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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Verifica delle strutture da demolire .

La Sez. IV conferma la condanna del direttore tecnico del cantiere di una s.p.a. capogruppo di un'Associazione Temporanea di Imprese per l'infortunio occorso al dipendente di un'impresa facente parte dell'ATI e di tre dipendenti di un'impresa subappaltatrice: ``mancando del tutto una valutazione sulla necessità di opere di stabilizzazione delle murature rimaste in piedi in conseguenza delle già avvenute demolizioni delle opere di scavo ed apertura dei varchi, concretandosi così la violazione degli artt. 150 e 151 del D.Lgs. n. 81/2008''.

«L'art. 71 D.P.R. n. 164/1956 [ora riprodotto nell'art. 150, D.Lgs. n. 81/2008] disciplina l'esecuzione dei lavori di demolizione ponendo l'obbligo di verificare, prima dell'inizio dei lavori, le condizioni di stabilità e di conservazione della struttura da demolire e, all'esito di tale verifica, di eseguire le opere di rafforzamento e puntellamento necessarie a evitare che durante la demolizione si verifichino crolli improvvisi».

«Una corretta valutazione dei rischi avrebbe evitato che i lavoratori utilizzassero per l'esecuzione dello smontaggio un mezzo improprio ed inadeguato quale un crick. In tal modo si è consumata la violazione dell'art. 71 D.P.R. n. 164/1956 [ora riprodotto nell'art. 150, D.Lgs. n. 81/2008], laddove è previsto che prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle varie strutture da demolire, così da predisporre idonee strutture di rafforzamento e puntellamento, non adottate nel caso specifico, in conseguenza della primaria omissione della valutazione del rischio».

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