniale in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati (art. 2424 c.c.). Nell’attivo patrimoniale appaiono le seguenti voci:
-
tra le “Immobilizzazioni finanziarie”, la voce B.III.4) strumenti finanziari derivati attivi;
-
tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” dell’attivo circolante
, la voce C.III.5) strumenti finanziari derivati attivi.
La distinzione dei derivati attivi tra immobilizzati e circolanti, secondo l’OIC, dipende dalle seguenti considerazioni:
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uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta;
-
uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante;
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uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell’attivo circolante.
Nel passivo dello Stato patrimoniale, sono state introdotte le seguenti voci:
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nel “Patrimonio netto”, voce A.VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
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tra i “Fondi per rischi e oneri”, voce B.3 - strumenti finanziari derivati passivi che accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione.
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi
finanziari (
8.4.1.).
La suddetta riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti: le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite (art. 2426, c. 1, n. 11-bis, c.c.).
Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura (art. 2426, c. 1, n. 11-bis, c.c.).
L’utilizzo della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi che si verifica non è invece imputato a voce specifica del Conto economico, ma è inserito alla voce reddituale impattata dai flussi finanziari attesi quando questi provocano effetti sul risultato d’esercizio.
Nell’ambito delle coperture di fair value, se la variazione del valore del fair value dell’elemento coperto è maggiore in valore assoluto alla variazione del fair value dello strumento di copertura la differenza tra le due variazioni di fair value è rilevata nella voce di Conto economico interessata dall’elemento coperto.
8.2.2. Classificazione a Conto economico
8.2.2.Classificazione a Conto economicoI riflessi reddituali dei derivati, come variazioni del loro fair value determinate al termine dell’esercizio, sono esposti nel Conto economico nella sezione D. “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” nelle
voci previste dall’art. 2425 c.c.:
-
D.18.d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati, accoglie gli incrementi di valore;
-
D.19.d) svalutazione di strumenti finanziari derivati, accoglie le riduzioni di valore.
Secondo l’OIC, nella voce D.18.d) sono inclusi;
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le variazioni positive di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura;
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gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di una copertura dei flussi di cassa;
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gli utili derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura di fair value e la variazione del valore temporale.
Nella voce D.19.d) sono incluse:
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le variazioni negative di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura;
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le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di una copertura dei flussi di cassa;
-
le perdite derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura di fair value e la variazione del valore temporale;
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l’ammontare della riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi quando la società non ne prevede il recupero.
8.3. Contabilizzazione iniziale e valutazione a fine esercizio
8.3.Contabilizzazione iniziale e valutazione a fine esercizioGli strumenti finanziari derivati sono iscritti in contabilità quando la società diviene parte delle clausole contrattuali alla data di sottoscrizione del contratto, con conseguente assoggettamento ai relativi diritti ed obblighi.
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value (art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c.).
La valutazione al fair value avviene sia alla data di rilevazione iniziale sia alla data di chiusura dell’esercizio.
La variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente è rilevata a Conto economico nelle voci D.18 e D.19.
8.3.1. Determinazione del fair value
8.3.1.Determinazione del fair valueIl fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (art. 2426, c. 2, c.c.).
La determinazione del fair value di un derivato richiede di determinare:
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lo strumento finanziario derivato oggetto della valutazione, in quanto le sue caratteristiche incidono sul valore (ad esempio le eventuali limitazioni alla vendita o all’uso del sottostante);
-
il mercato principale (o più vantaggioso) per lo strumento finanziario derivato;
-
le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione che devono considerare il livello della gerarchia del fair value in cui sono classificati i parametri e le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo del derivato.
Identificazione dei mercati di riferimento
Partendo dal presupposto che i mercati finanziari sono molteplici, sia fisici che telematici, la valutazione del fair value suppone che un’operazione relativa ad uno strumento finanziario derivato abbia luogo nel mercato principale dello strumento finanziario derivato, o, in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per lo strumento finanziario derivato.
Si presume che il mercato principale o il mercato più vantaggioso in assenza di un mercato principale, sia il mercato in cui la società normalmente effettuerebbe un’operazione relativa ad un derivato. Anche in mancanza di un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi di un derivato, una valutazione al fair value deve presumere che in quella data abbia luogo una transazione, base per la stima del prezzo dello strumento finanziario derivato.
Il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) utilizzato per valutare il fair value non deve essere ridotto dei costi dell’operazione. I costi dell’operazione non sono una caratteristica del derivato; piuttosto, essi sono specifici dell’operazione e varieranno a seconda delle modalità con cui una società effettua un’operazione relativa allo strumento finanziario derivato.
Gerarchia del fair value
Una società deve valutare il fair value massimizzando l’utilizzo di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia di fair value di seguito descritta. Il fair value è determinato con riferimento (ai sensi dell’art. 2426, c. 4, c.c.):
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al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per il quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo (livello 1); qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo (livello 2);
-
al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato (livello 3).
I derivati possono essere standardizzati e quotati in mercati attivi e regolamentati (ed in questo caso il loro fair value può essere ragionevolmente rappresentato proprio dalle quotazioni di borsa) oppure essere definiti su misura per rispondere alle esigenze degli operatori e trattati over the counter (ed in questo caso il processo di determinazione del fair value sarà più articolato).
Non attendibilità del fair value - È da considerarsi un caso eccezionale posto che proprio l’ampia articolazione delle
indicazioni fornite - prezzi di mercato, comparazioni, e soprattutto, tecniche di
valutazione - rende possibile affrontare con ragionevolezza anche le valutazioni più
complesse. Nei rari casi in cui ciò non fosse possibile e quindi il fair value non possa essere determinato, la società deve darne informativa in Nota integrativa indicando le caratteristiche dello strumento finanziario derivato e le ragioni che
hanno generato l’inattendibilità del fair value.
Livello 1 del fair value - Per determinare il fair value di livello 1 si fa riferimento al valore di mercato (non rettificato), degli strumenti finanziari derivati oggetto di valutazione per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo.
Livello 2 del fair value - Qualora non sia possibile determinare il fair value di livello 1 si deve provvedere a determinare il fair value di livello 2. Nella stima del fair value di livello 2 si prendono a riferimento i prezzi su mercati attivi di strumenti analoghi. In assenza dei prezzi su mercati attivi per strumenti analoghi si prendono a riferimento per ciascuna componente dello strumento finanziario derivato i parametri osservabili sul mercato, ad esempio tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite (normalmente per la stima del fair value di un’opzione) e rischio di credito di entrambe le parti del contratto derivato.
Tipologie di parametri utilizzati nella stima del fair value di livello 2 per particolari strumenti finanziari derivati:
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un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso swap Euribor. Un parametro di livello 2 potrebbe essere il tasso Euribor riscontrabile su strumenti finanziari quotati in un mercato attivo sostanzialmente per l’intero periodo di riferimento del contratto;
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un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera. Un parametro di livello 2 potrebbe essere il tasso basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera osservabile su strumenti finanziari quotati in un mercato attivo sostanzialmente per l’intero periodo di riferimento del contratto;
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opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori. Un parametro di livello 2 sarebbe la volatilità implicita delle azioni derivata attraverso una estrapolazione fino all’anno 3 se sono osservabili prezzi per le opzioni su azioni con scadenza a uno e a 2 anni e la volatilità implicita estrapolata di un’opzione con scadenza a 3 anni è supportata da dati di mercato osservabili per l’intera durata dell’opzione.
In tal caso, la volatilità implicita potrebbe essere derivata attraverso un’estrapolazione dalla volatilità implicita delle opzioni sulle azioni con scadenza a 1 e 2 anni e supportata dalla volatilità implicita delle opzioni con scadenza a 3 anni su azioni della società comparabili, a condizione che venga stabilita una correlazione con le volatilità implicite con scadenza a 1 e 2 anni.
Livello 3 del fair value - Qualora non sia possibile determinare il fair value di livello 2 si deve provvedere a determinare il fair value di livello 3. I parametri di livello 3 devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo del derivato. Potrebbe essere necessario inserire una rettifica per il rischio laddove sussista una significativa incertezza nella valutazione.
Qualora vi sia stata una significativa riduzione del volume o del livello di attività rispetto alla normale attività di mercato per lo strumento finanziario derivato, oppure strumenti finanziari derivati analoghi e la società abbia stabilito che il prezzo dell’operazione o il prezzo quotato non rappresentano il fair value.
Una società deve elaborare parametri non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle circostanze specifiche, che potrebbero anche includere i dati propri della società. Nell’elaborare parametri non osservabili, una società può iniziare dai dati propri, ma deve rettificarli se informazioni ragionevolmente disponibili indicano che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati diversi o se sono presenti elementi specifici della società non disponibili ad altri operatori di mercato. Una società deve considerare tutte le informazioni relative ad assunzioni ragionevolmente disponibili adottate dagli operatori di mercato.
