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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    FISCO

    64. IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

    Informazioni sul volume

    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    64.1. Imposta ipotecaria - 64.1.1. Oggetto dell’imposta - 64.1.2. Cessioni soggette ad imposta di registro proporzionale o all’IVA - 64.1.3.Base imponibile - 64.1.4. Imposta relativa a più formalità - 64.1.5. Trascrizione del certificato di successione - 64.1.6. Termini per le formalità - 64.2. Imposta catastale - 64.2.1. Oggetto dell’imposta - 64.2.2. Cessioni soggette ad imposta di registro proporzionale o all’IVA - 64.2.3. Base imponibile - 64.3. Disposizioni comuni - 64.3.1. Soggetti obbligati al pagamento - 64.3.2. Uffici competenti - 64.3.3. Riscossione dell’imposta - 64.3.4. Accertamento e liquidazione - 64.3.5. Formalità e volture senza previo pagamento dell’imposta - 64.3.6. Formalità e volture da eseguirsi a debito - 64.3.7. Operazioni di credito a medio e lungo termine - 64.3.8.Agevolazioni piccola proprietà contadina - 64.3.9. Cessioni di aree in base a convenzioni di urbanizzazione - 64.3.10. Decadenza - 64.3.11. Legge delega per la riforma fiscale - 64.4. Tasse ipotecarie - 64.4.1. Esenzioni - 64.4.2. Atti soggetti a tasse ipotecarie

    64.1. Imposta ipotecaria

    64.1.Imposta ipotecaria

    64.1.1. Oggetto dell’imposta

    64.1.1.Oggetto dell’imposta

    L’imposta ipotecaria è dovuta per l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, annotazione nei pubblici registri immobiliari (art. 1, D.Lgs. n. 347/1990).

    La trascrizione rende pubblico il trasferimento della proprietà immobiliare e può essere eseguita solo in forza di:

    • sentenza;

    • atto pubblico;

    • scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art. 2657 c.c.).

    Un’iscrizione ipotecaria effettuata in difetto di un titolo idoneo costituisce un atto estraneo al sistema legale della pubblicità ipotecaria e, pertanto, non può costituire il presupposto dell’imposta (Cass. 5 maggio 2011, n. 9862).

    Con l’iscrizione nei registri immobiliari si costituisce l’ipoteca sui beni immobili o sui beni mobili registrati (art. 2808, c. 2, c.c.).

    Con l’atto di rinnovazione dell’ipoteca si ottiene la proroga di efficacia dell’iscrizione di ipoteca originariamente effettuata (artt. 2847 e ss., c.c.).

    Con l’atto di annotazione si rendono conoscibili le vicende modificative od estintive di una formalità già esistente.

    L’annotazione del reclamo (ex art. 113-ter disp. att. c.c.) a margine della trascrizione con riserva (ex art. 2674-bis c.c.), soddisfa un interesse privato, per cui obbligato al pagamento della relativa imposta ipotecaria è il soggetto stesso che richiede detta annotazione (Cass. 2 dicembre 2021, n. 37969).

    Trasferimenti effettuati nell’interesse dello Stato

    Non sono soggetti all’imposta ipotecaria e all’imposta catastale (art. 1, c. 2 e art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 347/1990; circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 1.4).

    Per gli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento, quando espropriante o acquirente è lo Stato, l’imposta non è dovuta (artt. 1, c. 2, e 10, c. 3, D.Lgs. n. 347/1990).

    Il riferimento allo Stato comprende anche soggetti diversi (ad esempio, il concessionario delegato per l’esecuzione di opere pubbliche), purché il trasferimento del diritto di proprietà sui beni espropriati avvenga direttamente ed immediatamente a favore del “Demanio dello Stato”, senza, quindi, mai transitare per il patrimonio del soggetto espropriante (ris. 19 settembre 2018, n. 66/E; Cass. 13 marzo 2020, n. 7221).

    Le esenzioni previste in favore dello Stato per le procedure di espropriazione per pubblica utilità non si estendono all’ANAS (Cass., ord. 17 novembre 2021, n. 34854) né alla società Rete Ferroviaria Italiana Spa (Cass., ord. 13 agosto 2020, n. 17034) né alle Agenzie regionali di difesa del suolo (Cass. 11 ottobre 2022, n. 29708).

    Poiché la “vendita competitiva” conserva la propria natura coattiva a prescindere dalla forma dell’atto di trasferimento (atto notarile o decreto di trasferimento), nel caso in cui acquirente è lo Stato non sono dovute le imposte ipotecarie (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990) e catastali (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 347/1990) né l’imposta di registro (risposta a interpello 8 ottobre 2021, n. 690).

    Trasferimenti a favore di enti locali

    I trasferimenti a titolo oneroso, soggetti ad imposta proporzionale di registro, effettuati a favore di:

    • Regioni, Province, Comuni,

    • altri enti pubblici territoriali,

    • consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi,

    • comunità montane,

    sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 23/2011; circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 1.4).

