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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.847,69 a 11.390,71 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;

c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle «Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri», punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle «Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri» per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Assenza di un elemento dell'Allegato XV - 2. Il regime sanzionatorio .

«La norma dell'art. 159, D.Lgs. n. 81/2008 sanziona anche l'assenza di un solo elemento di cui all'Allegato XV».

La responsabile di una fu condannata alla pena complessiva di euro 1.000,00 di ammenda per una serie di violazioni al D.Lgs. n. 81/2008 riunite sotto il vincolo della continuazione ex art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 ``attesa l'omogeneità delle violazioni''. Su ricorso del P.M., la Sez. III annulla con rinvio la condanna ``limitatamente al trattamento sanzionatorio'': ``Il terzo comma dell'art. 159 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che `la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle `Prescrizioni per i servizi igienico - assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri', punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle ``Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri'' per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lett. c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati''. I precetti riconducibili `alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII' contengono prescrizioni varie sui locali di refezione, l'illuminazione, l'aerazione dei posti di lavoro, sulle porte di emergenza e simili, che non hanno nulla a che vedere con le prescrizioni violate dall'imputata riguardanti la corretta assicurazione della scala per la salita sul ponteggio (artt. 113 e 159, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 81/2008), l'omessa adozione di misure di protezione collettiva per lavori in quota e in particolare l'omessa dotazione di cinture di sicurezza agganciabili a sostegni sul tetto (artt. 115 e 159, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 81/2008), l'errata installazione del ponteggio (artt. 122 e 159, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 81/2008) e infine l'omessa predisposizione di robusti parapetti per il ponteggio (artt. 126 e 159, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 81/2008''. L'errore di diritto è dunque palese e consiste nell'aver applicato un trattamento sanzionatorio riservato dal legislatore ad una fattispecie del tutto diversa da quella accertata nel caso in esame che non è riconducibile alla predetta categoria omogenea''.

Note a piè di pagina
80
Articolo sostituito dall'art. 88 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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