Tipologie di parametri utilizzati nella stima del fair value di livello 3 per particolari strumenti finanziari derivati:
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opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori. Un parametro di livello 3 sarebbe la volatilità storica, ossia la volatilità delle azioni derivata dai prezzi storici delle azioni. Generalmente, la volatilità storica non rappresenta le aspettative correnti degli operatori di mercato sulla volatilità futura, anche se è l’unica informazione disponibile per determinare il prezzo di un’opzione;
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interest rate swap. Un parametro di livello 3 sarebbe una rettifica di un prezzo determinato dagli analisti di mercato per lo swap sviluppato utilizzando dati non direttamente osservabili e che non possono essere altrimenti supportati da dati di mercato osservabili.
Tecniche di valutazione del fair value
Una tecnica di valutazione deve incorporare tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nello stabilire il prezzo e deve essere coerente con le metodologie economiche accettate per la determinazione del prezzo degli strumenti finanziari derivati. I più comuni fattori da prendere in considerazione nella determinazione del fair value di uno strumento finanziario derivato sono il valore finanziario del tempo (tasso di interesse base o tasso privo di rischio, solitamente derivato dai prezzi dei titoli di Stato) e il rischio di credito.
L’effetto sul fair value del rischio di insolvenza (ovvero, il premio aggiunto al tasso base per rischio di credito) può derivare ad esempio da prezzi osservabili da negoziazioni di strumenti finanziari che incorporano differenti qualità di credito o da tassi di interessi, presenti sul mercato, richiesti dagli operatori di mercato sui prestiti in base alle varie situazioni creditizie collegate a differenti rating di credito.
Tra le tecniche di valutazione maggiormente utilizzate per i livelli 2 e 3 rientrano il metodo della valutazione di mercato e il metodo reddituale:
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il metodo della valutazione di mercato utilizza i prezzi e altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti i derivati da valutare o analoghi, ad esempio multipli di mercato tratti da una serie di valori di mercato comparabili;
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il metodo reddituale converte importi futuri (per esempio, flussi finanziari o ricavi e costi) in un unico importo corrente (ossia attualizzato). Quando si utilizza il metodo reddituale, la valutazione del fair value riflette le attuali aspettative del mercato su tali importi futuri.
Le tecniche di valutazione comprendono tecniche del valore attuale e modelli di misurazione del prezzo delle opzioni, quali la formula di Black-Scholes-Merton o il modello degli alberi binomiali, che incorporano tecniche di calcolo del valore attuale e riflettono sia il valore temporale, sia il valore intrinseco di un’opzione.
Nell’applicazione delle tecniche di attualizzazione dei flussi di cassa si potranno usare uno o più tassi di attualizzazione purché questi consentano di replicare il tasso di rendimento di strumenti finanziari aventi le stesse caratteristiche con riferimento a:
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rischio di credito dello strumento,
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termine di definizione di tassi d’interesse contrattualmente stabiliti,
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termine per il rimborso del capitale,
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valute nelle quali sono definiti i singoli flussi di pagamento.
La società C acquista un interest rate swap (IRS) che ha le seguenti caratteristiche:
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nozionale: euro 1 milione;
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data di inizio del contratto: 1° gennaio 202x;
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scadenza del contratto: 31 dicembre 202x+2;
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regolamento flussi: annuale;
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flussi in entrata per la società C (Leg Receive): 3% all’anno;
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flussi in uscita per la società C (Leg Pay): Euribor 6M + 150 bps (spread).
Contrattualmente il tasso della leg receive è stato determinato alla stipula in base alla curva dei tassi esistente al 1° gennaio 202x.
Anni | Giorni | Tasso spot Euribor |
Tasso spot Euribor + 150 bps |
Tasso forward Euribor + 150 bps |
0 | 0 | |||
1 | 360 | 0,80% | 2,30% | 2,30% |
2 | 720 | 1,20% | 2,70% | 3,10% |
3 | 1.080 | 1,50% | 3,00% | 3,60% |
Per determinare il fair value dello swap la società utilizza la curva dei tassi spot al 31 dicembre 202x aggiustata per tener conto dello spread incluso nella leg pay dello swap. Nel corso del 202x i tassi di interesse si sono notevolmente abbassati. La curva dei tassi che risulta al 31 dicembre 202x è la seguente:
Anni | Giorni | Tasso spot Euribor |
Tasso spot Euribor + 150 bps |
Tasso forward Euribor + 150 bps |
Coefficiente di attualizzazione |
1 | 360 | 0,60% | 2,10% | 2,10% | 0,9794 |
2 | 720 | 0,90% | 2,40% | 2,70% | 0,9537 |
Il tasso forward è stato calcolato per poter determinare l’ammontare dei flussi che si prevede la società pagherà ogni anno successivo, mentre il coefficiente di attualizzazione, determinato sulla base del tasso spot serve ad attualizzare al 31 dicembre 202x i flussi attesi dello swap. La stima del valore attuale dei flussi finanziari attesi avviene nel seguente modo:
Anni | Flusso entrata | Flusso uscita | Regolamento netto | Valore attuale regolamento netto |
31.12.202x+1 | 30.000 | (21.000) | 9.000 | 8.814,6 |
31.12.202x+2 | 30.000 | (27.000) | 3.000 | 2.861,1 |
Da ciò si evince che il fair value dello swap al 31 dicembre 202x è di 11.675,7, dato dal valore attuale del totale dei flussi attesi (8.814,6+2.861,1).
Il fair value dello swap non è aggiustato per tenere conto del rischio di credito della controparte in quanto non significativamente mutato dalla data di stipula del contratto. Non si rende necessaria una rettifica al valore dei flussi finanziari per il merito di credito della società in quanto non sono previsti flussi netti in uscita dal derivato. Il valore attuale dei flussi attesi equivale dunque al fair value dello strumento finanziario derivato. Il valore positivo del fair value è giustificato dal forte abbassamento dei tassi che, nel caso dell’esempio, riduce i flussi finanziari attesi da pagare.
Valutazione di sintesi dei risultati ottenuti dalle tecniche di valutazione
Se per la valutazione del fair value sono utilizzate più tecniche di valutazione, i risultati dovranno essere valutati considerando la ragionevolezza della gamma di valori indicata. Una valutazione del fair value è il valore più rappresentativo del fair value nell’ambito di tale gamma di valori, in quelle circostanze specifiche.
Se il prezzo dell’operazione è il fair value al momento della rilevazione iniziale, e per valutare il fair value in periodi successivi sarà impiegata una tecnica di valutazione che utilizza parametri non osservabili sul mercato, quest’ultima dovrà essere calibrata in modo che, al momento della rilevazione iniziale, il risultato della tecnica di valutazione equivalga al prezzo dell’operazione. La calibratura assicura che la tecnica di valutazione rifletta le condizioni di mercato correnti e aiuta la società a determinare se è necessario rettificare la tecnica di valutazione.
Potrebbe essere presente una caratteristica dello strumento finanziario derivato non considerata dalla tecnica di valutazione.
Cambiamenti dei criteri di determinazione del fair value
Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono essere applicate in maniera uniforme. Tuttavia, è opportuno apportare un cambiamento ad una tecnica di valutazione o alla sua applicazione se comporta una valutazione esatta o comunque più rappresentativa del fair value in quelle circostanze specifiche. Ciò potrebbe accadere se, per esempio, si verifica uno sviluppo di nuovi mercati o un mutamento delle condizioni di mercato, oppure sono disponibili nuove informazioni o sono indisponibili informazioni utilizzate in precedenza.
Le revisioni risultanti da un cambiamento nella tecnica di valutazione o nella sua applicazione saranno contabilizzate come un cambiamento nella stima contabile (OIC 29).
Presenza di scarto bid-ask
Se uno strumento finanziario derivato valutato al fair value ha un prezzo denaro e un prezzo lettera (per esempio un dato proveniente da un mercato a scambi diretti e assistiti), per valutare il fair value deve essere utilizzato il prezzo rientrante nello scarto denaro-lettera (bid-ask spread) più rappresentativo del fair value in quelle circostanze specifiche, indipendentemente da come tale dato è classificato nella gerarchia del fair value.
È consentito l’utilizzo di prezzi denaro per posizioni attive e di prezzi lettera per posizioni passive, ma non è obbligatorio. L’OIC non preclude l’utilizzo dei prezzi medi di mercato, né di altre convenzioni di prezzo rientranti nello scarto denaro-lettera (bid-ask spread), utilizzate dagli operatori di mercato come espediente pratico per le valutazioni del fair value.
8.3.2. Contabilizzazione derivati speculativi
8.3.2.Contabilizzazione derivati speculativiStipula del contratto iniziale
Nel momento in cui l’azienda stipula un contratto derivato di tipo speculativo, intendendo per speculativo tutti quei contratti che non sono definiti come derivati di copertura, generalmente non si hanno rilevazioni. Se fosse sostenuto un esborso iniziale esso sarebbe qualificato come una rilevazione di attività per strumenti finanziari derivati a fronte di una uscita di liquidità.