    Per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Regioni, Province e Comuni, l’imposta ipotecaria è applicabile nella misura fissa di euro 200, come previsto dall’art. 2 della Tariffa allegata al TUIC (risposta a interpello 27 aprile 2021, n. 293, relativo al trasferimento di un immobile “strumentale”).

    Non sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti gratuiti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990; risposta a interpello 11 gennaio 2022, n. 15).

    Trasferimenti a Enti del Terzo Settore (63.24.)

    Operazioni di cartolarizzazione (63.24.)

    Fondi immobiliari chiusi

    Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi (art. 37, D.Lgs. n. 58/1998, TUIF) costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto, si considerano assimilati, agli effetti delle imposte indirette (IVA, Registro, Ipotecaria, Catastale) ai conferimenti di azienda e scontano, quindi, le imposte fisse (200 euro) (art. 8, c. 1-bis, D.L. n. 351/2001; art. 10 e Tariffa art. 4, D.Lgs. n. 347/1990; circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 9.6).

    Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali, di cui all’art. 10, n. 8-ter), D.P.R. n. 633/1972, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi (di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 58/1998, concernente disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà (art. 35, c. 10-ter, D.L. n. 223/2006) (risposta a interpello del 27 aprile 2021, n. 293).

    Leasing

    L’acquisto dell’immobile strumentale da parte della società di leasing è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria rispettivamente del 3% e dell’1% se la cessione rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Per le cessioni derivanti dall’esercizio dell’opzione di acquisto da parte dell’utilizzatore le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Le imposte sono applicate in misura fissa sia con riferimento ai trasferimenti di immobili strumentali e abitativi intervenuti a seguito dell’esercizio del riscatto da parte dell’utilizzatore sia con riferimento alle cessioni di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti in seguito all’inadempimento dell’utilizzatore (Cass. 12 luglio 2022, n. 22042) (63.24.8.).

    Trust

    Istituzione e dotazione del Trust - Il trasferimento di beni dal settlor al trustee e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni (anche mediante conferimento di immobili), è soggetto alle imposte in misura fissa di registro e ipotecaria e catastale (artt. 1 e 10 del D.Lgs. n. 347/1990; art. 4 dell’allegata Tariffa; circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E, par. 4.4.1; Cass. 30 novembre 2023, n. 33425; Cass. 22 marzo 2022, n. 9196; Cass. 22 marzo 2022, n. 9173), anche nel caso del c.d. trust “autodichiarato”, connotato dalla coincidenza di settlor e trustee (Cass. 30 novembre 2023, n. 33425).

    Operazioni effettuate durante la vita del Trust - Le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust (ad esempio, atti di acquisto o di vendita di beni), sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto (circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E, par. 4.4.7.).

    Attribuzione dei beni ai beneficiari - Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (art. 1, Tariffa allegata e art. 10 D.Lgs. n. 347/1990; circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E, par. 4.4.4.; Cass. 21 giugno 2019, n. 16705/4/3/2; in senso conforme, con riferimento al trust c.d. autodichiarato, ove disponente e trustee coincidano, Cass., ord. 14 giugno 2021, n. 16688) (64.1.5.).

    Revoca del trust - L’atto di revoca di un Trust, ivi compresa la rinuncia alla posizione di beneficiario, che determini la cessazione del Trust e la restituzione ai disponenti dei medesimi beni immobili precedentemente segregati in Trust, è soggetto all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (artt. 4 e 10, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990; Cass. 30 marzo 2021, n. 8719; risposta a interpello 1° agosto 2024, n. 165).

    Patrimonio rilancio (63.30.)

    Cessazione stabile organizzazione (63.30.)

    Trasferimenti tra mandante e mandatario

    Nel caso di mandato senza rappresentanza ad acquistare un immobile, per il passaggio gratuito del bene dal mandatario al mandante sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale, rispettivamente, del 2 e 1% (artt. 1, Tariffa allegata e 10, D.Lgs. n. 347/1990) (risposta a interpello 27 giugno 2022, n. 347).

    Risoluzione del contratto (63.14.)

    64.1.2. Cessioni soggette ad imposta di registro proporzionale o all’IVA

    64.1.2.Cessioni soggette ad imposta di registro proporzionale o all’IVA

    Imposta proporzionale di registro

    I trasferimenti immobiliari assoggettati all’imposta proporzionale di registro (Tariffa, Parte I, art. 1, D.P.R. n. 131/1986) sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 23/2011).

    L’applicazione dell’imposta nella misura di 50 euro trova applicazione anche in relazione agli atti che fino al 31 dicembre 2013 godevano dell’esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale e che sono ora soggette ad imposta di registro proporzionale (art. 10, c. 4, D.Lgs. n. 23/2011).

    L’agevolazione non si applica all’atto di accettazione tacita dell’eredità nell’ambito di un atto di compravendita immobiliare (Cass. 22 dicembre 2022, n. 37482).

    Quando un unico decreto di esproprio comporta il trasferimento contestuale della proprietà di più beni immobili, riferiti a soggetti diversi, ciascun trasferimento è soggetto ad autonoma tassazione ai fini dell’imposta di registro; conseguentemente, sono applicabili tante imposte ipotecaria e catastale pari a euro 50 per ciascun trasferimento (risposta a interpello 1° agosto 2023, n. 410).

