Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

FISCO

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Vai a pagina

    FISCO

    37. SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

    Mostra tutte le note

    37.1. Soggetti obbligati - 37.2.Soggetti esclusi - 37.3. Esercenti arti e professioni

    37.1. Soggetti obbligati

    37.1.Soggetti obbligati

    L’IRAP si applica a (art. 3, c. 1, D.Lgs. n. 446/1997):

    • società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A.), le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalla società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, c. 1, lett. a) e b), TUIR);

    • società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e quelle a esse equiparate a norma dell’art. 5, c. 3, del TUIR;

    • società semplici e quelle ad esse equiparate (art. 5, c. 3, TUIR) esercenti arti e professioni (37.3.);

    • enti privati diversi dalle società residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale;

    • ONLUS (limitatamente all’attività commerciale eventualmente esercitata);

    • società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, c. 1, lett. d), TUIR);

    • Stato ed enti pubblici, comprese le Amministrazione autonome indicate nell’art. 74, TUIR.

    Fino al 2021, l’imposta si applicava anche a persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni (37.2.).

    CASO 1 - Fallimento

    In caso di impresa sottoposta alla procedura fallimentare il presupposto impositivo si verifica solo in presenza di esercizio provvisorio.

    CASO 2 - Liquidazione

    L’imposta è dovuta, senza alcuna eccezione, per le imprese in liquidazione.

    CASO 3 - Soggetti non residenti

    1) L’imposta si applica solo se l’attività sia stata svolta in Italia per un periodo di almeno 3 mesi tramite una Stabile Organizzazione (art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 446/1997).

    2) Ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l’IRAP è equiparata ai tributi erariali da essa aboliti e, quindi, principalmente, l’ILOR (art. 44, D.Lgs. n. 446/1997 e circ. 18 aprile 2002, n. 33/E).

    3) Agli Enti non commerciali si applicano le specifiche disposizioni previste per i redditi da Stabile Organizzazione (c.d. “functionally separate entity” - art. 7, D.Lgs. n. 147/2015). Il valore della produzione netta derivante da una Stabile Organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili e rimandando alle disposizioni del TUIR.

    4) Per le società statunitensi che operano in Italia è previsto un “foreign tax credit” parziale per l’IRAP, che ha l’obiettivo di eliminare le differenze che esistono nei criteri di determinazione della base imponibile rispetto a quelli applicati dalle imposte americane, in particolare quelle conseguenti alla indeducibilità degli interessi passivi e del costo del lavoro dalla base imponibile (Convenzione Italia - Stati Uniti 25 agosto 1999).

    5) Per gli Uffici dislocati all’estero del Ministero (IIC) gli emolumenti che sono corrisposti al soggetto percettore concorrono alla formazione della base imponibile IRAP del Ministero nell’ipotesi in cui l’operatività dell’Ufficio italiano dislocato all’estero del Ministero sia di durata inferiore a 3 mesi (risposta a interpello 28 settembre 2018, n. 17).

    37.2. Soggetti esclusi

    37.2.Soggetti esclusi

    L’IRAP non si applica a (art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 446/1997):

    • fondi comuni di investimento;

    • fondi pensione;

    • Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE). È prevista l’imputazione, a carico di ciascun membro, del valore della produzione netta nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali (art. 13, D.Lgs. n. 446/1997);

    • produttori agricoli titolari di reddito agrario (art. 32, TUIR) dal 1° gennaio 2016;

    • cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali (art. 8, D.Lgs. n. 227/2001) dal 1° gennaio 2016;

    • cooperative agricole e della piccola pesca (art. 10, D.P.R. n. 601/1973) dal 1° gennaio 2016;

    • società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di terreni o fabbricati (circ. 4 giugno 1998, n. 141/E);

    • società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto della propria azienda agricola (ris. 23 novembre 2007, n. 340/E);

    • contribuenti che si avvalgono del regime forfetario (art. 1, c. 54-89, Legge n. 190/2014) (14.11.9.) e di quello dei c.d. contribuenti minimi (art. 1, c. 96-115, Legge n. 244/2007) (14.11.10.);

    • titolari di redditi di natura occasionale, sia d’impresa sia di lavoro autonomo (art. 67, c. 1, lett. i) e l), TUIR; circ. 4 giugno 1998, n. 141/E);

    • titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (circ. 4 giugno 1998, n. 141/E);

    • venditori a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta (circ. 4 giugno 1998, n. 141/E);

    • titolari degli altri redditi di lavoro autonomo, non derivanti dall’esercizio di arti o professioni (art. 53, c. 2, TUIR);

    • dal 1° gennaio 2022 (art. 1, c. 8, Legge n. 234/2021), persone fisiche esercenti attività commerciali (art. 3, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997), comprese le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria (circ. 18 febbraio 2022, n. 4/E) e persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 3, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 446/1997).