Valutazione di fine esercizio
A fine esercizio si dovrà valutare il derivato rilevandolo al suo fair value e la variazione rispetto all’importo già iscritto in contabilità, che alla fine del primo esercizio di vita del derivato normalmente è zero, sarà inviata a Conto economico, nella voce D.18. o D.19., a seconda che, rispettivamente, la variazione sia positiva o negativa.
Scadenza del derivato
Quando il derivato scade, si dovrà regolare la posizione incassando o pagando quanto maturato sul derivato.
Un’azienda stipula in data 1° ottobre un derivato acquistando un future sul petrolio con nozionale di 1.000 barili al prezzo di 56 USD, durata 6 mesi. A fine esercizio il prezzo del petrolio è 58 USD, con il tasso di cambio di 1,1 USD/euro. Il derivato si chiude in data 1/4, quando il prezzo del petrolio è di 60 USD e tasso di cambio 1,2 USD/€.
Come rilevazioni contabili, non si registrerà niente al momento della stipula.
A fine esercizio si rileverà un ricavo per variazione positiva del fair value (2 USD a barile x 1.000 barili / 1,1 USD/euro, pari a 1.818) a fonte della rilevazione di un’attività per strumenti finanziari derivati.
SP | C.III.5 | Derivati finanziari attivi | 1.818,18 | |
CE | D.18.d) | Rivalutazione derivati finanziari | 1.818,18 |
Alla scadenza si regoleranno le posizioni incassando l’importo della differenza (60 - 56 USD barile x 1.000 barili /1,2 USD/euro), pari a 3.333,33. La differenza tra 3.333,33 e 1.818,18 rappresenterà un ulteriore ricavo a Conto economico.
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 3.333,33 | |
SP | C.III.5 | Derivati finanziari attivi | 1.818,18 | |
CE | D.18.d) | Utili su derivati finanziari | 1.515,15 |
8.4. Relazioni di copertura
8.4.Relazioni di coperturaMolte aziende fanno ricorso a strumenti finanziari derivati per tutelarsi (“coprirsi”) da rischi di oscillazione di valori di proprie attività/passività (copertura di fair value) e/o per coprirsi dal rischio di variazione negativa dei flussi di cassa futuri per incassi/pagamenti (copertura di flussi di cassa o cash flow hedge).
Le relazioni di copertura sono di due tipi:
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copertura delle variazioni di fair value: si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili;
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copertura di flussi finanziari: si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili.
8.4.1. Definizione di derivato finanziario di copertura
8.4.1.Definizione di derivato finanziario di coperturaUn derivato di copertura è un derivato designato alla copertura di uno dei rischi di oscillazione suddetti (variazione dei tassi, cambi. ecc.); esso deve essere riconducibile ad un elemento coperto, che può essere un’attività, una passività, un impegno irrevocabile, un’operazione programmata altamente probabile. Qualificano un elemento coperto l’esposizione dell’elemento al rischio di variazioni nel fair value o nei flussi finanziari futuri e la specifica designazione come coperto da parte dei responsabili aziendali.
Efficacia della copertura
L’effettiva copertura dipende però dagli specifici caratteri del derivato e delle oscillazioni cui è soggetto l’elemento coperto. Per cui la copertura può essere efficace o meno, intendendo per efficacia il livello al quale le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell’elemento coperto, che sono attribuibili a un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.
Se le variazioni del fair value o dei flussi finanziari del derivato di copertura superano o sono inferiori a quelle dell’elemento coperto, si avrà una inefficacia della copertura. Il rapporto di copertura è quindi il rapporto percentuale tra la quantità dello strumento di copertura efficace e la quantità dell’elemento coperto.
Concetto di operazione programmata “altamente probabile”
Potrebbe sempre verificarsi il caso che una società voglia far passare un’operazione in derivati come una copertura per sfruttare, almeno nel caso di copertura dei flussi di cassa, la sterilizzazione a riserva delle variazioni di fair value.
Secondo l’OIC il termine “altamente probabile” (Appendice C) indica una probabilità di verificarsi molto più alta del termine “più verosimile che non”. Una valutazione della probabilità che un’operazione programmata si verifichi non si basa esclusivamente sulle intenzioni della direzione aziendale perché le intenzioni non sono verificabili. La probabilità di un’operazione dovrebbe essere supportata da fatti osservabili e circostanze attendibili.
Nel valutare la probabilità che un’operazione abbia luogo, una società deve considerare:
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la frequenza di operazioni passate similari;
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l’abilità finanziaria e operativa della società nello svolgere l’operazione;
-
gli impegni sostanziali di risorse dedicate ad una particolare attività (per esempio, una struttura manifatturiera che può essere utilizzata nel breve periodo soltanto per trasformare un particolare tipo di merce);
-
la misura della perdita o interruzione delle attività che potrebbero risultare se l’operazione non si verifica;
-
la probabilità che le operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse possano essere utilizzate per ottenere la stessa finalità commerciale (per esempio, una società che intende raccogliere disponibilità liquide può avere diversi modi per farlo, dal finanziamento a breve termine di una banca a un’offerta di azioni ordinarie); e
-
il piano aziendale della società.
Il periodo di tempo fino a quando un’operazione programmata è attesa verificarsi è a sua volta un fattore nella determinazione della probabilità. A parità di altre circostanze, più un’operazione programmata è distante nel tempo, minore è la probabilità che l’operazione sia considerabile “altamente probabile” e maggiore è l’evidenza necessaria per poter sostenere che essa sia “altamente probabile”.
Il verificarsi di un’operazione programmata tra 5 anni potrebbe essere meno probabile del verificarsi di un’operazione programmata in un anno.
Tuttavia, i pagamenti per interessi previsti per i prossimi 20 anni su uno strumento di debito a tasso variabile sarebbero tipicamente “altamente probabili” se supportati da un’obbligazione contrattuale esistente.
Inoltre, a parità di ogni altra circostanza, maggiore è la quantità fisica o il valore futuro di un’operazione programmata in proporzione alle operazioni della società della stessa natura, minore è la probabilità che l’operazione sia considerata altrettanto “altamente probabile” e maggiore è l’evidenza che sarebbe necessaria per sostenere l’affermazione per cui essa è da considerare “altamente probabile”.
Generalmente sarebbero necessarie meno evidenze per sostenere vendite programmate di 100 mila unità nel mese successivo rispetto a 950 mila unità nello stesso mese se le vendite recenti sono state in media di 950 mila unità al mese per gli ultimi 3 mesi.
Una storia pregressa di designazioni di coperture di operazioni programmate seguite dalla successiva determinazione che tali operazioni programmate non sono più attese verificarsi, chiamerebbero in questione sia la capacità di una società di prevedere accuratamente le operazioni programmate, sia l’opportunità di utilizzare in futuro la contabilizzazione di copertura per operazioni programmate similari.
È possibile soddisfare il criterio di “altamente probabile” quando, a fronte di numerose ed omogenee operazioni programmate, la copertura è limitata ad una quota percentuale di tali operazioni.
Si potrebbero designare come elemento coperto le prime 80 vendite delle circa 100 programmate per il mese di giugno 202x, in quanto è “altamente probabile” che almeno l’80% delle vendite programmate verrà realizzato. Di contro, è meno probabile che si soddisfi il criterio di “altamente probabile” se si designa come elemento coperto la totalità delle vendite programmate, in questo caso tutte le 100 vendite previste per giugno 202x.
È possibile che il criterio di “altamente probabile” non venga soddisfatto sebbene, a fronte di un’offerta presentata per un appalto che ha come sottostante un contratto da regolare in valuta estera, una società acquisti una opzione (opzione in cambi) per la copertura di quella valuta estera.
Se una società presenta un’offerta per un appalto con sottostante da regolare in valuta estera, ed acquista una opzione a copertura del rischio cambio, è possibile che, designando come elemento coperto i flussi finanziari futuri in valuta estera, non soddisfi il criterio di operazione “altamente probabile”. Infatti, non è “altamente probabile” che la società vincerà la gara di appalto. Di conseguenza i flussi finanziari in valuta estera non sono “altamente probabili” poiché essi dipendono dalla probabilità che la società vinca la gara d’appalto.
Un ritardo nella manifestazione dell’operazione programmata potrebbe essere accettabile, nella misura in cui tale operazione possa essere chiaramente identificabile come l’originaria operazione programmata oggetto di copertura. Quindi, l’operazione che si verifica successivamente dovrebbe presentare le stesse specifiche dell’originaria operazione programmata.
Potrebbe non essere corretto designare come elemento coperto le prime 50 vendite programmate per il mese di giugno 202x e, quando questo non si verifica, sostenere che è “altamente probabile” che si verificheranno 50 vendite addizionali nel mese di luglio che compenseranno le vendite perse a giugno.
In tal senso si potrebbe considerare l’ipotesi di “forecast error”, identificando le operazioni programmate come non più “altamente probabili” il che implica la cessazione dell’originaria relazione di copertura.