    IVA

    Per le cessioni immobiliari soggette ad IVA (art. 40, c. 1, D.P.R. n. 131/1986) l’imposta ipotecaria si applica nella misura fissa di 200 euro (Tariffa, nota all’art. 1, D.Lgs. n. 347/1990).

    Immobili strumentali

    Per la trascrizione di atti e sentenze che importano il trasferimento di immobili strumentali (art. 10, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972):

    • soggetti ad IVA,

    • esenti da IVA,

    l’imposta ipotecaria si applica nella misura proporzionale del 3% (Tariffa, art. 1-bis, D.Lgs. n. 347/1990), anche se il fabbricato strumentale è in corso di costruzione (Cass. 25 novembre 2022, n. 34734; Cass. 12 luglio 2022, n. 22042).

    La cessione di un immobile residenziale non ultimato è soggetta ad IVA e alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna (risposta a interpello 4 agosto 2020, n. 241).

    CASO 1 - Applicazione dell’imposta ipotecaria

    1) Cessione di un fabbricato abitativo da parte di un privato.

    L’atto è escluso da IVA e soggetto ad imposta proporzionale di registro (2% o 9%).

    Le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura pari a 50 euro ciascuna (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 23/2011).

    2) Cessione di un fabbricato abitativo da parte di un soggetto IVA, diverso dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione.

    L’atto è esente da IVA (art. 10, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/1972).

    Si applica l’imposta proporzionale di registro (2 o 9%).

    Le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura pari a 50 euro ciascuna (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 23/2011).

    3) Cessione di un fabbricato abitativo da parte dell’impresa costruttrice entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione.

    L’atto è soggetto ad IVA (art. 10, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/1972).

    Le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 euro) (Tariffa, nota all’art. 1 e art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990).

    4) Cessione di un immobile strumentale da parte di un privato.

    L’atto è escluso da IVA e soggetto ad imposta proporzionale di registro (2 o 9%).

    Le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura pari a 50 euro ciascuna (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 23/2011).

    5) Cessione di un immobile strumentale da parte un soggetto IVA che in atto opta per l’applicazione dell’imposta.

    L’atto è soggetto ad IVA (art. 10, n. 8-ter), D.P.R. n. 633/1972).

    L’imposta ipotecaria si applica nella misura proporzionale del 3% (Tariffa, art. 1-bis, D.Lgs. n. 347/1990).

    L’imposta catastale si applica nella misura proporzionale dell’1% (art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990).

    6) Cessione di un immobile strumentale da parte un soggetto IVA diverso dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione che non opta per l’applicazione dell’imposta.

    L’atto è esente da IVA (art. 10, n. 8-ter), D.P.R. n. 633/1972).

    L’imposta ipotecaria si applica nella misura proporzionale del 3% (Tariffa, art. 1-bis, D.Lgs. n. 347/1990).

    L’imposta catastale si applica nella misura proporzionale dell’1% (art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990).

    Cessione di immobili abitativi non soggetti ad IVA
    Categoria catastale Registro Ipotecaria Catastale
    Da A/2 a A/7 e A/11 2% (prima casa)
    9% (altro)
    50 € 50 €
    A/1, A/8, A/9 9% 50 € 50 €

    Cessione di immobili abitativi soggetti ad IVA
    Categoria catastale IVA Registro Ipotecaria Catastale
    Da A/2 a A/7 e A/11 4% (prima casa)
    10% (altro)
    200 € 200 € 200 €
    A/1, A/8, A/9 22% 200 € 200 € 200 €

    Cessione di immobili strumentali non soggetti ad IVA
    Categoria catastale Registro Ipotecaria Catastale
    Gruppi B, C, D, E, A/10 9% 50 € 50 €

    Cessione di immobili strumentali soggetti ad IVA
    Categoria catastale IVA Registro Ipotecaria Catastale
    Gruppi B, C, D, E, A/10 10% o 22% 200 € 3% 1%

    Cessione di immobili strumentali esenti IVA
    Categoria catastale IVA Registro Ipotecaria Catastale
    Gruppi B, C, D, E, A/10 == 200 € 3% 1%

    Cessione di terreni non soggetti ad IVA
    Tipo terreno Registro Ipotecaria Catastale
    Terreno non agricolo 9% 50 € 50 €
    Terreno agricolo ceduto a soggetti diversi:
    - dai coltivatori diretti
    - dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale
    15% 50 € 50 €
    Terreno agricolo ceduto a favore di:
    - coltivatori diretti
    - imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale
    9% 50 € 50 €

    Cessione di terreni soggetti ad IVA
    Tipo terreno IVA Registro Ipotecaria Catastale
    Terreno edificabile 22% 200 € 200 € 200 €

    Misura minima dell’imposta proporzionale

    L’imposta proporzionale non può essere inferiore alla misura fissa (200 euro) (art. 18, D.Lgs. n. 347/1990).

