1. fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;1
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;2
d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.3
1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.4
2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Infortunio dovuto a violazione di norme abrogate - 2. Continuità normativa .
L'imputata invoca l'applicazione di normativa sopravvenuta in quanto più favorevole (in particolare dell'art. 117 D.Lgs. n. 81/2008 rispetto agli artt. 11 d.P.R. n. 164/1956 e 9 d.Lgs. n. 494/1996). La Sez. IV ribatte: ``La normativa sopravvenuta, la cui applicazione si invoca in questa sede, non soggiace alla regola posta dall'art. 2 c.p., considerato che l'istituto della successione delle leggi penali riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, cioè di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziale del reato, comprese le norme extra-penali che integrano la fattispecie incriminatrice. Ma, in tema di infortuni sul lavoro, le norme che disciplinano gli obblighi dei soggetti ai quali è affidato il compito di tutelare la salute dei lavoratori non hanno una funzione integratrice del precetto penale, svolgendo piuttosto quella di individuare le persone sulle quali incombe il dovere di osservare e far osservare le regole di cautela, per cui la loro modificazione nel senso di rimodulazione degli obblighi di tutela non ricade sotto la disciplina della successione delle leggi penali nel tempo e non può, quindi, avere come effetto quello di rendere legittima una condotta precedentemente vietata in vista della valutazione della responsabilità penale dell'imputato''. (Conformi, ad es., Cass. 10 agosto 2015, n. 34704; Cass. 15 aprile 2010, n. 14518).
Interessante anche:
In un caso d'infortunio mortale addebitato al datore di lavoro per violazione degli artt. 181 D.P.R. n. 547/1955 e 58 D.P.R. n. 164/1956, la Sez. IV osserva che «le norme citate sono attualmente abrogate, ma al di là di un principio di continuità normativa tra quelle e le nuove norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, esse sono ancora pienamente utilizzabili come traccia storica di buona pratica e come misura di condotte prudenti».
«Con la legge n. 81/2008 non è intervenuta alcuna abolitio criminis rispetto a quanto previsto dall'abrogato D.P.R. n. 547/1955, essendo state, al contrario, non solo ribadite, ma addirittura rese più rigorose le norme dirette a garantire la sicurezza dei lavoratori, più penetranti i doveri del datore di lavoro, più gravemente sanzionate - spesso - le relative responsabilità. L'abrogazione del predetto D.P.R. non ha, quindi, abolito nessuno dei doveri di garanzia incombenti sul datore di lavoro e nessuna delle connesse responsabilità, essendosi solo verificata una successione di leggi che ha comunque garantito la continuità tra il vecchio ed il nuovo impianto normativo». (V. anche, ad es., Cass. 27 marzo 2017, n. 15145).