Rischi copribili
È ammessa la contabilizzazione di copertura solo per i seguenti rischi:
-
rischio di tasso d’interesse, ad esempio, legato ad un debito;
-
rischio di cambio, ad esempio su un acquisto futuro in valuta estera;
-
rischio di prezzo, ad esempio su una merce in magazzino o un titolo azionario;
-
rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).
È frequente riscontrare che le operazioni di copertura sono poste in essere mediante strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell’elemento coperto, quali la scadenza, il valore nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari ed il sottostante (definite “relazioni di copertura semplici”) e in cui il fair value dello strumento finanziario derivato è prossimo allo zero alla data di rilevazione iniziale.
Strumenti di copertura ammissibili e designazione di copertura
Un derivato può essere designato come strumento di copertura mentre un’opzione (put o call) venduta, o una combinazione di derivati che abbia lo stesso effetto di un’opzione venduta, non è ammissibile come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di un’opzione (put o call) acquistata.
Il derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza. Non è infatti consentito suddividere il fair value in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura.
Ad eccezione della regola generale di designazione dell’intero derivato quale copertura, possono essere designati come strumenti di copertura di flussi finanziari:
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il solo valore intrinseco (o variazione di valore del prezzo a pronti) del fair value di un’opzione (put o call) acquistata. Il valore intrinseco dell’opzione rappresenta la differenza tra il prezzo di mercato unitario del sottostante e il prezzo di esercizio dell’opzione moltiplicata per il sottostante. Ciò che residua rispetto al fair value dell’opzione è il valore temporale, ossia la probabilità che, con il passare del tempo, il valore intrinseco aumenti;
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il solo elemento spot di un contratto forward. Similmente a quanto previsto per le opzioni, anche per i contratti forward è possibile designare come strumento di copertura esclusivamente il valore intrinseco (nel caso del forward il c.d. spot element) mentre la contabilizzazione della componente di valore temporale (nei contratti forward i c.d. forward points) è disciplinata dal paragrafo 93; e
-
una quota dell’intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del sottostante. La restante quota rappresenta uno strumento finanziario derivato non di copertura. Tuttavia, lo strumento di copertura non può essere designato per una parte del periodo di tempo in cui lo strumento è in circolazione.
Elementi coperti ammissibili
Sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, attività e passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili e operazioni programmate altamente probabili. Un elemento di patrimonio netto non può essere designato come elemento coperto.
Può essere oggetto di copertura anche un’esposizione aggregata, ossia una combinazione tra un elemento coperto e uno strumento finanziario derivato.
Una società italiana che prevede di acquistare 5 quintali di caffè nei prossimi 10 mesi, può sottoscrivere un contratto forward sul caffè per coprirsi dal rischio di prezzo. Tuttavia, poiché il forward prevede uno scambio a termine di un quantitativo di caffè contro un ammontare fisso in dollari, la società è esposta al rischio di tasso di cambio.
Per eliminare anche tale rischio la società decide di stipulare un forward sul dollaro per un ammontare pari al prezzo fissato col forward sul caffè. Ai fini contabili designa come elemento coperto l’esposizione costituita dalla somma dell’esposizione derivante dalla previsione di acquisto di caffè e da quella derivante forward sul caffè (esposizione aggregata), quindi il rischio di tasso di cambio euro/dollaro sull’esposizione aggregata.
Copertura parziale
Una società può designare una parte del fair value o dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile:
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alle variazioni dei flussi finanziari o del fair value di uno specifico rischio o di specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;
-
a uno o più flussi finanziari contrattuali;
-
ad una parte determinata dell’importo dell’elemento coperto, ad esempio il 50% oppure uno strato del valore nominale dell’elemento coperto.
La componente dei flussi finanziari di un elemento finanziario o non finanziario designata come elemento coperto dev’essere inferiore o uguale ai flussi finanziari totali dell’intero elemento.
Coperture di gruppi di elementi o posizioni nette
Un gruppo di elementi (es. insieme di attività) è ammissibile per la copertura soltanto se:
-
è costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;
-
gli elementi del gruppo sono utilizzati nell’insieme ai fini della gestione del rischio oggetto di copertura; e
-
la designazione della posizione netta stabilisce l’esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull’utile (perdita) d’esercizio, nonché la loro natura e l’ammontare atteso.
Purché ciò sia coerente con gli obiettivi della gestione del rischio della società, è possibile designare anche solo una componente di un gruppo di elementi come percentuale del gruppo di elementi o come strato del gruppo di elementi, sempreché la società sia in grado di tracciare le operazioni designate e verificarne nel tempo la conformità ai criteri di ammissibilità per le coperture.
Le prime 20 operazioni programmate del mese successivo se altamente probabili oppure i primi 20 milioni di divisa estera incassati nel successivo trimestre.
La contabilizzazione delle operazioni di copertura su base netta può avvenire solo se il fatto che la società usa tale tipo di copertura risulta anche dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione.
La copertura delle posizioni nette deve essere supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio.
Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, la società deve designare tutto il gruppo di elementi. La società non può designare un importo indefinito di una posizione netta.
Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura
La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
-
la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;
-
si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura (art. 2426, c. 1, n. 11-bis, c.c.). Pertanto, all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. La documentazione deve includere l’individuazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);
-
la relazione di copertura è da considerarsi efficace.
Efficacia della copertura
Una copertura efficace richiede tre condizioni:
-
vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta del valore dell’elemento coperto;
-
l’effetto del rischio di credito della controparte del derivato e dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico. Pertanto, ci si attende che il rischio di credito non incida significativamente sul fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto;
-
viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Normalmente questo rapporto è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l’elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa essere differente. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare ex ante inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell’elemento coperto).
La verifica dell’efficacia della copertura può avvenire con approccio qualitativo o quantitativo.
Essa avviene in via qualitativa quando l’importo nominale, la data di regolamento, i flussi finanziari, la scadenza ed il sottostante dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati.
Per una valutazione sotto il profilo quantitativo dell’efficacia del rapporto economico è possibile ricorrere a varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate in azienda nell’attività di risk management.
La valutazione in via quantitativa del rapporto economico può essere utilizzata per il calcolo della componente di inefficacia della copertura da determinare per le coperture dei flussi finanziari.
Circa la possibilità di considerare contabilmente la copertura, il Documento OIC presenta il seguente schema decisionale:

La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa. Ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia. In caso di cambiamenti significativi nel rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura oppure di incremento significativo del rischio di credito, è necessario applicare le regole di cessazione di una relazione di copertura. Il Documento OIC, tuttavia, non stabilisce una soglia quantitativa oltre la quale è necessario cessare la copertura.
Revisione della copertura
Se per fattori esogeni alla società cambia il rapporto economico tra elemento coperto
e strumento di copertura, è necessario operare una revisione del rapporto di copertura per evitare che ulteriori
variazioni di tale rapporto possano successivamente comportare la cessazione della
copertura per inefficacia.
Le tecniche per operare una revisione del rapporto di copertura (riequilibrio della copertura) sono le seguenti:
-
aumento delle quantità dell’elemento coperto designate per la copertura. In tal caso si dovrà contabilizzare la variazione del valore della quantità supplementare di elemento coperto dalla data del riequilibrio e non alla data di designazione della relazione di copertura;
-
riduzione delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura. In tal caso si dovrà contabilizzare, dalla data del riequilibrio, la variazione in riduzione dello strumento di copertura, inviandola nel Conto economico sezione D) al suo fair value rilevato;
-
aumento delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura. In tal caso si dovrà contabilizzare anche le variazioni del valore della quantità supplementare di strumento di copertura dalla data del riequilibrio dalla data di designazione della relazione di copertura;
-
riduzione delle quantità dell’elemento coperto designate per la copertura. In tal caso, dalla data del riequilibrio, la quantità di cui è stato ridotto l’elemento coperto sono contabilizzate conformemente ai requisiti per la cessazione delle operazioni di copertura.
In ogni caso all’atto della revisione del rapporto di copertura è necessario calcolare l’inefficacia della copertura che va imputata al Conto economico dell’esercizio nella sezione D) prima di rettificare prospetticamente il rapporto di copertura.
Cessazione della copertura
Si deve cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto e dalla data in cui la relazione di copertura (o una parte di essa) cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità. A questo scopo, la sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell’originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell’introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.
La società non deve riclassificare e quindi non deve cessare, una relazione di copertura che risponde ancora all’obiettivo di gestione del rischio che si è deciso di coprire e continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità.
Gli effetti contabili derivanti dalla cessazione di una relazione di copertura differiscono a seconda che si tratti di coperture del fair value o di coperture dei flussi finanziari.
8.4.2. Copertura di fair value
8.4.2.Copertura di fair valueLa copertura di fair value è attivata quando l’elemento coperto è un’attività o una passività iscritta in bilancio oppure un impegno irrevocabile.