    In caso di donazione di due immobili a due persone diverse, non trattandosi di atti che non derivano, per la loro intrinseca natura, l’uno dall’altro, qualora l’imposta proporzionale sia pari, per il primo a euro 217 e per il secondo a euro 14, il secondo atto è soggetto all’imposta minima di euro 200, per un totale di euro 417 (risposta a interpello 27 aprile 2021, n. 298).

    64.1.3. Base imponibile

    64.1.3.Base imponibile

    Trascrizioni

    Per le trascrizioni, la base imponibile, ai fini dell’applicazione dell’imposta in misura proporzionale, è quella determinata ai fini dell’imposta:

    • di registro (63.23.);

    • o dell’imposta sulle successioni e donazioni (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990).

    Atto esente da imposta di registro o di successione e donazione - Se l’atto è esente dall’imposta di registro o dall’imposta sulle successioni e donazioni o è soggetto a dette imposta in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990).

    Permuta immobiliare - L’imposta è applicata una sola volta. La base imponibile è costituita dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta (circ. 13 febbraio 2007, n. 8/E). Gli atti di permuta che intervengono tra un ente pubblico territoriale e lo Stato sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa; le volture eseguite a favore dello Stato non sono soggette né all’imposta ipotecaria né all’imposta catastale mentre la voltura a favore dell’ente pubblico territoriale sconta l’imposta ipotecaria in misura fissa e quella catastale nella misura dell’1% (ris. 31 gennaio 2018, n. 12/E; risposta a interpello 20 ottobre 2021, n. 739). È assimilabile alla permuta il trasferimento della proprietà di un immobile come corrispettivo della rinuncia all’eredità (risposta a interpello 25 novembre 2019, n. 494).

    Contratti preliminari - La trascrizione dei contratti preliminari (art. 2645-bis, c.c.) è soggetta ad imposta in misura fissa (200 euro).

    Operazioni straordinarie e diritti edificatori - La trascrizione di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa sono soggetti ad imposta in misura fissa (euro 200) (art. 4, Tariffa, D.Lgs. n. 347/1990). Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, sono soggette ad imposta in misura fissa anche le trascrizioni di atti o sentenze che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati (art. 4, Tariffa, D.Lgs. n. 347/1990, modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 139/2024).

    Iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni

    Per le iscrizioni, rinnovazioni, relative annotazioni di ipoteca, la base imponibile è commisurata all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori (art. 3, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990).

    Interessi - Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualità alle quali per legge si estende l’iscrizione e la rinnovazione.

    Iscrizione di ipoteca a garanzia di rendita o pensione - Se l’ipoteca è iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina in base alla disciplina dell’imposta di registro (art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990).

    Annotazione per restrizione di ipoteca - La base imponibile dell’annotazione per restrizione di ipoteca è pari al minor valore (art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 347/1990):

    • tra quello del credito garantito

    • e quello degli immobili o parti di immobili liberati.

    Il valore degli immobili liberati è determinato secondo le disposizioni relative all’imposta di registro (art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 347/1990).

    Per le restrizioni di beni effettuate in base a decreto di trasferimento, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione (art. 44, D.P.R. n. 131/1986) e non è applicabile il sistema del “prezzo valore” (art. 1, c. 497, Legge n. 266/2005; circ. 4 marzo 2015, n. 8/E).

    Cessione di azienda

    Mentre l’imposta di registro investe l’azienda oggetto di trasferimento nel suo complesso, le imposte ipotecaria e catastale hanno ad oggetto formalità che riguardano i singoli beni immobili, con la conseguenza che la base imponibile ai fini di tali imposte va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati e dei debiti ad essi strettamente inerenti, ma non anche delle passività relative all’azienda in cui sono compresi (Cass. 7 luglio 2022, n. 21488).

    Assegnazione di azienda (63.29.)

    64.1.4. Imposta relativa a più formalità

    64.1.4.Imposta relativa a più formalità

    Se per uno stesso credito e in virtù dello stesso atto, devono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni, l’imposta ipotecaria proporzionale è dovuta per una sola formalità (la prima).

    Le altre formalità sono soggette ad imposta fissa (art. 4, D.Lgs. n. 347/1990).

    La nozione di “stesso atto” va riferita al titolo di iscrizione dell’ipoteca; con la conseguenza che, in caso di plurime formalità di cancellazione della stessa ipoteca iscritta per lo stesso credito su più immobili, ancorché disposte in esito a plurimi decreti giudiziali di trasferimento di questi ultimi, l’imposta ipotecaria è applicabile in misura proporzionale soltanto su una formalità, restando le altre assoggettate all’imposta in misura fissa (Cass. 17 gennaio 2018, n. 978).

    CASO 2 - Unicità del credito

    1) Iscrizione di ipoteca su due immobili, in relazione a un credito derivante da unico atto.

    Sulla prima iscrizione si applica l’imposta proporzionale e sulla seconda l’imposta fissa (anche se l’iscrizione si esegue su due Uffici diversi).

    2) Pluralità di ipoteche iscritte su beni di proprietà di più soggetti, quali fideiussori per uno stesso credito iscritto.

