Allegato sostituito dall’art. 149, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Successivamente, il presente allegato è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2021.


























































GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Occhiali protettivi .
Un lavoratore dipendente, «mentre era intento ad inserire una tubazione in PVC in un pozzetto, colpendolo con una mazzetta da muratore, aveva causato il distacco di una scheggia dalla quale era stato colpito all'occhio sinistro». A dire della corte d'appello, «per l'attività in concreto svolta dal lavoratore non era richiesto l'uso di un dispositivo di protezione per gli occhi, da ritenersi necessario, solo per le situazioni che presentino rischi: e tale non poteva considerarsi l'attività espletata che consisteva nel martellamento di un tubo di plastica». La Sez. IV osserva che la decisione della corte d'appello «è in evidente contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'articolo 382 D.P.R. n. 547/1955 (norma peraltro reiterata nel D.Lgs. n. 81/2008) -che impone l'adozione di occhiali o schermi appropriati- intende salvaguardare l'incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle nelle quali sia eccezionale e contingente».
Condannato per aver fornito a un lavoratore occhiali inidonei a proteggerne gli occhi da schegge e materiali dannosi, un delegato del datore di lavoro sostiene che «gli occhiali erano correttamente dotati di stanghette e ripari laterali, come previsto dalla vigente normativa in materia di dispositivi individuali di protezione». La Sez. III ribatte che «detti occhiali -pur essendone certificata (attraverso il contrassegno `FT') la resistenza alle particelle ad alta velocità ed alle temperature elevate- non possedevano l'indefettibile requisito di completa aderenza al volto, dal quale restavano distanziati per oltre un centimetro, consentendo il passaggio di materiale che poteva raggiungere gli occhi di chi li indossava».