1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Vendita e impiego del ballast .
Nell'annullare il decreto di sequestro probatorio di 15.000 mc. di materiale inerte proveniente da cantieri della rete ferroviaria e stoccato all'interno di un terreno condotto in affitto da una s.r.l., il Tribunale del Riesame di Viterbo sottolineò che nel predetto materiale l'amianto era presente in concentrazione superiore al valore limite di 30 mg/l stabilito dal D.M. n. 186 del 5 aprile 2006. Su ricorso del P.M., la Sez. III annulla a sua volta l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Viterbo.
A dire del P.M., «tale materiale, rimosso dalla rete ferroviaria, costituisce rifiuto e viene posto in vendita con presenza di fibre di amianto, soggette a liberarsi a seguito di trattamento mediante sollecitazione meccanica nel corso della sua frantumazione», «detto materiale viene definito `ballast', la cui riutilizzazione ai fini della successiva commercializzazione può avvenire solo previo accertamento della assenza di sostanze nocive ai sensi degli artt. 246 e 247 del D.Lgs n. 81/2008», e «il dato percentuale indicato nel D.M. n. 186/2006 assolve l'unica funzione di stabilire il limite di concentrazione dell'amianto ai fini della qualificazione dei rifiuti come non pericolosi e la loro suscettibilità di smaltimento in discarica, mentre nel caso in esame deve trovare applicazione la normativa di cui al D.Lgs. n. 257/1992, che vieta ogni tipo di utilizzazione di materiali contenenti amianto».
Nel condividere queste argomentazioni, la Sez. III insegna che, «con riferimento alla legislazione in materia di amianto, l'art. 1, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 vieta la commercializzazione e la produzione di prodotti contenenti amianto, sanzionando penalmente la relativa violazione» e che, «ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. n. 81/2008 (testo unico delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il datore di lavoro deve effettuare ogni indagine necessaria per individuare la presenza di materiali con potenziale contenuto di amianto e se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione deve adottare le misure di sicurezza all'uopo indicate».