    Si applica una sola imposta ipotecaria proporzionale (CTC 14 luglio 1988, n. 5620).

    3) Iscrizione di ipoteca su più immobili in base a un unico decreto ingiuntivo. Il creditore assente dapprima alla cancellazione dell’iscrizione relativa ad un bene e, poi, alla cancellazione dell’iscrizione relativa ai beni restanti.

    Le formalità sono soggette al pagamento della sola imposta proporzionale sulla prima annotazione e all’imposta fissa per le altre (Cass. 5 giugno 2013, n. 14177).

    4) A vende un appartamento a B. A e C vendono un box a B.

    L’iscrizione di ipoteca sui due immobili non configura uno stesso credito (i creditori sono due).

    Si applica l’imposta proporzionale sulle due iscrizioni.

    Identità dell’atto

    La locuzione “stesso atto” (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990) deve intendersi come identità di titolo di iscrizione. La cancellazione di un’ipoteca iscritta presso due conservatorie ma derivante dallo stesso titolo di iscrizione paga l’imposta proporzionale sulla prima formalità e quella fissa sulla seconda, anche se ciò derivi da distinti atti di assenso del creditore (Cass. 5 giugno 2013, n. 14177; Cass. 30 novembre 2011, n. 25526).

    Formalità presso più uffici

    Se le formalità devono eseguirsi in più uffici, devono essere presentate all’ufficio presso il quale si paga l’imposta proporzionale (art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990):

    • le note prescritte dal Codice civile,

    • altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta.

    L’ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all’originale e la certificazione di eseguita formalità e le restituisce al richiedente.

    Il richiedente può presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.

    64.1.5. Trascrizione del certificato di successione

    64.1.5.Trascrizione del certificato di successione

    Nel caso di successione ereditaria

    • comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari,

    • a chiunque devoluti,

    • e qualunque ne sia il valore,

    l’ufficio delle entrate redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell’accertamento d’ufficio, e ne richiede la trascrizione (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990).

    La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti del pagamento delle imposte ipotecaria e catastale e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990).

    Nel caso di costituzione di un trust in sede di successione testamentaria, che comporti il conferimento di un’immobile sito in Italia con effetti traslativi, si applicano le imposte ipotecaria e catastale con l’aliquota proporzionale, pari rispettivamente al 2% e all’1% (risposta a interpello 10 settembre 2019, n. 371) (64.1.1.).

    64.1.6. Termini per le formalità

    64.1.6.Termini per le formalità

    Termini per la trascrizione

    Notai e altri pubblici ufficiali - I notai e gli altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l’atto ricevuto o autenticato all’estero, devono chiedere la trascrizione entro 30 giorni dalla data dell’atto o del deposito (art. 6, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990).

    Atti soggetti ad approvazione od omologazione - Per gli atti ricevuti o autenticati da un notaio o da altro pubblico ufficiale, soggetti ad approvazione od omologazione, le richieste di trascrizione devono essere presentata entro 30 giorni, dal momento in cui il notaio o il pubblico ufficiale:

    • ha avuto notizia dell’omologazione od approvazione,

    • ovvero dal giorno in cui l’atto ha avuto esecuzione (art. 14, D.P.R. n. 131/1986).

    Cancellieri - I cancellieri, in relazione agli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la trascrizione entro 30 giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta (art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990).

    Trascrizione del certificato di successione - Deve essere richiesta (art. 6, c. 3, D.Lgs. n. 347/1990) entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l’indicazione degli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta ipotecaria.

    Termini per l’annotazione

    Atti e domande giudiziali - La trascrizione degli atti e delle domande giudiziali (artt. 2652 e 2653 c.c.) deve essere annotata entro 30 giorni dalla data dell’atto.

    Quando gli atti e domande giudiziali si riferiscono ad un atto trascritto od iscritto, l’annotazione deve essere effettuata in margine alla trascrizione o all’iscrizione (art. 7, D.Lgs. n. 347/1990 e art. 2654 c.c.).

    Atti e sentenze - Qualora un atto trascritto o iscritto è dichiarato nullo (art. 1418 c.c.), annullato (art. 1425 c.c.), risolto (art. 1453 c.c.), rescisso (art. 1447 c.c.), revocato (art. 2901 c.c.), soggetto a condizione risolutiva (art. 1360 c.c.) la dichiarazione di nullità, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l’avveramento della condizione devono annotarsi:

    • in margine alla trascrizione o all’iscrizione dell’atto,

    • entro 30 giorni dalla data dell’atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto (art. 7, D.Lgs. n. 347/1990 e art. 2655 c.c.).

    Decreto di aggiudicazione - Il decreto di aggiudicazione a favore del terzo acquirente deve essere annotato, entro 30 giorni, in margine alla trascrizione dell’atto di acquisto (art. 7, D.Lgs. n. 347/1990 e art. 2896 c.c.).

    64.2. Imposta catastale

    64.2.Imposta catastale

    64.2.1. Oggetto dell’imposta

    64.2.1.Oggetto dell’imposta

    L’imposta catastale è dovuta sulle volture catastali, a seguito della modifica dei dati risultanti dal Catasto (art. 10, D.Lgs. n. 347/1990).

