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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.26

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Campo di applicazione .

    Per quel che concerne il campo di applicazione, il tenore dell'art. 246, D.Lgs. n. 81/2008 induce a ritenere tuttora accoglibile l'indirizzo accolto in passato dalla Suprema Corte in merito alle attività comportanti esposizione ad amianto, pur se non si tratti di attività aventi per oggetto la lavorazione dell'amianto:

    Il titolare di una ditta è condannato per il reato di cui all'art. 27, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 277/1991 ``per non avere progettato, programmato e sorvegliato le lavorazioni su manufatti contenenti amianto in modo che non vi fossero emissioni d'amianto nell'aria''. Nel confermare la condanna, la Sez. III ritiene, anzitutto, ``non discutibile che il D.Lgs. n. 277/1991, al suo Capo III, contemplava la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad ogni esposizione all'amianto durante il lavoro (la normativa è stata, seppure con continuità, successivamente sostituita prima dal Titolo VI bis del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e poi dal Titolo IX del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)''. Subito aggiunge che ``non ne ha la sentenza impugnata operato una erronea applicazione'': ``è vero che il giudice di merito ha affermato che poco rileverebbe `che lavori fossero in corso o no', ma ciò funge come argomento ad abundantiam alla fine di un percorso, attraverso il quale ha accertato che i lavori erano effettivamente in corso, sia per l'esposto dei condomini sia per la presenza di materiali e postazioni fisse al momento della verifica ASL in un cortile abitato''.

    «In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione dell'amianto, sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali possa annidarsi il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto», e «in dette attività sono ricomprese non solo quelle in cui avvengano le lavorazioni dirette dell'amianto, ma anche quelle che si svolgano con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiali contenenti amianto». Con la conseguenza che «rientra nell'ambito della protezione anche l'espletamento di attività di lavoro all'interno di strutture aziendali non più operative, quando tali attività possano comunque determinare la dispersione nell'aria della polvere pericolosa».

    È un tema, quest'ultimo, che era già stato perspicuamente affrontato da Cass. 7 settembre 2000, P.M. in c. Mandarà e altri, inedita, concernente l'esposizione ad amianto in capannoni e locali occupati dall'azienda presso una raffineria, non più funzionanti dal 1992 e realizzati con materiali in cemento/amianto: «Ragioni di ordine testuale, razionale e sistematico impongono di ritenere soggette a protezione non solo le attività lavorative in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgono con modalità tali da comportare rischio di esposizione alle polveri di amianto o di materiali contenente amianto»; pertanto, «anche l'espletamento di attività lavorative, con finalità di controllo e di custodia, all'esterno di strutture aziendali non più operative, composte da materiali contenenti amianto, rientra nella previsione della normativa posta a tutela dei lavoratori»; «la stessa composizione dei materiali impiegati nella costruzione dei locali aziendali dismessi, compresa la perimetrazione esterna, è fonte di dispersione nell'area della polvere pericolosa, specie se favorita dallo stato di avanzato degrado in cui versino, come nel caso in esame, gli edifici».

    Di qui il rimprovero mosso al giudice di primo grado di aver «erroneamente ritenuto che la cessazione dell'attività produttiva (peraltro irrilevante nella specie perché l'azienda non effettuava la lavorazione dell'amianto) e la natura dell'attività lavorativa svolta (di mero controllo esterno degli stabilimenti, costruiti in cemento/amianto), precludessero l'applicazione delle norme».

    Del tutto coerente è l'ulteriore delucidazione fornita a proposito del reato di cui all'art. 674 c.p.: «trattasi di reato di pericolo, di mera condotta ed istantaneo, ma che assume natura permanente quando l'emissione della sostanza pericolosa venga effettuata ininterrottamente, sicché, essendo stata accertata, nella specie, la pericolosità della presenza di materiali contenenti amianto, alcuni dei quali in stato di evidente usura, in uno stabilimento industriale anche se sono cessate le attività lavorative, non era ragionevolmente possibile escludere un pur minimo rischio apprezzabile per la salute dei lavoratori presenti nell'area industriale limitrofa all'impianto in questione, considerando che il rischio di dispersione nell'aria dell'amianto conseguiva dalla sua presenza sul rivestimento degli stabilimenti industriali dismessi e dal cattivo stato di manutenzione degli stessi».

    Nello stesso senso si mosse Cass. 12 gennaio 1996 n. 319, Cimmino, richiamata in Guariniello, I rischi lavorativi da rumore, amianto, piombo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (1995-1996), in Foro it., 1996, II, 542 s., con riguardo a una situazione di amianto depositato in forma di balle nel locale magazzino di un'azienda esercente attività lavorative nelle quali l'amianto non era impiegato come materia prima.
    Per l'applicazione dell'art. 674 c.p. a un caso di getto su un'area industriale di ingenti quantitativi di eternit atti a offendere la salute delle persone v. Cass. 30 dicembre 1999, Capriulo, in ISL, 2000, 5, 253.
    Si tratta di un orientamento che la Corte mostra di condividere anche in rapporto al D.Lgs. n. 81/2008:

    Il rappresentante legale di una s.r.l. fu condannato, per avere, «nell'ambito di attività aziendale svolta presso tre capannoni con copertura in amianto», violato più obblighi ora riprodotti «negli artt. 257, 258, 259 D. Leg. n. 81/2008» (rispettivamente riguardanti l'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori). E lamentò a propria discolpa che «trattavasi di capannoni adibiti a ricovero di macchinari e/o attrezzi agricoli, nonché a ricovero di animali da allevamento, nei quali non veniva svolta attività lavorativa».

    Nel respingere il ricorso, la Sez. III prende atto che l'imputato aveva omesso di «informare i dipendenti circa i rischi specifici dovuti all'esposizione all'amianto», «consentire ai dipendenti di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela e di sicurezza», «fornire ai dipendenti i necessari mezzi di protezione connessi al rischio specifico cui erano esposti», «provvedere ad adeguato addestramento dei dipendenti all'uso di mezzi individuali di protezione», «pretendere da parte del medico competente (mai nominato) l'osservanza degli obblighi previsti dalla citata normativa». Nega che, «trattandosi di capannoni ove non si svolgeva attività di utilizzazione, trasformazione o smaltimento di amianto, non si applicava la normativa, nella parte attinente alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro». Osserva che, «nella materia de qua, sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto», e che, pertanto, «in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgano con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto».

    Note a piè di pagina
    26
    Comma così modificato dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Comma così modificato dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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