l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:27
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.28
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Obbligo di valutazione del rischio amianto dopo la bonifica .
Condannati per non aver «valutato adeguatamente il rischio amianto nel documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro», i titolari di un'azienda rilevano che «all'interno dell'azienda l'amianto era stato rinvenuto in due luoghi ed in entrambi i casi i titolari avevano provveduto diligentemente all'isolamento dello stesso attraverso procedure corrette, oggetto di specifica approvazione da parte degli organi preposti al controllo», e che, «pertanto, la mancanza di indicazioni nel documento di valutazione dei rischi, è connessa al fatto che non c'era rischio amianto».
La Sez. III replica che, «nell'azienda di produzione di fuochi di artificio, erano stati effettuati in precedenza interventi di bonifica del materiale contenente amianto rinvenuto nel corso di precedenti controlli e che, a seguito del sopralluogo svolto a seguito di uno scoppio verificatosi nella fabbrica, era stato accertato che nel documento di valutazione dei rischi non era contemplato il rischio amianto, rischio che, dopo l'attività di bonifica, doveva comunque essere considerato, in quanto in presenza di amianto deve essere adottato un programma di manutenzione e controllo periodico delle operazioni di bonifica ed isolamento già fatte».
Circa le c.d. ESEDI (esposizioni sporadiche e di debole intensità) all’amianto v. l’Interpello n. 2 del 1° febbraio 2019.