    Trasferimenti effettuati nell’interesse dello Stato - Non sono soggetti all’imposta ipotecaria e all’imposta catastale (artt. 1, c. 2 e 10, c. 3, D.Lgs. n. 347/1990; circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 1.4).

    Atti di espropriazione per pubblica utilità (64.1.1.)

    Fondi immobiliari chiusi (64.1.1.)

    Trust (64.1.1., 64.1.5.)

    Cessazione stabile organizzazione (64.1.1.)

    Trasferimenti tra mandante e mandatario (64.1.1.)

    Trasferimenti a favore di enti locali - I trasferimenti a titolo oneroso, soggetti ad imposta proporzionale di registro, effettuati a favore di:

    • Regioni, Province, Comuni,

    • altri enti pubblici territoriali,

    • consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi,

    • comunità montane,

    sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 23/2011; circ. 21 febbraio 2014, n. 2, par. 1.4).

    64.2.2. Cessioni soggette ad imposta di registro proporzionale o all’IVA

    64.2.2.Cessioni soggette ad imposta di registro proporzionale o all’IVA

    Imposta proporzionale di registro

    I trasferimenti immobiliari assoggettati all’imposta proporzionale di registro (Tariffa, Parte I, art. 1, D.P.R. n. 131/1986) sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 23/2011) (64.1.2.).

    IVA

    Per le cessioni immobiliari soggette ad IVA (v. art. 40, c. 1, D.P.R. n. 131/1986) l’imposta catastale si applica in misura fissa (200 euro) (art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990).

    Immobili strumentali

    Per la trascrizione di atti e sentenze che importano il trasferimento di immobili strumentali (art. 10, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972):

    • soggetti ad IVA,

    • esenti da IVA,

    l’imposta catastale si applica nella misura proporzionale dell’1% (art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990) (64.1.2.).

    Il criterio oggettivo per poter individuare con certezza la strumentalità del bene è la classe catastale di appartenenza al momento della cessione del bene (Cass. 9 novembre 2016, n. 22765).

    Misura minima dell’imposta proporzionale

    L’imposta proporzionale non può essere inferiore alla misura fissa (200 euro) (art. 18, D.Lgs. n. 347/1990).

    64.2.3. Base imponibile

    64.2.3.Base imponibile

    Per la determinazione della base imponibile, valgono le disposizioni previste per l’imposta ipotecari (64.1.3.).

    64.3. Disposizioni comuni

    64.3.Disposizioni comuni

    64.3.1. Soggetti obbligati al pagamento

    64.3.1.Soggetti obbligati al pagamento

    Sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale (art. 11, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990):

    • coloro che richiedono le formalità soggette ad imposta ipotecaria (art. 1, D.Lgs. n. 347/1990) e le volture soggette ad imposta catastale (art. 10, D.Lgs. n. 347/1990),

    • e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura (art. 11, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990).

    Le imposte ipotecaria e catastale sul trasferimento degli immobili di interesse storico, artistico e archeologico si applicano in misura fissa (Cass., ord. 9 novembre 2021, n. 32598).

    Responsabilità solidale

    Sono solidalmente tenuti al pagamento delle imposte (art. 11, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990):

    • tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura,

    • i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca (per le iscrizioni e rinnovazioni),

    • l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.

    64.3.2. Uffici competenti

    64.3.2.Uffici competenti

    A seguito della incorporazione dell’Agenzia del territorio da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli uffici competenti all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale fanno tutti capo all’Agenzia delle Entrate.

    64.3.3. Riscossione dell’imposta

    64.3.3.Riscossione dell’imposta

    Per il versamento delle imposte ipotecaria e catastale deve essere utilizzato il Mod. F23.

    Le imposte ipotecaria e catastale dovute in relazione alla dichiarazione di successione devono essere versate con il Mod. F24 (Provv. 17 marzo 2016 e ris. 25 marzo 2016, n. 16/E).

    Riscossione dell’imposta ipotecaria

    L’imposta ipotecaria è riscossa all’atto della richiesta della formalità (art. 13, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990).

    Successione ereditaria

    In caso di successione ereditaria comprendente immobili o diritti reali immobiliari, gli eredi e legatari devono autoliquidare l’imposta dovuta e provvedere al relativo versamento (art. 33, c. 1-bis, D.Lgs. n. 346/1990).

    Gli uffici delle entrate, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari (art. 13, c. 2-bis, D.Lgs. n. 347/1990).

    Dilazione del pagamento

    Il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale non può essere dilazionato (art. 13, c. 3, D.Lgs. n. 347/1990).

    64.3.4. Accertamento e liquidazione

    64.3.4.Accertamento e liquidazione

    Per l’accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro (63.33.) e all’imposta sulle successioni e donazioni (65.) (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990), ivi comprese le sospensioni dei termini previsti per effetto del Covid-19.