È questo il caso di un portafoglio titoli azionari detenuto dalla società con l’obiettivo di mantenerlo in portafoglio per un periodo di tempo determinato senza correre il rischio di un deprezzamento del valore di mercato.
Un altro esempio di copertura del fair value è quello di un magazzino di materie prime che, per strategia aziendale, possono essere destinate sia alla produzione interna di prodotti finiti sia alla vendita a terzi. Anche in questo caso l’obiettivo della copertura non è quella di stabilizzare flussi finanziari attesi, bensì di evitare un deprezzamento del valore del magazzino materie prime.
La copertura di fair value lungo la sua durata deve essere contabilizzata rilevando il derivato di copertura al fair value nello Stato patrimoniale come un’attività o una passività, mentre il valore contabile dell’elemento coperto, se attività o passività in bilancio, è adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente relativa rischio oggetto di copertura.
Nel caso di copertura di un impegno irrevocabile, il fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello Stato patrimoniale come attività o passività nella voce di Stato patrimoniale che sarà interessata dall’impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.
In sostanza, quindi, l’elemento coperto sarà contabilizzato inizialmente secondo il criterio stabilito per la classe (es. il magazzino al minore tra costo e valore di mercato). Quindi, se le oscillazioni del suo fair value sono oggetto di copertura contabile, il suo valore andrà adeguato lungo la durata della copertura per le variazioni di fair value intervenute successivamente all’avvio della copertura contabile. Le variazioni del fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto sono rilevate nella sezione D) del Conto economico.
Qualora la variazione del valore del fair value dell’elemento coperto sia maggiore in valore assoluto della variazione del fair value dello strumento di copertura, la differenza tra le due variazioni di fair value è rilevata nella voce di Conto economico interessata dall’elemento coperto e non nell’area D (quindi, ad esempio, in caso di copertura del magazzino, tale effetto andrà nelle voci riferite alla variazione del magazzino).
Il 30 settembre del 202x la società C decide di coprirsi dal rischio di variazione di fair value del proprio magazzino per una quantità di 50 barili di greggio fino al 30 giugno 202x+1, sottoscrivendo un forward sul prezzo Brent del petrolio che prevede che al 30 giugno 202x+1 la società regolerà al netto con la controparte del derivato la differenza tra il valore di mercato (espresso in euro) di 50 barili di petrolio al 30 giugno 202x+1 e il prezzo prefissato pari a euro 2.000.
Di fatto se il prezzo del Brent fosse superiore a euro 40 al barile la società pagherebbe la differenza alla controparte del derivato, viceversa incasserebbe tale differenza. All’inizio della copertura il fair value del derivato è zero, il valore contabile del magazzino è euro 2.000.
La società decide di designare il contratto derivato a copertura del rischio di fair value sul prezzo del petrolio in modo tale che se si dovesse verificare al 30 giugno un eccesso di materia prima per la produzione sarebbe libera di rivendere tale materia prima senza correre il rischio di rilevare perdite.
Ai sensi del modello contabile della copertura del fair value la società valuta sia il rischio coperto sia il derivato al fair value. Al 31 dicembre il fair value del derivato si è incrementato di euro 450 (per effetto delle componenti finanziarie incluse nel contratto derivato) mentre il fair value del magazzino si è decrementato di euro 500.
In contabilità si avrà al 31 dicembre 202x:
1) La rilevazione del derivato al fair value positivo per 450, da inserire nell’attivo circolante in quanto a copertura del magazzino ed invio del ricavo alla voce D.18.d)
SP | C.III.5 | Derivati finanziari attivi | 450 | |
CE | D.18.d) | Rivalutazione derivati finanziari | 450 |
2) La svalutazione dell’elemento coperto, qualificata come componente finanziaria per la parte coperta (450) e come componente operativa per la differenza tra riduzione del fair value del magazzino e parte coperta (500 - 450 = 50)
CE | B.11 | Variazione materie | 50 | |
CE | D.19.d) | Svalutazione derivati finanziari | 450 | |
SP | C.I.1 | Materie | 500 |
Cessazione della copertura di fair value
La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura del fair value se e soltanto se lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato oppure se la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura sopra specificate. Nel momento in cui cessa l’operazione di copertura, l’adeguamento del valore dell’elemento coperto già contabilizzato è mantenuto nello Stato patrimoniale e considerato componente del costo dell’attività/passività/impegno irrevocabile.
Qualora l’elemento coperto sia un’attività o una passività finanziaria, l’adeguamento del valore dell’elemento coperto è imputata gradualmente a Conto economico lungo la durata dell’operazione di copertura originariamente prevista. Se l’elemento coperto è un’attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l’adeguamento del valore dell’elemento coperto è imputato a Conto economico secondo il criterio dell’interesse effettivo stabilito dall’OIC 15 e OIC 19.
Una società ha sottoscritto in data 1/7/x un derivato per coprire le oscillazioni di fair value di un immobile per il quale si è stipulato un impegno irrevocabile ad acquistarlo tra un anno. Al momento dell’acquisto il fair value dell’immobile è 500.000, il premio per il derivato di 1.600. Alla chiusura dell’esercizio il fair value dell’immobile è sceso a 350.000, mentre il fair value del derivato è di 148.000, coprendo quasi interamente l’oscillazione di valore dell’immobile. Nel corso dell’esercizio successivo, al 1/5, avviene l’acquisto dell’immobile sborsando 500.000. A quella data il fair value dell’immobile è risalito a 370.000 e derivato di copertura paga 129.000.
Contabilmente si rileva anzitutto il derivato al fair value pari al prezzo dell’opzione. Il derivato è classificato come immobilizzato in quanto finalizzato a coprire le oscillazioni di valore di una (futura) immobilizzazione materiale.
1/7/x Sottoscrizione del derivato di copertura fair value
SP | B.III.4 | Strumenti finanziari derivati | 1.600 | |
SP | C.IV.2 | Banca c/c | 1.600 |
Quindi a fine esercizio si rileva la variazione del fair value (148.000 - 1.600 = 146.400) del derivato come ricavo a Conto economico, in quanto qualificato come copertura di fair value, a fronte dell’incremento del derivato a Stato patrimoniale.
31/12/x Rivalutazione del derivato di copertura fair value
SP | B.III.4 | Strumenti finanziari derivati | 146.400 | |
CE | D.18 | Rivalutazione fair value derivati | 146.400 |
Quindi si rileva a Stato patrimoniale l’impegno irrevocabile, come previsto dall’OIC 32 che afferma che: “nel caso di un impegno irrevocabile, il fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello Stato patrimoniale come attività o passività nella voce di Stato patrimoniale che sarà interessata dall’impegno irrevocabile al momento del suo realizzo”. Quindi si dovrà iscrivere una passività a riduzione della voce immobili a Stato patrimoniale a fronte del costo per la perdita di fair value pari a 150.000.
31/12/x Rilevazione perdita su impegno irrevocabile
CE | B.10.c | Perdite su impegni irrevocabili | 150.000 | |
SP | B.II.1 | Passività per perdite su impegni irrevocabili | 150.000 |
In questo modo a Conto economico la perdita di valore del cespite che la società si è impegnata irrevocabilmente ad acquistare trova sostanziale compensazione nel ricavo per incremento di valore del derivato.
Nell’esercizio successivo si rileva l’acquisto dell’immobile per il prezzo concordato di 500.000. Si rileva quindi la chiusura del derivato che paga 129.000, a compensare il minor valore di mercato all’atto dell’acquisto. Infine, si chiude la passività per perdite su impegni irrevocabili a riduzione del valore dell’immobile. Infatti, l’OIC 32 stabilisce che nel momento in cui cessa l’operazione di copertura l’adeguamento dell’elemento coperto è mantenuto nello Stato patrimoniale e considerato componente del costo dell’attività (nei limiti del valore recuperabile), o della passività, anche scaturente dalla realizzazione dell’impegno irrevocabile.
1/5/x+1 Acquisto immobile
SP | B.II.1 | Immobili | 500.000 | |
SP | C.IV.2 | Banca c/c | 500.000 |
1/5/x+1 Chiusura del derivato
SP | C.IV.2 | Banca c/c | 129.000 | |
CE | C.10.c | Perdite su immobili in dare per | 19.000 | |
SP | B.III.4 | Strumenti finanziari derivati | 148.000 |
1/5/x+1 Adeguamento del costo dell’immobile
SP | B.II.1 | Passività per perdite su impegni irrevocabili | 150.000 | |
SP | B.II.1 | Immobili | 150.000 |
8.4.3. Copertura di flussi finanziari
8.4.3.Copertura di flussi finanziariIn una copertura dei flussi finanziari l’obiettivo della direzione aziendale è stabilizzare i flussi finanziari attesi di un elemento coperto (attività, passività, impegno irrevocabile) quale, ad esempio, l’interesse variabile pagato periodicamente su un debito finanziario, un impegno all’acquisto o vendita di beni, oppure un’operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà per esempio un acquisto o una vendita di beni.
