Osservazione preliminare
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
1.2.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
1.3 Illuminazione
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
1.4 Avviamento
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.
1.5 Rischio di proiezione di oggetti
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.
1.7 Rischio di caduta di oggetti
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
2 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
2.1 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.2 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
2.3 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.
2.4 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2.5 È vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
3 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.
3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.
Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.
3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.
3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.
3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.
3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.
3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
3.2.8 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
4 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone
4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.
4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. È ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 70, comma 3, del presente decreto, sempreché tale funzionalità risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.
5 Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di lavoro
5.1. Berte a caduta libera
5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti di materiale.
5.1.2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.
5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
5.2 Laminatoi siderurgici e simili
5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.
5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.
6 Rischi per Energia elettrica
6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.
7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
7.1. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
8 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili
8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.
8.2. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.
8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati alla stessa lettera a) del primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente
9 Macchine utensili per legno e materiali affini
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
10 Macchine per filare e simili
Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio automatico intermittente. È altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le disposizioni del presente punto integrate con il richiamo all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro .
L'art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che «il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI». A sua volta, l'Allegato VI, intitolato «Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro», annovera norme riprese dai D.P.R. n. 547/1955 e 164/1956. Su alcuni punti si rivengono nel patrimonio giurisprudenziale indicazioni utili:
``Il par. 1.1. dell'allegato VI prevede una regola cautelare che disciplina l'allocazione delle macchine''. ``La norma cautelare violata riguarda le disposizioni che devono essere rispettate nel caso di installazione di macchinari con elementi mobili tra loro vicini e prescrive che tra gli stessi vi sia spazio adeguato al fine di ridurre il rischio per le persone che devono utilizzarle e i terzi. L'infortunio si è verificato per il movimento di un carrello basculante che andava ad interessare la zona di passaggio tra due macchinari, dunque in relazione a un rischio che la norma violata tende a evitare per tutti coloro che devono transitare e sostare nella zona di passaggio tra i due macchinari; transito e sosta non inusuali, anche perché era necessario passare in quella zona per raggiungere il quadro di comando dei macchinari. La regola cautelare che si assume violata si estende a tutta la platea dei terzi che devono transitare e sostare nella zona di passaggio, da ritenere non inusuale.''.
Il responsabile delegato per il servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro di una s.p.a. è condannato per l'infortunio occorso a un dipendente. Condotta colposa rimproverata: ``inosservanza dell'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008'', ``consistita nell'avere omesso di fornire al lavoratore attrezzature idonee ed adeguate al lavoro da svolgere e, in particolare, i ganci di sollevamento dotati dei dispositivi di sicurezza di chiusura dell'imbocco della spalla agganciata al carro ponte, da adottare per evitare, nel corso delle manovre, lo sganciamento degli organi di presa''. L'imputato eccepisce che ``l'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 non contiene dettagli sulle caratteristiche delle attrezzature da utilizzare e tantomeno dei ganci, rimettendone la specificazione alle disposizioni di recepimento di direttive comunitarie di prodotto, mentre la c.d. Direttiva Macchine, entro il cui ambito di applicazione rientrano i ganci in discussione, non prevede alcun utilizzo di chiusura dell'imbocco dell'accessorio''. La Sez. IV, per contro, osserva: ``La disposizione dell'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 va, colmata con il richiamo della normativa europea, posto che il rinvio all'Allegato VI non risolve il problema della specificazione normativa dell'obbligo di dotarsi di ganci di sollevamento muniti di chiusura dell'imbocco. Il paragrafo 3 dell'Allegato VI, al punto 3.1.1, si limita, infatti, a stabilire che `i ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile'. Mentre il punto 3.1.6 prescrive che `Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso'. La previsione dell'adozione di ganci muniti di chiusura, esplicitamente contenuta nell'art. 172 D.P.R. n. 547/1955, abrogato dall'art. 304 D.Lgs. n. 81/2008, non è stata ripresa in modo esplicito dalla disposizione di cui all'allegato VI, 3.1.3, che l'ha sostituita. Ad integrazione di questo quadro si pone la Direttiva Macchine che prescrive al punto 4.1.2.5, inerente agli `Accessori di sollevamento e relativi componenti', che `gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento specificate per l'applicazione prevista'. La disposizione sancisce il rapporto fra le caratteristiche dell'accessorio per il sollevamento ed i suoi componenti, la sua vetustà ed il suo utilizzo, imponendo la modulazione delle condizioni del componente stesso e del carico da sollevare. La corte d'appello, in assenza di una specifica regolamentazione normativa sulla conformazione degli accessori di sollevamento, dà atto che possono essere utilizzati sia ganci con paletta, che ganci senza paletta, ma nega la discrezionalità del criterio di scelta, rimandando, per il tramite dell'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 a quanto previsto dalle linee ISPELS, secondo cui gli accessori di sollevamento devono essere scelti, per essere adeguati, in relazione ai coefficienti di utilizzo ed in funzione delle modalità di sollevamento. La prescrizione dell'adozione del gancio con paletta viene così individuata dalla corte d'appello, che riprende dalle linee guida contenenti indicazioni operative per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro il parametro al quale la procedura aziendale avrebbe dovuto conformarsi''.
``Dirimente, ai fini dell'attribuibilità al datore di lavoro (esercente il commercio di materiali edili) dell'infortunio subito da un dipendente colpito da un blocco di tavole di legno durante le operazioni di scarico da un autocarro, è la circostanza della mancanza della doppia imbracatura alle estremità delle tavole ed in senso antiorario in violazione delle norme cautelari prescritte in caso di movimentazione dei carichi ed in particolare delle disposizioni di cui al punto 3.1.6. dell'allegato VI del D.Lgs. n. 81/2008''.