    La qualificazione giuridica del negozio ai fini dell’imposta di registro rileva anche ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale e conseguentemente il relativo giudicato si estende anche nel giudizio avente ad oggetto tale diverso tributo (Cass. 5 ottobre 2022, n. 28973). Tuttavia, alle imposte ipotecaria e catastale deve riconoscersi natura autonoma rispetto alle condizioni di applicabilità delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, cosicché eventuali esenzioni o franchigie non incidono sull’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (Cass. 3 ottobre 2022, n. 24167).

    64.3.5. Formalità e volture senza previo pagamento dell’imposta

    64.3.5.Formalità e volture senza previo pagamento dell’imposta

    Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte (art. 15 c. 1, D.Lgs. n. 346/1990):

    • le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni:

      • dal pubblico ministero nell’interesse di privati,

      • da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

    • le formalità e le volture, richieste dalle Amministrazioni dello Stato, quando le spese relative devono far carico ad altri.

    Trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, iscrizioni e cancellazioni di ipoteche richieste dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione sono esenti da ogni tributo e diritto (art. 47, c. 1, D.P.R. n. 602/1973). L’agevolazione si applica anche alla riscossione coattiva effettuata dai Comuni per le proprie entrate tributarie e patrimoniali (ris. 12 dicembre 2017, n. 149/E). L’agevolazione non si applica se la formalità viene effettuata su ordine del giudice dell’esecuzione (Cass. 22 dicembre 2022, n. 37590).

    64.3.6. Formalità e volture da eseguirsi a debito

    64.3.6.Formalità e volture da eseguirsi a debito

    Possono essere effettuate a debito, cioè senza il contestuale pagamento dell’imposta (art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 347/1990):

    • le trascrizioni del sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) e del sequestro per fini di prova (art. 253 c.p.p.);

    • le iscrizioni e le trascrizioni del sequestro conservativo in materia di sanzioni amministrative tributarie (art. 22, D.Lgs. n. 472/1997);

    • le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell’interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;

    • le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali;

    • le trascrizioni degli atti ricevuti dai cancellieri o alla cui formazione hanno partecipato.

    L’ufficio delle entrate notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l’invito a effettuare il pagamento dell’imposta entro 60 giorni.

    Decorso tale termine, l’ufficio procede alla riscossione coattiva (art. 16, c. 2-bis, D.Lgs. n. 347/1990).

    Riscossione dell’imposta prenotata a debito

    Per le trascrizioni e le iscrizioni del sequestro conservativo, l’imposta prenotata a debito deve essere riscossa sulla somma che risulterà definitivamente dovuta (art. 16, c. 2, D.Lgs. n. 347/1990).

    64.3.7. Operazioni di credito a medio e lungo termine

    64.3.7.Operazioni di credito a medio e lungo termine

    Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (63.26.):

    • sono esenti dalle imposte indirette (registro, bollo, ipotecaria, catastale, concessioni governative), che sarebbero altrimenti applicabili ai singoli atti posti in essere per effettuare le operazioni;

    • sono soggette ad un’imposta sostitutiva (artt. 15-20-bis, D.P.R. n. 601/1973).

    64.3.8. Agevolazioni piccola proprietà contadina

    64.3.8.Agevolazioni piccola proprietà contadina

    Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti a:

    • imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa,

    • all’imposta catastale nella misura dell’1% (art. 2, c. 4-bis, D.L. n. 194/2009).

    Per l’applicabilità dell’agevolazione ad altre fattispecie, ivi comprese quelle per i giovani imprenditori agricoli ex Legge n. 36/2024 (63.24.3.).

    I soggetti sopra indicati decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

    64.3.9. Cessioni di aree in base a convenzioni di urbanizzazione

    64.3.9.Cessioni di aree in base a convenzioni di urbanizzazione

    Gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, aventi ad oggetto interventi edilizi riconducibili alle norme sulla edificabilità dei suoli (Legge n. 10/1977), posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali (art. 20, c. 2, Legge n. 10/1977 e art. 32, D.P.R. n. 601/1973).

    Rientrano nell’ambito dell’agevolazione, tra l’altro (ris. 11 gennaio 2019, n. 1/E) (63.24.3.):

    • le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio (ris. 4 gennaio 2012, n. 1; ris. 1° giugno 2015, n. 56);

    • gli atti aventi ad oggetto la redistribuzione di aree tra colottizzanti.

    Per i trasferimenti di interi fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione degli stessi (63.24.).

    Non è più vigente il regime di favore previsto in relazione ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, che prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota all’1% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura rispettivamente del 3% e dell’1%. Gli atti in esame sono soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale del 9%, per un importo minimo di imposta di registro pari a 1.000 euro e alle imposte ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 50 euro (circ. 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 1.4).

    La cessione di cubatura, in caso di trascrizione e voltura, è soggetta ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (artt. 10, c. 2 e 4, Tariffa, D.Lgs. n. 347/1990; Cass., SS.UU., 9 giugno 2021, n. 16080).