Nel modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello Stato patrimoniale lo strumento di copertura al fair value e in contropartita alimenta la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di fair value dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi sull’elemento coperto. Qualora, infatti, l’ammontare delle variazioni di fair value intervenute nello strumento di copertura sia superiore all’ammontare delle variazioni di fair value intervenute nell’elemento coperto dall’inizio della relazione di copertura, l’eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La parte inefficace, come detto, è rilevata nella sezione D del Conto economico.
Riserva per copertura
Il rilascio della riserva per copertura di flussi finanziari attesi deve avvenire come segue:
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in una copertura di flussi finanziari connessi ad un’attività o passività già iscritta in bilancio o ad un’operazione programmata altamente probabile o ad impegno irrevocabile, l’importo della riserva deve essere riclassificato a Conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata). La voce di Conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull’utile (perdita) d’esercizio;
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in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un’attività o passività già iscritta in bilancio o ad un’operazione programmata altamente probabile o ad impegno irrevocabile che comportano successivamente la rilevazione di un’attività o passività, la società al momento della rilevazione dell’attività o della passività deve eliminare l’importo dalla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel valore contabile dell’attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività.
Tuttavia, in chiave prudenziale, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la riserva o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce D) 19) d) del Conto economico dell’esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.
Tale norma disciplina il caso in cui l’operazione di copertura dà luogo nella sostanza ad un’operazione che nel suo complesso è una perdita per la società. Ciò accade, ad esempio, quando la copertura riguarda l’acquisto a termine di un bene destinato alla rivendita. In tal caso, se il prezzo d’acquisto del bene più il valore della riserva risulta superiore al valore di futura rivendita, la riserva negativa non può assumersi recuperabile.
L’operazione sopra descritta rappresenta di fatto un contratto oneroso e si dovrebbero seguire quindi le regole generali di classificazione previste dall’OIC 31, che richiederebbe una classificazione in base alla natura del fondo rischi. Nel caso in esame potrebbe risultare complesso individuare con precisione tale natura, dovendola ricercare, non tanto in un accordo singolo, quanto nella combinazione di due contratti, l’elemento coperto e il derivato di copertura. Data la complessità di tale valutazione, l’OIC 32 indica la voce di Conto economico B13 usata per gli accantonamenti a fondo rischi ed oneri che non trovano classificazione in altre voci specifiche.
La società X al 30 giugno 202x stipula un contratto forward per fissare il prezzo di acquisto di carbone a euro 100 al kg con scadenza 31 marzo 202x+1, data in cui è previsto l’acquisto di 100 kg di carbone al prezzo a pronti a tale data. Il derivato è designato di copertura dei flussi di cassa futuri. La società rivende il carbone lavorato applicando un margine di lavorazione del 50% sul prezzo a pronti alla data di vendita. Sulla base delle condizioni di mercato e delle previsioni di vendita la società al 31 dicembre 202x si trova nella seguente situazione:
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il prezzo del carbone è sceso notevolmente arrivando a euro 40 al kg;
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il fair value del derivato imputato a riserva è negativo per euro 6.000;
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il costo di acquisto del carbone, per via della presenza del forward, risulta essere euro 10.000 [euro 4.000 (euro 40 * 100kg) più euro 6.000 di fair value negativo del forward];
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la rivendita post-lavorazione frutterebbe, sulla base della stima fatta dalla società, non più di euro 6.000 (applicando un margine del 50% al costo del carbone al 31 dicembre 202x pari a euro 4.000).
Pertanto, la società avrebbe una perdita complessiva di euro 4.000 [euro 10.000 (costo di acquisto del carbone euro 4.000 più l’effetto della copertura euro 6.000) meno euro 6.000 ricavo da rivendita]. Al momento della stipula del forward, 30 giugno 202x, il fair value è zero e la società non effettua scritture. Al 31 dicembre si rileva il fair value del derivato.
31 dicembre 202x - Rilevazione del fair value del derivato
SP | A.VII) | Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi | 6.000 |
|
SP | B.3) | Strumenti derivati passivi | 6.000 |
Rilascio della riserva per perdite non recuperabili
CE | B.13) | Altri accantonamenti | 4.000 | |
SP | A.VII) | Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi | 4.000 |
Se al 31 marzo 202x, data di acquisto del carbone e di regolamento del forward, le condizioni di mercato e le previsioni di vendita non sono cambiate e la società acquista e rivende immediatamente il carbone, si rileva quanto segue:
31 marzo 202x - Regolazione e chiusura del derivato
SP | B.3) | Strumenti finanziari derivati passivi | 6.000 | |
SP | C.IV) 1) | Banca c/c | 6.000 |
SP | C.I.1a) | Materie prime | 2.000 | |
SP | A.VII) | Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi | 2.000 |
31 marzo 202x - Acquisto delle materie
CE | B.6) | Acquisti materie | 4.000 | |
SP | D.7) | Debiti verso fornitori | 4.000 |
A ciò seguirà la rivendita al prezzo di 6.000.
Nel caso in cui l’elemento coperto sia un’operazione programmata o un impegno irrevocabile di acquisto di un’attività o una passività la variazione del valore temporale imputata a Conto economico nell’esercizio è sospesa a risconto attivo o passivo. Alla cessazione della copertura il risconto è rilevato come componente del valore contabile dell’attività o passività derivante dal concretizzarsi dell’operazione programmata o dell’impegno irrevocabile.
La società A sottoscrive al 30 giugno 202x un finanziamento con le seguenti caratteristiche:
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importo: euro 100.000
-
data sottoscrizione: 30 giugno 202x;
-
scadenza: 30 giugno 202x+2;
-
regolamento flussi: semestrale;
-
tasso: Euribor 6 mesi.
Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse sottoscrive un interest rate swap con le seguenti caratteristiche:
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nozionale: euro 100.000;
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data sottoscrizione: 30 giugno 202x;
-
scadenza: 30 giugno 202x+2;
-
regolamento flussi: semestrale;
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diritto a incassare: Euribor 6 mesi;
-
obbligo a pagare: 4,99% fisso.
Dal momento che i termini del finanziamento e del contratto derivato coincidono, la società stabilisce in via qualitativa, che vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura e che la relazione di efficacia della copertura è dimostrata. Il fair value del contratto derivato al momento della stipula è prossimo allo zero, pertanto, la società è esonerata dal calcolare la componente di inefficacia ad ogni chiusura di bilancio. Si riepilogano di seguito le scritture per la chiusura di bilancio al 31 dicembre 202x, ipotizzando un fair value del derivato attivo pari a euro 147.
Rilevazione del finanziamento
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 100.000 | |
SP | D.18.d) | Debiti verso banche | 100.000 |
Rilevazione degli interessi sul finanziamento (2.225) e differenziali IRS pagati (239)
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 2.464 | |
CE | C.17 | Interessi passivi | 2.464 |
Rilevazione del derivato a fair value
SP | C.III.5 | Derivati finanziari attivi | 147 | |
SP | A.VII | Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi | 147 |
Al 31 dicembre 202x+1 si ipotizza che la società abbia:
-
pagato interessi per euro 4.890 (euro 2.274 al 30 giugno 202x+1 e euro 2.616 al 31 dicembre 202x+1);
-
pagato sul derivato al 30 dicembre 202x+1 euro 37 (differenza tra fisso dovuto di euro 4.927 e variabile ricevuto di euro 4.890);
-
stimato un fair value del derivato pari 479.
Le scritture contabili al 31 dicembre 202x+1 sarebbero le seguenti:
Rilevazione interessi corrisposti nell’anno (4.890) e differenziali IRS pagati (37)
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 4.927 | |
CE | C.17 | Interessi passivi | 4.927 |
Valutazione del derivato a fair value
SP | C.III.5 | Derivati finanziari attivi | 332 | |
SP | A.VII | Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi | 332 |
Al 31 dicembre 202x+2 si ipotizza che la società abbia:
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pagato interessi per euro 2.464 al 30 giugno 202x+2;
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incassato sul derivato al 30 giugno 202x+2 euro 493 (differenza tra fisso dovuto di euro 2.464 e variabile ricevuto di euro 2.957).
Le scritture contabili al 30 giugno 202x+2 sarebbero le seguenti:
Rilevazione interessi corrisposti (2.957) e differenziali IRS ricevuti (493)
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 2.464 | |
CE | C.17 | Interessi passivi | 2.464 |
Pagamento del debito e chiusura del derivato
SP | D.18.d) | Debiti verso banche | 100.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 100.000 |
SP | A.VII | Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi | 479 | |
SP | C.III.5 | Derivati finanziari attivi | 479 |
Come si può osservare la riserva si chiude al momento della estinzione del debito coperto, chiudendo in contropartita il derivato. Essa non si riversa direttamente a Conto economico; a Conto economico confluisce invece il valore di mercato positivo del derivato come differenziale positivo di flussi che viene incassato (o meglio, che va a ridurre gli interessi da pagare sul debito).