``Il delegato alla sicurezza, cui competeva l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel proprio ambiente di lavoro, in cui erano destinati ad operare anche terzi, nonché di prevedere le misure di prevenzione e di emergenza necessarie in relazione alla propria attività al fine di assicurare la netta separazione tra gli autisti e i soggetti incaricati del carico, ha omesso di adottare le misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi alla compresenza di uomini a terra e macchine in movimento, secondo quanto prescritto dall'art. 71 D.Lgs. n. 81/2008 all. VI punto 2.2., disposizione che non ha come specifico destinatario solo l'operaio addetto, ma è rivolta alla tutela di chiunque possa entrare in contatto con la macchina. L'imputato si è limitato a segnalare con cartelli posti nel locale addetto alla ricezione una prescrizione, cioè l'obbligo per gli autisti di rimanere in cabina durante il carico, misura assolutamente insufficiente, senza prevedere specifiche misure di sicurezza e una concreta attività di coordinamento e vigilanza in relazione al rischio prevedibile derivante dalla interferenza tra mezzi in movimento e autisti a terra, nella specie tra il mulettista, che ha operato senza il coordinamento di un preposto, e l'autista cui era stata richiesta un'attività di supporto nel tiraggio delle cinghie per la sistemazione e la sicurezza del carico. L'imputato ha omesso di valutare il rischio interferenziale prevedibile relativo anche alle criticità connesse alla fase di carico e comunque di assicurare e prescrivere l'adeguata e netta separazione tra gli autisti e i soggetti incaricati delle operazioni con i muletti, ponendo in essere una non adeguata formazione in proposito, volta ad evitare la compresenza di uomini a terra e macchine in movimento come prescritto dall'art. 71 D.Lgs. n. 81/2008 all. VI punto 2.2.''.
``Non rileva che le mansioni attribuite al proprio dipendente prevedessero la sola assistenza alle operazioni di carico di materiale da parte del personale dell'altra impresa, senza alcun diretto impegno operativo nello svolgimento di tali attività, atteso che anche la sola presenza fisica, comunque evidentemente richiesta dalle mansioni affidate, esponeva il lavoratore a un pericolo concreto ed attuale, tutt'altro che non prevedibile e inevitabile: quello in particolare di caduta dall'alto del materiale di volta in volta sollevato per essere caricato sui mezzi della società acquirente. In tale situazione, veniva certamente in rilievo lo specifico obbligo prevenzionale dettato dall'art. 186, comma 1, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (`le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo') e sostanzialmente trasfuso nell'Allegato VI del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare nel par. 3.1.5. (`Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate'), una norma di elementare prudenza di amplissima portata che, da un lato, sul piano oggettivo, deve ritenersi estesa a tutte le manovre per il sollevamento e il trasporto di carichi che passino sopra i luoghi ove si trovino i lavoratori in modo tale che un'eventuale caduta possa costituire un pericolo per l'incolumità e la sicurezza, dall'altro, quanto ai destinatari, deve ritenersi diretta non solo alle imprese cui è riferibile l'attività di sollevamento o spostamento dei carichi, ma anche a quelle chiamate a svolgere, con proprio personale, attività comunque esposta al pericolo (nel caso di specie, quella di individuazione del materiale ferroso, stoccato in un capannone, venduto ad altra società)''.
«Nell'impianto della società mancavano gli impianti di aspirazione dei vapori e dei gas e, quindi, ciò vietava l'attuazione di operazioni di saldatura o di taglio poiché, ai sensi dell'art. 250, D.P.R. n. 547/1955 [v. ora punto 8.4. dell'Allegato VI del D.Lgs. n. 81/2008], dette operazioni sono vietate all'interno dei locali che non siano efficacemente ventilati».
«L'art. 48 del D.P.R. n. 547/1955 [v. ora punto 1.6. dell'Allegato VI del D.Lgs. n. 81/2008] sostiene che interventi su elementi in moto della macchina possono essere eseguiti, facendo tuttavia uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo, allorché sia richiesto da particolari esigenze tecniche. Laddove, con riferimento al caso in esame, deve rilevarsi che gli imputati non indicano: a) quali siano state le `particolari esigenze tecniche' che hanno costretto ad intervenire sulla macchina con gli organi in movimento; b) quali mezzi idonei ad evitare qualsiasi pericolo siano stati previsti. A tale ultimo proposito, peraltro, non solo non risulta che siano stati adottati, in occasione degli interventi di manutenzione, strumenti idonei ad evitare pericolo per gli operatori, ma risulta il contrario. In relazione alla posizione dei lavoratori nel corso delle operazioni di pulizia dei rulli, la postazione di comando della spianatrice era posta in maniera tale da non garantire all'operatore la diretta visione del collega incaricato della pulizia, di guisa che egli doveva mantenere in azione il comando di rotazione degli stessi rulli e rilasciarlo `istintivamente' in caso di pericolo. Solo successivamente il quadro di comando era stato spostato e posizionato in maniera tale da consentire all'operatore il controllo diretto dell'addetto alle operazioni di pulizia».
«L'art. 48 D.P.R. n. 547/1955 (trasfuso nel punto 1.6 dell'Allegato VI del D.Lgs. n. 81/2008) pone il divieto di pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine e prescrive, all'ultimo comma, che detto divieto deve essere portato a conoscenza dei lavoratori `mediante avvisi chiaramente visibili'. Tale ultima disposizione impone una precisa norma di condotta che non ammette la possibilità di sostituzione con altra che nell'opinione dell'obbligato sia ritenuta equivalente».