1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l'applicazione del presente Capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.5
Note a piè di pagina
5
Comma così modificato dall'art. 100, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.