    64.3.10. Decadenza

    64.3.10.Decadenza

    Sono previsti specifici termini di decadenza per la riscossione delle imposte, delle sanzioni, per la durata dei privilegi e per il rimborso di imposte e sanzioni (art. 18, D.Lgs. n. 347/1990).

    Oggetto Termine di decadenza
    Imposte da corrispondere agli Uffici delle entrate Stessi termini previsti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni
    Imposte da corrispondere agli Uffici di pubblicità immobiliare - 3 anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità
    oppure
    - 5 anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta
    L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.
    Sanzioni amministrative - termine stabilito per l’accertamento dell’imposta
    oppure
    - 5 anni dalla violazione, se l’imposta non è dovuta
    Privilegi a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale 5 anni dalla data di registrazione dell’atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura
    Rimborso di imposte e sanzioni - 3 anni dal giorno del pagamento
    ovvero
    - da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, se posteriore.

    64.3.11. Legge delega per la riforma fiscale

    64.3.11.Legge delega per la riforma fiscale

    La Legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 10) prevede anche l’emanazione di un decreto legislativo relativo all’imposta di registro e “agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”. La finalità del legislatore è quella di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, ampliando il sistema di autoliquidazione, prevedendo l’applicazione di un’imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva, tra le altre, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro, anche riducendo e semplificando gli adempimenti a carico dei contribuenti e le modalità di pagamento dei tributi.

    64.4. Tasse ipotecarie

    64.4.Tasse ipotecarie

    Le tasse ipotecarie sono quelle previste dalla tabella allegata al D.Lgs. n. 347/1990.

    64.4.1. Esenzioni

    64.4.1.Esenzioni

    Atti soggetti ad imposta proporzionale di registro

    Tutti gli atti e le formalità posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, relativi ad atti soggetti ad imposta proporzionale di registro (2%, 9%, 15%, 1,5%) sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 23/2011).

    L’esenzione si applica anche agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, soggetti ad imposta proporzionale di registro.

    Non sono dovute tasse ipotecarie per le operazioni eseguite nell’interesse dello Stato (art. 19, D.Lgs. n. 347/1990). L’esenzione si applica anche agli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento quando l’ente espropriante o l’acquirente è lo Stato (ris. 19 settembre 2018, n. 66/E) (64.1.1.).

    Per le formalità richieste dall’Agente della riscossione (64.3.5.).

    Beni immobili di proprietà

    L’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (art. 6, c. 5-quater, D.L. n. 16/2012).

    La gratuità del servizio e l’esenzione da tributi si applica anche se la consultazione avviene per via telematica (art. 6, c. 5-quinquies, D.L. n. 16/2012; Provv. 4 marzo 2014 e Provv. 2 agosto 2016 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, circ. 24 marzo 2017, n. 3/E).

    64.4.2. Atti soggetti a tasse ipotecarie

    64.4.2.Atti soggetti a tasse ipotecarie
    ESECUZIONE DI FORMALITÀ
    Operazione Tariffa (€) Note n. ord.
    Per ogni nota di:
    - trascrizione,
    - iscrizione,
    - domanda di annotazione
    35,00 Compresa la certificazione di formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente 1.1
    Per ogni formalità con efficacia di voltura 55,00 Tale somma si aggiunge ai 35 € del punto 1.1. 1.2

    ISPEZIONI
    Operazione Tariffa (€) Note n. ord.
    Ricerca su base informativa 7,00 - Per ogni nominativo
    - ovvero per ciascuna unità immobiliare
    - ovvero per ciascuna richiesta congiunta
    L’importo è comprensivo delle prime 30 formalità
    2.1.1
    Per ogni gruppo di 15 formalità o frazione di 15 3,50 Tale somma è dovuta per le richieste eccedenti le prime 30 formalità 2.1.2
    Ricerca nei registri cartacei (repertori, tavole, rubriche, schedari) 3,00 Per ogni nominativo richiesto 2.1.3
    Per ogni titolo stampato 8,00 2.1.4
    Per ogni nota stampata 4,00 2.1.4
    Per ogni nota o titolo visionati 4,00 2.1.5
    Tentativo di accesso non produttivo 0,15 2.1.6

    RICERCA SOGGETTO IN AMBITO NAZIONALE
    Operazione Tariffa (€) Note n. ord.
    Per ogni nominativo richiesto 20,00 3.1

    CERTIFICAZIONI
    Operazione Tariffa (€) Note n. ord.
    Per ogni certificato ipotecario riguardante una sola persona 30,00 Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre, i figli, entrambi i coniugi, l’importo è dovuto una volta sola 4.1.1
    Per ogni nota visionata dall’ufficio 2,00 4.1.2
    Per ogni richiesta di copia nota o titolo 10,00 4.2.1
    Per ogni altra certificazione o attestazione 5,00 4.3.1
    NOTE D’UFFICIO
    Operazione Tariffa (€) Note n. ord.
    Per le rinnovazioni d’ipoteca da eseguirsi d’ufficio 10,00 5.1

    TRASMISSIONE TELEMATICA
    Operazione Tariffa (€) Note n. ord.
    Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno 0,15 Per ogni soggetto 6.1

    Fine capitolo
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