Tuttavia, se l’importo costituisce una perdita e la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte di essa in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce D.19. d) del Conto economico dell’esercizio l’importo che non prevede di recuperare.
Contabilizzazione delle coperture di flussi con opzioni o forward
Vi è una procedura opzionale alternativa rispetto alla precedente nei casi in cui lo strumento di copertura sia un’opzione acquistata (put o call) oppure un contratto forward. In tal caso il solo valore intrinseco può essere utilizzato per coprire le variazioni di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto.
La variazione del valore temporale dell’opzione, separata, è imputata nella sezione D) del Conto economico dell’esercizio per tutta la durata della copertura, mentre nel caso in cui l’elemento coperto sia un’operazione programmata o un impegno irrevocabile di acquisto di un’attività o una passività, la variazione del valore temporale imputata a Conto economico nell’esercizio è sospesa a risconto attivo o passivo.
Alla cessazione della copertura il risconto è rilevato come componente del valore contabile dell’attività o passività derivante dal concretizzarsi dell’operazione programmata o dell’impegno irrevocabile. In ogni caso è sempre possibile designare l’intero derivato come di copertura e rilevare l’inefficacia al Conto economico.
Cessazione della copertura di flussi di cassa
La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura dei flussi finanziari se e soltanto se:
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lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato senza che sia stato sostituito da altro con ugual funzione;
-
la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura;
-
in una copertura di un’operazione programmata, l’operazione programmata non è più altamente probabile.
Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, si deve contabilizzare l’importo accumulato nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, come segue:
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se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dall’elemento coperto, l’importo deve rimanere nella riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
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se non si prevedono più flussi finanziari futuri l’importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) in quanto l’ammontare della riserva è divenuto inefficace.
8.5. Contabilizzazione delle relazioni di copertura semplici
8.5.Contabilizzazione delle relazioni di copertura sempliciÈ consentito l’uso di un approccio semplificato nel caso di “relazioni di copertura semplici” quando le coperture avvengono tramite strumenti finanziari derivati con caratteri del tutto simili a quelli dell’elemento coperto dall’OIC 32.
La semplificazione consiste nella determinazione dell’efficacia della copertura che richiede all’inizio solo di verificare che gli elementi portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell’elemento coperto siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto.
La semplificazione è quindi nel non richiedere un’analisi quantitativa della efficacia della copertura, anche se nella designazione formale si deve specificare come la società valuterà comunque se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura).
La semplificazione riguarda anche le valutazioni successive, nel senso che per coperture di flussi finanziari, non è necessario calcolare quanta parte della riserva sia inefficace e quindi vada rilevata a Conto economico, sezione D).
Nel caso invece di copertura di fair value, con l’approccio semplificato non è altresì necessario calcolare la differenza da imputare nella voce di Conto economico dell’elemento coperto se al momento della rilevazione iniziale il fair value dello strumento finanziario derivato approssima lo zero.
La scelta dell’approccio semplificato non esonera la società dall’analisi della continua sussistenza dei requisiti della copertura semplice, inclusa la verifica del rischio di credito della controparte dello strumento di copertura e dell’elemento coperto che qualora significativo potrebbe determinare la cessazione della relazione di copertura.
La società A sottoscrive al 30 giugno 202x un finanziamento con le seguenti caratteristiche:
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importo: euro 100.000,
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data sottoscrizione: 30 giugno 202x,
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scadenza: 30 giugno 202x+2,
-
regolamento flussi: semestrale,
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tasso: Euribor 6 mesi. Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse sottoscrive un interest rate swap con le seguenti caratteristiche:
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nozionale: euro 100.000,
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data sottoscrizione: 30 giugno 202x,
-
scadenza: 30 giugno 202x+2,
-
regolamento flussi: semestrale,
-
diritto a incassare: Euribor 6 mesi,
-
obbligo a pagare: 4,99% fisso.
Dal momento che i termini del finanziamento e del contratto derivato coincidono, la società stabilisce in via qualitativa, che vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura e che la relazione di efficacia della copertura è dimostrata. Il fair value del contratto derivato al momento della stipula è prossimo allo zero, pertanto, la società è esonerata dal calcolare la componente di inefficacia ad ogni chiusura di bilancio.
Nell’ambito delle coperture dei flussi finanziari se lo strumento di copertura è un’opzione acquistata (put o call) oppure un forward, è possibile rilevare la variazione di valore temporale del fair value nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi perché vi è la presunzione relativa che, in assenza di altri fonti di inefficacia, l’effetto del valore temporale sia irrilevante e pertanto possa essere contabilizzato come fosse parte del valore intrinseco.
Se la società dovesse verificare, alla data di designazione della copertura, che tale valore non sia insignificante è necessario separare contabilmente il valore temporale e applicare il modello contabile anche per le relazioni di copertura semplici, oppure rilevare il valore temporale come componente di inefficacia della copertura.
8.6. Separazione dei derivati incorporati
8.6.Separazione dei derivati incorporatiSi definisce contratto ibrido un contratto composto da un derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente
la componente derivativa.
Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato secondo il presente principio, se, e soltanto se:
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le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
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sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di derivato (
8.1.).
Un finanziamento che prevede il pagamento di interessi in base all’andamento dell’indice di prezzo dell’oro contiene una componente derivativa. In tale circostanza il contratto di finanziamento (contratto ibrido) si compone di un contratto di finanziamento a condizioni normali di mercato (contratto primario) e di uno swap (derivato incorporato).
Un derivato incorporato è separato dal contratto primario anche nei casi in cui quest’ultimo non abbia natura finanziaria (ad esempio nel caso di un contratto di acquisto di merci).
Di seguito si presentano due tabelle, riferite rispettivamente ai casi di derivati incorporati da scorporare e da non scorporare.
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Un’opzione put incorporata in un debito finanziario che permette al possessore di richiedere all’emittente di regolare il proprio debito attraverso il pagamento in denaro, il cui valore varia sulla base del prezzo di uno strumento di capitale, di una merce o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di debito primario e pertanto deve essere scorporata.
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Nella prospettiva della società che detenga lo strumento, un’opzione call incorporata in uno strumento di capitale che permetta all’emittente di riacquistare tale strumento ad un prezzo determinato o determinabile non è strettamente correlata allo strumento primario rappresentativo di capitale e pertanto deve essere scorporata.
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Un’opzione o una clausola automatica di estensione della scadenza di uno strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito a meno che non sia previsto che tale estensione avvenga al tasso di mercato e pertanto deve essere scorporata.
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Interessi o quote capitale indicizzati al valore di strumenti di capitale o di una merce - incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo - non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.
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Un’opzione di conversione in capitale incorporata in uno strumento di debito convertibile non strettamente correlata allo strumento primario di debito.
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Un’opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito sottostante o in un contratto assicurativo sottostante non è strettamente correlata al contratto sottostante a meno che il prezzo di esercizio dell’opzione non sia approssimativamente uguale, a ogni singola data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito sottostante o al valore contabile del contratto assicurativo sottostante; il valore dell’opzione di rimborso anticipato non sia trascurabile, in quanto “deep out of the money” alla data di prima rilevazione dello strumento ibrido.
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Un derivato incorporato, in cui il sottostante sia un tasso d’interesse o un indice su tassi d’interesse che possa cambiare l’importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito sottostante fruttifero o di contratto assicurativo, è strettamente correlato al contratto sottostante a meno che lo strumento combinato non possa essere estinto in modo tale che l’assicurato non recuperi tutto l’investimento contabilizzato o che il derivato incorporato non possa almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del contratto sottostante e risultare in un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato di un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto sottostante.
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Un contratto floor o cap su tassi d’interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto sottostante, se il cap è uguale o maggiore del tasso d’interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso d’interesse di mercato quando il contratto è emesso. Analogamente, le disposizioni incluse al paragrafo precedente valgono per un contratto di acquisto o vendita di un’attività (per esempio una merce) che prevedono un cap e un floor, sul prezzo da corrispondere o ricevere per l’attività.
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Un derivato su cambi incorporato in un contratto sottostante è strettamente correlato al contratto sottostante se non contiene un’opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute:
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la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante;
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la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo (quali il dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio).
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Un derivato incorporato in un contratto di locazione primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da:
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un indice collegato all’inflazione quale l’indicizzazione dei pagamenti di leasing basato su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non sia “leveraged” e l’indice sia collegato all’inflazione propria dell’ambiente economico in cui la società opera),
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rate di noleggio che dipendono dalle vendite connesse, o
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canoni potenziali basati su tassi di interesse variabili.
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L’analisi dei caratteri che impongono la separazione del derivato ibrido è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali; eventuali variazioni alle condizioni di mercato successive a tale data non devono essere tenute in considerazione ai fini dell’eventuale contabilizzazione separata del derivato incorporato.
Criteri di valutazione del derivato
Il derivato scorporato è valutato al fair value sia alla data di scorporo, ossia alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva. Alla data di scorporo l’eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il fair value del derivato incorporato è attribuita al contratto primario. Il contratto primario è successivamente valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto.