    Altri redditi di lavoro autonomo - Rientrano nell’esclusione dall’IRAP (art. 53, c. 2, TUIR):

    • i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore, se non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;

    • le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

    • le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.A., S.a.p.A. e S.r.l.;

    • le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

    • i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;

    • dal 1° luglio 2023 al 31 maggio 2024, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di attività di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 91/1981.

    37.3. Esercenti arti e professioni

    37.3.Esercenti arti e professioni

    Fino al 31 dicembre 2021, l’assoggettamento a IRAP degli esercenti attività di lavoro autonomo che, di fatto, non hanno una organizzazione di mezzi autonoma e strutturata è stato un aspetto controverso.

    Con effetto dal 1° gennaio 2022, è stata risolta la questione prevedendo l’esclusione dall’IRAP per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni (art. 1, c. 8, Legge n. 234/2021).

    Pertanto, con riferimento agli esercenti arti e professioni, resta l’applicabilità dell’imposta nel caso di svolgimento dell’attività in forma associata.

    I compensi per gli uffici di sindaco ed amministratore ricoperti da un socio di un'associazione professionale, che provvede alla relativa fatturazione ed al conseguente incasso, sono esclusi dal computo della base imponibile IRAP di quest'ultima solo qualora le attività vengano svolte individualmente, in modo separato rispetto alle altre iniziative e con la comprovata assenza dei benefici organizzativi rinvenienti dalla struttura associativa medesima (risposta a interpello 5 giugno 2023, n. 338).

    Sulla base di tali disposizioni, però, non cessano tutti i contenziosi in atto (Camera dei deputati, Commissione Finanze, question time 16 marzo 2022, n. 5-07710) determinatisi a seguito delle prese di posizione della giurisprudenza, specie di legittimità, che si sono susseguite nel corso degli anni e che traggono origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001, che, dichiarando infondate o inammissibili le eccezioni di incostituzionalità del D.Lgs. n. 446/1997:

    • ha ribadito che l’IRAP è un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle (sole) attività autonomamente organizzate;

    • ha riconosciuto in tale valore aggiunto, direttamente connesso all’elemento organizzativo, un idoneo indice di capacità contributiva.

    Da ciò ne è derivata una copiosa produzione di giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, seppur a fasi alterne, si è basata sul principio secondo cui sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione (che è il presupposto impositivo ai fini IRAP) se il contribuente che esercita l’attività di lavoro autonomo:

    • è l’unico responsabile dell’organizzazione, non essendo, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

    • impiega beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo quanto accade di solito, costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

    I requisiti di cui all’ultimo punto devono considerarsi alternativi. Pertanto, è sufficiente il ricorrere di uno soltanto di essi (ad esempio, impiego non occasionale di lavoro altrui), unitamente alla condizione di cui al primo punto, per configurare la sussistenza di un’autonoma organizzazione (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3676, n. 3678 e n. 3680; Cass. 5 marzo 2007, n. 5020 e n. 5021; Cass. 18 aprile 2007, n. 9214; Cass. 28 gennaio 2009, n. 2030 e Cass., SS.UU., 26 maggio 2009, n. 12108).

    Sulla questione si era pronunciata l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 45/E/2008), secondo cui, premesso che l’onere della prova ricade generalmente sul contribuente e l’assenza dell’autonoma organizzazione deve essere fatta valere soltanto nel ricorso e non può essere introdotta in giudizio successivamente, gli uffici devono esaminare:

    • in primo luogo, le dichiarazioni, con specifico riguardo al contenuto del quadro concernente i redditi di lavoro autonomo (quadro RE), al fine di verificare la fondatezza della richiesta del contribuente e di contrastare, ricorrendone i presupposti, le eccezioni sollevate in giudizio circa la mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione;

    • successivamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (Mod. ISA per i contribuenti interessati dal periodo d’imposta 2018): l’attenzione deve essere posta, in particolare, sui quadri relativi al personale addetto all’attività, all’unità locale destinata all’esercizio dell’attività e ai beni strumentali.

    In caso di insufficienza delle informazioni, ulteriori elementi utili potrebbero essere desunti da altre dichiarazioni presenti nel sistema informativo dell’Agenzia e nella documentazione di cui dispone l’ufficio, comprese le informazioni emerse nell’attività di controllo a carico del ricorrente o anche di terzi.

    Secondo l’Agenzia, il criterio residuale da seguire è quello di rifarsi alle caratteristiche (e requisiti) del regime dei minimi o del regime forfetario.

    Fine capitolo
    Precedente 36. ASPETTI GENERALI
    Successivo 38. BASE IMPONIBILE, ALIQUOTE E CALCOLO