Nel caso in cui il derivato incorporato sia un’opzione (call o put), la separazione dal contratto primario avviene determinando il premio, che ne rappresenta il fair value alla data di scorporo, sulla base delle condizioni contrattuali. Se invece il derivato incorporato è un forward o uno swap, la separazione è effettuata sulla base delle condizioni sostanziali o implicite del derivato incorporato stesso, determinate in maniera tale da attribuire allo stesso un fair value pari a zero alla data di rilevazione iniziale.
Ad ogni data di chiusura di bilancio successiva il derivato scorporato è valutato al fair value e le variazioni di fair value imputate nella sezione D) del Conto economico a meno che il derivato scorporato non sia designato come di copertura dei flussi finanziari, nel qual caso la contropartita della variazione di fair value è contabilizzata a riserva.
Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value del derivato incorporato, determina il fair value del derivato incorporato come la differenza tra il fair value dello strumento ibrido e il fair value del contratto primario.
Nel caso di un titolo di debito obbligazionario convertibile emesso, l’allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato deve avvenire determinando il fair value del contratto primario e attribuendo il valore che residua al contratto derivato. Successivamente eventuali costi di transazione sono ripartiti proporzionalmente tra il debito e la componente di patrimonio netto.
Alfa emette un prestito obbligazionario convertibile per euro 1 milione di durata di 5 anni che capitalizza interessi annui al 3% e rimborsa il capitale a scadenza. Al quinto anno il possessore può convertire il debito in strumenti di capitale ad un prezzo per azione prestabilito. La società colloca i titoli ad un prezzo di euro 86,2 ed incassa euro 862.000. Il contratto primario è uno strumento di debito perché lo strumento ibrido ha una scadenza stabilita nella quale sarà previsto un esborso finanziario da parte della società A, ed è contabilizzato come uno strumento di debito zero coupon. Poiché l’opzione, se esercitata, dà diritto al possessore a ricevere azioni, il fair value dell’opzione viene registrato in una riserva di futuro aumento di capitale. Il fair value di detta opzione può essere determinato per differenza rispetto al valore del debito.
Ipotizzando un tasso spot di mercato a 5 anni per titoli quotati dello stesso rating della società A pari al 4% e un premio di liquidità del 2%, il valore attuale dello strumento di debito sarebbe pari a euro 747.000 (euro 1 milione attualizzato al tasso del 6% per 5 anni). La differenza rispetto a quanto incassato (euro 862.000) è pari a euro 115.000 e rappresenta il valore dell’opzione. Tale valore è iscritto in una riserva di patrimonio netto e non viene aggiornato annualmente, in quanto rappresenta il prezzo pagato dai sottoscrittori del titolo obbligazionario per il diritto di conversione in capitale. Il debito è iscritto in bilancio a euro 747.000 e valutato al costo ammortizzato applicando il tasso di interesse effettivo del 6% (quello utilizzato per la determinazione della valuta attuale alla rilevazione iniziale).
Contabilmente, all’emissione si avrà:
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 862.000 | |
SP | D.2 | Prestiti obbligazionari convertibili | 747.000 | |
SP | A.VI | Riserva per prestiti obbligazionari convertibili |
115.000 |
A fine esercizio si dovrà valutare il prestito al costo ammortizzato, incrementandolo degli interessi al 6%:
CE | C.17 | Interessi passivi | 44.820 | |
SP | D.2 | Prestiti obbligazionari convertibili | 44.820 |
Procedendo in questo modo al termine dei 5 anni, il prestito sarà pari a 1 milione. La riserva come specificato dall’OIC resterà iscritta nel patrimonio netto, indipendentemente dall’eventuale conversione.
Nel caso di prestiti obbligazionari convertibili emessi, lo strumento finanziario derivato separato, ossia l’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale, è iscritta in una riserva di patrimonio netto. Tale riserva, che rappresenta il diritto a partecipare al futuro aumento di capitale, non è soggetta a rivalutazioni successive e viene mantenuta nel patrimonio netto.
Nel caso la società possieda un contratto ibrido quotato (fair value di livello 1) può adottare come politica contabile di valutarlo al fair value nella sua interezza, senza pertanto ricorrere alla separazione del derivato incorporato. Ciò in quanto normalmente la valutazione del fair value dell’intero strumento ibrido risulta più affidabile rispetto all’esercizio di scorporo del derivato incorporato e alla sua conseguente valutazione al fair value.
Tale politica contabile deve essere applicata a tutti i contratti ibridi quotati posseduti dalla società. Qualora la società decidesse di cambiare politica contabile deve applicare l’OIC 29 “Cambiamenti di Principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
8.7. Informazioni in Nota integrativa
8.7.Informazioni in Nota integrativaÈ richiesta l’indicazione dei “criteri applicati nella valutazione delle voci del
bilancio e delle rettifiche di valore” (art. 2427, n. 1, c.c.) (17.6.).
Tale disposizione implica che, circa i derivati, si dovrà indicare la scelta fatta dalla società tra più criteri di valutazione ammessi dalla norma (ad esempio, nel caso dei derivati se la società valuta gli strumenti finanziari derivati come di copertura o non di copertura), come pure quei criteri che, sebbene non previsti dall’art. 2426 c.c., sono richiamati nel Documento OIC 32 (ad esempio l’adozione del metodo semplificato per le operazioni di copertura semplici o la valutazione al fair value dell’intero contratto ibrido posseduto qualora questo sia quotato).
Nella Nota integrativa devono essere indicate una serie di informazioni sui derivati (art. 2427-bis, c.
1, c.c.) che il Documento OIC precisa meglio in termini tecnici (OIC 32, par. 122).
Le informazioni da riportare per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sono le seguenti:
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il loro fair value (informazioni quindi quantitative);
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informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
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gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; per il Documento OIC si tratta di dare informativa di quale o quali metodo/i e di quali parametri sono stati utilizzati per la determinazione del fair value;
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le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; tali informazioni possono essere date in forma descrittiva a commento delle singole voci di Conto economico o Stato patrimoniale;
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una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.” Tali informazioni per il Documento OIC possono essere esposte, nella sezione relativa al patrimonio netto, secondo il modello proposto nell’OIC 28 “Patrimonio netto”.
L’individuazione delle categorie di strumenti finanziari derivati deve avvenire con il fine di garantire la migliore informativa possibile, per il lettore del bilancio, tenendo in considerazione la natura, le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari derivati.
Per esempio, la società potrebbe raggruppare gli strumenti finanziari a seconda che siano strumenti non di copertura o strumenti di copertura a seconda del rischio coperto per tipologia di strumento finanziario (future, swap, opzioni). Gli strumenti di copertura possono essere ulteriormente raggruppati a seconda che l’oggetto della copertura sia fair value o flussi finanziari.
La società deve dare inoltre in Nota integrativa le seguenti informazioni:
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la componente di fair value inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di fair value;
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nei casi di indeterminabilità del fair value, si deve menzionare tale fatto indicando le caratteristiche dello strumento finanziario derivato e le ragioni che hanno generato l’inattendibilità del fair value;
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la descrizione del venir meno del requisito “altamente probabile” per un’operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari;
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la compente inefficace riconosciuta a Conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari;
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eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili.
8.8. Contabilizzazione dei derivati nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese
8.8.Contabilizzazione dei derivati nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese8.8.1. Società che redigono il bilancio in forma abbreviata
8.8.1.Società che redigono il bilancio in forma abbreviataLe società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad applicare la disciplina prevista dall’art. 2426, c. 1, n. 11-bis, c.c. e pertanto applicano il presente principio.
Nel bilancio in forma abbreviata, lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani (art. 2435-bis c.c.), per cui può non risultare la distinta evidenza nello schema di Stato patrimoniale delle voci riferite ai derivati, come pure i loro effetti reddituali, dal momento che, nel Conto economico del bilancio in forma abbreviata le voci D.18.a), D.18.b), D.18.c) e D.18.d) possono essere aggregate in unica voce come pure le voci D.19.a), D.19.b), D.19.c) e D.19.d).
La Nota integrativa deve fornire le seguenti informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati (ex art. 2427-bis, c. 1, n. 1, ai sensi dell’art. 2435-bis, c.c.):
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il loro fair value;
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informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
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gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
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le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
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una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
8.8.2. Micro-imprese
8.8.2.Micro-impreseNon è applicabile alle micro-imprese la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura
contenuta nell’art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c. (art. 2435-ter, c. 2, c.c.).
Nel caso di strumenti finanziari derivati non di copertura ove ricorrano le condizioni per l’iscrizione di un fondo per rischi e oneri in base a quanto previsto dall’OIC 31 la società rileva nella sezione D) del Conto economico con contropartita un fondo rischi ed oneri il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati non di copertura.
Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis c.c.
Le microimprese sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal c. 1 dell’art. 2427, n. 9) e n. 16) c.c. (art. 2435-ter, c. 1, n. 2) c.c.).